Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla
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Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefa Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefacenti Cass. pen., Sez. IV, Sent. 20 maggio - 10 giugno 2009, n. 23903 La Massima Si configura il reato di cui all'art. 82 D.P.R. 309/1990, nell'ipotesi in cui si forniscono agli acquirenti dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana, al fine di far sì che si ottengano piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, nonché circa i mezzi strumentali idonei alla coltivazione ottimale dei semi in parola. * * * 1 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 Cassazione penale, sez. IV, sent. n. 23903/2009. Il fatto. Nei confronti di un soggetto, indagato per il delitto di cui all’art. 82 D.P.R. 309/90 (istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), avendo egli pubblicizzato su internet la vendita di semi di canapa indiana e le relative modalità di coltivazione, viene emanato un provvedimento di perquisizione e sequestro, poi annullato dal Tribunale del Riesame. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di …ricorre per cassazione avverso l’ordinanza di tale Tribunale. Per il ricorrente, infatti, la pubblicizzazione della vendita di semi di canapa indiana e degli accessori per la coltivazione della stessa, tramite internet, integra tale reato. La Cassazione avalla l’impostazione del Procuratore. Nel 2004 la Cassazione, con la sentenza n. 22911/2004 aveva già preso posizione al riguardo,esprimendo il seguendo principio di diritto: si configura il reato di cui all’art. 82 D.P.R. 309/1990, nell’ipotesi in cui si forniscono agli acquirenti dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana, al fine di far sì che si ottengano piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, nonché circa i mezzi strumentali idonei alla coltivazione ottimale dei semi in parola. Secondo la Cassazione, inoltre, la coltivazione ha inevitabilmente il fine dell’uso, per cui parlare di istigazione alla coltivazione equivale a parlare di istigazione all’uso. L’art. 82 cit. non vieta in alcun modo la mera messa in vendita tanto dei semi che di eventuali strumenti necessari alla coltivazione, ma ciò deve avvenire “in forme e modi asettici”. L’attività contestata all’indagato, invece, comprende anche quella divulgativa e persuasiva, avente l’unico fine di istigare alla coltivazione della canapa indiana ed all’uso della stessa. 2 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 Secondo la Suprema Corte, quindi, devono ritenersi pienamente realizzati, sul piano soggettivo, l’intento di promuovere l’uso dello specifico stupefacente e, dal punto di vista materiale, la concreta condotta, consistente nel far sì che tale uso si realizzi effettimante da parte dei destinatari delle esortazioni pubblicitarie. La Cassazione, quindi, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribumale del riesame, che dovrà valutare, alla luce dei principi giuridici sopra enunciati, la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento o l’eventuale ripristino del provvedimento cautelare già adottato nei confronti dell’indagato. Casi di istigazione ed art. 21 Cost. La norma generale in materia di istigazione a delinquere è contenuta nell’art. 115, commi I e III, c.p., che stabilisce la non punibilità dell’istigazione a commettere un reato, quando l’istigazione sia accolta, ma il reato non sia commesso, salvo che la legge disponga altrimenti (la legge dispone altrimenti in casi tipici e tassativi di istigazione, quali quelli individuati, per esempio, dagli artt. 266, 270, 271, 302, 303, 304, 305, 306, 322, 327, 414 ss., 548, c.p., o da leggi speciali: dall’art. 82 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, o dall’ art. 3 l. 13 ottobre 1975, n. 654). Sebbene secondo alcuni autori queste ultime fattispecie costituiscano reati di pericolo astratto, la giurisprudenza prevalente le identifica quali reati di pericolo concreto, nei quali la lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato va accertata di volta in volta dall’interprete. In questo senso si è espressa la Corte Costituzionale, con la sent. n. 65/70, in tema di apologia di reato ex art. 