Vademecum Comparto Ministeri
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Vademecum Comparto Ministeri
VADEM MECUM M DEL DIPEN NDENTTE PUB BBLICO O miscellanea di leggi, contrattii, accordi, i, circolarii ed altri do ocumentii utili per orientarssi nel rap pporto di lavoro a cura dii Claudiaa Ratti 10 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Prresentazzione quente esigeenza di consuultare le Ho penssato e scrittoo questo vaddemecum perr la mia freq norme che c regolanoo il rapportoo di lavoro del dipendente pubblicoo, in particoolare del compartto Ministeri. Per trovvare la normaativa aggiorrnata occorree solo un po o’ di buona volontà v … è tutto nel web, bassta cercare. Occorre,, invece, benn più della buuona volontàà e di una sa apiente ricercca per districcarsi tra le normee dei contrattti collettivi che c si sono succeduti s da al 1995, dataa della sottosscrizione del primo contratto collettivo, c al 2007. ficoltà nasccono perchéé, com’è noto, n l’ultim mo contrattto non soostituisce Le diffi completaamente i preecedenti dei quali restanno vigenti le norme non modificate. Difficoltà accentuate daalla circostannza che la numerazione degli articolli e, spesso la l stessa dennominazione degli istitutii, cambia daa un contrattoo all’altro. Per averre una visioone completaa della discip iplina del ra apporto di laavoro ho tenntato di ricrreare un puzzzle recuperaando da ognii contratto quuel che ne è in vigore. Di qui l’’impostazione del testo. Per ciascun argomennto il punto di d partenza è la legge, a seguire le norme n contraattuali vigentti che ho via via integratoo con circollari, quesiti e quanto hoo ritenuto uttile per forniire un quadrro di massim ma su ciascuuna questionne. Ho evitaato, o almeno mi sono sfforzata di faarlo, di aggiu ungere testi inutili anche se la tenta azione, in noome della com mpletezza, è stata molto forte. f Ed ancoora, ho evitato di esprim mere le valutaazioni politicche o di illuustrare le iniiziative dell’Organizzazioone Sindacalle che rapprresento su allcune questiooni oggetto di d acceso connfronto con le Amministtrazioni sfociiate in talunii casi anche in i iniziative giudiziali, g peerché ho volu uto fornire uno u strumentoo tecnico, scevro da giuddizi. Le diverrse titolazionni degli stesssi istituti nonn sono dovutti ad una peersonale esiggenza di sfog gare l’eccesssiva fantasia ma solo daalla mia precisa scelta di d riportare,, fedelmente,, l’esatta deenominazionee attribuita dal c legislatoore e dai sotttoscrittori i contratti. Ne scatuurisce una miscellanea m d norme sullo stesso arrgomento chhe lungi dalll’avere la prretesa di esssere di esaustivaa, ha il sem mplice intennto di fornirre una busssola per oriientare colooro che vog gliono ritrovvare speditam mente le norme di rifeerimento deggli aspetti fondamentali f i del rappoorto di lavo oro dalle quuali scaturisccono non sollo diritti ma, com’è noto, doveri. Mi auguuro che il tessto sia utile a tutti colorro che, abbandonando laa facile inerzzia intellettuale, avrannoo la curiositàà, o anche soolo la necessiità, di verificcare il quadrro normativo. 2 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO INDICE ALFABETI A CO DEGLII ARGOME ENTI A aspettativa ..............................................................................................................................................................................97; 98; 122 • • incompattibilità ..................................................................................................................................................................................... 122 servizio militare m ..................................................................................................................................................................................... 97 B banca delle orre ..................................................................................................................................................................................... 66 buoni pasto • accordo per p la concessio one ................................................................................................................................................................... 67 C causa di servizzio • infermitàà ed equo inden nnizzo .............................................................................................................................................................. 113 • infortuni e malattie .............................................................................................................................................................................. 113 classificazione e del personale e ............................................................................................................................................................... 174 • area funzzionale prima .......................................................................................................................................................................... 177 • area funzzionale secondaa ...................................................................................................................................................................... 177 • area funzzionale terza ........................................................................................................................................................................... 179 • criteri per la definizione dei profili proffessionali ................................................................................................................................. 175 • declarato orie delle aree funzionali f ........................................................................................................................................................ 177 • flessibilitàà tra i profili alll’interno dell’arrea ........................................................................................................................................... 180 • istituzion ne di nuovi proffili .................................................................................................................................................................... 176 • nuovo inq quadramento ......................................................................................................................................................................... 176 • obiettivi e finalità ................................................................................................................................................................................. 174 • profili pro ofessionali .............................................................................................................................................................................. 175 • progressiione all’interno o del sistema di classificazione ........................................................................................................................ 180 • progressiioni tra le aree................................................................................................................................................................ 182; 183 • progressiioni tra le aree, accesso dall’essterno ..................................................................................................................................... 184 • sviluppi economici e all’interno delle areee ..................................................................................................................................... 181; 182 codice di cond dotta relativo alle a molestie se essuali nei luogghi di lavoro .................................................................................................. 36 Comitato parii opportunità .............................................................................................................................................................. 33 3; 34 Comitato pariitetico sul fenomeno del mob bbing ................................................................................................................................... 35 Comitato unicco di garanzia ............................................................................................................................................................. 33 3; 34 contrattazione e integrativa • composizzione delle deleegazioni ............................................................................................................................................................. 13 • controlli ................................................................................................................................................................................................. 23 • livelli di contrattazione, c materie e limitti .......................................................................................................................................... 15 5; 16 • soggetti sindacali s titolarri........................................................................................................................................................................ 13 • tempi e procedure p ................................................................................................................................................................................. 22 contratto colle ettivo nazionalle • • campo dii applicazione ........................................................................................................................................................................... 12 circolare Funzione Pubb blica n.7 del 13//05/2010 ................................................................................................................................... 26 3 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO • controlli ................................................................................................................................................................................................. 23 • durata, decorrenza, tem mpi e proceduree di applicazione ........................................................................................................................ 22 • interpretazione autenticca ...................................................................................................................................................................... 24 • interventto dell’ARAN in caso di controvversie giudizialii ......................................................................................................................... 24 • obiettivi e strumenti .............................................................................................................................................................................. 12 • procedim mento ........................................................................................................................................................................................ 21 contratto di fo ormazione e lavvoro ........................................................................................................................................................ 144 contratto di laavoro a tempo determinato ........................................................................................................................................... 141 contratto di laavoro temporaneo ......................................................................................................................................................... 142 D dirigenti • controllo sulle assenze dei d dipendenti ................................................................................................................................................ 164 • funzioni ................................................................................................................................................................................................ 186 • misurazio one e valutazione della qualitàà dei servizi obiettivi di caratte ere generale ............................................................................ 191 • politiche di incentivazione della produtttività ...................................................................................................................................... 192 • procedim mento disciplinaare ................................................................................................................................................................... 165 • progetti e programmi peer il migliorameento ......................................................................................................................................... 195 • valutazione dell’apporto o individuale ................................................................................................................................................... 192 diritti e preroggative sindacalli • • • • • • • contributti sindacali ................................................................................................................................................................................ 38 diritto di affissione ................................................................................................................................................................................. 39 diritto di assemblea ............................................................................................................................................................................... 39 locali ...................................................................................................................................................................................................... 40 luoghi di lavoro ...................................................................................................................................................................................... 37 titolarità dei permessi...................................................................................................................................................................... 38 8; 40 trasferim mento dirigente sindacale, art.1 18 CCNQ 7/8/98 ........................................................................................................................ 41 F ferie ...................................................................................................................................................................................................... 70 festività ................................................................................................................................................................................................ 71 Fondo Unico di d Amministrazzione • art.31 CC CNL 1998/2001 1....................................................................................................................................................................... 208 • incidenzaa delle assenze,, circolare FP 7//2008....................................................................................................................................... 210 • integrazio one ......................................................................................................................................................................................... 208 • recupero o di somme.............................................................................................................................................................................. 210 • utilizzo ................................................................................................................................................................................................. 209 formazione • • • destinataari ........................................................................................................................................................................................... 190 principi generali g ................................................................................................................................................................................... 190 programm mazione, circolare FP n.10/2010 ........................................................................................................................................... 195 H handicap.............................................................................................................................................................. 100; 102; 103; 104; 106 4 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO I incompatibilittà , cumulo di impieghi e incarichi ........................................................................................................................... 42; 122 • aspettativva ........................................................................................................................................................................................... 122 • Circolare FP 3/97 ................................................................................................................................................................................. 124 • Circolare FP 6/97 ................................................................................................................................................................................. 128 • professio one di avvocato, L.25/11/2003 n.339 ..................................................................................................................................... 131 indennità • bilinguism mo .......................................................................................................................................................................................... 213 • di ammin nistrazione .............................................................................................................................................................................. 213 • posizioni organizzative................................................................................................................................................................. 211; 212 • trasferim mento....................................................................................................................................................................................... 217 infortuni ............................................................................................................................................................................................. 113 ne autentica ..................................................................................................................................................................... 24 interpretazion L lavoro straord dinario .............................................................................................................................................................................. 66 • tariffe ..................................................................................................................................................................................................... 67 M malattia ................................................................................................................................................................................................ 82 • circolare FP n.2/2010 traasmissione perr via telematica dei certificati di d malattia ................................................................................. 92 • circolare FP n.7/2008 ............................................................................................................................................................................. 87 • circolare FP n.8/2008 ............................................................................................................................................................................. 89 • controlli sulle s assenze .................................................................................................................................................................... 85; 164 • determin nazione delle fasce orarie di reeperibilità ................................................................................................................................... 84 • visita fisccale ..................................................................................................................................................................................... 83 3; 84 mansioni supe eriori .............................................................................................................................................................................. 185 maternità • congedi dei d genitori ............................................................................................................................................................................. 102 • LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 smi ............................................................................................................................................................. 74 mobilità .............................................................................................................................................................................................. 151 • accordi art.28 bis CCNL 1994/1997 smi .............................................................................................................................................. 149 • assegnazione temporanea presso altra amministrazio one, comando .................................................................................................. 148 • passaggio o diretto ad altrre amministrazioni del personale in eccedenzza ............................................................................................ 150 • passaggio o diretto tra am mministrazioni diverse d ............................................................................................................................. 153; 154 • trasferim mento del coniugge militare ...................................................................................................................................................... 149 • volontaria all’interno deel comparto ..................................................................................................................................................... 149 molestie sessu uali nei luoghi di lavoro .................................................................................................................................................... 36 O orario di lavorro • • accordo sulle s tipologie ........................................................................................................................................................................... 63 art.19 CC CNL 94/97................................................................................................................................................................................. 63 5 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO • • • • • • • • • • • • banca delle ore ...................................................................................................................................................................................... 66 buoni passto ............................................................................................................................................................................................ 67 lavoro strraordinario ................................................................................................................................................................... 65; 66 6; 67 legge finaanziaria 2008 ............................................................................................................................................................................ 65 orario fleessibile ...................................................................................................................................................................................... 64 orario plu urisettimanale .......................................................................................................................................................................... 64 reperibilità ............................................................................................................................................................................................. 65 riduzionee ................................................................................................................................................................................................ 70 rilevazion ne ............................................................................................................................................................................................. 64 riposo co ompensativo ............................................................................................................................................................................. 65 ritardi ..................................................................................................................................................................................................... 64 turnazion ni .............................................................................................................................................................................................. 63 P pari opportun nità ............................................................................................................................................................................. 33 3; 34 part time • decreto legislativo 61/2000 smi .......................................................................................................................................................... 118 • incompattibilità, circolare FP n.3/97 ..................................................................................................................................................... 124 • incompattibilità, circolare FP n.6/97 ..................................................................................................................................................... 128 • legge 23//12/1996 n.662 2 ...................................................................................................................................................................... 116 • orario di lavoro .................................................................................................................................................................................... 115 • rapporto di lavoro................................................................................................................................................................................ 114 • recupero o permessi personali ............................................................................................................................................................... 116 • trattamento economico o ...................................................................................................................................................................... 115 partecipazione sindacale • concertazzione ........................................................................................................................................................................................ 18 • consultazzione......................................................................................................................................................................................... 19 • informazione preventivaa ....................................................................................................................................................................... 17 • informazione successivaa ........................................................................................................................................................................ 18 • sistema di d classificazione ....................................................................................................................................................................... 19 permessi • brevi ....................................................................................................................................................................................................... 73 • donazion ni di sangue e midollo m osseo ..................................................................................................................................................... 73 • eventi e cause c particolari....................................................................................................................................................................... 72 • motivi di studio .................................................................................................................................................................... 75; 76; 98 8; 99 • motivi peersonali e familiiari, circolare FP P 8/2008 ................................................................................................................................... 72 • portatori di handicap, ciircolare 13/201 10 ............................................................................................................................................. 106 • portatori di handicap, ciircolare 8/2008 8 ............................................................................................................................................... 104 • prospetto o riepilogativo .......................................................................................................................................................................... 80 • retribuiti................................................................................................................................................................................................. 71 permessi sind dacali .................................................................................................................................................................... 38; 40 0; 41 permessi stud dio .............................................................................................................................................................................. 98 8; 99 polizze sanitarie integrative ................................................................................................................................................................ 221 omplementare – costituzione....................... . .................................................................................................................. 220 previdenza co procedimento o disciplinare • • • codice dissciplinare ............................................................................................................................................................................... 158 false atteestazioni o certiificazioni ......................................................................................................................................................... 164 forme e termini............. t ....................................................................................................................................................................... 162 6 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO • • • • • • • • • inosservaanza degli obblighi in caso di malattia m .............................................................................................................................. 85; 164 licenziam mento disciplinaare ................................................................................................................................................................... 163 obblighi del d dipendente ....................................................................................................................................................................... 157 problemaatiche applicative, Circolare FP P n.14/2010............................................................................................................................. 165 prospetto o ............................................................................................................................................................................................. 171 rapporti con c il procedim mento penale ................................................................................................................................................... 163 responsabilità per l’eserrcizio dell’ azion ne disciplinare ......................................................................................................................... 164 responsabilità, infrazion ni, sanzioni e procedure conciliative ............................................................................................................... 161 sanzioni e procedure ........................................................................................................................................................................... 157 R rapporto di lavoro • contratto o individuale ............................................................................................................................................................................. 53 • diritto alla protezione deei dati ............................................................................................................................................................... 61 • fascicolo personale e claausole speciali................................................................................................................................................... 60 • fonti ....................................................................................................................................................................................................... 52 • periodo di d prova .................................................................................................................................................................................... 53 • ricostituzzione ....................................................................................................................................................................................... 147 • tentativi di conciliazionee, Circolare 25/11/2010 prot.3 3428 Ministero del lavoro ................................................................................. 56 retribuzione • cedolino unico, Circolaree 39/2010 Miniistero dell’Econ nomia ............................................................................................................... 202 • conglobamento IIS ............................................................................................................................................................................... 200 • definizion ni ............................................................................................................................................................................................ 200 • effetti deei nuovi stipend di ..................................................................................................................................................................... 201 • stipendio o tabellare............................................................................................................................................................................... 201 • struttura .............................................................................................................................................................................................. 200 • tutela per i dipendenti pubblici p ............................................................................................................................................................. 21 Risoluzione de el rapporto di lavoro • • • cause di cessazione c .............................................................................................................................................................................. 146 obblighi delle d parti ............................................................................................................................................................................... 146 termini di preavviso ............................................................................................................................................................................. 146 S scioperi brevi • trattenutte ............................................................................................................................................................................................ 214 servizio militaare .................................................................................................................................................................................... 97 T telelavoro ........................................................................................................................................................................................... 136 • accordo quadro q sottoscritto il 23/3/2000 ........................................................................................................................................... 137 trasferta ............................................................................................................................................................................................. 214 • abolizione dell’uso del mezzo m proprio ................................................................................................................................................. 217 • coperturaa assicurativa ......................................................................................................................................................................... 217 trattamento di d fine rapporto o .............................................................................................................................................................. 220 tutela dei dipe endenti 7 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO • • particolari condizioni pssico-fisiche ...................................................................................................................................... 100; 102; 103 permessi portatori di haandicap ................................................................................................................................................... 104; 106 V vicedirigenza....................................................................................................................................................................................... 187 8 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Capitolo I ZIONI GEN NERALI E RELAZIO ONI SINDA ACALI DISPOSIZ C ontratti Colllettivi Naziionale di La avoro relativo al personale p n non dirigentte del comp arto ministteri: 04/06/2010 CCNL quaadriennio norm mativo 2006/200 09 ed il biennio o economico 20 006/2007 (firmee: Federazione Intesa e Confintesaa) 23/01/2009 CCNL bien nnio economico o 2008/2009 14/09/2007 CCNL quadriennio normaativo 2006/200 09 e biennio eco onomico 2006/2007 21/04/2006 Contratto integrativo del CCNL comparrto Ministeri bie ennio economico 2004/2005 d del 7 dicembre 2005. 07/12/2005 CCNL bien nnio economico o 2004/2005 12/06/2003 CCNL quadriennio normaativo 2002/200 05 e biennio eco onomico 2002/2003 16/05/2001 CCNL inteegrativo del CCN NL del personale del comparto o Ministeri sotttoscritto in dataa 16.2.1999 21/02/2001 CCNL bien nnio economico o 2000/2001 16/02/1999 CCNL parrte normativa 1998/2001 1 e parte economica 1998/1999 22/10/1997 Contratto integrativo al CCNL C del 16 maaggio 1995 26/07/1996 CCNL - parte economica 1996/1997 16/05/1995 CCNL parrte normativa 1994/1997 1 e parte economica 1994/1995 Accorrdi Nazionalli Quadro 24/09/2007 Contratto collettivo quad dro d’integrazio one del ccnq sullle modalità di utilizzo u dei distacchi, aspettative e permessi 998 nonchè deelle altre preroggative sindacali del 7 agosto 19 23/03/2000 Accordo quadro sul telelaavoro 29/07/1999 Accordo quadro nazionale in materia di trattamento dii fine rapporto e di previdenzaa complementaare per i dipend denti pubblici 27/01/1999 CCNQ inteegrativo e correettivo del CCNQ Q del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogativee sindacali 07/08/1998 CCNQ sullee modalità di uttilizzo dei distacchi, aspettativve e permessi nonchè delle alttre prerogative sindacali 9 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO FONTII articolo 2 D.Lvo 165/2001 1. Le amm ministrazioni pu ubbliche definisscono, secondo o principi generali fissati da disposizioni d di legge e, sulla base b dei medessimi, mediante atti organizzatiivi secondo i risspettivi ordinam menti, le linee fondamentali f di organizzazione degli uffici; in ndividuano gli uffici u di maggiore rilevanza e i modi di conferrimento della titolarità dei me edesimi; determ minano le dotazzioni organiche e complessive. Esse ispirano laa loro organizzaazione ai seguen nti criteri: a) funzionalità rispetto ai co ompiti e ai proggrammi di attività , nel persegguimento degli obiettivi di efficienza, efficaciaa ed economiciità A tal fine, periodicamentte e comunquee all'atto della definizione deii programmi op perativi e dell'aassegnazione delle d risorse, si procede a speccifica verifica e ad eventuale reevisione; b) ampia flesssibilità, garantendo adeguatti margini alle determinazion ni operative e gestionali da assumersi ai sensi s dell'articolo 5, comma 2; c) collegameento delle atttività degli ufffici, adeguand dosi al doveree di comunicaazione internaa ed esterna, ed interconneessione median nte sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità d à e della traspaarenza dell'azio one amministraativa, anche atttraverso t'istituzione di appo osite strutture per l'informazzione ai cittadini e attribuzione ad un un nico ufficio, peer ciascun pro ocedimento, della responsab bilità complessivva dello stesso;; e) armonizzaazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici co on le esigenze dell'utenza e con gli orari delle d amministrrazioni pubblich he dei Paesi dell'Unione europ pea. 1-bis. I critteri di organizzaazione di cui al presente artico olo sono attuatti nel rispetto della d disciplina iin materia di trrattamento dei dati personali. 2. I rapporrti di lavoro deii dipendenti deelle amministrazzioni pubbliche e sono disciplinaati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rap pporti di lavoro o subordinato nell'impresa, faatte salve le diverse disposizioni contenutee nel presente decreto d che costituiscono disp posizioni a caraattere imperativo. Eventuali disposizioni d di leegge, regolame ento o statuto, che introducan no discipline dei d rapporti di lavoro la cui applicabilità a siaa limitata ai diipendenti dellee amministrazio oni pubbliche, o a categorie di essi, posso ono essere derogate da succcessivi contrattti o accordi collettivi c e, peer la parte de erogata, non sono s ulteriormeente applicabili, solo qualora ciò c sia espressamente previsto o dalla legge. 3. I rapporti individuali di d lavoro di cuii al comma 2 sono s regolati contrattualmentte. I contratti ccollettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previiste nel titolo III del presente decreto; d i contratti individuali devvono conformaarsi ai principi di cui all'artico olo 45, comma 2. L'attribuzione di trattame enti economici può avvenire esclusivamente e mediante conttratti collettivi e salvo i casi prrevisti dal comm ma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipoteesi di tutela dellle retribuzioni di d cui all'articolo 47-bis, o, allle condizioni prreviste, median nte contratti individuali. Le dissposizioni di legge, regolamen nti o atti amministrativi che attribuiscono a in ncrementi retrib butivi non prevvisti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'eentrata in vigoree dal relativo rinnovo contratttuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono s riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti c colletttivi e i risparmi di spesa che nee conseguono in ncrementano le e risorse dispon nibili per la conttrattazione colllettiva. 3-bis. Nel caso di nullitàà delle disposizzioni contrattuaali per violazion ne di norme im mperative o deei limiti fissati alla a contrattaziione collettiva, si applicano glii articoli 1339 e 1419, secondo o comma, del codice civile. CONTRATTI CO OLLETTIVI NAZZIONALI E INTEG GRATIVI articolo 40 0 decreto legislaativo 165/2001 1 smi 1) La conttrattazione colllettiva determiina i diritti e gli obblighi direttamente pertiinenti al rappo orto di lavoro, nonché le matterie relative alle relazioni sin ndacali. Sono, in particolare, escluse e dalla contrattazione collettiva c le maaterie attinentii all'organizzaziione degli uffici, quelle oggettto di partecipaazione sindacalee ai sensi dell'aarticolo 9, quellle afferenti alle prerogative dirigenziali d ai sensi s degli articcoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del co onferimento e della revoca degli d incarichi dirigenziali, no onché quelle dii cui all'articolo o 2, comma 1,, lettera c), deella legge 23 ottobre o 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazion ne delle prestazzioni ai fini dellaa corresponsion ne del trattame ento accessorio,, della mobilità e delle progresssioni economiche, la contratttazione collettivva é consentita negli esclusivi limiti previsti dalle d norme di legge. 2) Tramitee appositi accorrdi tra l'ARAN e le Confederazzioni rappresentative, secondo o le procedure di cui agli articcoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiiori oneri per la finanza pubb blica, sono definiti fino a un massimo di qu uattro comparti di contrattaziione collettiva nazionale, cui corrispondono o non più di qu uattro separate e aree per la dirigenza. d Una apposita sezio one contrattuale di 10 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO un'area diirigenziale riguaarda la dirigenzza del ruolo sanitario del Servvizio sanitario nazionale, n per ggli effetti di cui all'articolo 15 5 del decreto leegislativo 30 diccembre 1992, n. n 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazio one possono esssere costituite apposite sezion ni contrattuali per p specifiche professionalità. p La contratttazione collettiva disciplina, in coerenza con n il settore privvato, la strutturra contrattualee, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti colleettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo m che vi siaa coincidenza fra f la vigenza della d disciplina giuridica g e di qu uella economicca. 3-bis) Le pubbliche p amm ministrazioni atttivano autonom mi livelli di con ntrattazione co ollettiva integraativa, nel rispe etto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strum menti di prograammazione ann nuale e plurienn nale di ciascunaa amministrazio one. La contrattazione colletttiva integrativva assicura adeeguati livelli di efficienza e produttività d dei servizi pubblici, incentivaando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'aarticolo 45, com mma 3. A tale fine destina al trrattamento eco onomico accesssorio collegato alla a performancce individuale una u quota prevalente del tratttamento accesssorio complessivo comunque denominato d Essa si svolge sullle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le proce edure negoziali che questi ultimi prevedono o; essa può avvere ambito teerritoriale e riguardare più amministrazion ni. I contratti collettivi nazio onali definiscon no il termine delle d sessioni negoziali n in sed de decentrata. Alla scadenzaa del termine le parti riassum mono le rispetttive prerogativve e libertà di in niziativa e decissione. 3-ter) Al fiine di assicurarre la continuità e il migliore svvolgimento della funzione pub bblica, qualora non si raggiun nga l'accordo peer la stipulazion ne di un contraatto collettivo integrativo, i l'am mministrazione e interessata può provvedere, in via provvissoria, sulle matterie oggetto del mancato accordo, fino allaa successiva so ottoscrizione. Agli A atti adottati unilateralmeente si applican no le procedurre di controllo di d compatibilitàà economico-fin nanziaria previsste dall'articolo 40-bis. 3-quater) La Commission ne di cui all'articolo 13 del deecreto legislativvo di attuazionee della legge 4 marzo 2009, n. n 15, in materiia di ottimizzazzione della prod duttività del lavvoro pubblico e di efficienza e trasparenza deelle pubbliche aamministrazion ni, fornisce, enttro il 31 maggio o di ogni anno, all'ARAN una graduatoria g di performance delle amministraazioni statali e degli enti pubb blici nazionali. Tale graduatoria raggruppa lee singole ammin nistrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in fun nzione dei risulttati di performaance ottenuti. La L contrattazion ne nazionale deefinisce le mod dalità di ripartizzione delle risorse per la contrattazione dece entrata tra i divversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva deei relativi oneri nel comparto o nell'area di co ontrattazione. 3-quinquiees) La contrattaazione collettivaa nazionale dispone, per le am mministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo o 41, le modalittà di utilizzo deelle risorse indicate all'articolo o 45, comma 3-bis, individuan ndo i criteri e i limiti finanziarri entro i quali si deve svolgerre la contrattazzione integrativva. Le regioni, per p quanto con ncerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono o destinare riso orse aggiuntivee alla contrattaazione integratiiva nei limiti sttabiliti dalla co ontrattazione nazionale e nei limiti dei paraametri di virtuo osità fissati per la spesa di perrsonale dalle vigenti v disposizioni, in ogni casso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del paatto di stabilità e di analoghi strumenti s del contenimento c della spesa. Lo o stanziamento o delle risorse aggiuntive peer la contrattazzione integrativva é correlato all'affettivo risp petto dei princcipi in materia di misurazione e, valutazione e trasparenza d della performan nce e in materiia di merito e premi p applicab bili alle regioni e agli enti loccali secondo qu uanto previsto dagli articoli 1 16 e 31 del decreto legislativvo di attuazionee della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzaazione della prroduttività del lavoro pubblico e di efficienzza e trasparenzza delle pubblliche amministtrazioni. Le pu ubbliche amministrazioni non n possono in ogni caso sotttoscrivere in sede s decentrataa contratti colllettivi integrativi in contrasto o con i vincoli e con i limiti risultanti r dai co ontratti collettivi nazionali o che disciplinan no materie non n espressamentte delegate a taale livello negozziale ovvero chee comportano oneri non prevvisti negli strum menti di program mmazione annu uale e pluriennale di ciascuna amministrazio one. Nei casi di violazione dei vincoli e dei lim miti di competeenza imposti daalla contrattazio one nazionale o dalle norme di d legge, le clausole sono nullee, non possono essere applicatte e sono sostittuite ai sensi deegli articoli 1339 e 1419, secondo comma, deel codice civile. In caso di acceertato superam mento di vincoli finanziari da parte delle sezio oni regionali di controllo dellaa Corte dei con nti, del Dipartim mento della fun nzione pubblicaa o del Ministero dell'econom mia e delle finan nze é fatto altreesì obbligo di reecupero nell'am mbito della sesssione negozialee successiva. Le disposizioni de el presente com mma trovano ap pplicazione a decorrere d dai co ontratti sottosccritti successivaamente alla data di entrata in n vigore del de ecreto legislativvo di attuazionee della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzaazione della prroduttività del lavoro pubblico e di efficienzza e trasparenzza delle pubblicche amministrazioni. 3-sexies.) A corredo di ogni o contratto integrativo le pubbliche p amministrazioni, red digono una relazione tecnico--finanziaria ed una relazione illustrativa, utiilizzando gli scchemi appositaamente predisp posti e resi dissponibili tramitte i rispettivi siti s istituzionali dal 11 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Ministero dell'economia e delle finanzee di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali rrelazioni vengo ono certificate dagli d organi di controllo c di cui all'articolo 40-b bis, comma 1. 4) . Le pubbliche ammin nistrazioni adem mpiono agli obblighi assunti con c i contratti collettivi nazio onali o integrativi dalla data della d sottoscriziione definitiva e ne assicurano o l'osservanza nelle n forme prevviste dai rispetttivi ordinamentti. CAMPO DI APPLLICAZIONE a articolo 1 CCNL 2006-09 1. Il preseente contratto collettivo nazio onale si applicaa a tutto il perrsonale - esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tem mpo indeterminato o a tempo o determinato, dipendente daa tutte le Amm ministrazioni dell comparto indicate all’articolo 7 del CCNQ sulla s definizionee dei comparti di contrattazione collettiva deell’ 11 giugno 20 007. 2. Il presen nte contratto si applica, altressì: a) al perso onale dipenden nte di nazionalittà italiana, assu unto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi de ella L. 22 dicem mbre 1990 n. 40 01 con contrattto a tempo indeeterminato dal Ministero deglli Affari Esteri nelle n sedi diplom matiche e consolari e negli Isttituti italiani di cultura c all’esterro, secondo quanto previsto dai d CCNL del 22 2 ottobre 1997, del 12 aprile 2 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli uffiiciali giudiziari di d cui all’articollo 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previstto dal CCNL deel 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, c soggetto a mobiilità in conseguenza di pro ovvedimenti d di ristrutturaziione organizzaativa one oppure di processi di privvatizzazione, sii applica il pressente contratto o sino al definiitivo dell’Ammiinistrazione, di esternalizzazio inquadram mento contratttuale nella nuova amministrrazione, ente o società, preevio confronto con le organ nizzazioni sindaacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella prrovincia autono oma di Bolzano o la disciplina del d presente CC CNL può esseree integrata ai ssensi del d.lgs. 9 settembre 19 997, n.354 per le materie ivi previste, p ad escllusione di quellle trattate nel CCNL C medesimo. mento al decreeto legislativo 30 3 marzo 2001 1, n. 165 e successive modificcazioni ed integgrazioni é riportato nel testo o del 5. Il riferim presente contratto c comee d.lgs. n. 165 del 2001 OBIETTIVI E STR O RUMENTI a articolo 3 CCNLL 1998/01 ma delle relaziioni sindacali, nel rispetto deelle distinzioni delle responsabilità delle am mministrazioni e dei sindacatti, é 1. Il sistem riordinato in modo coereente con l'obietttivo di contemperare l'interessse dei dipendeenti al miglioram mento delle condizioni di lavo oro e alla crescita professionale con l'esigenza delle ammin nistrazioni di in ncrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienzaa dei ogati alla colletttività. servizi ero 2. Il predeetto obiettivo comporta la necessità n di uno stabile sistem ma di relazionii sindacali, chee si articola ne ei seguenti modelli relazionalii: a) contratttazione colletttiva la quale, oltre o che a liveello nazionale, si svolge a livvello di amministrazione, con n la contrattaziione integrativaa, sulle materiee e con le modaalità indicate daal presente conttratto. Essa si svolge in conforrmità alle conve enienze e ai disstinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall’articolo d 49 del D. Lgs. 29/1 1993; b) partecip pazione, che a sua volta si arrticola negli istiituti dell’inform mazione, concertazione e conssultazione e ch he può avere co ome strumento o applicativo la costituzione di apposite comm missioni; c) interpreetazione autenttica dei contrattti collettivi. 12 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO SOGGETT TI TITOLA ARI DELLA A CONTRA ATTAZION NE SOGGETTII SINDACALI TITTOLARI DELLA CONTRATTAZIO ONE INTEGRATTIVA a articolo 8 CCNL 1998/01 1. I soggeetti sindacali tittolari della con ntrattazione inttegrativa di am mministrazione di cui all’artico olo 4, comma 3, lett. A) sono le organizzazzioni sindacali di d categoria firm matarie del CCN NL di comparto. 2. I soggettti sindacali tito olari della contrattazione integgrativa di cui all’’articolo 4, com mma 3. lett. B) ssono: - le R.S.U. - le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firm matarie del CCNL . ONE DELLE DELEGAZIONI DELLLA CONTRATTA AZIONE INTEGR RATIVA COMPOSIZIO articolo 10 CCNLL 1998/01 1. La deleggazione trattante per la contraattazione integrrativa é costituita: I) A LIVELLLO DI AMMINISTRAZIONE a) peer la parte pubb blica: - dal titolare del po otere di rappressentanza o da un u suo delegato o; mente interessaati alla trattativva; - da una rappresenttanza dei dirigeenti titolari degli uffici direttam b) peer la parte sindacale: - dai soggetti sindaccali di cui all’artticolo 8, comma 1; S CENTRALI O SEDI DISTACC CATE DI AMMIN NISTRAZIONI CEENTRALI E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDU UATI COME SED DE DI II) NELLE SEDI CONTRATTTAZIONE INTEG GRATIVA a) peer la parte pubb blica: - dal titolare del po otere di rappressentanza dell’am mministrazione e nell'ambito deell'ufficio o da u un suo delegato o; u destinatari e tenuti all'ap pplicazione del contratto. - da una rappresenttanza dei titolari dei servizi o uffici b) peer la parte sindacale, - dai soggetti di cui all’articolo 8, comma c 2. L amministrazzioni del com mparto possono avvalersi, nella n contrattaazione collettivva integrativa,, della attivitàà di 2. Le rapp presentanza e di d assistenza dell'Agenzia per laa rappresentan nza negoziale deelle pubbliche aamministrazion ni (A.RA.N). SOGGETTII CONTRA ATTAZIONE NAZIONALE N PARTE SINDACALE PAR RTE PUBB BLICA AR RAN (in caso di CCNL) Titolare del d potere di rappre esentanza dell'Amm ministrazione OO.SSS. firmatarie del ccn nl di comparto o (in caso o di CCNI) 13 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO SOGGETTI CONTRA ATTAZIONE DECENTRATA D A SEDE RSSU PARTTE PUBBLICA A TITOLARE DELL' UFFICIO come individuato o nell' art. 6 CCNI del 29/7/2010 PARTE SINDACALE S RSU OO O.SS. territtoriali firmatarie del ccnl di comparto c 14 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO M MATERIE E ALTRI ISTITUTII OGGETT O DELLE RELAZION ED NI SINDAC CALI LIVEELLI DI CONTRA ATTAZIONE, MA ATERIE E LIMIT TI DELLA CONTR RATTAZIONE D DECENTRATA articcolo 5 CCNL 16 maggio1995 1. Il sistem ma di contrattazzione collettiva é strutturato su due livelli: a) contrattto collettivo nazionale di comp parto; b) contrattto collettivo deecentrato. 2. La conttrattazione deccentrata riguard da le materie e gli istituti di cui c ai commi 4 e 5 secondo le clausole di rinvio r del preseente articolo ed d in conformità ai criteri e procedure indicatee nell' articolo 4. 4 3. Qualoraa nella contratttazione decen ntrata sia necessario ripartire e le materie demandate a taale livello devo ono essere evitate sovrappossizioni o framm mentazioni nellee materie stessse e deve esserre garantito il rispetto r delle d disponibilità eco onomiche fissate a livello nazionale. 4. La contrattazione deceentrata si svolgge a livello di siingola Amminisstrazione nell’ambito degli ob biettivi e dei pro ogrammi definiiti ai sensi dell’aarticolo 3, comma 1 del D. Lgss. n. 29 del 1993 3, sulle seguentti materie: a) i sistemi di incentivvazione della prroduttività, perr quanto concerrne: ogetti di interesse nazionale e la percentualee di risorse ad essi e destinata; -i pro -l'asssegnazione e la l distribuzionee delle risorsee destinate allaa realizzazione di progetti lo ocali, tenuto co onto delle prio orità orgaanizzative e di servizio delle sin ngole amministtrazioni; -i criiteri per: la individuazione dei dipendenti daa adibire ai singgoli progetti in modo funzionaale alle prioritàà organizzative e di servizio degli ufficii per la partecipazione agli stessi; le verificche da espletare per la valuttazione dei risu ultati, che saraanno buzione dei fondi di produttiività ai gruppi e ai attuate nei modi e nei tempi risultanti dall’articolo 4; la conseguente attrib oli, secondo le regole selettivee previste dall'aarticolo 36 del presente p contraatto, singo b) i crriteri per l'attribuzione di tratttamenti accesssori legati all'e effettivo svolgimento di attività particolarm mente impegnattive, disaggiate, pericolosse o dannose e la quota di riso orse ad essi destinata; c) gli accordi a di mobillità di cui all’artticolo 35, 8^com mma, del D. Lgss. n. 29 del 1993, ed i criteri peer l’applicazione delle disposizzioni vigenti in materia di prevenzionee e gestione deella mobilità in caso di esuberri; in particolarre, per l'attuaziione della mob bilità no della Ammin nistrazione, ancche nei casi in cui si tratti di mo obilità all'estero o; volontaria all'intern o generale per l'attività di form mazione professsionale; d) le linee di indirizzo o e i criteri per la garanzia e il miglioramento m d lavoro; dell'ambiente di e) le linee di indirizzo o sede centrrale o sede disttaccata di amm ministrazione centrale e ufficio periferico di livvello dirigenziale, fermo restaando 5. Presso ogni quanto previsto dal D. Lggs. n. 29 del 199 93 , la trattativaa decentrata si svolge sulle segguenti materie:: ogetti di produtttività di interesse locale; a) i pro b) i criteri generali per la individ duazione dei dipendenti d da adibire ai singgoli progetti in modo funzio onale alle prio orità orgaanizzative e di servizio s degli ufffici, per la parttecipazione aglli stessi, per la valutazione deei risultati e perr la corrispondeente attribuzione dei fon ndi di produttivvità ai gruppi ed d ai singoli seco ondo le regole selettive s previstte dall'articolo 36; 3 c) i critteri di applicaziione, con riferim mento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'am mbiente, sicurezzza e prevvenzione nei luo oghi di lavoro, nonché n alle missure necessarie e per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili. d) mod dalità attuativee dei criteri in materia m di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero; e) imp plicazioni, in ordine o alla quaalità del lavorro e alla profe essionalità dei dipendenti, d delle innovazioni organizzativve e tecn nologiche, nonché delle modifiiche delle funzioni e delle strutture amministtrative nell’amb bito dei livelli dii inquadramentto; 6. L'erogazione dei tratttamenti incentivanti é strettaamente correlaata ai risultati conseguiti nella realizzazione e dei programm mi e di attuata dopo o la necessaria verifica a conssuntivo dei risu ultati progetti aventi come obiettivo incremeenti di produttività ed é quind raggiunti. n possono co omportare né direttamente, d né n indirettamen nte, oneri aggiu untivi rispetto a quelli previsti dal 7. I contraatti decentrati non presente contratto, c anche a carico di essercizi successivvi, e conservano o la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contrattti. 15 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO CONTRATTA AZIONE COLLET TTIVA INTEGRA ATIVA articolo 4 CCNLL 1998/01 con le modifiche introdotte dai CC CNL 2002/05 e 2006/09 1. Le partii di cui all’artico olo 10 sottoscrrivono il contratto collettivo in ntegrativo con le risorse del ffondo previste dall’ articolo 31, al fine di incrrementare la produttività e la qualità del serrvizio e di sostenere i processi di riorganizzazzione e di innovvazione tecnolo ogica e organizzativa. 2. Il contraatto collettivo integrativo rego ola i sistemi di incentivazione del d personale sulla s base di obiiettivi e programmi di incremeento della produttività e di miglioramento deella qualità del servizio, definissce i criteri gen nerali delle mettodologie di valutazione basatte su partizione delle e risorse del fon ndo unico di am mministrazione fra le varie finaalità indici e staandard di valuttazione ed indicca i criteri di rip di utilizzo indicate nell’arrticolo 32. 3. In sedee di contrattazzione collettivaa integrativa e decentrata possono prioritaariamente esseere, altresì, regolate le segu uenti materie: A) A livello l di singolla Amministrazzione: • le linee di indirrizzo generale per p l'attività di formazione f pro ofessionale, riqu ualificazione e aggiornamento o del personalee per a adeguarlo ai prrocessi di innovvazione; • i riflessi delle innovazioni i teccnologiche e orrganizzative de ei processi di disattivazione d o riqualificazion ne dei servizi, sulla s q qualità del lavo oro e sulla profeessionalità del lavoro e dei dip pendenti in basee alle esigenze dell’utenza; • a accordi di mobilità; • c criteri generalii per l'attuazio one della mobilità volontaria dei dipenden nti tra sedi cen ntrali e periferriche o tra le sedi periferiche di una u stessa amm ministrazione neel rispetto di qu uanto stabilito al a comma 5; • le linee di indirizzo e i criteri per p la garanzia e il miglioramen nto dell’ambien nte di lavoro; • le pari opportu unità per le finaalità indicate neell’articolo 7 de el presente CCN NL nonché per quelle della leggge 10 aprile 19 991, n. 125; • le implicazionii sul rapporto o di lavoro deei piani operaativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi prropri d dell’Amministra azione, nonchéé di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate a all’esteerno. Le materiee di contrattazione collettiva integrativa prevviste dal punto A) sono integraate da quelle previste nell’articolo 20, comm ma 1, lett. a) e all’articolo a 25 del d presente CCNL . La contraattazione in tema di mobilità e dei riflessi d delle innovazioni tecnologichee ed organizzattive avviene al momento m del verificarsi v delle circostanze che e la rendono neecessaria. o collettivo inteegrativo l’artico olazione delle tipologie t dell’orario di lavoro di cui all’artico olo 19 del CCNLL 16 É demandata al contratto maggio 19 995. r l’accordo le parti riassumono la rispettiva r liberttà di Decorsi trenta giorni dalll’inizio delle trrattative senza che sia stato raggiunto iniziativa. dello organizzattivo delle Amm ministrazioni preeveda articolaziioni di livello reegionale o interrregionale, la co ontrattazione di cui Ove il mod al presentte punto A si svolge anche presso tali stru utture in un’ap pposita session ne negoziale co on i medesimi soggetti, tempi e proceduree previsti per il livello nazionale, limitatamente alle materie relative alla geestione delle rissorse dei fondi, alla mobilità e alla formazione, specificatam mente demandaate a tale sede; B) presso p ogni sed de centrale o sede s distaccataa di amministra azione centrale e e ufficio periiferico individu uato come sed de di conttrattazione a se eguito della ele ezione delle RSU U: • a applicazione e gestione in sed de locale della disciplina d definita dal comma 2; 2 • c criteri di appliicazione, con riferimento r ai tempi ed alle modalità, dellle normative relative all'igie ene, all' ambieente, s sicurezza e prevvenzione nei lu uoghi di lavoro, nonché alle miisure necessariee per facilitare il lavoro dei dip pendenti disabili; • modalità attuattive dei criteri in materia di mobilità esterna,, definiti a livello di Ministero; • a articolazione deelle tipologie dell’orario di lavvoro di cui all’arrticolo 19 del CC CNL 16 maggio o 1995 4. Le componenti salariaali da attribuire a livello di con ntrattazione inttegrativa sono comunque corrrelate ai risultaati conseguiti nella n one dei citati prrogrammi. realizzazio 5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti duran nte le trattativve, indicati nell’articolo 11, sulle materie non l di risorse destinaate al trattamen nto economico accessorio, decorsi trenta gio orni dall’inizio delle d direttamente implicanti l’erogazione mono le rispettive prerogativee e libertà di inizziativa. trattative, le parti riassum 16 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 6. I contraatti di cui al prresente articolo o non possono o essere in con ntrasto con vincoli risultanti d dai contratti co ollettivi nazionaali o comportarre oneri non prrevisti rispetto a quanto indicaato nel comma 1. Le clausolee difformi sono o nulle e non po ossono essere applicate. a STTRUMENTI CONTRATTA AZIONE nazzionale PARTECIP PAZIONE integrativa Amministrazzione centralee informazione c concertazione INTERPRETAZIIONE AUTENTICA dell CCNL A consultazzione decentrata di ufficio di liveello dirigenziale s sede di RSU PAR RTECIPAZIONE SINDACALE articolo 9 decreto legislaativo 165/2001 smi Fermo restando quanto previsto p dall'artticolo 5, commaa 2, i contratti collettivi c nazion nali disciplinano o le modalità e gli istituti della partecipazzione SISTTEMA DI PARTECIPAZIONE articolo 6 CCNL 1998/01 con lee modifiche app portate dai CCN NL 2002/05 e 2 2006/2009 A) INFORM MAZIONE 1. Ciascuna amministrazione fornisce – anche a richiessta – tutte le infformazioni sugli atti aventi riflessi sul rapportto di lavoro. Informazio one preventivaa: 2. L'informazione preveentiva é fornita nelle segu uenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamentee la documenttazione necessaaria: 1) ai so oggetti sindacali di cui all’articcolo 8, comma 1: a) deefinizione dei criteri per la detterminazione e la distribuzione e dei carichi di lavoro; b) veerifica periodicaa della produttiività degli ufficii; c) deefinizione delle dotazioni organiche e loro variazioni; d) lee implicazioni dei processi generali g di riorrganizzazione delle d Amministtrazioni, nonch hé quelle relattive ai processsi di riorgganizzazione intterna dei Dipartimenti e delle innovazioni teccnologiche ed organizzative o e) crriteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro; f) im mplicazioni dei processi p generaali di riorganizzaazione dei Minissteri; g) elevazione del co ontingente da destinare d ai con ntratti di lavoro o a tempo parziaale, di cui all’arrticolo 21, comm ma 10; i d nuove tecn di nologie e pro ocessi di riorgganizzazione delle d amminisstrazioni aventti effetti geneerali h) introduzione sull'o organizzazione del lavoro; i) concessione in ap ppalto di attività proprie dell'A Amministrazione nell'ambito della d disciplina ffissata dalla leggge; 17 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO l) iniziative rivolte al a miglioramentto dei servizi so ociali in favore del d personale. m)prrogrammi di formazione del personale; n) misure m in materia di igiene e siccurezza nei luogghi di lavoro; o) prrogramma dell’’organo di vertiice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione; p) gli g obiettivi e le l modalità atttuative del piaano operativo,, anche con riiferimento all’eeconomicità, all’efficacia a ed alle proffessionalità neccessarie, in relazione ai processsi di esternalizzzazione delle attività a e dei seervizi propri dell’Amministrazio one, noncché ai processi di reinternalizzzazione di quelle istituzionali affidate a all’esterno. 2) ai sogge etti sindacali dii cui all’articolo o 8, comma 2: a) deefinizione dei criteri per la detterminazione e la distribuzione e dei carichi di lavoro; b) veerifica periodicaa della produttiività dell’ufficio o/ente; c) criteri generali peer l’organizzazione e la disciplina dell’ufficio//ente; d) crriteri di massim ma riguardanti l'organizzazione del lavoro dell’ufficio/ente; e) introduzione i d nuove tecn di nologie e pro ocessi di riorgganizzazione delle d amministrazioni aventti effetti geneerali sull'o organizzazione del lavoro dell’’ufficio/ente f) programmi di forrmazione del peersonale; g) misure m programm mate in materiaa di igiene e sicurezza nei luogghi di lavoro. Informazio one successiva: 3. Le amm ministrazioni, neelle materie aveenti per oggetto gli atti di gesstione adottati e la verifica dei relativi risultaati, nonché su tutte quelle dem mandate alla co ontrattazione, forniscono f un’in nformazione su uccessiva: 1) ai sogge etti sindacali dii cui all’articolo o 8, comma 1: a) stato dell'occupaazione e politich he degli organicci; b) paarametri e risulltati concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati; c) distribuzione com mplessiva dei caarichi di lavoro;; p d) atttuazione dei programmi di formazione del personale; e) misure m in materia di igiene e siccurezza nei luogghi di lavoro; f) an ndamento geneerale della mobiilità del personaale; g) qu ualità del servizzio e rapporti co on l'utenza; i) disstribuzione com mplessiva del fo ondo unico di am mministrazione e, ai sensi dell’aarticolo 31 h) diistribuzione dellle ore di lavoro o straordinario e relative presttazioni; 2) ai so oggetti sindacali di cui all’articcolo 8, comma 2: a) stato dell'occupaazione e politich he dell’organico o dell’ufficio/en nte; b) paarametri e risulltati concernenti la qualità e produt-tività del servizio prestaato nell’ufficio/ente; mplessiva dei caarichi di lavoro nell’ufficio/entte; c) distribuzione com p dell’ufficio/ente; d) atttuazione dei programmi di formazione del personale e) misure m in materia di igiene e siccurezza nel luoggo di lavoro/ente; f) disstribuzione dellle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni nell’ufficcio/ente; Per l’informazione l nte comma sono o previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale e l'Amministraziione di cui al presen fornisce le adeguatte informazioni sulle predette materie alle orrganizzazioni sin ndacali interesssate. Le materiee per le quali é prevista l'inforrmazione preveentiva e successsiva possono essere e integratee nell'ambito della contrattaziione di secondo o livello in sedee di amministrazzione di cui all'aarticolo 4, comma 3, lett.A) deel CCNL 98/01 RTAZIONE articcolo 6 CCNL 19 998/01 con le modifiche m apporrtate dai CCNL 2002/05 e 2006/2009) B) CONCER La concerttazione é attivvata, mediante richiesta scrittta, entro tre giorni dal ricevimento dell’info ormazione di cui c alla lett. A) del presente articolo a , dai soggetti e nelle materie m sottoind dicate: 1) dai soggetti s sindacali di cui all’artticolo 8, commaa 1 per: a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro; dica della produ uttività degli ufffici; b) la verifica period 18 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO c) lee implicazioni dei processi generali g di riorrganizzazione delle d Amministtrazioni, nonch hé quelle relattive ai processsi di riorgganizzazione intterna dei Dipartimenti e delle innovazioni teccnologiche ed organizzative; o d) gli g obiettivi e le modalità atttuative del piaano operativo, anche con rifferimento all’economicità, all’ efficacia ed alle proffessionalità neccessarie, in relazione ai processsi di esternalizzzazione delle attività a e dei seervizi propri dell’Amministrazio one, noncché ai processi di reinternalizzzazione di quelle istituzionali affidate a all’esterno. d cui all’articolo 8, comma 2 per: 2) dai sogggetti sindacali di a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro deell’ufficio; b) la verifica period dica della produ uttività dell’ufficcio. ono, altresì, ogggetto di concerttazione le mateerie previste ne ell’articolo 20, comma c 1, lett. b b). 2. So La concertazione c s svolge in ap si ppositi incontri che iniziano entro e quaranto otto ore dalla data di ricezio one della richieesta; duraante la concertaazione le parti si s adeguano, neei loro comportamenti, ai princcipi di responsaabilità, corrette ezza e trasparen nza. 4. Neella concertazio one le parti verrificano la possiibilità di un accordo mediantee un confronto che deve, comunque, conclud dersi entro il termine maassimo di trentaa giorni dalla su ua attivazione; d quale risultino le posizioni delle parti nellee materie oggetto della stessaa. dell'esito della conccertazione é redatto verbale dal m apporrtate dai CCNL 2002/05 e 2006 6/2009) C) CONSULTAZIONE articcolo 6 CCNL 1998/01 con le modifiche one aventi rifleessi sul rapporrto di lavoro ed e é La consulttazione é attivvata prima dell’adozione deggli atti interni di organizzazio facoltativaa. Essa si svolgee, invece, obbliggatoriamente su ulle seguenti materie m e con i soggetti s di seguito indicati: 1) sogggetti sindacali di d cui all’articolo 8, comma 1: a) orrganizzazione e disciplina degli uffici, nonchéé la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; b) modalità m per laa periodica dessignazione dei rappresentantti per la composizione del co ollegio arbitralle delle proced dure disciiplinari sino all’entrata in vigorre della disciplina inerente i co ollegi di conciliaazione ed arbitrrato. c) elevazione del co ontingente masssimo dei posti da trasformare e da tempo pien no a tempo parrziale di cui all’aarticolo 21, com mma 10. olo 8, comma 2: 2 2) i sogggetti sindacali di cui all’artico a) organizzazione o e disciplina dell’ufficio, nonch hé la consistenzza e la variazion ne delle dotazio oni organiche. É, inoltre, prevvista la consulltazione del raappresentante per la sicurezzza nei casi di cui all’articolo o 19 del D.Lgs. 19 s settembre 1994 4, n. 626. REELAZIONI SINDA ACALI DEL SISTEMA DI CLASSIIFICAZIONE articolo 20 CCNLL 1998/01 e artticolo 20 CCNL 2006/09) 1. Nell’ambito del sistema di classificazio one sono previsti i seguenti livvelli di relazionii sindacali nellee materie sotto indicate: A) CONTRATTAZIONE CO OLLETTIVA INTEEGRATIVA: a) determ minazione dei crriteri generali per p la definizion ne delle procedure per le selezzioni di cui all’aarticolo 17 (svilu uppi economicci all’interno deelle aree); b) individuazione dei pro ofili di cui all’artticolo 8 (criteri per la definizio one dei profili p professionali); B) INFORM MAZIONE PREV VENTIVA E CONCERTAZIONE: a) individuazione dei con ntingenti destin nati alle selezioni interne ai sensi dell’articolo o 13 (progressio oni tra le aree); minazione dei criteri generali per la definizzione delle pro ocedure di seleezione interna di cui agli arttt.13 b) determ (progresssioni tra le aree) e 14 (procedu ure per la progrressione tra le aree); a c) con rifeerimento agli arrtt. 17 e 18: - criteri geenerali per il co onferimento e la revoca degli incarichi i di posiizione organizzativa; - graduazione delle posizzioni organizzattive ai fini dell’aattribuzione deella relativa indeennità; a svolte dai d dipendenti interessati nonché le necesssarie - criteri e procedure di valutazione peeriodica delle attività garanzie di d contraddittorio. 19 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 2. Nella concertazione c le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un n confronto che e deve, comunq que, concludersi entro il term mine massimo di d trenta giorni dalla d sua attivazione. SISTEEMA DI PARTECIPAZION NE INFORMA AZIONE ciascuna Ammiinistrazione fornisce -anche a richiestar tutte le informazioni su ugli atti aventi riflessi sul rappo orto di lavoro p preventiva successiva CONCEERTAZIONE verifica della possibilità di un accordo me ediate il confronto si attiva: su richiesta scritta entro 3 giorni dal ricevimen nto dell'inforrmazione e si concludee entro 30 giorni dall'attivaazione COMITATTI CONSULTTAZIONE OSSERVATO ORI COMMISSIO ONI viene attivata prima dell'adozione degli atti interni di d organizzazione aventi riflessi sul s rapporto di lavoro.. Può esse ere facoltativa o obbligatoria in relazione alle materie sono costituiti presso ogni Amministtrazione, non hanno funzioni negoziali e sono paritetici . 20 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO PR ROCEDIM ENTO DI CONTRAT TTAZIONE E COLLETT TIVA PROCEDIMENTTO DI CONTRAT TTAZIONE COLLLETTIVA articolo 47 7 decreto legislaativo 165/2001 1 smi 1. Gli indirizzi per la conttrattazione collettiva nazionalee sono emanati dai Comitati di d settore primaa di ogni rinnovo contrattuale.. 2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'arrticolo 41, comm ma 2, emanati dai rispettivi co omitati di settore, sono sottop posti al Govern no che, nei successivi venti giorni, può essprimere le su ue valutazioni per quanto atttiene agli asp petti riguardantti la compatibilità con le linee di politica ecconomica e finanziaria nazion nale. Trascorso inutilmente taale termine l'attto di indirizzo può essere inviato all'ARAN. 3. Sono altresì inviati ap ppositi atti di indirizzo all'ARAN N in tutti gli alttri casi in cui é richiesta una aattività negoziale. L'ARAN info orma costantem mente i comitatii di settore e il Governo sullo svolgimento s de elle trattative. 4. L'ipotessi di accordo é trasmessa t dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione teecnica, ai comittati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla d data di so ottoscrizione. Peer le amministrrazioni di cui all'articolo 41, co omma 2, il com mitato di settore e esprime il parere sul testo contrattuale c e sugli s oneri finan nziari diretti e indiretti a carico o dei bilanci deelle amministrazioni interessatte. Fino alla datta di entrata in vigore dei deccreti di attuazione della leggee 5 maggio 200 09, n. 42, il Co onsiglio dei Min nistri può esprimere osservazzioni entro 20 giorni g dall'invio o del contratto da parte dell'A ARAN. Per le am mministrazioni di cui al comm ma 3 del medesimo articolo 41, 4 il parere é espresso e dal Presidente del Consiglio C dei Ministri, M tramite e il Ministro peer la pubblica amministrazion ne e l'innovazio one, previa deliberazione del Consiglio C dei Ministri. M 5. Acquisito il parere favvorevole sull'ipo otesi di accordo o, nonché la verrifica da parte delle d amministrrazioni interessate sulla copertura degli onerri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN traasmette la quan ntificazione dei costi contrattu uali alla Corte dei conti ai fini della d certificazio one di compatibilità con gli strrumenti di proggrammazione e di bilancio di cui c all'articolo 1 1-bis della legge e 5 agosto 1978 8, n. 468, e successive modifficazioni. La Co orte dei conti certifica l'attendibilità dei co osti quantificatti e la loro compatibilità con n gli strumenti di programmazione e di bilan ncio. La Corte dei d conti deliberra entro quindiici giorni dalla ttrasmissione de ella quantificaziione dei costi contrattuali, decorsi d i qualii la certificazio one si intende e effettuata positivamente. p L'esitodella ce ertificazione viene comunicatto dalla Corte all'ARAN, al comitato c di setttore e al Govverno. Se la ceertificazione é positiva, il pre esidente dell'ARAN sottoscrivee definitivamen nte il contratto collettivo. 6. La Cortte dei conti pu uò acquisire eleementi istrutto ori e valutazion ni sul contratto collettivo da p parte di tre esperti in materiia di relazioni sindacali s e costto del lavoro in ndividuati dal Ministro M per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite t il Capo o del Dipartimento della funzio one pubblica di intesa con il Capo C del Dipartimento della Raagioneria generale dello Stato o, nell'ambito di d un elenco deffinito di concerrto con il Ministtro dell'econom mia e delle finan nze. Nel caso deelle amministraazioni di cui all'aarticolo 41, com mma 2, la designazione di due esperti viene effettuata e dall'A ANCI, dall' UPI e dalla Conferen nza delle Regioni e delle province autonome. 7. In caso di certificazion ne non positiva della Corte dei conti le parti contraenti c non possono proceedere alla sotto oscrizione definitiva dell'ipotessi di accordo. Nella N predetta ipotesi, il Pressidente dell'ARAN, d'intesa co on il competen nte comitato di d settore, che può dettare ind dirizzi aggiuntivvi, provvede alla riapertura deelle trattative ed d alla sottoscrizzione di una nuova ipotesi di accordo a adeguaando i costi con ntrattuali ai finii delle certificazioni. In seguitto alla sottoscrrizione della nu uova ipotesi di accordo si riap pre la procedurra di certificazio one prevista daai commi precedenti. Nel caso o in cui la certifiicazione non po ositiva sia limitaata a singole clausole contratttuali l'ipotesi può p essere sottoscritta defin nitivamente feerma restando o l'inefficacia delle d clausole contrattuali non n positivameente certificate. 8. I contratti e accordi collettivi c nazion nali, nonché' lee eventuali inte erpretazioni auttentiche sono p pubblicati nellaa Gazzetta Ufficciale della Repu ubblica italiana oltre che sul sitto dell'ARAN e delle Amministtrazioni interessate. 9. Dal com mputo dei termini previsti dal presente artico olo sono esclusii i giorni considerati festivi perr legge, nonché é il sabato. TUTELA RETRIBUTIVA PER I DIPENDENTI PU UBBLICI articolo 47-b bis decreto legislativo 165/200 01 smi 1. Decorsii sessanta giorni dalla data di d entrata in viigore della leggge finanziaria che c dispone in n materia di rin nnovi dei contratti collettivi per p il periodo di riferimento, gli g incrementi previsti per il traattamento stipeendiale possono essere erogatti in via provvissoria 21 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore,, sentite le orgganizzazioni sindacali rappreseentative Salvo conguaglio all'atto della stipu ulazione dei con ntratti collettivi nazionali di lavvoro. 2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno o successivo alla scadenza del contratto colleettivo nazionale e di lavoro, quaalora lo stesso non n sia ancora stato rinnovatto e non sia staata disposta l'e erogazione di cui al comma 1,, é riconosciutaa ai dipendentii dei rispettivi comparti c di co ontrattazione, nella n misura e con le modalità stabilite daii contratti naziionali, e comun nque entro i liimiti previsti dalla d legge finanziaria in seede di definiziione delle riso orse contrattu uali,una coperttura economicca che costitu uisce un'anticipaazione dei beneefici complessivvi che saranno attribuiti a all'attto del rinnovo contrattuale. c DURATA, DECO ORRENZA, TEM MPI E PROCEDUR RE DI APPLICAZZIONE DEL CON NTRATTO arrticolo 2 CCNL 2006-09 2 e articolo 1, c. 2, CCN NL 2008-09 1. Il preseente contratto concerne c il perriodo 1 gennaio o 2006 - 31 diccembre 2009 per la parte norrmativa ed é vaalido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembree 2007 per la paarte economica. 2. Gli effettti decorrono dal d giorno succeessivo alla data di stipulazione e, salvo diversa prescrizione del presente con ntratto. L’avven nuta stipulazion ne viene portatta a conoscenzaa delle Amminisstrazioni interessate con idoneea pubblicità daa parte dell’ARA AN. 3. Gli istittuti a contenutto economico e normativo con c carattere vincolato v ed au utomatico sono o applicati dallle Amministrazzioni destinatarrie entro 30 giorni dalla data di d stipulazione di d cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacittamente di ann no in anno qualora non ne siaa data disdetta da una delle parti p n caso di disdetta, le dispossizioni contratttuali con letterra raccomandaata, almeno tree mesi prima di ogni singolla scadenza. In rimangono o integralmentte in vigore fin no a quando no on siano sostittuite dal succeessivo contratto o collettivo. Re esta, altresì, fermo quanto previsto dall’articcolo 48, commaa 3 del d.lgs. n.1 165 del 2001. 5. Per evittare periodi di vacanza v contrattuale, le piattaaforme sono prresentate tre mesi m prima dellaa scadenza del contratto. Duraante tale period do e per il mesee successivo alla scadenza del contratto, le parti p negoziali non assumono iniziative unilaterali né proced dono ad azioni dirette. d 6. Dopo un periodo di vaacanza contrattuale pari a tre mesi dalla dataa di scadenza della parte econ nomica del pressente contratto ooa d data di presentazione p denti del comp parto sarà corrrisposta la relaativa tre mesi dalla delle piattaforme, se successiva, ai dipend indennità secondo le scaadenze stabilite dall’Accordo sul costo del lavoro del Disp posizioni generrali e relazioni sindacali 23 lu uglio p di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, d del d.lgs. 165 del 2001. 1993. Per l’erogazione di detta indennittà si applica la procedura d e della parte ecconomica da co orrispondere, u ulteriore punto o di riferimento o del 7. In sede di rinnovo bieennale, per la determinazione o dalla comparaazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva inteervenuta nel prrecedente bien nnio, negoziato sarà costituito q previsto o dall’Accordo del d 23 luglio 199 93, di cui al com mma precedentte. articolo 1, co omma 2, CCNL 2008-2009: secondo quanto 2. Il preseente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2008 8 al 31 dicemb bre 2009 e con ncerne gli istitu uti giuridici ed del trattamento economico di d cui ai successsivi articoli. TEMPI E PR ROCEDURE PER R LA STIPULAZIO ONE DEI CONTRATTI INTEGRA ATIVI a articolo 4 CCNLL 2002/05 1. I contratti collettivi integrativi hann no durata quaadriennale per la parte norm mativa e biennale per la partte economica e si riferiscono o a tutti gli istiituti contrattuaali rimessi a tale livello, da trrattarsi in un'u unica sessione negoziale, tran nne per le matterie previste dal d presente CC CNL che, per loro natura, ricchiedano tempii di negoziazion ne diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuaazione e l'utilizzzo delle risorse sono determin nati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuaale. 22 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 2. L'amministrazione pro ovvede a costitu uire la delegazione di parte pubblica p abilitatta alle trattativve di cui al com mma 1 entro treenta giorni da quello q successivvo alla data di stipulazione s del presente conttratto ed a convvocare la deleggazione sindacale di cui all'articolo 8, comma 1 del CCNL 16 febbraio, per l'avvio del nego oziato, entro tre enta giorni dallaa presentazionee delle piattaforme. 3. Il conttrollo sulla com mpatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relaativa certificazio one degli oneri sono effettuaati secondo Le norme del Contratto Collettivo quanto preevisto dall'articolo 2 del d.lgss. 30 luglio 1999 9 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di d contratto colllettivo integrativo definita dalla delegazionee trattante é invviata entro 5 giiorni agli organismi indicati neel citato articolo o 2, corredata dall'apposita d relazione illustrattiva tecnico finanziaria. Trasco orsi 15 giorni seenza ontratto colletttivo integrativo o viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione é demandata al Presidente della d rilievi, il co delegazion ne trattante. In caso di rilevi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve d essere riprresa entro cinque giorni. 4. I contraatti collettivi in ntegrativi devo ono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazionee. Essi conservaano la loro efficacia fino alla sttipulazione dei successivi s contratti. 5. Le amm ministrazioni sono tenute a traasmettere all'A ARAN, entro cin nque giorni dalla sottoscrizion ne definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei reelativi oneri con n riferimento aggli strumenti an nnuali e pluriennali di bilancio.. 6. Il presen nte articolo sosstituisce l'artico olo 5 del CCNL del 16 febbraio o 1999, che é peertanto disapplicato. CON NTROLLI IN MATTERIA DI CONT TRATTAZIONE IN NTEGRATIVA articolo 40 bis b decreto legisslativo 165/200 01 smi 1. Il contrrollo sulla com mpatibilità dei costi c della con ntrattazione collettiva integraativa con i vinccoli di bilancio e quelli derivvanti dall'applicazione delle no orme di legge, con particolarre riferimento alle a disposizion ni inderogabili che incidono sulla s misura e sulla s corresponsione dei trattaamenti accesso ori é effettuato dal collegio de ei revisori dei co onti, dal collegio sindacale, daagli uffici centraali di bilancio o dagli analoghi organi previstti dai rispettivi ordinamenti. Qualora Q dai con ntratti integrattivi derivino cossti non compattibili con i rispeettivi vincoli di bilancio delle amministrazion ni, si applicano le disposizionii di cui all'articolo 40,comma 3-quinquies, sesto periodo. 2. Per le amministrazion ni statali, anchee ad ordinamento autonomo,nonché per gli enti pubblici non economicii e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico o superriore a duecentto unità, i contrratti integrativi sottoscritti, co orredati da una apposita relaziione tecnico-fin nanziaria ed un na relazione illu ustrativa certificate dai compe etenti organi di controllo prevvisti dal comma 1,sono trasm messi alla Presid denza del Conssiglio dei Minisstri - Dipartimeento della funzzione pubblica e al Ministero o dell'economiaa e delle finan nze Dipartimento della Raggioneria generrale dello Statto, che, entro o trenta giorn ni dalla data di ricevimentto, ne accertaano, congiuntamente, la com mpatibilità econ nomico-finanziaaria, ai sensi del d presente articolo a e dell'aarticolo 40, co omma 3-quinqu uies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caaso di richiestaa di elementi istruttori, la deelegazione di parte p pubblica può procederee alla stipula del contratto inteegrativo. Nel caso in cui il risco ontro abbia esito negativo, le p parti riprendono le trattative. 3. Le amm ministrazioni pu ubbliche di cui all'articolo 1, comma c 2,invian no entro il 31 maggio m di ogni anno, specifich he informazioni sui costi dellaa contrattazione integrativa, certificate c dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello m di rilevvazione,d'intesa con la Corte dei conti e co on la Presidenza del Consiglio o dei Ministri - Dipartimento della d funzione pubblica. Tali informazioni so ono volte ad acccertare, oltre il rispetto dei vincoli v finanziari in ordine sia alla consistenzza delle risorsee assegnate ai fondi f per la con ntrattazione inttegrativa sia all'evoluzione de ella consistenzaa dei fondi e della spesa derivaante dai contratti integrativi applicati,anche la concreta deffinizione ed app plicazione di criteri improntati alla premialitàà, al riconoscim mento del meriito ed alla valo orizzazione delll'impegno e deella qualità deella performancce individuale, con riguardo ai a diversi istitutti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a paraametri di seletttività, con particolare riferimeento alle progreessioni econom miche. Le inform mazioni sono trrasmesse alla Corte C dei conti che, ferme resstando le ipotesi di responsab bilità eventualm mente ravvisabiili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo T V, anchee ai fini del refferto sul costo o del lavoro. 4. Le amm ministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in mod do permanentee sul proprio sitto istituzionale e, con modalità che garantiscaano la piena vissibilità e accesssibilità delle informazioni ai cittadini, i contraatti integrativi stipulati con laa relazione tecn nicofinanziariaa e quella illustrrativa certificate dagli organi di d controllo di cui c al comma 1, nonché le info ormazioni trasm messe annualmeente ai sensi del d comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzzia gli effetti attesi a in esito alla sottoscriziione del contratto 23 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO integrativo o in materia di produttività ed d efficienza deii servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadiini. Il Dipartimeento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero deell'economia e delle finanze e in sede di Con nferenza unificcata predisponee un modello per la valutazion ne, da parte dell'utenza, dell'im mpatto della co ontrattazione in ntegrativa sul fu unzionamento dei servizi pubb blici, evidenzian ndo le richiestee e le previsioni di interesse per p la collettività. Tale modello o e gli esiti dellla valutazione vengono v pubblicati sul sito istituzionale dellee amministrazio oni pubbliche in nteressate dallaa contrattazionee integrativa. 5. Ai fini dell'articolo 46 6, comma 4, lee pubbliche am mministrazioni sono s tenute a trasmettere t alll'ARAN, per viaa telematica, entro cinque gio orni dalla sottosscrizione, il tessto contrattualee con l'allegata relazione tecn nico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicaziione delle mod dalità di coperttura dei relativvi oneri con riferimento agli strumenti an nnuali e plurien nnali di bilancio. I predetti testi t contrattuaali sono altresì trasmessi t al CN NEL. 6. Il Diparttimento della funzione pubblica, il Dipartimeento della Ragio oneria generalee dello Stato prresso il Ministe ero dell'econom mia e delle finan nze e la Corte dei conti posssono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della leegge 15 maggiio 1997, n. 127 7, di personale in posizione di fuori ruolo o di d comando per l'esercizio delle e funzioni di co ontrollo sulla co ontrattazione in ntegrativa. 7. In caso di mancato adempimento deelle prescrizioni del presente articolo , oltre alle a sanzioni preeviste dall'artico olo 60, comma 2, é fatto divieeto alle Amministrazioni di pro ocedere a qualsiasi adeguamen nto delle risorsee destinate allaa contrattazione e integrativa. Gli organi di controllo prrevisti dal comm ma 1 vigilano su ulla corretta applicazione dellee disposizioni deel presente articolo . INTTERPRETAZIONEE AUTENTICA DEI D CONTRATTII COLLETTIVI articolo 49 9 decreto legislaativo 165/2001 1 smi 1. Quando o insorgano co ontroversie sull'interpretazione dei contrattii collettivi, le parti p che li han nno sottoscrittii si incontrano per definire co onsensualmente il significato delle d clausole controverse. 2. L'eventtuale accordo di interpretaziione autentica,, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostitu uisce la clausola in questione sin dall'inizio della d vigenza deel contratto. Qu ualora tale acco ordo non comporti oneri aggiu untivi e non vi sia s divergenza sulla s valutazion ne degli stessi,, il parere del Presidente del d Consiglio dei d Ministri é espresso tram mite il Ministro per la pubb blica amministrrazione e l'innovvazione, di concerto con il Min nistro dell'econ nomia e delle fin nanze. INTERPRETA AZIONE AUTENT TICA DEI CONTTRATTI articolo 12 CCNLL 1998/01 1. Qualoraa insorgano con ntroversie aventi carattere di generalità g sull'interpretazionee dei contratti ccollettivi, nazion nali o integrativvi, le parti che li hanno sotto oscritti si incon ntrano per definire consensualmente il sign nificato della cclausola contro oversa. L’eventuale s con lee procedure di cui all’articolo o 51 del d.lgs. n. 29/1993 e successive s inteegrazioni e mod dificazioni o qu uelle accordo, stipulato previste dall’articolo 5 dee presente CCNL , sostituisce laa clausola in qu uestione sin dalll’inizio della viggenza del contrratto. a anche a richiesta di un na delle parti. 2. La medeesima procedurra può essere attivata IN NTERVENTO DEELL'ARAN NELLLE CONTROVER RSIE RELATIVE AI A RAPPORTI DI LAVORO articolo 63-b bis decreto legislativo 165/200 01 smi 1. L'ARAN può p intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione f di giud dice del lavoro o, aventi ad ogggetto le contro oversie relative ai raapporti di lavorro alle dipendeenze delle pubb bliche amministtrazioni di cui agli a articoli 1, ccomma 2, e 70,, comma 4, al fine f di garantire la corretta interp pretazione e l'u uniforme applicazione dei co ontratti collettivvi. Per le contrroversie relative al personale di cui all'articolo 3, 3 derivanti dalle specifiche disscipline ordinam mentali e retrib butive, l'interveento in giudizio può essere asssicurato attraveerso la Presidenza del d Consiglio deei ministri - Dipaartimento dellaa funzione pubb blica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. A ACCERTAMENT TO PREGIUDIZIA ALE SULL'EFFIC CACIA, VALIDITÀ À ED INTERPREETAZIONE DEI C CONTRATTO CO OLLETTIVI articolo 64 4 decreto legislativo 165/2001 1 smi 24 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1. Quando per la definizio one di una co ontroversia individuale di cui all'articolo 63 3, é necessario o risolvere in via v pregiudiziale una questione concernente c l'eefficacia, la vaalidità o l'interpretazione de elle clausole di d un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai seensi dell'articolo 40 e seguentti, il giudice, co on ordinanza no on impugnabilee, nella quale in ndica la questio one da risolvere, fisssa una nuova udienza di disccussione non prrima di centove enti giorni e dispone la comunicazione, a cu ura della canceelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo i e della d memoria difensiva d all'ARAN. 2. Entro trenta giorni dallaa comunicazion ne di cui al com mma 1, l'ARAN N convoca le organizzazioni sindacali firmataarie per verificcare la possibilità di d un accordo sull'interpretaazione autenticca del contrattto o accordo collettivo, ovvvero sulla modifica della claausola controversa. All'accordo su ull'interpretazio one autentica o sulla modifica della clausola si s applicano le d disposizioni delll'articolo 49. Il testo dell'accordo o é trasmesso, a cura dell'ARA AN, alla cancelleeria del giudice e procedente, laa quale provved de a darne avvviso alle parti allmeno dieci giorni prima p dell'udieenza. Decorsi no ovanta giorni dalla d comunicazzione di cui al comma c 1, in mancanza di acco ordo, la proced dura si intende conclusa. 3. Se non interviene l'acco ordo sull'interprretazione auten ntica o sulla mo odifica della claausola controveersa, il giudice decide con sen ntenza sulla sola qu uestione di cui al comma 1, im mpartendo disttinti provvedim menti per l'ulterriore istruzionee o, comunque, per la prosecu uzione della causa. La sentenza é impugnabile soltanto s con riccorso immediatto per Cassazio one, proposto n nel termine di sessanta giorni dalla comunicazio one dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria dell giudice davanti a cui pende la l causa di una copia del ricorso per p cassazione, dopo la notificaazione alle altree parti, determina la sospensio one del processso. 4. La Corte di d cassazione, quando q accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del cod dice di procedu ura civile, rinviaa la causa allo stesso s giudice che ha pronunciato o la sentenza cassata. c La riasssunzione della causa può esssere fatta da ciiascuna delle parti p entro il teermine perentorio di d sessanta giorrni dalla comunicazione della sentenza s di cassazione. In caso o di estinzione del processo, per p qualsiasi cau usa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti. 5. L'ARAN e le organizzazio oni sindacali firmatarie posson no intervenire nel processo an nche oltre i] termine previsto o dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittim mate, a seguito dell'intervento alla proposizio one dei mezzi d dì impugnazione delle sentenzze che decidono un na questione dii cui al comma 1. Possono, anche se non inte ervenute, preseentare memoriee nel giudizio di d merito ed in quello q per cassazio one. Della preseentazione di meemorie é dato avviso a alle parti, a cura della caancelleria. 6. In penden nza del giudizio davanti alla Co orte di cassazione, possono essere sospesi i processi p la cui d definizione dipe ende dalla risolu uzione della medessima questione sulla quale la Corte é chiamaata a pronunciaarsi. Intervenutta la decisione della Corte di cassazione, c il giudice g fissa, anche d'ufficio, l'udieenza per la prossecuzione del processo. 7. Quando per p la definizion ne di altri processi é necessarrio risolvere un na questione di cui al comma 1 sulla quale é già intervenutta una pronuncia della Corte di cassazione e il giu udice non ritien ne di uniformarrsi alla pronuncia della Corte, ssi applica il disp posto del comm ma 3. 8. La Corte di d cassazione, nelle n controverrsie di cui é invvestita ai sensii del comma 3,, può condannaare la parte socccombente, a norma n dell'articolo 96 del codice di d procedura civvile, anche in asssenza di istanzza di parte. 25 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO DIPARTIMEN NTO DELLA FUNZIONE F PU UBBLICA Ufficio Relazioni Sindacali ollettiva Servizio Contrattazione Co 1 Registrata allaa Corte dei connti il 7 giugno 2010 Ministeri istituuzionali - Presiddenza Consiglio dei Ministro Registro n. 6, foglio f n. 287 Pubblicata sullla G.U. S.G. n.. 163 del 15/7/22010 PRE ESIDENZA DEL D CONSIG GLIO DEI MIINISTRI Dipartimeento della Funzzione pubblica CIRCOLAR RE n. 7 del 133 maggio 2010 CONTRATT TAZIONE IN NTEGRATIV VA. INDIRIZ ZZI APPLICA ATIVI DEL DECRETO L LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150. Allee Amministrazio oni pubbliche dii cui a all’articolo 1, coomma 2, del d.llgs. n. 165 del 2001 2 1. Premesssa: il decreto legislativo l 27 ottobre o 2009, n. n 150 e la contrrattazione inteegrativa. La legge delega d 4 marzoo 2009, n. 15, ed e il decreto leggislativo 27 otttobre 2009, n. 150, 1 che attua la predetta legg gge, ridefinisconno il ruolo dellaa contrattazionne collettiva, naazionale ed inteegrativa in rela azione a moltepplici profili attiinenti alla comp petenza della fonte f negoziale anche nel rappporto con la leggge, ai controllii, intervenendo anche in meritto al procedimeento, ai soggettti di parte pubbblica d legiislative che, sebbbene non appo ortino modifichhe in ed alle reggole per la provvvista delle risoorse finanziariee. Si tratta di disposizioni ordine allaa qualificazionee del rapporto di lavoro, che rimane r disciplin nato prevalenteemente dalle noorme civilistiche (salve le derooghe stabilite dallo d stesso deccreto legislativoo 30 marzo 2001, n. 165), tuttavia modificaano incisivamennte le regole della d contrattazione collettiva. In particolare,, la contrattazioone integrativaa viene finalizza ata dalla legge (a pena di nulllità) al consegu uimento di risuultati ed obiettivvi e sarà finannziata in modoo diseguale in relazione al ra aggiungimento delle perform mance programm mate. Sono inooltre potenziati i controlli e le l forme di traasparenza noncché le sanzioni in caso di stippulazione di contratti integra ativi illegittimi per o dalla leg gge. violazionee dei vincoli derrivanti dai contrratti nazionali ovvero Il nuovo articolo a 40, com mma 3-bis, del d.lgs. d n. 165 deel 2001, come modificato m dall’articolo 54 del d.lgs. n. 150 del d 2009, ribaddisce innanzituttto il carattere di d “doverosità” della contrattazione integra ativa, ma anchee la sua “fisioloogica” finalizza azione all’obietttivo del consegguimento di “addeguati livelli di d efficienza e prroduttività dei servizi s pubblicii”. Si tratta, peraltro, p di un obbligo già riccavabile dalla normativa n pregrressa ed in prim mo luogo dallo stesso d.lgs. n.. 165 del 2001 che, all’articollo 7, comma 5, vieta v alle ammiinistrazioni pubbbliche di eroga are trattamenti economici acceessori che non corrispondano alle prestazionni effettivamentee rese (si veda,, precedentemeente, anche l’arrticolo 67, comm ma 9, del decreeto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 20088, n. 133, nonnché l’articolo 2, comma 32, della legge 222 dicembre 20 008, n. 203, leegge finanziariaa per l’anno 20009). Più in detttaglio, con rifeerimento alla fin nalizzazione a risultati r ed obieettivi, nonché alla a selettività delle d erogazionii stabilite in seede di contrattaazione integrattiva - che costiituiscono altretttanti vincoli innsuperabili, a pena p di nullitàà del contratto integrativo, i conn connessa respponsabilità per danno erarialee di coloro che li sottoscrivono o li applicano - le nuove noorme del d.lgs. n. n 150 del 20099, chiariscono: a) che é neecessario rispeettare il principiio di corrispetttività ex articolo o 7, comma 5, del d d.lgs. n. 1655 del 2001, ai sensi s del quale “Le amministrrazioni pubblicche non possoono erogare trattamenti t eco onomici accesssori che non corrispondano o alle prestazzioni effettivameente rese”; b) che la contrattazione c collettiva integgrativa é tenuta ad assicurare adeguati livellli di efficienza e produttività dei d servizi pubbblici, incentivanndo l'impegno e la qualità dellla performancee ai sensi dell’a articolo 45, com mma 3, del d.lggs. n.165 del 20 001, come innovvato dall’articoolo 57, comma 1, lett. b), del d.lgs.n.150 del 2009. Quest’u ultimo, a sua volta, v stabiliscee che ogni tratttamento econom mico accessorioo deve derivaree dalla remuneerazione della performance individuale; i daalla performancce organizzativva, con riferimento 26 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO all’amminnistrazione nel suo complessoo e alle unità organizzative o aree di respoonsabilità in ccui si articola l’amministrazioone; dall’effettiivo svolgimentoo di attività parrticolarmente disagiate d ovverro pericolose o dannose per lla salute. Sitrattta di vincoli, nella n gestione delle d risorse perr i trattamenti accessori, a che debbono d esplicittamente essere rispettati in sedde di contrattazzione integrativa; c) che la contrattazione collettiva destiina al trattameento economico o accessorio coollegato alla peerformance indiividuale una quuota prevalentee del trattamentto accessorio coomplessivo com munque denomiinato articolo 40, 4 comma 3-biss, del d.lgs. n. 165 1 del 2001, come c novellato dall’articolo d 544 del d.lgs. n. 1550 del 2009 ed articolo 19, comma 6, di quesst’ultimo decretto). Il successsivo comma 3-quater dell’artticolo 40 del d.lgs. d n. 165 del d 2001, nuovvo testo, chiarrisce, nuovamente nell’ottica “di ottimizzaziione della prooduttività del lavoro pubbliico e di efficcienza e traspparenza delle ppubbliche amm ministrazioni”, un importantiissimo ed ulteriore ruolo deella Commissioone per la vallutazione, la trasparenza t e l’integrità dellle amministrazzioni pubbliche,, prevista dall’aarticolo 13 del d.lgs. d n. 150 deel 2009. La Commiissione, infatti, fornirà f all’ARA AN, entro il 31 maggio di ognii anno,attuato il i sistema di vallutazione previssto dal titolo IIII del d.lgs. n. 150 1 del 2009, una graduatorria di performance delle amministrazioni statali s e degli enti pubblici nazionali. n Queeste/i verranno raggruppate/i r i tre livelli di merito, in m ai fini della d ripartizion ne delle risorse per la contratttazione decentrata. Al riguarddo, si evidenzia che ai sensi delll’articolo 45, comma c 3-bis, del de d.lgs. n. 165 del 2001, comee modificato daall’articolo 57 del d d.lgs. n. 1500 del 2009, sonno destinate appposite risorse finalizzate a premiare il merito m ed il miiglioramento ddella performan nce dei dipenddenti nell’ambitto di quelle prevviste per il rinnnovo del contrattto collettivo na azionale. Il comma 3-quinques 3 delll’articolo 40 deel d.lgs. n. 165 del d 2001, nuovo o testo,disciplinna innanzitutto i criteri e i limiiti finanziari entro i quali si deve de svolgere laa contrattazionne integrativa, stabilendo s il diretto d collegam mento della conntrattazione na azionale con quuella integrativaa e disponendo le modalità di utilizzo delle riisorse ad essa destinate. d Detto com mma é ovviamennte da leggersi in combinato disposto d con il comma 3-bis del d medesimo aarticolo , che asssicura il caratttere selettivo e premiale alle erogazioni e dellaa contrattazione di secondo livvello nell’intereesse dell’efficienza e della produttività dei serrvizi pubblici. Per le amm ministrazioni per le quali operra come comitaato di settore ill Presidente dell Consiglio dei ministri tramite il Ministro peer la pubblica amministrazione a e e l’innovazionne (v. l’articoloo 41, comma 3, del d.lgs. n. 1665 del 2001, com me modificato dall’articolo d 566 del d.lgs. n. 150 1 del 2009) la contrattazioone collettiva é espressamentte abilitata a disporre d i criteeri e i limiti fin nanziari nonchhé le modalità di d utilizzo delle risorse destinaate a premiare il i merito e il miiglioramento deella performancce dei dipenden nti (v. l’articoloo 45, del d.lgs.nn.165 del 2001, nuovo testo, ed in particolaare i commi 3 e 3-bis), ricavvando così il qquadro normo-ccomportamentaale e soprattuttoo finanziario in cui si dovrà essercitare la contrattazione inteegrativa. Le Regionni, per quanto concerne le propprie amministraazioni, e gli En nti locali, fermoo restando quannto previsto dalll’articolo 45 soopra citato nonnché dall’articoolo 40, comma 3-bis,del d.lgss. n. 165 del 20 001, nuovo testo, possono deestinare “risorsse aggiuntive” alla contrattazzione integrativva nei limiti staabiliti dalla coontrattazione na azionale e dei parametri di vvirtuosità fissatti per la spesaa del personale dalle vigenti disposizioni, d in ogni o caso nel riispetto dei vinccoli di bilancio e del patto di sstabilità e di analoghi strumennti di contenimeento della spesaa. I già citatii commi 3-bis e 3-quinquies deell’articolo 40 del d d.lgs. n. 165 5 del 2001, nuoovo testo,insiem me ai commi 1 e 2 dell’articoloo 40bis del d.lggs. n. 165 del 2001, 2 nuovo tessto, sono rilevaanti anche per quanto q attiene ai a controlli, i qquali risultano potenziati p ed esstesi alla finalizzzazione della contrattazione c i integrativa, al raggiungimento r o di risultati ed obiettivi ed allaa selettività dellle erogazioni. Infine, le sanzioni relattive alla contraattazione integgrativa sono deefinite dal preedetto comma 3-quinquies e dai commi 1 e 7 dell’articoolo 40-bis, del d.lgs. n. 165 del d 2001, nuovvo testo, e sono o previste quallora dai contraatti integrativi derivino costi non compatibilli con i vincoli di d bilancio, in caso c di violaziooni dei vincoli e dei limiti di coompetenza impoosti dalla contra attazione nazionnale e dalla leggge, nonché perr mancato rispeetto degli obbligghi di comunica azione e pubbliccazione di cui aal medesimo artticolo 40-bis. Tutto ciò premesso, p in coonsiderazione deell’importanza delle novità inttrodotte in mateeria di contrattaazione integrattiva e preso attoo del sistema grraduale di attuaazione delineatto dal decreto in esame, la preesente circolaree intende fornirre – con l’ intessa con il Minisstero dell’econoomia e delle finaanze (resa attraaverso la nota del d Gabinetto del d Ministro n. 9082, del 21 apprile 2010) - allle Amministrazzioni di cui all’aarticolo 1, comm ma 2, del decreeto legislativo n. n 165 del 2001, i primi indirizzzi applicativi. 