Giurisprudenza in materia di integratori
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Giurisprudenza in materia di integratori
GSISR - GRUPPO SCIENTIFICO ITALIANO STUDI E RICERCHE INTEGRATORI ALIMENTARI Giurisprudenza in materia di integratori alimentari Avv. Michele Gherardini : 29 novembre 2013 | © meyer. avvocati | rechtsanwälte | attorneys at law NORMATIVA Requisiti normativi concernenti gli integratori alimentari Tutela della salute dei consumatori Tutela degli interessi economici (scelte informate dei consumatori ) Etichettatura, presentazione, pubblicità Sicurezza alimentare • Liste positive di vitamine e minerali • Liste positive di sostanze vegetali • Limiti massimi • Avvertenze (in etichetta) • Sistema efficace di autocontrollo (HACCP) • Ritiro/richiamo • Procedure di sicurezza alimentare (Sistema di allerta rapido) • Indicazioni obbligatorie in etichetta (ad es. avvertenze, dose raccomandata per l’assunzione giornaliera, nome delle sostanze nutritive caratterizzanti, nome botanico e parte della pianta utilizzata) • Divieto delle indicazioni ingannevoli • Divieto delle indicazioni terapeutiche • Soltanto utilizzo di indicazioni sulla salute e nutrizionali autorizzate • Divieto delle pratiche commerciali Michele Gherardini|scorrette 29.11.2013 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato • L’AGCM si occupa di tutelare i consumatori e le aziende dalle pratiche commerciali scorrette. • Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo • Pratiche commerciali: qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità diffusa con ogni mezzo e il marketing, che un professionista pone in essere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura di beni o servizi ai consumatori. Pratica commerciale scorretta contraria alla diligenza professionale, e falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali ingannevoli o aggressive Pratica commerciale ingannevole informazione non rispondente al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio (ad es. riguardo alle caratteristiche principali del prodotto) ed, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Michele Gherardini| 29.11.2013 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato • L’AGCM avvia un’istruttoria: ü Ex officio; ü Istanza di parte (es. associazioni, consumatori, concorrenti). • Le fattispecie sono individuate nel Codice del Consumo mentre la procedura è disciplinata in un Regolamento emanato dall’AGCM. • L’AGCM ha anche il potere di infliggere la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussista particolare urgenza. • In caso di accertamento di una pratica commerciale scorretta l’AGCM, al termine dell’istruttoria, diffida i responsabili dal continuare a porla in essere e può infliggere una sanzione pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 di euro, in considerazione della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali suscettibili di pregiudicare la sicurezza dei minori o che riguardando prodotti pericolosi, la sanzione minima non può essere inferiore a 50.000 euro. • L’AGCM può anche tentare una «moral suasion», invitando l’impresa a rimuovere i comportamenti oggetto di contestazione. • Nelle ipotesi di non manifesta gravità e scorrettezza della pratica le imprese possono presentare impegni idonei a porre fine all’infrazione. Michele Gherardini| 29.11.2013 Ministero della Salute • L’immissione in commercio di un integratore alimentare è subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. Una volta eseguita tale procedura, i prodotti sono inclusi in un apposito elenco (Registro nazionale degli integratori alimentari) con uno specifico codice, i cui estremi possono essere riportati nella stessa etichetta. • A livello nazionale, le linee guida ministeriali sugli integratori alimentari contemplano una serie di disposizioni per quanto riguarda gli apporti di vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi, fibra alimentare, probiotici. • Il Ministero fornisce un elenco di sostanze e preparati vegetali non ammessi negli integratori alimentari; non esaustivo, non contenuto in alcuna norma; tuttavia: valutazione della sicurezza ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (Ce) n. 178/2002. • Il Decreto ministeriale 9 luglio 2012 stabilisce le sostanze e preparati vegetali ammessi negli integratori alimentari. • Il Ministero ha pubblicato linee guida contenenti le indicazioni di riferimento per gli effetti fisiologici delle sostanze vegetali ammessi negli integratori alimentari. Michele Gherardini| 29.11.2013 AGCM - PS 8227 Medestea-Natygendna, provvedimento n. 24280 del 20 marzo 2013 ü NatygenDna è un integratore alimentare proposto come trattamento idoneo a sostenere l'organismo nelle fisiologiche funzioni di contrasto ai fattori che favoriscono l'invecchiamento. ü Ampia campagna pubblicitaria diffusa a mezzo stampa, spot tv, web, confezione ed opuscoli di un integratore alimentare