414, co. III, c.p.: tale fattispecie ricorre solo quando “per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti …Tuttavia , la mera critica della legislazione e della giurisprudenza, l’attività propagandistica diretta alla 3 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 deletio legis, l’affermazione che fatti previsti come delitti possono avere positivo contenuto morale e sociale non costituiscono il reato di apologia di delitto. ”. Il che si porrebbe in contrasto con la libertà di manifestare il proprio pensiero, garantita dall’art. 21, I co., Cost.. Il contenuto di tale affermazione del Giudice delle Leggi è stato precisato dalla Cassazione (per tutte, si veda Cass. pen, sez. I, n. 11578/97), secondo cui “a integrare l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 414 comma III non basta l’esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso... ma occorre che il comportamento dell’agente sia tale per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell’autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica, da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati ”. La Corte costituzionale ha ribadito questa sua posizione anche con riferimento all’art. 415 c.p., sostenendo che non ogni pubblica istigazione all’odio fra le classi sociali è punibile, ma solo quella “ attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità”, escludendo “le attività dirette a manifestare un’ideologia politica o filosofica basata sulla lotta e il contrasto fra le classi sociali ”, quali espressioni della libera manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 Cost. (C. Cost., n. 108/74). La successiva giurisprudenza di legittimità ha utilizzato tale canone ermeneutico, applicandolo anche ad altre fattispecie “astratte” di istigazione(non solo all’istigazione a delinquere ex art. 414 c.p. e all’istigazione a disobbedire alle leggi ex art. 415 c.p., ma anche ai casi di di pubblica istigazione e apologia ex art. 303 c.p., di istigazione di militari a disobbedire alle leggi ex art. 266 c.p., di istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p., di istigazione all’odio razziale ex l. 25 giugno 1993 n. 205). La non punibilità di tali fattispecie dipende dall’applicazione degli articoli 21 Cost. (principio di libertà di manifestazione del pensiero), 25, co. II e 27, co III, Cost. (su cui parte della dottrina fonda il principio di offensività), 49, co. II, c.p., che esclude la punibilità quando “per la inidoneità dell’azione... è impossibile l’evento dannoso o pericoloso ”. 4 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 L’istigazione all’uso di sostanze stupefacenti L’art. 82 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 punisce, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1032 a € 5164, chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, l’attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all’uso medesimo (co. I), prevedendo un aumento di pena se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all’interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme, all’interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari (co. II) e un raddoppio di pena se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La disposizione contempla, quindi, le seguenti tre condotte: l’istigazione pubblica, l’attività di proselitismo e l’induzione. Secondo la Cassazione il “proselitismo…implica un’attività volta ad ampliare la schiera di utilizzatori di sostanze stupefacenti da parte di chi non solo ne fa propaganda, ma già ne fa abituale uso, e che incita o tenta di persuadere altri a seguire il suo esempio » (Cassazione penale, sez. VI, n. 16041/2001). L’istigazione pubblica e l’induzione presuppongono invece l’assenza della qualifica di utilizzatori da parte dei soggetti attivi del reato. La prima “avviene nei confronti di una platea indeterminata di soggetti e pubblicamente, mentre l’induzione deve essere diretta a uno o più soggetti determinati attraverso un’opera di persuasione degli stessi ” (Tribunale di Firenze – GIP- sentenza 23 luglio 2007). Con riferimento specifico all’istigazione, essa è stata interpretata quale reato di pericolo concreto: “ai fini della configurabilità del reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti, occorre