regolamento per l`imposta comunale sugli immobili

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regolamento per l`imposta comunale sugli immobili
Comune di Bogliasco
(Provincia di Genova)
REGOLAMENTO
PER L’IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)
Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 26/3/1999
Modificato con deliberazione del C.C. n° 13 del 18/2/2000
Modificato con deliberazione del C.C. n° 46 del 23/11/2001
Modificato con deliberazione del C.C. n° 5 del 10/1/2002
Con deliberazione del C.C. n° 23 del 23/3/2000, si sono forniti chiarimenti sull’interpretazione del comma 2 art. 4 Bis
Modificato con deliberazione del C.C. n° 5 del 21/1/2003
Modificato con deliberazione del C.C. n° 8 del 28/3/2006
Modificato con deliberazione del C.C. n° 13 del 20/03/2007
DATA ULTIMA STAMPA: 26/04/2007
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili nel Comune di Bogliasco, nell’ambito della potestà regolamentare
prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446 e da ogni
altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni
contenute nel Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504 e successive modificazioni
ed integrazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
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TITOLO II
NORME ANTIELUSIVE
ARTICOLO 2
Aree Fabbricabili - deroghe
1.
Per considerare le aree non fabbricabili ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera b) del
D.Lgs.vo 504/92, devono verificarsi le seguenti condizioni:
a) In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 58 del D.Lgs.vo
446/97, il soggetto passivo dell’ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della
legge 9/1/1963 n° 9, con l’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e
malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo
gennaio dell’anno successivo.
b) La quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da
parte del soggetto passivo dell’imposta e dai componenti il proprio nucleo
familiare, deve comportare reddito superiore al 50 per cento del reddito
imponibile lordo totale prodotto nell’anno precedente ai fini I.R.PE.F.
Le dichiarazioni ai fini di cui ai precedenti commi, dovranno essere prodotte da
uno dei soggetti dell’imposta, ai sensi della legge 4/1/1968 n° 15 (Auto
certificazione)
ARTICOLO 3
Immobili utilizzati da Enti non commerciali
1.
L’esenzione dall’ICI concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali
per l’esclusivo utilizzo di particolari attività indicate tassativamente dalla lettera
i) dell’art. 7 comma 1, del D,Lgs.vo 504/92, compete esclusivamente per i
fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall’Ente non commerciale di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica
22 Dicembre 1986, n° 917, e successive modificazioni, a titolo di proprietà o di
altro diritto reale immobiliare.
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TITOLO III
NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA’ FISCALE
ARTICOLO 3 BIS (*)
Definizione di abitazione principale
1.
Per abitazione principale si intende la dimora abituale del soggetto passivo nella
quale lo stesso ha stabilito la propria residenza anagrafica in base a quanto
previsto dal comma 2 dell’art. 43 del Codice Civile.
(*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2006
ARTICOLO 3 TER (*)
Unità immobiliare equiparata ad abitazione principale
1.
E’ equiparata ad abitazione principale e pertanto soggetta alla medesima aliquota
e detrazione l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, a
condizione che l’immobile non risulti locato o concesso in comodato d’uso.
(*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/3/2006
ARTICOLO 3 QUATER (*)
Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale
1. La detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
è stabilita nel modo seguente:
a) € 104,00 per possessori di redditi imponibili IRPEF superiori a € 15.000,00;
b) € 180,00 per possessori di redditi imponibili IRPEF inferiori a € 15.000,00 e
che non risultino proprietari e/o titolari di usufrutto o di diritto di
abitazione su altri immobili (esclusi terreni agricoli).
2. Per poter usufruire della detrazione di cui alla lettera b) del precedente comma, il
proprietario dell’unità immobiliare dovrà presentare apposita dichiarazione su
moduli messi a disposizione dal Comune.
(*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2007
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ARTICOLO 4 (*)(**)(***)
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti
1.
Le abitazioni concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti in linea retta
entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti), vengono equiparate alle
abitazioni principali se nelle stesse l’ascendente o il discendente in questione ha
stabilito la propria residenza. A queste abitazioni, nonché alla relative pertinenze
di cui all’art. 4 bis, è applicata la stessa aliquota stabilita per le abitazioni
principali, ma non compete invece la detrazione di cui all’art. 8, comma 2 del
D.Lgs.vo 504/92 e prevista dall’art. 3 quater del presente regolamento.
2.
