le forme del turismo ricettivo - Coordinamento Donne di Montagna

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le forme del turismo ricettivo - Coordinamento Donne di Montagna
Affittacamere
L.r. n°31 del 15/4/1985
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
Gli affittacamere sono strutture ricettive extra alberghiere. Come dice il nome
trattasi di un affitto di camere ai turisti
Scheda di dettaglio
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
La capacità ricettiva va da 1 a 6 camere con un massimo di 12 posti
letto. Le camere devono essere messe a disposizione in non più di due
appartamenti nello stesso stabile. Possono essere adibite sia nell'alloggio
di residenza sia in un altro fabbricato non di residenza. Per le camere da
letto l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o
sgabello per persona oltrechè da armadio e cestino rifiuti.
SUPERFICI DELLE CAMERE, ALTEZZA E VOLUME
Le camere devono avere una superficie minima di 8 mq se con un posto
letto e di 14 mq. se con due posti letto. Per i dettagli consultare la l.r.14
luglio 1988, n°34: "Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie
delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere l.r.15.4.1985
n°31."
SERVIZI IGIENICO-SANITARI
Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienicosanitario completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o
doccia, specchio, ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, comprese
le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
È possibile, ma non obbligatorio somministrare la prima colazione alle
persone alloggiate. È possibile, ma non obbligatorio somministrare
alimenti e bevande esclusivamente però alle persone alloggiate e non
alle persone di passaggio. Nel caso di somministrazione di alimenti e
bevande la cucina e i locali destinati alla conservazione degli alimenti
devono essere a norma in base alle leggi che disciplinano l'aspetto
igienico-sanitario. Occorre quindi il parere A.S.L. acquisito direttamente
dal Comune.
PERIODI DI APERTURA
La struttura può essere aperta stagionalmente o annualmente Il titolare
di un affittacamere che intende procedere alla sospensione temporanea o
alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, qualora ciò non
fosse possibile, contestuale avviso al Comune. Il periodo di sospensione
temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili
dal Comune, per fondati motivi, di altri 6 mesi; decorso tale termine
l'attività si intende definitivamente cessata.
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ.
Di norma i privati possono aprire un'affittacamere. Per cominciare
l'attività si deve presentare in Comune una denuncia delle attrezzature
Villaggi turistici
L.r. 31/08/79 n° 54
Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta
Sono villaggi turistici i complessi sommariamente attreszati per la sosta ed il
soggiorno dturisti con tende od allestimenti mobili o allestimenti fissi minimi di
dimensioni non superiori a 45 mq. e che non posseggano le caratteristiche
proprie della ricettività alberghiera. I complessi in cui i mezzi di pernottamento
fissi o mobili ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri superino il 10% della
ricettività complessiva sono considerati villaggi turistici.
Scheda di dettaglio
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
Per i complessi ricettivi all'aperto sulla legge regionale non sono stati
previsti dei minimi o dei massimi di posti tenda o di bungalow.
SUPERFICI DELLE PIAZZOLE E DELLE UNITÀ ABITATIVE
A seconda della classificazione la superficie delle piazzole varia. Per unità
abitativa si intende l'insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi
installati. Per quanto riguarda le superfici delle unità abitative consultare
la tabella B della l.r.54/79.
SERVIZI IGIENICI
A seconda della classificazione il numero dei servizi igienico-sanitari
varia. Consultare per i dettagli la tabella B della legge regionale n°54/79.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
All'interno del complesso ricettivo all'aria aperta possono esserci delle
attrezzature di ristoro: bar, tavola calda, ristorante, self-service, spaccio.
A seconda dei servizi offerti è prevista una determinata classificazione.
Consultare per i dettagli la tabella B della legge regionale n°54/79.
PERIODI DI APERTURA
Possono essere aperti annualmente o stagionalmente. I villaggi turistici
assumono la denominazione aggiuntiva "annuale" quando sono
autorizzati ad esercitare per l'intero arco dell'anno oppure per la doppia
stagione estiva ed invernale.
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ...
Per esercitare l'attività deve essere presentata, ultimate le opere di
allestimento, domanda al Comune competente per territorio. La
domanda deve essere corredata da un regolamento con il quale viene
organizzata la vita interna del complesso.
Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro
esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e
bevande al pubblico. Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di
Commercio. Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre
rivolgersi alle Agenzie per le entrate.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere
corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.
