massimario penale - Ordine Avvocati Milano

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La Rivista del Consiglio
Massimario penale
n. 4/2011
MASSIMARIO PENALE
TRIBUNALE DI MILANO - UFFICIO DEL MASSIMARIO PENALE
Prosegue la raccolta delle massime del Tribunale penale di Milano. Si segnalano in
questo numero una sentenza della 2º sezione ed altra della 1º sezione in tema di aggiotaggio e manipolazione del mercato nonché due ordinanze (rispettivamente della
7º e dell’8º sezione) sui poteri di sindacato del giudice del dibattimento in ordine alla
mancata ammissione al rito abbreviato dal parte del gip.
Sez. 8, Sentenza n. 13577 del 28 novembre 2011, rv. 00308, Giud. monocratico Pellegrino A., Imp. M.
630 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - 001 IN GENERE
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE - Guida in
stato di alterazione da stupefacenti - Rifiuto degli accertamenti di rito - Obblighi di
informativa da parte degli agenti operanti - Fattispecie.
Per ritenere ingiustificato, e come tale punibile, il mancato consenso dell’interessato
alla sottoposizione agli esami per l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, si rende necessario che l’esaminando sia preventivamente informato dagli organi di polizia giudiziaria:
– della sua facoltà di rifiutare il prelievo di campioni di mucosa del cavo orale da
parte del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia;
– del tipo di esami (sangue, urine ed eventuali ulteriori a carattere strumentale) a
cui lo stesso potrà essere sottoposto presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate;
– della necessità del preventivo consenso dell’interessato al prelievo di liquidi
biologici. (Fattispecie nella quale l’interessato aveva preventivamente rappresentato
agli agenti operanti di aver assunto un farmaco idoneo a far aumentare il battito
cardiaco e la sudorazione ed aveva chiesto, senza esito, di conoscere quali tipi di
esami avrebbe dovuto effettuare presso la struttura ospedaliera pubblica: condotta
che era stata interpretata quale pretestuosa forma di rifiuto ingiustificato alla sottoposizione agli esami per l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope).
Riferimenti normativi: art. 187, c. 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Massime precedenti vedi: Cass. n. 40911 del 2009 rv. 245638
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Sez. 8, Sentenza n. 13580 del 28 novembre 2011, rv. 00309, Giud. monocratico Pellegrino A., Imp. M.
630 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - 156 DA ALCOOL
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Accertamento dell’alterazione - Modalità.
I risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura
ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di
elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante,
ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.
Riferimenti normativi: art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Massime precedenti vedi: Cass. n. 1827 del 2009 rv. 245997; Cass. n. 24382 del
2006 rv. 234490; Cass. n. 38537 del 2007 rv. 237780; Cass. n. 4118 del 2009 rv.
242834
Sez. dist. di Legnano, Sentenza n. 373 del 01 dicembre 2011, rv. 00310,
Giud. monocratico: Pellegrino A., Imp. M.
673 PROVE - 086 persona offesa
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI PERSONA OFFESA - Criteri di valutazione - Mancata costituzione di parte civile Minor rigore di controllo.
La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova
della responsabilità dell’imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua
attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192,
commi terzo e quarto, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni;
tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone
(anche se persona offesa ed unico testimone), e può rendere opportuno procedere al
riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.
Riferimenti normativi: artt. 76, 90 e 192 c.p.p.
Massime precedenti vedi: Cass. n. 33162 del 2004 rv. 229755; Cass. n. 29372 del
2010 rv. 248016
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Sez. 8, Sentenza n. 12288 del 31 ottobre 2011, rv. 00311, Giud. monocratico Pellegrino A. Imp. D.
603 REATI CONTRO LA PERSONA - 012 DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ
INDIVIDUALE IN GENERE
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Evento del reato - Grave e perdurante
turbamento emotivo.
Un grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo ad integrare l’evento del
delitto di cui all’art. 612bis c.p., per la cui sussistenza è sufficiente che gli atti abbiano
avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.
Riferimenti normativi: art. 612bis c.p.
Massime precedenti vedi: Cass. n. 11945 del 2010 rv. 246545; Cass. n. 17698 del
2010 rv. 247226; Cass. n. 8832 del 2010 rv. 250202
Sez. 4, Sentenza n. 11482 del 11 ottobre 2011, rv. 00312, Giud. monocratico Turri G., Imp. F.
618 SICUREZZA PUBBLICA - 055 STRANIERI
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Direttiva 2008/115/CE - Diretta applicabilità delle disposizioni - Verifica della compatibilità con la normativa interna - Disapplicazione della disposizione interna in contrasto con la normativa comunitaria.
La direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno
sia irregolare contiene disposizioni direttamente applicabili negli ordinamenti interni.
