AZIENDA U.S.L. 9 di GROSSETO

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AZIENDA U.S.L. 9 di GROSSETO
AZIENDA U.S.L. 9 di GROSSETO
Via Cimabue, 109-58100 GROSSETO - Tel. 0564/485111
485551 - C. Fisc. P. Iva 00315940536
DELIBERAZIONE
~
69
2 1 DIC.2012
N°.......................DEL............................. . OGGETTO: D.G.R.T. n. 899 del 15/10/2012, recepimento "Procedura per la classificazione delle acque per la
raccolta, la produzione e la stabulazione dei molluschi bivalvi ed echinodermi" e integrazione a nomenclatore
. Tariffario del Dipartimento della Prevenzione.
i
STRUTTURA PROPONENTE: V.F. TA Zona Distretto Grossetana
Responsabile del Procedimento: Collab. Amm.vo - Pierangelo Colina
IMMEDIATAMENTE ESEGVIBILENO
ORDINARIO
SOGGETTO A CONTROLLO
(indicare se SI o NO)
Da partecipare alla strutturalUnità Operativa proponente e alla:
Direzione Generale
Direzione Amministrativa
Direzione Sanitaria
Direttore dei Servizi Sociali
Distretto Colline Metallifere
Distretto Co Iline dell'A Ibegna
Distretto Amiata Grossetana
Distretto Area Grossetana
Presidio Ospedaliero
Area Tecnica
V.O. Affari Generali
V.O. Gestione Economica e Finanziaria
V.O. Gestione del Personale
V.O. Pianif./controllo fabbisogni e forniture
V.O. Pianificazione Budget e Contro Gestione
V.O. Politiche del Personale e Rel.Sindacali
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Controlli interni regolarità amm. vo contabile
Vff. Contabilità Analitica
V.O. Sistema Informativo
V.O.S. Gestione del rischio clinico
V.O. Assicurazione Qualità e Relazioni Esterne
V.F. Agenzia Formazione
U.O. Educazione e Promozione alla Salute
Uff. Convenzione Vniche
Dipartimento Prevenzione
V.F. Dipendenze
V.F. Salute Mentale
V.O. Farmaceutica Territoriale
V.O. Farmaceutica Ospedaliera
V.F. Sistema di Prevenzione e Protezione
V.O. Affari Legali
U.O.S. Gestione rapporti conv.e supporto attività distr.
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. FAVSTO MARIOTTI
Ac uisiti i PARERI ai sensi del D. L s. 502/92 e successive modifiche ed inte azioni del:
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
DIRETTORE AMMINISTRA TlVO
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IL RESPONSABILE VICARIO DELLA V.F. TECNICO AMMINISTRATIVA
ZONA DISTRETTO AREA GROSSETANA
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 755 del 10/08/2012 recante "Approvazione nuovo
tariffario regionale delle prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL toscana in sostituzione del
tariffario di cui alla Delibera GRT 264/2012" con cui si è provveduto all'adozione di un nuovo tariffario unico
regionale dei Dipartimenti della Prevenzione, in vigore a partire dal 03/09/2012, recepita con Deliberazione D.G. di
questa Azienda n. 337 del 28/08/2012;
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 899 del 15/10/2012, pubblicata sul B.U.R.T. n. 43­
parte II-del 24/10/2012, recante "Approvazione procedure per la classificazione delle acque per la raccolta. la
produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi ed echinodermi e integrazione del tariffario regionale unico delle
prestazioni riferite all'attività dei Dipartimenti di Prevenzione relativa alla classificazione o alla riclassificazione delle
acque finalizzate a consentire la produzione dei molluschi" con cui si:
a. approva la "Procedura per la classificazione delle acque per la raccolta, la produzione e stabulazione dei
molluschi bivalvi ed echinodermi" di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, al
fine di uniformare le modalità di esecuzione;
b. integra il tariffario regionale unico delle prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione approvato con
Deliberazione GRT n. 755/2012, essendo non ricompresa tale attività di controllo, con n. 3 nuove voci
denominate e tariffate come segue:
VET 40 "Classificazione di nuove zone di produzione e stabulazione per una o più specie di molluschi
bivalvi ed echinodermi, situate in un'area che non è mai stata classificata, o classificazione di una nuova
zona di produzione in un'area già classificata, ma per una specie diversa di molluschi bivalvi ed
echinodermi (sono esclusi dai costi di classificazione i banchi naturali senza concessione)" che
comprende:
• valutazione igienico sanitaria con sopralluogo e predisposizione di relazione preliminare,
programma e piano di campionamento - con tariffa pari ad euro 245,00;
• costo per singolo intervento di campionamento finalizzato alla classificazione (escluso costo
analisi di laboratorio) - con tariffa pari ad euro 130,00 per ogni intervento di campionamento,
aumentata di euro 50,00 per ogni ora di servizio prestato per l'effettuazione del
campionamento;
• valutazione igienico sanitaria finale e proposta di classificazione - con tariffa pari ad euro
165,00 fino ad un massimo di euro 4.500,00;
VET 41 "Riclassificazione di una zona di produzione o stabulazione già precedentemente classificata" ­
con tariffa pari ad euro 450,00;
VET 42 "Monitoraggio di zone di produzione e stabulazione per una o più specie di molluschi bivalvi ed
echinodermi classificate" - la cui tariffa comprende la cifra di euro 130,00 per ogni intervento di
campionamento, aumentata di euro 50,00 per ogni ora di servizio prestato per l'effettuazione del
campionamento
RITENUTO di procedere all'adozione di apposito atto deIiberativo al fine di recepire la Procedura sopra indicata e di
provvedere all'aggiornamento delle voci delle nuove prestazioni suddette, nonchè all'adeguamento delle stesse
nell'applicativo informatico utilizzato a livello aziendale ai fini della riscossione;
ACQUISITO il parere favorevole del Dr. Paolo Madrucci, Direttore del Dipartimento della Prevenzione;
ATTEST AT A LA LEGITTIMITA' E LA REGOLARIT A' FORMALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE
PROPOSTA
PROPONE l. Di recepire, per le motivazioni indicate in narrativa e in attuazione della sopra citata D.G.R.T. n. 899/2012
recante "Approvazione procedure per la classificazione delle acque per la raccolta, la produzione e
stabu/azione dei molluschi bivalvi ed echinodermi e integrazione del tariffario regionale unico delle
prestazioni riferite all'attività dei Dipartimenti di Prevenzione relativa alla classificazione o alla
ric/assificazione delle acque finalizzate a consentire la produzione dei molluschi", la "Procedura per la
classificazione delle acque per la raccolta, la produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi ed echinodermi"
di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente atto.
