NUOVO CODICE DOGANALE IN VIGORE DAL 1.05.2016

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NUOVO CODICE DOGANALE IN VIGORE DAL 1.05.2016
PRATICAPROFESSIONALE
ESTERO
pratica professionale
NUOVO CODICE DOGANALE IN VIGORE
DAL 1.05.2016
SOMMARIO
Reg. CEE n. 2913/1992 - Reg. UE n. 952/2013 - Reg. UE n. 2446/2015 - Reg. UE n. 341/2016
Reg. UE n. 2447/2015 - Nota Ag. Dogane 19.04.2016, prot. n. 45898 RU - Circ. Ag. Dogane 19.04.2016, n. 8/D
•schema di sintesi
•altre novità
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Il Codice Doganale Comunitario, che disciplina le regole da applicarsi agli operatori nazionali che effettuano scambi commerciali con Paesi non UE, introdotto dal Regolamento CEE
12.10.1992, n. 2913 è stato abrogato e sostituito dal Codice Doganale dell’Unione (CDU), istituito dal Regolamento UE 9.10.2013, n. 952 in vigore dal 30.10.2013. Tuttavia, l’art. 288 del
suddetto Regolamento, nel dettagliare le disposizioni applicabili da tale data, dispone l’attuazione delle restanti norme a decorrere dal 1.05.2016. Da quest’ultima data, pertanto, sono
formalmente abrogati il Reg. CEE n. 3925/91, relativo all’eliminazione dei controlli sui bagagli
dei viaggiatori intracomunitari, il Reg. CEE n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (CDC), il Reg. CEE n. 2454/93, recante le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, nonché il Reg. CEE n. 1207/2001, relativo al rilascio dei certificati di origine
EUR ed alla qualifica di esportatore autorizzato.
Al fine però di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità
delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa
doganale unionale è previsto un periodo transitorio, fino al 1.05.2019, per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche.
La finalità principale delle disposizioni contenute nel “nuovo” codice è quella, dichiarata all’interno della Relazione di accompagnamento allo stesso (doc. C-2015 17.12.2015, n. 9248), di
rendere uniforme, in tutto il territorio dell’Unione Europea, il trattamento ai fini doganali delle
merci oggetto di scambi internazionali, nonché le tipologie e le modalità dei controlli, i tempi
delle verifiche, la natura e l’ammontare delle sanzioni; ciò anche al fine di evitare comportamenti
anticoncorrenziali tra i diversi Paesi comunitari, che rappresentano i punti di entrata e di uscita
dei beni dall’UE.
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Persegue l’obiettivo di rafforzare l’armonizzazione delle procedure e dei controlli doganali applicabili nei 28 Paesi membri, attraverso la riduzione, da un lato, delle deroghe nazionali alle disposizioni
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comunitarie e, dall’altro, tramite la standardizzazione dei processi di informatizzazione delle procedure doganali.
Lo scopo è, quindi, quello di semplificare tutto il sistema doganale attraverso una più intensa digitalizzazione del dialogo tra impresa e dogana con l’obiettivo sia di ridurre i tempi di sdoganamento
ð sia di fornire anche all’utenza esterna la tracciabilità dell’intero ciclo di import/export e dello svolgimento dei relativi controlli.
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NUOVO
CODICE
DOGANALE
DELL’UNIONE
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SCHEMA DI SINTESI
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• Il nuovo Codice Doganale dell’Unione, al fine di accreI previgenti regimi erano: l’immisscere la competitività delle imprese, riduce il numero dei
sione in libera pratica; il transito;
regimi doganali previsti dal Codice doganale del 1992.
il deposito doganale; il perfezionað • I regimi doganali sono ridotti a tre:
ð mento attivo; la trasformazione sot1. immissione in libera pratica;
to controllo doganale; l’ammissione
2. esportazione;
temporanea; il perfezionamento pas3.
regimi
speciali.
sivo; l’esportazione.
