APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE: PIGNORAMENTO DEL MARGINE DISPONIBILE La Banca mi ha concesso un’apertura di credito in conto corrente. I miei creditori possono procedere ad esecuzione forzata pignorandomi il c.d. “margine disponibile”? La peculiare forma del pignoramento presso terzi è prevista dalla legge quando il bene da assoggettare all’esecuzione è costituito da un credito vantato dal debitore nei confronti di un terzo (cd. debitor debitoris). A tale riguardo, premesso che deve trattarsi esclusivamente di crediti aventi ad oggetto somme di denaro, si ritiene che il pignoramento possa investire anche crediti condizionali, futuri, illiquidi o inesigibili purchè dotati di una certa capacità satisfattiva da valutarsi in concreto con riferimento al momento dell’assegnazione. Nei casi in cui le vesti di “terzo pignorato” siano assunte dalla Banca, la tendenza è quella di considerare quest’ultima quale tipico debitor debitoris, configurando il rapporto intercorrente tra la Banca stessa e il cliente come posizione in sè “debitoria” (si pensi al caso tipico dei rapporti di deposito bancario). Ciò posto in linea generale, si tratta di capire se nell’ambito dei rapporti di apertura di credito (con o senza limiti massimi di accreditamento), il c.d. “margine disponibile”, ovvero le somme tutt’ora a disposizione dell’affidato, configuri un credito del cliente verso la Banca, passibile di costituire oggetto di pignoramento ai sensi dell’art. 543 c.p.c. A riguardo, è stato chiarito che il diritto che l’accreditato vanta nei confronti della Banca ad utilizzare le somme postegli a disposizione, non sono assogettabili al procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi in quanto il c.d. “margine disponibile” non costituisce un vero e proprio credito del Cliente nei confronti della Banca. Invero, tale posizione giuridica attiva si trasforma in credito dell’affidato solo nel momento in cui questi ritenga di utilizzare le somme messe a sua disposizione, ai sensi dell’art. 1843 c.c. Prima di tale momento, quello dell’accreditato nei confronti della Banca si atteggia quale mero diritto di credito eventuale e condizionato. Ciò in quanto il potere di esigere l’erogazione delle somme messe a disposizione dalla Banca dipende da una mera manifestazione di volontà in tal senso dell’accreditato medesimo. Come tale esso risulta privo di quella capacità satisfattiva futura da valutarsi in concreto con riguardo al momento dell’assegnazione che secondo la Corte di Cassazione rappresenta presupposto imprescindibile per la pignorabilità dei crediti. Redazione Diritto Bancario