VADEMECUM FISCO

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VADEMECUM FISCO
Federazione Pensionati CISL di AlessandriaAlessandria-Asti
VIA TRIPOLI, 14 15121 ALESSANDRIA
Tel. 01310131-204703
email [email protected]
VADEMECUM
Per
Agente Sociale, Collaboratore, Recapitista, Addetto
all’Accoglienza
FNP – CISL
Una guida per fornire le prime risposte
Relativamente a:
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•
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ADEMPIMENTI FISCALI
DICHIARAZIONI RICHIESTE DALL’INPS
AGEVOLAZIONI SOCIALI
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Servizi Fiscali
erogati dal CAF agli ISCRITTI ed ai non ISCRITTI
a pagamento con tariffa differenziata
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
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ATTENZIONE. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef non siano state
trattenute o siano state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni
caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle
scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze e
della deduzione prevista dall'art. 11 del Tuir che, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera euro
10,33.
La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano
dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.
La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute
o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle
dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2013.
POSSONO PRESENTARE IL MODELLO 730 I CONTRIBUENTI CHE SONO
pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il
reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto
ministeriale);
persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali,
indennità di mobilità);
soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli
e di piccola pesca;
sacerdoti della Chiesa cattolica;
giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali,
provinciali, comunali, ecc.);
persone impegnate in lavori socialmente utili;
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti
possono rivolgersi:
– al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2014;
– a un Caf , se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o Caf , se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2013 al mese di giugno dell’anno
2014;
lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1,
lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014 e conoscono i
dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf .
produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
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Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nelle condizioni precedenti appena precedentemente elencate nel 2013 hanno anche percepito:
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di
lavoro a progetto);
redditi dei terreni e dei fabbricati;
redditi di capitale;
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente);
redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
IMPORTANTE
Mod. 730 dipendenti senza sostituto
Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio,
i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50, comma1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità
percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta
che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf e nel riquadro “Dati del
sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
(è importante in questo caso che il contribuente interessato faccia pervenire all’Agenzia delle Entrate il proprio codice IBAN , se è intestatario di un conto corrente,per avere un rimborso più rapido)
E’ disponibile presso il CAF un apposito modello
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Devono invece obbligatoriamente presentare il Mod. UNICO Persone fisiche 2014 e
non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti
situazioni:
nel 2013 hanno posseduto:
– redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
– redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
– plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla
cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
— redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
nel 2013 e/o nel 2014 non sono residenti in Italia
devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770
ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);
devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Le principali novità contenute nel Modello 730/2014 e per il Modello UNICO sono le seguenti:
da quest’anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2014,
anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24;
è elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l’assistenza
fiscale in relazione al reddito del contribuente): da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400
euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;
per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 la detrazione
d’imposta è riconosciuta nella misura del 50 per cento (sezioni IIIIII-A e IIIIII-B del quadro E);
ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio
edilizio, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno
2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale (sezione III-C del
quadro E);
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 è riconosciuta per l ’ anno 2013 la detrazione d ’ imposta per le spese relative agli interventi finalizzati
al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 ( sezione IV del quadro E ) ;
 è riconosciuta una detrazione d ’ imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto
al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’ a dozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produtIII--A, codice 4 in colonna 2, e sezione IIItive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità ( sezione III
III-B
del quadro E ) ;
 è riconosciuta una detrazione d ’ imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
del Fondo per l ’ ammortamento dei titoli di Stato ( righi da E8 a E12, codice 35 ) ;
 le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di
partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24 per cento ( righi da E8 a E12, codici 41 e 42 ) ;
 la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all ’ innovazione tecnologica, all ’ edilizia scolastica e
all ’ ampliamento dell ’ o fferta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell ’ alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all ’ innovazione universitaria ( righi da E8 a E12, codice 31 ) ;
 è possibile destinare una quota pari all ’ otto per mille dell ’ Irpef all ’ Unione Buddhista Italiana o all ’
Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all ’ importo di
1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell ’ Unione BuddhistaItaliana e dell ’ Unione Induista Italiana;
 con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti e restituite nel 2013 all ’ ente
che le ha erogate, l ’ ammontare non dedotto nell ’ anno di restituzione può essere portato in deduzione
dal reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta
corrispondente all ’ importo non dedotto ( rigo E26 cod. 5 ) ;
La dichiarazione congiunta
La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente tipologie di
reddito dichiarabili attraverso il modello 730 e almeno uno dei due può utilizzare il Mod. 730.
Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730 , possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d ’
imposta di uno dei due oppure a un CAF.
Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel
caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d ’ imposta il soggetto al quale viene
dichiarachiarapresentata la dichiarazione, oppure quello il cui sostituto d’ i mposta viene indicato per effettuare i conguagli fiscali se la di
zione viene presentata a un CAF.
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DOCUMENTI NECESSARI per il MODELLO 730 ed il MODELLO UNICO
TESSERA DI ISCRIZIONE ALLA CISL O BUSTA PAGA O ALTRO
ATTENZIONE: la mancata esibizione della tessera sindacale comporta il pagamento della tariffa
"intera". Il rimborso della differenza sarà comunque possibile mediante la tardiva esibizione
della tessera entro il termine massimo di 15 giorni.
COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ
CODICE FISCALE del dichiarante e di tutti i familiari fiscalmente a carico.
COPIA DELL'ATTESTAZIONE di invalidità o handicap ai sensi della legge 104/92, ed eventuale certificazione medica che attes ti la non autosufficienza.
D I C H I A R A Z I O N E D E I R E D D I T I p r e s e n t a t a n e l l ' a n n o 2 0 1 3 ( M o d . 7 3 0 o Mod.Unico)
RICEVUTE ACCONTI IRPEF effettuati a giugno e a novembre (mod. F24)
MODELLO/I CUD se dipendenti e pensionati. ( Modelli attestanti disoccupazione, mobilità,
cassa integrazione, lavoro autonomo occasionale, collaborazioni, disoccupazione agricola, gettoni di presenza. Modelli e/o cedolini mensili attestanti pensioni estere percepite).
