Statuto sociale - Società di mutuo soccorso

Transcript

Statuto sociale - Società di mutuo soccorso
STATUTO
della
SOCIETA' MUTUA ASSISTENZA E PREVIDENZA TRA IL PERSONALE
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA – CERVELLO DI PALERMO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Articolo 1) E’ costituita tra i dipendenti della “Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia – Cervello” di Palermo sotto la osservanza delle disposizioni contenute nella
legge 15 aprile 1886 n. 3818 e sotto il patrocinio della Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti Villa Sofia - Cervello di Palermo, una società di Mutuo Soccorso denominata:
"SOCIETA' MUTUA ASSISTENZA E PREVIDENZA TRA IL PERSONALE DELLA
AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA - CERVELLO DI PALERMO", che, per
brevità, sarà indicata nel presente Statuto con il nome di "S.M.S. VILLA SOFIA CERVELLO" o semplicemente “Mutua” o “Società”, mentre l'Azienda Ospedaliera
Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello sarà indicata per brevità come "Azienda
Ospedaliera".
Articolo 2) la Mutua ha sede in Palermo.
Articolo 3°) La durata della Mutua è stabilita in anni 50 e potrà ulteriormente essere
prorogata con deliberazione dell'Assemblea.
Articolo 4) - La S.M.S. VILLA SOFIA - CERVELLO non si propone scopi di lucro,
politici e sindacali e può aderire e partecipare ad organismi federali e ad altri che
svolgono attività assistenziali, culturali e si propongono comunque scopi o attività affini
a quelli esercitati dalla Mutua stessa.
La S.M.S. VILLA SOFIA - CERVELLO si prefigge scopi mutualistici ed assistenziali.
Per il perseguimento di ciò svolge l'attività di investimento mobiliare ed immobiliare
delle quote associative. In relazione a detti fini potrà assumere - secondo le modalità
indicate nel presente Statuto – tutte le iniziative intese ad elevare il benessere materiale e
morale dei soci che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
La S.M.S. VILLA SOFIA - CERVELLO si propone in particolare di:
a) investire le quote associative mensili in titoli di Stato e/o garantiti dallo Stato ovvero
in immobili. E’ altresì possibile l’investimento in titoli mobiliari emessi da primari
istituti di credito purché a rendimento e capitale garantiti e nei limiti del 20% della
complessiva composizione del portafoglio titoli. Per altre forme di impiego è
necessaria -la preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la
partecipazione di almeno due Revisori e con la maggioranza di almeno i due/terzi dei
1
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
voti dei consiglieri.
costituire per ciascun socio ordinario un conto individuale per la creazione di un
Fondo di Previdenza (F.I.P.) da devolvere a favore del socio all'atto della cessazione
di appartenenza alla S.M.S. VILLA SOFIA - CERVELLO;
concedere una sovvenzione di buonuscita, proporzionale agli anni di iscrizione alla
mutua, al socio che cessi di farne parte per dimissioni, morte o cessazione del
rapporto di impiego con l'Azienda Ospedaliera come meglio specificato dagli artt. 49
- 50 - 51;
accordare ai soci anticipazioni per necessità e per esigenze personali, da rimborsare
secondo le modalità specificate più oltre, utilizzando somme residuali agli
investimenti immobiliari e mobiliari; concedere fidejussione a garanzia delle
anticipazioni concesse da parte della banca cassiera della Società;
concedere sovvenzioni in caso di decesso dei soci come meglio specificato dagli
artt.46, 47 e 48;
accordare aiuti economici a soci nei casi di loro prolungata malattia.
concedere strenne proporzionali agli anni di appartenenza alla Mutua e sempre nella
misura stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
creare una apposita sezione per l'assistenza integrativa sanitaria, stipulando
eventuale apposite polizze con primarie compagnie assicuratrici.
TITOLO II
== PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO – LIBRI CONTABILI ==
Articolo 5°) Il patrimonio della Mutua è costituito:
1) dalla quota di ammissione e della quota capitale;
2) dalle quote mensili, per la costituzione del fondo individuale di previdenza (F.I.P.);
3) dai contributi, donazioni, lasciti e da ogni altra entrata eccezionale o straordinaria;
4) dai proventi ed interessi derivanti dall'investimento mobiliare ed immobiliare dei
beni indicati ai paragrafi precedenti del presente articolo, nonché dagli oneri rimborsati
inerenti le anticipazioni erogate in base all'art.4 lettera d) e disciplinate dagli artt.54 e
segg.