Per poter fruire delle agevolazioni di cui al I^ comma del presente articolo, il
proprietario dell’abitazione concessa in uso gratuito, dovrà presentare all’ufficio
tributi del Comune, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il
termine del 31 dicembre dell’anno in cui è iniziato il comodato.
3.
L’applicazione delle agevolazioni è in ogni caso rapportata al periodo di
accertata residenza anagrafica del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si
computa per intero se le condizioni per poter usufruire dell’aliquota agevolata
sono protratte per almeno 15 giorni.
4.
Nel momento in cui cessano le condizioni che danno diritto alle agevolazioni il
soggetto passivo dovrà presentare al Comune apposita comunicazione entro il 31
dicembre dell’anno di riferimento.
(*) Articolo modificato con deliberazione del C.C. n. 5 del 21/1/2003.
(**) Articolo modificato con deliberazione del C.C. n. 8 del 28/03/2006
(***) Articolo modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 20/03/2007
ARTICOLO 4 BIS (*) (**)(***)
Pertinenza dell’abitazione principale
1.
Agli effetti del comma I lett. d) dell’art. 59 del D.Lgs.vo 446/97, vengono
considerate parte integrante dell’abitazione principale le pertinenze, ancorché
distintamente iscritte in catasto, direttamente utilizzate in funzione
dell’abitazione principale, a condizione che l’utilizzo avvenga da parte del
proprietario o titolare di diritto reale di godimento: l’agevolazione si applica per
un numero massimo di 1 locale ad uso cantina o soffitta (Cat. C/2) e 1 box o
posto auto (cat. C/6 e C/7).
2.
La detrazione d’imposta è unica per l’abitazione principale e pertinenze
riconosciute, per cui l’ammontare della detrazione, qualora non trovi capienza
nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computata, per la
parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze
dell’abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.
(*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 18/02/2000
(**) Articolo modificato con deliberazione del C.C. n° 5 del 21/1/2003
(***) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2006
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ARTICOLO 4 TER (*)(**)
Definizione di alloggio non locato
1.
Ai fini dell’applicazione del tributo, si intende per “alloggio non locato” sia
l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale “A”,
utilizzabile ai fini abitativi, possedute in aggiunta all’abitazione principale da
soggetto residente o non residente e non locata né data in comodato ad
ascendenti o discendenti in linea retta entro il secondo grado, sia l’unità
immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A, che il suo
possessore (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) tiene a
propria disposizione ad uso diretto, stagionale o periodico saltuario, avendo la
propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in
locazione.
(*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 21/1/2003
(**) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2007
ARTICOLO 4 /QUATER (*)
Alloggi locati - dichiarazioni
1.
Il proprietario dell’abitazione data in locazione, ai fini dell’applicazione
dell’aliquota ordinaria, dovrà presentare, all’ufficio tributi del Comune, apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine del 31 dicembre
dell’anno in cui è iniziata la locazione.
Tale dichiarazione, per la quale il Comune mette a disposizione apposito
modulo, deve obbligatoriamente contenere l’indicazione degli estremi di
registrazione del contratto, i dati anagrafici del locatario, gli identificativi
catastali e l’indirizzo dell’immobile.
2.
L’applicazione dell’aliquota ordinaria è in ogni caso rapportata al periodo di
locazione dell’immobile. A tal fine, nel momento in cui cessano le condizioni
dichiarate e comunque in ogni caso di variazione della situazione esistente, il
soggetto interessato dovrà presentare apposita comunicazione all’ufficio tributi
entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
(*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2006
ARTICOLO 4 /QUINQUES (*)(**)
Abitazioni concesse in uso gratuito a terzi
(*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 28/03/2006
(**) Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2007
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ARTICOLO 5
Valore delle aree fabbricabili
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune
commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs.vo 504/92, non si fa
luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l’imposta comunale
sugli immobili dovuta per le predette aree, risulti regolarmente versata sulla base
di valori non inferiori a quelli stabiliti in un’apposita tabella da approvarsi da
parte della Giunta Municipale.
2. La tabella di cui al comma precedente può essere modificata periodicamente con
deliberazione della Giunta Municipale ed avrà decorrenza dall’anno di imposta
successivo a quello della sua adozione. Qualora non si deliberi diversamente
entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, la tabella approvata
rimane in vigore anche per gli anni successivi.
3. Per l’anno 1999 il termine di adozione della sopraindicata deliberazione, è fissato
al 31 Marzo 1999.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, hanno effetto con
riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione
del presente regolamento.