2. Di integrare, di conseguenza, il tariffario regionale unico delle prestazioni del Dipartimento di Prevenzione
approvato con Deliberazione G.R.T. n. 755/2012 con le n. 3 nuove voci di seguito indicate:
- VET 40 "Classificazione di nuove zone di produzione e stabulazione per una o più specie di molluschi
bivalvi ed echinodermi, situate in un'area che non è mai stata classificata, o classificazione di una nuova
zona di produzione in un'area già classificata, ma per una specie diversa di molluschi bivalvi ed
echinodermi (sono esclusi dai costi di classificazione i banchi naturali senza concessione)" che
comprende:
valutazione igienico sanitaria con sopralluogo e predisposizione di relazione preliminare,
programma e piano di campionamento· con tariffa pari ad euro 245,00;
costo per singolo intervento di campionamento finalizzato alla classificazione (escluso costo
analisi di laboratorio) • con tariffa pari ad euro 130,00 per ogni intervento di campionamento,
aumentata di euro 50,00 per ogni ora di servizio prestato per l'effettuazione del
campionamento;
• valutazione igienico sanitaria finale e proposta di classificazione· con tariffa pari ad euro
165,00 fino ad un massimo di euro 4.500,00;
• VET 41 "Riclassificazione di una zona di produzione o stabulazione già precedentemente classificata" ­
con tariffa pari ad euro 450,00;
- VET 42 "Monitoraggio di zone di produzione e stabulazione per una o più specie di molluschi bivalvi ed
echinodermi classificate" - la cui tariffa comprende la cifra di euro 130,00 per ogni intervento di
campionamento, aumentata di euro 50,00 per ogni ora di servizio prestato per l'effettuazione del
campionamento.
3. Di trasmettere il presente atto alle seguenti strutture:
- DIREZIONE GENERALE
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- DIREZIONE SANITARIA
- DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
- RESPONSABILI AA.FF. DELLA PREVENZIONE.
- U.O. GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
- U.O. SISTEMA INFORMATIVO
- DIRETTORI DI ZONA-DISTRETTO
- RESPONSABILI UU.FF. TECNICO AMMINISTRATIVE
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, L.R.T. n. 40/2005.
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Il Responsabile
Zona Distret,WAre!
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IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 36 della L.R.
n. 40/05; LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della struttura indicata in frontespizio; PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità nonchè della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente provvedimento; DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, responsabile del procedimento è il Collab. Amm.vo - Pierangelo Colina; VISTI i pareri espressi sul frontespizio del presente atto; DELIBERA
- di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati;
- di incaricare la U.O. Affari Generali:
di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma l°, della legge n.
69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo www.usI9.grosseto.it;
•
di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione. al Collegio Sindacale, ai
sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 40/05; di comunicare l'avvenuta
pubblicazione
del
presente atto al Responsabile
della struttura proponente; - di incaricare il Responsabile del Procedimento dell'invio della delibera esecutiva alle strutture indicate nel
frontespizio ovvero all'interno del dispositivo del presente atto.
IL DIRETrORE GENERALE
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Si attesta che il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale iI ________ e pubblicato all'Albo
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line,
consultabile
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sul sito
WEB
istituzionale all'indirizzo
www.usI9.grosseto.it.
con
decorrenza
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Il presente atto, in quanto adottato in via ordinaria, è reso esecutivo trascorsi 15 giorni dalla data di
pubblicazione.
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Il presente atto è immediatamente esecutivo.
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IL DIRETrORE DELLA UO AFFARI GENERALI Dott. Angelo Falco ;,
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ALLEGATO A
Procedura per la classificazione delle acque per la raccolta, la produzione e la
stabulazione dei molluschi bivalvi ed echinodermi
INDICE
l - PREMESSA
3
2 - DEFINIZIONI
3
3 - SOGGETTI COINVOLTI E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE
4
4 - PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE
6
5 - ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI APPARTENENZA DELLA ZONA
14 6 - VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DALL'OSA 14 7 - COSTI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE EMONITORAGGIO
14 8 - NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
15 2
l-PREMESSA
Il presente documento è finalizzato a dare indicazioni operative sulle modalità di classificazione
delle zone destinate alla produzione/stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ed alla produzione degli
echinodermi in modo da garantire il coordinamento tra le diverse figure coinvolte e l'applicazione
di una procedura uniforme sul territorio regionale.
Il documento è stato redatto tenendo conto di quanto riportato nelle normative e documenti di
riferimento ai quali si rimanda per maggiori dettagli.
2 - DEFINIZIONI
Zone di produzione
Le zone di produzione/raccolta sono le aree marine, lagunari o di estuario dove si trovano banchi
naturali di molluschi bivalvi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove
questi ultimi vengono raccolti vivi.
Le zone vengono classificate in tre classi in base allivello di contaminazione da E. coli:
1) Zone di classe A: i molluschi bivalvi vivi raccolti possono essere destinati direttamente al
consumo umano attraverso un Centro di Spedizione riconosciuto ai sensi del regolamento CE
853/2004.
I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Escherichia coli: minore o uguale a 230 MPN/l 00 gr. di polpa e liquido intervalvare;
2) Zone di classe B: i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti ed immessi sul mercato ai fini
del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un Centro di Depurazione o
previa stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per la zona A, oppure inviati ad un
Centro di Trasformazione.
I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti
Escherichia coli: minore o uguale a 4.600 MPN/lOO gr. di polpa e liquido intervalvare;
3) Zone di classe C: le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti ed immessi sul
mercato ai fini del consumo umano diretto soltanto previa stabulazione di lunga durata (uguale o
maggiore a due mesi) al fine di soddisfare i requisiti previsti per la zona A, oppure inviati ad un
centro di trasformazione.
I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i seguenti requisiti:
Escherichia coli: minore o uguale a 46.000 MPN/IOO g di polpa e liquido intervalvare.
Zone di stabulazione
Le zone di stabulazione sono aree marine, lagunari o di estuario, chiaramente delimitate e segnalate
mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione
naturale dei molluschi bivalvi vivi.
Operatore del settore alimentare (o.S.A.)
L'operatore del settore alimentare giuridicamente responsabile di garantire il rispetto delle
disposizioni in materia di legislazione sanitaria ovvero il legale rappresentante dell'impresa o del
Consorzio di gestione a cui è delegata la gestione della risorsa
Consorzi di gestione
Costituiti ai sensi del D.M. 44/95 e 515/98 sono riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e
forestali ai quali è delegata la gestione della risorsa.
Autorità Competente (A. C.)
ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e
successive modificazioni, le Autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle
rispettive competenze.
3
Molluschi bivalvi vivi (MBV)
Molluschi lamellibranchi filtratori, che offrono resistenza all'apertura, reazione adeguata alla
percussione e livelli nonnali di liquido intervalvare .