2. Il sistem ma graduale di d applicazione delle disposiizioni in materia di contratttazione integraativa: disposizzioni di direttaa ed immediata applicazionee, obbligo di ad deguamento e applicazione a su ubordinata e differita. d 27 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Come già accennato, il decreto d legislatiivo n. 150 del 2009 2 prevede un n sistema graduuale di applicazzione delle disp posizioni in matteria di contratttazione integrattiva Come già accennato, a il deecreto legislativvo n. 150 del 20009 prevede un sistema gradua ale di applicazioone delle dispossizioni in materria di contrattazzione integrativva. In particolarre, dalla letturaa delle norme si evince che alccune disposizionni sono di direetta ed immediaata applicazionne, per altre é previsto p un “aadeguamento” eentro termini prefissati, p per altre a ancora é necessario n attenndere la stipulaazione dei nuovii contratti colleettivi nazionali. É l’articollo 65 del d.lgs. n. 150 del 20099 che porta a taali conclusioni, in quanto stabiilisce, che i conntratti integrativvi vigenti dovraanno essere adeeguati ad alcunne delle nuove disposizioni d enttro i termini ivii previsti (v. paaragrafo 4). Neello specifico, ill comma 1 prevvede l’adeguam mento dei conttratti integrativvi alle disposizzioni relative alla definizionne degli ambitti riservati, risspettivamente, alla contrattazzione ed alla leggge, nonché a quelle q del Titoloo III del nuovo decreto d (Meritoo e Premi). Ragionanddo per conversoo, tutte le altre disposizioni in materia, non menzionate m cioéé dal comma 1 ddell’articolo 65 5 del decreto cittato, devono inttendersi applicaabili dall’entraata in vigore deel medesimo, pu urché non vincoolate alla stipullazione di claussole di competeenza della nuovva contrattazionne nazionale. 3. Applicaazione diretta ed e immediata. Tutto ciò premesso, p con riferimento ai contratti integrrativi, possono quindi individuuarsi, quali disp sposizioni di dirretta ed immeddiata applicazioone, alcune norm me relative allee relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, al sistema dei controlli ed alttre ancora attinnenti alle sanziooni. A) Relaziooni tecnico-finannziaria ed illustrativa. Secondo la l nuova norm mativa articolo 40, comma 3--sexies, d.lgs. n. 165 del 20001) é indispennsabile che i contratti c integraativi sottoscrittii dalle amminisstrazioni pubbliiche di cui all’aarticolo 2, comma 1, del d.lgs.. n. 165 del 20001, siano corredati dalle relazzioni tecnico finnanziaria ed illlustrativa, redaatte sulla base di d appositi scheemi predispostii dal Ministero dell’economia a e finanze d’inntesa con il Dipaartimento dellaa funzione pubblica e certificatte dai competen nti organi di conntrollo. Nelle morre della pubbliccazione nei siti istituzionali degli d “appositii schemi”, le amministrazioni a i saranno tenutte ad utilizzaree gli schemi giàà in uso, accom mpagnando, in ogni caso, la relazione r tecnica con una rellazione illustrattiva che eviden nzi il significatoo, la ratio e glli effetti attesi da ogni norm ma anche e sooprattutto con riferimento allla natura prem miale e selettivva cui é connessa l’erogazioone delle risorsee, la ricaduta sui livelli di prooduttività indiviiduale e collettiiva, la garanziaa del servizio pu ubblico, l’interresse specifico della d collettivitàà. La relazioone illustrativa,, infatti, seconddo la legge dovrà fra l’altro evidenziare glli effetti attesi ddalla sottoscrizzione del contrratto integrativoo in materia di produttività edd efficienza deii servizi erogatii, anche in relaazione alle richhieste dei cittad dini articolo 40--bis, comma 4, nuovo testo). La relazioone illustrativa dovrà distintaamente illustrarre il rispetto deei principi di legge l e di conttratto, anche co on riferimento alle materie ogggetto di contrrattazione integgrativa. Inoltre, nei casi prevvisti dall’articolo 65, comma 1, del d.lgs. n. n 150 del 20099, la relazione illustrativa dovvrà evidenziare il rispetto delll’applicazione dei d principi e criteri c necessarri per l’adeguam mento dei contrratti integrativii vigenti (ambitti riservati, risppettivamente, a legge e contra atto collettivo e verifica dell’aavvenuta osservvanza dell’espressa devoluzionne di materie allla competenza del contratto inntegrativo da pa arte del contrattto nazionale). B) Il sistem ma dei controllii. L’articolo 55 del d.lgs. n. n 150 del 2009 sostituisce il teesto dell’articollo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, modifica andone innanzittutto mpatibilità dellla spesa in mateeria di contratttazione integrattiva” ma “Controlli in materiia di contrattazione la rubrica: non più “Com integrativaa”. Nell’articoolo , in effetti, la l materia dei controlli c sulla contrattazione c in ntegrativa vienee disciplinata ccon estrema riccchezza e puntuaalità sulla basee del preciso innvito contenutoo nella legge deelega articolo 3, comma 2, leett. h), n. 6, deella legge n. 15 5 del 2009), annche riconducenndo a sistema le l forme di conttrollo già esisteenti ma contenute in testi norm mativi “esterni” al corpus norm mativo coordinaato e consolidatto nel d.lgs. n. 165 1 del 2001, cosiddetto “testoo unico sul lavo oro pubblico”. Vengono quindi q previsti e disciplinati siia gli organi tittolari del contrrollo che l’oggeetto dello stessoo, nonché l’iterr di certificazione e la rilevazione del costo della d contrattaziione integrativaa di tutte le pub bbliche amminisstrazioni. 28 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Tali dispossizioni proseguuono sulla scia di quanto dettaato dall’articolo o 67, commi 7-112, del decreto-legge n. 112 del d 2008 converrtito, con modifficazioni, dalla legge n. 133 del 2008, voltoo in particolarre ad incremenntare il flusso ddocumentale su ulla contrattazione collettiva integrativa ai fini di una maggiore m conooscibilità e qu uindi verificabiilità della stesssa e, in questa prospettiva,, ad implementtare il sistema dei d controlli, coon il coinvolgim mento anche deella Corte dei Conti. C In meritoo ai soggetti prreposti al controollo, gli organi a tale fine indiividuati non muutano rispetto all passato ma veengono esplicitaamente elencatii: si tratta del collegio c dei reviisori d collegio sinndacale, degli ufffici centrali di bilancio nonch hé degli “analogghi organi prevvisti dai rispettiivi ordinamenti”. dei conti, del Il commaa 3-bis dell’arrticolo 40, nuoovo testo, riaff fferma, innanziitutto, la derivvazione della contrattazionee integrativa dalla d contrattazzione nazionale,, che stabiliscee a tal fine limiiti, vincoli, matterie, soggetti, procedimento p e risorse econo omico-finanziarrie. I contratti inntegrativi sono in ogni caso teenuti a rispettare i “vincoli dii bilancio risulttanti dagli strum menti di progra ammazione annuale e pluriennale di ciascunaa amministrazioone”. Il caratterre inderogabilee – a pena di nullità – del collegamento c fra fr contratto naazionale ed inttegrativo é riba adito al commaa 3quinquies dell’articolo 400, nuovo testo, che c stabilisce vincoli v e sanzion ni a garanzia dello d stesso. Tale norm ma vieta – confeermando quantoo già previsto dal d testo previgeente - la sottosccrizione di conttratti integrativvi contrastanti con c i contratti collettivi c nazionnali, di quelli che disciplinanno materie non n espressamente delegate a ttale livello neg goziale ovvero che comportanno oneri non prrevisti negli struumenti di progrrammazione ann nuale e pluriennnale di ciascuna amministraziione. Più precissamente, il contrrollo avrà ad ogggetto la verificca del rispetto da d parte del conntratto integrattivo: a) dei vinccoli derivanti dal d contratto naazionale, anchee con riferimen nto alle materiee contrattabili, che devono esssere espressamente delegate dal d contratto naazionale alla conntrattazione deecentrata; b) dei vinccoli derivanti daa norme di leggge e dello stessoo d.lgs. n. 165 del d 2001, che per espressa dispposizione legislativa sono defi finite “imperativve” e, quindi, innderogabili da tutti i livelli conntrattuali; c) delle diisposizioni sul trattamento acccessorio, seconndo i già descrritti criteri in relazione r alla ffinalizzazione “teleologica” “ d della contrattazzione integrativva a merito e produttività p (coon la necessaria selettività deelle integrazionni retributive e delle progresssioni orizzontalii); d) della coompatibilità ecoonomico-finanzziaria; e) dei vinccoli di bilancio risultanti dagli strumenti di prrogrammazionee annuale e plurriennale di ciasscuna amministtrazione. In sintesi, agli organi preeposti al controollo spetta il compito di effettu uare la verifica di compatibilittà economica-fi finanziaria dei costi c della conttrattazione colleettiva integrativa con i vincolli di bilancio, nonché n la funziione di verificaare la legittimittà relativamentte al rispetto deelle competenzee del contratto integrativo i (maaterie espressam mente devolute dal d livello nazioonale, ambiti riiservati alla leggge), estendendoosi alla finalizzzazione della contrattazionee integrativa con c riferimentoo al rispetto ddei criteri di meritocrazia m edd al perseguim mento dell’obietttivo di una magggiore produttivvità (OMISSIS) S) 4. Adeguamento dei contratti integraativi vigenti: lee disposizioni relative r alla rip partizione dellee materie tra contratto c e leggge e quelle dell Titolo III del d.lgs. n. 150 deel 2009. Ai sensi deell’articolo 65, c. 1, del decretto legislativo n. 150 del 2009, le amministraziioni sono tenutee, in particolaree, all’adeguamento entro il 311 dicembre 2010 dei contratti integrativi vigeenti ai principi di ripartizione di competenza della legge e della d contrattazione collettiva ed alle dispossizioni del Titoolo III (Merito e premi), a prescindere p dalll’anno di riferrimento finanzziario del fondoo di amministrrazione regolatoo. É da sottoolineare che il comma 2 del citato c articolo 65 prevede una a sanzione nel caso di mancaato adeguamen nto entro il term mine finale, chee comporta la ceessazione e la conseguente c non applicabilità dei contratti inntegrativi a parttire dal 1° genn naio 2011. In ogni caso, le norme che dispongono un terminee finale per l’a adeguamento non n valgono ovviamente a sa anare le eventtuali illegittimittà contenute neei contratti integgrativi vigenti alla a data di entrata in vigore del d.lgs. n. 1550 del 2009 e maturate m sulla base b dei princip ipi previgenti (ad ( esempio con riferimento all’erogazionee della retribuuzione di prodduttività in mod do non selettivvo o indifferenzziato o sulla base b di automatismi ovvero in relazione alla a regolazionne con il contrratto integrativvo di materie non 29 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO espressam mente devolute dal d CCNL o, a maggior ragioone, disciplinanti materie escluuse dalla contraattazione collettiva o, ancora, alla violazionee del vincolo di bilancio e dellee regole di finannziamento dei fondi f di amminiistrazione). Tali illegiittimità, che coomportano la nullità n delle sinngole clausole del contratto integrativo (noonché le formee di responsabbilità secondo lee norme vigenti anche alla lucee della giurisprrudenza contabiile e di merito),, rimangono pieenamente rileva abili. Posto quanto sopra, entrro il 31 dicembrre 2010 quindi, i contratti inteegrativi, per eviitare la sanzionne dell’inappliccabilità articoloo 65, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2009), dovvranno adattaree i contenuti sulla base di quuanto previsto dalle disposiziioni riguardantti la definizionee degli “ambitii riservati”, risspettivamente, alla a contrattaziione collettiva ed alla legge, e dalle disposiizioni del Titoloo III (Merito e premi) p del d.lgss. n. 150 del 20009. Tale inappplicabilità per Regioni, R Enti Loocali e Servizio Sanitario Naziionale si verificca, come prima evidenziato, al 31 dicembre 2012, fermo resttando il terminee di adeguamennto fissato al 31 dicembre 2011 1. Per quanto attiene l’adegguamento previsto “alle dispoosizioni riguard danti la definiziione degli ambbiti riservati” occorrerà verificcare attentamennte se i contrratti integrativi dispongono in materie risservate ovvero non espressaamente rinviatee a questo livvello contrattuaale. Al riguardoo, rileva sia il comma 3-bis che c il comma 1 dell’articolo 40 4 del decreto legislativo n.165 del 2001, come c novellato dall’articolo d 544 del d.lgs. n. 1550 del 2009. In particollare, le citate disposizioni d stabbiliscono che: a) laa contrattazionee collettiva deteermina i diritti e gli obblighi direttamente d peertinenti al rappporto di lavoro,, nonché le matterie relattive alle relaziooni sindacali; b) sono s escluse dalla d contrattaazione collettivva le materie attinenti all’oorganizzazione degli uffici, quelle oggettoo di parteecipazione sinddacale (ai senssi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferen nti alle prerogaative diriggenziali (ai senssi degli articolii 5, comma 2, 16 1 e 17 del d.lg gs. n. 165 del 2001, 2 nuovo testo), la materia del conferimennto e dellaa revoca degli incarichi i dirigeenziali, nonché quelle di cui alll’articolo 2, coomma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 19992 n. 421;; c) laa contrattazionee collettiva é coonsentita negli esclusivi e limiti previsti p dalle noorme di legge nnelle materie reelative alle sanzzioni disciiplinari, alla vaalutazione dellee prestazioni ai a fini della corrresponsione deel trattamento aaccessorio, dellla mobilità e delle d proggressioni economiche; d) laa contrattazionne collettiva integrativa si svoolge sulle mateerie, con i vincoli e nei limiiti stabiliti dai contratti colleettivi nazioonali; e) laa contrattazionee collettiva inteegrativa assicurra adeguati liveelli di efficienzaa e produttività dei servizi pub bblici, incentivaando l’imppegno e la quaalità della perfoormance; a tal fine f destina al trattamento ecconomico accesssorio collegato o alla performaance indivviduale una quoota prevalente del d trattamento accessorio com mplessivo comuunque denominaato. Relativamente al punto b), b) si ritiene oppportuno sottolinneare che ai sen nsi del comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs. n. 165 1 del 2001, come c 3 del d.lgs. n. 150 del 2009, “le determina azioni per l’orgganizzazione deg egli uffici e le misure m inerenti alla modificatoo dall’articolo 34 gestione dei d rapporti di laavoro sono assuunti in via escluusiva dagli orga ani preposti allla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, l fatta sallva la sola inforrmazione ai sinndacati ove prevvista” nei contrratti collettivi nazionali. Atteso quaanto previsto annche dall’articoolo 40, comma 1, 1 del d.lgs. n. 165 1 del 2001, come modificatoo dall’articolo 54 5 del d. lgs. n. 150 del 2009, quindi: a) la contrattazione c nazionale ed a maggior ragiione quella inteegrativa non pootranno aver lu uogo sulle matterie appartenenti alla sfera della d organizzazzione e della microorganizzaz m zione, su quellee oggetto di parrtecipazione sin ndacale e su quuelle afferenti alle a prerogativee dirigenziali arrticolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001);; ciò, in particoolare, con riferiimento alle matterie dell’organnizzazione del lavoro l e della gestione dellee risorse umanee, che costituisscono l’ambitoo elettivo tipico o delle prerogaative dirigenziali; b) in talii materie – essclusa la conttrattazione - la l partecipazio one sindacale potrà sviluppaarsi esclusivam mente nelle foorme dell’inform mazione, qualorra prevista nei contratti c colletttivi nazionali. Resta ferm ma in ogni caso la consultazionne nei casi prevvisti dall’articollo 6, comma 1, del d.lgs. n. 1665 del 2001. 30 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Queste dissposizioni, non essendo previsto dalla legge un u termine di adeguamento, opperano dal 15 nnovembre 2009 9, data di entratta in vigore dell d.lgs. n. 1500 del 2009. Neei confronti deei contratti colllettivi che disppongano in modo diverso veengono applicaati i meccanism mi di etero inttegrazione conntrattuale previsti dagli articcoli 1339 ed 1414, 1 secondo comma, codicce civile, ai sensi s dell’articoolo 2, comma 3-bis, 3 del d.lgs.. n. 165 del 20001 (come mod dificato dall’artticolo 33 del d.. lgs. n. 150 deel 2009). In quueste ipotesi la norma contratttuale difformee viene automaaticamente sostiituita da quellaa primaria conntenuta nell’articolo 5, comm ma 2 d lgs. n. 150 deel 2009), che, ai a sensi dell’artticolo 2, commaa 2, del d.lgs. n. n 165 del 20011, ha (come moddificato dall’arrticolo 34 del d. carattere imperativo i ed é quindi inderoggabile, al pari di tutte le norm me del d.lgs. n. 165 del 2001. P Per cui, nelle predette p materie, le forme di partecipazione p s sindacale, se giià previste dai contratti nazionali, “regrediscono” all’inforrmazione. A ma aggior ragione, per dettato tesstuale ed esegeesi sistematica,, nelle materiee oggetto di ma acro-organizzazzione, nei cui margini é con ntenuta l’attivittà di micro-orgganizzazione ai sensi dell’articcolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono attivarsi formee di partecipazione sindacale diverse dall’inf nformazione. Tuutte le norme dei d contratti collettivi che disppongono in maaterie precluse alla contrattazione n espressamentte delegate al contratto nazionale ovvero che integrativaa (come quellee riguardanti materie organnizzative o non distribuivaano premi “a piioggia”) erano già antecedenttemente la noveella normativa da d considerare nulle e da quessto punto di vistta le nuove dispposizioni non coomportano certtamente una “saanatoria” dei contratti c integraativi illegittimi ffino al 31 dicem mbre 2010. Relativamente a quanto previsto dal titolo t III del d..lgs. n. 150 deel 2009 (Meritoo e Premi), veengono, tra le altre, in rilievvo le disposizionni che attengonno all’attribuziione delle proggressioni econo omiche/orizzonttali, che andraanno previste selettivamente sulla s base dei risultati r consegguiti ed allo sviluppo s delle competenze prrofessionali ed esclusivamentte nei confrontti di una quotaa di personale articolo 23), e quelle relativee alle progressioni verticali, ch he rimangono equiparate e al ppubblico concorrso e sono preccluse dalla conttrattazione articcolo 24); ovverro quelle che promuovono p il merito m e la perf rformance orgaanizzativa e ind dividuale attraverso sistemi preemianti selettivi secondo logicche meritocraticche articolo 18)). Si sottolinea, tuttavia, chhe, per tutte le amministrazion a ni, ad esclusione delle Regionii, Enti locali e Servizio sanita ario nazionale e del personale di cui ai comm mi 3 e 4 dell’artiicolo 74 del d.lggs. n. 150 del 2009, 2 l’applicazzione di parte ddelle disposizion ni dettate dal Tiitolo al Titolo II del d.lgs. n. 150 deel 2009 (Misura azione, valutazione III presupppongono l’operratività del sisteema di valutaziione previsto da e traspareenza della perfoormance); per taale sistema l’arrticolo 30, comm mi 2 e 3, prevedde specifici term mini di entrata a regime: - entro il 30 3 aprile 2010 sono s costituiti gli g organismi inndipendenti di valutazione v - entro il 30 settembre 2010, gli orgganismi indipenndenti di valuttazione provveedono a definirre i sistemi dii valutazione della d performannce; - dal 1° gennaio g 2011, decorre d la piena operatività dei d sistemi di va alutazione sullaa base della Reelazione sulla performance p dii cui all’articollo 10, comma 1,, lett. a), del d.llgs. n. 150 del 2009 2 (si veda la a delibera n. 3 del 2010 della Commissione indipendente i peer la valutazionne, trasparenza ed integrità delle amministrazzioni pubbliche)). Fino al 300 settembre 2010, quindi, le Am mministrazioni non n potranno procedere p all’appplicazione punntuale delle disp posizioni contennute nel Titolo III. Si fa riferrimento, in parrticolare, all’arrticolo 19 (criteeri per la diffeerenziazione deelle valutazioni)), all’articolo 25 2 (attribuzionne di incarichi di d responsabilittà), nonché all’aarticolo 27 (preemio di efficien nza). Tuttavia, non n é pensabilee che tale temppistica determinni di fatto l’imp possibilità per lee amministraziooni di predispo orre nuovi contrratti integrativii. Conseguentem mente, dal com mbinato dispostto dell’articolo 65, del Titolo III, e dell’artiicolo 30 del deecreto legislativvo, i nuovi contratti integrativvi, anche in atttesa della “defi finizione” dei sistemi di valutaazione, e quinddi non oltre il 30 3 settembre 2010, potranno comunque esseere stipulati, riiferendosi in ogni o caso ai prrincipi enunciaati dalle singolle disposizioni del Titolo III, che n 150 del 20099, sinteticamennte, identifica nei n principi di selettività e cooncorsualità neelle progressionni di l’articolo 17 del d.lgs. n. ntivi. In partticolare, nellaa materia delle d progresssioni carriera e differenziaazione nel riconoscimento degli incen orma di immeddiata orizzontalii/economiche, atteso anche ill disposto del comma 2 dell’articolo 52, deel d.lgs. n. 1655 del 2001 (no applicazioone), le stesse potranno p esseree previste in modo necessaria amente selettivoo in funzione deell’attività svollta e sulla basee dei risultati conseguiti, noncché delle qualiità professionali e culturali possedute p ed o esclusivamentte nei confrontii di una quotaa del personale.. Tutte le amm ministrazioni doovranno proceddere, entro il 31 3 dicembre 20010 ed in attesaa della definizione dei sistem mi di valutazionne, ad “adeguarre” i vigenti coontratti integrattivi ai principi di d selettività e concorsualità c eenunciati dal Tiitolo III del deccreto legislativoo citato. Ne disscende, peraltroo, che i “nuovii” contratti inteegrativi, cioé quelli q stipulati successivamentte alla data deel 15 novembre 2009, data di entrata in vigoore del n. d.lgss. 150 del 2009 9, sono soggettii all’applicazioone delle nuovee regole. I contrratti integrativii attualmente viigenti, ma stipuulati in data anntecedente, inveece, potranno esssere applicati sino a quando non intervengaa un 31 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO nuovo conntratto integrattivo che procedda all’adeguam mento di cui alll’articolo 65, comma c 1, entroo la data del 31 3 dicembre 2010, termine ulltimo per disporrre l’adattamennto, dopo il quale si determina ex lege la cessazione delle vecchie regole. I criteri edd i principi soprra ricordati si applicano a a tuttti i contratti inttegrativi sottosccritti successivaamente alla datta del 15 novem mbre 2009, dataa di entrata inn vigore del d.llgs. n. 150 dell 2009, indipen ndentemente daall’anno di rifeerimento finanzziario del fonddo di amministrrazione regolatoo. 5. Disposiizioni la cui applicazione deccorre a partire dalla stipulaziione contratti collettivi relatiivi al periodo contrattuale c 200102012. Altre norm me del d.lgs. n.. 150 del 20099 non risultano invece applica abili se non a partire p dalla sttipulazione dei contratti colleettivi relativi all periodo contrrattuale 2010-2012, in quantoo ne presuppon ngono l’entrata in vigore. É qquesto il caso: - della norma che impone dii destinare allla produttività individuale laa quota prevallente della rettribuzione acceessoria, la qua ale presupponee un intervento sulla strutturaa della retribuziione che può esssere attuata so olo con i successsivi contratti ccollettivi (comm ma 3-bis dell’arrt 40 n 165 del 20011, nuovo testo); del d.lgs. n. - delle disp sposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato c ai risuultati di cui alll’articolo 24 deel d.lgs. n. 1655 del 2001, com me modificato daall’articolo 45 del d d.lgs. n. 1500 del 2009; - del bonuus annuale dellle eccellenze e del premio annuale per l’inn novazione, che richiedono com munque l’intervvento del contrratto nazionale per p la determinnazione dell’am mmontare (articcoli 21 e 22 del d.lgs. n. 150 deel 2009); Analogam mente, l’applicazzione delle dispposizioni che prrevedono la posssibilità di distrribuire le risorsse della contratttazione decenttrata sulla base della “graduatoria di perform mance” di cui all’articolo a 40, comma 3-quatter, é direttamennte collegata alla stipulazionee dei nuovi conttratti nazionali per il periodo 2010-2012, la quale dovrà def efinire le modallità di ripartizioone delle stessee tra i diversi livvelli di merito delle d amministrrazioni. (OMISSIS) S) In tutti i casi c di mancatto adempimentoo dei predetti obblighi o é prevvista la sanzionne generale coonsistente nel divieto d di qualssiasi adeguameento delle risorsse destinate allaa contrattazionne integrativa (vv. paragrafo 3, sub. C) Sul coomplesso di talii adempimenti sono s tenuti a viigilare il colleggio dei revisori dei conti, il coollegio sindacalle, gli uffici cenntrali del bilancio o gli analo oghi organi preevisti dai rispetttivi ordinamentti articolo 40-bis, comma 7). Anche A in questo o caso, queste disposizioni, d suulla base del prrincipio del tem mpus regit actum m, si applicanoo a tutti i contraatti integrativi sottoscritti s succcessivamente al 15 novembre 22009, data di en ntrata in vigoree del d.lgs. n. 1550 del 2009, inddipendentemente dall’anno di riferimento fina anziario del fonndo di amministrazione regola ato. F.TO IL MINIISTRO DELLA PUBBLICA A AMMINISTRAZ ZIONE ED INN NOVAZIONE Reenato Brunetta 32 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Co omitato unico o di garanzia per p le pari opp portunità, la valorizzazzione del bene essere di chi lavora e contrro le discrimin nazioni La legge 4 novembre 2010, 2 n. 183 (cosidetto ( “ coollegato lavorro”) ha previssto la costituziione di un “ Comitato C unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazzione del ben nessere di chi lavora e coontro le discrriminazioni” che sostituiscce, unificando le competenzze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e mob bbing costituitti in applicaziione della contrattazione collettiva, deei quali assum me tutte le funzioni fu previsste dalla legg gge, dai contrratti collettivi relativi al personale deelle amministrazioni pubb bliche o da altre dispossizioni. L’org ganismo ha una c designato d daa ciascuna ddelle organizzzazioni sindacali composizzione paritetica: è compoosto da un componente maggiorm mente rapprresentative a livello dii amministra azione e daa un pari numero dii rappresentaanti dell’amm ministrazione. Il Comitaato ha compitii: 1. propositivi p è, quindi, comppetente a propporre agli entii le misure anntidiscriminatoorie e di gara anzia della paarità c considerate oppportune; 2. consultivi c le amministraziooni hanno l’00nere di conssultare il com mitato per veerificare l’imp patto che gli atti o organizzativi e datoriali poossono avere sulle s pari oppo ortunità; 3. di d verifica ed opera in collaaborazione coon la consiglieera o il consiggliere di paritàà. nazionale. Gesstione delle risorse umane articolo 7 decreto legislativo 165/2001 smi1 1. Le pub bbliche ammin nistrazioni garaantiscono parittà e pari oppo ortunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni formaa di discriminaazione, diretta e indiretta, relaativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etn nica, alla disabillità , alla religio one o alla linguaa, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle n condizionii di lavoro, nella formazione professionale, p n nelle promozion ni e nella sicurrezza sul lavoro o. Le pubblichee amministrazio oni garantiscon no altresì un aambiente di lavvoro improntatto al benesseree organizzativo e si impegnan no a rilevare, co ontrastare ed eliminare ogni forma di violeenza morale o psichica al pro oprio interno. Co omitato unico di d garanzia articolo 57 7 decreto legislaativo 165/2001 1 smi 01. Le pubbliche ammin nistrazioni costituiscono al prroprio interno, entro centoveenti giorni dallaa data di entraata in vigore della d presente disposizione d e senza s nuovi o maggiori m oneri per la finanza pubblica, p il "Com mitato unico dii garanzia per le e pari opportun nità, la valorizzzazione del ben nessere di chi lavora e contrro le discriminazioni" che sostituisce, unificcando le comp petenze in un solo organismo o, i comitati peer le pari oppo ortunità e i co omitati pariteticci sul fenomen no del mobbingg, costituiti in applicazione della d contrattazzione collettiva, dei quali assu ume tutte le fu unzioni previste e dalla legge, dai d contratti co ollettivi relativi al personale delle d amministrrazioni pubblich he o da altre dissposizioni. 02. Il Com mitato unico di garanzia g per le pari opportunità, la valorizzazzione del benesssere di chi lavora e contro le e discriminazion ni ha composizione paritetica ed é formato o da un compo onente designaato da ciascun na delle organiizzazioni sindaccali maggiormeente rappresen ntative a livello di amministrazzione e da un pari p numero di rappresentanti dell'amministrrazione in modo da assicuraree nel complesso o la presenza paaritaria di entraambi i generi. Il presiden nte del Comitato unico di garanzia é designatto dall'amministtrazione. 03. Il Comitato unico di garanzia, g all'inteerno dell'ammin nistrazione pub bblica, ha comp piti propositivi, cconsultivi e di verifica v e operaa in collaborazzione con la co onsigliera o il consigliere c naziionale di paritàà. Contribuisce all'ottimizzazione della prod duttività del lavvoro pubblico, migliorando l'eefficienza delle prestazioni co ollegata alla garranzia di un am mbiente di lavo oro caratterizzaato dal rispetto o dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrassto di qualsiasi forma di discriminazione e dii violenza moraale o psichica peer i lavoratori. 04. Le mod dalità di funzion namento dei Co omitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida con ntenute in una direttiva emanata 1 Testo modificcato dall’ articoloo 21 Legge 4 novembre n 2010, n. 183 “Misure atte a garantire pari opportunitàà, benessere di chi c lavora e asseenza di discriminazioni nelle amministraazioni pubbliche” 33 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO di concertto dal Dipartimento della funzzione pubblica e dal Dipartimento per le parri opportunità d della Presidenzza del Consiglio o dei ministri en ntro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizio one. 05. La maancata costituzzione del Comiitato unico di garanzia comp porta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale,, da valutare an nche al fine del raggiungimentto degli obiettivvi. 1. Le pubb bliche amministtrazioni, al fine di garantire paari opportunità tra uomini e do onne per l'accesso al lavoro ed d il trattamento o sul lavoro: a) riservan no alle donne, salva motivataa impossibilità,, almeno un te erzo dei posti di componentee delle commisssioni di conco orso, fermo resttando il principio di cui all'articcolo 35, commaa 3, lettera e); b) adottan no propri atti reegolamentari per p assicurare pari p opportunità fra uomini e donne sul lavo oro, conformem mente alle diretttive impartite dalla d Presidenzza del Consiglio dei ministri -Diipartimento della funzione pubblica; c) garantisscono la partecipazione dellee proprie dipen ndenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professsionale in rapporto proporzion nale alla loro presenza nellee amministrazio oni interessate ai corsi medeesimi, adottand do modalità orrganizzative attte a favorirne la l partecipazion ne, consentend do la conciliazio one fra vita proffessionale e vitaa familiare; d) posson no finanziare programmi p di azioni a positive e l'attività de ei Comitati uniici di garanzia per le pari opportunità, peer la valorizzaziione del benesssere di chi lavorra e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disp ponibilità di bilaancio. 2. Le pub bbliche amminiistrazioni, seco ondo le modalità di cui all'aarticolo 9, adotttano tutte le misure per attuare le diretttive dell'Union ne europea in materia m di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni d ed alla violenzaa morale o psicchica, sulla basse di quanto dissposto dalla Preesidenza del Co onsiglio dei ministri - Dipartime ento della funzione pubblica. COM MITATO PARI OP PPORTUNITÀ2 art.7 ccnl 1998/01 con c le modifiche e apportate dall ccnl 2006/09 1. Le Amm ministrazioni, ai a sensi dell’artt.57 del d.lgs. n. 165 del 200 01, di concerto o con le organiizzazioni sindaccali di cui all’art.8, comma 1, del CCNL del 16 1 febbraio 199 99, promuovono, anche in relaazione alle mod dalità contenutte nel d.lgs. dell’11 aprile 2006 6, n. o traa uomo e donn na) la predispo osizione di piani di azioni po ositive, tendenti ad assicurarre la 198 (codicce delle pari opportunità rimozione degli ostacoli che impedisco ono di fatto, la piena realizzazione di pari opportunità o di llavoro e nel lavoro tra donnee ed uomini. 1/bis. In tale t contesto, i Comitati per le pari opporttunità, istituiti presso ciascun na Amministrazzione, nell’amb bito delle forme di partecipazzione previste dall’art.6, d lett. d), d svolgono i seeguenti compiti: a) raccoltaa dei dati relativvi alle materie di d propria comp petenza, che l’A Amministrazion ne é tenuta a fo ornire; b) formulaazione di propo oste in ordine ai a medesimi tem mi anche ai finii della contrattaazione integrattiva di cui all’arrt.4, comma 3, lett. A; c) promozzione di iniziativve volte ad atttuare le direttivve comunitarie e per l’affermazzione sul lavoro o della pari diggnità delle perssone nonché azzioni positive ai sensi del d. lgs. dell’11 aprile 2006, n. 198 (ccodice delle parri opportunità tra uomo e donna); d) promozzione di analisi di bilancio chee mettano in evvidenza le voci finalizzate allee esigenze dellee donne ed a quelle degli uom mini, redigendo o, ad esempio, un bilancio di genere, g come previsto p dalla “Direttiva sulle misure per attu uare parità e pari opportunitàà tra uomini e donne nelle Amministrazio oni pubbliche” emanata dal Ministro perr le riforme e le innovazio oni nella Pubb blica ortunità in data 24 maggio 200 07; amministrrazione di conceerto con la Ministra per i dirittti e le pari oppo e) diffusione delle conosccenze ed esperienze, nonché di d altri elementti informativi, documentali, d tecnici e statistici sui problemi delle d pari opporrtunità e sulle possibili p soluzio oni adottate da altre Amministtrazioni o enti. 1/ter . Ai fini f del comma 1/bis le Ammin nistrazioni pubb bliche, secondo o quanto indicaato dalla Direttiva di cui al com mma 1/bis , lettt. d), evidenzian no nei propri bilanci annuali lee attività e le rissorse destinate all’attuazione della d Direttiva sstessa. 2. I Comitaati, presieduti da d un rappreseentante dell’am mministrazione, sono costituiti da un compon nente designato o da ciascuna delle d organizzazzioni sindacali di comparto firmatarie del presente CC CNL e da un pari numero di funzionari in rappresentaanza dell’amministrazione. Il presidente deel Comitato designa un vice epresidente. Per P ogni comp ponente effettiivo é previsto o un nte supplente. componen 2 Ai sensi dell’aart. 21 Legge 4 noovembre 2010, n. 183, il comitatoo pari opportunitàà confluisce, insieeme al comitato m mobbing, nel Com mitato unico di gaaranzia che ne acquisiscce le competenze indicate nei Conttratti Collettivi 34 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 3. Nell’ambito dei vari livvelli di relazioni sindacali previisti per ciascunaa delle materiee sottoindicate, sentite le prop poste formulatee dai Comitati pari p opportunittà, sono previsste misure per favorire effetttive pari opportunità nelle condizioni di lavvoro e di svilu uppo profession nale: - accesso e modalità di svvolgimento dei corsi di formazzione profession nale; - flessibilittà degli orari di lavoro in rappo orto a quello deei servizi sociali nella fruizione del part-time; - perseguimento di un efffettivo equilibrio di posizioni funzionali f nel siistema classificatorio; - processi di mobilità. ministrazioni faavoriscono l’op peratività dei Comitati C e garaantiscono tutti gli strumenti iidonei al loro funzionamento o. In 4. Le amm particolaree, valorizzano e pubblicizzano o con ogni mezzzo, nell’ambito o lavorativo, i risultati r del lavvoro svolto dagli stessi. I Com mitati sono tenuti a svolgere un na relazione annuale sulle condizioni delle lavvoratrici all’inteerno delle amm ministrazioni. 4/bis. Il Co omitato pari op pportunità collaabora con l’Amministrazione alla a redazione di d una relazionee di sintesi dellle azioni effettu uate nell’anno precedente e di d quelle previstte per l’anno in corso, così com me previsto dalla Direttiva di ccui al comma 1//bis, lett. d 5. I Comittati per le pari opportunità riimangono in caarica per la durata di un quadriennio e com munque fino alla costituzionee dei nuovi. I co omponenti dei Comitati C posson no essere rinno ovati nell’incaricco per un solo mandato. m 3 CO OMITATO PARITTETICO SUL FEN NOMENO DEL MOBBING M art.6 ccnl 20 002-05 1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche ammin nistrazioni sta emergendo, e sempre con maggiore frequenzza, il fenomeno o del orma di violenzaa morale o psichica in occasion ne di lavoro - atttuato dal datore di lavoro o da d altri dipendeenti mobbing, inteso come fo onti di un lavoraatore. Esso é caratterizzato da una serie di atti, atteggiamen nti o comportam menti, diversi e ripetuti nel tem mpo nei confro in modo sistematico s ed abituale, aven nti connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie v tali da comportare e un degrado delle d condizionii di lavoro e ido onei a comprom mettere la salutte o la professio onalità o la dignità del lavorattore stesso nell'ambito dell'uffficio di apparteenenza o, addiriittura, tali da esscluderlo dal co ontesto lavorativo di riferimen nto. 2. In relazzione al comm ma 1, le parti, anche con rifeerimento alla risoluzione r del Parlamento EEuropeo del 20 0 settembre 20 001, riconoscon no la necessitàà di avviare ad deguate ed opportune iniziattive al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono o rilevanza sociaale, nonché di prevenire il veerificarsi di posssibili conseguen nze pericolose per la salute fiisica e mentalee del lavoratoree interessato e, più in generalee, migliorare la qualità e la sicu urezza dell'amb biente di lavoro o. 3. Nell'ambito delle form me di partecipazzione previste dall'art.6, d lett. D) D del CCNL del 16 febbraio 19 999 sono, pertaanto, istituiti, entro g dall'entraata in vigore del d presente co ontratto, speciffici Comitati Paaritetici presso o ciascuna amm ministrazione con i sessanta giorni seguenti compiti: c a) raccoltaa dei dati relattivi all'aspetto quantitativo e qualitativo de el fenomeno deel mobbing in relazione alle materie di pro opria competenza; uazione delle possibili cause del d fenomeno, con c particolare riferimento alla verifica dell'eesistenza di con ndizioni di lavoro o b) individu fattori orgganizzativi e gesstionali che posssano determinare l'insorgere di situazioni peersecutorie o dii violenza morale; c) formulaazione di proposte di azioni po ositive in ordinee alla prevenzione e alla represssione delle situ uazioni di criticità, anche al fin ne di realizzare misure di tutela del dipenden nte interessato; d) formulaare proposte peer la definizionee dei codici di condotta. 4. Le proposte formulatee dai Comitati vengono presen ntate alle amministrazioni per i conseguenti aadempimenti trra i quali rientraano, in particolare, la costituzione ed il funzio onamento di sp portelli di ascoltto, nell'ambito delle strutturee esistenti, l'istittuzione della figgura nché la definizio one dei codici, sentite le organ nizzazioni sindaacali firmatarie.. del consigliere/consiglierra di fiducia non 5. In relazione all'attivittà di prevenzio one del fenom meno di cui al comma 3, i Comitati valuteranno l'opportunità di attu uare, nerali per la forrmazione, previsti dall'art.26 del d CCNL del 16 6 febbraio 1999, idonei intervventi formativi e di nell'ambito dei piani gen mento del perso onale, che posso ono essere finaalizzati, tra l'altrro, ai seguenti obiettivi: o aggiornam a) affermare una culturra organizzativva che comporrti una maggio ore consapevolezza della graavità del fenomeno e delle sue nze individuali e sociali; conseguen 3 Ai sensi dell’aart. 21 Legge 4 noovembre 2010, n.. 183, il comitatoo mobbing conflu uisce, insieme al comitato c pari oppportunità, nel Com mitato unico di gaaranzia che ne acquisiscce le competenze indicate nei Conttratti Collettivi 35 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO b) favoriree la coesione e la solidariettà dei dipendeenti, attraverso o una più speecifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interperso onali all'interno o degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della d motivazio one e dell'affezzione all'ambieente lavorativo da parte del peersonale. mponente designato da ciasccuna delle orgaanizzazioni sind dacali di compaarto firmatariee del 6. I Comittati sono costittuiti da un com presente CCNL e da un pari numero di rappresentaanti dell'ammin nistrazione. Il Presidente dell Comitato viene designato tra t i ntanti dell'amm ministrazione ed d il vicepresideente dai comp ponenti di partte sindacale. P Per ogni compo onente effettivvo é rappresen previsto un componente supplente. Ferma rim manendo la composizione paritetica dei Co omitati, di essi fa parte anch he un rappreseentante del Comitato per le pari opportunità, appositameente designato da d quest'ultimo o, allo scopo di garantire il raccordo tra le atttività dei due orrganismi. 7. Le Amm ministrazioni faavoriscono l'op peratività dei Comitati C e garaantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento o. In particolaree valorizzano e pubblicizzano o con ogni mezzo, nell'ambito o lavorativo, i risultati r del lavo oro svolto dagli stessi. I Com mitati sono tenuti a svolgere un na relazione annuale sull'attiviità svolta. 8. I Comitaati di cui al pressente art.riman ngono in carica per la durata di d un quadrienn nio e comunquee fino alla costittuzione dei nuo ovi. I componen nti dei Comitati possono esserre rinnovati nell'incarico per un solo mandato o. C CODICE DI CONDOTTA RELATIV VO ALLE MOLEESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO arrticolo 17 CCNLL 2002-05) 1. Le amm ministrazioni, neel rispetto dellee forme di parttecipazione di cui c al CCNL del 16 febbraio 1 1999, adottano con proprio attto il codice di condotta c relativvo ai provvedim menti da assum mere nella lotta contro le moleestie sessuali nei luoghi di lavo oro, come prevvisto dalla racco omandazione della d Commissiione del 27.11..1991, n. 92/13 31/CEE. Le parrti, allo scopo d di fornire linee e guida uniform mi in materia, allegano a titolo o esemplificativvo il codice–tipo o. 36 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Capitolo II GATIVE SINDACALI DIRITTI E PREROG DIRITTI E PREROGA ATIVE SINDACA ALI NEI LUOGHI DI LAVORO articolo 42 2 decreto legislaativo 165/2001 1 smi 1. Nelle pubbliche ammiinistrazioni la libertà e l'attività sindacale son no tutelate nellee forme previstte dalle disposizzioni della leggee 20 maggio 19 970, n. 300, e successive modificazioni ed inttegrazioni. Fino o a quando non n vengano emanate norme di carattere geneerale sulla rappresentatività siindacale che so ostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazionii, in attuazionee dei criteri di cui c all'articolo 2, 2 comma 1, letttera b) della leegge 23 ottobre e 1992, n. 421, osservano le d disposizioni segguenti in materia di rappresen ntatività delle organizzazioni o sindacali ai fini dell'attribuzion ne dei diritti e delle d prerogativve sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contraattazione colletttiva. 2. In ciasccuna amministrrazione, ente o struttura amm ministrativa di cui al comma 8, le organizzazio oni sindacali ch he, in base ai crriteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative t per la l sottoscrizion ne dei contrattti collettivi, po ossono costituire rappresentaanze sindacali aziendali a ai senssi dell'articolo 19 1 e seguenti della d legge 20 maggio m 1970, n.. 300, e successsive modificazio oni ed integraziioni. Ad esse sp pettano, in prop porzione alla raappresentativitàà, le garanzie previste dagli artticoli 23, 24 e 3 30 della medesima legge n.300 0 del 1970, e le migliori condizzioni derivanti dal d contratti colllettivi. 3. In ciascu una amministraazione, ente o struttura s ammiinistrativa di cu ui al comma 8, ad a iniziativa anche disgiunta delle d organizzazzioni sindacali di d cui al comm ma 2, viene altrresì costituito, con le modalittà di cui ai com mmi seguenti, un organismo di rappresentaanza unitaria deel personale meediante elezion ni alle quali é gaarantita la parte ecipazione di tu utti i lavoratori. 4. Con appositi accordi o contratti colleettivi nazionali,, tra l'ARAN e le confederazio oni o organizzaazioni sindacali rappresentativve ai sensi dell'aarticolo 43, son no definite la co omposizione deell'organismo dii rappresentanzza unitaria del p personale e le specifiche s modaalità delle elezioni, preveden ndo in ogni casso il voto segrreto, il metodo o proporzionalle e il periodicco rinnovo, con esclusione della d prorogabillità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre o alle organ nizzazioni che, in base ai crite eri dell'articolo o 43, siano amm messe alle tratttative per la sottoscrizione dei d contratti co ollettivi, anche ad altre organ nizzazioni sindaacali, purché siiano costituite in associazione con un prop prio statuto e purché abbian no aderito aglii accordi o contratti collettivvi che disciplin nano l'elezione e il funzionameento dell'organismo. Per la presentazione de elle liste, può esssere richiesto a tutte le organizzazioni sindaacali promotrici un numero di d firme di dipendenti con diritto al voto non n superiore al 3 per cento o del totale de ei dipendenti nelle n amministrrazioni, enti o sttrutture ammin nistrative fino a duemila dipen ndenti, e del 2 per p cento in queelle di dimensio oni superiori. 5. I medessimi accordi o contratti collettivi possono preevedere che, allle condizioni di cui al comma 8 8, siano costituite rappresentaanze unitarie deel personale co omuni a più am mministrazioni di enti di modeste dimension ni ubicati nel m medesimo territtorio. Essi posssono altresì preevedere che sian no costituiti orgganismi di coorrdinamento tra le rappresentaanze unitarie deel personale nelle amministrazzioni e enti con pluralità di sed di o strutture dii cui al comma 8. 8 6. I compo onenti della rap ppresentanza unitaria u del personale sono eq quiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendaali ai fini della legge 20 maggiio 1970, n.300,, e successive modificazioni ed e integrazioni,, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che c regolano l'elezione e il fu unzionamento dell'organismo o, stabiliscono i criteri e le modalità con cuii sono trasferitte ai componen nti eletti della rappresentanzaa unitaria del personale le gaaranzie spettan nti alle rappressentanze sindacali aziendali delle d organizzazzioni sindacali di d cui al comma 2 che li abbian no sottoscritti o vi aderiscano. 7. I medessimi accordi posssono disciplinaare le modalità con le quali la rappresentanzaa unitaria del personale esercita in via esclussiva i diritti di in nformazione e di partecipazio one riconosciuti alle rappresen ntanze sindacali aziendali dalll'articolo 9 o da altre disposizzioni della leggee e della contraattazione colletttiva. Essi possono altresì pre evedere che, ai fini dell'esercizzio della contraattazione colletttiva integrativaa, la rappresen ntanza unitaria del personale sia integrata da d rappresentaanti delle organ nizzazioni sindaacali firmatariee del contratto collettivo nazio onale del compaatto. 37 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 8. Salvo che c i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristichee del comparto o, diversi criterri dimensionalii, gli organismi di cui ai comm mi 2 e 3 del presente articolo o possono esse ere costituiti, allle condizioni p previste dai com mmi precedentti, in ciascuna amministrazione a e o ente che occcupi oltre quin ndici dipendentii. Nel caso di d amministrazioni o enti con n pluralità di seedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anch he presso le seedi o struttura periferiche p che siano considerate livelli decen ntrati di contratttazione colletttiva dai contrattti collettivi naziionali. 9. Fermo restando quantto previsto dal comma 2, perr la costituzione e di rappresenttanze sindacali aziendali ai se ensi dell'articolo o 19 della leggee 20 maggio 1970, n. 300, e su uccessive modifficazioni ed inte egrazioni, la rap ppresentanza d dei dirigenti nelle amministraziioni, enti o strutture amminiistrative é discciplinata, in coerenza con la natura delle loro l funzioni, aagli accordi o contratti colleettivi riguardantti la relativa areea contrattuale. 10. Alle figgure profession nali per le quali nel contratto collettivo c del co omparto sia preevista una disciiplina distinta ai a sensi dell'articolo 40, comm ma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanzza unitaria del personale, an nche mediante l'istituzione, teenuto conto della loro incideenza quantitatiiva e del numeero dei compo onenti dell'orgaanismo, di speccifici collegi elettorali. 11. Per qu uanto riguarda i diritti e le prerogative sind dacali delle orgganizzazioni sindacali delle minoranze linguiistiche, nell'am mbito della provvincia di Bolzano e della regio one Valle d'Aosta, si applica quanto q previsto o dall'articolo 9 del decreto del Presidente della d Repubblica 6 gennaio 197 78, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicemb bre 1989 n. 430. C CONTRIBUTI SINDACALI articolo 12-bis 1 CCNL inttegrativo 1994//97 denti hanno faccoltà di rilasciare delega, a favvore dell’organ nizzazione sindaacale da loro prescelta, per la riscossione di una 1. I dipend quota mensile dello stip pendio per il paagamento dei contributi c sindaacali nella misu ura stabilita daai competenti organi o statutari. La messa all’amministrazione a cu ura del dipendeente o dell’orgaanizzazione sind dacale interessaata. delega é rilasciata per isccritto ed é trasm 2. La delegga ha effetto daal primo giorno del mese succeessivo a quello del rilascio. 3. Il dipendente può revo ocare in qualsiaasi momento laa delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relattiva comunicaziione ppartenenza e all’organizzazio one sindacale in nteressata. L’efffetto della revvoca decorre daal primo giorno o del all’amministrazione di ap o di presentazio one della stessa. mese succcessivo a quello 4. Le trattenute devono essere operatee dalle singole amministrazion a i sulle retribuzioni dei dipend denti in base allle deleghe ricevvute e sono verrsate mensilmeente alle organizzzazioni sindacaali interessate secondo s modallità concordate con l’amministtrazione. 5. Le amm ministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, t alla segre etezza sui nominativi del perso onale delegantte e sui versam menti effettuati alle organizzazioni sindacali. OLARITÀ DEI PERMESSI E DELLLE PREROGATIV VE SINDACALI TITO a articolo 9 CCNL 1998/01 1. La titolarità dei perm messi sindacali nei luoghi di laavoro, così com me previsto daall’articolo 10, comma 1 dell’accordo colletttivo ui distacchi, asp pettative e perm messi nonché sulle s altre prero ogative sindacaali, sottoscritto il 7 agosto 199 98, compete co on le quadro su modalità e nelle quantitàà previste dall’aaccordo stesso ai a seguenti sogggetti: a) compon nenti delle rapp presentanze sin ndacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’acccordo collettivo o quadro per laa costituzione delle d rappresen ntanze sindacali unitarie per ili personale deei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la defin nizione del relaativo regolamen nto elettorale, stipulato s il 7 aggosto 1998; 38 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO b) dirigentti sindacali: dei terminali di d tipo associatiivo delle associiazioni sindacali rappresentatiive che dopo l’eelezione delle R.S.U. R siano rim masti operativi nei lu uoghi di lavoro;; delle organizzaazioni sindacali rappresentativve ammesse alla contrattazion ne nazionale; componenti degli organism mi statutari delle proprie confederazion ni ed organizzzazioni sindaacali di categgoria ualora non coin ncidenti con neessuno dei sogggetti di cui alla lett. rappresentativve non collocatti in distacco o aspettativa, qu a) ed ai due prrecedenti alineaa. D DIRITTO DI ASSSEMBLEA arrticolo .2 CCNQ Q 7/8/1998 1. Fatta salva la compettenza dei conttratti collettivi di comparto o area a definire condizioni d di miglior favo ore nonché quaanto previsto in n materia dai CCNL C vigenti, i dipendenti pu ubblici hanno diritto di parteccipare , durantee l’orario di lavvoro, ad assemblee sindacali in n idonei locali concordati c con l’amministrazio one, per 10 ore e annue pro cap pite senza decurtazione della retribuzione. r 2. Le asssemblee, che riguardano la generalità deei dipendenti o gruppi di essi, e possono eessere indette e singolarmentte o congiuntamente, con speecifico ordine del giorno su maaterie di interessse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’articolo 10. ordine del giorn no e l’eventuale e partecipazion ne di dirigenti ssindacali estern ni sono comunicate 3. La convvocazione, la seede, l’orario, l’o all’ufficio gestione del personale p con preavviso p scrittto almeno tre giorni prima. Eventuali E condizioni eccezionali e motivate che mento della daata dell’assemblea devono essere da questa comportasssero l’esigenzza per l’amministrazione di uno spostam comunicatte per iscritto entro e 48 ore prima alle rappressentanze sindacali promotrici.. 4. La rilevaazione dei parttecipanti e delle ore di parteccipazione di ciascuno all’assem mblea é effettu uata dai respon nsabili delle singgole unità operrative e comuniicata all’ufficio per la gestionee del personale.. 5. Nei cassi in cui l’attivittà lavorativa sia articolata in turni, l’assemb blea é svolta di norma all’inizzio o alla fine di d ciascun turno di lavoro. An naloga disciplinaa si applica per gli uffici con seervizi continuativi aperti al pub bblico. DIRITTO DI ASSSEMBLEA D articolo 2 CCNL integgrativo 1998/01 1 1. I dipen ndenti del com mparto hanno diritto d a parteecipare, durantte l’orario di laavoro, ad asseemblee sindacaali, in idonei lo ocali concordatti con le Ammin nistrazioni, per n. n 12 ore annuee pro capite sen nza decurtazion ne della retribuzione. 2. Le assem mblee che riguardano la geneeralità dei dipen ndenti o gruppi di essi posson no essere indettte con specifico o ordine del gio orno su materiee di interesse siindacale e del laavoro: - singolarm mente o congiuntamente da una o più orgganizzazioni sin ndacali rappressentative nel ccomparto ai se ensi dell’articolo 1, comma 6 del d CCNQ del 7 agosto 1998 su ulle prerogativee sindacali. - dalla R.SS.U. nel suo com mplesso e non dai singoli com mponenti, con le modalità delll’articolo 8, co omma 1 dell’acccordo quadro sulla s elezione delle d RSU del 7 agosto a 1998 4; - da una o più organizzazioni sindacali raappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiun ntamente con la RSU; 3. Per quaanto non previssto e modificato o dal presente articolo resta ferma f la discipliina del diritto d di assemblea prrevista dall’articolo 2 del Ccnq q 7 agosto 1998 8 sulle modalitàà di utilizzo dei distacchi, d aspetttative e permeessi nonché dellle altre prerogaative sindacali. 6. Durantee lo svolgimentto delle assemb blee deve esserre garantita la continuità c dellee prestazioni in ndispensabili ne elle unità operaative interessate secondo quan nto previsto dai singoli accord di di comparto. DIRITTO DI AFFFISSIONE articolo 3 CCNQ Q 7/8/1998 39 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1. I soggettti di cui all’artticolo 10. hann no diritto di afffiggere, in appo ositi spazi che l’amministrazio l one ha l’obbligo o di predisporrre in luoghi accessibili a tutto il personale all’’interno dell’un nità operativa , pubblicazioni, testi t e comuniccati inerenti a materie m di intereesse nformatica sindacale e del lavoro, uttilizzando , ove disponibili, ancche sistemi di in LOCALI articolo 4 CCNQ Q 7/8/1998 1. Ciascun na amministrazione con almen no duecento dip pendenti pone permanentemeente e gratuitamente a dispossizione dei sogggetti di cui alll’articolo 10, l’u uso continuativvo di un idoneo o locale comune e - organizzato con c modalità co oncordate con i medesimi - peer consenttire l’esercizio delle d loro attivittà. 2. Nelle amministrazioni con un numerro inferiore a duecento d dipen ndenti gli organ nismi rappresentativi hanno diritto d di usufru uire, l riunioni, posto p a disposizzione da parte dell’amministrrazione nell’ambito ove ne faccciano richiestaa, di un locale idoneo per le loro della strutttura. OLARITÀ E FLESSSIBILITÀ IN TEM MA DI PERMESSSI SINDACALI TITO arrticolo 10 CCNQ Q 7/8/1998 nno titolo ad u usufruire nei lu uoghi di lavoro o dei 1. I dirrigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo sttipulato il 7 aggosto 1998 han permessi sindacali s retribu uiti, giornalieri od orari, di cui all’articolo 9 per l’espletamen nto del loro mandato, sono: i com mponenti delle RSU; i dirigenti sindacali rappresentan nze aziendali (R RSA) delle asso ociazioni rappreesentative ai sensi dell’artico olo 10 dell’acco ordo 8; stipulato il 7 agosto 1998 d tipo associativvo delle associaazioni sindacali rappresentativve che dopo la elezione e delle RSU, R i diriigenti sindacali dei terminali di siano rimaasti operativi neei luoghi di lavo oro nonché queelli delle medessime associazioni, aventi titolo o a partecipare alla contrattaziione collettiva integrativa, i ai sensi s dell’artico olo 5 dell’accord do stipulato il 7 agosto 1998; - dirigentii sindacali che siano compon nenti degli orgganismi direttivvi delle propriee confederazio oni ed organizzzazioni sindacali di categoria rappresentativee non collocati in distacco o asspettativa. ociazioni sindacali rappresenttative entro dieci giorni dallla proclamazione degli elettii nelle RSU ind dicano per iscritto 2. Le asso all’amministrazione i nom minativi dei dirrigenti sindacali titolari delle prerogative p e libertà sindacali di cui al comm ma 1. Con le steesse v comun nicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del seco ondo e terzo alinea del comma uno hanno tiitolo modalità vengono ai permesssi di cui al contiingente delle asssociazioni sind dacali rappresentative. 3. I dirigen nti sindacali ind dicati nel comm ma 1 possono fruire f dei perm messi retribuiti loro spettanti, oltre che per la l partecipazion ne a trattative sindacali, anchee per presenziaare a convegni e congressi di natura n sindacalee. s equiparati a tutti gli effeetti al servizio p prestato. Tale disciplina d si app plica 4. I permeessi sindacali reetribuiti, giornaalieri ed orari, sono anche ai permessi usufrruiti dai dirigenti sindacali dei comparti sccuola e ministeeri operanti all’estero per la partecipazione ai d organismii direttivi statuttari. congressi, convegni di naatura sindacale o alle riunioni degli g od orari spettanti ai a dirigenti sindacali di cui al comma c 1 dal seecondo al quarrto alinea, posssono 5. I permeessi sindacali, giornalieri essere cum mulati sino al teetto massimo spettante. Per i componenti de elle RSU i permeessi possono esssere cumulati per periodi - an nche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre. 6. Nell’utillizzo dei permeessi deve comun nque essere garantita la funzio onalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa comunquee denominata - di appartenenza del dipend dente . A tale scopo, s della fru uizione del perrmesso sindacaale va previameente avvertito il dirigente ressponsabile dellla struttura seccondo le modaalità concordatte in sede deccentrata. La ve erifica dell’effetttiva ne dei permesssi sindacali daa parte del dirrigente sindacaale rientra nella responsabiliità dell’associazione sindacale di utilizzazion apparteneenza dello stessso. 7. Le riunioni con le qualli le pubbliche amministrazion ni assicurano i vari v livelli di relazioni sindacali nelle materie e previste dai CCNL C malmente - al di fuori dell’orarrio di lavoro. Ovve ciò non sia possibile p sarà co omunque garan ntito - attraversso le vigenti avvvengono - norm relazioni sindacali s previsste dai rispettivvi contratti collettivi - l’esple etamento del loro mandato, attivando proccedure e modaalità idonee a tal fine. 40 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO PERMEESSI PER LE RIU UNIONI DI ORGA ANISMI DIRETTTIVI STATUTAR RI arrticolo 11 CCNQ Q 7/8/1998 ociazioni sindaccali rappresentaative sono , altresì, titolari di ulteriori perm messi retribuiti,, orari o giornaalieri, - conferm mati 1. Le asso nell’ambitto dei permessi esistenti al 1 dicembre 1997 7 dall’articolo 44, 4 comma 1, lett. f) primo p periodo del d.lggs 80/1998 -.peer la partecipazzione alle riuniioni degli organismi direttivi statutari nazio onali, regionali,, provinciali e territoriali dei dirigenti sindaacali indicati neell’articolo 10, comma 1 che siano compon nenti degli orgaanismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazzioni sindacali di d categoria non n collocati in disstacco o aspetttativa. 2. Il contin ngente delle oree di permesso di d cui al commaa 1, in ragione di d anno, é costittuito da n. 475.512 ore, di cui n. 47.551 riservvate alle confed derazioni dei co omparti e dellee aree dirigenziaali, n. 385.877 alle a organizzaziioni di categoriaa rappresentative e n. 42.084 alle aree dirigeenziali. Ciascun na confederazio one ed organizzzazione sindacaale non può superare il contin ngente delle orre assegnate co on la ripartizion ne indicata nellee tabelle allegatto da 11 a 20 del presente con ntratto. 3. Le confeederazioni posssono far utilizzaare i permessi di d cui al comma 2 alle proprie organizzazioni o d di categoria. 4. Da parrte delle organ nizzazioni sindaacali rappresen ntative apparte enenti alla stessa sigla sono ammesse utillizzazioni in fo orma compensaativa dei permessi sindacali cittati al comma 2 fra comparto e rispettiva areea della dirigenzza ovvero tra diversi comparti e/o aree. municano alle amministrazion a nza i nominativi dei i di appartenen 5. In appliccazione del preesente articolo le organizzazioni sindacali com dirigenti sindacali aventi titolo. 6. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l’aarticolo 10, com mma 6. na amministraziione, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, com munica al Diparttimento della ffunzione pubblica i permessi fruiti f 7. Ciascun dai dirigen nti sindacali in base b al presente articolo in sep parato contegggio. TITOLARITTÀ IN TEMA DI ASPETTATIVE E PERMESSI SIN NDACALI NON RETRIBUITI E LLORO FLESSIBILLITÀ Q 7/8/1998 arrticolo 12 CCNQ 1. I diriigenti sindacali che ricoprono cariche in seno o agli organismii direttivi statuttari delle proprie confederazio oni e organizzazzioni sindacali rappresentative r e possono fruirre di aspettativve sindacali non retribuite peer tutta la duraata del loro maandato. É possibile l’applicazio one delle flessiibilità previste dall’articolo 7 in misura non superiore al 50 0% del limite m massimo previstto dai commi 1 e 2 dello stessso articolo . 2. I dirigenti sindacali indicati nell’articcolo 10, commaa 1 hanno dirittto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazion ne a c e con nvegni di naturra sindacale, in misura non in nferiore ad otto o giorni l’anno o, cumulabili an nche trattative sindacali o a congressi trimestralmente. nti di cui al com mma 2 che inten ndano esercitarre il diritto ivi previsto p devono o darne comuniicazione scritta al datore di lavvoro 3. I dirigen di regola tre t giorni prima per il tramite della d propria asssociazione sind dacale. 4. Ai perm messi non retribuiti si applica l’articolo 10 com mma 6. TUTELLA DEL DIRIGEN NTE SINDACALEE arrticolo 18 CCNQ Q 7/8/1998 1. Il dipen ndente o dirigeente che riprende servizio all termine del distacco d o dell’aspettativa sin ndacale può, a domanda, esssere trasferito - con preceden nza rispetto aglii altri richiedenti - in altra sede e della propria amministrazion ne quando dim mostri di aver svvolto attività sin ndacale e di aveer avuto il dom micilio nell’ultim mo anno nella sede richiesta ovvero o in altra aamministrazion ne anche di diveerso comparto della stessa sed de5.6 2. Il dipendente o dirigen nte che rientra in servizio ai seensi del comma 1 é ricollocato nel sistema claassificatorio del personale vigeente mministrazionee ovvero nella qualifica q dirigenziale di prove enienza , fatte salve s le anzianiità maturate, e conserva, ovee più presso l’am favorevolee, il trattamento o economico in n godimento all’atto del trasfe erimento mediaante attribuzion ne "ad personam" della differeenza 5 Contratto d’ innterpretazione autentica del 31/05/2001: L’articoloo 18 del CCNQ del d 7 agosto 19988 é norma di porttata generale e sii applica in tutti i casi in cui il dirigentte sindacale ripreenda servizio al teermine del distaccco sindacale o an nticipatamente, per p qualsiasi motiivo anche personale, purché ricorrrano le condizioni ogggettive previste dal comma 1 dell’articolo d stessso costituite dallla dimostrazionee di aver svolto attività sindacale e di aver avuuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta” 6 Contratto d’ interpretazione i auutentica del 23 Settembre S 2004: Il I dirigente sinda acale che riprendde servizio al terrmine del distaccco o della aspettaativa sindacale può, a domanda, esseere trasferito, allee condizioni prevviste dall’articolo o 18, comma 1, anche in una am mministrazione diversa d del medeesimo comparto di apppartenenza 41 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO con il tratttamento econo omico previsto per la qualificaa del nuovo ruo olo di apparten nenza, fino al riassorbimento a seguito dei fu uturi miglioramenti economicii. ndente o dirigeente di cui al comma c 1 non può essere discriminato perr l’attività in precedenza svolta quale dirigeente 3. Il dipen sindacale né può essere assegnato a ad atttività che facciiano sorgere co onflitti di interesse con la stesssa. 4. Il trasferimento in un’u unità operativaa ubicata in sede diversa da qu uella di assegnaazione dei dirigenti sindacali in ndicati nell’articolo e predispo osto solo previo nulla osta delle d rispettive organizzazioni sindacali di aappartenenza e della RSU ovve il 10, può essere dirigente ne n sia componeente. 5. Le dispo osizioni del com mma 4 si applicaano sino alla fin ne dell’anno succcessivo alla daata di cessazione del mandato sindacale. 6. I dirigeenti sindacali, nell’esercizio n d delle loro funzioni, non sono o soggetti alla subordinazione gerarchica prevista p da legggi e regolamen nti. IN NCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI D IMPIEGHI E INCARICHI articolo o 53 d.lgs. n. 16 65 del 2001 smi Omissis 1-bis. Non n possono esserre conferiti incaarichi di direzione di strutture deputate alla gestione g del personale a sogge etti che rivestan no o abbiano riivestito negli ultimi due anni cariche in parttiti politici o in organizzazionii sindacali o ch he abbiano avuto negli ultimi due anni rappo orti continuativvi di collaborazio one o di consullenza con le pre edette organizzzazioni. Omissis Il Ministrro Renato Bruunetta nella Circolare C n. 111 del 6/8/2010 0, interpretativva relativa alll'articolo 53, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 1 del 2001, riportata nellle pagine segguenti, ha chia arito che il diivieto di confeerire incarichii dirigenziali, nei confrontii di chi rivestee o abbia riveestito cariche politiche p o sindacali negli ultimi due annni, vale solo per gli uffici che esercitano la loro comppetenza unicaamente nella gestione g del peersonale. La preclusione p noon vale, invecee, per le struttture dell'amministrazione inn cui la gestioone del personnale sia solo una u delle comppetenze eserciitate. A fugare ogni dubbio circa c la possibbilità di accessso agli incariichi dirigenziaali per i sindaccalisti e i poliitici intervienee un passaggioo della circolaare, che testualmente recitaa: «Non é com mpresa nella previsione p la preposizione ad uffici che, tra le altre coompetenze, svvolgono anchee l'attività di gestione g del peersonale e, in generale, la ppreposizione alle a strutture alle quali, speecie in ammiinistrazioni dii dimensioni ridotte, r fanno o capo tutte le l competenzee generali di gestione, tra cui quella relativa al personale interno (ad esempio, i dirigenti sccolastici e, comunque, tutti i dirigenti cu ui viene attribuuito un incariico di funzionee su un ufficioo, i quali, com me noto, hanno o competenza sulla gestione del persona ale assegnato alla a propria struttura)». s L'iintervento dellla funzione puubblica propo one una interppretazione chee limita la sferra di applicabiilità della nuoova disciplinaa al solo casoo espressamennte previsto dalla d norma ovvero o alla ppreposizione a strutture che si occupino esclusivamennte di gestionne del personaale, a patto che c tale comppetenza sia l'uunica esercita ata dall'ufficioo di riferimennto. 42 VAD DEMECUM DEL DIPENDENTE PUB BBLICO 43 VAD DEMECUM DEL DIPENDENTE PUB BBLICO 44 VAD DEMECUM DEL DIPENDENTE PUB BBLICO 45 VAD DEMECUM DEL DIPENDENTE PUB BBLICO 46 VAD DEMECUM DEL DIPENDENTE PUB BBLICO 47 VAD DEMECUM DEL DIPENDENTE PUB BBLICO 48 VAD DEMECUM DEL DIPENDENTE PUB BBLICO 49 VAD DEMECUM DEL DIPENDENTE PUB BBLICO 50 VAD DEMECUM DEL DIPENDENTE PUB BBLICO 51 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Capito olo III IL RAP PPORTO DI D LAVOR RO: costitu uzione e controverrsie FONTII articolo 2 decreto legislaativo 165/2001 smi 1. Le amm ministrazioni pu ubbliche definisscono, secondo o principi generali fissati da disposizioni d di legge e, sulla base b dei medessimi, mediante atti organizzatiivi secondo i risspettivi ordinam menti, le linee fondamentali f di organizzazione degli uffici; in ndividuano gli uffici u di maggiore rilevanza e i modi di conferrimento della titolarità dei me edesimi; determ minano le dotazzioni organiche e complessive. Esse ispirano laa loro organizzaazione ai seguen nti criteri: a) funzionalità rispetto aii compiti e ai prrogrammi di atttività, nel perse eguimento deglli obiettivi di effficienza, efficaccia ed economicità. A tal fine, periodicamen nte e comunqu ue all'atto dellla definizione dei programmi operativi e d dell'assegnazion ne delle risorsee, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, f garaantendo adegu uati margini allee determinazio oni operative e gestionali da assumersi ai se ensi dell'articollo 5, comma 2; c) collegamento delle attività a degli uffici, adeguand dosi al dovere di comunicazzione interna eed esterna, ed d interconnessiione mediante sistemi informaatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trassparenza dell'azzione amministtrativa, anche attraverso a t'istiituzione di app posite strutture per l'informazione ai cittadin ni e attribuzion ne ad un unico o ufficio, per ciascun c proced dimento, della responsabilità complessiva dello d stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio o e di aperturaa degli uffici co on le esigenze dell'utenza d e co on gli orari dellle amministrazzioni pubbliche dei Paesi dell'U Unione europeaa. 1-bis. I critteri di organizzaazione di cui al presente artico olo sono attuatti nel rispetto della d disciplina iin materia di trrattamento dei dati personali. 2. I rapporrti di lavoro deii dipendenti deelle amministrazzioni pubbliche e sono disciplinaati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rap pporti di lavoro o subordinato nell'impresa, faatte salve le diverse disposizioni contenutee nel presente decreto d , che co ostituiscono dissposizioni a carattere imperativo . Eventuali disposizioni d di llegge, regolame ento o statuto, che introducan no discipline dei d rapporti di lavoro la cui applicabilità a siaa limitata ai diipendenti dellee amministrazio oni pubbliche, o a categorie di essi, posso ono essere derogate da succcessivi contrattti o accordi collettivi c e, peer la parte de erogata, non sono s ulteriormeente applicabili, solo qualora ciò c sia espressamente previsto o dalla legge . 3. I rapporti individuali di d lavoro di cuii al comma 2 sono s regolati contrattualmentte. I contratti ccollettivi sono stipulati secondo i criteri e lee modalità prevviste nel titolo III del presente decreto;i contrratti individuali devono conforrmarsi ai principi di cui all'articolo 45, comm ma 2. L'attribuzzione di trattam menti economiici può avvenirre esclusivameente mediante contratti colle ettivi e salvo i casi previsti daal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le l ipotesi di tuttela delle retrib buzioni di cui all'articolo 47-biss, o, alle condizzioni previste, mediante m contratti individuali. Le disposizio oni di legge, re egolamenti o atti amministrativi che attribu uiscono increm menti retributivi non previsti da d contratti cesssano di avere efficacia a far data dall'entraata in vigore daal relativo rinno ovo contrattuaale. I trattamenti economici piiù favorevoli in godimento son no riassorbiti co on le modalità e nelle misure previste dai co ontratti collettivvi e i risparmi di spesa che ne conseguono inccrementano le risorse disponibili per la contrrattazione colleettiva. 3-bis. Nel caso di nullitàà delle disposizzioni contrattuaali per violazion ne di norme im mperative o deei limiti fissati alla a contrattaziione collettiva, si applicano glii articoli 1339 e 1419 secondo o comma, del co odice civile. 52 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO IL CONTR RATTO INDIVID DUALE DI LAVORO a articolo 14 CCNL 1994-97 1. Il rappo orto di lavoro a tempo indeeterminato o determinato d é costituito e reegolato da con ntratti individuali e dal preseente contratto, nel rispetto deelle disposizionii di legge e della normativa comunitaria. 2. Nel contratto di lavoro o individuale, peer il quale é rich hiesta la forma scitta, sono comunque indicaati: a) tipologgia del rapporto o di lavoro; b) data dii inizio del rapp porto di lavoro; c) qualificca di inquadram mento professio onale e livello re etributivo iniziaale; d) mansio oni corrispondeenti alla qualificca di assunzione e; e) durata del periodo di prova; f) sede di destinazione dell'attività d lavo orativa; t determinato; g) termine finale in caso di rapporto a tempo l é regolato dalla disciplina del contrattto collettivo viggente anche peer le 3. Il contraatto individualee specifica che il rapporto di lavoro cause che costituiscono le condizioni riisolutive del co ontratto di lavo oro. É, in ogni modo, m condizione risolutiva del contratto, seenza d reclutamento o che ne costituisce il presuppo osto. obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di ontratto individuale 4. L'assunzzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziaale. In quest'ulttimo caso, il co di cui al co omma 1 indica anche a l'articolaazione dell'orario di lavoro asssegnata, nell'am mbito delle tipo ologie di cui all'aarticolo 15, com mma 6. 5. L'ammiinistrazione prima di proced dere alla stipullazione del contratto di lavo oro individualee ai fini dell'asssunzione, invitta il destinatarrio a presentarre la documenttazione prescriitta dalle dispo osizioni regolan nti l'accesso al rapporto di laavoro, indicata nel bando di concorso, asseegnandogli un termine non inferiore a tren nta giorni. Nello stesso term mine il destinatario , sotto la sua bilità, deve dich hiarare, salvo quanto q previsto o dal comma 8 dell’articolo 15, di non aveere un altro rapporto di lavoro a responsab tempo ind determinato o determinato d co on altra ammin nistrazione, pub bblica o privataa, e di non trovvarsi in nessunaa delle situazion ni di incompatibilità richiamate dall’articolo o 58 del d.lgs. n. 29 del 199 93. In caso con ntrario, unitam mente ai docum menti, deve esssere mente presentatta la dichiarazio one di opzione per la nuova am mministrazionee. espressam 6. Scaduto o inutilmente il termine di cui al comma 5, l'aamministrazione e comunica di non n dar luogo aalla stipulazione e del contratto.. 7. Il contrratto individuaale di cui al co omma 1, con decorrenza d dalla data di app plicazione del presente contratto, sostituissce i provvedim menti di nominaa dei candidati da assumere. In ogni caso prroduce i medessimi effetti dei provvedimenti di nomina preevisti dagli artt. 17 e 28 del DPR R 9 maggio 199 94, n. 487. PERIODO DI PROVA P articolo 14-bis CCNL 199 94-97, modificaato dal CCNL in ntegrativo 1998 8/01 1. Il dipend dente assunto in servizio a tem mpo indetermin nato é soggetto o ad un periodo o di prova la cuii durata é stabilita come seguee; p le posizioni economiche A1 1; - 2 mesi per - 4 mesi per p le posizioni economiche B2 2, B3, C1, C2. In base a criteri predeterrminati dall’Am mministrazione, sentite le OOSSS, possono esssere esonerati dal periodo di prova i dipend denti biano già superaato nella medeesima qualifica e profilo professsionale presso o altra amministtrazione pubbliica. Sono esoneerati che lo abb dal period do di prova i dipendenti d app partenenti ai ru uoli della mede esima amminisstrazione che ssiano stati inqu uadrati in qualifica superiore a seguito di pro ocessi di riqualiificazione che ne n abbiano verifficato l’idoneitàà. 2. Ai fini del compimento o del suddetto periodo p di provva si tiene conto o del servizio efffettivamente p prestato. 3. Il period do di prova é so ospeso in caso di assenza per malattia e neglli altri casi espreessamente previsti dalla legge e o dai regolam menti vigenti ai sensi s dell'artico olo 72 del d.lgss n. 29 del 1993 3. In caso di maalattia il dipend dente ha diritto o alla conservazzione del posto o per 53 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO un periodo o massimo di sei mesi, decorsso il quale il rap pporto può esse ere risolto. In caso c di infortun nio sul lavoro o malattia derivaante da causa di d servizio si app plica l'articolo 22 2 del presentee CCNL . 4. Le asseenze riconosciute come causaa di sospension ne ai sensi del comma 3, son no soggette allo stesso trattaamento econom mico previsto per i dipendenti non in prova. 5. Decorsaa la metà del periodo di prova ciascuna deelle parti può recedere r dal raapporto in quaalsiasi momento senza obbliggo di preavviso né di indennittà sostitutiva del d preavviso, fatti salvi i cassi di sospensio one previsti dal comma 3. Il recesso opera dal nistrazione devve essere motivato. momento della comunicaazione alla conttroparte. Il receesso dell'ammin 6. Decorso o il periodo di prova p senza chee il rapporto dii lavoro sia statto risolto, il dipendente si inteende confermato in servizio co on il riconoscim mento dell'anziaanità dal giorno o dell'assunzion ne a tutti gli effe etti. 7. In caso di recesso, la retribuzione vieene corrispostaa fino all'ultimo o giorno di effeettivo servizio ccompresi i rate ei della tredicessima o maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione co orrispondente alle a giornate di ferie maturate e non godute. mensilità ove 8. Il period do di prova non n può essere rin nnovato o proro ogato alla scade enza. 9. Il dipen ndente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparrto, durante il periodo di pro ova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o perr recesso dello stesso dipendeente d nellaa qualifica e pro ofilo di provenieenza. rientra, a domanda, 10. Al dipendente già in n servizio a tem mpo indetermin nato presso un n’amministrazio one del comparto, vincitore di d concorso preesso d altro comparrto, é concesso o un periodo di aspettativa sen nza retribuzione e decorrenzaa dell’anzianità, per amministrrazione o ente di la durata del d periodo di prova. p CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI DI LA AVORO articolo 63 decreto d legislatiivo 165/2001 smi 1. Sono devo olute al giudicee ordinario, in funzione di giudice g del lavoro, tutte le controversie c reelative ai rapp porti di lavoro alle dipendenze deelle pubbliche amministrazion a ni di cui all'articcolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relaative ai rapportti di lavoro di cui al comma 4, inccluse le contro oversie concernenti l'assunzio one al lavoro, il conferimen nto e la revocaa degli incarich hi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti lee indennità di fine f rapporto, comunque c den nominate e corrrisposte, ancorrché vengano in qu uestione atti am mministrativi preesupposti. Quando questti ultimi siano rilevanti ai fin ni della decisio one, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amm ministrativo rileevante nella con ntroversia non é causa di sosp pensione del pro ocesso. 2. Il giudice adotta, nei conffronti delle pubbliche ammin nistrazioni, tutti i provvedimenti, di accertam mento, costituttivi o di condan nna, richiesti dalla natura dei diriitti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto alll'assunzione, o ovvero accerta che l'assunzion ne é avvenuta in viiolazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintiivo del rapportto di lavoro. 3. Sono devollute al giudice ordinario, in fu unzione di giud dice del lavoro o, le controverssie relative a co omportamenti antisindacali delle d pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della leegge 20 maggio o 1970, n. 300,, e successive m modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazion ni sindacali, dall'ARAN d o dalle pubblichee amministrazioni, relative alle proceduree di contrattazionee collettiva di cui all'articolo 40 0 e seguenti deel presente decrreto. 4. Restano deevolute alla giurrisdizione del giudice g amministrativo le conttroversie in maateria di proced dure concorsuaali per l'assunziione dei dipendentti delle pubblich he amministrazzioni, nonché, in sede di giurissdizione esclusiva, le controveersie relative ai rapporti di lavvoro di cui all'artico olo 3, ivi comprese quelle attin nenti ai diritti patrimoniali con nnessi. 5. Nelle contro oversie di cui aii commi 1 e 3 e nel caso di cuii all'articolo 64,, comma 3, il riccorso per cassaazione può esse ere proposto an nche per violazione o falsa applicazione dei contrratti e accordi collettivi c nazionali di cui all'articolo 40. INTTERVENTO DELLL'ARAN NELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI DI LLAVORO articolo 63-bis decreto legislaativo 165/2001 smi) 1. L'ARAN può ò intervenire nei giudizi innan nzi al giudice ordinario, in fun nzione di giudicce del lavoro, aaventi ad oggetto le controveersie relative ai rap pporti di lavoro alle dipendenzze delle pubblicche amministraazioni di cui agli articoli 1, com mma 2, e 70, comma c 4, al fin ne di 54 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO garantire la co orretta interpreetazione e l'unifforme applicazione dei contraatti collettivi. Peer le controverrsie relative al personale p di cui all' articolo 3, derrivanti dalle specifiche disciplline ordinamen ntali e retributivve, l'intervento o in giudizio pu uò essere assicu urato attraversso la Presidenza del Consiglio dei ministri m - Diparttimento della fu unzione pubblica, d'intesa con n il Ministero deell'economia e delle finanze. articolo 65 “TEENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE C E NELLE CONTR ROVERSIE INDIV VIDUALI” ABROG GATO DALLA L. 4/11/2010 n.1 183 articolo 66 CO OLLEGIO DI CON NCILIAZIONE AB BROGATO DALLLA L. 4/11/2010 0 n.183 i tentativo dii conciliazione è diventato o facoltativo e, e pertanto, nnon deve più necessariameente Dal 24 noveembre 2010 il precedere il ricorso al giuudice. i nte al tribuna ale oppure puòò (è mera faccoltà) invitare la controparrte a Chi rivendicaa un diritto può ricorrere immediatamen trovare una soluzione s concciliativa, il chhe non escludee poi d'intraprrendere l’azione giudiziariaa. La procedurra è fortemente cadenzata prevedendo maggiore m cerrtezza e concllusione in tem mpi rapidi. Lee novità, prevviste dalla legge n. 183/2010 (collegato laavoro), sono state illustra ate dal minisstero del lavvoro nella no ota protocolloo n. r di seeguito. 3428/2010, riportata Novità delle nuove norme è il fatto che individuano un'unica u discip plina, valida cioè c sia per ill settore del la avoro privato che mo settore, duunque, ne deriiva che dal 244 novembre vviene meno la a possibilità della d pubblico. Coon riferimentoo a quest'ultim conciliazionee con il «colleegio arbitrale»» (ex articoli 65 6 e 66 del dlg gs n. 165/20011) e il tentativvo di conciliazzione, facoltattivo, potrà essere promosso p solltanto presso le l direzioni prrovinciali del lavoro. l 55 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO MINIST TERO DEL LAVORO L E DELLE D POL LITICHE SO OCIALI - Circcolare 25 novvembre 2010 prot p n. 3428 Oggetto: articcolo 31 della legge 4 novem O mbre 2010, n. n 183. Concilliazioni pressso le Direzion ni provinciali del lavoro. Prime P isstruzioni opeerative nella fase f transitorria. Alle Direzioni Regionali e Prrovinciali del Lavoro L e, p.c. Alla Presidenza P del Consiglio dei M Ministri Dipartiimento della funnzione pubblica Alla Direzzione generale ddelle risorse um mane e affari geenerali Alla Direzioone generale deella tutela dellee condizioni di lavoro l Alla Direzzione generale per p l'attività isppettiva OGGETTO: artticolo 31 della legge 4 novem O mbre 2010, n. 183. 1 Conciliaziioni presso le Direzioni D provvinciali del lavo oro. Prime istrruzioni op operative nella fase f transitoria. La legge 4 noveembre 2010, n.. 183 (cd. Colllegato Lavoro),, in vigore dal 24 novembre 2010, ha conclluso dopo poco L o più di un deccennio l''esperienza del tentativo obbliigatorio di conciliazione pressso le Direzionii provinciali deel lavoro, avviaato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Ill tentativo di conciliazione, c q quindi, torna ad essere facolttativo. Permane la obbligatorrietà del tentattivo di concilia azione unicameente in reelazione ai conntratti certificaati in base al decreto d legislaativo 10 settem mbre 2003, n. 276, 2 come esprressamente preevisto dal combbinato d disposto del secondo comma dell'articolo d 31 della legge 1833/2010 e del qu uarto comma deell'articolo 80 ddel decreto legiislativo ora citaato. In taali casi, peraltrro, il tentativo di conciliazionne dovrà esserre svolto - nellee modalità descritte dall'articcolo 410 c.p.c.,, come novellato dal C Collegato lavorro ed in confoormità ai regollamenti delle commissioni c dii certificazionee - presso la ssede medesima a che ha emannato il p provvedimento d certificazionee. dì SSi deve ricordarre, a tale riguarrdo, come, in questi q casi, il tenntativo sia obbligatorio non soolo nei confronnti delle parti ch he hanno sottosscritto ill contratto certtificato, ma ancche - in ragionne della efficacia giuridica deella certificazione ai sensi delll'articolo 79 d.lgs. d n. 276/20003 nei confronti dei terrzi interessati (ad (a esempio gli enti amministrrativi) che inten ndano agire in giudizio controo l'atto di certifficazione. Seconndo la n nuova formulaziione dell'articolo 75 del d.lgs. n. 276/2003 laa certificazione si estende non solo ai contrattti di lavoro e di d appalto articoolo 84 d d.lgs. n. 276/20003), bensì a tutti t i contrattti in cui sia deedotta - diretta amente о indirrettamente - una prestazionee di lavoro. A titolo essemplificativo, potrà quindi esssere certificatoo il contratto di somministraziione, vale a dirre il contratto, ddi per sé di natu ura commerciaale, tra u agenzia perr il lavoro e un utilizzatore, inn quanto oggettoo di questo con una ntratto è la fornnitura di forza llavoro, come peeraltro già affeermato d questo Ministero nella rispoosta ad interpelllo n. 81/2009. da Ill testo dell'articcolo 410 c.p.c. in vigore dal 24 2 novembre 20010 introduce per il nuovo tenttativo facoltativvo di conciliaziione, valido sia per il seettore privato che c per quello pubblico, p numeerose innovaziooni per il ruolo o delle Direzionne provinciali ddel lavoro, pressso le quali segguita a trrovare sede la Commissione C d provinciale dii conciliazione. dì C COMMISSION NE E SOTTOCO OMMISSIONII Anzitutto muta la composizionne della Comm A missione provinnciale di concilliazione plenarria (di norma ccomposta dal Direttore D о daa altro fu funzionario dellaa Direzione proovinciale del laavoro che la preesiede, nonché da quattro rapppresentanti dei lavoratori e alltrettanti dei datori di laavoro) e, conseeguentemente, delle d sottocomm missioni (ridottee a tre membri,, il presidente più p un rappresentante per i la avoratori e unoo per i d datori di lavoroo): con riferim mento alle partti sociali, compponenti di diritto, infatti, la rappresentativvità delle orga anizzazioni titoolari a n nominare i comm missari non è più da verificarssi su base nazioonale, ma a livello territoriale. 56 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Ne consegue, in virtù dell'entraata in vigore deella legge n. 1883 del 2010, chee si dovrà proccedere alla costtituzione delle nuove N n Commisssioni e soottocommissionni e che quelle esistenti e seconddo la vecchia coomposizione potranno operaree in regime di prrorogatio. Ai sensi del secoondo comma deel citato articollo 3 del d.l. n. 293/1994, la Commissione A C prrovinciale di coonciliazione in regime r di proroogatio p "adottare essclusivamente gli può g atti di ordinaaria amministrazione, nonchéé gli atti urgentii e indifferibili con indicazionee specifica dei motivi d urgenza e inddifferibilità". Peeraltro, la tratttazione delle isttante già presen di ntate e incardinnate presso la Commissione о le sottocommiissioni d deve ritenersi seenza dubbio attività di ordinarria amministrazzione e, al conteempo, urgente e indifferibile, pposta la riforma del tentativo stesso d conciliazione.. di SSotto altro proffilo, poiché ai sensi s dell'articoolo 4, comma 1, del d.l. n. 293/1994, "entro il periodo dii proroga gli organi o amminisstrativi sccaduti debbonoo essere ricostiituiti", i Direttoori delle Direzioni provincialii del lavoro dovvranno procedeere nel più breeve tempo possiibile a riichiedere alle Organizzazioni O sindacali e allee Associazioni datoriali d maggiormente rapprresentative a livvello territoriale - temporaneaamente inndividuate secoondo i criteri già g forniti da quuesto Ministeroo con Circolaree n. 14 dell'11 gennaio 1995 a proposito deella ricostituzionne dei C Comitati provinnciali Inps - la designazione dei d propri rapppresentanti, un n componente effettivo e e uno supplente, che saranno chiam mati a fo formare la Com mmissione e le sottocommissio s oni, provvedenddo conseguenteemente, entro e non oltre l'8 ggennaio 2011 (quarantacinqu ( uesimo g giorno dal 24 noovembre 2010), ad adottare il Decreto Direttooriale di ricostiituzione della Commissione C prrovinciale di co onciliazione. N NUOVA PROCE CEDURA PER ATTIVARE A IL L TENTATIVO O Viene profondam V mente modificaata la proceduura per l'attivaazione del tenta ativo di concilliazione dinanzzi alla Commisssione provinciiale di conciliazione. La richiesta di conciliazione L c d debitamente com mpilata deve esssere sottoscrittta da chi la proopone (lavoratoore, datore di la avoro o committtente) inn originale, connsegnata a manno o spedita conn raccomandatta A/R o inviata a a mezzo e-mail certificato allla DPL. Inoltree essa deve esseere, in copia, consegnaata a mano avveero spedita conn raccomandataa A/R o inviata a mezzo e-maill certificata allla controparte. D'altro canto, specie s a allorquando le parti p hanno giià preventivam mente raggiuntoo una intesa, la a richiesta pottrà essere presentata congiun ntamente nelle stesse m modalità anzidette. Resta escluuso l'invio a mezzzo fax, per esppressa scelta del Legislatore. Con riferimentoo alla rappresenntanza (del ricoorrente o del coonvenuto) nulla C a cambia per laa delega a concciliare e transig gere che seguiteerà ad esssere rilasciataa davanti ad unn notaio o ad un u funzionario della Direzionee provinciale del d lavoro con ppiena validità, mentre risulterrà non a ammissibile la autentica a rilasciiata dall'addettto del Comune o dall' Avvocato o che rappresennta e assiste il pproprio cliente. La richiesta di conciliazione L c innterrompe il deecorso della preescrizione e sosspende il decorrso dì ogni term mine di decaden nza per la duraata del teentativo di concciliazione e perr i 20 giorni succcessivi alla suaa conclusione. La richiesta dì conciliazione deve conteneree articolo 410, comma 6): lee generalità di entrambe le pparti; l'indicaziione del luogoo della L conciliazione (qquello dove è soorto il rapportoo, quello dove ha h sede l'aziend da o la sua dipendenza cui è aaddetto il lavorratore, quello dove d il laavoratore presttava la sua operra alla fine del rapporto): l'indicazione del lu uogo dove devoono essere fattee le comunicazioni; l'esposizioone dei fa e delle ragioni che li sostengono. fatti Ill dettato della legge n. 183/22010 impone ai funzionari deella Direzione provinciale p dell lavoro di verrificare che la richiesta posseegga i contenuti essenzziali richiesti, affinché gli sttessi vengano eventualmente e integrati, quallora siano parzzialmente omesssi, mentre la totale m mancanza degli elementi indicaali rende la ricchiesta improceedibile, salvo ch he la controparrte si costituiscca, presentando o le proprie mem morie, inn tal caso l'Uffiicio territoriale informerò il ricorrente affinchhé proceda ad integrare i la proopria richiesta. S SVOLGIMENT TO DEL TENTA TATIVO A seguito della richiesta di coonciliazione reegolarmente invviata o presenttata a far dataa dal 24 novem mbre 2010 si attiva a una proccedura fo fortemente cadenzata: - entro 20 giornii dalla richiestaa può aversi l'evventuale deposiito della memorria di controparte contenente le rispettive con ntrodeduzioni; - entro 10 giornii dal deposito della d memoria di d controparte i funzionari add detti della Direzzione provinciaale devono proccedere a convoccare le p parti per la loroo comparizione dinanzi alla Coommissione o soottocommission ne; 57 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO - entro 30 giornni dalla convoccazione delle paarti deve svolggersi il tentativo o di conciliazioone dinanzi allaa Commissionee o sottocommisssione a articolo 410, com mma 7). Anche se la caadenza temporaale è molto neetta non sembbrano esservi ragioni A r perché,, con il conseenso del ricorrrente, il tentativo di conciliazione poossa avere luoggo anche se l'inntervento del coonvenuto sia giiunto dopo il teermine dei 20 ggiorni. Mentre, all'opposto, è chiaro c che la mancata adesione della controparte, allo scadere deii 20 giorni, deteermina la possiibilità di attivarre il ricorso giu udiziario e, in ipotesi ip d impugnativa del di d licenziamennto o di tutti gli altri casi nei quali q trova appllicazione il noveellato articolo 6 della legge 15 5 luglio 1966, n. n 604, (11) 7decorrono i 60 giorni per la presentazionne del ricorso in i Tribunale (a pena di decaddenza e inefficaccia dell'impugn nazione). La maancata a adesione della controparte c nonn comporterà allcun obbligo peer la Direzione provinciale p di qualsivoglia q com municazione all ricorrente. Espletato il tentaativo, se la connciliazione riescce, anche parziialmente, si red E dige processo veerbale sottoscriitto dalle parti e dalla Commisssione (oo sottocommisssione) nel suo complesso. Il giudice, g su istaanza di parte, dichiara d esecutivo il verbale. Se non si rag ggiunge l'accorrdo, la C Commissione (oo sottocommissione) formula unna proposta conciliativa per la a definizione deella controversiia da inserire obbligatoriamen o nte nel verbale, con esppressa indicazione delle posizzioni manifestate da ambo le parti articolo 411, 4 comma 2)). Il giudice neel successivo giiudizio teerrà conto del comportamento c o tenuto dalle paarti qualora la proposta p formu ulata sia stata rifiutata r senza uuna adeguata motivazione. m F FASE TRANSIITORIA Inn assenza di essplicite disposizzioni di caratteere transitorio nella legge n. 183/2010 si rittiene di forniree le seguenti indicazioni per quante q a attiene alle istannze già presentaate presso le Direzioni D provinciali del lavoro o e giacenti allaa data di entratta in vigore dell "Collegato Lavoro", a quali si appplicano le proceedure previste dalla alle d disciplina vigente prima del d 24 novembrre. Per quanto attieene alle istanzze che siano staate proposte prima del 24 no P ovembre (che saranno s state ppresentate, ovvviamente, seconndo la p previgente formulazione dell'arrticolo 410 c.p..c.) le commissioni, sia nel ca aso in cui abbiaano già convocaato le parti prim ma del 24 noveembre, siia nell'ipotesi io cui non abbiaano ancora fisssato la data di convocazione, dovranno inforrmare le parti ssulla intervenutta non obbligattorietà d tentativo di conciliazione e sulla possibilità di portaree a termine la conciliazione avanti la sedee adita al fine di pervenire ad del a una trransazione che avrà, in ogni caso, l'efficacia di cui all'ultimoo comma dell'a articolo 2113 c.cc.. Per quanto attieene ai tentativii di conciliazionne del settore pubblico, P p in co onsiderazione dell'abrogazione d e degli articolii 65 e 66 del decreto d leegislativo 30 maarzo 2301, n. 165, si prospettaano, inoltre, le seguenti s soluzio oni in relazionee alle differenti ffattispecie; a) per quanto riiguarda i colleggi già costituitii operanti alla data del 24 no ovembre: il pressidente dovrà ccomunicare aglli altri arbitri ed e alle p parti che abbianno proposto il tentativo t di connciliazione in base b alla previg gente normativaa che, per effettto dell'abrogazzione dell'articoolo 66 d d.lgs. n. 1655/2001. il colleegio cessa la propria del p attivitàà "ope legis"., di conseguenzaa, se le parti iintendono conttinuare l'esamee della controversia (ill tentativo è facoltativo), f laa stessa è traasferita avanti alla Commisssione provinciiale di conciliazione (ovveroo alla soottocommissionne), previa acquuisizione del coonsenso di entraambi i soggetti interessati; i b) controversie del pubblico im mpiego non anccora portate alll'esame del collegio, pur se il tentativo è stato richiesto con n il vecchio ritoo e gli a arbitri sono statti nominati (o inn corso di nomiina) alla data del d 24 novembree: va comunicatto che non è posssibile attuare la vecchia proccedura e che il tentativoo facoltativo saarà svolto avantti alla commissione provincialle di conciliazioone, ove ciascuuna parte maniffesti espressa voolontà d procedere; di 7 Ai sensi dell’’articolo 32, com mmi 2, 3 e 4, deella legge n. 1833/2010 le disposiizioni di cui all’aarticolo 6, comm ma 1, della legg ge n. 604/1966, come c modificato dal comma c 1 del meddesimo articolo , si s applicano anchhe: a tuttti i casi di invaliddità del licenziam mento; ai liccenziamenti che presuppongono p laa risoluzione di questioni q relative alla qualificazioone del rapporto ddi lavoro o alla leegittimità del term mine appoosto al contratto; al reccesso del committtente nei rapportii di collaborazionne coordinata e co ontinuativa nella modalità a progeetto; al traasferimento ai sennsi dell’articolo 2103 2 c.c., con terrmine decorrente dalla data di ricezzione della comuunicazione di trasfferimento; all’azzione di nullità del d termine appossto al contratto di d lavoro, ai sensii degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001,, n. 368, e successsive modiificazioni, con terrmine decorrente dalla scadenza del d medesimo; ai coontratti di lavoro a termine stipulaati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 3668/2001, in corsoo di esecuzione alla a data di entraata in vigorre della presente legge, con decorrrenza dalla scadennza del termine; ai coontratti di lavoro a termine, stipulaati anche in appliicazione di disposizioni di legge previgenti p al D.Lgs. n. 368/2001, già conclusi alla data del 24 2 novembre 20100, con decorrenzaa da tale data; alla cessione c di contraatto di lavoro ex articolo a 2112 c.cc., con termine deecorrente dalla daata del trasferimennto; in oggni altro caso inn cui, compresa l’ipotesi previstaa dall’articolo 27 2 del D.Lgs. 100 settembre 20033, n. 276, si chieeda la costituzione o l’acccertamento di un rapporto r di lavoroo in capo a un sogggetto diverso daal titolare dl contrratto. 58 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO c)) controversie del d pubblico im mpiego richiestee, ma per le quaali non è termin nala la fase proodromica alla ccostituzione dell collegio (perché, ad essempio, mancaa la nomina dell'arbitro di parrte pubblica) allla data del 24 novembre: occorrerà scriveree agli interessatti che la proceddura è cambiata e chee, qualora le parti p manifestinno la volontà di d procedere, il i tentativo sarrà svolto avanti alla commisssione provinciiale di conciliazione; d) richieste di costituzione c dell collegio arbittrale ex artt. 65 6 e 66 del d.lg gs. n. 165/20011, relative alle controversie del d pubblico im mpiego p presentale dopoo il 24 novembrre 2010: esse saranno s necesssariamente arch hiviate, avverteendo l'istante ddella necessità, ove voglia avvvalersi d della procedura facoltativa di conciliazione, c d presentare laa domanda segu di uendo il nuovo rito. r SSi ricorda, infiine che, a norrma dell'ultimoo comma dell'aarticolo 410 c.p.c. c novellatoo, chi rappreseenta dinanzi alla a Commissioone di conciliazione la P.A. può incorrrere in responnsabilità amminnistrativa о con ntabile solo neii casi di dolo о di colpa gravee, e tale dispossizione d deve estendersi al Direttore deella Direzione provinciale p del lavoro ovvero al a funzionario dallo d stesso dellegato che pressiede la Commisssione (oo sottocommisssione). Un ulteriore proofilo problemattico che potrebbbe insorgere inn relazione al periodo U p transitoorio riguarda lee eventuali controversie propooste in seede giudiziale prima p del 24 novembre n e peer le quali il Giudice G del lavo oro, ai sensi deell'articolo 4122 bis c.p.c. vigeente al momennto del d deposito del riccorso, abbia soospeso il giudiizio in ragionee del principio tempus regit actum. In tali casi, il tentatiivo (obbligatorrio) di conciliazione si dovrà svolgeree - indipendenteemente dalla coomposizione deella commissionne о della sottoocommissione (per (p cui varrà quanto q soopra detto) - neelle modalità prreviste dall'artiicolo 410 c.p.c. come vigente al a momento dellla proposizionee del ricorso giu udiziale. Pertannto, se ill ricorso in giuudizio è stato depositato d prima del 24 novem mbre 2010 ed il i giudice - in applicazione a deell'articolo 412 2 bis c.p.c. vigeente al m momento del deeposito - sospeende il giudizioo e fissa alle parti il termine perentorio perr la promozionne del tentativo o di conciliazioone, la C Commissione noon dovrà riteneere improcedibile il tentativo di conciliazion ne promosso neelle modalità di cui al "nuovo o" articolo 410 с.р.с, b bensì dovrà applicare la discipplina previgentee. Fino аll' 8 gennnaio 2011, la Coommissione e lee sottocommisssioni dì concilia F azione seguiteraanno ad operarre nella trattaziione delle istannze già p presentate alla data d del 24 novvembre 2010 seccondo le modallità sopra riportate. SSi fa presente, infine, i che in considerazione c della facoltatiività del tentatiivo di conciliazzione e della cconseguente rid duzione del carrico di laavoro per il perrsonale adibito a funzioni connnesse allo svolggimento di tale procedura, è opportuno op che i direttori delle Direzioni proviinciali d lavoro al finne di una più eff del fficiente organizzzazione dell'atttività lavorativva, provvedano a ridistribuire i compiti ai dip pendenti assegnnati ai p propri Uffici. SSi fa riserva di fornire ulterioori chiarimenti in merito alla attivazione e allo a svolgimentto delle proceddure di arbitratto irrituale preesso le C Commissioni dii conciliazionee delle Direziooni provincialii del lavoro e relativamente alla costituzzione delle nu uove Commissiioni e soottocommissionni. IL SEGRE ETARIO GENE ERALE Conss. Francesco Veerbaro 59 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO CLAUSOLE SP PECIALI articolo o 17 CCNL integgrativo 1998/01 Fascicolo personale: p 1. Per ciasscun dipendentte l’ufficio del personale p dell’amministrazion ne di apparteneenza conserva in apposito fasscicolo personaale tutti gli attti e documenti prodotti dall’amministrazionee o dallo stesso o dipendente ed d attinenti all’aattività da lui svvolta e ai fatti più p significativvi che lo riguard dano. 2. Relativaamente agli atti e documenti conservati c nel fascicolo f personale é assicuratta la riservatezza dei dati perssonali secondo le disposizion ni vigenti in maateria Uniforme di servizio: nate dagli organ ni competenti, ili personale é tenuto all’uso dell’uniforme di servizio, con oneri o 3. Nei casii previsti da disposizioni eman a carico deell’amministrazzione. Alloggio di d servizio: 4. Nei cassi in cui l’allogggio di servizio, per speciali esigenze connessse al particolarre tipo di manssioni svolte, co ostituisca elemeento necessario o all’espletameento del serviziio stesso, l’amministrazione ne disciplina l’uso, con oneri a proprio carrico. Le normee del Contratto Collettivo. 60 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO CODIC CE IN MATERIA A DI PROTEZIONE DEI DATTI PERSONALI DECRETO LEG GISLATIVO 30 0 GIUGNO 200 03, N. 196 sm mi DIRITTO ALLA A PROTEZIONE DEI DATI PERSSONALI articolo 1 Chiunque ha diritto alla protezione p dei dati d personali che c lo riguardan no PRINC CIPI APPLICABILI AL TRATTAM MENTO DI DATI DIVERSI DA QU UELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI articolo 19 1.Il trattam mento da partee di un soggetto o pubblico riguaardante dati divversi da quelli sensibili e giudizziari è consentito, fermo restaando quanto previsto dall'artticolo 18, com mma 2, anche in mancanza di una normaa di legge o di regolamento che lo prevveda espressam mente. 2. La comu unicazione da parte p di un sogggetto pubblico ad altri soggettti pubblici é am mmessa quando o é prevista da una u norma di leegge o di regolaamento. In mancanza di tale norma la comu unicazione é am mmessa quando é comunque necessaria per lo svolgimentto di funzioni isstituzionali e pu uò essere iniziaata se é decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non é stata adottata la diversa determinaazione ivi indicaata. 3. La comunicazione da parte di un sogggetto pubblico o a privati o a enti e pubblici ecconomici e la diffusione da paarte di un soggetto pubblico sono s ammesse unicamente qu uando sono previste da una no orma di legge o di regolamento o. 3-bis. Le notizie concernenti lo svolgiimento delle prestazioni p di chiunque sia addetto a a una funzione pub bblica e la relaativa valutazion ne sono rese acccessibili dall'am mministrazionee di appartenen nza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla d legge, le notizie n concerneenti la natura delle d infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'aste ensione dal lavvoro, nonché lee componenti della valutaazione o le notizie n concern nenti il rappo orto di lavoro tra il predetto dipendentte e l'amministtrazione, idonee a rivelare talu una delle inform mazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).». Il Colleegato lavoro (legge ( 183/2010) garantisce la trasparen nza delle inforrmazioni conccernenti lo svo olgimento dellle prestaziioni di chi è addetto a a una funzione f pubbblica (nome deel dipendente,, orario di svoolgimento, ma ansioni, assenzza dal servvizio, straorddinari ecc.). Trasparenza T p piena anche per p le valutazzioni dei dipeendenti, anchee i colleghi o i sindacaati, quindi, pootranno conoscere i dati relativi r alle prestazioni p laavorative nel pubblico imp piego, infatti il Collegaato inserisce un u comma all’articolo 19 del d codice dellla privacy (dllgs 196/2003) che riguarda a le modalità di trattamento da parte delle pubblicche amministraazione dei datti diversi da quelli sensibili. olgimento dellle L’articoolo 14 del Coollegato aggiiunge la regoola, secondo la quale “le notizie conceernenti lo svo prestaziioni di chiunnque sia adddetto a una funzione f pubb blica e la reelativa valutaazione sono rese r accessibili dall’am mministrazionee di appartennenza”. Si deduce d che lee informazionni che attenggono allo svo olgimento dellla prestaziione di un dippendente pubbblico devono essere e rese acccessibili. La norm ma non afferm ma la natura pubblica (nell senso di “co onoscibile da chiunque”) ddelle informazzioni stesse ma m affermaa che le inform mazioni sono rese r “accessibili”: l’espresssione fa capiire che le infoormazioni devo ono essere resse disponibili a chi chiiede l’accessoo (anche se seembrano supeerati i limiti posti p dalla leegge 241/1990 0, articoli 22 e seguentti riguardanti per esempio l’interesse l leggittimo relativo o al dato richiesto). Anche la valutazionne della presstazione devee essere resa a accessibile:: questo signnifica che la valutazione è trasparrente. Sono prrotette, invece,, le notizie la natura delle infermità e deegli impedimeenti personali o familiari chhe causinoo l’astensione dal lavoro, e le componenti della valuta azione o le nootizie concerneenti il rapporrto di lavoro trra il preddetto dipendennte e l’amminnistrazione, idonee i a riveelare un datoo sensibile. Q Questo signifi fica che si puuò conosceere se un colleega è assente per malattia,, ma non si pu uò sapere la sua s specifica ppatologia. Deella trasparenzza introdotta dall’articoolo 14 del Colllegato possonno beneficiaree anche le orgaanizzazioni sinndacali. 61 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO I sindaccati potranno raccogliere, per p esempio, informazioni i sullo s straordinnario effettuato o sull’orarrio di lavoro dei d singoli dipendenti odd anche avere notizie delle valutazioni v deei singoli da cui deriva l’eroogazione di sa alari o premi di produtttività. 62 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Capitolo IV ORTO DI LAVORO: L orario ed d assenze IL RAPPO ORARIO DI LA AVORO arrticolo 19 CCNLL 1994-97) 1. L’orario o ordinario di laavoro é di 36 ore o settimanali. Ai sensi di quanto disposto o dall’articolo 2 22 della legge 23 2 dicembre 19 994, n.724, l’orrario di lavoro, previo esame con le organizzzazioni sindacali ai sensi dell’aarticolo 8 del presente contratto, é articolato su cinque gio orni, fatte salvve le esigenze dei servizi daa erogarsi con carattere di continuità, c chee richiedono orari continuativi o prestazion ni per tutti i gio orni della settimana, o che presentino p particolari esigenzee di collegamento con le stru utture di altri uffici u pubblici. o di lavoro é fu unzionale all’oraario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articcolazioni, ai sensi dell’articolo o 22 2. L’orario della leggee 23 dicembre 1994, n.724, sono determinaate, previo esam me con le orgaanizzazioni sindacali, dai dirige enti responsabili in conformitàà agli artt. 16, comma c 1, punto d) e 17, comm ma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.. A tal fine, l’orario di lavorro viene determ minato sulla basse dei seguenti criteri: - ottimizzazione dell’impiego dellee risorse umanee; - migglioramento deella qualità dellee prestazioni; - am mpliamento della fruibilità dei servizi s da partee dell’utenza; - migglioramento deei rapporti funziionali con altri uffici u ed altre amministrazionii. 