Videogiochi CENSURA SUI VIDEOGIOCHI, ARRIVA IL CODICE

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Videogiochi CENSURA SUI VIDEOGIOCHI, ARRIVA IL CODICE
Videogiochi
LA REPLICA DEL COMPARTO GIOCHI:"REGOLE ESISTONO GIA' DA ANNI"
Il presidente dell'associazione genitori chiedeva impegno alle aziende per impedire l'acesso di prodotti
violenti ai minori e pronta, dalle aziende del comparto giochi, arriva la replica. "Le regole già ci sono spiega Eugenio Bernardi, produttore di giochi ed espero del settore- per sale giochi e pubblici esercizi è
in vigore un divieto già da cinque anni (il riferimento è alla circolare del ministero degli Interni datata
5 dicembre 2003, Ndr) e se vale per questi locali vale anche per i negozi che vendono i giochi domestici.
Un particolare che si dovrebbe conoscere prima di lanciare accuse all'intero settore
dell'intrattenimento videoludico: una cosa sono i giochi da home computer un'altra i giochi da coin
op".
ac - 09/07/2008 - 13:39
http://www.giocoegiochi.com/
CENSURA SUI VIDEOGIOCHI, ARRIVA IL CODICE
CONDOTTA...MA PER SALE GIOCHI E BAR IL DIVIETO
E' IN VIGORE DA CINQUE ANNI
(Jamma) I produttori e i distributori di videogame hanno due anni di tempo per uniformarsi
ad un codice di condotta che protegga meglio i più piccoli dalla visione di immagini violente.
Lo ha detto oggi l'organo esecutivo dell'Unione Europea. "I creatori (di videogiochi) devono
godere della libertà di espressione ma allo stesso tempo questa è un'industria che ha un
certo impatto sulla società", ha detto durante una conferenza stampa Viviane Reding,
commissario europeo per le Tlc e i media. Si stima che i ricavi dalla vendita di videogiochi in
tutto il mondo raggiungeranno i 30 miliardi di euro in due anni, un terzo dei quali all'interno
dei 27 paesi Ue, ha aggiunto Reding.
La preoccupazione maggiore, ha continuato il commissario europeo, è che i
videogiochi possano causare comportamenti aggressivi che potrebbero condurre a episodi
tragici, come la sparatoria nella scuola finlandese dello scorso novembre in cui otto persone
hanno perso la vita per mano di uno studente di 18 anni. Tali timori hanno portato diversi
paesi a bandire giochi come "Manhunt 2". L'esecutivo Ue ha potere propositivo in tema di
leggi, ma ha deciso di dare due anni di tempo alle aziende del settore perché adottino un
codice di condotta più adeguato, invitando le industrie a investire di più per la
pubblicizzazione dei simboli che evidenziano a quale fascia d'età siano indirizzati i vari giochi.
Il sistema di classificazione dei videogame per fasce di età usato dai produttori -- Pan
European Games Information (Pegi) -- è adottato da 20 paesi membri Ue e giudicato
affidabile dalla Elspa -- Entertainment and Leisure Software Publishers' Association -- ma la
Commissione Europea vorrebbe che i simboli Pegi diventassero più familiari al pubblico,
anche se ammette che non ci siano prove su come i videogiochi violenti influenzino
effettivamente il comportamento dei ragazzi.
Siamo molto soddisfatti di questa presa di posizione della Commissione Ue: è da
tempo che reclamiamo maggior attenzione e controllo sia nella classificazione dei videogiochi
(Sistema PEGI), che nei prodotti video immessi sul mercato europeo ed italiano". Questo il
commento della Responsabile del Dipartimento Junior del Movimento Difesa del Cittadino,
Lucia Moreschi alle dichiarazione della Commissaria alla tutela dei consumatori Meglena
Kuneva che ha invitato industria e autorità nazionali a fare di più.