Molluschi bivalvi vivi per il consumo umano
Molluschi che offrono resistenza all'apertura, che presentano caratteristiche organolettiche tipiche
del prodotto fresco e vitale, gusci privi di sudiciume, reazione adeguata alla percussione e livelli
nonnali di liquido intervalvare e che, per tutta la vita commerciale, rispondono ai criteri
microbiologici e biotossicologici di sicurezza alimentare (Regolamento (CE) 2073/05 e all'allegato
III, sezione VII, capitolo V del regolamento (CE) n. 853/2004), rispettano i tenori massimi di
contaminanti chimici di cui al Reg . (CE) 1881/2006 e successive modifiche.
Specie indicatore
Tra più specie di molluschi bivalvi è definibile "indicatore" quella che, da dati scientifici oggettivi,
ha la maggiore probabilità di accumulare microrganismi e pertanto in grado dì dare esiti
microbiologici sfavorevoli.
Campione elementare
quantità prelevata in un singolo punto di prelievo
Campione finale o campione di laboratorio
è fonnato dall'insieme di campioni elementari prelevati nello stesso punto di campionamento e
destinato al laboratorio.
3 - SOGGETTI COINVOLTI E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE
Regione Toscana - Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale - (Settore
regionale competente)
À
riceve la domanda di classificazione e comunica l'avvio del procedimento al richiedente ed
ai Soggetti coinvolti;
À
in caso di classificazione di banchi naturali senza concessione, richiede il parere tecnico al
Settore competente dell'Assessorato all'Agricoltura e ne trasmette gli esiti alla Azienda USL
per l'avvio del procedimento;
À
richiede e riceve il parere di competenza da parte della Azienda USL;
À
emana il decreto di classificazione dell'area;
À
trasmette i decreti di classificazione alle autorità ed Enti coinvolti (Dipartimenti della
Prevenzione delle Aziende USL competenti, A.R.P.AT., Centro di Referenza Nazionale per
il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi- CEREM-IZSUM,
Comune/i di competenza, Capitaneria di Porto e all'Assessorato all'Agricoltura, Settore
Programmazione Agricola - Forestale).
Azienda USL - Dipartimento di Prevenzione - Autorità Competente (A. C)
À riceve la richiesta di parere da parte del Settore regionale, acquisendo la documentazione
fornita dal legale rappresentante della impresa, sia singolo che associato, quali ad esempio
sono i Consorzi di gestioni;
À
identifica le aree da classificare con indicazione della/e specie di molluschi oggetto di
raccolta da banchi naturali o coltivazione;
À
convoca, se ritenuto necessario, un tavolo tecnico con tutti gli Enti interessati al quale
partecipano le Associazioni di categoria del settore pesca e acquacoltura;
À
inoltra richiesta ad ARPA T di una relazione tecnica corredata di mappe di rischio sullo stato
dell'area;
À
acquisisce da altri Enti (es. Provincia, Comune etc) ogni altra infonnazione utile alla
caratterizzazione dell'area;
4
A
A
A
A
A
A
A
A
A
effettua la sorveglianza sanitaria sull'area oggetto di classificazione (mappatura delle fonti
inquinanti, studio preliminare dell' area e sopralluogo) e redige la relazione preliminare
sull'area da classificare;
invia al Settore regionale la relazione preliminare comprensiva di mappe e schema nel quale
sono indicate le informazioni di cui si è tenuto conto e della relativa fonte di informazione,
di norma entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di classificazione
sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria individua le stazioni di prelievo e redige
il programma di campionamento di concerto con il laboratorio regionale di Ittiopatologia
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana (IZSLT);
redige un protocollo dettagliato con le modalità di raccolta, confezionamento e trasporto dei
campioni;
è responsabile della formazione e addestramento del personale addetto al controllo ufficiale,
ai sensi dell'art. 6 del Reg CE 88212004;
provvede al prelievo e trasporto dei campioni di acqua e molluschi al Laboratorio Regionale
di Ittiopatologia dell'LZ.S.L.T., avvalendosi della rete regionale integrata di trasporto dei
campioni;
procede all'elaborazione dei dati al fine della classificazione dell'area in collaborazione con
il Laboratorio Regionale di Ittiopatologia e redige la relazione finale;
trasmette il parere tecnico con proposta di classificazione al Settore regionale competente;
procede alla revisione triennale della classificazione.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana - Laboratorio Regionale di
Ittiopatologia ( I.z.L. T.)
A fornisce il supporto tecnico scientifico all'A.C. in tutte le fasi della procedura di
classificazione;
A collabora con l'A.C. nella stesura del programma e del piano di campionamento;
A esegue le analisi sui campioni di molluschi e trasmette gli esiti analitici all' A.C. ;
A collabora con 1'A.c. nell'elaborazione dei dati al fine della classificazione dell'area
avvalendosi, se necessario, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana (A.R.P.A. T.)
Di norma entro 30 gg dal ricevimento della richiesta da parte dell'A.C., invia la relazione tecnica
più recente sul monitoraggio ambientale ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.Lgs 152/2006 - Norme
in materia ambientale, integrata degli elementi di rischio sullo stato dell'area, contenente i dati a
supporto della sorveglianza sanitaria preliminare, in particolare:
A le caratteristiche batimetriche;
A l'elenco delle fonti inquinanti di origine organica (umana o animale) ed inorganica
identificate reperibili presso il SIRA (Sistema Informativo Regionale de Il 'Ambiente) o il
Dipartimento provinciale di competenza;
A i dati già disponibili relativamente all'inquinamento organico nel bacino idrografico e del
trattamento delle acque di scarico;
A le caratteristiche della circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento delle correnti,
della batimetria nelle zone di produzione.
Altri Soggetti
Il Comuneli competenteli per territorio dell'area/zona da classificare e la Capitaneria di Porto che
ha competenza in materia di sicurezza della navigazione:
A esprimono parere favorevole alla raccolta/produzione dei MBV sull'area da classificare.
Operatore del settore alimentare (o.S.A.)
Il legale rappresentante dell'impresa o del Consorzio di gestione:
5
À
À
presenta la domanda di classificazione corredata della documentazione richiesta alla
Regione Toscana e per conoscenza alla Azienda USL per il tramite dello sportello
telematico del SUAP del Comune/i competente/i per territorio dell'area/zona da classificare;
dà il supporto logistico all' A.C. per l'effettuazione del piano di campionamento, mettendo a
disposizione i mezzi nautici, le attrezzature ed il personale.
4 - PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE
La classificazione di un'area destinata alla produzione o alla stabulazione di molluschi bivalvi vivi
viene prevista in uno dei seguenti casi:
1. nuova zona di produzione o di stabulazione per una o più specie situate in un'area che non è
mai stata oggetto di classificazione;
2. nuova zona di produzione o di stabulazione in un'area già classificata, ma per una specie
diversa. Se la specie che si intende introdurre in una zona già classificata ha caratteristiche
simili a quella per la quale l'area è stata classificata (stessa modalità di alimentazione, stesso
habitat, stessa distribuzione, ecc.) e uguale o minore sensibilità alla contaminazione, l'A.C.
può rilasciare specifica autorizzazione alla produzione/stabulazione della nuova specie,
senza che sia necessaria una nuova specifica classificazione.
