Modulo 2 il perocorso autorizzativo

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Modulo 2 il perocorso autorizzativo
Master Diffuso – Forum PA
Il percorso autorizzativo e di
controllo
Ing. D.Gizzi - AITEC
Principale normativa di riferimento
ƒ Livello Comunitario:
} Dir. 2000/76/CE Incenerimento rifiuti
} Dir 2008/1/CE (versione codificata) IPPC
} Dir. 2008/98/CE - Direttiva Quadro rifiuti
ƒ Livello Nazionale:
} D.Lgs 18 febbraio 2005, n.59 e s.m.i. - A.I.A
} D.Lgs 11 maggio 2005, n.133 – Incenerimento e
coincenerimento rifiuti
} D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. “Norme in
materia Ambientale”
} D.M. 05/02/1998 e s.m.i. Recupero Rnp
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Livello comunitario
ƒ Nuova definizione di rifiuto (art.3 Direttiva 2008/98):
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si
disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi
ƒ Dir. 2008/1 in materia IPPC (art. 3 – Principi
generali):
- “c) sia evitata la produzione di rifiuti, a norma della Direttiva
2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, relativa ai rifiuti; in caso contrario, questi
vengono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed
economicamente impossibile, vengono eliminati
evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente.”
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Livello Nazionale: D.Lgs 59/05 e s.m.i.
Attuazione integrale della direttiva EU
relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento
•
•
Nel caso dei forni da cemento (con capacità > 500 t/g di
clinker) l’autorità competente al rilascio è la Regione o la
Provincia delegata dalla Regione (es. Regione
Piemonte)
L’A.I.A. deve tenere conto delle BAT (Best Available
Techniques) ovvero Migliori Tecniche Disponibili (MTD)
che consentono di imitare il più possibile “a monte” ogni
eventuale produzione di emissioni nocive nell’ambiente.
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Procedura ai fini del rilascio dell’AIA
(D.Lgs 59/05)
Entro 30 giorni dalla domanda,
l'autorità competente comunica al
gestore la data di avvio del
procedimento e la sede dove sono
depositati i documenti e gli atti
inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico.
E’ possibile prendere visione degli
atti e trasmettere le osservazioni
entro 30 giorni dalla pubblicazione.
L'autorità competente rilascia,
entro 150 giorni dalla
presentazione della domanda,
l’AIA.
Presentazione istanza e
trasmissione progetto
Comunicazione avvio
procedimento
Pubblicazione avvisi al
pubblico
Osservazioni del
pubblico
Conferenza dei Servizi
Autorizzazione
Integrata Ambientale
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Entro 15 giorni dal
ricevimento della
comunicazione il
gestore provvede alla
pubblicazione di un
annuncio su un
quotidiano a diffusione
locale contenente
l'indicazione della
localizzazione
dell'impianto e del
nominativo del gestore.
L'autorità
competente
convoca una conferenza
dei servizi alla quale
invita le amministrazioni
competenti in materia
ambientale e comunque,
nel caso di impianti di
competenza statale, i
Ministeri
dell'interno,
della
salute
e
delle
attività produttive.
Livello Nazionale: Limiti di emissione
Coincenerimento
Rifiuti NP
Combustibili
tradizionali
D.Lgs 133/05
(mg/Nm3)
(rif. 10% di O2)
ex DPR 203/88
(mg/Nm3)
(rif. O2 di processo)
Polveri totali
30
30
COT (*)
10
80
HCl
10
30
HF
1
5
SOx (*)
50
600
800 (500 nuovi)
1.800
(Cd+Tl)
0,05
0,2
(Hg)
0,05
0,2
Met. pesanti
0,5
5
0,1 ng/Nm3 TEQ
0,1 ng/Nm3 TEQ
0,01
0,1
Inquinante
NOx
(PCDD/F)
I.P.A.
D.Lgs 133/05
Coincenerimento rifiuti
nei forni da cemento
una cementeria che coincenerisce ha
generalmente dei limiti
di emissione in
atmosfera più bassi
rispetto alla marcia
normale
(*) Per SO2 e COT l'autorità competente può autorizzare deroghe nei casi tali emissioni
(*) siano
Per SO
l'autorità competente può autorizzare
2 e COTdall’attività
non
generate
dei rifiuti. deroghe nei casi tali emissioni
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maggio
2009 dall’attivitàdidiincenerimento
non
siano generate
incenerimento dei rifiuti. 6
Livello Nazionale: A.I.A. - flessibilità
Direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla
prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento
Nel rilascio delle autorizzazioni, gli Enti competenti
devono tener conto delle circostanze locali, delle
caratteristiche tecniche dei singoli impianti e di
un’adeguata analisi dei costi (cfr D.M. 1/10/2008 –
Emanazione di linee guida in materia di analisi degli
aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività
elencate nell’Allegato I del Decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59) e dei benefici ambientali, riflettendo
le caratteristiche e le necessità specifiche del territorio.
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Giurisprudenza comunitaria
ƒ Obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di
rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla
loro natura (11 novembre 2004, Niselli).
ƒ Il verbo “disfarsi” deve essere interpretato considerando
le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente,
la tutela della salute umana e dell’ambiente; devono
essere garantiti un elevato livello di tutela e
l’applicazione dei principi di precauzione e di azione
preventiva (18 aprile 2002, Palin Granit).