(Per i pensionati che non dispongano del modello CUD, esso potrà essere reso disponibile direttamente dal CAF )
MODELLO CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI
PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI per possessori di azioni.
COPIA DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE d e l T r i bu na l e, i n ca s o di s epa ra zi o ne, d a
c u i r i s u l t a l ' a m m o n t a r e d e l l ' a s s e g n o c o r r i s p o s t o a l c o n i u g e e ricevute di a vvenuto pagamento; per il coniuge che percepisce l'assegno codice fiscale del coniuge e ricevute dei pagamenti ricevuti .
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE in caso di decessi.
VISURA/E CATASTALE AGGIORNATA . Per le aree fabbricabili è necessario munirsi di valore
dell'area.
COPIA DEGLI ATTI NOTARILI in caso di acquisto, vendita di immobili e/o mutui ipotecari.
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DOCUMENTI RELATIVI AGLI ONERI CHE DANNO DIRITTO ALLA
DETRAZIONE O DEDUZIONE D'IMPOSTA
-
Ticket ospedalieri o farmaceutici (conservare la copia della ricetta medica con allega-
to scontrino della farmacia contenente codice fiscale della persona che ha sostenuto la
spesa)
Fatture per visite specialistiche (dentista, oculista ecc.)
Fatture di spese per la deambulazione, locomozione e sollevamento sostenute
per menomazioni permanenti (compresi sussidi tecnici informatici)
Fatture con eventuali prescrizioni mediche per protesi
(dentiere, occhiali, arti artificiali, apparecchi acustici, lenti a contatto, ecc. comprese le spese sostenute per le batterie di protesi acustiche e liquido per lenti)
Spese sostenute per l'assistenza domiciliare regolarmente fatturate da personale iscritto all'albo
Rette pagate a case di cura relative a spese mediche infermieristiche e specialistiche
Cure termali limitatamente alle spese mediche
(all. copia prescrizione medica consegnata all'ASL)
Fatture per l'acquisto di veicoli per i portatori di handicap
Fatture per l'acquisto del cane guida per i non vedenti
Fatture spese veterinarie
Spese sostenute dai genitori per le rette di frequenza in asili nido
Ricevute d'interessi passivi e oneri accessori:
Per mutui ipotecari stipulati per acquisto (deve essere esibito il contratto di mutuo e di acquisto) e fattura notaio per stipula del mutuo prima casa.
Per mutui ipotecari stipulati per la costruzione, recupero e manutenzione dell'abitazione
principale (deve essere esibito il contratto di mutuo, le fatture pagate, copia dichiarazione di inizio e fine lavori, trasferimento di residenza).
Ricevute per premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni
con relativo contratto
Ricevute e/o fatture per corsi d'istruzione secondaria superiore e/o universitaria
Ricevute per spese relative a corsi di autoaggiornamento e formazione dei docenti
Ricevute o documento attestante il pagamento di abbonamenti al trasporto pubblico
Fatture e ricevute spese funebri con autocertificazione attestante grado di parentela
Spese Assistenza personale per soggetti non autosufficienti e idonea docu-
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mentazione attestante le spese
Spese sostenute dai genitori per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad
associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica di attività sportiva dilettantistica dei figli di
età compresa tra 5 e 18 anni
Fattura spese per intermediazione immobiliare pagate ín relazione all'acquisto dell'abitazione principale
Spese per canoni di locazione sostenute dagli studenti universitari
fuori sede e relativo contratto
Ricevute dei contributi versati a Consorzi di Bonifica e di erogazioni liberali afavore del clero, di associazioni umanitarie riconosciute, onlus ecc.
Copia Assicurazione RC auto (o dichiarazione sostitutiva) attestante la somma
versata a titolo di SSN
Ricevute di versamento a fondi di previdenza complementare e relativo contratto
Ricevute dei contributi previdenziali obbligatori o volontari (vs.INPS e assicurazione casalinghe) e autorizzazione al versamento dell'Ente pensionistico.
Ricevute dei contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
(colf)
Spese di ristrutturazione di immobili (50%):
Copia della comunicazione all'Asl e ricevuta della raccomandata inviata (quando necessaria
Fatture e ricevute fiscali dei lavori eseguiti e relativo bonifico attestante il pagamento
Dichiarazione di esecuzione lavori (eventuale denuncia di inizio e fine lavoro).
Visura catstale dell’immobile interessato o comunicazione amministratore condominio attestante quota di spettanza rispetto della normativa vigente.
Spese per l'acquisto di frigoriferi, motori ad elevata efficienza e
variatori di velocità: (scontrino o fattura - autocertificazione di idoneità; - per i
frigoriferi: autocertificazione dell'avvenuto smaltimento del vecchio frigorifero.)
Spese per risparmio energetico (65%): f at t u re e r i c ev ut e f i sc a l i d ei l a v o ri esegui t i d ei l a v o r i esegui t i e r el a t i v o bonifico attestante il pagamento e ricevuta dell'invio telematico inviato a ENEA.
Questi sono i documenti più comuni da fornire al CAF per la predisposizione del Mod.
730 o del Mod. UNICO
Occorre ricordare al contribuente che gli originali di questi documenti vanno conservati per i cinque
anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione ( per quelle detrazioni che vengono rateizzate per più anni, ad esempio quelle relative alle ristrutturazioni edilizie ,i cinque anni sono da intendersi come quelli successivi all’ultimo anno di fruizione della detrazione).