Tra queste vi sono l’art. 7, che prevede come modalità ordinaria di esecuzione del
provvedimento di espulsione la partenza volontaria entro un termine non inferiore a
sette giorni e l’art. 11 che dispone che il provvedimento di rimpatrio possa essere corredato da un divieto di reingresso la cui durata è determinata tenendo conto di tutte
le circostanze del caso concreto e comunque per un periodo non superiore, di norma,
a cinque anni. L’art. 13 comma 13 D.Lgs. n. 286/98, nel prevedere l’accompagnamento coattivo alla frontiera nonché un divieto di reingresso per la durata di anni
dieci e senza che il legislatore abbia previsto un termine variabile a seconda dei casi
concreti, con imposizione di una pena detentiva a carico dello straniero che abbia fatto illegalmente ingresso nel territorio nazionale in violazione di un divieto di reingresso costituisce un ostacolo al conseguimento dell’obiettivo primario della direttiva ovvero l’effettivo rimpatrio dello straniero irregolare: il contrasto impone la disapplicazione della norma interna con conseguente riconosciuta illegittimità dei procedimenti
amministrativi emanati sulla base della norma disapplicata.
Riferimenti normativi: art. 13, c. 13 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
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Sez. 8, Sentenza n. 11696 del 7 ottobre 2011, rv. 00313, Pres. Pellegrino
A., Est. Corbetta S., Impp. P. ed altri
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 179 RICETTAZIONE - IN GENERE
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Consapevolezza del reato presupposto - Responsabilità a titolo
di concorso nel reato presupposto - Sussistenza - Assenza di consapevolezza del reato
presupposto - Responsabilità per i reati di riciclaggio e ricettazione - Sussistenza - Fattispecie.
Risponde, a titolo di concorso, dei medesimi reati realizzati dal phisher (artt. 494,
615ter e 640 c.p.) il financial manager che, consapevole dell’attività truffaldina del
phisher, assicuri a questi la propria collaborazione nel ricevere bonifici fraudolenti sul
proprio conto corrente e nel trasferire a terze persone ignote, mediante società di money transfer, le somme percepite. Al contrario, nel caso in cui il financial manager sia
inconsapevole del disegno criminoso complessivo, ma si presti a mettere a disposizione del phisher il proprio conto corrente e poi a trasferire il denaro ricevuto, può configurarsi il delitto di riciclaggio, ovvero il delitto di ricettazione.
Riferimenti normativi: artt. 110, 494, 615ter, 640, 648 e 648bis c.p.
Sez. 8, Sentenza n. 11696 del 7 ottobre 2011, rv. 00314, Pres. Pellegrino A.
Est. Corbetta S. Imp. P. ed altri
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 179 RICETTAZIONE - IN GENERE
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Sussistenza - Fattispecie.
Integra il reato di ricettazione colui che, consapevole della provenienza delittuosa
del denaro, acconsente ad accreditarlo sul proprio conto corrente, ma poi non lo trasferisce perché lo trattiene per sé o perché l’azione è stata interrotta, grazie all’intervento della polizia giudiziaria, prima di essere portata a termine. Integra, invece, il delitto di riciclaggio colui che, dopo aver ricevuto somme di denaro illecitamente sottratte, con il sistema del cosiddetto phishing, dai conti correnti di ignare vittime, le
trasferisce con modalità idonee ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita. (Nella fattispecie il Tribunale ha ravvisato il delitto di riciclaggio nella condotta
dell’agente che ha prelevato in contanti il denaro accreditato sul suo conto corrente e
successivamente lo ha inviato all’estero mediante società di money transfer, interrompendo in tal modo la tracciabilità dei trasferimenti).
Riferimenti normativi: artt. 648 e 648 bis c.p.
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Sez. 8, Sentenza n. 11696 del 7 ottobre 2011, rv. 00315, Pres. Pellegrino
A., Est. Corbetta S., Impp. P. ed altri
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 179 RICETTAZIONE - IN GENERE
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Provenienza delittuosa - Ostacolo all’identificazione - Nozione Fattispecie.
Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza
del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente idoneo.
(Nella fattispecie, relativa a condotte poste in essere nel più ampio sistema del cosiddetto phishing, il Tribunale ha ritenuto che il prelievo di somme in contanti da un
istituto di credito ed il successivo invio all’estero mediante altra forma, quale l’impiego di società di money transfer, interrompe senza dubbio la tracciabilità dei trasferimenti).
Riferimenti normativi: art. 648bis c.p.
Massime precedenti vedi: Cass. n. 16980 del 2007 rv. 239844; Cass. n. 2818 del
2006 rv. 232869
Sez. 8, Sentenza n. 11696 del 07/10/2011, rv. 00316, Pres. Pellegrino A.,
Est. Corbetta S., Impp. P. ed altri
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 179 RICETTAZIONE - IN GENERE
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Delitto presupposto - Fattispecie.
La sussistenza del delitto di riciclaggio presuppone la prova della commissione di
un delitto a monte, nel senso che il denaro ricevuto deve essere il provento di un delitto non colposo precedentemente realizzato da altri. Di conseguenza, in assenza della
prova che le somme di denaro trasferite attraverso società di money transfer siano provento di attività delittuosa, perché illecitamente sottratte dal conto corrente di ignare
vittime, non è ravvisabile alcun fatto penalmente rilevante nella condotta di mero invio di denaro.
