APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE: PIGNORAMENTO DEL MARGINE DISPONIBILE
La Banca mi ha concesso un’apertura di credito in conto corrente. I miei creditori possono
procedere ad esecuzione forzata pignorandomi il c.d. “margine disponibile”?
La peculiare forma del pignoramento presso terzi è prevista dalla legge quando il bene da
assoggettare all’esecuzione è costituito da un credito vantato dal debitore nei confronti di un terzo
(cd. debitor debitoris). A tale riguardo, premesso che deve trattarsi esclusivamente di crediti aventi
ad oggetto somme di denaro, si ritiene che il pignoramento possa investire anche crediti
condizionali, futuri, illiquidi o inesigibili purchè dotati di una certa capacità satisfattiva da valutarsi
in concreto con riferimento al momento dell’assegnazione. Nei casi in cui le vesti di “terzo
pignorato” siano assunte dalla Banca, la tendenza è quella di considerare quest’ultima quale tipico
debitor debitoris, configurando il rapporto intercorrente tra la Banca stessa e il cliente come
posizione in sè “debitoria” (si pensi al caso tipico dei rapporti di deposito bancario). Ciò posto in
linea generale, si tratta di capire se nell’ambito dei rapporti di apertura di credito (con o senza
limiti massimi di accreditamento), il c.d. “margine disponibile”, ovvero le somme tutt’ora a
disposizione dell’affidato, configuri un credito del cliente verso la Banca, passibile di costituire
oggetto di pignoramento ai sensi dell’art. 543 c.p.c.
A riguardo, è stato chiarito che il diritto che l’accreditato vanta nei confronti della Banca ad
utilizzare le somme postegli a disposizione, non sono assogettabili al procedimento di
espropriazione forzata di crediti presso terzi in quanto il c.d. “margine disponibile” non costituisce
un vero e proprio credito del Cliente nei confronti della Banca. Invero, tale posizione giuridica
attiva si trasforma in credito dell’affidato solo nel momento in cui questi ritenga di utilizzare le
somme messe a sua disposizione, ai sensi dell’art. 1843 c.c. Prima di tale momento, quello
dell’accreditato nei confronti della Banca si atteggia quale mero diritto di credito eventuale e
condizionato. Ciò in quanto il potere di esigere l’erogazione delle somme messe a disposizione
dalla Banca dipende da una mera manifestazione di volontà in tal senso dell’accreditato
medesimo. Come tale esso risulta privo di quella capacità satisfattiva futura da valutarsi in
concreto con riguardo al momento dell’assegnazione che secondo la Corte di Cassazione
rappresenta presupposto imprescindibile per la pignorabilità dei crediti.
Redazione Diritto Bancario