3. riclassificazione di una zona di produzione o di stabulazione precedentemente classificata.
Di seguito vengono trattate in dettaglio le diverse fasi della procedura di classificazione e i compiti
di ciascun soggetto coinvolto.
4.1 - Domanda di classificazione
L'operatore del settore alimentare già registrato presso il Comune di competenza per sede
operativa, inoltra la domanda di classificazione alla Regione Toscana e per conoscenza alla Azienda
USL, tramite lo sportello telematico del SUAP del Comune competente per territorio dell'area/zona
da classificare, corredata di richiesta di autorizzazione sanitaria ai sensi del D.Lgs 148/2008 (esclusi
i banchi naturali non oggetto di semina) di cui alla nota Min. Sal. prot. DGSA - P- 17051 ­
23/0912010.
Nel caso sia necessario il parere tecnico del Settore competente della Direzione Generale
Competitività del Sistema regionale e sviluppo delle competenze dell'Assessorato all'Agricoltura, la
domanda deve essere presentata entro il termine del 30 ottobre di ogni anno, affinchè la
classificazione possa essere effettuata entro l'anno successivo alla data di presentazione della
domanda.
Qualora l'area da classificare comprenda più Comuni, la domanda va presentata al SUAP del
Comune maggiormente rappresentato per territorio dell'area da classificare.
La richiesta può essere inoltrata da Enti pubblici (es. Comuni..) interessati ad autorizzare la libera
raccolta dai banchi naturali nella zona di mare compresa nel territorio di competenza.
4.2 - Acquisizione della documentazione e avvio del procedimento L'A.C., ricevuta la richiesta di parere da parte del Settore regionale, acquisisce a sua volta i pareri di competenza da parte dei soggetti coinvolti. In particolare 1'A.c. richiede: À
il supporto tecnico ad A.R.P.A.T. ed LZ.S.L.T. - Laboratorio Regionale di Ittiopatologia;
À
il parere al Comune/i competente/i per territorio dell'arealzona da classificare ed alla
Capitaneria di Porto che ha competenza in materia di sicurezza della navigazione.
In alternativa l'A.C. convoca, se ritenuto necessario, un tavolo tecnico con tutti gli Enti interessati
al quale partecipano le Associazioni di categoria del settore pesca e acquacoltura per raccogliere
tutti i pareri e la documentazione utile.
6
Qualora l'istanza o documentazione presentata dall'O.S.A. risultasse incompleta, l' AC. assegna il
termine di trenta giorni per l'invio della documentazione mancante; decorso inutilmente tale
termine il procedimento può essere chiuso.
4.3 - Fase della sorveglianza sanitaria preliminare Dopo aver fissato in collaborazione con l'O.S.A. i confini delle zone di produzione e stabulazione, l'AC. procede alla fase di sorveglianza sanitaria preliminare necessaria per l'individuazione dei rischi di contaminazione, quindi: a) acquisisce le informazioni contenute nella documentazione fornita dal richiedente; b) acquisisce da A.RPAT. la relazione contenente le informazioni di cui al paragrafo 2; c) acquisisce da altri Enti o fonti, ulteriori dati che ritenga necessari alla caratterizzazione dell'area; d) effettua uno studio dell'area sulla base della documentazione esaminata; e) procede al sopralluogo con la finalità di verificare le informazioni acquisite; 1) redige una relazione preliminare corredata di mappe di rischio indicanti punti definiti nel programma di campionamento. 4.3.1 - Criteri per la valutazione delle fonti di inquinamento L'A.C., considerate le caratteristiche fisiche e geografiche della zona, anche con l'ausilio di quanto riportato nelle tabelle l e 2, procede ad un inventario delle potenziali fonti inquinanti tenendo conto di vari fattori per valutarne l'impatto sull'area. Nella valutazione devono essere tenute presenti le seguenti considerazioni: a) l'entità dell'inquinamento derivante da una qualsiasi fonte, varia anche in relazione alle maree, alle correnti, ai venti, alle piogge e ad altri fattori ambientali quali la stagione, la temperatura, la salinità, ed alla distanza dalla zona da classificare: b) l'aumento della densità di popolazione in ambito costiero durante il periodo estivo/festivo può esercitare un impatto sfavorevole sull'area. Infatti, se gli impianti di depurazione non sono sufficientemente dimensionati e funzionanti, si potrebbe verificare un innalzamento del carico inquinante nelle acque reflue; deve inoltre essere preso in considerazione l'apporto di eventuali inquinanti derivati da natanti; c) la presenza di zone ad intenso sfruttamento agricolo-zootecnico o in abbandono può rappresentare, pur con motivazioni diverse, fonte di contaminazione; d) la presenza di altri impianti di acquacoltura nelle vicinanze può influire sullo stato della zona da classificare. 4.3.2 - Valutazione dei tenori dei contaminanti chimici Propedeuticamente alla classificazione di un'area deve essere svolta una verifica sulla sussistenza di valori accettabili per quanto concerne i contaminanti chimici. Infatti, al fine di ottimizzare le risorse da investire per la classificazione di una zona e per il successivo monitoraggio, è bene sapere se potranno essere rispettati i tenori massimi di contaminanti chimici di cui al Reg . (CE) 1881/2006 e successive modifiche, nei molluschi bivalvi che saranno prodotti/raccolti nell'area considerata. Attualmente nei molluschi bivalvi sono previsti limiti relativamente ai seguenti contaminanti: piombo, cadmio, mercurio, diossine e PCB, Benzopirene (Idrocarburo Policiclico Aromatico). Nella valutazione dell'impatto dei diversi inquinanti l'AC. prende in considerazione anche i dati sui parametri fisici e chimici contenuti nella relazione tecnica sul monitoraggio ambientale di cui agli articoli 87 e 88 del Decreto Legislativo 152/2006 - Norme in materia ambientale, fornita da ARPAT. Gli altri contaminanti fisici/chimici, i cui limiti sui molluschi non sono regolamentati dalla normativa comunitaria, possono essere ricercati per la definizione di livelli di fondo (riferimento iniziale); in tal modo nello spirito della valutazione del rischio, l'A.C. potrà poi valutarne le 7
oscillazioni nel tempo e prendere gli opportuni provvedimenti al fini della loro riduzione o
eliminazione.
Nelle tabelle di seguito riportate, sono indicate le potenziali fonti di inquinamento da considerare, in
fase preliminare, per la valutazione dei rischi nella zona di produzione/stabulazione da classificare.
