Circolare Ministeriale n. 46 del 7 aprile 1998
Transcript
Circolare Ministeriale n. 46 del 7 aprile 1998
Talune ditte ab ilitate a montare e/o riparare g li apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada di cui al regolamento CEE n.3821/85. cronotachigrafi CEE. nel trasformare lo stato societario, chiedono di mantenere lo stesso numero identificativo del marchio particolare già assegnato loro, presentando domanda di "volturazione" anziché la prescritta domanda di autorizzazione al montàggio ed alla riparazione ai sensi d e ll'a rt. 3 della L.13 nov. 1978, n.727 e d e ll'a rt. 2 del D.M. 24 maggio 1979. La trasformazione societaria in argomento spesso comporta scissione dei soci, litispendenze, cambio di sede, subaffittanze e quant'altro, di cui è necessario tenere conto nell'emettere il provvedimento di autorizzazione a mantenere il vecchio numero identificativo del marchio particolare, provvedimento questo che inoltre non trova fonte di legittimazione nella normativa vigente. La ridefinizione dello stato giuridico delle ditte che si sono trasformate impone alle stesse la ricertificazione che. in ogni caso, necessita acquisire agli atti istru ttori della domanda e che spesso non è quella prescritta dalla norma. Pag. 1 di 2 In effetti il D.M. 24 maggio 1979 summenzionato elenca tassativamente la documentazione che il richiedente deve produrre ai fin i del rila sc io dell'autorizzazione e non prevede i casi di "volturazione" a seguito di trasformazioni societarie. Viceversa in ta li casi la ditta, nel richiedere la nuova autorizzazione, può fare riferimento a documenti e ce rtificati già in possesso dell'amministrazione. Ciò premesso, al fine di sn ellire la procedura del rila sc io delle autorizzazioni in oggetto, ed evitare richieste in giustificate da parte della Amministrazione alle ditte interessate, di documenti e ce rtificati dimostrativi delle predette trasformazioni, ed inoltre a dare certezza della univocità di attribuzione del numero di marchio particolare alle stesse ditte richiedenti, trasformate o non in nuovo "status" societario, si rende necessario impartire le seguenti istruzioni: a) la richiesta di "volturazione" del marchio particolare di cui al D.M. 16 maggio 1987, n.225 da una ditta a ll'a ltra , trasformatasi nello stato societario, dovrà intendersi valida se e solo se la ditta richiedente mantiene il numero di iscrizione originario della CCIA. Sarà cura della ditta richiedente allegare alla domanda il certificato di iscrizione alla CCIA. b) la ditta richiedente la predetta "volturazione" deve allegare alla domanda la documentazione prevista a ll'a r t . 2 e seg.ti del D.M.24 mag.1979. ad eccezione di quella che la ditta stessa dovesse indicare già in possesso dell'Amministrazione; c) nella eventualità che codesto Ufficio non riscontrasse continuità aziendale nel senso precisato al punto a), dovrà invitare la ditta richiedente a produrre la documentazione prevista per l'assegnazione di un nuovo marchio particolare: d) g li Uffici in indirizzo, prima di trasmettere la documentazione da allegare alla domanda, ed al fine di uniformare le procedure per il rila sc io delle autorizzazioni alle disposizioni in materia di snellimento burocratico, procedono direttamente all'esame tecnico delle- attrezzature. ed inviano l'e s it o dell'accertamento a questo Ufficio. A tale proposito si precisa che tale esame è comunque subordinato a ll'is t r u t t o r ia da parte d e ll'u ffic io Centrale Metrico, in relazione a particolari attrezzature ovvero a particolari procedure di verificazione dei cronotachi grafi CEE in sta lla ti e/o riparati. f! Direttore della Divisione ( L Pag. 2 di 2 " "■ ' '