Riferimenti normativi: art. 648bis c.p.
Sez. 8, Sentenza n. 11696 del 7 ottobre 2011, rv. 00317, Pres. Pellegrino
A., Est. Corbetta S., Impp P. ed altri
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 016 APPROPRIAZIONE INDEBITA
- IN GENERE
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REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE Appropriazione indebita - Sussistenza - Ricettazione - Insussistenza - Fattispecie.
Con riferimento alla peculiare forma di frode informatica denominata ‘‘phishing’’,
lo schema contrattuale che lega il financial manager al manager non si esaurisce nella
mera ricezione del denaro proveniente da delitto, poiché il primo ha l’obbligo di ritrasferire il denaro al secondo. Ne consegue che integra il reato di appropriazione indebita, e non quello di ricettazione, il financial manager che in violazione dell’obbligo di
ritrasferimento, in assenza della prova circa la provenienza illecita del denaro, si impossessa della somma ricevuta.
Riferimenti normativi: artt. 646 e 648 c.p.
Sez. 8, Sentenza n. 11696 del 7 ottobre 2011, rv. 00318, Pres. Pellegrino A.
Est. Corbetta S., Impp. P. ed altri
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 182 ELEMENTO SOGGETTIVO
(PSICOLOGICO): DOLO
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Riciclaggio - Dolo eventuale
- Fattispecie.
Nel delitto di riciclaggio sussiste l’elemento soggettivo del dolo, nella forma del dolo eventuale, quando sulla base di precisi elementi di fatto si può affermare che l’agente si sia seriamente rappresentato l’eventualità della provenienza delittuosa del denaro e, nondimeno, si sia comunque determinato a trasferirlo. (Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che elementi quali la richiesta di collaborazione da parte di sedicenti società straniere mediante l’invio di e-mails scritte in un inglese approssimativo e
la prospettazione di facili guadagni in relazione alla semplice attività richiesta, consistente nel prelevare in contanti il denaro ricevuto sul proprio conto corrente senza
una causale evidente e nel trasferirlo all’estero tramite società di money transfer, possono rappresentare un motivo di sospetto rispetto al quale l’agente potrebbe avere un
atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse, ma
non sono di per sé decisivi per dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, il dolo richiesto dall’art. 648 bis c.p.).
Riferimenti normativi: artt. 648 e 648bis c.p.
Sez. 8, Sentenza n. 11696 del 7 ottobre 2011, rv. 00319, Pres. Pellegrino
A., Est. Corbetta S., Impp P. ed altri
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 182 ELEMENTO SOGGETTIVO
(PSICOLOGICO): DOLO
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REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Riciclaggio - Dolo diretto Fattispecie.
Sussiste la piena consapevolezza dell’illecita provenienza del denaro, e l’elemento
soggettivo del delitto di riciclaggio si colora nel senso del dolo diretto, nella condotta
dell’agente che, per consentire ad altri di accreditare sul proprio conto corrente il denaro da trasferire all’estero, sia in procinto di aprire altri conti correnti al dichiarato fine di non far sorgere sospetti tra il personale della banca.
Riferimenti normativi: art. 648bis c.p.
Sez. 8, Sentenza n. 11696 del 7 ottobre 2011, rv. 00320, Pres. Pellegrino A.
Est. Corbetta S., Impp. P. ed altri
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 182 ELEMENTO SOGGETTIVO
(PSICOLOGICO): DOLO
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Riciclaggio - Prova - Omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta - Sufficienza Ragioni - Fattispecie.
Come per il delitto di ricettazione, ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del
dolo richiesto dall’art. 648bis c.p. nella falsità della versione fornita dall’imputata circa
la provenienza del denaro, valutata in un contesto di generico sospetto).
Riferimenti normativi: art. 648bis c.p.
Sez. 8, Sentenza n. 11696 del 7 ottobre 2011, rv. 00321, Pres. Pellegrino
A., Est. Corbetta S., Impp. P. ed altri
514 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - 000 BANCHE E
ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Esercizio abusivo dell’attività finanziaria - Esclusione - Fattispecie.
L’attività di mera ricezione e di trasferimento di denaro non è riconducibile all’attività finanziaria prevista dall’art. 106, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993 che, a seguito
della novella attuata con l’art. 7, comma 3, d. lgs. n. 141 del 2010, contempla ora la
sola concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Ne consegue che non integra
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il reato di esercizio abusivo dell’attività finanziaria (art. 132 d. lgs. n. 385 del 1993)
la condotta posta in essere da soggetti non regolarmente iscritti presso gli elenchi obbligatori tenuti dall’Ufficio Italiano Cambi, i quali abusivamente svolgevano attività di
mediazione finanziaria quali operatori professionali accreditati presso le sedicenti società che li avevano preventivamente contattati, trasferendo somme di denaro a società
di money transfer, previa detrazione di una provvigione. (Il Tribunale ha altresı̀ rilevato che nella fattispecie, relativa a condotte poste in essere nel più ampio sistema del
cosiddetto phishing, l’attività posta in essere da tali soggetti non era svolta nei confronti del pubblico, ossia di un numero indeterminato di soggetti, ma esclusivamente
a vantaggio di un singolo soggetto determinato).
