Sentenza della Corte sul diritto di accesso al lavoro di un cittadino di

Transcript

Sentenza della Corte sul diritto di accesso al lavoro di un cittadino di
Sentenza della Corte sul diritto di accesso al lavoro di un cittadino di Paese terzo coniuge di un cittadino
Sabato 01 Luglio 2006 01:00
In una sentenza pubblicata dalla Corte lo scorso 30 marzo 2006 nella causa C-10/05 Cynthia
Mattern
In una sentenza pubblicata dalla Corte lo scorso 30 marzo 2006 nella causa
C-10/05 Cynthia Mattern, Hajrudin Cikotic contro Ministre du Travail et de l'Emploi, la corte si è
espressa sull'interpretazione dell'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968,
n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag.
2), in base al quale il coniuge, cittadino di Paese terzo, di un lavoratore cittadino di uno Stato
membro ha diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata nel territorio di uno Stato membro
dove risiedono. Il sig. Cikotic, cittadino di uno Stato terzo, è coniuge di una cittadina
lussemburghese, e sono residenti in Belgio. Il Ministro del Lavoro e dell'Occupazione
lussemburghese ha respinto la domanda di permesso di lavoro presentata all'Ufficio del lavoro
lussemburghese sostenendo che la moglie non era qualificabile come lavoratrice ai sensi del
regolamento 1612/28. Secondo la Corte la circostanza che la sig.ra Mattern avesse dopo aver
concluso, in Belgio, una formazione nell'ambito dell'istruzione secondaria professionale, svolto
in tale Stato un tirocinio come aiuto infermiera, è sufficiente per considerarla lavoratrice ai sensi
del diritto comunitario. Tuttavia la sig.ra non prestava tale attività lavorativa se non in Belgio
così che il diritto comunitario non risulta applicabile alla fattispecie poichè esso si applica solo
nello Stato membro in cui il cittadino comunitario svolge un'attività lavorativa subordinata o non
subordinata. Il coniuge cittadino di Stato terzo non può vantare i diritti derivanti dal reg. 1612/68
in uno Stato membro diverso da quello nel quale lavora il coniuge cittadino di Stato membro.
Ciò a dire che il regolamento non conferisce al coniuge cittadino di stato terzo un diritto di
circolazione così da accedere al lavoro in uno Stato membro diverso da quello nel quale il
cittadino di Stato membro svolge la propria attività lavorativa.
1/1