3. Per la reealizzazione dei suddetti criterri possono esseere adottate, an nche coesistend do, le seguenti ttipologie di orario: - oraario articolato su cinque gio orni: si attua con c la prosecuzione della preestazione lavorativa nelle orre pomeridianee; le presstazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino o al completam mento dell’orario o d’obbligo. - oraario articolato su s sei giorni: si svolge s di normaa per sei ore co ontinuative antimeridiane; - oraario flessibile: si realizza con la previsione di fasce tempo orali entro le quali q sono conssentiti l’inizio ed e il termine della d presstazione lavorattiva giornaliera;; - turrnazioni: da attivare ai sensi dell’articolo 12 1 del DPR 266 6/87, nel caso di attività i cu ui risultati non siano consegu uibili med diante l’adozion ne di altre tipolo ogie di orario; - oraario plurisettim manale: consistee nel ricorso allla programmazzione di calendaari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari o supeeriori o inferiorii alle trentasei ore o settimanalii nel rispetto de el monte ore. 4. L’orario o di lavoro masssimo giornaliero é di nove oree, ai sensi della normativa com munitaria. Dopo o massimo sei ore o continuativve di lavoro devve essere previssta una pausa che c comunque non può essere e inferiore ai 30 0 minuti. 5. Omissis. ACCORD DO RIGUARDAN NTE LE TIPOLO OGIE DEGLI OR RARI DI LAVOR RO exx articolo 19, CO OMMA 5 CCNL MINISTERI M 12 geennaio 1996 AGENZIA PER P LA RAPPRE ESENTANZA NEG GOZIALE DELLE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIO A ONI A seguito della d registrazionee da parte della Corte C dei conti del d decreto del Prresidente del Connsiglio dei Ministtri del 30 novemb bre 1995, con il quale q l’ARAN é sttata autorizzata a sottoscrivere il testo concordatoo dell’accordo successivo per il coompletamento deggli istituti relativi all’orario di lavvoro, stipulato il 14 novembre 19995 ai sensi dell’arrticolo 19, comma 5, del contratto o collettivo nazionnale di lavoro deel comparto Minissteri, quest’ultimoo già sottoscritto il 16 maggio 19995, il giorno 12 gennaio 1996 alle ore 10,00 preesso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro o tra l’Agenzia peer la rappresentaanza negoziale delle d pubbliche am mministrazioni, rappresentata r da ai componenti deel comitato diretttivo, ed i rappressentati delle seguuenti confederaziioni ed organizzzazioni sindacali di categoria : FILS-CISL, UIL L-STATALI, UNSSA-CONFSAL, U USPPI, CGIL-FP P, CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR R. Al termine della d riunione le parti hanno sotttoscritto l’Accorddo successivo perr il completamentto degli istituti reelativi all’orario di lavoro stipulaato ai sensi dell’articolo 19, comm ma5, del contratto nazionale di lavooro del comparto o Ministeri, già soottoscritto il 16 m maggio 1995. articolo 1( Turn nazioni ) 63 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1. La turnazzione serve a garrantire la copertuura massima delll'orario di serviziio giornaliero e dell'orario d di servvizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben b definiti tipi di d funzioni ed uff ffici. A tale tipoloogia si fa ricorso o qualora le altree tipologie di oraario ordinario no on siano sufficienti a coprire le esigenze e di serviziio. 2. I criteri che c devono esseree osservati per l'aadozione dell'orario di lavoro su turni sonno i seguenti : a) si considera in turnno il personale che c si avvicenda, con criteri deterrminati a livello decentrato d attravverso esame con le OOSS, in moddo da copriire a rotazione l'iintera durata del servizio; b) la ripartizione del personale p nei varri turni dovrà avvvenire sulla base delle professionaalità necessarie inn ciascun turno; c) l'aadozione dei turni può anche prevvedere la parzialee sovrapposizionee tra il personale subentrante e quuello del turno prrecedente, con duurata limitaata alle esigenze dello scambio deelle consegne; d) il numero dei turnii notturni effettuaabili nell'arco dell mese da ciascun n dipendente non può essere superriore a otto. Il nu umero dei turni feestivi effetttuabili nell'anno da ciascun dipenndente non può esssere superiore ad a un terzo dei giorni g festivi dell'aanno. Per il perssonale di custodiaa del Minisstero dei beni cullturali i predetti limiti l possono esssere elevati a diecci turni notturni per p mese ed alla m metà dei giorni festivi fe dell'anno; in i tal caso la contrattazione decentrata di amministrazione, a di cui al successsivo terzo commaa, dovrà stabiliree apposite maggiiorazioni rispettoo alle ordinnarie indennità dii turno definite neella stessa sede. e) alll'interno di ogni periodo p di 24 oree deve essere garaantito un periodo o di riposo di almeeno 12 ore conseecutive; f) l'oorario notturno va v dalle ore 22 alle ore 6 del giorno g successivo o. Per turno nottturno -festivo si intende quello che c cade nel perriodo comppreso tra le ore 222 del giorno preffestivo e le ore 6 del d giorno festivo o e dalle ore 22 deel giorno festivo aalle ore 6 del gio orno successivo. 3. Le indennità di turno sonno determinate a livello di contratttazione decentra ata di amministraazione, nell'ambitto delle disponibiilità finanziarie di d cui all'articolo 36 del CCNL , secondo le seguuenti fattispecie: a) indennità di importo eguale per p ciascun segm mento delle 24 ore; o b) indennitàà che retribuisconno esclusivamentte il turno reso inn segmenti di oraario pomeridiano o e/o notturno. Al fine di offrire uun punto di riferiimento comune trra le indennità di d turno erogate dalle d diverse amm ministrazioni gli importi i minimi so ono fissati come segue: s lire 25.0000 lorde per ciasccun turno festivo;; lire 25.000 lordde per ciascun tuurno notturno, neell'ipotesi di cui alla a precedente leettera b ); lire 500.000 lorde per cciascun turno notturno -festivo. Per P il Dipartimennto delle Dogane il sistema delle tuurnazioni e gli im mporti sono quellii attualmente in vigore, sulla base delle norme vigeenti. 4. Il personnale di cui al comma 2 del succeessivo articolo 3 può, a richiesta a, essere escluso dalla effettuazioone di turni nottu urni. Sono comunnque escluse le donne d dall'inizio dello d stato di gravvidanza e nel perriodo di allattameento fino ad un annno di vita del baambino. articcolo 2 Orario plu urisettimanale 1. La progrrammazione pluriisettimanale dell''orario di lavoro ordinario previstta dall' articolo 19, 1 comma 3 del CCNL , viene efffettuata in relazioone a prevedibili esigenze di servizzio di determinati uffici e servizi. Tale T programmazzione va definita, di norma, una voolta all'anno a seeguito di esame coon le 00. SS., secoondo le forme preeviste dal CCNL . 2. Ai fini deell' adozione delll'orario di lavoro plurisettimanalee devono essere ossservati i seguentti criteri: -il limite maassimo dell'orarioo di lavoro ordinario settimanale é di 44 ore; -al fine di garantire g il rispettto delle 36 ore medie m settimanali,, i periodi di mag ggiore e di minorre concentrazionee dell'orario devo ono essere individduati contestualm mente di anno in anno e di normaa, rispettivamentee, non possono superare s le 13 seettimane 3. Le foorme di recupero nei periodi di minor m carico di laavoro possono esssere attuate meddiante riduzione giornaliera dell''orario di lavoro ordinario oppurre attraverso la riduzione r del num mero delle giornaate lavorative. avoro flessibile articoolo 3 Orario di la 1. Una voltta stabilito Ìorariio di servizio e laa tipologia di oraario di lavoro gio ornaliero e settim manale, é possibille adottare Ìorarrio flessibile di laavoro giornaliero,, con l' individuaazione di fasce tem mporali di flessibbilità in entrata ed e in uscita. Nellaa definizione di ttale tipologia di orario, o da operarrsi in sede di esam me congiunto a livello l locale, occcorre tener contoo sia delle esigen nze di servizio siaa delle esigenze ddel personale, an nche in relazionee alle dimensioni del centro urbanno ove é ubicata la l sede di servizioo. Va altresì indivviduato l'arco tem mporale entro il qquale si deve assiicurare la presenzza di tutti gli adddetti all'unità orgaanica, esclusi i tuurnisti, in relazionne alle esigenze di d servizio e di appertura al pubblicco. 2. I dipendeenti che si trovinoo in particolari siituazioni personaali, sociali e familliari ( L. 1204/71, L. 903/77 , L. 104/92, tossicodip pendenze, inserim mento di figli in asili a nido, figli inn età scolare, imppegno in attività di volontariato di d cui alla legge n.266191) e chee ne facciano rich hiesta, vanno favvoriti nell'utilizzoo dell'orario flessiibile, compatibilm mente con le esiggenze di servizio, anche nei casi inn cui 10 stesso orrario non venga adottato a dall'ufficcio di appartenenzza. artiicolo 4 Rilevazion ne dell'orario 1. Il rispettoo dell'orario di laavoro é assicurato, di norma, meediante forme di controlli c obiettivii e di tipo automaatizzato. Nei luog ghi di lavoro in cui c si verifichino ripetute situazioni di addensameento del personalle durante le opeerazioni di registtrazione dell'entrrata e/o dell'uscita presso impiannti di rilevazione automatica dellee presenze, si darrà luogo ad un esame e finalizzato ad individuare le l soluzioni più oopportune, ai sen nsi dell' articolo 8 del CCNL . 2. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio s sia neceessario prestare l'attività l lavorativva al di fuori della sede di servizzio il tempo di anndata e ritorno peer recarsi dalla seede al luogo di prrestazione dell' attività é da considderarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. l articolo 5 Riitardi 1. Il ritardoo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbliigo del recupero entro e l’ ultimo giiorno del mese suuccessivo a quello o in cui si é verifi ficato il ritardo. 2. In caso di d mancato recupero, si opera la proporzionale p deccurtazione della retribuzione r e del trattamento ecoonomico accessorrio, come determiinato dall'articoloo 34 del CCNL . 64 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO articoloo 6 Recupero e rip posi compensativvi 1. Qualoraa, per verificate esigenze di servvizio, il dipendennte presti attività à oltre l'orario ordinario o giornaaliero può richieedere, in luogo della d retribuzionee, il recupero di tali t ore, anche in forma f di corrispondenti giorni di riposo compensaativo. 2. Le giornate di riposo a taale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno esserre concesse entro o 30 giorni dalla data della richieesta. articolo 7 Pausa P 1. Qualora la prestazione dii lavoro giornalieera ecceda le sei ore o continuative, il personale, purrché non turnista, imbarcato o disscontinuo, ha diriitto a beneficiare di un intervallo di d almeno 30 minnuti per la pausa al fine del recupeero delle energie psicofisiche p e dellla eventuale con nsumazione del paasto. 2. La duratta e la collocazioone vanno definiite in funzione deella tipologia di orario di lavoroo nella quale la ppausa é inserita ed in funzione della d disponibilittà di eventuali servizi di ristoro, della d dislocazionee delle sedi dellee amministrazionii in relazione allaa città, tenendo conto c delle differrenze tra grandi e piccole città. 3. Una diveersa durata della pausa giornalierra, rispetto a queella stabilita in cia ascun ufficio, pottrà essere previstta per il personalle di cui all'articoolo 3 comma 2. articolo 8 Repeeribilità 1. All'istituto della reperibiilità durante le ore o o le giornatee eccedenti l' orrario ordinario di d lavoro può farrsi ricorso soltan nto per essenziali ed indifferibili necessità di servvizio che non posssono essere coperte attraverso l'adozione di altree forme di articolazione dell'orarrio, riferite alle fiigure professionaali addette ad imppianti a ciclo conntinuo, a servizi di d emergenza, a compi c ti direttameente attinenti all'esercizio delle fu unzioni giudiziariie, di ordine e di sicurezza pubblicca, di difesa esterrna, di relazioni internazionali, i dii diretta collaboraazione con l'operra dei Ministri. La a durata massimaa del periodo di reperibilità r é di 12 1 ore. 2. In caso di d chiamata in serrvizio, durante il periodo p di reperiibilità, la prestaziione di lavoro non può essere supeeriore a 6 ore. 3. Ciascun dipendente, di norma, n non può essere e collocato in reperibilità peer più di sei voltte in un mese e pper non più di due d volte di domeenica nell'arco dii un mese. 4. Nell'ambbito delle disponibbilità finanziarie di cui all'articoloo 36 del CCNL per il turno di 12 ore o é corrisposta una indennità dii misura non inferriore a lire 336000. Per turni di duurata inferiore allle 12 ore la preddetta indennità vieene corrisposta proporzionalment p te alla durata stesssa maggiorata dellO d per cento. 5. In caso di d chiamata in serrvizio, l'attività prrestata viene retrribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con reccupero orario. 1. articoloo 9 Personale in servizio all'esteroo In sede di conttrattazione decenntrata possono definirsi, d nel rispetto dei principii generali del prresente Accordo, particolari tipollogie dell'orario di lavoro per il personale che presta servizio all'estero. “DISPOSIZZIONI PER LA FORMAZIONEE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNA ALE DELLO STA ATO“ (Legge Finan nziaria 2008 – L. 244 del 24/12 2/2007 81. In coerrenza con i proccessi di razionaalizzazione amm ministrativa e dii riallocazione delle d risorse um mane avviati ai sensi s della leggee 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese c quelle ad ordinameento autonomo o e la Presidenzza del Consiglio o dei ministri, provvedono, p sullla base delle specifiche esigenze, da valutarre in sede di contrattazione in ntegrativa e finaanziate nell'ambito dei fondi unici di ammiinistrazione, all'attuazione deelle tipologie di d orario di lavvoro previste d dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di conteenere il ricorso a prestazioni di lavoro straord dinario. 82. In oggni caso, a deccorrere dall'anno 2008, per le amministrazzioni di cui al comma 81 la spesa per pre estazioni di lavvoro straordinaario va contenuta entro il limitte del 90 per cento delle risorsse finanziarie allo scopo assegn nate per l'anno o finanziario 200 07. (OMISSIS) 84. Le disp posizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano o anche, a decorrere dall'anno o 2009, ai Corpi di polizia ad orrdinamento civile e militare, alle a Forze armate e al Corpo o nazionale deei vigili del fuo oco. Le eventu uali ed indilazio onabili esigenzze di servizio, non fronteggiaabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straord dinario o attravverso una diversa articolazion ne dei servizi e del regime orario e delle turrnazioni, vanno o fronteggiate nell'ambito n delle risorse asseggnate agli appo ositi fondi per l'incentivazionee del personale,, previsti dai provvedimenti p di recepimento o degli accordi sindacali o di concertazionee. Ai predetti fini si provved de al maggiore utilizzo e all'ap pposita finalizzazione degli isttituti retributivvi già stabiliti dalla contrattazione decentratta per frontegggiare esigenze che c richiedono il prolungato im mpegno nelle atttività istituzion nali. Sono fatte salve le risorsee di cui al comm ma 134. LAVORO STRAORDINARI S IO–SVOLGIMEN NTO 65 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO articolo o 26 CCNL integgrativo 1998/01 1. Le presttazioni di lavoro straordinario o sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionalii e, pertanto, non possono essere utilizzate come c fattore orrdinario di proggrammazione del tempo di lavvoro e di coperttura dell’orario di lavoro. 2. La presstazione di lavo oro straordinarrio é espressam mente autorizzzata dal dirigen nte sulla base delle esigenze organizzative e di servizio in ndividuate dalle amministrazioni, rimanend do esclusa ogn ni forma generralizzata di autorizzazione. Ill lavoratore, salvo giustificatii motivi di impeedimento per esigenze personali e familiari, é tenuto ad effeettuare il lavoro o straordinario . 3. La misu ura oraria dei compensi c per laavoro straordin nario é determinata maggioraando la retribuzione oraria di cui all’articolo o 25, comma 4, a cui viene agggiunto il rateo della d tredicesim ma mensilità. 4. Le magggiorazioni di cui al comma precedente sono pari: p - al 15% per p il lavoro straaordinario diurno; - al 30% per p il lavoro strraordinario preestato nei giorni festivi o in orrario notturno ((dalle ore 22 alle ore 6 del gio orno successivo); p il lavoro straaordinario presstato in orario notturno-festivo n o. - al 50% per 5. La quantificazione deelle ore di straaordinario effeettuate dal dip pendente può essere operataa in relazione al periodo, an nche manale, preso come base di d riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina d adotttata plurisettim dall’amministrazione ai sensi s dell’artico olo 19 del CCN NL del 16.5.19 995, e dall’articcolo 2 dell’acco ordo sulle tipologie dell’orario di lavoro. 6. Su richieesta del dipend dente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamentee autorizzate, possono p dare lu uogo a riposo co ompensativo, da d fruire compaatibilmente con n le esigenze orrganizzative e di d servizio entro o il termine massimo di 4 messi. La disciplina di d cui al presen nte comma si ap pplica ai lavorattori che non abbiano aderito alla a banca delle ore di cui all’articolo 27. LAV VORO STRAORD DINARIO – RIPA ARTIZIONE DELLLE RISORSE articolo 30 CCNLL 1998/01 1. Prima della d loro riparttizione ed asseegnazione nelle singole ammin nistrazioni, le risorse r complesssive destinate ai compensi per p il lavoro straaordinario sono o ridotte, dall’1//1/1999, del 5% %. Tale dispo onibilità andrà ad a alimentare, proporzionalme p ente al numero o degli addetti, ili fondo unico d di ciascuna amm ministrazione. 2. La restaante somma é ripartita per singgola amministrrazione in base alle vigenti disp posizioni. All’atto deella costituzione del fondo un nico di ciascuna amministrazione di cui al punto p 3, il 30% % delle risorse confluisce c in detto fondo. Il reestante 65% deelle risorse sarà utilizzato per finanziare f il lavo oro straordinarrio e festivo effeettivamente prestato. 3. Le risorrse relative alle ore di straordinario non utilizzate risultantii a consuntivo, limitatamente all’anno di rife erimento in cui si é verificato l’avanzo, conflu uiscono nel fon ndo unico di am mministrazione. BANCA DELLLE ORE articolo o 27 CCNL integgrativo 1998/01 do di fruire dellle prestazioni di lavoro straordinario o supp plementare, in modo retribuito o 1. Al fine di mettere i lavvoratori in grad messi compensativi, é istituita la banca delle ore, con un con nto individuale per ciascun lavvoratore. come perm 66 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 2. Nel co onto ore confluiscono, su ricchiesta del lavvoratore, le ore di prestazio one di lavoro straordinario o supplementtare, debitamen nte autorizzate, da utilizzarsi entro e l’anno su uccessivo a que ello di maturazione. Nel caso d di richiesta di pagamento, p questa deve avvenire entro il meese di dicembree. 3. Le ore accantonate a po ossono essere richieste da ciaascun lavoratorre o in retribuzzione o come p permessi compensativi, esclusse le maggiorazzioni di cui all’’articolo 26, co omma 4, che in rapporto allle ore accanto onate vengono o pagate il me ese successivo alla prestazion ne lavorativa. 4. L’amministrazione, a domanda d del diipendente, rende possibile l’u utilizzo delle oree come riposi ccompensativi te enendo conto delle d c riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoraatori esigenze tecniche, orgganizzative e di servizio, con oraneamente am mmessi alla fruizione. contempo 5. A livello o di amministrazione sono realizzati incontri fra f le parti finalizzati al monito oraggio dell’andamento della banca delle oree ed all’assunzione di iniziativee tese a favorirrne l’utilizzazion ne. Nel rispettto dello spirito o della norma, possono esseree eventualmen nte individuate finalità e modalità aggiuntive e, anche colletttive, per l’utilizzzo dei riposi accantonati. Le ore accantonatee sono evidenziate mensilmente nella busta p paga. 1. La dissciplina del pressente articolo decorre d dal 1 geennaio 2001. TARIFFE OR RARIE DEL LAVO ORO STRAORDINARIO RIDETEERMINATE SULLA BASE DEL CC CNL PER IL BIEENNIO ECONOM MICO 2008-200 09 fonte:http://www.rgs.mef.gov.it//VERSIONE-I/Attivit--i/Ordinamen nt/Tariffe-or/indeex.asp CNL del comparto Ministerri relativo al biennio b econom mico Sulla base deelle nuove retrribuzioni tabelllari annue stabilite con il CC 2008/2009 so ottoscritto il 23 3 gennaio 2009 9 (Tabella B deel contratto) so ono state deterrminati gli imp porti delle tarifffe orarie di lavvoro straordinario da d applicare co on decorrenza 1° 1 gennaio 2008 8 e 1° gennaio 2009 2 al personaale dello stesso comparto. Si riportano in noltre le tariffe con decorrenzaa 1° febbraio 20 007 in conformità a quanto previsto dall’articcolo 4 dello stessso contratto. D STATO IGOP - UFFICIO O VII DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO ARIFFE LAVORO O STRAORDINA ARIO PERSONA ALE COMPARTO O MINISTERI CC CNL BIENNIO ECONOMICO E 2008/2009 TA Posizion ne Economica DECORRENZA 1° febbraio 2007 festiva o festtiva e notturna nottturna 20,11 22,73 2 26,22 18,69 2 24,37 21,12 feriale Isp. Gen.. r.e Dir. Div. r.e. C3-S C3 C2 C1-S C1 17,23 16,18 14,73 13,94 13,46 19,47 18,29 16,65 15,76 15,21 22,47 2 2 21,11 19,21 18,18 17,55 B3-S B3 B2 B1 13,07 12,33 11,59 11,02 14,77 13,94 13,10 12,46 17,05 16,09 15,12 14,38 A1-S A1 10,81 10,44 12,22 11,80 14,10 13,61 DECORR RENZA 1° gennaio o 2008 Posizione P E Economica feriale sp. Gen. r.e Is D Div. r.e. Dir. III - F7 III - F6 III - F5 III - F4 III - F3 III - F2 III - F1 II - F6 II - F5 II - F4 II - F3 II - F2 II - F1 I - F3 I - F2 I - F1 20,22 18,79 19,63 18,50 17,32 16,27 14,81 14,02 13,53 13,98 13,59 13,14 12,40 11,66 11,08 11,27 10,87 10,50 a o festiva e festiva notturrna notturna 22,8 86 26,37 24 24,51 21,2 22,1 19 25,61 91 24,13 20,9 58 22,59 19,5 18,3 39 21,22 74 19,32 16,7 84 18,28 15,8 15,3 30 17,65 80 18,23 15,8 36 17,72 15,3 86 17,14 14,8 02 16,18 14,0 13,1 18 15,20 53 14,46 12,5 74 14,70 12,7 29 14,18 12,2 11,8 86 13,69 RRENZA DECOR 1° genna aio 2009 feriale 21,01 19,52 20,40 19,22 18,00 16,90 15,38 14,56 14,06 14,52 14,12 13,65 12,89 12,11 11,52 11,71 11,30 10,90 va o festiva e festiv nottu urna notturna 23 3,74 27,40 2,07 25,46 22 23 3,06 26,60 1,73 25,07 21 0,34 23,47 20 19 9,10 22,04 7,39 20,06 17 6,46 18,99 16 15 5,89 18,34 6,42 18,94 16 5,96 18,41 15 5,44 17,81 15 4,57 16,82 14 13 3,69 15,80 3,02 15,02 13 3,24 15,28 13 2,77 14,73 12 12 2,33 14,22 A ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI BUO ONI PASTOALL PERSONALE CIVILE DEL CO OMPARTO MIINISTERI PREMESSA 67 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Tenuto co onto del regimee di orario di seervizio e di lavoro derivante, nelle n amministrrazioni dello Staato, dall' articollo 22 della leggge n. 724 del 19 994, dall' artico olo 19 del contrratto collettivo nazionale di laavoro Ministeri e dall' accordo o successivo in data 14 novem mbre 1995; Considerata l'opportunitàà di disciplinaree l'attribuzione dello stanziam mento previsto dall' d articolo 2, comma 11, della legge n. 550 0 del 1995, secondo la direttiva della Presidenza del Con nsiglio in data 7 febbraio 1996, in via prelliminare rispetto alla definiziione c per il biennio econo omico 1996-199 97, al fine di faavorire l'estensiione del nuovo contratto colleettivo nazionalee di lavoro di comparto o di lavoro eurropeo nelle am mministrazioni dello d Stato, pe er incrementaree l'efficienza, lla fruibilità deii servizi, i rapp porti dell'orario interni ed esterni; Considerata, inoltre, la necessità di procedere p a disstinti accordi per p il personalle inquadrato nelle qualifiche funzionali e per ma separata areea di contrattazzione per il perrsonale dirigenzziale, fermo resstando che il personale non contrattualizzat c to di l'autonom cui all' articolo 2, commaa 4, del decreto o legislativo n. 29 del 1993, saarà oggetto di separati provveedimenti a curaa delle compettenti amministrrazioni; Articolo 1 mpo di applicazione e durata Cam 1. Il presente accordo si applica al perrsonale con rap pporto di lavorro a tempo ind determinato ed d a tempo determinato, esclusi i d dalle amministrazioni del comparto di cui all' arrticolo 3 del deccreto del Presid dente del Consiiglio dei Ministrri 30 dirigenti, dipendente dicembre 1993, n. 593. 2. Il preseente accordo concerne c il perriodo dal 1º geennaio 1996 al a 31 dicembree 1997, con le articolazioni temporali t di cu ui al successivo o articolo 2. Articolo 2 Fase sperimentale ed acccordo successivo 1. Nel corso del presentte anno, l'applicazione dell' articolo a 2, com mma 11, della legge n. 550 d del 1995, sarà articolata per fasi trimestralii. 2. La prima fase ha caratttere sperimenttale e corrispon nde al trimestre e 1º aprile-30 giugno; in tale faase si applica il presente accordo, pesa complessivva non superiorre a 49,095 miliardi. per una sp 3. Le amm ministrazioni, al termine della fase f di sperimen ntazione, racco oglieranno i dati relativi all'app plicazione dell'aaccordo nell'areea di competenza ed invierann no entro il 15 lu uglio all'A.R.A.N N., alla Presiden nza del Consigliio dei Ministri - Dipartimento funzione pubb blica, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dopo averr sentito, al rigu uardo, le organ nizzazioni sindaacali, una relaziione one della spesaa per numero dei d fruitori, gio ornate, tipologie e di orario, sed di di dettagliataa, concernentee, in particolaree, la distribuzio lavoro. 4. Sulla baase delle relazio oni ricevute le parti si impegn nano a disciplinare con successsivo accordo il regime definittivo di applicaziione dell' artico olo 2, comma 11, 1 della legge n. 550 del 199 95. Nelle more e della procedu ura di approvazzione dell'accorrdo successivo,, nel trimestre dal 1º luglio al 30 settembre continuerà ad applicarsi il re egime sperimen ntale di cui al ccomma 2, per una u ulteriore sp pesa complessivva non superiore a 49,095 miliardi. 5. Con l'accordo successsivo verranno o determinate le modalità di impiego dei fondi resid dui alla data del 30 giugno o e, prevedibilmente, alla datta del 30 settem mbre, tenendo conto dei 49,0 095 miliardi non n spesi in corrisspondenza del trimestre genn naios non impiegate dalle amministrazion a i sui due trimesstri successivi. Al riguardo l'acccordo dovrà teener marzo e delle eventuali somme nto della spesa sugli anni 1997 7 e 1998. conto dei possibili effetti di trascinamen Articolo 3 Distribuzione ed imp piego dei fondi 68 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1. I 98,191 miliardi relaativi al trimesstre di sperimentazione ed a quello di prosecuzione p vverranno suddivisi con appo osito provvedim mento tra le am mministrazioni che c hanno distinti capitoli di bilancio b per il personale civile,, in ragione delle unità in servvizio, dedotte lee spese a carico o delle amminisstrazioni stesse per mense o se ervizi sostitutivvi, eventualmen nte previste sui capitoli medessimi. Nell'ipotessi in cui una amministrazion a ne, alla fine deel primo trimestre di sperimentazione, si ttrovi ad aver speso s una som mma superiore all'assegnazion ne relativa a detto d trimestree, potrà chiede ere una integrrazione al Teso oro, destinata alla copertura del o per il secondo o trimestre, da dedurre dalla somma s non imp piegata per il trrimestre gennaio-marzo. fabbisogno 2. Ciascuna amministrazzione provvedeerà all'impiego delle somme ricevute per l'acquisto di b buoni pasto atttraverso appo osite ore, anche in forma f decentraata sul territorrio, in relazione e alle articolazzioni convenzioni secondo le norme di contabilità in vigo dell'amministrazione stesssa. Articolo 4 Condizioni di atttribuzione C buzione del bu uono pasto i dipendenti d di cui c all' articolo 1, primo com mma, aventi un orario di lavvoro 1. Hanno titolo all'attrib u cinque giorni o su turnazioni di almeno otto o ore continuattive, a condizion ne che non posssano fruire a tiitolo settimanale articolato su p la sede di d lavoro. gratuito di servizio mensaa od altro servizio sostitutivo presso o pasto viene attribuito a per laa singola giornaata lavorativa nella n quale il diipendente effetttua un orario di lavoro ordin nario 2. Il buono superiore alle sei ore, con c la relativa pausa previstta dall' articolo 19, comma 4, 4 del contratto o collettivo naazionale di lavo oro , all'interno o della quale va consumato il pasto. p 3. Il buono o pasto viene attribuito anchee per la giornataa lavorativa nella quale il dipeendente effettu ua, immediatam mente dopo l'orrario di lavoro ordinario, o almeno tre ore di lavoro straordinaario, nel rispettto della pausa prevista p dall' arrticolo 19, comm ma 4, del contratto collettivo nazionale di lavvoro , all'interno della quale vaa consumato il pasto. nità lavorative aventi servizio mensa parzialm mente o totalm mente a carico dei d dipendenti, il buono pasto o coprirà la quo ota a 4. Nelle un loro carico o fino all'ammo ontare di cui al successivo s articcolo 5, e comun nque non oltre ili corrispettivo di un pasto tipo o. 5. Nell'ipotesi di servizi mensa m destinatti sia a personaale civile che a personale di altre a categorie, i dipendenti civili mantengon no il u il servvizio mensa allee condizioni già in vigore. diritto ad utilizzare 6. I compeetenti organi di d ciascuna amministrazione controlleranno con apposite procedure il rrigoroso rispettto delle condizzioni previste nel presente articolo . Articolo 5 Buoni pasto 1. Il valoree del buono passto, per il trimestre di sperimeentazione e per quello di proseecuzione, é fissaato in lire novemila. 2. La conssegna dei buon ni pasto é effeettuata dai competenti uffici di ciascuna amministrazion a ne, secondo le modalità stab bilite dall'amministrazione stesssa, ai singoli dipendenti che si s trovano nelle condizioni di cui c al precedentte articolo 4. 3. I dipend denti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che c si trovano nelle condizio oni di cui al articolo 4, anchee se apparteneenti ad amminisstrazioni pubblliche esterne al comparto, riccevono i buoni pasto dell'amm ministrazione, ente e od ufficio ove prestano servizio. I dipeendenti ministteriali che presstano servizio presso ammin nistrazioni pubbliche esterne al comparto non possono frruire dei buoni pasto disciplinaati dal presentee accordo. 4. L'attribu uzione del buono pasto non può p in alcun mo odo ed a nessu un titolo essere sostituita dallaa corresponsion ne dell'equivaleente in denaro.. 69 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO RIDUZIONE DELLL’ORARIO R articolo 25 CCNLL 1998/01 1. Al perso onale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistem mi d’orario com mportanti significative oscillazzioni degli orarri individuali fiinalizzati all’am mpliamento deei servizi all’ute enza e/o comprendenti partticolari gravosiità, é applicata, a decorrere dalla data di en ntrata in vigoree del contratto integrativo, una riduzione d’orario sino a ragggiungere le 35 ore settimanalli. La one che, in arm monia con le premesse, p il reelativo costo sia fronteggiato con proporzio onali riduzione potrà realizzarrsi alla condizio d lavoro straord dinario oppure con stabili mod difiche degli asssetti organizzattivi che portano o all’autofinanzziamento. riduzioni di FERIE arrticolo 16 CCNLL 1994-97 modificato dall’articcolo 43 c.2 CCN NL INTEGRATIVO 1998/01 1. Il dipendente ha dirittto, in ogni anno o di servizio, ad d un periodo di ferie retribuitto. Durante talee periodo al dip pendente spettta la r essclusi i compen nsi per prestaziioni di lavoro straordinario, s lee indennità connesse a particcolari condizion ni di normale retribuzione, lavoro e quelle che non siano s corrispostte per dodici mensilità. olo 1, comma 1, 1 lettera "a", della d 2. La durata delle ferie é di 32 giorni lavorativi comprrensivi delle due giornate prevviste dall' artico mbre 1977, n. 937. L.23 dicem 3. I dipend denti assunti do opo la stipulazio one del presen nte contratto haanno diritto a 30 3 giorni lavorativi di ferie com mprensivi delle due giornate previste p dal com mma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio o, ai dipendenti di cui al comm ma 3 spettano i giorni g di ferie previsti p nel comma 2. o é considerato o non lavorativo o ed i giorni di ferie f 5. In caso di distribuzionee dell'orario setttimanale di lavvoro su cinque giorni, il sabato spettanti ai a sensi dei com mmi 2, 3 e 4 son no ridotti, rispeettivamente, a 28 2 e 26, comprrensivi delle duee giornate prevviste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicemb bre 1977, n. 937 7 6. A tutti i dipendenti sono altresì attrib buite 4 giornatte di riposo da fruire nell'anno o solare ai senssi ed alle condizioni previste dalla d menzionatta legge n. 937//77. 7. Nell'ann no di assunzion ne o di cessazio one dal servizio o la durata delle e ferie é determ minata in proporzione dei dod dicesimi di servvizio prestato. La L frazione di mese m superiore a quindici giorn ni é considerataa a tutti gli effetti come mese intero. 8. Il dipend dente che ha usufruito dei permessi retribuitti di cui all'articcolo 18 conserva il diritto alle fferie. 9. Le feriee sono un dirittto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso d di ciascun anno o solare, in perriodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto o conto delle richieste del dipendente. 10. Compaatibilmente con n le oggettive esigenze e del seervizio, l’Ammin nistrazione assiicura comunqu ue al dipendentte il frazionameento delle feriee in più periodi.. La fruizione delle ferie dovràà avvenire nel rispetto r dei turrni di ferie presstabiliti garante endo al dipendeente che ne facccia richiesta il godimento g di almeno 2 settim mane continuative di ferie nel periodo p 1 giugn no - 30 settemb bre. 11. Qualora le ferie già in godimento siano s interrottee o sospese pe er motivi di serrvizio, il dipend dente ha diritto o al rimborso delle d ntro in sede e per p quello di rito orno al luogo di svolgimento d delle ferie, nonché all'indennittà di spese documentate per il viaggio di rien p la durata deel medesimo viaaggio. Il dipend dente ha inoltre e diritto al rimborso delle spesse anticipate pe er il periodo di ferie f missione per non godutto. 12. In caso o di indifferibili esigenze di seervizio che non n abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso o dell'anno, le ferie f dovranno essere fruite en ntro il primo seemestre dell'anno successivo. 13. Compaatibilmente con n le esigenze di servizio, in casso di motivate esigenze e di caraattere personale, il dipendente e dovrà fruire delle d ferie residue al 31 dicembre entro il meese di aprile delll' anno successsivo a quello di spettanza. In ccaso di impedim mento derivantee da 70 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO malattia del d lavoratore, alla a fruizione deelle ferie residu ue entro il mese e di aprile dell’anno successivvo di quello di spettanza, s le steesse possono essere e fruite anche oltre il predetto termine, in periodi com mpatibili con le oggettive o esigeenze di servizio e comunque entro l’anno. 14. Le ferie sono sospesee da malattie ad deguatamente e debitamente documentate che abbiano daato luogo a rico overo ospedalieero o si siano prrotratte per più di 3 giorni. L'am mministrazionee deve essere sttata posta in grrado di accertarrle con tempesttiva informazione. 15. Il perio odo di ferie non n é riducibile peer assenze per malattia m o inforrtunio, anche see tali assenze si siano protrattte per l'intero anno a solare. In tal t caso, il godim mento delle ferrie deve essere previamente autorizzato a dal dirigente in relaazione alle esiggenze di servizio o. 16. Fermo o restando il dissposto del com mma 9, all'atto della cessazion ne dal rapporto o di lavoro, quaalora le ferie sp pettanti a tale data d non siano state fruite perr documentate esigenze di serrvizio, si proced de al pagamento sostitutivo deelle stesse. FESTIVIT TÀ articolo 17 1 CCNL 1994-97 modificato dal d CCNL INTEG GRATIVO 1998//01 1. Sono co onsiderati giorn ni festivi le dom meniche e gli altri a giorni ricon nosciuti come tali t dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonch hé la ricorrenza del Santo Patrrono della localiità in cui il dipeendente presta la sua opera. 2. Il riposo o settimanale caade normalmente di Domenicca e non deve essere e inferioree alle ventiquatttro ore. Per i diipendenti turnisti il riposo può ò essere fissato o in altro giorno o della settiman na. 3. Ai lavorratori apparteneenti alle chiese cristiane avven ntiste ed alla re eligione ebraicaa é riconosciuto o il diritto di fru uire, a richiesta,, del riposo sab bbatico in luogo o di quello settimanale domen nicale, nel quad dro della flessib bilità dell’organizzazione del laavoro, ai sensi delle d leggi del 22 2 novembre 1988, 1 n. 516 e dell’8 marzo 1989, n. 101. Le ore lavorattive non prestaate il Sabato sono s recuperatte la domenica o in altri giornii lavorativi senzza diritto ad alcun compenso straordinario s o maggiorazioni. PERMESSI RET TRIBUITI articolo o 18 CCNL 1994 4/97 modificato o dal CCNL inteegrativo 1994/9 97 dal CCNL inttegrativo 1998//01, dal CCNL 2002-05, 2 dal CC CNL 2006-2009 9 e dalla legge n n.53/2000. articcolo 4) 1. A domanda del dipend dente sono conccessi permessi retribuiti per i seguenti s casi daa documentaree debitamente: - partecipaazione a concorrsi od esami, lim mitatamente ai giorni di svolgimento delle prrove: giorni otto o all' anno; I dipenden nti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e caause particolarri previsti dall’ articolo 4, com mma 1 della leegge n.53/2000 0 articolo 4: “Laa lavoratrice e ill lavoratore han nno diritto ad un u permesso reetribuito di tre ggiorni lavorativi all'anno in casso di decesso o di documentata grave inferm mità del coniugge o di un parente entro il seccondo grado o del convivente e, purché la staabile convivenza con il lavoraatore o la lavo oratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono conco ordare con il datore di lavoro o diverse modaalità di espletam mento dell' attività lavorativa””. 2. A domaanda del dipend dente per particcolari motivi familiari o person nali debitamente documentatti possono essere inoltre conceessi, nell’anno, tre giorni di peermesso retribu uito8. Il dipendeente, in alternaativa, può fruiree di n.18 ore co omplessive di pe ermesso utilizzabili in modo frazionato. f Le due modalità di d fruizione deei permessi non n sono cumulaabili. Tra le mo otivazioni per cui c possono esssere concessi i permessi di cu ui al presente comma, rientraa l’effettuazion ne di testimoniianze per fatti non di ufficio9, nonché l’asseenza 8 Il lavoratore puuò fruire del perm messo nel numeroo massimo di 18 ore l’anno. Nel caso c di fruizione dell’intera giornaata lavorativa, l’in ncidenza dell’asssenza sul monte ore a disposizione dell dipendente per ciascuna c tipologia, viene computaata con riferimentto all’orario di laavoro che il medeesimo avrebbe doovuto osservare nella giornata di asseenza articolo 71 D.L. 25/6/2008 N. 112, converrtito con modificcazioni dalla L. 66/8/2008 n. 133, modificato dal D.L. c con moodificazioni dallaa L. 3/8/2009 n. 102). 1/7/2009 n.78, convertito 9 L'ARAN ha precisato p che soloo la testimonianza svolta nell’inteeresse dell’Ammiinistrazione é equuiparata all’effetttivo servizio, mentre qualora la sttessa riguardi solo il dipendente, d lo steesso deve poter asssolvere all’obbliigo di presentarsi in Tribunale sullla base delle oppoortunità offerte daal CCNL,che prevede a questo riguarddo le ferie, i perm messi retribuiti ed i permessi orari a recupero. Risposte ARAN a quessiti G8 del 08/07//2004, G7 e G12 del 01/04/2005. 71 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO motivata da d gravi calamiità naturali chee rendono oggeettivamente impossibile il ragggiungimento deella sede di serrvizio, fatti salvvi, in questi eveenti, i provvedim menti di emergenza diversi e più p favorevoli disposti dalle co ompetenti autorità 3. Il dipen ndente ha, altreesì, diritto ad un u permesso reetribuito di quindici giorni co onsecutivi in occcasione del matrimonio che può essere rich hiesto anche en ntro i trenta gio orni successivi all’ a evento.10 4. I permeessi dei commi 1, 2 e 3 posson no essere fruiti cumulativamen nte nell' anno solare; s gli stessii permessi non riducono le ferrie e sono valuttati agli effetti dell' d anzianità di d servizio. 5. Durantee i predetti perriodi al dipendente spetta l'in ntera retribuzio one esclusi i co ompensi per il lavoro straordinario, le inden nnità connesse a particolari condizioni di lavo oro e quelle chee non siano corrrisposte per dodici mensilità. 6. I permeessi di cui all'artticolo 33, comm ma 3, della Leggge 5 febbraio 1992, 1 n. 104 no on sono computati ai fini del raggiungimento r o del limite fissaato dai precedeenti commi, non n riducono le feerie e possono essere e fruiti anche ad ore nel limite massimo o di 18 ore mensili. I commi 7 e 8 sono stati soppressi dal CCNL C integrativvo 1994/97 9. Il dipen ndente ha, altreesì, diritto, ovee ne ricorrano le l condizioni, ad a altri permesssi retribuiti preevisti da specifiiche disposizion ni di legge. Tra queste ultime assumono parrticolare rilievo l’articolo 1 leggge 13 luglio 19 967, n. 584 com me sostituito daall’articolo 13 della d legge 4 maaggio 1990 n. 107 1 e l’articolo 5, comma 1, deella legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono o, rispettivamente, i permessii per i donatori di sangue ed i donatori di mid dollo osseo11, nonché n i permessi e congedi per eventi e cause particolari previsti p dall’articolo 5 dell’ 8 marzo o 2000. 4, comma 1, della legge 53 P EVENTI E CAUSE PARTICO OLARI CONGEDI PER articolo o 9 CCNL integrativo 1998/01 modificato dall CCNL 2002/05 5 denti hanno diritto ai permesssi e ai congedi per eventi e cause particolaari previsti dall’’ articolo 4, comma 1 della leegge 1. I dipend n.53/2000 0. 2. Per i casi di decesso deel coniuge, di un u parente entrro il secondo grrado o del convvivente stabile, pure previsti nel n citato artico olo 4 della leggee n. 53/2000 trova, invece ap pplicazione la generale g disciplina dei permeessi per lutto, ccontenuta nel comma c 1, seco onda alinea delll’articolo 18 del CCNL del 16.2 2.1995. PERM MESSI PER DOCU UMENTATI MO OTIVI PERSONALI E FAMILIARI M MINISTERO DELLA A FUNZIONE PUBB BLICA, CIRCOLAREE N. 8/2008 Diversameente, per quantto riguarda i permessi giornaalieri documenttati per partico olari motivi perrsonali e famiglliari disciplinatii dai contratti collettivi c (ad ess.: CCNL del 16 6 maggio 2001 del comparto ministeri, m artico olo 9;) e dagli aaccordi negoziaali recepiti in d..P.R. (d.P.R. n. 105 1 del 4 aprilee 2008 per il peersonale della carriera c prefetttizia; d.P.R. n. 107 1 del 20 genn naio 2006), nel caso di previsiione da parte dei medesimi contratti dellaa possibilità di fruizione frazionata degli sttessi con fissazzione del mon nte ore (18), trrova applicazione la nuova dissciplina di cui all’articolo a 71, comma c 4, del d.l. d n. 112 del 2008, 2 come chiiarito nella circcolare n. 7. articolo ma 4, secondo periodo: “Nel caso di fruizio one dell'intera giornata lavorrativa, l'inciden nza dell'assenzaa sul monte ore a 71, comm disposizion ne del dipendeente, per ciascu una tipologia, viene computata con riferimen nto all'orario dii lavoro che il medesimo m avreebbe dovuto osservare nella giiornata di assen nza.”). Per quanto o riguarda il periodo transitorio, il decreto legge non ha pre evisto una speciifica disciplina p per il calcolo de ei permessi. Un utile criterio c per l’anno 2008 in corso c può esseere il seguente e: al fine di po oter conteggiarre le ore di permesso fruibili in applicazione della nuovaa disciplina, le eventuali giorn nate fruite perr motivi person nali precedenteemente al 25 giugno g 2008 (d dal 2 gennaio al 24 giugno 2008) andranno considerate c figurativamente come c pari a 6 ore o a giornata;; le ore eventualmente godutte in montare di 18 orre annue previsste dalla contraattazione colletttiva non saranno soggette a recupero r in quaanto eccesso risspetto all’amm fruite prim ma della vigenzaa dell’articolo 71 7 del d.l. n. 112 2 del 2008. 10 trattasi di quindici giorni conssecutivi, comprenssivi delle giornatte festive e non la avorative, non frazzionabili. Il lavoratore che c intenda donare il midollo osseeo ha il diritto add assentarsi dal posto di lavoro, seenza alcuna decuurtazione sulla rettribuzione, per tutto il periodo necessaario che va dal pree-trapianto alla poost-donazione. 11 72 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO PER RMESSI PER DO ONAZIONI DI SA ANGUE E MIDO OLLO OSSEO M MINISTERO DELLA A FUNZIONE PUBB BLICA, CIRCOLAREE N. 8/2008 La Legge 13 luglio 1967, n. 584, all’arrticolo 1, stabillisce che i don natori di sangue e di emocom mponenti con rapporto di lavvoro nata in cui effeettuano la don nazione, conserrvando la norm male dipendentte hanno dirittto ad astenersii dal lavoro peer l'intera giorn retribuzion ne per l'intera giornata g lavorativa. Per quanto riguarda i donatori di midolllo osseo, l’articcolo 5 della leggge 6 marzo 2001, n. 52, ricono osce al lavoratore dipendente il diritto a conservare c la normale n retribuzione per le giornate di de egenza ospedalliera occorrentii al prelievo del d sangue mid dollare nonché per le successsive giornate di convalescen nza che l’équip pe medica chee ha effettuato o il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo c riprisstino dello statto fisico del do onatore stesso.. La legge prevvede inoltre il diritto d a conservare la normaale retribuzionee anche per i permessi p orari concessi al lavvoratore per il tempo occorreente all’espletaamento di vari atti a preliminari alla donazione,, fissati per leggge. Tali casistiche non sono state contemp plate specificam mente dal decrreto – legge e dalla d legge n. 1 133, ma non so ono state nean nche espressam mente abrogatee o modificate. Considerata laa rilevanza e laa delicatezza della materia in n questione, il Dipartimento della d funzione pubblica p intend de promuoveree delle iniziativve normative per evitare disscriminazioni o compromissio oni alle importtanti attività in questione che sono il frutto di ammirevoli attti di solidarietàà B PERMESSI BREVI a articolo 20 CCNL 1994-97 v dell dirigente o fu unzionario resp ponsabile dell’unità organizzattiva, può esseree concesso al dipendente d chee ne 1. Previa valutazione faccia rich hiesta il permessso di assentarssi per brevi perriodi durante l’’orario di lavoro o. I permessi concessi a tale titolo t non posssono essere in nessun n caso di durata superio ore alla metà dell’ d orario di laavoro giornalierro e non posso ono comunque superare le 36 6 ore nel corso dell’ d anno. 2. La richiesta del permeesso deve essere formulata in n tempo utile per p consentire al dirigente di adottare le misure organizzaative necessariee. 3. Il dipen ndente é tenuto a recuperarre le ore non lavorate entro o il mese successivo, secondo le disposizio oni del dirigentte o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero no on venga effettu uato, la retribuzione viene pro oporzionalmentte decurtata. 73 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO LEGGE 8 marrzo 2000, n. 53 5 12 smi Disposizioni per il soste egno della maternità e della paternità, per il diriitto alla curaa e alla form mazione e pe er il coordinamen nto dei tempii delle città. articolo 1 (Finalità) 1. La presentee legge promuove un equilibrio o tra tempi di laavoro, di cura, di d formazione e di relazione, m mediante: a) l'istituzione dei congedi deei genitori e l'esstensione del so ostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap; b) l'istituzionee del congedo per p la formazion ne continua e l'eestensione dei congedi per la formazione; c) il coordinam mento dei temp pi di funzionameento delle città e la promozion ne dell'uso del tempo per fini di solidarietà so ociale. articolo 2 (Caampagne inform mative) 1. Al fine di difffondere la con noscenza delle disposizioni d della presente legge, il Ministro per p la solidariettà sociale é autorizzato a predisporre, p di concerto con ill Ministro del laavoro e della prrevidenza sociale, apposite cam mpagne inform mative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destin nati allo scopo. Capo II CONGEDI PAR RENTALI, FAMILIARI E FORMATTIVI articolo 3 (C Congedi dei genitori) 1. All'articolo 1 della legge 30 3 dicembre 19 971, n. 1204, dopo il terzo comma é inserito o il seguente: "Il diritto di aste enersi dal lavorro di cui all'articolo 7, ed il relativo o trattamento economico, e son no riconosciuti anche a se l'altro o genitore non n ne ha diritto. Le e disposizioni di cui al comma 1 deell'articolo 7 e al comma 2 deell'articolo 15 so ono estese alle lavoratrici di cui c alla legge 29 9 dicembre 198 87, n. 546, mad dri di bambini nati a decorrere daal 1° gennaio 2000. 2 Alle pred dette lavoratricci i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comm ma 2 dell'articolo 15 5 spettano limittatamente ad un u periodo di trre mesi, entro il primo anno dii vita del bambiino". 2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971 1, n. 1204, é sosstituito dal segu uente: articolo 7. - 1. Nei primi otto o anni di vita deel bambino ciasccun genitore haa diritto di astenersi dal lavoro o secondo le mo odalità stabilitee dal presente articcolo . Le astenssioni dal lavoro o dei genitori non n possono co omplessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvvo il disposto del co omma 2 del preesente articolo . Nell'ambito deel predetto limiite, il diritto di astenersi a dal lavoro compete: a) alla madree lavoratrice, trascorso il perio odo di astensio one obbligatoria di cui all'articcolo 4, primo ccomma, letteraa c), della preseente legge, per un periodo p continu uativo o frazion nato non superiiore a sei mesi; b) al padre lavvoratore, per un periodo continuativo o fraziionato non superiore a sei mesi; c) qualora vi sia s un solo genitore, per un peeriodo continuaativo o frazionatto non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre p lavoratorre eserciti il diritto di astenerssi dal lavoro per un periodo no on inferiore a ttre mesi, il limitte di cui alla letttera b) del commaa 1 é elevato a sette mesi e il limite complessivo delle asstensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comm ma é conseguentem mente elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diiritto di cui al comma c 1, il gen nitore é tenuto,, salvo casi di oggettiva o imposssibilità, a preavvisare il datorre di lavoro second do le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e co omunque con un u periodo di p preavviso non inferiore i a quin ndici giorni. 4. Entrambi i genitori, altern nativamente, haanno diritto, alttresì, di astenerrsi dal lavoro durante le malatttie del bambin no di età inferio ore a otto anni ovvero di età com mpresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso c nel limite di cinque giorrni lavorativi alll'anno per ciasscun genitore, diettro presentazione di certificcato rilasciato da un medicco specialista del Servizio ssanitario nazio onale o con esso e convenzionato o. La malattia del d bambino chee dia luogo a riccovero ospedalliero interromp pe il decorso del periodo di ferrie in godimento o da parte del genittore. 5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai a commi 1 e 4 sono computaati nell'anzianitàà di servizio, essclusi gli effetti relativi alle ferrie e alla tredicesim ma mensilità o alla a gratifica nattalizia. Ai fini della fru uizione del congedo di cui al comma c 4, la lavvoratrice ed il laavoratore sono o tenuti a preseentare una dichiarazione rilascciata ai sensi dell'arrticolo 4 della leegge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'aaltro genitore non n sia in astensione dal lavoro o negli stessi giorni per il medesim mo motivo". 12 Il testo normaativo é aggiornatoo con le modifichee introdotte dalla L.4 novembre 20 010, n. 183 74 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in n fine, i seguen nti commi: "Ai p periodi di riposo o di cui al preseente articolo si app plicano le dispossizioni in materria di contribuzione figurativa,, nonché di riscatto ovvero di versamento de ei relativi contriibuti previsti dal co omma 2, letterra b), dell'articolo 15. In caso o di parto plurrimo, i periodi di riposo sono o raddoppiati e le ore aggiun ntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono o essere utilizzaate anche dal paadre". 4. L'articolo 15 della legge 30 0 dicembre 197 71, n. 1204, é so ostituito dal segguente: "articolo 15. - 1. Le lavoratrrici hanno dirittto ad un'indenn nità giornalieraa pari all'80 perr cento della reetribuzione perr tutto il period do di astensione ob bbligatoria dal laavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità é co omprensiva di ogni o altra inden nnità spettante per malattia. 2. Per i period di di astensionee facoltativa di cui c all'articolo 7, 7 comma 1, ai lavoratori e allee lavoratrici é d dovuta: a) fino al terzo o anno di vita del d bambino, un n'indennità parri al 30 per centto della retribuzzione, per un p periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo o periodo, entro o il limite predeetto, é coperto da contribuzione figurativa; b) fuori dei caasi di cui alla leettera a), fino al a compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, b e com munque per il restante r period do di astensione faccoltativa, un'ind dennità pari al 30 per cento della retribuzio one, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato o sia inferiore a 2,5 5 volte l'importo o del trattamen nto minimo di pensione p a caricco dell'assicurazzione generale obbligatoria; il periodo med desimo é coperto da contribu uzione figurativva, attribuendo o come valore retributivo r per tale periodo il 200 per cento o del valore massim mo dell'assegno o sociale, propo orzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà f di integgrazione da parrte dell'interesssato, con riscatto aii sensi dell'articcolo 13 della leggge 12 agosto 1962, 1 n. 1338, ovvero o con verssamento dei relativi contributi secondo i criteeri e le modalità deella prosecuzion ne volontaria. 3. Per i period di di astensionee per malattia del d bambino di cui c all'articolo 7, 7 comma 4, é dovuta: d a) fino al com mpimento del teerzo anno di vitaa del bambino, la contribuzion ne figurativa; b) successivam mente al terzo anno di vita deel bambino e fin no al compimento dell'ottavo anno, la coperrtura contributiiva calcolata co on le modalità previste dal commaa 2, lettera b). 4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), é determinato o secondo i criteri previsti in n materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 5. Le indenn nità di cui al presente articolo sono corrrisposte con gli stessi criteeri previsti peer l'erogazione delle prestazzioni dell'assicurazio one obbligatorria contro le malattie m dall'entte assicuratore della malattiaa presso il quale la lavoratrice o il lavoratore é assicurato e non sono subord dinate a partico olari requisiti co ontributivi o di anzianità a assicu urativa". 5. (COMMA ABROGATO A DALL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151) articolo 4 (Congedi per p eventi e cau use particolari) 1. La lavoratrice e il lavoraatore hanno diritto ad un peermesso retrib buito di tre gio orni lavorativi aall'anno in casso di decesso o di documentata grave infermitàà del coniuge o di un parentee entro il secon ndo grado o del convivente, purché la stabile e convivenza co on il lavoratore o laa lavoratrice rissulti da certificcazione anagraffica. In alternattiva, nei casi di documentata grave infermitàà, il lavoratore e la lavoratrice possono concordaare con il datorre di lavoro diveerse modalità di d espletamento o dell'attività lavorativa. 2. I dipendentti di datori di laavoro pubblici o privati posson no richiedere, per p gravi e documentati motivvi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comm ma 4, un period do di congedo,, continuativo o frazionato, no on superiore a due anni. Duraante tale period do il dipendente co onserva il posto o di lavoro, non n ha diritto allaa retribuzione e non può svolgere alcun tipo o di attività lavorativa. Il conggedo non é computtato nell'anzian nità di servizio né ai fini prevvidenziali; il lavvoratore può procedere p al risscatto, ovvero al versamento o dei relativi contrib buti, calcolati seecondo i criteri della prosecuzzione volontariaa. 3. I contratti collettivi c disciplinano le modaalità di partecipazione agli eve entuali corsi di formazione f dell personale che e riprende l' attività lavorativa dop po la sospension ne di cui al com mma 2. 4. Entro sessaanta giorni dallaa data di entratta in vigore della presente legge, il Ministro per p la solidariettà sociale, con proprio decreto o, di concerto con i Ministri della sanità, del lavo oro e della prevvidenza sociale e e per le pari opportunità, o provvede alla definizione dei crriteri per la fruizion ne dei congedi di cui al presen nte articolo , all'individuazione delle patologgie specifiche aai sensi del com mma 2, nonché alla individuazionee dei criteri per la verifica periodica relativa alla a sussistenza delle condizion ni di grave inferrmità dei sogge etti di cui al com mma 1. 4-bis (COMMA A ABROGATO DAL D D.LGS. 26 MARZO M 2001, N. 151) articolo 5 (Con ngedi per la formazione) 1. Ferme resttando le vigentti disposizioni relative al diriitto allo studio o di cui all'articcolo 10 della llegge 20 magggio 1970, n. 30 00, i dipendenti di datori di lavorro pubblici o privati, p che abb biano almeno cinque c anni di anzianità di seervizio presso la stessa aziend da o 75 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO amministrazio one, possono richiedere r una sospensione del d rapporto di lavoro per co ongedi per la formazione pe er un periodo non superiore ad undici u mesi, con ntinuativo o frazionato, nell'arrco dell'intera vita v lavorativa. 2. Per "conged do per la formaazione" si intende quello finalizzato al comple etamento dellaa scuola dell'obbligo, al consegguimento del tiitolo di studio di seecondo grado, del diploma un niversitario o di d laurea, alla partecipazione p ad attività form mative diverse da quelle postte in essere o finanziate dal datoree di lavoro. 3. Duran te il periodo di con ngedo per la fo ormazione il dipendente consserva il posto di d lavoro e non n ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non é computabile nell'anzianità di d servizio e no on é cumulabile e con le ferie, con c la malattia e con altri con ngedi. Una gravve e documentata infermità, indiividuata sulla base b dei criterii stabiliti dal medesimo m decrreto di cui all'aarticolo 4, com mma 4, interven nuta durante il periodo di congeedo, di cui sia data comuniccazione scritta al datore di lavoro, dà luo ogo ad interruzzione del conggedo medesimo. 4. Il datore dii lavoro può no on accogliere la richiesta di congedo c per laa formazione ovvero o può diffferirne l'accogliimento nel casso di comprovate esigenze e organ nizzative. I con ntratti collettivvi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano o le percentuali massime m dei lavvoratori che po ossono avvalerssene, disciplinaano le ipotesi di d differimento o o di diniego all'esercizio a di tale facoltà e fissan no i termini dell preavviso, chee comunque no on può essere in nferiore a trenta giorni. 5. Il lavoratoree può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo a , ovverro al versamentto dei relativi contributi, c calco olati secondo i criteeri della prosecuzione volontaria. articolo 6 (Congedii per la formazio one continua) 1. I lavoratori,, occupati e no on occupati, hanno diritto di proseguire p i pe ercorsi di formaazione per tutto o l'arco della vita, v per accresccere conoscenze e competenze professionali. p Lo o Stato, le regio oni e gli enti lo ocali assicurano o un'offerta forrmativa articolaata sul territoriio e, ove necessariio, integrata, accreditata a seccondo le dispo osizioni dell'artticolo 17 dellaa legge 24 giu ugno 1997, n. 196, e successsive modificazioni, e del relativo o regolamento o di attuazionee. L'offerta forrmativa deve consentire c perrcorsi personalizzati, certificaati e riconosciuti co ome crediti form mativi in ambito o nazionale ed europeo. La formazionee può corrispondere ad autono oma scelta del lavoratore ovve ero essere pred disposta dall'azzienda, attraverrso i piani formativi aziendali o terrritoriali concorrdati tra le partti sociali in coerrenza con quan nto previsto dall citato articolo o 17 della legge e n. 196 del 199 97, e successive mo odificazioni. 2. La contrattazione collettivva di categoria, nazionale e decentrata, d deffinisce il montee ore da destin nare ai congedi di cui al preseente articolo , i critteri per l'individuazione dei laavoratori e le modalità di oraario e retribuziione connesse alla partecipazzione ai percorsi di formazione. 3. Gli interven nti formativi che rientrano neii piani aziendali o territoriali di d cui al commaa 1 possono essere finanziati attraverso il fo ondo interprofessionale per la form mazione continua, di cui al reggolamento di atttuazione del citato articolo 17 7 della legge n. 196 del 1997. 4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla basse di accordi ccontrattuali, prrevedano quote di riduzione dell''orario di lavoro o, nonché proggetti di formazio one presentati direttamente dai d lavoratori. P Per le finalità de el presente com mma é riservata un na quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo F per l'occcupazione di cu ui all'articolo 11, comma 7, de el decreto-leggee 20 maggio 1993, n. 148, converttito, con modifiicazioni, dalla leegge 19 luglio 1993, 1 n. 236. Il Ministro del lavvoro e della pre evidenza socialee, di concerto con il Ministro del tesoro, del billancio e della programmazion p ne economica, provvede annu ualmente, con proprio decretto, a ripartire fra le regioni la pred detta quota, sen ntita la Confereenza permanen nte per i rapporrti tra lo Stato, lle regioni e le province p autono ome di Trento e di Bolzano. articolo 7 (Anticipazionee del trattamentto di fine rappo orto) 1. Oltre che nelle n ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo co omma, del codice civile, il tratttamento di fin ne rapporto può ò essere anticip pato ai fini delle spese da sosteneere durante i peeriodi di fruizion ne dei congedi di cui all'artico olo 7, comma 1,, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come so ostituito dall'arrticolo 3, comm ma 2, della pressente legge, e di cui agli articcoli 5 e 6 della presente legge e. L'anticipazion ne é corrisposta un nitamente alla retribuzione relativa r al messe che precede e la data di in nizio del congeedo. Le medesiime disposizion ni si applicano ancche alle doman nde di anticipaazioni per indennità equipolle enti al trattamento di fine raapporto, comunque denomin nate, spettanti a lavvoratori dipendenti di datori di lavoro pubblicci e privati. 2. Gli statuti delle d forme pensionistiche co omplementari di d cui al decreto o legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successsive modificaziioni, possono prevvedere la possiibilità di conseeguire, ai sensi dell'articolo 7, 7 comma 4, del d citato decrreto legislativo n. 124 del 19 993, un'anticipazione delle prestaazioni per le sp pese da sosten nere durante i periodi di fruizzione dei congeedi di cui agli articoli 5 e 6 della d presente leggee. 76 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 3. Con decreto del Ministro o per la funzio one pubblica, di d concerto con i Ministri deel tesoro, del b bilancio e dellaa programmaziione economica, deel lavoro e dellla previdenza sociale s e per la solidarietà socciale, sono defiiniti i requisiti, i criteri e le modalità m applicaative delle disposizioni del comma 1 in riferimentto ai dipendentti delle pubblich he amministrazioni. articolo 8 (Prolungaamento dell'etàà pensionabile) 1. I soggetti ch he usufruiscono o dei congedi previsti p dall'artiicolo 5, commaa 1, possono, a richiesta, prolu ungare il rappo orto di lavoro di d un periodo corrisspondente, ancche in deroga alle a disposizion ni concernenti l'età di pensionamento obbliigatoria. La rich hiesta deve esssere comunicata al datore di lavorro con un preavvviso non inferiiore a sei mesi rispetto r alla data prevista per il pensionamen nto. Capo III FLESSIBILITÀ DI D ORARIO articolo 9 (M Misure per concciliare tempi di vita v e tempi di lavoro) 1. Al fine di promuovere e in ncentivare azion ni volte a conciliare tempi di vita v e tempi di lavoro, nell'amb bito del Fondo per le politichee per la famiglia di cui c all'articolo 19 1 del decreto-llegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, m daalla legge 4 ago osto 2006, n. 24 48, é destinata annu ualmente una quota q individuaata con decreto o del Presidente e del Consiglio dei d ministri o del Ministro dele egato alle politiche per la famigliaa, al fine di ero ogare contributti in favore di datori d di lavoro o privati, ivi co omprese le imp prese collettive,, iscritti in pub bblici registri, di azieende sanitarie locali, di aziend de ospedaliere e di aziende ospedaliere univversitarie i quali attuino accorrdi contrattuali che prevedano le seguenti s tipologie di azione po ositiva: a) progetti articolati a per consentire c alle lavoratrici e ai lavoratori di d usufruire dii particolari fo orme di flessib bilità degli oraari e dell'organizzazzione del lavoro o, quali part tim me reversibile, telelavoro t e lavvoro a domicilio o, banca delle o ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turn ni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i proggetti che preved dano di applicare, in aggiunta alle misure di flesssibilità, sistemi innovativi per la l valutazione della d prestazion ne e dei risultati; b) programmi ed azioni voltti a favorire il reinserimento r delle lavoratricci e dei lavoratori dopo un peeriodo di conge edo parentale o er motivi comunque legati ad essigenze di concciliazione; c) progetti ch he, anche attraverso l'attivazzione di reti trra enti territorriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze e di conciliazione deii lavoratori. Taali progetti po ossono essere presentati ancche da consorrzi o associazioni di d imprese, ivi comprese quelle temporaneee, costituite o costituende, che c insistono ssullo stesso terrritorio, e posssono prevedere la partecipazione p degli enti localii anche nell'ambito dei piani per p l'armonizzazzione dei tempii delle città. 2. Destinatarii dei progetti di d cui al commaa 1 sono lavoraatrici o lavoratori, inclusi i dirrigenti, con figli minori, con priorità p nel casso di disabilità ovveero di minori fiino a dodici an nni di età, o fin no a quindici an nni in caso di affidamento a o di adozione, ovvero con a caarico persone disab bili o non autosu ufficienti, ovverro persone affeette da documentata grave infermità. 3. Una quota delle risorse dii cui al comma 1, da stabilire con c il provvedim mento di cui al comma 4, é, in noltre, impiegata per l'erogaziione di contributi in favore di pro ogetti che conssentano ai titollari di impresa,, ai lavoratori autonomi a o ai liberi professio onisti, per esigeenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvaalersi della collaaborazione o so ostituzione di so oggetti in posseesso dei necessari requisiti r professionali. 4. Con decretto del Presidentte del Consiglio o dei ministri o del Ministro de elegato alle pollitiche per la famiglia, di conce erto con il Miniistro del lavoro, della salute e delle politiche socciali e con il Miinistro per le paari opportunitàà, sentita la Con nferenza unificata, nei limiti delle d risorse di cui al a comma 1, son no definiti i critteri e le modalittà per la concesssione dei contributi di cui al p presente articolo e, in particollare, la percentualee delle risorsee da destinare a ciascuna tipologia progetttuale, l'importto massimo fin nanziatile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettu uali. In ogni caso, lee richieste dei contributi c proveenienti dai sogggetti pubblici saaranno soddisfaatte a concorreenza della somm ma che residua una volta esaurite le richieste di contributi c dei so oggetti privati. 5. Le risorse di cui al comm ma I possono essere, in misurra non superiorre al 10 per ceento, destinate alle attività dii promozione delle d misure in favo ore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni daa effettuare anche attraverso reti territoriali . Capo IV ULTERIORI DISSPOSIZIONI A SO OSTEGNO DELLLA MATERNITÀ E DELLA PATER RNITÀ articolo 10. AB BROGATO DAL D.LGS. 26 MAR RZO 2001, N. 15 51 articolo 11 1 (Parti prematuri) 77 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1. All'articolo 4 della legge 30 0 dicembre 197 71, n. 1204, son no aggiunti, in fiine, i seguenti commi: c "Qualora il paarto avvenga in data anticipatta rispetto a qu uella presunta, i giorni non go oduti di astensiione obbligatorria prima del parto vengono aggiunti al periodo o di astensionee obbligatoria dopo il parto. La lavoratricee é tenuta a presentare, entro trenta giorn ni, il certificato atteestante la data del parto". articolo 12 2 Flessibilitàà dell'astension ne obbligatoria 1. Dopo l'articcolo 4 della leggge 30 dicembree 1971, n. 1204, é inserito il se eguente: "articolo 4-bis. - 1. Ferma restando r la durrata complessivva dell'astensio one dal lavoro,, le lavoratrici hanno la facolltà di astenersii dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del d parto e neii quattro mesi successivi al p parto, a condiziione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico com mpetente ai finii della prevenzione e tutela della d salute nei luogghi di lavoro atttestino che talee opzione non arrechi a pregiudiizio alla salute della d gestante e del nascituro"". 2. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAR RZO 2001, N. 15 51 ) 3. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAR RZO 2001, N. 15 51 ) articolo 13 3 (Astensione dal lavoro del padre p lavoratorre) 1. Dopo l'articolo 6 della leggge 9 dicembre 1977, 1 n. 903, so ono inseriti i segguenti: "articolo 6-biss. - 1. Il padre lavoratore ha diritto d di asteneersi dal lavoro nei n primi tre mesi m dalla nascitta del figlio, in caso di morte o di grave infermittà della madre ovvero o di abbandono, nonchéé in caso di affid damento esclussivo del bambin no al padre. 2. Il padre lavvoratore che in ntenda avvalersi del diritto di cui al commaa 1 presenta al a datore di lavvoro la certificaazione relativa alle condizioni ivi previste. In casso di abbandon no, il padre lavvoratore ne ren nde dichiarazio one ai sensi delll'articolo 4 della legge 4 genn naio 1968, n. 15. 3. Si applicano o al padre lavo oratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della leggge 30 dicembre e 1971, n. 120 04, e successive mo odificazioni. 4. Al padre laavoratore si ap pplicano altresìì le disposizion ni di cui all'articolo 2 della leegge 30 dicem mbre 1971, n. 1204, 1 e successsive modificazioni, per il periodo di astensione dal d lavoro di cui al comma 1 del presente artticolo e fino al ccompimento di un anno di etàà del bambino. articolo 6-ter. - 1. I periodi di d riposo di cui all'articolo 10 della d legge 30 dicembre d 1971 1, n. 1204, e successive modifficazioni, e i relativi trattamenti ecconomici sono riconosciuti r al padre p lavoratorre: a) nel caso in cui c i figli siano affidati a al solo padre; p b) in alternativva alla madre laavoratrice dipendente che non n se ne avvalga; c) nel caso in cui c la madre no on sia lavoratricce dipendente".. articolo 14 AB BROGATO DAL D.LGS. D 26 MARZZO 2001, N. 151 1 ARTT. 15/16 OMISSIS O articolo 17 AB BROGATO DAL D.LGS. D 26 MARZZO 2001, N. 151 1 articolo 18. AB BROGATO DAL D.LGS. 26 MAR RZO 2001, N. 15 51 Capo V MODIFICHE ALLLA LEGGE 5 FEEBBRAIO 1992, N. 104 articolo 19 9 ((Permessi per l'assistenza a po ortatori di hand dicap) 1. All'articolo 33 3 della legge 5 febbraio 1992 2, n. 104, sono apportate a le se eguenti modificaazioni: a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" m sono in nserite le segue enti: "coperti daa contribuzionee figurativa"; b) al comma 5, 5 le parole: ", con lui conviven nte," sono soppresse; c) al comma 6, dopo le parolee: "può usufruire" é inserita laa seguente: "altternativamentee". articolo 20 0 (Estensione delle agevolaazioni per l'assisstenza a portato ori di handicap) 1. Le disposizioni dell'articolo 33 della leggee 5 febbraio 19 992, n. 104, com me modificato dall'articolo d 19 della presente legge, si appliccano anche qualoraa l'altro genitoree non ne abbia diritto ARTT. 21/26 OMISSIS O articolo 26 6. 78 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO (Orari della pubblica amministrazione) 1. Le articolazioni e le scansio oni degli orari di d apertura al pubblico p dei serrvizi della pubb blica amministraazione devono tenere conto delle d esigenze dei cittadini che risiedono, lavoran no ed utilizzano o il territorio di riferimento. r 2. Il piano di cui all'articolo o 24, ai sensi del d decreto leggislativo 3 febb braio 1993, n. 29, e successive modificazio oni, può preved dere modalità ed arrticolazioni diffferenziate degli orari di apertu ura al pubblico dei d servizi dellaa pubblica amm ministrazione. 3. Le pubblich he amministraziioni, attraverso o l'informatizzazzione dei relativi servizi, posso ono garantire p prestazioni di in nformazione an nche durante gli oraari di chiusura dei servizi med desimi e, attravverso la semplifficazione delle procedure, p posssono consentirre agli utenti teempi di attesa più brevi b e percorsi più semplici peer l'accesso ai servizi. 79 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO PERMESSI PREVISTI PER P I DIPENDENTI PUBBLICI Assenze per permessii • • TTermini e modalità di fruizione ( comma c 4 articolo o 71 d.l. 112/2008 8) Esonero dal Servizio nel quinquen nnio che precede il compimento dei d 40 anni di servvizio (comma 1 arrticolo 72 d.l. 112 2/2008) Congedi per Malattia • • • • Grave infermità del G d coniuge o di un u parente tre gio orni articolo 1 d. m. 21 luglio 2000 0 n. 278) G Grave infermità del d coniuge o di un parente tre giorni g possono esssere concordatee modalità diverse (comma 4 articcolo 1 d. m. 21 lu uglio 2 2000 n. 278). C Congedo fino a due d anni per gravi motivi familiari (anche patologie e) (comma 2 articolo 4 legge 8 marzo 2000 n. 53) La lavoratrice maadre o, in alternaativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparssa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto o con handicap in situaazione di gravità articolo 3, comm ma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 10 04) hanno diritto o a fruire del congedo fino a due anni per gravi motivi familiari(comma f 2 articolo 4 leggee 8 marzo 2000 n. 53) , entro sessaanta giorni dalla richiesta. Per gli alttri permessi a favore di portatori di han ndicap e dei lo oro parenti (le egge 5 febbraio 1992, n. 10 04): • • • Congedi per la malattia del figlio fino C f a tre anni e dai d tre agli otto anni. articolo 47 leegge 26 marzo 20001 n. 151) T Trattamento economico assenza per Malattia articcolo 71 d.l. 112/2 2008) A Assenza per Malaattia: documentaazione richiesta articolo 71 d.l. 112 2/2008) Congedi per Maternittà e Paternità • • Controlli prenataali (permessi retribuiti per l'effettu C uazione di esami prenatali) articolo 14 legge 26 maarzo 2001 n. 151) C Congedo di mateernità: articolo 16 6 legge 26 marzo 2001 n. 151): 1) due mesi m precedenti laa data presunta del d parto, salvo qu uanto previsto all'articolo 20; 2) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo interccorrente tra la daata presunta e la data effettiva del parto; 3) duran nte i tre mesi dopo il parto, salvo quanto q previsto all'articolo a 20; 4) duran nte gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispettto a quella presu unta. Tali giiorni sono aggiun nti al periodo di co ongedo di maternità dopo il parto o. egge 26 marzo o 2001 n. 151 1) Congedo di paternità (articolo 28 le • • • • • • • • • aanticipazione dell congedo di matternità a tre mesi dalla data presu unta del parto peer lavori gravosi (comma 1 articolo 17 legge 26 marzo m 2 2001 n. 151) Interdizione dal lavoro delle lavorratrici in stato di gravidanza: g (com mma 2 articolo 17 legge 26 marzo 22001 n. 151) L'interruzione deella gravidanza, sp pontanea o volon ntaria é consideraata malattia (com mma 1 articolo 19 legge 26 marzo 2001 n. 151) Flessibilità della data d di inizio del congedo per matternità (comma 1 articolo 20 leggee 26 marzo 2001 n. 151) Documentazionee richiesta articolo o 21 legge 26 marzo 2001 n. 151) T Trattamento economico e normattivo articolo 22 leegge 26 marzo 20 001 n. 151) T Trattamento prevvidenziale articollo 25 legge 26 maarzo 2001 n. 151)) C Congedi per Maternità e Paternitàà in caso di adoziioni e affidamentti articolo 26 legge 26 marzo 20011 n. 151) A Adozioni e affidaamenti: si applicaano gli articoli 39 9, 40, 41, 42, leggge 26 marzo 200 01 n. 151. (Ripossi giornalieri dellaa madre e del paadre, riposi per parti plurimi e riposi e permessi p per i figli con handicap grave) g Riposi Giornalieri • • • • • • • • Riposi giornalieri di un ora o di meezz’ora alla madrre o al padre articcolo 39 e 40 leggee 26 marzo 2001 n. 151) 51) Riposi giornalieri di un ora o di meezz’ora alla madrre o al padre per parti plurimi articcolo 41 legge 26 marzo 2001 n. 15 Due ore di riposo o e permessi per i figli con handicap grave entro il terzo anno di vitta (l'articolo 33, ccomma 2, della le egge 5 febbraio 1992, 1 n. 104) Permessi, anche continuativi, per i figli con handiccap grave, dopo ill compimento del terzo anno di viita o dopo la magggiore età articolo o 33, c comma 3, della leegge 5 febbraio 1992, 1 n. 104.) Possibilità cumullo riposi: congedo parentale ordinario, congedo per p la malattia deel figlio ed congeedo ai sensi dell'aarticolo 33, comm ma 4 d della legge 5 febb braio 1992, n. 104. (comma 4 articcolo 41 legge 26 marzo 2001 n. 15 51). Permessi dei gen nitori, per ogni bambino, nei prim mi suoi otto anni di vita (non oltrre, complessivam mente, il limite di 10 mesi) articolo 32 legge 26 marzo 2001 2 n. 151) Prolungamento del d congedo nel caso c di minore co on handicap . articcolo 33 legge 26 marzo 2001 n. 1551) T Trattamento eco onomico e normativo in caso di prrolungamento de el congedo nel caaso di minore con n handicap artico olo 34 legge 26 marzo m 2 2001 n. 151) 80 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO • T Trattamento prevvidenziale. artico olo 35 legge 26 marzo 2001 n. 151 1) Congedi per lo studio e la formazione • Congedi per la fo C ormazione: sospeensione per un peeriodo fino a 11 mesi articolo 5 leegge 8 marzo 20000 n. 53) (cfr ancche l'articolo 10 legge 2 maggio 1970, n. 300) 20 C Congedi per la fo ormazione continua. articolo 6 legge 8 marzo 2000 n. 53) C Congedo straordinario per motivi di studio (legge 13 Agosto 1984 n. n 476) Permessi studio articolo a 10 legge 20 maggio 1970 n. 300) • • • Altre Asp pettative e Co ongedi • • • • • • • Decesso tre giorn ni (comma 1 articcolo 1 d. m. 21 lugglio 2000 n. 278). G Gravi motivi familiari articolo 2 d. m. 21 luglio 2000 n. 278) C Congedo fino a due d anni per gravi motivi familiari (anche patologie e) (comma 2 articolo 4 legge 8 marzo 2000 n. 53) A Aspettativa a dip pendenti statali peer servizio all’estero del coniuge (anche ( esso dipen ndente dello statto) (legge 11 Febb braio 1980 n. 26) C Congedo per don natori di sangue (legge 13 Luglio 1967 1 n. 584) C Congedo per don natori di midollo osseo o articolo 5 legge 06 Marzo 2001 n. 52) Disciplina della partecipazione p deelle organizzazion ni di volontariato alle attività di prrotezione civile aarticolo 9 e 13 leggge 08 Febbraio 2001 2 n. 194) C Congedi elettorali e per incarichi politici p e amminisstrativi A Aspettativa per mandato m parlameentare. articolo 88 legge 30 Marzo o 1957 n. 361) A Assenze per adem mpiere alle funzio oni elettorali pressso gli uffici eletttorali. articolo 119 legge 30 Marzo o 1957 n. 361) Elezioni dei mem mbri del parlamen nto europeo artico olo 52 legge 24 Gennaio G 1979 n. 18) 1 Permessi, licenzee ed aspettative degli d amministrattori locali e dei co onsigli di amministrazione delle aziende speciali articolo 77, 78, 79 9, 80, 8 87 legge 18 Agosto 81, A 2000 n. 26 67) • • • • • CONGEDI RETRIBUITI R PER GRAVI HANDIC CAP AI SENSI DELL’ARTICOLO D 3, COMMA3, LLEGGE 104/199 92 Aventi diritto: 1. 2. 3. 4. 5. 6. La persona hand dicappata (ai sensi dell’articolo 3 comma c 3, della le egge 104/1992) Genitori (anche adottivi o affidattari) della person na con handicap, Lavoratori conviventi con fratello o o sorella con haandicap grave (a condizione che entrambi e i genitorri siano “scomparrsi”) Fratelli e Sorellee conviventi (sen ntenza corte costtituzionale 8 giuggno 2005 n. 233) se i genitori siaano impossibilitati perché totalmente inabili.(Non é su ufficiente che i geenitori siano solo anziani o invalidi parziali). Coniugi (sentenza corte costituziionale 18 aprile 2007 2 n. 158) Figli conviventi (sentenza corte costituzionale c 26 gennaio 2009 n. 19) Gli aventi dirittto possono: 1. 2. Scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio dom micilio e rifiutaree il trasferimento in altra sede sen nza consenso articolo 33, comma 5, Leegge 104/92) Ottenere la ridu uzione dell'orario o di lavoro fino a due ore giornalie ere o, in alternattiva, tre giorni di permesso mensiili fruibili anche in via continuativa. Retribuzione: le oree di permesso gio ornaliero o i tre giorni g di assenza sono s considerati giorni di lavoro a condizione che la persona con handicap in situazzione di graavità non sia ricoverata a tempo pieno p articolo 33,, comma 3, legge 104/92). 81 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO ASSENZE PER MALATTIA A M articcolo 21 CCNL 19 994/97 modificcato dal CCNL integrativo 1998/01 e dal CCNL 2006/2009 1. Il dipendente assente per malattiaa ha diritto alla conservazione del posto per un period do di diciotto mesi. Ai fini della d maturazio one del predetto o periodo, si so ommano tutte lee assenze per malattia m interveenute nei tre an nni precedenti l'episodio l morb boso in corso. ma 1, al lavorattore che ne facccia richiesta pu uò essere conceesso di assentarsi per un ulterriore 2. Superatto il periodo preevisto dal comm periodo dii 18 mesi in casi particolarmen nte gravi13. 3. Prima di d concedere l' ulteriore perio odo di assenzaa di cui al comma 2, su richieesta del dipend dente l'amministrazione proccede all'accertaamento delle sue s condizioni di salute perr il tramite de ella unità sanittaria locale co ompetente ai sensi s delle viggenti disposizion ni, al fine di sttabilire la sussistenza di even ntuali cause di assoluta e peermanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo laavoro. 4. Superatti i periodi di co onservazione deel posto previstti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seeguito dell'acce ertamento dispo osto ai sensi del comma 3, 3 il dipenden nte sia dichiarato permane entemente inid doneo a svolgere qualsiasi proficuo lavvoro, p salvvo particolari esigenze, e a risolvere il rappo orto corrispond nnità l'Amministtrazione può procedere, dendo al dipendente l'inden sostitutivaa del preavviso. 5. I period di di assenza per p malattia, saalvo quelli prevvisti dal comma 2 del presen nte articolo , no on interrompono la maturaziione dell'anzian nità di servizio a tutti gli effetti. 6. Sono fattte salve le vigeenti disposizion ni di legge a tuteela degli affetti da TBC. 7. Il trattamento econom mico spettante al a dipendente che c si assenti pe er malattia é il seguente: s r fisssa mensile, co on esclusione di d ogni compen nso accessorio,, comunque deenominato, perr i primi 9 messi di a) intera retribuzione assenza. Nell’ambito N di tale t periodo, peer le malattie pari p o superiori a quindici giorrni _33 o in casso di ricovero ospedaliero o e per p il successivo o periodo di co onvalescenza post p ricovero, ricovero r domicciliare, certificaato dalla ASL o struttura sanitaria competeente, purché siaa sostitutivo deel ricovero ospeedaliero, al dipeendente compe ete per intero l’indennità di aamministrazione di cui all’articolo 33 del CCNL del 16 febbraio 1999. In tale periodo sono computatii la giornata deel sabato anchee nei casi in cu ui l’orario di lavvoro o su cinque gio orni nonché i giorni festivi che e ricadono all’in nterno dello steesso. In caso di malattia di durata settimanale sia articolato a quindici giorrni l’indennità di amministrazzione é decurtaata in misura proporzionale ai giorni di asssenza per malaattia inferiore ai dividendo l’importo della stessa per 30 0 e moltiplican ndo il risultato per i giorni prrescritti dal cerrtificato medico o. Sono abrogaati il d CCNL del 16 1 maggio 1995 5 _35 ed il pun nto 5, lett. a), 1° periodo delll’allegato A dell CCNL integraativo punto 6 dell’allegato B del sottoscrittto il 22.10.97; b) 90 % deella retribuzionee di cui alla letttera "a" per i su uccessivi 3 mesi di assenza; c) 50 % deella retribuzionee di cui alla letteera "a" per gli ulteriori u 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel commaa 1; d) i period di di assenza preevisti dal comm ma 2 non sono retribuiti. r 7 bis.In caso di patologie gravi che richieedano terapie salvavita s ed altrre ad esse assim milabili secondo o le indicazioni dell’Ufficio medico legale delll’Azienda sanittaria competente per territo orio, come ad esempio l’em modialisi, la ch hemioterapia, il trattamento per l’infezionee da HIV- AIDS nelle n fasi a bassso indice di disaabilità specifica (attualmente indice di Karnosssky), ai fini del presente artico olo , sono esclu usi dal computo o dei giorni di assenza a per maalattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o o di day - hospital ed i giorn ni di assenza do ovuti alle citatee terapie, debittamente certificati dalla comp petenze Aziend da sanitaria Locale o Struttura Convenzionataa. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni o caso all’intera retribuzion ne prevista dal comma c 7, lettera a). 7 ter. La disciplina d di cui al comma 7/bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, laa cui menomazzione sia ascrivibile alle catego orie dalla I allaa V della Tabellla A, di cui al d.lgs. n. 834/8 81 _37, per i giiorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativameente alla gravitàà dello stato di invalidità, sia debitamente d do ocumentata. 7 quater. Per agevolare ili soddisfacimen nto di particolaari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 7/biis, le amministrrazioni favorisco ono un’idonea articolazione dell’orario di lavvoro nei confron nti dei soggetti interessati. 7 quinquiees. Nel caso di malattia insortta nell’arco dellla giornata lavo orativa durantee l’orario di servvizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro o, la giornata non sarà considerata assenza per p malattia see la relativa cerrtificazione med dica ha decorreenza dal giorno o successivo a quello della parziale p prestaazione lavorativva. In tale ipotesi, il dipendeente, ai fini del completameento dell’orario o, recupererà lee ore non lavorrate concordandone i tempi e le modalità co on il dirigente, aanche ai sensi dell’articolo 20 0 del CCNL del 16.5.95. Nel caaso in cui il cerrtificato medico o coincida con la giornata della parziale presstazione lavoraativa, la stessa sarà pendente potràà invece utilizzare le ore lavoraate come riposo o compensativo o di pari entità. consideratta assenza per malattia e il dip 13 La grave patologia necessita di terapia salvavitaa ed altre assimilaabili. 82 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 8. L'assenzza per malattiaa deve essere comunicata c all'ufficio di apparrtenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orariio di lavoro del giorno in cui sii verifica, anchee nel caso di eveentuale prosecuzione dell’ asssenza, salvo com mprovato impe edimento. uto a recapitarre o spedire a mezzo racco omandata con avviso di ricevvimento il cerrtificato medico o di 9. Il dipendente é tenu ella stessa. Quaalora giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio dellla malattia o alla eventuale prosecuzione de ne scada in giorno festivo esso o é prorogato al a primo giorno lavorativo succcessivo. tale termin 10. L'amm ministrazione dispone il contro ollo della malatttia ai sensi delle vigenti dispo osizioni di leggee fin dal primo giorno di asseenza, attraverso o la competentee Unità sanitaria locale. 11. Il dipeendente, che durante l'assenza, per particcolari motivi, dimori d in luogo diverso da quello di resid denza, deve daarne tempestiva comunicazion ne, precisando l'indirizzo dovee può essere rep perito. nza di espressa autorizzazionee del medico cu urante ad uscirre, é tenuto a farsi f 12. Il dipeendente assente per malattia,, pur in presen trovare neel domicilio com municato all' am mministrazionee, in ciascun gio orno, anche se domenicale o festivo, dalle ore o 10 alle ore 12 1 e dalle ore 17 1 alle ore 19. 13. La peermanenza del dipendente nel n proprio dom micilio durante e le fasce orarie come soprra definite può ò essere verificata nell'ambito e nei limiti deelle vigenti disp posizioni di leggge. ora il dipenden nte debba allo ontanarsi, duraante le fasce di d reperibilità, dall'indirizzo ccomunicato, per visite mediche, 14. Qualo prestazion ni o accertamen nti specialistici o per altri giusstificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, é tenuto a daarne preventivaa comunicazion ne all'amministrrazione, eccezio on fatta per i caasi di obiettivo e giustificato im mpedimento. 15. Nel caso in cui l'inferrmità derivantee da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipe endente é tenu uto a darne com municazione all’ amministrazzione, la qualee ha diritto di recuperare dal d terzo respo onsabile le retribuzioni da essa e corrisposte durante il perriodo di assenza ai sensi del co omma 7, lettere e "a", "b" e "c",, compresi gli oneri riflessi inerenti. s applicano alle assenze perr malattia iniziaate successivam mente alla datta di 16. Le dissposizioni conteenute nel pressente articolo si stipulazion ne del contratto, dalla quale si s computa il trriennio previsto o dal comma 1. Alle assenze p per malattia in corso c alla predetta data si ap pplica la normaativa vigente al momento dell'insorgenza de ella malattia peer quanto attieene alle modaliità di retribuzio one, fatto salvo o il diritto alla conservazione del d posto ove piiù favorevole. VISITA FIS SCALE La visita fiscale è un accertamentto predispostoo dal datore di lavoro sulll'effettivo staato di malattia a del dipendeente assente, è obbligatoriaa (anche per 1 solo giorno di malattia) e viene richiessta dall'ente ddi appartenenzza del dipendeente ai medicii dell'ASL. Il lavorattore è tenuto alla reperibillità nelle fascee orarie stabiilite dalla leggge nel luogo indicato al da atore, per tuttto il periodo di d malattia asssegnato dal medico m di base nel certificato o. Con il Coollegato Lavoro alla Finanzziaria per il 2010 2 (legge 11 167 del Marzoo 2010), il cerrtificato di ma alattia cartaceeo è sostituito dal certificatto elettronico.. Il medico baase compila ill certificato dii malattia in uuna sezione nel n sito dell'IN NPS, a casella dii posta elettro onica certificaata (PEC) del datore di lavvoro presso il sito che inviaa in automaticco una copia alla Italia.govv (ogni personna giuridica è obbligata add averne una). Quindi, non appena è rilassciato il certifficato di malaattia (entro al massimo un giorno), l'info formazione è visibile v a tuttti i soggetti chhe possono riichiedere o eff ffettuare la viisita fiscale (IN NPS, INAIL, ASL, A datore dii lavoro). I contrattti nazionali obbbligano il laavoratore in malattia m ad avvvisare tempesstivamente il ddatore e a forrnire un indirizzo dove è reeperibile, che può p differire da quello di residenza. r Il medico m deve recarsi r al dom micilio indicatto dal lavoratoore, negli orari di reperibillità imposti daalla legge. Il lavoratore può rifiuutare l'ingressso ai medici che si preseentano fuori dell'orario d di reperibilità. Tale rifiuto non costituiscce per il datorre titolo per vaalutare un'asssenza ingiustifficata dal luoggo di lavoro, nné per l'INPS di non pagarre al lavoratorre l'indennità di d malattia: è del tutto equiivalente all'asssenza di visitee fiscali. Una voltaa ricevuto la visita v fiscale che c conferma la prognosi ill lavoratore noon è più soggeetto alle fascee di reperibilittà in quanto "ggià controllatto". Ulteriori richieste di visite v da partee dei datori dii lavoro confi figurano il rea ato di vessazioone. Secondo la Cassazione, è risarcibile il danno caausato al lavoratore dalla richiesta da parte del datore di lavoroo di continue visite domiciliari, che ignoorano l'esito di precedentii controlli chee confermano la persistenzza della malatttia, d causare add dirittura un agggravamento ddella malattia a del dipendennte. configuraano un intentoo persecutorioo suscettibile di Se il meddico non trovaa il lavoratore nel domicilioo indicato durrante l'orario di d reperibilitàà, resta a carico del lavorattore un'assenzza ingiustificaata a meno ché c non abbiia giusto mottivo. Resta all lavoratore l'onere della prova, che può p 83 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO esentarloo da un'assenzza ingiustificaata, per le motivazioni tipizzate nei conntratti nazionnali: cause di forza maggioore, acquisto di farmaci, visite v specialisstiche o terappie legate allla malattia in corso. Se il lavoratore non si presentta il giorno suuccessivo, scaatta di nuovo un'assenza u inggiustificata. Se, S a seguito della d visita, coonsidera il peeriodo di malaattia ingiustificcato e il lavooratore idoneoo a riprenderre l'attività lavorativa, puòò ridurre i gioorni di malatttia o ordinaree la ripresa dell'attività.Tu d uttavia, se il certificato c è stato s rilasciatto al lavoratoore in un osppedale o da uno u specialistaa, è corredatoo da relativa documentazio d one clinica, quuesto ha un va alore maggiorre del parere ddi un medico generico g duraante una visitaa fiscale, che può p essere fattto valere in seede di contenzzioso. L'intereessato può citaare il medico fiscale f e l'istituto di apparttenenza (INAIIL o ASL) perr i danni derivanti dall'ord dine di riprenndere l'attivitàà durante un periodo di reeale malattia. f non è limitata a un controllo dellla presenza del d lavoratore in malattia neel domicilio, ma m a una verif ifica La visita fiscale di merito. All'ordine dii ripresentarsi al lavoro, see lo ritiene ind debito e di esssere effettivam mente malato, il lavoratore può p u nuovo certiificato medicoo che dà inizioo a un altro peeriodo di malaattia. opporre un Per i dippendenti dellaa pubblica am mministrazionee a decorreree dal 04.02.2010, le nuovee fasce di rep peribilità sonoo le seguenti: dallee ore 09,00 allle ore 13,00 dallee ore 15,00 allle ore 18,00 L’obbligoo di reperibilità sussiste ancche nei giornii non lavorativvi e festivi. Il provveedimento, inolltre, prevede l’esclusione dall’obbligo d del d rispetto di d tali fasce oorarie di repeeribilità, quallora l’assenzaa del dipendennte sia riconduucibile ad unaa delle seguentti circostanze:: • patologie p gravi che richieddono terapie saalvavita; • infortuni i sul lavoro; l • malattie m per lee quali è stataa riconosciutaa la causa di servizio; • stati s patologicci sottesi o connnessi alla sittuazione di invvalidità riconoosciuta. Sono, altrresì, esclusi i dipendenti neei confronti deei quali è stata a già effettuatta la visita fisccale per il perriodo di prognnosi indicato nel n certificatoo. DETER RMINAZIONE DELLE D FASCE OR RARIE DI REPER RIBILITÀ PER I PUBBLICI P DIPEN NDENTI IN CASO O DI ASSENZA PER P MALATTIA A DM M 18 dicembre 2009, 2 n. 206 Con il decreto 18 dicemb bre 2009, n. 20 06, in vigore dal 4 febbraio 20 010, le fasce di reperibilità perr malattia sono o state fissate dalle d ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 0 alle ore 18.00. L’onere deella reperibilità sussiste fin dal primo giorno di assenza per malattia e per tutto il periodo o, compresi i giorni non lavorativi e festivi. Sono fattee salve eventuaali documentatte necessità di assentarsi dal domicilio per l’effettuazionee di visite mediche, prestazio oni e terapie saanitarie, accertamenti speciallistici regolarm mente prescrittii, o altri giustifficati motivi. In tali circostan nze di assenza dal domicilio durante d le fascce di reperibilitàà il dipendentee é tenuto a darne preventiva informazione aall’ufficio di appartenenza, salvo i casi di obiiettivo e giustifficato impedimento, e a produrre idonea do ocumentazione giustificativa. IInfortunio. Nell’ipotesi di asseenza per malatttia derivante daa infortunio no on sul lavoro asscrivibile a responsabilità di teerzi (es. per incidente stradale e), il dipendentee ha l’obbligo di d darne comun nicazione all’uffficio di appartenenza, al fine di d consentire alll’Istituto di eseercitare il diritto o di recuperaree dal terzo responsabile le retrribuzioni corrisp poste durante ili periodo di asssenza, compressi gli oneri riflesssi inerenti. L’articolo 71, comma 3, del decreto leegge n. 112/20 008 convertito,, con modificazzioni, dalla leggge n. 133/2008, ha stabilito che l’amministtrazione dispon ne la visita fisccale anche nel caso di assenzza di un solo giorno, tenuto cconto delle esiigenze funzionaali e organizzattive. Il decreto legislativo 27 ottobre o 2009, n. 150, delegato o dalla legge 4 marzo m 2009, n. 15, ha ribadito o che l’ amminisstrazione dispone il controllo in i ordine alla sussistenza s dellla malattia del dipendente an nche nel caso di d assenza di un n solo giorno, tenuto t conto delle d esigenze funzionali f ed organizzative o e inoltre che le fasce orarie ed e di reperibilitàà del lavoratorre, entro le qu uali devono essere effettuatee le visite medicche di controllo, sono stabilite con decreto de el Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.. ESCLUSIO ONI DM 18 diccembre 2009, n. n 206, recante "Determinazion ne delle fasce orarie o di reperib bilità per i pubb blici dipendenti in caso di asseenza per malatttia 84 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Oltre a mo odificare le fascce di reperibilità il decreto n. 209/2009 2 contiiene alcune imp portanti novità, formali e sosttanziali, per quaanto riguarda lee esclusioni dall’obbligo di rep peribilità a favore dei dipenden nti per i quali l’aassenza é ricon nducibile, etiolo ogicamente, a: 1. pato ologie gravi che richiedono terrapie salvavita; 2. inforrtuni sul lavoro; 3. malaattie per le quali é stata ricono osciuta la causaa di servizio; 4. stati patologici sotttesi o connessi alla situazione di invalidità rico onosciuta. Viene inoltre prevista un’ulteriore esclu usione dall’obbligo di reperibilità per i dipend denti nei confro onti dei quali é stata s già effettu uata la visita fisscale per il perio odo di prognosi indicato nel ceertificato. Sono ovviaamente esclusi dall’ obbligo dii reperibilità al domicilio anche e i lavoratori ch he si trovino in ricovero osped daliero. Nell’ ipoteesi in cui l’assen nza per malattiaa comporti perr l’interessato l’’effettuazione di d visite speciallisti- che, cure o esami diagno ostici a malattiaa, l’ufficio di appartenenza del d dipendente, che conosce la circostanza a seguito della comunicazio one ricevuta, deve d valutare di volta in volta, in relazione allla specificità deelle situazioni, se s richiedere la visita domiciliaare di controllo. In tali circo ostanze potreb bbero ricorrere quelle esigenzee funzionali e organizzative o deelle quali si devve tener conto nell’ottica n geneerale di razionallizzazione ed effficacia dell’azio one amministraativa. CO ONTROLLI SULLLE ASSENZE a articolo 55-septties decreto leggislativo 165/20 001 smi 14 1. Nell'ipo otesi di assenzaa per malattia protratta p per un periodo supe eriore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo eventto di malattia nell'anno n solaree l'assenza viene giustificata esclusivamentte mediante ceertificazione medica rilasciataa da una struttura sanitaria pubblica p o da un n medico conveenzionato con il Servizio sanitaario nazionale. 2. In tutti i casi di assen nza per malatttia la certificazzione medica é inviata per viia telematica, d direttamente dal d medico o dalla d struttura sanitaria s che laa rilascia, all'Isttituto nazionalee della previde enza sociale, seecondo le modalità stabilite per p la trasmissiione telematicaa dei certificati medici nel setttore privato dallla normativa vigente, e in parrticolare dal decreto del Presid dente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, com mma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, 2 n. 269, co onvertito, con modificazioni, m d dalla legge 24 novembre n 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 81 10, della legge 27 2 dicembre 20 006, n. 296, e dal predetto Istittuto é immediaatamente inoltrrata, con le med desime modalittà, all'amministtrazione interesssata. 3. L'Istitutto nazionale della d previdenza sociale, gli enti e del servizio sanitario naazionale e le aaltre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 co on le risorse finaanziarie, strumentali e umanee disponibili a leegislazione vige ente, senza nuovi o maggiori oneri o a carico della finanza pub bblica. 4. L'inosseervanza degli ob bblighi di trasm missione per via telematica della certificazionee medica conceernente assenze e di lavoratori per p malattia di d cui al comma 2 costituiscee illecito disciplinare e, in casso di reiterazio one, comporta l'applicazione della sanzionee del licenziameento ovvero, peer i medici in raapporto conven nzionale con le aziende sanitaarie locali, dellaa decadenza dalla convenzionee, in modo indeerogabile dai co ontratti o accorrdi collettivi. 5. L'Ammiinistrazione dispone il controlllo in ordine alla sussistenza della d malattia del d dipendentee anche nel casso di assenza di d un solo giorn no, tenuto contto delle esigen nze funzionali e organizzative e. Le fasce orarrie di reperibilità del lavorato ore, entro le quali q devono esssere effettuatee le visite mediche di controlllo, sono stabilitte con decreto del Ministro p per la pubblica amministrazion ne e l'innovazio one. 6. Il respo onsabile della struttura in cui il dipendente lavora noncché il dirigentee eventualmen nte preposto all'amministrazi a ione generale del personale,, secondo le rispettive r competenze, curan no l'osservanzaa delle disposizioni del pressente articolo , in particolaree al fine di prevvenire o contrasstare, nell'interresse della funzionalità dell'uffficio, le condottte assenteistich he. Si applicano o, al riguardo o, le disposizion ni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. PERMAN NENTE INIDONEEITÀ PSICOFISIC CA 14 Ecco cosa prrevedono, in sinteesi, le nuove norm me: Il certificato di malattia m è inviatoo per via telematicca direttamente dal medico o dallaa struttura sanitariia pubblica che loo rilascia all'INPS S L'INPS invia im mmediatamente il certificato, semppre per via telemaatica, all'amministtrazione di apparttenenza del lavoratore L'inosservanza degli obblighi di d trasmissione teelematica da parrte dei medici costituisce illecitoo disciplinare e, in caso di reiteerazione, comporrta il licenziamento o, per i medici connvenzionati, la deecadenza dalla convenzione. mente all'amminiistrazione, per i successivi contro olli medico fiscali, la Per il lavoratoree del settore pubbblico, che comuunque deve segnaalare tempestivam propria assenza e l'indirizzo di reeperibilità (se divverso dalla residennza o domicilio abituale), a l'invio telematico t soddissfa l'obbligo di recapitare l'attestazzione o della malattia. di malattia ovveero di trasmetterlaa tramite raccomaandata A/R alla propria amministrazione entro 2 gioorni lavorativi suuccessivi all'inizio 85 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO articolo 55-occties decreto leggislativo 165/20 001 smi 1. Nel casso di accertataa permanente inidoneità psiicofisica al serrvizio dei dipen ndenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo o 2, comma 2, l''amministrazion ne può risolverre il rapporto dii lavoro. Con regolamento da eemanarsi, ai sensi dell'articolo o 17, comma 1, lettera b), della legge 23 ago osto 1988, n. 400, 4 sono discip plinati, per il peersonale delle amministrazion ni statali, anchee ad ordinamen nto autonomo, nonché degli enti e pubblici non economici: a) la proceedura da adottaare per la verificca dell'idoneitàà al servizio, ancche ad iniziativaa dell'Amministtrazione; b) la possiibilità per l'amm ministrazione, nei n casi di periccolo per l'incolu umità del dipen ndente interesssato nonché pe er la sicurezza degli d altri dipen ndenti e degli utenti, u di adotttare provvedim menti di sospen nsione cautelarre dal servizio, in attesa dell'e effettuazione della d visita di idoneità, nonchéé nel caso di maancata presentaazione del dipendente alla visita di idoneità, iin assenza di giustificato motiivo; c) gli effettti sul trattameento giuridico ed e economico della sospensio one di cui alla lettera b), non nché il contenu uto e gli effettii dei provvedim menti definitivi adottati a dall'am mministrazione in seguito all'effettuazione deella visita di idoneità; d) la possibilità, per l'am mministrazione,, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendentee, di sottoporsii alla visita di idoneità 86 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO UFFICIO PERSONALE P PU UBBLICHE AMM MINISTRAZION NI SERVIZIO TRATTAMENT TO PERSONALE E DFP-00341175-17/07/2008-11.2.3.3 Alle Amministrazio oni pubbliche dii cui a all’articolo 1, coomma 2, del d.llgs. n. 165 del 2001 2 C CIRCOLARE N. 7/2008 l n. 112 del d 2008 – “D Disposizioni urrgenti per lo sviluppo s econoomico, la sempplificazione, la a competitivitàà, la Decreto legge stabilizzazzione della finaanza pubblica e la perequazion ne tributaria” – articolo 71 – assenze dal servizio dei pubb blici dipendentti. na in materia di d assenze per m malattia. Il provveddimento legislativo innanzi tuttto contiene una nuova disciplin La normativa stabilisce il trattamento economico speettante al dipen ndente in caso di d assenza per malattia (comma 1), definiscce le modalità per p la presenttazione della certificazione c m medica a giusstificazione dell’assenza (com mma 2) e per i controlli che le amministrrazioni debbonoo disporre (com mma 3). Quanto all trattamento economico, e la disposizione d staabilisce che “n nei primi diecii giorni di asseenza é corrispo osto il trattamento economicoo fondamentalee con esclusioone di ogni indennità i o em molumento, coomunque denom minati, aventi carattere fissso e continuativo, nonché di ogni o altro trattaamento econom mico accessorio”, con le ecceziioni previste neello stesso comm ma (trattamentii più favorevoli eventualmentee previsti per le assenze dovutee ad infortuni su ul lavoro o a caausa di servizioo, oppure a rico overo ospedalieero o a day ospiital o a terapie salvavita). s In proposito, si considerano rientrantii nel trattamennto fondamenta ale le voci dell trattamento eeconomico tabeellare iniziale e di sviluppo economico, e dellaa tredicesima mensilità, m della retribuzione in ndividuale di annzianità, ove acqquisita, degli evventuali assegnni ad personam per il personaale del comparrto ministeri e analoghe voci per il personaale dipendente da altri compa arti; inoltre, peer il buzione di posizzione di parte ffissa, la trediceesima mensilitàà, la personale dell’area I si considerano loo stipendio tabeellare, la retrib retribuzionne individuale di anzianità ovve acquisita, eventuali e assegn ni ad personam m e analoghe vvoci per il perssonale dirigenzziale appartenente ad altre areee. Per la quaalificazione dellle voci retributtive, le amminisstrazioni dovra anno comunquee far riferimentoo alle eventualii definizioni forrnite dai contraatti collettivi peer ciascun compparto o area di riferimento articolo 45 del d..lgs. n. 165 del 2001: “Il tratttamento econom mico fondamenttale ed accessorrio é definito daai contratti colllettivi”). La disciplina in esame, a mente dell’ulttimo comma deell’articolo 71, non può esseree derogata dai contratti colletttivi. Naturalmeente, per le parrti non incompaatibili con il nuovo regime leegale, continueeranno ad appllicarsi le clausoole dei contrattti collettivi e degli d accordi neegoziali di riferrimento. Si segnalaa che i risparm mi conseguenti all’attuazione della d norma co ostituiscono ecoonomie di bilanncio per le amministrazioni dello d Stato e peer gli enti diverrsi dalle amminnistrazioni stataali concorrono al miglioramento dei saldi ddi bilancio. Seco ondo la norma tali risparmi “non “ possono esssere utilizzati per p incrementaare i fondi destin nati alla contraattazione colletttiva”. Particolarri problemi intterpretativi si sono s posti in riferimento al comma 2 delll’articolo in qquestione il qu uale stabilisce: “2. Nell'ipotessi di assenza per malattia prootratta per un periodo p superiiore a dieci gioorni, e, in ognii caso, dopo il secondo eventto di malattia nell'anno n solaree, l'assenza vienne giustificata esclusivamentee mediante pressentazione di ceertificazione medica rilasciataa da struttura sanitaria s pubbliica.”. La norma individua le modalità m con cui c i pubblici dipendenti d debb bono giustificare le assenze pper malattia. Essa E fa riferimento alternativaamente alla giuustificazione deelle assenze chhe in generale si protraggonoo per un perioddo superiore a dieci giorni e - a prescinderre dalla durata - alla giustificaazione delle asssenze che riguardano il terzo episodio e di asseenza in ciascun anno solare. Quanto alll’individuazionne del “periodoo superiore a diieci giorni”, la a fattispecie si realizza r sia nell caso di attesta azione mediantee un unico certtificato dell’inttera assenza siia nell’ipotesi in cui in occa asione dell’evento originario sia stata indiccata una proggnosi successivaamente protrattaa mediante altrro/i certificato/ii, sempre che l’assenza sia conntinuativa (“maalattia protratta a”). Si chiariscce che, in base alla norma, nella nozione di “secondo evento” e rientraa anche l’ipoteesi di un solo giorno g di malaattia successivoo ad un precedeente e distinto “evento” “ di un solo s giorno. Nei casi sopra s visti “l’aassenza viene giustificata escclusivamente mediante m presenntazione di cerrtificazione meedica rilasciataa da struttura sanitaria s pubbliica.”