Contratto OIV

Transcript

Contratto OIV
Camera di Commercio
Prosinone
COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.)
— CONTRATTO —
fra
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Prosinone, di
seguito indicata come "Camera di Commercio", con sede in Prosinone, Viale Roma,
snc, P.1.01570010601, C.F.80000230609, nella persona del suo Presidente f.f., Dr
Gianni Lisi, il quale interviene nel presente atto in attuazione della Deliberazione di
Giunta n. 160 del 21/12/2010 e 2 del 18/1/2011, e del suo Segretario Generale, Dr
Mario Popolla, che interviene al presente atto in virtù del vigente Statuto dell'Ente
e
il Dr Edoardo Barusso, di seguito indicato come "O.I.V.", nato a Latisana (UD) il 24
maggio
1962, P.l. e C.F. 02573650302 e-mail:
[email protected]
barusso.formazioneffljlibero.it
si conviene e stipula
il presente contratto di consulenza avente per oggetto una prestazione d'opera
sottoposta alle norme del titolo III del libro V del Codice .civile, avente le seguenti
caratteristiche e con le seguenti modalità:
Art. 1. Oggetto della consulenza
L'O.I.V., in linea con quanto previsto dall'ari 14 del D.Lgv. 150/2009 e dalla delibera CIVIT
n. 4/2010, deve fornire la propria opera in favore della Camera di Commercio di Prosinone
per ciò che attiene alle attività connesse con il Sistema di misurazione e valutazione delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 7 del D.Lgv. 150/2009, citato.
In particolare, è chiamato a garantire la correttezza del processo di misurazione e
valutazione annuale della performance dell'Ente in relazione ai suoi processi e, di riflesso,
a presentare una proposta di valutazione dei dirigenti.
Svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento del Sistema complessivo della
valutazione e della trasparenza, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso,
valida la Relazione sulla performance, di cui all'art. 10 del D.Lgv. 150/2009, garantisce la
correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità secondo le linee guida
adottate da CIVIT. Infine, supporta l'Organo politico-amministrativo nella definizione degli
obiettivi strategici.
Art. 2. Modalità di svolgimento dell'incarico
Le prestazioni verranno svolte dall'O.I.V. in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario, nel quadro, comunque, di un
rapporto unitario e continuativo. L'O.I.V. è tenuto a rispettare l'obbligo di fedeltà di cui
all'art. 2105 del C.e..
Per la propria opera il consulente potrà utilizzare i necessari mezzi materiali e le
attrezzature dell'Ente ed avrà accesso agli atti e provvedimenti in essere messi a
disposizione dall'Amministrazione, sia presso la sede camerale, sia tramite i correnti mezzi
di trasmissione e visualizzazione degli atti.
Onde favorire la migliore riuscita dell'incarico, l'attività sarà preferibilmente svolta presso la
sede camerale, dovendosi, comunque, assicurare mediamente, almeno una presenza
mensile presso la sede dell'Ente.
L'O.I.V. è libero di organizzare secondo il proprio criterio le attività da svolgere. E'
evidente, però, che, qualora l'attività debba svolgersi nei locali camerali e/o con
attrezzature dell'Ente, sarà necessario attenersi all'orario di apertura dell'Ente medesimo .e
concordare lo svolgimento delle relative attività.
Art.3. Durata del contratto
L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta.
La Camera di Commercio e l'O.I.V. hanno facoltà di recedere dal contratto per gravi
motivi, con un preavviso di 15 giorni lavorativi, con liquidazione del lavoro effettivamente
svolto e senza diritto ad alcun indennizzo.
In caso di inadempimento dell'O.I.V., l'Amministrazione è tenuta a contestare l'addebito al
medesimo, con atto scritto, concedendo un termine di 5 giorni per le giustificazioni ed un
ulteriore termine di 15 giorni, per il successivo adempimento. Il mancato adempimento da
parte del Professionista, nei termini di cui sopra, determina la risoluzione del contratto ed il
diritto al pagamento dell'attività sino a quel momento resa, detratti gli eventuali maggiori
oneri che l'Amministrazione dovesse affrontare.
Art.4 Compenso e modalità di pagamento.
Il Componente unico dell'O.I.V. accetta quale compenso, la somma di € 8.000,00 netta,
oltre tributi ed oneri come per legge ed al lordo delle spese, così come espressamente
proposto nella offerta n. 183 del 10/1/2011, per un importo lordo complessivo di €
12.606,07.
Tale compenso verrà liquidato all'O.I.V. con cadenza trimestrale.
Il Consulente dichiara che nell'accettare il compenso di cui sopra ha valutato ogni e
qualsivoglia elemento che potesse influire sullo stesso e nessun rimborso o somma egli
potrà pretendere in aggiunta a quanto sopra, nemmeno relativamente allo svolgimento di
particolari attività che siano comunque riconducibili all'incarico.
Art.5 Disciplina applicabile.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme
del Codice degli appalti e relative norme di attuazione, nonché gli arti 2222 e segg. del
Codice civile, le disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi n. 917/1986 e
le disposizioni di cui al DPR n.600/1973 e ss..
Art.6 Spese
II presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma deH'art.5, 2°c., del
DPR n. 131/1986 ed è esente da bollo a norma deil'art.25 della tabella B del DPR
n.642/1972.
Art.7 Tentativo di conciliazione.
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno preliminarmente deferite alla
Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Prosinone e risolte secondo il
Regolamento di conciliazione da questa adottato.
Art.8 Clausola compromissoria
Qualora dovesse fallire il tentativo di conciliazione di cui al precedente art.7, le
controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua esistenza,
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da
modificazione dei patti contrattuali, saranno devolute all'Organismo di mediazione e, solo
in caso di ulteriore insuccesso, ad un Arbitro unico da nominarsi in conformità al
Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di
Camera di Commercio
Prosinone
Prosinone, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare
integralmente.
L'Arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.
Art.9 Disposizioni finali
Con la firma del presente contratto, il Professionista incaricato dichiara, sotto la propria
responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con
l'espletamento dell'incarico e di non essere interdetto, neppure temporaneamente,
dall'esercizio della professione.
Oltre agli adempimenti propri dell'incarico ricevuto, il Professionista è obbligato, senza
ulteriori compensi, a relazionare per iscritto, a richiesta dell'Amministrazione, sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite. Inoltre, è obbligato a far presente alla stessa
Amministrazione evenienze ed emergenze che rendano necessari eventuali interventi di
adeguamento e/o razionalizzazione.
Prosinone
11 Presidente f.f.
Dr Gianni LISI
II Segretario Generale
Dr Mario POPOLLA
L'CKI.V.
Dr Edoardo BARUSSO
II Professionista dichiara di aver letto attentamente ed approvato specificamente, ai
sensi dell'ari. 1341 del Codice Civile, gli artt. 3, 4, 7, 8 e 9 del presente contratto.
Dr Edoardi BARUSSO