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SENTENZE IN SANITÀ – TAR LAZIO
TAR LAZIO – sentenza n. 487/2003
I giudici ordinano all’ospedale Santo Spirito di Roma di provvedere alla richiesta, inoltrata da un primario, di conversione di un reparto finora riservato ai soli pazienti maschi in divisione promiscua, ovvero
con trenta posti letto per uomini e altrettanti per degenti donne.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZ. I^ BIS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.3990/1989-R.G. proposto da S. Calcara, rappresentato e difeso dall'avv. F. Salberini, presso il cui studio in Roma, alla via Dardanelli 37, è elettivamente domiciliato;
CONTRO
l'U.s.l RM 11, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv. G. Fusco e L. Parente
dell'Avvocatura municipale del comune di Roma, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Borgo S.Spirito n. 3;
e nei confronti
del comune di Roma e della Regione Lazio, in persona dei rispettivi ll.rr. p.t., non costituiti in
giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto serbato dal Comitato di Gestione (Co.Ge.) dell'Usl RM 11 in ordine all'atto
di intimazione notificato alla stessa Usl al fine di dare seguito alle determinazioni assunte dal
Co.ge il 25.3.1989 concernenti la ristrutturazione della Divisione ospedaliera diretta dal ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Usl RM 11 e l'atto di intervento in giudizio, in sostegno delle ragioni addotte dal ricorrente, spiegato - con atto notificato alla Usl RM 11, al comune
di Roma ed alla Regione Lazio nel luglio 1989 - dai dottori M. Fiorella, E. Jannone, M. Consoli,
R. Conti, A. Malgarbi, L. Solvetti, F. Mariotti, A. Ranucci, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
F. Salberini, presso il cui studio in Roma, alla via Dardanelli 37, sono elettivamente domiciliati;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 9.12.2002 la relazione del Consigliere Pietro Morabito
ed uditi gli avvocati di cui al verbale d'udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
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TAR LAZIO - SENTENZA N. 487/2003
FATTO
Il dott. Calcara, primario preposto dalla direzione della II^ Divisione medica del presidio ospedaliero S. Spirito di Roma facente parte dell'Usl RM 11, espone in fatto che il Co.ge, con deliberazione assunta il 25.3.1988, disponeva, nell'ambito del piano di ristrutturazione dei presidi ospedalieri facenti capo alla stessa Usl, di convertire la II^ divisione diretta dal dott. Calcara in
Divisione promiscua con 30 posti letto per pazienti maschi ed altrettanti per degenti di sesso opposto. Di tanto il ricorrente veniva informato con nota del 13.6.1998, sottoscritta dal Direttore
del presidio S. Spirito, contenente anche l'invito a porre in essere gli adempimenti necessari per
consentire una pronta esecuzione di quanto deliberato.
Nella II^ divisione venivano pertanto realizzate le opere per consentirne un funzionamento
promiscuo, ma nonostante ciò l'utenza femminile non veniva ivi indirizzata, continuando ad essere sistemata precariamente presso differenti reparti.
In presenza di tale situazione il dott. Calcara diffidava, con intimazione stragiudizialmente notificata, il Presidente ed i coordinatori, amministrativo e sanitario, dell'Usl RM 11 ad impartire le
necessarie disposizioni per l'attivazione del reparto donne all'interno della divisione II^, senza
ricevere risposta alcuna. A tale contegno omissivo ha opposto il gravame in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art.36 della legge n.132 del 1968 e
dell'art.10 del d.P.R. n.128 del 1969; eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia manifesta e contrasto con i superiori interessi della sanità pubblica.
Hanno spiegato atto di intervento in adesione alle ragioni patrocinate dal ricorrente gli altri sanitari in epigrafe indicati, impiegati tutti presso la II^ divisione medica diretta dal Calcara.
La Usl RM 11 si è costituita in giudizio mediante deposito della sola delibera autorizzativa a resistere.
La Gestione Liquidatoria della medesima Usl ha fatto invece pervenire, il 25.11.2002, memoria
ove denuncia la carenza di un interesse attuale alla procedibilità del gravame in quanto l'Ospedale S. Spirito nel 1999 è stato totalmente ristrutturato.
All'udienza del 9.12.2002 la causa è stata trattenuta e spedita in decisione.
