Contratto OIV
Transcript
Contratto OIV
Camera di Commercio Prosinone COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) — CONTRATTO — fra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Prosinone, di seguito indicata come "Camera di Commercio", con sede in Prosinone, Viale Roma, snc, P.1.01570010601, C.F.80000230609, nella persona del suo Presidente f.f., Dr Gianni Lisi, il quale interviene nel presente atto in attuazione della Deliberazione di Giunta n. 160 del 21/12/2010 e 2 del 18/1/2011, e del suo Segretario Generale, Dr Mario Popolla, che interviene al presente atto in virtù del vigente Statuto dell'Ente e il Dr Edoardo Barusso, di seguito indicato come "O.I.V.", nato a Latisana (UD) il 24 maggio 1962, P.l. e C.F. 02573650302 e-mail: [email protected] barusso.formazioneffljlibero.it si conviene e stipula il presente contratto di consulenza avente per oggetto una prestazione d'opera sottoposta alle norme del titolo III del libro V del Codice .civile, avente le seguenti caratteristiche e con le seguenti modalità: Art. 1. Oggetto della consulenza L'O.I.V., in linea con quanto previsto dall'ari 14 del D.Lgv. 150/2009 e dalla delibera CIVIT n. 4/2010, deve fornire la propria opera in favore della Camera di Commercio di Prosinone per ciò che attiene alle attività connesse con il Sistema di misurazione e valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 7 del D.Lgv. 150/2009, citato. In particolare, è chiamato a garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance dell'Ente in relazione ai suoi processi e, di riflesso, a presentare una proposta di valutazione dei dirigenti. Svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento del Sistema complessivo della valutazione e della trasparenza, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso, valida la Relazione sulla performance, di cui all'art. 10 del D.Lgv. 150/2009, garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità secondo le linee guida adottate da CIVIT. Infine, supporta l'Organo politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici. Art. 2. Modalità di svolgimento dell'incarico Le prestazioni verranno svolte dall'O.I.V. in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario, nel quadro, comunque, di un rapporto unitario e continuativo. L'O.I.V. è tenuto a rispettare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 del C.e.. Per la propria opera il consulente potrà utilizzare i necessari mezzi materiali e le attrezzature dell'Ente ed avrà accesso agli atti e provvedimenti in essere messi a disposizione dall'Amministrazione, sia presso la sede camerale, sia tramite i correnti mezzi di trasmissione e visualizzazione degli atti. Onde favorire la migliore riuscita dell'incarico, l'attività sarà preferibilmente svolta presso la sede camerale, dovendosi, comunque, assicurare mediamente, almeno una presenza mensile presso la sede dell'Ente. L'O.I.V. è libero di organizzare secondo il proprio criterio le attività da svolgere. E' evidente, però, che, qualora l'attività debba svolgersi nei locali camerali e/o con attrezzature dell'Ente, sarà necessario attenersi all'orario di apertura dell'Ente medesimo .e concordare lo svolgimento delle relative attività. Art.3. Durata del contratto L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. La Camera di Commercio e l'O.I.V. hanno facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, con un preavviso di 15 giorni lavorativi, con liquidazione del lavoro effettivamente svolto e senza diritto ad alcun indennizzo. In caso di inadempimento dell'O.I.V., l'Amministrazione è tenuta a contestare l'addebito al medesimo, con atto scritto, concedendo un termine di 5 giorni per le giustificazioni ed un ulteriore termine di 15 giorni, per il successivo adempimento. Il mancato adempimento da parte del Professionista, nei termini di cui sopra, determina la risoluzione del contratto ed il diritto al pagamento dell'attività sino a quel momento resa, detratti gli eventuali maggiori oneri che l'Amministrazione dovesse affrontare. Art.4 Compenso e modalità di pagamento. Il Componente unico dell'O.I.V. accetta quale compenso, la somma di € 8.000,00 netta, oltre tributi ed oneri come per legge ed al lordo delle spese, così come espressamente proposto nella offerta n. 183 del 10/1/2011, per un importo lordo complessivo di € 12.606,07. Tale compenso verrà liquidato all'O.I.V. con cadenza trimestrale. Il Consulente dichiara che nell'accettare il compenso di cui sopra ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che potesse influire sullo stesso e nessun rimborso o somma egli potrà pretendere in aggiunta a quanto sopra, nemmeno relativamente allo svolgimento di particolari attività che siano comunque riconducibili all'incarico. Art.5 Disciplina applicabile. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice degli appalti e relative norme di attuazione, nonché gli arti 2222 e segg. del Codice civile, le disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi n. 917/1986 e le disposizioni di cui al DPR n.600/1973 e ss.. Art.6 Spese II presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma deH'art.5, 2°c., del DPR n. 131/1986 ed è esente da bollo a norma deil'art.25 della tabella B del DPR n.642/1972. Art.7 Tentativo di conciliazione. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno preliminarmente deferite alla Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Prosinone e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato. Art.8 Clausola compromissoria Qualora dovesse fallire il tentativo di conciliazione di cui al precedente art.7, le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, saranno devolute all'Organismo di mediazione e, solo in caso di ulteriore insuccesso, ad un Arbitro unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Camera di Commercio Prosinone Prosinone, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. L'Arbitro procederà in via rituale e secondo diritto. Art.9 Disposizioni finali Con la firma del presente contratto, il Professionista incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con l'espletamento dell'incarico e di non essere interdetto, neppure temporaneamente, dall'esercizio della professione. Oltre agli adempimenti propri dell'incarico ricevuto, il Professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare per iscritto, a richiesta dell'Amministrazione, sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite. Inoltre, è obbligato a far presente alla stessa Amministrazione evenienze ed emergenze che rendano necessari eventuali interventi di adeguamento e/o razionalizzazione. Prosinone 11 Presidente f.f. Dr Gianni LISI II Segretario Generale Dr Mario POPOLLA L'CKI.V. Dr Edoardo BARUSSO II Professionista dichiara di aver letto attentamente ed approvato specificamente, ai sensi dell'ari. 1341 del Codice Civile, gli artt. 3, 4, 7, 8 e 9 del presente contratto. Dr Edoardi BARUSSO