evidenziandone particolari proprietà salutistiche attraverso l'interazione sinergica di diversi ingredienti: “Sostiene le • contrastare l’invecchiamento cerebrale (Curcumina); difese cellulari contro i radicali • proteggere e favorire la funzionalità cardiovascolare (Resveratrolo); liberi, principali • favorire le naturali difese dell’organismo (Nucleotidi); fattori dell’invecchiamen • proteggere la pelle mediante l’azione antiossidante (Astaxantina e Licopene); to” • proteggere la funzionalità articolare (Curcumina). “La miscela di nutrienti di NatygenDna rappresenta, secondo i ricercatori Medestea, la più potente formulazione antietà mai presentata in un integratore a livello mondiale e si pone l’obiettivo di proteggere i “geni della longevità” da: inflammaging; immunosenescenza; radicali liberi generati dall’ossigeno; raggi Michele Gherardini| 29.11.2013 UV; si rallenta così il precoce invecchiamento di tutto l’organismo”. AGCM - PS 8227 v Contenuto dei messaggi: disegnano un quadro allarmistico enfatizzando specifiche condizioni patologiche; incentrati nella descrizione di possibili stati patologici associati all’invecchiamento per “colpire” la fascia di consumatori di età matura più sensibile alla tematica. v Modalità di presentazione del prodotto: messaggi di non facile comprensione per il consumatore medio, non permettono di percepire la reale natura del prodotto, inducendolo erroneamente a ritenere che lo stesso abbia un’efficacia terapeutica, assimilabile a quella dei farmaci; in realtà, il prodotto in questione è un integratore alimentare antiossidante. v Utilizzo di claim salutistici senza fondamento scientifico: per la maggior parte dei claim salutistici (ad es. “favorire le naturali difese dell’organismo (Nucleotidi)”; “proteggere e favorire la funzionalità cardiovascolare (Resveratrolo)”; “proteggere la pelle mediante la sua azione antiossidante (Astaxantina e Licopene)), l’EFSA si è già espressa in modo negativo in assenza di alcun fondamento scientifico su una positiva relazione di causaeffetto fra l’assunzione di tali sostanze e gli indicati effetti sull’uomo. Michele Gherardini| 29.11.2013 AGCM - PS 8227 v Nel Regolamento (UE) n. 432/2012, contenente la lista delle indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, non figura alcun claim di efficacia relativamente alle sostanze summenzionate che sono, pertanto, da ritenersi, non autorizzati. v Utilizzo claim salutistici non autorizzati: non presenti neanche nell’elenco provvisorio (“on hold”). Utilizzati prima dell’entrata in vigore del Regolamento (Ue) n. 432/2012, ma l’applicazione di tali claim rimane sempre sotto la responsabilità del professionista, come previsto dall’articolo 28(5) del Regolamento (CE) n. 1924/2012. v L’elenco dei claim riferiti a sostanze vegetali pubblicato dal Ministero della Salute, «non rappresentava (e non rappresenta tuttora) indicazioni già autorizzate, costituendo delle semplici linee guida ministeriali alle quali non può attribuirsi valore di legge e che non possono essere invocate a fronte di un atto normativo europeo con esse contrastante che, in ogni caso, prevarrebbe sul diritto nazionale. Michele Gherardini| 29.11.2013 AGCM - PS 8227 v Autorevolezza nella valutazione dei claim utilizzabili dagli operatori del settore alimentare da parte dell’EFSA le cui opinioni scientifiche restano il punto di riferimento principale per i claims utilizzabili (diligenza professionale): ü «È, invece, al parere scientifico dell’EFSA […] che occorre fare riferimento al fine di verificare la spendibilità di un’indicazione salutistica; laddove, invece, tale parere scientifico non sia ancora stato espresso (come nel caso dei claim c.d. pending, tra i quali ne risultano alcuni relativi a diversi ed ulteriori componenti il prodotto NatygenDna), il professionista, come gli operatori del settore alimentare in genere, può ritenersi autorizzati al loro utilizzo conformemente alle condizioni d’uso delle indicazioni precisate nell’allegato al Regolamento UE 432/201271.». ü «Sulla base del principio di diligenza richiesto quando si utilizzano specifici vanti di natura salutistica, contrariamente a quanto riportato nel razionale scientifico, il professionista avrebbe dovuto tenere nella massima considerazione quale fosse il claim scientificamente validato dall’EFSA in relazione al consumo delle sostanze contenute in NatygenDna, anziché predisporre e continuare a svolgere una intensa campagna promozionale incentrata su indicazioni nutrizionali e salutistiche diverse e, soprattutto non ancora assodate, per accreditare il prodotto di un’efficacia salutistica superiore, ad esso non riconoscibile». Michele Gherardini| 29.11.2013 AGCM - PS 8227 VIOLAZIONI • Diligenza professionale: prodotto presentato in modo ingannevole, con prospettazione di effetti salutistici o di altro genere non veritieri o comunque ambigue. • Informazioni ingannevoli/ambigue: ü finalizzate a falsare in misura