che l’agente, per il contesto in cui opera e per il contenuto delle sue esortazioni, abbia, 5 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 sul piano soggettivo, l’intento di promuovere tale uso e, dal punto di vista materiale, di fatto si adoperi, con manifestazioni verbali, con scritti, o anche con il ricorso a un linguaggio “simbolico”, affinché l’uso di stupefacenti da parte dei destinatari delle sue esortazioni sia effettivamente realizzato » (ex multis, Cass. pen., sez. VI, n. 1604172001; Tribunale min., L’Aquila, 6 febbraio 1997; Tribunale di Piacenza, 29 novembre 1993). In passato, la Suprema Corte (Cass. pen., sez. VI, n. 16041/2001 cit.) aveva escluso l’integrazione del reato di cui all’art. 82 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso di una manifestazione politico-culturale favorevole alla liberalizzazione dell’uso delle droghe leggere, nel corso della quale erano stati distribuiti volantini, che enunciavano teorie circa la mancata nocività della marijuana. La Cassazione aveva qualificato tali condotte come "una presa di posizione politico - culturale favorevole alla liberalizzazione dell'uso delle droghe leggere" , come tali non punibili ex art. 21 Cost.. Al contrario, nell’ipotesi di vendita di bustine di semi di “cannabis sativa”, con indicazioni e consigli per la relativa coltivazione , la giurisprudenza della Cassazione (Cass. pen., VI, n. 22911/2004) aveva confermato un’ordinanza del Tribunale del Riesame, che si era pronunciata sui presupposti della misura cautelare applicata per il reato di cui all’art. 82 cit.. Nel caso di specie, la condotta di commercializzazione dei semi era parsa idonea a determinare l’uso di sostanze stupefacenti, nonostante l’acquirente non avesse effettuato alcuna coltivazione con il predetto materiale. Inoltre, la Cassazione aveva sottolineato che “la coltivazione ha inevitabilmente il fine dell’uso, di tal che parlare di induzione alla coltivazione è equipollente a parlare di induzione all’uso ”(Cass. pen., sez. IV, n. 22911/2004, cit.). Il termine canapa è riferibile unicamente alle sommità fiorite o fruttifere della pianta; ne rimangono esclusi i semi e le foglie non accompagnate dalle relative sommità. Con la l. 412/74, l’Italia ha recepito la Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, in base alla quale (art. 1, comma 1, lett. b) vengono espressamente esclusi dal concetto 6 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 di cannabis i semi della pianta. La Tabella II della Convenzione fa riferimento espresso alla “cannabis indica, foglie e infiorescenze ”. Nell’ordinamento italiano non risulta vietato il commercio di semi di cannabis (si veda, a tal proposito, Cass. pen., II, n. 10496/1988, che, sulla scorta di tali considerazioni (difetto di foglie ed infiorescenze), non ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 73 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309). Sul punto, tuttavia, non vi è univocità di vedute. Mentre una parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze- GIP- sent. 23 luglio 2007), come la Cassazione nel 2004, ritiene che indurre a coltivare significhi indurre ad usare poi l’oggetto della coltivazione, altro orientamento pretorio (Tribunale di Rovereto, sent. n. 300 del 29 novembre 2007; Tribunale di Benevento, Sentenza n. 74 del 7 febbraio 2008; Tribunale di Ferrara, Sez. riesame, Ordinanza 3 dicembre) è giunto a conclusioni in parte diverse. Nell’ipotesi analizzata dal Tribunale fiorentino, l’imputato effettuava tale attività di commercializzazione di sementi attraverso un sito internet. Su tale sito egli avvertiva il lettore circa il divieto di coltivare cannabis e consigliava di utilizzare i semi per fini non vietati dalla legge (ad es. collezionismo). Indicava però le varietà di semi contenuti nel catalogo, apponendo la fotografia delle piante, che sarebbero scaturite dalla loro coltivazione, indicando le proprietà delle stesse, i tempi per la fioritura, se era possibile coltivarle all’esterno o all’interno, precisandone l’aroma e le qualità narcotiche. Era proprio il contenuto di questa descrizione particolareggiata a costituire, secondo il giudice toscano, elemento oggettivo idoneo a qualificare come istigazione la condotta del gestore del sito, a renderla pericolosa così da integrare la fattispecie di cui all’ art. 82 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. 