Trasformazione di associazione sportiva

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Trasformazione di associazione sportiva
SOLUZIONI OPERATIVE
Trasformazione di associazione sportiva
dilettantistica in società di capitali
In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono
una soluzione operativa. Una guida indispensabile per affrontare le problematiche applicative
inerenti al diritto societario, con una finestra “aperta” sulle eventuali correlate implicazioni fiscali.
a cura della Commissione di diritto societario
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano
coordinamento di Enrico Holzmiller*
LA QUESTIONE
Gli associati di un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta hanno intenzione di
trasformare l’associazione in società di capitali sportiva dilettantistica. Prima di procedere si
chiedono, anzitutto, se sia un’operazione legittima e quali siano le regole da seguire.
La trattazione
N
el caso di sport dilettantistico, i sodalizi sportivi possono organizzarsi in una delle
seguenti tre forme:
l associazione sportiva priva di responsabilità giuridica,
disciplinata dagli artt. 36 e segg. cod. civ.;
Tre sono le diverse
l associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato,
ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
forme giuridiche
l società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le
fruibili per costituire
disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le
sodalizi sportivi
finalità di lucro (cfr. il box “Sodalizi sportivi: le leggi da
conoscere” a pag. 88).
Queste fattispecie (cfr. il box “Forme giuridiche” a pag. 89) hanno assunto negli ultimi anni
notevole appeal per le agevolazioni fiscali correlate; con l’introduzione nel nostro sistema
* Presidente Commissione di diritto societario Odcec Milano.
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SOLUZIONI OPERATIVE
SODALIZI SPORTIVI: LE LEGGI DA CONOSCERE
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Legge 23 marzo 1981, n. 91, modificata dalla legge 18 novembre 1996, n. 586: disciplina la
materia dello sport professionistico;
Legge 16 dicembre 1991, n. 398: la norma tributaria agevola gli adempimenti contabili e fiscali
delle associazioni sportive dilettantistiche;
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90: ha esteso le disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma
di società di capitali senza scopo di lucro;
D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186: le disposizioni
stabiliscono che il Coni è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle
società e dalle associazioni dilettantistiche e, quindi, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste
per il settore sportivo dilettantistico è necessario il riconoscimento rilasciato dal Coni, Comitato
olimpico nazionale italiano (si ricorda anche il D.P.R. 2 agosto 1974, modificato dal D.P.R. 22
marzo 1986, n. 157, che contiene il regolamento per l’attuazione della legge istitutiva del Coni 16
febbraio 1942, n. 426).
codicistico della trasformazione eterogenea, possono suscitare un ulteriore interesse anche dal
punto di vista giuridico.
Vincoli statutari
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica[1].
Inoltre nello statuto devono essere espressamente previsti (cfr. il box “Vincoli statutari” a pag. 89):
l l’oggetto sociale, con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
l l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
l l’assenza dei fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun
caso, essere divisi fra gli associati o tra i soci anche in forme indirette;
l le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle
cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che
assumono la forma di società di capitali o cooperative per le
Per fruire di
quali si applicano le disposizioni del codice civile;
agevolazioni fiscali
l l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
vanno rispettati
l le modalità di scioglimento dell’associazione;
vincoli statutari
l l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso
aggiuntivi
di scioglimento delle società e delle associazioni[2].
Al fine di fruire delle agevolazioni fiscali previste per questo settore,
il Tuir, all’art. 148, impone alle associazioni sportive dilettantistiche
altre clausole statutarie che si aggiungono alle precedenti, quali:
l l’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e la non rivalutabilità della stessa;
(1)
(2)
Normativa contenuta nel comma 17, art. 90 legge 27 dicembre 2002, n. 289.
In tal senso il comma 18, art. 90 legge 27 dicembre 2002, n. 289. Al comma 18­bis del medesimo articolo è previsto: «È fatto
divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche, nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal Coni,
ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva».
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FORME GIURIDICHE PER SODALIZI SPORTIVI IN AMBITO DILETTANTISTICO
TIPOLOGIA
NORMATIVA
Associazione sportiva priva di personalità art. 36 e segg. cod. civ.
giuridica
Associazione sportiva con personalità giuridica di regolamento D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
diritto privato
Società sportiva di capitali o cooperativa
disposizioni vigenti per le società di capitali, ad
eccezione di quelle che prevedono finalità di
lucro
la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per
la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
Incombono
l l’eleggibilità libera degli organi amministrativi;
determinati obblighi
l il principio del voto singolo per ogni socio;
contabili
l i criteri di ammissione e di esclusione dei soci;
anche sulle
l idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari,
associazioni
sportive
delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
dilettantistiche
Con circolare 22 aprile 2003, n. 21, l’Agenzia delle Entrate si
è espressa affermando che per beneficiare della norma fiscale agevolativa, le società di capitali sportive dilettantistiche, al
pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie con
quelle previste dal richiamato art. 148 Tuir.