apprezzabile il comportamento dei consumatori ed indurli in errore circa le qualità del prodotto; ü finalizzate ad indurre a ritenere, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni. SANZIONE: 144.000 euro Michele Gherardini| 29.11.2013 AGCM – PS 8493 Happydent – Vivident – Daygum – Mentos – Chewing gum allo xilitolo, provvedimento n. 24461 del 24 luglio 2013 La società Perfetti Van Melle attraverso il packaging e la diffusione di spot e promozioni televisive, ha: • presentato i chewing gum come idonei a garantire l’igiene orale e dentale mediante il loro accostamento allo spazzolino da denti; • prospettato svariati benefici per i denti e l’intero cavo orale in virtù del contenuto di xilitolo e calcio dei prodotti; • utilizzato specifici claim salutistici nonché immagini e suggestioni collegate all’ambito medico-odontoiatrico. Michele Gherardini| 29.11.2013 AGCM – PS 8493 Suggestione igienico-salutistica dei prodotti ulteriormente potenziato dall’utilizzo di pay off: Ø Mangia, bevi, Vivident. Ø Per una bocca fresca e pulita, qualsiasi cosa mangi o bevi, dopo mastica Vivident Xylit. Ø Dalla mattina alla sera, quando non c’è lo spazzolino, c’è Daygum Protex. Tale frasi invitano all’uso costante e ripetuto delle gomme per chiunque (bambini compresi) dopo qualsiasi consumo alimentare e durante tutta la giornata. Michele Gherardini| 29.11.2013 AGCM – PS 8493 Utilizzo scorretto dei claims salutistici in riferimento allo xilitolo e gomma da masticare senza zucchero Claim quali “lo xilitolo aiuta a ostacolare (o talvolta, più assertivamente, “ostacola”) la formazione della placca/tartaro” non sono stati validati e l’EFSA ha scientificamente escluso un collegamento tra l’uso del chewing gum senza zucchero con xilitolo e i suddetti benefici. Presenza di fluoro nei prodotti: • Daygum XP il chewing gum con fluoro e cristalli di xilitolo che aiuta a contrastare l’insorgenza della carie. • Happydent White complete il chewing gum senza zucchero, con xilitolo e fluoro, che riunisce molteplici funzionalità in un unico prodotto: grazie ai suoi ingredienti attivi (…) contrasta l’insorgenza della carie. • Daygum Protex grazie a xilitolo, fluoro e calcio, assicura un’efficace protezione per il cavo orale. Utilizzo scorretto di un claim topico (derivante dalla riconosciuta efficacia dell’applicazione locale di tale minerale) in una modalità del tutto assimilabile ad un claim salutistico peraltro esteso anche allo xilitolo. Michele Gherardini| 29.11.2013 AGCM – PS 8493 La campagna promozionale svolta dal professionista per alcune gomme da masticare, si è incentrata sui benefici salutistici derivanti dal consumo dei prodotti, specificamente per l’igiene orale e dentale, attraverso l’accostamento allo spazzolino, agli strumenti medici, ai vanti relativi agli effetti antitartaro, anticarie e antiplacca. Gli effetti di rinforzo e protettivi dei denti risultano ingannevoli verso i consumatori. SANZIONI ü Perfetti Van Melle Italia S.r.l.u.s.: 150.000 € ü Perfetti Van Melle S.p.A.u.s.: 30.000 € Perfetti Van Melle Italia S.r.l.u.s. è impresa leader della confetteria con un fatturato di oltre 500 milioni di euro nell’ultimo anno e la pratica commerciale è stata posta in essere per l’anno 2011 e quantomeno fino a novembre 2012. Michele Gherardini| 29.11.2013 TAR LAZIO – sentenza n. 10419/2008 Ricorso contro la decisione AGCM, provvedimento n. 16006 del 27 settembre 2006 Attribuzione all’integratore alimentare contenente, tra l’altro, luteina le seguenti proprietà: • Funzione di protezione della vista. • Funzione di protezione contro le malattie correlate all’età, quali degenerazione maculare e cataratta. • Affermazioni che attribuiscono ai prodotti effetti in termini di “benessere”, aumento e rinforzo delle “difese naturali” per la generalità dei consumatori. Michele Gherardini| 29.11.2013 TAR LAZIO – sentenza n. 10419/2008 TAR LAZIO Importanza fondamento scientifico: Mancanza di chiarezza e completezza informativa dovuta in particolare al fatto che le espressioni utilizzate riconoscono alla luteina nel prodotto una specifica azione protettiva per gli occhi contro le malattie correlate all’età, quali la degenerazione maculare senile e la cataratta, senza dare conto di quanto è stato fino ad oggi effettivamente comprovato in ambito scientifico ed inducendo in tal modo in errore i consumatori in ordine alle sue reali proprietà. à Efficacia di protezione della vista che, nei termini perentori in cui viene prospettata, in considerazione dei dosaggi presenti nelle singole compresse, non è supportata dalle evidenze scientifiche ad oggi a disposizione. Carattere decettivo dei messaggi: omissione informativa, che impedisce al pubblico di percepire la complessità del dibattito scientifico sotteso all’utilizzo di tale integratore. Michele Gherardini| 29.11.2013 Regime sanzionatorio Regolamento (Ce) n. 1924/2006 Attualmente non esistono sanzioni specifiche per