STATUTO DELL`ASSOCIAZIONE

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STATUTO DELL`ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI: DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1) E’ costituita un'Associazione Culturale non a scopo di lucro per la promozione della
danza, avente denominazione “DANZA URBANA".
Art. 2) L’Associazione ha sede in Bologna.
Art. 3) L’associazione ha per scopo la promozione, la produzione, l'organizzazione e la
gestione di eventi culturali e stagioni teatrali propri e per conto di altri enti, in particolare di
DANZA URBANA, FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZA PER STRADA E DANZA-ARCHITETTURA.
Inoltre organizza corsi, workshop, stage e seminari con insegnanti ed esperti in tutte le
discipline della danza e del movimento, nonché conferenze, convegni e mostre.
E si propone la promozione e l'organizzazione di attività rivolte alla formazione professionale
proprie del settore dello spettacolo. L’Associazione provvede alla costituzione di un fondo
librario, di una videoteca, di pubblicazioni editoriali ed altro materiale fotografico e audiovisivo
destinato alla distribuzione commerciale e non, attinente all'oggetto sociale.
Gli organi sociali possono finalizzare l’attività dell’Associazione alla costituzione di una
compagnia di danza.
Titolo II
DEGLI ASSOCIATI
Art. 4) Possono divenire soci tutti coloro che vi abbiano interesse, senza alcuna distinzione di
razza, sesso, cultura, religione, previa ammissione da parte degli organi sociali.
Art. 5) Gli associati si distinguono in:
-soci ordinari
-soci sostenitori
-soci fondatori
La qualità di socio ordinario si acquisisce con il versamento all'Associazione della quota di
iscrizione e la quota associativa, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
Tale qualità può essere acquisita anche prestando il proprio contributo lavorativo di 200 ore
durante l'anno.
Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che versano una quota annuale di
£10.000.000.
Sono soci fondatori coloro che partecipano alla stesura e sottoscrizione dell’Atto Costitutivo
dell’Associazione.
Art. 6) Il socio ordinario deve partecipare attivamente con la propria opera all’attività
dell’Associazione. I soci ordinari partecipano alle sedute dell’Assemblea, hanno diritto di voto e
possono concorrere alle cariche sociali solo dopo aver conseguito un anno di tirocinio presso
l'Associazione stessa, convalidato dal Consiglio Direttivo.
I soci sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voto.
I soci fondatori partecipano alle sedute dell’Assemblea con diritto di voto e possono ricoprire
cariche sociali.
Art. 7) Gli associati sono obbligati:
• ad osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti;
• a versare la quota associativa annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.
Art. 8) La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità nel versamento della quota
associativa, per indegnità, per decesso.
Titolo III
DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 9) Sono organi necessari dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo.
Art. 10) L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno con convocazione scritta 10 giorni
prima dell’adunanza da parte del Presidente.
L’Assemblea ordinaria è legalmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci in prima
convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; delibera a
maggioranza dei presenti.
L’Assemblea ordinaria elegge i membri del Consiglio Direttivo, tra i soci fondatori e i soci
ordinari che abbiano superato il tirocinio, nominando il Presidente, il Vicepresidente e il
Segretario. Approva il bilancio consuntivo, delibera sulla relazione annuale del Presidente,
definisce l’indirizzo generale dell’Associazione.
Art. 11) L’Assemblea straordinaria può essere richiesta da ogni membro del Consiglio Direttivo,
da 1/3 dei soci o da uno dei comitati. Ogni comitato può richiedere che sia convocata
l’Assemblea straordinaria solo per ricorrere contro le delibere del Consiglio Direttivo che lo
riguardano. E’ convocata almeno 5 giorni prima dell’adunanza previa comunicazione scritta del
Presidente.
L’Assemblea straordinaria è legalmente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci, in prima
convocazione, e con 1/3 dei soci in seconda convocazione. Delibera a maggioranza dei
presenti; per le modifiche statutarie è necessaria una maggioranza qualificata dei 2/3 dei
presenti.
Art. 12) Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti tra i soci fondatori e i soci ordinari
che abbiano superato il tirocinio. Esso rimane in carica per due anni, e i suoi componenti sono
rieleggibili.
Il Consiglio ha facoltà di amministrare l’Associazione e di gestirne le risorse finanziarie e
patrimoniali, disponendo tutti gli atti necessari ed opportuni a tale scopo.
In particolare:
• delibera sulla programmazione e sugli orientamenti generali delle attività specifiche
dell’Associazione;
• nomina i componenti dei comitati operativi;
• approva i componenti delle direzioni artistiche proposti dai comitati operativi;
• sovrintende e vigila alle attività dei comitati operativi;
• fissa annualmente la quota sociale, di iscrizione e annuale;
• convalida il tirocinio dei soci ordinari.
Ha inoltre la facoltà di radiare qualunque socio che si sia comportato in modo indegno e abbia
recato danno all’Associazione.
Art. 13) Il Presidente del Consiglio Direttivo è di diritto Presidente dell’Associazione ed è il suo
legale rappresentante nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente dirige i lavori del Consiglio, ne stabilisce l’ordine del giorno, dirime eventuali
controversie interne all’Associazione e ai suoi organi.
Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
• convoca l’Assemblea dei soci;
• vigila sulla correttezza e l’applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti interni degli
organi sociali.
Art. 14) Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente in caso di impedimento,
assenza o morte del Presidente.
Esercita tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente.
Art. 15) Il Segretario del Consiglio Direttivo procede alla redazione dei processi verbali delle
sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea sociale. Coadiuva il Presidente del Consiglio
nell’esercizio delle sue funzioni.
E' di sua competenza la stesura dei libri sociali.
Titolo IV
DEL PATRIMONIO E DELL’AMMINISTRAZIONE SOCIALI
Art. 16) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• dalle quote associative, di iscrizione ed annue
• da eventuali erogazioni e donativi effettuati da privati o enti
• dai beni mobili e immobili a qualunque titolo acquisiti
• da ogni altro provento che concorra ad aumentare l’attivo sociale
Art. 17) L’esercizio sociale ha durata di un anno, dal primo gennaio al 31 dicembre.
Art. 18) L’amministrazione generale, ordinaria e straordinaria, dell’Associazione è curata dal
Consiglio Direttivo.
Art. 19) Il Consiglio Direttivo, al termine di ogni esercizio sociale, redige una Relazione
sull’andamento economico e istituzionale dell’Associazione. La Relazione, in particolare,
contiene il rendiconto economico e le proposte di spesa per l’esercizio sociale successivo.
La Relazione del Consiglio Direttivo, sottoscritta dal Presidente, viene sottoposta
all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20) L’Associazione si estingue oltre che nei casi previsti dall’Art. 27 del Codice Civile, in
tutte le altre ipotesi stabilite previa deliberazione dell’Assemblea straordinaria. Questa, inoltre,
nomina i liquidatori e decide la destinazione del patrimonio.
Art. 21) La revisione totale o parziale dello Statuto può essere effettuata da una Assemblea
straordinaria secondo la procedura stabilita all’ART. 11 del presente Statuto.
Art. 22) Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni statutarie si fa riferimento
alle norme vigenti in materia di Associazioni dal Codice Civile.