Modulo 2 il perocorso autorizzativo
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Modulo 2 il perocorso autorizzativo
Master Diffuso – Forum PA Il percorso autorizzativo e di controllo Ing. D.Gizzi - AITEC Principale normativa di riferimento Livello Comunitario: } Dir. 2000/76/CE Incenerimento rifiuti } Dir 2008/1/CE (versione codificata) IPPC } Dir. 2008/98/CE - Direttiva Quadro rifiuti Livello Nazionale: } D.Lgs 18 febbraio 2005, n.59 e s.m.i. - A.I.A } D.Lgs 11 maggio 2005, n.133 – Incenerimento e coincenerimento rifiuti } D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. “Norme in materia Ambientale” } D.M. 05/02/1998 e s.m.i. Recupero Rnp 19 maggio 2009 2 Livello comunitario Nuova definizione di rifiuto (art.3 Direttiva 2008/98): qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi Dir. 2008/1 in materia IPPC (art. 3 – Principi generali): - “c) sia evitata la produzione di rifiuti, a norma della Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti; in caso contrario, questi vengono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, vengono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente.” 19 maggio 2009 3 Livello Nazionale: D.Lgs 59/05 e s.m.i. Attuazione integrale della direttiva EU relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento • • Nel caso dei forni da cemento (con capacità > 500 t/g di clinker) l’autorità competente al rilascio è la Regione o la Provincia delegata dalla Regione (es. Regione Piemonte) L’A.I.A. deve tenere conto delle BAT (Best Available Techniques) ovvero Migliori Tecniche Disponibili (MTD) che consentono di imitare il più possibile “a monte” ogni eventuale produzione di emissioni nocive nell’ambiente. 19 maggio 2009 4 Procedura ai fini del rilascio dell’AIA (D.Lgs 59/05) Entro 30 giorni dalla domanda, l'autorità competente comunica al gestore la data di avvio del procedimento e la sede dove sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. E’ possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. L'autorità competente rilascia, entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, l’AIA. Presentazione istanza e trasmissione progetto Comunicazione avvio procedimento Pubblicazione avvisi al pubblico Osservazioni del pubblico Conferenza dei Servizi Autorizzazione Integrata Ambientale 19 maggio 2009 5 Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il gestore provvede alla pubblicazione di un annuncio su un quotidiano a diffusione locale contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore. L'autorità competente convoca una conferenza dei servizi alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della salute e delle attività produttive. Livello Nazionale: Limiti di emissione Coincenerimento Rifiuti NP Combustibili tradizionali D.Lgs 133/05 (mg/Nm3) (rif. 10% di O2) ex DPR 203/88 (mg/Nm3) (rif. O2 di processo) Polveri totali 30 30 COT (*) 10 80 HCl 10 30 HF 1 5 SOx (*) 50 600 800 (500 nuovi) 1.800 (Cd+Tl) 0,05 0,2 (Hg) 0,05 0,2 Met. pesanti 0,5 5 0,1 ng/Nm3 TEQ 0,1 ng/Nm3 TEQ 0,01 0,1 Inquinante NOx (PCDD/F) I.P.A. D.Lgs 133/05 Coincenerimento rifiuti nei forni da cemento una cementeria che coincenerisce ha generalmente dei limiti di emissione in atmosfera più bassi rispetto alla marcia normale (*) Per SO2 e COT l'autorità competente può autorizzare deroghe nei casi tali emissioni (*) siano Per SO l'autorità competente può autorizzare 2 e COTdall’attività non generate dei rifiuti. deroghe nei casi tali emissioni 19 maggio 2009 dall’attivitàdidiincenerimento non siano generate incenerimento dei rifiuti. 6 Livello Nazionale: A.I.A. - flessibilità Direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento Nel rilascio delle autorizzazioni, gli Enti competenti devono tener conto delle circostanze locali, delle caratteristiche tecniche dei singoli impianti e di un’adeguata analisi dei costi (cfr D.M. 1/10/2008 – Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell’Allegato I del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) e dei benefici ambientali, riflettendo le caratteristiche e le necessità specifiche del territorio. 19 maggio 2009 7 Giurisprudenza comunitaria Obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura (11 novembre 2004, Niselli). Il verbo “disfarsi” deve essere interpretato considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell’ambiente; devono essere garantiti un elevato livello di tutela e l’applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (18 aprile 2002, Palin Granit). Il fatto che una sostanza o un oggetto siano suscettibili di riutilizzazione economica non esclude necessariamente la loro natura di rifiuto (28 marzo 1990, Vessoso ed altro) 19 maggio 2009 8 Giurisprudenza comunitaria L’esecuzione di una delle operazioni di smaltimento o recupero di cui agli allegati II A o II B alla direttiva non consente di per sé di qualificare come rifiuto una sostanza o un oggetto trattato in tale operazione (11 novembre 2004, cit), ma la nozione di rifiuto non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica (25 giugno 1997, Tombesi). La nozione di rifiuto non esclude, in via di principio, alcun tipo di residui, di prodotti di scarto e di altri materiali derivanti da processi industriali (18 dicembre 1997, Wallonie). Il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto (18 dicembre 1997, cit). 