7 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 Il Tribunale di Rovereto, con la sent. 300 del 29 novembre 2007, aveva invece assolto l’imputato dal medesimo reato, poiché “nessun tipo di indicazione veniva in quella sede fornito per la coltivazione di piante né, tantomeno, per la successiva preparazione del prodotto stupefacente ricavabile, né veniva svolta attività di promozione della successiva coltivazione ”. Le sentenze, in realtà, pur giungendo ad esiti diversi, in realtà avevano utilizzato lo stesso discrimine: in tanto l’art. 82 D.P.R. 309/90 poteva ritenersi integrato in quanto fossero espresse dall’imputato sufficienti indicazioni circa le modalità di coltivazione della canapa. Il Tribunale di Benevento, nella sent. n. 74 del 7 febbraio 2008, cit., aveva assolto sulla scorta del fatto che i gestori del sito avevano invitato gli utenti dal desistere dal consumo di sostanze stupefacenti, senza fornire istruzioni sulla coltivazione. Il Tribunale di Ferrara, Sez. riesame, con l’ordinanza 3 dicembre 2008, cit., ha ribadito che la vendita di semi, di per sé, non è reato, infatti, “la legge se da un canto vieta la coltivazione, dall’altro non vieta affatto la produzione o la vendita delle cose necessarie per la coltivazione, creando così una classica lacuna nel sistema sanzionatorio che non può essere coperta in via interpretativa per il principio della tassatività delle fattispecie penali da interpretare restrittivamente e con esclusione di qualunque estensione analogica ”. Quest’ultima decisione è stata annullata dalla sentenza della Cassazione sopra enucleata (sez. IV, n. 23903/2009): nel caso di specie, secondo il giudice di legittimità, la vendita di semi non era avvenuta in maniera “ asettica e neutrale”, come riteneva il tribunale del riesame. Vi era stata pubblicità on-line sulle metodologie di coltivazione e sugli accessori idonei a migliorare la crescita delle piantine, perciò era concretamente integrato sia l’elemento soggettivo del reato ex art. 82 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, costituito dall’intento di promuovere l’uso di sostanze stupefacenti, sia l’elemento materiale, costituito dall’essersi l’indagato avvalso di manifestazioni verbali, scritti e di un linguaggio “simbolico”, affinché l’uso di stupefacenti, da parte dei destinatari delle sue esortazioni, fosse effettivamente realizzato. Dall’esame dei precedenti giurisprudenziali consegue che la condotta di istigazione all’uso di stupefacenti è penalmente rilevante solo se concretamente idonea a provocare la coltivazione e quindi l’uso di stupefacenti. Integra il reato, di cui all’82 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, la condotta 8 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 di chi vende semi di canapa indiana, dando istruzioni circa le modalità di coltivazione dei medesimi, nonché degli effetti droganti della sostanza ricavabile. La Cassazione fa dipendere la punibilità della condotta dalla presenza o assenza di informazioni sulla coltivazione, non essendo reato la vendita “asettica” di semi di canapa indiana. Tale ricostruzione ermeneutica è stata criticata da parte della dottrina, poiché, secondo una tale impostazione, non sarà punibile il venditore di semi che, scaltramente, si astenga dal dare informazioni sulle modalità di coltivazione degli stessi e sulle qualità stupefacenti della pianta ottenuta. La capacità istigativa della condotta non deve dipendere, secondo questi autori, dal fatto che siano presenti o meno le istruzioni per la coltivazione dei semi, se non si vogliono ingenerare disparità di trattamento rispetto a situazioni simili. L’istigazione è data dalla condotta di chi (determinatore) fa sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente o (istigatore) si limita a rafforzare o eccitare in altri un proposito criminoso già esistente. L’art. 82 D.R.R. 9 ottobre 1990, n. 309 deroga alla regola di cui all’art. 115, co. III, c.p., che stabilisce la non punibilità dell’istigazione rimasta sterile, prevedendo la sanzionabilità dell’istigazione finalizzata all’uso di stupefacenti. Il termine “uso” di cui