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IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI SCONTI E DELLE PROMOZIONI
di Cinzia Bondì*
Pubblicato sul
del 22 Febbraio 2008
Frequentemente le imprese della grande distribuzione svolgono per le ditte fornitrici attività
promozionali. Esse, a seconda degli accordi intercorsi tra le parti assumono una
qualificazione giuridica precisa cui corrisponde il trattamento fiscale da applicare. Sconti o
prestazioni di servizi promozionali?L’Agenzia delle Entrate affronta il tema della loro
tassazione nella ris. 36/E del 7/02/2008 rifacendosi alla precedente ris. 120/2004 che
aveva fissato un principio generale riguardo ai c.d. bonus, le somme che - nel caso
prospettato-la società produttrice riconosce alle imprese di distribuzione. Premesso che la
natura giuridica dei bonus si desume dagli accordi stipulati tra le parti,generalmente si
distinguono bonus quantitativi e bonus qualitativi.I primi,paragonabili agli sconti,sono legati
ad un incremento dei prodotti venduti e si traducono in una riduzione dei prezzi praticata
dalla società.I secondi, che dipendono da appositi contratti,presumono un’obbligazione di
fare di cui rappresentano i compensi:corrispondono,quindi, ai corrispettivi per prestazioni di
servizi. Per fare chiarezza sul tipo di attività posta in essere volta per volta, quindi, bisogna
fare riferimento agli accordi (accordo quadro e accordi integrativi)che regolano i rapporti tra
le imprese. Essi,laddove compilati analiticamente assumono rilevanza fiscale e consentono
di determinare i costi effettivi e di detrarre l’Iva.Siamo in presenza di uno sconto quando
non esiste,oltre al contratto di compravendita, altro accordo tra impresa produttrice e il suo
cliente:la riduzione del prezzo è incondizionata o subordinata ad una normale condizione
commerciale di vendita. Fiscalmente lo sconto può essere fatturato in misura fissa,o in
percentuale,sul fatturato di riferimento. In quanto riduzione del prezzo influisce
sull’ammontare fatturato dal cedente e per questa ragione deve essere esposto
direttamente in fattura. Se, però,esso viene riconosciuto dopo, la ditta produttrice deve
emettere una nota di credito nei confronti del “cliente fattura”contenente i dati che
consentono di determinarne l’ammontare. Si configura, invece,una prestazione di servizi
promozionali quando l’impresa che acquista i beni s’impegna contrattualmente,nei confronti
della ditta fornitrice,ad incentivare la vendita dei prodotti acquistati. In questo caso il
corrispettivo pattuito rappresenta il compenso della prestazione. I corrispettivi derivanti da
tali operazioni sono tassati ai fini Iva con l’aliquota ordinaria del 20%. La fattura può essere
singola o riepilogativa e deve fare espresso riferimento all’accordo sottostante. La fattura
singola deve riportare la dicitura “acconto” e “salvo conguaglio”;nell’ipotesi di pagamenti
periodici oltre ai requisiti di cui all’art. 21 D.P.R.633/72,deve indicare se la singola
operazione rientra in un’operazione unitaria. A corredo dell’operazione deve essere sempre
conservata la documentazione che permette di ricostruire
le caratteristiche della
prestazione di riferimento.
*Funzionario dell’Area di Staff della Direzione Regionale della Sicilia - Agenzia delle Entrate