Interpretazione congiunta MISE-DGPCI ed Agenzia delle Dogane e

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Interpretazione congiunta MISE-DGPCI ed Agenzia delle Dogane e
INTERPRETAZIONE CONGIUNTA
MISE – DGPCI ED AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) N. 833 DEL CONSIGLIO del 31 luglio
2014, come modificato dal REGOLAMENTO (UE) N. 960 del 8
settembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di adottare le misure di cui al regolamento
in oggetto, con validità 1° agosto 2014. Per le modifiche apportate dal regolamento
960 le misure hanno validità 12 settembre 2014.
CHIARIMENTI SUGLI ARTICOLI E RELATIVE PROCEDURE
APPLICATIVE RIENTRANTI NELLE COMPETENZE DEL MISE – DGPCI
E DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Articolo 2
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni
e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009,
anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od
organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono
essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale
militare.
Qualora gli utenti finali siano le forze militari russe, si considera che tutti i beni e le
tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare.
Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora
l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un
accordo concluso prima del 1° agosto 2014.
Si specifica che i beni non duali possono essere esportati anche ad enti militari. Gli
stessi beni, tuttavia, non possono essere esportati ad entità listate nell’All. I del
regolamento (UE) 269/2014 e s. m. i., come da disposizioni contenute nell’art. 2 del
regolamento medesimo.
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Articolo 2 bis
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni
e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009,
anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od
organismo in Russia elencati nell'allegato IV.
Si specifica nuovamente che i beni non duali possono essere esportati anche ai
soggetti listati nel predetto allegato IV del regolamento (UE) 833/2014, laddove gli
stessi non siano listati nell’allegato I del regolamento (UE) 269/2014 e s.m.i.
È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di
intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso di cui
all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 e alla fornitura, alla fabbricazione,
alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona, entità od
organismo in Russia elencati nell'allegato IV.
E’ vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza
finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie a duplice uso di cui all’allegato I del
regolamento (CE) n. 428/2009, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e
assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento
o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di
servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità od
organismo in Russia elencati nell'allegato IV.
I divieti di cui sopra non pregiudicano l'esecuzione di contratti o accordi conclusi
anteriormente al 12 settembre 2014 e la prestazione di assistenza necessaria per la
manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE.
I divieti di cui sopra non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o
all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso per l'industria aeronautica e
spaziale, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non
militare e per utenti finali non militari, nonché per la manutenzione e la sicurezza
delle capacità nucleari a uso civile esistenti all'interno dell'UE, per uso non militare o
per utenti finali non militari.».
Articolo 3
E’ vietata la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione delle tecnologie di
cui all’allegato II se si hanno fondati motivi per stabilire che le tecnologie vendute,
fornite, trasferite o esportate siano destinate a progetti relativi alla prospezione e alla
produzione di petrolio in acque profonde, a progetti relativi alla prospezione e alla
produzione di petrolio nell'Artico, ovvero a progetti relativi allo scisto bituminoso in
Russia.
Occorre un'autorizzazione preventiva (secondo le modalità previste dal regolamento
(CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo per i
prodotti a duplice uso) per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o
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indirettamente, le tecnologie elencate nell'allegato II (tecnologie afferenti al settore
petrolifero da utilizzare per la prospezione, perforazione, la produzione di petrolio in
acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per
progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia), anche non originarie dell'Unione, a
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o in qualsiasi altro
paese, se tali attrezzature o tecnologie sono destinate a un uso in Russia.
Le autorità competenti possono tuttavia concedere un'autorizzazione qualora
l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un
accordo concluso prima del 1° agosto 2014.
Articolo 3 bis (aggiunta del reg.n.960 del 08 09 14)
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi associati necessari
per la prospezione e la produzione petrolifera in acque profonde, la prospezione e
produzione petrolifera nell'Artico o progetti inerenti all'olio di scisto in Russia:
trivellazione, prove pozzi, carotaggio e completamento, fornitura di strutture
galleggianti specializzate.
Resta impregiudicata l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi quadro
conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per
l'esecuzione di tali contratti.
Il divieto di cui sopra non si applica se i servizi in questione sono necessari per la
prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze
gravi e rilevanti sulla salute e la sicurezza delle persone o sull'ambiente.
Articolo 4
È vietato:
- fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle
tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, o alla fornitura,
alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco
compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti
all'esportazione, nonché assicurazione o garanzia dei crediti all’esportazione,
nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento
o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza
tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per
un uso in Russia;
- fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di
intermediazione connessi ai beni e tecnologie connessi ai beni e alle tecnologie a
duplice uso, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali
beni e tecnologie. Identico divieto per finanziamenti o assistenza finanziaria,
compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti
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all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali
prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona
fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, se i
prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso
militare ovvero a un utilizzatore finale militare.