Riferimenti normativi: art. 106, c. 1, D.Lgs. n. 385 del 1993; art. 132 D.Lgs. n. 385
del 1993
Sez. 2, Sentenza n. 6605 del 28 maggio 2011, rv. 00322, Pres. Manfrin G.,
Est. Manfrin G., Impp. B. ed altri
580 PERSONA GIURIDICA - 006 REATI SOCIETARI
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Aggiotaggio ex art.
2637 c.c. - Manipolazione del mercato ex art. 185 TUF - Successione di leggi penali
- Art. 2, comma 4, c.p. - Applicabilità.
Sussiste continuità normativa tra le disposizioni contenute nell’art. 2637 c.c. (riformulato dal D.lgs. 61/02) e nell’art. 185 TUF (nel testo introdotto dalla legge 62/05),
che si differenziano unicamente per lo strumento finanziario cui si riferiscono. Trova
dunque applicazione la disciplina prevista dall’art. 2, comma 4, c.p. in tema di successione di leggi penali.
Riferimenti normativi: art. 2637 c.c.; art. 185 D.Lgs. 58/1998; art. 2 c.p.
Massime precedenti vedi: Trib. Milano, Sez. 3, 24 giugno 2006; Trib. Milano, Sez. 3,
27 marzo 2006
Sez. 2, Sentenza n. 6605 del 28 maggio 2011, rv. 00323, Pres. Manfrin G.
Est. Manfrin G., Impp. B. ed altri
580 PERSONA GIURIDICA - 006 REATI SOCIETARI
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Omessa comunicazione di patto parasociale - Manipolazione del mercato - ‘‘Altri artifizi’’ - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
La norma contenuta nell’art. 122 TUF, a mente del quale è obbligatorio rendere
noti i patti parasociali in qualsiasi forma stipulati, la cui efficacia è rafforzata dalla previsione ex art. 106 TUF dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto
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ove si venga a detenere una percentuale superiore al 30% del capitale di una società
quotata, risulta funzionale alla realizzazione di un adeguato sistema di informazione
societaria e di mercato. Ne segue che una condotta elusiva delle predette disposizioni
riveste carattere fraudolento necessariamente intenzionale e si pone in netto contrasto
con le finalità perseguite dalla normativa in materia di abusi di mercato. In particolare
il comportamento in esame integra gli ‘‘altri artifizi’’ contemplati dall’art. 185 TUF
come modalità residuale di realizzazione del delitto di manipolazione del mercato e rileva altresı̀ a titolo di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638 c.c. (Fattispecie nella quale una pluralità di soggetti, inseriti in
svariate compagini societarie, avevano posto in essere molteplici operazioni su azioni
di società quotata nell’ambito di una scalata, senza effettuare le prescritte comunicazioni e negando ripetutamente che fosse in atto un’ipotesi di concerto).
Riferimenti normativi: artt. 2637, 2638 c.c.; art. 185, D.Lgs. 58/1998
Massime precedenti vedi: Cass. Sez. 5, 2 ottobre 2008, n. 2063; Trib. Milano, Sez. 3,
24 giugno 2006
Sez. 2, Sentenza n. 6605 del 28 maggio 2011, rv. 00324, Pres. Manfrin G.
Est. Manfrin G., Impp. B. ed altri
580 PERSONA GIURIDICA - 006 REATI SOCIETARI
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Manipolazione del
mercato - Aggiotaggio - Pseudo-cross orders - ‘‘Altri artifizi’’ - Sussistenza.
I c.d. pesudo-cross orders (o improper matched orders) di strumenti finanziari, cioè
quegli ordini di acquisto e vendita incrociati immessi contemporaneamente, o comunque in un spazio temporale molto limitato, da soggetti che agiscono di concerto ed il
cui effetto è quello di creare l’apparenza di un mercato in movimento, integrano un’ipotesi di ‘‘artifizi concretamente idonei a determinare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari’’ rilevante sia a titolo di aggiotaggio ex art. 2637 c.c.,
sia come manipolazione di mercato ai sensi dell’art. 185 TUF. (Nella specie gli ordini
di acquisto e vendita aventi le suddette caratteristiche sono state ritenuti operazioni
idonee ad alterare le condizioni fisiologiche nelle quali si dovrebbe sviluppare il flusso
dei capitali e l’andamento del mercato).
Riferimenti normativi: art. 2637 c.c.; art. 185 D.Lgs. 58/1998; art. 2 c.p.