ARTICOLO 6 (*)
Fabbricati inagibili o inabitabili
1.
Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell’applicazione della riduzione di
cui all’articolo 8 comma 1 del Decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n° 504 e
successive modificazioni ed integrazioni, i fabbricati che siano oggetto di uno dei
sotto indicati provvedimenti e che risultino effettivamente inutilizzati:
a) ordinanza di sgombero a seguito di calamità naturali
b) ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
c) ordinanza di demolizione;
d) dichiarazione di inagibilità o inabitabilità.
2.
Il contribuente potrà presentare una richiesta di dichiarazione di inagibilità o
inabitabilità, corredata da perizia tecnica giurata, redatta da un professionista
abilitato alla progettazione, purché sussistano, riferite all’intero fabbricato,
almeno due delle seguenti condizioni non rimediabili con interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria:
a) instabilità strutturale tale da rendere rischioso l’accesso e la permanenza di
persone all’interno di una parte dei locali il cui volume lordo risulti
complessivamente non inferiore al 30% dell’intero edificio;
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b) caratteristiche igieniche incompatibili con la destinazione d’uso delle unità
immobiliari purché non determinate dalla presenza di rifiuti solidi, rifiuti
ingombranti o liquami;
c) assenza di servizi igienici all’interno delle unità immobiliari destinate ad uso
residenziale o destinate ad usi che comportino la permanenza di persone
all’interno dei locali;
d) condizioni di notevole degrado della copertura, dei rivestimenti esterni e dei
serramenti esterni;
e) assenza o totale inadeguatezza degli impianti necessari in relazione alla
destinazione d’uso delle unità immobiliari ubicate all’interno dell’edificio.
3. Le stesse prescrizioni valgono in caso di presentazione della dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 15/68.
4.
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati dalla data di presentazione della domanda di perizia
all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della
dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabilità e per tutto
il periodo durante il quale sussistono dette condizioni.
5.
La riduzione è computata per l’intero mese solo se è presentata entro i primi
quattordici giorni del mese stesso.
(*) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2006
(eliminato comma 6)
ARTICOLO 7 (*)
Versamenti effettuati da un contitolare
1. L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si
considerano tuttavia regolari i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri o da un erede per conto del defunto o degli altri eredi purché
l’ammontare pagato corrisponda al totale dell’imposta dovuta. In tal caso, il
soggetto che ha eseguito il versamento complessivo dell’imposta, non ha diritto
di chiedere il rimborso delle quote dovute dagli altri contitolari.
2. Tale modalità vale anche per gli anni precedenti.
3. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare per conto dell'altro non
corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora
il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio
consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune e l'altro contitolare
provveda a versare la differenza di imposta .
4. Nel caso in cui i versamenti effettuati dall'erede a nome del deceduto non
corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora
l'erede provveda a versare la differenza di imposta.
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5. Nel caso la persona deceduta avesse effettuato versamenti eccedenti l’importo
dell’imposta da esso dovuta, tale eccedenza potrà essere compensata tra gli
eventuali eredi, che dovranno dichiarare la percentuale di riparto spettante ad
ognuno di essi.
(*) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2006
ARTICOLO 8 (*)
Dichiarazioni e comunicazioni
1. I soggetti passivi sono tenuti a comunicare al Comune gli immobili posseduti,
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio,
utilizzando il modello di dichiarazione ICI ministeriale previsto dall'art. 10 comma
4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.
2. La medesima dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di cessazione o
modificazione della soggettività passiva degli immobili, quali: acquisti, vendite,
modifica del valore catastale dell’immobile, successioni, modifiche che influiscano
sul calcolo delle detrazioni, riduzioni, esenzioni o comunque modificazioni dei
dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta
dovuta.
3. La dichiarazione di cui al comma precedente può essere presentata direttamente
al Comune o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno o anche per
fax e per posta elettronica. In caso di spedizione a mezzo raccomandata senza
ricevuta di ritorno la dichiarazione si intende presentata il giorno della sua
spedizione.
4. L’eventuale presentazione di comunicazione anziché della dichiarazione o della
denuncia di variazione, può essere sostitutiva della denuncia di cui al comma 1,
purché completa di tutti i dati relativi all’immobile, al proprietario ed agli
eventuali contitolari.