la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (Ce) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Nel settore degli integratori alimentari, è stato rilevato un utilizzo spesso ingannevole/scorretto delle indicazioni nutrizionali e sulla salute da parte degli operatori di mercato. Obiettivo operatori: attribuire agli integratori alimentari particolari qualità e/o proprietà in modo tale da attrarre il consumatore. Michele Gherardini| 29.11.2013 Regime sanzionatorio Regolamento (Ce) n. 1924/2006 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ü Sanziona l’utilizzo scorretto/ingannevole delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, per quanto concerne l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. ü Il Regolamento (Ce) n. 1924/2006 ha armonizzato la materia delle indicazioni nutrizionali e salutistiche à passaggio definitivo all’adozione di una lista di claims ammessi (e relative condizioni d’uso). ü Le disposizioni del Codice del Consumo pongono parametri generali per valutazione dell’ingannevolezza e le relative sanzioni sono applicate in relazione alle sue disposizioni e non a quelle del Regolamento (Ce) n. 1924/2006. Michele Gherardini| 29.11.2013 Regime sanzionatorio Regolamento (Ce) n. 1924/2006 Decreto Legislativo n. 109/1992 Articolo 2: “L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso […] non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane né accennare a tali proprietà che non possiede; non devono, inoltre, evidenziare caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche”. Nuova problematica: un claim può essere veritiero ma non conforme a quelli presenti negli elenchi ammessi delle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Michele Gherardini| 29.11.2013 Regime sanzionatorio Regolamento (Ce) n. 1924/2006 Schema decreto legislativo 30 maggio 2013 Caratteristiche principali • Il decreto legislativo consta di 18 articoli. • Gli articoli da 3 ad 11 dello schema di decreto recano le sanzioni pecuniarie amministrative. • Per le violazioni degli obblighi contenuti negli articolo da 3 a 14 del Regolamento è prevista la locuzione “salvo che il fatto costituisca reato”. • Riconosciuta la primazia del diritto penale nel campo del diritto alimentare à maggiore dissuasività della sanzione penale. • In caso di concorrenza di illeciti amministrativi, si applica la disposizione speciale (articolo 9, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689). Michele Gherardini| 29.11.2013 Regime sanzionatorio Regolamento (Ce) n. 1924/2006 Schema decreto legislativo 30 maggio 2013 Le condotte sanzionate corrispondono a violazioni degli articoli del Regolamento (Ce) n. 1924/2006 In relazione a: • Principi generali (articoli 1-7 del decreto) • Indicazioni nutrizionali (articoli 8-9 del decreto) • Indicazioni di salute (articoli 10-12 del decreto) Le sanzioni prescritte in relazione a condotte che violano indicazioni sulla salute sono più severe rispetto a quelle previste con riferimento alle condotte che violano indicazioni nutrizionali, in ragione del diverso valore del bene giuridico tutelato. Michele Gherardini| 29.11.2013 Regime sanzionatorio Regolamento (Ce) n. 1924/2006 Schema decreto legislativo 30 maggio 2013 Decreto sanzioni vuol garantire l’effettività della disciplina recata dal Regolamento (Ce) n. 1924/2006. La corretta applicazione della normativa sanzionatoria nel medio e lungo periodo comporterà un aumento della fiducia dei consumatori nella fondatezza dei claims, ne scongiurerà impieghi decettivi e responsabilizzerà gli operatori economici. Organi preposti alla verifica: • Ministero della Salute • ASL • Regioni e province autonome • Agenzia delle dogane • Guardia di Finanza • Carabinieri (NAS) Michele Gherardini| 29.11.2013 Regime sanzionatorio Regolamento (Ce) n. 1924/2006 Schema decreto legislativo 30 maggio 2013 Le sanzioni previste dal decreto variano da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 40.000 euro. Misure accessorie: per i casi più gravi (sanzione minima di 7.500 euro), l’autorità amministrativa o il giudice possono disporre la pubblicazione - a spese del soggetto sanzionato - di un estratto del provvedimento, con la descrizione sintetica dell’illecito e l’indicazione dell’autore, su almeno due quotidiani nazionali. In caso di recidiva è prevista la possibilità di imporre la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra i 10 e i 20 giorni. Incidenza sulla reputazione dei marchi coinvolti (name & shame) Michele Gherardini| 29.11.2013 Regime sanzionatorio Regolamento (Ce) n. 1924/2006 Schema decreto legislativo 30 maggio 2013 Il Decreto sanzioni è stato recentemente approvato dalla conferenza Stato-Regioni, ma dovrà essere ancora esaminato dalle competenti commissioni parlamentari à soggetto a modifiche. Interrogativi: • Efficacia delle sanzioni: le sanzioni sono determinate secondo importi precisi e non graduali à rischio di non essere efficaci nei confronti delle