DIRITTO
E' contestato, con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, il contegno inerte serbato dall'Usl RM
11 sull'intimazione, notificatale in via stragiudiziale, ad assumere le necessarie iniziative per la
sostanziale conversione della Divisione medica diretta dal dott. Calcara in divisione promiscua
destinata a degenti di ambo i sessi; conversione solo formalmente deliberata dal competente Organo dell'Usl ma di fatto mai concretamente attuata con l'invio al reparto in questione di pazienti
di sesso femminile.
L'interesse che anima la posizione del ricorrente è quello all'integrale esercizio delle funzioni e
competenze di pertinenza dell'ufficio cui è preposto. A tal riguardo il dott. Calcara assume, inoltre, che il contegno dell'amministrazione di appartenenza è viziato anche dal mancato rispetto
della norma dell'art. 36 della legge n .132 del 1968 che prevede che ogni "divisione è composta
da 2 o più sezioni e comprende non meno di 50 e non più di 100 posti-letto".
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TAR LAZIO - SENTENZA N. 487/2003
Tale profilo di doglianza non appare condivisibile, riferendosi la norma evocata agli Ospedali
generali e non ai Presidi Ospedalieri, da considerarsi, ai sensi dell'art. 5 della legge n.595 del
1985 e dell'art. 1 del d.l. n.269 del 1993, quali strutture od ospedali di alta specializzazione,
all'interno dei quali la consistenza di posti letto di ogni divisione è fissata, dall'art. 37 della legge
n. 132 del 1968, in non meno di trenta posti letto (che sono quelli di cui la Divisione diretta dal
dott. Calcara era già dotata) e non più di ottanta.
Tale circostanza, peraltro, non priva il dott. Calcara dell'interesse all'odierna domanda di giustizia posto che l'atto disponente la conversione della divisione da lui diretta, pur sussumendosi nel
novero di quelli organizzatori, viene a riflettersi direttamente sull'ufficio cui il ricorrente è preposto e sull'orbita di attribuzioni ad esso facente capo.
In relazione a tale profilo il ricorso in epigrafe merita accoglimento non potendo il comportamento omissivo della p.a. non reputarsi illegittimo atteso che, nel caso di specie, si è perfezionato il rigoroso iter ordinario, caratterizzato, ai sensi dell'art. 25 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, dalla
presentazione di un'istanza e dall'inerzia dell'amministrazione protrattasi per almeno sessanta
giorni dalla successiva diffida a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a
trenta giorni, notificata secondo la procedura prevista per gli atti giudiziari. Né tale postulato
viene vulnerato, nel caso di cui si discute, dalla circostanza, partecipata dalla Gestione Liquidatoria dell'ex Usl RM 11, che nel 1999 il P.O. Santo Spirito è stato totalmente ristrutturato.
Trattasi, difatti, di dato proveniente da organo privo della legittimazione a contraddire nell'odierno processo in cui la domanda azionata non ha natura patrimoniale e non attiene ad un rapporto creditorio e/o debitorio maturato entro il 31.12.1994 e cioè prima della soppressione delle
ex Usl (id est: non attiene a rapporto nel quale sia succeduta ex lege la Regione, tenuta, per effetto dell'art. 6, I comma, l. 23 dicembre 1994 n. 724, nonché dell'art. 2, XIV comma, l. 28 dicembre 1995 n. 549, a rilevare integralmente i debiti e crediti, insorti entro il 31.12.1994, degli
organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio). Di conseguenza ed a mente dell'art.
110 del c.p.c., con la soppressione dell'Usl RM 11, il processo prosegue in confronto del suo
successore che è l'Azienda Usl competente territorialmente e che non risulta, in atti, abbia mai
interrotto il silenzio serbato dall'ente cui è subentrata.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto statuendosi, per l'effetto, l'obbligo dell'ex Usl
Rm 11 - e per essa dell'Azienda Usl succeduta - a replicare all'intimazione del dott. Calcara in
narrativa indicata entro il termine di giorni trenta decorrente dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Possono compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l'effetto:
a) annulla il silenzio serbato dall'ex Usl RM 11 sull'intimazione notificata dal dott. Calcara;
b) ordina alla soccombente di replicare all'istanza del dott.Calcara nei termini indicati in parte
motiva.
Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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