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LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
L'ufficio successioni è presente presso la sede CAF CISL di Alessandria via Tripoli 14
tel 01310131 - 204701 e del CAF CISL di Asti via XX Settembre 10 tel.0141 33218 e fornisce
assistenza e consulenza per le pratiche di successione. L'utente si può comunque recare
in tutti i nostri uffici periferici dove l'operatore farà da tramite con la sede centrale.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI
SUCCESSIONE :
•
certificato di morte (carta libera)
•
stato di famiglia del deceduto al momento del decesso (carta libera)
stati di famiglia di ciascun coerede (carta libera)
atti di provenienza dei beni immobili esistenti al momento della morte (atti di
acquisto, precedenti dichiarazioni di successione, etc.)
tessere sanitarie del deceduto e di tutti i coeredi (originali o fotocopie)
copia autenticata dell'eventuale rinuncia dell'eredità (possibilmente entro tre meme si dalla morte)
copia autenticata dell'eventuale pubblicazione del testamento
dati anagrafici, data a luogo di morte dell'eventuale coniuge premorto
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera dal quale risultano gli
eredi (da fare in Comune)
ultima dichiarazione dei redditi
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spese funebri
debiti del deceduto al momento del decesso
donazioni effettuate dal deceduto agli eredi nel corso della sua vita
aziende possedute
dichiarazione della banca e/ o posta attestante le consistenze esistenti al momen
to del decesso
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE COMPETENTE ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DEL DECESSO.
RICORDARSI SEMPRE DI ESIBIRE TESSERA DI ISCRIZIONE ALLA CISL O BUSTA PAGA
O ALTRO DOCUMENTO DA CUI RISULTI L'ISCRIZIONE SINDACALE PER USUFRUIRE
DELLE TARIFFE AGEVOLATE
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IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
IMU
Chi deve pagare l'IMU
L'Imposta Municipale Unica è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
L’IMU sull’abitazione principale e le sue pertinenze è stata abolita per l’anno 2013, ma non tutta.
tutta Una quota
pari al 40% della quota eccedente l’aliquota standard ( 4 per mille) che i molti Comuni hanno deciso di ritoccare al rialzo è stata versata entro il 24 gennaio 2014.
Cosa accadrà per il 2014 non è possibile ancora saperlo precisamente
L’IMU è stata abolita solo per la prima casa , quella sugli altri immobili è tuttora prevista
Per abitazione principale si intende l ’ immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell ’ abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un ’ unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all ’ unità ad uso abitativo.
Il versamento dell ’ imposta, in deroga all ’ articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è
effettuato secondo le disposizioni di cui all ’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell ’ Agenzia delle entrate," il versamento si effettua
esclusivamente con il modello F24".
Per il calcolo del versamenti IMU e la predisposizione degli F24 sono necessarie:
necessarie
•
Le visure catastali degli immobili soggetti all’imposta ( fabbricati, aree fabbricabili e terreni )
•
La segnalazione e la documentazione da parte del contribuente di situazioni che permettano l’eventuale
riduzione delle aliquote applicate sulla base dei regolamenti che ogni Comune ha emanato o emanerà.
•
Eventuali copie dei documenti relativi a:
•
Rogiti notarili in caso di acquisti o vendite ;
•
Documentazione da cui risultano eventuali modifiche di destinazione, classamento e rendite
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DICHIARAZIONE IMU
Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al D.Lgs n. 23/2011, art. 9, comma 6, pubblicato in
G.U. 258 del 5/11/2012 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU per l'anno 2012 e seguenti. La dichiarazione va presentato solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta sono relative a
riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. La soppressione dell'obbligo dichiarativo discende dall'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento 18/12/2007 del Territorio.
Grazie all'interscambio informativo, infatti, gli enti locali possono direttamente accedere ai dati relativi agli immobili in
essi situati, contenuti negli archivi informatici del Catasto.
In pratica, la dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche attraverso il modello unico informatico ( MUI) . Si tratta del modello tramite il quale i notai effettuano la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri
immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
In particolare, l'utilizzo del MUI è obbligatorio dal 15 giugno 2004 per gli atti di compravendita di immobili e per gli
adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie; dal 1° giugno 2007, invece, per tutti gli altri atti formati o autenticati da quella data.
Viceversa, la dichiarazione deve essere presentata:
1.
per gli immobili che godono di una riduzione dell'imposta ( come nel caso dei fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, o dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli ) . Le riduzioni vanno dichiarate sia quando si acquista che quando si perde il relativo diritto;
2.
per gli immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
3.
quando il Comune non può acquisire dalla banca dati catastale le informazioni necessarie ai fini del pagamento dell'imposta:
•
l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
•
l'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell'area alienata non sia
mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
•
il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
•
l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
•
l'immobile ha perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'IMU;
•
l'immobile ha perso o acquisito la caratteristica della ruralità;
•
l'immobile è di interesse storico o artistico;
•
l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria, nell'ambito di procedure di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa, ecc.
•
CONTENZIOSO FISCALE
In caso di ricevimento di verbali e contestazioni in materia fiscale prendere subito
appuntamento con il CAF
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Servizi erogati dal CAF gratuitamente all’Iscritto ed a tutti i cittadini
MODELLO RED
Il modello RED serve a comunicare all'ente pensionistico i redditi percepiti nell'anno rich iesto d a l
pens io na to e d a l coniu ge. La co mu nica zione d eve essere eff ettu a ta d a t ut t i i p ens i o na t i
ch e r ice v o no p ens io ni in te g ra te a l t ra tta me nt o min imo , p ens io n i sociali, assegni di invalidità o altre prestazioni la cui misura è legata alla situazione economica del pensionato e della
sua famiglia. Se il pensionato percepisce trattamenti di famiglia dovranno essere comunicati
anche i redditi dei figli che fanno parte del suo nucleo familiare. La comunicazione non dovrà essere effettuata da essere effettuata da coloro che presentano il la dichiarazione dei redditi ( qualora siano richiesti anche i redditi del coniuge e questo non ha presentato la dichiarazione dei redditi la comunicazione RED dovrà essere effettuata comunque.