aziende con grandi fatturati ed eccessivamente dure per le piccole e medio aziende. • Al momento manca una chiara distinzione di competenze tra gli organi incaricati dell’applicazione dello schema di decreto e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato à Rischio di subire doppia sanzione?? Michele Gherardini| 29.11.2013 Regime sanzionatorio Regolamento (Ce) n. 1924/2006 AGCM – Parere del 18 settembre 2013 nel Bollettino n. 39 del 7 ottobre 2013 L’Autorità ha individuato profili di incompatibilità dello schema di decreto sia con il diritto comunitario che nazionale. Incompatibilità con il diritto comunitario: • • • • VS Il mancato rispetto delle norme del Regolamento (Ce) n. 1924/2006 deve essere sanzionato come violazione in materia di pubblicità ingannevole/etichettatura (direttiva 2000/13/Ce, 2002/46/Ce e 29/2005/Ce); Il Regolamento impone di parametrare le valutazioni sulle indicazioni in pubblicità ed etichetta alla luce del “consumatore medio”; Dubbio il richiamo nel decreto al Regolamento (Ce) n. 882/2004 à ratio ed obiettivi diversi dal Regolamento (Ce) n. 1924/2006. Non rileva in materia di scelte commerciali dei consumatori. Altri Stati membri già ricomprendono il Regolamento (Ce) n. 1924/2006 nell’alveo della pubblicità ingannevole/etichettatura. Michele Gherardini| 29.11.2013 Incompatibilità con il diritto nazionale: VS • • • • • • • Ulteriori discipline sanzionatorie possono ridurre la tutela del consumatore ed accrescere l’incertezza degli operatori economici; molte fattispecie nel decreto sono rilevanti anche sotto il profilo della decettività della comunicazione; suddivisione del potere di accertamento e sanzionatorio à rischio di interpretazioni divergenti (a seconda del mercato geografico) che ostacolano il funzionamento del mercato unico; rischio sovrapposizioni competenze con AGCM in tema di pratiche commerciali scorrette; rischio decisioni plurime e conseguente apertura di contenziosi à diminuzione certezza giuridica; Inadeguatezza dello strumento repressivo à sanzioni di modesta entità, manca elemento deterrente; non sono previsti strumenti inibitori e cautelari, ma solo repressivi. Michele Gherardini| 29.11.2013 Proposte AGCM 1. Ribadire espressamente nel decreto la competenza dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette; 2. Riformulare le ipotesi di illecito riducendole a quelle tipizzate e di facile accertamento; 3. Prevedere un sistema di raccordo tra AGCM e Ministero della Salute prima della conclusione del procedimento. L’AGCM ritiene utile quindi una nuova valutazione sull’opportunità dell’intervento normativo ed ha espresso seri dubbi ai fini della corretta applicazione del Regolamento (Ce) n. 1924/2006. La stessa ritiene di essere a livello nazionale l’organismo naturalmente deputato a garantire l’applicazione del Regolamento (Ce) n. 1924/2006. Michele Gherardini| 29.11.2013 Istituto autodisciplina pubblicitaria Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale Art. 1 – Lealtà della comunicazione commerciale “La comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla”. • Il Codice di Autodisciplina è vincolante per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto di inserzione. • Gli enti che costituiscono l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria si impegnano a osservare e a far accettare dai loro associati le norme del Codice da loro stessi formulate, a diffondere la conoscenza delle decisioni autodisciplinari, nonché ad adottare adeguati provvedimenti nei confronti degli associati che non si attengano ad esse. • Gli organismi aderenti si impegnano a inserire nei propri contratti una speciale clausola di accettazione del Codice e delle decisioni del Giurì, nonché delle ingiunzioni del Comitato di Controllo divenute definitive. • In forza della clausola di accettazione del Codice, inserita nei contratti standard di inserzione, anche la comunicazione commerciale dell'utente, dell'agenzia o del professionista che non appartengano alle associazioni di cui sopra è soggetta al Codice. Michele Gherardini| 29.11.2013 Istituto autodisciplina pubblicitaria Ingiunzione n. 61/2013 del 14/6/2013 nei confronti di APR ITALIA srl Pubblicità dell’integratore alimentare “Vegazimol” contenenti gli enzimi Cellulasi ed Emicellulasi Violazione articoli 2 e 23 bis del codice autodisciplina Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole Art. 23 bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici • • La pubblicità non era supportata da idonei studi scientifici. L’integratore in questione, promette una più semplice digestione delle fibre insolubili e quindi un sollievo contro i disturbi dovuti alla cattiva digestione delle verdure. La documentazione fornita dall’inserzionista non è stata in grado si supportare il claim promozionale e l’autorità di controllo ha ritenuto che non emergesse “alcuno studio volto a misurare l’efficacia dell’integratore sui fenomeni descritti (la produzione intestinale di gas conseguente al consumo alimentare di fibra), ma soltanto una pubblicazione che documenta come una dieta priva di fibra alimentare si associ ad una minore produzione di gas, e quindi ad una riduzione dei disturbi intestinali attribuibili alla produzione stessa”. Michele Gherardini| 29.11.2013 CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA CENNI GENERALI • Istituzione giurisdizionale dell’Unione europea, composta da tre organi: la Corte di giustizia, il Tribunale ed il Tribunale della funzione pubblica. • Applicano pienamente il diritto dell’Unione nell'ambito della loro sfera di competenza e tutela i diritti conferiti, disapplicando qualsiasi norma contraria al diritto nazionale, sia essa precedente o successiva alla norma dell’Unione (supremazia del diritto dell'Unione sul diritto nazionale). • Ha riconosciuto il principio della responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto dell'Unione rafforzando in maniera decisiva la tutela dei diritti conferiti ai singoli dalle norme dell'Unione e contribuendo ad un’applicazione più puntuale di tali norme da parte degli Stati membri. • Decide in merito agli inadempimenti da parte di uno Stato membro del diritto dell'Unione e, in caso di mancata esecuzione di una sentenza che accerti un tale inadempimento, infligge allo Stato una penalità e/o il pagamento di una somma forfettaria. Michele Gherardini| 29.11.2013 CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA Competenze: v Il rinvio pregiudiziale v Il ricorso per inadempimento v Il ricorso di annullamento v Il ricorso per carenza v I ricorsi diretti v Il riesame Michele Gherardini| 29.11.2013 Il rinvio pregiudiziale Rinvio pregiudiziale – articolo 267 TFUE ü La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull’interpretazione dei trattati; b) sulla validità e sull’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. ü Quando tali questioni sono sollevate dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, lo stesso può, rinviare alla Corte. ü Quando si tratta di un giudizio pendente davanti ad un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza, lo stesso è tenuto a rivolgersi alla Corte. Michele Gherardini| 29.11.2013 Caso C-140/07 Corte di Giustizia dell’Ue sentenza del 15 gennaio 2009 nella causa C-140/07 Hecht-Pharma GmbH contro Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg Hecht-Pharma: immissione in commercio in Germania di un prodotto composto di riso rosso fermentato «Red Rice 330 mg GPH Kapseln», integratore alimentare con riso fermentato; una capsula corrisponde a mg 1,33 di monacolina K”; “come integratore alimentare, 1 capsula da 1 a 3 volte al dì”. Bezirksregierung Lüneburg (autorità di controllo): con decisione 19 dicembre 2002 vietava alla Hecht-Pharma di commercializzare nel mercato tedesco il prodotto poiché si sarebbe trattato di un medicinale soggetto ad autorizzazione. Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (autorità giurisdizionale): ha ritenuto applicabile la normativa sui medicinali (definizione di medicinale per funzione) poiché lo stesso contiene la monacolina K, un principio attivo presente in diversi medicinali soggetti a prescrizione. Michele Gherardini| 29.11.2013 Caso C-140/07 Direttiva 2001/83/Ce, articolo 1, punto 2 Direttiva 2002/46/Ce, articolo 2, lettera a) Medicinale: Integratori alimentari: a) ogni sostanza o associazione di i prodotti alimentari destinati ad integrare sostanze presentata come avente la dieta normale e che costituiscono una proprietà curative o profilattiche delle fonte concentrata di sostanze nutritive o malattie umane; o di altre sostanze aventi un effetto b) ogni sostanza o associazione di nutritivo o fisiologico, sia monocomposti sostanze che possa essere utilizzata che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale sull'uomo o somministrata all'uomo allo a dire in forme di commercializzazione quali scopo di ripristinare, correggere o capsule, pastiglie, compresse, pillole e modificare funzioni fisiologiche, simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in esercitando un'azione farmacologica, fiale, flaconi a contagocce e altre forme immunologica o metabolica, ovvero di simili, di liquidi e polveri destinati ad essere stabilire una diagnosi medica. assunti in piccoli quantitativi unitari. Michele Gherardini| 29.11.2013 Caso C-140/07 Definizione comune di “alimento” (art. 2 Regolameto (Ce) n. 178/2002) Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. Non sono compresi: […] i medicinali […] Michele Gherardini| 29.11.2013 Caso C-140/07 Hecht-Pharma ricorso per cassazione avverso la sentenza del Niedersächsische Oberverwaltungsgericht Questione pregiudiziale per la Corte di Giustizia dell’Unione europea: “Se un prodotto che non è un medicinale per presentazione possa essere considerato un medicinale per funzione ai sensi dell’art. 1, punto 2, della direttiva [2001/83] per il fatto di