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Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta
L’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ha una gestione amministrativo/contabile
piuttosto “snella”. Non è richiesta una forma particolare per l’atto costitutivo. È molto importante,
nel settore sportivo dilettantistico, la valutazione della variabile fiscale in quanto molte agevolazioni
richiedono la presenza di determinati prerequisiti che devono sussistere già in fase di costituzione:
uno di questi requisiti è la redazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata. Come indicato supra, è poi necessario
l’inserimento di determinate clausole statutarie affinché le agevolazioni fiscali siano fruibili. Dal punto di vista contabile, è richiesta la
Le società di capitali
redazione di un rendiconto economico-finanziario ed è lasciato
possono inquadrarsi
all’autonomia statutaria stabilirne le modalità. Il legislatore, a tal
come evoluzione
proposito, è ricorso ad una formulazione volutamente generica al
fine di non imporre alle associazioni adempimenti eccessivamente
giuridica
onerosi.
dell’associazione non
Non è prevista normativamente la tenuta di registri similari ai
riconosciuta
libri sociali delle società di capitali. È comunque utile e consigliato tenere un libro soci e un libro delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo, quali strumenti di memoria storica delle decisioni
adottate, nonché per la condivisione delle responsabilità relative.
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VINCOLI STATUTARI PER LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (comma 18, art. 90 legge n. 289/2002)
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indicazione, nella denominazione, della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale
dilettantistica;
oggetto sociale, con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa
l’attività didattica;
attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
assenza dei fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati o tra i soci anche in forme indirette;
norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti
gli associati, con previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive
dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano
le disposizioni del codice civile;
obbligo di redazione di rendiconti economico­finanziari, nonché modalità di approvazione degli
stessi da parte degli organi statutari;
modalità di scioglimento dell’associazione;
obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso di scioglimento delle società e delle
associazioni.
Società di capitali sportiva dilettantistica
È una figura giuridica normata dall’art. 90 legge n. 289/2002.
È stato osservato che si tratta di «una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza
per le finalità non lucrative e che si inserisce nell’ordinamento giuridico come una peculiare
categoria di soggetti societari. Si va, dunque, verso un sistema speciale che vede nelle società
degli schemi organizzativi funzionalmente neutri, idonei, cioè, al perseguimento di attività
tanto lucrative, quanto non lucrative»[3]. La società di capitali
sportiva dilettantistica, infatti, è costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le
Dottrina e
finalità di lucro.
giurisprudenza
Tale forma giuridica può essere la naturale “evoluzione” di un
concordano sulla
sodalizio sportivo dilettantistico nato come semplice associapossibilità di
zione tra pochi soci, senza strutture patrimoniali, ma che, con
adesioni di nuovi soci e con l’ampliarsi delle esigenze dell’attitrasformazione
vità sportiva svolta, non può più essere gestito tramite le
eterogenea da
semplici forme amministrative/gestionali dell’associazione. Si
associazione
pensi, per esempio, ad una “Associazione per la pratica del volo
sportiva
sportivo” che sia divenuta proprietaria di più velivoli, o si pensi
dilettantistica in
ad una “Associazione per la pratica di sci nautico” che intenda
società
di capitali
ampliare il parco motoscafi.
sportiva
L’incrementarsi di tali attività sportive comporta la movimentazione di disponibilità finanziarie di una certa consistenza, nondilettantistica
ché eventuali problematiche di responsabilità civili in caso di
eventi dannosi.
In tali ipotesi, una forma giuridica quale quella della società di capitali appare più adeguata di
quella dell’associazione non riconosciuta.
(3)
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R. Guglielmo, Studio n. 5271/I del Consiglio nazionale del Notariato, pag. 7 (cfr. la nota precedente).
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Trasformazioni di associazione in società di capitali sportiva dilettantistica
In tema di trasformazioni, il legislatore della riforma societaria ha apportato, com’è ormai
noto, grandi novità; basti pensare all’art. 2500-octies, che legittima la trasformazione di associazioni riconosciute in società di capitali[4].
Si sposa in questa sede la tesi secondo cui «il legislatore, sia nella trasformazione omogenea sia
in quella eterogenea, si è limitato a disciplinare le fattispecie a suo giudizio più significative
lasciando all’interprete il compito di regolamentare le altre ipotesi»[5].
Inoltre, già prima della riforma del diritto societario si era osservato che «la giurisprudenza aveva
ammesso la legittimità della trasformazione da associazione non riconosciuta in società cooperativa
e viceversa, in considerazione dell’omogeneità causale tra le due strutture organizzative»[6].
Si condivide certamente l’affermazione secondo cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche condividono sia le finalità sia la struttura non lucrativa[7]. Conseguentemente, in caso di
trasformazione di associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in società di capitali sportiva
dilettantistica, non si ha nessuna modificazione causale, considerata l’assenza di lucro che connota
necessariamente le società sportive dilettantistiche, anche se costituite in forma di società di capitali.