. La norma sicuramente essclude che nellle ipotesi descriitte la certificazzione a giustificazione dell’asssenza possa essse rilasciata daa un nitario nazionaale. Le amminiistrazioni perta anto non potraanno medico libbero professionnista non convvenzionato con il Servizio san 87 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO considerarre come assenzze giustificate quelle q avvenutee per malattia per p le quali il dipendente prooduca un certifficato di un medico libero proffessionista non convenzionato. Ciò detto,, la lettura deella disposizioone va operataa nel più amp pio quadro deelle norme cosstituzionali e dell’organizzaz d ione dell’assisttenza sanitaria delineata d dal d.lgs. d n. 502 del 1992. Tale otticca conduce add un’interpretazzione che supeera il dato meeramente testuuale della dispposizione, per cui deve ritennersi ugualmentte ammissibile la certificazionne rilasciata dallle persone fisicche che comunqque fanno partee del Servizio in n questione e, cioé, c dai medici convenzionatti con il Serviziio sanitario naazionale articollo 8 d.lgs. n. 502 5 del 1992), i quali in basee alla convenzione stipulata con c le A.S.L. e all’Accordo coollettivo nazionale vigente son no tenuti al rilaascio della certtificazione (Acccordo del 23 maarzo 2005, articcolo 45). Anche in questo casso la qualità deel medico - ossia l’evidenza del d rapporto conn il Servizio sa anitario nazionaale dovrà risuultare dalla certtificazione. Si coglie l’occasione peer ricordare inn questa sede che, in osservvanza dei princcipi della neceessità e dell’in ndispensabilità che ali, in linea gennerale (salvo sppecifiche previssioni) le pubblliche improntanno la disciplinaa in materia di trattamento deei dati persona amministrrazioni non posssono chiedere che c sui certificaati prodotti a giiustificazione dell’assenza de perr malattia sia in ndicata la diagnnosi, essendo suufficiente l’enuunciazione dellaa prognosi (si veda in propossito anche la Delibera D del G Garante per la protezione p dei dati personali del 14 giugno 2007, relativaa a “Linee guiida in materia di trattamentoo di dati persoonali di lavorattori per finalittà di gestione del d rapporto di lavoro l in ambitto pubblico.”, pubblicata p nel Supplemento S orddinario della G G.u. del 13 luglio 2007, n. 161.)). Si segnalaa all’attenzione la previsione del d comma 3 deell’articolo 71. La norma impoone la richiestaa della visita fisscale da parte delle d amministrrazioni anche neel caso in cui l’assenza sia lim mitata ad un sollo giorno e, innnovando rispettto alle attuali previsioni negozziali, stabilisce un regime orario più ampio per p la reperibiilità al fine di agevolare i coontrolli. La norrma specifica che la richiesta per f dovrà essere e presentatta “tenuto contto delle esigenze funzionali edd organizzative” ”. Ciò significa che l’attivazione della visita fiscale d un solo giorrno, salvo partiicolari impedim menti la richiestta di visita fiscaale é sempre obbbligatoria, anche nelle ipotessi di prognosi di del serviziio del personalee derivanti da un u eccezionale carico c di lavoro o o urgenze dellla giornata. ASSENZ ZA INGIUSTIIFICATA AL DOMICILIO D DURANTE D LE E FASCE DI R REPERIBILIT TÀ r sul piano disciplinaree. Comporta sanzioni econoomiche ed integgra fattispecie rilevanti A titolo meeramente esempplificativo sonoo considerati daalla giurisprudeenza casi di asseenza ingiustificcata alla visita di d controllo: a) noon aver udito ill campanello duurante il riposo o per altri mottivi; b) mancanza m del noominativo del laavoratore sul ciitofono; c) noon funzionamennto del citofono o del campaneello; d) mancata m o incom mpleta comunicaazione della vaariazione di dom micilio o del luoogo di reperibilità; e) esspletamento di incombenze i faccilmente effettuaabili in orari diiversi. Al contrarrio l’ assenza durante d le fasce di reperibilità potrebbe esserre considerata giustificata g in ppresenza di situ uazioni, ovviamente opportunaamente documenntate, che abbiiano reso impreescindibile e indifferibile la prresenza del lavvoratore altrovee, per evitare gravi g conseguennze per sé o perr i membri dellaa famiglia. La nozione di giustificatoo motivo costituuisce una claussola elastica ch he dottrina e giiurisprudenza cconcorrono a definire d e ricorrre in d un ragionevoole impedimentoo, cioé un motivvo serio ed apprrezzabile che deetermina l’impoossibilità di ossservare l’obbliggo di presenza di reperibilittà. L’ assenzaa dal domicilioo giustificata con c la contempporanea presenza del lavoraatore presso loo studio del medico curante non costituiscee, di per sé, valiida giustificazioone. Sarà necesssario provare la l necessità dellla visita e la suua indifferibilità à. Anche l’asssenza al domiccilio durante laa visita di contrrollo, in manca anza di validi motivi m di giustifficazione, é con ntestata nel casso in cui il dipenndente, su invitto rilasciato dal medico fiscalee, si sia successsivamente sottopposto a visita aambulatoriale che c non ha lo sccopo di sanare l’assenza l al dom micilio, ma soloo quello di conffermare la prog gnosi stabilita dal d medico curaante. O ONERE DELLA A PROVA Ricade sull lavoratore l’oonere della provva dell’esistenzaa del giustificato motivo, che rappresenta r l’uunico modo perr evitare le sanzzioni previste inn caso di assenzza alla visita di controllo. 88 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO UFFICIO PERSONALE P PU UBBLICHE AMM MINISTRAZION NI SERVIZIO TRATTAMENT TO PERSONALE E Prot: DFP--0040319-05/09/22008-1.2.3.3 Alle Amministrazio oni pubbliche dii cui a all’articolo 1, coomma 2, del d.llgs. n. 165 del 2001 2 CIRCOLA ARE N. 8/20088 Decreto leegge n. 112 del d 2008 conveertito in leggee n. 133 del 2008 2 – “Dispoosizioni urgentii per lo svilup ppo economicoo, la semplificaazione, la comppetitività, la staabilizzazione deella finanza pub bblica e la pereequazione tribuutaria” – artico olo 71–assenzee dal servizio deei pubblici dipeendenti - ulterioori chiarimenti gosto 2008, é stato s Con leggee n. 133 del 20008, pubblicata sul Supplementto ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale nn. 195 del 21 ag convertito in legge con modifiche m il d.l. n. 112 del 20088, recante “Disp posizioni urgennti per lo svilupp ppo economico, la semplificazione, la competiitività, la stabilizzazione della finanza f pubblicca e la perequa azione tributariaa”. A seguito delle modifiche apportate all’originario a p provvedimento normativo e considerati i nnumerosi quesiti pervenuti dalle d amministrrazioni circa l’’applicazione della d nuova dissciplina si ritieene opportuno fornire f ulteriori indicazioni ad integrazione di quelle già date con la preecedente circolaare n. 7 del 20008. La materiaa é di estrema delicatezza e di d assoluta rileevanza, in quan nto riguarda siaa la sfera privaata dei dipendeenti pubblici, siia la correttezzaa dei loro rappporti con l’amm ministrazione, coon i colleghi e con i cittadini. Peraltro, data la sua complesssità, si preganno le amministrrazioni di far coonoscere le eveentuali criticità riscontrate nelll’applicazione delle norme annche per conseentire un interveento finalizzatoo al loro riordinno attraverso innterventi legislaativi. 1. Assenzee per malattia Si segnalaa innanzi tutto che la legge di conversionee ha operato una u modifica integrativa i intrroducendo dopo il primo com mma dell’articoolo 71 in esam me un comma 1 bis. Tale dispposizione stabilisce che: “Le disposizioni ddi cui al presen nte articolo noon si applicano al comparto sicurezza e difesaa per le malattiie conseguenti a lesioni riportaate in attività opperative ed add destrative.”. Coon la p é statta introdotta un’esclusione esspressa dall’am mbito di appliccazione della nnuova disciplin na. Tale esclusione modifica pertanto riguarda dal d punto di vista soggettivo il personale del comparto c sicurrezza e difesa e dal punto di vissta oggettivo glli eventi di malaattia conseguennti a lesioni ripportate in attività operative edd addestrative. É rimasta per il momento escclusa la componente dei vigilii del fuoco, in altri a casi doveroosamente equipparata al compaarto sicurezza e difesa. In prop oposito, si segnaala sin da ora che c il Dipartimento della funzione pubblica si s adopererà inn sede parlameentare per prevvedere un’integgrazione alla noormativa per quanto q riguardaa gli eventi di malattia m consegguenti a lesioni riportate r in attiività operative ed e addestrativee. Consideraate le richieste di chiarimento giunte all’atteenzione del Dip partimento, si rende r necessariio dare indicaziioni circa le nuuove modalità di decurtazionne della retribuzione in casoo di assenza per p malattia in applicazionee dell’articolo 71 comma 1. La d giorni di assenza é corrrisposto il tratttamento econom mico disposizionne stabilisce chhe, salvo le eccezioni previstee, “nei primi dieci fondamenttale con esclusiione di ogni inddennità o emoluumento, comunq que denominatii, aventi caratteere fisso e contiinuativo, nonchhé di ogni altroo trattamento economico e acceessorio”. La noorma prescrivee una decurtazione “permaneente” nel senso o che la trattennuta opera per ogni episodio di assenza (ancche di un solo giorno) g e per tutti i dieci giorrni anche se l’aassenza si protrrae per più di dieci d giorni. Pertanto, nel casoo di assenza prrotratta per un periodo superiiore a dieci gioorni (ad esempiio per undici giiorni o più) i primi dieci giorrni debbono esssere assoggettaati alle ritenutte prescritte mentre per i succcessivi occorrre applicare ill regime giuriddicoeconomicoo previsto dai CCNL ed acccordi di compparto per le asssenze per mallattia. In sostaanza, i dieci giiorni non sonoo un contingentte predefinito massimo m esaurito il quale si appplicano le reg gole contrattualli e l’assenza pper malattia chee si protrae olttre il decimo gioorno non conseente la correspoonsione della reetribuzione conttrattuale (indiviiduata dai CCN NL e dagli acco ordi di compartto) a partire dal primo giorno, ma il trattameento deve esseree comunque “sccontato” relativvamente ai prim mi dieci giorni. Si ribadiscce inoltre che, per p le parti nonn incompatibili con il nuovo reegime legale, continuano c ad aapplicarsi le cla ausole dei contrratti collettivi e degli accordi negoziali n di rife ferimento. La decurtaazione retributtiva di cui al comma c 1 dell’aarticolo 71 opeera in tutte le fasce f retributivve previste dai CCNL in casso di assenza peer malattia. In proposito, p comee noto, i vigentii CCNL già dissciplinano una decurtazione reetributiva che é di diversa entiità a seconda dei d periodi di asssenza. Queste decurtazioni noon sono state so oppresse dalla nuova disciplinna legale e perm mangono, cosiccché la trattenuuta di cui al com mma 1 dell’artticolo 71 operaa per i primi dieeci giorni sovraapponendosi all regime contra attuale relativo alla retribuzionne in caso di maalattia. 1.2. Le asssenze per visitee specialistiche, terapie e accerrtamenti diagno ostici Numerosii quesiti sono ppervenuti circa le l modalità conn cui considerarre, alla luce deella nuova norm mativa, le assennze dovute a vissite specialisticche, ad esami ddiagnostici o teerapie effettuatii dai 89 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO dipendentii, se, cioé, essee vadano consiiderate come assenza a per malattia con assooggettamento al relativo tratta amento e al nuuovo regime. 1 del 2008 non n ha modificaato le modalitàà di imputazion ne delle assenzze in In proposiito, é opportunno evidenziare che il d.l. n. 112 questione. Quindi, anchhe dopo l’entrata in vigore del provvedim mento, tali asssenze continuanno ad essere imputate comee in precedenzza. Gli istituti cuui il dipendentee può ricorrere per la giustificazione dell’assenza sono: i peermessi brevi, soggetti a recuppero, secondo lee previsioni deii CCNL di com mparto o degli accordi a recepitti in d.P.R. ovvero secondo le specifiche norm mative di settorre; i permessi per p documentatti motivi personnali, secondo i CCNL C di comp parto, gli accorddi recepiti in d..P.R. ovvero secondo le speciffiche normative di settore (3 giorni all’annoo); l’assenza per p malattia, giustificata g meddiante certificazzione medica, nei casi in cuui ne ( l’orienntamento dellaa giurisprudenza a: Cass. civ., n. n 5027 del 5 seettembre 1988; Cass. civ. n. 3578 3 ricorrono i presupposti (secondo s situazzione previsti da d leggi o contrratti; le ferie. Il I ricorso all’unno o del 14 giuugno 1985); glii altri permessii per ciascuna specifica all’altro isstituto dipendee dalle circostaanze concrete, tra cui anche la durata dell’’assenza, dalle valutazioni deel dipendente e del medico competente (che redige r il certificcato o la prescrrizione). Si precisa che, dopo l’enntrata in vigoree del d.l. n. 1122 del 2008, in linea generale, se l’assenza pper effettuare visite specialistiiche, q concernne le cure o esaami diagnostici - ricorrendonee i presupposti - é imputata a malattia, si appplica il nuovo rregime sia per quanto modalità di d certificazionne,sia per quannto riguarda laa retribuzione. Pertanto, salvvo quanto di sseguito specificcato, le assenzze in questione saranno trattate dall’amminisstrazione comee assenze per malattia m ai fini dell’applicazioone della relativa disciplina. Esse E c perr la decurtazioone retributiva ai fini dell’artticolo 71, comm ma 1, del d.l. n. 112 del 20008 e quindi debbbono essere considerate debbono essere e calcolatee quali giornatee di malattia ai fini dell’appliicazione dell’arrticolo 71, com mma 2. In propo osito, si fa rinvvio a quanto giàà detto nella cirrcolare n. 7 del 2008. Quanto alle modalità di certificazione c d queste assenzze, nel caso in cui di c l’assenza venga a coinciderre con il terzo o successivo evento nell’arco dell’anno d solarre ovvero l’asseenza per malatttia si protragg ga oltre il decim mo giorno, quallora il dipendeente debba o vooglia sottoporsi ad una prestazzione specialistiica presso una struttura s privatta dovrà produrrre, unitamentee all’attestazion ne da ma rilasciata, laa relativa presccrizione effettuaata da una strutttura pubblica o del medico coonvenzionato co on il S.S.N. quest’ultim É opportuuno evidenziaree che, nel caso di imputazionee dell’assenza per p effettuare visite specialisstiche, cure o esami e diagnostiici a malattia, l’amministrazio l one che ha conooscenza della ciircostanza a seg guito della com municazione dell dipendente devve valutare di volta v in volta, inn relazione allaa specificità dellle situazioni, see richiedere la visita domiciliaare di controlloo per i giorni dii riferimento. Inn tal caso possono ricorrere quelle “esigennze funzionali ed e organizzativve” di cui si deve d tener contto nel richiederre la visita fisscale secondo l’’articolo 71, com mma 3, del d.l. n. 112 del 20088. Infatti, il tentativo di eff ffettuare l’acceesso al domicillio del lavorato ore da parte del d medico dellla struttura co ompetente potreebbe configurarrsi come ingiustificato aggraviio di spesa per l’amministrazio one in quanto, in assenza del ddipendente, pottrebbe non averre lo scopo di convalidare la prognosi. p Si rammennta che la nuovva normativa ha tenuto in parrticolare consid derazione le asssenze per malaattia dovute a patologie p gravi che richiedonoo terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1 dell’articoloo 71 stabilisce:: “Resta fermo il trattamento più favorevolee eventualmentee previsto dai coontratti collettiivi o dalle specif ifiche normativee di settore perr le assenze per malattia dovutte ad infortunio sul lavoro o a causa di servizzio, oppure a riccovero ospedaliiero o a day hospital, nonché pper le assenze relative r a patologie gravi che richiedano r teraapie salvavita.” ”. Al riguarddo, si coglie peeraltro l’occasiione per segnallare la previsio one dell’articollo 12 bis del dd.lgs. n. 61 del 2000, innovatoo da ultimo dallla legge finanzziaria per il 20008 (Ipotesi di trasformazione t del rapporto di d lavoro a tem mpo pieno in ra apporto di lavorro a tempo parrziale.) a propoosito del lavoro part-time dei dipendenti aff ffetti da patologgie oncologichhe per i quali residui r una riddotta capacità lavorativa, anchhe a causa deggli effetti invaliddanti di terapiee salvavita. Talee disposizione accorda al dipendente del setttore pubblico o privato intereessato un dirittto alla trasform mazione del rap pporto da tempo pieno a temppo parziale in caso c di richiestta e, successivaamente alla trassformazione, unn diritto alla ricconversione a teempo pieno. Quuesta norma, inn quanto lex speecialis approvatta in favore di una u specifica caategoria di sogggetti, deve ritennersi ancora vig gente nonostantte la successivaa entrata in vigo ore dell’articoloo 73 del d.l. n. 112 del 2008 (che (c ha innovatoo il regime dellla trasformazione da tempo pieno a tempo paarziale) dei rapp pporti di lavoro con a rispetto agli altri le amminiistrazioni. Il meedesimo articolo 12 bis – allle condizioni prreviste - accordda poi anche uuna precedenza lavoratori ad ottenere laa trasformazione per i dipendeenti che assisto ono i malati onccologici o sogggetti riconosciu uti inabili al lavvoro (comma 2)) e per i genitoori di figli conviventi di età minore m di trediici anni o portaatori di handiccap (comma 3). Per queste ultime ipotesi la precedenza p opeera in base al nuovo regime deel part-time risu ultante dalle innnovazioni apporrtate dal citato articolo 73. Si raccom manda ai diriggenti competentti di dare le opportune o indiicazioni al perrsonale circa lla necessità per i dipendentti di comunicarre l’assenza peer malattia conn tempestività, comunicando c il i domicilio di reperibilità e iinviando il rela ativo certificatoo. Si chiede quiindi l’osservanzza di quanto preescritto in mateeria dagli accorrdi collettivi (ess.: articolo 21 ccommi 8 ss. CC CN L del 16 magggio 1995 per il personale del d comparto ministeri: m “8. L’assenza L per malattia deve essere comunnicata all’ufficio di apparteneenza l del giorrno in cui si verrifica, anche neel caso di even ntuale prosecuzione tempestivaamente e comunnque all’inizio dell’orario di lavoro dell’assenzza, salvo comprrovato impedim mento. Il dipendente é tenuto a recapitare r o speedire a mezzo raccomandata r con c avviso di riicevimento il ceertificato medicco di giustificazione p ddella stessa. Qu ualora tale term mine dell’assenzza entro i due giorni successiivi all’inizio deella malattia o alla eventuale prosecuzione 90 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO scada in giorno g festivo esso é prorogaato al primo giorno g lavorativvo successivo. …10. Il dipenndente che, durrante l’assenzaa,per particolarri motivi, dimori in luogo diverrso da quello dii residenza, devve darne tempesstiva comunicaz azione, precisan ndo l’indirizzo dove d può esseree reperito.”). Ciò C sia per perm mettere all’amm ministrazione di organizzare l’aattività in maniera da non reca are detrimento alla funzionalittà e all’offerta di servizi sia peer consentire l’eeffettuazione deei prescritti conntrolli. 91 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO PRESIDEN NZA DEL CON NSIGLIO DEI MINISTRI M DIPA PARTIMENTO DELLA D FUNZIIONE PUBBLIC CA - circolare 28 settembre 2010 2 n. 2 - Ogggetto: articolo 55-septies 5 del deecreto legislativvo 30 marzo 20 001, n. 165, intrrodotto dall'artiicolo 69 del deccreto legislativoo 27 ottobre 20009, n. 150 - Traasmissione per via telematica dei certificati di d malattia. Ulteeriori indicaziooni. P PRESIDENZA D DEL CONSIGL LIO DEI MINISSTRI DIIPARTIMENTO O DELLA FUNZ ZIONE PUBBL LICA Dip ipartimento perr la digitalizzaziione della pubbblica amministraazione e l'innovvazione tecnologgica Preesidenza del Consiglio dei Minnistri DFP 0043096 P-l.2..3.3 del 28/09/22010 Allee Amministrazio oni pubbliche dii cui all'articolo 1, comma 2, del ddecreto legislativo n. 165 del 2001 2 CIRCOLA ARE N. 2/2010/D DFP/DDI Oggetto: articolo a 55-seppties del decretto legislativo 30 3 marzo 2001,, n. 165, introddotto dall'articolo 69 del deccreto legislativoo 27 ottobre 20009, n. 150 - Traasmissione per via telematica dei certificati di d malattia. Ulteeriori indicaziooni. Premessa. Con circollare n. 1/2010/D /DFP/DDI dell''11 marzo 20100 sono state forn nite indicazionii operative relaativamente all'a avvio del sistem ma di trasmissioone telematica dei d certificati e degli attestatii medici per la giustificazionee delle assenze per malattia dei d dipendenti delle d pubbliche amministraziooni previsto daall'articolo 55 septies del d.llgs. n. 165 dell 2001, introdootto dall'artico olo 69 del deccreto legislativoo 27 ottobre 20009, n. 150. Nella preddetta circolaree venivano datii chiarimenti relativamente r al a funzionamento generale deel sistema, ai soggetti s tenuti alla trasmissioone telematica, agli oneri e vanntaggi per i lavvoratori e ai tem mpi di attuazionne e sanzioni peer l'inosservanzza degli obblighhi di trasmissioone secondo le nuove n modalità. In particollare, nel paraggrafo 6 ("Tempii di attuazione e sanzioni per l'inosservanza l d degli obblighi ddi trasmissionee per via telemaatica della certif ificazione medicca") é stato preevisto quanto seegue. "Per assiccurare un'appliicazione omogeenea della norm mativa, si ritien ne opportuno precisare p i temppi e le modalità à di attuazionee del nuovo sistema, tenuto connto dell'esigenzza di una sua introduzione grad duale ed uniforrme sul territoriio nazionale. A decorreere dal quindiceesimo giorno dalla d pubblicazzione del decreto del Ministerro della salute, di concerto co on il Ministeroo del lavoro e delle d politiche sociali e con il i Ministero deell'economia e delle finanze 26 2 febbraio 20010 nella Gazzeetta Ufficiale della d Repubblica italiana, il medico curante procede, p in via telematica, allee operazioni di predisposizionne e di invio deii dati dei certifi ficati grafo n. 2. di malattiaa, alle operaziooni di rettifica e annullamento di certificati giià inviati, seconndo le modalità di cui al parag Per i tre 3 mesi successivvi alla pubblicaazione del decreeto interministeeriale di cui al periodo p preceddente, é riconossciuta comunquue la possibilitàà per il medico di d procedere all rilascio cartacceo dei certifica ati, secondo le modalità m attualm mente vigenti. Al terminee del suddetto periodo p transitoorio, ovvero deei 3 mesi dalla predetta pubbllicazione in Gaazzetta ufficialee, la trasmissionne é effettuata esclusivamentee per via telemaatica. Per verificcare la correttta funzionalità del sistema edd eventualmentte operare inteerventi di messaa a punto delllo stesso, nel mese m successivoo allo scadere del d periodo traansitorio, per laa durata di un mese, sarà atttuato un collaudo generale deel sistema, secoondo modalità definite d d'intesaa con il Ministero della salute e con il Ministeero dell'econom mia e delle finannze, nonché con n la partecipazione di tutti i sooggetti coinvoltti. 92 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO La responnsabilità per mancata m trasmiissione telematica del certifi ficato con l'eveentuale irrogazzione delle san nzioni connessse si configura solo all'esito dei d periodi trannsitorio e di coollaudo (compleessivamente perr un periodo ppari a 4 mesi). Sono fatte salvve le f deroogatorie, limitaate nel tempo e riferite a speccifiche aree terrritoriali, a caraattere ecceziona ale, da individuuare eventuali fattispecie con decreeto del Ministroo della pubblicca amministrazzione e l'innova azione, d'intesaa con il Ministtro della salutee e con il Miniistro dell'econoomia e delle finaanze, per le quaali continua a non n essere operrativo il regimee sanzionatorioo per il periodo indicato nel ciitato decreto.". Nel medessimo paragrafoo sono state forrnite delucidaziioni sul regimee sanzionatorioo con riferimento alle previsio oni dell'articoloo 55 septies citaato. Al fine di procedere p al collaudo c generaale, in linea conn quanto comu unicato nella circolare, con deecreto del Capo o del Dipartimento per la diggitalizzazione della d pubblica amministrazionne e l'innovazio one tecnologicca del 1 luglio 2010 é stata costituita appoosita commissioone i cui compoonenti rappreseentano le ammiinistrazioni e i soggetti coinvoolti dall'applicaazione del nuovvo sistema. I laavori della comm missione si sonoo svolti nel periiodo luglio - settembre 2010. Allo scadeere del primo mese successiivo al periodoo transitorio, come c definito nella n circolare,, la commissio one ha risconttrato l'esistenzaa di "a) ritardi registrati nellaa procedura di messa m a dispossizione dei meddici delle credennziali di accessso al sistema; b) b la non disponnibilità del cannale telefonico per p l'invio da parte p del medico o dei certificatii; c) necessità ddi messa a puntto delle prestazzioni del sistem ma in relazionee al progressivoo aumento deggli utenti". Perrtanto, la comm missione ha rittenuto di non poter p "considerare positivameente l'esito del collaudo" c e di dover d proseguirre l'esame dell'o operatività del sistema generaale. La secondda fase del collaaudo si é concllusa il 15 settem mbre scorso. Du urante la sedutta, "la commisssione, preso atto o dei risultati delle d verifiche del d sistema, rellativamente ai servizi s resi dispponibili ai med dici, ai lavoratoori e alle amm ministrazioni, no onché alla messsa a disposizionne dei medici e datori di lavooro delle credennziali di accessso necessarie per p il suo utilizzzo, ritiene conccluso il collauddo in quanto é verificata v la funnzionalità delle piattaforme e dei d sistemi. Si evidenziano e seggnalazioni di diffficoltà applica ativa sotto il proofilo organizzattivo, sia in ambbito ospedalieroo che territoriaale, per le quali vanno previstte soluzioni da pporre in atto in n tempi brevi nella n fase di compiuta ottimizzzazione, al finee di realizzare la finalità di un u sistema che richiede il com mplessivo allineeamento di tuttte le responsabbilità. In funzioone di ciò, la commissione stabilisce s di avvviare un monnitoraggio conttinuo con il co oncerto di tuttte le amministrrazioni interesssate, della reggolarità del serrvizio, al fine di certificare eventuali situuazioni di oggettiva difficoltàà di adempieree alla trasmissioone di quanto previsto p dalla noorma". Come si evince e dal verbbale della com mmissione, il coollaudo delle funzionalità fu é stato s ormai conncluso e, in co onsiderazione delle d criticità orrganizzative em merse e che emeergeranno, si aprirà ap una fase di monitoraggiio del sistema, che sarà svolto o in collaborazione tra i vari soggetti s istituzioonali interessatti. La durata deel monitoraggio o viene stimata in i circa quattroo mesi. Consideraato lo sviluppo del sistema, si ritiene necessaario far conoscere ulteriori ellementi proceduurali per la mig gliore fruizionee del servizio da d parte degli utenti e, al coontempo, fornirre indicazioni alle amministrrazioni e agli operatori sull'applicazione della d normativaa anche alla luce delle richieeste di chiarimeento pervenute.. Resta fermo l'integrale rinvvio ai contenuti della menzionnata circolare n. n 1. 1. L'utilizzzo delle funzion nalità da parte dei diversi sogg ggetti interessatti (medici, lavorratori, pubblich he amministrazzioni). Come notoo, il sistema offr fre una serie di servizi ai medicci, ai lavoratorii e ai datori di lavoro l già illusstrati nella circo olare n. 1. Si segnalaa che per l'utilizzzo del canale teelefonico da paarte del medico é attivo il numeero verde 800 0013 577, raggiu ungibile da teleffono fisso o moobile. Tale canaale consente di superare eventtuali difficoltà temporanee doovute, ad esemppio, alla manca anza di un persoonal computer o di una connesssione a interneet. Per quantto riguarda l'utilizzo del sisteema da parte del d lavoratore, si segnala inooltre che questti, dopo essersi registrato al sito dell'INPS (www.INPS.it - home page), può p prendere vissione di tutti i certificati c a lui intestati. Si rammennta ch le amminnistrazioni posssono ricevere gli g attestati di malattia m relativi ai propri dipenndenti sia acced dendo direttamente via web all sistema INPS,, sia richiedenddo all'Istituto l''invio ad una prropria casella di posta elettroonica certificata a (PEC). L'accesso diretto al sistema s INPS avviene a tramite apposite credennziali, che devo ono essere richiieste secondo lee modalità indiccate nella circoolare INPS n. 60 del 16 aprilee 2010. Le istruuzioni per attivaare l'invio alla casella PEC soono contenute nella circolare INPS n. 119 del d 7 settembre 2010. Considderate le richieste di chiarrimento perven nute, é opporttuno evidenziaare che l'Entee con il qualee le 93 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO amministrrazioni pubblichhe debbono dialogare per la ricezione degli attestati a di malaattia relativi aii propri dipendeenti é l'INPS annche se gli stesssi sono iscritti al a regime contributivo INPDAP P. Ulteriori indicazioni i sui servizi sono diisponibili sul sito www.innova azionepa.gov.itt nella sezione dedicata ai cerrtificati di malaattia online. 2. Chiarim menti sull'ambiito di applicazioone. 2.1.1 Dipeendenti della pu ubblica amministrazione interressati. Un primo chiarimento rigguarda l'ambitoo di applicazionne della discipllina. In proposito, si segnala cche la disposizio one di riferimennto che, comee detto, é l'articcolo 55 septiess del d.lgs. n. 165 1 del 2001 - riguarda il personale ad orrdinamento privvatistico, ovverro il personale soggetto alla disciplina d del deecreto legislativvo citato. Pertanto, la norma non riguarda r diretttamente il persoonale in regimee di diritto pubbblico di cui alll'articolo 3 dell medesimo deccreto (magistratti e avvocati deello Stato, proffessori universiitari, personalee appartenente alle forze arm mate e alle forzze di polizia, coorpo nazionale dei vigili del fuoco, f personalle delle carrierre diplomatica e prefettizia e le altre categoorie che, ai sen nsi del menzionnato articolo 3,, sono disciplinnate dai propri ordinamenti), per p il quale rim mane vigente laa tradizionale m modalità cartaccea, fermo restaando che il nuoovo sistema potrrà trovare applicazione anchee nei confronti di queste categgorie di personnale a seguito di d approfondim menti istruttori e dell'adozione delle misure deel caso. In conclussione, per le caategorie di perrsonale ad ordiinamento pubb blicistico, non soggette s al reggime del d.lgs. n. 165 del 20001, i medici com mpilano i certifficati e gli attesstati di malattia in forma cartacea e le amm ministrazioni acccettano i relatiivi documenti nella n stessa form ma, con le consuete modalità di d produzione o trasmissione da d parte del dipendente interesssato. 2.2.1 mediici obbligati alll'utilizzo del sisstema di trasmiissione telematiica. Si precisaa poi che il nuovo regime di trasmissione telematica t dei certificati riguuarda i medici dipendenti dell servizio sanittario nazionale, i medici conveenzionati con ill servizio (di meedicina generale, specialisti e pediatri di libeera scelta), non nché i medici liiberi professionnisti. Riprendenndo quanto detto nella circolarre n. 1, la violaazione dell'obblligo di trasmisssione in via teleematica é sanzio onata dalla leggge e dagli accoordi collettivi per p i medici dippendenti del serrvizio sanitario nazionale e i medici m che lavoorano in conveenzione. Il mancato utilizzo deella modalità telematica non é invece specificcamente sanzion nato per i mediici liberi professsionisti. A fini di d economicità e di efficienza, é comunque auuspicabile che l'intero l sistemaa delle certificazzioni funzioni inn maniera unifoorme. mento della diggitalizzazione della d pubblica amministrazion a ne e le altre Am mministrazioni ccompetenti si stanno s impegnaando Il Dipartim per la sua estensione genneralizzata e il processo p di disttribuzione dellee credenziali di accesso al sistema telematico o ai medici privaati é in corso. Nelle N more, i diipendenti pubbllici che, in lineaa e nei limiti dii quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 55 5 septies del d.lgs. d n. 165 dell 2001, si rivolg lgono ad un meedico privato per p la certificazzione dell'assennza dovranno cchiedere al med dico il certificaato o l'attestato in forma cartaccea e lo recapitteranno all'amm ministrazione seecondo le tradizzionali modalittà. Quindi, sinno alla compiuta messa a regiime del sistemaa, le amministra azioni sono tenuute ad accettarre i certificati e gli attestati meedici in forma cartacea c provennienti da medici liberi professiionisti, sempre che siano rispeettate le condiziioni previste neel citato articoloo 55 septies com mma 1. Rimane feermo, naturalmeente, che la giuustificazione deell'assenza avveerrà invece meddiante certificazzione telematicca ogni qual voolta i medici priivati siano già in i possesso dellle credenziali di d accesso e deg gli altri strumenti necessari perr l'invio telemattico. 2.3. I certiificati rilasciatii dalle strutturee di pronto socccorso e dagli osspedali in caso di ricovero e ddimissione. Nel corso dei lavori dellla commissionne di collaudo sono emerse alcune a specificche criticità leggate ai certificcati e agli attesstati rilasciati dalle d strutture ospedaliere o o inn sede di prontoo soccorso o peer attestare il ricovero r del pazziente o prodottti al momento delle d dimissionii. I documenti rilasciati in taali occasioni prresentano dellee particolarità che creano deelle criticità neell'applicazionee del nuovo moddello di trasmisssione. 94 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Le particoolarità sono rinnvenibili per i certificati rilassciati dal pronto soccorso neel carattere delll'urgenza prop prio della speciifica attività, peer i certificati di d ricovero nelll'esigenza di attestare - oltre alla diagnosi - il ricovero deel paziente nellla struttura e per p i certificati di dimissione nella n necessità di d produrre unaa relazione al paziente p al mom mento del rilasciio dalla strutturra. La commiissione ha preeso atto dell'essistenza di queeste criticità per p l'applicazioone del sistemaa di trasmissio one telematica dei certificati, contestualmennte ad altre problematiche orgganizzative, ed ha h segnalato laa necessità di inndividuare adeg guate soluzioni e di nvolte per verif ificare la funziionalità del serrvizio. Si chiarrisce attuare unn monitoraggioo con il concerrto delle amministrazioni coin pertanto che, c durante quuesto periodo di d monitoraggioo e sino a quan ndo non sarannno decise le miisure ad hoc da a seguire in quueste situazioni, per i certificati di ricovero, di d dimissione e di pronto socccorso, i medici continuerannoo ad elaborare certificati in foorma c tem mpestivamente i certificati e ggli attestati all'a amministrazionne di cartacea, i dipendenti coontinueranno a recapitare o consegnare onali modalità. appartenenza e le amminnistrazioni li acccetteranno secoondo le tradizio osi. 3. Situaziooni nelle quali l'amministrazioone deve conosscere la diagno Secondo il i processo di trasmissione telematica t dei certificati attu ualmente svilupppato, una volta formato e spedito s in form mato telematicoo il certificato da d parte del medico, m il datoree di lavoro ricceve l'attestato di malattia. Coome chiarito neella circolare n. n 1, l'attestato di malattia connsiste nel certifi ficato privo dell'esplicitazione della d diagnosi. L'attestatoo é il documennto che di reggola viene utillizzato dai lavoratori dei setttori pubblico e privato perr la giustificazione dell'assenzza e l'omissionne della diagnoosi é finalizzataa a tutelare la riservatezza deel lavoratore. Come noto, esiistono però alccune situazioni particolari p in cui c il datore ha necessità di coonoscere la diag gnosi. Per i dipeendenti contratttualizzati dellee pubbliche am mministrazioni ciò c accade nellle ipotesi di essenzione dalla decurtazione della d retribuzionne e dal regimee della reperibiilità ai fini dellaa visita fiscale. In queste situaazioni, l'amminiistrazione é ten nuta ad applicaare il regime gennerale a meno che non abbia la documentazzione che consente di derogarvvi ed é innanzi tutto interesse del dipendentee che si assenta che l'amministrrazione abbia tutti t gli atti neceessari per appliicare in manierra corretta la noormativa di rifeerimento. Senza diluungarsi sul puntto, si rinvia allee indicazioni geenerali già forn nite dal Dipartim mento della funnzione pubblica a nelle circolarii nn. 7 e 8 del 2008 e 8 del 2010, 2 nonché nel parere n. 2 del 2010 (tuttee reperibili sul sito www.funzionepubblica.it) t). In tali ipotessi, il medico cerrtificante dovràà procedere ad elaborare il ceertificato in form ma telematica, inserendo i sul m modello informa atico tutti i datii e le informaziooni necessari seecondo le indiccazioni del d.m m. 18 dicembre 2009, n. 206, e delle circolaari menzionate, utilizzando, see del caso, la finnestra delle notte, che é un cam mpo libero. Il certificaato sarà trasmesso dal medicco utilizzando i canali telema atici consueti e l'amministrazzione riceverà per via telemaatica l'attestato.. In queste paarticolari ipotessi il medico dovrà d anche prrovvedere a sttampare e conssegnare al lavvoratore copia del certificatoo cartaceo che il lavoratore avrà a l'onere di d far perveniree tempestivameente all'amminisstrazione secon ndo le tradizioonali modalità (PEC, ( fax, raccomandata, conssegna a mano).. Pertanto, secondo questoo processo, l'asssenza dal servvizio del dipend dente verrà giusstificata comunnque mediante la l trasmissionee del documentoo informatico, mentre m il regime giuridico delll'assenza sarà condizionato c daalla ricezione deella copia del documento d da parte p dell'amminnistrazione. La L corrisponddenza tra doocumento carrtaceo e cerrtificato telem matico potrà essere verificcata dall'amminnistrazione inteeressata mediannte consultazionne del sito INPS S. 4. La respponsabilità speccifica per violazzione della norm mativa in mateeria di trasmissiione telematicaa dei certificati.. Con la cirrcolare n. 1 sono state fornite informazioni i reelativamente allle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissionee per via telemaatica dei certificcati (par. 6). Riimandando al contenuto c della a predetta circoolare, giova solttanto rammenta are che la legge ha introdotto specifiche sanzzioni per la vioolazione delle norme sulla trassmissione telem matica. Infatti, l’articolo 55 sep pties, comma 4,, del hi di trasmissionne per via telem matica della cerrtificazione meddica d.lgs. n. 165 del 2001 staabilisce che "4. L'inosservanzaa degli obbligh m di cui al a comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiteerazione, comporta concernennte assenze di laavoratori per malattia l'applicaziione della sanziione del licenziiamento ovveroo, per i medici in i rapporto connvenzionale conn le aziende san nitarie locali, della d decadenzaa dalla convennzione, in modoo inderogabilee dai contratti o accordi colllettivi. ". Inolttre, il comma 6 della medessima disposizionne configura deelle ipotesi di illlecito per il ressponsabile dellla struttura in cui c il dipendentte lavora e il dirrigente del servvizio affari geneerali e personalle che, in relaziione alle propriie competenze, omettono l'osseervanza della nnormativa relatiiva alle assenzee dal servizio peer malattia. Le sanzioni applicabili per quessta ipotesi sono o individuate peer relationem con rinvio agli artt. a 21 e 55 seexies comma 3 del d medesimo decreto. d 95 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Anche i coontratti e gli accordi a collettivvi recentementee stipulati sono o intervenuti suulla specifica m materia. Infatti, il CCNL relaativo all'area IV V, dirigenza medica m e veterinnaria, stipulatoo il 6 maggio 2010 prevede la sanzione deella sospension ne dal servizio con privazionee della retribuziione da un miniimo di tre giornni fino ad un ma assimo di sei mesi m per il caso di "inosservanzza degli obblighhi, a lui ascrivibili, in merito alla a certificazioone medica conccernente assenzze di lavoratorii per malattia" aarticolo 8, comma 8) e richiam ma il contenuto dell'articolo 555 septies commaa 4 citato tra lee fattispecie di illecito i che com mportano il licennziamento con preavviso. p Inoltre, glli accordi colleettivi stipulati ai a sensi dell'articolo 8 del d.lg gs. n. 502 del 1992 1 per la dissciplina dei rap pporti con i meedici convenzionnati di medicinna generale, i pediatri di liberaa scelta ed i meedici specialistti hanno previstto apposite sanzioni per il casso di mancata osservanza o deglli adempimenti connessi alla trasmissione t tellematica dei cerrtificati articoloo 59 ter dell'AC CN 23 marzo 20005, introdotto dall'ACN 27 maggio m 2009 peer i medici di medicina m generrale; articolo 588 ter dell'ACN del 15 dicembrre 2005, introddotto dall'ACN 27 maggio 20009 per i pediatrri di libera sceelta; articolo 28 8 ter dell'ACN 23 marzo 20055, introdotto da all'ACN 27 magggio 2009 per i medici speciallisti, veterinari ed altre professsionalità sanita arie). Ciò premeesso, come dettoo in precedenzaa (cfr: Premesssa), all'esito dell collaudo relattivo alla funzionalità del sistem ma la commissione ha segnalaato l'esigenza di d monitorare il i processo di trasmissione t tellematica, visto che durante i lavori sono em merse delle critiicità organizzattive soprattutto per alcuni setttori ed aree terrritoriali. L'esistenzaa di tali criticittà, per il superaamento delle quuali le Amminisstrazioni interesssate lavorerannno durante i prrossimi mesi annche utilizzandoo le evidenze del d monitoraggiio, rendono alllo stato problem matici l'emersioone e l'accertam mento di eventtuali responsabbilità per la viollazione della sppecifica normatiiva e, quindi, loo svolgimento dei d procedimentti per l'irrogazioone delle conseeguenti sanzionii. Infatti, la piena applicazzione dell'apparrato sanzionatoorio richiede la a definizione dii presupposti ddi azione chiarii e di un quadrro di operativitàà certo in manccanza dei quali potrebbe p non essere e riscontra abile l'elemento della colpevoleezza dell'illecito o. Pertanto, fermo f restandoo l'obbligo dei medici m di continnuare a trasmetttere i certificatti per via telem matica in presen nza delle condizzioni organizzattive e tecniche che c lo rendono possibile, per il i periodo transsitorio, sino al 31 3 gennaio 20111, durante il qu uale le più rilevvanti criticità doovranno esseree affrontate, é opportuno o che le l Amministrazioni competenti si astengano ddalla contestazzione degli addeebiti specificam mente riferiti alll'adempimento. Sarà cura dei Dipartimennti della funzione pubblica, peer la digitalizza azione e l'innovvazione tecnologgica e delle altrre Amministrazzioni competentti comunicare nel n prosieguo ullteriori informaazioni in vista della d piena messsa a regime del sistema. Raccoman ndazioni finali. A fini di monitoraggio, m sii raccomanda alle a Amministraazioni che, in qu ualità di datori di lavoro, ricevvono attestati di d malattia in foorma cartacea al a di fuori dellle situazioni inddicate nella prresente circolarre di segnalaree l'anomalia enntro 48 ore dall ricevimento degli d stessi, inviiando apposita comunicazionee alla casella dii posta elettroniica certificata dell'Azienda d di rriferimento del medico. Si invitanoo le Amministraazioni destinataarie della preseente circolare a voler portare a conoscenza iil contenuto della stessa ai prropri dipendentii. Si chiede inoltre al Miniistero della saluute, alle Regionni e Province autonome, a alle Aziende sanitaarie e agli Ordiini professionali di one medica. riferimentoo di volerne dare diffusione prresso gli eserceenti la professio Roma, Il Ministroo per la pubblicaa amministrazio one e l'innovazione Renato Brunnetta 96 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO SERVIZIO MILITARE articolo 22-quater CCNL integrativo i 199 94-97 1. La chiamata alle armi per adempierre gli obblighi di d leva, l’arruollamento volonttario allo scopo o di anticipare il servizio militare obbligatorrio, il servizio ciivile sostitutivo o sospendono ill rapporto di lavoro, anche in periodo di pro ova, ed il dipend dente ha titolo alla conservazione del posto senza diritto alla retribuzione fino ad un messe dopo la cessaazione del servvizio. 2. Entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimittata in attesa di congedo, il dipendente deve presenttarsi r il lavvoro. Superato o tale termine il rapporto di laavoro é risolto, senza diritto ad alcuna inden nnità all’amministrazione per riprendere d comprovato impedimento. i di preavvisso nei confrontti del dipendentte, salvo i casi di 3. Il period do di servizio militare m producee sul rapporto di d lavoro tutti gli g effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compressa la determinaazione dell’anzianità lavorativaa ai fini del tratttamento di fine e rapporto. 4. I dipend denti richiamati alle armi hann no diritto alla conservazione c del d posto per tu utto il periodo d di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al pred detto personale l’amministrazione corrisponderà l’eventuale differenza fra lo stipendio in godimento o e quello erogato dall’amm ministrazione militare. Alla fine del richiaamo il dipendente deve po orsi a disposiziione dell’amministrazione per riprendere laa sua occupaziione entro il termine di cinq que giorni se il richiamo ha avuto durata non h avuto duratta superiore a un u mese ma infferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avvuto superiore a un mese, di otto giorni se ha periore a sei meesi. In tale ipoteesi, il periodo trra la fine del ricchiamo e l’effetttiva ripresa del servizio non é retribuito. durata sup ASPETTAT TIVE articolo 7 CCNL integgrativo 1998/01 1 1. Al dipeendente con raapporto di lavo oro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e mo otivata richiestta, possono essere concessi, compatibilmen c nte con le esigeenze organizzattive o di servizio, periodi di aspettativa a per esigenze perso onali o di famiglia, senza retribuzione e senzza decorrenza dell’anzianità, d p una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. per 2. Il dipen ndente rientrato in servizio no on può usufruire di un altro periodo p di aspeettativa per mo otivi di famigliaa anche per mo otivi diversi ovvvero delle aspettative di cui al comma 8 letteere a) e b) se no on siano interco orsi almeno quaattro mesi di se ervizio attivo. 3. Al fine del d calcolo del triennio, t di cui al a comma 1, si applicano a le me edesime regolee previste per lee assenze per malattia. m 4. L’ aspetttativa di cui al comma 1, fruib bile anche frazionatamente, non si cumula co on le assenze p per malattia pre eviste dagli arttt. 21 e 22 del CC CNL 16 maggio o 1995. 5. Qualoraa l’aspettativa per p motivi di faamiglia venga richiesta r per l’e educazione e l’assistenza dei ffigli fino al sestto anno di età,, tali periodi pu ur non essendo o utili ai fini della retribuzionee e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrrediti figurativi per il trattameento pensionisttico, ai sensi deell’articolo 1, co omma 40, letterre a) e b) della legge l 335/1995 5 e successive m modificazioni ed d integrazioni e nei limiti ivi prrevisti. 6. L’amministrazione, qu ualora durante il periodo di aspettativa venggano meno i motivi m che ne h hanno giustificaato la concessio one, invita il diipendente a rip prendere servizio con un preeavviso di diecii giorni. Il dipeendente per le stesse motivazioni e negli sttessi termini pu uò riprendere seervizio di proprria iniziativa. 7. Nei con nfronti del dipeendente che, saalvo casi di com mprovato impedimento, non si s presenti per riprendere serrvizio alla scadeenza del period do di aspettativa o del termine di cui al comma c 6, il rapporto di lavo oro é risolto, senza diritto ad d alcuna inden nnità sostitutivaa di preavviso, con c le procedurre dell’articolo 24 del CCNL de el 16 maggio 19 995 8. L’aspetttativa, senza reetribuzione e senza decorrenza dell’anzianittà, é, altresì, co oncessa al dipeendente con raapporto di lavoro a tempo ind determinato: 97 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO a) per un periodo massim mo di sei mesi se assunto preesso la stessa amministrazionee o ente del meedesimo compaarto ovvero ente o amministrrazione di comp parto diverso co on rapporto di lavoro a tempo o indeterminato o a seguito di vvincita di pubblico concorso peer la durata dell periodo di pro ova. b) per tuttta la durata del contratto di laavoro a terminee se assunto prresso la stessa o altra amministrazione del comparto ovverro in altre pubb bliche amministtrazioni di diveerso comparto o in organismi della comunittà europea con rapporto di laavoro ed incaricco a tempo detterminato. c) per la durata di due an nni e per una so ola volta nell’arco della vita lavvorativa per i gravi e documen ntati motivi di famiglia, individ duati d 4, commi 2 e 4 deella legge 53/2000 -dal Regolaamento interm ministeriale del 2 21 luglio 2000, n. 278, pubbliccato - ai sensi dell’articolo sulla GU dell’11 ottobree 2000, serie generale g n. 23 38. Tale aspetttativa può esseere fruita anch he frazionatam mene e può esssere t cumulata con l’aspettativva di cui al comma 1 se utilizzaata allo stesso titolo. ALTTRE ASPETTATIIVE PREVISTE DA D DISPOSIZION NI DI LEGGE articolo o 8 CCNL integrativo 1998/01 1 modificato dal CCNL 2002-05 5 e con i paesi in via di sviluppo o restano discip plinate dalle viggenti 1. Le aspeettative per cariche pubbliche elettive, per laa cooperazione disposizion ni di legge e lo oro successive modificazioni m e integrazioni. Le aspettativee e i distacchi p ed per motivi sindaacali sono rego olate dai contratti collettivi quaadro sottoscrittti in data 7 agosto 1998 e 9 aggosto 2000. 2. I dipend denti con rappo orto a tempo in ndeterminato ammessi a ai corssi di dottorato di d ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984 4, n. 476 oppure che usufruiscano delle bo orse di studio di cui alla leggge 30 novembre 1989, n. 39 98 sono collocaati, a domandaa, in d studio senza assegni per tutto il periodo o di durata dell corso o della borsa, fatta salva s l’applicaziione aspettativa per motivi di 5 della legge 448 4 del 2001.155 dell’articolo 52, comma 57, porto a tempo indeterminato, i il cui coniuge o convivente sttabile presti serrvizio all’estero, può chiedere una 3. Il dipendente con rapp ni, qualora l’am mministrazione non ritenga di poterlo destinaare a prestare sservizio nella sttessa località in n cui aspettativa, senza assegn c o il con nvivente stabilee, o qualora non sussistano i presupposti p perr un suo trasferrimento nella lo ocalità in questiione si trova il coniuge anche in amministrazione a e di altro comp parto. 4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può ò avere una du urata corrispon ndente al perio odo di tempo in cui permane la e che l’ha origin nata. Essa può essere revocat a in qualunque e momento per r imprevedibili situazione ed eccezionali ragioni di servvizio, con preavvviso di almeno quindici giorni,, o in difetto di effettiva permaanenza all’estero del dipenden nte in aspettatiiva. 5. Il dipend dente non può usufruire continuativamente di periodi di asspettativa per motivi m di famigliia ovvero per laa cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per pote er usufruire dellle quali occorrre un periodo di d servizio attivvo di posizione non si s applica alle altre aspettative e previste dal presente p artico olo nonché alle assenze di cui alla almeno seei mesi. La disp legge 1204 4/1971. DIRITTO ALLO STUDIO articolo o 13 CCNL integgrativo 1998/01 1. Ai dipeendenti con raapporto di lavvoro a tempo indeterminato o sono concesssi – anche in aggiunta alle attività formaative programm mate dall’ammin nistrazione – sp peciali permesssi retribuiti, nella misura masssima di 150 oree individuali per ciascun anno 16e nel limite massimo del 3% % del personale in servizio a tempo t indeterm minato presso ciascuna c amministrazione all’iinizio di ogni an nno, ondamento all’unità superioree. Le amministrrazioni articolatte territorialmeente provvedon no, con atti organizzativi interni, a con arroto 15 Articolo 52, comma 57, della legge 448 del 20001: “ All’articoloo 2, primo comm ma, della legge 133 agosto 1984, n.. 476, sono aggiu unti, in fine, i seguuenti periodi: «In casso di ammissione a corsi di dotttorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuuncia a questa, l’’interessato in asspettativa conservva il trattamento econnomico, previdennziale e di quiesscenza in godimeento da parte delll’amministrazionne pubblica pressso la quale é insttaurato il rapportto di lavoro. Qualora, dopo il conseguuimento del dottoorato di ricerca, ill rapporto di lavo oro con l’amminisstrazione pubblicca cessi per volon ntà del dipendentee nei r degli importi i corrispostti ai sensi del secondo periodo». due anni successsivi, é dovuta la ripetizione 16 Le ore di peermesso di studioo sono usufruibilii in corrispondennza dell’anno sollare per le quali vengono concessse, quelle non uttilizzate nell’ annno di appartenenza noon sono cumulabiili a quelle conceddibili per l’ anno successivo. 98 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO ripartire tra le varie sedii il contingentee di personale di d cui al presen nte comma, deefinendo i relativi criteri e mo odalità operativve in sede di contrattazione integrativa nazio onale di amminiistrazione. 2. I permeessi di cui al com mma 1 sono concessi per la paartecipazione a corsi destinatii al conseguimeento di titoli di studio universitari, post-univeersitari, di scuo ola di istruzion ne primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paregggiate o legalmeente riconosciu ute, o comunqu ue abilitate al rilascio di titoli di d studio legali o attestati proffessionali ricono osciuti dall’ordinamento pubb blico e per sosttenere i relativi esami. Nell’ am mbito della con ntrattazione inttegrativa potraanno essere preevisti ulteriori tipologie t di corrsi di durata alm meno annuale per il consegu uimento di parrticolari attestaati o corsi di perfezionament p to anche organizzati dall’Uniione europea, anche a finalizzatti all’acquisizione di specifica professionalitàà ovvero, infinee, corsi di formazione in mate eria di integraziione dei soggettti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispettto delle priorittà di cui al comma 4. 3. Il perso onale interessaato ai corsi ha diritto all’asseegnazione a tu urni di lavoro che c agevolino la frequenza ai a corsi stessi e la preparazio one agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straord dinario né al laavoro nei giorni festivi o di rip poso settimanale. 4. Qualoraa il numero deelle richieste su uperi le disponibilità individuaate ai sensi deel comma 1, peer la concessione dei permesssi si rispetta il seguente ordin ne di priorità: c di studi e, e se studenti un niversitari o posstuniversitari, a) dipendenti che frequentino l’ulttimo anno del corso g esami previstti dai programm mi relativi agli anni a precedentii; abbiano superato gli d che frequentino per la prima volta v gli anni di corso preccedenti l’ultimo o e successivamente quelli che, b) dipendenti nell’ordine, frequeentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora preced denti escluso il primo, fermaa restando, per gli studenti universitarri e post-univerrsitari, la condizzione di cui alla lettera b); d che non si trovino nelle n condizionii di cui alle lette ere a), e b). c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, mbito di ciascun na delle fattispeecie di cui al com mma 4, la precedenza é accorrdata, nell’ ordine, ai dipenden nti che frequen ntino 5. Nell’ am corsi di stu udio della scuolla media inferio ore, della scuolaa media superio ore, universitarri o post-univerrsitari. 6. Qualoraa a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora paritàà di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti ch he non abbiano o mai usufruito o dei permessi relativi al dirittto allo studio per lo stesso corso e, in casso di p secondo o l’ordine decreescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite d nell’am mbito ulteriore parità, delle procedure di cui all’’articolo 4, com mma 3, lett. A), del CCNL del 16/2/1999. 1 7. L’appliccazione dei pred detti criteri e laa relativa gradu uatoria formano o oggetto di infformazione succcessiva ai sogggetti sindacali di cui all’articolo o 8 del CCNL 16 6/2/1999. 8. Per la concessione c deei permessi di cui c ai commi precedenti p i dip pendenti intereessati debbono o presentare, prima dell’inizio o dei corsi, il ceertificato di iscrizione e, al teermine degli steessi, l’attestato o di partecipazione agli stessi o altra idonea documentaziione preventivaamente concorrdata con l’amm ministrazione, l’attestato deggli esami sosten nuti, anche se con esito negaativo. In mancaanza delle predette certificazio oni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspetttativa per mottivi personali. 9. Nel caso o in cui il conseeguimento del titolo t preveda l’esercizio di un n tirocinio, l’am mministrazione potrà valutare con il dipendeente, nel rispettto delle incomp patibilità e delle esigenze di servizio, s modalità di articolaziione della prestazione lavorattiva che facilitin no il conseguim mento del titolo o stesso. 10. Per so ostenere gli esaami relativi ai corsi indicati nel n comma 2 il dipendente, in i alternativa aai permessi pre evisti nel preseente articolo , può p utilizzare, per p il solo giorn no della prova, anche i permesssi per esami previsti dall’articcolo 18, commaa 1, prima lineaa del CCNL del 16/5/1995. 11. Il preseente articolo so ostituisce l’articcolo 17 del DPR R 44/1990. CON NGEDI PER LA FORMAZIONE articolo o 14 CCNL integgrativo 1998/01 99 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1. I congeedi per la formazione dei dipeendenti, disciplinati dall’articolo 5 della legge n.53/2000 per quanto atttiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovatee esigenze di seervizio. 2. Ai lavorratori, con anziaanità di servizio o di almeno cin nque anni pressso le amministrrazioni del com mparto, possono o essere concesssi a richiesta congedi c per la formazione f nellla misura percentuale comple essiva del 10% del personale delle diverse aree a in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numeero complessivo o dei congedi viene verificatto annualmentte sulla base della d bre di ciascun anno. La contrrattazione integgrativa nazionaale di amministtrazione definissce i consistenzza del personalle al 31 dicemb criteri per la distribuzionee e utilizzazionee della percentuale tra la sede e nazionale e le sedi decentratte. 3. Per la concessione deei congedi di cui c al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso d della prescritta anzianità, devvono presentaree all’amministrrazione di app partenenza una specifica do omanda, contenente l’indicazzione dell’attivvità formativa che intendono o svolgere, dellaa data di inizio e della durata prevista della stessa. s Tale dom manda deve esssere presentata almeno 30 giiorni prima dell’inizio delle attività formative. 4. La conttrattazione inteegrativa a livello nazionale di amministrazio one di cui all’arrticolo 4, comm ma 3 lett. A) individua i criterri da adottare nel n caso in cui lee domande preesentate siano eccedenti e rispettto alla percenttuale di cui al co omma 2. 5. Al fine di d contemperarre le esigenze organizzative o degli uffici con l’interesse form mativo del lavorratore, qualora la concessionee del congedo possa p determin nare un grave pregiudizio p alla funzionalità de el servizio, non n risolvibile durrante la fase di preavviso di cui al comma 3,, l’amministrazzione può diffeerire la fruizio one del conged do stesso fino ad un massim mo di sei messi. Su richiesta del dipendentte tale periodo può essere più ampio per con nsentire la utile partecipazionee al corso. 6. Al lavoratore durante ili periodo di congedo si applica l’articolo 5, co omma 3, della legge n. 53/200 00. Nel caso di d infermità prrevisto dallo steesso articolo 5, 5 comma 3, re elativamente all periodo di co omporto, alla determinazione d e del trattamento economico, alle modalità di comunicazio one all’amminisstrazione ed ai controlli si ap pplicano le disp posizioni conten nute NL del 16/5/19 995. negli artt. 21 e 22 del CCN 7. Il lavoraatore che abbia dovuto interrompere il con ngedo formativo ai sensi dei commi c 5 e 6 può rinnovare laa domanda per un successivo o ciclo formativo con diritto di priorità. R RIPOSI E PERMEESSI PER I FIGLII CON HANDICA AP GRAVE a articolo 33 L. 10 04/199217 1. 2. I sogggetti di cui al comma 1 posso ono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, u in altternativa al pro olungamento fin no a tre anni del periodo di astensione a faco oltativa, di due ore di permessso giornaliero retribuito r fino al compimento o del terzo ann no di vita del baambino. 3. A condiizione che la persona handicaappata non sia ricoverata a te empo pieno, il lavoratore dip pendente, pubb blico o privato, che assiste persona con hand dicap in situazio one di gravità , coniuge, paren nte o affine enttro il secondo ggrado, ovvero entro e il terzo grrado qualora i genitori g o il coniuge della persona con hand dicap in situaziione di gravità abbiano comp piuto i sessantaacinque anni di età oppure siaano anche essi affetti da pato ologie invalidan nti o siano decceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni g di permeesso mensile retribuito copeerto da contrib buzione figurativa, anche in n maniera continuativa. Il p predetto diritto o non può essere riconosciu uto a più di un n lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa perso ona con handiccap in situazion ne di gravità . Per l'assistenza allo stesso figglio con handicap in situazionee di gravità , il diritto d é ricono osciuto ad entraambi i genitori, anche adottivi,che possono frruirne alternatiivamente. 4. Ai perm messi di cui ai co ommi 2 e 3, chee si cumulano con quelli previssti all'articolo 7 della citata leggge n. 1204 del 1971 , si appliccano le disposizzioni di cui all'ultimo comma del d medesimo articolo a 7 della legge n. 1204 del d 1971 , noncché quelle contenute negli artticoli 7 e 8 dellaa legge 9 dicembre 1977, n. 90 03. 17 Comma modiificato dall’ articoolo 24 Legge 4 noovembre 2010, n. 183 100 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 5. Il lavoraatore di cui al comma 3 ha diritto d a sceglieere, ove possib bile, la sede di lavoro più vicina al domicilio o della personaa da assistere e non può esserre trasferito sen nza il suo conseenso ad altra se ede. 6. La perso ona handicappaata maggiorenn ne in situazionee di gravità può ò usufruire alterrnativamente d dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ovee possibile, la seede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può esseere trasferita in altra sede, sen nza il suo consenso. 7. Le dispo osizioni di cui aii commi 1, 2, 3,, 4 e 5 si applicaano anche agli affidatari a di perrsone handicap ppate in situazio one di gravità . 7-bis. Ferm ma restando la verifica dei preesupposti per l'accertamento della d responsab bilità disciplinare, il lavoratore e di cui al comm ma 3 decade daai diritti di cui al presente articolo a , qualo ora il datore dii lavoro o l'INP PS accerti l'insussistenza o il venir meno delle d condizionii richieste per laa legittima fruizzione dei medeesimi diritti. Dall'attuazzione delle disposizioni di cu ui al presente comma c non de evono derivaree nuovi o magggiori oneri a carico della finaanza pubblica.» ». 18 articolo 42 decreto d legislattivo n. 151 del 2001 2 1. Fino al compimento c deel terzo anno di vita del bambino con handicaap in situazionee di gravità e in alternativa al prolungamento p o del periodo dii congedo pareentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 10 04, relativo alle e due ore di rip poso giornaliero o retribuito. 2. Successsivamente al co ompimento del terzo anno di età del bambino con handicaap in situazionee di gravità , il diritto a fruiree dei permessi di d cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio f 1992, n. 104, e succeessive modificazzioni, é riconosciuto ad entram mbi i genitori, anche adottivi, che c possono fru uirne alternativvamente, anche e in maniera continuativa nell'ambito del mese. 3. (Abrogaato). 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'arrticolo 33, com mma 4 della legge 5 febbraio o 1992, n. 104,, possono esse ere cumulati co on il congedo parentale p ordinario e con il con ngedo per la malattia del figlio o. 5. La lavorratrice madre o, o in alternativa, lavoratore padre o, dopo la loro scomparsaa, uno dei fratelli o sorelle con nviventi di soggetto con handicap in situazio one di gravità di cui all'articcolo 3, commaa 3, della leggge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi s dell'articolo 4, comma 1, della legge meedesima e che abbiano a titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del preseente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 199 92, n. 104, per l' assistenza deel figlio, hanno diritto a fruiree del congedo di d cui al commaa 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. n 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Du urante il period do di congedo, il richiedente ha h diritto a perccepire un' indennità corrispon ndente all'ultim ma retribuzione e il periodo medesimo é coperto da contrib buzione figurativva; L' indennittà e la contribu uzione figurativaa spettano fino o a un importo complessivo massimo di lire 7 70 milioni annu ue per il conged do di durata ann nuale. Detto im mporto é rivaluttato annualmen nte, a decorrere e dall'anno 200 02, sulla base deella variazione dell'indice Istatt dei prezzi al consumo per le famiglie di opeerai e impiegatti. L'indennità é corrisposta daal datore di lavvoro secondo le e modalità prevviste per la corrresponsione dei trattamenti ecconomici di maaternità . I datori di d lavoro privati, nella den nuncia contribu utiva, detraggo ono l'importo dell'indennità dall'ammontaare dei contriibuti previdenziali dovuti all'en nte previdenziaale competentee. Per i dipendenti dei predettii datori di lavorro privati, co ompresi quelli per i quali non n é prevista l'aassicurazione per p le prestazio oni di maternità , l'indennità di cui al preseente comma é corrisposta con n le modalità dii cui all'articolo o 1 del decreto--legge 30 dicem mbre 1979, n. 663, convertito, con modificaziioni, dalla leggee 29 febbraio 1980, 1 n. 33. Il co ongedo fruito ai a sensi del pressente comma alternativament a te da entrambii i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; a durante il periodo di con ngedo entrambi i genitori non possono fruire e dei benefici di cui all'articolo o 33, comma 1,, del presente testo t unico e all'articolo 33, commi c 2 e 3, deella legge 5 feb bbraio 1992, n. 104, fatte salvve le 18 Comma modiificato dall’ articoolo 24 Legge 4 noovembre 2010, n. 183 101 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO disposizion ni di cui ai com mmi 5 e 6 del medesimo artico olo . I soggetti che c usufruiscon no dei permessii di cui al prese ente comma peer un periodo co ontinuativo non superiore a sei s mesi hanno o diritto ad usu ufruire di permessi non retrib buiti in misura pari al numero o dei giorni di congedo c ordinaario che avreb bbero maturato o nello stesso arco di tempo o lavorativo, seenza riconoscim mento del dirittto a contribuzione figurativa. 6. I riposi, i permessi e i congedi c di cui al presente articcolo spettano anche qualora l'altro genitore n non ne abbia diiritto. C CONGEDI DEI GENITORI G Articolo 17 CCNL del 14 4 settembre 20 000 1. Al perssonale dipendente si applicano le vigentii disposizioni in i materia di tutela della m maternità conttenute nella leegge n.1204/19 971, come modificata ed integgrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000. 2. Nel preesente articolo tutte i richiami alle disposizio oni della legge n. 1204/1971 e della legge n n.903/1977 si in ntendono riferiiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazio oni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53//2000. o comunque i mesi m di astensione obbligatoriaa. Qualora il figlio nato prematturo 3. In caso di parto premaaturo alla lavoraatrice spettano nza presso una struttura ospedaliera pubblicca o privata, la madre ha la faacoltà di richied dere abbia neceessità di un periodo di degen che il resttante periodo di congedo ob bbligatorio posst-parto ed il periodo p ante-paarto, qualora n non fruito, deccorra dalla datta di effettivo rientro a casa deel figlio. 4. Nel perriodo di astenssione obbligato oria, ai sensi deell'articolo 4 de ella legge n.120 04/1971, alla laavoratrice o al lavoratore, an nche nell'ipotessi di cui all'articcolo 6 bis della legge n.903/19 977, spettano l''intera retribuzione fissa menssile, le quote di salario accesssorio fisse e rico orrenti, compreesa la retribuzio one di posizionee, nonché il salaario di produttivvità. 5. Nell' am mbito del perio odo di astensio one dal lavoro previsto dall' articolo a 7, com mma 1, lett. a),, della legge n..1204/1971, peer le lavoratrici madri o in alteernativa per i laavoratori padri, i primi trenta giorni, computtati complessivvamente per en ntrambi i genito ori e mente, non ridu ucono le ferie, sono valutati ai a fini dell'anziaanità di servizio o e sono retribu uiti per intero, con fruibili ancche frazionatam esclusionee dei compensi per lavoro straordinario e le in ndennità per prestazioni disaggiate, pericolose o dannose pe er la salute. 6. Successsivamente al peeriodo di astenssione di cui al comma c 4 e fino o al terzo anno o, nei casi previsti dall'articolo o 7, comma 4, della d legge n.12 204/1971, alle lavoratrici maadri ed ai lavo oratori padri sono s riconosciu uti trenta giorrni per ciascun n anno, compu utati complessivvamente per en ntrambi i genito ori, di assenza retribuita r secon ndo le modalitàà di cui al preceedente comma 5. 5 7. I period di di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione f contin nuativa, compreendono anche gli eventuali giorni festivi chee ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizion ne frazionata, ove o i diversi perriodi di assenzaa non siano inteervallati dal rito orno al lavoro del lavoratore o della lavoratricce. 8. Ai fini della fruizionee, anche frazio onata, dei periiodi di astensio one dal lavoro o, di cui all' articolo 7, com mma 1, della leegge 971, la lavoratrice madre o il laavoratore padree presentano laa relativa domaanda, con la indicazione della durata, d all'ufficio di n.1204/19 apparteneenza almeno qu uindici giorni prima p della datta di decorrenzza del periodo di astensione.. La domanda può essere invviata anche a mezzo m di racco omandata con avviso di ricevvimento purché é sia assicurato o comunque il rispetto del termine t minimo di quindici giiorni. Tale disciplina trova app plicazione anchee nel caso di pro oroga dell'originario periodo d di astensione. 9. In preseenza di particolari e comprovaate situazioni peersonali che rendono oggettivvamente imposssibile il rispetto o della disciplin na di cui al preecedente comm ma 8, la domaanda può esseere presentata entro le quarrantotto ore p precedenti l'inizzio del periodo o di astensionee dal lavoro. 10. In caso di parto plurrimo i periodi di riposo di cui all'articolo 10 0 della legge 1204/1971 sono o raddoppiati e le ore aggiun ntive d stesso articolo 10 posson no essere utilizzzate anche dal padre. rispetto a quelle previstee dal comma 1 dello 9, commi 7 e 8, del CCNL del 6 6.7.1995. 11. La pressente disciplinaa sostituisce quella contenuta nell'articolo 19 TUTELA DEI D DIPENDENTTI IN PARTICOLLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE articolo o 11 CCNL integgrativo 1998/01 opo di favoriree la riabilitazio one e il recupeero dei dipende enti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata s 1. Allo sco accertato, da una struttu ura sanitaria pubblica o da stru utture associative convenzionate previste daalle leggi region nali vigenti, lo stato 102 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO di tossicod dipendenza o di alcolismo cron nico e che si im mpegnino a sotttoporsi a un pro ogetto terapeuttico di recupero o predisposto dalle d predette strutture, s sono stabilite le segu uenti misure di sostegno secondo le modalitàà di sviluppo deel progetto: a) il diritto alla con nservazione deel posto per l’in ntera durata del progetto di recupero, con corresponsion ne del trattameento nomico previsto o dall’articolo 21, 2 comma 7 deel CCNL del 16//5/1995; i perio odi eccedenti i 1 18 mesi non son no retribuiti; econ b) co oncessione di permessi p giornalieri orari retrib buiti nel limite massimo m di duee ore, per la durata del progettto; c) riduzione dell’orrario di lavoro,, con l’applicazzione degli istittuti normativi e retributivi prrevisti per il rapporto di lavoro a mitatamente allaa durata del pro ogetto di recup pero; tempo parziale, lim bituali, quando tale misura sia individuata dalla d struttura che d) assegnazione deel lavoratore a compiti diverrsi da quelli ab ome supporto della d terapia in atto. a gestisce il progetto di recupero co denti, i cui pareenti entro il seccondo grado o,, in mancanza, entro il terzo grado, g ovvero i conviventi stabili si trovino nelle n 2. I dipend condizionii previste dal co omma 1 ed abb biano iniziato a dare attuazione al progetto di d recupero, posssono fruire dell’aspettativa di cui all’articolo o 7, comma 8 leett. c) nei limiti massimi ivi preevisti. 3. Qualoraa risulti - su seggnalazione della struttura chee segue il proge etto – che i dip pendenti di cui al comma 1 no on si sottoponggono per loro vo olontà alle prevviste terapie, l’amministrazion ne dispone, con n le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertameento dell’idoneità allo svolgimento della presstazione lavorattiva. ministrazione ne ei 15 giorni succcessivi alla datta di completam mento del progetto 4. Il dipendente deve riprendere serviziio presso l’amm di recuperro. TUTELA DEI DIIPENDENTI POR RTATORI DI HA ANDICAP articolo o 12 CCNL integgrativo 1998/01 1. Allo sco opo di favoriree la riabilitazio one e il recupeero dei dipende enti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata s accertata, da una strutttura sanitaria pubblica p o da strutture s assocciative convenzzionate previstte dalle leggi regionali vigentti, la o sottoporsi ad d un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle d condizionee di portatore di handicap e che debbano predette strutture, s sono stabilite le segu uenti misure di sostegno secondo le modalitàà di sviluppo deel progetto: a) il diritto alla con nservazione deel posto per l’in ntera durata del progetto di recupero, con corresponsion ne del trattameento econ nomico previsto o dall’articolo 21, 2 comma 7, deel CCNL del 16//5/1995 i perio odi eccedenti i 1 18 mesi non son no retribuiti; b) co oncessione di permessi p giornalieri orari retrib buiti nel limite massimo m di duee ore, per la durata del progettto; c) riduzione dell’orrario di lavoro,, con l’applicazzione degli istittuti normativi e retributivi prrevisti per il rapporto di lavoro a mitatamente allaa durata del pro ogetto di recup pero; tempo parziale, lim bituali, quando tale misura sia individuata dalla d struttura che d) assegnazione deel lavoratore a compiti diverrsi da quelli ab ome supporto della d terapia in atto. a gestisce il progetto di recupero co denti, i cui pareenti entro il seccondo grado o,, in mancanza, entro il terzo grado, g ovvero i conviventi stabili si trovino nelle n 2. I dipend condizionii previste dal co omma 1 ed abb biano iniziato a dare attuazione al progetto di d recupero, posssono fruire dell’aspettativa di cui all’articolo o 7, comma 8, leett. c) nei limitii massimi ivi preevisti. 3. Qualoraa risulti -su segn nalazione della struttura che segue s il progettto- che i dipend denti di cui al comma 1 non si sottopongono o per loro volon ntà alle previstte terapie, l’am mministrazione dispone, con le l modalità preeviste dalle dissposizioni vigen nti, l’accertameento dell’idoneità allo svolgimento della presstazione lavorattiva. 4. Il dipendente deve riprendere serviziio presso l’amm ministrazione ne ei 15 giorni succcessivi alla datta di completam mento del progetto di recuperro. 5. Durantee la realizzazion ne dei progetti di recupero i beenefici previsti dalla legge 104 4/1992 in tema di permessi no on si cumulano con quelli prevvisti dal presentte articolo . 103 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO PERM MESSI PREVISTI IN FAVORE DELLE PERSONE CON C HANDICAP P IN SITUAZION NE DI GRAVITÀ UFFICIO PERSONALE P PU UBBLICHE AMM MINISTRAZION NI SERVIZIO TRATTAMENT TO PERSONALE E Prot: DFP--0040319-05/09/22008-1.2.3.3 LARE N. 8/20008 “CIRCOL Decreto leegge n. 112 del d 2008 conveertito in leggee n. 133 del 2008 2 – “Dispoosizioni urgentii per lo svilup ppo economicoo, la semplificaazione, la comppetitività, la staabilizzazione deella finanza pub bblica e la pereequazione tribuutaria” – articollo 71 – assenzee dal servizio deei pubblici dipeendenti - ulteriori chiarimenti.”2.2. Permessii previsti in favvore delle persoone con handiccap in situazionne di gravità. Con leggee n. 133 del 20008, pubblicata sul Supplementto ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale nn. 195 del 21 ag gosto 2008, é stato s convertito in legge con modifiche m il d.l. n. 112 del 20088, recante “Disp posizioni urgennti per lo svilupp ppo economico, la semplificazione, f pubblicca e la perequa azione tributariaa”. la competiitività, la stabilizzazione della finanza A seguito delle modifiche apportate all’originario a p provvedimento normativo e considerati i nnumerosi quesiti pervenuti dalle d d nuova dissciplina si ritieene opportuno fornire f ulteriori indicazioni ad integrazione di amministrrazioni circa l’’applicazione della quelle già date con la preecedente circolaare n. 7 del 20008. La materiaa é di estrema delicatezza e di d assoluta rileevanza, in quan nto riguarda siaa la sfera privaata dei dipendeenti pubblici, siia la correttezzaa dei loro rappporti con l’amm ministrazione, coon i colleghi e con i cittadini. Peraltro, data la sua complesssità, si preganno le amministrrazioni di far coonoscere le eveentuali criticità riscontrate nelll’applicazione delle norme annche per conseentire un interveento finalizzatoo al loro riordinno attraverso innterventi legislaativi. (omissis) 2.2. Perm messi previsti in n favore delle persone p con handicap in situa azione di graviità. Per quantoo riguarda le tip ipologie e la fruuizione dei perm messi in questio one, si ritiene oppportuno precissare quanto seg gue. L’articolo 33, comma 6, della l. n. 1044 del 1992 preevede che i porrtatori di handdicap grave posssono fruire allternativamentee dei d cui al commaa 2 o di quelli di d cui al commaa 3 del medesim mo articolo . Il comma c 2 dell’arrticolo prevede per questi sogggetti permessi di la possibillità di fruire di permessi orarii giornalieri peer due ore al giorno senza inddicazione di un contingente ma assimo. Il comm ma 3 stabilisce invece la possiibilità di fruire di permessi gioornalieri per trre giorni al messe. Le due moddalità di fruizion ne sono alternaative (comma 6 dell’articolo 33) 3 e pertanto, in base alla norma, n non posssono essere fruiti fr cumulativaamente i permeessi giornalierii e i permessi orari o di cui ai commi c 2 e 3 nel corso dello steesso mese. É importaante chiarire chhe i permessi accordati a alle persone p con ha andicap in situazione di gravvità sono istituiiti dalla legge, con previsionee generale per il settore pubbliico e per quelloo privato. Quindi, seecondo quanto previsto p dall’arrticolo 71, comm ma 4, primo periodo, eventualli limitazioni coon fissazione di un monte ore sono s rimesse allla disciplina leggislativa (“4. La L contrattazionne collettiva ovvvero le specifiche normative ddi settore … defi finiscono i termiini e le modalittà di fruizione delle d stesse, conn l'obbligo di sttabilire una qua antificazione essclusivamente aad ore delle tip pologie di permesso retribuito, per le quali laa legge, i regolaamenti, i contraatti collettivi o gli g accordi sinddacali prevedanno una fruizionee alternativa inn ore o in giornii.”). Il trattameento giuridico di d queste agevollazioni non é sttato innovato da al d.l. n. 112 deel 2008. 104 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Si chiariscce quindi che, in i base alla leggge vigente, i poortatori di hand dicap grave posssono fruire altternativamente nel corso del mese m di: messo (a prescinndere dall’orariio della giornatta) - tre giornni interi di perm - o di due ore di permessoo al giorno (perr ciascun giornno lavorativo deel mese). c minissteri, CCNL deel 16 maggio 2001, articolo 9; comparto reggioni Si aggiungge poi che alcuuni contratti colllettivi (ad es. comparto ee.ll., CCN NL 6 luglio 1995, 1 articolo 19; comparto agenzie fiscali,, CCNL 28 maggio m 2004, aarticolo 46; com mparto Presideenza Consiglio ministri, CCNL L 17 maggio 20004, articolo 444) le clausole prevedono la poossibilità di fruire in maniera frazionata f ad orre le messo (di cui al comma 3 delll’articolo 33), fissando fi allo scoopo un contingeente massimo (18 ( ore). In tali casi tre giornate intere di perm p oppuure di frazionarrle a seconda delle d é data faccoltà al dipendeente di sceglierre se fruire di una o più giorrnate intere di permesso esigenze. m ore masssimo Consideraato che i tre giiorni di permeesso sono accoordati direttameente dalla leggge senza indicaazione di un monte fruibile, laa limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL L vale solo nel caso di fruiizione frazionaata. Naturalmen nte, la modalittà di fruizione dei d permessi meensili deve esserre programmatta in anticipo all fine di consentire al servizio del personale il i calcolo dei giiorni o delle oree spettanti e acccordabili. É importaante chiarire chhe queste previisioni non inciddono sulla posssibilità alternattiva per il dipeendente di fruirre delle due orre di permesso al a giorno, che, come detto, sonno accordate diirettamente dalla legge e quinddi restano salvee. In buona sostanza, s se i CCNL C di compparto prevedonno la possibilittà di frazionam mento ad ore deei permessi di cui c all’articoloo 33, comma 3, fissando f il tettoo delle 18 ore, i portatori di haandicap grave nel n corso del mese possono fruuire alternativa amente di: - duee ore di permessso al giorno per p ciascun giiorno lavorativvo del mese (ccomma 2 dell’aarticolo 33); - tre giorni intteri di permessso a prescinderre dall’orario della giornata (comma 3 delll’articolo 33) ovvero 18 oree mensili, da riipartire nelle giornate g lavoraative secondo lee esigenze, cioéé con articolazioone anche diverrsa rispetto a quella delle due ore giornalieree (secondo le prrevisioni dei CC CNL che stabiliiscono la frazioonabilità ad oree dei permessi di d tre giorni). 2.3. Perm messi per coloroo che assistono le persone con n handicap in situazione s di gravità In base all combinato dispposto dell’articcolo 33, commaa 3, della l. n. 104 1 del 1992 e dell’articolo 220 della l. n. 53 3 del 2000, sogggetti ni entro il terzoo grado che asssistono una perrsona con handdicap legittimatii alla fruizione di permessi sonno i genitori e i parenti o affin in situazioone di gravità, conviventi c o, anncorché non connviventi, se l’asssistenza é caratterizzata da coontinuità ed escclusività. Secondo l’articolo 33, coomma 3, della l.. n. 104 in esam me, i genitori dii figli con handdicap grave e glli altri soggetti legittimati posssono fruire di trre giorni di perrmesso mensile. In questa ipottesi la legge no on prevede alterrnativa rispettoo alla tipologia di permesso, che c é giornalierro. Tuttavia in alcuni a contrattti collettivi, perr venire incontrro alle esigenzee dei lavoratorri che prestano assistenza, é stato s stabilito chhe tali permesssi giornalieri poossono essere fruiti fr anche in maniera m frazionnata, cioé ad orre, ed é stato fisssato il continggente massimo di d ore (18). Ancche in questo caso vale il ragiionamento soprra esposto: poiiché questi perm messi giornalieri sono discipliinati direttamennte dalla legge, é la legge stesssa che dovrà sttabilire un even ntuale monte orre, mentre il conntingente delle 18 ore previstoo dal CCNL valle solo nel casoo in cui il dipenddente opti per una u fruizione frrazionata del peermesso giornalliero. 105 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO UFFICIO PERSONALE P PU UBBLICHE AMM MINISTRAZION NI SERVIZIO TRATTAMENT TO PERSONALE E ARE N.13/2010 CIRCOLA OGGETTO O: modifiche alla a disciplina in i materia di permessi p per l'a assistenza alle persone p con diisabilità - bancca dati informaatica presso il Dipartimento D deella funzione puubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, articcolo 24. PREMESS SSA. Sulla Gazzzetta ufficiale del d 9 novembree 2010, n. 2622, è stata pubbllicata la legge 4 novembre 2010, n. 183, reecante "Deleghhe al Governo in i materia di laavori usuranti, di riorganizzazzione di enti, di d congedi, aspeettative e permessi, di ammorrtizzatori socialli, di servizi perr l'impiego, dii incentivi all'ooccupazione, di apprendistato o, di occupazioone femminile, nonché misurre contro il lavvoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di d controversie di d lavoro.". La legge entra in vvigore il 24 novvembre 2010. L'articolo 24 della nuovaa legge riguardaa le "Modifichee alla disciplina a in materia di permessi p per l'aassistenza a portatori di handdicap in situazioone di gravità ". " La disposizioone innova parzzialmente il reg gime dei permesssi per l'assisteenza ai soggettii disabili contennuto nella leggge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto leggislativo 26 ma arzo 2001, n. 151. 1 La normaa inoltre preved de l'istituzione e la gestione di d una banca daati informatica per p la raccolta e la gestione deei dati relativi alla a fruizione ddei permessi a fini fi di monitoragggio e controlloo presso la Preesidenza del Coonsiglio dei minnistri - Dipartiimento della fuunzione pubblicca. Rimane inva ariato il regimee dei permessi, del trasferimennto e della tutella della sede per i lavoratori con disabilità che fruiscono ddelle agevolazioni per le esigeenze della proppria persona. La presente circolare è stata s elaborataa a seguito di un u lavoro istrutttorio di confroonto con il Ministero del lavorro e delle polittiche sociali e le altre amminnistrazioni istittuzionalmente interessate i dallla materia, conn l'obiettivo dii fornire indica azioni di caratttere generale omogenee o per il settore del lavoro pubblicco e privato. La L finalità dellla presente cirrcolare è quella di rendere degli d orientamenti per l'interpretazione e l'appplicazione dellla nuova norm mativa, ferme reestando le autoonome determin nazioni di ciasccuna amministrrazione nell'eserrcizio del propprio potere orgaanizzativo e geestionale. Rimanne fermo quantto già illustrato o dal Dipartimento della funziione pubblica nella n Circolare n. 8 del 2008, par. p 2.2 e 2.3, a proposito delll'utilizzo frazionnato dei permesssi. Prima di affrontare a nel merito m le questiooni, si ritiene neecessario comp piere una precissazione di tipo tterminologico. Come notoo, il dibattito ciirca la terminollogia da utilizzaare per indicaree le persone con disabilità è sttato ampio ed è ancora vivacee. Lo spirito chee anima il dibbattito è quello di evitare esppressioni o deffinizioni che poossano recare insitamente un n'idea di disvallore, promuovenndo invece l'usso di termini e concetti che consentano c di mettere m in risalto il valore deerivante dalla diversità. A livvello internazionale, è ormai diffuso d il concettto di "persona con disabilità"", che viene utillizzato nella Coonvenzione dellle Nazioni unitee del gi, dovendo tratttare 13 dicembbre 2006 sui dirritti delle personne con disabilittà, ratificata in Italia con leggge 3 marzo 20099, n. 18. Ad ogg la materiaa, la soluzione migliore sarebbbe quella di atttenersi alle sccelte compiute in i sede internaazionale, con la a conseguenza che, anche nelll'esame della disciplina d contennuta nella l. n. 104 del 1992, che è la legge italiana fondam mentale in mateeria (Legge-quaadro per l'assistenza, l'integraazione sociale e i diritti delle persone p handiccappate), dovreebbe farsi riferiimento esclusivamente al conccetto di personaa con disabilitàà. Tuttavia, raggioni di chiarezzza inducono a seguire nello specifico sp una sttrada diversa che, c nel rispettoo del testo legisslativo, utilizza la diversa esppressione di "ppersona in situazione di handdicap". Benchéé questa espresssione possa orrmai risultare innadeguata allaa luce di quantoo sopra detto, essa e è ancora presente p nel testto della menzioonata l. n. 104 e serve ad indiccare con chiareezza la situazionne dei disabili nei n confronti deei quali sono sttati effettuati glii accertamenti ai sensi dell'artticolo 4 della leegge stessa (Acccertamento delll'handicap). Tali Ta accertamennti, dai quali pu uò emergere annche una connotazione di gra avità dell'handdicap quando ricorrono le conndizioni di cui all'articolo 3, comma c 3 (ovveero "qualora laa minorazione, singola o plurrima, abbia riddotto l'autonomiia personale, correlata c all'ettà, in modo daa rendere necesssario un interrvento assistenzziale permanen nte, continuativvo e globale neella sfera indivviduale o in quuella di relazioone" della perssona), rappreseentano il presuupposto per la fruizione di varie v agevolaziooni previste nellla legge stessaa; la situazione certificata di handicap h gravee costituisce in particolare il presupposto p peer la fruizione dei d permessi preevisti nell'articoolo 33. Si segnalaa pertanto che, per p maggior prrecisione e sempplicità di esposiizione, nella prresente circolarre e nelle eventu uali successive note n interpretattive verrà manntenuto il riferrimento all'esppressione "perssona in situazione di handicap" e "persona in situazionee di handicap grave" pur nellla consapevoleezza del caratttere inadeguato o di queste esppressioni rispettto all'evoluzion ne della normaativa internazionale e del costuume sociale. 106 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Di seguitoo si procede quuindi ad illustraare le novità appportate dall'arrticolo 24 dellaa l. n. 183, che sostanzialmente consistono nella n restrizionee dei soggetti leegittimati a fruire dei permesssi per assisteree persone in situuazione di handdicap grave, neell'eliminazionee dei requisiti della d convivenzza e della contiinuità ed esclusività dell'assisstenza prestataa dal lavoratoree, nella ridiscip plina del dirittto al trasferimeento, nella preevisione della decadenza nell caso di insusssistenza dei requisiti r per laa fruizione deelle agevolazionni e nell'istituzzione della bancca dati presso ill Dipartimento della funzione pubblica. p Ridefinizioone dei lavorattori legittimati a fruire dei peermessi di cui all'articolo a 33, comma 3, dellaa l. n. 104 del 1992 per assisstere persone inn situazione di handicap h gravee. La princippale novità dellla legge riguaarda la materiaa dei soggetti legittimati l a frruire dei permeessi per assisteere una persona in situazione di handicap grrave. In propossito, il comma 1, 1 let. a), dell'a articolo 24 sostiituisce il testo ddell'articolo 33 3, comma 3, dellla l. n. 104 e il comma 2 del medesimo m articoolo sostituisce il comma 2 dell'articolo 42 dell d.lgs. n. 151 ddel 2001 e ne ab broga il comma 3. Il nuovo teesto del commaa 3 dell'articoloo 33 citato prevvede: "A condizzione che la peersona handicapppata non sia ricoverata r a tem mpo pieno, il laavoratore dipendente, pubblicco o privato, chhe assiste persona con handicap in situazioone di gravità, coniuge, parennte o affine entrro il secondo grrado, ovvero enntro il terzo graado qualora i geenitori o il coniuge della persona con handiccap in situazionne di gravità abbbiano compiutto i sessantacinnque anni di età oppure siano o anche essi aff ffetti da patologgie invalidanti o siano deceduuti o mancanti, ha diritto a fruire fr di tre gioorni di permessso mensile retrribuito coperto da contribuzioone figurativa, anche in manniera continuativa. Il predetto diritto non puòò essere riconoosciuto a più dii un lavoratoree dipendente peer l'assistenza alla a stessa perssona P l'assistenza allo stesso figliio con handicapp in situazione ddi gravità, il diritto è riconoscciuto con handiccap in situazionne di gravità. Per ad entrambi i genitori, annche adottivi, chhe possono fruiirne alternativa amente." Secondo laa norma, in lineea generale, la legittimazione alla fruizione dei d permessi perr assistere una ppersona in situ uazione di handdicap grave spettta al coniuge e ai parenti ed affini a entro il seecondo grado. Rispetto R alla noormativa previggente, la nuova disposizione daa un lato ha meenzionato espressamente il cooniuge tra i lavooratori titolari della prerogativa, dall'altro hha posto la limiitazione dei parrenti ed affini enntro il secondo grado. Data la reegola generale, la legge ha peerò previsto unn'eccezione per i casi in cui i genitori o il cooniuge della peersona da assisstere abbiano compiuto c i sessaantacinque annni di età oppurre siano anch'esssi affetti da patologie invaliddanti. In questee ipotesi, stimaando eccessivam mente onerosa o impossibile l'o 'opera di assisteenza a causa deell'età non più giovane g o della patologia del famigliare, f la leegge prevede laa possibilità di estendere e la leggittimazione allla titolarità dei permessi p anchee ai parenti e aggli affini entro il terzo grado. Pertanto, la novità più rilevante r rispettto al regime previgente p è rap ppresentata dalla restrizione della categoria a di famigliari che ma si passa dall terzo al seconndo grado di paarentela, salvo la ricorrenza delle d possono frruire dei permeessi, poiché conn la nuova norm situazioni eccezionali delll'assenza, dell'eetà anagrafica o delle patolog gie. Per comoddità, si rammeenta che il rappporto di parentela e quello di d affinità sonoo definiti dal coodice civile articolo 74 c.c.: "La parentela è il vincolo tra le persone chee discendono daa uno stesso stip pite"; articolo 78 7 c.c.: "L'affinnità è il vincolo o tra un coniugge e i parenti deell'altro coniugee"). In base allla legge, sono parenti p di primo grado: genitoori, figli; sono parenti di seco ondo grado: noonni, fratelli, soorelle, nipoti (figgli dei figli); soono parenti di terzo t grado: bissnonni, zii, nipooti (figli di frateelli e/o sorelle)), pronipoti in linea retta. Sonoo affini di prim mo grado: suoccero/a, nuora, genero; g sono afffini di secondoo grado: cognaati; sono affini di terzo gradoo: zii acquisiti, nipoti n acquisiti.. La legge non n ha definito la nozione di "patologie "p invallidanti". In man ncanza di un'esppressa scelta suul punto, sentito o il Ministero della d salute, un utile punto di riferimento peer l'individuazioone di queste patologie p è rapppresentato dalll'articolo 2, comma 1, let. d), del decreto interministeriale - Ministero perr la solidarietà sociale, Ministtero del lavoro e della prevideenza sociale, Ministero M per le pari p oni di attuazionne dell'articoloo 4 della L. 8 marzo m 2000, n. 53, opportunittà 21 luglio 20000, n. 278 (Reegolamento reccante disposizio concernennte congedi per eventi e cause particolari), chhe disciplina le ipotesi in cui è possibile accoordare il conged do per gravi mootivi di cui all'aarticolo 4, comm ma 2, della l. n. n 53 del 2000. In particolare, si tratta delle: "1) patologie aacute o cronich he che determinnano temporaneea o permanennte riduzione o perdita dell'aautonomia perssonale, ivi inclluse le affezionni croniche di natura congennita, reumatica,, neoplastica, infettiva, dissmetabolica, post-traumatica p a, neurologica,, neuromuscollare, psichiatrrica, derivanti da dipendenzze, a carattere evolutivo e o sogggette a riacutiizzazioni period diche; 2) patoloogie acute o crroniche che ricchiedono assisteenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematoochimici e stru umentali; 3) patologie p acutee o croniche che richiedonoo la partecipazzione attiva del familiare f nel trrattamento saniitario;". In presenzza di queste situuazioni, che naaturalmente debbbono essere tu utte documentate, la legge connsente di allarg gare la cerchiaa dei famigliari legittimati a frruire dei permeessi ex articolo 33, comma 3, della d l. n. 104 del d 1992, stimaando a priori ch he i soggetti aff ffetti dalle patoologie in esamee non siano inn grado di presstare un'assisteenza adeguata alla persona in situazione di d handicap grrave. Pertanto, nel caso in cui il coniuge o i genitori g della persona p in situa azione di handiicap grave siano affetti dalle patologie p rientrranti e l'assisteenza potrà esserre prestata anchhe da parenti o affini entro il terzo t grado. in questo elenco, Come dettto, si può passaare dal secondoo al terzo gradoo di parentela anche a nel caso di decesso o aassenza del coniuge o del geniitore della persoona in situazionne di handicap grave. Ai fini della d disciplina a in esame, si riitiene corretto rricondurre al concetto c di asseenza, oltre alle situazioni s di asssenza naturale e giuridica in senso s stretto (celibato o stato di figlio naturaale non riconoscciuto), le situazzioni giuridichee ad esse assimiilabili, che abbiiano carattere stabile s e certo, quali il divorzioo, la separazionne legale e l'abbandono, risulttanti da documeentazione dell'aautorità giudiziaaria o di altra pubblica p autoriità. 107 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO É opportuno evidenziare che la possibillità di passare dal secondo all terzo grado dii assistenza si vverifica anche nel n caso in cui uno solo dei sooggetti menzionnati (coniuge, genitore) g si troovi nelle descriitte situazioni (assenza, ( decessso, patologie invalidanti), i poiché nella diposizione normattiva è utilizzata la congiunzionne disgiuntiva ("qualora ( i gennitori o il coniugge della person na con handicaap in situazione di gravità abbbiano compiuto i sessantacinquue anni di età oppure o siano anche essi affettti da patologie invalidanti o siiano deceduti o mancanti"). ENTE UNICO O PER L'ASSIS ISTENZA ALL LA STESSA PE PERSONA IN SITUAZIONE E DI INDIVIDUAZIONE DII UN REFERE AP GRAVE. HANDICA Come antiicipato, l'articoolo 24 della leggge, nell'innovaare la disciplina a sulla legittim mazione a fruiree i permessi, no on ha menzionaato i requisiti della d continuitàà e dell'esclusiività dell'assisttenza che quin ndi non sono più p esplicitamennte previsti da alle disposizionni in materia. La L legge ha perrò espressamente stabilito che il diritto alla fruizione f dei peermessi "non puuò essere riconosciuto a più di d un lavoratoree dipendente peer l'assistenza alla stessa perrsona con hand dicap in situazzione di gravitàà.". Con tale prescrizione p è stato s perciò ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclussività dell'assisstenza, limitanddolo alla regolaa secondo cui i permessi posssono essere acccordati ad un unico u lavoratoree per l'assistennza alla stessa persona. p In basse alla legge, qquindi, viene individuato un unnico referente per p ciascun dissabile, trattanddosi del soggettto che assume "il ruolo e la connessa c respoonsabilità di po orsi quale puntto di riferimentoo della gestionee generale dell'intervento, asssicurandone il coordinamento c e curando la costante verifica a della rispondeenza ai bisogni dell'assistito."((così il Consigllio di Stato, nel parere p n. 5078 8 del 2008). Consideraato che sulla quuestione sono stati s ricevuti nuumerosi quesiti, è opportuno segnalare chee le nuove norm me non precluddono espressam mente la possibiilità per lo stessso dipendente di assistere più ù persone in sittuazione di hanndicap grave, con c la consegueenza che, ove ne n ricorrano tuttte le condizioni, il medesimo lavoratore potrrà fruire di perrmessi anche in maniera cumu ulativa per presstare assistenza a più persone disabili. Con l'entrata l in vigoore della nuova a disciplina, si deve ormai riteenere superato il parere n. 133 del o sul sito del Diipartimento dellla funzione pub bblica. 2008 di quuesto Ufficio (noota n. 8474 dell 18 febbraio 20008), pubblicato Analogam mente, le nuove norme non preecludono espreessamente ad un n lavoratore inn situazione di handicap grave di assistere altro a soggetto che c si trovi nella stessa conddizione e, pertaanto, in presen nza dei presuppposti di legge, tale lavoratorre potrà fruiree dei permessi per p se stesso e per p il famigliaree disabile che assiste. a É chiaro che una tutelaa più adeguataa nei confronti del disabile è realizzabile, almeno a in astrratto, quando questi q può conntare sull'opera di assistenza di d una persona che si dedichi alle sue cure in n maniera escluusiva; infatti, unn'attività presta ata nei confronnti di più famiglliari può risultaare non soddisffacente. É eviddente inoltre ch he la fruizione di permessi in maniera cumu ulativa in capo allo stesso lavooratore crea nootevole disagioo all'attività am mministrativa peer la possibilitàà di assenze freequenti e protrratte del lavoraatore stesso. Quuesti aspetti dovvrebbero esseree ben valutati dal da dipendente che c intende chieedere la fruizione dei permesssi cumulativameente, limitando la domanda allle situazioni inn cui da un latoo non vi sono altri a famigliari in grado di preestare assistenzza, dall'altro noon è s le essigenze di assisttenza nel limitee dei tre giorni mensili. La susssistenza di tali presupposti, ch he il dipendente ha possibile soddisfare l'onere di dichiarare all'aatto della preseentazione della domanda, d non n può che esseree rimessa alla vvalutazione escclusiva e al sensso di responsabbilità del lavorratore interessaato, consideratto il loro cara attere assolutamente relativoo e la difficolttà di un eventuale accertameento. ZIONE DEI GE ENITORI CHE E ASSISTONO O UN FIGLIO IN I SITUAZION NE DI HANDIICAP GRAVE.. LA POSIZ La nuova legge ha dato rilevanza alla specialità del rapporto r genito oriale. Particollari norme sonoo infatti dettatee per i genitori che assistono un u figlio in situuazione di handdicap grave. Taali norme sono contenute nel testo t novellato dell'articolo 33 3 della l. n. 1044 del 1992 e nelll'articolo 42 deel d.lgs. n. 151 del d 2001. L'assistenzza nei confronti del figlio disaabile gode di unn regime più fleessibile e le norrme specifiche dderogano al "reegime del referrente unico" che è stato illusstrato nel paraagrafo precedente. Infatti, secondo quanto previsto dal nnuovo comma 3 dell'articolo 33, l'assistenza può essere prrestata alternattivamente da enntrambi i genito ori (Per l'assisteenza allo stessoo figlio con han ndicap in situazione e i geniitori, anche ad dottivi, che posssono fruirne allternativamentee.). Pertanto, feermo di gravità,, il diritto è ricconosciuto ad entrambi restando il i limite compleessivo dei tre giorni g mensili, i permessi giorrnalieri possonno essere utilizzzati dal lavora atore padre o dalla d lavoratricee madre per l'aassistenza al medesimo figlio. Si segnala perraltro che, in base alla nuova disciplina, i permessi giornaalieri possono esssere fruiti ancche dai genitori di un minore di tre anni in situazione s di handicap grave.. Infatti, da un lato, la novellaa ha soppresso dal testo dellaa previgente dissposizione (com mma 3 dell'articcolo 33 della l. n. 104 del 19992) le parole "ssuccessivamentte al compimennto del terzo annno di vita del bambino", dall'aaltro i genitori sono s comunquee compresi nellla categoria deii parenti legittim mati in base all primo periodoo del comma inn esame, cosiccché non sarebb be giustificato un trattamentoo deteriore o meno m favorevolee dei genitori del d minore di tre anni risppetto al resto dei parenti o affini. Ciò significa che, in un'ottica di ragionevolezza costituzionnalmente orientata, la portataa dell'articolo 33, comma 3, della legge prevale rispettoo alla prevision ne dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 com me novellato. 108 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO La possibiilità per i geniitori di minore di tre anni dissabile di prend dere i permessii ai sensi dell'aarticolo 33 si aggiunge a alle altre a prerogativve previste nel d.lgs. n. 151 del d 2001. Quinndi, resta fermo o il diritto dei genitori del miinore di tre an nni in situazionne di handicap grave g di fruire,, in alternativa ai permessi giornalieri mensiili, del prolunggamento del conngedo parentalee o dei riposi orari o retribuiti di d cui all'articolo 42 del menziionato decreto.. È opportuno segnalare che, c trattandosi di istituti speciali rispondentii alle medesimee finalità di asssistenza del figllio disabile, la loro fruizione deve d intendersi alternativa e non n cumulativa nell'arco del mese, m cosicché nel n mese in cuii uno dei due geenitori abbia frruito di uno o più p giorni di permesso ai sensii dell'articolo 33, 3 comma 3, entrambi i genittori non potranno beneficiare per lo stesso figlio fi neppure delle d due ore di riposo giornaliiero, del prolunngamento del co ongedo parentaale e del congeddo di cui all'artticolo 42, comm ma 5, del d.lgs. n. n 151 del 20011 e viceversa. Innfatti, l'articoloo 42, comma 4, del d.lgs. n. 1551 del 2001, ricchiamando l'articolo 33, comm ma 4, della l. n. 104 del 1992 esprime e la regoola della cumullabilità dei ripo osi e permessi con c il congedo parentale ordiinario e il conggedo per la maalattia del figliio, escludendo a contrario laa cumulabilità tra di loro deegli istituti "speeciali", che sono disegnati come c alternativii (ai sensi dell''articolo 42, coomma 1, del d.lgs. n. 151 cita ato, le due ore di permesso aal giorno posso ono essere fruitte in alternativaa al prolungam mento del congeedo parentale di d cui al comma a 1 dell'articoloo 33 del medessimo decreto). Inoltre, I il comm ma 5 dell'articoolo 42 sul congeedo indennizzatto prevede esprressamente che durante il periiodo di congedoo entrambi i geenitori non posssono fruire dei benefici di cui all'articolo 333, comma 1, del d.lgs. n. 151 (prolungamento del congedoo parentale), néé di quelli di cuui ai commi 2 (due (d ore di perm messo al giorno)) e 3 dell'articoolo 33 della l. n. 104 (permessii giornalieri). Alle agevoolazioni previstte per i genitorri dal nuovo coomma 3 dell'articolo 33 si agg ggiunge poi la possibilità di fruire f dei perm messi anche perr i parenti e glii affini di cui alla a medesima disposizione, d na aturalmente sem mpre nel limitee dei tre giorni e in alternativva ai genitori. PPOSTI OGGE ETTIVI PER IL RICONOSCIIMENTO DEII PERMESSI: I PRESUP ne di handicap grave non devve essere ricoveerata a tempo piieno. a) la persoona in situazion Anche a seguito s della novella, n la leggge ha mantenuuto il presuppossto oggettivo consistente c nellla circostanza che il disabilee da assistere non n sia ricoveraato a tempo pieno. Si confermaa quindi l'interp pretazione già fornita f sotto il vvigore della preecedente normaativa ribadendoo che per ricoveero a tempo pieeno si intende il ricovero per le l intere 24 oree. Si chiarisce iinoltre che il riicovero rilevantte ai fini della norma è quelloo che avviene presso p le struttture ospedalierre o comunque le strutture puubbliche o priva ate che assicurrano assistenza sanitaria. In linea l con orienntamenti applicativi già emerssi anche per il lavoro nel setttore privato, si precisa che faanno eccezione a tale presuppoosto le seguentii circostanze: • interruuzione del ricovero per necessiità del disabile di recarsi fuorii della strutturaa che lo ospita pper effettuare viisite o terapie; • ricoverro a tempo pienno di un disabilee in coma vigilee e/o in situazio one terminale; • ricoverro a tempo pienno di un minoree in situazione di d handicap gra ave per il quale risulti documenntato dai sanita ari della struttura il bisogno dii assistenza da parte p di un gennitore o di un faamigliare. La ricorreenza delle situuazioni eccezioonali di cui soopra dovrà na aturalmente rissultare da idonnea documenta azione medica che l'amministtrazione è tenutta a valutare. nazione dei requ uisiti della convivenza, della continuità c ed essclusività dell'aassistenza. b) l'elimin o 20, comma 1, della l. n. 53 ddel 2000, elimin nando le parolee da L'articolo 24, comma 2, let. b), della l. n. 183 intervieene sull'articolo f a "non connvivente". A seeguito di tale inntervento, i requ uisiti della "conntinuità" e delll' "esclusività" dell'assistenza non "nonché" fino sono più menzionati esppressamente quuali presuppostti necessari ai fini della fruiizione dei perm messi in argom mento da partee dei d beneficiarri. Inoltre, nellaa riformulazionne dell'articoloo 33, comma 3,, della l. n. 1044 del 1992 nonn è più presentte il requisito della "convivenzza", che era neecessario per laa fruizione dei permessi p prima a dell'entrata inn vigore dell'arrticolo 20 della a l. n. 53 del 2000. Analogam mente, la legge ha h abrogato l'arrticolo 42, com mma 3, del d.lgs. n. 151 del 20001, il quale prevvedeva che i peermessi dei genitori di figlio inn situazione dii handicap graave maggiore di d età potessero o essere fruiti a condizione cche sussistessee convivenza o che l'assistenza fosse continuativa ed esclusiiva. ROGATIVE RE ELATIVE ALLA A SEDE DI SE ERVIZIO. LE PRER L'articolo 24, comma 1, let. b), della l. n. 183 ha novellato n il com mma 5 dell'artticolo 33. La nnuova disposiziione stabilisce:: "Il ma 3 ha diritto a scegliere, ovee possibile, la sede s di lavoro più p vicina al doomicilio della peersona da assisstere lavoratoree di cui al comm 109 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO e non puuò essere trasfferito senza il suo consensoo ad altra sed de.". Con la modifica m è stato previsto op pportunamente che l'avvicinam mento che si puuò ottenere meediante il trasfeerimento non è verso il domiccilio del lavorattore che presta a assistenza quaanto piuttosto verso v il domiciliio della personaa da assistere. La L novella ha eliminato e un'inccongruenza chee era presente nel n testo della leegge previgentee. Il trasferimennto e la tutela della d sede di lavvoro, pertanto, rappresentanoo uno strumentoo per la più ageevole assistenzaa del disabile. É opportuno seegnalare che laa norma, risponndendo all'esigeenza di tutela del d disabile, acccorda al lavora atore un diritto, che può esseree mitigato solo in presenza di circostanze c ogggettive impeditivve, come ad eseempio la mancaanza di posto co orrispondente nella n dotazione organica di sedde, mentre non può p essere subordinato a valu utazioni discrezzionali o di oppoortunità dell'am mministrazione. ONERI DEL D DIPENDE ENTE INTERE ESSATO ALLA A FRUIZIONE E DELLE AGE EVOLAZIONI. Il dipendeente interessatoo ha l'onere dii presentare appposita istanza per la fruizione delle agevoolazioni previstte dalla legge e di dimostraree la sussistenzaa dei presuppostti di legittimaziione attraverso la produzione di d idonea docum mentazione. In particoolare, il dipenddente è tenuto a presentare il verbale della commissionee medica dal qquale risulti l'a accertamento della d situazione di handicap grave, g nonché, se s del caso, il certificato c med dico dal quale risulti r la patoloogia invalidantee di cui all'articolo 33, commaa 3, della l. n. 104 1 e la documeentazione medica menzionata al precedente paragrafo p 5, lett. a). Inoltre, l'iinteressato è tennuto a certificaare, attraverso idonea i documentazione ovveroo attraverso ap pposite dichiaraazioni sostitutivve, rese ai sensii degli artt. 46 e 47 del d.P.R R. n. 445 del 2000 ("Testoo unico delle disposizioni legislative e regolamentari r in materia di d documentazione amministrrativa"), la susssistenza delle condizioni c che legittimano la a fruizione dellle agevolazionii. In proposito, si rammenta che, secondo quanto q previsto nell'articolo 76 7 del predetto d.P.R. "Chiunq que rilascia dicchiarazioni menndaci, forma attti falsi o ne fa uso (…) nei caasi previsti dal presente p testo unico u è punito ai a sensi del codiice penale e dellle leggi speciali in materia.". Inoltre, a corredo c dell'isttanza, l'interesssato deve presenntare dichiarazzione sottoscrittta di responsabbilità e consapevvolezza dalla quale risulti che: il dipendennte presta assisstenza nei confrronti del disabille per il quale sono s chieste le agevolazioni a ovvvero il dipendeente necessita delle d agevolaziooni per le necesssità legate allaa propria situazione di disabiliità; il dipendeente è consapevvole che le agevolazioni sono uno strumento o di assistenza del disabile e, pertanto, il ricconoscimento delle d agevolaziooni stesse compporta la conferm ma dell'impegnno - morale oltrre che giuridicoo - a prestare eeffettivamente la l propria operra di assistenza; il dipendennte è consapevoole che la possibilità di fruiree delle agevolazzioni comporta un onere per l'amministrazion ne e un impegnno di spesa pubbblica che lo Staato e la collettivvità sopportano solo per l'effetttiva tutela dei disabile; d il dipendeente si impegnaa a comunicaree tempestivameente ogni variazzione della situuazione di fattoo e di diritto da d cui conseguua la perdita deella legittimazioone alle agevolaazioni. A seguito dell'accoglimeento della dom manda da partee dell'amministrazione, il dippendente dovràà comunicare tempestivamentte il mutamentoo o la cessazioone della situazzione di fatto e di diritto chee comporta il venir v meno dellla titolarità deei benefici e doovrà aggiornarre la documenttazione prodottta a supporto dell'istanza qu uando ciò si renda r necessarrio, anche a seeguito di richiiesta dell'amminnistrazione. Ancora unna volta, è utile richiamare le previsioni p del citato c Testo uniico secondo cuii "L'esibizione ddi un atto conteenente dati nonn più rispondentti a verità equivvale ad uso di atto a falso. " artiicolo 76, comma a 2, d.P.R. n. 4445 del 2000). Si rammenntano anche in questa sede, lee norme contenuute nell'articolo o 55 quater, com mma 1, lett. a),, che nell'ipotessi di giustificazione dell'assenzza dal servizio mediante una certificazione medica falsa prevede p la com mminazione del licenziamento,, e nell'articoloo 55 quinquies, commi 1 e 2, del d d.lgs. n. 1655 del 2001, chee, per la stessa ipotesi, i prevedoono la reclusionne e la multa, oltre o all'obbligoo del risarcimennto del danno patrimoniale p e del d danno all'im mmagine subiti dall'amministra d azione. Salvo dim mostrate situaziooni di urgenzaa, per la fruizioone dei permesssi, l'interessatoo dovrà comunnicare al dirigeente competentte le assenze daal servizio con congruo anticiipo, se possibille con riferimen nto all'intero arco a temporale del mese, al fine di consentirre la migliore organizzazione o d dell'attività amm ministrativa. DOVERI DELL'AMMIN D NISTRAZIONE E. L'amminisstrazione che riceve l'istanzaa di fruizionee delle agevola azioni da parrte del dipenddente interessatto deve verificcare l'adeguateezza e correttezzza della documentazione preseentata, chiedend done, se del casso, l'integrazionne. I provveddimenti di acccoglimento dovvranno essere periodicamen nte monitorati al fine di ottenere l'agg giornamento della d documentaazione e verificcare l'attualità delle dichiaraazioni sostitutivve prodotte a supporto dell'isttanza. Si richia ama in particoolare l'attenzionne sulla necessittà di chiedere ill nuovo verbalee medico nel caso di accertameento di handicaap grave rivedib bile. 110 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO L'amminisstrazione procedderà alla verifica delle dichiarrazioni sostitutiive secondo le consuete c modallità (artt. 71 e 72 7 del d.P.R. n. 445 del 2000) attraverso i proopri servizi ispeettivi, costituiti in osservanza dell'articolo 1, comma 62, dellla l. n. 662 dell 1996, o comunnque su disposizzioni impartite dall'ufficio preeposto alla gesstione del perso onale. La verifiica dovrà esserre svolta period dicamente, anchhe a campione. Nel caso in cui dall'accerttamento risultaasse l'insussisteenza dei presuppposti per la legittima fruizione dei permeessi, d l'amministtrazione provveederà a revocarre i benefici perr effetto della decadenza. Naturalmeente, ove nell'aambito o a seeguito degli acccertamenti em mergessero gli estremi di unaa responsabilittà disciplinare del dipendentee, l'amministrazzione procederàà alla tempestivva contestazion ne degli addebitti per lo svolgim mento del relatiivo procedimento e, se del casoo, alla comuniccazione alle auttorità competennti delle ipotesi di reato. Oltre a richiamare ddi nuovo le prevvisioni dell'articolo 76 del d.P P.R. n. 445 del 2000 2 sulle dichiiarazioni mendaaci, la formazio one e l'uso di attti falsi, si ricorrdano ancora in n questa sede lee già citate norm me contenute neell'articolo 55 quater, q comma 1, let. a), e nelll'articolo 55 quinquies, commii 1 e 2, del d.lgss. n. 165 del 2001. municati all'Isppettorato per la a funzione pubbblica Si rammennta che l'avvio e l'esito dei prrocedimenti dissciplinari debbono essere com come richiiesto dalla Direettiva del Ministro per le riform me e le innovazzioni nella pubbblica amministraazione del 6 diccembre 2007, n. n 8. L'amminisstrazione, sotto altro aspetto, dovrà d effettuarre le comunicazzioni dei permeessi fruiti dai prropri dipendentti per l'inserimento nella bancca dati istituita presso il Diparrtimento della funzione f pubblica ai sensi delll'articolo 24, ccommi da 4 a 6,, della l. n. 1833 del 2010. p applicazzione, ogni amm ministrazione doovrà procedere a riesaminare i provvedimentti di assenso già à adottati al finne di In fase di prima verificare la sussistenzaa delle condiziioni previste dalla d nuova leg gge. In caso di d insussistenzaa dei requisiti,, salvo tempesstiva mentazione proodotta in passato da parte dell'interessato, d , l'atto di asseenso dovrà esssere revocato e le integrazione della docum a decadenza. Naturalmente, N il dipendente che si trovi nella n agevolaziooni non potrannno essere piùù accordate peer effetto della condizionee di poter fruiire dei permesssi a diverso titolo in base alla a nuova leggge avrà l'oneree di produrre una nuova istaanza accompaggnata dalla docuumentazione di supporto. La decadeenza conseguennte all'accertam mento dell'insusssistenza o del venir v meno dellle condizioni rrichieste per la legittima fruizione dei diritti. L'articolo 24, comma 1,, let. c), introdduce un nuovoo comma, il 7 bis, nel corpoo dell'articolo 33 della l. n. 104 del 1992.. La c "Ferma resstando la veriffica dei presup pposti per l'acccertamento dellla responsabillità disciplinarre, il disposizionne stabilisce che lavoratoree di cui al comm ma 3 decade dai diritti di cui al a presente articcolo , qualora ill datore di lavooro o l'INPS acccerti l'insussisteenza o il venir meno delle conndizioni richiesste per la legitttima fruizione dei d medesimi diritti.". d Con la novella è stato o reso esplicito che p speettano solo a cooloro che sono legittimati in base b alla legge, in assenza dei presupposti leg gali, viene menno la poiché le prerogative possibilitàà di fruizione delle d agevolaziooni. L'accertam mento circa l'in nsussistenza dei requisiti spettta al datore dii lavoro, privato o pubblica amministrazione a e, e all'INPS peer il settore del lavoro privato. Al di là deel dato letteralee, che fa riferim mento solo al lavoratore l di cu ui al comma 3 (cioè al lavoraatore che fruiscce dei permessii per assistere una u persona inn situazione di handicap gravve) e ai diritti del presente articolo a , è chiaaro che la reg gola espressa dalla d disposizionne ha una portaata più ampia, non potendo noon riguardare tutte t le ipotesi in i cui il soggettto apparentemeente legittimato alle agevolaziooni in realtà noon è in possesso dei requisiti legali per la lo oro legittima frruizione. Infattii, la decadenza, ovvero la perrdita della posssibilità di contiinuare ad usufr fruire dei perm messi, rappresen nta l'effetto naaturale dell'insussistenza dei presupposti p peer la legittimaziione all'istituto e, come tale, essa è previstaa nel menziona ato Testo unico in materia di ddocumentazione amministrativva a proposito delle dichiarazzioni sostitutive non veritiere (l'articolo (l 75 deel d.P.R. n. 445 del 2000 stabillisce che "qualo ora dal controlllo di cui all'artticolo 71 emergga la non veriddicità del conttenuto della dicchiarazione, il dichiarante deecade dai beneefici eventualmente conseguennti al provvedim mento emanato sulla base dellla dichiarazionee non veritiera.."). Quindi, a tiitolo di esempio o, si può verificcare la decadennza anche in caapo al lavoratorre in situazionee di handicap grave g che prendde i permessi peer le proprie esigenze o in cappo al genitore chhe fruisce dellee due ore di perrmesso al giornoo ai sensi dell'a articolo 42 del d.lgs. d n. 151 del 2001. A titolo di esempio, tra lee situazioni che possono dar luuogo alla decad denza si menzioonano: il venir m meno della situ uazione di handdicap grave a seeguito della visiita di revisionee, il decesso dellla persona in situazione s di haandicap grave, il sopravvenuto o ricovero a tempo pieno del disabile, d la circcostanza che duue lavoratori prrendono permesssi per assisteree la medesima ppersona in situazione di handdicap grave. Banca datti presso la Pressidenza del Connsiglio dei miniistri - Dipartimeento della funziione pubblica. 