Tabella n.l Fonti di inquinamento identificabili
RIF
FONTE
LIVELLO DI RISCHIO ALLA SALUTE PUBBLICA ~~
I Impianti di trattamento di acque
reflue privati/comunali
Rischio elevato per variabilità della popolazione e capacità depurativa; ,
dipende da vari fattori tra cui volumi di acque reflue, tipo di trattamento
e rendimento dell'impianto Fonti di rifiuti industriali (impianti Rischio elevato se i rifiuti riguardano patogeni capaci di causare :
di lavorazione carni, trasformazione malattie umane, o sostanze chimiche che possono essere bioaccumulate.
di vegetali, ecc)
Scarichi di piena di fogne congiunte Rischio elevato per contributo di rifiuti biologici non trattati III
IV Fosse settiche/pozzi di dispersione
Basso rischio in relazione ai limitati volumi trattati; il rischio potrebbe
essere correlato ad un eventuale mal funzionamento dell'impianto
V
Punti
di
distribuzione
di Potenziale rischio derivato da inidoneo trattamento delle acque, da :
I
mangimi/allevamenti
agenti zoonotici trasmissibili e dilavamento da acque superficiali in
seguito ad eventi meterologici sfavorevoli. VI Aree industriali diverse da II
Potenziale rischio derivato dalla lavorazione di industrie e dagli impianti
in uso. Il potenziale rischio deve essere considerato sia nel caso in cui
gli insediamenti sono situati in prossimità delle zone da classificare sia
nel caso in cui vi possano essere influenze sui corpi idrici e sulle acque
Unità <kllo ,uddotte ,ono. Vorificore
,upodiciali cho ,i nvmano in
anche la presenza di zone di rispetto e di tutela che limitano lo
i sfruttamento all'uso delle zone circostanti.
I
III
I
!
"'0"
I
I
Tabella n.2 Fonti di inquinamento di difficile individuazione e quantificazione
I RIF
FONTE
VII Scarichi di rifiuti da imbarcazioni
VII
;I
IX
X
:
LIVELLO DI RISCHIO ALLA SALUTE PUBBLICA I Rischio potenziale dovuto al possibile scarico intermittente di liquami I
non trattati ed idrocarburi incombusti.
:
Rischio potenziale per la possibile presenza di contaminazione con ,
liquami umani; rischio molto minore con condotte jfogne.
I
combinate/congiunte
Terreno rurale con animali domestici I Rischio ridotto (aziende agricole, prati) rispetto a quelli derivanti da ,
fonti umane dirette
'
R i"",o naturnli, fo,,,,to, paludi 0'0< Ri"hio ,ignificativamonte inforiore ri'petto a quolli dorivanti da fonti
(presenza di animali e volatili umane
selvatici)
,
Scoli di piena, acque meteorologiche
i
I
4.3.3 - Stesura della relazione preliminare
Le considerazioni relative alla fase di sorveglianza sanitaria devono essere riportate in una
relazione preliminare corredata di mappe contenenti le informazioni più rilevanti ed in cui siano
indicate le fonti di contaminazione individuate ed i punti di campionamento con le relative
coordinate.
A tal fine alla relazione preliminare sarà allegato uno schema nel quale, per ogni area da classificare
siano indicate le informazioni di cui si è tenuto conto e della relativa fonte di informazione.
La relazione preliminare comprensiva di mappe e schema, deve essere inviata al Settore regionale
di norma entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di classificazione.
4.4 - Stesura del programma e del piano di campionamento
Sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria e al termine della valutazione complessiva
dell'area da classificare 1'A.c., con il supporto del Laboratorio Regionale di Ittiopatologia dell'
8
LZ.S.L.T., individua i punti di prelievo e definisce il programma ed il piano di campionamento ai
fini della classificazione. La distribuzione dei punti di prelievo e la frequenza del campionamento
devono garantire risultati il più possibile rappresentativi della zona considerata.
4.4.1 - Programma di campionamento
Il programma di campionamento dovrà contenere:
- l/elenco delle specie commerciali di MBV oggetto di classificazione;
la classificazione deve riguardare tutte le specie di M.B.V. di interesse commerciale, ciascuna delle
quali deve essere oggetto di campionamento a se stante. Se è noto il livello di contaminazione
microbiologica di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona con caratteristiche simili (stessa
modalità di alimentazione, stesso habitat, stessa distribuzione ... ), la specie con il livello di
contaminazione più elevato potrà essere utilizzata come "indicatore", rendendo possibile la
classificazione di tutte le specie del gruppo. Tra più specie è definibile "indicatore" quella che, da
dati scientifici oggettivi, ha la maggiore probabilità di accumulare mi crorganismi e pertanto in
grado dì dare esiti microbiologici sfavorevoli;
il periodo in cui si svolgerà il campionamento;
in caso di banco naturale in cui siano stabiliti periodi di fermo pesca, o in caso di gestione
controllata della risorsa, dovrà essere definita la stagionalità della raccolta.
Qualora un'area di produzione presenti particolari caratteristiche che determinano un ciclo
produttivo discontinuo nell'arco dell'anno, deve essere specificato il periodo e la motivazione che
porta alla discontinuità delle frequenze di campionamento stabilite, le quali devono essere
comunque coerenti con il piano produttivo aziendale di raccolta/produzione e non devono influire
sullo stato sanitario dell'area.
Il titolare della concessione dovrà definire il periodo della raccolta e dame comunicazione alla A.C.
indicando le motivazioni che portano ad eventuali interruzioni temporali nell'arco dell'anno.
- /'identificazione dei punti di prelievo e dei livelli di rischio identificati per ogni parametro
considerato;
al fine di ottimizzare sia le risorse che l'aggravio economico è importante che l' A.C. definisca nel
programma di campionamento su quali punti devono essere prelevati i campioni da sottoporre alle
analisi e la relativa frequenza di campionamento.
- le modalità con cui sarà svolto il programma di campionamento;
(identificazione della motobarca comprensiva dei dati del/dei responsabile/i, attrezzature impiegate e modalità di pesca ... ). - le modifiche del programma di campionamento; Il programma può prevedere che, se dopo almeno tre campionamenti, valutate le condizioni ambientali, i valori di E. coli tra due diversi punti sono costantemente sovrapponibili, l'AC, tenendo conto delle valutazioni scaturite dalla fase preliminare di sorveglianza sanitaria, può decidere di proseguire i campionamenti solo dal punto che ha dato i risultati più sfavorevoli. Qualora il programma stabilito in via preliminare subisca variazioni nel corso della fase attuativa 1'A.C dovrà motivare e dare evidenza delle modifiche apportate. Infatti nel caso in cui l'A.C si trovi di fronte a: À
risultati contrastanti tra informazioni reperite attraverso diverse fonti (Enti, impresa del
settore, bibliografia, ecc.) e rilevamento sanitario (sopralluogo presso la zona di
produzione/stabulazione ),
À
risultati con valori inattesi ottenuti durante l'attuazione del programma di campionamento,
À
sospetto di inquinamento,
9
dovrà effettuare ulteriori approfondimenti per valutare quanto riscontrato definendo
contestualmente, e dandone evidenza, le modifiche da effettuare rispetto a quanto previsto nel
programma di campionamento.
