le forme del turismo ricettivo - Coordinamento Donne di Montagna
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le forme del turismo ricettivo - Coordinamento Donne di Montagna
Affittacamere L.r. n°31 del 15/4/1985 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere Gli affittacamere sono strutture ricettive extra alberghiere. Come dice il nome trattasi di un affitto di camere ai turisti Scheda di dettaglio Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA La capacità ricettiva va da 1 a 6 camere con un massimo di 12 posti letto. Le camere devono essere messe a disposizione in non più di due appartamenti nello stesso stabile. Possono essere adibite sia nell'alloggio di residenza sia in un altro fabbricato non di residenza. Per le camere da letto l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona oltrechè da armadio e cestino rifiuti. SUPERFICI DELLE CAMERE, ALTEZZA E VOLUME Le camere devono avere una superficie minima di 8 mq se con un posto letto e di 14 mq. se con due posti letto. Per i dettagli consultare la l.r.14 luglio 1988, n°34: "Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere l.r.15.4.1985 n°31." SERVIZI IGIENICO-SANITARI Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienicosanitario completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE È possibile, ma non obbligatorio somministrare la prima colazione alle persone alloggiate. È possibile, ma non obbligatorio somministrare alimenti e bevande esclusivamente però alle persone alloggiate e non alle persone di passaggio. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande la cucina e i locali destinati alla conservazione degli alimenti devono essere a norma in base alle leggi che disciplinano l'aspetto igienico-sanitario. Occorre quindi il parere A.S.L. acquisito direttamente dal Comune. PERIODI DI APERTURA La struttura può essere aperta stagionalmente o annualmente Il titolare di un affittacamere che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, di altri 6 mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata. PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ. Di norma i privati possono aprire un'affittacamere. Per cominciare l'attività si deve presentare in Comune una denuncia delle attrezzature Villaggi turistici L.r. 31/08/79 n° 54 Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta Sono villaggi turistici i complessi sommariamente attreszati per la sosta ed il soggiorno dturisti con tende od allestimenti mobili o allestimenti fissi minimi di dimensioni non superiori a 45 mq. e che non posseggano le caratteristiche proprie della ricettività alberghiera. I complessi in cui i mezzi di pernottamento fissi o mobili ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri superino il 10% della ricettività complessiva sono considerati villaggi turistici. Scheda di dettaglio Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA Per i complessi ricettivi all'aperto sulla legge regionale non sono stati previsti dei minimi o dei massimi di posti tenda o di bungalow. SUPERFICI DELLE PIAZZOLE E DELLE UNITÀ ABITATIVE A seconda della classificazione la superficie delle piazzole varia. Per unità abitativa si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Per quanto riguarda le superfici delle unità abitative consultare la tabella B della l.r.54/79. SERVIZI IGIENICI A seconda della classificazione il numero dei servizi igienico-sanitari varia. Consultare per i dettagli la tabella B della legge regionale n°54/79. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE All'interno del complesso ricettivo all'aria aperta possono esserci delle attrezzature di ristoro: bar, tavola calda, ristorante, self-service, spaccio. A seconda dei servizi offerti è prevista una determinata classificazione. Consultare per i dettagli la tabella B della legge regionale n°54/79. PERIODI DI APERTURA Possono essere aperti annualmente o stagionalmente. I villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "annuale" quando sono autorizzati ad esercitare per l'intero arco dell'anno oppure per la doppia stagione estiva ed invernale. PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ... Per esercitare l'attività deve essere presentata, ultimate le opere di allestimento, domanda al Comune competente per territorio. La domanda deve essere corredata da un regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso. Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio. Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle Agenzie per le entrate. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi. Rifugi escursionistici L.r. 15/04/1985 n°31 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere Sono rifugi escursionistici o rifugi-albergo le strutture gestite da Enti od Associazioni senza scopo di lucro, statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, idonee ad offrire ospitalità ad aspinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a 700 metri servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati. Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA La legge regionale n°31 del 15/04/85 per i rifugi escursionistici non prevede un minimo e un massimo di camere e di posti letto, pertanto la capacità ricettiva è libera. SUPERFICIE DELLE CAMERE, ALTEZZE E VOLUMI Consultare la l.r.31/85, art.7 e la l.r.15/99 Allegato B SERVIZI IGIENICI Consultare la l.r.31/85, art.7 e la l.r.15/99 Allegato B SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE Consultare la l.r.31/85, art.7 e la l.r.15/99 Allegato B PERIODI DI APERTURA Possono essere aperti annualmente, stagionalmente o nei fine settimana PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ... L'esercizio dell'attività è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previo accertamento della rispondenza della struttura alle norme di legge. L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale. Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Per i dettagli si consiglia di rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio. Sono rifugi escursionistici o rifugi-albergo le strutture gestite da Enti o Associazioni senza scopo di lucro. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi. Rifugi alpini L.r. 15/04/1985 n°31 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene o per periodi limitati anche con strade o con altri mezzi di trasporto. I rifugi alpini possono essere gestiti da Enti pubblici e da Enti ed Associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore; tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode. Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA La legge regionale n°31 del 15/04/85 per quanto riguarda i rifugi alpini non detta un minimo e un massimo di camere e di posti letto, pertanto la capacità ricettiva di un rifugio alpino è libera. SUPERFICIE DELLE CAMERE, ALTEZZE, VOLUMI Consultare la l.r.31/85, art. 7 e la l.r.15/99 Allegato B SERVIZI IGIENICI Consultare la l.r.31/85 art.7 e la l.r.15/99 Allegato B SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE Consultare la l.r.31/85 art.7 e la l.r.15/99 Allegato B PERIODI DI APERTURA Possono essere aperti annualmente, stagionalmente o soltanto nei fine settimana. PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ... L'esercizio dell'attività nei rifugi alpini è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previo accertamento della rispondenza della struttura alle norme di legge. L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale. Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Per i dettagli si consiglia di rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio. Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle Agenzie per le entrate. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi. Residenze Turistico Alberghiere L.r. 14/1995 Nuova classificazione delle aziende alberghiere Sono aziende alberghiere organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio prevalentemente in appartamenti. Il totale tra camere e appartamenti o il solo totale degli appartamenti non potrà essere inferiore a 7 unità. Scheda di dettaglio Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA Sono residenze turistico-alberghiere le aziende alberghiere che offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali dotati di servizio autonomo di cucina. Quindi la classificazione come albergo o come residenza turistico-alberghiera viene determinata dalla prevalenza di appartamenti, nel computo della capacità ricettiva, tra camere e appartamenti. Il totale in ogni caso non potrà essere inferiore a 7. SUPERFICIE DELLE CAMERE DA LETTO, ALTEZZE, VOLUME. Per i dettagli delle superfici, altezze e volumi delle unità abitative si consiglia di consultare la l.r.14/07/88 n° 34: "Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere l.r.15/4/85 n° 31, art. 3" SERVIZI IGIENICI Le unità abitative devono essere dotate di un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto o frazione di 8 superiore a 2.I servizi igienico-sanitari privati o comuni delle unità abitative si intendono completi se dotati di w.c. con cacciata d'acqua, lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE È possibile un servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative. Nella R.T.A. può esserci una sala ristorante.In entrambi i casi le somministrazioni possono essere effettuate anche alla clientela di passaggio. PERIODI DI APERTURA L'apertura può essere annuale o stagionale. Essendo aziende alberghiere dovrebbe in realtà essere garantita sempre un'apertura annuale pur essendo consentite ovviamente le ferie al personale.In alcune località turistiche, specialmente in montagna le strutture ricettive restano aperte soltanto nei periodi di alta stagione non essendo previsto nel resto dell'anno alcun afflusso turistico. PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ... Per cominciare l'attività è necessaria una domanda in carta semplice al Comune di appartenenza e una denuncia di classifica sulla quale sono elencati gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione a stelle. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione dopo aver accertato che esistono i requisiti strutturali e i requisiti soggettivi del titolare o degli eventuali rappresentanti. L'autorizzazione di norma viene rinnovata ogni anno anche per i complessi ad attività stagionale, mediante vidimazione sull'atto originale. Le residenze turisticoalberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 4,3, e 2 stelle. Il decreto legislativo n° 114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio. Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle Agenzie per le entrate. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi. Residenze Turistico Alberghiere L.r. 14/1995 Nuova classificazione delle aziende alberghiere Sono aziende alberghiere organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio prevalentemente in appartamenti. Il totale tra camere e appartamenti o il solo totale degli appartamenti non potrà essere inferiore a 7 unità. Scheda di dettaglio Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA Sono residenze turistico-alberghiere le aziende alberghiere che offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali dotati di servizio autonomo di cucina. Quindi la classificazione come albergo o come residenza turistico-alberghiera viene determinata dalla prevalenza di appartamenti, nel computo della capacità ricettiva, tra camere e appartamenti. Il totale in ogni caso non potrà essere inferiore a 7. SUPERFICIE DELLE CAMERE DA LETTO, ALTEZZE, VOLUME. Per i dettagli delle superfici, altezze e volumi delle unità abitative si consiglia di consultare la l.r.14/07/88 n° 34: "Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere l.r.15/4/85 n° 31, art. 3" SERVIZI IGIENICI Le unità abitative devono essere dotate di un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto o frazione di 8 superiore a 2.I servizi igienico-sanitari privati o comuni delle unità abitative si intendono completi se dotati di w.c. con cacciata d'acqua, lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE È possibile un servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative. Nella R.T.A. può esserci una sala ristorante.In entrambi i casi le somministrazioni possono essere effettuate anche alla clientela di passaggio. PERIODI DI APERTURA L'apertura può essere annuale o stagionale. Essendo aziende alberghiere dovrebbe in realtà essere garantita sempre un'apertura annuale pur essendo consentite ovviamente le ferie al personale.In alcune località turistiche, specialmente in montagna le strutture ricettive restano aperte soltanto nei periodi di alta stagione non essendo previsto nel resto dell'anno alcun afflusso turistico. PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ... Per cominciare l'attività è necessaria una domanda in carta semplice al Comune di appartenenza e una denuncia di classifica sulla quale sono elencati gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione a stelle. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione dopo aver accertato che esistono i requisiti strutturali e i requisiti soggettivi del titolare o degli eventuali rappresentanti. L'autorizzazione di norma viene rinnovata ogni anno anche per i complessi ad attività stagionale, mediante vidimazione sull'atto originale. Le residenze turisticoalberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 4,3, e 2 stelle. Il decreto legislativo n° 114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio. Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle Agenzie per le entrate. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi. Ostelli per la gioventù L.r. 15/04/1985 n°31 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani. Per giovani si intendono generalmente persone che non abbiano ancora compiuto 30 anni. Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA La capacità ricettiva di una casa per ferie non è stabilita da una legge regionale, pertanto è libera. Non è stato stabilito un minimo e un massimo di camere da letto e di posti letto. Arredamento minimo delle camere composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera. SUPERFICIE DELLE CAMERE, ALTEZZE La superficie minima delle camere deve essere di 8 mq. per le camere ad un letto, mq.12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq.4 per ogni letto in più. Altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio. Per i dettagli consultare la l.r.31/85, art. 3. SERVIZI IGIENICI Devono essere garantiti: 1 w.c. ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE Possono essere somministrati alimenti e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate ed alle altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune. I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione. PERIODI DI APERTURA Le strutture possono essere aperte annualmente o stagionalmente. PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ... L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune previa stipula di apposita convenzione, che sulla base delle direttive regionali, individua e regola: i soggetti che possono utilizzare la struttura, il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata, le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse, l'eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti... Per i dettagli consultare la l.r.31/85, art. 4. Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Le case per ferie sono gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre Aziende e assistiti dagli Enti citati sopra con cui venga stipulata apposita convenzione. Per i dettagli si consiglia di rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi. Case vacanze L.r.4/03 Modifiche della legge regionale 15/4/85, n°31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e alla legge regionale 31/8/79, n°54 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto" Le case vacanza sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, formati dai giovani fino ai 29 anni e dai loro accompagnatori, di proprietà oppure in loro uso e gestione temporanea di associazioni o di enti senza fine di lucro per svolgere attività ludico-educative. Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA Sulla legge regionale non è stato stabilito un minimo o un massimo di posti nella struttura . CONDIZIONI MINIME Consultare la l.r.4/03, art.2 PERIODI DI APERTURA La struttura può essere utilizzata da ciascun gruppo di giovani e dai loro accompagnatori per periodi non superiori a 20 giorni consecutivi. PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ... Le Associazioni e gli enti senza scopo di lucro 60 giorni prima dell'inizio dell'attività presentano al Sindaco del Comune nel cui territorio si intende svolgere l'attività ludico educativa, un'autocertificazione firmata dai rispettivi rappresentanti legali. L'attività si intende autorizzata qualora nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego. Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio. Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle Agenzie per le entrate. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi quali tasse dovranno essere corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi. Case per ferie L.r.15/04/1985 n°31 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti nel Comune sede della casa per ferie e gestite, al di fuori die normali canali commericiali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonchè da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA La capacità ricettiva di una casa per ferie non è stabilita da una legge regionale, pertanto è libera. Non è stato stabilito un minimo e un massimo di camere da letto e di posti letto. Arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera. SUPERFICI DELLE CAMERE, ALTEZZE Le camere devono avere una superficie minima di mq.8 per le camere ad un letto, e mq.12 per le camere a due letti con un incremento di superficie di mq.4 per ogni letto in più. Altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio comunale. Per i dettagli leggere attentamente la l.r.31/85, art.3. SERVIZI IGIENICI Devono essere garantiti: 1 w.c. ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE Possono essere somministrati alimenti e bevande alle persone alloggiate ed alle altre persone che possono utlizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune. I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione. PERIODI DI APERTURA I complessi possono essere aperti annualmente o stagionalmente. PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ... L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune previa stipula di apposita convenzione che, sulla base delle direttive regionali, individua e regola: i soggetti che possono utilizzare la struttura, il tipo dei servizi forniti, le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse, l'eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti.. Per i dettagli leggere l'art.4 della l.r.31/85. Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Per i dettagli si consiglia di rivolgersi direttamente presso la Camera di Commercio. Le case per ferie sono gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre Aziende e assistiti dagli Enti citati sopra con cui venga stipulata apposita convenzione. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi. Case e appartamenti per vacanze L.r. 15/04/1985 n° 31 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere Le case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive extra-alberghiere. Sono unità abitative (almeno 3), composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi. Schede di dettaglio Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA Si considera gestione di case e appartamenti per vacanze , la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio e altri simili motivi. Gli appartamenti messi a disposizione dei turisti possono essere mono, bilo,tri o plurilocali. SUPERFICI DELLE UNITÀ ABITATIVE, ALTEZZE E VOLUMI Per le superfici, le altezze e i volumi delle unità abitative, consultare la l.r.14 luglio 1988, n°34: "Modifiche ed integrazioni alle norme igienicosanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere l.r.15/04/1985,n°31 Art.3 e Art.4 SERVIZI IGIENICI Le unità abitative devono essere dotate di un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto o frazione di 8 superiore a 2. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE Le c.a.v. sono strutture ricettive extra-alberghiere che non possono offrire servizi centralizzati. Senza offerta di servizi centralizzati significa che non possono esistere spazi comuni, centralizzati a servizio degli ospiti di tutte le unità abitative e pertanto non può esserci una sala ristorante. Vi è quindi il divieto di somministrare alimenti e bevande. PERIODI DI APERTURA È consentito l'uso della denominazione "residence" nel caso di gestione di unità abitative poste in stabili a corpo unico o a più corpi. Questa tipologia è presente soprattutto nelle località turisticamente rilevanti, pertanto essendo il flusso turistico concentrato nei periodi di alta stagione, vi può essere un'apertura annuale, ma è consentita un'apertura stagionale. PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ... Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune in cui si svolge l'attività. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti. L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale. Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio. Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle Agenzie per le entrate. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi. Campeggi itineranti L.r.4/03 Modifiche della legge regionale 15/4/85, N°31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e alla legge regionale 31/8/79, N°54 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto" Sono campeggi organizzati da enti o associazioni senza fine di lucro che prevedono di massima spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle 48 ore. Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA La legge regionale non stabilisce un minimo e un massimo di posti tenda e di piazzole. CONDIZIONI MINIME Consultare la l.r.4/03, art.4 PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ... Sono consentiti anche in assenza di autocertificazione a seguito di una comunicazione da inviarsi con un anticipo di 24 ore al Sindaco del Comune interessato. Campeggi didattico-educativi L.r.4/03 Modifiche della legge regionale 15/4/85, n°31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31/8/79, n°54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto Sono campeggi fissi organizzati da Associazioni o enti senza fine di lucro che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a 20 giorni, consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero. Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA La legge regionale non stabilisce un minimo e un massimo di posti tenda e di piazzole. CONDIZIONI MINIME Consultare la l.r.4/03, art.4 PERIODI DI APERTURA La struttura può essere utilizzata da ciascun gruppo di giovani e dai loro accompagnatori per periodi non superiori a 20 giorni consecutivi. PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ... Per lo svolgimento di tali campeggi, gli enti o le associazioni senza fine di lucro, presentano al Sindaco del Comune interessato con un anticipo di 60 giorni un'autocertificazione. L'attività di campeggio si intende autorizzata qualora, nel termine di 30 giorni dal ricevimento, non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego. Campeggi l.r. 31/08/79 n° 54 Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento mobile autonomo. Scheda di dettaglio Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA Nei campeggi la ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili, ad uso dei turisti, provvisti di mezzi propri, non può essere superiore al 10% della ricettività complessiva. SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE A seconda della classificazione la superficie delle piazzole varia. Per i dettagli consultare la tabella A della l.r.54/79. SERVIZI IGIENICI A seconda della classificazione variano. Per i dettagli consultare la tabella A della l.r.54/79. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE All'interno del complesso ricettivo all'aria aperta possono essere previste delle attrezzature di ristoro: bar, tavola calda, ristorante, self-service. PERIODI DI APERTURA Consultare la l.r.54/79 Artt.2, 11 PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ... Per esercitare l'attività, deve essere presentata, ultimate le opere di allestimento, domanda al Comune competente per territorio. La domanda deve essere corredata da un regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso in relazione anche alle modalità di accesso ai visitatori. Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio. Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle Agenzie per le entrate. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi quali tasse dovranno essere corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi. Bivacchi, ricoveri, punti d'appoggio L.r. 31/85 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere Strutture aperte senza attrezzature di alta montagna e di difficile accesso. Sono comunque ricompresse in tale definizione le strutture adibite al ricovero degli alpinisti che presentino le seguenti peculiarità: assenza di custodia, costante apertura, assenza di dispositivi di cottura, presenza dello stretto necessario per il riposo ed il ricovero di emergenza. Sono inoltre ricompresi i rifugi incustoditi in permanenza. Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA Libera SUPERFICI, ALTEZZE E VOLUMI Non esistono prescrizioni particolari. SERVIZI IGIENICI Non esistono prescrizioni particolari SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE --PERIODI DI APERTURA Sempre aperti PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ... È sufficiente una comunicazione in carta semplice al Comune competente per territorio. Come aprire un Bed & Breakfast L.r. 13 marzo 2000 n°20 Integrazione della legge regionale 15/04/85, n°31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n°18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" Il Bed & Breakfast è un servizio di ospitalità svolto in casa propria mettendo a disposizione nel proprio alloggio di residenza da 1 a 3 camere con un massimo di 6 posti letto. L'attività deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti. Scheda di dettaglio Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA Da 1 a 3 camere con un massimo di 6 posti letto. Le camere devono essere nell'alloggio del titolare del Bed & Breakfast, nella stessa unità abitativa. Vi deve assolutamente essere l'integrazione dell'ospite nella famiglia senza ingressi o spazi indipendenti. SUPERFICI DELLE CAMERE, ALTEZZE Le camere devono avere una superficie minima di 8 mq. se con un posto letto e di 14 mq. se con due posti letto. Per i dettagli consultare la l.r. 14 luglio 1988, n°34: "Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture alberghiere ed extra alberghiere l.r.31/85." Per quanto riguarda le altezze è sufficiente che vengano rispettate le altezze previste dal Regolamento igienico edilizio comunale. SERVIZI IGIENICI Fino a 2 camere è sufficiente il bagno padronale oltre le due camere è obbligatorio un bagno in più. Quindi per 3 camere occorrono 2 bagni. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE È obbligatorio somministrare la prima colazione. È assolutamente vietato somministrare il pranzo, la cena o altri pasti durante la giornata. PERIODI DI APERTURA La struttura deve essere aperta per un periodo minimo di 45 giorni all'anno. I restanti periodi devono essere di 30 giorni ciascuno fino ad un massimo di 270 giorni nel corso dell'anno solare. È vietato programmare dei periodi a cavallo fra due anni solari. PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ Soltanto i privati possono aprire un bed & breakfast nella propria abitazione di residenza. Per cominciare l'attività si devono presentare in Comune e per conoscenza all'A.T.L. locale, una comunicazione di inizio esercizio e una denuncia di classifica. In seguito ad un sopralluogo il Comune rilascia una presa d'atto. Non occorre il parere dell'ASL. Non occorre l'iscrizione al REC. Per quanto riguarda la Partita I.V.A. leggere attentamente la circolare esplicativa n°9/TUC del 29 novembre 2000 riportata al fondo del vademecum. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi su cosa dovrà essere evidenziato nella dichiarazione dei redditi. Aziende agrituristiche L.r.23 marzo 1995 n°38 Disciplina dell'agriturismo Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, e da loro familiari di cui all'art. 230 bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Scheda di dettaglio Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non può essere superiore a venticinque posti letto. È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, di svolgere altresì attività di locazione di alloggi ai turisti. Possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di 3 tende o caravan che possono essere portati a 10 per un massimo di 30 persone, in deroga ai posti letto. SUPERFICI DELLE CAMERE E DELLE UNITÀ ABITATIVE, ALTEZZE E VOLUME Le camere e le unità abitative degli alloggi agrituristici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 14 luglio 1988, n°34: "Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere l.r.15.4.1985, n°31". Per le altezze sono concesse delle deroghe stabilite dall'art.4, comma 5 della l.r.38/95. SERVIZI IGIENICI Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti sevizi igienico sanitari: un wc ogni 10 persone, un bagno o doccia ogni 12 persone, un lavabo ogni 6 persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE È possibile somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate nell'azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da prodotti propri, per un massimo di 60 persone comprese quelle ospitate; tale limite può essere superato per le scolaresche in visita all'azienda. È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche di vendere prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività. PERIODI DI APERTURA L'apertura può essere annuale o stagionale. PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ. Per aprire un'azienda agrituristica occorre essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 del Codice civile. È sufficiente presentare in Comune la denuncia di inizio attività agrituristica e una scheda aziendale. È delegato al Comune l'accertamento dei requisiti e la tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio di attività agrituristiche. Per i profili igienico-sanitari, il Comune acquisisce parere favorevole del competente Servizio di igiene dell'Unità Sanitaria Locale. Il Sindaco rilascia un'autorizzazione che è rinnovabile annualmente. Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio. Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle Agenzie per le entrate. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi. Alberghi L.r. n°14 del 24/01/1995 Nuova classificazione delle aziende alberghiere Sono aziende alberghiere organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio prevalentemente in camere. Il totale tra camere e appartamenti o il solo totale delle camere non potrà essere inferiore a 7 unità. Schede di dettaglio Scheda di sintesi CAPACITÀ RICETTIVA La capacità ricettiva minima di un albergo è di 7 camere. Possono essere presenti anche delle suite o degli appartamenti, ma il numero di questi ultimi deve essere inferiore al numero delle camere. Ricordiamo che per suite si intende un appartamento situato in un grande albergo solitamente a 5 stelle e con tariffe molto elevate. In alcuni tariffari alberghieri oltre alla voce suite viene evidenziata anche la locuzione suite junior. Si tratta sempre di un appartamento alberghiero di lusso, ma solitamente di proporzioni ridotte rispetto alla normale suite. SUPERFICI DELLE CAMERE, ALTEZZE E VOLUMI Le camere da letto devono avere una superficie minima di 8 mq. se con un posto letto e di 14 mq. se con due posti letto. Per i dettagli leggere attentamente la l.r.14 luglio 1988, n°34: "Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere l.r.15.4.1985, n°31". SERVIZI IGIENICI I servizi servizi igienico-sanitari privati o comuni delle unità abitative e delle camere da letto degli alberghi si intendono completi se dotati di w.c. con cacciata d'acqua, lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati. Le unità abitative devono essere dotate di un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto o frazione di 8 superiore a a 2. SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE Le tipologie alberghiere: motel, villaggio albergo, albergo dimora-storica, albergo centro benessere devono somministrare alimenti e bevande. È quindi sempre presente un bar, un ristorante, o una tavola calda, o un self-service... L'albergo meublè o garnì invece può soltanto offrire il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione, senza ristorante. PERIODI DI APERTURA Gli alberghi osservano d'abitudine un'apertura annuale e pur essendo consentite ovviamente le ferie al personale, occorrerebbe sempre garantire l'apertura della struttura. In certe zone del Piemonte non è esclusa un'apertura stagionale che coincide con i periodi di alta stagione e quindi di maggior afflusso turistico. Nelle zone montane per esempio quasi tutte le strutture turistico ricettive rimangono chiuse al pubblico nei periodi di bassa stagione. PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ Occorre presentare una domanda al Comune di appartenenza in carta semplice e allegare il modello di denuncia classifica dove sono elencati tutti gli standard qualitativi minimi della struttura. In base ai servizi offerti la struttura può essere classificata da 1 a 5 stelle.Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, e i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentantiL'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente di norma mediante vidimazione sull'atto originale. Gli alberghi sono classificati in 5 classi contrassegnate in ordine decrescente da 5,4,3,2,1 stella. Gli alberghi contrassegnati da 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando sono in possesso di eccezionali standard qualitativi tipici degli esercizi di classe internazionale. Il decreto legislativo n° 114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Per i dettagli si consiglia di rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio. Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle Agenzie per le entrate. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi. su modello prestampato dalla Regione Piemonte. Il Comune provvede al rilascio di una presa d'atto dopo aver accertato che sussistono i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti. Il parere dell'Asl è indispensabile per i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e per i locali destinati alla cucina qualora si decida di somministrare alimenti e bevande. Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Per i dettagli si consiglia di rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio. Per quanto riguarda la Partita I.V.A. leggere attentamente il parere dell'Agenzia delle Entrate riportato al fondo della parte dedicata alle domande e risposte frequenti nel vademecum che segue. Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60 del 10/12/97. È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.