RIDEFINIZIONE
DEI
• Costituiscono regimi speciali:
REGIMI
.. il transito (che comprende il transito esterno e interno);
DOGANALI
ð .. il deposito (che comprende il deposito doganale e le zone franche);
.. l’uso particolare (che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale);
.. il perfezionamento (che comprende il perfezionamento attivo e passivo).
Sono, inoltre, eliminate le destinazioni doganali regolate dal vecchio Codice del 1992, con l’ecceð zione della introduzione della merce in una zona franca, ora trasformata in un regime doganale
assimilato a quello del deposito.
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ALTRE NOVITÀ
SEMPLIFICAZIONE
DELLE PROCEDURE
• È introdotto l’istituto dello “sdoganamento centralizzato”, che consentirà a determinate imprese di sdoganare le merci con una procedura centralizzata.
• In pratica, è previsto che le Autorità doganali possano autorizzare
l’importatore a presentare, presso l’Ufficio doganale competente
del luogo in cui egli è stabilito, una dichiarazione doganale (dalla
quale nascerà l’obbligo del pagamento dei diritti) relativa a merci
presentate presso un altro Ufficio doganale, il quale provvederà ad
effettuare i controlli previsti dalla legge. Ovviamente i due Uffici
doganali interessati saranno tenuti a scambiarsi le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione doganale e per lo svincolo delle merci.
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• Sdoganamento
centralizzato
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Tale possibilità è riservata ai soli operatori titolari di certificato “AEOC–
Customs”.
• Il nuovo Codice Doganale dell’Unione introduce l’istituto dello
“sportello unico”, che consente di concentrare, in un solo luogo
e nello stesso momento, tutti i controlli relativi a merci in entrata
nell’Unione europea, o in uscita dalla stessa, compresi i controlli
diversi da quelli doganali.
quindi prevista l’eliminazione delle precedenti procedure di domiciliazioÈ
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• Sportello
Unico
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• Autovalutazione • Ai medesimi operatori è riconosciuto, in via esclusiva, anche l’accesso a un’ulteriore innovativa semplificazione procedurale, la cosiddetta autovalutazione, in virtù della quale le Autorità doganali
potranno autorizzare un soggetto AEOC a espletare determinate
formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a determinare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti
e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale.
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ne che, ad oggi, interessano oltre l’80% delle dichiarazioni doganali.
• Banca dati
• È costituita in AIDA la “Banca dati dei Rappresentanti”, contenente i soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza in
dogana. Tale banca dati è stata precaricata con le informazioni in
possesso dell’Agenzia, inserendo, in qualità di rappresentanti diretti: i Doganalisti iscritti all’albo; i Centri di Assistenza Doganale
- CAD, iscritti all’albo; i soggetti ai quali è stato concesso lo status
di AEOC/F.
• Saranno successivamente inseriti in tale banca dati i soggetti stabiliti in Italia o in altro Stato Membro che richiedano di agire in qualità
di rappresentanti, previo accertamento dei requisiti previsti dal nuovo CDU e rilascio dell’apposita abilitazione da parte del competente
Ufficio centrale.
• Condizione
• Condizione indispensabile per l’esercizio della rappresentanza doganale è che il rappresentante debba essere stabilito nel territorio
doganale dell’Unione e che, salvo sia altrimenti disposto, tale requisito possa venir meno se il rappresentante doganale agisce per
conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio
doganale dell’Unione.
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REVISIONE
DELLA DISCIPLINA
DI RAPPRESENTANZA
Il CDU lascia agli Stati membri la facoltà di poter fissare, in conformità
al diritto dell’Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale
può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Inoltre, gli Stati
membri possono applicare le condizioni stabilite per l’esercizio del servizio
di rappresentanza nel proprio territorio anche ai rappresentanti doganali non
stabiliti nel territorio doganale dell’Unione.
