Promozione della proprietà abitativa nel quadro della previdenza

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Promozione della proprietà abitativa nel quadro della previdenza
Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP
Promozione della proprietà abitativa nel quadro
della previdenza professionale
(valido dal 1° aprile 2005)
La „Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità“ (Legge sul libero passaggio) disciplina all’articolo 30 le condizioni che
una persona assicurata deve rispettare per far uso del diritto a prestazioni previdenziali da
impiegare nella proprietà d’abitazione.
Presso la Fondazione istituto collettore LPP (qui di seguito: Fondazione) le seguenti
persone possono richiedere per se stesse le possibilità previste dalla legge:
−
−
−
persone esercitanti attività dipendente assicurate a titolo obbligatorio
persono esercitanti attività indipendente assicurate a titolo obbligatorio o facoltativo
persone assicurate a titolo facoltativo
La legittimazione dettagliata del diritto si evince dal rispettivo piano di previdenza.
Le presenti istruzioni illustrano a quali punti si deve prestare attenzione nel caso della
promozione della proprietà abitativa.
1 Possibilità
Onde finanziare la promozione della proprietà abitativa per il proprio fabbisogno, le
disposizioni di legge offrono alla persona assicura la possibilità della costituzione in pegno
e la possibilità del prelievo anticipato di mezzi finanziari della Fondazione.
La costituzione in pegno e il prelievo anticipato sono ammessi per
−
−
−
l’acquisto e la costruzione di proprietà d’abitazione;
la partecipazione a proprietà d’abitazione;
l’ammortamento di ipoteche.
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È considerata proprietà d’abitazione ad uso proprio l’utilizzo da parte dell’assicurato
dell’abitazione al proprio domicilio o dell’abitazione presso la sua dimora abituale.
I fondi possono essere utilizzati per un solo oggetto alla volta. Nel caso di persone sposate
la costituzione in pegno e il prelievo anticipato necessitano del consenso scritto da parte del
coniuge.
2 Costituzione in pegno
Condizioni quadro
Per garantire un mutuo ipotecario o rinviare il derivante obbligo di ammortamento,
l’assicurato può costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni previdenziali (vecchiaia,
invalidità, decesso) oppure alla prestazione di uscita.
L’assicurato può costituire in pegno il proprio diritto alla prestazione di uscita fino a
concorrenza dell’avere di risparmio giusta il piano previdenziale. Dall’età di 50 anni l’importo
che può essere costituito in pegno è limitato all’ammontare dell’avere di risparmio
disponibile all’età di 50 anni oppure alla metà di esso, se questo importo è superiore
all’avere di risparmio disponibile a 50 anni.
La seguente grafica illustra la quota massima costituibile in pegno dell’avere di risparmio
(importo massimo)
Avere di risparm io
1200%
Ammontare in % del salario assicurato
Importo massimo
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
25
30
35
40
45
50
55
60
Età
Esiste la possibilità di concordare nel contratto di mutuo o di pegno che la somma costituita
in pegno venga costantemente adeguata all’importo massimo.
Effetti della costituzione in pegno
Dal momento che nel caso della costituzione in pegno delle future prestazioni previdenziali
non viene ritirato dalla previdenza alcun capitale, l’entita delle prestazioni previdenziali fino
a quel momento permane invariata.
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Consenso del creditore pignoratizio
Con la costituzione in pegno vengono limitate le possibilità dell’assicurato previste a norma
di regolamento. Pertanto, se viene toccata la somma costituita in pegno, nei seguenti casi è
necessario il consenso del creditore pignoratizio:
−
−
−
il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio,
il versamento della prestazione di previdenza e
il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, in caso di divorzio,
all’istituzione di previdenza dell’ex coniuge.
Se il creditore pignoratizio rifiuta il proprio consenso, la Fondazione trattiene in via cautelare
il relativo importo. Il giudice è chiamato a decidere in merito al diritto del creditore
pignoratizio.
Se la persona assicurata lascia la Fondazione, quest’ultima comunica al creditore
pignoratizio, ai fini del trasferimento della prestazione di uscita, il nome dell’istituzione di
previdenza e l’ammontare dell’importo.
Realizzazione del pegno
Nel caso di realizzazione del pegno della prestazione di libero passaggio la parte costituita
in pegno della prestazione di uscita viene versata al creditore pignoratizio. Subentrano gli
effetti del prelievo anticipato. In particolare vengono ridotte le prestazioni previdenziali per la
vecchiaia, l’invalidità e il decesso.