Rifugi escursionistici
L.r. 15/04/1985 n°31
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
Sono rifugi escursionistici o rifugi-albergo le strutture gestite da Enti od
Associazioni senza scopo di lucro, statutariamente operanti nel settore
dell'alpinismo e dell'escursionismo, idonee ad offrire ospitalità ad aspinisti ed
escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a 700 metri servite da
strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri
abitati.
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
La legge regionale n°31 del 15/04/85 per i rifugi escursionistici non
prevede un minimo e un massimo di camere e di posti letto, pertanto la
capacità ricettiva è libera.
SUPERFICIE DELLE CAMERE, ALTEZZE E VOLUMI
Consultare la l.r.31/85, art.7 e la l.r.15/99 Allegato B
SERVIZI IGIENICI
Consultare la l.r.31/85, art.7 e la l.r.15/99 Allegato B
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Consultare la l.r.31/85, art.7 e la l.r.15/99 Allegato B
PERIODI DI APERTURA
Possono essere aperti annualmente, stagionalmente o nei fine settimana
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ...
L'esercizio dell'attività è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal
Comune, previo accertamento della rispondenza della struttura alle
norme di legge. L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività
stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di
norma mediante vidimazione sull'atto originale.
Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro
esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e
bevande al pubblico. Per i dettagli si consiglia di rivolgersi direttamente alla
Camera di Commercio.
Sono rifugi escursionistici o rifugi-albergo le strutture gestite da Enti o
Associazioni senza scopo di lucro.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere
corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.
Rifugi alpini
L.r. 15/04/1985 n°31
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in
zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai,
morene o per periodi limitati anche con strade o con altri mezzi di trasporto. I
rifugi alpini possono essere gestiti da Enti pubblici e da Enti ed Associazioni
operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonché da privati. Nel
caso di gestione pubblica, la stessa deve essere effettuata a mezzo di
rappresentante o tramite appalto a gestore; tale obbligo non sussiste qualora
si tratti di rifugi senza custode.
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
La legge regionale n°31 del 15/04/85 per quanto riguarda i rifugi alpini
non detta un minimo e un massimo di camere e di posti letto, pertanto la
capacità ricettiva di un rifugio alpino è libera.
SUPERFICIE DELLE CAMERE, ALTEZZE, VOLUMI
Consultare la l.r.31/85, art. 7 e la l.r.15/99 Allegato B
SERVIZI IGIENICI
Consultare la l.r.31/85 art.7 e la l.r.15/99 Allegato B
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Consultare la l.r.31/85 art.7 e la l.r.15/99 Allegato B
PERIODI DI APERTURA
Possono essere aperti annualmente, stagionalmente o soltanto nei fine
settimana.
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ...
L'esercizio dell'attività nei rifugi alpini è soggetta ad autorizzazione da
rilasciarsi dal Comune, previo accertamento della rispondenza della
struttura alle norme di legge. L'autorizzazione, anche per i complessi ad
attività stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di
domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale.
Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro
esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e
bevande al pubblico. Per i dettagli si consiglia di rivolgersi direttamente alla
Camera di Commercio. Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio
occorre rivolgersi alle Agenzie per le entrate.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere
corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.
Residenze Turistico Alberghiere
L.r. 14/1995
Nuova classificazione delle aziende alberghiere
Sono aziende alberghiere organizzate per fornire al pubblico, con gestione
unitaria, alloggio prevalentemente in appartamenti. Il totale tra camere e
appartamenti o il solo totale degli appartamenti non potrà essere inferiore a 7
unità.
Scheda di dettaglio
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
Sono residenze turistico-alberghiere le aziende alberghiere che offrono
alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali
dotati di servizio autonomo di cucina. Quindi la classificazione come
albergo o come residenza turistico-alberghiera viene determinata dalla
prevalenza di appartamenti, nel computo della capacità ricettiva, tra
camere e appartamenti. Il totale in ogni caso non potrà essere inferiore a
7.
SUPERFICIE DELLE CAMERE DA LETTO, ALTEZZE, VOLUME.