all’art. 82 cit., secondo questi autori, non è elemento normativo, che rinvia alla nozione di cui all’art. 75, I co., D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (come altra dottrina ha sostenuto, desumendo la non sanzionabilità della vendita di semi finalizzata alla coltivazione ed al consumo esclusivamente personale di stupefacenti), e ciò perché anche l’uso “ personale ” delle sostanze stupefacenti è illecito (l’art. 75, co.I, infatti, utilizza l’avverbio illecitamente e prevede quale conseguenza di tale comportamento una sanzione amministrativa) e, inoltre, perché una simile ricostruzione contrasta con una recente sentenza delle Sezioni Unite (sent. n. 28605/ 2008), che, affermando la punibilità della condotta di coltivazione di piante stupefacenti, a prescindere dall’uso personale o al fine di spaccio delle stesse, ha indirettamente limitato la non punibilità dell’uso personale alle sole condotte di importazione, acquisto e detenzione, di cui all’art. 75 D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. 9 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 L’uso illecito di sostanze stupefacenti, istigato dall’agente, di cui all’art. 82 cit., è quello pregiudizievole per la salute individuale e collettiva, bene giuridico tutelato dallo stesso D.P.R. 309/90, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte riconosciuto. L’istigazione sanzionata dovrebbe essere pertanto solo quella volta alla “coltivazione finalizzata all’assunzione” di sostanze stupefacenti (a tal fine cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 22911/2004 cit., secondo cui “la coltivazione ha inevitabilmente il fine dell’uso, di tal che parlare di induzione alla coltivazione è equipollente a parlare di induzione all’uso ”), non quella avente diverse finalità. Per cui non integrerebbe la fattispecie prevista da tale articolo la condotta di chi vendesse semi per la coltivazione di piantine di canapa indiana finalizzata alla produzione di tessuti, corde, carta, olio combustibile, prodotti cosmetici, o di chi la vendesse a soggetti autorizzati alla coltivazione ex artt. 17 ss. D.p.r. cit. Da ciò tale dottrina desume che non può desumersi implicitamente l’istigazione all’uso di sostanze stupefacenti dall’allegazione, da parte del venditore di semi, di istruzioni per la coltivazione degli stessi. Per cui, la presenza sul sito di informazioni sugli usi alternativi della canapa potrebbero deporre per la non volontarietà dell’istigazione all’assunzione dello stupefacente. Al contrario, la presenza, in grado elevato, di principio attivo nella piantina, oltre alle eventuali informazioni sull’uso illecito della canapa, potrebbero rappresentare un indizio della destinazione dei semi alla coltivazione di piante ad uso drogante. Secondo la Cassazione, quindi, è assiomatico che alla pubblicizzazione della vendita dei semi e della loro coltivazione corrisponda l’istigazione all’uso dello stupefacente contenuto nelle piante, che ne deriveranno; secondo parte della dottrina, invece, bisogna verificare questo assunto caso per caso, non potendosi escludere aprioristicamente usi diversi. 10 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 Paola Marino Segue il testo della sentenza Cass. pen., Sez. IV, Sent. 20 maggio - 10 giugno 2009, n. 23903 Osserva Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di … ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, in data 11.12.2008, del Tribunale del Riesame dello stesso capoluogo con cui è stato annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. nell'ambito del procedimento a carico di M. P. indagato del delitto di cui all'art. 82 D.P.R. 309/90. Il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella parte relativa all'affermazione secondo cui la vendita di semi di canapa indiana e degli accessori per la coltivazione della stessa, unitamente a DVD e libri contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana per ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, materiale pubblicizzato pubblicamente anche tramite internet, non integrerebbe il reato di cui all'art. 82 D.P.R. 309/90, non configurandosi in tal caso l'istigazione all'uso e alla coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma trattandosi di attività di mero orientamento