secondo incarioco ll avv didio la legge comune di san cono contro

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secondo incarioco ll avv didio la legge comune di san cono contro
ORIGINALE
COMUNE DI SAN CONO
(Città Metropolitana di Catania)
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 di Registro
OGGETTO: conferimento incarico legale all’avv. Cateno Di Dio La Legge,
da San Cono, per costituirsi avverso l’atto di citazione presentato dalla
Riscossione Sicilia S.p.A. contro il Comune di San Cono, dinanzi al
Data 16.09.2016
tribunale di Caltagirone.
L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di settembre alle ore 10,50 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal___________Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:
Cognome
e
nome
BARBERA SALVATORE
carica
presenti assenti
Sindaco
X
Vice Sindaco
X
NITRO GESUALDO
Assessore
X
FICHERA ROSALIA
Assessore
MILITELLO GIUSEPPE
Assessore
ALESSANDRO VINCENZO
X
X
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA GIUSEPPINA LA MORELLA
Il Presidente Signor SALVATORE BARBERA nella sua qualità di Sindaco
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa
alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto
REFERTO PARERI:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO esprime parere FAVOREVOLE
………………………………………………………..…………………………………………….
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e L.R. 48/91.
Il Responsabile del Servizio
F.to Milazzo Francesco
San Cono, lì 16.09.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere favorevole
………………………………………………………………………………………………………
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e L.R. 48/91.
Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Milazzo
San Cono, lì 16/09/2016
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’atto di citazione prodotto dalla Riscossione Sicilia S.p.A. del 11.07.2016, con la quale cita il
Comune di San Cono, in persona del sindaco p.t., a presentarsi davanti al tribunale di Caltagirone
all’udienza del 13.12.2016 per la causa di opposizione all’esecuzione, iscritta al n. 783/15 R.G.
promossa da Riscossione Sicilia S.p.A.;
Visto l'atto pervenuto all’Ufficio Protocollo in data 19.03.2015 - Prot. n. 1 0 7 1 - con il quale
il C o m u n e d i S a n C o n o , i n p e r s o n a d e l S i n d a c o p . t . ,
rappresentato e difeso dall’Avv. Cateno Di Dio La Legge, ha proposto ricorso al Tribunale di
Caltagirone per proporre appello avverso l’atto di citazione prodotto dal sig. Ciotta Angelo,
dinanzi al Giudice di pace di Caltagirone, pervenuto all’Ente tramite notifica da parte del tribunale di
Caltagirone del 19.03.2015, per l’udienza del 19.10.2015, richiedente il risarcimento dei danni per
non pagamento dei tributi comunali;
Considerato che con delibera di G.C. n. 60 del 02.07.2016 era stato conferito, in precedenza,
l’incarico legale all’avv. Cateno Di Dio La Legge per opporsi all’esecuzione ex art. 615 C.P.C.;
Visto l'atto pervenuto all’Ufficio Protocollo in data 15.09.2016 - Prot. n. 3 6 6 0 - con il quale
il C o m u n e d i S a n C o n o , i n p e r s o n a d e l S i n d a c o p . t . ,
rappresentato e difeso dall’Avv. Cateno Di Dio La Legge, ha proposto ricorso al Tribunale di
Caltagirone per proporre appello avverso la sentenza n. 64/16, resa in data 28 febbraio 2016 e
pubblicata in data 29 febbraio 2016;
Ritenuto, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, onde tutelare i
diritti e gli interessi del Comune di S a n C o n o individuando per la rappresentanza e la
difesa dell'Ente l'Avv. Cateno Di Dio La Legge che si è già dichiarato disponibile nelle more
della sua formalizzazione;
Visto il preventivo di spesa pervenuto al nostro protocollo in data 15.09.2016 n. 3653 col quale
accetta di costituirsi in nome e per conto dell’Ente, con un onorario per l’intero giudizio di € 656,60
comprensivi di IVA e CAP ed al lordo delle ritenute di legge;
Ritenuto, pertanto, di assegnare al Responsabile del Settore interessato in rapporto alle risorse
disponibili la somma di Euro 6 5 6 , 6 0 che trova la dovuta imputazione sul capitolo 1 0 4 0 0
del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Tenuto conto della nuova disciplina introdotta in materia dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs 19
aprile 2016 n. 50);
Richiamata in particolare la disciplina di cui al comma 1 ed al comma 2, primo periodo,
dell’articolo 37 per l’acquisto di beni e servizi nell’ambito delle cifre (inferiori) di 40 mila del
nuovo codice degli appalti;
Richiamato quanto già espresso dalla Quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2730
dell'11 maggio 2012, la quale dapprima ricomprendeva il singolo incarico difensivo nell'ambito dei
contratti di lavoro autonomo, e successivamente ne consentiva l'affidamento diretto in base a criteri
di ampia discrezionalità, posto che «il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico
legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento
del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all’articolo 27 del
codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa
incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà
dell’iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali
della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri
di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici»;
“….l’affidamento ,da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico per la difesa in giudizio non
richiede l’esperimento di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di
servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti
pubblici, bensì un contratto d’opera professionale affidabile in via diretta”
Visto il comma 9, dell’art.1, del Decreto Legge 12.07.2004 n. 168 e ritenuto che, non trattandosi
nella fattispecie di attività di consulenza ma di prestazione di servizi, il conferimento dell’incarico
de quo non è sottoposto alle limitazioni nella normativa in questione previste.;
Richiamato esplicitamente quanto stabilito dalla deliberazione Corte dei Conti n°37/2008 per la quale
secondo giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr. Cons. di St., sez. IV, sentenza n. 263/2008)
l’incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto
di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al
quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. Concettualmente distinto
rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un
risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.