5) dalla quinta parte degli utili netti di esercizio, accantonato ai sensi del Decreto
29.03.95.
Articolo 6°) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 7°) Il conto consuntivo deve essere comunicato, con la relazione ed i documenti
giustificativi, dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Revisori almeno trenta
giorni prima della data fissata per la discussione in assemblea.
Il conto consuntivo deve restare depositato in copia, con le relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nella sede sociale durante i 10 giorni che
precedono l'Assemblea e finché è approvato.
2
Articolo 8°) L'assemblea dei soci stabilisce ogni anno la misura dei contributi sociali e dei
proventi vari da destinare eventualmente alle riserve.
Articolo 9°) Le rilevazioni e le registrazioni dei fatti amministrativi della gestione della
Mutua devono essere effettuate, osservando le disposizioni del C.C., nei seguenti libri
contabili:
a) sul giornale;
b)- sul mastro;
c) sui partitari;
d) sugli scadenzari;
e)- su ogni altro libro sussidiario ritenuto utile e necessario.
Articolo 10°) Per il servizio di Cassa deve essere costituito un conto corrente bancario.
Per tutti i pagamenti da effettuarsi esclusivamente attraverso il c/c bancario è richiesta la
firma congiunta del Presidente e quella del Tesoriere.
Il Presidente ed il Tesoriere, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti
rispettivamente dal Vice Presidente e dal Vice Tesoriere.
TITOLO III
== SOCI ==
Articolo 11) I soci sono onorari, benemeriti, promotori, fondatori ed ordinari.
Sono soci onorari coloro ai quali, per l'alto prestigio ed autorità l'Assemblea delibera di
conferire tale distinzione.
Sono soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche che favoriscono in modo rilevante il
perseguimento delle finalità mutualistiche ed assistenziali della Mutua. Anche tale
riconoscimento viene deliberato dall'Assemblea dei soci.
I soci onorari e quelli benemeriti non sono tenuti al versamento delle quote, non
concorrono ai benefici previsti dal presente statuto per gli altri soci.
Sono soci promotori coloro i quali è riconosciuta l'iniziativa per la costituzione della
Mutua e per il suo sviluppo.
Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo della S.M.S. VILLA SOFIACERVELLO e gli iscritti entro 90 giorni dalla sua costituzione.
Possono essere soci ordinari tutti i dipendenti dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia Cervello e della ex U.S.L. 61 di Palermo di ruolo che abbiano chiesto di fare
parte della Mutua e la cui domanda sia stata accolta.
Articolo 12°) La domanda di associazione deve essere diretta al Consiglio di
Amministrazione. Essa deve contenere esplicitamente la dichiarazione del richiedente di
impegnarsi a versare la quota capitale, quella di ammissione e le quote mensili
nell'ammontare fissato a termine del presente statuto.
3
La quota capitale, infruttifera, viene restituita quando il socio cessa di fare parte della
Mutua.
Per fruire delle prestazioni di cui alla lettera c), d) e) f) e g) dell'Art.4, sono richiesti
almeno sei mesi di effettiva appartenenza alla Mutua.
Articolo 13°) Il pagamento della quota capitale di € 7,75 (Euro
settevirgolasettantacinque), della quota di ammissione di € 92,25 (Euro
novantaduevirgolaventicinque) e della quota mensile, che sarà stabilita annualmente
dall'Assemblea che approva il rendiconto per la costituzione del fondo individuale di
previdenza (FIP), sarà effettuato, di regola, mediante ritenuta sullo stipendio o
retribuzione. All'uopo il socio rilascia apposita dichiarazione con la quale autorizza
l'amministrazione dell'Azienda Ospedaliera ad effettuare la ritenuta sulle sue spettanze a
favore della Mutua.
Qualora la ritenuta della quota mensile non possa avere luogo tramite l'amministrazione
dell'Azienda Ospedaliera, il socio è obbligato a versarla direttamente, non oltre il 5°
giorno del mese cui si riferisce, sul c/c bancario intestato alla Mutua.