4.4.2 - Criteri per l'individuazione dei punti di campionamento
A La scelta dei punti di prelievo deve essere basata su quanto emerso dalla fase di sorveglianza
sanitaria.
A I punti devono essere rappresentativi della localizzazione delle fonti potenzialmente
inquinanti e dell'impatto indicato dalla valutazione della situazione idrodinamica. Per questo
devono essere selezionati i punti in cui vi sono maggiori probabilità di ottenere risultati
sfavorevoli per il parametro considerato.
A La scelta del numero di punti da campionare deve considerare l'ampiezza geografica
dell'area, il suo potenziale commerciale e l'omogeneità della contaminazione. Se un'area è
divisa in unità su cui si può intervenire separatamente, ognuna con la possibilità di essere
classificata in maniera diversa o soggetta a chiusure temporanee separate, deve essere
previsto almeno un punto per ogni unità.
A
Ogni punto deve essere georeferenziato; inoltre, per favorirne la localizzazione in fase di
campionamento, possono essere individuati, ove presenti, anche punti di riferimento a terra
(es. stabilimenti balneari, moli ... ).
A
Per i banchi naturali i campioni devono essere prelevati ad una distanza massima concordata
dal punto di prelievo: in linea di massima, per il prelievo a mano o con rastrello questa
distanza deve andare da 50 metri a 250 metri, mentre mediante dragaggio non oltre i 250
metri. In alcune zone questi valori massimi potrebbero non essere appropriati, per cui
possono essere modificati in eccesso o in difetto, in base ai risultati della sorveglianza
sanitaria.
A
Nel programma di campionamento deve essere comunque indicata la tolleranza massima
permessa intorno al punto di prelievo identificato.
Di seguito, a titolo esemplificativo, lo schema da utilizzare per la redazione del programma di
campionamento.
Tabella n. 3 Schema di programma di campionamento
4.4.3 - Piano di campionamento
Il programma deve prevedere l'identificazione dei punti di prelievo ed un piano di campionamento
per ogni singolo punto identificato.
Il controllo dei diversi parametri deve essere effettuato con una frequenza stabilita in base al livello
di rischio considerato per ciascuno di essi, sulla scorta di quanto emerso dalla sorveglianza sanitaria
( vedi tabella n. 3).
Per il parametro E. coli deve comunque essere adottata una frequenza quindicinale nei punti ritenuti più sfavorevoli per tutto il periodo necessario a valutare la stabilità dell'area. Considerate le diverse modalità di nutrizione e di sensibilità all'inquinamento microbiologico, per gli echinodermi può essere adottata unafrequenza trimestrale. lO
Per punto sfavorevole si intende quello che, in base alla informazioni raccolte, ha maggiore
probabilità di fornire risultati sfavorevoli per il parametro considerato,
In fase di classificazione proprio perchè non ci sono dati oggettivi pregressi, non è detto che un
punto ad elevato rischio per un parametro (es. metalli pesanti) possa coincidere con quello più
sfavorevole per E, Coli,
In caso di classificazione di un'area destinata ad allevamento le analisi saranno effettuate su
campioni di molluschi della specie oggetto di classificazione, di taglia commerciale, fomiti dal
richiedente la classificazione ma prelevati obbligatoriamente dalla A,C.
Prima del posizionamento i MBV devono essere sottoposti ad analisi e prima di iniziare la raccolta
dei campioni ufficiali ai fini della classificazione, i MBV devono essere mantenuti in sito per un
periodo non inferiore a due settimane per consentirne l'acclimatamento
Qualora sia dimostrato, in più riprese, che da un punto non si può ottenere una quantità
rappresentativa di soggetti, deve essere identificato un nuovo punto, sempre in base ai risultati della
sorveglianza sanitaria, in cui sia più facile reperire il campione. Il campionamento dal vecchio
punto di prelievo deve quindi essere sospeso. Di seguito a titolo esemplificativo lo schema da
utilizzare per la redazione del piano di campionamento.
Tbll
a e a n. 4Frequenze d'l camplOnament o del. d'lversl parametn'da ncercare
Matrice
Parametri
Frequenza dei campionamenti in funzione del rischio individuato per
singolo parametro
Basso
Medio
Alto
Molluschi
E. coli
quindicinale
quindicinale
quindicinale
Molluschi
Sa/monella spp. *
] campione inizio
I campione inizio
Mensile
!
classificazione,
i
Molluschi!
Biotossine algali
*
2 campioni
al penultimo e ultimo
I campionamento
I l alla fine della classificazione
i
: Echinodenni
i
classificazione,
3 campioni
prima della fine della
classi ficazione
2
campioni
penultimo c ultimo
4 campioni prima della
fine classificazione
campionamento
Molluschi!
Metalli
*
Per i banchi naturali i parametri
chimici vanno ricercati solo in
fase di primo campionamento;
per gli allevamenti in cui
vengano seminati M.B.v.
provenienti da altre zone, i
parametri chimici vanno ricercati
ali 'inizio ed al tennine della fase
di classificazione.
Echinodenni
i
Molluschi! I
Diossine e PCB
*
Per i banchi naturali i 2 campioni l all'inizio
parametri chimici
e l alla fine della
vanno ricercati solo
classificazione
in fase di primo
campionamento; per
gli allevamenti in cui
vengano seminati
M.B.V. provenienti
da altre zone, i
parametri chimici
vanno ricercati all'inizio ed al : tennine della fase di I classificazione. I
da stabilire in base al rischio stimato nel corso della sorveglianza sanitaria
I
Echinodenni
I Molluschi/Echi
Radionuclidi
*
I da stabilire in ba~e al rischio stimato nel corso della sorveglianza sanitaria
nodenni
MolluschilEc
IPA *
da stabilire in base al rischio stimato nel corso della sorveglianza sanitaria
11
hinodenni
Acqua
Parametri
fisici
(pH,
chimico
*
Trimestrale
(mensile
per
mensile
quindicinale
salinità e ossigeno disciolto)
T,
salinità,
Ossigeno disciolto)
., .
"SI precIsa che I parametn contrassegnati da astensco sono parametn dI mOnltoragglO della zona In CUI e In corso la classIficazIone e
non influiscono sulla tipologia di classe che viene attribuita. Si deve comunque tenerne conto sin dall'inizio della classificazione in
quanto consentono di avere un quadro ambientale e sanitario completo dell'area.