Ciò fatto salvo quanto disposto dall’art. 91 D. Lgs. n. 163/2006 per gli incarichi di progettazione.
Esemplificativamente con riferimento all’incarico conferito ad un libero professionista avvocato
esterno all’Amministrazione, va distinta l’ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca,
destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio
giudiziale…”
Considerato inoltre che in applicazione dei principi generali di proporzionalità e di ragionevolezza,
deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000 euro,
analogamente a quanto già consentito per gli incarichi di progettazione e, più in generale, per gli
affidamenti di appalti, in presenza di adeguata motivazione sulla oggettiva incompatibilità
dell’indugio di una regolare procedura selettiva ad evidenza pubblica rispetto alla primaria necessità
della osservanza di perentori termini per la costituzione e difesa in giudizio dell’ente;
Richiamato l’art.17 c.1 lett.d) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente esclusione
specifiche per i servizi legali di cui ai n.1 a 5;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49 D.Lgs 267/2000;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n°267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese
DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa:
1. Di incaricare l’Avv. Cateno Di Dio La Legge per la costituzione in giudizio e la difesa del
Comune di San Cono dinanzi al Tribunale di Caltagirone, in opposizione al ricorso promosso dalla
Riscossione Sicilia S.p.A. contro il comune di San Cono e che costituisce altresì motivazione del
provvedimento amministrativo ex art. 3 della legge n. 241/90
2. L’incarico professionale viene conferito a seguito dell’accettazione, anche della presente, per
iscritto da parte del legale incaricato, alle seguenti condizioni:
a) Obbligo di relazionare al capo dell’Amministrazione sull’andamento e/o stato del giudizio;
b) Proposta di eventuali atti da adottare da parte dell’Amministrazione a tutela di quanto
oggetto di causa;
c) Obbligo di un buon comportamento processuale che difende al meglio il buon diritto
dell’Ente;
d) Onorario ai minimi tariffari professionali o pari a quanto, eventualmente, statuito dal
Giudice di sentenza, senza diritto ad ottenere onorario aggiuntivo;
e) Il compenso come sopra stabilito si applica nell’ipotesi che il giudizio venga portato a
termine. In caso di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo si applica il D.M.
140/2012 con riferimento alle fasi già svolte escluso ogni aumento sempre che le risultanze
siano economicamente più convenienti per l’Ente;
f) Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato
domiciliaratario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo
dovutogli, senza che ciò comporti un aumento del corrispettivo pattuito;
g) Rimborso delle sole spese documentate;
h) Obbligo di comunicare i fatti che eventualmente dovessero dare luogo ad una integrazione
dell’impegno di spesa assunto con la deliberazione giuntale di incarico e l’entità presumibilmente
dell’integrazione occorrente.
3. D i dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per l'espletamento degli adempimenti
preordinati all'esecuzione del presente deliberato
4. Di assegnare al Responsabile del Settore interessato la somma di Euro 656,60 comprensivi di
IVA e CAP ed al lordo delle ritenute di legge quale compenso per l'incarico professionale di
che trattasi, con imputazione sul capitolo 1 0 4 0 0 del bilancio corrente esercizio finanziario
2016;
5. D i dichiarare, per l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espresso in forma
palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
INDI
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione del Servizio Economico- finanziario di sopra riportata;
Preso atto che sulla medesima proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n.
142, e successive modifiche e integrazioni, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e successive modifiche
e integrazioni, hanno espresso parere favorevole:
-
il competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Vista l’attestazione della copertura finanziaria, della relativa spesa, resa dal Responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;
con voti unanimi espressi nei modi di legga
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nel testo integrale sopra riportato che s’intende qui di
seguito integralmente trascritto.
Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, di immediata esecutività.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Salvatore Barbera
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppina La Morella
L’ASSESSORE
F.to Gesualdo Nitro
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44:
E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale 15 giorni consecutivi
Dal____________________________al_____________________(art.11, comma 1);
Con lettera n. _______________________, in data________________________, è stata
trasmessa ai capogruppo consiliari (art. 15, commi 3 e 4);
E’ divenuta esecutiva il giorno_____________________ in quanto:
Sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 12,c. 1)
X E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art 16)
Dalla residenza municipale, lì…………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppina La Morella