La misura della quota, potrà essere variata dall'assemblea dei soci con la maggioranza di
almeno 2/3 (due terzi) dei voti.
Articolo 14°) L'interessato, al quale venga comunicata la mancata ammissione a socio,
può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla data di ricevimento della
lettera di comunicazione.
Articolo 15°) Il socio deve:
a) osservare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione;
b) adempiere agli impegni assunti verso la Mutua;
c) portare tempestivamente a conoscenza della Mutua, ove se ne verifichi il caso, la
perdita per qualsiasi caso dei requisiti prescritti per l'acquisto della qualità di socio.
Deve, altresì, comunicare ogni variazione di indirizzo e del reparto di appartenenza;
d) non danneggiare moralmente e materialmente la Mutua.
Articolo 16°) La qualità di socio si perde:
1) per morte.
2) per morosità;
3) per espulsione;
4) per recesso;
5) per perdita della qualità di dipendente in servizio attivo dell'Azienda Ospedaliera e
dell’Ente di appartenenza.
Il dipendente della predetta Azienda Ospedaliera che comunque viene trasferito presso
altro Ente può continuare a far parte della Mutua effettuando mensilmente i versamenti
stabiliti dallo Statuto e le quote di ammortamento anticipazioni entro il giorno 5 di ogni
mese a mezzo versamento presso la Banca Cassiere della Società o a mezzo assegno
4
bancario o circolare non trasferibile indirizzato alla Società, qualora il nuovo Ente di
appartenenza non si impegni a trattenere e versare dette somme.
Articolo 17°) La morosità è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere
comunicato al socio quando questi:
a) non ha corrisposto per due mesi consecutivi le quote mensili nel caso che corrisponda
direttamente al sensi del comma 2 dell’art.13;
b) non ha restituito due rate dell’anticipazione concessa nei termini e secondo le modalità
indicate nel presente statuto e nel regolamento.
La perdita della qualità di socio per dichiarata morosità non pregiudica le azioni di
recupero delle somme dovute alla Mutua. Il socio dichiarato moroso può appellarsi al
Comitato dei probiviri, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della lettera di
comunicazione, per il controllo dello stato di morosità.
Articolo 18°) L'espulsione per fatto ed azioni che ledano gli interessi ed il prestigio della
Mutua è dichiarata dalla Assemblea dei soci previa deliberazione del Consiglio di
Amministrazione sentito il Comitato dei Probiviri.
Il socio dichiarato moroso od espulso perde il diritto alla sovvenzione di buonuscita.
Articolo 19) Il socio può recedere dalla Mutua entro il 21 ottobre di ogni anno facendone
richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione e trasmessa con lettera
raccomandata postale. La suddetta può essere consegnata a mano presso l'Ufficio della
Mutua dietro rilascio di una ricevuta indicante la data della presentazione.
Il recesso ha efficacia con inizio dell'anno solare successivo a quello della presentazione
della domanda. Fino a tale data il socio resta impegnato dalle norme statutarie e dalle
decisioni delle eventuali assemblee.
Il socio che viene trasferito presso altro Ente può presentare lettera di dimissioni in tutto
l'arco dell'anno e le dimissioni avranno effetto immediato.
Articolo 20) Gli eventuali debiti che il socio cessante avesse verso la Mutua verranno
compensati mediante una corrispondente riduzione delle sue spettanze.
Il socio espulso non può essere riammesso a far parte della Mutua prima che siano
trascorsi cinque anni dal suo allontanamento.
Il socio che recede non può essere riammesso prima che sia trascorso un anno dalla data
delle dimissioni.
Articolo 21°) Nei confronti dei soci inadempienti o che contravvengono gli obblighi e
doveri previsti dalle norme che disciplinano le attività della Mutua il Consiglio di
Amministrazione ha facoltà di deliberare la sospensione parziale o totale delle
prestazioni da cui all'art.4 dello Statuto.