Attenzione
Da quest’anno l’NPS non invierà più ai soggetti interessati la comunicazione di richiesta RED, pertanto
coloro che già negli anni precedenti hanno effettuato la comunicazione dovranno contattare il CAF che
sarà in grado di effettuare la procedura di comunicazione della situazione reddituale senza più aver
bisogno della lettera di richiesta contenete la stringa.
Successivamente al mese di giugno l’INPS invierà la lettera di richiesta a coloro che non hanno ne presentato la dichiarazione dei redditi ne effettuato al comunicazione RED
DOCUMENTI NECESSARI
•
COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ
•
CODICE FISCALE del dichiarante .
•
MODELLO/I CUD
o ALTRE CERTIFICAZIONI REDDITUALI comprese quelle
relative a PENSIONI ESTERE ( non quelle emesse dall’Ente Pensionistico a cui è rivolta la comunicazione —- non servono — sono richiesti i redditi oltre al pensione )
•
VISURA/E CATASTALE AGGIORNATA. Per le aree fabbricabili è necessario munirsi di valore dell'area.
•
CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ALTRI PROVENTI ( dividendi, interessi da bot , btp,ecc.)
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DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
Gli Enti pensionistici e i datori di lavori richiedono la compilazione del modulo per avvalersi
delle detrazioni per i familiari a carico.
Tale dichia razione essendo un'autocertificazio ne non richiede la presentazione di alcuna
documentazione; è tuttavia necessario essere in possesso del documento di identità del dichiarante, di tutti i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, e dei redditi percepiti nell'anno di riferimento e d eventuale certificazione di portatore di handicap .
Per i pensionati la comunicazione viene inviata telematicamente dal CAF.
MODELLO ICRIC MODELLO ICLAV MODULO ACCASS/PS
con il Modello ICRIC,
ICRIC, l'interessato dichiara se ha usufruito o meno nell'anno precedente di un ricovero gratuito. Infatti per
aver diritto all'indennità di accompagnamento o di frequenza l'interessato non deve aver usufruito del ricovero gratuito in
istituto;
- con il Modello ICLAV l'interessato dichiara se nel corso dell'anno precedente ha lavorato e l'importo percepito. La presenza di un reddito di attività lavorativa per un invalido civile parziale può determinare infatti la perdita del diritto all'assegno
all'assegno
mensile;
- con il Modulo ACCAS/PS l'interessato dichiara se nel corso dell'anno precedente ha dimorato, soggiornato fuori dal territorio dello Stato, oppure se è stato ricoverato gratuitamente in un istituto e per quanto tempo. Infatti i titolari di pensione o
assegno sociale potrebbero perdere il diritto nel caso di un prolungato soggiorno fuori dal territorio nazionale o di un ricovero gratuito in un istituto.
E’ un autocertificazione, occorre copia del documento di identità del dichiarante e codice fiscale ( nel caso in cui la dichiarazione sia resa da soggetto delegato o tutore legale anche del suo documento di identità ed il suo codice fiscale)
Attenzione
Da quest’anno l’NPS non invierà più ai soggetti interessati la comunicazione di richiesta dei Modello
ICRIC , Modello ICLAV Modulo ACCAS/PS pertanto coloro che già negli anni precedenti hanno effettuato la
comunicazione dovranno contattare il CAF che sarà in grado di effettuare la procedura di comunicazione dell’auto certificazione senza più aver bisogno della lettera di richiesta contenete la stringa.
Successivamente al mese di giugno l’INPS invierà la lettera di richiesta a coloro che non hanno effettuato queste comunicazioni
15
ISE/ISEE
L'ISEE ( I n d icat ore Situazione Econom ica Equivalente ) è u n'autocert ificazione del nucleo familiare nella quale vengono indicate varie tipologie di reddito al fine di calcolare un
indicatore necessario per accedere a diverse prestazioni sociali.
Tra queste sicuramente rilevanti sono:
•
l'assegno di maternità,
•
l'assegno per le famiglie con almeno tre figli minori,
•
prestazioni scolastiche ( b u o ni libro, esenzioni mense, ecc. ) ,
•
riduzione per le rette degli asili nido ( e altri servizi per l'infanzia) ,
•
contributi per gli affitti delle abitazioni,
•
ser vizi socia li per p er sone non aut osuf f icient i ( s u s s i di e r id uzion i dei cost i per
l'assistenza di anziani disabili ) ,
•
agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità,
•
benefici per prestazioni a studenti universitari, quali il diritto all'assegno di studio, al
posto alloggio, alla mensa e alle riduzioni delle tasse scolastiche, nonché per punteggio graduatoria concorsi e bandi di assunzione,
•
carta famiglia,
•
carta acquisti,
•
bonus energia.
Questo servizio è completamente gratuito.
Per lo svolgimento del servizio è necessario fissare un appuntamento presso una delle
sedi del CAF
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DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CALCOLO ISE E ISEE
Tutti i dati possono essere autocertificati dal soggetto richiedente
DATI DEL NUCLEO:
•
Documento d'identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva.
•
Per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno in corso di validità di tutti i
componenti il nucleo familiare.
•
La composizione del nucleo familiare ( s tato di famiglia ) , a tal fine è importante
•
ricordare che fanno parte del nucleo familiare convenzionale, oltre al d i c h i a r a nt e ,
t u t t i c o l o r o, a n c h e s e n o n l e g a t i d a v i n c o l o d i p ar e n t e l a , c h e rientrano nello
stato di famiglia, alla data di presentazione della domanda.
•
Codice fiscale rilasciato dall' Agenzia delle Entrate di tutti i component i il nucleo conviventi o
•
fiscalmente a carico.
Tessera sanit aria dei component i il nucleo famigliare e di tutti coloro che risultano fiscalmente a carico.
•
Dichiarazione di riconoscimento portatore di handicap rilasciato dalla commissione
medica competente ( s e p r esenza di portatori di handicap ) o attestazione di
invalidità superiore al 66%.
