Sentenza della Corte sul diritto di accesso al lavoro di un cittadino di
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Sentenza della Corte sul diritto di accesso al lavoro di un cittadino di
Sentenza della Corte sul diritto di accesso al lavoro di un cittadino di Paese terzo coniuge di un cittadino Sabato 01 Luglio 2006 01:00 In una sentenza pubblicata dalla Corte lo scorso 30 marzo 2006 nella causa C-10/05 Cynthia Mattern In una sentenza pubblicata dalla Corte lo scorso 30 marzo 2006 nella causa C-10/05 Cynthia Mattern, Hajrudin Cikotic contro Ministre du Travail et de l'Emploi, la corte si è espressa sull'interpretazione dell'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), in base al quale il coniuge, cittadino di Paese terzo, di un lavoratore cittadino di uno Stato membro ha diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata nel territorio di uno Stato membro dove risiedono. Il sig. Cikotic, cittadino di uno Stato terzo, è coniuge di una cittadina lussemburghese, e sono residenti in Belgio. Il Ministro del Lavoro e dell'Occupazione lussemburghese ha respinto la domanda di permesso di lavoro presentata all'Ufficio del lavoro lussemburghese sostenendo che la moglie non era qualificabile come lavoratrice ai sensi del regolamento 1612/28. Secondo la Corte la circostanza che la sig.ra Mattern avesse dopo aver concluso, in Belgio, una formazione nell'ambito dell'istruzione secondaria professionale, svolto in tale Stato un tirocinio come aiuto infermiera, è sufficiente per considerarla lavoratrice ai sensi del diritto comunitario. Tuttavia la sig.ra non prestava tale attività lavorativa se non in Belgio così che il diritto comunitario non risulta applicabile alla fattispecie poichè esso si applica solo nello Stato membro in cui il cittadino comunitario svolge un'attività lavorativa subordinata o non subordinata. Il coniuge cittadino di Stato terzo non può vantare i diritti derivanti dal reg. 1612/68 in uno Stato membro diverso da quello nel quale lavora il coniuge cittadino di Stato membro. Ciò a dire che il regolamento non conferisce al coniuge cittadino di stato terzo un diritto di circolazione così da accedere al lavoro in uno Stato membro diverso da quello nel quale il cittadino di Stato membro svolge la propria attività lavorativa. 1/1