Resta impregiudicata l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi
prima del 1 agosto 2014, e la prestazione di assistenza necessaria per la
manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione.
È soggetta ad autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura
di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti (sovvenzioni, prestiti
e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento
o l'esportazione) connessi alle tecnologie elencate nell'allegato II, nonché alla
fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti prodotti, direttamente
o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia
oppure, se tale assistenza riguarda tecnologie destinate a un uso in Russia, a qualsiasi
persona, entità od organismo in qualsiasi altro paese.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Per quanto riguarda le nuove procedure autorizzative di cui agli artt. 2, 2 bis, 3, 3 bis
e 4 del Regolamento in oggetto, gli esportatori dovranno attenersi alle norme già in
vigore per le esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso - cfr. Decreto
legislativo 96/2003 e regolamento (CE) n. 428/2009 -, utilizzando tutti i modelli
editabili presenti sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico previsti per le
autorizzazioni specifiche individuali, ed allegando la relativa documentazione.
Per il momento, in attesa di definizione dell’UE, per quanto attiene alle acque
profonde verranno prese in considerazione quelle oltre i 450 metri.
Qualora le imprese si trovino nelle condizioni di esportare le parti di ricambio (parti
di macchine) indicate in allegato II ed aventi codice NC ex 84313900, ex 84314300
ed ex 843149, destinate inequivocabilmente a settori che nulla hanno in comune con
quello petrolifero per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde,
per la prospezione e produzione di petrolio nell’Artico o per progetti relativi allo
scisto bituminoso in Russia, invece di richiedere l’autorizzazione preventiva di cui
all’art. 3, le medesime potranno presentare, con i documenti per l’esportazione,
apposita dichiarazione al competente Ufficio delle Dogane attraverso l’indicazione
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nella casella 44 del DAU, del codice Y939 (Prodotti non soggetti alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 833/2014, art. 3, All. II).
L’inserimento del suddetto codice nel DAU equivale alla seguente dichiarazione, da
parte dell’esportatore, sotto la propria responsabilità:
1) “i beni oggetto della presente esportazione non riguardano attività per la
prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e
la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto
bituminoso in Russia di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 833/2014;
2) i destinatari e gli utilizzatori finali dei beni oggetto della presente esportazione
non rientrano fra quelli evidenziati nell’allegato I al Regolamento (UE)
269/2014 e s. m. i.”.
Per quanto concerne la dichiarazione di uso finale (cosiddetta “End User Statement”
– EUS), redatta su carta intestata dell’utilizzatore finale, si riproduce qui di seguito il
modello da impiegare a corredo delle istanze di autorizzazione.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE POLITICA
COMMERCIALE INTERNAZIONALE
(firmato Amedeo Teti)
IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI
(Giuseppe Peleggi)
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Original Headed Paper of End User
END USER STATEMENT
The undersigned company (name and address)
………………….………
running the activity of:………………….............……………………………………
declares to import the following goods supplied by the Italian company
…………………………………………………………………………………………......
• Description of goods:
…………………………………………………………………………………............
(If the items are in a large number they can be listed in an annex)
• Quantity:……………………………………………………………………….
• Value: ………………………………………………………………………….
• Contract/Order number: ……………………………………………………….
• Date of signature: ……………………………………………………………...
• Specific purposes for which the goods are to be used
(If the goods are to be incorporated into another product, then that product and
its use should also be described)....………………………………………………........
…………………………………………………………………………………...........
The above said goods are assigned exclusively for civil purposes and will not be used
for:
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• Military or nuclear explosive applications, in civil nuclear activities facilities not covered by
safeguard clause A.I.E.A. (International Agency for Atomic Energy) or in applications related to
development and/or production of chemical weapons and weapons of mass destruction and
missiles that can be used as such weapon carriers.
• Projects pertaining to deep water oil exploration and production, Arctic oil exploration and
production, or shale oil projects in Russia (COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014, article
3.5).
The above mentioned material will be used in the following place: ( address )
………………………………………………………………………………………….
The undersigned company undertakes not to sell, not to transfer, nor to divert during the shipment
and neither to re-export to other countries, nor even in their own and declares that a statement of
taking charge of goods, duly legalized, will be issued once goods are received.
Said statement is issued exclusively on request of Italian licensing officers and will not mean
acceptance of the conditions in which the goods are received.
Date
Company Stamp
Legal Representative
Signature: ………………………………………...
(Print name, surname and title of signatory in capital)
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