Per i dettagli delle superfici, altezze e volumi delle unità abitative si
consiglia di consultare la l.r.14/07/88 n° 34: "Modifiche ed integrazioni
alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra
alberghiere l.r.15/4/85 n° 31, art. 3"
SERVIZI IGIENICI
Le unità abitative devono essere dotate di un servizio igienico-sanitario
ogni 8 posti letto o frazione di 8 superiore a 2.I servizi igienico-sanitari
privati o comuni delle unità abitative si intendono completi se dotati di
w.c. con cacciata d'acqua, lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto
doccia, anche posti in vani separati.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
È possibile un servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative.
Nella R.T.A. può esserci una sala ristorante.In entrambi i casi le
somministrazioni possono essere effettuate anche alla clientela di
passaggio.
PERIODI DI APERTURA
L'apertura può essere annuale o stagionale. Essendo aziende alberghiere
dovrebbe in realtà essere garantita sempre un'apertura annuale pur
essendo consentite ovviamente le ferie al personale.In alcune località
turistiche, specialmente in montagna le strutture ricettive restano aperte
soltanto nei periodi di alta stagione non essendo previsto nel resto
dell'anno alcun afflusso turistico.
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ...
Per cominciare l'attività è necessaria una domanda in carta semplice al
Comune di appartenenza e una denuncia di classifica sulla quale sono
elencati gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione a
stelle. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione dopo aver
accertato che esistono i requisiti strutturali e i requisiti soggettivi del
titolare o degli eventuali rappresentanti. L'autorizzazione di norma viene
rinnovata ogni anno anche per i complessi ad attività stagionale,
mediante vidimazione sull'atto originale. Le residenze turisticoalberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate, in ordine
decrescente, da 4,3, e 2 stelle.
Il decreto legislativo n° 114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro
esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e
bevande al pubblico. Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di
Commercio.
Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle
Agenzie per le entrate.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere
corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.
Residenze Turistico Alberghiere
L.r. 14/1995
Nuova classificazione delle aziende alberghiere
Sono aziende alberghiere organizzate per fornire al pubblico, con gestione
unitaria, alloggio prevalentemente in appartamenti. Il totale tra camere e
appartamenti o il solo totale degli appartamenti non potrà essere inferiore a 7
unità.
Scheda di dettaglio
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
Sono residenze turistico-alberghiere le aziende alberghiere che offrono
alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali
dotati di servizio autonomo di cucina. Quindi la classificazione come
albergo o come residenza turistico-alberghiera viene determinata dalla
prevalenza di appartamenti, nel computo della capacità ricettiva, tra
camere e appartamenti. Il totale in ogni caso non potrà essere inferiore a
7.
SUPERFICIE DELLE CAMERE DA LETTO, ALTEZZE, VOLUME.
Per i dettagli delle superfici, altezze e volumi delle unità abitative si
consiglia di consultare la l.r.14/07/88 n° 34: "Modifiche ed integrazioni
alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra
alberghiere l.r.15/4/85 n° 31, art. 3"
SERVIZI IGIENICI
Le unità abitative devono essere dotate di un servizio igienico-sanitario
ogni 8 posti letto o frazione di 8 superiore a 2.I servizi igienico-sanitari
privati o comuni delle unità abitative si intendono completi se dotati di
w.c. con cacciata d'acqua, lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto
doccia, anche posti in vani separati.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
È possibile un servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative.
Nella R.T.A. può esserci una sala ristorante.In entrambi i casi le
somministrazioni possono essere effettuate anche alla clientela di
passaggio.
PERIODI DI APERTURA
L'apertura può essere annuale o stagionale. Essendo aziende alberghiere
dovrebbe in realtà essere garantita sempre un'apertura annuale pur
essendo consentite ovviamente le ferie al personale.In alcune località
turistiche, specialmente in montagna le strutture ricettive restano aperte
soltanto nei periodi di alta stagione non essendo previsto nel resto
dell'anno alcun afflusso turistico.
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ...
Per cominciare l'attività è necessaria una domanda in carta semplice al
Comune di appartenenza e una denuncia di classifica sulla quale sono
elencati gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione a
stelle. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione dopo aver
accertato che esistono i requisiti strutturali e i requisiti soggettivi del
titolare o degli eventuali rappresentanti. L'autorizzazione di norma viene
rinnovata ogni anno anche per i complessi ad attività stagionale,
mediante vidimazione sull'atto originale. Le residenze turisticoalberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate, in ordine
decrescente, da 4,3, e 2 stelle.
Il decreto legislativo n° 114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro
esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e
bevande al pubblico. Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di
Commercio.
Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle
Agenzie per le entrate.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere
corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.
Ostelli per la gioventù
L.r. 15/04/1985 n°31
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed
il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani. Per
giovani si intendono generalmente persone che non abbiano ancora compiuto
30 anni.
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
La capacità ricettiva di una casa per ferie non è stabilita da una legge
regionale, pertanto è libera. Non è stato stabilito un minimo e un
massimo di camere da letto e di posti letto. Arredamento minimo delle
camere composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per
persona, cestino rifiuti per camera.
SUPERFICIE DELLE CAMERE, ALTEZZE
La superficie minima delle camere deve essere di 8 mq. per le camere ad
un letto, mq.12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie
di mq.4 per ogni letto in più. Altezza minima dei locali secondo le
previsioni del regolamento edilizio. Per i dettagli consultare la l.r.31/85,
art. 3.
SERVIZI IGIENICI
Devono essere garantiti: 1 w.c. ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni
12 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si
computano le camere dotate di servizi igienici privati.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Possono essere somministrati alimenti e bevande limitatamente alle sole
persone alloggiate ed alle altre persone che possono utilizzare la
struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei
limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune. I complessi
possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il
soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità
organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso
autonomo, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare
dell'autorizzazione.
PERIODI DI APERTURA
Le strutture possono essere aperte annualmente o stagionalmente.
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ...
L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetta ad
autorizzazione da rilasciarsi dal Comune previa stipula di apposita
convenzione, che sulla base delle direttive regionali, individua e regola: i
soggetti che possono utilizzare la struttura, il tipo dei servizi forniti in
rapporto alle finalità cui la struttura è destinata, le tariffe e le modalità di
determinazione delle stesse, l'eventuale durata minima e massima della
permanenza degli ospiti... Per i dettagli consultare la l.r.31/85, art. 4.
Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro
esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e
bevande al pubblico.
Le case per ferie sono gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da Enti
pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive,
nonché da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari
di altre Aziende e assistiti dagli Enti citati sopra con cui venga stipulata
apposita convenzione.
Per i dettagli si consiglia di rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere
corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.
Case vacanze
L.r.4/03
Modifiche della legge regionale 15/4/85, n°31 "Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere" e alla legge regionale 31/8/79,
n°54 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto"
Le case vacanza sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi
autogestiti di persone, formati dai giovani fino ai 29 anni e dai loro
accompagnatori, di proprietà oppure in loro uso e gestione temporanea di
associazioni o di enti senza fine di lucro per svolgere attività ludico-educative.
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
Sulla legge regionale non è stato stabilito un minimo o un massimo di
posti nella struttura .
CONDIZIONI MINIME
Consultare la l.r.4/03, art.2
PERIODI DI APERTURA
La struttura può essere utilizzata da ciascun gruppo di giovani e dai loro
accompagnatori per periodi non superiori a 20 giorni consecutivi.
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ...
Le Associazioni e gli enti senza scopo di lucro 60 giorni prima dell'inizio
dell'attività presentano al Sindaco del Comune nel cui territorio si intende
svolgere l'attività ludico educativa, un'autocertificazione firmata dai
rispettivi rappresentanti legali. L'attività si intende autorizzata qualora
nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, non sia
notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego.
Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro
esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e
bevande al pubblico.
Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio.
Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle
Agenzie per le entrate.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi quali tasse dovranno essere
corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.
Case per ferie
L.r.15/04/1985 n°31
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo
di persone o gruppi non residenti nel Comune sede della casa per ferie e
gestite, al di fuori die normali canali commericiali, da Enti pubblici, Associazioni
o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità
sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonchè da Enti o Aziende
per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
La capacità ricettiva di una casa per ferie non è stabilita da una legge
regionale, pertanto è libera. Non è stato stabilito un minimo e un
massimo di camere da letto e di posti letto. Arredamento minimo per le
camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio
per persona, cestino rifiuti per camera.
SUPERFICI DELLE CAMERE, ALTEZZE
Le camere devono avere una superficie minima di mq.8 per le camere ad
un letto, e mq.12 per le camere a due letti con un incremento di
superficie di mq.4 per ogni letto in più. Altezza minima dei locali secondo
le previsioni del regolamento edilizio comunale. Per i dettagli leggere
attentamente la l.r.31/85, art.3.