Massime precedenti vedi: Trib. Milano, Sez. 1, 7 gennaio 2008; Trib. Milano, Sez. 3,
24 giugno 2006
Sez. 2, Sentenza n. 6605 del 28 maggio 2011, rv. 00325, Pres. Manfrin G.
Est. Manfrin G. Impp. B. ed altri
609 REATO - 130 REATO DI PERICOLO O DI DANNO
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REATO - REATO DI PERICOLO O DI DANNO - Manipolazione del mercato Pericolo concreto - Valutazione.
Il delitto di manipolazione del mercato è reato di pericolo concreto il cui accertamento va effettuato attraverso il criterio di c.d. prognosi postuma. La condotta incriminata deve essere caratterizzata dalla concreta idoneità a provocare la sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, cosı̀ da potere influenzare in modo apprezzabile le scelte di un operatore medio che disponga delle normali informazioni riguardanti i valori mobiliari in cui intenda investire o disinvestire.
Riferimenti normativi: art. 2637 c.c.; art. 185 D.Lgs. 58/1998
Massime precedenti vedi: Cass. Sez. 5, 2 ottobre 2008, n.2063; Trib. Milano, Sez. 1,
23 novembre 2006
Sez. 2, Sentenza n. 6605 del 28 maggio 2011, rv. 00326, Pres. Manfrin G.
Est. Manfrin G. Impp. B. ed altri
612 REO - 008 CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Possibilità di
forme plurime di manifestazione - Obbligo di motivazione sulla efficacia causale del
contributo.
In tema di concorso di persone nel reato, è punibile qualsiasi apporto che abbia dato un contributo partecipativo positivo materiale o morale, anche di natura meramente agevolatrice, alla commissione del reato da parte degli altri soggetti attivi, fermo restando l’obbligo motivazionale per il giudice circa l’indicazione della forma attraverso
la quale il contributo è stato causalmente efficiente rispetto alle attività poste in essere
dagli altri concorrenti. Il parametro della strumentalità concorsuale della singola condotta è idoneo sia ai fini della dimostrazione del concorso morale (materializzazione
del messaggio istigatorio) sia nell’ambito del concorso materiale per le ipotesi di esecuzione c.d. frazionata dell’illecito.
Riferimenti normativi: art. 110 c.p.
Massime precedenti vedi: Cass. n. 10730 del 2009 rv. 242849; Cass. n. 4060 del
2008 rv. 239196; Cass. n. 5631 del 2008 rv. 238648, Cass. S. U. n. 45276 del
2003, rv. 226101
Sez. 2, Sentenza n. 6605 del 28 maggio 2011, rv. 00327, Pres. Manfrin G.,
Est. Manfrin G., Impp. B. ed altri
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 030 CONTRATTI BANCARI
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Appropriazione indebita - Contratti bancari - Fattispecie.
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Il prelievo non autorizzato da parte di personale bancario di importi dai conti correnti accesi presso l’istituto e l’accredito di somme di spettanza della banca allo scopo
di compensare le perdite subite per effetto della variazione del prezzo di titoli quotati
acquistati da terzi, integra il delitto di appropriazione indebita aggravata dall’abuso di
prestazione di opera. (Nella fattispecie taluni dipendenti bancari stornavano indebitamente somme dai rapporti di conto corrente intestati alla clientela per creare provvista
destinata a ripianare perdite finanziarie di altri soggetti e distraevano a beneficio di
questi ultimi, con l’intesa di spartire gli utili, importi di pertinenza della banca).
Riferimenti normativi: artt. 646 e 61, n. 11), c.p.
Massime precedenti vedi: Cass. n. 2327 del 1994 rv. 197574
Sez. 2, Sentenza n. 6605 del 28 maggio 2011, rv. 00328, Pres. Manfrin G.
Est. Manfrin G., Impp. B. ed altri
612 REATO - 027 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE (ESTENSIONE AL
CORREO) AGGRAVANTI O ATTENUANTI
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - VALUTAZIONE DELLE
CIRCOSTANZE (ESTENSIONE AL CORREO) AGGRAVANTI O ATTENUANTI - Art. 61, n. 11, c.p.
La circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 11 c.p. ha natura soggettiva ai
sensi dell’art. 70, n. 2 c.p. e si estende ai concorrenti nel reato poiché esula dal novero delle circostanze soggettive previste dall’art. 118 c.p. che, per espressa previsione di
legge, si applicano alla sola persona alla quale si riferiscono.
Riferimenti normativi: artt. 61, n. 11), 70, n. 2, 118, c.p.
Sez. 2, Sentenza n. 6605 del 28 maggio 2011, rv. 00329, Pres. Manfrin G.,
Est. Manfrin G., Impp. B. ed altri
580 PERSONA GIURIDICA - 006 REATI SOCIETARI
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Manipolazione del
mercato - Facoltà della Consob nel procedimento penale - Riparazione dei danni cagionati all’integrità del mercato - Riferibilità ai fatti commessi precedentemente all’entrata in vigore della L. n. 62 del 2005.
