regolamento per l`imposta comunale sugli immobili
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regolamento per l`imposta comunale sugli immobili
Comune di Bogliasco (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 26/3/1999 Modificato con deliberazione del C.C. n° 13 del 18/2/2000 Modificato con deliberazione del C.C. n° 46 del 23/11/2001 Modificato con deliberazione del C.C. n° 5 del 10/1/2002 Con deliberazione del C.C. n° 23 del 23/3/2000, si sono forniti chiarimenti sull’interpretazione del comma 2 art. 4 Bis Modificato con deliberazione del C.C. n° 5 del 21/1/2003 Modificato con deliberazione del C.C. n° 8 del 28/3/2006 Modificato con deliberazione del C.C. n° 13 del 20/03/2007 DATA ULTIMA STAMPA: 26/04/2007 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di Bogliasco, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446 e da ogni altra disposizione normativa. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 2 TITOLO II NORME ANTIELUSIVE ARTICOLO 2 Aree Fabbricabili - deroghe 1. Per considerare le aree non fabbricabili ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera b) del D.Lgs.vo 504/92, devono verificarsi le seguenti condizioni: a) In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 58 del D.Lgs.vo 446/97, il soggetto passivo dell’ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della legge 9/1/1963 n° 9, con l’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo. b) La quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo dell’imposta e dai componenti il proprio nucleo familiare, deve comportare reddito superiore al 50 per cento del reddito imponibile lordo totale prodotto nell’anno precedente ai fini I.R.PE.F. Le dichiarazioni ai fini di cui ai precedenti commi, dovranno essere prodotte da uno dei soggetti dell’imposta, ai sensi della legge 4/1/1968 n° 15 (Auto certificazione) ARTICOLO 3 Immobili utilizzati da Enti non commerciali 1. L’esenzione dall’ICI concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali per l’esclusivo utilizzo di particolari attività indicate tassativamente dalla lettera i) dell’art. 7 comma 1, del D,Lgs.vo 504/92, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 Dicembre 1986, n° 917, e successive modificazioni, a titolo di proprietà o di altro diritto reale immobiliare. 3 TITOLO III NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA’ FISCALE ARTICOLO 3 BIS (*) Definizione di abitazione principale 1. Per abitazione principale si intende la dimora abituale del soggetto passivo nella quale lo stesso ha stabilito la propria residenza anagrafica in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 43 del Codice Civile. (*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2006 ARTICOLO 3 TER (*) Unità immobiliare equiparata ad abitazione principale 1. E’ equiparata ad abitazione principale e pertanto soggetta alla medesima aliquota e detrazione l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, a condizione che l’immobile non risulti locato o concesso in comodato d’uso. (*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/3/2006 ARTICOLO 3 QUATER (*) Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale 1. La detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è stabilita nel modo seguente: a) € 104,00 per possessori di redditi imponibili IRPEF superiori a € 15.000,00; b) € 180,00 per possessori di redditi imponibili IRPEF inferiori a € 15.000,00 e che non risultino proprietari e/o titolari di usufrutto o di diritto di abitazione su altri immobili (esclusi terreni agricoli). 2. Per poter usufruire della detrazione di cui alla lettera b) del precedente comma, il proprietario dell’unità immobiliare dovrà presentare apposita dichiarazione su moduli messi a disposizione dal Comune. (*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2007 4 ARTICOLO 4 (*)(**)(***) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti 1. Le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti in linea retta entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti), vengono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse l’ascendente o il discendente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni, nonché alla relative pertinenze di cui all’art. 4 bis, è applicata la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali, ma non compete invece la detrazione di cui all’art. 8, comma 2 del D.Lgs.vo 504/92 e prevista dall’art. 3 quater del presente regolamento. 2. Per poter fruire delle agevolazioni di cui al I^ comma del presente articolo, il proprietario dell’abitazione concessa in uso gratuito, dovrà presentare all’ufficio tributi del Comune, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine del 31 dicembre dell’anno in cui è iniziato il comodato. 3. L’applicazione delle agevolazioni è in ogni caso rapportata al periodo di accertata residenza anagrafica del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per poter usufruire dell’aliquota agevolata sono protratte per almeno 15 giorni. 4. Nel momento in cui cessano le condizioni che danno diritto alle agevolazioni il soggetto passivo dovrà presentare al Comune apposita comunicazione entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. (*) Articolo modificato con deliberazione del C.C. n. 5 del 21/1/2003. (**) Articolo modificato con deliberazione del C.C. n. 8 del 28/03/2006 (***) Articolo modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 20/03/2007 ARTICOLO 4 BIS (*) (**)(***) Pertinenza dell’abitazione principale 1. Agli effetti del comma I lett. d) dell’art. 59 del D.Lgs.vo 446/97, vengono considerate parte integrante dell’abitazione principale le pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, direttamente utilizzate in funzione dell’abitazione principale, a condizione che l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare di diritto reale di godimento: l’agevolazione si applica per un numero massimo di 1 locale ad uso cantina o soffitta (Cat. C/2) e 1 box o posto auto (cat. C/6 e C/7). 