Interpretazione congiunta MISE-DGPCI ed Agenzia delle Dogane e
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Interpretazione congiunta MISE-DGPCI ed Agenzia delle Dogane e
INTERPRETAZIONE CONGIUNTA MISE – DGPCI ED AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) N. 833 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014, come modificato dal REGOLAMENTO (UE) N. 960 del 8 settembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di adottare le misure di cui al regolamento in oggetto, con validità 1° agosto 2014. Per le modifiche apportate dal regolamento 960 le misure hanno validità 12 settembre 2014. CHIARIMENTI SUGLI ARTICOLI E RELATIVE PROCEDURE APPLICATIVE RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DEL MISE – DGPCI E DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI Articolo 2 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare. Qualora gli utenti finali siano le forze militari russe, si considera che tutti i beni e le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare. Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1° agosto 2014. Si specifica che i beni non duali possono essere esportati anche ad enti militari. Gli stessi beni, tuttavia, non possono essere esportati ad entità listate nell’All. I del regolamento (UE) 269/2014 e s. m. i., come da disposizioni contenute nell’art. 2 del regolamento medesimo. 1 Articolo 2 bis È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV. Si specifica nuovamente che i beni non duali possono essere esportati anche ai soggetti listati nel predetto allegato IV del regolamento (UE) 833/2014, laddove gli stessi non siano listati nell’allegato I del regolamento (UE) 269/2014 e s.m.i. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV. E’ vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV. I divieti di cui sopra non pregiudicano l'esecuzione di contratti o accordi conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 e la prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE. I divieti di cui sopra non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso per l'industria aeronautica e spaziale, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, nonché per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile esistenti all'interno dell'UE, per uso non militare o per utenti finali non militari.». Articolo 3 E’ vietata la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione delle tecnologie di cui all’allegato II se si hanno fondati motivi per stabilire che le tecnologie vendute, fornite, trasferite o esportate siano destinate a progetti relativi alla prospezione e alla produzione di petrolio in acque profonde, a progetti relativi alla prospezione e alla produzione di petrolio nell'Artico, ovvero a progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia. Occorre un'autorizzazione preventiva (secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo per i prodotti a duplice uso) per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o 2 indirettamente, le tecnologie elencate nell'allegato II (tecnologie afferenti al settore petrolifero da utilizzare per la prospezione, perforazione, la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia), anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o in qualsiasi altro paese, se tali attrezzature o tecnologie sono destinate a un uso in Russia. Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1° agosto 2014. Articolo 3 bis (aggiunta del reg.n.960 del 08 09 14) È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi associati necessari per la prospezione e la produzione petrolifera in acque profonde, la prospezione e produzione petrolifera nell'Artico o progetti inerenti all'olio di scisto in Russia: trivellazione, prove pozzi, carotaggio e completamento, fornitura di strutture galleggianti specializzate. Resta impregiudicata l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Il divieto di cui sopra non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e la sicurezza delle persone o sull'ambiente. Articolo 4 È vietato: - fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione o garanzia dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia; - fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e tecnologie connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni e tecnologie. Identico divieto per finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti 3 all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare. Resta impregiudicata l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima del 1 agosto 2014, e la prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione. È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti (sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione) connessi alle tecnologie elencate nell'allegato II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia oppure, se tale assistenza riguarda tecnologie destinate a un uso in Russia, a qualsiasi persona, entità od organismo in qualsiasi altro paese. ISTRUZIONI OPERATIVE Per quanto riguarda le nuove procedure autorizzative di cui agli artt. 2, 2 bis, 3, 3 bis e 4 del Regolamento in oggetto, gli esportatori dovranno attenersi alle norme già in vigore per le esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso - cfr. Decreto legislativo 96/2003 e regolamento (CE) n. 428/2009 -, utilizzando tutti i modelli editabili presenti sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico previsti per le autorizzazioni specifiche individuali, ed allegando la relativa documentazione. Per il momento, in attesa di definizione dell’UE, per quanto attiene alle acque profonde verranno prese in considerazione quelle oltre i 450 metri. Qualora le imprese si trovino nelle condizioni di esportare le parti di ricambio (parti di macchine) indicate in allegato II ed aventi codice NC ex 84313900, ex 84314300 ed ex 843149, destinate inequivocabilmente a settori che nulla hanno in comune con quello petrolifero per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e produzione di petrolio nell’Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia, invece di richiedere l’autorizzazione preventiva di cui all’art. 3, le medesime potranno presentare, con i documenti per l’esportazione, apposita dichiarazione al competente Ufficio delle Dogane attraverso l’indicazione 4 nella casella 44 del DAU, del codice Y939 (Prodotti non soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014, art. 3, All. II). L’inserimento del suddetto codice nel DAU equivale alla seguente dichiarazione, da parte dell’esportatore, sotto la propria responsabilità: 1) “i beni oggetto della presente esportazione non riguardano attività per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 833/2014; 2) i destinatari e gli utilizzatori finali dei beni oggetto della presente esportazione non rientrano fra quelli evidenziati nell’allegato I al Regolamento (UE) 269/2014 e s. m. i.”. Per quanto concerne la dichiarazione di uso finale (cosiddetta “End User Statement” – EUS), redatta su carta intestata dell’utilizzatore finale, si riproduce qui di seguito il modello da impiegare a corredo delle istanze di autorizzazione. IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE (firmato Amedeo Teti) IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (Giuseppe Peleggi) 5 Original Headed Paper of End User END USER STATEMENT The undersigned company (name and address) ………………….……… running the activity of:………………….............…………………………………… declares to import the following goods supplied by the Italian company …………………………………………………………………………………………...... • Description of goods: …………………………………………………………………………………............ (If the items are in a large number they can be listed in an annex) • Quantity:………………………………………………………………………. • Value: …………………………………………………………………………. • Contract/Order number: ………………………………………………………. • Date of signature: ……………………………………………………………... • Specific purposes for which the goods are to be used (If the goods are to be incorporated into another product, then that product and its use should also be described)....………………………………………………........ …………………………………………………………………………………........... The above said goods are assigned exclusively for civil purposes and will not be used for: 6 • Military or nuclear explosive applications, in civil nuclear activities facilities not covered by safeguard clause A.I.E.A. (International Agency for Atomic Energy) or in applications related to development and/or production of chemical weapons and weapons of mass destruction and missiles that can be used as such weapon carriers. • Projects pertaining to deep water oil exploration and production, Arctic oil exploration and production, or shale oil projects in Russia (COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014, article 3.5). The above mentioned material will be used in the following place: ( address ) …………………………………………………………………………………………. The undersigned company undertakes not to sell, not to transfer, nor to divert during the shipment and neither to re-export to other countries, nor even in their own and declares that a statement of taking charge of goods, duly legalized, will be issued once goods are received. Said statement is issued exclusively on request of Italian licensing officers and will not mean acceptance of the conditions in which the goods are received. Date Company Stamp Legal Representative Signature: ………………………………………... (Print name, surname and title of signatory in capital) 7