Articolo 22°) La perdita della qualità di socio ha effetto dalla data della morte, della
cessazione legale della appartenenza al personale della Azienda Ospedaliera o dell'ente
5
di appartenenza, della pronuncia del Consiglio di Amministrazione o della Assemblea,
oltre che dalla data prevista dallo art.19.
TITOLO IV
== ORGANI DELLA MUTUA ==
Articolo 23°) Sono organi della Mutua:
1) L'assemblea dei soci;
2) Il Consiglio di Amministrazione;
3) Il Collegio dei Revisori;
4) Il Comitato dei Probiviri.
Le relative cariche sono gratuite.
Gli organi sociali hanno diritto solamente ad un rimborso forfettario che l'Assemblea
delibererà su proposta del Consiglio di Amministrazione.
== ASSEMBLEA DEI SOCI ==
Articolo 24) L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
L'assemblea in via ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro i primi quattro
mesi per provvedere all'approvazione del rendiconto. Essa stabilisce le direttive generali
sull'azione che la Mutua dovrà svolgere e si pronuncia sui fatti e questioni iscritti
all'ordine del giorno.
L'assemblea provvede inoltre ogni tre anni ad eleggere fra i soci i membri del Consiglio
di Amministrazione in numero di otto su nove ad esclusione del consigliere nominato
dall’Azienda Ospedaliera Villa Sofia - Cervello., i componenti del Collegio dei Revisori,
dei quali uno nominato da detta Azienda, e quello dei Probiviri.
Articolo 25°) La votazione dell'assemblea per le elezioni delle cariche sociali sarà fatta a
scrutinio segreto ad eccezione della prima volta - in sede di assemblea costitutiva - in cui
le cariche saranno attribuite per acclamazione.
Prima delle votazioni, saranno nominati dall'Assemblea eventualmente anche mediante
sorteggio, cinque scrutatori.
I prescelti eleggeranno chi dovrà presiedere il seggio ed annunciare il nome dei nuovi
eletti che saranno immediatamente immessi nell'esercizio delle loro funzioni previa loro
accettazione scritta.
Articolo 26) L'assemblea può essere convocata in ogni tempo su richiesta di almeno un
terzo del Consiglio di amministrazione ovvero su richiesta di due membri del Collegio
dei Revisori e di almeno un decimo dei Soci.
La convocazione viene fatta mediante avviso da affiggersi all'albo della Mutua e tramite
volantini almeno
20 giorni prima dell'adunanza, previa debita autorizzazione
dell’Azienda Ospedaliera. Il predetto avviso può essere diffuso anche a mezzo Internet.
6
L'avviso indicherà l'ordine del giorno da trattare.
Eventuali variazioni o integrazioni all'ordine del giorno dovranno essere presentate in
Segreteria almeno 5 giorni prima dell'adunanza sottoscritte da almeno un decimo dei
soci.
Articolo 27°) L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con
l'intervento di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati; in seconda convocazione,
che non potrà essere fissata per lo stesso giorno, sarà validamente costituita con la
presenza di almeno un numero di soci pari a quello dei componenti il Consiglio di
Amministrazione.
Per la validità delle deliberazioni relative a modifiche statutarie, scioglimento o
trasformazione della Mutua è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei
soci.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta da un altro socio purché
non amministratore, né revisore o dipendente della Mutua. Nessun mandatario può
rappresentare più di 5 voti. Per la validità delle deliberazioni della Assemblea è richiesto
il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Articolo 28) Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento
della Associazione, possono essere fatte anche mediante referendum. Il referendum si
svolge mediante comunicazione ai soci della questione che si propone, su un predisposto
modulo compilato a cura del Consiglio di Amministrazione e debitamente autenticato, la
risposta dovrà essere per il sì o per il no.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indire l'assemblea per il 30° giorno e per
quelli successivi dalla data in cui la questione fu proposta.
A tale riunione dovranno partecipare, a pena di nullità, almeno due revisori.
Il risultato del referendum verrà quindi reso noto mediante affissione all'albo della
Mutua o, anche, a mezzo Internet.
Gli atti relativi all'avvenuta consultazione saranno disponibili per i soci che desiderino
esaminarli presso la Segreteria della Mutua, per l'intero mese successivo alla data in cui
si è data pubblicazione del risultato.