SERVIZI IGIENICI
Devono essere garantiti: 1 w.c. ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni
12 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si
computano le camere dotate di servizi igienici privati.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Possono essere somministrati alimenti e bevande alle persone alloggiate
ed alle altre persone che possono utlizzare la struttura in conformità alle
finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla
convenzione stipulata con il Comune. I complessi possono altresì essere
dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi
autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la
disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell'ambito e
sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
PERIODI DI APERTURA
I complessi possono essere aperti annualmente o stagionalmente.
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ...
L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetta ad
autorizzazione da rilasciarsi dal Comune previa stipula di apposita
convenzione che, sulla base delle direttive regionali, individua e regola: i
soggetti che possono utilizzare la struttura, il tipo dei servizi forniti, le
tariffe e le modalità di determinazione delle stesse, l'eventuale durata
minima e massima della permanenza degli ospiti.. Per i dettagli leggere
l'art.4 della l.r.31/85.
Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro
esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e
bevande al pubblico.
Per i dettagli si consiglia di rivolgersi direttamente presso la Camera di
Commercio.
Le case per ferie sono gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da Enti
pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro. Nelle case
per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre
Aziende e assistiti dagli Enti citati sopra con cui venga stipulata apposita
convenzione.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere
corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.
Case e appartamenti per vacanze
L.r. 15/04/1985 n° 31
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
Le case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive extra-alberghiere.
Sono unità abitative (almeno 3), composte da uno o più locali arredati e dotate
di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente senza offerta di
servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità
non superiore a tre mesi consecutivi.
Schede di dettaglio
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
Si considera gestione di case e appartamenti per vacanze , la gestione
non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso
turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari,
studio e altri simili motivi. Gli appartamenti messi a disposizione dei
turisti possono essere mono, bilo,tri o plurilocali.
SUPERFICI DELLE UNITÀ ABITATIVE, ALTEZZE E VOLUMI
Per le superfici, le altezze e i volumi delle unità abitative, consultare la
l.r.14 luglio 1988, n°34: "Modifiche ed integrazioni alle norme igienicosanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere
l.r.15/04/1985,n°31 Art.3 e Art.4
SERVIZI IGIENICI
Le unità abitative devono essere dotate di un servizio igienico-sanitario
ogni 8 posti letto o frazione di 8 superiore a 2.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Le c.a.v. sono strutture ricettive extra-alberghiere che non possono
offrire servizi centralizzati. Senza offerta di servizi centralizzati significa
che non possono esistere spazi comuni, centralizzati a servizio degli
ospiti di tutte le unità abitative e pertanto non può esserci una sala
ristorante. Vi è quindi il divieto di somministrare alimenti e bevande.
PERIODI DI APERTURA
È consentito l'uso della denominazione "residence" nel caso di gestione di
unità abitative poste in stabili a corpo unico o a più corpi. Questa
tipologia è presente soprattutto nelle località turisticamente rilevanti,
pertanto essendo il flusso turistico concentrato nei periodi di alta
stagione, vi può essere un'apertura annuale, ma è consentita un'apertura
stagionale.
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ...
Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze deve richiedere
preventiva autorizzazione al Comune in cui si svolge l'attività. Il Comune
provvede al rilascio dell'autorizzazione dopo aver accertato che
sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi del titolare e
degli eventuali rappresentanti. L'autorizzazione, anche per i complessi ad
attività stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di
domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale.
Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro
esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e
bevande al pubblico. Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di
Commercio.
Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle
Agenzie per le entrate.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere
corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.
Campeggi itineranti
L.r.4/03
Modifiche della legge regionale 15/4/85, N°31 "Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere" e alla legge regionale 31/8/79,
N°54 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto"
Sono campeggi organizzati da enti o associazioni senza fine di lucro che
prevedono di massima spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella
medesima località non superiori alle 48 ore.
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
La legge regionale non stabilisce un minimo e un massimo di posti tenda
e di piazzole.
CONDIZIONI MINIME
Consultare la l.r.4/03, art.4
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ...
Sono consentiti anche in assenza di autocertificazione a seguito di una
comunicazione da inviarsi con un anticipo di 24 ore al Sindaco del
Comune interessato.