"Tanto è vero che, Italia compresa, diversi videogiochi sono stati bloccati alla vendita,
anche grazie alle nostre segnalazioni proprio perché intrisi di violenza, con linguaggio scurrile
e messaggi di discriminazione". "Ci uniamo alle richieste della Commissaria Meglena Kuneva,
che ha una forte attenzione alle problematiche inerenti la tutela dei giovani consumatori: sia i
produttori che le istituzioni devono dare la possibilità e le informazioni necessarie alle famiglie
in modo che i genitori siano in grado di scegliere e valutare i prodotti più adatti per i propri
figli". "Inoltre - continua Moreschi - sempre più giochi possono essere scaricati da Internet e
sui telefoni cellulari anche dai bambini, in maniera praticamente incontrollata da parte degli
adulti. Questo è un problema che deve essere affrontato, e non bastano le campagne spot,
occorre un'educazione all'uso corretto della multimedialità che deve colmare il divario
tecnologico tra generazioni".
Per sale giochi e bar il divieto è in vigore da
oltre cinque anni
E' datata 5 dicembre 2003 la circolare firmata dal capo della Polizia di Stato sulla attività di
prevenzione contro i videogiochi a contenuto osceno o violento
IL TESTO DELLA CIRCOLARE
Com’è noto, gli artt. 86 e 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sottopongono a
licenza di p.s. rispettivamente gli esercizi pubblici, le sale pubbliche da biliardo o da gioco, ed
i punti di raccolta delle scommesse ove possano essere installati apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.
L’art. 110, comma 1, del predetto testo unico, inoltre, conferisce al questore la potestà di
stabilire l’elenco dei giochi di azzardo e dei giochi che la stessa autorità ritenga di vietare nel
pubblico interesse, da esporre, in apposita tabella, in tutte le sale da biliardo o da gioco e
negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla installazione di apparecchi da
gioco. La tabella contiene le prescrizioni e i divieti specifici che il questore ritenga di disporre
nel pubblico interesse.
Stante quanto precede, si ritiene che, in tale specifico ambito, il problema della tutela dei
minori possa essere efficacemente affrontato attraverso lo strumento delle prescrizioni, che i
questori potranno imporre, a norma dell’ art.110, comma 1, del TULPS, nella predetta
tabella, affinché negli esercizi interessati non siano resi disponibili apparecchi e congegni
suscettibili, per le immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicologico dei minori.
Al riguardo, appare, però, indispensabile individuare obbiettivi parametri di riferimento ai
quali i questori dovranno ancorare il contenuto delle prescrizioni.
A tal proposito, si ritiene che utili spunti possano essere desunti dai principi contenuti nel
Codice di autoregolamentazione TV e minori , adottato dalle aziende televisive pubbliche e
private e volto a tutelare i diritti e l’integrità psichica e morale dei minori dai pericoli derivanti
da una indiscriminata percezione di immagini televisive.
E’ utile evidenziare che tale Codice è stato approvato nella comune consapevolezza che:
− il bisogno del minore ad uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto
dall’ordinamento nazionale ed in particolare dall’art. 31 della Costituzione che impegna la
comunità nazionale, in tutte le sue articolazioni, a proteggere l’infanzia e la gioventù;
− la Convenzione ONU sui diritti dei bambini del 20 novembre 1989, recepita
nell’ordinamento dello Stato per effetto della legge 27 maggio 1991, n. 176,impone a tutti di
collaborare per predisporre le condizioni affinché i minori non siano sottoposti a interferenze
arbitrarie o illegali;
− quando i diritti di ogni cittadino – utente e quelli connessi alla libertà di impresa, che vanno
comunque salvaguardati, risultano contrapposti a quelli dei minori, deve trovare applicazione
l’art. 3 della citata convenzione ONU ai sensi della quale i maggiori interessi del bambino
devono costituire oggetto di primaria considerazione.
In relazione a quanto precede, si ritiene che, in attesa di una organica regolamentazione del
settore, la superiore salvaguardia dei diritti dei minori renda certamente legittimo ed
opportuno un intervento dei questori – giustificato da ragioni di pubblico interesse – volto ad
imporre, con lo strumento della tabella dei giochi vietati, che non siano installati apparecchi e
congegni automatici,semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che, come
espressamente
previsto dal menzionato codice di autoregolamentazione, contengano “sequenze
particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme
imitative” nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.