Articolo 29°) Le proposte che i soci volessero fare includere nell'ordine del giorno delle
Assemblee ordinarie devono essere indirizzate alla Segreteria della Mutua.
Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare l'opportunità di porre dette proposte
all'ordine del giorno, la loro inclusione è però obbligatoria qualora siano avanzate da un
decimo dei soci e da due membri del Collegio dei Revisori.
Articolo 30°) L'assemblea elegge volta per volta, il suo Presidente, l'Ufficio di segreteria
nonché la commissione verifica deleghe e quella elettorale.
Il Presidente accerta la validità della costituzione dell'Assemblea.
L'Assemblea approva il regolamento del lavoro e delibera a maggioranza di voti fra i soci
intervenuti.
7
Hanno diritto a voti i soci che abbiano almeno sei mesi di iscrizione e che siano in regola
con i pagamenti dovuti alla Mutua.
Le votazioni avvengono:
- per alzata di mano, in tal caso si vota pro capite;
- per scrutinio segreto quando la votazione riguarda le cariche sociali ovvero quando
la maggioranza della Assemblea ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta scritta di
almeno il 20% dei presenti; in tal caso sono ammesse le deleghe.
Articolo 31°) I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori
debbono astenersi dal votare quando trattasi di deliberare sul rendiconto o su questioni
che si riferiscono alle loro responsabilità.
== CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ==
Articolo 32°) La mutua è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da
nove membri, di cui otto eletti dall'assemblea fra i soci e uno nominato dall’Azienda
Ospedaliera Villa Sofia/ Cervello.
Articolo 33°) Spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l'esecuzione delle norme contenute nello statuto e delle deliberazioni
dell'Assemblea;
b) preparare il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci;
c) deliberare
sull'utilizzazione del fondo di previdenza e
sulla concessione
dell'assistenza straordinaria;
d) emanare il regolamento riguardante le anticipazioni, le varie forme di assistenza
previste dallo statuto;
e) predisporre le modifiche allo Statuto della Mutua da sottoporre all'assemblea o a
referendum dei soci;
f) determinare l'ordine del giorno della Assemblea;
g) adempiere agli altri compiti ad esso demandati dallo statuto e dal regolamento,
tranne quelli di stretta competenza dell'Assemblea;
h) emanare di volta in volta il regolamento riguardante le modalità di votazione per il
rinnovo delle cariche sociali.
Il Consiglio di Amministrazione può demandare con apposita delibera parte di detti
compiti per motivi di urgenza al Presidente o in caso di assenza al Vice Presidente.
Articolo 34°) Il consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni ed i membri di esso
possono essere confermati. Esso elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente,
i componenti del Comitato esecutivo e degli altri comitati che ritenesse necessari.
Nomina il Tesoriere, il Vice Tesoriere, il Segretario, il Vice Segretario.
Articolo 35°) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che le circostanze lo esigono e deve
essere convocato quando lo richiedono almeno tre membri o due revisori.
8
Il membro del consiglio che non partecipi a tre sedute consecutive salvi i casi di malattia
o di assenza per motivi di servizio decade dalla carica.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza statutaria dei
componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti, in caso di parità
prevale il voto del Presidente se la votazione è palese, se la votazione è segreta, la parità
comporta reiezione della proposta.
Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, trascritto nell'apposito libro,
viene firmato dal Presidente e dal membro del consiglio che lo ha redatto.
Per una più lodevole amministrazione il consiglio - sentito il presidente del Collegio dei
Revisori – può chiedere consigli verbali o scritti ad esperti nel campo legale, contabile,
commerciale e tributario.
Alla scadenza del mandato il Presidente farà una relazione alla Assemblea Ordinaria dei
soci sull'andamento della Mutua durante il triennio trascorso.
== PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE ==
Articolo 36°) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Mutua e la firma sociale,
convoca il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni dal medesimo
adottate ed adempie alle altre funzioni demandategli dallo statuto e dal regolamento.
Il Presidente può delegare il Vice Presidente ad esercitare tutte le sue funzioni.
In caso di assenza le attribuzioni del Presidente sono demandate al Vice Presidente e la
surrogazione deve risultare da apposito verbale.
