II. slide lezione su sistemi di relazione

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II. slide lezione su sistemi di relazione
Diritto ecclesiastico comparato
SISTEMI DI RELAZIONE TRA STATO E
CONFESSIONI RELIGIOSE
Sistemi di relazione
 I sistemi di relazione fra Stato e confessioni religiose:
a) Modelli astratti;
b) Non universalmente condivisi;
c) Assetti risultanti da elementi assai diversi legati
alle identità nazionali;
d) Modelli di riferimento teorico, di valore
approssimativo, empirico legati a elementi storici,
sociologici, politici.
e) Tratti dominanti comuni a più sistemi (sist. misti)
Sistemi di relazione
 Modelli di classificazione dei sistemi di
relazione:
a) Unione/subordinazione
b) Separazione : sistemi laici
c) Coordinazione: sistemi laici su base
pattizia/concordataria
d) Misti
Sistemi di relazione
 Sistemi di Unione/subordinazione: cesaro-
papismo, girisdizionalismo, tocrazia.
 Unione del potere politico con quello religioso;
 Subordinazione della Chiesa allo stato (giurisdizionalismo);
 Posizione di “formale” privilegio di una o alcune chiese che
comporta:
 Stato giuridico rinforzato : pubblicizzazione della Chiesa dominante
 Pubblicizzazione del suo diritto
 Esclusione di accordi e intese
 Controlli penetranti dello Stato negli affari e nomine ecclesiastiche
 Esclusione di autonomia e indipendenza della Chiesa
 Sistema “cesaro-papista (evoluto)”
greco
Sistemi di relazione
 Subordinazione della Chiesa allo Stato
Sistemi di unione
Stati:

Grecia



riguardo all’organizzazione e
amministrazione interna;
La Chiesa è ente di diritto pubblico;
La Chiesa ha potere di autogoverno secondo
regole organizzative fissate da leggi dallo
Stato; dunque si ha incorporazione di norme
di diritto confessionale nelle leggi statali;
“costituzionalizzazione” dei sacri canoni per
effetto del richiamo costituzionale (art. 3
Cost. par.1, 9 giugno 1975);
Divieto di proselitismo (art. 13 cost.) esteso a
beneficio di tutte le confessioni religiose;
Costituzione greca – 9
giugno 1975
Atr. 3 cost.
Art. 3.
1) La religione predominante in Grecia è quella
della Chiesa orientale ortodossa cristiana. La
Chiesa greco-ortodossa, riconoscendo come capo
Nostro Signore Gesù Cristo, e indissolubilmente
unita, quanto al dogma, alla Grande Chiesa di
Costantinopoli ed a tutte le altre Chiese cristiane
ortodosse, osservando immutabilmente, come le altre
Chiese, i santi canoni apostolici e sinodali, come pure
le sante tradizioni. Essa è autocefala e amministrata
dal Santo Sinodo, composto da tutti i vescovi in
funzione, e dal Santo Sinodo permanente che da esso
deriva, costituito come è prescritto dalla Carta
statutaria della Chiesa, in conformità alle disposizioni
del Tomo Patriarcale del 29 giugno 1850 e dell’Atto
Sinodale del 4 settembre 1928.
2) Il regime ecclesiastico stabilito in determinate Regioni
dello Stato non dev’essere considerato contrario alle
disposizioni del paragrafo precedente.
3) Il testo delle Sante Scritture sarà mantenuto
inalterato. La sua traduzione ufficiale in un’altra
lingua, senza il consenso preliminare della Chiesa
autocefala greca e della Grande Chiesa di Cristo di
Costantinopoli, è vietata.
Costituzione greca – 9
giugno 1975
Sistemi di unione
Stati: Grecia
Art. 13 cost.
Gruppi confessionali di minoranza
Art. 13. –
 1) La libertà di coscienza è inviolabile. Il godimento
dei diritti individuali e politici non dipende mai dalle
convinzioni religiose di ciascuno.
 2) Tutte le religioni riconosciute sono libere; le
pratiche del proprio culto si esercitano senza intralci
sotto la protezione delle leggi. L’esercizio del culto
non può portare pregiudizio all’ordine pubblico od ai
buoni costumi. Il proselitismo è vietato.
 3) I ministri di tutte le religioni riconosciute sono
sottoposti alla stessa sorveglianza da parte dello Stato
e ad obblighi verso di esso uguali a quelli della
religione predominante.
 4) Nessuno può essere dispensato dall’adempimento
dei propri doveri verso lo Stato o rifiutare
l’applicazione delle leggi a causa delle proprie
convinzioni religiose.
 5) Non può essere imposto alcun giuramento se non
in virtù di una legge che ne specifichi anche la
formula.
 Libertà religiosa e confessioni
religiose in Grecia
Sistemi di relazione
Stati: Grecia
Art. 13, 2°co.
Tutte le religioni riconosciute sono libere; le
pratiche del proprio culto si esercitano senza
intralci sotto la protezione delle leggi.
L’esercizio del culto non può portare
pregiudizio all’ordine pubblico od ai buoni
costumi. Il proselitismo è vietato.
Sono enti di diritto pubblico:
 Comunità ebraiche;
Altre comunità religiose hanno personalità di
diritto privato
Sistemi di relazione
 Sistemi separatisti:
Non-sistemi
Separazione delle chiese dallo Stato




