Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

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Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)
Il Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenziali (DUVRI)
L’art. 26 comma 3 del Dlgs n.81/08 introduce una novità assoluta in materia di sicurezza:
il DUVRI. Se il datore di lavoro committente affida attività lavorative a ditte esterne, ha
“l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte da
soggetti terzi”. Ad esempio in caso di presenza a scuola di cantieri o appalti o convenzioni
(pulizie, mense, servizi bar, uso delle palestre da parte di privati ecc) il dirigente scolastico
e il responsabile dell’impresa sono tenuti ad elaborare congiuntamente il DUVRI.
Il Decreto Fare-Legge n. 98/2013 interviene su questa specifica questione esonerando
dall’obbligo di elaborazione del DUVRI le attività a basso rischio di infortuni e malattie
professionali e considerando sufficiente in questi settori, l’individuazione di un
incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate. Si
prevede inoltre che tali settori a basso rischio di infortuni e di malattie
professionali saranno individuati con decreto del MLPS sulla base delle indicazioni
della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ancora non emanato. Pertanto ancora non
conosciamo i settori individuati e se le istituzioni scolastiche rientrano tra le attività a
basso rischio.
Inoltre il nuovo decreto Fare prevede che l’obbligo della redazione del DUVRI, o in
alternativa della nomina dell’incaricato per le aziende a basso rischio di infortuni e di
malattia professionale, “non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere
forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai
cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di
incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 10/3/1998, o
derivanti dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento
contenuto nel D.P.R. 14/9/2011 n. 177, o derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
In attesa che si completi la nuova normativa e stante in vigore l’art. 26, comma 3, del Dlgs
81/08, segnaliamo due documenti utili per l’elaborazione del DVRI.
Il primo “L’elaborazione del DUVRI - Valutazione dei rischi da interferenze”,
elaborato dal settore Ricerca dell’INAIL, è stato pubblicato nel febbraio scorso, mentre il
secondo “Guida pratica per una corretta gestione del documento unico di
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valutazione dei rischi (DUVRI.)” è rinvenibile
nell’area web del Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
Riteniamo ambedue utili ed interessanti per una corretta ed aggiornata gestione del
DUVRI in quanto contengono la normativa, le informazioni tecniche per la redazione e i
contenuti del documento unico di valutazione.
Rilevata l’interferenza quale fonte di pericolo per i lavoratori, si dovrà elaborare il
DUVRI che il documento sostiene dovrà contenere:
o i dati relativi all'attività del soggetto committente e delle imprese appaltatrici, con
l'individuazione delle figure responsabili in materia di sicurezza e prevenzione e
protezione;
o la descrizione dell'attività oggetto degli appalti o contratti d'opera;
o l'individuazione dei luoghi di lavoro;
o la metodologia adottata per la valutazione;
o l'individuazione dei pericoli interferenziali e la valutazione dei relativi rischi;
o le misure di prevenzione e di protezione (di cooperazione e coordinamento) e
l'identificazione dei soggetti/ruoli dell’organizzazione obbligati a metterle in atto.
(a cura di Dionisio Bonomo)
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