culturale penalmente non rilevante; ed ancora, nella parte relativa all'affermazione secondo cui la condotta dell'indagata consisterebbe unicamente in una attività preliminare e preparatoria che non può essere in alcun modo ricondotta alla fattispecie tipica penalmente sanzionata della coltivazione o dell'istigazione alla coltivazione, trattandosi di semplice vendita di semi di canapa indiana e di altri accessori per la coltivazione della stessa. Il ricorrente sostiene ex adverso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di 11 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 Cassazione (Cass. Sez. IV, sent. 22911 del 23.3.2004 D'Angelo; Cass. Sez. VI, n. 16041 del 5.3.2001, Gobbi e altri), la condotta posta in essere dall'indagato - diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale del riesame - non integra un mero orientamento culturale penalmente non rilevante, bensì il reato di cui all'art. 82 d. P.R. 309/90, poiché la condotta dell'agente (in rapporto al contesto in cui si svolge ed al contenuto delle espressioni - verbali, scritte, simboliche - utilizzate) è concretamente idonea a conseguire l'effetto di indurre all'uso e alla coltivazione di sostanze stupefacenti i destinatari dei suggerimenti. Rileva, inoltre, come - nel caso in esame - sia integrato sia l'elemento soggettivo del reato contestato all'indagato in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. VI, sent. n. 16041 del 5.3.2001), costituito dall'intento di promuovere l'uso di sostanze stupefacenti, sia l'elemento materiale, costituito dall'essersi l'indagato avvalso di manifestazioni verbali, di scritti e di un linguaggio “simbolico”, affinché l'uso di stupefacenti, da parte dei destinatari delle sue esortazioni, sia effettivamente realizzato. Il ricorso è fondato. Come espone il ricorrente, è dato non contestato, in punto di fatto, che l'indagato è legale rappresentante della omonima ditta con insegna …, con sede a … e titolare di negozio affiliato al network …, di ditta, quindi, che pubblicizza anche su internet, in maniera chiara e non allusiva, l'uso, la coltivazione e la produzione di canapa indiana, e pone in vendita semi di canapa indiana con il corredo di materiale, come il fertilizzante, per la coltivazione dei semi e di manuali, contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione per ottenere dai semi piante idonee a produrre sostanza stupefacente, nonché prodotti utilizzati per l'uso e anche per la vendita dello stupefacente, come ad esempio bilancini di precisione. Tanto premesso, va qui riaffermato il principio enunciato da questa stessa Sezione della Corte di Cassazione con la richiamata sentenza n. 22911 del 23/03/2004, riguardante proprio un caso analogo a quello per cui si procede, sottoposto al suo sindacato in seguito al ricorso dell'indagato avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame de … che aveva confermato il decreto del P.M., con il quale si era disposto il sequestro quale corpo di reato, a carico del titolare del negozio denominato …, di numerose bustine di semi di canapa indiana con indicazioni e consigli per la relativa coltivazione. Secondo quel principio, da questo Collegio pienamente condiviso, si configura il reato di cui all'art. 82 D.P.R. 309/1990, nell'ipotesi in cui si forniscono agli acquirenti, come nel caso di 12 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 specie, dettagliate informazioni circa le modalità di coltivazione dei semi di canapa indiana, al fine di far sì che si ottengano piante idonee a soddisfare la richiesta di stupefacente, nonché circa i mezzi strumentali idonei alla coltivazione ottimale dei semi in parola. A tale enunciazione va aggiunta la considerazione che la coltivazione ha inevitabilmente il fine dell'uso, di tal che parlare di istigazione alla coltivazione equivale a parlare di istigazione all'uso. Va, a questo punto, posto in rilievo che gli stessi giudici del riesame, partendo dalla premessa che la disposizione legislativa in esame non vieta in alcun modo la mera messa in vendita tanto dei semi che di eventuali strumenti necessari alla coltivazione, hanno precisato, però, purché ciò avvenga “in forme e modi asettici”. Orbene, pur non fornendo, il provvedimento impugnato, alcuna spiegazione di