' mmime per le d'lverse anar'
TbU
a e a n. 5Quan f1m
lSI
I
SPECIE
ANALISI
QUANTIT A' per campione/aliquota
Molluschi bivalvi
Ricercll(fi E. coli e Sa/monella spp
Ricerca di biotossine algali
Metalli
Radionuclìdi
Diossine, PCB, IPA
•
•
•
•
•
500 gr
3 kg
1,5 Kg
2,5 Kg
3 kg
Riccio di mare (Paracentrotus lividus)
Ricerca di E. coli e Sa/monella spp
iotossine algali
Metalli
Radionuclidi
Diossine, PCB, IPA
•
•
•
•
•
2 kg
5 kg
2 kg
3 kg
4,5 kg
Per la ricerca di E. coli nei molluschi bivalvi di maggiori dimensioni, in ogni caso il campione, per
essere rappresentativo, deve essere costituito da almeno lO soggetti.
4.5 - Esecuzione del programma di campionamento L'Autorità competente è responsabile dell'esecuzione del programma di campionamento. Al fme di ottimizzare le risorse, si può avvalere del supporto logistico dell'impresa richiedente la classificazione, senza delega di compiti di controllo ufficiale. Il programma di campionamento ai fini della classificazione dell'area deve avere una durata
minima di 6 mesi; la frequenza dei prelievi e la sua durata devono garantire risultati il più possibile
rappresentativi della zona considerata.
Si raccomanda quindi di effettuare almeno 12 campionamenti in ogni punto ad intervalli non
inferiori alle 2 settimane per i parametri microbiologici.
Al termine del periodo stabilito, se la periodicità prevista è stata rispettata, è possibile la
classificazione dell'area. Prima dell'avvio del prodotto alla commercializzazione è necessario che
sia verificato il rispetto dei requisiti microbiologici, biotossicologici e chimici che lo rendano
idoneo al consumo umano e che saranno oggetto di analisi nella fase successiva di monitoraggio.
I dati utilizzati per la classificazione sono generalmente acquisiti in un periodo di tempo inferiore ad
un anno e sono potenzialmente soggetti a differenze stagionali, effetti meteorologici, ecc.
quindi
importante che venga mantenuta una frequenza di campionamento relativamente elevata per un
anno intero al fine di valutare con precisione il livello di contaminazione nell'area di raccolta in
tutte le stagioni.
Per questo, successivamente alla classificazione, l'area deve essere monitorata, per i parametri
microbiologici, quindicinalmente per ulteriori sei mesi per poter valutame la stabilità a meno che
non vi siano evidenze scientifiche che consentono una frequenza di campionamento diversa.
In corso di classificazione nelle aree di produzione o stabulazione adiacenti ad aree già classificate,
qualora i risultati ottenuti col campionamento documentino una condizione igienico sanitaria dei
molluschi che rispecchi quella delle aree adiacenti già classificate, è consentita la raccolta dei
molluschi bivalvi vivi ai fini del consumo già dopo i primi tre mesi di campionamento, nelle more
del completamento dei 6 mesi previsti per la classificazione.
12
4.6 - Istruzioni per il campionamento La modalità di campionamento e il trattamento del campione durante e dopo la raccolta sono fondamentali per il buon esito della classificazione. L'AC. redige quindi un protocollo scritto sulle modalità di raccolta, pulizia dal sedimento, confezionamento e trasporto del campione. Per quanto riguarda i dettagli circa le modalità di esecuzione dei campioni e trasporto al laboratorio
designato si rimanda all'allegato I delle "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE)
854/2004 nel settore dei molluschi" di cui alla Delibera Giunta regionale n.1036 del 6 dicembre
2010.
Tutte le operazioni effettuate durante l'ispezione tecnico-sanitaria ed il prelevamento campioni,
devono essere verbalizzate e copia del verbale va trasmessa al laboratorio incaricato all'esecuzione
delle analisi.
4.6.1 - Prelievo dei molluschi
I molluschi bivalvi giovani/immaturi possono dare dei risultati di E. coli che non sono
rappresentativi di uno stock maturo raccolto ai fini della commercializzazione per il consumo
umano, pertanto i soggetti prelevati devono essere di taglia commerciale e nelle quantità indicate in
tabella n. 6.
Tabella n. 6 Taglie minime commerciali delle principali sspp di molluschi ed echinodermi oggetto
'
/ racco lta
d'l prod
UZlOne
SPECIE
Vongola (Venerupis spp. e Venus spp.)
TAGLIA MINIMA COMMERCIALE
5 mm (Reg. CE 1967/2006)
Cannello o Cannolicchio (Ensis spp. e Solen spp. )
8 cm (D.M. 16/7/86)
Mitilo (Mytilus spp.)
Ostrica (Ostrea spp.)
5 cm (D.P.R. 1639/68)
6 cm (D.P.R. 1639/68)
Tellina (Donax trunculus)
Riccio di mare (Paracentrotus lividus)
2 cm (D.M. 16/7/86)
7 cm compresi gli aculei (D.M. 12/1/95)
Se possibile il campionamento deve essere effettuato con i mezzi normalmente utilizzati per la
raccolta commerciale poiché, nel corso di alcune procedure di raccolta, possono verificarsi delle
extra contaminazioni.
Subito dopo la raccolta i molluschi bivalvi devono essere sciacquati con acqua di mare pulita per
rimuovere il sedimento e il fango aderenti che potrebbero causare una contaminazione secondaria
dopo il confezionamento.
Occorre lasciar asciugare i molluschi bivalvi prima dell'analisi, evitando di reimmergerli perché
questo li porterebbe ad aprirsi e a riprendere l'attività di filtrazione.
Il campione deve essere posto in un contenitore pulito e inerte inserito in un contenitore isotermico
che assicuri una adeguata protezione dalle contaminazioni e dai danni durante il trasporto sino alla
sbarco.
4.6.2 - Confezionamento e identificazione dei campioni
Il campione deve essere confezionato in un sacchetto per campioni ufficiali sigillato e correttamente
identificato, in condizioni da non pregiudicare la sopravvivenza dei molluschi, su cui siano riportati
i dati relativi a: n. identificativo del campione, specie campionata, data e firma di chi ha effettuato il
prelievo, riferimenti della stazione/punto di campionamento, accompagnata dal verbale di
campionamento.
