convegno di studi: associazioni sportive dilettantistiche

Transcript

convegno di studi: associazioni sportive dilettantistiche
ENPALS E RAPPORTI DI LAVORO
SPORTIVI DILETTANTISTICI
Dott. Paolo Bramante
Fonti normative:
L. 29 novembre 1952 n. 2388 – Istituzione dell’Ente
Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i
Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.)
L. 14 giugno 1973, n. 366 – Introduzione
assicurazione I.V.S. a favore degli sportivi
professionisti.
Estensione obblighi contributivi ENPALS
D. M. 15 marzo 2005
Circolari ENPALS n. 7 e 8 del 30 marzo 2006
Il Decreto 15 marzo 2005 ha adeguato le categorie di lavoratori
assicurati obbligatoriamente presso l’ente includendo le figure
professionali tipiche del settore, tra cui in particolare ai punti:
20) Impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli
sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri,
campi sportivi, autodromi;
22)Direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti
delle società sportive;
Con riferimento al punto 20), la circolare n. 7 specifica che per gli istruttori
e gli addetti agli impianti e circoli sportivi l’obbligatorietà dell’iscrizione
sussiste a prescindere dalla natura giuridica – subordinata o autonoma –
del rapporto di lavoro.
Gli ”addetti” agli impianti sportivi sono coloro la cui prestazione è
direttamente legata all’impianto, tanto che la prestazione diverrebbe
impossibile o priva di interesse in assenza dell’impianto.
Sono invece esclusi i soggetti, anche alle dipendenze del gestore
dell’impianto, che si caratterizzano per una specifica, autonoma funzione
economica: bar, ristorante e simili (parere del Consiglio di Stato n.
1036/1984).
Con riferimento al punto 22), oltre ai dipendenti delle società sportive,
l’obbligo di iscrizione all’ente è stato esteso anche a figure professionali
tipiche del settore: direttori tecnici, massaggiatori e istruttori.
I direttori tecnici che svolgono attività riconosciuta dalle Federazioni
Sportive Nazionali quale attività professionistica, saranno assicurati al
Fondo sportivi professionisti; per lo sport professionistico rimane ferma
l’individuazione delle categorie professionali regolate dalla L. 91/1981.
La circolare ENPALS n. 13 del 7 agosto 2006 interviene in modo specifico
sull’assoggettabilità degli emolumenti erogati ai sensi dell’art. 67,
individuando alcuni criteri discriminanti:
1) Obbligo di iscrizione al Registro delle Associazioni e delle Società
Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI (art. 7 del D.L. 28 maggio 2004 n.
136 che individuava nel CONI l’unico organismo certificatore della
effettiva attività sportiva dilettantistica)
2) Svolgimento dell’attività con carattere di professionalità emergente dai
seguenti indici di professionalità:

necessità di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse
all’attività svolta;

abitualità dell’attività svolta, anche se non esercitata in via esclusiva o
preminente: ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità della
prestazione;

non marginalità dei compensi percepiti (riferimento alla no tax area per
i lavoratori autonomi di cui all’art. 11 del TUIR – euro 4.500,00 annui)

esistenza di una committenza plurima (lavoratori autonomi con partita
IVA).
L’ENPALS è intervenuta in merito all’applicazione del regime
contributivo a istruttori, direttori tecnici e massaggiatori con
propria Precisazione del 27 novembre 2008 in cui evidenzia che
non sono soggetti a contribuzione previdenziale i compensi che
si configurino quali redditi diversi ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett.
m), del TUIR.
Tuttavia, ribadisce che ai fini del corretto inquadramento del
reddito, si deve fare riferimento :

al concetto di esercizio diretto dell’attività sportiva
dilettantistica, così come definito dalla Risoluzione n. 34/E
del 26 marzo 2001 e cioè qualora l’attività sia funzionale allo
svolgimento della manifestazione sportiva;

agli indici di professionalità già individuati nella Circolare
ENPALS n. 13/2006.
La circolare ENPALS n. 18 del 09.11.2009, integrando la
precedente circolare n. 13 del 07.08.2006, recepisce le
disposizioni dell’art. 35, c. 5, del D.Lgs. 30.12.2008 n. 207.
Rientra quindi nella nozione di esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche l’attività di formazione, didattica,
preparazione ed assistenza svolta nell’ambito dell’attività
sportiva dilettantistica, superando il collegamento
funzionale con l’evento sportivo.
Ribadisce che il CONI è l’unico ente certificatore
dell’attività sportiva dilettantistica svolta dagli enti
sportivi (iscrizione al Registro e riconoscimento ai fini
sportivi).
Stabilisce che l’ENPALS adotterà le iniziative
conseguenti in relazione agli accertamenti ed al
contenzioso in corso in sede amministrativa e giudiziale.
Compiti di vigilanza:
L’ENPALS ha delegato alla S.I.A.E. numerosi
adempimenti, fra cui la funzione ispettiva e sanzionatoria
nei luoghi di lavoro.
Prestazioni ENPALS e INPS:
L’ENPALS è un ente di sola previdenza, pertanto con il
versamento dei contributi si maturerà il diritto alla
pensione.
L’INPS è anche un ente assistenziale, pertanto ad esso le
aziende dovranno versare, a proprio carico, il corrispettivo
dell’assicurazione assistenziale per i propri lavoratori:
malattia e maternità.
Misura della contribuzione ENPALS:
I contributi ENPALS sono trattenuti dal datore di lavoro in
busta paga o in fattura e sono versati dallo stesso con
periodicità mensile.
Contribuzione
IVS
Aliquota agg. IVS
Contributo
Solidarietà
Totale
A carico
Lavoratore
A carico
Datore di Lavoro
Complessiva
9,19%
23,81%
33%
1%
-
1%
2,5%
2,50%
5%
12,69%
26,31%
39%
Minimale di retribuzione giornaliera imponibile per l’anno
2008 euro 42,14 (Circolare 3 del 6 febbraio 2008)