Assicurazione di trattamento egualitario a tutte le
confessioni religiose
Neutralità dei pubblici poteri / laicità
Rifiuto di accordi e intese con le confessioni religiose
Esclusione di forme di finanziamento o sostegno
economico alle religioni/confessioni
 Sistema separatista francese
La laicità alla francese
Sistemi di relazione
Sistemi separatisti
Stati: Francia

Preambolo cost.
Il popolo francese proclama solennemente la sua
fedeltà ai diritti dell'uomo ed ai principi della
sovranità nazionale così come sono stati definiti dalla
dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal
preambolo della Costituzione del 1946.

Art. 2 Cost.
La Francia è una Repubblica indivisibile, laica,
democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza
dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza
distinzione di origine, di razza o di religione. Essa
rispetta tutte le credenze.
 Laїcité de combat:
Sistemi di relazione
Modelli di separatismo
francese

ostile verso il fenomeno religioso
 Laїcité ouverte:
 Tolleranza verso il fenomeno religioso
 Neutralità in materia religiosa
 Rispetto di tutte le credenze e le fedi
 Garanzia del libero esercizio dei culti
 Equidistanza dalle confessioni e dalle fedi
 Rifiuto del ricorso a forme di cooperazione
normativa
 Gruppi religiosi sottoposti al diritto privato
 esclusione del finanziamento pubblico alle
confessioni
 Legge del 9 dicembre 1905 relativa alla
separazione delle Chiese dallo Stato
Sistemi di relazione
Sistemi separatisti
Stati: Francia
Articolo 1
La Repubblica assicura la libertà di coscienza. Essa
garantisce il libero esercizio dei culti con le sole
restrizioni di seguito enunciate nell'interesse dell'ordine
pubblico.
Articolo 2
La Repubblica non riconosce né finanzia né sovvenziona
alcun culto.(…. omissis)
Norme particolari di privilegio per la Chiesa
cattolica:
- l.25/12/1942 su associazioni di culto:
•
•
equiparazione della capacità patrimoniale delle associaz.
cattoliche a quelle di pubblico utilità
Sistemi di relazione

Separatismo in Olanda

Forte impronta multiculturale

Non incline a separazione antiecclesiastica

Assenza di accordi di tipo concordatario

Previsione in presenza di dati ostacoli o
limitazioni di forme di sostegno finanziario
pubblico per favorire l’esercizio della
libertà religiosa individuale

Esclusione di forme di sostegno economico
alle religioni/confessioni
Sistemi separatisti
Stati: Olanda

Assicurazione di trattamento egualitario a
tutte le confessioni religiose

Non applicabilità alle chiese di norme di
carattere generale relative alle persone
giuridiche

Salvaguardia dell’autonomia organizzativa

Equidistanza dei pubblici poteri dalle
confessioni religiose
segue
Sistemi separatisti
Stati: Olanda
Sistemi di relazione
 Sistemi di Cooperazione