5. La comunicazione può essere fatta in qualunque forma, purché per iscritto e deve
contenere l’indicazione dei soli cespiti immobiliari interessati da variazioni. Nella
comunicazione dovranno essere indicati il momento e la causa della variazione
nonché l’esatta identificazione catastale degli immobili, dati rilevabili da atti di
compravendita, certificati catastali o altro.
6. Per gli immobili indicati nell’art. 1117, n. 2 del codice civile, oggetto di proprietà
comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la
comunicazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per
conto dei condomini.
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7. Le dichiarazioni già presentate precedentemente all’entrata in vigore del presente
regolamento hanno effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino
variazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare
dell’imposta dovuta
(*) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2006
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
ARTICOLO 8 BIS (*)(**)
Versamento dell’imposta
1. La riscossione dell’imposta comunale sugli immobili, potrà essere effettuata su
apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente
presso la Tesoreria medesima, oppure a mezzo F24 secondo quanto previsto
dall’art. 37, comma 55, del D.L. 4 /7/2006, n. 223 convertito nella Legge 4/8/2006
n. 248.
(*) Articolo aggiunto con deliberazione del C.C. n° 5 del 10/1/2002
(**)Articolo modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 20/03/2007
ARTICOLO 9
Differimento dei termini per il versamento
1. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con
ordinanza del Sindaco, potranno essere differiti i termini ordinari dei versamenti
previsti dalle disposizioni legislative per tutti o per categorie interessate dalle
predette calamità.
2. Su istanza del contribuente il Funzionario Responsabile può stabilire con
provvedimento motivato differenti termini per il versamento dell’imposta per un
periodo contingente non superiore ad un anno nel caso di successione ereditaria
in corso.
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ARTICOLO 10
Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta il
rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il
diritto alla restituzione.
2. Gli interessi sui rimborsi decorrono dalla data di presentazione della domanda di
rimborso.
3. Non si fa luogo a rimborso se l’importo da rimborsare, comprensivo degli
interessi, è inferiore ad Euro 10,33.
4. Il predetto termine di prescrizione di tre anni non si applica nell’ipotesi di
versamenti relativi ad immobili situati in altri Comuni.
5. Qualora la domanda di cui al comma 1 risulti incompleta ai fini dell’operatività
del rimborso richiesto, l’integrazione deve essere effettuata, a pena di
archiviazione della domanda stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta di integrazione formulata dall’Ufficio Tributi.
TITOLO V
NORME IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
ARTICOLO 11
Disposizioni in materia di controlli
1.
L’attività di accertamento può essere effettuata anche secondo criteri selettivi,
stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il Funzionario responsabile
della gestione del tributo, sulla base della capacità operativa dell’Ufficio Tributi,
e dell’Ufficio Tecnico attenendosi ai seguenti criteri di massima:
- individuazione di alcune categorie catastali;
- selezione di contribuenti con determinate agevolazioni;
- selezione di immobili da controllare in base ad una determinata ubicazione;
- selezione in base ad altri criteri che la Giunta Comunale riterrà opportuno
stabilire.
2.
I predetti uffici pongono in essere le azioni di controllo stabilite dalla Giunta, con
onere di riferire alla stessa, a consuntivo, i risultati conseguiti, nonché di
proporre eventuali iniziative in merito alle verifiche da condurre in futuro.
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3.
Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell’evasione tributaria la
Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche
dati dell’ Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per
l’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’imposta.
ARTICOLO 12
Accertamento dell’imposta
1. Il Comune verifica le dichiarazioni, comunicazioni e pagamenti del tributo ed
emette motivato avviso di accertamento in caso di violazioni alle disposizioni
vigenti in materia, di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione
dell’imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni o degli interessi.
2. L’avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.
3. Relativamente alle annualità pregresse all’entrata in vigore del presente
regolamento è eliminato il controllo formale delle dichiarazioni. Il medesimo
potrà essere effettuato secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale.
4. Non si procede all’attività di liquidazione e/o accertamento per importi al di
sotto delle ventimila lire, cumulativi di imposta, sanzioni e interessi.
ARTICOLO 12 BIS (*)
Incentivazione attività di controllo
1. Per incentivare l’attività di controllo, una percentuale delle somme regolarmente
riscosse nell’anno precedente e non contestate, a seguito dell’emissione di avvisi
di liquidazione e accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, al netto di
sanzioni ed interessi e delle eventuali spese derivanti dall’assunzione di personale
straordinario e di quelle relative al potenziamento informatico del servizio
comunale gestione entrate e servizi fiscali, viene destinato alla costituzione di un
fondo da ripartire annualmente tra il personale dell’Ente che ha partecipato a tale
attività.