ƒ Il fatto che una sostanza o un oggetto siano suscettibili
di riutilizzazione economica non esclude
necessariamente la loro natura di rifiuto (28 marzo 1990,
Vessoso ed altro)
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Giurisprudenza comunitaria
ƒ L’esecuzione di una delle operazioni di smaltimento o
recupero di cui agli allegati II A o II B alla direttiva non
consente di per sé di qualificare come rifiuto una
sostanza o un oggetto trattato in tale operazione (11
novembre 2004, cit), ma la nozione di rifiuto non esclude
le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione
economica (25 giugno 1997, Tombesi).
ƒ La nozione di rifiuto non esclude, in via di principio, alcun
tipo di residui, di prodotti di scarto e di altri materiali
derivanti da processi industriali (18 dicembre 1997,
Wallonie).
ƒ Il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente
o indirettamente, in un processo di produzione
industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto (18
dicembre 1997, cit).
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Livello Nazionale: MATERIE PRIME SECONDARIE
(MPS) - art. 181, 181 bis e 183 lett. q) D.Lgs 152/06
Il recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere MPS, deve garantire l'ottenimento di materiali
con caratteristiche da fissarsi con D.M (entro il 31 dicembre 2008).
La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle
operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti
perché i materiali ottenuti possono essere usati in un processo industriale, o
commercializzati come materia prima secondaria
L’Art. 181-bis (introdotto dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) fissa ulteriori criteri, requisiti
e condizioni:
a) siano prodotti da operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si
possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono;
d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre
condizioni per il commercio (norme e standards tecnici);
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
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Livello Nazionale: recupero rifiuti
Il recupero di materia (R5) ed energia (R1) di rifiuti
in impianti autorizzati è disciplinato dalla Parte
Quarta del D. Lgs 152/06 e s.m.i.
PROCEDURE AUTORIZZATIVE
ƒ Procedura ordinaria: ai sensi degli articoli 208 e 210
ƒ Procedura semplificata: ai sensi degli articoli 214 e 216
+ disposizioni transitorie
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Livello nazionale: recupero rifiuti
ƒ Procedure semplificate (artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006):
ƒ L'impresa può dare inizio all'attività di recupero di rifiuti decorsi Novanta giorni
dalla comunicazione alla Provincia territorialmente competente.
ƒ La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di
prosecuzione dell'attività
ƒ Norme tecniche recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura
semplificata (DM 5/2/1998 e s.m.i)
}
}
}
}
}
}
Tipologia: denominazione del rifiuto, in base alla composizione merceologica, ed i
codici CER
Provenienza: attività dalle deriva la tipologia di rifiuti
Caratteristiche del rifiuto: specificazione delle tipologie dei rifiuti con indicazione
delle caratteristiche merceologiche o chimico-fisiche
Attività di recupero: indicazione e descrizione delle attività di recupero consentite
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materiali e/o
prodotti ottenuti dal processo di recupero.
Quantità massime: quantità massime recuperabili (t/anno) per ciascuna
tipologia di rifiuto
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In Regione Piemonte: recupero rifiuti
Caratteristiche e differenze nei procedimenti
Ordinaria
Semplificata
Autorità competente
Provincia
Provincia
Tempistica
150 gg.
90 gg.
Conferenza
SI
NO
Tipo di autorizzazione
Atto dirigenziale espresso
Iscrizione Registro
Durata
10 anni
5 anni
Autorizzazione unica
SI
NO
Gestione attività
Rispetto prescrizioni
Rispetto norme tecniche
Verifica di VIA
SI
SI/NO
Garanzie finanziarie
SI
SI/NO
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Livello Nazionale: Procedure Ordinarie
IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO
L'autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del
sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di
rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
il metodo di trattamento e di recupero;
le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo
al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
la data di scadenza dell'autorizzazione.
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Livello Nazionale: recupero rifiuti
Gestione tecnica – amministrativa
ƒ Rispetto delle prescrizioni:
}
}
}
quantitativi annui e massimi stoccati,
tipologie e/o rifiuti
modalità esercizio operazioni autorizzate, ecc.
ƒ Procedure di accettazione del rifiuto (analisi)
ƒ Formulari di identificazione, Registro di carico e
scarico e MUDA (tracciabilità)
ƒ Piano di monitoraggio e controllo
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Il
rilascio
dell’autorizzazione
in
procedura
ordinaria
avviene
attraverso
lo
strumento
della
Conferenza dei servizi.
Tutte le fasi di recupero e smaltimento
possono essere autorizzate in procedura
ordinaria, fatta salva la valutazione di impatto
ambientale e l’autorizzazione integrata
ambientale ove previste.
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Inoltre:
ƒ Tutti i percorsi autorizzativi devono consentire la
massima trasparenza e partecipazione del pubblico (cfr.
art 5, commi 6, 7 e8 del D.Lgs 59/05). I soggetti
interessati possono presentare in forma scritta
osservazioni sulla domanda.
ƒ Le operazioni di controllo circa il rispetto delle
condizioni
e
prescrizioni
autorizzative
AIA
competono ex art 11 D.Lgs 59/05 all’ Agenzia
Regionale
per
la
Protezione
dell’Ambiente
(all’I.S.P.R.A. per gli impianti di competenza statale)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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