Nel caso di realizzazione del pegno della prestazione previdenziale la rendita costituita in
pegno o la prestazione in capitale viene ridotta e il relativo importo viene versato al
creditore pignoratizio. Tuttavia, la realizzazione del pegno della prestazione previdenziale è
possibile soltanto al momento della esigibilità della stessa prestazione previdenziale.
Procedura amministrativa
La persona assicurata può richiedere una costituzione in pegno fino a tre anni prima del
pensionamento anticipato o ordinario.
La costituzione in pegno acquista validità solo dopo la notifica scritta alla Fondazione. La
Fondazione va informata in anticipo, affinché possa verificare il rispetto dello scopo
previdenziale e evitare costituzioni in pegno plurime per il medesimo oggetto.
3 Prelievo anticipato
Condizioni quadro
La persona assicurata può prelevare anticipatamente un importo fino a concorrenza
dell’avere di risparmio giusta il piano previdenziale nei seguenti casi:
−
−
−
l’acquisto e la costruzione di proprietà d’abitazione;
la partecipazione a proprietà d’abitazione;
l’ammortamento di ipoteche.
Dall’età di 50 anni l’importo che può essere prelevato anticipatamente è limitato
all’ammontare dell’avere di risparmio disponibile all’età di 50 anni oppure alla metà di esso,
se questo importo è superiore all’avere di risparmio disponibile a 50 anni.
Si può far valere un prelievo anticipato fino a tre anni prima del raggiungimento dell’età di
pensionamento e al massimo ogni cinque anni. L’importo minimo per un prelievo anticipato
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ammonta a CHF 20'000.--. Questo importo minimo non fa tuttavia stato per l’acquisto di
quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di analoghe
partecipazioni.
Rimborso
La persona assicurata beneficia del diritto di rimborsare l’importo del prelievo anticipato. Il
rimborso facoltativo deve avvenire tre anni prima del raggiungimento dell’età di
pensionamento e prima del verificarsi di un altro evento previdenziale. L’importo minimo del
rimborso ammonta a CHF 20'000.--. Se il prelievo anticipato pendente è inferiore a questo
importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in un’unica rata.
L’importo prelevato in anticipo deve essere rimborsato dalla persona assicurata o dai suoi
eredi se:
−
−
−
la proprietà d’abitazione viene alienata;
vengono concessi sulla proprietà d’abitazione diritti economicamente equivalenti ad
un’alienazione;
non diviene esigibile alcuna prestazione previdenziale al decesso della persona
assicurata.
Procedura amministrativa
Il prelievo anticipato deve avvenire in forma scritta tramite l’apposito modulo di richiesta. Nel
caso di persone sposate è necessario il consenso scritto del coniuge.
Vanno allegati alla richiesta i documenti necessari alla valutazione del caso come pure la
notifica, messa a disposizione dalla Fondazione, per l’iscrizione a registro fondiario di una
restrizione del diritto di alienazione.
Sono inoltre necessari una conferma della banca che accerti che il conto, sul quale si
intende effettuare il versamento, è un conto ipotecario utilizzato per la promozione della
proprietà abitativa ad uso proprio.
Previa richiesta di prelievo anticipato e presentazione di tutta la documentazione
necessaria, la Fondazione versa al creditore (venditore, mutuante, costruttore ecc.), entro i
termini previsti dalla legge, la somma del prelievo anticipato.
Effetti del prelievo anticipato
In seguito al prelievo anticipato diminuisce il diritto a prestazioni di previdenza
conformemente ai rispettivi regolamenti previdenziali della Fondazione. Per evitare
decurtazioni della copertura assicurativa a seguito di una riduzione delle prestazioni in caso
di decesso o di invalidità, la Fondazione fornisce un’assicurazione complementare.
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Il seguente esempio mostra l’effetto del prelievo anticipato.