La CONSOB è legittimata alla costituzione di parte civile in relazione a fatti sussumibili sotto la previsione dell’art. 185 TUF commessi antecedentemente all’entrata in
vigore dell’art. 187 undecies TUF per ottenere il risarcimento limitatamente ai danni
non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, inerenti alla lesione dell’immagine e
del prestigio dell’istituzione. La norma da ultimo richiamata ha natura meramente ricognitiva della disciplina generale previgente.
Riferimenti normativi: art. 74 c.p.p.; artt. 185 e 187undecies D.Lgs. 58/1998
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Massimario penale
La Rivista del Consiglio
n. 4/2011
Sez. 8, Ordinanza n. 4985 del 22 novembre 2011, rv. 00330, Pres. Balzarotti M.L., Est. Balzarotti M.L., Impp. A. ed altri
671 PROCEDIMENTI SPECIALI - 017 GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO - Ordinanza pronunciata ‘‘de plano’’ in assenza di contraddittorio - Nullità a regime intermedio - Sanatoria - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di giudizio abbreviato c.d. condizionato dall’integrazione probatoria, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente affermato che, mentre la delibazione sui requisiti di ammissibilità dell’istanza (tempestività della stessa, legittimazione
del richiedente, riferibilità della stessa all’intero processo) avviene de plano e precede
l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza, la fondatezza dell’istanza - sotto il
profilo della compatibilità dell’integrazione probatoria richiesta con il rito prescelto e
della necessità della stessa ai fini della decisione - deve essere vagliata all’esito di
udienza in contraddittorio tra le parti. Pertanto, l’ordinanza reiettiva del rito abbreviato resa inaudita altera parte deve considerarsi invalida, e più specificamente affetta da
nullità a regime intermedio - dunque sanabile ai sensi dell’art. 183 c.p.p. - tale essendo la sanzione processuale applicabile ai casi di violazione del diritto di difesa sub specie di effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi. (Nella fattispecie, il
giudice del dibattimento ha respinto l’eccezione di nullità sollevata dagli imputati avverso l’ordinanza con la quale il g.i.p. aveva negato, inaudita altera parte, l’accesso al
giudizio abbreviato condizionato: il collegio ha infatti ritenuto integrata un’ipotesi di
sanatoria ex art. 183 lett. a) c.p.p., sostenendo che la difesa aveva accettato gli effetti
del provvedimento reiettivo, e valorizzando, a supporto di tale conclusione, la condotta consistita nella rinnovazione della richiesta di trasformazione del rito avanti al Tribunale, dove veniva realizzata la pienezza del contraddittorio).
Riferimenti normativi: art. 438, c. 5, 180 e 183, lett. a), c.p.p.
Massime precedenti vedi: Cass. S.U. n. 30200 del 2011 rv. 250348; Cass. n. 20245
del 2010; Cass. n. 804 del 2004 rv. 231095
Sez. 7, Ordinanza n. 8383 del 17 ottobre 2011, rv. 00331, Pres. Montingelli
M., Est. Montingelli M., Impp. A. ed altri
671 PROCEDIMENTI SPECIALI - 017 GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO - Ordinanza pronunciata ‘‘de plano’’ in assenza di contraddittorio - Nullità assoluta - Fattispecie.
In tema di giudizio abbreviato c.d. condizionato dall’integrazione probatoria, la Se82
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Massimario penale
n. 4/2011
zioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente affermato il principio secondo
cui la fondatezza dell’istanza - sotto il profilo della compatibilità dell’integrazione probatoria richiesta con il rito prescelto e della necessità della stessa ai fini della decisione
- deve essere vagliata all’esito di udienza in contraddittorio tra le parti. Pertanto, l’ordinanza reiettiva del rito abbreviato resa inaudita altera parte deve considerarsi invalida, e più specificamente affetta da nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio, ai
sensi degli artt. 178, lett. c) c.p.p. e 179 comma 1 c.p.p., in quanto pregiudizievole
del diritto di difesa degli imputati. (Nella fattispecie, il giudice del dibattimento ha
dichiarato la nullità dell’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari
aveva respinto de plano l’istanza condizionata di accesso al rito speciale, ed ha ordinato la ritrasmissione degli atti all’ufficio g.i.p.).
Riferimenti normativi: art. 438 c. 178, lett. c), 179 c. 1, c.p.p.
Massime precedenti vedi: Cass. S.U. n. 30200 del 2011 rv. 250348
Sez. 1, Sentenza n. 12270 del 31 ottobre 2011, rv. 00332, Pres. Ichino G.,
Est. Ichino G., Impp. B. ed altri
514 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - 000 BANCHE ED
ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Manipolazione del mercato - Aggiotaggio manipolativo - Acquisto o vendita di titoli - Luogo di consumazione
del reato.