19 maggio 2009 9 Livello Nazionale: MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) - art. 181, 181 bis e 183 lett. q) D.Lgs 152/06 Il recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere MPS, deve garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche da fissarsi con D.M (entro il 31 dicembre 2008). La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché i materiali ottenuti possono essere usati in un processo industriale, o commercializzati come materia prima secondaria L’Art. 181-bis (introdotto dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) fissa ulteriori criteri, requisiti e condizioni: a) siano prodotti da operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero; b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono; d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni per il commercio (norme e standards tecnici); e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. 19 maggio 2009 10 Livello Nazionale: recupero rifiuti Il recupero di materia (R5) ed energia (R1) di rifiuti in impianti autorizzati è disciplinato dalla Parte Quarta del D. Lgs 152/06 e s.m.i. PROCEDURE AUTORIZZATIVE Procedura ordinaria: ai sensi degli articoli 208 e 210 Procedura semplificata: ai sensi degli articoli 214 e 216 + disposizioni transitorie 19 maggio 2009 11 Livello nazionale: recupero rifiuti Procedure semplificate (artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006): L'impresa può dare inizio all'attività di recupero di rifiuti decorsi Novanta giorni dalla comunicazione alla Provincia territorialmente competente. La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività Norme tecniche recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (DM 5/2/1998 e s.m.i) } } } } } } Tipologia: denominazione del rifiuto, in base alla composizione merceologica, ed i codici CER Provenienza: attività dalle deriva la tipologia di rifiuti Caratteristiche del rifiuto: specificazione delle tipologie dei rifiuti con indicazione delle caratteristiche merceologiche o chimico-fisiche Attività di recupero: indicazione e descrizione delle attività di recupero consentite Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materiali e/o prodotti ottenuti dal processo di recupero. Quantità massime: quantità massime recuperabili (t/anno) per ciascuna tipologia di rifiuto 19 maggio 2009 12 In Regione Piemonte: recupero rifiuti Caratteristiche e differenze nei procedimenti Ordinaria Semplificata Autorità competente Provincia Provincia Tempistica 150 gg. 90 gg. Conferenza SI NO Tipo di autorizzazione Atto dirigenziale espresso Iscrizione Registro Durata 10 anni 5 anni Autorizzazione unica SI NO Gestione attività Rispetto prescrizioni Rispetto norme tecniche Verifica di VIA SI SI/NO Garanzie finanziarie SI SI/NO 19 maggio 2009 13 Livello Nazionale: Procedure Ordinarie IL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO L'autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi: i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato; le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; la localizzazione dell'impianto da autorizzare; il metodo di trattamento e di recupero; le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; la data di scadenza dell'autorizzazione. 19 maggio 2009 14 Livello Nazionale: recupero rifiuti Gestione tecnica – amministrativa Rispetto delle prescrizioni: } } } quantitativi annui e massimi stoccati, tipologie e/o rifiuti modalità esercizio operazioni autorizzate, ecc. Procedure di accettazione del rifiuto (analisi) Formulari di identificazione, Registro di carico e scarico e MUDA (tracciabilità) Piano di monitoraggio e controllo 19 maggio 2009 15 Il rilascio dell’autorizzazione in procedura ordinaria avviene attraverso lo strumento della Conferenza dei servizi. Tutte le fasi di recupero e smaltimento possono essere autorizzate in procedura ordinaria, fatta salva la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale ove previste. 19 maggio 2009 16 Inoltre: Tutti i percorsi autorizzativi devono consentire la massima trasparenza e partecipazione del pubblico (cfr. art 5, commi 6, 7 e8 del D.Lgs 59/05). I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni sulla domanda. Le operazioni di controllo circa il rispetto delle condizioni e prescrizioni autorizzative AIA competono ex art 11 D.Lgs 59/05 all’ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (all’I.S.P.R.A. per gli impianti di competenza statale) 19 maggio 2009 17 GRAZIE PER L’ATTENZIONE 19 maggio 2009 18