Un uomo assicurato, nato il 6.12.1959, desidera prelevare anticipatamente per il 1.1.2005
un importo di CHF 50'000.--. Il suo salario AVS ammonta a CHF 32'575.--. È assicurato
presso la Fondazione giusta il piano previdenziale AN. Le sue prestazioni prima e dopo il
prelievo anticipato possono essere dedotte dal seguente specchietto illustrativo:
−
−
−
−
−
−
Prima
Dopo
10'000
6.80%
10'000
6.80%
135'800
9'234
84'550
5'749
Prestazioni previdenziali per invalidità
Rendita d’invalidità assicurata
Rendita per figli assicurata
9'234
1'846
5'749
1'149
Prestazioni previdenziali per decesso
Rendita per coniuge
Rendita per orfani
5'540
1'846
3'449
1'149
Prestazione previdenziale per libero passaggio
Prestazione di uscita per fine anno
104'000
52'750
Avere per il 1° gennaio 2005
Avere di risparmio sul conto di vecchiaia
− Quota obbligatoria
− Quota sovra-obbligatoria
Avere di risparmio sul conto di riscatto
100'000
100'000
-
50'000
50'000
-
Parametro di previdenza
Salario coordinato secondo LPP
Tasso di conversione secondo LPP
Prestazioni previdenziali per vecchiaia
Probabile capitale di vecchiaia (senza crediti da interessi)
Probabile rendita di vecchiaia
Effetti del rimborso
Con il rimborso viene contemporaneamente aumentato il diritto a prestazioni di previdenza
conformemente ai rispettivi regolamenti previdenziali della Fondazione.
4 Costi
La Fondazione può esigere un indennizzo per i costi generati dal disbrigo di costituzioni in
pegno e prelievi anticipati. I relativi costi si conformano al tariffario emanato dal Consiglio di
fondazione.
In virtù di detto tariffario (stato 1.1.2005) alla persona assicurata vengono fatturate le
seguenti spese:
−
−
−
per l’effettuazione di un prelievo anticipato
per l’effettuazione di una costituzione in pegno
per la realizzazione del pegno
CHF 300.-CHF 100.-CHF 300.--
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5 Imposte
Imposizione fiscale del prelievo anticipato
La somma del prelievo anticipato è imponibile subito dopo il prelievo.
Pertanto, entro 30 giorni dal versamento, la Fondazione informa l’Amministrazione federale
delle contribuzioni a Berna circa l’entità del prelievo anticipato.
In seguito l’imposta viene automaticamente fissata dalla Confederazione e dai Cantoni. La
notifica fiscale della Fondazione fornisce la base per il calcolo dell’imposta. La persona
assicurata è quindi dispensata dal notificare il prelievo all’ufficio fiscale e dal compilare la
dichiarazione d’imposta.
L’imposta va corrisposta all’autorità tributaria del luogo, in cui l’assicurato è domiciliato al
momento del prelievo. Sia la Confederazione che i Cantoni riscuotono per il prelievo
anticipato un’imposta annua. Ciò significa che il totale delle imposte va versato in un solo
importo, indipendentemente dalla durata dell’assoggettamento fiscale nel rispettivo
Cantone.
Nel caso di persone assicurate con domicilio all’estero viene riscossa un’imposta alla fonte.
La somma del prelievo anticipato non può essere utilizzata per pagare l’imposta.
Rimborso dell imposta in caso di resa del prelievo anticipato
La Fondazione notifica entro 30 giorni all’Amministrazione federale delle contribuzioni
l’avvenuta resa del prelievo anticipato e la attesta all’assicurato mediante un modulo.
Il rimborso delle imposte versate al momento del prelievo anticipato può essere richiesto
alla competente autorità cantonale. La persona assicurata deve inoltrare la domanda di
rimborso in forma scritta. Ad essa vanno allegati i seguenti documenti:
−
−
−
attestazione dell’avvenuta resa del prelievo anticipato
attestazione che certifica il capitale di previdenza ancora investito nella proprietà
d’abitazione (questo attestato va richiesto presso l’Amministrazione federale delle
contribuzioni)
attestazione che documenta le imposte federali, cantonali e comunali versate al
momento del prelievo anticipato (questo attestato va richiesto in forma scritta, entro tre
anni, all’Amminsitrazione federale delle contrubuzioni).
L’ammontare dell’imposta viene rimborsato senza interessi.
Imposizione fiscale della costituzione in pegno
Dal momento che nel caso della costituzione in pegno delle future prestazioni previdenziali
non viene ritirato dalla previdenza alcun capitale, non sono esigibili imposte. Le imposte
vanno corrisposte solo al momento della realizzazione del pegno. Per il resto fanno stato le
medesime normative applicabili per il prelievo anticipato.