111 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO L'articolo 24, commi 4-66, della l. n. 1883 del 2010 haa previsto l'istituzione presso il Dipartimentto della funzion ne pubblica di una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla s legittima fruizione dei permessi p accorddati ai pubblicii dipendenti che ne fruiscono in quanto perssone disabili o per assistere altra a persona in i situazione di d handicap graave. Le informa azioni che saraanno raccolte nella banca dati saranno utilizzzate in forma annonima anche per p elaborazionni e pubblicaziooni statistiche. nno effettuare adeguata a comunnicazione dei da ati rilevanti perr via Una volta attivata la bannca dati, le pubbbliche amministrazioni dovran a telematicaa entro il 31 marzo di ciascun anno. L'attivazioone della bancaa dati e le modalità operativve da seguire per p effettuare le l comunicazionni saranno ogg getto di successsiva circolare del d Dipartimento. I MINISTRO PER IL P LA PUBB BLICA AMMINIISTRAZIONE E L'INNOVAZIO ONE Renato Brunnetta 112 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO INFORTU UNI SUL LAVOR RO E MALATTIEE DOVUTE A CA AUSA DI SERVIZZIO articolo 22 CCNLL 1994/97 In caso di assenza dovutaa ad infortunio o sul lavoro, il dipendente d ha diritto d alla consservazione del posto fino a co ompleta guarigiione ma 7, lett. a)199, comprensiva del clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'interaa retribuzione di cui all'articcolo 21, comm c determinaato ai sensi dell’ articolo 34. trattamento accessorio come ovuta a malatttia riconosciutaa dipendente d da causa di servvizio, al lavorattore Fuori dei casi previsti neel comma 1, see l'assenza é do ma 7, lett. a), comprensiva c del trattamento o accessorio com me determinatto ai spetta l'intera retribuzione di cui all'artticolo 21, comm do di conservazzione del posto di cui all'articolo 21, commi 1 e 2. sensi dell’ articolo 34, per tutto il period novato per quaanto riguarda il procedimento o previsto dalle vigenti disposiizioni per il rico onoscimento de ella dipendenzaa da Nulla é inn causa di servizio delle in nfermità, per laa corresponsion ne dell'equo ind dennizzo e perr la risoluzione del rapporto di d lavoro in casso di inabilità peermanente. INFERMITÀ PER CA AUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO articolo 33, comma c 2, CCNLL integrativo 19 998/01 2. Nulla é innovato per quanto q riguarda tutta la mateeria relativa all’’accertamento dell’infermità per causa di se ervizio, al rimbo orso p causa di serrvizio ed all’equ uo indennizzo, che rimangono o regolate dallee seguenti legggi e loro successsive delle spese di degenza per ono automaticaamente recepitte nella disciplin na pattizia: D.P P.R. 3 maggio 1 1957, n. 686; le egge 27/7/1962 2, n. modificaziioni, che vengo 1116 e successivo DPCM M del 5/7/1965;; D.P.R. 20/4/94, n. 349, D.P.R R. 834/81 (Tab belle); articolo 2 22, commi da 27 2 a 31 della leegge 94, n. 724; articcolo 1,commi daa 119 a 122 dellla legge 23/12//96, n. 662. 23/12/199 19 articolo 21 coomma 7 ccnl 19994/97. Il trattamennto economico sppettante al dipend dente che si assennti per malattia è il seguente: a) inntera retribuzione fissa mensile, con esclusione di d ogni compensso accessorio, coomunque denomiinato, per i prim mi 9 mesi di asseenza. Nell''ambito di tale peeriodo per le malaattie superiori a quindici q giorni la avorativi o in casoo di ricovero ospedaliero e per il successivo s perioddo di convvalescenza post riicovero, al dipenddente compete annche il trattamento o economico acceessorio come deteerminato ai sensii dell'art. 34; 113 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Capitolo V ORTO DI LAVORO: L forme fle essibili IL RAPPO RAPPORTO O DI LAVORO A TEMPO PARZIALE articolo 21 CCNLL 1998/01 1. Il rappo orto di lavoro a tempo parziale può essere costituito c relativvamente a tuttti i profili profeessionali ricomp presi nelle areee del sistema di classificazione del personale mediante: a) asssunzione nell’aambito della programmazionee triennale del fabbisogno f di personale, ai sen nsi delle vigentii disposizioni. b) trrasformazione di d rapporti di lavoro da tempo o pieno a tempo o parziale su richiesta dei dipendenti interesssati. 2. Nel caaso del comm ma 1 lett.b) laa trasformazio one del rapporto di lavoro da tempo piieno a tempo o parziale avviene automaticcamente entro sessanta giorn ni dalla ricezion ne della doman nda. In essa deeve essere indiccata l’eventuale attività di lavvoro subordinato o autonomo o che il dipendeente intende svo olgere ai fini de ei commi da 4 a 7. 3. L’ammin nistrazione, enttro il predetto termine, t può, con c provvedime ento motivato, rinviare la trasfformazione del rapporto di lavvoro per un periodo non supeeriore a sei mesi nei casi in cu ui essa comporrti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativaa del udizio alla funzionalità del servvizio. dipendentte, grave pregiu 4. I dipend denti con rappo orto di lavoro a tempo parzialee, qualora la prestazione lavorrativa non sia su uperiore al 50% % di quella a tem mpo pieno, neel rispetto dellle vigenti norm me sulle incom mpatibilità, po ossono svolgerre un’altra attività lavorativaa e profession nale, subordinata o autonoma, anche median nte l’iscrizione ad a albi professionali. 5. Le amm ministrazioni, feerma restando o la valutazionee in concreto dei d singoli casi,, sono tenute ad individuare e le attività chee, in ragione deella interferenzza con i compitii istituzionali no on sono comun nque consentite ai dipendentii di cui al comm ma precedente con le procedu ure previste dalll’articolo 1, com mma 58 bis della legge 23 dice embre 1996, n. 662 e successive modificazion ni ed integrazio oni. 6. Nel caso o di verificata sussistenza s di un u conflitto di in nteressi tra l’attività esterna del d dipendente - sia subordinaata che autonom ma con quella della specifica attività di servizio ovvero qualoraa la predetta attività lavo orativa debba intercorrere con un’amministrazione pubb blica, l’amminisstrazione nega la trasformazio one del rapporto o a tempo parzziale. 7. Il dipendente é tenuto o a comunicare, entro quindici giorni, all’amm ministrazione nella n quale pressta servizio l’evventuale successsivo inizio o la variazione dell’’attività lavorattiva esterna. d consentire laa trasformazion ne del rapporto o di lavoro da te empo pieno a tempo t parziale di cui al comm ma 1 lett. b) il lim mite 8. Al fine di percentuaale del 25% della dotazione organica o complessiva di personale a tempo o pieno di ciascuna delle possizioni economiche inserite nelle aree del sistema s di classsificazione del personale pu uò essere arrottondato per eccesso onde arrivare a comun nque nda dei dipend denti interessaati al part - tim me all’unità. IlI contingente predetto é utilizzato - sino alla sua capienza - a doman indipendentemente dallaa motivazione della d richiesta con le procedure indicate nei commi c precedenti. 9. Per le nuove assunzio oni con rapporto di lavoro part-time p vanno rispettate lee indicazioni m minime contenu ute nell’articolo o 39 comma 18 8 della legge 44 49/1997 e succcessive modificcazioni ed integgrazioni che no on incidono sul contingente di cui al precedeente comma 8. 10. Le am mministrazioni, in presenza di particolari situazioni organizzzative o gravi documentate situazioni fam miliari, previameente individuate nel contratto o collettivo inteegrativo, possono elevare il co ontingente di cui c al comma 8 di un ulteriore e 10% massimo o. In p da detto comma, le domande per la trasformazio one del rapporrto di lavoro - in tali casi – sono s deroga allle procedure previste presentatee con cadenza trimestrale t ed accolte a a valeree dal 1 giorno del trimestre successivo, ai sen nsi del comma 2. 2 11. Qualorra il numero deelle richieste rellative ai casi del comma 10 eccceda i contingeenti fissati in agggiunta, viene data la preceden nza: - ai familiari f che assistono persone portatrici di handicap h non inferiore al 70% %, ovvero perso one in particolari condizioni pssicofisich he o affette da gravi patologiee, anziani non autosufficienti; - ai genitori g con figlli minori, in relaazione al loro numero. 114 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 12. L’ avveenuta trasformazione del rapp porto di lavoro a tempo parziaale, ai sensi dell d.lgs. 152/199 97_62 é comunicata per iscrittto al dipendentte nei termini previsti p dai com mmi 2 e 3 con l’iindicazione della durata e dell’articolazione della prestazione lavorativa di cui all’articolo o 22 secondo qu uanto concordaato con l’ammin nistrazione. OR RARIO DI LAVO ORO DEL PERSO ONALE CON RAP PPORTO DI LAV VORO A TEMPO O PARZIALE articolo o 22 CCNL 1998 8/01 modificato o dal CCNL inteegrativo 1998/0 01 1. Il dipen ndente con rapporto di lavoro o a tempo parziale copre una frazione di possto di organico o corrispondentte alla durata della d prestazion ne lavorativa ch he non può esseere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno o. In ogni caso, lla somma delle e frazioni di possto a tempo parrziale non può superare s il num mero complessivvo dei posti di organico o a tempo pieno trasfo ormati. 2. Il tempo o parziale può essere e realizzatto: a) con artticolazione dellaa prestazione di d servizio ridottta in tutti i giorni lavorativi (teempo parziale orizzontale); o b) con artticolazione della prestazione su alcuni giorni della settiman na, del mese, o di determinatti periodi dell'aanno (tempo parziale p verticalle), in misura tale da rispettare la media deella durata del llavoro settiman nale prevista per p il tempo paarziale nell'arco o temporale preeso in consideraazione (settimana, mese o ann no) c) con com mbinazione dellle due modalità indicate nelle e lettere a) e b) 3. In pressenza di particcolari e motivate esigenze il dipendente può concordarre con l’amministrazione ultteriori modalitàà di articolazio one della prestaazione lavorativva che contemp perino le reciprroche esigenze nell’ambito deelle fasce orarie e individuate co on le proceduree di cui all’artico olo 4, in base alle a tipologie deel regime orario o giornaliero, settimanale, meensile o annuale e praticabili preesso ciascuna amministrazion a ne tenuto conto o della natura dell’attività isttituzionale, deggli orari di servvizio e di lavorro praticati e della d situazionee degli organici nei diversi proffili professionali. 4. I dipend denti che hanno o trasformato il rapporto di lavvoro da tempo pieno a tempo o parziale hanno o diritto di torn nare a tempo piieno alla scadenza di un bienn nio dalla trasforrmazione anchee in soprannum mero oppure prrima della scadeenza del bienniio a condizione che mpletamento del d tempo pien no ai vi sia la disponibilità del posto in organico, ovvero deella frazione dii orario corrispondente al com 6 sensi dell’aarticolo 6, comma 1 del d.lgs 61/2000. 5. I dipend denti assunti co on rapporto di lavoro a temp po parziale hanno diritto di otttenere la trasfformazione del rapporto a tem mpo pieno deccorso un trienn nio dalla data di assunzione purché vi sia disponibilità d deel posto di orgganico, o della frazione di orrario corrispond dente al compleetamento del teempo pieno ai sensi dell’artico olo 6, comma 1 del d.lgs 61/20 000. TRATTAMENTTO ECONOMICO O-NORMATIVO O DEL PERSONA ALE CON RAPPO ORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE P articolo o 23 CCNL 1998 8/01 modificato o dal CCNL inteegrativo1998/01 1. Nell’app plicazione degli istituti normaativi previsti daal presente contratto, tenendo o conto della rridotta durata della d prestazion ne e della pecu uliarità del suo o svolgimento, si applicano, in quanto com mpatibili, le dissposizioni di legge e contratttuali dettate per il rapporto di d lavoro a temp po pieno. 2. Il dipendente con rapp porto di lavoro o a tempo parziiale di tipo orizzzontale, previo o suo consenso o, può essere ch hiamato a svolggere ni di lavoro sup pplementare dii cui all’articolo o 1, co. 2, lett. e) del D.Lgs. n. n 61/2000 nella misura masssima del 10% della d prestazion durata di lavoro a tempo parziale riferrita a periodi non n superiori ad un mese e da d utilizzare nell’arco di più di d una settiman na. Il mmesso per ecccezionali, specifiche e comprrovate esigenzee organizzative e o in presenzza di ricorso al lavoro supplementare é am i particolarii situazioni di difficoltà organizzzative derivantti da concomitaanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 3. Le ore di d lavoro suppleementare sono o retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria d di cui all'articolo o 25 maggioratta di una percentuale pari al 15%. 1 I relativi on neri sono a cariico delle risorse e destinate ai co ompensi per lavvoro straordinaario. 4. Il personale con rappo orto di lavoro a tempo parzialee di tipo verticaale può effettuare prestazionii di lavoro strao ordinario nelle sole d effettiva attivvità lavorativa entro e il limite massimo m individu uale annuo di 20 2 ore. giornate di 115 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 5. Le ore di lavoro supp plementare o straordinario s faatte svolgere in eccedenza riispetto ai commi 3 e 4 sono o retribuite con n un compenso o pari alla retrib buzione oraria maggiorata m di una u percentuale e del 50%. 6. Nel casso in cui il lavoro supplemen ntare o straord dinario sia svolto in via non meramente o occasionale perr più di sei meesi il dipendentte può richiederne il consolidaamento nell’oraario di lavoro. 7. Il trattaamento econo omico, anche accessorio, a del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale é proporzionale alla prestazion ne lavorativa, con c riferimento o a tutte le com mpetenze fisse e e periodiche, ivi compresa l’indennità inte egrativa speciaale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spetttanti al person nale con rappo orto di lavoro a tempo pieno appartenente alla ofessionale. stessa possizione economica e profilo pro 8. I trattam menti accessorii collegati al ragggiungimento di d obiettivi o alla realizzazione di progetti non nché altri istitutti non collegati alla durata della prestazionee lavorativa, seccondo i criteri adottati in con ntrattazione inttegrativa, sono o applicati ai diipendenti a tem mpo nche in misura non frazionata e non direttam mente proporzio onale al regimee orario adottatto. parziale an 9. Al ricorrrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale e sono corrisposte per intero le aggiunte di faamiglia. 10. Il tratttamento previd denziale e di fin ne rapporto é disciplinato d dall’articolo 8 dellla legge 554/19 988 e successivve modificazion ni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni 11. I dipendenti a tempo o parziale orizzzontale hanno diritto ad un numero n di giorrni di ferie parii a quello dei lavoratori l a tem mpo pieno. I lavvoratori a temp po parziale vertticale hanno dirritto ad un num mero di giorni di ferie e di festiività soppresse proporzionato alle giornate di d lavoro prestaate nell'anno ed d il relativo tratttamento econo omico é commisurato alla durrata della presttazione giornaliiera. Per tempo o parziale verticcale analogo criterio di proporrzionalità si app plica anche perr le altre assenzze dal servizio previste p dalla leegge e dal CCNLL , ivi compresee le assenze peer malattia. In presenza p di partt-time verticalee, é comunque riconosciuto pe er intero il periiodo di astensio one obbligatoria dal lavoro preevisto dalla L. 1204/1971, 1 ancche per la partee non cadente iin periodo lavorativo ed il relaativo trattamento economico,, spettante per l’intero perio odo di astensio one obbligatorria, é commisu urato alla duraata prevista peer la ne giornaliera; il permesso per matrimonio o, l’astensione facoltativa, i permessi p per m maternità e i permessi p per lu utto, prestazion spettano per intero solo o per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il reelativo trattamento economicco é g In presenza p di partttime verticale non si riducon no i termini preevisti commisurato alla durata prevista per laa prestazione giornaliera. odo di prova e per il preavviso o che vanno calccolati con riferimento ai perio odi effettivamen nte lavorati. per il perio 12. Per tutto quanto non n disciplinato dalle clausole deel presente con ntratto e del CC CNL 1998-01 sottoscritto il 16 6 febbraio 1999 9, in i rapporto di lav voro a tempo p parziale si applic cano le disposiz zioni contenute e nel D.lgs. n. 61 1/2000. materia di RECUPERO PERMEESSI PERSONALE IN PART-TIME VERTICALE articolo 18, c. 7, CCNL C 2002-05 7. Il perso onale con rappo orto di lavoro a tempo parziaale al 50% con orario su due giorni settiman nali, può recup perare i ritardi ed i permessi orari con co orrispondente prestazione lavorativa l in una ulterioree giornata concordata prevventivamente con namento degli istituti contratttuali applicabili. l’amministtrazione, senza effetti di ricaduta sulla regolaa del proporzion LEGGE 23 3 dicembre 19 996, n. 662 (Testo modificato dalla l. 27 dicembre 1997, n. 449 e dal d.l. 25 2 giugno 2008, n. n 112 convertito con modificazion ni l. 6 agosto 2008, n. 133) MISSURE DI RAZION NALIZZAZIONE DELLA FINANZZA PUBBLICA articolo 1 (COMMA 1-55 OMISSIS) 56. Le disposizioni di cui all'articolo 58 8, comma 1, del decreto legiislativo 3 febbraio 1993, n. 2 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di reggolamento che e vietano l'iscrizione in albi p professionali non n si applicano ai dipendentti delle pubblich he amministrazzioni con rappo orto di lavoro a tempo parzialee, con prestazio one lavorativa non n superiore al a 50 per cento di quella a tem mpo pieno. 116 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 56-bis. Sono abrogate lee disposizioni che c vietano l'isscrizione ad alb bi e l'esercizio di attività pro ofessionali per i soggetti di cu ui al comma 56 6. Restano ferm me le altre disposizioni in maateria di requissiti per l'iscrizio one ad albi professionali e per p l'esercizio delle d relative atttività. Ai dipendenti pubblicci iscritti ad alb bi professionali e che esercittino attività prrofessionale no on possono essere conferiti incarichi i professionali dalle amministrazion ni pubbliche; gli g stessi dipen ndenti non possono assumere il patrocinio o in controverssie nelle quali sia s parte una pu ubblica amministrazione. 57. Il rapp porto di lavoro a tempo parziale può esseree costituito relaativamente a tu utti i profili pro ofessionali appaartenenti alle varie v qualifiche o livelli dei dipendenti dellee pubbliche am mministrazioni, ad esclusione del personale militare, di qu uello delle Forzze di polizia e del Corpo nazion nale dei vigili deel fuoco. 58. La trasformazione deel rapporto di lavoro da tempo pieno a tem mpo parziale può p essere concessa dall'amm ministrazione entro sessanta giorni g dalla domanda, nella quale q é indicatta l'eventuale attività a di lavo oro subordinato o o autonomo che il dipendeente intende svvolgere. L'amm ministrazione, entro e il predettto termine, nega la trasform mazione del raapporto nel caaso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subo ordinato comporti un conflitto di interessi con la specifiica attività di servizio svolta dal dipendentte ovvero, nel caso c in cui la traasformazione comporti, in relaazione alle man nsioni e alla possizione organizzzativa ricopertaa dal dipendentte, pregiudizio alla funzionalità dell'ammin nistrazione stesssa. La trasformazione non può essere co omunque conceessa qualora l'aattività lavorativa di lavoro subordinato s deebba intercorre ere con un'amm ministrazione p pubblica. Il dipendente é tenuto, inoltre, a comunicare, entro e quindici giorni, all'amm ministrazione nella n quale preesta servizio, l''eventuale successivo inizio o la variazionee dell'attività lavorativa. Fattee salve le esclussioni di cui al comma c 57, perr il restante personale che esercita competeenze istituzionaali in materia di giustizia, di diffesa e di sicurezzza dello Stato,, di ordine e di sicurezza pubb blica, con esclussione del personale di polizia municipale m e provinciale, le modalità m di costtituzione dei raapporti di lavoro a tempo parzziale ed i contingenti massimii del personale che può acceedervi sono staabiliti con decrreto del Ministtro competentte, di concerto o con il Ministro per la pubb blica amministrrazione e l'innovvazione e con il Ministro dell'eeconomia e delle finanze. 58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le aamministrazioni provvedono, con decreto deel Ministro com mpetente, di co oncerto con il Ministro M per la funzione pubb blica, ad indicare le attività ch he in ragione della d interferenza con i compiti istituzionali, sono comunqu ue non consenttite ai dipenden nti con rapportto di lavoro a tempo t parziale con prestazion ne lavorativa non superiore al a 50 per cento di quella a tempo t pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolggere prestazion ni per conto di altri a enti previa autorizzazionee rilasciata dall'aamministrazion ne di apparteneenza. 58-ter. Al fine di consen ntire la trasform mazione del rap pporto di lavoro o da tempo pieeno a tempo paarziale, il limite e percentuale della d dotazione organica comp plessiva di perssonale a tempo o pieno di ciascuna qualifica funzionale preevista dall'artico olo 22, commaa 20, della leggee 23 dicembre 1994, 1 n. 724, pu uò essere arrottondato per ecccesso onde arrivvare comunquee all'unità 59. I risparrmi di spesa deerivanti dalla traasformazione dei rapporti di laavoro dei dipen ndenti delle pub bbliche amministrazioni da tem mpo pieno a teempo parziale costituiscono c peer il 30 per cento economie di bilancio. Un quota q pari al 700 per cento dei predetti risparm mi é destinata, secondo le modalità m ed i criteri c stabiliti dalla contratttazione integraativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivam mente per le am mministrazioni che dimostrino o di aver provveduto ad attivaare piani di mo obilità e di riallo ocazione mediaante trasferimeento di personaale da una sedee all'altra dell'am mministrazione e stessa. I risparrmi eventualmeente non utilizzzati per le predette finalità cosstituiscono ulteeriori economiee di bilancio. 60. Al di fuori f dei casi previsti al comm ma 56, al personale é fatto divvieto di svolgerre qualsiasi altrra attività di lavvoro subordinato o autonomo o tranne che la legge o altra a fonte normativa ne prevedano l'auttorizzazione riilasciata dall'amministrazionee di apparteneenza e l'autorizzzazione sia staata concessa. La richiesta di autorizzazione a inoltrata dal dipendente si in ntende accolta ove entro tren nta giorni dalla presentazione p n venga adotttato un motivaato provvedimeento di diniego.. non 61. La vio olazione del divvieto di cui al co omma 60, la mancata comuniicazione di cui al comma 58, n nonché le comunicazioni risultate non veritieere anche a seguito di accertamenti ispettivvi dell'amministtrazione costitu uiscono giusta causa di recessso per i rapporrti di lavoro dissciplinati dai contratti colletttivi nazionali di d lavoro e co ostituiscono causa di decadeenza dall'impieggo per il restaante personale,, sempreché le prestazioni peer le attività di lavoro l subordin nato o autonom mo svolte al di fuori del rappo orto di impiego con l'amministtrazione di app partenenza non n siano rese a titolo t gratuito, presso associaazioni di volonttariato o coope erative a carattere socio-assisstenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle causse di recesso o di decadenza devono d svolgerrsi in contraddittorio fra le partti. 62. Per efffettuare verificche a campionee sui dipendenti delle pubblich he amministrazioni, finalizzatee all'accertamen nto dell'osservaanza delle dispo osizioni di cui ai a commi da 56 6 a 65, le amministrazioni si avvvalgono dei risspettivi servizi ispettivi, che, comunque, c devvono essere cosstituiti entro il termine t perenttorio di trenta giorni dalla datta di entrata in vigore della presente legge. Analoghe veriffiche sono svoltte dal Dipartim mento della fun nzione pubblicaa che può avvalersi, d'intesa con c le amminisstrazioni intere essate, dei pred detti servizi ispeettivi, nonché, d'intesa con il Ministero dellle finanze ed anche a ai fini deell'accertamento o delle violazio oni tributarie, della d Guardia dii finanza 117 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 64. Per qu uanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenzza ai familiari che c assistono persone portatrici di handicap non inferiore al a 70 per cento, malati di mentte, anziani non autosufficienti, nonché ai gen nitori con figli m minori in relazio one al loro numero. ATTUAZIO ONE DELLA DIRETTIVA 97/81/CE RELLATIVA ALL'A ACCORDO-QUA ADRO SUL LA AVORO A TEEMPO PARZIALE CONCLUSSO DALL'UNIC CE, DAL CEEP E DALLA CES. DECRETO LEG GISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61 (Testo mod dificato da: D.Lgs.. 26 febbraio 200 01, n. 100, D.L. 28 8 settembre 2001, n. 355; D.L. 25 5 settembre 20022, n.210, D.Lgs. 10 settembre 200 03, n. 276, L. 24 dicembre d 2007, n. 247) DEFINIZIO ONI articolo o1 1. Nel rapp porto di lavoro subordinato l'aassunzione può ò avvenire a tem mpo pieno o a tempo t parziale.. 2. Ai fini del d presente deecreto legislativo si intende: a) per "teempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo o 3, comma 1, del decreto leegislativo 8 aprrile 2003, n. 66, o l'eventualee minor orario normale fissato o dai contratti collettivi c applicaati; b) per "teempo parziale" l'orario di lavvoro, fissato daal contratto ind dividuale, cui sia s tenuto un llavoratore, che e risulti comun nque inferiore a quello indicato o nella lettera a); a c) per "rap pporto di lavoro o a tempo parzziale di tipo orizzzontale" quello o in cui la riduzione di orario rrispetto al temp po pieno é prevvista in relazion ne all'orario norrmale giornaliero di lavoro; d) per "rapporto di lavorro a tempo parrziale di tipo veerticale" quello in relazione al quale risulti prrevisto che l'atttività lavorativaa sia svolta a teempo pieno, maa limitatamentee a periodi pred determinati nel corso della setttimana, del meese o dell'anno;; d-bis) per "rapporto di laavoro a tempo o parziale di tip po misto quello o che si svolge secondo una ccombinazione delle d due modaalità indicate neelle lettere c) e d); e) per "lavvoro supplemen ntare" quello co orrispondente alle a prestazionii lavorative svolte oltre l'orario o di lavoro concordato fra le parti p ai sensi deell'articolo 2, co omma 2, ed enttro il limite del tempo t pieno. 3. I contratti collettivi nazionali n o terrritoriali stipulaati da associazioni dei datorii e prestatori di lavoro comparativamente più rappresen ntative sul pian no nazionale e i contratti collettivi c aziend dali stipulati dalle d rappresen ntanze sindacaali aziendali di cui all'articolo o 19 della leggge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, m ovvero dalle rrappresentanze e sindacali unittarie possono determinare d co ondizioni e mo odalità della prrestazione lavo orativa del rapporto di lavoro o di cui al com mma 2. I contratti collettivi nazionali n posso ono, altresì, preevedere per sp pecifiche figure e o livelli professionali modalità particolari di d attuazione delle d discipline rimesse alla contrattazione co ollettiva ai sensi del presente decreto. d 4. Le assu unzioni a termin ne, di cui al decreto legislativo o 9 ottobre 200 01, n. 368, e su uccessive modificazioni, di cuii all'articolo 8 della d legge 23 luglio 1991, n. 223, 2 e di cui alll'articolo 4 del decreto legislaativo 26 marzo o 2001, n. 151, possono essere effettuate an nche con rappo orto a tempo paarziale, ai sensi dei commi 2 e 3. FORMA E CONTENUTI DEL CONTRATTO O DI LAVORO A TEMPO PARZIALE articolo 2 (Omissis) 2. Nel contratto di lavo oro a tempo paarziale é conteenuta puntuale e indicazione della durata della prestazione lavorativa e della d collocazione temporale dell'orario d con riferimento al giorno, alla setttimana, al messe e all'anno. C Clausole difform mi sono ammisssibili solo nei teermini di cui all''articolo 3, com mma 7. MODALITÀ À DEL RAPPOR RTO DI LAVORO O A TEMPO PA ARZIALE. LAVO ORO SUPPLEMEENTARE, LAVO ORO STRAORDINARIO, CLAUSSOLE ELASTICHEE articolo 3 1. Nelle ipotesi di lavorro a tempo parziale di tipo orizzontale, o ancche a tempo determinato d ai sensi dell'articcolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il dattore di lavoro ha h facoltà di richiedere lo svollgimento di preestazioni supple ementari rispettto a quelle con ncordate con il lavoratore l ai seensi dell'articolo o 2, comma 2, nel n rispetto di quanto q previsto o dai commi 2, 3 e 4. 2. I contraatti collettivi sttipulati dai sogggetti indicati nell'articolo n 1, comma c 3, stab biliscono il num mero massimo delle ore di lavvoro supplementare effettuab bili e le relative causali in relazzione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo 118 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO svolgimento di lavoro su upplementare, nonché le consseguenze del superamento deelle ore di lavo oro supplementtare consentitee dai contratti collettivi c stessi. 3. L'effetttuazione di preestazioni di lavvoro supplemeentare richiede e il consenso del d lavoratore interessato ovve non previstta e regolamen ntata dal contraatto collettivo. Il rifiuto da parrte del lavorato ore non può inttegrare in nessu un caso gli estre emi del giustificcato motivo di licenziamento. 4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono preveedere una perccentuale di magggiorazione sull'importo della retribuzione orraria globale di fatto, dovuta in relazione al laavoro supplementare. In alterrnativa a quantto previsto in proposito dall'arrticolo 4, comm ma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma c 2 posso ono anche stab bilire che l'incid denza della retrribuzione delle ore supplemen ntari sugli istitu uti retributivi indiretti e diffferiti sia deterrminata conven nzionalmente mediante l'app plicazione di una u maggioraziione forfettariaa sulla retribuziione dovuta peer la singola oraa di lavoro sup pplementare. PERIODO SOPPR RESSO DAL D.LG GS. 10 SETTEM MBRE 2003, N. 276. 2 5. Nel rap pporto di lavoro o a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determ minato, é consen ntito lo svolgim mento di prestazzioni lavorative straordinarie. A tali prestazio oni si applica la disciplina legale e contrattuaale vigente ed eeventuali succe essive modifichee ed integrazioni in materia dii lavoro straord dinario nei rapp porti a tempo pieno. 6. COMM MA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 20 003, N. 276 7. Fermo o restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, i contratti co ollettivi stipulaati dalle organ nizzazioni sindaacali comparatiivamente più rappresentative r e sul piano nazionale posson no, nel rispetto o di quanto prrevisto dai com mmi 8 e 9,stab bilire clausole flessibili relativee alla variazion ne della collocazione temporrale della presttazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tem mpo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clau usole elastiche relative alla vaariazione in aum mento della durata della presttazione lavorativa. I predetti contratti c collettivi stabiliscono: 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il daatore di lavoro o può modificaare la collocazio one temporale e della prestaziione lavorativa;; 2) condizioni e modalità in relazioni allee quali il datoree di lavoro può variare v in aumeento la durata d della prestazion ne lavorativa; 3) i limiti massimi di variabilità in aumento della duratta della prestazione lavorativa. 8. L'eserccizio, ove previssto dai contratti collettivi di cui c al comma 7 e nei termini,, condizioni e m modalità ivi staabiliti, da partee del datore di lavoro del pottere di variare in aumento laa durata della prestazione laavorativa, noncché di modificaare la collocaziione temporalee della stessa, comporta c in favvore del prestattore di lavoro un u preavviso, faatte salve le inttese fra le partii, di almeno cin nque giorni lavo orativi, nonché il diritto a speecifiche compen nsazioni, nella misura ovvero nelle forme fisssate dai contraatti collettivi di cui all'articolo o 1, comma 3. 9. La dispo onibilità allo svo olgimento del rapporto r di lavo oro a tempo paarziale ai sensi del comma 7 richiede il conse enso del lavorattore formalizzaato attraverso uno u specifico patto p scritto, an nche contestuaale al contratto di lavoro, reso o, su richiesta del d lavoratore, con l'assistenza di un compo onente della rap ppresentanza sindacale s aziendale indicato dal d lavoratore m medesimo. L'evventuale rifiuto o del lavoratoree non integra gli estremi del giustificato motivvo di licenziame ento. 10. L'inserrzione nel contrratto di lavoro a tempo parziale di clausole fllessibili o elastiche ai sensi del comma 7 é po ossibile anche nelle n ipotesi di contratto c di lavvoro a termine. 11. COMM MA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 20 003, N. 276 12. COMM MA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 20 003, N. 276 13. COMM MA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 20 003, N. 276 14. I centrri per l'impiego o e i soggetti au utorizzati all'atttività di mediazzione fra domaanda ed offertaa di lavoro, di cui c rispettivameente agli articolli 4 e 10 del deccreto legislativo o 23 dicembre 1997, n. 469, so ono tenuti a daare, ai lavoratorri interessati ad d offerte di lavo oro a tempo paarziale, puntualle informazione della disciplina prevista daai commi 3, 7, 7 8, 9, 10, 11,, 12 e 13, pre eventivamente alla stipulazion ne del contratto o di lavoro. Perr i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta inform mazione costitu uisce comportaamento valutab bile ai fini dell'applicazione d della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10. 15. COMM MA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 20 003, N. 276 PRINCIP PIO DI NON DISSCRIMINAZION NE articolo 4. 1. Fermi restando r i divieeti di discriminaazione diretta ed e indiretta previsti dalla legiislazione vigentte, il lavoratore e a tempo parzziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole risspetto al lavoraatore a tempo pieno comparaabile, intendend dosi per tale qu uello inquadrato o nello stesso livello in forza dei d criteri di claassificazione staabiliti dai contraatti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per p il solo motivvo di lavorare a tempo parzialee. 119 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 2. L'applicazione del principio di non disscriminazione comporta che: a) il lavoraatore a tempo parziale p beneficci dei medesimi diritti di un lavoratore a tem mpo pieno comp parabile in partticolare per quaanto riguarda l'importo della retribuzione r oraria; la durata del periodo di prova e delle feerie annuali; la durata del perriodo di astensiione obbligatorria e facoltativaa per maternità; la durata del periodo di consservazione del posto di lavoro o a fronte di maalattia; infortun ni sul lavoro, malattie professionali; l'applicaazione delle no orme di tutelaa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavvoro; l'accesso ad a iniziative di formazione prrofessionale orgganizzate dal datore di lavoro o; l'accesso ai sservizi sociali azziendali; i criteri di calcolo deelle competenzee indirette e diifferite previsti dai contratti collettivi di lavo oro; i diritti sind dacali, ivi comp presi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio m 1970, n. 300, e successsive modificazio oni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma c 3, posssono provvederre a modulare la l durata del peeriodo di provaa e quella del periodo p di conseervazione del p posto di lavoro in caso di malaattia qualora l'aassunzione avveenga con contraatto di lavoro a tempo parziale e di tipo verticaale; b) il trattaamento del lavo oratore a temp po parziale sia riproporzionato o in ragione deella ridotta entiità della prestaazione lavorativva in particolaree per quanto riguarda l'importo della retribu uzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo o della retribuziione feriale; l'im mporto dei trattamenti economici per malatttia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternitàà. Resta ferm ma la facoltà peer il contratto in ndividuale di lavvoro e per i con ntratti collettivii, di cui all'articolo 1, comma 3, 3 di prevedere che la corresp ponsione ai lavoratori a temp po parziale di emolumenti e retributivi, in particolare a carattere variabile e, sia effettuatta in misura più ù che proporzio onale. TUTELA ED INCENTIVAZIONE DEL LAVORO L A TEM MPO PARZIALE articolo 5 1. Il rifiuto o di un lavorato ore di trasform mare il proprio rapporto di lavvoro a tempo pieno p in rapporrto a tempo paarziale, o il pro oprio rapporto di d lavoro a tem mpo parziale in rapporto a tempo pieno, no on costituisce giustificato g mottivo di licenziam mento. Su acco ordo delle parti risultante da atto scritto, co onvalidato dalla direzione pro ovinciale del laavoro competeente per territo orio, é ammesssa la trasformazzione del rappo orto di lavoro a tempo pieno in rapporto a te empo parziale. Al A rapporto di llavoro a tempo o parziale risultaante dalla trasformazione si ap pplica la disciplina di cui al preesente decreto legislativo. (Omissis) 3. In caso di assunzione di personale a tempo t parzialee il datore di lavvoro é tenuto a darne tempesttiva informazione al personalee già dipendentte con rapportto a tempo piieno occupato in unità prod duttive site neello stesso ambito comunale e, anche mediaante comunicazzione scritta in luogo accessib bile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prend dere in consideerazione le eve entuali domand de di trasformazzione a tempo parziale del raapporto dei dip pendenti a tem mpo pieno. I co ontratti collettiivi di cui all'artticolo 1, comm ma 3, possono provvedere p ad individuare criteeri applicativi con riguardo a tale disposizione. (Omissis) CRITTERI DI COMPU UTO DEI LAVOR RATORI A TEMP PO PARZIALE articolo 6 1. In tuttee le ipotesi in cu ui, per disposizzione di legge o di contratto collettivo, c si ren nda necessario l'accertamento o della consisteenza dell'organico, i lavoratorri a tempo parrziale sono com mputati nel com mplesso del nu umero dei lavo oratori dipende enti in proporziione all'orario svolto, s rapportaato al tempo pieno così come definito ai senssi dell'articolo 1; 1 ai fini di cui ssopra l'arrotond damento operaa per le frazioni di orario ecceedenti la somm ma degli orari in ndividuati a tem mpo parziale corrispondente c a unità intere di orario a tem mpo pieno. articolo 7 articolo SOPPR RESSO DAL D.LG GS. 10 SETTEMB BRE 2003, N. 27 76 articolo 8 (Omissis) DISCIPLINA PREV VIDENZIALE articolo 9. 1. La retribuzione minima oraria, da asssumere quale base b per il calcolo dei contributi previdenziaali dovuti per i lavoratori a tem mpo parziale, si determina rap pportando alle giornate di lavvoro settimanalle ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'artico olo 7 del decretto-legge 12 setttembre 1983, n. 463, converrtito, con modificazioni, dalla legge 11 noveembre 1983, n. 638, e divideendo l'importo così c ottenuto per p il numero deelle ore di orariio normale setttimanale previssto dal contratto o collettivo nazzionale di categgoria per i lavorratori a tempo pieno. p 2. Gli assegni per il nuccleo familiare spettano s ai lavo oratori a temp po parziale per l'intera misuraa settimanale in i presenza di una prestazion ne lavorativa seettimanale di du urata non inferiore al minimo di ventiquattro o ore. A tal finee sono cumulate e le ore prestatte in diversi rap pporti di lavoro o. In caso conttrario spettano o tanti assegni giornalieri quaante sono le ggiornate di lavo oro effettivameente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornataa. Qualora non si possa individuare l'attivitàà principale peer gli 120 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO effetti dell'articolo 20 deel testo unico deelle norme suggli assegni familiari, approvato o con decreto del Presidente della d Repubblicaa 30 maggio 19 955, n. 797, e su uccessive modificazioni, gli asssegni per il nuccleo familiare so ono corrisposti direttamente dall'INPS. d Il com mma 2 dell'articcolo 26 del citaato testo unico o é sostituito daal seguente: "Ill contributo no on é dovuto per i lavoratori cu ui non spettano o gli assegni a norma n dell'articcolo 2.". 3. La retrib buzione da valeere ai fini dell'aassicurazione co ontro gli infortu uni sul lavoro e le malattie pro ofessionali dei lavoratori a tem mpo parziale é uguale alla retribuzione tabellare prevista daalla contrattazione collettiva per p il corrispondente rapporto o di lavoro a tem mpo pieno. La retribuzione taabellare é deteerminata su basse oraria in rellazione alla durata normale aannua della pre estazione di lavvoro espressa in ore. La retrib buzione minima oraria da asssumere quale base b di calcolo dei premi per l'assicurazione e di cui al preseente comma é stabilita s con le modalità di cuii al comma 1. 4. Nel caso o di trasformazzione del rappo orto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo o parziale e vice eversa, ai fini della d determinaazione dell'amm montare del traattamento di peensione si computa per intero o l'anzianità relativa ai periodii di lavoro a tem mpo pieno e prroporzionalmen nte all'orario efffettivamente svvolto l'anzianitàà inerente ai peeriodi di lavoro a tempo parziaale. D DISCIPLINA DELL PART-TIME NEI RAPPORTI DI D LAVORO ALLEE DIPENDENZE DELLE AMMIN NISTRAZIONI PU UBBLICHE articolo 10. 1 1. Ai sensii dell'articolo 2,, comma 2, del decreto legislaativo 3 febbraio o 1993, n. 29, lee disposizioni d del presente de ecreto si applicaano, ove non diversamente d d disposto, anchee ai rapporti di lavoro alle diipendenze delle amministraziioni pubbliche, con esclusione di quelle con ntenute negli arrticoli 2, commaa 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e com munque fermo restando r quantto previsto da disposizioni d speeciali in materiaa ed, in particollare, dall'artico olo 1 della leggee 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo d 39 della legge 27 dicembre 1997 7, n. 449, dall'aarticolo 22 dellaa legge 23 dicem mbre 1998, n. 448, 4 e dall'artico olo 20 della leggge 23 dicembree 1999, n. 488. (omissis) articolo 12 2-bis 1. I lavoraatori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie p onco ologiche, per i q quali residui un na ridotta capaacità lavorativa,, anche a causaa degli effetti in nvalidanti di terapie salvavita, accertata da un na commissionee medica istituiita presso l'azieenda unità sanittaria locale terrritorialmente co ompetente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tem mpo pieno in lavvoro a tempo parziale p verticale od orizzontale. Il rapporto di d lavoro a temp po parziale devee essere trasformato nuovamente in rapportto di lavoro a teempo pieno a richiesta r del lavvoratore. Restaano in ogni caso o salve disposizzioni più favoreevoli per il prestatore di lavoro o. 2. In caso di patologie onco ologiche riguard danti il coniugee, i figli o i genitori del lavorattore o della lavvoratrice, nonch hé nel caso in cui c il lavoratoree o la lavoratrice assista una persona conviveente con totale e permanente inabilità lavoraativa, che assum ma connotazion ne di gravità ai sensi dell'articcolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 199 92, n. 104, allaa quale é stataa riconosciuta una u percentualle di invalidità pari p al 100 per cento, con neccessità di assisteenza continua in quanto non in grado di com mpiere gli atti qu uotidiani della vita, v ai sensi dii quanto previssto dalla tabella di cui al deccreto del Ministro della sanitàà 5 febbraio 19 992, pubblicato o nel supplemeento ordinario alla a Gazzetta Ufficiale n. 47 deel 26 febbraio 1992, 1 é riconossciuta la prioritàà della trasform mazione del con ntratto di lavoro o da tempo pieeno a tempo paarziale. 3. In caaso di richiesta del lavoratore o della lavorattrice, con figlio o convivente di età non superriore agli anni tredici o con figlio conviven nte portatore di d handicap ai sensi dell'articcolo 3 della leegge 5 febbraio 1992, n. 104, é riconosciu uta la priorità alla trasformazio one del contrattto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialee DIRITTO DI PRECEDENZA D articolo 12 2-ter 1. Il lavoratore che abbiia trasformato il rapporto di lavoro a temp po pieno in rap pporto di lavorro a tempo parziale ha diritto di precedenzza nelle assunziioni con contraatto a tempo piieno per l'esple etamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti e a qu uelle oggetto deel rapporto di laavoro a tempo parziale. DISPOSIZIO ONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZZIALE articolo 16 1 Legge 4 nove embre 2010 n. 183 1 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni d intrrodotte dall’artticolo 73 del deecreto-legge 25 5 giugno 2008, n. 112, converrtito, con modifficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 3, le amministrazioni pubblicche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 1, n. 165, e succcessive modificcazioni, entro centottanta c gio orni dalla data d di entrata in viggore della preseente legge, nel rispetto dei princìpi di corretttezza e buona fede, f possono sottoporre s a nu uova valutazion ne i provvedime enti di concessiione della trasfformazione del rapporto di lavvoro da tempo o pieno a tempo o parziale già adottati a prima d della data di en ntrata in vigoree del citato decreto-legge n. 11 12 del 2008, co onvertito, con modificazioni, m dalla legge n. 133 del 2008. 121 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO ASPETTAT TIVA articolo 18 8 LEGGE 4 nove embre 2010, n. 183 1. I dipend denti pubblici possono p esseree collocati in asspettativa, senzza assegni e senza decorrenzaa dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo m di dodici mesi, anche per avviare attiività profession nali e imprendittoriali. L’aspettativa é concessaa all’amministrrazione, tenuto o conto delle esigenze organ nizzative, previo esame dellaa documentaziione prodotta dall’interessato d o. 2. Nel periiodo di cui al co omma 1 del preesente articolo non si applican no le disposizioni in tema di in ncompatibilità di d cui all’articolo o 53 del decretto legislativo 30 0 marzo 2001, n. n 165, e successsive modificazioni. 3. Resta feermo quanto prrevisto dall’articcolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, 2 n. 165, e successive mod dificazioni.20 IN NCOMPATIBILITTÀ, CUMULO DII IMPIEGHI E IN NCARICHI artiicolo 53 D. Lgs. 165/2001 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la discipllina delle incom mpatibilità detttata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con c decreto deel Presidente della d Repubblicca 10 gennaio 1957, n. 3 , salva s la derogaa prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di d lavoro a tem mpo parziale, daall'articolo 6, co omma 2, del decreto del Presid dente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989 9, n. 117 e dall'aarticolo 1, com mmi 57 e seguen nti della legge 23 2 dicembre 19 996, n. 662. Resstano ferme alttresì le disposizio oni di cui agli arrticoli 267, com mma 1, 273, 274 4, 508 nonché 676 6 del decreto o legislativo 16 aprile 1994, n.. 297, all'articollo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, 1 n. 498, all'articolo 4, co omma 7, della legge 30 dicem mbre 1991, n. 412, ed ogni altra a successiva modificazione m ed integrazione della relativa disciplina. d 20 Articolo 23-bbis -Disposizioni in materia di mobbilità tra pubblicoo e privato 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni d conccernenti lo statuto o degli impiegati civili dello Statoo, di cui al decreto o del Presidente della d g 1957, n. 3, 3 i dirigenti dellee pubbliche amm ministrazioni, noncché gli appartenenti alla carriera ddiplomatica e preffettizia e, limitam mente Repubblica 10 gennaio agli incarichi puubblici, i magistrrati ordinari, amm ministrativi e conntabili e gli avvocati e procuratorri dello Stato (( ssono collocati, saalvo motivato dinniego dell'amministrazzione di appartennenza in ordine alle proprie preminnenti esigenze org ganizzative, in asspettativa )) senzaa assegni per lo svolgimento di atttività presso soggetti e organismi, pubbblici o privati, annche operanti in sede internazionalle, i quali provveddono al relativo ttrattamento previdenziale. Resta ferma fe la disciplina vigente in materiaa di collocamentto fuori ruolo neei casi consentitii. Il periodo di aspettativa compporta il mantenim mento della quallifica mpre ammessa laa ricongiunzione dei d periodi contriibutivi a domandaa dell'interessato,, ai sensi della leggge 7 febbraio 19 979, n. 29, pressoo una posseduta. É sem qualsiasi delle forme f assicurativve nelle quali abbbia maturato gli anni di contribuzzione. Quando l'iincarico é espletaato presso organismi operanti in sede internazionale, la l ricongiunzionee dei periodi conntributivi é a carrico dell'interessaato, salvo che l'oordinamento dell'amministrazionee di destinazione non disponga altrimeenti. 2. I dirigenti di cui all'articolo 19, 1 comma 10, soono collocati a doomanda in aspetttativa senza asseggni per lo svolgim mento dei medesiimi incarichi di cui c al s motivato dinniego dell'amminnistrazione di app partenenza (( in orrdine alle proprie preminenti esigeenze organizzativve )). comma 1 del preesente articolo , salvo 3. Per i magistrrati ordinari, amm ministrativi e conntabili, e per gli avvocati e procu uratori dello Statoo, gli organi com mpetenti deliberan no il collocamento in aspettativa, fattaa salva per i medeesimi la facoltà dii valutare ragionii ostative all'accog glimento della doomanda. 4. Nel caso di svvolgimento di atttività presso sogggetti diversi dallee amministrazionii pubbliche, il perriodo di collocam mento in aspettatiiva di cui al comm ma 1 non può superarre i cinque anni e non é computabiile ai fini del tratttamento di quiesccenza e previdenzza. 5. L'aspettativa per lo svolgimennto di attività o inncarichi presso soggetti s privati o pubblici da partee del personale ddi cui al comma 1 non può comunnque essere disposta se: s a) il personale, nei n due anni precedenti, é stato adddetto a funzioni di d vigilanza, di co ontrollo ovvero, nel n medesimo perriodo di tempo, ha h stipulato contraatti o formulato parerii o avvisi su conntratti o concesso autorizzazioni a favore di soggettti presso i quali intende svolgeree l'attività. Ove l'aattività che si inttende svolgere sia preesso una impresa, il divieto si estende e anche all caso in cui le predette attività istituzionali abbbiano interessato o imprese che, anche a indirettamente, la l controllano o ne n sono controllatte, ai sensi dell'arrticolo 2359 del codice c civile; b) il personale intende i svolgere attività a in organissmi e imprese priivate che, per la loro l natura o la loro attività, in reelazione alle funzioni precedentem mente esercitate, possaa cagionare nocum mento all'immagine dell'amministrrazione o compro ometterne il norm male funzionamennto o l'imparzialitàà. 6. Il dirigente noon può, nei succeessivi due anni, riccoprire incarichi che comportino l'esercizio l delle fuunzioni individuaate alla lettera a) del d comma 5. 7. Sulla base di appositi protocollli di intesa tra le parti, le amminisstrazioni di cui alll'articolo 1, comm ma 2, possono disporre, per singolli progetti di interresse mministrazione e con il consenso dell'interessato, d l''assegnazione tem mporanea di persoonale presso altree pubbliche ammiinistrazioni o impprese specifico dell'am private. I protoccolli disciplinanoo le funzioni, le modalità m di inseriimento, l'onere peer la corresponsione del trattamennto economico daa porre a carico delle d imprese destinatarie. Nel caso di d assegnazione teemporanea pressoo imprese privatee i predetti protoocolli possono prrevedere l'eventuaale attribuzione di d un compenso aggiuuntivo, con oneri a carico delle impprese medesime. 8. Il servizio preestato dai dipendeenti durante il perriodo di assegnazzione temporaneaa di cui al commaa 7 costituisce titoolo valutabile ai fini f della progresssione di carriera. C 9. Le disposizioni del presente arrticolo non trovaano comunque appplicazione nei confronti del personnale militare e deelle Forze di polizzia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. mento da emanaree ai sensi dell'artiicolo 17, commaa 1, della legge 23 3 agosto 1988, n.. 400, sono indiviiduati i soggetti privati p e gli organnismi 10. Con regolam internazionali dii cui al comma 1 e sono definite lee modalità e le prrocedure attuativee del presente artiicolo . 122 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1-bis. Non possono p essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate d alla geestione del perrsonale a sogge etti che rivestan no o abbiano riveestito negli ultim mi due anni carriche in partiti politici o in orgganizzazioni sindacali o che ab bbiano avuto ne egli ultimi due anni a rapporti con ntinuativi di colllaborazione o di d consulenza co on le predette organizzazioni. o 2. Le pubbliiche amministrrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi c nei co ompiti e doveri di ufficio, che non siano espresssamente previsti o disciplinatti da legge o altre fonti normattive, o che non siano espressaamente autorizzzati. 3. Ai fini preevisti dal comm ma 2, con appositi regolamentti, da emanarsi ai sensi dell'arrticolo 17, comm ma 2, della leggge 23 agosto 19 988, n. 400, sono o individuati gli incarichi conssentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, m nonché agli avvocati e procuratori dello o Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 4. Nel caso o in cui i rego olamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli inccarichi é conse entita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da alltre fonti normaative. 5. In ogni caso, c il conferiimento operato o direttamentee dall'amministtrazione, nonch hé l'autorizzaziione all'esercizzio di incarichi che provengano da amministraazione pubblica diversa da queella di apparten nenza, ovvero da società o perrsone fisiche, ch he svolgano attività d'impresa o commerciale, sono s disposti dai rispettivi orggani competentti secondo criteri oggettivi e prredeterminati, che tengano co onto della specifica professionalità, tali da esccludere casi di incompatibilità i , sia di diritto che c di fatto, neell'interesse del buon andameento della pubblicca amministrazzione. 6. I commi da d 7 a 13 del presente p artico olo si applicano ai dipendenti delle amministtrazioni pubblicche di cui all'arrticolo 1, comm ma2, compresi qu uelli di cui all'arrticolo 3, con essclusione dei dipendenti con rapporto di lavvoro a tempo paarziale con prestazione lavoraativa non superio ore al cinquanta per cento di quella a temp po pieno, dei docenti universitari a tempo d definito e delle e altre categoriie di dipendenti pubblici p ai quali é consentito da d disposizioni speciali s lo svolggimento di attivvità libero-profeessionali. Gli inccarichi retribuitti, di cui ai comm mi seguenti, son no tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doverri di ufficio, perr i quali é previsto, sotto qualsiaasi forma, un co ompenso. Sono o esclusi i comp pensi derivanti: a) dalla collaaborazione a giiornali, riviste, enciclopedie e e simili; b) dalla utiliizzazione econo omica da parte dell'autore o in nventore di ope ere dell'ingegno o e di invenzion ni industriali; c) dalla parttecipazione a co onvegni e seminari; d) da incaricchi per i quali é corrisposto so olo il rimborso delle d spese docu umentate; e) da incaricchi per lo svolgimento dei quaali il dipendentee é posto in possizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; r f) da incaricchi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti pressso le stesse disttaccati o in aspeettativa non rettribuita. f-bis) da atttività di formaziione diretta ai dipendenti d dellaa pubblica amm ministrazione. 7. I dipend denti pubblici non possono svolgere incaarichi retribuitti che non siaano stati confferiti o previaamente autorizzzati dall'amminisstrazione di app partenenza. Co on riferimento ai a professori un niversitari a tem mpo pieno, gli sttatuti o i regolaamenti degli ateenei disciplinano i criteri e le prrocedure per il rilascio dell'auttorizzazione ne ei casi previsti dal d presente deecreto. In caso di d inosservanzaa del divieto, salvve le più gravvi sanzioni e ferma restand do la responsabilità disciplin nare, il compeenso dovuto per p le prestazzioni eventualmente svolte devve essere versaato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, neel conto dell'en ntrata del bilancio dell'amminisstrazione di ap ppartenenza del dipendente per essere de estinato ad inccremento del ffondo di produttività o di fo ondi equivalenti. 8. Le pubbliche amministrrazioni non posssono conferiree incarichi retriibuiti a dipendeenti di altre am mministrazioni pubbliche senzza la previa autorizzazione dell''amministrazion ne di apparten nenza dei dipendenti stessi. Salve S le più grravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza laa previa autorizzzazione, costittuisce in ogni caso c infrazione disciplinare peer il funzionario responsabilee del procedimento; il relativo provvedimento p é nullo di dirittto. In tal caso l'importo previssto come corrisspettivo dell'inccarico, ove gravvi su fondi in disp ponibilità dell'am mministrazionee conferente, é trasferito all'am mministrazionee di appartenen nza del dipende ente ad incremeento del fondo di produttività o di fondi equivaalenti. 9. Gli enti pubblici econo omici e i soggeetti privati non possono confe erire incarichi retribuiti a dip pendenti pubbllici senza la prrevia autorizzazione dell'ammin nistrazione di appartenenza dei dipendentti stessi. In caaso di inosservvanza si applica la disposiziione dell'articolo 6, comma 1, del decreto leggge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con mod dificazioni, dallaa legge 28 magggio 1997, n. 14 40, e successive modificazioni m ed d integrazioni. All'accertamen nto delle violazioni e all'irrogaazione delle san nzioni provvede e il Ministero delle d finanze, avvalendosi della Guardia G di finan nza, secondo lee disposizioni de ella legge 24 no ovembre 1981, n. 689, e successive modificazzioni ed integrazio oni. Le somme riscosse sono acquisite a alle en ntrate del Minisstero delle finanze. 10. L'autoriizzazione, di cu ui ai commi precedenti, devve essere richie esta all'amministrazione di appartenenza del d dipendente dai soggetti pub bblici o privati, che c intendono conferire l'incaarico; può, altre esi, essere richieesta dal dipend dente interessatto. L'amministraazione di apparrtenenza deve pronunciarsi p su ulla richiesta di autorizzazione entro trenta giiorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che c presta comunque servizzio presso amministrazioni pubbliche p diveerse da quelle di appartenenza, l'autorizzazio one é subordin nata all'intesa tra t le due amm ministrazioni. In tal caso il term mine per provvvedere é per l'aamministrazion ne di 123 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO appartenenzza di 45 giorni e sì prescinde dall'intesa d se l'aamministrazione presso la quaale il dipendente presta serviziio non si pronunzia entro 10 gio orni dalla ricezio one della richiessta di intesa daa parte dell'amm ministrazione di appartenenzaa. Decorso il teermine per pro ovvedere, l'auto orizzazione, se richiesta per in ncarichi da con nferirsi da amm ministrazioni pu ubbliche, si inteende accordata; in n ogni altro casso, si intende deefinitivamente negata. 11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i so oggetti pubblici o privati che erogano compen nsi a dipendentti pubblici per gli g incarichi di cui al comma 6 so ono tenuti a darre comunicazione all'amministtrazione di app partenenza dei dipendenti d stesssi dei compenssi erogati nell'aanno precedente.. 12. Entro ill 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche e che conferisccono o autorizzzano incarichi retribuiti ai prropri dipendenti sono s tenute a comunicare, in n via telematicaa o su apposito o supporto maggnetico, al Dipaartimento della funzione pubb blica l'elenco deggli incarichi con nferiti o autorizzzati ai dipendeenti stessi nell'aanno preceden nte, con l'indicaazione dell'ogge etto dell'incaricco e del compen nso lordo prevvisto o presunto. L'elenco é accompagnatto da una relaazione nella quale sono indicate le normee in applicazionee delle quali gli incarichi sono stati s conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o deell'autorizzazion ne, i criteri di sccelta dei dipendeenti cui gli incaarichi sono staati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimii ai principi di buon andameento dell'amminisstrazione, noncché le misure che c si intendono adottare pe er il contenimeento della spessa. Nello stesso o termine e co on le stesse modaalità le amminisstrazioni che, nell'anno preced dente, non hanno conferito o autorizzato inccarichi ai propri dipendenti, an nche se comandati o fuori ruolo,, dichiarano di non n aver conferito o autorizzaato incarichi. 13. Entro lo o stesso termine di cui al com mma 12 le amm ministrazioni di appartenenza a s sono tenute a ccomunicare al Dipartimento della d funzione pubblica, in via teelematica o su apposito supporto magnetico o, per ciascuno o dei propri dipendenti e distintamente per ogni o incarico con nferito o autorrizzato, i comp pensi, relativi all'anno a preced dente, da esse erogati o dellla cui erogazio one abbiano avvuto comunicazio one dai soggetti di cui al comm ma 11. 14. Al fine della d verifica deell'applicazionee delle norme di d cui all'articolo o 1, commi 123 3 e 127, della leegge 23 dicemb bre 1996, n. 66 62, e successive modificazioni m e integrazioni, le amministrazioni pubbliche e sono tenute a comunicaree al Dipartimen nto della funziione pubblica, in via telematica o su supporto o magnetico, en ntro il 30 giugn no di ciascun anno, i compensi percepiti daii propri dipend denti anche per in ncarichi relativii a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì te enute a comun nicare semestraalmente l'elencco dei collaboraatori esterni e deei soggetti cui sono stati affidaati incarichi di consulenza, c con n l'indicazione della ragione d dell'incarico e dell'ammontare d e dei compensi co orrisposti. Le am mministrazioni rendono noti, mediante inserrimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli g elenchi dei propri p consulen nti indicando l'o oggetto, la durata e il compen nso dell'incarico o. Entro il 31 dicembre di ciasscun anno il Dipaartimento dellaa funzione pub bblica trasmettte alla Corte dei conti l'elencco delle ammin nistrazioni che hanno omesso di effettuare laa comunicazion ne, avente ad oggetto l'elencco dei collaborratori esterni e dei soggetti ccui sono stati affidati a incarich hi di consulenza. 15. Le amm ministrazioni chee omettono gli adempimenti a d cui ai commi da 11 a 14 non possono confeerire nuovi incarichi fino a quaando di non adempiiono. I soggetti di cui al comm ma 9 che ometttono le comuniicazioni di cui al a comma 11 incorrono nella sanzione s di cui allo stesso comm ma 9. 16. Il Diparttimento della funzione f pubblica, entro il 31 dicembre di ciiascun anno, riferisce al Parlaamento sui datii raccolti, adottta le relative missure di pubbliicità e trasparrenza e formu ula proposte per p il contenim mento della spesa per gli incarichi e peer la razionalizzazzione dei criteri di attribuzionee degli incarichi stessi. 16-bis. La Presidenza P del Consiglio dei Ministri - Dipaartimento dellaa funzione pub bblica può disp porre verifiche del rispetto delle d disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, co ommi 56 e segguenti, della leegge 23 dicembre 1996, n. 662, 6 per il tram mite dell'Ispettorrato per la fun nzione pubblicaa. A tale fine quest'ultimo opera o d'intesa con i Servizi ispettivi di fin nanza pubblica del Dipartimentto della Ragioneeria generale deello Stato. PRESIDENZ ZA DEL CONS SIGLIO DEI MINISTRI M DIP PARTIMENTO DELLA FU UNZIONE PUB BBLICA Circolare Funz. F Pubblica 19 febbraio 19997, n. 3/97 in G.U. G n. 44 del 22.2.1997 2 Legge 23 dicembre d 1996 n. 662, articoloo 1, commi 56/665, tempo parziiale e disciplinaa delle incompaatibilità. La legge 662 6 del 23 diceembre u.s., sullee misure di razionalizzazione della finanza pubblica, p contieene alcune disp posizioni articollo 1, commi da 56 a 65) relatiive al rapporto di lavoro di teempo parziale e a regime dellee incompatibiliità. La presentee circolare fornnisce izioni modifica ano la preesisttente alcune inddicazioni per l’applicazione tempestiva edd uniforme dellle norme. Le nuove disposiz disciplina dell’istituto del part time. 124 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Le novità vogliono favoorire una più ampia diffusioone del part tiime, attenuanddo i vincoli chhe limitavano e rendevano poco p conveniente la trasformaazione del rappporto da tempo pieno a tempo o parziale. Restta invariata la preesistente diisciplina di origgine mente abrogatee, quali il trattaamento giuridicco ed economicoo, le legislativaa o contrattualee per le parti noon espressamennte o implicitam modalità di d ritorno al tem mpo pieno, i conntingenti massim mi per qualifica a. Allargameento dell’ambitoo dei destinatarri (comma 57) La prima,, significativa innovazione é quella dell’aallargamento dei d potenziali fruitori f del paarticolo time. Tutto il personnale dipendentee, appartenentee alle varie quaalifiche o livellii, escluso il perrsonale con quaalifica dirigenzziale, può chied dere il passaggiio la tempo parz rziale. Possono quindi chiederee il part time annche le qualificche più elevate (che ( svolgono ffunzioni ispettivve, di direzione o di coordinam mento di unità organiche o centtrali o perifericche o che hanno l’obbligo dellla resa del connto giudiziale), che erano esccluse dalla disciiplina precedennte. Non possoono, chiedere il part time il perrsonale militaree, le Forze di po olizia e il Corpoo nazionale deii vigili del fuoco o. Presentaziione ed accogliimento della domanda (commaa 58) Altra disposizione coerennte con l’obietttivo di estenderre il ricorso all part time é quuella che preveede un termine ridotto (60 gioorni) manda da parte dell’interessatto trascorso il quale q si determ mina comunquee la trasformazione del rappo orto. É stata peerciò dalla dom superata la l preesistente disciplina d geneerale che regolaava la presenta azione e l’accogglimento delle domande, cara atterizzata da teempi molto più dilatati e cadeenzati annualmente alla data del 30 aprile, e soprattutto dal d potere discrrezionale di concedere o menno la trasformazzione. Gli interesssati possono prresentare domaanda in qualsiassi periodo dell’anno. É appena il caso, quinddi, di richiamarre l’attenzione sulla s necessità di d provvedere immediatament i te alle operaziooni organizzativve eventualmente necessarie pper far fronte dii volta in volta alle richieste (es.: ( spostamennti di altro perssonale, affidam mento di compitti non incompaatibili con la prrestazione temp poralmente ridootta, ecc..) ricorrrendo al poterre di differimento solo se stretttamente necessa ario. Forma scrritta Le modaliità di svolgimeento della presttazione (part tiime orizzontalee o verticale, modulazione m specifica dell’ora ario in relazionne a quello orddinario) dovrannno essere conncordate per iscritto i nell’am mbito dei criterri e delle moddalità che sara anno stabiliti dalla d contrattazzione collettiva. Nell’attesa dellla suddetta fasse contrattuale, qualora il dipeendente non inteenda adattare la l propria richiiesta alle esigennze dichiarate dall’amministra d azione, la trasfformazione avveerrà secondo lee modalità indiicate dal dipend dente stesso, feermo restando il potere di diffeerimento dell’am mministrazionee. c veerranno quantoo prima imparrtite all’Aran apposite diretttive. Per accellerare i tempi di svolgimentto della fase contrattuale Nell’eventtualità che il terrmine dei sessaanta giorni dallaa domanda dovvesse decorreree in assenza di eespliciti atti delll’amministrazione, la trasform mazione si proddurrebbe seconndo le modalità che lo stesso dipendente d avràà avuto cura dii indicare. Anch he in questo caaso é comunquee necessario l’atto scritto per formalizzare f le nuove modalità à di svolgimentoo della prestaziione. Differimennto della trasforrmazione (comm ma 58, secondoo periodo) L’amminisstrazione può rinviare r la trasfformazione del rapporto per un u periodo non superiore a seei mesi dalla sca adenza del term mine per la costituzione autom matica dello stessso quando da essa derivi gra ave pregiudizio alla funzionaliità del servizio.. Questa situazione può configgurarsi, per essempio, in quessti casi in cui la trasformazio one sia chiestaa dal personalee di più elevatta ovvero speciifica professionnalità e in quellii in cui le modaalità di svolgimeento non siano concordate. Numero deelle posizioni a tempo parzialee consentite. Uno dei punti p della precedente discipllina su cui il legislatore l ora non é intervennuto riguarda il limite massiimo ammissibille di posizioni di d lavoro a temppo parziale. Peertanto, i continngenti massimi, nella misura a suo tempo stabilita legislativvamente articoloo 22 L.724/94) e poi ribadita dai d CCNL di coomparto, non sono stati modifficati. Nella prim ma applicazionne delle nuovee disposizioni l’osservanza l siistematica delll’entità delle trrasformazioni potrà p fornire utili informaziooni per modificaare eventualmeente, mediante la l contrattazion ne collettiva, i contingenti c masssimi di rapportti a tempo parziiale. 125 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO La mancaanza di discrezzionalità dell’aamministrazionee ai fini dell’a accoglimento della d domanda di trasformazzione del rappporto determina che non possoono più essere definiti continggenti inferiori ai tetti massim mi stabiliti dai contratti. Solo in alcuni settoori é u procedura apposita per stabilire i contin ngenti (si vedaa la previsione, al comma 58, ultimo periodoo, di prevista esspressamente una appositi decreti d interminnisteriali per i settori giustiizia, difesa e sicurezza delloo Stato, ordinee e sicurezza pubblica). Conn le amministrrazioni centrali interessate soono in corso coontatti per indiividuare il perssonale che eserrcita competen nze istituzionalii nei settori connsiderati, definiire i relativi conntingenti massim mi e le modalità à di costituzione del rapporto. L’amminisstrazione é quiindi tenuta ad accogliere le domande d fino a raggiungere il limite dei ccontingenti masssimi per ciasccuna qualifica. Le nuove norme n prevedonno che le ammiinistrazioni posssono assumeree personale ancche in deroga al divieto di assu umere dispostoo per l’anno 19997 dalla stessa legge n.662/19996, alle condizzioni stabilite dal d comma 59 dell’articolo d 1. A tal propositto é bene ricorddare che prima di procedere alle a assunzioni occorre o esperirre le procedure di mobilità, chee consistono innnanzitutto nella a riallocazione uazioni di esubeero da riassorbbire mediante mobilità m internaa, le del propriio personale diislocato in sedii diverse. In maancanza di situ amministrrazioni avrannoo cura di comunnicare le disponnibilità di posti che si intendonno coprire con assunzioni in modo m da consenntire l’eventualee reperimento di personale attraverso i cauusali della mob bilità intercomppartimentale. Tr Trascorsi inutilm mente trenta giiorni dalla richiiesta sarà possiibile avviare le procedure p di reeclutamento; la contratttazione collettiiva nazionale stabilirà s le forrme e le modallità di utilizzo della quota paarte (50 per cento) delle risoorse disponibilii a seguito dellee trasformazionni da tempo pienno a tempo parrziale, ai fini dell’incentivazionne dei processi di mobilità; le assunziooni se effettuatee con un contraatto part time, non possono sup perare il tetto dei d contingenti m massimi; le amminiistrazioni dovraanno tenere coonto delle risors rse finanziarie risparmiate annnualmente dallle trasformazio oni dei rapportti da tempo pienno a tempo parzziale, così comee ripartite in baase alla previsio one del citato comma c 59. La derogaa al blocco dellle assunzioni, consentita nei limiti della rip partizione dei risparmi ora ddescritti, é eserrcitabile anche per assumere personale p a tem mpo pieno. Resttano naturalmente ferme le alttre situazioni giià consentite di deroga al bloccco delle assunzzioni ( si veda comma c 46 dello stesso articoloo 1) per la coperrtura di altri po osti eventualmeente vacanti. In merito alla questione dei contingentti, calcolati su ciascuna qualiffica, la legge prevede p il dirittto di precedenzza (comma 60) per coloro chee assistono handicappati graavi, malati di mente, m anziani non autosufficcienti nonché pper i genitori con c figli minorri in relazione al loro numero. Poiché le domande d potrannno essere preesentate in quaalsiasi periodo dell’anno occo orrerà innanzittutto tenere connto, nei sessantta giorni di tem mpo previsti perr la trasformazzione, della conntestuale presennza di domandee presentate daa chi può far vaalere la precedeenza ; queste doomande hanno la l precedenza nell’ambito n dei posti p trasformaabili. Si chiariscce infine che il personale p già in i part time ai sensi della discciplina previgennte va conteggiiato ai fini del calcolo c del num mero di trasform mazioni ammessse. Limiti alloo svolgimento di d altre attività lavorative l (com mmi 56,60 e 61) Le innovazzioni più consisstenti si rinvenggono proprio neel regime delle incompatibilitàà, che viene oraa reso, qualora l’orario non sup uperi il 50 per cento di quelloo pieno, ancor più flessibile rispetto r alla dissciplina preceddente sul part ttime. In questo o caso é consenntito svolgere anche a un’altra attività lavoraativa, subordinaata (purché qu uesta non interrcorra con altrra amministrazzione) o autonooma, anche meddiante iscrizionni ad albi, a coondizione che l’ulteriore l attivvità non sia in conflitto con ggli interessi delll’amministrazione. Secondo laa precedente disciplina d invecee le altre prestaazioni erano co onsentite solo se s non interferivvano con le esiigenze di servizzio e non eranoo incompatibili con le attività svolte. L’impeggno a non svolg gere attività che possano conccretamente conf nfliggere con quuelle istituzionaali della propriaa amministrazioone dovrà esserre formalizzato nel contratto inndividuale. Questa siggnificativa attennzione del doveere di esclusivittà, per il quale la regola é chee la doppia attivvità é consentitta mentre il diniego ha caratteere chiaramentee residuale, é peerciò ammessa soltanto quand do l’orario di laavoro non superri la metà di queello ordinario. In tutti gli altri casi, cioéé nelle situazionni di part time ad a orario magg giore del 50 perr cento (anche se già esistenti prima dell’enttrata d legge 662)) ed in quelle di d prestazioni add orario pieno in vigore della 126 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO dal restante personale, seenza eccezioni, il tradizionale dovere di esclu usività resta confermato nella suo portata geenerale, salvo i casi di derogaa consentiti da specifiche dissposizioni riferrentisi a settorri ben individuuati.Risultano iinvece chiaram mente rafforzatte le sanzioni, poiché p é diventtata giusta caussa di licenziamento (per il perrsonale contratttualizzato, ovveero la decadenza per il personale tuttora nonn contrattualizzzato) la violazione del divieto di svolgere atttività ulteriore non autorizzataa (comma 61). Quando risulti che un dipenddente svolge alttra attività lavorativa senza richiesta r autorrizzazione, le amministrazionii possono ricorrrere alla sanzione disciplinarre del licenziam mento, secondo le procedure di d garanzia prevviste dai contraatti collettivi. Coostituisce violazzione del doverre di esclusivitàà anche la manccata comunicazzione di immineente inizio di nu uova attività daa parte di chi giià stia in regim me di orario ridootto, poiché la disposizione d cittata prevede di comunicare "enntro 15 giorni"" l’eventuale succcessivo inizio ddi attività. Data la seeverità degli eff ffetti che possonno derivare da comportamentti omissivi o noon veritieri, é oopportuno richiiamare l’attenzione dei dipenddenti sulla neecessità di richhiedere la preescritta autorizzzazione anchee quando essi intendano svo olgere altri laavori occasionali. L’autorizzazzione continueerà ad essere rilasciata nei limiti e alle condizioni ricaavabili, dalla consolidata prrassi articolo 58 dell D. applicativaa della discipllina generale (risalente all’aarticolo 60 deel DPR 3/19577 e confermataa anche nell’a Lgs.29/19993) ovvero da quella q speciale esistente per particolari categ gorie ( per esem mpio, il personaale docente e il personale meddico) per le quaali il regime speciale delle atttività consentitee opera invece al di fuori dellla descritta dissciplina del parrt time. Il richiaamo all’osservaanza della nuovva disposizionee é tanto più oppportuno se si considera che l’’entrata in vigoore delle nuove sanzioni, fissatta al 1 marzo prossimo, p é possteriore a quelloo dell’intera leegge. Entro talee data dovrannno cessare le sittuazioni vietatee, per non ricaddere nella sanzione sopra indiicata. Data la noovità del regim me sanzionatorioo sarà opportunno richiamare l’attenzione deei dipendenti suulla normativa in argomento e far loro prenddere visione dellla presente circcolare, possibillmente prima deella scadenza del d suddetto term mine. Viste le numerose richhieste di chiaarimenti, si riibadisce che le attività coonsentite sono comunque ta ali se autorizzzate dall’ammiinistrazione, la quale continueerà ad attenersii ai propri consolidati indirizzii. Si rammenta soltanto, in queesta sede, che, fatti f salvi i reggimi speciali preevisti da fonti normative n settooriali, le attività à extra istituzioonale sono da cconsiderarsi inccompatibili quaando oltrepassaano i limiti dellaa saltuarietà e occasionalità; o s riferiscono alllo svolgimentoo di libere profeessioni. si Restano ferme fe le deroghhe già previstee da particolarri disposizioni che in taluni casi c (ad esemppio per gli psiccologi) ammetttono l’iscrizione in elenchi speeciali ovvero annche in quelli orrdinari. Le attivitàà consentite sonno, comunque, un’eccezione rispetto al prevvalente e generale principio di incompatibiilità. Per questto, il potere di autorizzazione a delle amministtrazioni deve esssere esercitato o secondo criterri oggettivi e iddonei a verifica are la compatibbilità dell’attivittà extra istituzioonale in base alla natura dellaa stessa, alle mo odalità di svolggimento e all’im mpegno richiesto o. Si rammentaa che l’autorizzaazione si intendde accolta se il provvedimento p o motivato di din niego non sia emanato e entro ttrenta giorni da alla richiesta. Sono S escluse daalle sanzioni, e quindi q anche dalla da necessità della d preventiva a autorizzazionee, le attività resse a titolo gratu uito esclusivamente presso asssociazioni di voolontariato o coooperative a caarattere socio-a assistenziale sennza scopo di lucro. Le attività à gratuite che siiano espressionne di diritti dellla personalità costituzionale c g garantiti, quali lalibertà di asssociazione e laa manifestazionee del pensiero (per esempio, partecipazione p ad associazionni, comitati sciientifici, pubbliicistica, relaziooni per conveggni, collaboraziioni giornalistiiche, ecc.) sonoo da ritenersi senz’altro eserccitabili. Si trattta di attività ch he sono comunqque consentite purché non intterferiscano coon le esigenze del d servizio e che, c se a titoloo oneroso, sonno assoggettatee ad autorizzazzione. Per altree attività svoltte a titolo grattuito occorrerà valutare caso per p caso la lorro compatibilitàà con il rapporrto di lavoro in essere per cui resta fermo l’o obbligo di chieddere ugualmentte la prescritta autorizzazione.. Non si haa inoltre motivvo di ritenere modificata laa disciplina deelle autorizzaziioni quando sii tratti di inca arichi conferitii da amministrrazioni pubblichhe (ad esempio: commissioni tributarie, t conssulenze tecnichee, consigli di amministrazionee, collegi sindaccali, comitati di d vigilanza, eccc.) Questa continnuerà ad esseree applicata seco ondo gli indirizzzi consolidati. La discipllina delle incom mpatibilità non riguarda il peersonale in disttacco o aspettaativa sindacale o per cariche elettive quanddo le attività sonno connesse alll’esercizio del proprio p mandatto, presumendossi in questi casii la non interferrenza con le esiigenze di servizzio. Trasformaazione a tempo pieno p Le Legge 662 non modiffica i precedennti criteri che regolano r la cesssazione del paart time e il paassaggio a temp po pieno. Restaano, dunque vaalide le previsiooni dell’articoloo 7 del decreto del Presidentee del Consiglio dei Ministri 177 marzo 1989, n.117, che fissaa, in linea geneerale, il decorsoo di un triennioo per poter chieedere il ritorno al tempo pienoo, che avverrà ccon precedenza su qualsiasi foorma di acquisizzione di personnale. Nell’attesaa dell’eventualee diversa definiz izione contrattuuale della materria, per non van nificare il dirittto al 127 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO ritorno al tempo pieno sarà s comunque cura del dipenndente presenta are la relativa domanda con congruo anticiipo, per consenntire all’amminnistrazione la teempestività dei successivi s adem mpimenti. Servizi isppettivi. Occorre seegnalare, infinee, la necessità che le innovaziioni ora introdo otte, sia sotto il profilo dei lim miti di orario ch he condizionanno lo svolgimento di attività laavorative estrannee al contrattoo di lavoro con n l’amministrazzione sia con rriguardo al reg gime generale delle d incompatibbilità valido annche per il perrsonale a temppo pieno, siano sottoposte ad attenta osservvazione, tramitee gli uffici ispeettivi richiamatii dal comma 622. Detta funzioone ispettiva pootrà essere svo olta anche da un u ufficio della propria struttura già abilitaato a compiti di controllo, al quuale sarà formaalmente conferiita anche tale sp pecifica funzionne. La necessiità di attivare controlli c é assoolutamente priooritaria, come emerge e chiaram mente dal tenorre del comma 62, 6 il quale prevvede non solo l’obbligo l per ciiascuna amminiistrazione di eff ffettuare verificche a campione sul rispetto deelle disposizionii in argomento,, ma anche il cooinvolgimento attivo a di questo dipartimento e del ministero delle d finanze. Enti localii esclusi Il comma 65 prevede unna particolare deroga per i piccoli p comunii con meno di cinque dipenddenti, purché non si tratti di enti strutturalm mente deficitarri dal tenere leetterale della disposizione d sembra doversi totalmente escludere il perso onale degli entti in questione da qualsiasi reegime di part tiime, fermi restaando eventuali rapporti in esssere, che saranno ricondotti alle a regole geneerali finora descritte. Data la noovità delle disposizioni in argoomento ed i rifl flessi di ordine finanziario f atteesi, si reputa neecessario il costtante monitoragggio della diffuusione del ricorrso al particoloo time, al quale provvederà il Ministero M del tesoro t - ragioneeria generale dello d Stato, ai sensi s del titolo V del D. Lgs. n.29/1993. Si coglie infine i l’occasioone per comuniicare che é in corso di predissposizione il deecreto interminnisteriale previssto dal comma 187 dell’articoolo in argomentto, sul cumulo del d part time coon la pensione di d anzianità. Il Ministroo: BASSANINI DIPARTIIMENTO FUN NZIONE PUBB BLICA CIRC COLARE PART T TIME N.6/977 Oggetto: lavoro l a tempo parziale p e disciiplina delle incoompatibilità. arrticolo 1, comm mi 56-65, L. 6622/1996 Con la ciircolare n.3/1997, questo Dippartimento ha dato alcune in ndicazioni in teema di rapporrto di lavoro a tempo parziaale e d'incompaatibilità. La conntrattazione colllettiva regoleràà i vari aspetti della disciplinna del lavoro a tempo parzialee. L’ARAN attivverà prossimam mente una speciifica fase negozziale. Nell'attessa della nuova disciplina conttrattuale, le inteegrazioni segueenti consideranno le numerose richieste di chhiarimenti pervenute a questoo Dipartimento e hanno lo scoopo di assicuraare l’applicazio one uniforme della d apporto di lavooro a tempo parziale, p introddotte disciplina legislativa. Essse tengono coonto anche deelle modifiche in tema di rap d 28 marzo sccorso, convertito dalla legge n. n 140 del 28.5.11997. É il caso o di evidenziaree che dall’articoolo 6 del decretto legge n. 79 del le indicaziioni seguenti riguardano aspeetti di caratteree generale. Ressta ferma l’auttonomia decisioonale delle amministrazioni nella n gestione dei d casi singoli. 1. Ambitoo dei destinatarri Alcune ricchieste di chiarimenti riguarddano l’esclusioone dei dirigen nti dalla disciplina del tempoo parziale. La ragione princippale dell'esclussione risiede nella particolaare configurazzione giuridica della qualif ifica dirigenziaale, caratterizzzata da poterri e responsabbilità di gestionne. Ciò escludee la possibilitàà di una riduziione o frazionaamento della pprestazione lavvorativa. Le noorme relative all tempo parziaale non riguarddano i professoori universitarii; per questa categoria, c infattti, esiste una disciplina d del tutto t particolarre non solo sullle attività extrraistituzionali consentite, ma anche sull’arrticolazione tem mporale della prestazione. p Peer il 128 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO personale contrattualizzaato, appartenennte a specifichee tipologie proffessionali, com mpresa la dirigeenza dell’area sanitaria, saraanno fornite inddicazioni dopo la l specifica fasee di contrattaziione collettiva .Per il personalle della scuola restano ferme, dato il caratterre di specialità del comparto, le l specifiche dissposizioni sul teempo parziale contenute c nel coontratto collettiivo nazionale di d lavoro. 2. Decorreenza della trassformazione deel rapporto da tempo pieno a tempo parziaale La trasforrmazione del rap apporto di lavorro da tempo pieeno a tempo pa arziale avviene automaticamennte, una volta trrascorso il term mine che la leggge riserva all’amministrazionne per esprimerre le proprie valutazioni v (sesssanta giorni daalla ricezione della d domanda)), ai sensi dell’articolo 1, coomma 58, L.6662). Restano salve, s naturalm mente, le valutaazioni sull’esisstenza del posto nell’ambito dei contingentti relativi a ciaascuna qualificaa funzionale. L’articolo 6 del decreto legge 79, convertito ddalla legge 140 0, inserisce doppo il comma 588 una nuova dissposizione (com mma 58 ter) chhe prevede la possibilità p per l’amministrazio l one di arrotond dare per eccessso il limite perccentuale della dotazione d organnica complessivva di ciascuna qualifica q funzioonale, per arrivvare all’unità. Questa Q facoltà sarà s esercitata compatibilmennte con le esigeenze complessiive di servizio (particolarmennte rilevanti, peer esempio, neii comuni di miinori dimensionni, dove i responnsabili dei servvizi non hanno qualifica dirigeenziale). La cirrcolare n. 3 richhiama la necesssità di procedeere a formalizzaare la trasformaazione del rappporto con atto scritto. s La form malizzazione haa lo scopo di gaarantire certezzza dei contenutii del contratto individuale dii lavoro. La forma f scritta costituisce c un adempimento che non può ritardare l’avvvio effettivo della d trasformazzione. L’atto scritto, s con le nuove modalittà orarie di svvolgimento dellla prestazione, sarà quindi adottato a prima del sessantuneesimo giorno, oppure o successiivamente, semprre con effetto da d tale data. L’eeventuale rinvioo della trasform mazione automaatica é giustificaato nei casi di grave g pregiudizzio alla funzionalità del servizio (per esempioo, quando l’inteeressato ha la responsabilità r d un di ufficio o servizio non di rilievo r dirigenzziale) e deve esssere comunicatto all'interessatto prima della sscadenza del teermine dei sessaanta giorni dallla domanda. Laa sospensione del d termine é poossibile solo se la richiesta delll’interessato é carente di elem menti essenzialii per la valutaziione. Il terminee riprende a deccorrere dalla daata di deposito degli elementi richiesti. r Non é perciò sufficieente a sospendeere il termine unna semplice com municazione intterlocutoria delll’amministrazio one. 3. Esercizzio di attività professionali p La preceddente circolare ha chiarito chhe i dipendentii a tempo parziale, con orariio non superiorre alla metà di d quello ordinaario, possono isscriversi agli albi professionaali. La relativa norma articolo o 1, comma 56 della legge 6622/1996) aveva, infatti, dispostto la non appliccabilità ai dipenndenti a tempo parziale di tuttte le precedentii disposizioni che vietavano l’’iscrizione in allbi. Sono state però p sollevate alcune a obiezionni circa la perm manenza delle norme di legg ge che stabiliscono l’incompatibilità dello sttatus di dipenddente pubblico con c l’esercizio di attività proffessionali. La questione q é stata a chiarita dal citato c decreto llegge n. 79 con nvertito dalla leegge n.140/97. La legge aggiuunge, all’articoolo 1 della leggge 662, un com mma 56 bis, arrticolo 6, comm ma 2 del testo modificato in sede s parlamenttare), il quale chiarisce inequivocabilmente che c l’iscrizione del personale a tempo parzialle negli albi pro ofessionali dà tiitolo all’esercizzio della corriispondente attiività professionnale. Qualsiasi disposizione normativa chhe esclude i dipendenti d pubbblici dall’iscrizzione ad albi e dall’esercizio della d relativa professione, p é perciò p abrogataa con riferimennto al personalee a tempo parziiale. Sono stati,, però, posti lim miti precisi all’eesercizio delle professioni. p Le amministrazioni pubbliche noon possono conf nferire direttamente incarichi esterni e di natura professionalle a chi é dipeendente anche di d un’altra amministrazione e che eserciti, in quanto a tem mpo parziale, una u libera proffessione. Inoltree, l’esercizio della de professione legale non puuò riguardare controversie neelle quali sia parte p una pubbllica amministrrazione. Tutto ciò non precluude completam mente il conferrimento di incaarichi di naturra professionale a dipendentii pubblici. Queesta possibilità,, per esempio, é esercitabile quando l’appaartenenza ad uuna pubblica am mministrazionee sia elemento necessario e peculiare p per lo svolgimentoo dell’incarico o stesso, oppurre quando l’am mministrazionee adotti proceddure e a prio ori una categorria di partecipaanti. La possibilità di eserciziio di concorsuaali di scelta, daalle quali sarebbe improprio escludere una liberaa professione noon preclude, ovvviamente, il pootere degli ordiini professionali di valutare ill possesso deglli ulteriori requuisiti per l’iscrizzione, quali il superamento s deegli esami di abbilitazione o il godimento g dei diritti civili. Chhiariti i limiti per p l’esercizio delle d libere proffessioni da parrte del personale a tempo parrziale, si precissa che restano fermi f gli ordinaamenti di setto ore per determinnate categorie professionali p a aventi un regimee particolare peer le attività exxtraistituzionalii consentite. Ressta ferma, natu uralmente, anchhe la possibilitàà, per il personaale a tempo pienno, di iscriversii in albi o elencchi quando quessta é consentitaa dagli ordini riispettivi, pur se con il divieto - sancito dall’aarticolo 1, comm ma 60, della leggge 662/96 - dii esercitare quaalsiasi attività ddi lavoro suborrdinato o autonomo tranne chee la legge o alltra fonte norm mativa ne preveedano l’autorizzzazione da parrte dell’amminnistrazione di appartenenza ap e che l’autorizzaazione stessa siaa stata concesssa. 4. Conflittto d'interessi Il passagggio al tempo paarziale può esseere richiesto peer svolgere una a seconda attivvità, subordinatta o autonoma. In questo casoo, la prestazionne oraria non deve d essere supeeriore alla mettà di quella a teempo pieno. Occcorre inoltre aaccertare se le attività esercitaabili interferisccono con quellaa ordinaria, e se s concretizzano occasioni di conflitto d'inteeressi. Queste uultime devono essere e valutate non 129 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO solo all’attto della richiessta della trasforrmazione del raapporto ma ancche in seguito. Il I conflitto é, inffatti, riscontrab bile sia al momento della richhiesta, secondoo la comparazzione tra l’atttività istituzion nale e quella che si vuolee svolgere fuori dell'orario, sia successivaamente. Per unniformare i prropri indirizzi, le amministra azioni possono, peraltro, indiividuare a priori alcune attiività potenzialm mente in grado di realizzare situazioni s di coonflitto. Questa a facoltà é ora disciplinata daal già citato deecreto legge n. 79, convertito dalla legge n. 140/1997, che prevede p la pubbblicazione di deecreti interminiisteriali per inddividuare le attiività comunque non 3 che aggiungee il comma 58 bis b all’articolo 1 della legge 6662). Le proposte di decretazione consentite (si veda articoolo 6, comma 3, r ancche gli enti vigiilati dalle ammiinistrazioni risp pettive. L’individuazione dellee attività non co onsentite é lascciata potranno riguardare all’esame dei singoli casii concreti di connflitto d'interesssi, finché i decrreti di cui si parrla non sarannoo perfezionati. 5. Attivitàà compatibili Numerose richieste di chiiarimento riguaardano le attività che possono essere svolte dal d personale a tempo pieno, con l’autorizzazione dell’amministrazione. I criteri richiam mati nella preccedente circolare n. 3 restanno confermati quali linee guida per proceddere r di autorizzazione. Data D la moltepllicità e la variietà della casisstica, é consiglliabile informarre il all’esame delle singole richieste ò consente di unniformare il piùù possibile le decisioni d assuntte in personale sui criteri e suulle procedure che si intendonno seguire. Ciò menti della proocedura di auto orizzazione, chee possono conddizionare quellle situazioni inn cui casi similaari. Vanno evittati appesantim l’attività da d svolgere noon é programm mabile dall’inteeressato con un u congruo annticipo. Situaziooni del generee (riguardanti, per esempio, articoli a su quottidiani o rivistee) sono senz’alttro superabili rilasciando r la relativa r autorizzzazione non neecessariamentee per singoli attti ma sulla basee di una richiesta di breve-meddio periodo, sia a pure previsionnale. Il dipendeente é, comunqu ue, sempre tenuuto a fornire inddicazioni non generiche g sulle condizioni di svolgimento s delle attività ulteeriori. In questoo modo l’amministrazione sarrà in grado di valutare v l'esistennza di elementii idonei a motivvare il rilascio dell’autorizzazio d one, o il rifiuto della stessa. a) Specifi fiche situazioni di coinvolgimento attivo del dipendente d in attività societariie richiedono alcune a precisaziioni, fermo resstando che la paartecipazione a titolo di sempllice socio, esim me il dipendentee dalla richiesta a di autorizzazione. É stato prrospettato il casso della parteciipazione in sociietà agricole a conduzione fam miliare, situazio one diffusa in molte m realtà terrritoriali. A giudizio di questo Dipartimentto, l’attività rientra tra quellle compatibili solo se l’impeegno richiesto é modesto e noon abituale o coontinuato duran nte l’anno. Speetta all’amminisstrazione valuta are che le modaalità di svolgim mento sono tali da non interferrire sull’attività à ordinaria. L’aaltra situazionee che merita qu ualche precisazione riguarda le cariche sociaali. Nell’ambitoo delle società cooperative c queesto caso é prevvisto dal Testo unico u n. 3 del 1957 1 con riguaardo, originariaamente, alle soole cooperativee tra impiegati pubblici. L’articolo 18 della a legge 59/19922 ha esteso questa ipotesi a tutte le cooperaative. Questo sig gnifica che la partecipazione p a cariche socia ali é ora consenntita qualunquue sia la naturra e l'attività della coopera ativa. La questtione é stata ssollevata, in particolare, p perr la partecipaazione a cooperrative del settoore bancario (ccasse rurali), in i cui é diffusaa la partecipazzione di dipenddenti pubblici non n solo come semplici s soci. Ciò C non esime il i dipendente daal richiedere laa relativa autorrizzazione, che sarà s rilasciataa secondo gli usuali u criteri della d quantità dell’impegno e delle modaliità di svolgimeento. Non va però p trascuratoo l’esame dellee specifiche funnzioni svolte da al dipendente e delle competennze dell’ammin nistrazione. Glii atti gestionalii posti in esseree come amminiistratore di cassse rurali potrebbbero avere, inf nfatti, un notevo ole impatto esteerno ed entraree in rapporto d'interferenza d coon i compiti istiituzionali. b) Altra questione q che riichiede un chiaarimento ulterio ore riguarda l’aattività di amministratore di condomini. c Si trratta di attivitàà che può esseree svolta solo quuando l’impegno o riguarda la cura dei propri iinteressi. c) Le colllaborazioni o incarichi i di connsulenza presso o altre amminiistrazioni pubbliche richiedon no necessariamente l’autorizzzazione della propria amminisstrazione, che valuterà la nonn interferenza con l’attività ordinaria o di quuella ulteriore. Questi criteri valgono anchee per i cosiddeetti scavalchi, cioé c le attività,, simili a quellle ordinarie, svvolte presso unn’altra amminiistrazione delloo stesso compa arto (per esemppio, incarichi ddi collaborazio one presso un ente locale divverso dal proprrio). Presso glii enti locali qu uesta attività dii collaborazione assume rilievvo particolare, con carattere,, spesso, di coontinuità. La leegge ha previssto un'apposita disciplina connsentendo ai dipendenti d a tem mpo parziale degli d enti localii di prestare atttività lavorativa a (anche suborrdinata) con alttro ente locale, con autorizzazione della proppria amministraazione (si veda l'articolo 17, comma c 18, L. 1227/1997). d) La parrtecipazione a convegni c e la pubblicazione p di d propri scrittii non necessitanno di autorizzazzione quando sono s gratuite. 6. Personaale comandatoo 130 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO La trasforrmazione del rappporto di lavorro richiesta da un dipendente comandato c coinnvolge sia l’am mministrazione in i cui il dipenddente presta tem mporaneamente servizio, sia quuella di apparteenenza. Spetta alla a prima la valutazione dellee situazioni chee possono motivvare il differimeento, mentre é la l seconda che deve formalizzzare la trasform mazione stessa, poiché p il dipenddente fa parte dei d propri organnici. D'altra paarte, le condiziooni che hanno determinato d l’innteresse ad attiivare il comanddo potrebbero ssubire variazion ni se la prestazione lavorativaa diventa ad oraario ridotto. 7. Rientroo al tempo pien no La circolaare n. 3 ha foornito indicaziooni anche sullee modalità del rientro dal teempo parziale al tempo pieno o. Sulla materria é intervenutto il decreto leggge n. 79 articoolo 6, comma 4), 4) convertito neella legge n. 1440/97, il quale rriduce da tre a due anni l’arcco di tempo doppo il quale é possibile p chiedeere il rientro. Il I rientro é un vero e proprio diritto, eserccitabile anche quando q il postto in organico non n é immediattamente disponiibile. 8. Servizi ispettivi La circolaare n. 3 ha richiiamato la necesssità di renderee immediatamen nte operante il servizio s ispettivvo previsto dalll’articolo 1, com mma 62, della legge l 662. L’opperatività dei seervizi ispettivi é condizione ind dispensabile perr dare la massim ma effettività al dettato normaativo e far emerrgere le situaziooni non conforrmi. Tali servizii dovranno cura are la determinnazione del cam mpione da sotto oporre a verificca, e darne com municazione alll’Ispettorato per p la funzionee pubblica, speecificando nelllo stesso tempoo le attività fiinora prodotte.. La determinazzione del camppione potrà, ad esempio, tenerr conto principa almente dei segguenti elementi e/o circostanzee (oppure di quuelle altre che siano s ritenute più p rispondentii alle singole specificità): sp la prestazione p di lavoro basata su turni, che possono p favorirre lo svolgimento di altre attivvità; mansioni connotate c da sppiccata professio onalità o da eleevato grado di specializzazion ne o dal possessso di particolarri attitudini e coonoscenze; titollarità di specifi fiche abilitazion ni professionalii; Una volta deciso il campion ne saranno estrratti, secondo metodi m casuali, un u certo numerro di nomi tra lee categorie indiividuate nello sttesso campionee. Se i servizi isp pettivi individuaano, dopo le prrime indagini, situazioni s di duubbio per le quaali si renda neccessario un appprofondimento ddi natura diverssa, ne informanno il Dipartimeento della funzioone pubblica peerché attivi la Guardia G di fina anza, ai sensi deel citato commaa 62. L’Ispettorrato per la funzione pubblica sta s procedendoo alla ricognizioone dei diversi servizi e dei relativi r referentti. L’obiettivo é quello di assiicurare il raccoordo sistematicoo con i vari serrvizi, in vista deello sviluppo deegli accertamen nti sull’osservannza delle dispossizioni di legge sul tempo parzziale e sulle inccompatibilità. Quindi, Q ciascunaa amministrazioone deve comunicare al Diparrtimento della ffunzione pubbliica l’istituzionee del servizio isp spettivo, la suaa composizione o di aver affiddato tale funzio one ad altro seervizio ispettivoo esistente indiicandone i recaapiti (indirizzi, telefono, fax). IL MINISTRO O PER LA FUNZ ZIONE PUBBL LICA NORME IN MATERIA DI INCOMPATIIBILITÀ DELL'ESSERCIZIO DELLA A PROFESSIONEE DI AVVOCATO O LEGG GE 25 novembre e 2003, n. 339 articolo 1 1. Le dispo osizioni di cui all'articolo 1, co ommi 56, 56-biss e 57,della leggge 23 dicembree 1996, n. 662, non si applican no all'iscrizione agli albi degli avvocati, a per i quali restano fermi f i limiti e i divieti di cui al a regio decreto o-legge 27 novembre 1933, n. n 1578, converrtito, con modifficazioni, dalla legge 22 gennaiio 1934, n. 36, e successive mo odificazioni. articolo 2. 1. I pubbllici dipendenti che hanno otteenuto l'iscrizion ne all'albo degli avvocati succcessivamente aalla data di entrrata in vigore della d legge 23 dicembre d 1996,, n. 662, e risulltano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento m del rapporto d'impiego, dand done comunicazzione al consigglio dell'ordine presso il qualee risultano iscrritti, entro tren ntasei mesi dalla data di entrrata in vigore della d presente legge. In manccanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordin ni degli avvocatti provvedono alla cancellazio one di ufficio deell'iscritto al proprio albo. 2. Il pubblico dipendentee, nell'ipotesi di cui al comma 1, 1 ha diritto ad essere reintegrrato nel rapporto di lavoro a te empo pieno. 3. Entro lo o stesso termine di trentasei mesi m di cui al co omma 1, il pub bblico dipenden nte può optare per la cessazio one del rapportto di impiego e conseguentem mente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvvocati. 