2. La detrazione d’imposta è unica per l’abitazione principale e pertinenze riconosciute, per cui l’ammontare della detrazione, qualora non trovi capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. (*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 18/02/2000 (**) Articolo modificato con deliberazione del C.C. n° 5 del 21/1/2003 (***) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2006 5 ARTICOLO 4 TER (*)(**) Definizione di alloggio non locato 1. Ai fini dell’applicazione del tributo, si intende per “alloggio non locato” sia l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale “A”, utilizzabile ai fini abitativi, possedute in aggiunta all’abitazione principale da soggetto residente o non residente e non locata né data in comodato ad ascendenti o discendenti in linea retta entro il secondo grado, sia l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A, che il suo possessore (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) tiene a propria disposizione ad uso diretto, stagionale o periodico saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione. (*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 21/1/2003 (**) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2007 ARTICOLO 4 /QUATER (*) Alloggi locati - dichiarazioni 1. Il proprietario dell’abitazione data in locazione, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ordinaria, dovrà presentare, all’ufficio tributi del Comune, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine del 31 dicembre dell’anno in cui è iniziata la locazione. Tale dichiarazione, per la quale il Comune mette a disposizione apposito modulo, deve obbligatoriamente contenere l’indicazione degli estremi di registrazione del contratto, i dati anagrafici del locatario, gli identificativi catastali e l’indirizzo dell’immobile. 2. L’applicazione dell’aliquota ordinaria è in ogni caso rapportata al periodo di locazione dell’immobile. A tal fine, nel momento in cui cessano le condizioni dichiarate e comunque in ogni caso di variazione della situazione esistente, il soggetto interessato dovrà presentare apposita comunicazione all’ufficio tributi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. (*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2006 ARTICOLO 4 /QUINQUES (*)(**) Abitazioni concesse in uso gratuito a terzi (*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 28/03/2006 (**) Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2007 6 ARTICOLO 5 Valore delle aree fabbricabili 1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs.vo 504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree, risulti regolarmente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti in un’apposita tabella da approvarsi da parte della Giunta Municipale. 2. La tabella di cui al comma precedente può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Municipale ed avrà decorrenza dall’anno di imposta successivo a quello della sua adozione. Qualora non si deliberi diversamente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, la tabella approvata rimane in vigore anche per gli anni successivi. 3. Per l’anno 1999 il termine di adozione della sopraindicata deliberazione, è fissato al 31 Marzo 1999. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. ARTICOLO 6 (*) Fabbricati inagibili o inabitabili 1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell’applicazione della riduzione di cui all’articolo 8 comma 1 del Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni, i fabbricati che siano oggetto di uno dei sotto indicati provvedimenti e che risultino effettivamente inutilizzati: a) ordinanza di sgombero a seguito di calamità naturali b) ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità; c) ordinanza di demolizione; d) dichiarazione di inagibilità o inabitabilità. 2. Il contribuente potrà presentare una richiesta di dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, corredata da perizia tecnica giurata, redatta da un professionista abilitato alla progettazione, purché sussistano, riferite all’intero fabbricato, almeno due delle seguenti condizioni non rimediabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria: a) instabilità strutturale tale da rendere rischioso l’accesso e la permanenza di persone all’interno di una parte dei locali il cui volume lordo risulti complessivamente non inferiore al 30% dell’intero edificio; 7 b) caratteristiche igieniche incompatibili con la destinazione d’uso delle unità immobiliari purché non determinate dalla presenza di rifiuti solidi, rifiuti ingombranti o liquami; c) assenza di servizi igienici all’interno delle unità immobiliari destinate ad uso residenziale o destinate ad usi che comportino la permanenza di persone all’interno dei locali; d) condizioni di notevole degrado della copertura, dei rivestimenti esterni e dei serramenti esterni; e) assenza o totale inadeguatezza degli impianti necessari in relazione alla destinazione d’uso delle unità immobiliari ubicate all’interno dell’edificio. 3. Le stesse prescrizioni valgono in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68. 4. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabilità e per tutto il periodo durante il quale sussistono dette condizioni. 