DEL. CC 19/11_MODIFICA REGOLAE19

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DEL. CC 19/11_MODIFICA REGOLAE19
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI VERRUA SAVOIA
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'
L’anno duemilaundici addì otto del mese di luglio alle ore 21.00
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del
Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il
Consiglio Comunale della quale sono membri i Signori:
VALESIO GIUSEPPE
BAZZANO ANDREA
MASOERO DAVIDE
GRAZIANO GIOVANNI
GALLESE MASSIMO
RIGALDO MANUELA
MONCHIETTI LIDIA
BOSSO GIOVANNI
MOSCOLONI PAOLA
VITTONE UGO
CASTELLI MAURO GIUSEPPE
TORCHIO SILVANA
CAULA MASSIMO
SINDACO
CONSIGLIERE
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Totale presenti: 13
Totale assenti:
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Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa ROSETTA GAMBINO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALESIO GIUSEPPE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
Delibera di C.C. n. 19 del 08.07.2011
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA ANNA RECCHIA
Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio e Finanze;
Terminata l’illustrazione dell’argomento, il Sindaco apre il dibattito;
Il Consigliere di minoranza Ugo Vittone chiede chiarimenti sulla formulazione del nuovo articolo
previsto nel Regolamento di Contabilità. Domanda, nello specifico, se l’introduzione di questa
nuova disposizione è finalizzata al rilascio della garanzia fidejussoria inserita al punto 9
dell’Ordine del Giorno di questa seduta o se invece la previsione di questa modifica è relativa
ad un meccanismo prettamente tecnico di adeguamento alle norme;;
Il Sindaco riferisce che il Regolamento di Contabilità è stato approvato nell’anno 1997, molti
principi fissati nella parte seconda del Testo Unico del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267,
non sono previsti, di conseguenza è emersa la necessità di introdurre nel Regolamento
suddetto la possibilità per il Comune di rilasciare garanzie fidejussorie. Evidenzia che questa
modifica è applicabile anche alla richiesta proposta dal Consiglio Direttivo della Fondazione. A
questo punto comunica che il rilascio della garanzia fidejussoria per conto della Fondazione è
stato previsto in quanto la Regione Piemonte chiede, ai fini dell’erogazione dell’anticipazione
del 50% del contributo, una fideiussione. Per evitare l’assunzione di gravosi oneri finanziari
derivanti da interessi bancari, la Fondazione ha richiesto la disponibilità al Comune di
assumere direttamente l’onere fidejussorio; l’accoglimento di tale richiesta costituisce la
continuità del percorso intrapreso con la Fondazione per rilanciare l’importanza storica.
Turistica e culturale della Fortezza.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 63 del 4 dicembre 1997, con la quale veniva
approvato il nuovo regolamento di contabilità, modificato con deliberazione C.C. n. 13 del
13/03/2010;
Atteso che è emersa l’ esistenza di un vuoto normativo relativo al rilascio delle garanzie
fidejussorie;
Considerata pertanto la necessità di procedere alla formulazione di un apposito articolo in
materia;
Rilevato che l’art. 207 del D.L.vo n. 267/2000 rientra tra quelli derogabili ai sensi dell’art. 152,
c. 4 del medesimo D.L.vo, ossia non si applica qualora il regolamento di contabilità rechi una
differente disciplina; e nello specifico si richiama anche il parere n°2/2009 della Corte dei Conti
Piemonte ove, tra l’altro si legge:“…. Tra le norme in deroga ai principi fissati nella parte
seconda dell’T.U. n° 267/2000 è prevista la disciplina del rilascio di garanzia fidejussoria per
l’assunzione di mutui a favore di società di capitali (Art. 207, comma 2) o a favore di terzi
(comma 3), secondo le modalità ed i criteri rimessi alla disciplina del Regolamento di
contabilità”;
Tenuto conto che il Comune di Verrua Savoia ha costituito in questi anni diversi soggetti
giuridici misti con la sola partecipazione pubblica dell’Ente o con la partecipazione di altri enti
per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica e privi di rilevanza economica;
Ravvisata la necessità di introdurre nel regolamento di contabilità una disciplina differente
dell’art. 207 del D.L.vo n. 267/2000, prevedendo la possibilità del Comune di rilasciare, a
mezzo di deliberazione consiliare, garanzia fidejussoria per l’assunzione di mutui destinati ad
investimenti oltre che da parte di aziende da esso dipendenti e da consorzi cui partecipa, anche
da parte di soggetti giuridici partecipati dall’Ente;
Considerata altresì l’opportunità di prevedere la possibilità per l’ente locale al rilascio di lettere
di patronage o di godimento da concedere ai medesimi soggetti di cui al precedente punto;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Consiglio comunale ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Propone
Di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento di contabilità e di introdurre ex
novo la seguente disposizione:
Capo VII bis
Garanzie per mutui e presiti
Articolo 26-bis
Rilascio di garanzie fidejussorie
1-Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, può rilasciare garanzia fideiussoria per
l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di
