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IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI SCONTI E DELLE PROMOZIONI di Cinzia Bondì* Pubblicato sul del 22 Febbraio 2008 Frequentemente le imprese della grande distribuzione svolgono per le ditte fornitrici attività promozionali. Esse, a seconda degli accordi intercorsi tra le parti assumono una qualificazione giuridica precisa cui corrisponde il trattamento fiscale da applicare. Sconti o prestazioni di servizi promozionali?L’Agenzia delle Entrate affronta il tema della loro tassazione nella ris. 36/E del 7/02/2008 rifacendosi alla precedente ris. 120/2004 che aveva fissato un principio generale riguardo ai c.d. bonus, le somme che - nel caso prospettato-la società produttrice riconosce alle imprese di distribuzione. Premesso che la natura giuridica dei bonus si desume dagli accordi stipulati tra le parti,generalmente si distinguono bonus quantitativi e bonus qualitativi.I primi,paragonabili agli sconti,sono legati ad un incremento dei prodotti venduti e si traducono in una riduzione dei prezzi praticata dalla società.I secondi, che dipendono da appositi contratti,presumono un’obbligazione di fare di cui rappresentano i compensi:corrispondono,quindi, ai corrispettivi per prestazioni di servizi. Per fare chiarezza sul tipo di attività posta in essere volta per volta, quindi, bisogna fare riferimento agli accordi (accordo quadro e accordi integrativi)che regolano i rapporti tra le imprese. Essi,laddove compilati analiticamente assumono rilevanza fiscale e consentono di determinare i costi effettivi e di detrarre l’Iva.Siamo in presenza di uno sconto quando non esiste,oltre al contratto di compravendita, altro accordo tra impresa produttrice e il suo cliente:la riduzione del prezzo è incondizionata o subordinata ad una normale condizione commerciale di vendita. Fiscalmente lo sconto può essere fatturato in misura fissa,o in percentuale,sul fatturato di riferimento. In quanto riduzione del prezzo influisce sull’ammontare fatturato dal cedente e per questa ragione deve essere esposto direttamente in fattura. Se, però,esso viene riconosciuto dopo, la ditta produttrice deve emettere una nota di credito nei confronti del “cliente fattura”contenente i dati che consentono di determinarne l’ammontare. Si configura, invece,una prestazione di servizi promozionali quando l’impresa che acquista i beni s’impegna contrattualmente,nei confronti della ditta fornitrice,ad incentivare la vendita dei prodotti acquistati. In questo caso il corrispettivo pattuito rappresenta il compenso della prestazione. I corrispettivi derivanti da tali operazioni sono tassati ai fini Iva con l’aliquota ordinaria del 20%. La fattura può essere singola o riepilogativa e deve fare espresso riferimento all’accordo sottostante. La fattura singola deve riportare la dicitura “acconto” e “salvo conguaglio”;nell’ipotesi di pagamenti periodici oltre ai requisiti di cui all’art. 21 D.P.R.633/72,deve indicare se la singola operazione rientra in un’operazione unitaria. A corredo dell’operazione deve essere sempre conservata la documentazione che permette di ricostruire le caratteristiche della prestazione di riferimento. *Funzionario dell’Area di Staff della Direzione Regionale della Sicilia - Agenzia delle Entrate