5. La riduzione è computata per l’intero mese solo se è presentata entro i primi quattordici giorni del mese stesso. (*) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2006 (eliminato comma 6) ARTICOLO 7 (*) Versamenti effettuati da un contitolare 1. L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri o da un erede per conto del defunto o degli altri eredi purché l’ammontare pagato corrisponda al totale dell’imposta dovuta. In tal caso, il soggetto che ha eseguito il versamento complessivo dell’imposta, non ha diritto di chiedere il rimborso delle quote dovute dagli altri contitolari. 2. Tale modalità vale anche per gli anni precedenti. 3. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare per conto dell'altro non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune e l'altro contitolare provveda a versare la differenza di imposta . 4. Nel caso in cui i versamenti effettuati dall'erede a nome del deceduto non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora l'erede provveda a versare la differenza di imposta. 8 5. Nel caso la persona deceduta avesse effettuato versamenti eccedenti l’importo dell’imposta da esso dovuta, tale eccedenza potrà essere compensata tra gli eventuali eredi, che dovranno dichiarare la percentuale di riparto spettante ad ognuno di essi. (*) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2006 ARTICOLO 8 (*) Dichiarazioni e comunicazioni 1. I soggetti passivi sono tenuti a comunicare al Comune gli immobili posseduti, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio, utilizzando il modello di dichiarazione ICI ministeriale previsto dall'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. 2. La medesima dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di cessazione o modificazione della soggettività passiva degli immobili, quali: acquisti, vendite, modifica del valore catastale dell’immobile, successioni, modifiche che influiscano sul calcolo delle detrazioni, riduzioni, esenzioni o comunque modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 3. La dichiarazione di cui al comma precedente può essere presentata direttamente al Comune o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno o anche per fax e per posta elettronica. In caso di spedizione a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno la dichiarazione si intende presentata il giorno della sua spedizione. 4. L’eventuale presentazione di comunicazione anziché della dichiarazione o della denuncia di variazione, può essere sostitutiva della denuncia di cui al comma 1, purché completa di tutti i dati relativi all’immobile, al proprietario ed agli eventuali contitolari. 5. La comunicazione può essere fatta in qualunque forma, purché per iscritto e deve contenere l’indicazione dei soli cespiti immobiliari interessati da variazioni. Nella comunicazione dovranno essere indicati il momento e la causa della variazione nonché l’esatta identificazione catastale degli immobili, dati rilevabili da atti di compravendita, certificati catastali o altro. 6. Per gli immobili indicati nell’art. 1117, n. 2 del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini. 9 7. Le dichiarazioni già presentate precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento hanno effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta (*) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2006 TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE ARTICOLO 8 BIS (*)(**) Versamento dell’imposta 1. La riscossione dell’imposta comunale sugli immobili, potrà essere effettuata su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente presso la Tesoreria medesima, oppure a mezzo F24 secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 55, del D.L. 4 /7/2006, n. 223 convertito nella Legge 4/8/2006 n. 248. (*) Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. n° 5 del 10/1/2002 (**)Articolo modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 20/03/2007 ARTICOLO 9 Differimento dei termini per il versamento 1. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con ordinanza del Sindaco, potranno essere differiti i termini ordinari dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative per tutti o per categorie interessate dalle predette calamità. 2. Su istanza del contribuente il Funzionario Responsabile può stabilire con provvedimento motivato differenti termini per il versamento dell’imposta per un periodo contingente non superiore ad un anno nel caso di successione ereditaria in corso. 10 ARTICOLO 10 Rimborsi 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Gli interessi sui rimborsi decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso. 3. Non si fa luogo a rimborso se l’importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, è inferiore ad Euro 10,33. 4. Il predetto termine di prescrizione di tre anni non si applica nell’ipotesi di versamenti relativi ad immobili situati in altri Comuni. 5. Qualora la domanda di cui al comma 1 risulti incompleta ai fini dell’operatività del rimborso richiesto, l’integrazione deve essere effettuata, a pena di archiviazione della domanda stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione formulata dall’Ufficio Tributi. TITOLO V NORME IN MATERIA DI ACCERTAMENTO ARTICOLO 11 Disposizioni in materia di controlli 1. L’attività di accertamento può essere effettuata anche secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il Funzionario responsabile della gestione del tributo, sulla base della capacità operativa dell’Ufficio Tributi, e dell’Ufficio Tecnico attenendosi ai seguenti criteri di massima: - individuazione di alcune categorie catastali; - selezione di contribuenti con determinate agevolazioni; - selezione di immobili da controllare in base ad una determinata ubicazione; - selezione in base ad altri criteri che la Giunta Comunale riterrà opportuno stabilire. 2. I predetti uffici pongono in essere le azioni di controllo stabilite dalla Giunta, con onere di riferire alla stessa, a consuntivo, i risultati conseguiti, nonché di proporre eventuali iniziative in merito alle verifiche da condurre in futuro. 