== COLLEGIO DEI REVISORI ==
Articolo 37°) Il collegio dei Revisori è composto dai tre membri effettivi, di cui uno con la
carica di Presidente, e due supplenti.
I membri del Collegio sono eletti dall'Assemblea dei Soci tranne uno che è nominato
dall’Azienda Ospedaliera.
I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I poteri ed i doveri del
Collegio dei Revisori sono quelli stabiliti dalle disposizioni vigenti.
== COMITATO DEI PROBIVIRI ==
Articolo 38°) Il comitato dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 39°) I probiviri deliberano secondo le norme dell'arbitrato, pronunciando
secondo equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi
nel modo che ritengono più opportuno assegnando alle parti i termini per la
presentazione dei documenti e delle memorie difensive e per esporre le loro repliche.
Articolo 40°) Ai sensi dell'articolo precedente e del presente articolo che hanno valore di
9
clausola compromissoria la Mutua ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del
Comitato dei Probiviri la soluzione di tutte le controversie insorte sulla applicazione ed
interpretazione del presente statuto e sulla validità delle deliberazioni dell'Assemblea e
del Consiglio di Amministrazione.
Contro i provvedimenti della Mutua e del Consiglio il Socio può ricorrere al Comitato
dei Probiviri salva diversa disposizione statutaria entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione del provvedimento.
Per ogni singola controversia si provvederà, con la partecipazione del Comitato dei
Probiviri e delle parti, alla redazione di apposito atto per precisare l'oggetto della
controversia, il termine per la pronuncia del lodo arbitrale e le norme ed i termini
adottati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.
Articolo 41°) Ove un membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei
Revisori o di quello dei Probiviri cessi per qualsiasi motivo della carica prima della
scadenza indicata negli articoli precedenti egli dovrà essere sostituito per cooptazione
con un nuovo membro il cui mandato durerà fino alla data in cui il predecessore sarebbe
rimasto in carica.
Nel caso previsto dal comma precedente ogni membro degli organi sopra indicati, eletto
dall’Assemblea, viene sostituito automaticamente da quello che nel corso delle elezioni
alle rispettive cariche aveva riportato un numero di voti immediatamente inferiore. Nel
caso, invece, che cessi dalla carica il membro nominato dall’Azienda Ospedaliera, questa
provvederà a nominare altro componente
Qualora non possa farsi luogo alla sostituzione ai sensi del comma precedente la
cooptazione avverrà, entro due mesi dalla data di cessazione del predecessore, mediante
scorrimento, nell’ordine, della graduatoria dei non eletti per il Collegio dei Revisori e di
quella per il Comitato dei Probiviri
Art. 42) Soppresso
TITOLO V
== ASSISTENZA ECONOMICA PER MALATTIA ==
Articolo 43°) Il Consiglio di Amministrazione può assegnare al socio iscritto alla Mutua
da almeno tre anni che sia assente dal lavoro per infermità senza assegni a norma del
regolamento organico, un aiuto economico, purché l'interessato ne faccia regolare e
documentata richiesta e sia in regola con i versamenti dovuti alla Mutua.
Articolo 44°) Il Consiglio di Amministrazione, fatti i debiti accertamenti di cui all'art.61,
potrà corrispondere al Socio infermo, in sede di prima applicazione del presente statuto,
una somma non superiore a Euro 250,00= mensili, frazionabili in trentesimi, dal 1° mese
in cui il socio non percepisce lo stipendio in caso di infermità e fino al compimento del VI
mese.
La relativa deliberazione è presa in seduta plenaria del Consiglio di Amministrazione ed
10
a maggioranza di voti.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, l'importo e la durata
dell'assegno.
Articolo 45°) I soci che abbiano fruito dell'assistenza di cui agli artt. 43 e 44 per l'intero
periodo di sei mesi, non possono beneficiare nuovamente e neppure dimettersi dalla
Mutua prima che siano trascorsi tre anni dall'ultimo assegno percepito.
== SOVVENZIONI PER DECESSO ==
Articolo 46°) Le sovvenzioni per decesso sono liquidate in caso di morte del socio e, per
una sola volta, del familiare del socio facente parte dello stesso nucleo familiare del socio
medesimo.