2. La Giunta Comunale è competente alla regolamentazione delle relative modalità
ed alla concreta determinazione della percentuale da applicarsi.
(*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 23/11/2001
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ARTICOLO 12 TER (*)
Rateizzazioni delle somme dovute per avvisi di liquidazioni e di accertamento
1.
Il funzionario responsabile dell’ufficio tributi, può, per somme dovute in base ad
avvisi di liquidazione o di accertamento, di valore unitario o complessivo
superiore o uguale a € 300.00, su richiesta motivata del soggetto passivo,
concedere la rateizzazione del pagamento.
2.
L’accoglimento dell’istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa
e del pagamento. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica
soluzione.
3.
Per quanto riguarda le somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono
dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a giorno. Nel caso di mancato
pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve
provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della
rata non adempiuta.
4.
Il contribuente a cui viene concessa la rateizzazione, dovrà, entro 10 giorni dalla
scadenza di ogni singola rata, trasmettere copia del bollettino di versamento
quietanzato all’ufficio tributi del comune.
(*) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2006
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 13
(Eliminato in sede di approvazione del Regolamento – Delibera C.C. n° 13 del 26/3/1999)
ARTICOLO 14 (*)
Sanzioni
1. Per l’omessa presentazione della comunicazione, si applica la sanzione
amministrativa da Euro 103,00 ad Euro 516,00 per ciascuna unità immobiliare non
comunicata.
2. Per la minore imposta versata è applicata la sanzione amministrativa del 30 per
cento.
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3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura
stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze , di concerto con il Ministero del
Tesoro.
4. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario
responsabile del tributo.
(*) Articolo così modificato con deliberazione del C.C: n° 5 del 10/1/2002
ARTICOLO 15
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
ARTICOLO 16
Norme transitorie
2. A seguito della soppressione, con il precedente art. 8, dell’obbligo di
presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto,
cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al
medesimo art. 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell’anno 1998,
devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999.
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INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del regolamento………………………………………… Pag. 2
TITOLO II
NORME ANTIELUSIVE
Art. 2 – Aree fabbricabili – deroghe……………………………………… Pag 3
Art. 3 – Immobili utilizzati da Enti non commerciali ………………….. Pag. 3
TITOLO III
NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA’ FISCALE
Art. 3 Bis – Definizione di abitazione principale………………………... Pag. 4
Art. 3 Ter – Unità immobiliare equiparata ad abitazione principale…. Pag. 4
Art. 3 Quater–Unità immobiliare equiparata ad abitazione principale…Pag. 4
Art. 4 – Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti …………………. Pag. 5
Art. 4 Bis – Pertinenza dell’abitazione principale…….…….…………... Pag. 5
Art. 4 Ter – Definizione di alloggio non locato………………….....…… Pag. 6
Art. 4/Quater – Alloggi locati – dichiarazioni…………………………... Pag. 6
Art. 4/Quinques – Abitazioni concesse in uso gratuito …..……………..Pag. 6
Art. 5 – Valore delle aree fabbricabili ……………. …………….……….. Pag. 7
Art. 6 – Fabbricati inagibili o inabitabili ……………………………….... Pag. 7
Art. 7 – Versamenti effettuati da un contitolare ………………………... Pag. 8
Art. 8 – Dichiarazioni e comunicazioni …………………………….…… Pag. 9
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Art. 8 Bis – Versamento dell’imposta…………………………………….. Pag. 10
Art. 9 – Differimento dei termini per il versamento ………………....… Pag. 10
Art. 10 – Rimborsi …………………………………………………….…. Pag. 11
TITOLO V
NORME IN MATERIA DI ACCERTAMENTO
Art. 11 – Disposizioni in materia di controlli …….………………...…… Pag. 11
Art. 12 – Accertamento dell’imposta …………………………..……...….Pag. 12
Art. 12 Bis – Incentivazione attività di controllo………...……………… Pag. 12
Art. 12 Ter – Rateizzazioni delle somme dovute per avvisi di liquidazione e
accertamento……………………………………………………………….. Pag. 13
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 14 – Sanzioni ………………………………………………………….. Pag. 13
Art. 15 – Entrata in vigore ……………………………………………..…..Pag. 14
Art. 16 – Norme transitorie …………………………………….………….Pag. 14
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