11 3. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell’evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche dati dell’ Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’imposta. ARTICOLO 12 Accertamento dell’imposta 1. Il Comune verifica le dichiarazioni, comunicazioni e pagamenti del tributo ed emette motivato avviso di accertamento in caso di violazioni alle disposizioni vigenti in materia, di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni o degli interessi. 2. L’avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione. 3. Relativamente alle annualità pregresse all’entrata in vigore del presente regolamento è eliminato il controllo formale delle dichiarazioni. Il medesimo potrà essere effettuato secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale. 4. Non si procede all’attività di liquidazione e/o accertamento per importi al di sotto delle ventimila lire, cumulativi di imposta, sanzioni e interessi. ARTICOLO 12 BIS (*) Incentivazione attività di controllo 1. Per incentivare l’attività di controllo, una percentuale delle somme regolarmente riscosse nell’anno precedente e non contestate, a seguito dell’emissione di avvisi di liquidazione e accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, al netto di sanzioni ed interessi e delle eventuali spese derivanti dall’assunzione di personale straordinario e di quelle relative al potenziamento informatico del servizio comunale gestione entrate e servizi fiscali, viene destinato alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell’Ente che ha partecipato a tale attività. 2. La Giunta Comunale è competente alla regolamentazione delle relative modalità ed alla concreta determinazione della percentuale da applicarsi. (*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 23/11/2001 12 ARTICOLO 12 TER (*) Rateizzazioni delle somme dovute per avvisi di liquidazioni e di accertamento 1. Il funzionario responsabile dell’ufficio tributi, può, per somme dovute in base ad avvisi di liquidazione o di accertamento, di valore unitario o complessivo superiore o uguale a € 300.00, su richiesta motivata del soggetto passivo, concedere la rateizzazione del pagamento. 2. L’accoglimento dell’istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del pagamento. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione. 3. Per quanto riguarda le somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a giorno. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. 4. Il contribuente a cui viene concessa la rateizzazione, dovrà, entro 10 giorni dalla scadenza di ogni singola rata, trasmettere copia del bollettino di versamento quietanzato all’ufficio tributi del comune. (*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2006 TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ARTICOLO 13 (Eliminato in sede di approvazione del Regolamento – Delibera C.C. n° 13 del 26/3/1999) ARTICOLO 14 (*) Sanzioni 1. Per l’omessa presentazione della comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da Euro 103,00 ad Euro 516,00 per ciascuna unità immobiliare non comunicata. 2. Per la minore imposta versata è applicata la sanzione amministrativa del 30 per cento. 13 3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze , di concerto con il Ministero del Tesoro. 4. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo. (*) Articolo così modificato con deliberazione del C.C: n° 5 del 10/1/2002 ARTICOLO 15 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. ARTICOLO 16 Norme transitorie 2. A seguito della soppressione, con il precedente art. 8, dell’obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell’anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999. 14 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Oggetto del regolamento………………………………………… Pag. 2 TITOLO II NORME ANTIELUSIVE Art. 2 – Aree fabbricabili – deroghe……………………………………… Pag 3 Art. 3 – Immobili utilizzati da Enti non commerciali ………………….. Pag. 3 TITOLO III NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA’ FISCALE Art. 3 Bis – Definizione di abitazione principale………………………... Pag. 4 Art. 3 Ter – Unità immobiliare equiparata ad abitazione principale…. Pag. 4 Art. 3 Quater–Unità immobiliare equiparata ad abitazione principale…Pag. 4 Art. 4 – Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti …………………. Pag. 5 Art. 4 Bis – Pertinenza dell’abitazione principale…….…….…………... Pag. 5 Art. 4 Ter – Definizione di alloggio non locato………………….....…… Pag. 6 Art. 4/Quater – Alloggi locati – dichiarazioni…………………………... Pag. 6 Art. 4/Quinques – Abitazioni concesse in uso gratuito …..……………..Pag. 6 Art. 5 – Valore delle aree fabbricabili ……………. …………….……….. Pag. 7 Art. 6 – Fabbricati inagibili o inabitabili ……………………………….... Pag. 7 Art. 7 – Versamenti effettuati da un contitolare ………………………... Pag. 8 Art. 8 – Dichiarazioni e comunicazioni …………………………….…… Pag. 9 15 TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE Art. 8 Bis – Versamento dell’imposta…………………………………….. Pag. 10 Art. 9 – Differimento dei termini per il versamento ………………....… Pag. 10 Art. 10 – Rimborsi …………………………………………………….…. Pag. 11 TITOLO V NORME IN MATERIA DI ACCERTAMENTO Art. 11 – Disposizioni in materia di controlli …….………………...…… Pag. 11 Art. 12 – Accertamento dell’imposta …………………………..……...….Pag. 12 Art. 12 Bis – Incentivazione attività di controllo………...……………… Pag. 12 Art. 12 Ter – Rateizzazioni delle somme dovute per avvisi di liquidazione e accertamento……………………………………………………………….. Pag. 13 TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 14 – Sanzioni ………………………………………………………….. Pag. 13 Art. 15 – Entrata in vigore ……………………………………………..…..Pag. 14 Art. 16 – Norme transitorie …………………………………….………….Pag. 14 16