contenere una sostanza che, ad un determinato dosaggio, può modificare le funzioni fisiologiche, ma che nel caso specifico – sempre che il prodotto sia assunto conformemente alle prescrizioni d’uso – resta al di sotto di tale livello. Se si debba guardare, per risolvere la questione, all’“azione farmacologica” o alla “modifica delle funzioni fisiologiche dell’uomo”. Michele Gherardini| 29.11.2013 Caso C-140/07 DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ü Per stabilire se un prodotto rientri nella definizione di medicinale, le autorità nazionali devono decidere caso per caso, in funzione della composizione, delle proprietà farmacologiche, immunologiche o metaboliche, delle modalità d’uso, dell’ampiezza della sua diffusione, della conoscenza che ne hanno i consumatori e dei rischi che possono derivare dalla sua utilizzazione. ü Non può essere sistematicamente qualificato come medicinale per funzione qualsiasi prodotto che contenga sostanze dagli effetti fisiologici, senza che l’amministrazione competente proceda ad una valutazione caso per caso di ogni prodotto tenendo conto delle proprietà farmacologiche, immunologiche o metaboliche che lo caratterizzano. ü Non devono essere qualificati come medicinali per funzione le sostanze che, nonostante un’influenza sul corpo umano, non hanno effetti fisiologici significativi e non modificano quindi le condizioni del suo funzionamento. ü Un prodotto non può essere considerato come medicinale per funzione quando, tenuto conto della sua composizione – compreso il dosaggio di sostanze attive – e in condizioni normali di uso, non è idoneo a ripristinare, correggere o modificare in modo significativo funzioni fisiologiche dell’uomo. Dosaggio è un criterio di classificazione (modello dell’omeostasi pubblicato il 7.2.2008 dal Consiglio d'Europa). Michele Gherardini| 29.11.2013 Caso C-636/11 Corte di Giustizia dell’Ue sentenza dell’11 aprile 2013 nella causa C-636/11 Karl Berger contro Freistaat Bayern ü Il Regolamento (Ce) n. 178/2002 assicura che nessun alimento a rischio, vale a dire dannoso per la salute o inadatto al consumo umano, sia immesso nel mercato. ü È inadatto al consumo umano un alimento inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione (ad es. muffa). ü Esempi nel settore degli integratori alimentari: ü Integratori contenenti sali minerali non autorizzati (ad es. categorie di oligominerali non compresi nella lista positiva di cui al Regolamento (Ce) n. 1925/2006, come Oro, Argento, Nichel, Stagno, Cobalto, Litio, Silicio etc.; oppure altre forme di minerali ivi non comprese), ma dove non è possibile determinare che arrechino un danno per la salute. ü Integratori alimentari contenenti ingredienti «novel» ai sensi del Regolamento (Ce) n. 258/97, anche se non risultano dannosi per la salute umana. ü Integratori alimentari commercializzati oltre la data di scadenza nonostante non siano dannosi per la salute. Michele Gherardini| 29.11.2013 Caso C-636/11 ü L’articolo 17, paragrafo 2 del Regolamento (Ce) n. 178/2002 «Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione». ü L’articolo 10 del Regolamento (Ce) n. 178/2002 (principio di informazione dei cittadini) «Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti, nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, in funzione della natura, della gravità e dell'entità del rischio le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o di mangime, il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio» Michele Gherardini| 29.11.2013 Caso C-636/11 • L’Ufficio veterinario di Passau ha proceduto ad ispezioni presso vari stabilimenti della società Berger Wild GmbH, attiva nel settore della trasformazione e distribuzione di carne di selvaggina. Le analisi hanno dimostrato che gli alimenti erano inadatti al consumo umano (i prodotti presentavano odore rancido, mefitico, di muffa o acido e che, in certi casi, era già cominciato il processo di putrefazione). • Le autorità bavaresi hanno comunicato alla società la propria intenzione di informare i cittadini, a meno che vi provvedesse essa stessa in maniera efficace e tempestiva. • Con tre comunicati stampa il Ministro per la tutela dei consumatori del Freistaat Bayern ha annunciato il ritiro dal commercio dei suddetti prodotti. Ha aggiunto che, stanti le condizioni igieniche ripugnanti riscontrate in taluni dei suoi stabilimenti, alla Berger era stato indirizzato un divieto provvisorio di immettere nel mercato i prodotti fabbricati o lavorati in tali stabilimenti. • Ritenendo di aver subito danni considerevoli a causa dei comunicati stampa delle autorità del Freistaat Bayern, la Berger ha esperito contro quest’ultimo un’azione risarcitoria. Michele Gherardini| 29.11.2013 Caso C-636/11 Questione pregiudiziale per la Corte di Giustizia dell’Unione europea: La società Berger Wild ha esperito un’azione risarcitoria dinanzi al Landgericht München I (Tribunale di Monaco