Sistema di separazione con cooperazione
Sistemi di cooperazione ad impronta confessionista
Reciproca indipendenza e autonomia delle Chiese/Confessioni
e dello Stato
Esistenza di “accordi” o “intese” fra le due entità
Sistemi di
relazione
Separazione/coordinazione:
Stati:
Austria -Spagna
Portogallo - Germania
Italia – Lussemburgo
Polonia – Slovacchia
Repubblica Ceca –
Repubblica di Malta Lettonia – Lituania -
Estonia – Slovenia –
Romania - Croazia
sistemi di
separazione/coordinazione:
a) Facilità/difficoltà di accesso al
sistema pattizio;
b) I contenuti degli accordi sono:
 Fonte di privilegi
 Riconoscimento/tutela delle
specifiche identità religiose
 Trattamento egualitario =
trattamento non uniforme
 Austria
 Fonti :
Sistemi di relazione
Austria

Concordato del 1933 e successivi accordi
Stato/Chiesa cattolica;

Leggi unilaterali speciali (es. regimi
giuridici particolari)

Legge generale del 1874 vige ancora per il
riconoscimento di gruppi religiosi come
enti di diritto pubblico.
 Austria
Sistemi di relazione

Austria


Salvaguardia dell’autonomia ed
indipendenza delle confessioni (art. 15
legge fondamentale sui diritti generali dei
cittadini (1867));
Riconoscimento alle confessioni
dell’autonomia regolamentare e
amministrativa interna;
Le associazioni religiose possono essere
riconosciute come persone giuridiche di
diritto comune senza scopo di lucro;
segue

Austria


Le confessioni sono riconosciute come enti
di diritto pubblico;
Gli statuti delle confessioni hanno natura
pubblicistica;
Sono applicabili alle confessioni le
disposizioni generali relative agli enti di
diritto pubblico (es. il diritto di recesso di
un fedele da una confessione prevede una
dichiarazione resa dinanzi ad una
amministrazione pubblica)
I gruppi religiosi registrati:
segue

Austria
I gruppi religiosi possono essere
riconosciuti come persone giuridiche
private ed acquisire lo status di comunità
religiosa registrata (legge sulla condizione
delle comunità religiose 1998).
I gruppi religiosi registrati ottengo una
“certificazione di qualità”attinente alla loro
dimensione religiosa; tale registrazione non
equivale al riconoscimento pubblicistico
delle confessioni;

 Sistema di Cooperazione in
Portogallo
Sistemi di relazione

Portogallo


Art. 41 Cost. 1976 : “le chiese e le altre
comunità religiose sono separate dallo
Stato e sono libere quanto alla loro
organizzazione ed all’esercizio delle
loro funzioni e del culto”.
Nuovo Cocordato nel 2004 in
sostituzione di quello del 1940
(Salazar)
Legge organica sulla libertà religiosa
(L. n. 16 /2001) : - eguaglianza delle
diverse confessioni; - neutralità delle
istituzioni pubblche.
L. n. 16 del 2001
Sistemi di relazione

Portogallo



Art. 3 : ribadisce il principio di
separazione;
Art. 4 : sancisce il principio di non
confessionalità dello Stato;
Art. 5: sancisce il principio di
cooperazione;
Artt. 37 e 51: agli accordi possono
accedere solo i gruppi religiosi che
vantino la qualità di chiese o comunità
religiose radicate nel Paese.

Sistemi di relazione
Portogallo

La qualifica di chiese o comunità
religiose radicate nel Paese è certificata
dal ministero della Giustizia su parere
della Commissione per la libertà
religiosa;
Art. 37: i requisiti per tale qualifica
sono
•
•

Consistenza numerica;
Durata della presenza organizzata sul
territorio.
La Commissione è mista, composta da
rappresentanti delle confessioni della
Chiesa cattolica e dal governo.
La legge ha introdotto un sistema di
graduazione della libertà delle
confessioni - 5 livelli:
1) Art. 58: detta una clausola di
“salvaguardia” per la Chiesa cattolica
avente ad oggetto il Cocordato, e le
altre leggi riguardanti la stessa
confessione.
La Chiesa cattolica mantiene una
posizione di particolare vantaggio e
stipula con lo Stato accordi di diritto
internazionale.
2) Artt. 45 ss. : l0 Stato stipula con le
confessioni ammesse accordi di “diritto
interno” aventi natura atipica.