Campeggi didattico-educativi
L.r.4/03
Modifiche della legge regionale 15/4/85, n°31 (Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere) e alla legge regionale 31/8/79,
n°54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto
Sono campeggi fissi organizzati da Associazioni o enti senza fine di lucro che
utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a 20 giorni,
consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio
libero.
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
La legge regionale non stabilisce un minimo e un massimo di posti tenda
e di piazzole.
CONDIZIONI MINIME
Consultare la l.r.4/03, art.4
PERIODI DI APERTURA
La struttura può essere utilizzata da ciascun gruppo di giovani e dai loro
accompagnatori per periodi non superiori a 20 giorni consecutivi.
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ...
Per lo svolgimento di tali campeggi, gli enti o le associazioni senza fine di
lucro, presentano al Sindaco del Comune interessato con un anticipo di
60 giorni un'autocertificazione. L'attività di campeggio si intende
autorizzata qualora, nel termine di 30 giorni dal ricevimento, non sia
notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego.
Campeggi
l.r. 31/08/79 n° 54
Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta
Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti
prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento mobile
autonomo.
Scheda di dettaglio
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
Nei campeggi la ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o
mobili, ad uso dei turisti, provvisti di mezzi propri, non può essere
superiore al 10% della ricettività complessiva.
SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE
A seconda della classificazione la superficie delle piazzole varia. Per i
dettagli consultare la tabella A della l.r.54/79.
SERVIZI IGIENICI
A seconda della classificazione variano. Per i dettagli consultare la tabella
A della l.r.54/79.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
All'interno del complesso ricettivo all'aria aperta possono essere previste
delle attrezzature di ristoro: bar, tavola calda, ristorante, self-service.
PERIODI DI APERTURA
Consultare la l.r.54/79 Artt.2, 11
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ...
Per esercitare l'attività, deve essere presentata, ultimate le opere di
allestimento, domanda al Comune competente per territorio. La
domanda deve essere corredata da un regolamento con il quale viene
organizzata la vita interna del complesso in relazione anche alle modalità
di accesso ai visitatori.
Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro
esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e
bevande al pubblico.
Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio.
Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle
Agenzie per le entrate.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi quali tasse dovranno essere
corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.
Bivacchi, ricoveri, punti d'appoggio
L.r. 31/85
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
Strutture aperte senza attrezzature di alta montagna e di difficile accesso.
Sono comunque ricompresse in tale definizione le strutture adibite al ricovero
degli alpinisti che presentino le seguenti peculiarità: assenza di custodia,
costante apertura, assenza di dispositivi di cottura, presenza dello stretto
necessario per il riposo ed il ricovero di emergenza. Sono inoltre ricompresi i
rifugi incustoditi in permanenza.
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
Libera
SUPERFICI, ALTEZZE E VOLUMI
Non esistono prescrizioni particolari.
SERVIZI IGIENICI
Non esistono prescrizioni particolari
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
--PERIODI DI APERTURA
Sempre aperti
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ...
È sufficiente una comunicazione in carta semplice al Comune competente
per territorio.
Come aprire un Bed & Breakfast
L.r. 13 marzo 2000 n°20
Integrazione della legge regionale 15/04/85, n°31 "Disciplina delle
strutture ricettive extralberghiere" e modifica della legge regionale 8
luglio 1999, n°18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta
turistica"
Il Bed & Breakfast è un servizio di ospitalità svolto in casa propria mettendo a
disposizione nel proprio alloggio di residenza da 1 a 3 camere con un massimo
di 6 posti letto. L'attività deve avere carattere di saltuarietà anche se per
periodi stagionali ricorrenti.
Scheda di dettaglio
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
Da 1 a 3 camere con un massimo di 6 posti letto. Le camere devono
essere nell'alloggio del titolare del Bed & Breakfast, nella stessa unità
abitativa. Vi deve assolutamente essere l'integrazione dell'ospite nella
famiglia senza ingressi o spazi indipendenti.
SUPERFICI DELLE CAMERE, ALTEZZE
Le camere devono avere una superficie minima di 8 mq. se con un posto
letto e di 14 mq. se con due posti letto. Per i dettagli consultare la l.r. 14
luglio 1988, n°34: "Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie
delle strutture alberghiere ed extra alberghiere l.r.31/85." Per quanto
riguarda le altezze è sufficiente che vengano rispettate le altezze previste
dal Regolamento igienico edilizio comunale.