Il luogo di consumazione del reato di aggiotaggio manipolativo, posto in essere attraverso una condotta di acquisto o vendita di titoli in Borsa, è quello di conclusione
delle negoziazioni, cioè quello in cui si siano incrociate le offerte di segno contrario e
sia stato fissato il prezzo dello strumento finanziario, perché questo è il solo accadimento idoneo a produrre ripercussioni sul mercato. A tal fine non è da considerare
sufficiente la condotta con cui l’ordinante comunica al suo intermediario l’ordine di
acquisto, perché da sola sprovvista del carattere di percettibilità da parte del mercato e
come tale destinata a rimanere, al più, un antefatto.
Riferimenti normativi: art. 8 c.p.p.; art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sez. 1, Sentenza n. 12270 del 31 ottobre 2011, rv. 00333, Pres. Ichino G.,
Est. Ichino G, Impp. B. ed altri
680 UDIENZA PRELIMINARE - 086 UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL’IMPUTAZIONE - FATTO DIVERSO
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL’IMPUTAZIONE - FATTO DIVERSO - Contestazione dell’apporto del singolo all’interno di
un gruppo - Modifica della descrizione - Diversa descrizione della medesima condotta.
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Massimario penale
La Rivista del Consiglio
n. 4/2011
Nell’ambito di una vicenda complessa dal punto di vista degli apporti forniti dai
singoli imputati, la descrizione delle condotte non può prescindere dalla collocazione
nel più ampio contesto dato dall’intera vicenda, cosicché se con la contestazione al
singolo l’accusa ha inteso descrivere l’apporto fornito all’interno dell’obiettivo finale
del gruppo, una diversa caratterizzazione dell’apporto (più o meno dettagliato) non
comporta la contestazione di un fatto nuovo ma la diversa descrizione della medesima
condotta.
Riferimenti normativi: art. 423 c.p.p.
Sez. 1, Sentenza n. 12270 del 31 ottobre 2011, rv. 00334, Pres. Ichino G.,
Est. Ichino G., Impp. B. ed altri
514 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - 000 BANCHE ED
ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Manipolazione del mercato - Aggiotaggio manipolativo - Altri artifici - Acquisti di concerto e patti parasociali
non dichiarati - Sussistenza.
È riconducibile alla nozione di ‘‘altri artifici’’ di cui all’art. 185, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, un accordo realizzato in qualunque forma tra più soggetti per
l’effettuazione di acquisti di partecipazioni in modo coordinato, al fine di esercitare
congiuntamente il controllo su una società oppure di trasferire tale controllo al soggetto ‘‘capofila’’, accordo che costituisce un patto parasociale rilevante ai fini dell’art. 122, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (come tale, soggetto a comunicazione obbligatoria), a condizione che esso sia idoneo a produrre effetti obbligatori per i paciscenti.
Riferimenti normativi: artt. 109, 122, 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sez. 1, Sentenza n. 12270 del 31 ottobre 2011, rv. 00335, Pres. Ichino G.,
Est. Ichino G., Impp. B. ed altri
514 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - 000 BANCHE ED
ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Manipolazione del mercato - Aggiotaggio manipolativo - Altri artifici - Acquisti indiretti o tramite soggetti interposti - Sussistenza.
Hanno carattere di artificio rilevante ex art. 185, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 gli
acquisti effettuati tramite soggetti interposti, utilizzati per effettuare acquisti oltre la
soglia per la quale si è ricevuta l’autorizzazione dalla Banca d’Italia.
Riferimenti normativi: art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
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La Rivista del Consiglio
Massimario penale
n. 4/2011
Sez. 1, Sentenza n. 12270 del 31 ottobre 2011, rv. 00336, Pres. Ichino G.,
Est. Ichino G., Impp. B. ed altri
514 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - 000 BANCHE ED
ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Manipolazione del mercato - Aggiotaggio manipolativo - Altri artifici - Contratti di opzione - Sussistenza.
Hanno carattere di artificio rilevante ex art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 i
contratti di opzione che, per le concrete condizioni contrattuali non rese pubbliche,
assumono gli effetti di una vendita a termine, con esclusione del carattere di aleatorietà proprio del contratto di opzione (nella caso di specie sul medesimo contratto sottostante era stato concesso sia il diritto di vendere - opzione di put - che di acquistare opzione di call - con coincidenza della scadenza e del prezzo di esercizio, conseguentemente certo era l’esercizio di una delle opzioni).
Riferimenti normativi: art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sez. 1, Sentenza n. 12270 del 31 ottobre 2011, rv. 00337, Pres. Ichino G.,
Est. Ichino G., Impp. B. ed altri
514 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - 000 BANCHE ED
ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Manipolazione del mercato - Diffusione di notizie false - Accordo criminoso.
Integra il reato di aggiotaggio informativo la diffusione di notizie, pur contenenti
dati veri, relative alle operazioni effettuate sul mercato, e costituenti, a loro volta, condotte manipolative, in quanto tali informazioni hanno nascosto l’accordo criminoso
sottostante alla complessiva operazione di scalata rimasta occulta, informazione, questa, dotata del carattere price sensitive (in motivazione, si è altresı̀ escluso che i rumors
e le voci di stampa relativi alle reali intenzioni degli imputati fossero idonei a superare
la falsità e la reticenza dei comunicati rilasciati).