I), il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale “Se l’articolo 10 del [regolamento n. 178/2002] osti a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell’alimento o del mangime nonché dell’impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l’alimento o il mangime è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui sia, o sia stato, immesso sul mercato in quantità non irrilevanti un alimento che, pur non essendo dannoso per la salute, è tuttavia inadatto al consumo umano, in particolare perché è nauseante, o nel caso in cui un siffatto alimento, per le sue caratteristiche, sia stato immesso sul mercato in quantità sì limitata, ma per un periodo di tempo piuttosto lungo” Michele Gherardini| 29.11.2013 Caso C-636/11 La Corte ha deciso che: • il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale, come quella tedesca in esame, la quale consenta, nel rispetto degli obblighi del segreto professionale, che le informative ai cittadini su alimenti non dannosi per la salute, ma inadatti al consumo umano riportino la denominazione dell’alimento e la denominazione dell’impresa, o la ragione sociale, sotto la quale l’alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato; • un alimento inadatto al consumo umano è considerato “a rischio” ai sensi del regolamento. Infatti, benché esso non sia dannoso per la salute, nella misura in cui non è accettabile per il consumo umano, non soddisfa i requisiti relativi alla sicurezza degli alimenti imposti dal regolamento. Tale alimento inadatto al consumo umano può pertanto rappresentare una minaccia per gli interessi dei consumatori, la cui tutela è uno degli obiettivi perseguiti dalla legislazione alimentare. Ne consegue che le autorità nazionali possono informarne i consumatori, nel rispetto degli obblighi del segreto professionale. N.B. la comunicazione al pubblico può creare un ingente danno all’immagine della società coinvolta Michele Gherardini| 29.11.2013 Vigilanza e sequestro cautelativo provvisorio Legge 30 aprile 1962 n. 283 Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. L’autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione. D.P.R. 26-3-1980 n. 327 Il sequestro previsto dalla legge 283/62 viene disposto, ove risulti necessario per la tutela della salute pubblica, dall'autorità sanitaria competente. In caso di necessità ed urgenza può procedere al sequestro anche il personale di cui all'ultimo comma del predetto art. 3 (incluso il comune), salvo conferma, nel termine di 48 ore, da parte della autorità sanitaria. Michele Gherardini| 29.11.2013 Sequestro cautelativo provvisorio “Ove risulti necessario per la tutela della salute pubblica” v L’articolo 20, comma 1, D.P.R. 327/80 consente il sequestro degli alimenti (integratori alimentari) “ove risulti necessario per la tutela della salute pubblica”, quindi, senza preliminari verifiche in laboratorio. v In particolare, se dalle indagini in corso, la violazione riscontrata risulta di per se stessa idonea a dar conto della pericolosità per la salute pubblica ed a rendere superflue le “ulteriori indagini di laboratorio” (art. 20, comma 5, D.P.R. 327/80). Contro l’atto di sequestro cautelativo provvisorio è possibile fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente Michele Gherardini| 29.11.2013 TAR TOSCANA– Sentenza n. 860/07 Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sentenza n. 860/2007 Legittimo il sequestro di integratori alimentari se in etichetta compaiono erbe non ammesse dal Ministero della Salute. Piano di Vigilanza: attività di controllo con specifiche verifiche ispettive, anche attraverso l’esame delle etichette. Verifica che gli integratori alimentari con ingredienti vegetali non contengono piante od estratti vegetali non ammessi dal Ministero della Salute. Michele Gherardini| 29.11.2013 TAR TOSCANA – Sentenza n. 860/07 • Integratori alimentari importati dall’India à impossibilità di invocare il principio del mutuo riconoscimento. • Il Ministero della Salute, ove ritenga che i prodotti presentano un pericolo per la salute pubblica, ne dispone il divieto della commercializzazione. • Applicazione della norma comunitaria prevista dall’articolo 14 del Regolamento (Ce) n. 178/2002: ü Gli alimenti a rischio non possono essere immessi nel mercato. ü Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti: a) se sono dannosi per la salute; b) se sono inadatti al consumo umano. L’indicazione in etichetta dell’integratore della presenza di erbe non ammesse è per se stessa sufficiente a far ritenere il prodotto in questione pericoloso per la salute pubblica con conseguente adozione del divieto di commercializzazione. Michele Gherardini| 29.11.2013 Contatto Avv. Dr. Barbara Klaus Avv. Michele Gherardini meyer. avvocati | rechtsanwälte | attorneys at law Via Caradosso, 12 I - 20123 Milano Fon +39 02 43 51 42 21 Fax +39 02 43 41 69 82 E-Mail: [email protected] Internet: www.klauslegal.com Michele Gherardini| 29.11.2013