4. Il dipen ndente pubblico o part-time chee ha esercitato l'opzione l per laa professione fo orense ai sensi della presente legge conservaa per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno enttro tre mesi dallla richiesta, pu urché non in so oprannumero, nella n qualifica ricoperta al mom mento dell'opziione presso l'Am mministrazione e di appartenen nza. In tal caso ll'anzianità restaa sospesa per tutto il periodo di cessazione dal d servizio e riccomincia a deco orrere dalla datta di riammissio one. ORDINANZA N. 91 9 ANNO 2009 CORTE COSTITTUZIONALE 131 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO ne el giudizio di leggittimità costitu uzionale degli artt. a 1 e 2 della a legge 25 nove embre 2003, n. 339 (Norme in n materia di inco ompatibilità de ell'esercizio della professione di avvocato) (omissis) Ritenuto che c il Tribunalee ordinario di Napoli, N con ordiinanza del 24 giugno g 2008, haa sollevato, in rriferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costiituzione, questione di legittim mità costituzionaale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2 2003, n. 339 (N Norme in materia di incompatibilità dell'eserccizio della profeessione di avvocato), nella parrte in cui prevedono, rispettivvamente, che il divieto di eserccizio della profeessione di avvo ocato per i dipeendenti pubblicci a tempo parziale ridotto (no on superiore al 50 per cento del d tempo pieno) si applichi an nche ai dipendeenti già iscritti negli n albi degli avvocati a alla daata di entrata in n vigore della m medesima legge e n. 339 del 200 03, e che solo per un breve periodo di tempo o é possibile eseercitare l'opzion ne imposta fra pubblico p impieggo ed esercizio della professio one; che il rimeettente riferisce che un dipen ndente dell'Avvvocatura dello Stato, S con qualifica di operatore amministraativo e in posseesso dell'abilitaazione all'esercizio della profeessione forensee, aveva chiesto o all'amministrazione, ai senssi dell'articolo 1, 1 comma 58, della d legge 23 dicembre d 1996, n. 662 (Misuree di razionalizzazione della finaanza pubblica), la trasformazio one del proprio rapporto di lavvoro a tempo pieno p in rapportto di lavoro a teempo parziale (part-time), ( al fine di esercitare la professione di avvocato; che l'amm ministrazione, co on decreto del 16 dicembre 20 002, gli aveva negato n tale trassformazione, motivando il diniiego con il confflitto d'interessii che sarebbe scaturito dallaa prosecuzionee del rapporto di lavoro con l'Avvocatura e dal contestu uale esercizio della d profession ne forense; che il dipeendente, lamen ntando l'illegittiimità del dinieggo opposto dall'amministrazio one, poiché queesta, ai sensi de el citato articollo 1, comma 58 8, avrebbe solo dovuto prendeere atto dell'opzione formulata dal ricorrentee, chiedeva dich hiararsi l'avvenu uta trasformaziione del rapporto di lavoro a tempo pieno con l'Avvocatura, in rapportto di lavoro paart-time, con ccondanna dell'aamministrazion ne al risarcimen nto del danno per p perdita di ch hance; (omississ) che la queestione era staata decisa dallaa Corte costituzzionale con pro onuncia di inam mmissibilità em messa in data 22 2 novembre 2006 2 (sentenza n. 390 del 2006 6); che il rimettente, dopo aver riassunto o il procedimen nto e riesaminaato gli atti, ha nuovamente rritenuto necesssario sottoporrre al vaglio della Corte la qu uestione di cosstituzionalità deelle disposizion ni richiamate, ancorché sotto o il diverso prrofilo del legitttimo affidamen nto ingenerato in i coloro che avvevano già usuffruito della preccedente possib bilità di esercitare la profession ne; che il Trib bunale di Napo oli, nel motivarre la non maniffesta infondate ezza della quesstione, ricostru uisce l'evoluzione legislativa della d disciplina della compatibilità dell'imp piego pubblico con l'esercizio delle professsioni evidenziiando come il legislatore abbia progressivvamente abbandonato l'originario criterio deella esclusività della d prestazion ne a favore dellaa pubblica amm ministrazione fino a consentiree, con la legge n. n 662 del 1996 6, la possibilità di d una prestazio one lavorativa part-time e dell contestuale essercizio delle lib bere profession ni; che le dissposizioni censurate, introdottte dalla legge n. 339 del 20 003, hanno esccluso la professsione di avvoccato dall'ambito di applicazione dall'articolo o 1, commi 56, 56-bis e 57, deella legge 23 diccembre 1996, n. n 662 (Misure di razionalizzazione della finaanza pubblica), ripristinando solo s per essa il preesistente reegime di generaale ed assoluta incompatibilitàà con la titolarittà di uffici pubb blici, sia pure ricoperti con rap pporto a tempo o parziale non su uperiore al 50 per p cento del teempo pieno; che la ratio di quest'ultim mo intervento legislativo, per quel che é possibile ricavare dai d lavori parlamentari, risiede, da un lato, nella n tutela delll'indipendenza della figura deel difensore strettamente collegata al diritto o di difesa e, daall'altro, nella tutela t del presttigio del difenso ore, che nel casso del pubblico o dipendente paart-time sarebb be basato non più p «sulla sua p professionalità, ma sul suo potere nell'ambito dell'amminisstrazione, con creazione di una u clientela al di fuori di una corretta co oncorrenza pro ofessionale ed una commistio one di interessi privati in attività pubbliche»; che tanto la disciplina introdotta dalla legge n. 662 del 1996 quanto o la successiva modifica introd dotta dalla leggge n. 339 del 2003 2 sono statee sottoposte al giudizio di costituzionalità sottto diversi profili e con differen nti prospettazioni; che la Cortte costituzionale, con la senteenza n. 171 del 1999, ha dichiaarato infondate le questioni so ollevate in via principale da alccune Regioni reelativamente ai commi 56 e 58 5 dell'articolo 1 della legge n. n 662 del 1996 6 qualificando le suddette norrme quali «prin ncipi fondamen ntali della legislazione statale» », idonei come tali a vincolare e anche la poteestà legislativa delle Regioni e, e con la successsiva sentenza n. 189 del 200 01, ha dichiaratto infondate lee questioni solle evate in via inccidentale nei cconfronti delle stesse disposizzioni della leggee n. 662 del 199 96; che la Corrte, con la senttenza n. 390 deel 2006, ha dich hiarato infondaata anche la qu uestione di costtituzionalità degli artt. 1 e 2 della d legge n. 339 3 del 2003, ritenendo non manifestamen nte irragionevo ole la scelta deel legislatore « «di escludere la sola professiione 132 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO forense daal novero di queelle – e cioé di tutte le altre peer l'esercizio de elle quali é presscritta l'iscrizion ne in un albo – alle quali i pub bblici dipendentti a part-time cosiddetto rid dotto possono accedere», in n quanto non può ritenersi priva di qualssiasi razionalità la valutazion ne – operata daal legislatore – di maggiore peericolosità e fre equenza dei posssibili inconven nienti derivanti dalla commistiione tra pubblicco impiego e prrofessione forense, rispetto a quella che é relativa all'esercizio delle altre libere professio oni; che, a paarere del rimettente, con la citata senten nza, la Corte non n si é pronu unciata sul divverso problema della legittim mità costituzion nale di tale discciplina nella parrte in cui estend de i suoi effetti anche a coloro o che erano già iscritti negli alb bi degli avvocatti ed esercitavano la professio one sulla base della d disciplina preesistente p e, quindi, sulla leegittimità del diivieto sopravve enuto di continu uare l'esercizio dell'attività pro ofessionale già legittimamentee intrapresa; che, quantto alla non manifesta infondaatezza, il rimetttente, dopo ave er affermato di essere consap pevole che il leggislatore é liberro di introdurree nuove dispossizioni anche opposte o a queelle in vigore, purché non co ontrastanti con n le norme co ostituzionali e non irragionevvoli, tuttavia prrecisa che, a su uo parere, dataa la continuità dell'esperienzaa giuridica, il cambiamento e l'innovazione non possono essere e espressio one semplicemente di «una caapricciosa volubilità del legislaatore», «tanto più quando, co ome nella specie, é in gioco un bene della viita, come il lavo oro, costituzion nalmente prote etto e anzi card dine dell'intero sistema costitu uzionale (artt. 1, 1 4, 35 e 41 Co ost.), strettamente connesso col c fondamentaale principio di autodetermina a zione del singolo»; che tale principio acqu uisterebbe un rilievo costitu uzionale, limitaando la portata della discreezionalità legisslativa, allorch hé il cambiameento incida su situazioni s e rap pporti giuridici già g in atto e no on solo nel caso o di norme pro opriamente retrroattive, ma an nche nei casi, più numerosi, in cui la nuova disciplina, pur operando tecniccamente solo peer il futuro, pro oduce i suoi effe etti su rapporti che si prolungaano nel tempo (rapporti di durata), alterando o gli equilibri preesistenti, faceendo venir men no o modificando profondameente situazioni giuridiche già acquisite e tu uttora suscettib bili di operare e di essere faatte valere, vu ulnerando, in sostanza, s la steessa «certezza del diritto»; che, in talee ipotesi, la libeertà o discrezio onalità del legisslatore incontraa il limite derivaante dall'esigen nza di tener con nto delle situazzioni giuridiche soggettive «di coloro che han nno agito facendo affidamento o sul quadro no ormativo in vigo ore, su di esso misurando m porttata, effetti e prospettive p del loro agire e del loro sceglierre» in quanto «la « "certezza del d diritto" – vaalore unanimem mente considerato primario e di rilievo costtituzionale – non consiste so olo nel potere in i ogni momen nto stabilire co on sicurezza quale é la normaativa vigente e quali q ne sono gli g effetti, ma an nche nel confidare ragionevolm mente nella staabilità dell'ordin namento, e cioé é nel fatto che ogni o cambiameento di regole abbia una sua oggettiva ragione giustificatrrice e rispetti le l legittime asp pettative conso olidatesi sulla base b delle regole preesistenti» »; che questto principio, secondo il Tribun nale di Napoli, sarebbe stato o affermato dalla giurisprudenza costituzion nale a partire dalla d sentenza n. n 349 del 1985 5, riguardante la materia penssionistica, e succcessivamente sarebbe stato ribadito dalle sentenze s n. 822 2 del 1988, n. 573 del 1990, n. 390 del 1995, sempre s in mateeria pensionistiica; che, dunq que, interventii legislativi mo odificativi in pejus p di situaziioni soggettivee attinenti a rrapporti di durata non posssono arbitrariam mente frustraree l'affidamento o dei cittadini fondato f sulla situazione s norm mativa preesisttente senza vio olare il principio di ragionevolezza di cui all'aarticolo 3 della Costituzione, nonché, n in ragio one degli intereessi nella speciee coinvolti, gli artt. 4, 35 e 41 della d stessa Cosstituzione, relattivi alle garanziee del lavoro e della d libertà di in niziativa economica, anche sotto il profilo de ella concorrenzaa; che, nel caaso di specie, ill legislatore aveeva espressamente consentito o e anzi incoragggiato con le norme del 1996 6 la possibilità che c i pubblici diipendenti a tem mpo parziale no on superiore al 50 per cento accedessero a aglli albi professio onali, fra cui gli albi degli avvocati, salvo poi, con la legge del d 2003, rovessciare tale impo ostazione, vietaando l'accesso agli albi degli avvocati senzaa tener conto della d posizione di coloro che avevano già effettuato e la lo oro scelta sullaa base della no ormativa preessistente, facend do affidamento o su disposizion ni (quelle conteenute nella leggge n. 662 del 19 996) ritenute pienamente p legittime dalle sen ntenze n. 89 de el 2001 e n. 171 1 del 1999 dellaa Corte costituzzionale e, addirrittura, da quesst'ultima, ricono osciute come «principi « fondam mentali», espre essivi di un diseegno legislativo organico e di lungo periodo, volto v a favoriree l'efficienza am mministrativa e la concorrenza nei servizi proffessionali; che, pertaanto, secondo ili rimettente, tale t affidamentto non potrebb be essere frustrrato da un «esstemporaneo» ripensamento, pur legittimo, del legislatoree mentre, nel necessario n bilaanciamento fra la discrezionaalità del legislatore e le aspe ettative legittim me e consolidatte dei professio onisti già iscrittti negli albi, non si possono che ritenere preevalenti questee ultime, impon nendo di esclud dere l'applicazio one (sostanziallmente retroatttiva) del nuovo o regime restriittivo a coloro che già da tem mpo erano iscrritti negli albi degli d avvocati alla data di entraata in vigore deella legge n. 339 9 del 2003; che é inteervenuto in giudizio il Presideente del Consiglio dei ministri, rappresentato o e difeso dall''Avvocatura generale dello Sttato, chiedendo o che la questio one venga dichiarata inammisssibile o infondata; 133 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO che la difeesa statale rich hiama la senten nza n. 390 del 2006 2 con la qu uale la Corte Co ostituzionale haa definito il giu udizio di legittim mità costituzion nale delle stessse disposizioni della legge n. 339 del 25 novvembre 2003, promosso p dallo o stesso Tribunale nell'ambito o del medesimo o giudizio, dichiarando l'inamm missibilità della questione per la sua irrilevanzza nel giudizio a quo; che, a parrere dell'Avvocaatura dello Statto, le ragioni di inammissibilittà poste a basee della citata pronuncia non sono s state presse in considerazzione dal Tribu unale di Napo oli, che nella motivazione m de ella nuova ordinanza di rimeessione non ha apportato alcun argomento o idoneo a supeerare l'effetto preclusivo p dellaa segnalata insu ussistenza del reequisito della rilevanza; che, comu unque, quanto rilevato nella seentenza n. 390 del 2006 sareb bbe senz'altro riproponibile r an nche in riferime ento alla ordinaanza in esame la quale, quindii, dovrebbe essere dichiarata inammissibile; i che, nel merito, m la difesaa statale richiam ma la sentenza n. 390 del 200 06 con la qualee la Corte ha giàà dichiarato no on manifestameente irragionevvole la scelta operata o dal leggislatore, non potendo p ritene ersi priva di qu ualsiasi razionalità una valutaazione di magggiore pericolosittà e frequenza di inconvenien nti derivanti dalla specifica “co ommistione” traa pubblico impiego e libera prrofessione forense, a differenzza di tutte le alttre attività proffessionali per l'eesercizio delle quali q é prescritta l'iscrizione in n un albo; che, quan nto alla disciplina transitoria,, l'articolo 2 della d legge n. 339 del 2003 avrebbe comunque riconossciuto la posiziione differenziaata di coloro ch he già avevano esercitato l'opzzione attribuendo loro la facoltà di scegliere tra il mantenim mento del rapporto di impiego o e l'esercizio deella professionee forense entro o il termine di 36 mesi dall'entrata in vigore d della legge stesssa; che si son no costituiti il ricorrente r nel giudizio princip pale e l'interve eniente ADIP (A Avvocati dipend denti pubblici a tempo parziaale), entrambi ribadendo r le raagioni a sostegn no dell'illegittim mità costituzionale delle normee impugnate; che le parrti ritengono su uperabile il profilo di inammisssibilità rilevato o dalla Corte neella precedentee sentenza perrché il ricorrentte, a seguito deel procedimento o cautelare con nclusosi favorevvolmente, era già g iscritto all'Ordine degli Avvocati di Isernia;; che, inoltrre, quanto alla non n manifesta infondatezza, lee parti sviluppaano le stesse arggomentazioni d dell'ordinanza di d rimessione; che, in prossimità p dell''udienza, il riccorrente nel giudizio g a quo o ha presentatto una memo oria con la qu uale aggiunge alle argomentaazioni già espo oste circa la rileevanza e la fond datezza della questione, q quella della possibiile disparità di trattamento ch he si sarebbe veenuta a determ minare nell'amb bito dei dipendeenti pubblici a seguito s dell'app provazione del decreto legge 25 giugno 2008 8, n. 112 (Dispo osizioni urgenti per lo sviluppo o economico, laa semplificazion ne, la competitiività, la stabilizzzazione della fin nanza pubblica e la perequazione tributaria)), convertito, con c modificazio oni, dalla legge e 6 agosto 2008, n. 133, ch he, all'articolo 72, ha previsto la possibilità di richiedere l'esonero dal servizio nel corso o del quinquenn nio antecedentee la data di matturazione della anzianità masssima contributivva di 40 anni co on un trattamento temporaneeo pari al cinquaanta per cento di quello comp plessivamente goduto; g che, in taal modo, si sarebbe determiinata una disp parità di trattamento tra i dipendenti d pub bblici che godo ono del 50% della d retribuzion ne complessivaa ai quali, comee incentivo al prepensioname p ento, viene datta la possibilità di svolgere un n lavoro autono omo (come la professione p di avvocato) a senza alcuna limitazione, e coloro o che, come il ricorrente, hann no chiesto il co ollocamento in part time prop prio al fine di poter svolgeree la profession ne e, successivvamente, si son no visti negaree questo loro diritto dalla leegge censurata;; che, infinee, la difesa della parte privataa richiama la sentenza della V sezione dellaa Corte europea dei diritti dell'uomo in dataa 19 luglio 2007 con la quale si é riaffermatto il principio della certezza del diritto comee patrimonio co omune della traadizione degli Stati S contraentii, principio che sopporta eccezzioni solo se giu ustificate dal so opraggiungere di d rilevanti circo ostanze di ordin ne sostanziale; che, in pro ossimità dell'ud dienza, anche l'aassociazione deegli avvocati dip pendenti pubbllici a tempo parrziale ha presen ntato una mem moria con la quaale ha ribadito le proprie argom mentazioni a so ostegno della rilevanza e della non manifesta infondatezza della d questione; che, secon ndo l'associazio one, la fattispeccie in esame sarebbe analoga a quella decisaa con la sentenzza n. 399 del 20 008 con la quale la Corte, nell dichiarare l'illegittimità costtituzionale dell'articolo 86, comma c 1, del decreto legislaativo 10 settem mbre 2003, n. 276 (Attuazion ne delle delegh he in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 feebbraio 2003, n. 30), ha riten nuto irragionevvole la norma in n relazione al saacrificio degli interessi che le parti p avevano reegolato nel risp petto della disciplina preceden nte; Considerato che il Tribun nale ordinario di d Napoli ha so ollevato questio one di legittimità costituzionaale degli artt. 1 e 2 della leggee 25 novembree 2003, n. 339 9 (Norme in materia m di incompatibilità delll'esercizio della professione di avvocato), nella parte in cui prevedono o, rispettivameente, che il divvieto di eserciziio della professione di avvoccato per i dipendenti pubblici a tempo parzziale ridotto (no on superiore al 50 per cento del d tempo pieno o) si applichi an nche ai dipendeenti già iscritti n negli albi degli avvocati a alla datta di entrata in vigore della medesima m legge n. 339 del 2003 e che é possibile esercittare l'opzione iimposta fra pu ubblico impiego o ed esercizio della d profession ne solo entro un n breve periodo o di tempo; 134 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO che, a pareere del rimettente, le norme censurate c violerebbero gli articoli 3, 4, 35 e 41 4 della Costituzione, in particolare perché «d data la continu uità dell'esperieenza giuridica, il cambiamentto e l'innovazio one devono tro ovare fondameento in nuove ragioni o in nuovi apprezzam menti lato sensu politici, e non n possono esseere espressione e semplicementte di una capricciosa volubilittà del legislatorre: e ciò tanto più p quando, co ome nella speciie, é in gioco un bene della vita, come il lavvoro, costituzionalmente prote etto e anzi card dine dell'intero o sistema costituzionale, stretttamente connesso col fondam mentale principio o di autodeterm minazione del singolo»; s che, secon ndo il Tribunalee di Napoli, sareebbe violato il legittimo affidaamento di colorro che avevano o già effettuato o la loro scelta sulla s base dellaa normativa preesistente, esp pressiva di un disegno legislaativo organico e di lungo periodo, volto a favorire f l'efficieenza amministrrativa e la concorrenza nei serrvizi profession nali e ritenuta costituzionalme c ente legittima d dalle sentenze n. 89 del 2001 e n. 171 del 19 999 di questa Co orte; che la queestione é manifeestamente inam mmissibile; che il meedesimo rimetttente ha già sollevato sotto o diverso proffilo, nel corso dello stesso grado di giud dizio, questionee di costituzion nalità degli arttt. 1 e 2 della leggge n. 339 del 2003; 2 che, con laa sentenza n. 390 del 2006, la predetta questtione é stata diichiarata manifestamente inam mmissibile per difetto di rilevaanza in quanto il giudizio a qu uo aveva origin ne dal rifiuto dell'Amministrazzione di consen ntire la trasform mazione del raapporto di lavoro a tempo pieeno in rapporto o di lavoro a teempo parziale, rifiuto fondato o sul disposto dell'articolo d 58 della legge 23 dicembre 1996 6, n. 662 (Misure di razionalizzazione della fiinanza pubblicaa), a norma del quale l'Ammin nistrazione ha ill potere di negaare il suo conseenso alla domanda del dipend dente ove ciò «comporti « un co onflitto di interressi con la speecifica attività d di servizio svoltta dal dipenden nte» senza chee, pertanto, ven nga in rilievo il divieto di iscrizione all'albo degli avvocatii introdotto daalla legge n. 33 39 del 2003, ovve il diniego deell'Amministrazione sia ritenutto legittimo; che, anchee a prescinderee dalla circostan nza che il rimetttente non attrib buisce l'adeguaato rilievo alla d doppia tutela prevista dall'articolo 2 della leggge in questione a favore dei soggetti che so olo dopo un am mpio termine daall'entrata in viigore della nuova normativa sono s tenuti ad effettuare e la scelta tra le due attività ritenutee incompatibili (cioé fino a tree anni per l'eserrcizio dell'opzio one e fino ai cin nque anni succeessivi per l'eveentuale riammissione in servvizio), in ogni caso, secondo la costante ggiurisprudenza costituzionale, «in presenza di d una pronunccia avente conttenuto decisorio o, come é quellla che abbia acccertato un difeetto di rilevanzza non modificaabile dal giudicee a quo, non é consentito al medesimo rim mettente riprop porre nel medeesimo giudizio lla stessa questtione, poiché ciò si concretereebbe nella im mpugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile aalla stregua dell'ultimo d com mma dell'articolo 137 della Costituzione» (ord dinanze nn. 417 7 e 333 del 200 08; n. 63 del 200 04, n. 87 del 20 000)»; Visti gli arttt. 26, secondo o comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costtituzionale. Per Questi Motivi LA A CORTE COSTIT TUZIONALE DICHIARA A LA MANIFESTA A INAMMISSIB BILITÀ DELLA QU UESTIONE DI LEGITTIMITÀ CO OSTITUZIONALEE DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEG GGE 25 NOVEM MBRE 2003, N. N 339 (Normee in materia di incompatibilittà dell'esercizio della professione di avvoccato), sollevataa, in riferimentto agli artt. 3, 4,, 35 e 41 della Costituzione, C daal Tribunale ord dinario di Napo oli con l'ordinan nza in epigrafe 135 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO DISCIPLINA A SPERIMENTALLE DEL TELELAV VORO articolo o 24 CCNL integgrativo 1998/01 1. Il telelaavoro determin na una modificazione del luoggo di adempim mento della preestazione lavorrativa, realizzab bile con l’ausilio di specifici sttrumenti telematici, nelle form me seguenti: e dell’attività lavorativa dal do omicilio del dipe endente, a) telelavoro domiciliaree, che comportaa la prestazione f del lavoro a distanza come c il lavoro decentrato daa centri satellitte, i servizi di rete e altre fo orme b) altre forme flessibili anche a miste, ivi comprese queelle in alternanza, che comporrtano la effettu uazione della prrestazione in lu uogo idoneo e diverso dalla seede dell’ufficio al quale il dipendente é asseggnato. 2. Le amm ministrazioni, co onsultano preveentivamente i soggetti s sindacaali di cui all’artiicolo 8, c. 1 del CCNL 16/02/1 1999, sui conteenuti dei progettti per la sperim mentazione deel telelavoro prrevisti dall’articcolo 3 del DPR 8/3/1999 n. 70 0. A livello di amministrazion a ne le modalità di realizzazion ne dei progettti e l’ambito delle professiionalità impieggate mediantee il telelavoro sono oggetto o di dro sottoscritto o il 23 marzo 20 000. concertaziione con le procedure stabilitee dall’articolo 3 del CCNL quad 3. La postaazione di lavoro o deve essere messa m a disposizione, installatta e collaudata a cura e a spesse dell’amminisstrazione, sul quale gravano i costi di manuteenzione e di geestione dei sisteemi di supporto o per i lavoratori. Nel caso di ttelelavoro a domicilio, può esssere installata una linea teleefonica dedicatta presso l’abittazione del lavvoratore con oneri o di impian nto e di eserccizio a carico degli d ntivati nel proggetto di telelavo oro. Lo stesso progetto preveede l’entità dei rimborsi, anch he in amministrrazioni, espresssamente preven forma forffetaria, delle sp pese sostenute dal lavoratore per consumi en nergetici e teleffonici. 4. I parteccipanti ai progettti sperimentali di telelavoro sono s individuatti secondo le prrevisioni di cui aall’articolo 4 de el CCNL quadro o del 23 marzo 2000. 5. Le amm ministrazioni deffiniscono, in relazione alle carratteristiche dei progetti da reealizzare, di inteesa con i dipend denti interessatti, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, ch he non può esse ere inferiore ad d un giorno perr settimana, nelll’ambito dei crriteri definiti ai sensi del comm ma 2. 6. L’orario o di lavoro, a tempo pieno o neelle diverse forme del tempo parziale, viene Il rapporto di laavoro: costituziione e svolgimeento distribuito o nell’arco dellaa giornata a diiscrezione del dipendente in relazione all’atttività da svolggere, fermo resstando che in ogni giornata di d lavoro il dipen ndete deve esssere a disposizio one per comunicazioni di servvizio in due periiodi di un’ora ciascuno concorrdati con l’amm ministrazione neell’ambito dell’’orario di servizio; per il perssonale con rapporto di lavoro o a tempo parzziale orizzontalle, il periodo é unico con du urata di un’oraa. Per effetto della autonom ma distribuzionee del tempo d di lavoro, non sono configurabili prestazion ni supplementari, straordinariee notturne o festive né perme essi brevi ed altrri istituti che co omportano ridu uzioni di orario. 7. Ai fini della d richiesta di d temporaneo rientro del lavo oratore presso la sede di lavoro, di cui all’artticolo 6 commaa 1, ultimo periiodo dell’accord do quadro del 23/3/2000, 2 perr “fermo prolun ngato per cause e strutturali”, si intende una in nterruzione del circuito telemaatico che non sia prevedibilmeente ripristinabiile entro la stesssa giornata lavvorativa. 8. L’amministrazione deffinisce in sede di contrattazio one integrativa nazionale di amministrazion a e, le iniziative di formazione che o carattere di specificità e di d attualità neell’ambito di quelle q espressaamente indicatte dall’articolo 5, commi 5 e 6 assumono dell’accord do quadro del 23/03/2000; 2 utilizza, a tal fine, le risorse desttinate al progettto di telelavoro o. 9. Nel caaso di rientro definitivo neella sede ordin naria di lavoro o e qualora siano s interven nuti mutamentti organizzativii, le amministrrazioni attivano opportune iniziative di aggiornamento a o professionalee dei lavorato ori interessati per facilitarne il reinserimeento. 10. Il lavo oratore ha il do overe di riservaatezza su tutte le informazion ni delle quali veenga in possessso per il lavoro o assegnatogli e di quelle derrivanti dall’utiliizzo delle appaarecchiature, dei programmi e dei dati in essi e contenuti. In nessun caso o il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzaturre assegnategli senza prevvia autorizzaziione dell’amministrazione. n delle risorse destinate al finanziaamento della sp perimentazionee del telelavoro o, stipulano polizze 11. Le amministrazioni, nell’ambito assicurativve per la coperttura dei seguen nti rischi: 136 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO - danni allle attrezzaturee telematiche in n dotazione de el lavoratore, co on esclusione d di quelli derivan nti da dolo o co olpa grave; miliari del lavorratore, derivantti dall’uso dellee stesse attrezzaature; - danni a cose o personee, compresi i fam - copertura assicurativa INAIL. 12. La verifica delle cond dizioni di lavoro o e dell'idoneitàà dell'ambiente e di lavoro avviiene all'inizio dell'attività e pe eriodicamente ogni o c preventivamentee con l'interesssato i tempi e le e modalità di accesso presso iil domicilio. Copia del documeento sei mesi, concordando di valutazione del rischio o, ai sensi delll’articolo 4, comma 2, d. lgs.. 626/1994, é inviata i ad ogni dipendente per p la parte che lo n al rapprresentante dellla sicurezza. riguarda, nonché 13. La contrattazione inteegrativa nazion nale di amministrazione definissce il trattamen nto accessorio ccompatibile con la specialità della d ne nell’ambito delle d finalità ind dicate nell’articcolo 32 del CCN NL del 16 febbrraio 1999 Le rellative risorse so ono ricompresee nel prestazion finanziameento complessivo del progetto o. 14. É istituito, presso l’A ARAN, un osseervatorio nazionale a compossizione paritetica con la parttecipazione di rappresentanti del d settore e delle organizzazio oni sindacali firm matarie del pre esente CCNL ch he, con riunionii almeno annuaali, verifica l'utillizzo Comitato di dell'istituto nel comparto o e gli eventualii problemi. utto quanto non previsto dal presente artico olo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in n data 23 marzzo 2000 e al D..P.R. 15. Per tu 70/1999. Accordo quadro su ul telelavoro sottoscritto ill 23/03/2000 o quadro naazionale sul telelavoro nelle n pubblich he amministrazioni, in aattuazione de elle disposizioni “Accordo contenutte nell'articolo o 4, comma 3, 3 della L. 16 giugno g 1998, n. 191.” G.U.. 21 aprile 200 00, n. 94 A PER LA RAPPR RESENTANZA NEEGOZIALE DELLLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI A IONI L'AGENZIA A seguito del parere favo orevole espressso sull'ipotesi di d accordo quad dro sul telelavo oro dal coordin namento dei comitati di settorre in e dalla Corte C dei conti in data 15 otttobre 1999, vissto il data 22 seettembre 1999, vista la certifficazione negativa dei costi espressa parere favorevole espreesso in data 9 dicembre 1999 dal coorrdinamento deei comitati di settore sull'adeguamento delle d nti deliberato dalle d quantificazioni dei costi contrattuali alle osservazionii della Corte dei conti, visto il referto dellaa Corte dei con unite in data 19 9 gennaio 2000, visto l'invito formulato f all'A ARAN nella sedu uta del 25 febb braio 2000 dal coordinamento c o dei sezioni riu comitati di d settore perch hé si proceda ad a una rapida definizione d dell'accordo colletttivo sul telelavvoro, il giorno 23 2 marzo 2000 alle ore 16 le parti p sottoscrivo ono l'allegato accordo a sul teleelavoro nelle pu ubbliche ammin nistrazioni, in attuazio one delle dispossizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, della d legge 16 giugno 1998, n. 191. Per l'ARAN N: il Presidente;; I rappresentanti delle segguenti Confedeerazioni sindacaali: CGIL, CISL, UIL, U CONFSAL, CISAL, C COSMED,, CIDA. Articolo 1 Amb bito di applicaziione e durata nte accordo quaadro si applica al personale dipendente delle e pubbliche am mministrazioni d di cui all’articolo 1, comma 2,, del 1.Il presen decreto legislativo 3 febb braio 1993, n. 29. 2 Considerato il carattere sperimentale s dell’istituto, all’inizio del secondo biennio di applicazione a le parti valuteranno l’opportunittà di m o inteegrazioni anchee sulla scorta de elle valutazioni dell’Osservatorio di cui all’articolo 7. procederee ad eventuali modifiche Articolo 2 Finalità e obiettivi del d telelavoro 1. Le partti convengono preliminarmeente sul fatto che c le potenziaalità positive del d telelavoro, sul piano sociaale ed econom mico, necessitan no di appropriatte regole e stru umenti idonei ad assicurare: a) alla pub bblica amministtrazione la conccreta possibilitàà di avvalersi funzionalmente di d tale forma dii flessibilità lavo orativa; 137 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO b) al lavoratore di sceglieere una diversa modalità di prestazione del laavoro, che com munque salvaguardi in modo effficace il sistem ma di relazioni personali p e colleettive espressivve delle sue leggittime aspettative in termini di formazione e crescita proffessionale, sensso di apparteneenza e socializzaazione, informaazione e partecipazione al contesto lavorativo o e alla dinamicca dei processi innovatori. Articolo 3 ndacali Relazioni sin s criterii di responsab bilità, correttezzza, trasparenzza e tempestivvità; gli istitutti di 1.Le relazzioni sindacali si svolgono secondo partecipazzione sindacalee debbono esseere attivati e conclusi c in tempi strettamentte congrui rispeetto all’avvio e all’attuazionee dei progetti. ministrazioni con nsultano preventivamente le OO.SS. O sui conttenuti dei progeetti di cui all'artticolo 3 del DP PR 8 marzo 1999 9, n. 2. Le Amm 70. 3. A livello di Amminisstrazione, la co oncertazione ha h per oggetto o le modalità di realizzazion ne dei progettti e l’ambito delle d nalità impiegatee mediante il teelelavoro. profession La concerttazione si svolge in appositi inccontri che iniziaano entro quarantotto ore dallla data di ricezione della richiesta. Nella conccertazione le paarti verificano la possibilità di un accordo me ediante un conffronto che devee, comunque, concludersi c enttro il termine massimo m di ventti giorni dalla su ua attivazione; dell’esito d della concertazione è redatto verbaale dal quale rissultino le posiziione delle parti nelle materie oggetto o della sttessa. o di Amministrrazione, la conttrattazione inteegrativa determ mina gli eventu uali adattamentti della disciplina del rapportto di 4. A livello lavoro resi necessari dallee particolari condizioni della prestazione. p Decorsi trrenta giorni dall’inizio delle trattative senzaa che sia stato raggiunto l’acccordo, le partii riassumono laa rispettiva libertà d’iniziativaa. 5. Nell’am mbito di ciascun comparto, la contrattazione c s leegati alle specifficità del comparto potrà disciplinaare gli aspetti strettamente e, in particcolare: a) criteeri generali per l’esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzaazione; b) criteeri generali per l’articolazione del tempo di laavoro e per la determinazione delle fasce di rreperibilità telematica; c) form me di copertura assicurativa deelle attrezzature in dotazione e del loro uso; d) iniziaative di formazione legate allaa specificità del comparto. etti di telelavoro o Assegnazione ai proge Articolo 4 l. Nell'amb bito dei progettti di telelavoro di cui all'articolo 3 del DP PR 8 marzo 19 999, n. 70, l’Am mministrazione e procederà co on le modalità previste p dall’artticolo 4 dello sttesso DPR n. 70 0 all’assegnazio one a posizioni di d telelavoro deei lavoratori che e si siano dichiaarati disponibilii a ricoprire deette posizioni, alle condizionii previste dal progetto, p con priorità p per coloro che già svvolgano le relaative mansioni o abbiano espeerienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale t da consenttire di operare in autonomia nelle n attività di competenza. 2. In caso di richieste sup periori al numerro delle posizioni l’Amministraazione utilizzerrà i seguenti critteri di scelta: o del luogo di laavoro; a) situaazioni di disabilità psico-fisichee tali da renderre disagevole il raggiungimento b) esigeenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenzee di cura nei con nfronti di familiiari o conviventti, debitamente e certificate; c) magggiore tempo di percorrenza daall’abitazione del d dipendente alla sede. 3. L'asseggnazione a progetti di telelavvoro deve con nsentire al lavo oratore pari op pportunità, quanto a possibiilità di carrieraa, di partecipazzione a iniziative formative e di d socializzazion ne rispetto ai lavvoratori che op perano in sede. 4. L'assegnazione a proggetti di telelavo oro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; ttale assegnazione è revocabiile a richiesta del d lavoratore, quando sia trascorso il perriodo di tempo o indicato nel progetto e neel rispetto di ulteriori u condizzioni eventualm mente previste nello stesso progetto (ad ess.: che vi sia un n sostituto), o d'ufficio da paarte dell'ammin nistrazione. In tale ultimo casso, la riassegnaazione alla sedee di lavoro origginaria deve avvvenire con mod dalità e in temp pi compatibili con c le esigenzee del lavoratoree, e comunque entro 10 giornii dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel caso di d cui al commaa 2, lettera b), oppure o nel term mine previsto dal progetto. ormità all’artico olo 3, comma 6, 6 del citato DPR n. 70, il dirige ente, sulla basee di quanto preevisto dal proge etto, può esercitare 5. In confo le sue funzzioni svolgendo o parte della pro opria attività in n telelavoro. Po ostazione di lavo oro e adempim menti dell’Ammiinistrazione Articolo 5 138 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1.Il telelavvoro si realizza secondo le mo odalità previstee dal progetto, quali lavoro a domicilio, lavo oro mobile, deccentrato in centtri – satellite, servizi s in rete o altre forme fleessibili anche miste, m ivi comprese quelle in alternanza, a com munque in luoggo idoneo, dovee sia tecnicameente possibile laa prestazione “aa distanza”, divverso dalla sede e dell’ufficio al quale q il dipendeente è assegnatto. 2.Le spesee per l'installazzione e la manutenzione dellaa postazione di d telelavoro, che c può esseree utilizzata escllusivamente peer le attività atttinenti al rapporto di lavoro, sono a carico dell'amministrrazione; sono, del pari, a cariico dell’amministrazione le sp pese relative al mantenimentto dei livelli di sicurezza. Lee attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie peer lo oro, vengono co oncesse in com modato gratuito o al lavoratore per la durata d del progetto. Laa contrattazion ne di svolgimento del telelavo me di coperturaa assicurativa delle attrezzaturre in dotazione e del loro uso. comparto prevederà form r che nessun dispositivo di controllo può essere atttivato all’insapu uta dei lavorato ori, l'amministrazione è tenutaa ad 3. Fermo restando informare il lavoratore circa le modalità attraverso le quali avvie ene la valutazione del lavoro o prestato. I dati d raccolti peer la valutazion ne della prestazzione del lavorratore nel rispeetto di tali modalità possono o essere utilizzaati ai fini dell’e esercizio dei po oteri datoriali. d con fre equenza media da definirsi evventualmente nella contrattaziione 4. Ciascun progetto preveederà la possibilità che siano disposti, odici del lavorattore presso la sede s di lavoro. di comparrto, rientri perio 5. L'amministrazione deve garantire ch he la prestazio one di telelavo oro si svolga in n piena conform mità con le no ormative vigentti in mazione necesssaria materia dii ambiente, sicurezza e salutee dei lavoratori. L’amministrazzione è tenuta a fornire al lavvoratore la form perché la prestazione di lavoro sia effeettuata in cond dizioni di sicure ezza per sé e per p le persone che eventualm mente vivono negli n ambienti prossimi p al suo spazio lavorativvo. 6. Le amministrazioni, nell'ambito deelle attività fo ormative dedicate ai lavoratori, prevedono o l'effettuazion ne di iniziativee di s tendeente a garantirre un adeguato o livello di pro ofessionalità e socializzazione e per gli addetti al formazione generale e specifica o. Specifiche iniziative formative saranno rivvolte, altresì, ai a dirigenti degli uffici e dei sservizi nel cui ambito a si svolggano telelavoro attività di telelavoro. no essere assiccurate forme di comunicazion ne tempestiva – ivi compreso o l’utilizzo dell’ee-mail – per re endere partecip pe il 7. Debbon lavoratoree delle informazzioni di caratterre amministrativo più direttam mente connessee con le sue leggittime aspettattive, come indiccato nell’articolo 2, lettera b) d lavoratore Dirittti ed obblighi del Articolo 6 o riguardo agli obiettivi o ed allee modalità attuative del proge etto, allo scopo o anche di valorrizzare l’autono omia nella gestiione 1. Avendo del tempo o e dell’attivitàà lavorativa, la prestazione deel telelavoro è orientata a modelli m innovatiivi di distribuzione dell’orario di lavoro, ferrma restando la stessa quantità oraria globaale prevista per il personale che c presta la su ua attività nellaa sede e secon ndo i criteri generali definiti ai sensi dell'artico olo 3, comma 5, lettera b). Eventuali brevi periodi dii interruzione del d circuito telematico o fermii macchina dovuti a guasti non n imputabili al lavoratore saraanno d completam mento dell'orarrio di lavoro. In caso di ferrmi prolungati per cause strrutturali, è faccoltà consideratti utili ai fini del dell'amministrazione, sen ntite le OO.SS., richiedere il teemporaneo rien ntro del lavorato ore presso la seede di lavoro. ua abitazione, è tenuto a conssentire, con mo odalità concord date, 2. Il lavoraatore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la su l’accesso alle attrezzature di cui ha l’u uso da parte degli d addetti alla manutenzio one, nonché deel responsabile e di prevenzion ne e protezionee e da parte deel delegato allaa sicurezza, perr verificare la corretta c applicaazione delle dissposizioni in materia di sicureezza, relativameente alla postazzione di telelavvoro e alle attreezzature tecniche ad essa collegate. Il lavoraatore deve stretttamente atten nersi alle normee di sicurezza viigenti e alle istrruzioni impartitte. 3. Al lavorratore, la cui po ostazione di lavvoro è ubicata presso la sua abitazione, a dovrrà essere corrissposta una som mma, che potrà per alcune speese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai a consumi eneergetici e telefo onici, nonché delle d eventuali altre a spese con nnesse all'effetttuazione della prestazione. p L'importo di tale sommaa, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza predeterminata, è fissato dal d progetto co on le modalità previste p dall’artticolo 3, comm ma 4, e sarà rideeterminato con n riferimento all'andamento d dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensaabili per l'effetttuazione del telelavoro. 4. Il trattaamento retribu utivo, tabellaree e accessorio,, è quello previsto dalla con ntrattazione co ollettiva, nazion nale, integrativva e decentrataa, che si applicaa ai lavoratori del d comparto. Del pari, per p la parte norrmativa (ad es.:: fruizione di feerie, festività e permessi, aspeettative, ecc.) si applica al lavo oratore la discip plina contrattuaale prevista perr la generalità dei d lavoratori deel comparto. 5. È garanttito l’esercizio dei d diritti sindacali. 139 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Il lavorato ore deve poter essere e informaato e deve poteer partecipare all'attività a sindaacale che si svo olge in azienda, a cominciare dalla d istituzionee, nelle amminiistrazioni e neggli enti che imp piegano telelavvoro, di una baccheca sindacalee elettronica, nonché n dall’utillizzo dell’e-mail con le rappressentanze sindaccali sul luogo dii lavoro. Osservatorio sul telelavoro Articolo 7 nsiderazione deella sperimentaalità del telelavvoro, sarà istittuito presso l’A A.Ra.N., per il primo biennio di attuazione, un 1. In con Osservatorio formato daa un componeente per ciascu una delle organ nizzazioni sindaacali firmatariee del presente accordo e daa tre nti nominati dall'Aran. Tale Osservatorio, avvalendosi a eve entualmente dell'apporto di eesperti, nonché é dei Comitati pari componen opportunità, ove costituiiti, dovrà, durante il biennio, raccogliere datti e informazion ni circa l'andam mento delle esp perienze in corsso, il loro impaatto sul funzio onamento dell'amministrazione e sull'orgaanizzazione di vita dei lavorratori. Al terrmine del bien nnio l'Osservato orio redigerà un u rapporto, che c sarà reso pubblico, ed orienterà o le paarti per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamen nti nella contrattazione colletttiva 2. La con ntrattazione di comparto istituirà, altresì, Osservatori di comparto, anche quali sensori settoriali dell’Osservattorio intercomp partimentale. 140 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO RAPPORTO DI D LAVORO A TEMPO T DETERM MINATO articolo o 19 CCNL integgrativo 1998/01 1. In appliicazione e ad integrazione di quanto previstto dalla legge n. 230/1962 _6 65 e successivee modificazionii e dall’articolo o 23, comma 1,, della legge n.. 56/1987 _66 le amministrazioni possono stipulare contrratti individuali per l’assunzio one di personaale a tempo detterminato nei seguenti s casi: a) per la sostituzione s di personale asseente con diritto alla conservaziione del posto, ivi compresi i casi c di personale in distacco sindacale s e quelli relativi ai congedi c revisti dagli articoli 4, 4 comma 2 e 5 della legge n. 53/2000, quaando l’assenza prevista superii i 60 giorni con nsecutivi; b) per la sostituzione di personale asssente per gravvidanza e puerp perio, nelle ipo otesi di astensione obbligatorria e d articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977 co ome facoltativva previste daglli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli modificatte dall’articolo 3 della legge n. 53/2000; c) per soddisfare s particolari esigenze straordinaarie, anche derivanti d dall’aassunzione di nuovi servizzi o dall’introd duzione di nuo ove tecnologie,, non fronteggiabili con il personale in servvizio, nel limite e massimo di nove n mesi; osti dalle ammin nistrazioni, quaando d) per atttività connesse allo svolgimentto di specifici progetti o programmi predispo alle stessee non sia possibile far fronte con c il personale e in servizio, neel limite massim mo di dodici me esi ovvero nei liimiti previsti dai progetti med desimi; c di po osti vacanti nellle diverse cateegorie, per un periodo massimo di otto meesi e e) per la temporanea copertura p per la l copertura de ei posti stessi. purché siaano avviate la procedure 2. L’ammin nistrazione fa ricorso ai casi prrevisti dal comm ma 1, lettere c) e d) quando neell’ambito dellaa programmazio one del fabbiso ogno non si sia deciso d di fare ricorso alle altree forme di flessibilità previste dagli artt. 22 e 23. 3. Anche al fine di favorrire standard di d qualità nell’eerogazione dei servizi, le amm ministrazioni, n nei casi in cui le assunzioni siiano programm mabili, individuaano, previa concertazione ai sensi dell’articolo 8, commaa 1 del CCNL dell’16/ 2/199 99, i fabbisogn ni di personale da assumere ai a sensi del pressente articolo . ministrazioni disciplinano, con gli g atti previsti dai d rispettivi orrdinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 36 e 36 6 bis 4. Le amm del D.Lgs. n. 29/1993 _6 69 , le procedu ure selettive – anche a semplificcate - per l’asssunzione di perrsonale con contratto di lavoro a termine dii cui al comma 1 e la durata deelle relative graaduatorie. 5. Nei cassi di cui alle letttere a) e b), l’amministrazio l one può proced dere ad assunzzioni a terminee anche per lo svolgimento delle d mansioni di altro lavoratore, diverso da d quello sostittuito, assegnatto a sua volta, anche attraveerso il ricorso al a conferimento di olo 56 del D.LLgs. n. 29/199 93, a quelle proprie del lavo oratore assentte con diritto alla mansioni superiori ai sensi dell’artico conservazione del posto. c individuale é specificato per iscritto la causa dellaa sostituzione ed e il nominativo o del 6. Nei casi di cui alle letteere a) e b), nel contratto dipendentte sostituito, inttendendosi perr tale non solo ili dipendente assente con dirittto alla conservvazione del posto ma anche l’aaltro dipendentte di fatto sostittuito nella particolare ipotesi di cui al preced dente comma 5. 7. Il rappo orto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al a preavviso, alla scadenza deel termine indicato nel contrratto individualee o, prima di tale data, comun nque con il rienttro in servizio del d lavoratore sostituito. 8. In tutti i casi in cui il CCNL integrrativo del 22 ottobre o 1997 _71 _ prevede la risoluzione deel rapporto con preavviso o con d quelli previstti dai commi 7 e 10 del presente articolo , per p il corresponsione dell’indennità sostitutivva dello stesso, ad eccezione di d lavoro a tem mpo determinaato il termine di preavviso é fissato in un giorno per ogn rapporto di ni periodo di lavoro di 15 giorni contrattuaalmente stabilitto e comunque non può superrare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello sttesso superiore all’anno. 9. L'assunzzione a tempo determinato d pu uò avvenire a teempo pieno ovvvero anche a teempo parziale. 10. Il lavorratore assunto a tempo determinato, in relazzione alla duratta prevista del rapporto di lavvoro, può essere sottoposto ad d un periodo dii prova, second do la disciplina dell’articolo d 2 del d CCNL del 22 2 ottobre 1997,, non superioree comunque a due d settimane per p i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro q settimaane per quelli di d durata superiore. In deroga a quanto prevvisto dalla predetta m del peeriodo di prova,, ciascuna delle e parti può receedere dal rappo orto senza obbligo di preavviso o né clausola, in qualunque momento 141 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO di indenniità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensio one di cui al co omma 11. Il reecesso opera dal d momento della d comunicazzione ala contro oparte e ove po osto in essere dall’ d amministraazione deve esssere motivato. 11. Al perssonale assunto a tempo deterrminato si appliica il trattamen nto economico e normativo prrevisto dal pressente contratto o per il personalle assunto a tem mpo indeterminato, compatib bilmente con la natura del contratto a termin ne, con le segue enti precisazioni: a) le feriee maturano in proporzione p della durata del se ervizio prestato o; b) in caso o di assenza peer malattia, ferrmi restando - in quanto com mpatibili - i criteeri stabiliti daggli artt. 21 e 22 2 del CCNL 16 maggio 1995 (trattamento di d malattia e inffortuni sul lavo oro), si applica l’articolo 5 del D.L. 12 settem mbre 4 convertito o con modificaazioni nella leggge 11 novemb bre 1983 n. 63 38. I periodi pe er i quali spetta il 1983 n. 463, trattamen nto economico intero e quellii per i quali spe etta il trattameento ridotto son no stabiliti seco ondo i criteri di cui all’articolo 21, comma 7, 7 del citato CCN NL , in misura proporzionalme p ente rapportataa alla durata prrevista del servvizio, salvo chee non si tratti dii periodo di asssenza inferiore a due mesi (cfr. Tabella B). Il trattamento economico non può comunqu ue essere erogato oltre la cessazione del rapp porto di lavoro.. Il periodo di conservazione del d posto é pari alla durata deel contratto e non può in ogni caso superare il termine masssimo fissato dalll’articolo 21 de el predetto CCN NL c) posson no essere conceessi permessi no on retribuiti pe er motivate esiggenze fino a un massimo di 15 5 giorni complessivi e permesssi retribuiti so olo in caso di matrimonio ai sensi dell’artticolo 18, comma 3, del CCN NL del 16/5/1 1995 (permessi retribuiti); nzioni a tempo determinato per esigenze strraordinarie e, in n generale, quaando per la breevità d) in tuttii i casi di assun del rappo orto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’articolo 2 del CC CNL stipulato in data 22 otto obre 1997, il contratto é stipulato con riserrva di acquisizio one dei documenti prescritti d dalla normativaa vigente. Nel caso c pendente non li presenti nell termine prescritto o che non risulti in po ossesso dei requisiti previsti per che il dip l’assunzio one il rapporto é risolto con efffetto immediatto, salva l’applicazione dell’artticolo 2126 c.c. e) sono comunque fattee salve tutte le altre ipotesi dii assenza dal laavoro stabilite d da specifiche disposizioni di leegge per i lavo oratori dipendeenti, compresa la legge n. 53//2000. Per i casi di permesso per lutto si ap pplica l’articolo o 12, comma 2. 12. Il contratto a terminee é nullo e produce unicamentte gli effetti di cui c all’articolo 2126 2 c.c. quand do: a) l’appliccazione del term mine non risultaa da atto scritto o; b) sia stip pulato al di fuorri delle ipotesi previste p nei com mmi precedenti. 2 comma 2, deella legge n. 230/62 come mo odificato ed inteegrato dall’articcolo 12 della legge n. 196/199 97, il 13. Ai senssi dell’articolo 2, contratto a tempo determinato può esssere eccezionallmente prorogaato, con il conssenso del dipen ndente, non più ù di una volta e per hiesta da esigen nze contingentii ed imprevedib bili e un tempo non superiore alla durata del contratto iniziaale, quando la proroga sia rich c é statto stipulato. Il dipendente d può ò essere riassun nto a termine dopo d si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto o superiore a quindici q giorni dalla d data di scadenza di un co ontratto di durrata da tre a seei mesi. Al di fuori di tali ipoteesi, e un periodo quando si tratti di assunzioni successivee a termine inttese ad eludere e disposizioni di d legge o del p presente contraatto, la prorogaa o il rinnovo deel contratto a teermine sono nu ulli. 14. In nesssun caso il rapp porto di lavoro a tempo determ minato può trassformarsi in rap pporto di lavoro o a tempo indeterminato. 15. Nel caso in cui la duraata complessiva del contratto o a termine superi i quattro meesi, fermi restando i limiti e le e modalità di legge, q previsto o dall’articolo 23, 2 comma 4, deella legge n. 56//1987. il lavoratore dovrà esseree informato di quanto CO ONTRATTO DI FORNITURA DII LAVORO TEMPORANEO o 20 CCNL integrativo 1998/0 01 articolo p stipulaare contratti di d lavoro temp poraneo, secondo la discipliina della legge e n. 196/1997 7,per 1. Le amministrazioni possono ntinuativo e/o a cadenza perio odica, o collegaate a situazioni di urgenza non n fronteggiabili con soddisfaree esigenze a carrattere non con il personalle in servizio o attraverso a le modalità m del reclutamento ordinario previste dal d d. lgs. 29/19 993. 2. I contraatti di lavoro temporaneo sono stipulati neelle ipotesi di seguito s illustratte e nel rispettto dei criteri ge enerali indicatii nel comma 1: a) nei casi di temporanea utilizzazione in profili non previsti dagli asssetti organici; 142 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO b) nei cassi di sostituzionee dei lavoratorii assenti; c) per far fronte a pun nte di attività e, e per un perio odo massimo di d 60 giorni, per attività connesse ad esigeenze a da innovaazioni legislative o da afflussi straordinari s di u utenza; straordinarie derivanti anche d) in pressenza di eventti eccezionali e motivati non considerati in sede di prograammazione dei fabbisogni, peer la temporan nea copertura di d posti vacanti,, per un periodo o massimo di 60 6 giorni e a con ndizione che siaano state avviatte le procedure per la loro copertura; c il lim mite temporale é elevato a 18 80 giorni per la temporanea copertura di posti p relativi a profili professionali non faccilmente reperribili o comunque necessari a garantire sttandard definitti di prestazione, in particolare nell’ambito dei servizi assisstenziali; ddisfare specifiiche esigenze di d supporto tecn nico nel campo o della prevenzione e sicurezza degli ambien nti di e) per sod lavoro, pu urché l’autonom mia professionale e le relative e competenze siano acquisitee dal personale in servizio enttro e non oltre quattro mesi. 3. Il numero dei contratti di fornitura dii lavoro temporraneo non può superare il tettto massimo dell 7% calcolato su s base mensilee dei ndato in caso di d frazioni all’un nità. lavoratori in servizio pressso l’amministrazione , arroton s in data 9/8/2000 0 é escluso il ricorso al lavo oro temporaneo per il personale 4. Ai senssi dell’articolo 2 del CCNQ sottoscritto apparteneente ai profili professionali p delle posizioni economiche e A1 1 e B1 al livello del sistema di classificazio one di cui al CCNL C stipulato il 16/2/1999, ovvvero a profili professionali p ad ddetti alla vigilanza ed a compiiti ispettivi. d cui al commaa 2, lett. b), la durata d dei contratti 5. Nei casii di contratti di lavoro temporraneo per sostittuzione di lavoratori assenti di può comprendere period di di affiancameento per il passaaggio delle consegne, per un massimo m di quin ndici giorni. 6. Le amm ministrazioni so ono tenute, neei riguardi dei lavoratori tem mporanei, ad asssicurare tuttee le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicu urezza e preven nzione previsti dal d. lgs. 626//1994, in partico olare per quantto concerne i riischi onnessi all'attivvità lavorativa cui c sono impegn nati. specifici co 7. La contrattazione inteegrativa nazionaale di amministtrazione definissce le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi sociali eveentualmente previsti per il perrsonale dell’amministrazione. É possibile la co orresponsione di eventuali traattamenti accesssori nell’ambitto delle finalità previste dall’articolo 32 del CCNL C 1998-01 sottoscritto il 16 1 febbraio 199 99 purché le relative risorse siiano previste nel finanziamentto complessivo o del progetto di d utilizzo del lavvoro temporaneo. 8. L’amministrazione com munica tempesstivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere discipllinare nei confrronti dei lavoraatori temporanei, le circostanze di fatto discciplinarmente rilevanti r da con ntestare al lavo oratore temporraneo ai sensi dell’articolo d 7 della d legge n. 30 00/1970. 9. I lavoraatori temporaneei hanno diritto o di esercitare presso le amm ministrazioni utiilizzatrici i dirittti di libertà e di d attività sindacale previsti daalla legge n. 300 0/1970 e posso ono partecipare alle assemblee e del personale dipendente. 10. Le amm ministrazioni provvedono alla tempestiva e preventiva p informazione e con nsultazione ai ssoggetti sindacaali di cui all’articolo 8, comma 1, del CCNL 16/02/1999, 1 sul numero, sui motivi, m sul conttenuto, anche economico, e sulla durata prevista dei contrattti di lavoro tem mporaneo e sui relativi costi. Nei casi di mo otivate ragioni d’urgenza le amministrazioni a i forniscono l’in nformazione in n via successivaa, comunque no on oltre i cinqu ue giorni successsivi alla stipulaazione dei contratti di forniturra, ai sensi dell’articolo 7, com mma 4, punto a) della legge 24 4 giugno 1997, n. 196. 11. Alla fin ne di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai sogge etti sindacali firmatari del pressente CCNL tutte le informazzioni necessariee alla verifica deel rispetto dellaa percentuale fiissata dal comm ma 3. Entro lo stesso s termine lle amministraziioni forniscono alle organizzazzioni sindacali di d categoria firm matarie del pressente CCNL tuttte le informazioni di cui al preecedente comm ma 9. 12. In con nformità alle vigenti v disposizioni di legge, é fatto divieto alle amministtrazioni di attivvare rapporti per p l’assunzione di personale di cui al presen nte articolo con n soggetti diverrsi dalle agenzie e abilitate alla fornitura f di lavo oro temporaneo dal Ministero o del d Previdenzaa sociale. Lavoro e della 13. Per qu uanto non previsto dal presente articolo , si rinvia r alle dispo osizioni della leegge 196/97 e aall’Accordo quaadro la cui ipoteesi é stata siglata il 23 maggio 2000 143 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO CONTRATTTO DI FORMA AZIONE E LAVORO articolo o 21 CCNL integgrativo 1998/01 1) 1. Nell’am mbito della proggrammazione del d fabbisogno o di personale, previa informaazione ai soggeetti sindacali di d cui all’articolo 8, comma 1 del CCNL 1998 8-01 sottoscrittto il 16 febbraio o 1999, le amm ministrazioni po ossono stipularee contratti di fo ormazione e lavvoro 984, n. 726, convertito, con modificazioni, m d dalla nel rispettto delle disposizioni di cui alll’articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 19 legge 19 dicembre d 1984, n. 863 e all’artticolo 16 del deecreto legge 16 maggio 1994, n. n 299, converttito, con modificazioni, dalla leegge 19 luglio 1994, 1 n. 451. 2. Non possono stipularee contratti di fo ormazione e lavvoro le amminisstrazioni che si trovino nelle ccondizioni previiste dall'articolo o 34 denza o a colloccamento in disp ponibilità di pro oprio personalee nei del D. Lgs.. 29/1993 o chee abbiano proceeduto a dichiarrazioni di ecced dodici meesi precedenti la richiesta, saalvo che l’assu unzione avvengga per l’acquissizione di profili professionalli diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti f salvi i postii necessari per la ricollocazione del personalee ai sensi dell’articolo 5. 3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazion ne e lavoro avvvengono nel riispetto della normativa geneerale n tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazion a ni, ivi compresse le disposizio oni di legge riiferite a categgorie vigente in riservatariie, precedenze e preferenze, utilizzando u proccedure semplificate. 4. Il contraatto di formazio one e lavoro pu uò essere stipulato: a) per l’accquisizione di professionalità p e elevate; b) per ageevolare l’inserim mento professionale mediante e un’esperienzaa lavorativa chee consenta un adeguamento a d delle capacità professionali p al contesto organ nizzativo e di se ervizio. Le esigenzze organizzativve che giustificcano l'utilizzo dei d contratti di formazione e lavoro non p possono contestualmente essere utilizzate per p altre assunzzioni a tempo determinato. d 5. Ai fini del d comma 4, in relazione al vigente v sistemaa di classificazio one del person nale, sono conssiderate elevate e le professionalità inserite neell’Area C. Il co ontratto di form mazione e lavo oro non può esssere stipulato per l’acquisizio one di professio onalità ricomprese nell’Area A e B, posizionee economica B1 1. 6. Per i lavvoratori assuntti con contratto o di formazione e lavoro ai se ensi del comma 4, lett. a), neell’ambito del periodo p stabilitto di durata del rapporto, é prrevisto un perio odo obbligatorio di formazion ne che esclude ogni prestazion ne lavorativa, non n inferiore a 130 c 4, lett. b), il suddetto periodo non può essere inferriore a 20 ore ed e é ore compllessive; per i lavoratori assuntti ai sensi del comma destinato alla formazion ne di base rellativa alla discciplina del rapporto di lavorro, l'organizzazzione del lavorro, la prevenziione ambientale ed anti-inforttunistica. ntuali ore aggiuntive destinate alla formazion ne rispetto a quelle previste daall’articolo 16, ccomma 5 del d.l. 16 maggio 19 994, 7. Le even n. 299, con nvertito con mo odificazioni, dalla legge 19 lugglio 1994, n. 451 1 , non sono rettribuite. 8. Il contraatto di formazione e lavoro é stipulato in forma scritta, seccondo i principi di cui all’articolo 14 del CCN NL del 16.5.199 95, e deve conttenere l’indicazzione delle caraatteristiche, deella durata e de ella tipologia dello d stesso. In particolare la durata é fissatta in misura no on superiore a 24 2 mesi, nel caso previsto dall comma 4, lettt. a) e in misuraa non superioree a dodici mesi, nel caso prevvisto dal commaa 4, lett. b). Cop pia del contrattto di formazione e lavoro deve e essere conseggnata al lavorattore. 9. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazionee e lavoro prevvisti dal comm ma 4 é attribuitto il trattamen nto della posiziione economicaa corrisponden nte al profilo di d assunzione (B2 o B3 o C1 o C2). Spettan no, inoltre, l'indennità integrrativa speciale e la tredicesim ma mensilità. Laa contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può p disciplinaree la attribuzion ne di compensi per particolarii condizioni di lavoro, l nell'ambito delle risorse previste nel finanziamento o del progetto d di formazione e lavoro, nonch hé la fruizione dei d servizi sociaali previsti per ili personale dell’amministrazio one, nell’ambitto del finanziam mento del proggetto di formaziione e lavoro. 10. La discciplina normativva é quella prevvista per i lavorratori a tempo determinato d di cui all’articolo 19 con le segue enti eccezioni: • Il periodo di prova p é stabilitto in un mese nei contratti di d prestazione effettiva per i contratti di cu ui al comma 4, lett.. b); di due messi per i contratti stipulati ai sen nsi dello stesso comma lett. a)); 144 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO • nelle ipotesi di malattia o di infortunio, i il lavvoratore non in n prova ha diritto alla conservazione del postto di lavoro per un periodo pari allla metà del con ntratto di formaazione di cui é ttitolare. 11. Nella predisposizionee dei progetti di d formazione e lavoro devon no essere rispetttati i principi d di non discriminazione direttaa ed d cui alla legge 10 aprile 1991,, n. 125. indiretta di 12. Il contratto di formazzione lavoro si risolve r automatticamente alla scadenza s prefisssata e non può ò essere proroggato o rinnovato o. Ai nto della formazione prevista, in presenza de ei seguenti even nti oggettivameente impeditivi della formazione il soli fini deel completamen contratto può essere pro orogato per un periodo p corrisp pondente a que ello di durata deella sospensionee stessa: - malattiaa - gravidan nza e puerperio o - astensio one facoltativa post partum - servizio militare di levaa e richiamo allee armi - infortun nio sul lavoro mma 9 il contraatto di formaziione e lavoro p può essere risolto esclusivameente 13. Prima della scadenzaa del termine stabilito nel com per giusta causa. mine del rapporto l’amministrrazione é tenutaa ad attestare l’attività l svolta ed i risultati fo ormativi consegguiti dal lavorattore. 14. Al term Copia dell’’attestato é rilaasciata al lavoraatore. 15. Il rapp porto di formazione e lavoro può p essere trasformato in con ntratto di lavoro o a tempo indeeterminato ai se ensi dell’articollo 3, comma 11 1, del decreto leegge 30 ottobree 1984, n. 726, convertito, con n modificazioni,, dalla legge 19 dicembre 1984 4, n. 863 . Le amminiistrazioni discip plinano, previa concertazione ai a sensi dell’artticolo 6, lett. B) del CCNL del 1 16 febbraio 199 99, il procedimeento ed i criterri per l’accertamento selettivvo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti r in relaazione alle posizioni di lavoro o da ricoprire, assicurando a la partecipazione alle selezioni anche a ai lavorattori di cui al com mma 12. 16. Nel caaso in cui il rap pporto di formaazione e lavoro o si trasformi in n rapporto a teempo indeterm minato, il period do di formazion ne e lavoro vien ne computato a tutti gli effettti nell’anzianità di servizio. 17. Non é consentita la stipula s di contraatti di formazio one lavoro da parte p delle amm ministrazioni che non conferm mano almeno il 60% uto nei 24 mesi precedenti, faatti salvi i casi di comprovataa impossibilità correlati ad evventi dei lavoratori il cui contratto sia scadu eccezionali e non prevedibili. on contratto di formazione e lavoro esercitan no i diritti di lib bertà e di attivittà sindacale pre evisti dalla leggge n. 18. I lavoratori assunti co 970. 300 del 19 145 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Capitolo VI ORTO DI LAVORO: L risoluzione IL RAPPO T TERMINI DI PREAVVISO articolo 28 2 ter CCNL inttegrativo 1994//97 1. In tutti i casi in cui il presente p contraatto prevede laa risoluzione de el rapporto con n preavviso o ccon corresponsione dell'inden nnità ome segue: sostitutivaa dello stesso, i relativi terminii sono fissati co - 2 mesi per p dipendenti con c anzianità di d servizio fino a 5 anni; - 3 mesi per p dipendenti con c anzianità di d servizio fino a 10 anni; - 4 mesi per p dipendenti con c anzianità di d servizio oltre 10 anni. 2. In caso di dimissioni deel dipendente i termini di cui al a comma 1 son no ridotti alla metà. m 3. I termin ni di preavviso decorrono d dal primo p o dal sedicesimo giorno di ciascun messe. 4. La partee che risolve il rapporto di lavvoro senza l’ossservanza dei te ermini di cui aii commi 1 e 2 é tenuta a corrrispondere all’aaltra parte un’in ndennità pari all’importo dellaa retribuzione spettante s per il periodo di man ncato preavviso o. L’Amministraa-zione ha dirittto di tratteneree su quanto eveentualmente do ovuto al dipend dente un imporrto corrispondeente alla retribu uzione per il pe eriodo di preavvviso da questi non n dato, senzaa pregiudizio peer l’esercizio di altre azioni dirrette al recuperro del credito. 5. É in faccoltà della parrte che riceve la comunicazio one di risoluzio one del rapporrto di lavoro di risolvere il raapporto stesso,, sia all’inizio, sia s durante il peeriodo di preavvviso, con il conssenso dell’altraa parte. In tal caaso non si applica il comma 4. 6. L’assegn nazione delle feerie non può avvvenire durantee il periodo di preavviso. p Pertanto, in caso di preavviso lavo orato si dà luoggo al pagamentto sostitutivo deelle stesse 7. Il period do di preavviso é computato nell’anzianità n a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dipendente, l'aamministrazion ne corrisponde agli aventi dirittto l'indennità sostitutiva del preavviso seco ondo duti. quanto staabilito dall'articcolo 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorrni di ferie matu urati e non god 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzionee fissa e le stessse voci di trattamento accesssorio ute in caso di malattia superiorre a 15 giorni seecondo l’allegato B ,Tabella n. I, di cui al pressente contratto o. riconosciu CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO R DI LAVORO L articolo 28 quater integrrativo CCNL 94/97 1. La cessaazione del rapp porto di lavoro a tempo indeteerminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati neggli artt. 21, 22 e 24 del presen nte CCNL , ha lu uogo: a) al compimento del lim mite di età, ai seensi delle norme di legge in viggore; missioni del dipendente; b) per dim c) per deccesso del dipen ndente. d) per perdita della cittaadinanza, nel risspetto della norrmativa comun nitaria in materiia. OBBLIGHI DELLLE PARTI articolo 28 quinquies q CCNL integrativo 19 994/97 c alla letteraa a) dell'articolo 28 quater (vedi sopra), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene 1. Nel primo caso di cui ondizione prevista ed opera dal d primo giorn no del mese successivo a que ello di compimeento automaticcamente al veriificarsi della co dell'età prrevista. L’amminisstrazione comunica comunquee per iscritto l’in ntervenuta risoluzione del rap pporto. 2. Nel casso di dimission ni del dipenden nte, questi devve darne comu unicazione scrittta all’amministrazione rispetttando i termin ni di preavviso.. 3. Nell’ipo otesi di cui all’arrticolo 28 quateer, lett. d), la rissoluzione del raapporto di lavoro avviene senzza preavviso. 146 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO RICOSTITUZZIONE DEL RAP PPORTO DI LAV VORO articolo o 15 CCNL integgrativo 1998/01 ndente il cui rapporto di lavvoro si sia interrotto per effe etto di dimissio oni o per risolluzione per mo otivi di salute può 1. Il dipen richiederee, entro 5 anni dalla data dellee dimissioni steesse, la ricostittuzione del rapporto di lavoro o. L’amministraazione si pronuncia motivatam mente, entro 60 6 giorni dalla richiesta; in caso c di accogliimento il dipendente é ricolllocato nell’are ea, nella posiziione economicaa e nel profiilo rivestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti seccondo il sisteema di classificazione appliccato all’amministrazione medesima al momeento del rientro o. 2. La stesssa facoltà di cui al comma 1 é data al dipendeente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizio oni di legge relaative all’accesso o al lavoro pressso le pubblichee amministrazio oni in correlazio one con la perd dita o il riacquissto della cittadinanza italiana o di uno dei paaesi dell’Unionee Europea. 3. Nei cassi previsti dai precedenti com mmi, la ricostittuzione del rapporto di lavo oro avviene nel rispetto delle e procedure dii cui all’articolo o 39 della leggee 449/97 e succcessive modifiicazioni e integgrazioni ed é su ubordinata allaa disponibilità del d corrispondeente posto nellla dotazione orrganica dell’am mministrazione ed al mantenimento del posssesso dei requ uisiti generali per p l’assunzionee da parte del richiedente r non nché del positivvo accertamentto dell’idoneità fisica qualora la cessazione d del rapporto fossse dovuta a mo otivi di salute. o si applicano lee vigenti dispossizioni in materia di 4. Qualoraa per effetto di dimissioni, il dipendente godaa di trattamentto pensionistico cumulo. 147 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Capitolo VII M MOBILITÀ À ASSEGN NAZIONE TEMP PORANEA PRESSSO ALTRA AMM MINISTRAZION NE articolo 4 CCNL integgrativo 1998/01 1 1. Il dipendente, a domanda, può esserre assegnato temporaneamente ad altra amm ministrazione aanche di diverso o comparto chee ne faccia richiesta per utilizzzarne le prestazzioni (posizionee di “comando”) 2. Le assegnazioni tempo oranee di cui al a comma 1 ven ngono disposte e, con il consen nso dell’interesssato e con le procedure p prevviste nte dai rispettivvi ordinamenti,, previa inform mazione alle orgganizzazioni sin ndacali di cui aall’articolo 8, comma c 1 del CCNL C attualmen sottoscrittto in data 16/2//99. 3. Il perso onale assegnato o temporaneam mente in posiziione di comand do presso altraa amministrazio one, continua a coprire un po osto nelle dotaazioni organiche dell’amminisstrazione di appartenenza, ch he non può esssere coperto per concorso o per qualsiasi altra a forma di mobilità. m 4. La posizzione di comand do cessa al term mine previsto e non può superrare la durata di d 12 mesi rinno ovabili una sola volta. 5. Alla scaadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chieedere, in relazione alla dispo onibilità di posti in organico, il passaggio dirretto all’ammin nistrazione di deestinazione, secondo le proceedure di cui all’articolo 27 del CCNL sottoscrritto petto di quanto o previsto dall’aarticolo 20, com mma 1, lett.c), penultimo p perio odo della legge 488/99, che reende in data 16/2/99 e nel risp d mobilità. In caso contrario il dipendente rie entra all’ammin nistrazione di ap ppartenenza. prioritarie le procedure di 6. Il comaando può cesssare, prima deel termine preevisto dal comma 4, qualoraa non prorogato ovvero perr effetto del ritiro dell’assensso da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interessse dell’amminisstrazione che lo o ha richiesto. 7. La posizzione di comand do può essere disposta, d senza i limiti temporrali del comma 4, 4 nei seguenti casi: 1) qualorra norme di legge e di reggolamento pre evedano appositi contingentti di personale e in assegnaziione temporan nea, comunquee denominata, presso p altra amministrazione; 2) per gli uffici di diretta collaborazionee del Ministro e dei Sottosegreetari; 3) per gli enti di nuovaa istituzione sino all’istituzione delle relativve dotazioni organiche ed aii provvedimentti di mento. inquadram 8. Il dipendente in asssegnazione tem mporanea può partecipare alle a procedure selettive pred disposte dall’amministrazionee di ualora consegu ua la apparteneenza ai fini delle progressioni interne di cui all’articolo 15 del CCNL sottoscritto in dataa 16/2/99 e, qu posizione economica sup periore cessa co ontestualmentee dall’assegnaziione temporanea. Le iniziativee di formazione e, aggiornamen nto e c CCNL . qualificazione restano dissciplinate dall’aarticolo 26 del citato 9. L’assegn nazione tempo oranea di cui al presente articolo non pregiudica la posizion ne del dipendeente agli effetti della maturaziione dell’anzian nità lavorativa, dei trattamentti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo o professionale.. 10. La discciplina del preseente istituto, anche con riferim mento alla duraata di cui al com mma 4, decorree per le assegnazioni temporaanee disposte dal d 1 gennaio 2001. 2 11. I lim miti temporali del d comma 4 non n si applican no nei confrontti di coloro che e già si trovano in assegnazio one temporaneea alla data del 31 dicembre 2000. Per tale personale le amministrazioni a i assumono tuttte le iniziative per favorire, entro e il 31 dicem mbre 2001 il paassaggio diretto o di cui al comma 5. Nel caso o di impossibilittà sarà conferm mata la posizion ne di comando sino alla revocaa dello stesso. 12. La spesa per il person nale di cui ai com mmi precedentti é a carico dell’amministrazio one di destinaziione. 13. Nullaa é innovato per la disciplina delle assegnazioni a temporanee t d disposte in reelazione a sp pecifiche esigeenze dell’amministrazione di appartenenza a n casi previstti da disposizion nei ni di legge o dii regolamento qualora sia necessario assicurare a agli intteressi dell’amm ministrazione che c dispone la ttemporanea divversa assegnaziione particolarii e non fungibili competenze attinenti e che non rientrano nei compiti c istituzio onali della medeesima (posizion ne di “fuori ruolo”). 148 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Dell’assegnazione tempo oranea di cui al presente comm ma viene data informazione i ai soggetti sindaacali di cui all’articolo 8, comm ma 1 del CCNL del 16 febbraio o 1999. M MOBILITÀ VOLO ONTARIA ALL’IN NTERNO DEL CO OMPARTO artiicolo 27 CCNL 1998/01, 1 modifficato dal CCNLL 2006/2009 1. Le amministrazioni nell’ambito n deello stesso com mparto, posson no coprire i p posti vacanti in organico de estinati all’acceesso no, mediante passaggio p direttto, a domandaa, di dipendenti in servizio presso p altra am mministrazione del comparto che dall’estern rivestano la posizione corrispondente nel sistema classsificatorio. 2. Il dipen ndente é trasfeerito, previo consenso dell’am mministrazione di appartenenzza, entro quind dici giorni dall’aaccoglimento della d domanda. 3. Il dipendente che si trrasferisce per mobilità m volontaaria da un’altraa Amministrazio one del medessimo comparto mantiene la faascia retributivaa acquisita a seeguito di progreessione econom mica orizzontale e di cui all’articcolo 17, nell’am mbito delle disponibilità del Fo ondo unico dell’’Amministrazione di destinazio one. Qualora il dipendente ceessi dal servizio o o, nella nuovaa amministrazione, consegua una progressio one tra le aree e, si applica quaanto previsto dall’articolo 32, comma 3 (fond do unico di amm ministrazione). TRASSFERIMENTO DEL D CONIUGE articolo 17 7, c. 10, CCNL in ntegrativo 1998 8/01 10. Il dipeendente a temp po indeterminaato, il cui coniu uge convivente sia destinatario della legge 1 10 marzo 1987,, n. 100, in casso di trasferimeento di sede del d coniuge steesso, ha diritto o al trasferime ento, anche in soprannumero, presso gli uffici u della pro opria amministrrazione situati nella n medesimaa sede di serviziio del coniuge o, o in mancanza,, nella sede più vicina. ACCORDI DI MOBILITÀ M articolo 28 2 bis CCNL inttegrativo 1994//97 1. In applicazione dell'artticolo 35, comm ma 8 del d.lgs. n. 29/1993 _8 85 , dei principi previsti dalla llegge n. 59/199 97 e del Protoccollo ul lavoro pubblico in data 12 2/3/1997 tra le amministrazio oni del compartto e le organizzzazioni sindacaali, possono esssere d’intesa su stipulati acccordi per disciplinare la mobiilità dei dipendenti tra le stessse amministraziioni. 2. Gli acco ordi di mobilità di cui al commaa 1, sono stipulati: - in occasione di processsi di ristrutturazzione e di riordiino delle Amministrazioni; v - per prevvenire la dichiarrazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria; - dopo la dichiarazione di d eccedenza, per evitare i trassferimenti d’uffficio o la dichiarrazione di messsa in disponibilità. 3. A decorrrere dalla dataa della richiestaa scritta di unaa delle parti di cui al comma 1, 1 intesa ad avvviare la stipulazione degli acccordi citati, i pro ocedimenti di mobilità m di ufficcio o di messa in disponibilità sono sospesi per p 60 giorni. LLa mobilità a se eguito degli acccordi stipulati reesta comunquee possibile anch he dopo tale termine, sino all'aadozione definitiva dei provveedimenti di mo obilità di ufficio o di messa in disponibilità d da parte dell' amm ministrazione, ai a sensi delle viggenti disposizio oni. 4. Per la sttipulazione deggli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte p pubblica é composta dai titolari del potere di rappressentanza di ciascuna delle am mministrazioni che c vi aderisco ono, o loro delegati, nonché da rappresentaanti dei titolarii dei rispettivi uffici u interessatti. La delegazione di parte sind dacale di ciascu una amministraazione é compo osta dalle organizzazioni sindaacali individuate dall'articolo 6 del CCNL Min nisteri, 1994/97 7. ordi di mobilità stipulati ai senssi dei commi prrecedenti, devo ono contenere le l seguenti indicazioni minime e: 5. Gli acco a) le amm ministrazioni riceventi ed i postti messi a dispo osizione dalle medesime; m b) le amministrazioni cedenti c e le po osizioni e proffili professionali di personalee eventualmentte interessato alla ne di eccedenzaa o già dichiarato in esubero; mobilità in previsione deella dichiarazion 149 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO c) i requ uisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le even ntuali disciplinee di appartenenza, richiesti al a personale per l'assegnazione dei posti nellee amministrazio oni riceventi; m d) il termine di scadenzaa del bando di mobilità; d riqualificazione ed addestraamento professsionale occorren nti; e) le neceessarie attività di f) le form me di pubblicitàà da dare all'accordo medesimo. In ogni caaso, copia dell'accordo di mo obilità deve essere affissa in luogo accessibiile a tutti. 6. Gli acco ordi di mobilità sono sottoscriitti dai titolari del d potere di raappresentanza di ciascuna am mministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzzazioni sindacali di cui al comm ma 4 e sono sottoposti al conttrollo preventivvo dei compete enti organi, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, 3 del D.Lgs. 29 del 1993. 7. La mobilità é disposta nei confronti dei d dipendenti a seguito di adesione scritta degli d stessi, da inviare entro quindici q giorni dalla d ubblicazione del bando di mob bilità all'amministrazione di ap ppartenenza ed d a quella di destinazione, unittamente al pro oprio data di pu curriculum m. 8. Il dipen ndente é trasferito entro il quindicesimo q g giorno successivo, purché in possesso dei requisiti richie esti. In caso di più domande,, per i dipendeenti inquadratii nelle posizion ni funzionali dal I al VI livello la scelta avvviene mediantte compilazione di graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio comp plessiva nella po osizione di app partenenza non nché della situaazione personaale e familiare e della residenzza anagrafica. Per i dipen ndenti di livello o superiore, l'am mministrazione di destinazione e opera le prop prie scelte motivate sulla base di una valutaziione comparataa del curriculum m professionalee e di anzianità di servizio pressentato da ciasccun candidato in relazione al posto p da ricopriire. 9. Il rappo orto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione d e al dipendente sono garantitte la continuità della posizionee pensionistica e previdenzialee nonché la possizione retributiva maturata in n base alle vigen nti disposizioni. 10. Ove sii tratti di profili dichiarati in esubero e ai senssi delle vigenti disposizioni, laa mobilità del d dipendente può ò riguardare an nche posti di prrofilo professio onale diverso daa quello di app partenenza -maa dello stesso livello retributivvo - di cui il dip pendenti possieeda i requisiti previsti p per l’aaccesso mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale f infeeriore. Dal mo omento del nu uovo inquadram mento il dipend dente segue la dinamica d retributiva della nuo ova posizione seenza riassorbim mento del trattaamento econom mico in godimento, ove superiiore. 11. Le amministrazioni che c intendono stipulare s accorrdi di mobilità possono p avvaleersi dell'attivitàà di rappresentanza ed assisteenza N., ai sensi dell''articolo 50, comma 7 del d.lgss. n. 29/1993. dell'A.RA.N 12. Nel casso che gli accorrdi di mobilità ex e articolo 35 c. 8 riguardino Amministrazion A ni di comparti diversi, per il com mparto Ministeeri si applicano le norme di cui al presente arrticolo . P PASSAGGIO DIR RETTO AD ALTR RE AMMINISTRA AZIONI DEL PER RSONALE IN EC CCEDENZA articolo 5 CCNL integgrativo 1998/01 1 1. Fermi reestando gli acccordi di mobilitàà di cui all’articcolo 28/bis del CCNL integrattivo dei Ministeeri sottoscritto in data 22 otto obre 1997, che possono riguardare anche am mministrazioni di comparti divversi, in relazio one a quanto prrevisto dall’articolo 35, comm ma 6, del d.lgs. n. 29/1993 _89 9, conclusa la procedura p di cu ui ai commi 3, 4 e 5 dello stessso articolo , allo scopo di faccilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre Amministrazioni del comparto e di evitare ill collocamento in disponibilitàà del p impieggare diversameente nel proprrio ambito, l’am mministrazione interessata co omunica a tuttte le personale che non sia possibile edenza distinto o per amministrrazioni del comparto, compresse quelle che hanno articolazioni territoriali, l’elenco del peersonale in ecce area e pro ofilo professionaale, richiedendo o la loro dispon nibilità al passagggio diretto, in tutto o in partee, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche aggli altri enti o am mministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 d del d.lgs 29/199 93 presenti sem mpre onale e nazionaale, al fine di accertare ulteriorri disponibilità di d posti per i paassaggi diretti. a livello prrovinciale, regio 150 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 2. Le amm ministrazioni deel comparto comunicano, entro il termine di d 30 giorni dalla richiesta di ccui al comma 1, 1 l’entità dei posti p vacanti neella dotazione organica o di ciascun profilo e posizione econ nomica nell’am mbito delle areee, per i quali, tenuto t conto della d programm mazione dei fab bbisogni, sussisste l’assenso al passaggio dirretto del perso onale in eccedenza. Le amministrazioni di altri comparti, qualora interesssate, seguono le medesime procedure. p 3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguen nti assegnazion ni; con la specifficazione di eveentuali prioritàà; l’amministrazzione dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta. 4. Qualoraa si renda neccessaria una seelezione tra più aspiranti allo o stesso posto o, l’amministrazione di prove enienza forma una graduatoria sulla base deei seguenti criteeri: - dipendeenti portatori dii handicap; - situazione di famiglia, privilegiando ill maggior nume ero di familiari a carico e/o see il lavoratore sia s unico titolarre di reddito; orativa presso la pubblica amm ministrazione; - maggiorre anzianità lavo - particolaari condizioni di salute del lavo oratore, dei fam miliari e dei con nviventi stabili; la stabile convivenza, neel caso qui discciplinato e in tu utti gli altri cassi richiamati neel presente con ntratto, é accerrtata sulla basee della certificazzione anagraficca presentata dal dipendente; - presenza in famiglia di soggetti portattori di handicap p. e. de di contrattazione integrativaa nazionale di amministrazion a La ponderrazione dei criteeri e la loro inteegrazione vienee definita in sed 5. Nei casi in cui non sia possibile mom mentaneamentee procedere al passaggio direetto tra amminiistrazioni, può farsi ricorso, co on il o 4, con partico olare riguardo all’applicazione e del comma 4 del consenso del dipendentee, all’istituto del comando di cui all’articolo o articolo . medesimo 6. Per la mobilità m del perrsonale in eccedenza, la contrrattazione integgrativa nazionaale di amministrazione può prrevedere speciffiche iniziative di d formazione e riqualificazio one, al fine di favorire la rico ollocazione e l’’integrazione d dei lavoratori trasferiti nel nu uovo contesto organizzativo, o a anche in relazione al modello di d classificazione vigente. TÀ MOBILIT artticolo 26 CCNL 2006/2007 nto gestionale di d particolare rilevanza non sollo per la coperttura di posti vaccanti da parte delle d 1. La mobiilità rappresentta uno strumen pubbliche Amministrazio oni, ma anche per p riequilibraree la distribuzione e l’utilizzo delle d risorse um mane tra le varie Amministraziioni, ne alla loro riallo ocazione sul territorio. in relazion 2. Al fine di d favorire l’attu uazione della mobilità m median nte la costituzio one di un sistem ma di incontro fra la domanda di Amministrazzioni con carenzza di personalee e l’offerta di dipendenti d che intendono cam mbiare collocazione, ciascuna Amministrazione si doterà di una banca dati nella quale saranno individuaate le vacanze organiche dell’A Amministrazion ne stessa, distin nte per sede di destinazione, area a n con l’indicazione, se necessario, dellee relative funzio oni e delle speccifiche idoneità richieste. e profilo, nonché 3. L’Amministrazione reggola criteri e mo odalità per l’acccoglimento delle domande, asssicura la pubblicità dei dati e delle informazzioni o di rendere traasparenti i pro ocessi di mobiliità e garantisce e altresì l’aggio ornamento con ntinuo dei postti vacanti al fine di allo scopo consentiree agli interessaati, in possessso dei requisiti richiesti, la possibilità di produrre p eventuali domande e in relazione alle disponibiliità esistenti. 4. Nell’ottica di dare la massima m diffusio one delle informazioni circa i posti disponibiili, i dati agli steessi riferiti venggono comunicaati al Dipartimento della funzio one pubblica, al a fine di crearee uno sportello unico della mo obilità consultaabile da tutti i dipendenti d pub bblici interessati. oriscono la mob bilità fra sedi ed Amministraziioni diverse, peeriodicamente le Amministrazzioni 5. Nel quaadro dei meccaanismi che favo pubblicano o bandi di mob bilità, anche al fine di consen ntire prioritariaamente l’assorb bimento del peersonale coinvo olto nei processi di trasformazzione, soppresssione o riordino o di altre pubbliche Amministrrazioni. 151 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 6. Al fine di d agevolare la ricollocazione r d dipendenti presso dei p altre Am mministrazioni, possono esseree previste form me di incentivaziione economicaa, anche una taantum, alle quaali, oltre a quan nto stabilito dall’articolo 32 deel CCNL del 16 febbraio 1999, si provvede co on le disponibiliità indicate dall’articolo 1, comma 59 della legge 662 del 1996 destinatee a tale scopo, nonché con le eventuali ulteriori risorse preeviste al riguard do da specifichee disposizioni di legge. 7. La mobilità volontaria di cui ai commi precedenti si attua con le prrocedure previsste dal d.lgs. n.1 165 del 2001 e dall’articolo 27 7 del 99 CCNL del 16 febbraio 199 8. In mateeria di ecceden nza di personalle resta salvo quanto q previsto o dall’articolo 5 del CCNL deel 16 maggio 2001, 2 nonché dalle d disposizion ni di legge vigenti. 152 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO PASSAGG GIO DIRETTO DI PERSONALE TRA T AMMINISTTRAZIONI DIVER RSE articolo o 30 d.lgs. n. 16 65 del 2001 smi 1. Le amministrazioni possono p ricoprrire posti vacanti in organico mediante ceessione del co ontratto di lavvoro di dipend denti apparteneenti alla stesssa qualifica in n servizio pressso altre amm ministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.. Le amministrrazioni devono in ogni caso rendere pubbliiche le disponiibilità dei posti in organico d da ricoprire atttraverso passaggio diretto di personale da altre a amministraazioni, fissando o preventivame ente i criteri di scelta. Il trasfeerimento é disp posto previo parere favorevolee dei dirigenti responsabili r deei servizi e degli uffici cui il pe ersonale é o saarà assegnato ssulla base dellaa professionalittà in possesso del d dipendente in relazione al posto ricoperto o o da ricoprire e. 1-bis. Ferm mo restando quanto previsto al comma 2, con c decreto de el Ministro per la pubblica am mministrazione e l'innovazionee, di concerto con c il Ministro dell'economia d e delle finanze e previa intesaa con la confereenza unificata, ssentite le confe ederazioni sindaacali rappresen ntative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche a volontariia, per garantire l'esercizio delle d funzioni isstituzionali da parte p delle amm ministrazioni chee presentano carenze di organ nico. 2. I contratti collettivi nazionali possono o definire le pro ocedure e i crite eri generali perr l'attuazione di quanto previssto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, a gli atti o le clausole dei d contratti co ollettivi volti ad d eludere l'app plicazione del principio p del previo esperimen nto di mobilità rispetto r al reclu utamento di nu uovo personale.. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'esplettamento di procedure concorssuali, finalizzatee alla coperturaa di posti vacanti in organico, devono attivarre le proceduree di mobilità dii cui al comma 1, provvedend do, in via priorritaria, all'immisssione in ruolo o dei dipendentti, provenienti da d altre amministrazioni, in po osizione di com mando o di fuori ruolo, apparteenenti alla stessa area funzion nale, che facciano domanda dii trasferimento nei ruoli delle amministrazion ni in cui prestano servizio. Il trrasferimento é disposto, nei liimiti dei posti vacanti, con in nquadramento nell'area funziionale e posizione economicaa corrisponden nte a quella po osseduta pressso le amministrrazioni di provenienza. 2-ter. L'im mmissione in ruo olo di cui al com mma 2-bis, limiitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione r della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valu utazione comparativa dei tito oli di servizio e di studio, po osseduti dai diipendenti com mandati o fuori ruolo al momento della p presentazione della domandaa di trasferimeento, nei limiti dei d posti effettiivamente dispo onibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei d Ministri, peer fronteggiare le situazioni di d emergenza in atto, in ragio one della speccifica profession nalità richiesta ai a propri dipend denti può proceedere alla riserva di posti da destinare d al perrsonale assunto o con ordinanzaa per le esigenzee della Protezio one civile e del servizio civile, nell'ambito de elle procedure concorsuali c di ccui all'articolo 3, 3 comma 59, della d legge 24 dicembre d 2003, n. 350, e all'artticolo 1, comma 95, della leggge 30 dicembre 2004, n. 311. 2-quinquiees. Salvo diverrsa previsione,, a seguito deell'iscrizione ne el ruolo dell'am mministrazionee di destinazione, al dipendeente trasferito per mobilità sii applica esclussivamente il traattamento giuridico ed econo omico, compresso quello accesssorio, previsto o nei contratti collettivi c vigenti nel comparto della stessa am mministrazione.. 2-sexies. Le L pubbliche am mministrazioni,, per motivate esigenze organ nizzative, risulttanti dai docum menti di prograammazione preevisti all'articolo o 6, possono uttilizzare in asseggnazione temporanea, con le modalità previiste dai rispettivvi ordinamenti,, personale di altre a amministrrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo re estando quanto già previsto da norme speciali sulla mateeria, nonché il regime r di spesaa eventualmentte previsto da tali t norme e dall presente decreto.21 21 Comma aggiuunto dall’ articoloo 13 LEGGE 4 noovembre 2010, n. 183 153 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Servizio pro ogrammazione asssunzioni e recluttamento 3 4 del 19/03/2010 DFP 0013731 P-1. 2. 3. O: Passaggio diretto d di personnale mediante procedure p di mobilità tra amm ministrazioni divverse, ai sensi dell’articolo d 300 del OGGETTO decreto leggislativo 30 maarzo 2001, n. 1665 e successivee modifiche ed integrazioni. Applicazione A deei limiti in mateeria di assunziooni e vincoli sullla spesa di perssonale Si fa riferiimento alla notta n. CRI/CC/0005684 del 26 gennaio u.s. co on cui codesto Ente E comunicaa di aver indetto o una procedurra di mobilità volontaria v esterrna, ai sensi delll’articolo 30 del d decreto legisslativo 30 marzzo 2001, n. 1655, per l’assunziione di complesssive 39 unità di d personale da destinare prevvalentemente allle sedi del Norrd Italia che preesentano magggiori carenze di personale, aveendo adempiutoo alle disposiziooni in materia di d riduzione deegli assetti orga anizzativi e di dotazioni d organniche previste dall’articolo d 744 del decreto leggge 25 giugno 2008, 2 n. 112, coonvertito in leggge 6 agosto 2008, n. 133 ed inn attuazione dell Piano triennale dei fabbisognni di personale approvato conn ordinanza com mmissariale n. 27/08 del 27 novembre 2008 e della Direttivva del Commisssario straordinario nazionale del 5 giugno 20009. Al riguarddo, codesto Entte chiede di connoscere l’orienttamento di quessto Dipartimento in relazione a quanto previisto dall’articollo 1, comma 477, della legge 30 dicembre 2004, 2 n. 311, che, c allo stato,, regola, sotto l’aspetto dei riflessi finanziiari, la mobilitàà di personale,, anche tra amm ministrazioni apppartenenti a comparti c diversi. Il quesito é posto p in consideerazione del fattto che il personnale partecipannte alla proceddura di mobilittà di cui trattaasi risulta esseere dipendente prevalentemennte da Regioni,, Enti del Servvizio sanitario nazionale n ed Ennti locali. Occorre preliminarmente p e evidenziare, su s questo temaa, l’attualità deella circolare n. n 4/2008 del 18 aprile 2008 nella quale quuesto Dipartimeento fornisce linnee guida ed inddirizzi in materiia di mobilità ed e a cui si rinviaa per una disam mina più ampia dell’istituto. Ciò premeesso, si reputa utile u richiamaree l’attenzione suu alcuni punti essenziali. e Il legislatoore, privilegia l’istituto l della mobilità m tanto sotto l’aspetto ordinamentale, o q quanto sotto l’aaspetto finanzia ario. L’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 30 3 marzo 2001, n. 165 non lasscia dubbi circca il fatto che lee procedure co oncorsuali debbbano essere preecedute dall’espperimento delle procedure di mobilità. m L’obbligo prescritto attieene tanto agli adempimenti a di cui all’articolo o 34-bis del citaato d.lgs 165/2001, quanto allle procedure dii cui all’articollo 30, comma 1, 1 dello stesso decreto d legislattivo che, alla lu uce delle modiffiche intervenutte con il d.lgs 27 2 ottobre 20099, n. 150, impoone alle amminnistrazioni l’addozione di appositi bandi di mobilità con l’indicazione l ddei posti dispon nibili in dotazione organica che c si intendonno coprire attraaverso il ricorsso al predetto istituto, i previa definizione deii requisiti richiesti e dei criterri di scelta su cui c si fonderà laa valutazione deelle candidaturee pervenute. La mobilittà é uno strumeento che non risp sponde solo all’’interesse dell'a amministrazionee che vi ricorree, ma garantiscee una più razionnale distribuzioone delle risorsse tra le amminnistrazioni pubbbliche di cui alll’articolo 1, coomma 2, del d.lggs 165/2001, nonché economiie di spesa di personale p compplessivamente inntesa, dal mom mento che conseente una stabiliità dei livelli occcupazionali neel settore pubbllico. L’articolo 39, comma 3, della d legge 27 dicembre d 1997, n. 449 sanciscce, poi, il princip ipio generale seecondo cui “Le assunzioni resttano comunquee subordinate alll’indisponibilittà di personale da trasferire seecondo le vigennti procedure dii mobilità”. 154 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Il citato arrticolo 1, comm ma 47, della leggge 311/2004, nel n momento in n cui recita chee “In vigenza ddi disposizioni che c stabilisconoo un regime di limitazione delle d assunzionii di personale a tempo indeeterminato, sonno consentiti trrasferimenti peer mobilità, annche d limitazione, nel rispetto ddelle disposizio oni sulle dotazzioni intercompartimentale, trra amministrazzioni sottopostee al regime di mpleta la coereenza organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispetttato il patto di stabilità internno per l'anno pprecedente” com c la mobilitàà, pur rappresen ntando sempre uno strumento finanziariamen nte da privilegiiare, del sistemaa descritto ladddove specifica che si configuura in termini di d neutralità di d spesa solo see si svolge tra amministraziooni entrambe soottoposte a vin ncoli in materia di assunzionii a tempo indeteerminato. In tall caso non si quualifica come asssunzione da paarte dell’amminnistrazione riceevente. Ne disceende che non é computabile coome cessazione,, sotto l’aspettoo finanziario, da a parte dell’amm ministrazione ccedente. La mobilità non é neutrrale e va consiiderata come un’assunzione u quando q l’amministrazione ceedente non é so ottoposta a vinncoli assunzionaali ed invece loo é l’amministrrazione ricevente. In tal caso, infatti, considderare la mobiliità come assun nzione garantiscce il governo dei d livelli occupaazionali, e quinndi della spesa pubblica, p evitan ndo che le amm ministrazioni sennza limiti sulle assunzioni opeerino da serbatooio da cui attinggere nuovo perssonale da partee delle altre amm ministrazioni coon limitazione. Ne inferiscce, per le amministrazioni chee hanno limitazzioni e che sono o anche sottopooste ad un regim me autorizzatorrio, che la mobbilità di personaale proveniente da amministraazioni che non sono s soggette a vincoli assunzzionali rimane ppossibile solo se s preventivamente autorizzataa come una norrmale assunzionne. Codesto Ente, E poi, ha evvidenziato come, a causa delle particolari professionalità p richieste dallaa natura dell’atttività espletataa, la proceduraa di mobilità voolontaria esternna che ha indeetto si rivolga essenzialmente e al personale ddegli enti apparrtenenti al Servvizio sanitario nazionale. n Ai sensi dell’articolo d 1, comma 565, deella predetta leegge 27 dicemb bre 2006, n. 2996, gli enti del Servizio sanita ario nazionale sono s tenuti al soolo obiettivo deella riduzione della d spesa del personale, p aven ndo sostituito deetta norma i prreesistenti vinco oli assunzionalii che derivavanoo dall’attuazionne dell’articoloo 1, comma 98, della d legge 30 dicembre d 2004,, n. 311. Tale princcipio é stato ribbadito, per il triiennio 2010-20012, dalla discip plina indicata dai d commi da 771 a 73 dell’artticolo 2 della leegge 23 dicembbre 2009, n. 191 che stabiliscoono le misure con c cui gli entii del Servizio saanitario nazionnale sono tenutii a concorrere alla realizzazioone degli obiettivi di finanza pubblica p in relazione alla prropria spesa coomplessiva del ppersonale, prevedendo come essi “anche” nel n triennio 2010-2012 non dovranno d superrare per ciascu uno degli anni indicati il corrrispondente am mmontare dell’aanno 2004 dimiinuito dell’1,4 per p cento. Venngono poi fissate le modalità di realizzazionne di tali obietttivi, da attuarsi nell’ambito degli d indirizzi fiissati dalle rispeettive Regioni, attraverso l’enuunciazione di alcuni a principi generali. g Rimane, dunque, d conferm mata da questo punto p di vista la l preesistente normativa, n rilevvando ai fini deel quesito in pa arola il solo casso di enti del Seervizio sanitariio nazionale chhe, afferendo a Regioni soggeette all’attuazioone di piani dii rientro dal diisavanzo sanitaario, siano sottooposti, nell’ambbito di tali pianni, a specifiche misure m limitativve delle assunziioni. In questo caso il trasferrimento per moobilità di persoonale provenien nte da Enti dell Servizio sanittario delle sudd ddette Regioni é da considerarre neutro sul piiano assunzionaale, ai sensi dell’articolo 1, co omma 47, dellaa legge 30 dicem mbre 2004, n. 311, 3 in quanto solo in questo caso c risulta verrificata la conddizione prevista che entrambe le l amministraziioni interessatee siano soggettee a limitazioni delle d assunzionii di personale, garantendosi inn siffatto caso la necessaria neutralità n della mobilità sugli equilibri econo omico-finanziarri ed impedendoo che essa sia esperita e come leeva per nuove assunzioni a di peersonale. Per quantto attiene, infine, all’indicazioone di cui all’articolo 2, comm ma 74, della leggge 23 dicembbre 2009, n. 191 1, in relazione alle misure di contenimento della spesa di cui ai precedeenti commi da 71 a 73 ai finii dell’applicaziione nel trienniio 2010-2012 delle d disposizionni previste dalll’articolo 17, coommi da 10 a 13, 1 del decreto legge 1° luglioo 2009, n. 78 (cconvertito in leg gge 102/2009), non si ritiene che c essa modificchi il quadro finn qui delineato.. Ivi si prevvede che le am mministrazioni pubbliche p di cuui all’articolo 1, 1 comma 2 del decreto legisllativo 30 marzo 2001, n. 1655 nel bandire cooncorsi pubblicci per assunziooni a tempo inddeterminato di personale non dirigenziale possano consideerare di introddurre specifiche riserve di postti o modalità di d valutazione di d una pregresssa esperienza professionale p peer quel persona ale in possessoo dei requisiti esspressamente inndicati dalla noorma stessa (peersonale di cui all’articolo 1, commi c 519 e 5558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e alll’articolo 3, coommi 90 e 94, della d legge 24 dicembre d 2007, n. 2004). Dette proccedure devono essere e attivate: 155 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO • nel rispeetto della progrrammazione trieennale del fabb bisogno; • nel rispetto dei vincolii finanziari prevvisti dalla norm mativa vigente in i materia di aassunzioni e di contenimento c d della spesa di personale p seconndo i rispettivi regimi r limitativvi della spesa sttessa fissati dai documenti di finanza fi pubblicaa; • per le am mministrazioni interessate, prrevio espletamento della proceedura di cui all’articolo 35, co omma 4 del deccreto legislativoo n. 165/2001. La portataa delle suddettee prescrizioni non n interferisce con i regimi asssunzionali in relazione r alla ttipologia di entti analizzata, annche in consideerazione del mero rinvio ai rispettivi r regim mi limitativi dellla spesa di personale che rissultano dai documenti di finaanza pubblica. Alla luce delle d consideraazioni fin qui riiportate, si ribaadisce che gli Enti E del Serviziio sanitario nazzionale rientrin no nel novero delle d amministrrazioni sottoposste a regime di limitazione, aii sensi dell’artiicolo unico com mma 47 della leegge 311/2004,, solo allorquanndo, afferendo a Regioni sogggette all’attuazione di piani di d rientro dal diisavanzo sanitaario siano sottooposti, nell’amb bito di tali pianni, a specifiche misure limitatiive delle assunzzioni. Questa conndizione dovrà essere verificaata da codesto ente e di volta in volta. v Ad ogni buon b fine si seggnala che in baase all’articoloo 66, comma 13, 1 del decreto legge 112/20008 (convertito in i legge 133/20008) codesto Ennte potrà valuttare la possibiliità di acquisiree in mobilità, ai sensi dell’artiicolo 1, commaa 47, della legg ge 311/2004, annche unità di peersonale dipenddente dalle Univversità statali (nel ( triennio 200 09-2011). 156 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Capitolo VIII D DIPE ENDENTE E NORME E DISCIPLIINARI DOVERI DEL OB BBLIGHI DEL DIPENDENTE articolo 23 2 CCNL 1994-9 97 modificato dall’articolo d 11 del d CCNL 20022-05 1. Il dipen ndente conform ma la sua cond dotta al doveree costituzionale e di servire la Repubblica co on impegno e responsabilità e di rispettare i principi di bu uon andamento o e imparzialitàà dell'attività am mministrativa, anteponendo a il rispetto della legge e l'intereesse pubblico agli a interessi privati p propri ed e altrui. Il dipendente adegu ua altresì il proprio comporttamento ai principi riguardan nti il rapporto di d lavoro, conteenuto nel codicee di condotta allegato. 2. Il dipendente si compo orta in modo taale da favorire l'instaurazione l di rapporti di fiducia f e collabo orazione tra l'A Amministrazione e i cittadini. 3. In tale specifico s contessto, tenuto conto dell'esigenzaa di garantire laa migliore qualità del servizio, il dipendente deve d in particolare: a) collabo orare con diliggenza, osservan ndo le norme del presente contratto, c le d disposizioni perr l'esecuzione e la disciplina del lavoro im mpartite dall'Am mministrazione, anche in relaazione alle norrme in materiaa di sicurezza e di ambientee di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio d nei cassi e nei modi prrevisti dalle norrme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'articolo 24 L. 7 aggosto 1990 n. 24 41; c) non utiilizzare a fini prrivati le informaazioni di cui disp ponga per ragio oni d'ufficio; d) nei rap pporti con il citttadino, fornire tutte le informazioni cui abbiaa titolo, nel risp petto delle disp posizioni in matteria di trasparrenza e di acceesso all'attività amministrativa previste dallaa legge 7 agossto 1990, n. 24 41, dai regolam menti attuativi della stessa vigenti nell'amm ministrazione nonché n attuaree le disposizion ni del decreto legislativo del 28 dicembree 2000, n. 443 e del D.P.R. n. 445 del 28 dicem mbre 2000, in teema di autocerrtificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiiere alle formalità previste peer la rilevazionee delle presenzze e non assenttarsi dal luogo di lavoro senzaa l'autorizzazion ne del dirigente e del servizio; ormata a princip pi di f) durantee l'orario di lavoro, manteneree nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta unifo correttezzza ed astenersi da comportam menti lesivi dellaa dignità della persona; p g) non atttendere ad occcupazioni estran nee al servizio e ad attività, ch he ritardino il rrecupero psicoffisico, in period do di malattia od o infortunio; h) eseguire gli ordini ineerenti all'espletamento delle proprie p funzioni o mansioni ch he gli siano imp partiti dai superriori. nte illegittimo, il dipendentee deve farne rrimostranza a chi l'ha impartito, Se ritienee che l'ordine sia palesemen dichiarandone le ragionii; se l'ordine é rinnovato r per isscritto ha il dovvere di darvi eseecuzione. Il dipendente non deve, ue, eseguire l'orrdine quando l'aatto sia vietato dalla legge pen nale o costituisca illecito amm ministrativo; comunqu i) avere cura dei locali, mobili, m oggetti, macchinari, atttrezzi, strumentti ed automezzii a lui affidati; d zione per ragio oni che non sian no di servizio; l) non valersi di quanto é di proprietà dell'Amministra mpensi, regali o altre utilità in n connessione con la prestaziione m) non chiedere né acccettare, a qualssiasi titolo, com lavorativaa; n) osservvare scrupolosaamente le disp posizioni che re egolano l'accessso ai locali deell'Amministrazzione da parte del personalee e non introdurre, salvo chee non siano de ebitamente auttorizzate, perso one estranee all'amministrazi a ione stessa in locali non apertti al pubblico; o) comun nicare all'Amministrazione la propria p residenza e, ove non coincidente, c la d dimora temporranea, nonché ogni o successivo mutamento delle d stesse; o di malattia, daare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; p) in caso q) asteneersi dal parteccipare all'adozzione di decisioni o ad attivvità che possaano coinvolgerre direttamentte o indirettam mente interessii finanziari o no on finanziari pro opri, o di suoi parenti entro il q quarto grado o conviventi. SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI articolo 24 2 CCNL 1994-9 97 modificato dall’articolo d 12 del d CCNL 20022-05 157 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1. Le violaazioni, da partee dei lavoratorri, degli obbligh hi disciplinati all’articolo 23 del d presente co ontratto danno luogo, second do la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle d seguenti sanzioni s disciplinari previo pro ocedimento discciplinare: a) rimprovero verbale; overo scritto (ceensura); b) rimpro c) multa di d importo variaabile fino ad un n massimo di qu uattro ore di rettribuzione; d) sospen nsione dal servizio con privazio one della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospen nsione dal servizzio con privazio one della retribuzione da 11 giiorni fino ad un n massimo di sei mesi; f) licenziaamento con preeavviso; g) licenziaamento senza preavviso. p 2. L'Amministrazione, fattta eccezione per p il rimproverro verbale, non n può adottare alcun provved dimento disciplinare nei confrronti del dipend dente, se non previa p contestazzione scritta deell'addebito, da effettuarsi tem mpestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando o l'ufficio istrutttore secondo l’ordinamento dell’amministraazione, é venutto a conoscenzza del fatto e se enza aver sentiito il dipendentte a sua difesa con l’eventuale assistenza dii un procuratorre ovvero di un n rappresentan nte dell’associazzione sindacalee cui egli aderissce o conferiscee mandato. 3. La convvocazione scrittta per la difesa non può avven nire prima che siano trascorsii cinque giorni lavorativi dallaa contestazionee del fatto che vi ha dato cau usa. Trascorsi inutilmente 15 5 giorni dalla convocazione c p la difesa deel dipendente, la sanzione viene per n successivi 15 1 giorni. applicata nei 4. Nel caso o in cui la sanzione da commin nare non sia di sua competenzza, ai sensi dell’’articolo 55, comma 4, del d.lggs. n. 165 del 20 001, il responsaabile della strutttura in cui il dipendente lavorra, ai sensi di quanto previsto al comma 2, seegnala entro dieci giorni all'uffficio competente, a norma del d citato artico olo 55, commaa 4, i fatti da contestare al dipendente peer l'istruzione del procedimeento, omunicazione all'interessato. In caso di mancata m comun nicazione nel termine prede etto si darà co orso dandone contestuale co uto alla comuniicazione. all’accertaamento della reesponsabilità deel soggetto tenu 4/bis. Quaalora anche nell corso del proccedimento emeerga che la san nzione da applicare non sia dii spettanza del responsabile della d struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente, dando one contestualee comunicazion ne all’interessatto. Il procedimeento prosegue senza soluzionee di continuità presso quest’ultimo ufficio 5. Al dipeendente o, su sua espressa delega, al suo o difensore, é consentito l'aaccesso a tuttti gli atti istrutttori riguardan nti il procedimeento a suo caricco. 