Per nucleo familiare intendersi:
a) per il socio coniugato il coniuge non separato ed i figli non coniugati;
b) per il socio non coniugato i genitori;
Verificatosi il decesso del socio o del familiare, i beneficiari devono darne immediata
notizia alla Mutua e, in ogni caso, non oltre un mese dalla data dell’evento, pena la
decadenza del beneficio. Devono produrre, inoltre, il certificato di morte e lo stato di
famiglia.
La sovvenzione sarà corrisposta solo se il socio risulterà in regola con il pagamento dei
contributi relativi al mese precedente il decesso e dopo il deposito, da parte degli aventi
il diritto, di tutta la documentazione necessaria.
Articolo 47°) La sovvenzione sarà devoluta per legge, in assenza di disposizioni
testamentarie, a parenti del socio in linea retta e collaterale sino al secondo grado di
parentela. Nel caso non vi sia alcuno dei predetti congiunti, il pagamento non avrà
luogo.
Articolo 48°) La misura delle sovvenzioni verrà annualmente determinata
assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.
dalla
SOVVENZIONI PER BUONUSCITA
Articolo 49) Il socio che appartenga alla Mutua da almeno sette anni e che cessi di farne
parte per qualsiasi motivo, eccetto il caso di cessazione per espulsione o per morosità,
viene corrisposta una sovvenzione di buonuscita.
La stessa viene articolata in:
a) al socio che va in quiescenza dall'Azienda Ospedaliera, ed in caso di morte agli eredi,
compete un premio pari all'80% delle somme versate al fondo F.I.P.. La somma in
questione sarà corrisposta secondo modalità e tempi fissati dal Consiglio di
amministrazione in funzione delle disponibilità finanziarie;
b) al socio che si dimette dalla Società compete un premio pari al 2,66% in ragione di
11
ogni anno di appartenenza alla Società sulle somme versate al Fondo F.I.P. e comunque
non superiore al 60%. In caso di reiscrizione alla Società compete ex novo il 2,66% annuo
fino ad un massimo del 60%. Al socio posto in quiescenza o deceduto che nel corso della
sua vita associativa sia già stato dimissionario e che successivamente si sia reiscritto
compete esclusivamente il 2,66% annuo delle somme versate nel Fondo Fip fino al
massimo del 60%;
c) L'ammontare complessivo dei premi pagati per dimissioni dalla Società non può
superare, in ogni caso, il 50% degli utili lordi dell'esercizio cui è riferita la liquidazione.
Le modalità di computo della indennità di fine servizio e di dimissioni volontarie dalla
Società sono le seguenti:
1) la percentuale del 2,66% per l'anno di iscrizione va computata solo se il socio risulta
iscritto nei primi sei mesi dell'anno;
2) la percentuale del 2,66% va calcolata, per i soci di cui al secondo comma dell'art. 19, se
le dimissioni sono presentate nell'arco del secondo semestre;
3) al socio che cessi fare parte della Società nell'arco del secondo semestre compete
quanto stabilito dal punto g) dell'art.4.
Articolo 50°) In caso di decesso del Socio tale sovvenzione sarà pagata a persona da
determinarsi in base a quanto disposto dall'art. 47 e secondo le modalità di cui all’art. 49.
Articolo 51°) Al socio che si dimette la sovvenzione sarà pagata dopo sei mesi dalla
perdita della qualità di socio previa detrazione di quanto previsto dall'art. 53.
== FONDO INDIVIDUALE DI PREVIDENZA (F.I.P.) ==
Articolo 52°) Il fondo individuale di previdenza è costituito dalle quote mensili, che il
socio è tenuto a versare alla Mutua.
Tale quota viene stabilita, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione ed è portata
all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
L'importo del fondo può essere incrementato alla fine di ogni anno da una aliquota di
eventuali avanzi di esercizio fissata dal Consiglio di Amministrazione in misura non
eccedente gli interessi annui al tasso legale.
Tali importi sono accantonati nel fondo individuale di Previdenza F.I.P. e saranno pagati
al momento in cui il Socio intestatario cesserà di far parte della Mutua.
In caso di premorienza i detti importi saranno pagati agli eredi nei modi stabiliti
dall'art.47.