aziende da esso dipendenti, da consorzi cui partecipa, nonché da soggetti giuridici partecipati dallo
stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
1 bis - A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da
più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fidejussoria riferita
all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia
fidejussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria
competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre
alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di
competenza dell'ente stesso.
2- La garanzia fidejussoria, ove non ricorrano le condizioni di cui alle fattispecie del comma 1
del
presente articolo, può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai
sensi
dell'articolo 113, comma 1, lettera e), del D.L.vo n. 267/2000 per l'assunzione di mutui
destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi il comune
rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte
della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione
dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla
società.
3- La garanzia fidejussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di
mutui
destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su
terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il
soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze
della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla
realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
4- Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione
concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono
impegnare più di un quinto di tale limite.
5- Il Comune, con le stesse modalità previste per il rilascio della garanzia fidejussoria, può
concedere, nell’interesse dei soggetti giuridici partecipati dallo stesso, ulteriori forme di
garanzia quali le lettere di patronage o gradimento.
Il Capogruppo di minoranza, dichiara che alla luce dei chiarimenti emersi nella componente
della minoranza ritiene di annunciare voto favorevole, in quanto questa modifica può essere
utile per fattori tecnici inerenti opere pubbliche;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
- di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento di contabilità:
di introdurre ex novo la seguente disposizione:
Capo VII bis
Garanzie per mutui e presiti
Articolo 26-bis
Rilascio di garanzie fidejussorie
1-Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, può rilasciare garanzia fideiussoria per
l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte
di aziende da esso dipendenti, da consorzi cui partecipa, nonché da soggetti giuridici
partecipati dallo stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
1 bis - A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente
da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fidejussoria riferita
all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia
fidejussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria
competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila
concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti
obbligazionari di competenza dell'ente stesso.
2- La garanzia fidejussoria, ove non ricorrano le condizioni di cui alle fattispecie del comma 1
del
presente articolo, può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai
sensi
dell'articolo 113, comma 1, lettera e), del D.L.vo n. 267/2000 per l'assunzione di mutui
destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi il comune
rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte
della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione
dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla
società.
3- La garanzia fidejussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di
mutui
destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su
terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il
soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze
della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla
realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
4- Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione
concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono
impegnare più di un quinto di tale limite.
5- Il Comune, con le stesse modalità previste per il rilascio della garanzia fidejussoria, può
concedere, nell’interesse dei soggetti giuridici partecipati dallo stesso, ulteriori forme di
garanzia quali le lettere di patronage o gradimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione precedentemente adottata per
consentire il regolare funzionamento dei servizi comunali;
Visto il quarto comma dell'art. 134 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge
DE LIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata.
Delibera di C.C. n. 19 del 08.07.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALESIO GIUSEPPE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo,
che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal
18.07.2011
Verrua Savoia, 18.07.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 18.07.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Rosetta Gambino
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA in data _________
Dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
Verrua Savoia, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa ROSETTA GAMBINO
Firma autografa su originale (conservato presso il Comune)