SERVIZI IGIENICI
Fino a 2 camere è sufficiente il bagno padronale oltre le due camere è
obbligatorio un bagno in più. Quindi per 3 camere occorrono 2 bagni.
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
È obbligatorio somministrare la prima colazione. È assolutamente vietato
somministrare il pranzo, la cena o altri pasti durante la giornata.
PERIODI DI APERTURA
La struttura deve essere aperta per un periodo minimo di 45 giorni
all'anno. I restanti periodi devono essere di 30 giorni ciascuno fino ad un
massimo di 270 giorni nel corso dell'anno solare. È vietato programmare
dei periodi a cavallo fra due anni solari.
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ
Soltanto i privati possono aprire un bed & breakfast nella propria
abitazione di residenza. Per cominciare l'attività si devono presentare in
Comune e per conoscenza all'A.T.L. locale, una comunicazione di inizio
esercizio e una denuncia di classifica. In seguito ad un sopralluogo il
Comune rilascia una presa d'atto. Non occorre il parere dell'ASL.
Non occorre l'iscrizione al REC. Per quanto riguarda la Partita I.V.A. leggere
attentamente la circolare esplicativa n°9/TUC del 29 novembre 2000 riportata
al fondo del vademecum.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi su cosa dovrà essere evidenziato
nella dichiarazione dei redditi.
Aziende agrituristiche
L.r.23 marzo 1995 n°38
Disciplina dell'agriturismo
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli
o associati, e da loro familiari di cui all'art. 230 bis del Codice Civile, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e
complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
Scheda di dettaglio
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non
può essere superiore a venticinque posti letto. È fatta salva la facoltà da
parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, di
svolgere altresì attività di locazione di alloggi ai turisti. Possono essere
previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo
di 3 tende o caravan che possono essere portati a 10 per un massimo di
30 persone, in deroga ai posti letto.
SUPERFICI DELLE CAMERE E DELLE UNITÀ ABITATIVE, ALTEZZE E VOLUME
Le camere e le unità abitative degli alloggi agrituristici devono possedere
i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 14
luglio 1988, n°34: "Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie
delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere l.r.15.4.1985,
n°31". Per le altezze sono concesse delle deroghe stabilite dall'art.4,
comma 5 della l.r.38/95.
SERVIZI IGIENICI
Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti sevizi
igienico sanitari: un wc ogni 10 persone, un bagno o doccia ogni 12
persone, un lavabo ogni 6 persone, comprese le persone appartenenti al
nucleo familiare e conviventi.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
È possibile somministrare per la consumazione sul posto, anche a
persone non ospitate nell'azienda, pasti e bevande (comprese quelle a
carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da prodotti
propri, per un massimo di 60 persone comprese quelle ospitate; tale
limite può essere superato per le scolaresche in visita all'azienda. È fatta
salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività
agrituristiche di vendere prodotti della propria azienda nel rispetto delle
norme che specificatamente regolano tali attività.
PERIODI DI APERTURA
L'apertura può essere annuale o stagionale.
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ.
Per aprire un'azienda agrituristica occorre essere imprenditori agricoli ai
sensi dell'art.2135 del Codice civile. È sufficiente presentare in Comune
la denuncia di inizio attività agrituristica e una scheda aziendale. È
delegato al Comune l'accertamento dei requisiti e la tenuta dell'elenco
dei soggetti abilitati all'esercizio di attività agrituristiche. Per i profili
igienico-sanitari, il Comune acquisisce parere favorevole del competente
Servizio di igiene dell'Unità Sanitaria Locale. Il Sindaco rilascia
un'autorizzazione che è rinnovabile annualmente.
Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro
esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e
bevande al pubblico. Per i dettagli rivolgersi direttamente alla Camera di
Commercio. Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre
rivolgersi alle Agenzie per le entrate.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere
corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.
Alberghi
L.r. n°14 del 24/01/1995
Nuova classificazione delle aziende alberghiere
Sono aziende alberghiere organizzate per fornire al pubblico, con gestione
unitaria, alloggio prevalentemente in camere. Il totale tra camere e
appartamenti o il solo totale delle camere non potrà essere inferiore a 7 unità.