Articolo 53°) Nei casi di perdita della qualità di socio, previsti ai punti 1, 2 e 3 dell'art.16
il F.I.P. verrà versato all'avente diritto, dopo sei mesi della data di tale perdita, previa
detrazione delle eventuali rate di anticipazioni in atto, di ogni altro importo di cui egli
fosse debitore verso la Mutua e dell'incremento che nel periodo semestrale possa essere
maturato su Fondo.
Al socio che cessi di far parte della Società per quiescenza o per cessazione del rapporto
12
con l'Azienda Ospedaliera l'incremento del Fondo F.I.P. va riferito al 31/12 dell’esercizio
precedente.
== ANTICIPAZIONI SUL FONDO INDIVIDUALE DI PREVIDENZA ==
Articolo 54°) Per esigenze personali e del proprio nucleo familiare possono essere
concesse delle anticipazioni da rimborsare in rate mensili di uguale importo.
Articolo 55°) Le anticipazioni vengono concesse ai soci che abbiano almeno sei mesi di
iscrizione alla Mutua, che non siano in aspettativa senza assegni nei limiti e nei termini
previsti dall’apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 56°) L'anticipazione è cumulabile con l'eventuale mutuo verso cessioni del V
dello stipendio.
La durata dell'ammortamento della anticipazione è fissata dal Consiglio di
Amministrazione, in relazione alla disponibilità finanziaria della Mutua, in mesi dodici,
o diciotto, o ventiquattro o trentasei, o quarantotto, o sessanta.
Articolo 57°) Le anticipazioni vengono maggiorate per oneri accessori, e spese di
amministrazione, di un importo determinato dal Consiglio di Amministrazione. Tale
importo viene sommato a quello dell’anticipazione all’atto della concessione della stessa,
senza diritto al rimborso totale o parziale anche nel caso di estinzione anticipata.
Articolo 58°) L'anticipazione quando cessa l'iscrizione alla Mutua, deve essere
rimborsata dal Socio anche mediante conguaglio sulle somme di sua spettanza. In caso di
decesso del socio, le rate che non possono estinguersi mediante conguaglio, sono
irripetibili nei confronti degli eredi.
Articolo 59°) Il consiglio di amministrazione, stabilisce mensilmente l'ammontare
complessivo delle somme destinate alle anticipazioni.
La disponibilità verrà destinata per il 70% secondo l'ordine cronologico delle richieste,
per il 20% alle richieste che i Soci possono giustificare con attestati di matrimonio,
nascita, morte, per il 10% alle domande dei soci che sono stati segnalati al Consiglio di
Amministrazione per i loro casi particolari.
TITOLO VI
== VIGILANZA ==
Articolo 61°) La vigilanza sulle condizioni che comportano l'assistenza economica di
malattia è affidata ai Consiglieri, ai Revisori e può essere esercitata da altri soci all'uopo
incaricati dal Consiglio di Amministrazione.
13
Il Consiglio può chiedere, comunque il parere di un medico di fiducia. Le risultanze
dell'accertamento debbono essere redatte per iscritto.
== SCIOGLIMENTO ==
Articolo 62°) Lo scioglimento volontario della Mutua deve essere deliberato mediante
assemblea dei Soci o per referendum. La deliberazione sarà valida solo quando otterrà il
voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto.
Il patrimonio sociale, soddisfatta ogni passività, detratte le quote capitali, le sovvenzioni
di buonuscita maturate ed i fondi individuali di previdenza che saranno restituite ai soci,
sarà devoluto a scopi di beneficenza ed assistenza a favore dei dipendenti dell'Azienda
Ospedaliera secondo le indicazioni che verranno stabilite dall'Assemblea.
Anche la fusione della Mutua con altro Ente similare e la conseguente destinazione dei
fondi debbono essere deliberati dai soci con la maggioranza indicata nel comma 2° del
presente articolo.
TITOLO VII
== VARIE ==
Articolo 63°) E' espressamente vietato alla Mutua procedere a raccolta di depositi
fiduciari per qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma.
Articolo 64°) Il presente Statuto entrerà in vigore a far data del giorno 1 del mese
successivo alla sua approvazione.
Articolo 65°) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto,
valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali.
14