•
Se in locazione, il contratto stipulato, con dati della registrazione all'ufficio del
registro nonché l'importo del canone di locazione in corso di pagamento .
DATI REDDITUALI:
•
i redditi posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare. Ultima d i c h i a r a z i o n e d e i r e d d i t i pr e s en t a t a a l l a d a t a d e l l a c o m p i l a z i o n e d e l l a dichiarazione sostitutiva unica ( 7 3 0, Unico comprensivo degli eventuali quadri e calcoli per IRAP,
CUD o altra certificazione reddituale ) d i ogni componente il nucleo convivente .
•
Redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera
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DATI PATRIMONIO MOBILIARE AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE ALLA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE
Documentazione attestante il patrimonio mobiliare del nucleo familiare
al 31/12/2013 in
cui siano specificati gli intestatari gli intestatari:
•
V a l o r e s a l d o c o nt a bi l e a t t i v o , a l n et t o de g l i i n t e r e s s i , p e r de p o s i t i e c o n t i correnti bancari e postali
•
Valore nominale di titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati
•
Valore di azioni o quote di organism i di investim ento collettivo di r isparmio italiani ed esteri
•
V a l o r e p a r t e c i p a z i on i a z i o n a r i e í n s o c ie t à i t a l i a n e e d e st e r e qu o t at e e n o n
quotate in mercati regolari
•
V a l o r e m a ss e p at r im o n i a l i c o s t i t u i t e da s o m m e d i d e n ar o o b e n i a f f i d a t e i n
gestione ad un soggetto abilitato
•
•
•
Valore del patrimonio netto di imprese individuali
Valore corrente di altri rapporti finanziari
Importo dei premi versati per assicurazioni sulla vita per i quali è esercitabile il diritto di riscatto
D a t i d e i g e s t o r i i n t e r m e d i a r i ( e s . c o d i c e A B I e C A B d e l l a b a n c a , n o m e e cognome dell'intermediario, codice gestore; ) .
DATI PATRIMONIO IMMOBILIARE:
Certificazioni catastali dei terreni e dei fabbricati
nonché valore venale di l i b e r o m e r c a to d e l l e a r e e f a b b r i c a bi l i , ( p a t r i m o n i o i m mo b i l i a r i
p o s s e d u t i a l 31/12/2013)
specificare i cointestatari, la quota di possesso, il comune di ubicazione degli immobili.
Certificazioni del residuo quota capitale dei mutui ipotecari di tutti gli immobili po ssed uti da l
nucleo a l 31/12/ 2013 con specificati gli intestatari
ALL'OCCORRENZA POTRANNO ESSERE RICHIESTI ULTERIORI DOCUMENTI
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Nuovo Isee, cosa dovrebbe cambiare !
L’Isee, cioè l’indicatore della situazione economica equivalente, è uno strumento che permette di misurare
la condizione economica delle famiglie italiane. Serve allo Stato per decidere quanto far pagare alle famiglie i servizi, venendo incontro a chi ha redditi più bassi. In base all’Isee familiare, per esempio, è possibile
usufruire di una tariffa agevolata per la mensa scolastica, per asili nido, servizi scolastici e universitari, ma
anche per servizi sociosanitari, utenze e altro. A 15 anni dalla sua introduzione, l'Isee viene completamente
riformato, nel senso di una maggiore equità. Entro l’8 giugno 2014 tutti gli enti che riconoscono prestazioni sociali dovranno adeguarsi al nuovo Isee. In questa fase, dunque, se ti viene richiesto l’Isee, informati se
basta quello vecchio o se devi già utilizzare la nuova modalità.
La nuova dichiarazione
La prima novità riguarda la dichiarazione necessaria per richiedere il calcolo Isee, che verrà emanata entro
il 9 maggio prossimo. Solo un parte sarà autodichiarata dal contribuente, mentre i dati fiscali rilevanti saranno compilati direttamente dalla pubblica amministrazione, accedendo alle banche dati di Inps e Agenzia
delle entrate. La dichiarazione potrà essere presentata all’Inps, ai Comuni, ai Caf (centri di assisstenza fiscale) o inoltrata direttamente all’ente erogatore della prestazione.
Sarà possibile richiedere il cosiddetto "Isee corrente", riferito a un periodo di tempo più ravvicinato (e
non solo all'anno precedente), in caso di variazioni di reddito superiori al 25% dovute, per esempio, alla
perdita del lavoro.
Inoltre l’Isee verrà differenziato sulla base del tipo di prestazione richiesta dal contribuente. Sono state individuate tre macrocategorie di prestazione che potrebbero dar luogo a Isee differenti: le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, quelle agevolate per i minorenni figli di genitori non conviventi e quelle per il
diritto allo studio universitario.
I redditi considerati
Nel calcolo del reddito complessivo entrano tutti i redditi, anche quelli esenti fiscalmente, come gli assegni familiari, le pensioni di invalidità, le indennità di accompagnamento e tutti i sussidi erogati dall’amministrazione pubblica. Allo stesso modo rientrano anche i redditi dei contribuenti minimi, i redditi da cedolare secca sugli affitti e quelli dei premi di produttività, mentre restano fuori, ad esempio, il costo dell’abitazione, gli assegni di mantenimento. Tuttavia è stato introdotto uno sconto per dipendenti e pensionati del
20% fino a un massimo di 3.000 euro per i dipendenti e di 1.000 euro per i pensionati.
Nuove regole anche per la determinazione del patrimonio immobiliare: l’importo massimo del canone di
affitto che può essere dedotto dal reddito passa dall’attuale 5.165 a 7.000 euro ed è incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo. Per le case di proprietà, se esiste un mutuo non si considera
l'intero valore della casa (lo stesso usato per il calcolato Imu, per intenderci), ma solo la parte che supera
l'importo del mutuo residuo. Oltre a questa agevolazione, per la casa di abitazione non è considerata nel
reddito se ha un valore ai dini Imu inferiore a 52.500 euro. Limite che sale di 2.500 euro per ogni figlio
convivente successivo al secondo.