Schede di dettaglio
Scheda di sintesi
CAPACITÀ RICETTIVA
La capacità ricettiva minima di un albergo è di 7 camere. Possono essere
presenti anche delle suite o degli appartamenti, ma il numero di questi
ultimi deve essere inferiore al numero delle camere. Ricordiamo che per
suite si intende un appartamento situato in un grande albergo
solitamente a 5 stelle e con tariffe molto elevate. In alcuni tariffari
alberghieri oltre alla voce suite viene evidenziata anche la locuzione suite
junior. Si tratta sempre di un appartamento alberghiero di lusso, ma
solitamente di proporzioni ridotte rispetto alla normale suite.
SUPERFICI DELLE CAMERE, ALTEZZE E VOLUMI
Le camere da letto devono avere una superficie minima di 8 mq. se con
un posto letto e di 14 mq. se con due posti letto. Per i dettagli leggere
attentamente la l.r.14 luglio 1988, n°34: "Modifiche ed integrazioni alle
norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere l.r.15.4.1985, n°31".
SERVIZI IGIENICI
I servizi servizi igienico-sanitari privati o comuni delle unità abitative e
delle camere da letto degli alberghi si intendono completi se dotati di
w.c. con cacciata d'acqua, lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto
doccia, anche posti in vani separati. Le unità abitative devono essere
dotate di un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto o frazione di 8
superiore a a 2.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Le tipologie alberghiere: motel, villaggio albergo, albergo dimora-storica,
albergo centro benessere devono somministrare alimenti e bevande. È
quindi sempre presente un bar, un ristorante, o una tavola calda, o un
self-service... L'albergo meublè o garnì invece può soltanto offrire il
servizio di alloggio, normalmente con prima colazione, senza ristorante.
PERIODI DI APERTURA
Gli alberghi osservano d'abitudine un'apertura annuale e pur essendo
consentite ovviamente le ferie al personale, occorrerebbe sempre
garantire l'apertura della struttura. In certe zone del Piemonte non è
esclusa un'apertura stagionale che coincide con i periodi di alta stagione
e quindi di maggior afflusso turistico. Nelle zone montane per esempio
quasi tutte le strutture turistico ricettive rimangono chiuse al pubblico nei
periodi di bassa stagione.
PER COMINCIARE L'ATTIVITÀ
Occorre presentare una domanda al Comune di appartenenza in carta
semplice e allegare il modello di denuncia classifica dove sono elencati
tutti gli standard qualitativi minimi della struttura. In base ai servizi
offerti la struttura può essere classificata da 1 a 5 stelle.Il Comune
provvede al rilascio dell'autorizzazione dopo aver accertato che
sussistono i requisiti strutturali, e i requisiti soggettivi del titolare e degli
eventuali rappresentantiL'autorizzazione, anche per i complessi ad
attività stagionale, viene rinnovata annualmente di norma mediante
vidimazione sull'atto originale. Gli alberghi sono classificati in 5 classi
contrassegnate in ordine decrescente da 5,4,3,2,1 stella. Gli alberghi
contrassegnati da 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso"
quando sono in possesso di eccezionali standard qualitativi tipici degli
esercizi di classe internazionale.
Il decreto legislativo n° 114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro
esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e
bevande al pubblico. Per i dettagli si consiglia di rivolgersi direttamente alla
Camera di Commercio.
Per quanto riguarda la Partita I.V.A., per il rilascio occorre rivolgersi alle
Agenzie per le entrate.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere
corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.
su modello prestampato dalla Regione Piemonte. Il Comune provvede al
rilascio di una presa d'atto dopo aver accertato che sussistono i requisiti
soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti. Il parere dell'Asl è
indispensabile per i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e per i locali
destinati alla cucina qualora si decida di somministrare alimenti e
bevande.
Il decreto legislativo n°114 del 1998 ha previsto l'iscrizione al REC (Registro
esercenti il commercio) soltanto per le attività che somministrano alimenti e
bevande al pubblico. Per i dettagli si consiglia di rivolgersi direttamente alla
Camera di Commercio.
Per quanto riguarda la Partita I.V.A. leggere attentamente il parere
dell'Agenzia delle Entrate riportato al fondo della parte dedicata alle domande
e risposte frequenti nel vademecum che segue.
Le tasse di concessione regionale sono state abolite con legge regionale n°60
del 10/12/97.
È bene informarsi presso un ufficio tributi quali altre tasse dovranno essere
corrisposte e cosa dovrà essere riepilogato sulla dichiarazione dei redditi.