DEL. CC 19/11_MODIFICA REGOLAE19
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DEL. CC 19/11_MODIFICA REGOLAE19
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI VERRUA SAVOIA COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' L’anno duemilaundici addì otto del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale della quale sono membri i Signori: VALESIO GIUSEPPE BAZZANO ANDREA MASOERO DAVIDE GRAZIANO GIOVANNI GALLESE MASSIMO RIGALDO MANUELA MONCHIETTI LIDIA BOSSO GIOVANNI MOSCOLONI PAOLA VITTONE UGO CASTELLI MAURO GIUSEPPE TORCHIO SILVANA CAULA MASSIMO SINDACO CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE P P P P P P P P P P P P P Totale presenti: 13 Totale assenti: 0 Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa ROSETTA GAMBINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALESIO GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. Delibera di C.C. n. 19 del 08.07.2011 PARERI PREVENTIVI Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to DOTT.SSA ANNA RECCHIA Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio e Finanze; Terminata l’illustrazione dell’argomento, il Sindaco apre il dibattito; Il Consigliere di minoranza Ugo Vittone chiede chiarimenti sulla formulazione del nuovo articolo previsto nel Regolamento di Contabilità. Domanda, nello specifico, se l’introduzione di questa nuova disposizione è finalizzata al rilascio della garanzia fidejussoria inserita al punto 9 dell’Ordine del Giorno di questa seduta o se invece la previsione di questa modifica è relativa ad un meccanismo prettamente tecnico di adeguamento alle norme;; Il Sindaco riferisce che il Regolamento di Contabilità è stato approvato nell’anno 1997, molti principi fissati nella parte seconda del Testo Unico del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, non sono previsti, di conseguenza è emersa la necessità di introdurre nel Regolamento suddetto la possibilità per il Comune di rilasciare garanzie fidejussorie. Evidenzia che questa modifica è applicabile anche alla richiesta proposta dal Consiglio Direttivo della Fondazione. A questo punto comunica che il rilascio della garanzia fidejussoria per conto della Fondazione è stato previsto in quanto la Regione Piemonte chiede, ai fini dell’erogazione dell’anticipazione del 50% del contributo, una fideiussione. Per evitare l’assunzione di gravosi oneri finanziari derivanti da interessi bancari, la Fondazione ha richiesto la disponibilità al Comune di assumere direttamente l’onere fidejussorio; l’accoglimento di tale richiesta costituisce la continuità del percorso intrapreso con la Fondazione per rilanciare l’importanza storica. Turistica e culturale della Fortezza. IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamata la propria precedente deliberazione n. 63 del 4 dicembre 1997, con la quale veniva approvato il nuovo regolamento di contabilità, modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 13/03/2010; Atteso che è emersa l’ esistenza di un vuoto normativo relativo al rilascio delle garanzie fidejussorie; Considerata pertanto la necessità di procedere alla formulazione di un apposito articolo in materia; Rilevato che l’art. 207 del D.L.vo n. 267/2000 rientra tra quelli derogabili ai sensi dell’art. 152, c. 4 del medesimo D.L.vo, ossia non si applica qualora il regolamento di contabilità rechi una differente disciplina; e nello specifico si richiama anche il parere n°2/2009 della Corte dei Conti Piemonte ove, tra l’altro si legge:“…. Tra le norme in deroga ai principi fissati nella parte seconda dell’T.U. n° 267/2000 è prevista la disciplina del rilascio di garanzia fidejussoria per l’assunzione di mutui a favore di società di capitali (Art. 207, comma 2) o a favore di terzi (comma 3), secondo le modalità ed i criteri rimessi alla disciplina del Regolamento di contabilità”; Tenuto conto che il Comune di Verrua Savoia ha costituito in questi anni diversi soggetti giuridici misti con la sola partecipazione pubblica dell’Ente o con la partecipazione di altri enti per la gestione di servizi pubblici a rilevanza economica e privi di rilevanza economica; Ravvisata la necessità di introdurre nel regolamento di contabilità una disciplina differente dell’art. 207 del D.L.vo n. 267/2000, prevedendo la possibilità del Comune di rilasciare, a mezzo di deliberazione consiliare, garanzia fidejussoria per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti oltre che da parte di aziende da esso dipendenti e da consorzi cui partecipa, anche da parte di soggetti giuridici partecipati dall’Ente; Considerata altresì l’opportunità di prevedere la possibilità per l’ente locale al rilascio di lettere di patronage o di godimento da concedere ai medesimi soggetti di cui al precedente punto; Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; Propone Di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento di contabilità e di introdurre ex novo la seguente disposizione: Capo VII bis Garanzie per mutui e presiti Articolo 26-bis Rilascio di garanzie fidejussorie 1-Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, può rilasciare garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da esso dipendenti, da consorzi cui partecipa, nonché da soggetti giuridici partecipati dallo stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 1 bis - A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fidejussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fidejussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso. 2- La garanzia fidejussoria, ove non ricorrano le condizioni di cui alle fattispecie del comma 1 del presente articolo, può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), del D.L.vo n. 267/2000 per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi il comune rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società. 3- La garanzia fidejussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera. 4- Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite. 5- Il Comune, con le stesse modalità previste per il rilascio della garanzia fidejussoria, può concedere, nell’interesse dei soggetti giuridici partecipati dallo stesso, ulteriori forme di garanzia quali le lettere di patronage o gradimento. Il Capogruppo di minoranza, dichiara che alla luce dei chiarimenti emersi nella componente della minoranza ritiene di annunciare voto favorevole, in quanto questa modifica può essere utile per fattori tecnici inerenti opere pubbliche; Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge DELIBERA - di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento di contabilità: di introdurre ex novo la seguente disposizione: Capo VII bis Garanzie per mutui e presiti Articolo 26-bis Rilascio di garanzie fidejussorie 1-Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, può rilasciare garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da esso dipendenti, da consorzi cui partecipa, nonché da soggetti giuridici partecipati dallo stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 1 bis - A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fidejussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fidejussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso. 2- La garanzia fidejussoria, ove non ricorrano le condizioni di cui alle fattispecie del comma 1 del presente articolo, può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), del D.L.vo n. 267/2000 per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi il comune rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società. 3- La garanzia fidejussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera. 4- Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite. 5- Il Comune, con le stesse modalità previste per il rilascio della garanzia fidejussoria, può concedere, nell’interesse dei soggetti giuridici partecipati dallo stesso, ulteriori forme di garanzia quali le lettere di patronage o gradimento. IL CONSIGLIO COMUNALE Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione precedentemente adottata per consentire il regolare funzionamento dei servizi comunali; Visto il quarto comma dell'art. 134 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge DE LIBERA Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata. Delibera di C.C. n. 19 del 08.07.2011 Letto, approvato e sottoscritto: IL SINDACO F.to VALESIO GIUSEPPE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO REFERTO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 18.07.2011 Verrua Savoia, 18.07.2011 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa ROSETTA GAMBINO Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. Addi' 18.07.2011 IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Rosetta Gambino CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA in data _________ Dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; Verrua Savoia, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa ROSETTA GAMBINO Firma autografa su originale (conservato presso il Comune)