Riferimenti normativi: art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sez. 1, Sentenza n. 12270 del 31 ottobre 2011, rv. 00338, Pres. Ichino G.,
Est. Ichino G., Impp. B. ed altri
514 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - 000 BANCHE ED
ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Manipolazione del mercato - Diffusione di notizie false - Accordo criminoso - Concorso di persone nel reato
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Massimario penale
La Rivista del Consiglio
n. 4/2011
Rispondono di aggiotaggio informativo, in concorso con chi ha effettuato le comunicazioni false, coloro i quali abbiano partecipato come concorrenti alle operazioni
manipolative sul mercato, in quanto dall’accordo criminoso relativo all’aggiotaggio
manipolativo discende la consapevolezza della successiva comunicazione falsa, finalizzata a mantenere occulta la natura delle operazioni.
Riferimenti normativi: art. 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sez. 1, Sentenza n. 12270 del 31 ottobre 2011, rv. 00339, Pres. Ichino G.,
Est. Ichino G., Impp. B. ed altri
514 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - 000 BANCHE ED
ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Manipolazione del mercato - Alterazione sensibile dei prezzi di mercato - Idoneità della condotta - Parametri.
Ai sensi dell’art. 185, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 l’alterazione sensibile del prezzo degli strumenti finanziari deve essere valutata, non con riferimento a quello che sarebbe stato l’andamento normale del prezzo secondo le regole del mercato, ma ricorrendo al parametro legale di determinazione del prezzo fornito dalla normativa in materia di OPA (nella fattispecie, la condotta manipolativa ha avuto come effetto l’acquisto di titoli al prezzo di mercato con elusione della normativa in materia di OPA che
avrebbe vincolato l’acquisto delle partecipazioni al prezzo stabilito dalla normativa
stessa).
Riferimenti normativi: artt. 106, 185, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sez. 1, Sentenza n. 12270 del 31 ottobre 2011, rv. 00340, Pres. Ichino G.,
Est. Ichino G., Impp. B. ed altri
514 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - 000 BANCHE ED
ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Ai fini della sussistenza del reato di abuso di informazioni privilegiate è richiesta la
mera violazione dell’obbligo di riservatezza da parte del soggetto in possesso dell’informazione, senza che sia necessaria la valutazione del rischio di sfruttamento della stessa
da parte del destinatario.
Riferimenti normativi: artt. 181, 184, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sez. 1, Sentenza n. 12270 del 31 ottobre 2011, rv. 00341, Pres. Ichino G.,
Est. Ichino G., Impp. B. ed altri
580 PERSONA GIURIDICA - 006 REATI SOCIETARI
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La Rivista del Consiglio
Massimario penale
n. 4/2011
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Ostacolo alle funzioni di vigilanza - Elemento materiale - Occultamento di fatti - Requisiti della condotta
- Intralcio alle funzioni di vigilanza - Sussistenza - Fattispecie.
Ai fini della sussistenza del reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), costituisce ‘‘ostacolo’’ ai sensi del secondo
comma qualsiasi condotta che intralcia le funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche, rendendo più difficile o addirittura impedendo lo svolgimento delle funzioni medesime. (Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che integrassero l’ipotesi criminosa
in parola le false o quantomeno parziali dichiarazioni alla CONSOB da parte dei soggetti apicali di UNIPOL, in risposta ai chiarimenti sollecitati dalla stessa CONSOB,
relative alle finalità di un investimento di UNIPOL nelle azioni di BNL per il quale
UNIPOL aveva poco prima richiesto autorizzazione alla Banca d’Italia, nonché in merito all’inesistenza di rapporti contrattuali diretti e indiretti con altri azionisti di
BNL).
Riferimenti normativi: art. 2638, c.c.
Sez. 1, Sentenza n. 12270 del 31 ottobre 2011, rv. 00342, Pres. Ichino G.,
Est. Ichino G., Impp. B. ed altri
580 PERSONA GIURIDICA - 005 SOCIETÀ - IN GENERE
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE - Responsabilità da reato degli
enti - Reati presupposto - Autore del reato non identificato - Responsabilità dell’ente
- Sussistenza.
In tema di responsabilità amministrativa dell’ente da reato, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) d.lgs. 231/2001 l’ente viene ritenuto responsabile del reato commesso
da uno dei soggetti indicati dall’art. 5 nel suo interesse o vantaggio anche nell’ipotesi
in cui l’autore del reato non sia stato identificato, a condizione però che vi sia la prova che ‘‘qualcuno’’ di tali soggetti abbia commesso un fatto di reato completo di tutti
i suoi elementi oggettivi e soggettivi, e abbia agito dunque - nel caso di concorso nel
reato - condividendo il piano criminoso.
Riferimenti normativi: artt. 8 c. 1, lett. a), 5 D.Lgs.231/2001
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