Anziani e disabili
Per il reddito delle famiglie con persone disabili, vengono introdotte ulteriori franchigie differenziate sulla
base del grado di inabilità che i soggetti presentano. Infatti la deduzione minima è di 4.000 euro per le disabilità considerate “medie”, che salgono a 5.500 per quelle “gravi” e per arrivare a 7.000 euro in caso di persone non autosufficienti. Queste somme vengono portate rispettivamente a 5.500, 7.500 e 9.500 se il disabile è minorenne.
È prevista la possibilità di dedurre dal reddito (per un massimo di 5.000 euro) le spese sostenute per il soggetto disabile, come quelle mediche o di assitenza specifica, i cani guida per i ciechi e le spese di interpretariato per i sordi. Per i non autosufficienti, i trasferimenti in denaro, come quelli relativi all’accompagnamento, non concorrono a formare il reddito nella misura in cui vengono spesi per l’assistenza personale o
per la retta di ricovero in strutture residenziali.
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ISEU
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE UNIVERSITARIO
Per beneficiare delle agevolazioni concesse per gli studi universitari (riduzione tasse di iscrizione, borse di studio, altri servizi universitari vari) sono richieste le certificazioni ISEE ed ISEU.
L'ISEU rappresenta un'ulteriore certificazione ricavata dagli elementi reddituali dell'ISEE, applicando un diverso calcolo ai
fini della determinazione del valore reddituale del nucleo familiare.
Questa ulteriore certificazione ISEU deve essere presentata nei seguenti casi:
•
•
•
•
•
residenza diversa da quella della famiglia di origine
genitori separati o divorziati
fratelli e/o sorelle, facenti parti del nucleo familiare, percettori di reddito o possessori di patrimoni
soggetti presenti nel nucleo familiare con redditi e/o patrimoni prodotti e/o posseduti all'estero
studenti stranieri residenti all'estero-iscritti al dottorato di ricerca
Per poter usufruire dei benefici l'indicatore dell'ISEE e dell'ISEU non deve superare il limite stabilito, per ciascun anno accademico dalle regioni e dalle università.
La documentazione richiesta è quella dell’ISEE a cui si aggiungono:
La denominazione dell’Ateneo
La denominazione del Corso di Laurea Frequentato ( Facoltà )
Il numero di MATRICOLA dello studente
La relazione di parentela con gli altri componenti del nucleo familiare.
LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATA DALLO STUDENTE INTERESSATO
Bonus elettrico 2014
E' stato confermato anche per quest'anno il bonus elettrico. Si tratta di una agevolazione sulla bolletta della
luce prevista dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), rivolto alle famiglie in condizione di disagio
economico o fisico. Lo sconto può arrivare fino al 20% ed è stato aumentato nel 2013. Di seguito, una breve
guida su chi può richiedere il bonus elettrico 2014, qual è l'importo dello sconto e qual è la procedura per usufruirne.
Possono fare richiesta del bonus elettrico 2014, tutti i privati intestatari di un contratto di energia elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, (per un numero di persone residenti fino a 4) oppure con potenza
impegnata fino a 4,5 kW (per un numero di persone residenti superiori a 4), e che siano:
•
appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7500 euro;
•
appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro;
•
presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in
vita (in questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata).
20
IMPORTO DEL BONUS ENERGIA 2014
Nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico e per le famiglie numerose,
numerose il bonus consente un
risparmio pari a circa il 20% della spesa annua per una famiglia tipo ( al netto delle imposte ) .
Per l ’ anno 2014 il bonus elettrico è di:
•
72 euro per una famiglia di 1 o 2 persone;
•
92 euro per 3 o 4 persone;
•
156 euro per più di 4 persone;
•
per i soggetti in gravi condizioni di salute il valore del bonus dal 2013 è stato modificato e differenziato in base al numero di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita utilizzate e al
tempo giornaliero del loro utilizzo.
Come richiedere il bonus elettrico 2014
Per richiedere il bonus elettrico 2014 bisogna compilare l ’ apposito modulo e consegnarlo al proprio Comune di residenza o CAF., quando il Comune Interessato si sia con esso convenzionato per la trasmissione telematica .
Documentazione necessaria:
•
ISEE in corso di validità
•
Documento di identità del richiedente, che deve essere l ’ intestatario della fornitura
•
Fattura ( NON BOLLETTINO POSTALE DI PAGAMENTO ) dell ’ azienda fornitrice dell ’ energia
elttrica
Bonus Gas 2014
Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose.
Il Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 88-09 dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale se il loro indicatore ISEE non è superiore a 7.500 euro. Nel caso di famiglie numerose (con più di 3 figli a carico),
l’ISEE non deve invece superare i 20.000 euro.
La procedura per richiederlo è la stessa del Bonus Elettrico allegando la Fattura dell’azienda fornitrice del gas
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Bonus bebè 2013
Che cos'è:
Anche per l’anno 2013 la Regione Piemonte mette a disposizione delle famiglie il Bonus Bebè, del valore complessivo di 250 euro, per ogni nuovo nato, utile per l’acquisto di prodotti per l’igiene e per l’alimentazione della prima infanzia.
Dove e come richiedere il bonus:
I genitori aventi diritto possono presentare, dal 24 febbraio 2014 la documentazione agli sportelli della propria ASL
(Ufficio “Scelta e revoca del medico/pediatra" o altro ufficio individuato dall’ASL stessa) per i bambini nati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Tutta la documentazione, per la quale sarà rilasciata apposita ricevuta, dovrà essere consegnata entro e non oltre il 30 agosto 2014. Le Aziende sanitarie locali non ritireranno documentazione
incompleta. I genitori aventi diritto riceveranno una lettera inviata dalla Regione con l’indicazione del numero e della
data del mandato di pagamento. Il genitore avente diritto, munito di documento di identità, codice fiscale e comunicazione ricevuta dalla Regione Piemonte, si potrà recare presso qualsiasi sportello UNICREDIT, ubicato sul territorio
piemontese, per incassare in contanti la somma di 250 euro.