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PRESENTAZIONE
DEI DOCUMENTI
DI ACCOMPAGNAMENTO
• Tra le più importanti novità introdotte • Un’importante novità che ha come effetto
dal Reg. UE n. 952/2013 troviamo quella quello di permettere semplificazioni naziorelativa ai documenti che accompagnano nali anche per la dichiarazione “normale in
la dichiarazione che, dal 1.05.2016, sono dogana” (art. 162 del CDU) con presentaforniti alla Dogana, non più sistematica- zione delle merci all’ufficio doganale desimente, ma solo se la normativa dell’U- gnato (art. 139 CDU), c.d. dichiarazione
nione lo richiede o se sono necessari per “Ordinaria c/o dogana”, basata sull’utilizcontrolli doganali.
zo del fascicolo elettronico (FE).
DECISIONI
RIGUARDANTI
L’APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA
DOGANALE
• Termini
• Le disposizioni recate dal nuovo codice uniformano il procedimento di adozione delle decisioni (su richiesta di parte o d’Ufficio) introducendo termini generalizzati di base e termini specifici per
talune autorizzazioni o decisioni indicati nelle specifiche norme di
settore.
• Contraddittorio
anticipato
• In particolare, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista
entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente
riceve la comunicazione o si ritiene, l’abbia ricevuta.
• Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella
debita forma al richiedente.
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ESTERO
• Vi sono tuttavia casi nei quali non trova applicazione il principio
del contradditorio anticipato e, quindi, casi in cui la decisione può
essere adottata dall’autorità doganale senza che, legittimamente,
all’interessato sia accordata la possibilità di esprimere il proprio
punto di vista. Tra questi:
.. rilascio delle Informazioni tariffarie vincolanti (ITV);
.. rilascio delle Informazioni vincolanti in materia di origine (IVO);
.. rifiuto di un contingente tariffario;
.. ogni qualvolta l’esercizio del contraddittorio endoprocedimentale
possa pregiudicare indagini avviate al fine di contrastare possibili
frodi ai danni degli interessi finanziari dell’Unione Europea o pregiudicare la salute e la sicurezza dei cittadini.
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OPERATORE
ECONOMICO
AUTORIZZATO
(A.E.O)
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• Esclusioni
• Dal 1.05.2016 lo status di operatore economico autorizza- • Le due tipologie di autorizto non è più attestato mediante certificazione ma con- zazione possono cumularsi
sta di due diversi tipi di autorizzazione unionale, ossia:
e, quando un richiedente
.. settore della semplificazione doganale (AEOC), che ha i requisiti per ottenere
consente di ottenere i benefici e le semplificazioni pre- entrambe le decisioni, sarà
visti dalla normativa doganale;
rilasciata un’autorizzazione
.. settore della sicurezza (AEOS), che consente di ottenere combinata che garantisce il
le agevolazioni in materia di sicurezza.
cumulo dei benefici.
ella circolare dell’Agenzia delle Dogane 19.04.2016, n. 8/D sono analiticamente
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dettagliati i principali passaggi che caratterizzano l’iter procedurale di autorizzazione
all’A.E.O.
VALORE
IN DOGANA
Art. 71, par. 1, lett. c), CDU
• Una delle novità più rilevanti in materia di valore in dogana è costituita dalla disciplina
del trattamento dei diritti di licenza (inclusi i canoni per marchi di fabbrica, tipo di licenza più diffuso in dogana).
• Tra gli elementi da addizionare al valore rientrano anche i corrispettivi e i diritti di
licenza relativi alle merci da valutare che il compratore, direttamente o indirettamente, è
tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in
cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente
pagato o da pagare.
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GARANZIA
PER LE OBBLIGAZIONI
DOGANALI
• Obbligo
• Il nuovo Codice Doganale dell’Unione ha notevolmente amplificato il ruolo
della garanzia quale importante strumento per assicurare la tutela degli interessi finanziari della U.E.
• In particolare, la costituzione della garanzia è richiesta obbligatoriamente per
l’accesso a tutti i regimi speciali soggetti ad autorizzazione e potrà essere presentata dal debitore (o da un terzo per suo conto) in modalità isolata o globale.