A ulteriore conferma della possibilità di trasformazione dell’associazione in società di capitali sportiva dilettantistica, vale
riportare il punto di vista del Consiglio nazionale del Notariato:
In ipotesi di
«negare la possibilità di migrare da una sola di tali forme
trasformazione
organizzative in un’altra, sebbene funzionalmente omogenea,
eterogenea
sembra una contraddizione ingiustificata. Anche in considerain società
zione del fenomeno di trasformazione delle associazioni spordi capitali è
tive in società di capitali verificatosi legittimamente all’indomanecessaria la
ni dell’emanazione della legge n. 91/1981, sulla base di un’interpretazione estensiva del comma 5, art. 15 della citata legge
perizia ex artt.
n. 91/1981 che concedeva agevolazioni fiscali per le trasforma2343 o 2465
zioni compiute nel termine di cui al comma 1 dell’art. 17 (un
cod. civ.
anno dall’entrata in vigore della legge), in società per azioni o
in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive
(quindi anche non riconosciute) che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di attività
sportive»[8].
Alla luce delle suddette autorevoli considerazioni, si ritiene di potere avallare la tesi della liceità
della trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche in società di capitali sportive
dilettantistiche.
Perizia di stima
Il Consiglio notarile di Milano nella massima n. 20 illustra che «se la disciplina dettata in tema di
trasformazione omogenea ed eterogenea non è esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione
del campo di applicazione dell’istituto, non lo è nemmeno per quanto attiene alle norme da
applicare alle ipotesi di trasformazione eterogenea espressamente previste».
Il Consiglio notarile di Milano prosegue affermando espressamente che «si deve riconoscere che
(4)
Per un’analisi puntuale dell’art. 2500­octies si rinvia a G. Sirimarco, «Soluzioni operative: trasformazione eterogenea di s.r.l. in
associazione», in Diritto e Pratica delle Società n. 23/2008, pag. 38.
(5) Massima n. 20 del Consiglio notarile di Milano.
(6) R. Guglielmo, «La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali», in Rivista del notariato, 2007, pag. 839.
(7) A. Zoppini, F. Tassinari, «Sulla trasformazione eterogenea delle associazioni sportive», in Contratto e impresa, 2006, pag. 912.
(8) Consiglio nazionale del Notariato, Studio n. 5271/1, pag. 10.
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SOLUZIONI OPERATIVE
?
F.A.Q. ­ le risposte alle domande più ricorrenti
R
Quale tipologia di trasformazione
eterogenea è espressamente
trattata dal codice civile?
Il legislatore della riforma: con l’art. 2500­septies
prevede la possibilità della trasformazione di so­
cietà di capitali in consorzi, società consortili,
società cooperative, comunioni di azienda, asso­
ciazioni non riconosciute e fondazioni; con l’art.
2500­octies regolamenta la possibilità di trasfor­
mazione delle società consortili, delle comunioni
di azienda, delle associazioni riconosciute e delle
fondazioni in società di capitali.
L’intrasmissibilità delle quote
un requisito proprio
delle società di capitali
sportive dilettantistiche?
L’intrasmissibilità delle quote è un requisito ne­
cessario sia per le società di capitali sportive di­
lettantistiche sia per le associazioni sportive di­
lettantistiche, al fine di fruire delle agevolazioni
fiscali previste per questo settore sportivo. Non è
invece un requisito giuridico richiesto dall’art. 90
legge n. 289/2002 che norma le società di capi­
tali sportive dilettantistiche.
anche alla trasformazione eterogenea in società di capitali debba applicarsi in via estensiva il comma 2
dell’art. 2500-ter cod. civ., dettato in tema di trasformazione di società di persone in società di capitali».
L’art. 2500-ter prevede che il capitale risultante dalla trasformazione deve essere determinato
sulla base di valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di
stima redatta a norma dell’art. 2343 o, nel caso di s.r.l., dell’art. 2465.
Per l’operazione di trasformazione da associazione sportiva dilettantistica in società di capitali
sportiva dilettantistica sarà quindi necessaria una perizia di stima ex art. 2343 o art. 2465.
In conclusione In Italia sono numerose la società sportive dilettantistiche e altrettanto numerose sono le agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare, per fruire delle quali molta attenzione deve essere riposta
nell’affrontare variabili prettamente civilistiche.
Si tratta di realtà relativamente nuove giuridicamente, ma sicuramente a tutt’oggi ancora in
evoluzione: con tutte le cautele del caso, le stesse associazioni, benché realtà giuridiche
“semplici”, possono essere oggetto di operazioni “straordinarie” di trasformazione al fine di
dare un assetto più adeguato ad una realtà gestionale divenuta nel tempo più complessa.
Tali operazioni possono avvenire tramite strumenti giuridici il cui utilizzo, pur non essendo di
derivazione immediata dalla lettura delle norme, non è nemmeno negato dal legislatore; pertanto,
da quanto si è avuto modo di illustrare sinteticamente, risultano essere possibili e lecite.
di Brunetta Mocchetti,
componente Commissione
diritto societario Odcec Milano
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