Chi ne ha diritto:
•
Ogni bambino, nato dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 residente in Piemonte la cui famiglia abbia un reddito ISEE non superiore a 38.000 euro;
• i minori in tutela, nati del 2013, in affidamento familiare o in comunità alloggio e in affidamento pre-adottivo;
i bambini adottati che hanno compiuto 3 anni entro il 31.12.2013 e la cui pratica di adozione si è con
clusa nell'anno 2013. Anche in questo caso, la famiglia adottiva deve avere un reddito ISEE non su
periore ai 38.000 euro. La pratica di adozione si ritiene conclusa quando il minore, dopo il deposito
della sentenza di adozione, ha assunto il cognome della famiglia adottiva e risulta iscritto sullo stato
di famiglia dei genitori adottivi come "figlio".
È necessaria la seguente documentazione:
Per i bambini nati nel 2013
ο dichiarazione di nascita (rilasciata dalla Struttura Ospedaliera) o autocertificazione;
ο certificato ISEE inferiore a 38.000 Euro. Questo certificato deve avere data successiva alla data di nascita del
neonato;
ο documento di identità del genitore.
ο
ο
ο
ο
Per i bambini in tutela nati nel 2013
delega al ritiro rilasciata dal Tutore del minore;
certificato di residenza del minore;
autocertificazione predisposta dal Tutore nominato dal Tribunale in cui si evidenziano lasituazione economica (in
sostituzione del modello ISEE) oltre che la data di nascita e la residenza;
fotocopia documento identità Tutore.
Per i bambini adottati che hanno compiuto 3 anni entro il 31 dicembre 2013:
ο stato di famiglia;
ο autocertificazione in cui i genitori attestano la data di deposito della sentenza di adozione ("si fa luogo all'adozio
ο
ne") da parte del Tribunale per i Minorenni;
dichiarazione ISEE inferiore ai 38.000 euro della famiglia adottiva.
Il tutore o suo delegato sono tenuti a mettere in atto tutte le misure volte alla salvaguardia della riservatezza
della collocazione e dell'identità del minore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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Carta acquisti ordinaria
COSA SPETTA
Sulla Carta sono accreditati, a favore degli aventi diritto, 40 euro mensili con cadenza bimestrale (80
80 euro).
euro
Per i beneficiari aventi diritto all’accredito ed in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, agli 80 euro bimestrali andranno
ad aggiungersi eventuali somme messe a disposizione dagli Enti territoriali di residenza
A CHI SPETTA
Possono beneficiare della Carta acquisti i cittadini di nazionalità italiana con età pari o superiore a 65 anni o bambini di
età inferiore a 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è un esercente patria potestà).
La legge di stabilità 2014, ha esteso la titolarità del diritto, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini di Stati membri
dell’Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» (legge n. 147/2013- art. 1, co. 216).
La nuova modulistica e le modalità di presentazione della domanda potranno essere definiti solo dopo la pubblicazione
dell’apposito decreto attuativo.
I cittadini di età pari o superiore a 65 anni, per il diritto alla Carta, dovranno avere i seguenti requisiti:
non godere di trattamenti, oppure godere, nell'anno di competenza del beneficio, di trattamenti, forniti a qualsiasi titolo, di importo inferiore a:
•
•
euro 6.781,76 per l'anno 2014, se di età pari o superiore a 65 anni e inferiore a 70 anni
euro 9.042,34 per l'anno 2014, se di età pari o superiore a 70 anni
Nel caso in cui una quota dei trattamenti sia collegata alla situazione reddituale del pensionato, il cumulo dei redditi e dei
trattamenti deve essere inferiore a tali soglie.
•
avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.781,76 per l'anno 2014
•
non essere, da solo o insieme al coniuge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
intestatari di più di una utenza elettrica domestica;
intestatari di più di una utenza elettrica non domestica;
intestatari di più di due utenze del gas;
proprietari di più di due autoveicoli;
proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
7. titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000
•
non fruisca di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.
23
I bambini di età inferiore a 3 anni dovranno:
•
avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.781,76 per l’anno 2014
•
non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari:
1
intestatari di più di una utenza elettrica domestica;
2
intestatari di più di una utenza elettrica non domestica;
3
intestatari di più di due utenze del gas;
4
proprietari di più di due autoveicoli;
5
proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
6
proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
7
titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata presso un Ufficio Postale utilizzando i moduli, di seguito riportati e disponibili anche
sul sito di Poste Italiane:
•
•
dai cittadini con età pari o superiore a 65 anni
dai tutori, dagli esercenti la patria potestà o dai soggetti affidatari
Nella domanda, l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
L’Ufficio postale trasmetterà in via telematica all’Inps la domanda per le necessarie verifiche
In caso di esito positivo delle verifiche, Poste, con opportuna comunicazione, inviterà il titolare a recarsi presso un Ufficio
Postale per ritirare la carta, su cui sarà già stato accreditato l'importo relativo al bimestre di presentazione della domanda.
In caso di mancata accettazione della domanda, INPS invierà opportuna comunicazione ai richiedenti. Nella lettera di reiezione saranno indicate le motivazioni dell’esito negativo.
Tutta la modulistica è disponibile nel sito dell’INPS
24
ESENZIONE CANONE RAI
Abolizione del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007,
n.244.
Per avere diritto all'esenzione occorre:
•
aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;
•
non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
•
possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente
ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annui).