come la condotta di messa in vendita debba avvenire “in forme e modi asettici”, è agevole desumere dal significato intrinseco dei termini utilizzati come i giudici del riesame intendano riferirsi al fatto che, ai fini della non punibilità di detta condotta, è necessario che non si ponga in essere alcuna attività aggiuntiva, che concretizzi l'istigazione alla vendita e all'uso dei semi finalizzati alla coltivazione di essi in modo da ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti. È proprio in questo passaggio dell'ordinanza che si evidenzia l'errata interpretazione della norma di cui trattasi, essendo stata reputata non sussumibile in essa la condotta contestata all'indagato come messa in vendita dei semi di canapa indiana e degli strumenti necessari alla coltivazione di essi attuata proprio in forme e modi che asettici non possono definirsi, nemmeno secondo l'ipotesi interpretativa formulata dai giudici del riesame. L'attività contestata all'indagato, infatti, comprende anche quella divulgativa e persuasiva, attuata in diverse modalità, avente l'unico fine di istigare alla coltivazione della canapa indiana ed all'uso della stessa. Non va tralasciato di considerare che tale aspetto della condotta configura una vera e propria pubblicità della merce posta in vendita, diretta ad ampliare la quantità venduta e a rendere elastica la curva della domanda, richiamando l'attenzione del pubblico, modificando i suoi gusti e migliorando negli aspiranti compratori la conoscenza dei prodotti offerti. 13 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 Nel caso di specie, attraverso uno strumento di comunicazione di massa ancor più potente e diffusivo della televisione, quale è “Internet”, è stata pubblicizzata la vendita non solo dei semi di canapa indiana e degli altri accessori idonei alla coltivazione di piante, ma anche dei DVD e dei libri contenenti le spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi medesimi per ottenere piante idonee a produrre sostanze stupefacenti. Devono, quindi, ritenersi pienamente realizzati, sul piano soggettivo, l'intento di promuovere l'uso dello specifico stupefacente trattato e, dal punto di vista materiale, la concreta condotta tesa affinché l'uso dello stupefacente medesimo si realizzi effettivamente da parte dei destinatari delle esortazioni pubblicitarie. Il Tribunale, nel rilevare che il legislatore, se da un lato vieta la coltivazione, dall'altro non vieta la produzione o la messa in vendita delle cose necessarie per la coltivazione, sostiene che in tal modo si sarebbe creata una lacuna nel sistema sanzionatorio che non può essere coperta in via interpretativa per il principio della tassatività delle fattispecie penali, escludente qualsiasi interpretazione estensiva per via analogica. L'assunto non è condivisibile, perché la condotta, integrante la fattispecie delittuosa concretamente contestata all'indagato, non è riferita alla sola vendita delle cose necessarie per la coltivazione della canapa indiana, ma comprende anche l'istigazione pubblica all'uso illecito di detta sostanza stupefacente, attuata a mezzo della messa in vendita delle cose necessarie alla coltivazione con modalità di divulgazione e di pubblicità idonee a conseguire l'effetto nei confronti dei destinatari delle esortazioni di indurli a coltivare i semi per produrre la sostanza stupefacente e destinarla al consumo. Per concludere sul punto, non è corretto ventilare l'ipotesi della creazione di una fattispecie penale per effetto di un'asserita esegesi analogica in malam partem, trattandosi più propriamente di una questione di interpretazione semantica che si conforma pienamente alla ratio legis. Consegue dall'anzidetto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame di …, al quale è demandato il compito di valutare, alla luce di principi giuridici sopra enunciati, la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento o l'eventuale ripristino del provvedimento cautelare già adottato nei confronti del M.. 14 / 15 Vendita on-line di semi di canapa indiana, con istruzioni sulla coltivazione, e istigazione all’uso di stupefac Sabato 15 Agosto 2009 17:37 - Ultimo aggiornamento Sabato 15 Agosto 2009 22:44 P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di …. 15 / 15