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• Tipologie
• Nel caso di garanzia isolata non occorrerà alcuna preventiva autorizzazione
e
da parte dell’Amministrazione e potrà essere riconosciuta in contanti ovvero
autorizzazione
con qualunque altro mezzo di pagamento ritenuto equivalente (ad esempio:
l’assegno circolare).
• La garanzia globale, in ragione della maggiore esposizione del debito doganale (in termini di rischio potenziale), è invece subordinata all’approvazione
preventiva del direttore dell’ufficio delle Dogane competente, sia per la costituzione e la connessa determinazione dell’importo di riferimento, sia per
gli eventuali esoneri o riduzioni spettanti al debitore (ad esempio, in quanto
soggetto autorizzato A.E.O).
ARMONIZZAZIONE
DELLE SANZIONI
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• Le sanzioni fissate da ciascuno Stato • Ciò al fine di armonizzare la legislazione dei Paesi memmembro per la violazione della nor- bri in materia di sanzioni doganali e, in tal modo, contrimativa doganale devono essere “ef- buire a raggiungere la parità di trattamento fra gli operafettive, proporzionate e dissuasive”. tori economici nell’U.E. anche sotto tale aspetto.
Art. 42 Regolamento n. 952/2013
REGIME
TRANSITORIO
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• Autorizzazioni • Se hanno un periodo di validità limitato, resteranno valide fino alla fine di tale
già in vigore
periodo o, al più tardi, fino al 1.05.2019.
• Se hanno un periodo di validità illimitato, devono essere riesaminate dalle
alla data
del 1.05.2016
Autorità doganali anteriormente al 1.05.2019.
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Esempio
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• Per le autorizzazioni che rimangono valide dopo il 1.05.2016, le condizioni
per la loro applicazione saranno quelle stabilite dalla nuova normativa di
riferimento (Reg. n. 952/2013, Reg. n. 2015/2446 e Reg. n. 2015/2447),
individuate da una apposita tavola di concordanza.
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• Regimi
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Art. 348
Reg. UE
2015/2447
• Merci
vincolate
Art. 349
Reg. UE
2015/2447
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Con riferimento alla procedura di domiciliazione è stato anticipato che dal
1.05.2016 le attuali dichiarazioni di import/export in procedura domiciliata saranno reinquadrate dall’Agenzia come “dichiarazioni normali in dogana” con merci
presentate in “altro luogo approvato dalle autorità doganali”.
• Se le merci sono state dichiarate per l’immissione in libera pratica o per il
regime di deposito doganale, di perfezionamento attivo, di trasformazione sotto controllo doganale, di ammissione temporanea, di uso finale, di transito,
di esportazione o di perfezionamento passivo in conformità del regolamento
(CEE) n. 2913/92 (vecchio regime) prima del 1.05.2016 e non sono state svincolate entro tale data, tali merci sono svincolate per il regime indicato nella
dichiarazione conformemente alle disposizioni introdotte dal nuovo Codice
doganale dell’Unione.
• Con riferimento, invece, alle merci vincolate a determinati regimi doganali
prima del 1.05.2016 e per le quali il regime non sia stato appurato a tale data,
vige una distinzione a seconda che si debba procedere all’appuramento di tali
regimi sulla base della nuova o della vecchia disciplina.
• Il regime doganale sarà appurato in conformità alle disposizioni del nuovo
Codice doganale dell’Unione se si tratta di:
.. immissione in libera pratica delle merci con un trattamento tariffario favorevole o con un’aliquota del dazio ridotta o pari a zero a motivo dell’uso finale;
.. deposito doganale di tipo A, B, C, E ed F;
.. perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione;
.. trasformazione sotto controllo doganale.
• Il regime doganale è, invece, appurato in conformità alle “vecchie” disposizioni (Reg. CEE n. 2913/92 e Reg. CEE n. 2454/93) se si tratta di:
.. deposito doganale di tipo D;
.. ammissione temporanea;
.. perfezionamento attivo nella forma del sistema del rimborso;
.. perfezionamento passivo.
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