Per reddito si intende la somma:
• del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il
reddito indicato nel modello CUD;
• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su
depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica;
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione
Tutte le informazioni e la modulistica sono sul sito della RAI
25
RIDUZIONE CANONE TELECOM
•
Telecom Italia informa che dal 1° aprile 2013 ha deciso di lasciare invariato e di bloccare così il costo dell’abbonamento mensile della linea telefonica di base (analogica per le categorie appartenenti alle “fasce sociali” che beneficiano di tale agevolazione. Ciò determina una riduzione superiore a quella del 50% stabilita dalle disposizioni normative dell’Agcom (delibere 314/00/CONS e 330/01/CONS) in quanto il costo “bloccato” comporta una riduzione
di fatto del 52,2% rispetto al costo pieno dell’abbonamento.
•
Tale riduzione può essere richiesta dai nuclei familiari in cui siano contemporaneamente soddisfatti il sottostante
requisito economico ed almeno uno dei sottostanti requisiti sociali:
•
Requisito economico: il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare
non deve essere superiore a 6.713,94 € annui. L’attestato ISEE può essere richiesto presso i centri di assistenza
fiscale (C.A.F.), i Comuni e le sedi territoriali dell’I.N.P.S.
•
Requisiti sociali: all'interno del nucleo familiare deve ssere presente una persona che percepisce la pensione di
invalidità civile o la pensione sociale, oppure un anziano di età superiore ai 75 anni o il capo famiglia disoccupato.
•
Per presentare la domanda di richiesta/rinnovo è necessario compilare l’apposito modello predisposto da Telecom
Italia ed inviarlo, insieme a tutta documentazione, al Numero Verde FAX di Telecom Italia 800.000.314
•
•
Il Modello per la richiesta della riduzione superiore al 50% stabilito dall’AGCom dell’importo mensile di abbonamento al servizio telefonico di base di categoria B è disponibile:
•
su questo sito
•
nei Negozi della rete di vendita di Telecom Italia
•
presso le strutture territoriali delle Associazioni dei Consumatori
•
•
presso i CAF
presso le sedi dell’I.N.P.S. e dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili.
•
Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
•
fotocopia dell’Attestato ISEE relativo al nucleo familiare
•
fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare del contratto di abbonamento relativo
alla linea telefonica in relazione alla quale si chiede l’agevolazione e, qualora diversa dal titolare, anche della pers
ona in possesso del/i requisito/i sociale/i richiesto/i
•
certificato di iscrizione rilasciato dall’Ufficio di Collocamento (nel caso in cui il capofamiglia sia disoccupato o in cerca
di prima occupazione)
fotocopia del documento attestante la pensione sociale o la pensione di invalidità civile dalla quale risultino: nome,
cognome, codice fiscale, categoria, codice INPS e decorrenza della pensione (nel caso in cui il requisito che sottostà
alla richiesta deriva dal fatto che all’interno del nucleo familiare vi sia una persona che percepisca una pensione
sociale o una pensione di invalidità civile).
•
26
La riduzione dell’importo mensile di abbonamento della linea telefonica:
•
decorre dalla data di ricezione della richiesta da parte di Telecom Italia o, nel caso di agevolazione chiesta su un nuovo impianto, dalla data di attivazione della linea telefonica
•
ha la stessa durata di validità della data di scadenza riportata sull’Attestato ISEE. e pertanto la richiesta di agevolazione, va rinnovata annualmente.
annualmente
La scadenza dell’agevolazione verrà ricordata prima del termine con un apposito messaggio negli ultimi due Conti Telecom
Italia.
Inoltre alla scadenza, per evitare l’interruzione dell’agevolazione, è prevista una proroga per ulteriori due mesi. Se nel corso di
questo periodo non perviene a Telecom Italia la nuova richiesta di rinnovo, è prevista la decadenza dell’agevolazione con il
contestuale recupero ed addebito dei canoni dalla data di effettiva scadenza dell’agevolazione.
E’ fatto obbligo al titolare della linea telefonica oggetto di agevolazione di comunicare immediatamente a Telecom Italia l’eventuale venir meno di uno dei requisiti che davano diritto all’agevolazione.
LA MODULISTICA E’ REPERIBILE SUL SITO DELLA TELECOM
27
COLF & BADANTI
Le nostre sedi sono in grado di fornire i seguenti servizi:
•
•
•
.apertura contratto/assunzione;
elaborazione mensile prospetto paga, elaborazione trimestrale bollettini Inps ed ela borazione CUD;
.chiusura contratto e calcolo della liquidazione.
Il servizio di assistenza per gli adempimenti relativi al lavoro domestico avviene in abbonamento annuale, a condizioni estremamente vantaggiose. Nel canone di abbonamento sono
compresi:
•
L'elaborazione mensile dei fogli paga, compresa la tredicesima
•
La compilazione dei bollettini trimestrali relativi ai contributi INPS/INAIL
•
L'elaborazione della dichiarazione sostitutiva del modello CUD
•
L'invio gratuito dei fogli paga mensili presso il domicilio prescelto in sede di sottoscrizione (a mezzo posta, fax, o e-mail, a scelta)
In caso di conclusione anticipata del contratto nel corso del 2014, sarà possibile ottenere la
restituzione di una quota dell'abbonamento proporzionale ai mesi non usufruiti.
DOCUMENTI PER APERTURA CONTRATTO LAVORO
DATORE DI LAVORO
Carta Identità
Codice Fiscale
Tessera Sanitaria
Permesso di Soggiorno (se extra- comunitario)
LAVORATORE
Carta Identità
Codice Fiscale
Tessera Sanitaria
Permesso di Soggiorno (se extra­
comunitario)
Se il lavoratore è al suo primo inqresso in Italia:
Nulla-osta
Contratto di soggiorno
Ricevuta raccomandata invio kit Questura di Roma
N.B.
Per le aperture dei contratti di lavoro, ricordare che questa pratica è sempre subordinata alla compilazione mensile delle buste paga e trimestrale dei bollettini
INPS. In caso contrario non si procede con l'appuntamento.