6. Il procedimento disciplinare deve con ncludersi entro 120 giorni dallaa data della con ntestazione delll’ addebito. Qu ualora non sia stato t entro tale t data, il pro ocedimento si estingue. portato a termine 7. L'ufficio o competente per i procedim menti disciplinarri, sulla base degli accertameenti effettuati e delle giustificcazioni addottee dal dipendentte, irroga la san nzione applicab bile tra quelle in ndicate nell’artiicolo 25, nel risspetto dei princcipi e dei criteri di cui al comm ma 1 dello stessso articolo 25. Quando il med desimo ufficio ritenga r che non n vi sia luogo a procedere discciplinarmente dispone d la chiussura del proced dimento, dando one comunicaziione all'interesssato. 8. Non può ò tenersi conto o ad alcun effettto delle sanzion ni disciplinari de ecorsi due annii dalla loro appllicazione. 9. I provveedimenti di cuii al comma 1 non n sollevano ili lavoratore daalle eventuali responsabilità d di altro genere nelle quali egli sia incorso. 10. Con riferimento r al presente articolo , sono da intendersi pe erentori il term mine iniziale e quello finale del procedimeento disciplinarre. Nelle fasi in ntermedie i termini ivi previssti saranno com munque appliccati nel rispetto o dei principi di tempestivitàà ed immediateezza, che conseentano la certezzza delle situaziioni giuridiche 11. Per quanto non previsto dalla presente disposizion ne si rinvia all’arrticolo 55 del d. lgs. n. 165 del 2001. PLINARE CODICE DISCIP 2002-05, modifficato dal CCNL 2006/2009 artiicolo 13 CCNL 2 158 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1. Nel risp petto del princip pio di gradualittà e proporzion nalità delle sanzzioni in relazion ne alla gravità d della mancanzaa e in conformittà di quanto prrevisto dall’artiicolo 55 del d.lgs. n.165/200 01 e successive e modificazionii ed integrazio oni, sono fissatti i seguenti crriteri generali: a) il tipo e l’entità di d ciascuna dellee sanzioni sono o determinati an nche in relazion ne: - allaa intenzionalità del comportam mento, alla rilevvanza della viollazione di norm me o disposizion ni; - al grado g di disservvizio o di perico olo provocato dalla d negligenzaa, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto o conto anche della d prevvedibilità dell’evvento; - all’eventuale sussistenza di circo ostanze aggravaanti o attenuantti; - allee responsabilitàà derivanti dallaa posizione di laavoro occupataa dal dipendente; - al concorso c nella mancanza m di più lavoratori in accordo a tra loro o; - al comportamentto complessivo del lavoratoree, con particolaare riguardo ai precedenti dissciplinari, nell’aambito del bien nnio prevvisto dalla leggee; - al comportamento c o verso gli uten nti; b) Al A lavoratore ch he abbia comm messo mancanzee della stessa natura n già sanzzionate nel bieennio di riferimento, é irrogatta, a seco onda della graviità del caso e deelle circostanzee, una sanzione di maggiore en ntità prevista nell’ambito del medesimo m comma. c) All dipendente reesponsabile di più p mancanze compiute c in un’unica azione od d omissione o ccon più azioni o omissioni tra loro colleegate ed accertate con un unicco procedimento, é applicabile la sanzione prevista per la m mancanza più grave se le suddette infraazioni sono pun nite con sanzion ni di diversa graavità. 2. La sanzzione disciplinaare dal minimo del rimprovvero verbale o scritto al masssimo della multa di importto pari a 4 ore di retribuzion ne si applica al dipendente per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché d dell’orario di lavvoro; ondotta non conforme ai princcipi di correttezzza verso altri dipendenti d o neei confronti del pubblico; b) co c) neegligenza nella cura dei localii e dei beni mo obili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debb ba espletare azione di vigilanza; d) in nosservanza deelle norme in materia m di prevvenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso o in cui non nee sia derivvato un pregiud dizio al servizio o agli interessii dell’amministrrazione o di terzi; e) riifiuto di assogggettarsi a visitee personali dissposte a tutelaa del patrimonio dell’amminisstrazione, nel rispetto di quaanto prevvisto dall’articollo 6 della L. 300 0 del 1970; f) inssufficiente rend dimento; p multa sarà introitato dal bilancio b dell’amministrazione e destinato ad aattività sociali. L’importo delle ritenute per one della retribu uzione fino ad u un massimo di 10 giorni si app plica 3. La sanziione disciplinarre della sospenssione dal servizzio con privazio per: m che abbiano a compo ortato l’applicaazione del masssimo della mu ulta oppure quando le mancaanze a) reecidiva nelle mancanze prevviste nel commaa 2 presentino caratteri c di particolare gravitàà; b) asssenza ingiustifficata dal servizio fino a 10 gio orni o arbitrario o abbandono deello stesso; in taali ipotesi l’entiità della sanzione é deteerminata in relaazione alla duraata dell’assenzaa o dell’abband dono dal serviziio, al disservizio o determinatossi, alla gravità della d violaazione degli obb blighi del dipen ndente, agli eveentuali danni causati all’ammin nistrazione, aglii utenti o ai terzzi; c) ingiustificato ritaardo, non superriore a 10 giorni, a trasferirsi nella n sede asseggnata dall’amministrazione; d) svvolgimento di altre attività lavorative durantee lo stato di maalattia o di inforrtunio; e) riffiuto di testimo onianza oppure testimonianza falsa o reticentte in procedimeenti disciplinarii; f) miinacce, ingiuriee gravi, calunniee o diffamazioni verso il pubblico o altri dipen ndenti; g) manifestazioni m ingiuriose nei confronti dell’’amministrazione, tenuto con nto del rispettto della libertàà di pensiero e di esprressione ai senssi dell’articolo 1 L.300 del 1970 0; h) so oppressa; i) attti, comportameenti o molestie, anche di carattere sessuale, che c siano lesivi della dignità deella persona. j) sisstematici e reitterati atti o co omportamenti aggressivi, a ostili e denigratorri che assuman no forme di vio olenza morale o di perssecuzione psicologica nei confrronti di un altro o dipendente. 159 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 4. La sanziione disciplinarre della sospenssione dal servizzio con privazione della retribu uzione da 11 gio orni fino ad un massimo di 6 mesi m si applica per: p dente quando sia stata comm minata la sanziione a) recidivva nel biennio delle mancanzze previste nel comma preced massima oppure quando o le mancanze previste p al com mma 3 presentin no caratteri di p particolare gravvità; b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni; i uso, manomissione, d distrazione di somme o ben ni di c) occultaamento di fattti e circostanzze relativi ad illecito spettanzaa o di pertinen nza dell’amministrazione o ad d essa affidati, quando, in relazione alla po osizione rivestitta, il lavoratore abbia un obb bligo di vigilanzaa o di controllo;; d) insufficciente persisten nte scarso rend dimento dovuto o a comportameento negligentee; e) esercizzio, attraverso sistematici s e reiiterati atti e com mportamenti aggressivi ostili e denigratori, di d forme di violeenza morale o di persecuzion ne psicologica nei n confronti di un altro dipen ndente al fine d di procurargli un danno in ambito lavorativo o o addirittura di d escluderlo daal contesto lavo orativo; f) atti, co omportamenti o molestie, ancche di caratterre sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della diggnità della perssona. Nella sosp pensione dal seervizio prevista dal presente co omma, il dipendente é privato o della retribuziione fino al deccimo giorno mentre, m a deco orrere dall’und dicesimo, viene e corrisposta allo stesso un na indennità pari al 50% della d retribuzio one indicata all’articolo 25, co omma 2, primo o alinea, del CC CNL del 16 maaggio 2001 non nché gli assegnii del nucleo faamiliare ove spettanti. Il perio odo di sospenssione non é, in n ogni caso, computabile ai fini dell’anzianittà di servizio. g) fatti e comportamen nti tesi all’elussione dei siste emi di rilevameento elettronicci della presen nza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle d risultanze anche cartacee degli stessi. TTale sanzione si applica anchee nei uti o permetta tali atti o comp portamenti; confronti di chi avalli, aiu h) alterch hi con vie di fattto negli ambien nti di lavoro, anche con utenti;; i) qualsiassi comportamento da cui sia derivato d danno grave all’Ammiinistrazione o a terzi 5. La sanziione disciplinare del licenziamento con preavvviso si applica per: n in una delle mancan nze previste ai commi 3 e 4, anche a se di diversa a) recidivva plurima, almeno tre volte nell’anno, natura, o recidiva, nel biennio, b in una mancanza che e abbia comporrtato l’applicazione della sanzzione massima di 6 mesi di so ospensione dal servizio e dallaa retribuzione, salvo s quanto prrevisto al comm ma 6, lett. a); b) recidiva nell’infrazione di cui al comm ma 4, lettera d)); d azione per rico onosciute e mo otivate esigenze di c) ingiusttificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amministra servizio nel rispetto dellee vigenti procedure in relazion ne alla tipologiaa di mobilità atttivata; mministrazione quando l’asse enza arbitraria ed d) mancaata ripresa deel servizio nel termine preffissato dall’am ingiustificcata si sia protrratta per un peeriodo superiorre a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio, si applica la sanzione di cui al comma 4; e) contin nuità, nel bienn nio, dei compo ortamenti atte estanti il perdu urare di una ssituazione di in nsufficiente scaarso rendimen nto dovuta a co omportamento negligente, ovvvero per qualssiasi fatto gravee che dimostri la piena incapaacità ad ademp piere adeguatamente agli obblighi di servizio; f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di perssona diversa, di d sistematici e reiterati atti e comportam menti m o di perssecuzione psico ologica nei conffronti di un collega aggressivi ostili e denigrratori e di forme di violenza morale d in ambitto lavorativo o addirittura a di escluderlo dal co ontesto lavorattivo; al fine di procurargli un danno d atti, comporttamenti o mole estie, anche di carattere sessu uale, che siano lesivi della diggnità g) recidivva nel biennio di della perssona; h) condan nna passata in giudicato per un u delitto che, commesso in servizio s o fuori dal servizio, ma m non attinentte in via direttaa al rapporto di lavoro, non nee consenta la prosecuzione peer la sua specificca gravità. 6. La sanziione disciplinare del licenziamento senza preeavviso si applicca per: r nel bieennio di minaccce, ingiurie gravvi, calunnie o diffamazioni d verso il pubblico o altri dipendeenti, a) terza recidiva alterchi con vie di fatto negli n ambienti di d lavoro, anche e con utenti; 160 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO b) condan nna passata in giudicato per un u delitto comm messo in servizio o fuori servizio che, pur no on attenendo in n via diretta all rapporto di lavoro, l non nee consenta neaanche provviso oriamente la prosecuzione pe er la sua specifica gravità; mpiego fu consseguito median nte la produzio one di documenti falsi e, com munque, con mezzi m c) accertaamento che l’im fraudolen nti ovvero che la sottoscrizionee del contratto individuale di lavoro l sia avven nuta a seguito di d presentazion ne di documen nti falsi; d) commissione in geneere - anche neii confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, ch he, pur non cosstituendo illeciti di d gravità tale daa non consentirre la prosecuzio one neppure prrovvisoria del raapporto di lavoro. rilevanza penale, sono di nna passata in giudicato: g e) condan 1. peer i delitti indiccati nell’ articolo 1, commi 1 , lettere a), b) llimitatamente all’articolo 316 6 del codicce penale, c), ed e), e 4 septiess della legge n. 16 del 1992; 2. qu uando alla cond danna conseguaa comunque l’in nterdizione perrpetua dai pubb blici uffici; 3. peer i delitti previssti dall’articolo 3, comma 1 deella legge n. 97 del 2001. 7. Le mancanze non espressamente previste nei com mmi da 2 a 6 so ono comunque sanzionate seccondo i criteri di cui al comm ma 1, uanto all'individ duazione dei faatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori d di cui all’articolo 23 del CCNL del facendosi riferimento, qu o 1995, come modificato m dal presente p CCNL quanto al tipo o e alla misura delle sanzioni,, ai principi dessumibili dai com mmi 16 maggio precedentti. 8. Al codicce disciplinare di cui al preseente articolo deve essere datta la massima pubblicità med diante affission ne in ogni postto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipen ndenti. Tale forma di pubblicità é tassativa e non può esseree sostituita con altre. 9. L’artico olo 25 del CCNL del 16 magggio 1995 é disaapplicato. Di co onseguenza tuttti i riferimenti al medesimo articolo 5 devvono intendersi all’articolo 25 come rinovellato dal presentee contratto. DECRETTO LEGISLATIVO O 165/2001 SM MI RESPONSSABILITÀ, INFRA AZIONI E SANZIONI, PROCEDU URE CONCILIATTIVE articolo 55 1. Le dispo osizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octiess, costituiscono o norme imperaative, ai sensi e per gli effetti degli d articoli 13 339 e 1419, seco ondo comma, del d codice civile e, e si applicano o ai rapporti di lavoro di cui alll'articolo 2, com mma 2, alle dipeendenze delle amministrazion a ni pubbliche di cui c all'articolo 1, 1 comma 2. 2. Ferma la disciplina in materia m di respo onsabilità civilee, amministrativva, penale e contabile, ai rapp porti di lavoro di d cui al commaa 1 si applica l'aarticolo 2106 del codice civilee. Salvo quanto o previsto dalle e disposizioni del presente Caapo, la tipologiaa delle infrazio oni e delle relattive sanzioni é definita dai contratti c colletttivi. La pubbliccazione sul sitto istituzionale dell'amministrrazione del codice disciplinarre, recante l'in ndicazione delle predette inffrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla a sua affissiione all'ingresso o della sede di lavoro. 3. La contrattazione colleettiva non può istituire procedure di impugn nazione dei pro ovvedimenti dissciplinari. Restaa salva la facolttà di disciplinarre mediante i co ontratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei cassi per i quali é prevista p la sanziione disciplinarre del licenziam mento, da instaaurarsi e conclludersi entro un u termine non n superiore a ttrenta giorni dalla d contestaziione dell'addeb bito e comunqu ue prima dell'irrrogazione dellaa sanzione. La sanzione concorrdemente deteerminata all'esitto di tali proced dure non può essere e di speciee diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto colllettivo, per l'inffrazione per la quale si proced de e non é sogggetta ad impugnazione. I terrmini del proceedimento discip plinare restano sospesi dalla data di apertura della proced dura conciliativva e riprendono o a decorrere nel caso di co onclusione con esito negativo o. Il contratto collettivo defiinisce gli atti della d proceduraa conciliativa ch he ne determinaano l'inizio e la conclusione. 4. Fermo quanto q previsto o nell'articolo 21, 2 per le infrazzioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai senssi degli articoli 55-bis, 5 comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, a ove non diversamente stabilito dal d contratto collettivo, c le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo a 55-bis,, ma le determ minazioni conclusive del proccedimento sono adottate dall dirigente gen nerale o titolarre di incarico co onferito ai senssi dell'articolo 19, 1 comma 3. 161 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO FORME E TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISC CIPLINARE articolo 55 5-bis 1. Per le in nfrazioni di min nore gravità, peer le quali é preevista l'irrogazio one di sanzionii superiori al rim mprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzio one per più di dieci d giorni, il prrocedimento diisciplinare, se ill responsabile della d struttura ha h qualifica dirrigenziale, si svvolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il ressponsabile dellaa struttura non n ha qualifica dirigenziale d o comunque peer le infrazioni punibili con sanzioni più gravi g di quellee indicate nel primo periodo o, il procedimeento disciplinarre si svolge seco ondo le disposiizioni del comm ma 4. Alle infrazzioni per le quali é previsto il rimprovero r verbale si applica la l disciplina staabilita dal contratto collettivo. 2. Il respo onsabile, con qualifica dirigen nziale, della stru uttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando c o di fuori f ruolo, quaando ha notiziaa di comportam menti punibili con taluna delle e sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, seenza indugio e comunque non oltre venti giorni contessta per iscritto o l'addebito al a dipendente medesimo e lo convoca peer il contradditttorio a sua diffesa, con l'even ntuale assistenzza di un procurratore ovvero di d un rappresen ntante dell'asso ociazione sindacale cui il lavoratore aderiscee o conferisce mandato, con un preavviso di almeno diecci giorni. Entro o il termine fisssato, il dipendeente convocato o, se non intend de presentarsi,, può inviare una memoria sccritta o, in caso o di grave ed ogggettivo imped dimento, formu ulare motivata istanza di rinvvio del termin ne per l'esercizzio della sua difesa. d Dopo l'espletamento dell'eventuale e ulteriore attività istruttoria, il responsabilee della strutturra conclude il procedimento, con c l'atto di arcchiviazione o di irrogazione de ella sanzione, entro sessanta giorni g dalla co ontestazione deell'addebito. In n caso di diffe erimento superiore a dieci ggiorni del term mine a difesa, per impedimento del dipendente, il terminee per la conclussione del proce edimento é prorogato in misura corrispondente. Il differimeento può esseree disposto per una u sola volta nel n corso del prrocedimento. Laa violazione dei termini stabiliti nel presente comma compo orta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per p il dipendentte, dall'esercizio o del diritto di difesa. d 3. Il respo onsabile della sttruttura, se non ha qualifica dirigenziale d ovvvero se la sanzzione da applicaare é più grave e di quelle di cu ui al comma 1, primo periodo o, trasmette gli atti, entro cinque giorni dallaa notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi s del comm ma 4, dandone contestuale c com municazione alll'interessato. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individ dua l'ufficio com mpetente per i procedimenti disciplinari ai sensi s del comma 1, secondo periodo. Il predeetto ufficio con ntesta l'addebito al dipendente, lo convoca p per il contraddittorio a sua diffesa, istruisce e conclude il pro ocedimento seccondo quanto previsto p nel comma 2, ma, se la sanzione daa applicare é più ù grave di quelle di cui al com mma 1, primo periodo, p con ap pplicazione di termini t pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospension ne ai sensi dell'aarticolo 55-ter. Il termine per la contestazion ne dell'addebito o decorre dalla data di ricezione degli atti traasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla daata nella quale l'ufficio ha altrrimenti acquisitto notizia dell'in nfrazione, mentre la decorren nza del terminee per la conclussione del proceedimento restaa comunque fissata alla dataa di prima acquisizione della notizia dell'inffrazione, anchee se avvenuta da parte del reesponsabile della struttura in cui il dipenden nte lavora. La violazione v dei ttermini di cui al a presente com mma comporta,, per l'amministrazione, la deccadenza dall'azzione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del d diritto di diffesa. 5. Ogni co omunicazione al dipendente, nell'ambito n del procedimento o disciplinare, é effettuata tram mite posta eletttronica certificcata, nel caso in n cui il dipendeente dispone dii idonea casellaa di posta, ovve ero tramite con nsegna a mano o. Per le comun nicazioni successsive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresìì, un numero di d fax, di cui eegli o il suo pro ocuratore abbiia la disponibiliità. In alternatiiva all'uso dellaa posta elettronica certificata o del fax ed altresì a della con nsegna a mano o, le comunicazzioni sono effetttuate tramite raccomandata postale con ricevuta r di ritorno. Il dipendeente ha diritto di accesso aglli atti istruttori del procedimeento. É esclusa l'applicazione di d termini diverrsi o ulteriori risspetto a quelli stabiliti s nel pressente articolo . 6. Nel co orso dell'istruttoria, il capo della strutturra o l'ufficio per i procedim menti disciplin nari possono acquisire a da altre a amministrrazioni pubblich he informazioni o documenti rilevanti per laa definizione deel procedimentto. La predetta attività istrutttoria non determina la sospensione del proceedimento, né il differimento dei relativi termini. 7. Il lavoraatore dipenden nte o il dirigentte, appartenente alla stessa amministrazion a e pubblica delll'incolpato o ad d una diversa, che, essendo a conoscenza peer ragioni di uffficio o di servizzio di informazioni rilevanti peer un procedim mento disciplinare in corso, rifiiuta, senza giusstificato motivvo, la collaboraazione richiestta dall'autorità disciplinare procedente p ovvvero rende dicchiarazioni falsse o reticenti, é soggetto all'aapplicazione, daa parte dell'am mministrazione di appartenenzza, della sanzio one disciplinare e della sospensiione dal servizio con privazion ne della retribuzione, commisu urata alla gravità dell'illecito contestato c al diipendente, fino o ad un massim mo di quindici giiorni. 8. In caso di trasferimentto del dipendente, a qualunqu ue titolo, in un'altra amministtrazione pubblica, il procedim mento disciplinare é avviato o concluso o la sanzione s é app plicata presso quest'ultima. q In n tali casi i term mini per la con ntestazione dell'addebito o peer la conclusion ne del procedim mento, se ancorra pendenti, sono interrotti e riprendono r a decorrere alla daata del trasferim mento. 9. In caso di dimissioni deel dipendente, se per l'infrazio one commessa é prevista la sanzione del licen nziamento o se e comunque é stata s disposta la sospensione cautelare dal servizio, il prrocedimento disciplinare ha egualmente co orso secondo le disposizioni del 162 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO presente articolo a e le detterminazioni co onclusive sono assunte ai fini degli effetti giu uridici non precclusi dalla cessaazione del rapporto di lavoro. RAPPORTI FRA PROCEDIM MENTO DISCIPLLINARE E PROCEDIMENTO PEN NALE articolo 55 5-ter 1. Il proceedimento discip plinare, che abb bia ad oggetto,, in tutto o in parte, p fatti in reelazione ai quali procede l'auttorità giudiziaria, é proseguito o e concluso anche in pendenza del proced dimento penale e. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo o, non é ammessa la sospensione del proced dimento. Per lee infrazioni di m maggiore gravitàà, di cui all'articolo 55-bis, com mma 1, second do periodo, l'uffficio competen nte, nei casi di particolare p com mplessità dell'acccertamento del fatto addebitato al dipendeente e quando o all'esito dell'isstruttoria non dispone di ele ementi sufficien nti a motivare l'irrogazione della d sanzione, può sospenderre il procedimeento disciplinarre fino al term mine di quello penale, salva la l possibilità di adottare la sospensione s o altri strumenti cautelari nei co onfronti del dip pendente. 2. Se il pro ocedimento dissciplinare, non sospeso, si con nclude con l'irrogazione di una sanzione e, ssuccessivamentte, il procedimeento penale vieene definito con n una sentenzaa irrevocabile di assoluzione ch he riconosce ch he il fatto addeebitato al dipendente non susssiste o non cosstituisce illecito o penale o che il dipendente medesimo m non lo ha commessso, l'autorità co ompetente, ad istanza di partee da proporsi entro e il terminee di decadenza di sei mesi dalll'irrevocabilità della pronunciaa penale, riapree il procedimen nto disciplinaree per modificarn ne o confermarrne l'atto conclu usivo in relazion ne all'esito del giudizio penalee. 3. Se il pro ocedimento dissciplinare si con nclude con l'arcchiviazione ed il processo pen nale con una seentenza irrevoccabile di condan nna, l'autorità competente c riaapre il procedim mento disciplinaare per adeguare le determinaazioni conclusivve all'esito del giudizio g penale.. Il procedimento disciplin nare é riaperto o, altresì, se dalla d sentenza irrevocabile di condanna rissulta che il fattto addebitabile al dipendentte in sede discip plinare comporrta la sanzione del d licenziamen nto, mentre ne é stata applicatta una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento p d disciplinare é, rispettivamente r e, ripreso o riaaperto entro se essanta giorni dalla d comunicazzione della sentenza all'amm ministrazione di d appartenenzza del lavorato ore ovvero daalla presentazio one dell'istanzaa di riapertura ed é concluso entro centottaanta giorni dallla ripresa o dalla riapertura. La L ripresa o la rriapertura avve engono median nte il rinnovo della contestazione dell'addeb bito da parte dell'autorità d dissciplinare competente ed il p procedimento prosegue seco ondo quanto prrevisto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle deteerminazioni con nclusive, l'auto orità procedentte, nel procedimento disciplin nare ripreso o riaperto, r applica le disposizion ni dell'articolo 653, 6 commi 1 ed d 1-bis, del cod dice di procedurra penale. LICEENZIAMENTO DISCIPLINARE D articolo 55-q quater 1. Ferma la disciplina in n tema di licen nziamento per giusta causa o per giustificato motivo e saalve ulteriori ip potesi previstee dal contratto collettivo, si ap pplica comunqu ue la sanzione disciplinare d del licenziamento nei n seguenti casi: a) falsa atttestazione dellaa presenza in seervizio, median nte l'alterazione e dei sistemi di rilevamento deella presenza o con altre modaalità fraudolentte, ovvero giusttificazione dell'assenza dal servizio mediante e una certificazzione medica faalsa o che attessta falsamente uno stato di malattia; b) assenzaa priva di validaa giustificazionee per un numeero di giorni, an nche non contin nuativi, superio ore a tre nell'arrco di un bienn nio o comunquee per più di sette s giorni neel corso degli ultimi dieci an nni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di asseenza ingiustificaata, entro il termine fissato daall'amministraziione; c) ingiustifficato rifiuto deel trasferimento o disposto dall'aamministrazion ne per motivatee esigenze di servizio; d) falsità documentali d o dichiarative d com mmesse ai fini o in occasione dell'instaurazio one del rapporto di lavoro ovvvero di progresssioni di carriera; e) reiterazzione nell'amb biente di lavoro o di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque leesive dell'onoree e della dignità personale altru ui; f) condanna penale deffinitiva, in relazzione alla quale é prevista l'interdizione perpetua p dai pubblici uffici ovvero o l'estinzio one, comunquee denominata, del d rapporto di lavoro. 2. Il licenzziamento in sed de disciplinare é disposto, alttresì, nel caso di prestazione lavorativa, rifeeribile ad un arrco temporale non inferiore al a biennio, per la quale l'amm ministrazione di d appartenenza formula, ai sensi s delle disp posizioni legislaative e contratttuali concernen nti la valutazion ne del personale delle ammin nistrazioni pubb bliche, una valu utazione di insu ufficiente rendimento e questo é dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concern nenti la prestazzione stessa, sttabiliti da norm me legislative o regolamentari,, dal contratto collettivo o individuale, da attti e provvedimeenti dell'amministrazione di ap ppartenenza o d dai codici di com mportamento di d cui all'articcolo 54. 163 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 3. Nei casi di cui al comm ma 1, lettere a), d), e) ed f), il liccenziamento é senza preavvisso. FALSE ATTTESTAZIONI O CERTIFICAZIO ONI articolo 55-qu uinquies 1. Fermo quanto q previsto o dal codice pen nale, il lavorato ore dipendente di una pubblicaa amministrazio one che attestaa falsamente la propria prresenza in servvizio, mediantee l'alterazione dei d sistemi di rilevamento r deella presenza o con altre modalità fraudoleente, ovvero giu ustifica l'assenzza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente atttestante uno stato s di malatttia é punito con n la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro o 400 ad euro 1.600. La medessima pena si ap pplica al medico oea chiunque altro a concorre nella commissione del delitto.. 2. Nei casii di cui al comm ma 1, il lavorato ore, ferme la reesponsabilità pe enale e disciplin nare e le relativve sanzioni, é obbligato o a risarrcire il danno patrimoniale, p p pari al compen nso corrisposto o a titolo di retribuzione neei periodi per i quali sia acccertata la mancata prestazion ne, nonché il daanno all'immagiine subiti dall'amministrazione e. 3. La senttenza definitivaa di condanna o di applicazio one della pena per il delitto di cui al comm ma 1 comportaa, per il medico o, la sanzione disciplinare d dellla radiazione daall'albo ed altreesì, se dipenden nte di una strutttura sanitaria p pubblica o se co onvenzionato con il servizio saanitario nazionaale, il licenziamento per giustaa causa o la deccadenza dalla convenzione. Lee medesime san nzioni disciplinaari si applicano se il medico, in relazione all'assenza a dal servizio, rilasccia certificazion ni che attestan no dati clinici non direttameente constatati né oggettivam mente documentati. RESPO ONSABILITÀ DISSCIPLINARE PER CONDOTTE PREGIUDIZIEVO P OLI PER L'AMMINISTRAZIONE E LIMITAZIONE DELLA D RESPONSABILITÀ PER L'ESERCIZIO L DELL'AZIONE DISC CIPLINARE articolo 55-ssexies 1. La condanna della pu ubblica ammin nistrazione al risarcimento r de el danno derivvante dalla vio olazione, da paarte del lavorattore dipendentte, degli obbligghi concernentti la prestazion ne lavorativa, stabiliti da norme legislativee o regolamentari, dal contrratto collettivo o individuale, da atti e pro ovvedimenti deell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comp portamento di cui all'articolo o 54, comporta l'applicazione nei suoi confro onti, ove già non n ricorrano i prresupposti per ll'applicazione di d un'altra sanziione disciplinarre, della sospen nsione dal servvizio con privazione della retriibuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in prroporzione all'eentità del risarccimento. 2. Fuori dei d casi previstti nel comma 1, il lavoratorre, quando caggiona grave daanno al normaale funzioname ento dell'ufficio o di apparteneenza, per inefficcienza o incomp petenza professsionale accertate dall'amminisstrazione ai sen nsi delle disposiizioni legislativee e contrattuaali concernenti la valutazionee del personalee delle ammin nistrazioni pubb bliche, é colloccato in disponiibilità, all'esito del procedimeento disciplinarre che accerta tale responsabilità, e si app plicano nei suoi confronti le d disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8,, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il pro ovvedimento che definisce il giudizio discip plinare stabilisce le mansioni e la qualifica per p le quali può avvenire l'even ntuale ricollocamento. Durante il periodo nel qu uale é collocato in disponibilitàà, il lavoratore non n ha diritto di d percepire aum menti retributivvi sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione d discciplinare, dovutti all'omissione o al ritardo, seenza giustificato o motivo, degli atti del proced dimento disciplinare o a valutaazioni sull'insusssistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondatee, in relazion ne a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporrta, per i sogggetti responsab bili aventi qualifica dirigenzialle, l'applicazion ne della sanzion ne disciplinare della d sospensione dal servizio con privazione della retribuzio one in proporziione alla gravittà dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in i relazione alle infrazioni sanzionabili s co on il licenziameento, ed altresì la mancata atttribuzione dellaa retribuzione di d risultato per un importo parri a quello spetttante per il dop ppio del period do della durataa della sospen nsione. Ai sogggetti non aventi qualifica dirrigenziale si ap pplica la prede etta sanzione della d sospensione dal servizio con privazione della retribuzio one, ove non diiversamente staabilito dal contratto collettivo. 4. La responsabilità civilee eventualmen nte configurabille a carico del dirigente in reelazione a profiili di illiceità ne elle determinazzioni concernen nti lo svolgimen nto del procedim mento disciplinare é limitata, in conformità ai a principi generrali, ai casi di do olo o colpa gravve. CO ONTROLLI SULLLE ASSENZE articolo 55-ssepties 164 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1. Nell'ipo otesi di assenzaa per malattia protratta p per un periodo supe eriore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo eventto di malattia nell'anno n solaree l'assenza viene giustificata esclusivamentte mediante ceertificazione medica rilasciataa da una struttura sanitaria pubblica p o da un n medico conveenzionato con il Servizio sanitaario nazionale. 2. In tutti i casi di assen nza per malatttia la certificazzione medica é inviata per viia telematica, d direttamente dal d medico o dalla d struttura sanitaria s che laa rilascia, all'Isttituto nazionalee della previde enza sociale, seecondo le modalità stabilite per p la trasmissiione telematicaa dei certificati medici nel setttore privato dallla normativa vigente, e in parrticolare dal decreto del Presid dente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, com mma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, 2 n. 269, co onvertito, con modificazioni, m d dalla legge 24 novembre n 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 81 10, della legge 27 2 dicembre 20 006, n. 296, e dal predetto Istittuto é immediaatamente inoltrrata, con le med desime modalittà, all'amministtrazione interesssata. 3. L'Istitutto nazionale della d previdenza sociale, gli enti e del servizio sanitario naazionale e le aaltre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 co on le risorse finaanziarie, strumentali e umanee disponibili a leegislazione vige ente, senza nuovi o maggiori oneri o a carico della finanza pub bblica. 4. L'inosseervanza degli ob bblighi di trasm missione per via telematica della certificazionee medica conceernente assenze e di lavoratori per p malattia di d cui al comma 2 costituiscee illecito disciplinare e, in casso di reiterazio one, comporta l'applicazione della sanzionee del licenziameento ovvero, peer i medici in raapporto conven nzionale con le aziende sanitaarie locali, dellaa decadenza dalla convenzionee, in modo indeerogabile dai co ontratti o accorrdi collettivi. 5. L'Ammiinistrazione dispone il controlllo in ordine alla sussistenza della d malattia del d dipendentee anche nel casso di assenza di d un solo giorn no, tenuto contto delle esigen nze funzionali e organizzative e. Le fasce orarrie di reperibilità del lavorato ore, entro le quali q devono esssere effettuatee le visite mediche di controlllo, sono stabilitte con decreto del Ministro p per la pubblica amministrazion ne e l'innovazio one. 6. Il respo onsabile della struttura in cui il dipendente lavora noncché il dirigentee eventualmen nte preposto all'amministrazi a ione generale del personale,, secondo le rispettive r competenze, curan no l'osservanzaa delle disposizioni del pressente articolo , in particolaree al fine di prevvenire o contrasstare, nell'interresse della funzionalità dell'uffficio, le condottte assenteistich he. Si applicano o, al riguardo o, le disposizion ni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE P A AMMINISTRAZ ZIONI SERVIZIO O TRATTAMEN NTO PERSONAL LE Alle Ammiinistrazioni pub bbliche di cui all'articolo a 1, coomma 2, del d.llgs. n. 165 del 2001 2 CIRCOL LARE N. 14/22010 OGGETTO: d.lgs. n. n 150 del 20009 disciplin na in tema di d infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimeento disciplinare - problem matiche appliicative. PREMES SSA. Come notto, con il decreeto legislativo 27 2 ottobre 20009, n. 150, sono o state apportaate importanti iinnovazioni in tema di infraziioni, sanzioni disciplinari, d proocedimento discciplinare e rappporti con il proccedimento penaale. In particolaare, l'articolo 69 9 del citato deccreto ha sostituiito l'articolo 555 del d.lgs. n. 165 1 del 2001 ed e ha introdotto o gli artt. da 55 5 bis a 55 novvies nel corpo del d medesimo testo t normativoo, mentre l'articolo 72 ne ha abbrogato l'articoolo 56. Le nuove norme hanno carattere gennerale; la loroo applicazione, infatti, riguarda tutte le ppubbliche amministrazioni di cui all'articoloo 1, comma 2, del d d.lgs. n. 165 del 2001, com me chiarito dall'articolo 74, coomma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, secondo cui: "Gli articooli (…) 69 (…)) rientrano neella potestà leggislativa esclusiiva esercitata dallo Stato, aii sensi dell'artiicolo 117, secoondo comma, leettere l) ed m)), della Costituuzione." e dalll'articolo 55, comma c 1, del citato d.lgs. n. 165, il qualee prevede che "Le disposizionni del presentee articolo e dii quelli seguenti fino all'articcolo 55 octies (…) si applicaano ai rapportti di lavoro dii cui all'articoloo 2, comma 2, alle dipendennze delle pubblliche amministrrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.". La a nuova discipplina riguarda solo s il personaale rientrante nel n campo di applicazione del d d.lgs. n. 1665 del 2001, osssia il persona ale dipendente c.d. "privatizzaato" e soggetto alla disciplina dei contratti coollettivi di comp parto; rimane pertanto p invariaato il regime deella responsabiilità, del proceddimento e dellee sanzioni discciplinari per il personale ad ordinamento pubblicistico, p dii cui all'articollo 3 del medessimo decreto. 165 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Sempre il citato articolo 55, comma 1, del d d.lgs. n. 1665 del 2001 stab bilisce poi che le disposizioni di cui agli arttt. da 55 a 55 occties costituiscoono norme impeerative ai sensii e per gli effettti degli artt. 1339 e 1419, secoondo comma, cc.c.. Ciò significca, in primo luoogo, che tali diisposizioni non possono esserre derogate dallla contrattazione collettiva, laa quale può dissciplinare la materia m nei limiiti di quanto coonsentito dalla legge e negli ambiti a non riseervati alla legg ge stessa (infraazioni e sanzionni, per quanto non previsto nelle n disposizionni in esame, prrocedure di conciliazione nonn obbligatoria, procedimento per l'irrogazioone delle sanzio oni ai dirigentii nei casi di cui agli artt. 55 bis, comma 7, e 55 sexies, coomma 3, sospen nsione o altri strumenti s cauteelari nei confro onti del dipenddente incolpato, altri aspetti relativi r al rappporto di lavoroo inerenti la materia). m Inoltrre, la disciplinaa legale preva ale sulla discipplina sostanzialee contenuta nei contratti collettivi, compresa quella dei co ontratti stipulatti prima dell'enntrata in vigoree della riforma (15 novembre 2009) e, in preesenza di claussole contrattualli difformi, si veerifica la sostittuzione della cllausola nulla co on integrazionee del suo contennuto ad opera della d fonte di leegge. Questo meccanismo m di sostituzione s ha carattere autom matico e, pertanto, produce i suoi effetti già a livello di appplicazione della norma da partte dell'operatoree, senza la neceessità di un acccertamento prevventivo della nuullità della claussola da parte del de giudice. Con la prresente circolarre si intende foornire dei chiarrimenti su alcuni aspetti probblematici di inteerpretazione o applicazione della d disciplina,, in consideraziione dei quesiti sottoposti al Dipartimento D della funzione pubbblica. LA PUBB BLICITÀ DEL L CODICE DIS SCIPLINARE. L'articolo 7, comma 1, della d legge n. 300 3 del 1970 im mpone ai datorri di lavoro di portare "a connoscenza dei la avoratori mediaante affissione in luogo accesssibile a tutti" il i codice discipplinare, cioè l'in nsieme delle noorme, in particoolare di deriva azione contrattuuale, "relative alle a sanzioni, allle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può esssere applicata eed alle procedu ure di contestazione delle stessse". L'articolo non n è stato direettamente richiaamato nel corpo o delle norme che c dopo la rifoorma disciplinano la materia delle d infrazioni e sanzioni discciplinari, ma la sua portata deeve intendersi comunque c estesaa anche ai datoori pubbliche am mministrazioni,, sia perché la regola r della prrevia pubblicaziione è contenutta nei contratti collettivi c di com mparto sia percché il comma 2 dell'articolo 555 del d.lgs. n. 165 1 del 2001, come di seguiito si vedrà, prrevede una norrma sulle moddalità di pubbliicazione che sottende la vigeenza dell'obbliggo di pubblicitàà. L'adempim mento - la ratio della cui obblig igatorietà è da ricercare r nella necessità che sia s assicurata a tutti lavoratorri la conoscenzaa del sistema deelle regole delll'organizzazionne di appartenenza affinché abbiano a consap apevolezza dellaa responsabilittà perseguibilee sul piano discciplinare per lee eventuali viollazioni - per coostante e consolidata giurispruudenza, è imprrescindibile e propedeutico p aii fini della correetta attivazionee dei procedimeenti disciplinari e dell'irrogazio one delle sanziooni. Come acceennato, l'obbliggo di pubblicazzione del codicee disciplinare è stato sancito - sulla base del richiamo all'arrticolo 7, comm ma 1, della leggee n. 300 del 19770 contenuto neel precedente arrticolo 55 del d.lgs. d n. 165 dell 2001 - dalla coontrattazione co ollettiva del setttore pubblico: tra gli altri, loo prevede l'articcolo 13, commaa 8, del CCNL 12 giugno 2003 del compartto ministeri; l'a articolo 16, com mma 10, del CC CNL 9 ottobree 2003 del compparto enti pubbblici non econo omici; l'articoloo 64, comma 88, del CCNL 17 maggio 20044 del comparto Presidenza dell Consiglio dei ministri; l'articcolo 3, comma 10, del CCNL 11 aprile 20088 del comparto regioni-autonoomie locali. Le richiam mate clausole coontrattuali hanno disposto la tassatività e no on fungibilità coon altre forme ddella pubblicità à realizzata tram mite affissione. Pertanto, le amministrazionni - datori di lavoro hanno, sino ad ora, assolto l'obbliigo tramite aff ffissione del coodice disciplinarre in luogo acceessibile a tutti i dipendenti. Il d.lgs. n. 150 del 20099 è, tuttavia, inntervenuto in materia, m modificcando l'articoloo 55 del decretto legislativo n. n 165 del 20011. In particolarre, il comma 2 del nuovo arrticolo 55, com me sostituito dall'articolo d 68 del d.lgs. n. 150 del 2009,, prevede che "La pubblicaziione sul sito isstituzionale delll'amministrazioone del codice disciplinare, recante r l'indicaazione delle prredette infraziooni e relative saanzioni, equivalle a tutti gli effeetti alla sua affiissione all'ingreesso della sede di lavoro". Le nuove disposizioni d "coostituiscono norrme imperative ai sensi e per gli g effetti degli articoli a 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile…". Come detto nell paragrafo precedente, ciò comporta l'autom matico inserimennto nei contrattti collettivi di ta ali disposizioni e la conseguennte sostituzione delle clausole difformi. Peralltro, i CCNL stipulati dopo l'e 'entrata in vigorre della riforma a hanno recepiito il nuovo principio, modificcando la pregrressa disciplinaa e prevedendo o che la pubbllicazione avvennga mediante il i sito istituzionale dell'amminnistrazione (es., articolo 8 dell CCNL 4 agossto 2010 per l'U Unioncamere; articolo 9 del CC CNL 12 febbra aio 2010 dell'arrea I della diriggenza; articolo 7 del CCNL 222 febbraio 20100 per l'area II della d dirigenza).. Ai sensi deella nuova norm ma, pertanto, lee amministraziooni possono asso olvere all'obblig igo di pubblicitàà del codice dissciplinare mediante la pubblicazione sul sito internet istituziionale. Nella vaalutazione operrata dal legislattore, che tiene cconto della più recente evoluzione tecnologicca delle modallità di lavoro nelle n pubblichee amministrazioni, tale pubblicazione è equivalente all'"a affissione in luuogo 166 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO accessibilee a tutti" di cuii al citato articolo 7, luogo chhe viene identifi ficato dal menziionato articolo 55 comma 2 nell' "ingresso della d sede di lavvoro". Le amminnistrazioni potraanno completamente sostituirre la pubblicità à tramite affissione con la puubblicazione on n line solo quaalora l'accesso alla a rete internnet sia consentito a tutti i lavooratori, tramitee la propria posstazione inform matica; infatti, deve d essere tennuto presente che c la pubblicazzione risponde all'esigenza dii porre il dipendente al riparoo dal rischio di incorrere in sa anzioni per fattti da lui non preeventivamente conosciuti c comee mancanze. Al riguarddo, si raccomannda che il codicce disciplinare venga v pubblica ato con adeguatto risalto e indiicazione puntua ale della data, oltre o che sull'hoome page interrnet anche di quella q intranet dell'amministra azione, solitam mente utilizzata per le comunicazioni internee del datore di lavoro, al finne di assicurarrne la massimaa visibilità e conoscibilità. c S raccomandaa inoltre alle amministrazion Si a ni di precostituiire una prova dell'avvenuta pubblicazione, p a fine di poterr sviluppare la difesa nell'am al mbito di un even ntuale contenziioso, chiedendoo alla struttura interna compeetente alla pubbblicazione di comunicare formalmente l'avvvenuto adempiimento. Si segnnala infine che,, a seguito dellla riforma, la modalità m alternaativa alla pubb blicazione sul siito è solo quellla dell'affissionee all'ingresso della d sede di lavvoro poiché soloo questo luogo particolare è espressamente e considerato c dalla norma vigennte. Quanto ai contenuti dellaa pubblicazionee, si evidenzia che c il codice dissciplinare oggeetto di pubblicittà deve conteneere sia le proceddure previste peer l'applicazionne delle sanzionni sia le tipologgie di infrazionee e le relative saanzioni. La pubbblicità deve po oi riguardare annche il codice di d comportamennto dei dipendeenti delle pubblliche amministrrazioni, attesa l'idoneità l delle sue regole ad integrare le noorme contenentii le fattispecie di d illecito discipplinare previstee dai contratti co ollettivi e dallaa legge. LA TITO OLARITÀ DEL LL'AZIONE DISCIPLINAR D RE: a) il rafforrzamento della competenza del dirigente; La riformaa ha voluto, in generale, valorizzare il ruoloo del dirigente sottolineando s i suoi poteri, trra cui anche qu uelli di valutazione, riconoscim mento dei meritti e comminazioone di sanzioni nei confronti del d personale. In I questo conteesto, l'articolo 55 bis ha amplliato la compeetenza del dirrigente della struttura in cui c il dipendeente lavora nella n gestione del procedim mento disciplinnare, attribuenddogliene la titollarità in riferim mento ad ipoteesi ulteriori risp petto a quella del rimproveroo verbale e dellla censura, uniche situazioni in cui l'azione poteva p essere esercitata e da quuesto soggetto in base all'abroogato articolo 555, comma 4, del d d.lgs. n. 1655 del 2001. In particolare, p dal comma 1 dell''articolo 55 bis,, risulta che qu uando il responsabile della strruttura è un dirrigente questi potrà procedere alla contestaziione dell'addebbito e all'irrogaazione della san nzione, previo espletamento e deel relativo proccedimento, per tutte t le infraziooni "di minor gravità g ". Secoondo la normaa, rientrano nelle infrazioni di d minor gravità quelle per le l quali è prevvista l'irrogazioone di sanzioni inferiori alla soospensione dal servizio con prrivazione della retribuzione sinno a dieci giorn ni. Per le infrazzioni di maggioor gravità o neel caso in cui il responsabilee della strutturra non sia un dirigente, d l'inteera procedura deve essere svvolta dall'ufficioo procedimenti disciplinari. Rimane salva la competenza deel responsabilee della strutturaa, a prescinderee dalla circostaanza che si trattti di dirigente o non dirigentee, di irrogare ill rimprovero veerbale, sanzionee che, secondo il comma 1 delll'articolo 55 bis in esame è soggetta s alla dissciplina della contrattazione c c collettiva, che prevede l'irrigazzione senza parrticolari formaliità. É opportuno chiarire chee con l'espressiione in "possessso della qualifiica di dirigente" la norma fa rriferimento non n solo ai dipenddenti reclutati ed e inquadrati come c dirigenti a tempo indeteerminato, ma an nche ai titolarii di incarico diirigenziale con contratto a tem mpo determinato, con inclusioone quindi dei soggetti prepoosti ai sensi deell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del d 2001 e ai sensi s dell'articoolo 110 del d.llgs. n. 267 deel 2000 per glli enti locali o di analoghe norme previsste negli ordin namenti delle altre a amministrrazioni. Per gli ennti locali privi di qualifica dirrigenziale, in linea l con l'orieentamento espresso dall'ANCII nelle prime liinee guida relaative all'applicaazione del d.lggs. n. 150 dell 2009, la com mpetenza non sussiste invecee in capo al dipendente tito olare di posizione organizzattiva cui siano state s attribuite le l funzioni diriggenziali ai senssi dell'articolo 109, 1 comma 2, del d.lgs. n. 26 67 del 2000, pooiché trattasi di soggetti non muniti di qualificca dirigenziale. Si evidenzzia l'importanzaa dell'osservanzza della previsiione normativa per le conseguuenze che derivvano dalla viola azione della reggola rispetto allla sanzione com mminata. Infattti, la violazione di una norma di d legge imperaativa comporta la nullità della a sanzione irroggata, come riconnosciuto anchee recentemente dalla d giurisprudenza della Co orte di cassazionne, Sezione lavooro ("É nulla, perché p in contrrasto con normee di legge inderrogabili sulla competenza, c la sanzione s discip plinare irrogataa in esito a proocedimento discciplinare instauurato da soggettto od organo diverso d dall'uffi ficio competentee per i procediimenti disciplinnari" Cass., Sezz. lav., 5 febbra aio 2004, n. 21168; Cassazionne civile, Sez. laav., 30 settembree 2009, n. 209881). b) l'ufficioo procedimenti disciplinari. d 167 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO L'articolo 55, al comma 4, 4 stabilisce chee "Ciascuna am mministrazione, secondo il prooprio ordinamennto, individua l'ufficio l compettente per i procedimenti discipplinari". La dispposizione non ha h portata inno ovativa rispettoo al testo previggente; infatti, già g l'articolo 599 del d.lgs. n. 29 2 del 1993 avveva previsto l'individuazione l e di una comp petenza ad hoc per la gestionne del procedimento disciplinnare (U.P.D.). L'individuazion L ne è rimessa allla discrezionallità organizzativva di ogni amm ministrazione e non è richiesta a la costituzionne di un appositto ufficio; infattti, la competenzza si può svolgeere anche nell'a ambito di una struttura s deputaata a più ampiee attribuzioni, ma m si tratta com munque di una competenza c da esercitare e in viaa esclusiva. La compettenza del procedimento discipllinare spetta alll'U.P.D. per le ipotesi in cui ill responsabile ddella struttura non n abbia qualiifica dirigenziale e, comunquee, per le infraziooni di maggior gravità. Non è specificato in questo caso se il responsabilee dell'U.P.D. deebba essere diriigente. É chiarro che per le Am mministrazioni dello Stato qu uesta rappresennta la regola geenerale, mentree per gli enti loocali privi dellaa qualifica diriggenziale, frequeentemente si preesenta il caso di d investitura dii funzionari. In proposito, poiché il comma 4 del menzionatto articolo 55 bis b per la costiituzione degli U.P.D. U fa rinvio o al "proprio ordinamento", o nnegli enti localli privi di qualiifica dirigenziale la responsabbilità dell'ufficiio può essere attribuita a anchee ai funzionari a cui sono asssegnate le funzzioni dirigenziali ai sensi del citato c articolo 109, 1 comma 2, del d.lgs. n. 2667 del 2000. Nell'ottica Ne della riforma, la parrticolare professsionalità radicca la competenzza funzionale deel servizio, suppplendo anche alla a mancanza della d qualifica (in riferimento al regime prevvigente la riform ma e alle comppetenze dell'U.P P.D. la Corte di cassazione ha avuto mod do di affermarre che "alcuna norma preved de che dell'Uff fficio procedimeenti disciplinari debbano far parte p dipendennti con qualificca almeno pari a quella deglii incolpati, né esiste un princcipio secondo ill quale soltantoo siffatta compoosizione sarebbbe idonea ad atttuare il princippio di imparziaalità dell'ammin nistrazione", Caass., Sez. lav., n. n 10600 del 3 giugno 2004). Alternativamennte, la scelta deell'ente locale potrebbe p ricadeere sull'attribuzzione delle funzzioni in questione al segretariio comunale, opportunamente op e investito ai seensi dell'articolo 97, comma 4, lett. d), del medesimo deccreto ovvero sullla costituzione di un U.P.D. inn convenzione con c altri enti, aii sensi dell'articcolo 30, commaa 4, del testo un nico. Si rileva che c la disposizioone in esame, a differenza dellla norma conten nuta nel commaa 4 dell'abrogato articolo 55 del d d.lgs. n. 1655 del 2001, non prevede più esp spressamente chhe l'ufficio comppetente dia avvvio al procedimeento a seguito ddella "segnalazzione del capo della d struttura in i cui il dipende dente lavora", esssendo stato elliminato questo inciso. Con laa riforma risultaa chiaro che l'u ufficio si attiva non solo nei casi c in cui peervenga tale seegnalazione, ma m anche nellee ipotesi in cuui lo stesso abbbia altrimentii acquisito notizia dell'infrazione. Ciò si evince e dalla seeconda parte del d medesimo comma, in cui si ancora laa decorrenza del d termine per la contestazioone dell'addebiito dalla ricezioone degli atti o dall'acquisizion ne aliunde dellaa notizia dell'inffrazione. Una volta investito correettamente della procedura da parte p del dirigeente, l'U.P.D. sarà tenuto a svvolgere il proceedimento sulla base b dell'istrutttoria; l'esito dello d stesso pootrà portare o all'archiviazio one o all'irroggazione della ssanzione appro opriata, che potrà p consistere anche in una sanzione di minnore gravità (oossia inferiore alla a sospensionne dal servizio con privazionee della retribuzione sino a diecci giorni), benché in astratto questa q rientri neella competenza a del dirigente rimettente. r L'irrogazioone delle sanzzioni disciplinaari nei confroonti dei dirigeenti, con particolare riferimeento agli illecciti della mancata collaborazzione con l'autoorità disciplinarre procedente e del mancato essercizio o dellaa decadenza dalll'azione discipllinare. L'articolo 55 comma 4 deel d.lgs. n. 165 del 2001 preveede che: "Ferm mo quanto previisto nell'articoloo 21, per le infr frazioni discipliinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli artiicoli 55-bis, com mma 7, e 55-seexies, comma 3, si applicano, oove non diversa amente stabilitoo dal contratto collettivo, c le dissposizioni di cuui al comma 4 del d predetto artticolo 55-bis, ma m le determinazzioni conclusivee del procedimento sono adotttate dal dirigennte generale o tiitolare di incariico conferito aii sensi dell'articcolo 19, commaa 3.". La disposiizione contiene una norma speciale relativa a specifiche inf nfrazioni ascrivibili ai dirigentti, ponendo una a deroga al reggime ordinario sulla competennza per l'irrogaazione delle relaative sanzioni. Gli illeciti sonoo quelli previstti dall'articolo 55 5 bis, comma 7, e dall'articoolo 55 sexies, comma c 3, e, ciooè, l'ipotesi di mancata collab borazione con l'autorità discip iplinare proced dente e l'ipotesii del mancato esercizio e o della decadenza dall'azione diisciplinare. Si tratta di illeciti riferiti speccificamente alllo svolgimento del procedimeento disciplinarre, che sono stati introdotti dalla riforma con l'obiettivo di assicurare l'effettivo eserrcizio dell'azionne e contrastarre situazioni di collusione. La prima p fattispecie, quella della mancata collaborazione con ll'autorità discip plinare procedeente, è riferita sia s ai dirigentii sia ai dipenddenti non dirigeenti; la seconda a, quella del mancato m esercizzio o della deccadenza dall'azione disciplinarre, è un illecitoo proprio del reesponsabile dellla struttura di appartenenza del dipendentee incolpato o deell'U.P.D., sia esso dirigente o non dirigente.. Per questee infrazioni, la norma in esam me stabilisce che, c se l'incolpa ato è un dirigeente, si applica la procedura di cui al comm ma 4 dell'articoolo 55 bis, il quale q prevede la contestazionne dell'addebito e lo svolgim mento della proocedura da pa arte dell'U.P.D.., la decorrenzaa del termine per p la conclusioone del procediimento dalla da ata di prima accquisizione dellaa notizia dell'in nfrazione, anchhe se avvenuta da parte del responsabile r deella struttura inn cui il dipend dente lavora, e la possibilità di raddoppio dei termini peer le infrazioni di maggior graavità (tra le quaali rientrano annche quelle in essame in quantoo per entrambe le fattispecie è prevista p in astrratto la possibillità di comminaare la sospensioone dal servizio con privazionee della retribuziione per un perriodo superiore a dieci giorni).. 168 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Secondo quanto q previstoo dalla medesim ma disposizionee, i contratti co ollettivi di riferrimento possonoo disciplinare in i maniera diversa rispetto allla fonte legalee le norme procedimentali contenute nel cita ato comma 4 dell'articolo d 555 bis. Si precisa a che la derogga in favore dellla contrattazioone collettiva noon può però rig iguardare la materia dell'orgaano competentee all'avvio del procedimento, p allo svolgimento della proceddura e all'irroggazione della sanzione, s poich hé trattasi di aspetti a legati all'investitura di un organo, ossia o all'attribuzzione di una coompetenza, i quuali, in base aii principi costittuzionali, debboono essere necessariamente disciplinati d da fonti f normative. Al riguardo, l'articolo l 55, coomma 4, individdua una specifi fica competenzaa per l'irrogazioone della sanzione nel caso inn cui l'incolpatoo sia un dirigennte: questa spettta al dirigente di ufficio dirig genziale generalle o al titolare dell'incarico aii sensi dell'articolo 19, commaa 3, del d.lgs. n. n 165 del 2001. Pertanto, per queste q specifich he infrazioni la competenza deell'U.P.D. è divversa a secondaa che il dipendeente soggetto passivo della prrocedura sia un impiegato o un dirigente. Infatti, I nel prim mo caso all'uff fficio spetta l'inntera gestione del d procedimennto, dalla fasee della contesstazione a queella dell'irrogazzione della saanzione, mentre nel secondoo, la competenzza si arresta alll'istruttoria e lee determinazionni conclusive deel procedimentoo sono rimesse al dirigente di ufficio dirigenzziale generale (se ( il procedimeento riguarda un dirigente di ufficio u non geneerale) e al diriggente sovraordinnato, come il ca apo Dipartimennto o il Segretarrio generale (see il procedimennto riguarda un dirigente di uff fficio dirigenziaale generale). L L'espressione uttilizzata dalla leegge "dirigente generale" va intesa come rifeerimento alla tip ipologia di ufficcio cui il dirigeente è preposto e prescinde da alla circostanza che il dirigentte incaricato apppartenga allaa prima o alla seconda fascia a; infatti, in quuesto contesto, non pare avere alcun rilievvo la circostanzza soggettiva di essere iscritto alla prima o allla seconda fasccia del ruolo dirrigenziale. La norma non chiarisce se il dirigente sovraordinato debba essere il responsabile dell'ufficio diriigenziale generrale nell'ambitoo del quale è coollocato l'ufficiio dell'incolpatto o il dirigente dell'ufficio dirigenziale d geenerale nel cui ambito è com mpreso l'U.P.D.. La soluzione interpretativa più p corretta sem mbra la secondda. Infatti, tale soluzione consente meglio di soddisfare l'esiigenza di terzieetà e di uniform mità dell'organno in fattispeciie di illecito particolarmente p delicate, come quelle in esaame, che attengono alla corrretta incardinazzione e svolgim mento del procedimento discciplinare. Inolttre, la determiinazione di conclusione del procedimento può comportarre l'esercizio di d una discrezzionalità più o meno ampia a, ma tale discrezionalità puuò basarsi sollo sulle risultaanze dell'istrutttoria compiuta dall'U.P.D. a seguito s della coontestazione, co on la conseguennza che il ritenere al contrario la competenzza in capo al dirigente d dell'uf ufficio nel cui ambito svolge la propria atttività l'incolpaato sarebbe coomunque irrilevvante rispetto alla determinazzione conclusivva del procedim mento. Stante il silenzio s della leegge sul punto,, è rimesso alll'autonomia org ganizzativa di ciascuna c ammiinistrazione l'in ndividuazione della d struttura e dell'organo coompetente a svoolgere il proceddimento ed eventualmente ad irrogare le sannzioni nel caso in cui l'illecitoo sia commessoo proprio dal reesponsabile dell'U.P.D., dal diirigente dell'uff fficio dirigenziale generale sovvraordinato e dai d dirigenti titoolari di incaricoo di struttura coomplessa, fermaa restando la neecessità che l'in ndividuazione sia s effettuata a ppriori in astrattto. La formulaazione della dissposizione è chhiaramente riferrita alle Ammin nistrazioni delllo Stato, che sono tipicamentee articolate in uffici uf dirigenziali semplici e geenerali sovraorrdinati e nelle quali è presente la figura dell Capo Dipartiimento o del Seegretario generrale. L'applicazzione della norm ma nelle altre amministrazioni a i necessita inveece di un adattaamento attraverrso l'esercizio dei d poteri normaativi ed organizzzativi tipici dii ciascun ordinnamento e le soluzioni s sostan nziali dovrannoo essere rinvennute nell'ambito o della particoolare organizzazzione di ciascuun ente. Negli enti e locali l'attrribuzione dellee funzioni in quuestione potrebbbe essere comp piuta in favoree del segretarioo comunale o prrovinciale, oppoortunamente invvestito ai sensi dell'articolo 977, comma 4, lettt. d), del medesimo decreto. Come dettto, la competennza di cui al coomma 4 dell'arrticolo 55 ha ca arattere speciaale. Pertanto, pper tutte le altree ipotesi di illeecito rimane feerma la discipllina generale sulla competennza alla conteestazione dell'aaddebito, allo svolgimento deel procedimentto e all'irrogazzione della sanzzione di cui al menzionato artticolo 55 bis an nche nel caso in i cui l'incolpatto sia un dirigeente. Da ciò deeriva che, nel caaso di infrazionni di minor gravvità, la proceduura sarà svolta a dal responsabbile dell'ufficio ssovraordinato. Nelle altre ipootesi, la compettenza alla proccedura spetta all'U.P.D., a struuttura che è tittolare di una "competenza " fuunzionale" ed il i cui responsaabile pertanto si s deve ritenere legittimato ad adottare la deeterminazione conclusiva c del procedimento p ddisciplinare ancche nei confronnti di un dirigennte con incaricoo di livello superiore (sul puntoo è opportuno richiamare r l'oriientamento mannifestato dalla Corte C di cassazione nella già citata sentenzaa n. 10600 deel 3 giugno 20004). Stante il silenzio della legge in merito, è rimesso ancora una volta v all'autonomia organizzattiva di ciascunna amministrazzione l'individu uazione dell'orggano responsabbile dell'istrutttoria e dell'orggano competentte all'irrogazionne della sanzionne nel caso in cui c l'illecito sia commesso propprio dal responssabile dell'U.P..D. In sintesi, tenuto conto deell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. d n. 165 dell 2001, il quadrro generale risuultante é il seguente: fatti per i quali è previstaa la sanzione pecuniaria p (la sanzione sospen nsiva, per i diriggenti, è sempree potenzialmentte superiore a dieci d giorni): coontesta e applicca la sanzione ill dirigente capoo della struttura a; fatti colpitti con sanzioni più gravi di quuelle pecuniariie, eccezion fattta per quelli inndicati nel puntto seguente: co ontesta e applicca la sanzione l'U.P.D.; 169 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO per le solee infrazioni discciplinari ascrivvibili al dirigennte ai sensi deg gli articoli 55 bis, comma 7, e 55 sexies, com mma 3, si applicca il comma 4 del d predetto artticolo 55 bis, coon contestazionne dell'addebito o ed istruttoria dell'U.P.D., maa le determinazzioni conclusivee del procedimeento sono adottaate dal dirigentte con incarico dirigenziale geenerale della strruttura sovraorrdinata all'U.P.D D.. La ripresaa e la riaperturaa del procedimeento disciplinarre a seguito dellla comunicazioone della sentennza di condanna a del dipendentee. Come notoo, con il d.lgs. n. n 150 del 20099 è stato modifi ficato il rapportto tra procedim mento disciplinaare e procedimeento penale. Inffatti, l'articolo 55 5 ter del d.lgss. n. 165 del 20001 ha introdottto la regola geenerale seconddo cui il proceddimento discipliinare che abbiaa ad oggetto, inn tutto o in parrte, fatti in relaazione ai quali procede l'autorità giudiziariaa, è proseguito e concluso ancche in pendenzza di procedimeento penale. Quuesta regola è inderogabile neel caso di eserccizio dell'azionne disciplinare pper infrazioni di d minor gravittà e, pertanto, in tali ipotesi non è ammessaa la sospensionne del procedimento. La sosppensione è inveece ammessa per p le infrazionni di maggior gravità, g nei caasi di particolaare complessitàà dell'accertam mento del fattoo addebitato aal dipendente e quando, all'eesito dell'istrutttoria, non si dissponga di elementi sufficienti a motivare l'irrrogazione dellaa sanzione. Secondo quanto prrevisto al comm ma 4 del medessimo articolo , il procedimennto è ripreso entro e 60 giorn ni dalla comunnicazione dellaa sentenza all'a amministrazione di appartenenza del lavorattore ed è concluuso entro 180 giorni dalla riprresa. Al fine di rendere nota all'amministraz a zione procedente la pronuncia a della decisionne giudiziale, ll'articolo 70 deel d.lgs. n. 1500 del 2009 ha innserito un nuovvo articolo nel d.lgs. n. 271 del d 1989 ("Norrme di attuazionne, di coordinaamento e transiitorie del codicce di proceduraa penale."). Infa fatti, il nuovo arrticolo 154 ter dispone che "L La cancelleria del giudice chee ha pronuncia ato sentenza pennale nei confroonti di un lavvoratore dipenddente di un'am mministrazione pubblica ne comunica c il ddispositivo all'a amministrazionee di appartenenza e, su richiiesta di questaa, trasmette coppia integrale del d provvedimeento. La comunnicazione e la trasmissione sono s effettuate con c modalità teelematiche, ai sensi s del decretoo legislativo 7 marzo m 2005, n. 82, entro trentta giorni dalla data d del deposito.". É chiaro che la ripresa del procedimeento disciplinaare sospeso può ò aver luogo solo s a seguito della conoscen nza della senteenza integrale, comprensiva della de motivazionne, poiché l'istruuttoria deve ten ner conto di quaanto risultante in sede penale articolo 653 c.pp.p., richiamatoo dal comma 4 dell'articolo 55 5 ter). Pertantoo, il termine peer la ripresa deel procedimentoo decorre dalla a ricevimento della d comunicazzione della senttenza integrale, non essendo suufficiente la con noscenza del diispositivo. Ad analogga conclusione si s vede prevenire per l'ipotesi della riaperturra del procedim mento prevista ddal comma 3 deel citato articoloo 55 ter nel casso in cui sia neecessario adeguuare le determinazioni conclu usive del procedimento disciplinare alle risu ultanze del giuddizio penale. Al fine di agevolare l'essito celere dellee procedure, sii raccomanda pertanto p all'Am mministrazione giudiziaria di provvedere con la massima tempestività allaa comunicazionne del dispositivvo a seguito dellla richiesta dell'amministrazione interessata a e, ove disponibbile, a trasmettere direttamentte copia integraale della sentenzza anziché il so olo dispositivo anche a a prescinndere dalla rich hiesta. I MINISTRO PER IL P LA PUBB BLICA AMMINIISTRAZIONE E L'INNOVAZIO ONE Renato Brunnetta 170 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO IL PROCEDIM MENTO DISCIP PLINARE dopo la riforrma Brunetta d.lgs 27 ottob bre 2009 n.15 50 di attuazione della leggee delega 15/2 2009 L’OBBLIGO DI AFFISSIONE DEEL CODICE DISC CIPLINARE one sul sito isttituzionale dell’amministrazio one del codice e disciplinare, recante r l’indicaazione delle in nfrazioni e relaative La pubblicazio sanzioni, equivvale a tutti gli effetti e alla sua affissione a all’inggresso della sed de di lavoro. NZA AD IRROGA ARE LE SANZIO ONI LA COMPETEN Del responsab bile, con qualificca dirigenziale, della struttura in cui il dipend dente lavora dell’ ufficio peer i procedimenti disciplinari, costituito c presso ciascuna amm ministrazione • • • • rimprrovero verbale rimprrovero scritto multaa fino a 4 ore sospeensione fino a 10 1 giorni • • • sospeensione superio ore a 10 giorni licenzziamento con preavviso p licenzziamento senzaa preavviso RA LA PROCEDUR rimprovero veerbale Non vi sono particcolari adempimenti e non é neecessaria la con ntestazione scrittta. La sanzione deve essere applicaata entro venti giorni da quaando il responssabile é venuto oa con noscenza del fatto rimprovero scritto multa fino a 4 ore sospensione fiino a 10 giorni sospensione superiore a 10 giorni g Con ntestazione scritta entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto o. Con nvocazione scritta con preavviiso di 10 giorni per la difesa. In questa q fase il dipendente d può ò farsi assisteree da un proprio procuratore o rappresentan nte sind dacale cui conferisca mandato o. Il dipendente può inviare una me emoria scritta in n luogo della prresentazione. In caso di grave ed oggettivo impedimento, i può formularee motivata istaanza di rinvio del termine per l’eserrcizio della sua difesa. d Il procedimento p s conclude con si n l’archiviazion ne o con l’irroggazione della sanzione entro 60 giorni dalla contesstazione. In caso c di differim mento dei term mini a difesa su uperiore a dieci giorni il termine di 60 giorn ni é pro orogato di un peeriodo corrispo ondente. Perr queste sanzio oni il procedime ento é analogo o a quello prevvisto per le san nzioni meno graavi, con n le seguenti paarticolarità: licenziamento o con preavviso licenziamento o senza preavvisso • • • • tutti i teermini sono raddoppiati; il termin ne per la contesstazione dell’ad ddebito decorree dalla data di ricezione r degli atti a ovvero dalla d data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notiziaa dell’infrazionee; il respon nsabile della struttura deve trrasmettere gli aatti all’ufficio per p i procedimeenti disciplin nari entro 5 giorrni dalla notizia del fatto; la decorrrenza del term mine per la co onclusione del procedimento resta comunq que fissata alla a data di prim ma acquisizione della notizia deell’infrazione, anche a se avvenuta da partee del responsab bile della struttu ura in cui il dipeendente lavora. OLAZIONE DEI TERMINI T DA PA ARTE DELL’AMM MINISTRAZIONEE SCATTA LA DEECADENZA DALLL’AZIONE DISCIPLINARE. IN CASO DI VIO SE LA VIOLAZIONE DEI TERMINI É COMMESSSA DAL DIPEND DENTE QUESTI DECADE D DALL’EESERCIZIO DEL D DIRITTO ALLA DIFESA. D 171 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO LE IMPUGNAZZIONI La contrattazio one collettiva non n può istituire procedure di impugnazione dei provvedim menti disciplinarri, questo comp porta l’impossib bilità per i collegi arbitrali o arbitrri unici costituiiti contrattualm mente di giudiccare in materia disciplinare, tutti i collegi arrbitrali di discip plina istituiti in ogn ni amministrazio one o ente, giàà previsti dall’aarticolo 55 del d.lgs. 165/2001 1 sono stati so oppressi e dalla data di entratta in vigore del d.lggs. non é ammeessa l’impugnazione delle san nzioni disciplinaari dinanzi ai co ollegi arbitrali d di disciplina articolo 73 decretto di attuazione). Sulle controveersie in materia di sanzioni e procedimento disciplinare é co ompetente il giu udice ordinario.. Il dipendente ha la possibiliità, inoltre, di impugnare la sanzione discip plinare, entro 20 giorni, dinaanzi al collegio di conciliazion ne e arbitrato costiituito tramite l’ufficio provinciiale del lavoro, ai sensi dell’artticolo 7 della legge 300/70 (staatuto dei lavoraatori). LA CONCILIAZZIONE PREVENTTIVA I contratti collettivi possono o disciplinare procedure di co onciliazione non n obbligatoria, fuori dei casi per i quali é prevista la sanziione disciplinare del licenziamen nto, da instaurrarsi e conclud dersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestaziione dell’addebito e comunque prrima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione co oncordemente determinata all’esito di tali prrocedure non può p essere di sp pecie diversa daa quella previstta, dalla legge o dal contratto colleettivo, per l’infrrazione per la quale q si procedee e non é sogge etta ad impugnaazione. I termini del procedimento p d disciplinare resttano sospesi daalla data di apertura della proccedura conciliativa e riprendo ono a decorreree nel caso di conclu usione con esito o negativo. Il co ontratto collettivo definisce glli atti della proccedura conciliativa che ne detterminano l’inizzio e la conclusionee. RAPPORTO TR RA PROCEDIMEENTO PENALE E PROCEDIMEN NTO DISCIPLINA ARE Qualora sia insstaurato procedimento penalee per gli stessi fatti f o per alcun ni dei fatti per cui c si procede, non é più prevvista la sospensiione di quello discip plinare. Per le infrazio oni di maggiorre gravità (per le quali é preevisto il licenziamento o la sospensione s su uperiore a 10 giorni), nei cassi di particolare complessità dell’aaccertamento del d fatto addeb bitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone d di elem menti sufficienti a motivare m l’irrogaazione della san nzione, l’ufficio o competente può p sospenderee il procedimen nto disciplinare e fino al termin ne di quello penale,, salva la possib bilità di adottaree la sospension ne o altri strume enti cautelari nei confronti del dipendente. In caso di senttenza irrevocab bile di assoluzio one (il fatto non n sussiste, non costituisce c illeccito penale o ch he il dipendente e medesimo no on lo ha commesso o), previa istan nza del dipend dente, da presentarsi entro sei mesi dalla pronuncia peenale, l’amminiistrazione riaprre il procedimento o disciplinare per p modificare o confermare la sanzione. “LLa sentenza peenale irrevocab bile di assoluzio one ha efficaciia di giudicato nel giudizio g per ressponsabilità dissciplinare davan nti alle pubbliche autorità quaanto all'accertaamento che il faatto non sussisste o non costituiscce illecito penalle ovvero che l'imputato non lo ha commessso”articolo 653 3 c. 1 cpp. Se il processo penaale si conclude con una sentenza irrevocabile di d condanna, ili procedimentto disciplinare eventualmentte concluso co on l’archiviazione é riaperto per d conclusive all’eesito del giudizzio penale. Il procedimento disciplinare d é riiaperto, altresì,, se dalla senteenza adeguare le determinazioni irrevocabile di condanna risulta che il fatto o addebitabile al dipendente e in sede discip plinare comportta la sanzione del licenziameento, mentre ne é stata applicataa una diversa. “La sentenza penale irrevoccabile di condaanna ha efficaacia di giudicatto nel giudizio per bliche autorità quanto q all'acce ertamento dellaa sussistenza deel fatto, della su ua illiceità penaale e responsabilità disciplinare daavanti alle pubb ne che l'imputaato lo ha comm messo" articolo o 653, c.1bis cp pp. Il procedim mento disciplinaare é ripreso o riaperto entro o 60 all'affermazion giorni dalla co omunicazione della d sentenza dell’amministra d azione di apparrtenenza del lavvoratore ovvero dalla presenttazione dell’istaanza di riapertura ed e é concluso entro e centottanta giorni dallaa ripresa o dalla riapertura. Laa ripresa o la rriapertura avve engono median nte il rinnovo della contestazione dell’addebito da d parte dell’au utorità disciplinare competentte ed il procedimento prosegu ue secondo quaanto d 165/2001. previsto nell’aarticolo 55-bis d.lgs. 172 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO IL SISTEMA SA ANZIONATORIO O Oltre alle fattispecie previstee nei CCNL veengono introdo otte per legge nuove n figure ch he danno luogo o a procedimento disciplinaree ed all’applicazion ne di sanzioni diisciplinari. SI APPLICA IL LICENZIAMENT L O DISCIPLINARE CON PREAVVISO NEI SEGUENTI CASI: a) assenza priiva di valida giustificazione per un numero di giorni, anch he non continu uativi, superiorre a tre nell’arcco di un biennio o comunque per più di sette giorni g nel corso degli ultimi dieeci anni ovvero o mancata ripreesa del servizio o, in caso di asssenza ingiustificcata, ne fissato dall’amministrazionee; entro il termin b) ingiustificatto rifiuto del traasferimento dissposto dall’amm ministrazione per motivate esigenze di servizio; c) valutazione di insufficientee rendimento riferibile r ad un arco temporale e non inferiore al biennio, dovvuta alla reiteraata violazione degli d obblighi conceernenti la prestazione L VVISO PER: SI APPLICA IL LICENZIAMENT O SENZA PREAV a) falsa attesttazione della prresenza in servvizio, mediante l’alterazione dei d sistemi di rilevamento dellla presenza o con altre modaalità fraudolente, ovvero o giustificcazione dell’asssenza dal servizio mediante una u certificazio one medica falssa o che attesta falsamente uno stato di malatttia; b) falsità docu umentali o dichiarative commeesse ai fini o in n occasione dell’instaurazione del rapporto d di lavoro ovvero o di progression ni di carriera; c) reiterazionee nell’ambientee di lavoro di grravi condotte agggressive o moleste o minacciiose o ingiuriosse o comunque lesive dell’ono ore e della dignità personale p altrui; d) condanna penale p definitiva, in relazione alla a quale é preevista l’interdiziione perpetua dai d pubblici ufffici ovvero l’estiinzione, comun nque denominata, del d rapporto di lavoro. A SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZZIONE DELLA RETRIBUZIONE R DA UN MINIM MO DI TRE GIO ORNI FINO AD UN SI APPLICA LA MASSIMO DI TRE T MESI PER: a) condotte pregiudizievoli per p aver provoccato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del dan nno derivante dalla d violazione deggli obblighi conccernenti la presstazione lavorattiva. C TO IN DISPONIB BILITÀ: SI APPLICA IL COLLOCAMENT a) in tutti i caasi in cui il lavvoratore cagion na grave danno o al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienzza o incompetenzaa professionalee accertate daall’amministrazione ai sensi delle disposizzioni legislativee e contrattuaali concernentti la valutazione deel personale deelle amministrazzioni pubblichee. Il provvedime ento che definissce il giudizio diisciplinare stabilisce le mansio oni e la qualifica peer le quali può avvenire l’even ntuale ricollocamento. Durantte il periodo neel quale é collocato in disponiibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire au umenti retributtivi sopravvenutti. FINO AD UN MASSIMO DI TRE A SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZZIONE DELLA RETRIBUZIONE R T MESI E DEELLA SI APPLICA LA RETRIBUZIONEE DI RISULTATO PER UN IMP PORTO PARI A QUELLO SPETTTANTE PER ILL DOPPIO DEL PERIODO DELLLA DURATA DEELLA SOSPENSIONEE PER: a) mancato essercizio o la decadenza dell’azzione disciplinaare, dovuti all’o omissione o al ritardo da partte del dirigente e, senza giustificcato motivo, degli atti a del procediimento disciplin nare o a valutazzioni sull’insusssistenza dell’illeecito disciplinarre irragionevoli o manifestameente infondate in reelazione alle inffrazioni sanzion nabili con il licenziamento. b) ai soggetti non n aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta p sanzio one della sospensione dal servizio o con privazione della retribuzzione, ove non diversamente stabilito s dal con ntratto collettivvo. ABILITÀ CIVILE EVENTUALMEN E NTE CONFIGURA ABILE A CARICO O DEL DIRIGEN NTE IN RELAZIO ONE A PROFILI DI ILLICEITÀ NEELLE LA RESPONSA DETERMINAZIONI CONCERN NENTI LO SVOLLGIMENTO DELL PROCEDIMEN NTO DISCIPLINA ARE É LIMITATTA, IN CONFOR RMITÀ AI PRIN NCIPI C DI DOLO O COLPA GRAVEE. GENERALI, AI CASI 173 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Capitolo IX ORDINAM MENTO PROFESSIO ONALE OBIETTIVI E FIINALITÀ aarticolo 5 CCNL 2006/09 1. Nel quadro degli obiettivi di ammo odernamento delle d pubbliche e Amministrazioni, le parti p prendono atto della necessità di di grande rilevaanza strategica per proseguiree il processo di riforma del sisstema di classifficazione professionale, comee presupposto d attuare e sostenere il miglioramento m della funzionaalità degli ufficci, nonché pro omuovere la vaalorizzazione e lo sviluppo delle d nalità esistenti. profession 2. Nell’am mbito di tale pro ocesso, l’istituzzione della Com mmissione per l’ordinamento prevista dal CC CNL del 12 giu ugno 2003 _100 0 ha consentito o di realizzare una u fase istrutto oria per l’analissi e la verifica, in sede tecnica,, di tutti gli aspetti di tale tematica, anche al fine di misurarre il cambiamen nto finora operaato dai contrattti e di proporre e l’adozione di soluzioni s più avanzate. 3. Nella prospettiva p di realizzare un nuovo n modello o classificatorio o, le parti ribadiscono il loro o impegno ad individuare ido onei strumenti gestionali che possano assicurare, attraverso o la crescita pro ofessionale ed economica dei dipendenti, un na maggiore quaalità ed efficaciia dell’azione deelle pubbliche Amministrazion A ni. 4. La nuovva classificazione, pertanto, si basa sui seguen nti principi: - valorizzaazione delle prrofessionalità in nterne per garaantire alla colleettività prestazioni di elevata qualificazione ed e il conseguim mento di obietttivi di efficacia; - flessibilità nella gestion ne delle risorse umane in corre elazione all’effeettivo sviluppo professionale. 5. Coerenttemente con taali finalità, un ruolo primario é attribuito allla formazione continua, che attraverso unaa serie organicaa ed articolata di interventi, costituisce c un fondamentale f f fattore di accre escimento proffessionale, di aggiornamento delle competenze, d una nuova cu ultura gestionalle. nonché di affermazione di CLASSIFICAZZIONE aarticolo 6 CCNL 2006/09 1. Il sistem ma di classificaazione del perssonale, impronttato a criteri di d flessibilità co orrelati alle esigenze connessse ai nuovi modelli organizzattivi delle Ammin nistrazioni, é arrticolato in tre aree: a Prima Area: co omprendente laa ex posizione A1, A A1S; Seconda Area: comprendentee le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S; B Terza Area: comprendente lee ex posizioni C1 1, C1S, C2, C3 e C3S. 2. Le areee sono individu uate mediante le declaratorie che descrivo ono l’insieme dei d requisiti ind dispensabili pe er l’inquadrameento nell’area medesima. Lee stesse corrisspondono a livelli omogenei di competeenze, conosceenze e capacittà necessarie per mento di una vasta e diversificaata gamma di attività lavorativve, secondo quaanto previsto d dall’allegato A del d presente CCNL l’espletam 3. All’interrno di ogni singgola area, sono collocati i profiili professionali che, in quanto o riconducibili aad un medesimo o settore di attività o ad una medesima m tipologia lavorativa o professionalee, possono esse ere tra loro omogenei o affini.. 4. I profili professionali, secondo i setttori di attività, definiscono i contenuti c tecnici della prestaazione lavorativva e le attribuzzioni na descrizione sintetica ed esaustiva e delle mansioni svo olte, dei requissiti e del livello o di proprie deel dipendente,, attraverso un profession nalità richiesto. 174 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 5. Ai sen nsi dell’articolo o 52 del d.lgs. n. 165 dell 2001, ogni dipendente é tenuto a svo olgere le man nsioni considerate profession nalmente equivvalenti all’intern no dell’area, faatte salve quelle per il cui esp pletamento sian no richieste spe ecifiche abilitazzioni profession nali. Ogni dipen ndente é tenuto, altresì, a svvolgere tutte le attività strum mentali e complementari a quelle q inerenti allo specifico profilo p attribuito. 6. L’accesso dall’esterno o nelle aree é previsto nella posizione retributiva iniziale di ciascun pro ofilo profession nale in relazion ne a A i del quanto staabilito nell’allegato A, anche al fine di garantire un assettto classificatorio omogeneo tra le diverse Amministrazioni comparto.. 7. Al fine di favorire laa valorizzazionee della professsionalità dei dipendenti é prrevista la posssibilità di effettuare progresssioni all’interno o del sistema claassificatorio. 8. Per ciasscun profilo, in relazione all’arricchimento pro ofessionale con nseguito dai dip pendenti nello ssvolgimento de ella propria attivvità, viene indivviduato un sisttema di progressioni economiche, che si atttua mediante l’’attribuzione dii successive fassce retributive. Per l’Area Prim ma sono previstte tre fasce eco onomiche, per l’’Area Seconda sei e per la Terzza sette. P PROFILI PROFESSSIONALI aarticolo 7 CCNL 2006/09 1. Nel sisttema di classificazione la definizione dei pro ofili si configura come risorsaa organizzativa preordinata ad d una gestionee più flessibile e razionale del personale, non nché a garantiree una migliore corrispondenzaa delle prestaziioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Amm ministrazione. 2. Ai sensii dell’articolo 6 (classificazionee), i profili proffessionali sono collocati all’intterno di ciascuna area, secondo i settori attività ed individuano, in relaziione agli obiettivi istituzionalli delle Amministrazioni, le diverse tipologie professionalii esistenti. Ciasscun profilo é unico u e si caraatterizza per il titolo di studio o necessario per l’accesso daall’esterno, non nché per il live ello di complessità, responsab bilità ed autono omia richiesto per p lo svolgimen nto delle mansioni in esso rico omprese. 3. I profili professionali,, nell’ambito di d ogni settoree di attività alll’interno di ciaascuna area, so ono definiti daalla contrattaziione CNL del 16 febb braio 1999, con l’assistenza ob bbligatoria dell’ARAN. Tale attività integrativaa di cui all’articolo 4, comma 3 lett. A) del CC di assisten nza é preordinata a garantire un u assetto omo ogeneo all’interno del compartto sulla base deei criteri definiti a livello nazionale e può realizzarsi anche atttraverso uno specifico s pareree tecnico. CR RITERI PER LA DEFINIZIONE D DEEI PROFILI PROFFESSIONALI a articolo 8 CCNL 2006/09 1. I profilli, distinti per settori di attivvità, possono accorpare le mansioni m preceedentemente aarticolate sulle e diverse posizzioni economich he di ciascuna area, secondo o le caratteristtiche professio onali di base in ndicate nell’allegato A, che definisce, d altreesì, i requisiti necessari per lo svolgimento deei compiti che il lavoratore é tenuto ad effetttuare, nonché le modalità di accesso. 2. Ai fini della definizionee dei profili proffessionali la con ntrattazione inttegrativa di Am mministrazione tterrà conto dei seguenti criterri: a) superaamento dell’ecccessiva parcelllizzazione del precedente sisstema, attraverrso la costituzione di profili che comprend dano al proprio o interno attiviità tra loro sim mili e riconducib bili ad una tipo ologia lavorativa comune, purr nel rispetto della d differenziaazione dei conteenuti tecnici; b) individuazione all’inteerno delle aree di profili unici con c riferimento o ai contenuti d delle mansioni, senza possibilittà di one di uno stessso profilo profeessionale articolato su due areee diverse; costituzio c) semplifficazione dei co ontenuti delle mansioni m attravverso l’utilizzazione di formulaazioni più ampiie ed esaustive che evitino deescrizioni dei co ompiti analitich he o dettagliate; d) attualizzazione delle mansioni in relazione ai processi di ammodernamento dellle Amministrazzioni ed alle nu uove tecnologie adottate; 175 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO e) indicazzione della confluenza tra veccchio e nuovo sistema, al finee di garantire il rispetto dell’inquadramento o già acquisito nel sistema di classificazione,, nonché di evitare che il perssonale appartenente ad una posizione p giurid diconga inquadrato in una posizion ne retributiva più elevata, con conseguente aggravio a di spessa; economicca inferiore ven f) garanzia che, nell’utilizzazione della clausola c di cui all’articolo a 6, co omma 6 (classificazione), saràà rispettato nei casi di accesso o, a parità di professionalità p richiesta nel prrofilo, il mantenimento del m medesimo trattaamento econom mico stipendiale previsto per il personale in servizio. 2. o delle aree, con n la conseguente riorganizzaziione Nei casi in cui sia neecessaria la ricomposizione dei processi lavorrativi all’interno pendenti, artico olata su più profili professionali nell’ambito d di una stessa are ea, viene costittuito della prestazione lavvorativa dei dip s il profilo di base b che quello o o quelli più evvoluti comunqu ue appartenenti ad una medessima un prrofilo unico chee ricomprende sia famigglia professionaale o riconducibili ad una steessa tipologia laavorativa. In taale profilo unicco ogni dipendente mantienee, ad invarianza di spesa, il trattamento o economico co omplessivo in godimento g e laa professionalità acquisita, con la conservaziione mica corrispondente alla trasp posizione autom matica di cui all’articolo 10 (nuovo inquadramento e norm me di della fascia econom d accesso dall’esterno al proffilo stesso coinccide con quella del profilo di base b primaa applicazione),, mentre la possizione iniziale di preso o in considerazione nel processo di ricomposizione. UOVI PROFILI ISTITTUZIONE DI NU a articolo 9 CCNL 2006/09 1. Le Amm ministrazioni, in n relazione alle proprie necesssità organizzative, possono prrevedere l’istitu uzione di nuovii profili nell’am mbito delle dotaazioni organiche individuando one la posizion ne di accesso, secondo s i criteeri di cui all’artticolo 8, comm ma 2 (criteri peer la definizionee dei profili pro ofessionali). 2. Nel caso o in cui il nuovo o profilo definitto in contrattazzione integrativva tragga origine dallo sdoppiaamento di un profilo di pari livvello retributivo o precedentemente previsto, in esso possono essere inquadrati, in prima applicazione, ccon il consenso o degli interessaati e senza incrremento di sp pesa, i dipendeenti che, in po ossesso dei re equisiti culturalli e profession nali previsti pe er il nuovo pro ofilo profession nale nell’area di appartenenza, svolgano già le relative manssioni e siano co ollocati nella meedesima area. Il passagggio avviene con mantenimen nto della fasciaa retributiva maturata. m In caaso di mancatto consenso il dipendente resta assegnato al profilo di ap ppartenenza, ovve questo sia co onfermato, e to orna a svolgernee le relative maansioni. one ai profili di d nuova istituzzione, prima di d procedere alla selezione d dall’esterno, tro ova applicazion ne il 3. Ai fini dell’assegnazio d flessibilitàà disciplinato seecondo le proccedure e percen ntuali indicate nell’articolo 16 6 (flessibilità tra profili all’inteerno principio della dell’area). NUOV VO INQUADRAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE A articolo 10 CCNLL 2006/09 1. Il perso onale in servizio o alla data di entrata e in vigorre del presente e CCNL é inquadrato nel nuo ovo sistema di classificazione con effetto au utomatico dallaa stessa data mediante m il ricconoscimento -all'interno di ciascuna area - della posizio one economicaa già conseguitaa nell'ordinameento di proven nienza e con laa collocazione nella fascia reetributiva corrispondente seccondo la tabella di trasposizio one B (tabella di d trasposizionee automatica neel sistema di claassificazione). 2. Nel casso in cui siano tuttora in corsso le selezioni previste dal prrecedente CCNL , il primo inq quadramento avviene a second do la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrataa in vigore del presente p contraatto e successivvamente, superrata la selezion ne, si provvede ad un nuovo inquadramento del d dipendentee stesso che avvviene con le meedesime modaliità enunciate all comma 1. una Amministrrazione, i contingenti delle originarie o posizzioni 3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche compleessive di ciascu economich he di cui al precedente sisteema di classifiicazione, sono portati alla posizione di acccesso prevista in ogni profilo o in applicazione dell'articolo o 6, comma 6 (classificazione). 176 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 4. Tutte lee procedure per i passaggi all’interno del sisttema di classificazione già pro ogrammate, concordate o attiivate sulla basee del precedentte CCNL del 16 6 febbraio 1999 9, sono portatee a compimento o, con le modaalità di finanziam mento previste e da tale contraatto, secondo i criteri già stabiiliti in contrattaazione integrativa. 5. Il nuovo o inquadramentto di cui ai com mmi l e 2 viene comunicato c ai dipendenti d a cu ura di ciascuna Amministrazione al termine delle d relative prrocedure. 6. Nel quaadro dei processi di razionalizzazione organ nizzativa e di miglioramento m d della funzionalità degli uffici e della qualitàà dei servizi all’utenza, le Amm ministrazioni, in n prima applicaazione, possono effettuare, in n via prioritariaa e con le proccedure previstee dal C per i paassaggi di area,, la ricomposizione dei proce essi lavorativi per p i profili della medesima tipologia t lavoraativa presente CCNL articolati su s aree diverse. DECLARA ATORIE DELLE AREE A FUNZIONA ALI (Allegato A al CCN NL 2006/09) AREA FUN NZIONALE PRIM MA ( ex A1 e A1 1S ) Appartenggono a questa Area funzionale i lavoratorri che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono com mpiti qualificati richiedenti cap pacità specifichee semplici, anch he di supporto alle lavorazioni. Specifichee professionali: - conosceenze generali di base; - capacitàà manuali generriche per lo svo olgimento di atttività semplici; - limitata complessità deei problemi da affrontare; a mia e responsab bilità riferite al corretto svolgimento dei com mpiti assegnati. - autonom Contenuti professionali di d base: Lavoratorre che svolge tu utti i compiti dii supporto alle varie attività co on l’ausilio di m mezzi in dotazio one sulla base delle d specifichee professionali di area e del profilo p di apparttenenza, le cui caratteristichee analitiche sono individuate nella n contrattazione integrativva attraverso laa descrizione dei contenuti tecnici della presstazione lavorattiva. In particollare, e provvede al ricevimento r dei visitatori, é addetto alla guiida di veicoli e al trasporto delle d a titolo esemplificativo, persone o cose, alla consegna di docum mentazione o merci. m omico iniziale atttraverso le pro ocedure di cui aalla legge del 28 8 febbraio 1987 7, n. Accesso allla Prima Area: Dall’esterno neel livello econo 56 e succeessive. Requisiti: Assolvimento A d dell’obbligo scolastico o diplom ma di istruzione e secondaria di primo grado. AREA FUN NZIONALE SECO ONDA (ex B1, B2, B3 e B3S) Appartenggono a questa Area funzionaale i lavoratori che, nel quad dro di indirizzi definiti, in possesso di cono oscenze teorich he e pratiche, svolgono s anchee funzioni speccialistiche nei vari v campi di ap pplicazione ovvvero svolgono aattività che richiedono speciffiche conoscenzze dei processi operativi e gesttionali. Specifichee professionali: - conoscen nze tecniche di base utili allo svolgimento s dei compiti assegnati, acquisibilii con la scuola d dell’obbligo; - capacità manuali e/o teecnico-operativee riferite alla prropria qualificazione e/o speciializzazione; - relazioni organizzative di d tipo semplicee. d base: Contenuti professionali di c al pro oprio settore dii competenza, sulla s Lavoratoree che, nel proprio ambito proffessionale eseggue tutte le attivvità lavorative connesse base dellee specifiche pro ofessionali e deel livello di conoscenze richiessti dal profilo di d appartenenzaa, le cui caratte eristiche analitiche sono indivviduate nella co ontrattazione in ntegrativa attraverso la descrizzione dei conteenuti tecnici dellla relativa presstazione lavorattiva. In particolare, a titolo eseemplificativo: - Lavorattore che costru uisce manufattti, esegue lavo orazioni, provveede alla manutenzione e rip parazione di gu uasti utilizzand do apparecchiatture di tipo sem mplice. 177 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO - Lavoratore che svolgee compiti di in nserimento datti, digitazione, composizione e duplicazione e di testi, semplici attività dii segreteria, quali compilazion ne di modulisticca, schedari e bollettari, protocolla e gestisce e le attività inerrenti la ricezione e l’invio della corrispondeenza; partecipaa alla raccolta ed e al riordino d dei dati; collab bora alle attivittà di sportello.. - Lavorato ore che sorvegllia gli accessi, reegolando il flussso del pubblico o e fornendo lee opportune infformazioni, attiva e controlla gli impianti deii servizi generali e di sicurezza. nza dei beni e degli impiantti dell’Amministrazione assicu urandosi della loro - Lavoratore che provvede alla vigilan i di sicurezza; guida veeicoli per il trasp porto di person ne e/o cose. integrità, aziona, gestiscce e verifica gli impianti Specifichee professionali: uola media supeeriore e discretta complessità dei d processi e delle d - livello di conoscenze accquisibili con il diploma di scu problemaatiche da gestiree; - autonom mia e responsab bilità nell’ambitto delle prescrizioni di massim ma e/o secondo metodologie definite; d - svolgimeento di attività esecutiva ed isstruttoria in cam mpo amministraativo, tecnico, ccontabile o nei settori specialiistici connessi alle attività istittuzionali delle Amministrazion A ni; perative interne e con assunzion ne di responsab bilità dei risultatti; - capacitàà di coordinameento di unità op - relazioni organizzative di media comp plessità; - gestionee delle relazioni dirette con gli utenti. Contenuti professionali di d base: prio ambito professionale eseegue tutte le attività a lavorative connesse al proprio setto ore di competenza, Lavoratoree che, nel prop intervenen ndo nelle diverrse fasi dei proccessi lavorativi,, sulla base dellle specifiche professionali e d del livello di co onoscenze richieesto da ciascun n profilo, le cui caratteristiche analitiche so ono individuate e nella contratttazione integrativa attraverso o la descrizionee dei contenuti tecnici della relativa prestazio one lavorativa. In particolare, a titolo esemplificativo: ore che intervieene nelle diverse fasi dei proccessi di lavoraziione, provvedendo alle esecuzzione di operazzioni - Lavorato tecnico manuali m di tipo specialistico quali, q ad esemp pio, l’installazio one, la conduziione, la riparazzione di prodottti e impianti, esegue prove di d valutazione sugli s interventi effettuati, utilizzando apparecchiature di tip po complesso di cui verifica l’eefficienza. - Lavorato ore che svolge attività preparatorie di atti an nche da notificaare, predisponee computi, rendiconti e situazzioni contabili semplici, svolgge attività di stenodattilograafia ed inserim mento dati, an nche utilizzando apparecchiatture nuta di strumen nti di registrazio one e di archiviazione. informatiche, cura la ten ore che svolge attività di vigilanza e custodiia nei locali asssegnati, coordin nando le profe essionalità di livvello - Lavorato inferiore. t possed duta, esegue la progettazio one, - Lavorattore che, nelll’ambito dellaa specifica professionalità tecnica realizzazio one e collaudo o di apparecchiaature semplici, impianti e maacchinari, cura l’esecuzione ed d il coordinameento degli interventi assegnatti nel rispetto delle d procedure e in atto, effettu ua ispezioni, acccertamenti, co ontrolli, misurazzioni e rilievi, svolge s le attivittà connesse aggli specifici setttori di competeenza, assicura l’attuazione ed d il coordinameento operativo o dei piani di produzione, p maanutenzione, analisi, a rilevazio one e studio, interpretando progetti tecnicci da realizzaree. - Lavorattore che, nei diversi settori di competen nza, elabora dati d e situazioni complesse anche utilizzaando strumentazioni informattiche, rilascia co opie, estratti e certificati, esplica attività di ssegreteria in co ommissioni, attività di istrutto oria sulla base di d procedure prredefinite. - Lavorato ore che, nell’am mbito della specifica professio onalità acquisitaa e per quanto di competenzaa, cura l’esecuziione di proced dure e di elabo orazioni del cicclo informatico o, predispone il manuale operativo, assicuraa i flussi operaativi, realizza i programmi currandone la funzzionalità e l’eseccuzione. Accesso allla Seconda Areea Dall’estern no: - mediante le procedure previste dalla leggge del 28 febb braio 1987, n. 56 e successive m modificazioni - mediantee pubblico conccorso. Dall’intern no: dalla Primaa Area funzionaale all’Area superiore con le modalità prevviste dall’artico olo 14 (passagggi tra le aree), del presente CCNL C . Requisiti : 178 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Per l’accessso dall’esterno o: - diploma di scuola secondaaria di primo grrado ed eventu uali titoli professsionali o abilitaazioni previsti dalla d legge per lo svolgimento o dei compiti asssegnati. - diplo oma di scuola secondaria s di secondo s grado ed eventuali titoli professionaali o ni previsti dalla legge per lo svo olgimento dei compiti c assegnaati. abilitazion Per l’accessso dall’interno o: - per il perso onale provenien nte dalla Primaa Area in posseesso dei requisiiti previsti per l’accesso al pro ofilo dall’estern no, non é richieesta esperienza professionale maturata m nella suddetta posizione; - in mancaanza del titolo di d studio previssto per l’accessso al profilo dalll’esterno, nel caso c in cui lo sttesso non sia re equisito necesssario per lo svo olgimento dell’’attività professsionale, fatti salvi s i titoli pro ofessionali o abilitativi a per leegge, é richiessta una esperieenza profession nale complessivva di almeno cin nque anni nell’area di provenienza oppure, nel n caso di flesssibilità tra profili di cui all’articolo 16, di quatttro nel profilo di provenienzaa. AREA TERZZA (ex C1, C1S,, C2, C3 e C3S Declaratorria Appartenggono a questa area funzionaale i lavoratori che, nel quad dro di indirizzi generali, per la conoscenzaa dei vari proccessi gestionali,, svolgono, nellle unità di livello non dirigenzziale a cui sono o preposti, funzzioni di direzione, coordiname ento e controlllo di attività di importanza rilevante, r ovvero lavoratori che c svolgono funzioni f che si caratterizzano per il loro elevato e conten nuto specialisticco. Specifichee professionali: oscenze ed esp perienze teorico o pratiche dei processi gestio onali acquisibili con il diplom ma di - elevato grado di cono laurea o laurea specialistica; pi di - coordinamento, direziione e controlllo, ove previsto, di unità orgganiche anche a rilevanza estterna, di grupp d studio; lavoro e di - svolgim mento di attivvità di elevato o contenuto tecnico, t gestio onale, specialisstico con assu unzione direttaa di responsabilità di risultatti; - organizzzazione di attiviità; - relazioni esterne e relaazioni organizzaative di tipo com mplesso; mia e responsab bilità nell’ambit to di direttive generali. g - autonom d base: Contenuti professionali di bito della speccifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività dii elevato conte enuto specialisttico, Lavoratoree che, nell’amb attinenti al a proprio setto ore di competenza in relazione alle specifich he professionalii ed al livello di conoscenza riichiesto da ciasscun profilo, le cui caratteristtiche analitichee sono individu uate nella contrattazione inteegrativa, attraveerso la descrizione dei conteenuti tecnici dellla prestazione lavorativa. In particolare, p a tittolo esemplificaativo: ore che, nel seettore assegnatto e nell’ambito o della specificca professionalità posseduta, imposta e realizza - Lavorato progetti di d fattibilità, valuta, modifica e sceglie le pro ocedure e le teecniche più idon nee per la prop pria attività; svolge studi, riceerche e consuleenza; svolge atttività ad alto co ontenuto speciialistico che ricchiedono particcolari conoscen nze conseguite anche a seguitto di laurea sp pecialistica; anaalizza anche nu uove metodich he per la realizzzazione dei prrogrammi asse egnati all’unità che eventualm mente dirige o coordina; - Lavorattore che, nell’ambito dell’arrea professionaale assegnata, effettua acceertamenti veriffiche e controlli e sorveglia l’esecuzione dei d lavori, interrvenendo ove necessario, n cura la predisposiizione degli attti amministrativvi di competen nza ovvero svo olge attività isp pettive, di valuttazione, di conttrollo, di progrrammazione, di revisione nei vari settori di attività; - Lavorattore che può dirigere o co oordinare unitàà organiche o strutture ancche di rilevanzza esterna, la cui responsabilità non é riseervata a dirigenti, garantendo o lo svolgimentto dell’attività d di competenza, provvedendo agli menti previsti nell’ambito n di normative gen nerali ed emanando direttive ed istruzioni specifiche peer il adempim raggiungimento degli ob biettivi assegnatti; uta, anche a seguito di lau urea - Lavorattore che, nell’ambito della specifica professionalità teecnica possedu specialistica, abilitazionii e/o iscrizioni all’albo, a esegue e la progettazio one, realizzazione e collaudo di d apparecchiatture, s altrresì i materiali idonei per la propria attivitàà; dirige e coorrdina gli intervventi impianti e macchinari, scegliendo 179 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO assegnati nel rispetto delle d procedurre in atto; effe ettua ispezionii, accertamenti, controlli, miisurazioni e rilievi; assicura la direzione ed il coordinamen nto anche dei progetti p tecnici da realizzare e dei piani operaativi oppure svolge attività dii analisi, rilevazione e studio; - Lavorato ore che, second do la specifica professionalitàà acquisita, anche a seguito dii laurea specialistica, svolge, per p i settori di competenza, lee attività relativve alla realizzazzione dei prograammi, e della reelativa revisione, ottimizzazione e e modiffiche manutenzzione; prefiguraa la struttura hardware necessaria e gestiscee il software, prroponendo le eventuali e valutan ndo i relativi prrodotti; effettua l’analisi tecnica delle proceedure, prepara e trasmette aii programmato ori la necessaria documentaziione per la stesura dei prograammi; gestisce il centro elabo orazione e com municazione dati, o uno o più ù settori nei qu uali lo stesso é ripartito; coo ordina e pianifica le attività d di sviluppo e ge estione dei sisttemi informatici, controllando o gli standard di d funzionamentto degli stessi, nonché le relattive specifiche funzionali. f Accesso allla Terza Area: Dall’estern no: mediante pubblico concorrso. Dall’intern no: dalla Second da Area alla posizione retributtiva iniziale della Terza Area co on le modalità previste dall’arrticolo 14 (passaggi tra le areee) del presente CCNL Requisiti: o: - diploma di laurea o diplo oma di laurea specialistica co oerenti con le professionalità da selezionaree ed Per l’accessso dall’esterno eventuali titoli t profession nali o abilitazioni previsti dallaa legge per lo svvolgimento dei compiti assegn nati. Per l’accessso dall’interno o: - per il perso onale in possessso dei requisitii previsti per l’aaccesso dall’esterno, non é riichiesta esperieenza profession nale maturata nella n Seconda Area; A - in mancaanza del titolo di d studio previssto per l’accessso al profilo dalll’esterno, nel caso c in cui lo sttesso non sia re equisito necesssario per lo svolgimento dell’attività professio onale, fatti salvvi i titoli professsionali o abilitativi per legge, p purché in posse esso del diplom ma di scuola seccondaria superiore, é richiesta una esperien nza professionaale complessivaa di almeno seette anni nell’arrea di provenieenza oppure, neel caso di flessibilità tra profili di cui all’artico olo 16 di quattro o nel profilo di provenienza. S DI CLA ASSIFICAZIONEE PROGRESSIONE ALL’INTERNO DEL SISTEMA articolo 12 CCNLL 2006/09 1. In relazzione al sistema di classificazzione previsto dal d presente co ontratto, le progressioni dei dipendenti all’’interno del nu uovo ordinamen nto professionaale si configuran no come: a) Progressioni tra le aree: le prrogressioni tra le aree avvenggono dall’area sottostante allla posizione di accesso dell’aarea o 11, comma 2 (accesso dall’e esterno). Alla seelezione sono aammessi i dipe endenti in posseesso supeeriore nel rispetto dall’articolo dei requisiti r definitti dall’allegato A, A nei limiti della percentuale dei posti vacan nti nella dotazio one organica destinati all’acceesso dall’interno, ai senssi dell’articolo 10, 1 comma 3 (n nuovo inquadramento), in relazione al profilo o per il quale si concorre. b) Svviluppi economici all’interno delle d aree: si configurano come e progressione economica, di ogni profilo, all’interno delle aree a che si realizza mediante la previsione, dopo laa posizione di accesso al pro ofilo medesimo o, di successive e fasce retribu utive ondo la disciplin na di cui agli arrtt. 17 (sviluppi economici all’iinterno delle arree) e 18 (proccedure e criteri di selezione peer lo seco svilu uppo economico o all’interno deell’area). 2. Le proggressioni di cui al a precedente comma c 1 lett. a) a e b) devono tendere alla vaalorizzazione deel lavoro dei dipendenti, teneendo conto in modo m significatiivo dei risultati conseguiti daggli stessi, opporrtunamente vallutati, attraversso metodologie e che apprezzin no la qualità dell’esperienza prrofessionale maaturata, eventu ualmente suppo ortata da titoli coerenti c con la posizione da ricoprire. FLESSIBILITÀ TRA I PROFILI ALLL’INTERNO DEELL’AREA a articolo 16 CCNL 2006/09 180 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1. All'interrno dell'area é consentito c il paassaggio tra pro ofili diversi, a paarità di livello di d accesso ed a condizione che e i richiedenti siiano in possesso dei requisiti culturali c e profeessionali previsti per l'accesso al profilo in baase all'Allegato A. 2. Il passaaggio del dipendente avviene nei limiti deella percentuale e di dotazionee organica del profilo di desttinazione riservvata all'accesso o dall'interno e l'interessato co onserva la fascia retributiva accquisita, che rim mane a carico d del fondo. 3. Il passaaggio é effettu uato dalle Amm ministrazioni, teenuto conto delle esigenze di d servizio, a d domanda degli interessati, prrevia verifica vo olta ad accertarre il possesso delle capacità professionali rich hieste ed, a parità in caso di p più domande, con c valutazionee dei titoli posseeduti in base ai criteri previsti dall'articolo 13 3 (progressioni tra le aree). 4. Qualoraa nell’area si deeterminino postti disponibili neella dotazione organica o di un profilo p é consen ntito, tenuto co onto delle esigeenze di servizio o, anche lo svilu uppo professionale dei dipend denti inquadratti in altro profilo, di diverso livello di accessso, della medessima area purch hé in possesso dei d requisiti culturali e professsionali richiesti per l'accesso all’area, a di cui all’Allegato A e con c risorse a caarico del fondo. Tale sviluppo o avviene con le l modalità preeviste dall'articcolo 18, commi 6 e 7 (proced dure e criteri di d selezione peer lo sviluppo economico e all'in nterno dell'areaa). ONOMICI ALL’IINTERNO DELLEE AREE SVILUPPI ECO articolo 17 CCNLL 2006/09 1. Le partti si danno attto che alla maaggiore flessibilità del sistema di classificazzione del perso onale, disciplin nata dall’articolo 6 (classificazzione), deve co orrispondere, nelle singole areee, all’interno di d ciascun profiilo, un articolatto sistema di svviluppo econom mico correlato al diverso grado di abilità professionale p p progressivamen nte acquisito dei dipendenti nello svolgime ento delle funzzioni proprie deell’area e del prrofilo di apparteenenza. 2. Ai senssi del comma 1, fermo restaando l’inquadramento del dipendente nellaa posizione di accesso del profilo, p lo svilu uppo economico o si realizza meediante la prevvisione, dopo il trattamento economico iniziaale, di successivve fasce retribu utive il cui num mero ed i valori economici ann nui sono stabilitti nella allegata Tabella E (svilu uppi economici all’interno delle aree). 