13
4.6.3 Conservazione e trasporto dei campioni di molluschi
Il campione deve essere mantenuto al riparo dal sole ed in condizioni tali da evitare innalzamenti della temperatura, conservato in contenitori isotermici. Il campione, accompagnato dal verbale di campionamento, deve essere inviato nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 24 ore dal prelievo, alla Sezione territoriale dell'LZ.SLT più vicina per essere trasmesso al Laboratorio Regionale di Ittiopatologia dell'IZSLT avvalendosi del sistema regionale integrato per il trasporto dei campioni. Il trasporto deve essere effettuato in contenitori isotermici. Se il tempo che intercorre dal momento del campionamento a quello dell'accettazione presso il laboratorio è superiore alle 4 ore la temperatura del campione non deve essere superiore a 10°C. 5 - ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI APPARTENENZA DELLA ZONA Al termine del periodo stabilito per l'esecuzione del programma di campionamento nella fase di classificazione, l'A.C., alla luce degli esiti analitici e della valutazione complessiva di tutti i dati raccolti: - procede ali' elaborazione dei dati in collaborazione con il Laboratorio Regionale di Ittiopatologia; - attribuisce la classe di appartenenza della zona di produzione o di stabulazione; - redige la relazione finale e invia la proposta di classificazione al Settore regionale. 5.1 Criteri per la classificazione
Zone di classe A
Rientrano in questa classe le aree nelle quali tutti i campioni previsti dal Piano di campionamento
rispettano i limiti stabiliti. Se anche un solo campione supera i limiti per il parametro E. coli, alla
zona non può essere attribuita la classe A.
Zone di classe B
Possono essere classificate come zone di classe B le zone per le quali i limiti microbiologici previsti
per la classe B non sono superati nel 90% dei campioni.
Zone di classe C
Se anche solo un campione supera i limiti microbiologici previsti per la classe C, la zona non può
essere classificata.
Zone di stabulazione
Devono possedere gli stessi requisiti previsti per le zone di classe A.
Tabella n. 7 Parametri_microbiologici stabiliti per le aree di classe ~ B e C
Trattamento richiesto
Standard microbiologico
Classe
do...)!o la raccolta
A
*E. coli' 230 per 100 g di polpa e liquido
intervalvare
Nessuno
~--~~~-~
"'E. coli' 4600 per 100 g di polpa e liquido
intervalvare nel 90% dei campioni.
B
C
Preclusa
*E. coli • 46000 per 100 g
di polpa e liquido intervalvare
"'E. coli > 46000 per 100 g
di polpa e liquido intervalvare
:depurazione mstabilimenti riconosciuti,
depurazione in zone classificate ai fini della
stabulazione
- trasformazione in stabilimenti riconosciuti in
accordo con i metodi indicati al III capitolo II
sezione VII
- stabulazione di lunga durata
trasformazione in stabilimenti riconosciuti
Divieto di raccolta
j
I
* metodo ISO TS 16649-3
14
5.2 - Decreto di classificazione Il Settore regionale, sulla base del parere tecnico contenuto nella relazione finale redatta dall'A.C., emana specifico decreto di classificazione in cui deve essere indicata separatamente ogni specie di interesse commerciale oggetto di classificazione. Trasmette gli atti di classificazione alle Autorità ed Enti coinvolti. 5.3 - Revisione della classificazione Con frequenza almeno triennale l' A.c., sulla base degli esiti analitici del piano di monitoraggio delle zone classificate, e tenendo conto di eventuali variazioni rilevate nell'ambito della sorveglianza sanitaria, effettua la conferma o meno della classe di appartenenza dell' area e la trasmette al Settore regionale, che provvede, tramite decreto dirigenziale, alla revisione /conferma della classe di appartenenza. 6 -VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DALL' O.S.A. Successivamente alla fase di prima classificazione, l' AC può tener conto, ai fini del monitoraggio e della revisione della classificazione dell'area, oltre che dei dati prodotti nel corso dell'attività di sua competenza, anche dei risultati di eventuali controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dalle organizzazioni che li rappresentano. In tal caso le analisi devono essere effettuate in un laboratorio iscritto nell'elenco di cui alla L.R. 9/2006 tramite prove accreditate; il campionamento, le analisi e le azioni conseguenti a non conformità, devono essere stati eseguiti in conformità di un protocollo concordato fra l' A.c. e gli operatori del settore alimentare o l'organizzazione interessata 7 - COSTI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE ED AL MONITORAGGIO Gli oneri derivanti dalle attività di classificazione e del suo mantenimento riguardante gli impianti di produzione ed i banchi naturali in concessione per pesca e allevamento, sono a carico del richiedente. I costi di classificazione di banchi naturali senza concessione sono a carico della Regione Toscana, previa espressione di parere favorevole del Settore regionale competente della D. G. competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze dell'Assessorato all'Agricoltura, mentre a carico del richiedente sono gli oneri per il mantenimento della classificazione qualora il banco naturale classificato venga posto in concessione in un momento successivo. 8 - NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO - Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione; alimentare, istituisce l'agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; - Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; - Regolamento (CE) 85312004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; - Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. - Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. - Regolamento (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; - Regolamento (CE) 207412005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento 853/04 e dei regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento 852/04 e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04; - Regolamento (CE) 2076/2005 che fissa le disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti 853/04 e 854/04 e 882/04 e che modifica i regolamenti n. 853/04 e 854/04; - Regolamento (CE) 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisee i tenori massimi di alcuni contaminanti presenti nelle derrate alimentari; 15
- Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori
massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) 2375/2001 del Consiglio del 29 novembre 2001 recante modifica del
Regolamento (CE) 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi
di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
- Regolamento (CE) n. 199/2006 del Consiglio del 3 febbraio 2006 che modifica il Regolamento
(CE) 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni
contaminanti presenti nelle derrate alimentari (punto 13 delle considerazioni);
- Regolamento (CE) n. 1663/2006 del 6 novembre 2006 recante modifica del Regolamento (CE) n.
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- Regolamento (CE) 1666/2006 del 6 novembre 2006 che modifica il Regolamento n. 2076/2005
che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti del Parlamento europeo e del
Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004;
- Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai
requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschi coltura;
- Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006. Norme in materia ambientale;
- Decreto Legislativo 4 agosto 2008 n.148 "Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti,
nonché alla prevenzione di tal une malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali
malattie";
- Regolamento (CE) 1021/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 che modifica gli allegati I,
Il, III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati
al consumo umano e il regolamento (CE)n. 2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi,
tal uni prodotti della pesca e il personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli;
-Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente linee guida per l'applicazione
del Regolamento (CE) 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi n. 79/ CSR 8 luglio 2010,
recepita con Delibera Giunta regionale n.l036 del 6/12/2010;
-D.G.R. 1036 del 6 dicembre 2010 Recepimento dell'Intesa Conferenza Stato Regioni
dell'8.07/2010 concernente Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del
Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi;
- Guide to good practice technical application - CEFAS issue 4 august 2010 Microbiological
monitoring ofbivalve mollusc harvesting areas;
- Regolamento (CE) n. 15/2011 che modifica il regolamento (CE) 2074/2005 per quanto riguarda i
metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi;
- Decreto 3 agosto 2011 Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di
acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 14812008.
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