Sistemi di relazione
Portogallo
l. n. 16 2001

Sistemi di relazione

Portogallo

l. n. 16 2001
3) Confessioni radicate nello Stato
(certificate);
4) confessioni registrate;
5) gruppi religiosi riconosciuti come
persone giuridiche secondo diritto
comune cod. civ. (art. 44)

Sistemi di relazione
Repubblica di Malta
Repubblica di malta
Paese concordatari ad impronta
confessionista orientata in senso
cattolico;
Costituzione del 1974:
• La religione di Malta è la Religione
cattolica;
• Le autorità della Chiesa cattolica hanno
il diritto dovere di insegnare quali
principi sono giusti,
• Ogni seduta del Parlamento è
preceduta dalla recita di una preghiera
cattolica

•
Sistemi di relazione
Repubblica di Malta
•
Ogni sessione dei lavori del Parlamento
è preceduta dalla celebrazione di una
messa cattolica.
Sono previsti accordi tra Santa Sede e
Stato su materie specifiche:
matrimonio, effetti civili, sentenze
ecclesiastiche.
Sistemi di relazione
Romania
Romania
 La Costituzione romena non fa
riferimento al separatismo o alla chiesa
della maggioranza.
 Lo spirito costituzionale supera l’idea di
cooperazione tipica dei sistemi occidentali e
favorisce una sorta di strettissima
connessione fra nazionalismo
e religione dominante ortodossa fondata
su una essenziale unità delle istituzioni
statele e religiosa in un unico ordine.
Sebbene i riferimenti costituzionali
interpretabili in chiave confessionistica
non siano molti”.
Romania
Art. 29, par. 3 Cost.: “Tutte le religioni sono
Sistemi di relazione
Romania
libere e organizzate secondo i propri
statuti, nei termini definiti dalle leggi”;
Art. 29, par. 5 Cost.: “I gruppi religiosi sono
autonomi rispetto allo Stato e godono del
suo sostegno, che prevede misure atte ad
agevolare l’assistenza religiosa nell’esercito,
negli ospedali, carceri, asili e orfanotrofi”.
Legge sulla libertà di religione e sul
regime generale dei culti (2006)
Sistemi di relazione
- emanata in attuazione dell’art. 73 cost.
Romania
art. 7: Lo Stato rumeno riconosce
l’importante ruolo della Chiesa ortodossa
rumena e delle altre chiese e culti
riconosciuti presenti nella storia
nazionale della Romania e nella vita della
società rumena”
 Le confessioni riconosciute su
decisione del governo sono considerate
come persone giuridiche di pubblica
utilità


Sistemi di relazione
Romania

Gli enti esponenziali delle confessioni
riconosciute su decisione del governo
acquisiscono automaticamente la
personalità giuridica, in conformità al
diritto confessionale.
Le associazioni religiose posso “registrarsi”
presso i tribunali.
Il 2 ottobre 2007 lo Stato rumeno ha
sottoscritto un Protocollo di
cooperazione con la Chiesa ortodossa in
materia di “assistenza sociale” .
Esso rappresenta un riconoscimento del
ruolo naturale che le Chiese ortodosse hanno
svolto nella vita della società rumena.

Sistemi di relazione
 Sistemi misti




Ricorso di elementi tipici caratterizzanti diversi modelli di
sistemi teorici
Neutralità delle pubbliche istituzioni
Impegno a forme di sostegno finanziario alle religioni
Reciproca indipendenza e autonomia delle Chiese/Confessioni
e dello Stato
Sistemi di relazione
Belgio - Sistema misto o ibrido in cui
ritroviamo la convivenza di aspetti
caratterizzanti sistemi diversi:
Belgio



Neutralità delle istituzioni pubbliche e
promozione del pluralismo /
Impegno statale, costituzionalmente
sancito, a retribuire i ministri di culto
(art. 181 cost.) anche delle
organizzazioni non confessionali che
offrano assistenza spirituale ai non
credenti /
riconoscimento, attraverso
provvedimenti legislativi, dei culti
Belgio
Sistemi di relazione
Belgio



Risalente tradizione cattolica /
Forte processo di secolarizzazione /
Massiccia immigrazione
prevalentemente di fedeli di tradizione
musulmana;