L’ampiezza e la qualità delle prescrizioni, anche con riferimento all’individuazione dei
destinatari, potranno essere diversamente modulate dai questori in relazione alle effettive
esigenze, ferma restando l’inutilità di disporre impedimenti o divieti che riguardino apparecchi
e congegni il cui utilizzo sia già vietato ai minori di anni 18, in relazione a quanto previsto
dall’art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.
E’ appena il caso di evidenziare che l’alto contenuto sociale delle iniziative che saranno
adottate al riguardo richiederà un impegno altrettanto elevato e visibile al fine di vigilare sulla
corretta osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte.
Com’è noto, la soluzione prospettata non può essere estesa all’attività di vendita al pubblico e
comunque alle attività di produzione, duplicazione,noleggio o cessione a qualsiasi titolo di
supporti audiovisivi destinati al gioco, atteso che tale settore, per quanto disciplinato dall’art.
75 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per consolidato orientamento
giurisprudenziale, a suo tempo comunicato alle SS.LL., risulta sottratto al sistema delle
autorizzazioni di polizia.
Permanendo, peraltro, anche in tale ambito qualificate esigenze di tutela, è opportuno che
siano attivati appositi dispositivi di investigazione e contrasto volti ad accertare se la
commercializzazione e la diffusione di giochi a contenuto osceno, applicati su software per
consolle od elaboratori elettronici o comunque su specifico supporto audiovisivo, integri, per
le particolari modalità attuative, gli estremi dei delitti sanzionati dall’art. 528 c.p. ovvero
dall’art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, che punisce chiunque fabbrica, introduce,
affigge o
espone in luogo pubblico o aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati
comunque destinati alla pubblicità i quali offendono il pudore o la pubblica decenza
considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto.
Al medesimo scopo, andranno accertati od efficacemente perseguiti i casi di violazione delle
fattispecie depenalizzate previste dall’art. 725 c.p., ovvero dall’art. 1, comma 2 della legge n.
1591 del 1960, che sanziona le ipotesi di fabbricazione, introduzione, affissione od
esposizione in luogo pubblico o aperto al pubblico di disegni immagini fotografie od oggetti
figurati comunque destinati alla pubblicità che rappresentino scene di violenza atte ad
offendere il senso morale o l’ordine familiare.
Si ritiene di dover, infine, sottolineare come un adeguato potenziamento delle iniziative di
contrasto al fenomeno dell’abusivismo nel commercio ambulante si ponga in funzione
pienamente strumentale rispetto all’esigenza di arginare il fenomeno della diffusione di
videogiochi non adatti a minori, atteso che tali forme di abusivismo spesso si accompagnano
ad altre manifestazioni criminali, quali la pirateria audiovisiva ed informatica che,
frequentemente, ha ad oggetto l’illegale riproduzione e commercializzazione di giochi per
consolle ed elaboratori elettronici destinati ad essere utilizzati nell’ambito delle famiglie.
Sul punto si raccomanda, pertanto, la stretta osservanza delle istruzioni impartite con
circolari n. 123/A2/130.A.289 del 18 luglio 2002 e del 23 giugno 2003.
I Sigg. Prefetti sono pregati di voler partecipare il contenuto della presente direttiva ai
Comuni delle rispettive province, affinché, in relazione a quanto previsto dall’art. 9 del
T.U.L.P.S., valutino l’opportunità di estendere il contenuto delle prescrizioni, di cui si è fatta
menzione nella prima parte della presente direttiva, ai titolari di licenze per lo svolgimento
delle attività di distribuzione o di gestione anche indiretta di apparecchi o congegni
automatici, semiautomatici da gioco, il cui rilascio, a norma dell’art. 86, comma 3, del TULPS
è rimesso alla competenza dei Sindaci.