3. Lo sviluppo economico o si attua con laa stipulazione del contratto inttegrativo di Am mministrazione, nel limite delle e risorse finanziiarie esistenti e disponibili nell fondo di cui all’articolo 32 deel CCNL del 16 6 febbraio 1999 9, nel rispetto d di quanto ivi staabilito al comm ma 2, sesto alineea, nonché dei criteri generali previsti dal presente CCNL all’articolo 18 (procedure e ccriteri di selezio one per lo svilu uppo economico o all’interno deell’area). L SVILUPPO EC CONOMICO ALLL’INTERNO DELLL’AREA PROCEDURE E CRITERI PER LO articolo 18 CCNLL 2006/09 1. Lo sviluppo economico o di cui all’artico olo 17 (sviluppii economici all’interno delle aree) é effettuatto secondo i criiteri e le proced dure p articolo , integrabili nella contrattaazione integrattiva, sulla basee di appositi ind dicatori ponderati in relazion ne al di cui al presente diverso livvello di professionalità richiesto per i singoli profili p in ciascun n settore di attività all’interno area. 2. I passagggi da una fasciaa retributiva a quella q immediaatamente succe essiva avvengon no con decorren nza fissa dal 1° gennaio, per tu utti i lavoratori,, ivi compresi quelli che rico oprono incarich hi di natura orrganizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo a . 3. A tal fin ne le Amministtrazioni programmano i citati passaggi tenendo conto delle risorse preseenti nel Fondo,, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun c anno prrecedente. 4. Il numero dei dipenden nti che acquisissce la fascia retributiva é stabilito in funzionee delle risorse finanziarie dispo onibili. 5. La perm manenza nella faascia attribuita é definita in co ontrattazione in ntegrativa e non n può essere inferiore a due anni. 6. I passagggi alle fasce rettributive successsive a quella in niziale avvengono sulla base dei seguenti critteri e principi dii meritocrazia: a) esperieenza profession nale maturata; b) titoli di studio, culturrali e pubblicazioni, tutti coere enti con la attivvità del profilo,, nonché ulteriori titoli culturali e professionali non altrimeenti valutabili; 181 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO c) percorsi formativi co on esame finalee qualificati qu uanto alla durata ed ai contenuti che devon no essere correelati all'attivitàà lavorativa affidata. Ove lee Amministrazzioni non garaantiscano la fo ormazione a tutto t il personale interessatto alla selezione, il presente criterio non può ò essere utilizzato. 7. I criteri selettivi di cuii al comma 6 - integrabili nella contrattazione integrativa – sono equam mente valutati, sulla s base di vaalori percentuaali, da definirsi a tale livello, e sono s tra loro co ombinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell’u uno sull’altro. Con particcolare riferimen nto all’esperien nza professionaale occorre, altrresì, evitare di considerare c la mera anzianitàà di servizio ed altri riconoscim menti puramente formali, nell’ottica di valorrizzare le capaccità reali dei dipendenti, seleezionati in base e alle loro effetttive conoscenzze e a quello che gli stessi sono o in grado di fare. 8. Non possono partecipare alle progreessioni i dipendenti che abbian no avuto, negli ultimi due ann ni, provvedimenti disciplinari, con C del 12 ggiugno 2003, ovvvero i dipend denti esclusionee di quelli prevvisti dall’articollo 13, comma 2, (codice discciplinare) del CCNL interessati da misure cau utelari di sospeensione dal serrvizio, a meno che il procedim mento penale p pendente non si s sia concluso con l’assoluzio one almeno in primo p grado. MENTO ECONO OMICO NEI PASSSAGGI DI FASC CIA RETRIBUTIV VA TRATTAM articolo 19 CCNLL 2006/09 1. In caso di progression ne economica di d cui all’articolo 18 (procedu ure e criteri di selezione per lo sviluppo eco onomico all’inteerno ompete l'indennità di amministrazione ad essa e delle areee), oltre al tratttamento tabeellare della fasccia retributiva successiva, co correlata, secondo le modalità di cui all’’articolo 17, com mma 3 (svilupp pi economici all’interno delle aaree). 2. Nel casso in cui dall'isttituzione di nu uove fasce retributive non de erivi un diverso o parametro di indennità di amministrazion a ne, il dipendentte in caso di prrogressione ad una delle nuo ove fasce retrib butive continuaa a percepire l'indennità di am mministrazionee nel frattempo o maturata. 3. In caso o di cessazionee dal servizio del dipendentte, si applica quanto previstto dall’articolo o 32, comma 3 (fondo unico o di amministrrazione). DISSPOSIZIONE TR RANSITORIA articolo 36 CCNLL 2006/09 d in prima app plicazione del presente contratto, al fine di favorire i p processi di riorrganizzazione delle d 1. In via eccezionale ed razioni, la cont trattazione inte egrativa potrà niziative di riqu ualificazione pro ofessionale int ese ad agevola are i Amministr promuovere in passaggi del d personale in i servizio all’eentrata in vigore del presentte contratto daalla Prima alla Seconda Area nel rispetto delle d percentuaali previste per l’accesso dall’eesterno. All’onere derivante da d detti passagggi si farà frontte con risorse aventi caratterre di certezza, stabilità s e continuità del Fondo o di cui all’art 31 3 del CCNL del 16 febbraio 19 999 come integgrato dai successsivi CCNL . PR ROGRESSIONI TRA LE AREE articolo 13 CCNLL 2006/09 1. Le progressioni da un’aarea all’altra im mmediatamentee superiore avvengono nel risp petto dei segueenti principi: a) garanzia dell’accesso dall’esterno neei posti disponibili in ciascun profilo p nella misura di cui all’aarticolo 11, com mma 2 (accesso o dall’esterno).. b) valutazione ponderaata di tutti i titoli presentati dai candidati,, in relazione aalle peculiaritàà professionali che d i profili cui si riferiscono le selezioni. s Ai fin ni della determiinazione del pu unteggio finale si fa caratterizzzano le aree ed riferimento al titolo di studio, all’esp perienza profe essionale, agli altri titoli cultturali e professionali, ai corssi di mento e di qualificazione professionale ed alle prove selettive finali. aggiornam a comma 1 son no realizzate neei limiti dei possti a tal fine ind dividuati e si atttuano previo su uperamento di una 2. Le progressioni di cui al denti in possessso dei requisitii culturali e pro ofessionali previsti per l’accessso al selezione interna aperta alla partecipazzione dei dipend profilo cui si riferisce la selezione, in basse a quanto preevisto dall’allegato A. nsiderazione: 3. La selezzione interna di cui al comma 2 prende in con 182 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO a) i seguenti s titoli valutati v in relazione a criteri ogggettivi formulaati con le proceedure di cui all’articolo 20 (relazioni sindacali nel sisteema di classificaazione) ed, in taale sede, ulterio ormente integrabili: - titoli di studio s e culturaali, diplomi di sp pecializzazione o perfezionam mento; - corsi di formazione, f an nche esterni all'Amministrazione, per i quali sia s previsto l’essame finale, quaalificati quanto alla durata ed d ai contenuti che devono esseere correlati all’’attività lavorattiva affidata; - qualità della d prestazion ne lavorativa in relazione ai rissultati conseguiiti, valutata ai ssensi dell’articolo 22; - arricchim mento professiionale desumib bile dalla docum mentazione preesentata dall'interessato e valutata in relazio one: all’esercizzio di mansion ni superiori svo olte secondo le l vigenti disposizioni; allo ssvolgimento di specifici incarichi professionali nel corso dell'esperienza d lavorativa o dii ricerche o di studio s affidati d dall'Amministraazione e da questa s pubblicaazioni e titoli vaari non altrimen nti valutati; attestati; a ulteriori titoli culturali e di studio, b) veerifica della pro ofessionalità ricchiesta dal proffilo superiore atttraverso un’ap pposita prova vo olta ad accertare il possesso delle d capaacità acquisite anche attraverrso percorsi forrmativi. Gli elem menti della selezione sono trra loro diversam mente combinaati e pond derati in relazio one alle peculiaarità profession nali che caratte erizzano le areee ed i profili cui si riferiscono le selezioni. In ogni o caso o i titoli e l’anziaanità di servizio o non assumono o rilevanza prevvalente. 4. Non po ossono partecipare alle selezzioni i dipendeenti che, negli ultimi due an nni, siano statii interessati o da provvedim menti disciplinarri, con esclusion ne di quelli prevvisti dall’articolo 13, comma 2 (codice disciplinare), del CCNL del 12 giugno o 2003 o da missure cautelari di d sospensione dal servizio, saalvo che il proccedimento pen nale pendente non si sia conccluso con l’asso oluzione almen no in primo grad do. 5. Le progressioni di cui al a presente articolo sono finanziate dalle Am mministrazioni sulla s base dellaa programmazio one del fabbiso ogno osizioni. in tema di gestione delle risorse umane e di reclutameento del personale, ai sensi delle vigenti dispo PROCEDURE PER LA PROGR RESSIONE TRA LE L AREE articolo 14 CCNLL 2006/09 1. Le proceedure relative alle a modalità dii svolgimento delle d selezioni per p i passaggi trra le aree e l’inttegrazione dei relativi r criteri di cui all’articolo o 13 (progresssioni tra le areee) sono prevventivamente individuate dalle Amministrazioni con atti di organizzaziione improntatti a principi di imparzialità, trasparenza, tem mpestività, economicità e celeerità di espletaamento delle se elezioni internee, ai sensi di qu uanto previsto dall'articolo 35 5, comma 3 del d. lgs. n. 165 del d 2001 (vedi scheda s n. 1), prrevia concertazzione con le OO O.SS. 2. Nel caso in cui le seleezioni interne del d presente articolo abbiano avuto esito neegativo i posti ggià disponibili per dette selezzioni e coperti mediante m l’accesso dall’esterno o. possono essere 3. Nel caso o di progression ne interna nel sistema s di classsificazione di cui all’art 13 (pro ogressioni tra lee aree) e per il passaggio p tra prrofili ai sensi dell’articolo d 16 (flessibilità traa profili all’interno dell’area)), le Amministrazioni comunicano per iscriitto al dipendeente interessato il nuovo inqu uadramento con nseguito, nonch hé le eventuali modifiche del rapporto di lavvoro ad esso correlate, ai sensi del d.lgs. n. 15 52 del 26 maggio 1997. 4. In occassione delle proccedure di progrressione all’inteerno del sistema di classificazio one, qualora le Amministrazio oni non abbiano o già provvedutto a sottoscriveere i contratti in ndividuali di lavoro, si procede e alla formalizzaazione degli stessi. 5. Al fine di d sostenere i processi p di crescita professionale dei dipende enti e di garanttire una migliorre funzionalità degli uffici, in sede s di prima applicazione dell presente CCNL e nel rispetto o delle disposizioni di legge in vigore, le Amm ministrazioni, ve erificate le effetttive m di relaazioni sindacalii previste dall’aarticolo 20 (relaazioni sindacalii del disponibiliità di bilancio e previo espletamento delle modalità sistema di classificazionee), assumono oggni utile iniziativa volta ad avvviare, entro un anno, a le proced dure di progresssione tra le areee di cui al presente articolo . TRATTAM MENTO ECONOMICO IN CASO O DI PROGRESSIIONE TRA LE AR REE articolo 15 CCNLL 2006/09 183 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1. Nel casso di progressiione tra le areee, al dipenden nte viene attribuito il trattam mento econom mico iniziale de el nuovo profilo di inquadram mento, consegu uito attraverso la l selezione, ivi compresa l’ind dennità di amm ministrazione co orrispondente. 2. Qualoraa il trattamento o stipendiale in n godimento, corrispondente c alla fascia di provenienza, p rissulti superiore a quello inizialle di nuovo inquadramento, ill relativo differenziale é manttenuto come asssegno ad perso onam, che conttinua a gravare e sul Fondo unico e che viene successivamen nte riassorbito con l’acquisizione delle ulterriori fasce retributive. Tale asssegno ad perssonam conservva la uridica ed econo omica di trattam mento stipendiale fondamentale. natura giu 3. Salvo quanto q previsto o al comma 2, vengono riasssegnate al Fon ndo unico di amministrazion a ne, secondo le modalità prevviste dall’articolo 6, comma 1,, seconda alineea del CCNL deel 21 febbraio 2001, 2 le risorse del Fondo stessso utilizzate pe er il finanziameento della fascia economica di d provenienza, che sono pari al differenziale e tra la fascia retributiva r posseduta all'atto del passaggio e la e viene riassegnato al Fondo il differenziale e tra l’indennittà di fascia retrributiva inizialee del profilo dii provenienza. Analogamente amministrrazione possedu uta all’atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza. A ACCESSO DALL’ESTERNO articolo 11 CCNLL 2006/09 1. Il reclutamento del personale p avvieene attraverso procedure con ncorsuali pubbliche ovvero m mediante quelle e di avviamentto al lavoro di cui c alla legge del 28 febbraio 1987, n. 56 e successive s mod dificazioni ed in ntegrazioni, ai ssensi dell’artico olo 35 del d. lgs. n. 165 del 20 001. 2. Le Amm ministrazioni so ono tenute a risservare all’acceesso dall’estern no una quota delle vacanze orrganiche, pari al a 50 per cento o dei posti disp ponibili di ciasscun profilo, nel n rispetto deella programm mazione del fabbisogno del personale e dei d suoi eventtuali aggiornam menti, tenuto co onto di quanto previsto dall’arrticolo 10, comm ma 3 (nuovo inquadramento) 3. Le assu unzioni dall’esteerno alle aree del presente sistema di classsificazione avveengono alle possizioni di accessso individuate per ciascun prrofilo e con i req quisiti indicati nell’allegato n A. MU UTAMENTO DI PROFILO PER INIDONEITÀ I PSSICO-FISICA 1 articolo 3 CCNL integgrativo 1998/01 1. Fatte salve s le eventuali normativee più favorevo oli esistenti ne ei confronti deel dipendente riconosciuto non n idoneo in via permanen nte allo svolgim mento delle mansioni m del proprio p profilo professionale,, l’Amministrazzione non pottrà procedere alla risoluzionee del rapporto di lavoro per inidoneità fisicca o psichica prima p di aver esperito e ogni u utile tentativo per recuperarlo al servizio atttivo nelle stru utture organizzaative del settore in mansioni anche diversee o di altro pro ofilo riferito allla stessa posiziione economicaa dell’area di inquadramento i o ove vi sia la disponibilità organica, o purch hé compatibili con lo stato di d salute ed i titoli t posseduti,, assicurando un adeguato perrcorso di riqualificazione. 2. In caso di mancanza di posti, ovverro nell’impossib bilità di rinvenire mansioni co ompatibili con i motivi che hanno h determin nato o di comunicazione dei posti disponibili, d il dip pendente può essere e impiegatto in l’inidoneittà, previo conseenso dell’intereessato a seguito un profilo o collocato in una u posizione economica e infeeriore della me edesima area, oppure o in un p profilo immediaatamente inferriore dell’area sottostante. s In caso di mancanza di posti in organico in de etto profilo, la ricollocazione può avvenire in n uno qualsiasii dei profili dell’area sottostan nte. 3. L’inquad dramento nellaa posizione eco onomica inferiore può essere anche a temporaaneo ove sia leggato alla mancaanza di posti e non alla inidon neità fisica allo o svolgimento delle d relative mansioni. m In talle caso il dipen ndente al verificarsi della vaccanza ha titolo alla ricollocazione nel profilo per il quale eraa stato giudicatto idoneo. 4. La domaanda di reinquaadramento di cui ai commi preecedenti é pressentata dal dipeendente, entro trenta giorni daalla data di notifica del giudizio di inidoneità.. 5. L’eventuale ricollocaziione del dipend dente in altro profilo professsionale ai sensi dei commi 1 e 2, é regolata da appositi crriteri stabiliti daall’Amministrazione d’intesa co on le organizzazioni sindacali. 184 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 6. Nel casso in cui il dipeendente venga collocato nellaa posizione eco onomica inferio ore si applica ll’articolo 4, com mma 4 della leegge 68/1999. 7. Al dipendente che non possa esseree ricollocato neell’ambito dell’aamministrazion ne di apparteneenza con le mo odalità previstee dai plica, in quanto compatibile, laa disciplina di cu ui all’articolo 5.. commi preecedenti, si app MANSIONI SUPERIORI articolo 24 CCNLL 1998/01 1. Il preseente articolo co ompleta la disciplina delle maansioni previstaa dall’articolo 56, 5 commi 2, 3 e 4 del D. Lgss. n.29/1993 peer la parte dem mandata alla con ntrattazione. 2. Nell’am mbito del nuovvo sistema di classificazione del personale e previsto dal presente conttratto, si considerano "manssioni immediataamente superio ori" le mansioni svolte dal dipendente all’interno della stessa Area in proffilo appartenente alla posizion ne di livello eco onomico immed diatamente sup periore a quellaa in cui egli é in nquadrato, seco ondo la declaraatoria riportata nell’allegato A del presente contratto. c Le po osizioni econom miche "super" non n sono prese in considerazio one a tal fine. Sono, altrresì, consideraate "mansioni superiori", peer i dipendentti che riveston no l’ultima po osizione econo omica dell’Areaa di apparteneenza, le mansioni corrisponden nti alla posizion ne economica in niziale dell’Areaa immediatameente superiore. 3. Il conferrimento delle mansioni m superiiori di cui al com mma 2 avviene nei seguenti caasi: a) neel caso di vacaanza di posto in n organico, perr non più di sei mesi, prorogaabili fino a dod dici qualora siano state avviatte le proccedure per la co opertura del po osto vacante, an nche mediante le selezioni inteerne di cui all’articolo 15; b) neel caso di sostittuzione di altro dipendente assente con dirittto alla conservaazione del posto, con esclusione dell’assenzaa per feriee, per la durata dell’assenza. 4. Il conferimento delle mansioni m superriori di cui ai commi precedentti é comunicato o per iscritto al dipendente incaricato, mediaante ure stabilite daa ciascuna amm ministrazione seecondo i proprri ordinamenti, sulla base di ccriteri, da defin nire entro tre mesi m le procedu dall’entratta in vigore del presente contratto, che tenggano conto del contenuto c proffessionale dellee mansioni da conferire, c sentitte le Organizzazzioni sindacali di cui all’artico olo 8 comma 1. La disciplina delle mansionii superiori com me integrata dal presente articolo entra perttanto in vigore dalla d data di deefinizione dei prredetti criteri. 5. Il dipendente assegnatto alle mansion ni superiori di cui c al comma 2 ha diritto al trrattamento eco onomico previsto per la posiziione dente alle relat ive mansioni, fe ermo rimanend do quanto perc epito a titolo d i retribuzione in ndividuale di an nzianità. corrispond 6. Per quanto non previstto dal presentee articolo resta ferma la disciplina dell’articolo o 56 del d.lgs 29/1993 ONE DELLE MA ANSIONI SUPER RIORI VALUTAZIO articolo o 35, comma 3,, CCNL 1998/01 1 3. Le manssioni superiori formalmente f conferite prima dell’entrata in vigore del pressente CCNL o ssuccessivamentte per i casi previsti dall’articolo 24, commi 2 e 3 sono valuttate - nell’ambiito della determ minazione dei criteri c generali p per la definizione delle proced dure ne interna - tra tutti gli altri eleementi e titoli presi p in conside erazione purchéé non in modo eesclusivo. di selezion 185 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO F FUNZIONI DEI DIRIGENTI D articolo 17 7 decreto legislaativo 165/2001 1 smi 1. I dirigen nti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano o, fra gli altri, i seguenti compitti e poteri: a) formulaano proposte ed d esprimono paareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generaali; b) curano l'attuazione deei progetti e deelle gestioni ad essi assegnati dai d dirigenti deegli uffici dirigenziali generali,aadottando i relativi atti e provvvedimenti amm ministrativi ed esercitando e i po oteri di spesa e di acquisizionee delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti c ad essi delegati dai dirrigenti degli ufffici dirigenziali generali; g d) dirigon no, coordinano o e controllan no l'attività degli uffici che e da essi dipeendono e deii responsabili dei procedim menti amministrrativi,anche con n poteri sostituttivi in caso di in nerzia; d-bis) concorrono all'ind dividuazione deelle risorse e dei profili profe essionali necesssari allo svolgim mento dei com mpiti dell'ufficio o cui sono prep posti anche al fine dell'elabo orazione del do ocumento di programmazion p e triennale deel fabbisogno di d personale dii cui all'articolo o 6, comma 4; e) provved dono alla gestio one del personaale e delle risorrse finanziarie e strumentali asssegnate ai propri uffici, anche e ai sensi di quaanto previsto all'articolo 16, co omma 1, lettera l-bis. e-bis) effeettuano la valutazione del personale p asseegnato ai prop pri uffici, nel rispetto r del prrincipio del merito, ai fini della d progressio one economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e prremi incentivan nti. 1-bis. I dirrigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, posssono delegare per un periodo o di tempo determinato, con atto scritto e motivato, m alcune delle compettenze compresse nelle funzion ni di cui alle letttere b), d) ed ee) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più eleevate nell'ambito degli uffici ad essi affidatii. Non si applicca in ogni caso l'articolo 2103 3 del codice civiile. 186 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO VICEDIRIGEENZA articolo 17-b bis decreto legislativo 165/200 01 smi 1. La conttrattazione colleettiva del comparto Ministerii disciplina l'istituzione di un'apposita separrata area della vicedirigenza nella n quale é riccompreso il perrsonale laureato appartenentee alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivame ente cinque anni di anzianità in i dette posizio oni o nelle corrispondenti quaalifiche VIII e IX del precedente ordinamento o. In sede di priima applicazion ne la disposizion ne di cui al pressente comma si s estende al personale non lau ureato che, in possesso p degli aaltri requisiti ricchiesti, sia risultato vincitore di d procedure co oncorsuali per l''accesso alla exx carriera diretttiva anche speciale. I dirigenti possono delegaare ai vice diriggenti parte dellee competenze di d cui all'articolo 17. 2. La disp posizione di cu ui al comma 1 si applica, ovve compatibile,, al personale dipendente dalle altre amm ministrazioni di cui all'articolo o 1, comma 2, appartenente a posizioni eq quivalenti alle posizioni C2 e C3 del compaarto Ministeri; l'equivalenza delle d posizioni é definita con decreto del Ministro per la funzione f pubblica, di concerto o con il Ministro dell'econom mia e delle finanze. Restano saalve le competeenze delle regio oni e degli enti locali secondo quanto stabilito o dall'articolo 2 27. L. 4 marzo 200 09, n. 15 "il presentte articolo 17-b bis si interpretaa nel senso che la vicedirigen nza é disciplinaata esclusivameente ad opera e nell'ambito della d contrattazzione collettiva nazionale del comparto di rifferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previssione costitutivva al riguardo. Il personale in possesso deei requisiti preevisti dal pred detto articolo può essere deestinatario dellla disciplina della d vicedirigen nza soltanto a seguito dell'avvvenuta costitu uzione di questt'ultima da parrte della contraattazione colletttiva nazionalee del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati g formatisi alla data di entrata in vigore della presen nte legge" TRIBUNALE E DI BOLOGN NA Sent. 295/20010 n appare chiarissimo c ed inequivocabile nell’ìindividua are nella contraattazione colletttiva la fonte isttitutiva della nuuova Il testo della norma area; ed in eff ffetti, prima delll’intervento delll’autonomia coollettiva, non é neppure ipotizzzabile il riconooscimento dell’’inquadramentoo del personale in tale area ancorra inesistente. (…) ( Deve invece essere accoltta la domanda risarcitoria, r in quanto l’artico olo 17 bis, pur non a pubblica amm ministrazione uun obbligo a co ontrattare. Orbbene, configurando direttamente l’area della vicedirigenza, ponne in capo alla r inerte, non attivandossi per l’attuazio one della previssione legislativva, l’obbligo preevisto dall’articolo poiché l’Amministrazione é rimasta 17 bis é rimassto inadempiutoo; ne é rimasta così lesa la leggittima aspiraziione degli attorri alla progresssione nella carrriera professionnale. Appare equo parametrare il danno sulle somme che i ricorrenti r avreebbero potuto percepire p con il mancato ricconoscimento della d vicedirigenza. (…) il giudice,, dichiara tenutto e condanna il Ministero deella Giustizia a corrispondere a ciascuno deii ricorrenti, a tiitolo risarcitorio, una somma parii ad euro 427,13 mensili per ill 2006; euro 41 13,31 mensili peer il 2007; euroo 302,64 mensilli per il 2008; euro e s 273,93 mensili per il 2009; oltre interessi leegali dalle singoole scadenze a saldo. TRIBUN NALE DI L'AQUILA Sent. 229 9/10 r.g. 566/088 Cron. 1455/110 mma 3 dell'articolo L'articolo 100 comma 3 dellla legge 145 deel 2002 stabiliscce che: "la discciplina relativa alle disposiziooni di cui al com 17, sopra cittato, che si appplicano a decorrrere dal perioddo contrattuale successivo a quuello in corso aalla data di entrrata in vigore della d presente leggge, resta affiddata alla contrrattazione colleettiva, sulla ba ase di atti d'inndirizzo del M Ministro per la funzione pubbblica all'Agenzia per p la rappreseentanza negoziaale delle pubblliche amministrrazioni (Aran) anche a per la parte relativa alll'importo masssimo delle risorsee finanziarie da destinarvi. Perrtanto l'articoloo 10 differiva la a regolamentaziione dell'istituziione di una nuo ova area al periiodo contrattualee successivo a quello q in corso, quale il 2002, essendo e la data a di entrata in vigore v della legg gge quella di lug glio 2002. Quinndi il periodo conntrattuale succeessivo sarebbe andato a coincidere con il quadriennio q succcessivo, 2006--2009. In ottem mperanza a quaanto disposto da tale ultimo arrticolo il Dipaartimento della funzione pubb blica ha emessso l'atto di inddirizzo per il contratto c colletttivo nazionale quuadro sulla defi finizione dei com mparti di contraattazione colletttiva delle ammiinistrazioni delllo Stato per il periodo p 2006-20009, stabilendo che c l'ARAN nelll'occasione dellla stipula del presente contrratto quadro daava attuazione a quanto prevvisto dall'articolo 7 comma 3 deella legge 145 del d 2002 in orddine alla costituuzione di un'ap pposita area peer il personale ddella vicedirigeenza e che circca la decorrenza dell'inquadram mento va consiiderato quanto disposto dall'articolo 10 deella legge 1455 del 2002 chee stabilisce che le disposizioni in oggetto si appplicano a decoorrere dal perioodo contrattualle successivo a quello in corsoo che dovrà esseere fatto coinciddere con la stipulla dei contratti collettivi relativi al quadriennnio 2006-2009 e primo biennioo 2006-2007. Solo con la legge l 266 del 2005 2 é stata poi disposta la coppertura di spesa a per l'attuazionne dell'articolo 17 bis citato. 187 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Sulla base di d tali disposiziioni appare evidente che all'aarticolo 17 bis non può esserrgli riconosciutta una portata precettiva propprio perché il leggislatore ha volluto prevedere una fattispeciee graduale a forrmazione progrressiva demanddata all'autonom mia negoziale sulla s base dell'attto di indirizzo posto p in essere dal d Ministero. Il diritto dellla parte ricorreente nasce soloo nel momento in i cui si perfeziiona l'iter con l'emanazione l deel sopra indicato atto di indiriizzo, intervenuto nel marzo 20066, senza il qualle la contrattaziione collettiva non n avrebbe pootuto intervenirre a disciplinaree la materia a essa e demandata. Si può dunqque ritenere chhe solo a seguiito dell'emanazzione del predeetto atto si posssa parlare di diritto dei rico orrenti ad ottennere l'inquadramento nella quallifica della viceedirigenza essenndo a quella da ata intervenuta la copertura finnanziaria e non n avendo, invecee, la contrattazione disciplinato l'area nella torrnata contrattuaale 2006-2009. Pertanto, prroprio dalla mancata m regolam mentazione delll'area della vicedirigenza coon il CCNL 22006-2009 la P.A. P si é mosttrata inadempientte a quanto demandato d e dal d termine inniziale di valid dità del CCNL L invocato nnasce la respo onsabilità in capo c all'amministtrazione relativa al mancato riiconoscimento ai ricorrenti deel diritto all'inqquadramento, peertanto non può ò non affermarssi la nullità del coontratto collettiivo nella parte in cui non prevvede alcunché. TRIIBUNALE DI ROMA R SEZION NE LAVORO 2^2 V.le G. Cessare n. 54 N. 46663/2010 DISPOSITIVO O: “il ricorso deve d essere acccolto nei terminni che seguono. Secondo le paarti ricorrenti ill diritto alla qu ualifica nascereebbe direttamente dalla d legge sulla base dell’artiicolo 17 bis Dlggs 165/01, esseendo i ricorrentti, alla data di eentrata in vigorre della legge, tutti inquadrati com me direttori triibutari C3 da più p di cinque anni a apparteneenti al Comparrto Ministeri e distaccati pressso l’Agenzia delle d Dogane. In paarticolare l’articcolo 17 bis del Dlgs 165/01, inntrodotto dall’a articolo 7 co. 3 della legge 1455/02 prevede: 1-“la contratttazione collettivva del Comparrto Ministeri disciplina d l’istittuzione di un’aapposita area ddella vicedirigeenza nella quaale é ricompresso ill personale laurreato apparteneente alle posizioni C2 e C3 ch he abbia maturaato complessivaamente cinque anni a di anzianittà in dette posizionii o nelle corrisppondenti qualiffiche VIII e IX del precedentee ordinamento. In sede di prim ma applicazionee la disposizionne di cui al presentte comma si esstende al persoonale non laureeato che, in po ossesso degli altri a requisiti richiesti, sia rissultato vincitorre di procedure conncorsuali per l’’accesso alla exx carriera diretttiva anche speeciale. I dirigennti possono deleegare ai vice dirigenti d parte delle d competenze dii cui all’articoloo 17; 2-la disposizioone di cui al comma 1 si applica, ove compattibile, al person nale dipendentee dalle altre amministrazioni di d cui all’articollo 1, comma 2, apppartenente a poosizioni equivallenti alle posiziioni C2 e C3 del d Comparto Ministeri; M l’equiivalenza delle posizioni p é defi finita con decreto deel Ministro per la funzione pubbblica, di conceerto con il Miniistro dell’econoomia e delle finaanze. Restano salve s le competeenze delle regioni e degli enti locaali secondo quanto stabilito daall’articolo 17” L’articolo 10 comma 3 dellaa legge 145 del 2002 stabiliscee che: “la disciiplina relativa alle disposizionni di cui al com mma 3 dell’articcolo s a qu uello in corso allla data di entraata in vigore deella presente leggge, 17, che si appllicano a decorrrere dal periodoo contrattuale successivo resta affidata alla contrattaazione collettivaa, sulla base di d atti d’indirizzzo del Ministrro per la funziione pubblica all’Agenzia peer la nche per la paarte relativa alll’importo masssimo delle risoorse rappresentanzza negoziale deelle pubbliche amministraziooni (ARAN) an finanziarie da destinarvi”. Pertanto l’artticolo 10 differiiva la regolamentazione dell’’istituzione di una u nuova areaa al periodo coontrattuale succcessivo a quelllo in corso, quale il i 2002, essendoo la data di enntrata in vigoree della legge qu uella di luglio 2002. 2 Quindi, iil periodo contrrattuale successsivo sarebbe andatto a coincideree con il quadriiennio successivvo, 2006-2009. In ottemperannza a quanto ddisposto da talee ultimo articolo il Dipartimento della funzionee pubblica ha emesso e l’atto d’indirizzo d per il contratto coollettivo nazionnale quadro su ulla definizionee dei comparti di coontrattazione coollettiva delle amministrazion a ni dello Stato peer il periodo 20006-2009, stabiilendo che l’AR RAN nell’occasione della stipula del d presente conntratto quadro dava d attuazionee a quanto prevvisto dall’articoolo 7 comma 3 ddella legge 145 5 del 2002 in orddine alla costituzioone di un’appossita area per il personale p dellaa vicedirigenza e che “circa laa decorrenza de dell’inquadrameento va consideerato quanto dispossto dall’articoloo 10 della leggge 145 del 20002 che stabiliscce che le dispoosizioni in oggeetto si applican no a decorreree dal periodo contrrattuale successsivo a quello in corso che doovrà essere fattto coincidere con c la stipula dei contratti collettivi c relativvi al quadriennio 2006/2009 2 e prrimo biennio 20006.2007”. Sollo con la Leggee 266 del 20055 é stata poi diisposta la copeertura di spesa per l’attuazione deell’articolo 17 bis b citato. Sulla base di tali disposiziooni appare eviddente che all’articolo 17 bis non può esserg rgli riconosciutta una portata precettiva propprio u fattispecie graduale g a form mazione progreessiva demandaata all’autonom mia negoziale sulla s perché il legisslatore ha voluuto prevedere una base dell’atto d’indirizzo possto in essere dal d Ministero. Il I diritto dei riccorrenti nasce solo s nel momennto in cui si peerfeziona l’iter con 188 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO l’emanazione del sopra indiccato atto d’inddirizzo, intervennuto nel marzo 2006, senza ill quale la conttrattazione colllettiva non avreebbe potuto intervennire a disciplinare la materia ad essa demanddata. Si può dunquue ritenere chee solo a seguitto dell’emissione del predettto atto si possa parlare di ddiritto dei rico orrenti ad ottennere l’inquadramennto nella qualiffica della viceddirigenza essenddo a quella datta intervenuta la l copertura finnanziaria e non avendo, invecee, la contrattazionee disciplinato l’area nella torrnata contrattuaale 2006-2009.. Pertanto, prop oprio dalla manncata regolameentazione dell’aarea della vicediriggenza con il CC CNL 2006-20099 la P.A. si é moostrata inademp piente a quantoo demandato e dal termine inizziale di validitàà del CCNL invocaato nasce la reesponsabilità inn capo all’amm ministrazione relativa r al manncato riconoscimento ai ricorrrenti del dirittto al predetto inquaadramento. Ciòò detto non può non affermarrsi la nullità di d un contratto nella parte in cui non prevede alcunché e tale principio vale anche per il CCNL C Agenzie Fiscali. Circa i lamentati dan nni la domandaa non può esserre accolta. In particolare il daanno on deducono quuale possa esseere in concreto il danno derivaante alla professionnalità non può essere riconosciuto posto chee i ricorrenti no dal mancato esercizio e dell’atttività relativa alla a vicedirigennza con particollari indicazioni del settore in ccui essi operano o. Lo stesso discoorso deve effetttuarsi con riferiimento al dannoo di perdita di chance, c laddovee i ricorrenti paarlano di generrici incarichi, seenza specificazionee alcuna al parrticolare incaricco che gli stesssi avrebbero po otuto svolgere se debitamentee inquadrati. In nfine, il danno non patrimoniale all’immagine, a a vita lavoraativa, all’esplicaazione della peersonalità sul luuogo di lavoro non può esseree configurato posto alla che i ricorrentti lamentano unn mancato riconnoscimento di una u qualifica seenza dedurre unn peggioramennto delle propriee condizioni di vita lavorativa né allegare a alcunaa circostanza efffettiva che abbbia inciso sull’eesplicazione dellla propria perssonalità. Pertan nto l’unico effetttivo danno subito é quello derivaante dal mancaato inquadramento nell’area della d vicedirigenza dal momennto in cui tale inquadramento i era suscettibile di d intervenire, ma tale dannno appare coongruamente ristorato con il riconoscim mento del diriitto dei ricorrrenti all’inquadram mento rivendicaato e con la condanna c dell’’amministrazion ne resistente ad a inquadrare ai fini giuridiici ed economiici i ricorrenti com me tali a decorreere dalla data di d entrata in viggore del CCNL 2006-2009. Il parziale acccoglimento del ricorso e la coomplessità dellla normativa riichiamata susceettibile di diverrse interpretaziioni giustificanno la compensazione delle spese dii lite PQM d dichiiara il diritto dei ricorrenti all’inquadrameento Definitivamennte pronuncianndo ogni contrraria eccezionee e/o istanza disattese: nell’Area dellla Vicedirigenzza dalla data di d entrata in vigore v del CCN CNL personalee comparto Miinisteri quadrieennio 2006/20009 e conseguentemente condanna la resistente add effettuare il prredetto inquadrramento ai fini giuridici ed ecoonomici. 189 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Capitolo X ZIONE E SIISTEMA DI D VALUTA AZIONE FORMAZ PRINCIPI GENEERALI E FINALIT TÀ DELLA FORM MAZIONE articolo 24 CCNLL 2006/09 1. Nel quaadro evolutivo dei processi di d riforma e mo odernizzazione della pubblica Amministrazio one, la formaziione del personale svolge un ruolo primariio nelle strateggie di cambiam mento dirette a conseguire una maggiore qualità ed effficacia dell’attività amministrrativa. 2. Per sosstenere una effficace politica di d sviluppo delle risorse umane si evidenziaa la necessità d della rivalutazio one del ruolo della d formazione, come leva strategica s per l’evoluzione pro ofessionale e per p l’acquisizion ne e la condivisione degli obiiettivi prioritarii del rinnovameento e della trasformazione deegli apparati pu ubblici. 3. L’accresscimento e l’agggiornamento professionale vanno, v perciò, assunti come metodo permaanente per asssicurare il costaante adeguameento delle comp petenze, per faavorire il consolidarsi di una nuova n cultura gestionale impro ontata al risultato, per svilupp pare l’autonom mia e la capacitàà innovativa delle posizioni di più elevata responsabilità ed infine per orien ntare i percorsi di carriera di tutto il personalle. 4. La form mazione si configura, dunque, come un valore consolidato ed un metodo o diffuso e cond diviso atto a su upportare le sccelte strategiche adottate dalle Amministrazzioni, assumend do, altresì, rilevanza fondameentale nel quad dro di una politica del personale mento degli app porti individuali. improntatta a dare motivaazione, soddisfazione nel lavoro e riconoscim 5. La form mazione rappreesenta, altresì, la condizione ed il presuppo osto per le scelte innovative e le azioni di razionalizzazion r ne e riprogettazione dei servizi, nell’ottica del miglioramen nto delle Amministrazioni. Le attività a di form mazione sono in particolare rivvolte a: e Amministrazioni; - valorizzaare il patrimoniio professionalee presente nelle - fornire il supporto conoscitivo c neccessario ad assicurare l’operratività dei servizi migliorandone la qualittà e l’efficienzza; - garantirre l’aggiornameento profession nale in relazione all’utilizzo di nuove metodo ologie lavorativve ovvero di nu uove tecnologie, nonché il cosstante adeguam mento delle praassi lavorative alle a eventuali in nnovazioni intervenute, anchee per effetto di specifici intervventi legislativi; p d lavoratore e lo sviluppo delle potenziaalità dei dipen del ndenti in funziione - favoriree la crescita professionale dell’affidaamento di incarrichi diversi e della costituzion ne di figure proffessionali polivaalenti; - incentivvare comportam menti innovativvi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed effficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di so ostenere i proceessi di cambiam mento organizzaativo. DESTINATARII E PROCEDUREE DELLA FORMA AZIONE articolo 25 CCNLL 2006/09 s realizza attraaverso program mmi di addesttramento, aggiornamento e qualificazione, secondo perccorsi 1. L’attivittà formativa si formativi definiti in confformità delle lin nee di indirizzo o concordate nell’ambito dellaa contrattazion ne integrativa di d cui all’articollo 4, ottoscritto il 16 6 febbraio 1999 9, anche al finee della riqualificcazione del perrsonale nell’ambito comma 3, lett. A, del CCNL 1998-01 so dei processsi di mobilità. 2. La form mazione del perrsonale di nuovva assunzione viene v effettuataa mediante corrsi teorico-prattici di intensità e durata coereente con le attivvità da svolgeree, in base a pro ogrammi definitti dall’Amministtrazione ai senssi del comma prrecedente. 3. Le iniziaative di formazzione del presente articolo rigguardano tutto il personale a tempo indeterrminato, comprreso il personale in distacco siindacale. Il perssonale comand dato o fuori ruolo effettua la propria formazio one nelle Amministrazioni di appartenenza a salvo per i corssi della lettera b). I dipenden nti comandati o fuori ruolo in servizio preesso gli enti dii nuova istituzione ovvero quelli 190 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inq quadramento presso p le Amministrazioni di nuova destinazio one, partecipan no ai programm mi di formazionee di queste ultim me. 4. I prograammi definiscon no quali iniziative abbiano carattere obbligattorio e quali faccoltativo ed, in p particolare, stabiliscono: a. le attività di formaazione, che po ossono conclud dersi con l’acccertamento deell’avvenuto acccrescimento della d professionalità del singo olo dipendente,, attestato attraaverso l’attribuzione di un app posito titolo, daa parte dei sogggetti che l’hanno attuata; b. i corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo a di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operativitàà ed d assegnazione, i quali devo ono tener contto in particolarre della normaativa autonomia in relazione alle funzioni di vigente, delle caratteristiche tecnologiche ed orgaanizzative dell’aambiente di laavoro; nonché delle innovazzioni introdottee nell’utilizzo delle risorse umane, organizzattive e tecnologiiche; c. i perco orsi di qualificaazione e di agggiornamento professionale p con esame finaale collegati alle progressioni dei dipenden nti all’interno deel sistema di claassificazione, di cui al presentee CCNL . 5. Nell’attu uazione dei pro ogrammi delle suddette s attivittà formative, le Amministrazio oni si avvalgono o della collaboraazione dell’Ageenzia per la Form mazione, degli Istituti e delle Scuole di formazione esistentti presso le stessse, delle Univeersità e di altri soggetti pubblici e società private specializzzate nel settoree. La predisposizione dei proggrammi in mateeria di sistemi informativi desstinati al personale informaticco sarà realizzatta ai sensi dell’aarticolo 7, lett. e) del d.lgs. del 12 febbraio 19 993, n. 39. 6. Per garantire le attivittà formative di cui al presentee articolo , le Amministrazion A ni utilizzano le rrisorse disponib bili sulla base della d d Dipartimentto della Funzion ne Pubblica n. 14/95 relativa alla formazionee, nonché tuttee le risorse allo o scopo previstee da direttiva del specifiche norme di leggee, quali, ad esem mpio, il d.lgs. del 12 febbraio 1993, 1 n. 39, ovvvero da partico olari disposizion ni comunitarie. 7. Il personale che parteccipa alle attivitàà di formazionee organizzate dall’Amministrazzione é consideerato in servizio o a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a caricco dell’Amminisstrazione organ nizzativa dello stesso. 8. I corsi so ono tenuti, di norma, n durantee l’orario di lavo oro. Qualora i corsi si svolgano o fuori dalla sed de di servizio al personale spettta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, v ove ne e sussistano i prresupposti. I co orsi si svolgono,, di regola, a livvello e organiizzative, anche allo scopo di favorire la parrtecipazione de ei dipendenti e nel regionale e/o territorialee secondo le esigenze rispetto deei principi di cui al comma 7. 9. Le Amm ministrazioni individuano i dip pendenti che partecipano alle e attività di forrmazione sulla base di criteri generali definiiti ai sensi dell’’articolo 4, com mma 3. lett. A (contrattazione collettiva inttegrativa) del CCNL C del 16 feebbraio 1999 e verificati ai sensi s dell’articolo 6, lett. A) (sistema di paartecipazione - Informazione)) del medesim mo CCNL , in rrelazione alle esigenze tecniche, d personale in mobilità, ten nendo conto an nche organizzattive e produttivve dei vari ufficci, nonché di riiqualificazione professionale del delle attitu udini personali e culturali deggli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di parteecipazione, nel rispetto di quaanto previsto dall’articolo 57, 1° comma, lett. c) del d.lgs. 16 65 del 2001. ure professionaali elevate e/o particolari p ed in n caso di materiie attinenti la specifica mansio one svolta, é prrevista la possib bilità 10.Per figu di frequentare corsi sp pecifici, anche non previsti dai programm mi delle Ammin nistrazioni, su richiesta mottivata dello steesso dipendentte, con permesssi non retribuitii. 11.Le Amm ministrazioni di concerto con le Organizzazioni sindacali di d cui all’articolo 8, comma 1,, del CCNL del 16 febbraio 1999 1 possono costituire enti bilaterali per la formazione. f MISURA AZIONE E VALU UTAZIONE DELLLA QUALITÀ DEI SERVIZI OBIETTTIVI DI CARATTTERE GENERALLE articolo 21 CCNLL 2006/09 1. Al fine di potenziaree ed incrementtare la capacittà di risponderre in modo seempre più mirato alle esigen nze dei cittadini e dell'utenzaa, nonché di perseguire magggiori livelli di efficacia e ed efficienza nell'eroggazione dei servizi pubblici, le Amministraziioni, 191 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO nell’ambitto delle linee geenerali di indirizzo e del sisteema delle relaziioni sindacali, individuano ido onei strumenti che consenton no di valutare laa qualità dell'attività svolta e dei d servizi presttati per il persegguimento dei fiini istituzionali delle stesse. A tal fine vengono istitu uiti sistemi di misurazione, m veerifica ed incen ntivazione dellaa qualità dei servizi e delle funzioni f pubbliche, v d della profession nalità dei dipend denti. realizzando in particolaree la più ampia valorizzazione 2. L'adozione e la diffu usione di mettodi fondati su ulla fissazione degli obiettivvi e sulla misu urazione dei risultati dell'aziione nnovamento e riorganizzazione r e delle pubblich he Amministrazzioni. amministrrativa costituisccono la base dei processi di rin 3. La misu urazione dei seervizi erogati deve d divenire lo strumento con c cui valutarre il conseguim mento degli ob biettivi delle azzioni amministrrative, stabiliti sia in termini di realizzazionii sia con riguarrdo agli effetti sul benessere dei cittadini, anche a mediantte la pubblicizzaazione di inform mazioni di qualità sui risultati effettivamente e e conseguiti, ten nuto conto delle percezioni de egli utenti. 4. Consideerata la strettaa correlazione tra attività di misurazione e valutazione dei d risultati orgganizzativi e l'aapporto lavoraativo collettivo ed individuale al raggiungimento degli stessii, le parti conve engono sull'opp portunità di deffinire adeguati meccanismi diretti a regolare ed indirizzare i comportamen nti e le azioni deelle Amministraazioni al fine di verificare: ministrativa e laa corrispondenzza dei servizi pubblici erogati alla - all'esterrno, l'efficienzaa e l'efficacia deell'azione amm domandaa e al grado di soddisfazione deell'utenza; - all'intern no, la qualità e i livelli delle prrestazioni dei dipendenti, d med diante idonei sttrumenti che vaalorizzino il merito, l'impegno o e la produttività. c la formazione costituisce il presupp posto strategico o e funzionale per la diffusion ne della cultura della misurazio one, 5. In tale contesto, della sodd disfazione dell'utenza e per l'introduzione l d prassi gestio di onali innovative. Periodicameente saranno effettuate e analisi e valutazion ni delle prestazioni del personaale, ai fini dell'individuazione dei d fabbisogni formativi, f orien ntata ai cambiamenti organizzativi e relazionaali necessari peer il miglioramento della qualittà dei servizi. VALUTAZIO ONE DELL’APPO ORTO INDIVIDU UALE articolo 22 CCNLL 2006/09 1. La valuttazione é una componente c essenziale del rap pporto di lavorro dei dipenden nti ed é finalizzaata a valorizzarre le competenze e le capacitàà di sviluppo professionale p deegli stessi, nonché a verificare il raggiungim mento degli obiettivi prefissatii, nell’ambito delle d relazioni sindacali. 2. I criteri per la valutazione di cui al co omma 1, definiti secondo quaanto previsto alll’articolo 4, comma 2 del CCN NL del 16 febb braio 1999 devo ono, comunquee, rispettare i seeguenti principi: - individuazione preventtiva degli obietttivi da conseguiire, delle prestaazioni attese e d dei relativi crite eri di valutazion ne; u iniziativa del dirigente, volte e a valutare il conseguimento degli obiettivi, l’andamento delle d - verifichee periodiche, su prestazioni e gli eventuaali scostamenti rispetto alle prrevisioni. Di talii verifiche potràà essere redatto, congiuntameente s al dipendente interessatto, un verbale sintetico; f con la mo otivazione dellaa valutazione dei risultati consseguiti; - verifica finale - oggettivvità delle metod dologie, trasparrenza e pubblicità dei criteri ussati e dei risultaati; - partecip pazione dei valu utati al procedim mento; - contraddittorio in caso o di valutazionee non positiva, da d realizzarsi in n tempi certi e congrui, anche e con l’assistenzza di un rappreesentante sindaacale. 4. I criteri di valutazione sono s comunicaati ai dipendentti prima dell'inizzio dei relativi periodi p di riferim mento. P POLITICHE DI IN NCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ articolo 23 CCNLL 2006/09 d miglioramento dei servizi, i dirigenti resp ponsabili degli uffici, u entro il 30 novembre, fo ormulano, in re elazione alle riso orse 1. Al fine del finanziariee e strumentalli assegnate, proposte p di pro ogetti -obiettivvo, di piani di lavoro e di altre iniziative, anche pluriennali, finalizzate al migliorameento organizzattivo e gestionale con particollare riferimento o a quelli rivollti all'utenza, tenendo presen nte i onseguiti nell’anno precedente, nell’ottica dii un progressivo o miglioramentto dell’attività d delle Amministtrazioni. Le matterie risultati co di cui al presente p comm ma sono oggetto o di contrattazzione integrativva che viene avvviata entro il 31 dicembre e si svolge seco ondo quanto previsto dall’articcolo 4 del CCNLL del 16 febbraiio 1999 e dall’aarticolo 4 del CC CNL del 12 giuggno 2003. 192 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 2. Gli obieettivi ed i proggrammi di incremento della produttività di cui al comma precedente so ono prioritariamente orientati al conseguim mento dei segueenti risultati: a) il migliioramento delle prestazioni collettive c e indiividuali legate ai servizi istituzionali che assumono partico olare valore per la collettività e per l’utenza; b) l’ottimizzazione delle condizioni di frruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei seervizi da attuarssi anche attraveerso mento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei teempi di attesa, nonché, in gen nerale, dei tempi di l’ampliam svolgimen nto delle attivittà; c) l’acceleerazione e semp plificazione delle procedure an nche nelle attivvità interne, am mministrative e di supporto; d) la magggiore attenzion ne all’utenza daa conseguire mediante m il migllioramento quaalitativo delle modalità m relazio onali con il pub bblico, nonché l’adozione e laa necessaria pu ubblicizzazione della carta dei servizi, renden ndone obbligattoria l’affission ne in tutti i luogghi di accesso all pubblico; e) il conseeguimento di una maggiore ecconomicità della gestione. 3. Il dirigeente individua, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione integrattiva, i dipendeenti da adibire alle iniziative e ai progetti di d cui ai comm mi precedenti in i relazione alla loro collocaazione organizzzativa e professsionale e alla funzionalità della d partecipazzione degli stessi ai singoli progetti p ed obiettivi, indirizzaando, attraversso il coinvolgim mento e la ressponsabilizzazio one, l’attività dei dipendenti medesimi m al ragggiungimento dei d risultati atte esi. In relazione ai progetti il diirigente attribuisce formalmen nte i g obiettivi ai singoli s o ai grup ppi. compiti e gli 4. La conttrattazione integrativa definiisce la graduazzione dei compensi incentivaanti la produtttività collettivaa ed individuale in relazione alla percentuale di raggiungim mento degli ob biettivi assegnaati, nonché alla comparazionee tra i risultati dell'ufficio e quelli individualii. 5. Al fine di d valorizzare laa capacità dei dipendenti d ed ill loro contributto all’efficienza dell’amministrrazione, il livello o di professionaalità conseguito o e il grado di responsabilità esercitato, e occorre tener prese ente: - l’acquissizione di profeessionalità conseguente a pe ercorsi formativvi anche obbligatori, specificcatamente attivvati, oppure alll’introduzione di tecniche innovative nei vari settori di attivvità o all’uso di nuove tecnologgie; - l’acquisizione di speciifiche esperien nze lavorative in i relazione all’organizzazione dell’Amminisstrazione, quali ad m in altri settori di attività o l’impiego in strutture chee hanno un rap pporto diretto con c i esempio, l’esperienza maturata Tali criteri son elli organizzativ i e gestionali a dottati in ciasc cuna cittadini. o integrabili in relazione agli specifici mode amministtrazione. 6. I criteri per l’erogazion ne delle compo onenti accessorrie da attribuire e ai dipendenti di ciascun ufficcio, dopo avere e verificato il grrado o attribu uiti, saranno deefiniti dalla con ntrattazione integrativa second do le modalità di cui all’artico olo 4 di raggiungimento degli obiettivi o 1999, garanteendo adeguatee risorse per il conseguimento c o di obiettivi di efficienza ed il rafforzamento o del del CCNL del 16 febbraio nenti premiali e prestazioni reese. collegameento tra compon 7. I compeensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramentto dei servizi deevono essere ccorrisposti ai lavvoratori interesssati in un’unicaa soluzione a co onclusione del periodico proceesso di valutazione e di certificcazione delle prestazioni e dei risultati oppurre in base a succcessivi stati di avanzamento, a a seguito della verifica dei risu ultati conseguiti rispetto agli o obiettivi predefiiniti. 8. In via sp perimentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 21 e nell' ambito deell'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produtttività collettivaa e individuale per il miglioraamento dei serrvizi, indicati daall'articolo 32 del d CCNL 1998 8-01 o 1999, la contrrattazione integgrativa prevede e i seguenti criteeri: sottoscrittto il 16 febbraio - grado di soddisfacimento dei cittadin ni e dell'utenzaa, registrato meediante rilevaziioni ed indagini dirette: a tal fine sarà destiinato il 30% delle somme variaabili del FUA; - merito ed e impegno ind dividuale: a tal fine sarà destin nato il 20% delle somme variaabili del Fondo stesso e quotee dei risparmi di d gestione sulle spese per il personale p escluse, per queste ultime, quelle che norme con ntrattuali o di leegge destinano o ai fondi unicci di amministrrazione. Tali risorse verranno o integrate da quelle previstte dall’articolo 35, comma 3. 9. L’incen ntivazione alla produttività deve d tener conto del raggiu ungimento deggli obiettivi e dei risultati, complessivameente concordatti, di regola ann nualmente ed in n via preventiva, dall’Amminisstrazione con i dirigenti respo onsabili delle un nità operative delle d Amministrrazioni. 193 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 10. I comp pensi relativi alla produttività collettiva c e indiividuale, di cui al a presente artiicolo , non posssono essere atttribuiti sulla basse di automatismi e devono essere correlati ad apprezzabili e significativi miglioramenti dei risultati deell'organizzazion ne e degli uffici, da me risultato agggiuntivo rispetto o a quello attesso dalla normale prestazione laavorativa. intendersi, per entrambi gli aspetti, com mministrazione, in termini di maggiore m produtttività e di miglioramento del livello qualitativvo e 11. I risultati raggiunti, peer ciascuna Am m l'utilizzzazione del fon ndo di cui al pre esente articolo , sono oggetto o di monitoragggio e valutazione da quantitativvo dei servizi, mediante parte del competente c Servizio per il con ntrollo interno. 12. Nell’am mbito dell’attivvità dell’Osservaatorio sulla con ntrattazione inttegrativa istituiito presso l’ARA AN in relazione e a quanto prevvisto dall’articolo 46 del d.lgs. n. 165 del 2001 1, dopo un anno di sperimentaazione del sisteema incentivantte di cui al pressente articolo , sarà verificata la funzionalità e la corrispondenza dello stesso con gli obietttivi prefissati. VALUTAZIONE E MISURAZIONE M D DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRAT A TIVA E DEI SERV VIZI PUBBLICI a articolo 2 CCNL 2008/09 1. Nell’otttica di proseguire il processo di d innovazione e di miglioram mento dell’organ nizzazione e deell’attività, le am mministrazioni,, nel perseguim mento dei propri fini istituzion nali, ispirano la propria azione e a logiche di im mplementazion ne dello svilupp po delle capacità e delle comp petenze organizzative in funzione dei risultatti che intendono conseguire. 2. A tal fin ne, le amministrrazioni si dotan no di strumenti idonei a consentire una “gesttione orientata al risultato”, ch he comporta, in n via prioritaria, una puntuale fissazione deggli obiettivi e la predisposizion ne di appositi programmi p di azzione, risponde enti alle indicazzioni politiche e normative riceevute, che ne consentano la reealizzazione. 3. Tali proggrammi di azione, inoltre, avraanno come prin ncipali destinatari: - gli utenti esterni ai quali sono rivvolte le attivittà delle singolle Amministrazzioni, in relaziione alle ispetttive nze istituzionali; competen - gli utenti interni, che per p lo più svolggono un’attività di supporto a quella rivoltaa all’esterno de ell’Amministraziione oppure a vantaggio deglli stessi dipendeenti della mede esima. 4. Nella prrogrammazionee delle attività da d porre in esseere, si dovranno prendere in considerazione c anche specifiche aree di risultato concernen nti: c e indiividuali legate ai servizi istituzionali che assumono partico olare a) il migliioramento delle prestazioni collettive valore per la collettività e per l’utenza; b) l’ottimizzazione delle condizioni di frruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei seervizi da attuarssi anche attraveerso mento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei teempi di attesa, nonché, in gen nerale, dei tempi di l’ampliam svolgimen nto delle attivittà; c) accelerrazione e semplificazione dellee procedure ancche nelle attivittà interne, amm ministrative e di supporto; d) la magggiore attenzion ne all’utenza daa conseguire mediante m il migllioramento quaalitativo delle modalità m relazio onali con il pub bblico, nonché l’adozione e laa necessaria pu ubblicizzazione della carta dei servizi, renden ndone obbligattoria l’affission ne in tutti i luogghi di accesso all pubblico; e) il conseeguimento di una maggiore ecconomicità della gestione 5. In quessto quadro di riferimento, r le amministrazioni assicurano l’istituzione di un sistema di valutazione de elle proprie attività ispirato a principi e criteeri altamente idonei ad evitaare che il mede esimo abbia un na valenza merramente formaale ed a favorirre la v della geestione delle risorse utilizzate e della corrispo ondenza dei serrvizi erogati ad oggettivi stand dard di qualità. concreta verifica 6. In sedee di attuazionee del sistema di valutazionee, le amministrazioni dovran nno, in ogni caaso, tenere prresenti le segu uenti metodologgie: onseguire; - individuazione e quanttificazione deglii obiettivi da co s articola l’azione; - identificcazione dei proccessi nei quali si - individuazione delle rissorse necessariee, con particolaare riguardo allee competenze eed alle professionalità coinvolte; - indicazio one dei dirigentti responsabili delle d strutture interessate. 7. Con caadenza annualle, le amminisstrazioni devon no procedere alla valutazion ne dei risultatti ottenuti, an nche attraverso o la misurazion ne della maggio ore produttivitàà conseguita, dei gradi e dei livvelli di soddisfaacimento espreessi dall’utenza,, nonché dei servizi e prodottii resi, verificand done la implem mentazione del livello qualitattivo e quantitattivo. La valutazzione finale può ò essere preced duta 194 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO da fasi inttermedie di verrifica del processo di conseguimento degli obiettivi o prefissaati, che posson no consentire eventuali e intervventi correttivi, in presenza di scostamenti o criticità, c e limitare i casi di mancato raggiunggimento degli sttessi. 8. La amm ministrazioni devono renderee conto degli esiti e della proccedura di valutazione in term mini di risultatti conseguiti, costi c sostenuti, risorse uman ne impiegate, assicurandonee la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono utilizzzati dall’Amministrazione an nche per definire successive misure di miglioramento dell’attività e ssono oggetto di d monitoraggiio e ne da parte delle competenti strutture s di controllo interno. valutazion 9. Le partti concordano sull’esigenza di d individuare, anche attraverso l’istituzionee di apposite C Commissioni, sedi s e momentti di incontro tra t Amministrazione, organizzzazioni sindacali ed utenti in merito alla misurazione dell’attività e delle e prestazioni ed e al conseguim mento degli obieettivi stabiliti in n sede di predissposizione dei programmi p di azzione. 10. La verrifica dell’attiviità amministrativa nel suo co omplesso, com me delineata nei precedenti commi, costitu uisce un momeento essenzialee e preventivo che c potrà consentire la valutaazione, secondo o canoni di ogggettività e trasp parenza, delle strutture/uffici s e di tutto il personale, second do quanto prevvisto dall’articollo 23 del CCNL del 14 settemb bre 2007. PROGEETTI E PROGRAM MMI PER IL MIGLIORAMENTO O DELLE SINGO OLE STRUTTUREE ORGANIZZATIIVE a articolo 3 CCNL 2008-09 1. Nell’am mbito degli obiettivi assegnatti, ogni singolaa struttura può ò adottare pro ocedure per la definizione di specifici proggetti, programm mi e/o piani di lavoro di migllioramento dell’attività delle medesime, fin nalizzati al proggressivo sviluppo organizzativvo e gestionalee, con particolarre riferimento a quelli rivolti all’utenza a estern na (cittadini e imprese). 2. I progetti e programm mi di cui al com mma 1, devono o corrispondere ad esigenze effettive dell’aamministrazione ed apportaree un ntivo alla attivittà ordinaria dellla struttura intteressata priorittariamente nell’ambito delle aree a concreto e misurabile contributo aggiun di risultato o di cui all’articolo 2, comma 4 ed, in tale ottica, possono esssere collegati a meccanismi di incentivazione e della produttività collettiva ed e individuale. 3. In relaziione ai commi precedenti p sono o individuati i seguenti s criteri generali, integrrabili dalle Amm ministrazioni: in presenza di progetti e/o e programmi pluriennali il diirigente dovrà in ogni caso preevedere che la verifica v dei risultati c cadenza an nnuale in relazio one ad obiettivi intermedi preventivamente ffissati; avvenga con con riferim mento ai risultaati ottenuti nella realizzazione e dei progetti i dirigenti d attribu uiscono i trattam menti accessori. 4. Le disp posizioni contenute nel preseente articolo sono attuate se econdo le proccedure di cui all’articolo 23 del CCNL del 14 settembree 2007. É disapp plicato il comma 2 dell’articolo o 23 del CCNL del d 14 settembre 2007. DIRETTIVA n. n 10/2010 Oggetto: Proggrammazione deella formazionee delle amministrazioni pubblicche. PREMESSA Il Programmaa di riforma dellla Pubblica Am mministrazione, delineato dal documento d "Linnee programmaatiche sulla riforrma della Pubbblica Amministrazioone - Piano inndustriale" (288 maggio 20088) e trasferito in larga parrte nei provveddimenti norma ativi in materiaa di ottimizzazionee della produttiività del lavoroo pubblico e di efficienza e trrasparenza dellle Pubbliche Am mministrazioni adottati da quuesto Governo, ha posto p l'accento sulla rilevanzaa che la modernnizzazione del sistema s amministrativo assum me ai fini della crescita dell'inntero sistema econoomico nazionalee. Tale constataazione diventa ancor più strattegica in un moomento di rilevvante rallentamento dell'econoomia mondiale. 195 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO L'introduzionee di sistemi di valutazione deella performancce delle strutture amministrattive e del persoonale, così com me la previsionne di strumenti di valorizzazione v d merito e dii incentivazionee dell'impegno dei dipendenti pubblici, sonoo strumenti fina del alizzati a ridurrre il divario di efficcienza che ancoora separa il siistema pubblicoo dal settore prrivato e a migliorare la qualitàà dei servizi errogati. Il rilievoo dei servizi pubblicci infatti (si pennsi all'Istruzionne, alla Sanità, alla Difesa, allla Giustizia, alll'Assistenza eccc.) è tale che dalla d loro qualiità e disponibilità dipende d il recuppero complessivvo di qualità e produttività p dell sistema econom mico e sociale ddel Paese. Nell'ambito deella strategia dii riforma del sisstema amministrativo assumon no centralità lee politiche di vaalorizzazione deel capitale umano e di gestione deella conoscenzaa, la cui efficacia all'interno di d ogni sistema organizzativo dipende d in misuura determinan nte dalla quantiità e soprattutto dalla qualità dellee risorse allocaate per la formaazione. Peraltro il tem ma dell'investim mento nelle risorrse umane giocca un ruolo-chia ave nelle strateegie dell'Unionee Europea. La rinnovata r strategia di Lisbona attrribuisce al capitale umano il ruolo r di fattoree essenziale di crescita c e di levva centrale per la politica di co oesione socialee. La dotazione di capitale umano è considerata come c un elemennto cruciale nelllo sviluppo dellle nuove tecnollogie e come un n fattore necessario per il loro uttilizzo efficace, nonché comee una condizionne imprescindiibile della capacità di inseriimento professiionale nei contesti organizzativi innovativi. i La dotazione di capitale um mano di ogni sistema s dipendde dalla consisttenza delle risoorse umane e dalla loro qua alità, in terminni di conoscenza e capacità di sosstenere il funziionamento del sistema s econom mico e sociale. Dipende altressì, oltre che da alla quantità, dalla d qualità delle risorse r allocatee per la formazzione, iniziale e continua, da a parte della Puubblica Amminnistrazione e da alle decisioni delle d imprese di invvestire nello svilluppo delle propprie risorse um mane. La formazionee è, peraltro, una u dimensione costante e fonndamentale del lavoro e uno strumento s essennziale nella gesstione delle risoorse umane. Tutte le l organizzazionni, per gestire il i cambiamentoo e garantire un n'elevata qualitàà di prodotti e sservizi, devono oggi fondarsi sulla s conoscenza e sullo s sviluppo delle d competenzze. La formazione del personale della Pubbllica Amministrrazione costituisce una leva strategica perr la modernizzzazione dell'azione amministrativaa e per la reaalizzazione di effettivi migliooramenti qualitativi dei servvizi ai cittadinii e alle impresse. La formazione rappresenta, inoltre, i uno strrumento indisppensabile per trarre t significa ativi vantaggi dai d cambiamennti nell'organizzzazione dell'azione amministrativaa e nei processsi di lavoro add essa sottesi, effetto ef del generrale processo di d riforma dellaa pubblica amm ministrazione e del processo di coontinua evoluziione tecnologicca che caratterrizza lo scenariio all'interno del d quale si è svviluppata l'azio one amministraativa degli ultimi annni. La crisi econoomico-finanziarria che ha recenntemente colpitto l'economia mondiale m ha inddotto tutti i Governi europei ad d adottare polittiche di bilancio riggorose, per garrantire la stabilità dei conti pubblici. p Anche il Governo itaaliano ha seguiito la medesima a strada attraverso l'adozione dell decreto-legge n.78/2010 recaante "Misure urrgenti in materria di stabilizzaazione finanziarria e di compettitività economiica", convertito, conn modificazionii, dalla legge n. 122 del 30 lugglio 2010. Il provvedimennto contiene miisure di riduzione della spesa e di aumento delle d entrate perr il periodo 20110-2013, direttee a riportare i saldi s di finanza pubbblica ai livelli concordati conn le istituzioni europee e nell'am mbito del Patto di Stabilità e C Crescita. A tal fine f prevede annche, all'art.6, comm ma 13, che "a decorrere dalll'anno 2011 laa spesa annua sostenuta dallle amministrazioni pubbliche inserite nel coonto economico connsolidato della pubblica ammiinistrazione, coome individuatee dall'Istituto naazionale di stattistica (ISTAT) ai a sensi del com mma 3 dell'articoloo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorittà indipendentii, per attività essclusivamente di d formazione deve d essere non suuperiore al 50 per cento dellla spesa sostennuta nell'anno 2009. Le preddette amministrrazioni svolgon no prioritariamente l'attività di forrmazione tramiite la Scuola supperiore della pubblica p ammin nistrazione ovveero tramite i prropri organismi di formazione.. Gli atti e i contraatti posti in esseere in violazionne della disposiizione contenutta nel primo peeriodo del pressente comma co ostituiscono illeecito disciplinare e determinano responsabilità r e erariale. La dissposizione di cui al presente comma non si applica all'attiività di formazione uoco e dalle Forze F di Poliziia tramite i prropri organism mi di effettuata dallle Forze armaate, dal Corpo Nazionale deii Vigili del Fu formazione". Stante il ruoloo di "indirizzo, coordinamentoo e programmaazione in materria di formazioone, aggiornam mento profession nale e sviluppoo del personale dellle pubbliche am mministrazioni",, attribuito al Ministro M per la pubblica p amminnistrazione e l'iinnovazione dal Decreto di delega delle funzioni del presidente del Consiglio dei d Ministri del 13 giugno 200 08, e in considerrazione del fortte impatto che la l citata normaa del decreto-legge n.78/2010 prodduce sulla dispponibilità finanzziaria complesssiva che le amm ministrazioni pubbliche posso ono utilizzare per il finanziamento di attività di sviluppo s e poteenziamento dellle competenze dei dipendentii, si ritiene oppportuno forniree indicazioni attte a favorire un eff fficiente ed efficcace utilizzo delle risorse dispponibili, in mod do da garantire la necessaria qqualità delle azzioni di formazione che saranno poste p in essere. 196 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Il Ministro svoolge le funzionni suddette con il supporto dell Dipartimento della funzionee pubblica, che si avvale della a Scuola Superriore della Pubblicaa Amministrazioone (d'ora innanzi SSPA) e di Formez F PA. Si ritiene, altreesì, opportuno fornire f specificche linee di indiirizzo ai dirigen nti che rivestonoo responsabilitàà in materia di programmazioone e gestione degli interventi form mativi, con l'obiiettivo di inform mare l'attività amministrativa ai a principi di saana gestione, da perseguire annche attraverso il corretto ed efficaace utilizzo delle risorse dediccate allo svilupp po delle compettenze del personnale pubblico. 1. Destinatari della direttiva Le disposizionni contenute all'art. a 6, comm ma 13, del ricchiamato Decrreto-legge n.788/2010 sono deettate con riferimento a tuttte le amministraziooni pubbliche inserite i nel connto economico consolidato della d pubblica amministrazionne, come indivviduate dall'Istiituto nazionale di statistica (ISTA TAT) ai sensi del d comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 3 dicembre 2009, n. 196, incluse i le autoorità indipendenti. Deve, al riguaardo, notarsi chhe le citate disposizioni hanno l'evidente obiettivo di contribuire al contenim mento e alla rid duzione della sppesa pubblica e sonno, pertanto, deettate in relazioone a tutte le puubbliche ammin nistrazioni inseerite nel conto eeconomico con nsolidato, comprese le autorità inddipendenti. Tuttavia, in virtù della riparttizione delle com mpetenze tra loo Stato e le Reg gioni operata daall'art. 117 dellla Costituzione e confermata dalla d recente giurissprudenza costtituzionale, le indicazioni coontenute nel presente p atto si s rivolgono essclusivamente alle attività delle d amministraziooni centrali delllo Stato, degli enti pubblici non economici nazionali n e dellle autorità indiipendenti inseriite nel citato coonto economico coonsolidato. Per tutte le altre amministrazionni, invece, essee costituisconoo linee-guida fi finalizzate a ga arantire un migglior utilizzo delle risorse r finanziaarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti. Infa fatti, benché si tratti di formazzione pubblica,, sia essa impartitaa presso struttuure pubbliche territoriali sia presso organiismi privati coon i quali gli eenti territoriali possono stipuulare apposite convvenzioni, la preesente direttivaa reca disposizzioni fondamen ntali in ossequiio al principioo di coordinam mento della finaanza pubblica, chee rientra nellaa competenza concorrente ai sensi dell'arrticolo 117, teerzo comma, C Cost., nonché a quello di leale l collaborazionee di cui al succeessivo articolo 118. Quantificazion ne delle risorsee finanziarie La norma in oggetto o richiam ma le amministrrazioni al conteenimento della spesa, s ponendoo un limite precciso al finanziam mento delle attiività esclusivamente formative dei pubblici dipendenti. In particcolare, prevede che, a partire dal d 2011, le am mministrazioni debbano d ridurree del a 2009 le risorsse finanziarie destinate d agli innterventi formattivi. 50% rispetto al Si precisa chee per attività esclusivamente foormative devonno intendersi tuttti gli interventti di formazionee, aggiornamen nto ed informazione svolti in presennza o con metodologie e-learnning. Sono pertantoo escluse dal caampo di applicaazione della noorma le altre modalità m primarrie, informali e non strutturatte nei termini della d formazione, dii apprendimentto e sviluppo deelle competenzee, costituite dallla reingegnerizzzazione di proocessi e luoghi di lavoro, in modo m da assicuraree lo sviluppo delle d opportuniità di informazzione, valutazio one e accumullazione delle ccompetenze nell corso del lavvoro quotidiano (tuutoring, mentorring, peer revieew, circoli di quualità e focus group, g affiancamento, rotazionne delle mansio oni ecc.: Europpean Commission 1997, Partnershhip for a new orrganization of work. w Green Pap per, "Bulletin of the Europeann Union - Suppllement", no. 4.).. Dovrà, pertannto, essere curra di ciascunaa Amministrazione la quantiificazione dell'ammontare deelle risorse utiilizzate per azzioni esclusivamente formative nell corso dell'eseercizio finanziario 2009, attra averso una punttuale individuaazione degli interventi finanziaati e delle fonti di finanziamento. fi A riguardo si precisa Al p altresì che c dovranno esssere prese in considerazione c solo le azioni formative f realizzzate con risorse staanziate nell'ambbito del bilancioo dello Stato, seenza considerarre gli interventii finanziati con i fondi strutturrali dell'UE. L'individuazioone della quotaa di finanziameento delle attivvità formative è necessaria, oltre o che per laa determinazione dell'ammonntare massimo dellee risorse che nel corso del 20011 potranno essere e destinatee ai citati interrventi, anche peer la determina azione di eventtuali responsabilitàà dirigenziali. La L norma in ogggetto, infatti, staabilisce che "glli atti e i contratti posti in esserre in violazionee della disposizione contenuta nel primo p periodo del presente coomma costituisccono illecito dissciplinare e deteerminano respoonsabilità erariale". Ruolo nel siste tema formativo della Scuola su uperiore della Pubblica P amministrazione e degli d altri organ nismi di formazione. L'art.6, comma 13, del decreeto-legge n.78//2010, oltre a stabilire s il limitte di spesa chee ogni amminisstrazione è tenu uta a rispettaree nel 2011, prevedee altresì che le attività di form mazione debbaano essere priorritariamente svvolte tramite laa Scuola superiiore della pubbblica amministrazioone ovvero tram mite i propri orgganismi di formazione. 197 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO L'imposizione di un limite alla a spesa destinata alle attiività formativee risponde, com me detto in prremessa, all'obiiettivo generalle di garantire l'atttuazione di pollitiche di bilanncio rigorose ed e il rispetto dei d requisiti staabiliti nel Pattoo di Stabilità. La L riduzione degli d stanziamenti porta p inevitabillmente ad una contrazione delle d attività forrmative di sviluppo delle com mpetenze del personale pubbllico; tuttavia un utilizzo u delle risorse finanziaarie improntatoo a criteri di efficacia ed economicità potrà indubbiam mente garantirre il mantenimento, se non il miglioramento, deggli standard quaalitativi delle azzioni che sarannno realizzate. Va in tale dirrezione la prevvisione, contennuta nella norm ma, che le amm ministrazioni debbano d priorittariamente rivo olgersi alla Scuuola Superiore dellla Pubblica Amministrazion A ne ovvero ai propri organismi di formaazione. In altrri termini è necessario n chee le amministraziooni, prima di aff ffidare all'esternno la realizzaziione delle attiviità formative, si s rivolgano allaa Scuola superiore della pubbblica amministrazioone o ai propri organismi o di formazione. Resta in ogni caso c ferma la possibilità p per le l pubbliche am mministrazioni centrali c di affiddare attività di fformazione a Formez Fo PA, secoondo quanto previssto dall'articoloo 2, comma 3,, del decreto legislativo l 25 gennaio 2010, n. 6, a norm ma del quale "le " attività affiddate direttamente dalle d amministrrazioni centrali e associate a Formez F PA sono o considerate atttività istituzionnali.". Le scuole e gli istituti pubblicci che a vario titolo t sono impeegnati nella pro ogettazione, nell coordinamentto, nell'erogazio one e monitoragggio d formazione costituiscono c u universo diff un fferenziato per dimensioni, moodelli istituzionnali, caratteristtiche organizzative, delle attività di fonti e forme di d finanziamentoo e incardinamento nelle istituuzioni di riferim mento. In assenza di un preciso elem mento di indirizzzo, il ricorso a tali strutture da parte delle amministrazioni centrali, se da un lato riduuce i tempi di affidaamento, dall'alttra potrebbe prresentare alcunne criticità, qua ali il mancato coordinamento c nella programm mazione, con tuutti i rischi che ne derivano in teermini di sprecco di risorse, ridondanza r deg gli interventi e autoreferenziaalità dei sistemi di valutazionne di efficacia e di impatto. i Al fine di assiicurare la neceessaria capacitàà di affrontare le richieste forrmative delle pubbliche p ammiinistrazioni, unendo alla quallità i necessari elem menti di econom micità, il Diparttimento della fuunzione pubblicca, con il suppoorto della SSPA A, attiverà le neecessarie intese con tutte le scuolee pubbliche di formazione. f Faavorirà, altresì, una programm mazione degli innterventi formaativi condivisa e concertata trra le amministraziooni, per massim mizzare l'efficaccia e la pertineenza delle azioni formative e al tempo stessso valutare la congruità c dei costi c rispetto agli obiettivi delle azzioni. Alcune indicaazioni sulla predisposizione deei piani formatiivi La qualità dell processo di prrogrammazionee e gestione dellle attività form mative è un elem mento fondameentale per garan ntire trasparennza e qualità alle atttività di formazzione. Il processso dovrà esserre condotto seccondo i principii tipici di ogni ciclo di progra ammazione e doovrà tenere conto di d quanto previssto dalla Decisione di Finanzaa Pubblica, di cui c all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla d Direttiva geneerale per l'attiviità amministrattiva e per la gesstione, di cui alll'articolo 8 dell decreto legislaativo 30 luglio 1999, 1 n. 286. Il processo doovrà concluderssi con la messa a punto di un piano p di formazzione del personnale, che, in linnea con quanto previsto dall'arrt.7bis del d. lgss.165/2001, tenga "conto dei fabbisogni rileevati, delle com mpetenze necesssarie in relazzione agli obieettivi, nonché della d programmazioone delle assunnzioni e delle innnovazioni norm mative e tecnologiche. Il pianno di formazionne indica gli ob biettivi e le risoorse finanziarie necessarie nei lim miti di quelle, a tale scopo, diisponibili (…), nonché le metoodologie formaative da adottarre in riferimentto ai diversi destinaatari". Il predetto piaano va trasmessso, sempre secoondo le previsiooni della norma a citata, entro il i 30 gennaio ddi ogni anno al Dipartimento D d della funzione pubblica della Presiidenza del Conssiglio dei Minisstri ed al Ministtero dell'econom mia e delle finaanze. In relazione ai a nuovi compitti attribuiti dall decreto-leggee n. 78 del 201 10, è necessarrio che il Pianoo sia predispossto a seguito di d un adeguato iter di rilevazione dei d fabbisogni formativi f e di confronto c con l''offerta formativva della SSPA e degli altri org ganismi pubblicci di formazione, inn modo da garaantire che l'offerrta formativa deelle scuole pubbliche sia coereente con le realli esigenze di ag ggiornamento delle d competenze esspresse dalle sinngole amministtrazioni. A tal fine si forniscono f di seeguito alcune indicazioni i utilli a definire l'itter per una corretta predispoosizione dei pia ani ed un'adeguuata offerta formatiiva: In attuazione di d quanto previisto dal decretoo-legge n. 78 deel 2010, e con la l finalità di asssicurare la perttinenza, l'effica acia e l'economiicità dei piani form mativi della pubbblica amministtrazione, entro il 15 settembree di ciascun annno, a partire daall'anno in corsso, il Dipartimento della funzionee pubblica, conggiuntamente allla SSPA, avvia, con la collabo orazione delle altre a scuole pubbbliche di forma azione, un processo 198 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO di consultazione con le ammiinistrazioni inteeressate, finalizzzato alla prediisposizione, da parte delle stessse, dei piani formativi fo per l'aanno successivo. Entro il 15 ottobre o di ciascun anno, a partire p dall'annno in corso, lee amministraziioni interessatee sottopongono o alla SSPA edd al Dipartimento della funzione pubblica p della Presidenza P del Consiglio dei Ministri-Ufficio M o per la formaziione del person nale delle pubblliche amministraziooni, il piano gennerale di formaazione per l'annno successivo. Nel N piano form mativo devono esssere definiti glli obiettivi geneerali della formazioone nell'anno di d riferimento, le linee ed i teemi strategici per p la definizioone dei prograammi specifici in i attuazione degli d obiettivi stessii, l'ammontare complessivo delle d risorse chhe verranno deedicate ai proggrammi, il num mero dei beneficciari e le struttture pubbliche a cuui le attività sarranno affidate. Entro il 15 noovembre di ciaascun anno, a partire p dall'annno in corso, le amministraziooni interessate, sulla base dell quadro strateggico definito nei piiani formativi di d cui al puntoo 2 e consideraate anche le evventuali osservaazioni espressee dal Dipartimeento della funzione pubblica e dallla SSPA, identtificano e comuunicano al Dipaartimento della funzione pubblica e alla SSPA PA i programmii formativi speccifici richiesti, in cuui vengono definniti: a) i fabbissogni formativi a cui essi rispo ondono, b) gli obiettivi o che inttendono conseg guire, anche al fine di una successsiva valutazionne, c) il numerro dei partecipanti ai diversi percorsi formaativi e le loro qualifiche, d) le risorse messse a disposizione, anche a al fine della d valutazionne della loro congruità. Le Amministrazionii possono deleggare alla SSPA A la definizionee dei programmi specifici in attuazzione dei piani formativi f generrali predisposti dalle stesse. La SSPA, in base b ai program mmi richiesti daalle singole Am mministrazioni, predispone p e prropone entro ill 30 dicembre lee attività formaative specifiche di attuazione deggli stessi, defineendo gli speciffici obiettivi qu uantitativi e quualitativi di ciaascuna attività,, la pertinenzaa dei contenuti, la metodologia didattica, d la coongruità dei costi, c i requisitti e le modaliità di ammissione ai corsi. La SSPA proccede all'organizzazione delle attivvità formative sulla s base di coonvenzioni stipu ulate con le puubbliche amminnistrazioni interressate, in cui sono s definiti i termiini e le modalitàà dell'offerta foormativa. Il Dipartimennto della funzioone pubblica acquisisce a inforrmazioni dalla SSPA e daglii altri organism mi di formazio one sui program mmi richiesti a ciaascun Istituto di d formazione, con c la finalità di d coordinarne le attività e l'oofferta formativva e di evitare la duplicazionne di corsi ed il connseguente dispenndio di risorse finanziarie. f Il ciclo si chiuude con la pressentazione al Dipartimento D della funzione pu ubblica e al Minnistero dell'ecoonomia e delle finanze, f entro il i 30 gennaio di oggni anno, del Piano P nella veersione definitiva, come risulltante dall'iter di verifica, cooordinamento e adeguamentoo tra domanda e off fferta delineato ai a punti preceddenti. La SSPA preddisporrà, in colllaborazione coon le altre struutture di forma azione pubblicaa e in base aglii indirizzi del Dipartimento D d della funzione pubblica, un sistemaa di valutazionee ex ante ed ex post p di tutte le attività a formativve più rilevantii. Roma, 30 lugllio 2010 il ministroo per la pubblicaa amministrazio one e l'innovazione 199 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Capitolo XI E CO TRATTAMENTO ECONOMIC RETRIIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI articolo o 25 CCNL integgrativo 1998/01 1. La retrib buzione é corrisposta mensilm mente, salvo qu uelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattaziione integrativaa nazionale di amministrazion a e prevede diverse modalità te emporali di eroggazione. 2. Sono deefinite le seguenti nozioni di reetribuzione: - Retribuzione base meensile: é costituita dal valore e economico mensile m di ciasccuna delle possizioni economiche previste all’interno a di ciascuna area - ivi i comprese le e posizioni supeer di cui all’artiicolo 17 del CCNL del 16.2.99 9-e dall'inden nnità integrativa speciale; - Retribuzione individuaale mensile: é costituita dallaa retribuzione base mensile, dalla retribuziione individuale di o di cui all’articolo o 18 del citato C CCNL , ove spetttanti, nonché dagli d anzianità,, dalla indennità di posizione organizzativa altri eventuali assegni peersonali a caratttere fisso e con ntinuativo comunque denomin nati in godimen nto; - Retribuzione globale di fatto, annuaale: é costituitta dall’importo o della retribuzzione individuaale mensile perr 12 mensilità,, cui si aggiungge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che son no corrisposte anche a a tale tiitolo nonché l’importo l annu uo della retrib buzione variab bile e delle in ndennità contrrattuali, comun nque denomin nate, percepitee nell’anno di riferimento non ricomprese ne el secondo alineea; sono esclusee le somme corrrisposte a titollo di rimborso spese per il traattamento di traasferta fuori se ede o come equ uo indennizzo. 3. La retrib buzione giornalliera si ottiene dividendo d le co orrispondenti re etribuzioni men nsili di cui al com mma 2, primo alinea, a per 30. 4. La retriibuzione orariaa si ottiene divvidendo per 15 56 le voci ricom mprese nella retribuzione r baase mensile, co ostituite dal vaalore economico o mensile di ciaascuna delle po osizioni econom miche previste all’interno di ciiascuna area - ivi comprese le e posizioni supeer di cui all’articcolo 17 del CCN NL del 16/2/99 9 - e dall'indenn nità integrativa speciale, secon ndo quanto staabilito dal comm ma 2, primo alinea. Per il perssonale che fruisce della riduzzione di orario di cui all’artico olo 25 del CCNL del 16 febbraio 1999 il vaalore del divisore é fissato in 151. 1 R STRUTTTURA DELLA RETRIBUZIONE articolo 28 CCNLL 1998/01 1. La struttura della retrib buzione del personale delle am mministrazioni dello Stato app partenenti al co omparto dei Ministeri si comp pone delle seguenti voci: a) stipend dio tabellare; b) retribu uzione individuaale di anzianità,, comprensiva della d maggiorazzione per esperrienza professio onale; c) indennità integrativa speciale; s po economico di d cui all’articolo o 17; d) svilupp e) indenn nità di amministtrazione di cui all’articolo a 33; f) compen nsi di cui all’articolo 32, ove sp pettanti; g) compensi per lavoro straordinario, s o spettanti; ove h) altre in ndennità previste da specifichee disposizioni di legge. 2. Al perso onale, ove spetttante, é corrisp posto l'assegno per il nucleo faamiliare ai senssi della legge 13 3 maggio 1988 n. 153 e successsive modificaziioni. CON NGLOBAMENTO O DELL’INDENN NITÀ INTEGRATTIVA SPECIALE NELLO STIPEND DIO TABELLAREEarticolo 20 CCNL 2002/03 3. A deco orrere dal 1 gen nnaio 2003, l’in ndennità integraativa speciale (IIS), ( di cui alla tabella A allegata al CCNL de el 16 maggio 20 001, cessa di essere corrisp posta come singola voce deella retribuzion ne ed é congglobata nella vvoce stipendio o tabellare. Detto 200 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO conglobam mento non ha effetti e diretti o indiretti sul traattamento econ nomico complessivo fruito dal personale in servizio all’esterro in base alle vigenti v disposiziioni. EFFETTI AI FINI PREVID DENZIALI DEL CONGLOBAMEN C NTO DELL’I.I.S. NELLO STIPENDIO TABELLAR RE articolo 21 CCNLL 2002/03 3. Il conglo obamento sullo o stipendio tabellare dell’indeennità integrativva speciale, di cui c all’articolo 20, comma 3 del d presente CC CNL , non modifica le modalittà di determinazione della baase di calcolo in atto del traattamento pensionistico anch he con riferimeento o 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335. 3 all’articolo STIPENDIO TABELLARE aarticolo 4 CCNL 2008/09 1. Gli stipeendi tabellari, come c stabiliti dal d CCNL del 14 4 settembre 20 007 [tabella qui omessa – ndr]], sono increme entati degli imp porti mensili lorrdi, per tredici mensilità, m indicati nella Tabellaa A ed alle scad denze ivi previstte. 2. Gli impo orti annui deglii stipendi tabellari risultanti dall’applicazione e del comma 1 sono rideterminati nelle misu ure e alle scadeenze stabilite daalla allegata Tabella B. 3. Gli incrementi di cui al a comma 2 deevono intenderssi comprensivi dell’indennità di vacanza con ntrattuale prevista dall’articolo 2, mbre 2007. comma 6, del citato CCNL del 14 settem VI STIPENDI EFFFETTI DEI NUOV a articolo 5 CCNL 2008/09 1. Le missure degli stipeendi risultanti dall’applicazio one del presen nte contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso o per lavoro straaordinario, sul trattamento orrdinario di quie escenza, normale e privilegiato o, sull’indennitàà di buonuscita, sul TFR, sull’in ndennità di cui all’articolo 13,, comma 4 ed all’articolo a 15, comma 7 del CCNL C del 12 giiugno 2003, sull’equo indenniizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziaali e relativi contributi, comprrese la ritenutaa in conto entraata Tesoro od altre a analoghe ed i contributi di riscatto. d 2 sono corrispossti integralmen nte alle scaden nze e negli imp porti 2. I beneffici economici risultanti dalla applicazione dell’articolo previsti al personale com munque cessato o dal servizio, con diritto a pensione, p nel periodo di vigen nza del biennio o economico 20 008effetti dell’ind ennità di buon ziamento, nonc ché quella prev ista dall’articol o 2122 c.c. si c onsiderano sol 2009. Agli uscita, di licenz o gli menti maturati alla data di cesssazione del rap pporto di lavoro o. scaglionam (omissis) INCREM MENTI TABELLA ARI PER INVALIDI O MUTILATTI PER SERVIZIO O articolo 33 3, c. 1, CCNL in ntegrativo 1998 8/01 1. In favore del personale riconosciuto o, con provvediimento formale e , invalido o mutilato m per caausa di servizio o é riconosciuto o un incrementto percentuale,, nella misura rispettivamentte del 2.50 e dell’1.25 d del trrattamento tab bellare in godim mento alla datta di presentazione della relattiva domanda a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle a prime sei categorie di me enomazione ovvvero alle ultimee due. Il predetto incremento non riassorrbibile, viene corrisposto c a titolo di salario o individuale di d anzianità [ai fini dell’appliccazione di quessto articolo , si s deve tenere conto degli efffetti delle disp posizioni contenute nell’artico olo 71 della Leegge 133/2008 – ndr]. 201 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO CIRCOLARE N.. 39 MINISSTERO DELL’EECONOMIA A E DELLE FIN NANZE Roma, 22 DICEM MBRE 2010 DIPARTIMENTTO DELLA RAGION NERIA GENERALEE DELLO STATO ISPETTORATO GEN NERALE DI FINANZA DIPARRIMENTO DELL’AMM MINISTRAZIONE GEN NERALE, DEL PERSONALLE E DEI SERVIZI DIREZIONE CEN NTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLL'INNOVAZIONE Prot. N. 10904 49 OGGETTO : Circolare essplicativa con ncernente “laa disciplina dello d speciale e sistema di erogazione unificata di essorie al perrsonale centrrale e periferrico delle am mministrazion ni dello Stato o” (Cedolino competenze fisse e acce Unico). 1 - Premessaa Con la presente circolare si forniscono f istru uzioni operativee per l’introduzzione del nuovo sistema di paagamento delle e competenze fisse e accessorie (denominato Cedolino Unico) U di cui alll’articolo 2, co omma 197, della legge 23 diccembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 201 10) che entreràà in vigore dal primo p gennaio 2011, 2 e del consseguente decreeto ministerialee 1° dicembre 2010. Lo strumento del Cedolino Unico consente di: d o semplificare le attività a carico c dei diversi uffici e dei singoli utenti, rendendo più efficiente la gestione g degli nti connessi allaa liquidazione delle d competen nze accessorie; adempimen o migliorare e uniformare per gli utenti la leggibilità dei d documenti stipendiali atttraverso un un nico cedolino rinnovato e migliorato nelllo stile grafico;; o consentire agli enti previd denziali di fornirre la completa certificazione c c contributiva deii dipendenti; o garantire laa corretta distribuzione mensile delle ritenute e fiscali evitand do onerosi congguagli di fine an nno. 2 - Quadro normativo n É preliminarm mente necessarrio puntualizzare i riferimenti alla normativva previgente relativa r ai pagamenti delle retribuzioni al personale dipeendente dalle amministrazion a i centrali e periiferiche dello Sttato. I titoli di pagamento previstii dalle norme di d cui trattasi so ono i mandati informatici, i seccondo la proced dura di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 20 aprile a 1994, n. 367, ovvero i ruoli r di spesa fissa, regolamen ntati dall’artico olo 62 del R.D. 18 novembre 1923, 1 n. 2440 (Legge di conttabilità generale dello Stato, LCGS) L e dagli articoli 286, 406 6 e seguenti deel relativo regollamento approvvato con R.D. 23 maggio 192 24, n. 827 (Regolamento di co ontabilità generrale dello Stato,, RCGS), oppuree i pagamenti d diretti effettuatti da parte dei funzionari delegati ai sensi degli articoli 58 e seguenti dellla LGCS, degli articoli a 338 e seeguenti del RCG GS e dell’articolo 9 del D.P.R. 20 aprile 1994 4, n. 367 sulle aperture di cred dito che le amm ministrazioni em mettono a loro favore. f Quanto alle modalità m di estin nzione dei titoli di spesa di cui trattasi occorre considerare che, c in attuazio one dell’articolo o 14 del citato D.P.R. n. 367//1994, il pagam mento degli stiipendi, delle peensioni e deglii altri assegni fissi f e continuaativi, disposti con c ordinativi diretti, avvien ne mediante acccreditamento in c/c bancariio o postale in ndicato dal creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei cirrcuiti bancari o postali, second do la scelta ope erata dal credito ore stesso. Dal medesimo o punto di vista, inoltre, secondo la previsione di cui al comma 2 del sopracitato articolo 14, con decreto o del Ministro del Tesoro in data 4 aprile 1995, 1 tenuto co onto di partico olari categorie di d creditori, son no state stabiliite altre speciali modalità di pagamento: vaglia v cambiario non trasferibile, accredito o su libretto po ostale di risparmio o pagam mento in contaanti presso la Tesoreria o l’u ufficio postale anche a mediantee delegato, seco ondo le ordinarrie regole civilisstiche della rapp presentanza. In tale contessto generale, deve d essere meenzionato anch he l’articolo 383 del RCGS ai sensi del quale, come specciale modalità agevolativa deell’estinzione deei pagamenti in n trattazione, è previsto che gli impiegati di un u medesimo u ufficio possono delegare uno di essi, ovvero o il cassiere ovee esistente, a risscuotere presso o la Tesoreria e dare quietanzaa dei loro stipen ndi o delle altre e provvidenze economiche a carattere colleettivo. 202 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Premesso il suddetto s quadrro normativo, si ritiene utilee accennare brrevemente alla procedura di pagamento in ntrodotta con decreto del Ministro M dell’Eco onomia e delle Finanze del 31 1 ottobre 2002. Con tale decreeto è stato prevvisto che il paggamento degli stipendi e altrri assegni fissi e continuativi amministrati con n ruolo di spesa fissa sia gestiito mediante ordini collettivi di d pagamento emessi in form ma dematerializzata, in linea, quindi, con il disposto dell’articolo 14, co omma 5, del D D.P.R. n. 367/94 che, per la corresponsion ne di tali compeetenze, prevedee l’utilizzo di pro ocedure telemaatiche. Tale sistema di d pagamento degli d stipendi all personale delle Amministrazzioni centrali deello Stato è parrte di un più am mpio processo di reingegnerizzazione dei procedimentti di spesa, avviato a inizialmente su baase volontaria attraverso procedure p di oli stipendiali il cui pagamento è curato o dalla Direzio one centrale d dei sistemi informativi i e dematerializzaazione dei tito dell’innovazione del Dipartim mento dell’Amministrazione Generale, G del Personale e dei Servizi del Min nistero dell’Economia e delle Finanze attravverso il Service Personale Teso oro (SPT). Con l’articolo 1, comma 446 6 della legge 27 7 dicembre 200 06, n. 296 (Leggge finanziaria 2007) è stato p poi introdotto l’obbligo, per tutte le amm ministrazioni deello Stato, ad eccezione delle Forze Armatte compresa l’’arma dei Caraabinieri, di avvvalersi, per il pagamento deegli stipendi, delle d proceduree informatiche e dei servizi del Dipartimentto dell’Amminisstrazione Gene erale del MEF attraverso il siistema SPT. Successivamente, l’articolo 2, 2 comma 197, della legge 23 2 dicembre 20 009, n. 191 (Leegge finanziariaa 2010), ha dissposto che le oni dello Stato che si avvalgo ono, per il paggamento degli stipendi, delle procedure infformatiche e dei d servizi del amministrazio Ministero dell’Economia e delle d Finanze, devono operrare il pagame ento delle com mpetenze accesssorie al proprio personale, congiuntamen nte alle compettenze fisse, med diante ordini co ollettivi di pagamento di cui al D.M. 31 ottobrre 2002. Nel nuovo contesto di pagamento unificatto delle compeetenze fisse ed accessorie tramite SPT occorrre tener conto o anche delle modifiche ord dinamentali app positamente inttrodotte dall’arrticolo 4, comm mi da 4-bis a 4-novies, del deccreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converttito con modifiicazioni dalla leegge 30 luglio 2010, n. 122, recante specifiiche disposizion ni in materia, e del decreto attuativo 1° diicembre 2010. Nel rimandare ai dettagli operativvi dei paragrafi seguenti, giovaa rimarcare chee per effetto deelle sopraddettte norme, per n saranno più applicabili a le dissposizioni di cui all’articolo 383 del RCGS in tutti i dipendeenti delle ammiinistrazioni gestite da SPT non materia di delega alla riscossione. Di co onseguenza, il cassiere c sarà deelegabile esclussivamente nell’aambito delle amministrazionii che non si avvvalgono di SPT per il pagamen nto degli stipen ndi. 3 - Ambito di d applicazione 3.1. Amm ministrazioni in nteressate OM MISSIS 3.2. Tip pologie di comp petenze al personale gestite da d SPT in pagam mento unificato o Si elencano le tipologie di com mpetenze interressate dal pagaamento unificato gestito tram mite SPT: • mpetenze fisse,, quali le vocci retributive relative r a Stip pendio tabellarre, Indennità integrativa speciale (I.I.S.), Com Retrribuzione individuale di anzian nità (R.I.A), Retrribuzione di possizione – parte fissa e Tredicessima mensilità; • Com mponenti accesssorie aventi carattere fisso e continuativo, quali q le Indennità di amministtrazione e le Retribuzioni R di posizione – parte variabile; v • mponenti accessorie connessee al risultato, leegate al raggiungimento di obiettivi di prod duttività e di miglioramento m Com dellaa qualità della prestazione in ndividuale o co ollettiva e connesse all’apporto partecipatiivo del singolo o dipendente. Rien ntrano in questaa voce la Retrib buzione di risulttato e le compo onenti del Fond do Unico di Amm ministrazione (FFUA); • Lavo oro straordinarrio, cioè il trattamento econo omico che viene riconosciuto o al dipendentte per lo svolggimento delle prop prie mansioni oltre o l’orario di lavoro l previsto contrattualme ente; • Tuttte le altre tipo ologie di comp petenze previstte da speciali disposizioni normative, connesse alle attiività svolte e com munque aventi carattere c accesssorio. 203 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Il Ministero deell’Istruzione, Università U e Riccerca (MIUR) co on apposita cirrcolare individu uerà le tipologie di competenze accessorie interessate daal pagamento unificato dovute al personalee delle Istituzio oni scolastichee statali e Istitu uzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreuticaa (AFAM). 3.3. Partticolarità Le competenzze accessorie no on individuate dal Decreto di Riparto, di cui al successivo paragrafo p 5, sono al di fuori dello d specifico sistema di ero ogazione in quaanto le stesse competenze c son no a carico di altri a capitoli di bilancio b non co oinvolti dal nuo ovo sistema di pagamento dii Cedolino Unicco. Sono pertaanto chiaramen nte esclusi i rim mborsi di spesee di missione o similari, e l’e erogazione di somme a titolo risarcitorio e,, in genere, le somme non aveenti carattere re etributivo né prrincipale, né acccessorio. Occorre preciisare che nellaa fase di prim ma applicazionee del nuovo sistema di pagamento tramitte SPT, sarann no escluse le competenze di d talune categgorie di personaale, quali gli ad ddetti agli Uffici di diretta co ollaborazione d dei Ministri e il personale di Magistratura ordinaria o nonch hé il personale del Ministero della d Difesa. 4 - Capitoli di d bilancio e piani gestionali Al fine della realizzazione del Cedolino Unico, il pagamento delle e competenze fisse ed acceessorie ai dipe endenti delle oni statali di cuii al paragrafo 3.1 3 della presen nte circolare, è imputato a nuo ovi capitoli unicci nell’ambito di d ogni Centro amministrazio di responsabilità/Programmaa, così come rip portato nell’articolo 3 del Decrreto 1° dicembrre 2010. I capitoli interressati dal Cedo olino Unico sono stati istituiti per ciascuna Amministrazionee, in sede di preedisposizione del d Disegno di Legge di Bilanccio (DLB) 2011 e sono stati artticolati in piani gestionali in baase alla natura del d corrispettivvo. In particolare i piani gestionaali nn. 01 e 02 sono di natura obbligatoria o in quanto q si riferisscono alle comp petenze fisse mentre m gli altri piani gestionali, di natura non obbligatoria, sono riferiti a competenze c accessorie. Non sarà possibile effettuaare variazioni compensative tra i piani ge estionali di natura obbligato oria e quelli di natura non obbligatoria. In ordine a questi q ultimi, si rappresenta che, qualora il piano concern nente i “Contriibuti previdenzziali ed assisten nziali a carico dell’amministrrazione relativi alle competenze accessorie” presenti una diisponibilità insu ufficiente ai finii della liquidazio one, lo stesso stanziamento dovrà essere integrato i dall'aamministrazione mediante vaariazione compensativa, riducendo proporzionalmente il piano gestion nale del comp penso accessorio correlato (compenso pe er lavoro strao ordinario, FU UA o altro). Pertanto, le Amministrazio oni dovranno po orre particolaree attenzione siaa nelle fasi di im mpostazione deelle previsioni d di bilancio, sia nel n corso della gestione tenendo sotto stretto monitoragggio l’adeguatezzza e le proporrzioni dei singo oli piani gestion nali, al fine di non n incorrere nelle conseguenti riduzioni che c ricadrebbero in danno deei dipendenti, così c come segnalato nel parerre della Corte dei d Conti reso nell’adunanza del 29 ottobree 2010. Il piano gestio onale relativo al a FUA, qualoraa alla fine dell’eesercizio presen nti somme imp pegnate e rimaste da pagare, dovrà essere gestito, analoggamente agli altri piani gestio onali, di cui al successivo s paraagrafo 12. Invecce le risorse deel FUA non impegnate e non utilizzate entro o fine anno, traattandosi di fon ndi destinati all’incentivazione e del personale,, vengono consservate nel con nto dei residui come disposto o per l’anno 2011 dall’articolo 17, comma 8, del DLB 20 011. Tali somme potranno esssere utilizzate nell’esercizio successivo e, con c decreto miinisteriale, saraanno apportatee le variazioni di bilancio in conto residui a faavore dei singo oli capitoli che consentono l’u utilizzo dei fondi medesimi. Dal D 2011 le som mme imputate in conto residui sui capitoli di pertinenza sarranno versate in entrata per essere riassegn nate in conto co ompetenza suggli specifici piani gestionali dei capitoli di Cedo olino Unico. Le singole amm ministrazioni po ossono chiederre, in corso d’an nno, all’Ispettorato Generale di d Bilancio, per il tramite dei riispettivi Uffici Centrali del Bilancio (UCB), l’istituzione l di specifici piani gestionali g in re elazione a peculiari competenze accessorie non n trasferite per la gestionee 2011 in appossito piano gestiionale del capittolo di Cedolino o Unico. 4.1. Adempimenti correlaati SPT, sulla basee delle informazioni ricevute dal d sistema info ormativo del Bilancio dello Staato, richiede a cciascuna Amministrazione la verifica e la validazione v dei capitoli da utiilizzare per l’im mputazione dei pagamenti; a tale scopo son no state realizzzate apposite funzioni a disp posizione delle amministrazion ni centrali. Nel caso di capitolo soppressso nell’anno finanziario di riferimento e, in mancanza m di unaa puntuale asso ociazione del no ominativo del 204 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO dipendente ad d un nuovo caapitolo, SPT ecccezionalmentee per le compe etenze fisse, al fine di garan ntire il pagame ento ai diretti beneficiari, prrovvede all’imp putazione della spesa su un caapitolo iscritto nello n stato di previsione p dell’aamministrazion ne interessata riguardante gli stipendi al personale. L’errata impu utazione dei paagamenti è reesponsabilità dell’amministrazzione così com me i necessari adempimenti ai fini della regolarizzazion ne di quanto evventualmente erogato e con imputazione a cap pitoli di bilancio o diversi da queelli pertinenti. 5 - Decreto di d Riparto Una delle prrincipali novitàà normative introdotte dall Cedolino Un nico è rappreesentata dall’isstituzione dello strumento amministrativo contabile del Decreto di Riparto. Sui capitoli di Cedolino Unico o non è più posssibile emetterre ordini di accrreditamento né é gestire decreti di assegnazio one fondi. Il Decreto di Riparto, infattti, sostituisce per i capitoli di Cedolino Unico la proced dura effettuataa con mandato o informatico dall’ordinatoree primario di sp pesa, sia centraale che decentrrato, ai sensi de ella legge 17 aggosto 1960, n. 9 908, e la procedura di spesa secondaria utiilizzata dal funzzionario delegatto. Il nuovo strum mento di pianificcazione della sp pesa delle competenze accesssorie, permettee alle amministrrazioni di definiire la quota di stanziamento del capitolo/piano di gestionee riservata ad ogni o singolo uffficio, centrale o periferico, com mpetente per laa liquidazione delle competeenze accessoriee e definito Punto ordinante deella spesa - POSS. 5.1 Punti ordin nanti di spesa - POS I POS, in quaalità di destinaatari della dotaazione finanziaria stabilita con il Decreto di Riparto, sono o gli unici sogggetti titolati a determinare il pagamento dei d compensi accessori attraaverso la richie esta di autorizzazione alla speesa ai compete enti Uffici del Dipartimento della Ragioneriia Generale dello Stato. I POS sono in ndividuati nell’aambito degli ufffici di servizio del sistema SPT. S É responsaabilità dell’amm ministrazione comunicare c al sistema SPT laa lista dei POS e di garantirne il tempestivo agggiornamento utilizzando u le fu unzionalità del ssistema stesso. L’anagrafica co osì costituita viiene condivisa tra i sistemi SP PT, SICOGE e SIRGS –sottosisteema Spese Web per consentirre il colloquio tra i sistemi ai fini della corretta gestion ne del Decreto o di Riparto, dell’autorizzazi d one e del paggamento delle competenze accessorie. Per ciascun POS le amminisstrazioni devon no identificare gli utenti da abilitare a all’utillizzo delle funzzioni SPT per la richiesta di autorizzazionee alla spesa. 5.2 Ripartizione degli stanziamenti La ripartizionee delle competenze accessorrie viene effettuata, per oggni anno finanzziario, esclusivaamente sui piaani gestionali dedicati alla liquidazione l deella spesa cosiddetta ‘lordo dipendenté, mentre m non è oggetto o di ripaartizione il pian no gestionale riguardante lee corrispondentti ritenute a carrico dell’ammin nistrazione. Laddove, nel corso dell’eseercizio finanziaario si renda necessario efffettuare modifiche alla ripaartizione, incre ementando o decrementand do la dotazionee finanziaria a faavore dei singoli POS, l’ammin nistrazione può emanare succeessivi Decreti dii Riparto sullo stesso capitolo o/piano di gesttione, entro il limite di quanto non utilizzato e nel rispetto del d totale degli stanziamenti di competenza e cassa dei piaani gestionali. Le amministraazioni centrali gestiscono g tuttee le attività inerrenti alla ripartizione degli stan nziamenti med diante il SICOGEE. Il responsabilee del capitolo reegistra il Decretto di Riparto su ul sistema SICOG GE comunicand do la ripartizion ne per singoli PO OS, così come definiti sul sisstema SPT da parte dell’amm ministrazione. Il SICOGE, oltrre alle funzionaalità on-line dii comunicazion ne dei dati, è predisposto per acquisire i Decreti D di Riparrto mediante un n foglio struttu urato, le cui mo odalità di comp pilazione sono pubblicate p sul ww.spt.mef.govv.it/aree_temattiche/Cedolino__Unico/ . sito http://ww Il responsabile del capitolo invia il Decreeto di Riparto al competente e Ufficio Centrale di Bilancio o (UCB) per le e verifiche di competenza e la registrazione. Nel caso di d esito positivo dei controlli la registrazion ne dell’UCB, su ul sistema informativo della Ragioneria, rende definitiva la l dotazione fin nanziaria al singgolo POS e dete ermina, sulla co ompetenza e sulla cassa del risspettivo piano 205 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO di gestione, un n accantonameento pari al totaale delle sommee assegnate con n il piano di ripaarto. L’UCB, ove ne ravvisi la necesssità, può restittuire il Decreto di Riparto all’A Amministrazione specificandon ne le motivazioni. Il Decreto di Riparto R una voltta registrato daal competente UCB viene messso a disposizio one nel sistemaa informativo della Corte dei Conti per il risscontro dei paggamenti. Sarà cura dellee singole amministrazioni com municare ai POSS l’avvenuta reggistrazione del Decreto D di Riparto. I POS, dal mom mento della reggistrazione del Decreto da parrte dell’UCB, po ossono inserire nel sistema SP PT la richiesta di d liquidazione delle competeenze accessoriee nel rispetto deella dotazione finanziaria asseggnata. 6 - Comunicazione delle co ompetenze acce essorie Le amministraazioni gestiscono tutte le attiviità inerenti alla comunicazione e delle competeenze accessoriee mediante il sistema SPT. In relazione alla propria stru uttura organizzaativa, ciascuna amministrazio one definisce gli g uffici incaricaati alla comuniicazione delle competenze accessorie a (ufficci di servizio) e, e nel caso in cu ui detto ufficio non abbia anch he il ruolo di PO OS, associa ciascun ufficio al POS di riferimento. Le amministraazioni devono altresì a identificaare gli utenti di ciascun ufficio o di servizio e/o o i POS da abilittare all’utilizzo delle funzioni per la comuniccazione e autorrizzazione dellee competenze accessorie. a Gli uffici di servizio di ciascuna Amministrazione comunicano gli elenchi del personale interessato alla liquidazione dei compensi ndicare per ogn ni elenco il compenso da liquid dare, il capitolo/piano gestionale su cui impu utare la spesa, accessori. Spetta all’ufficio in orto lordo spetttante o, per il co ompenso a tito olo di lavoro strraordinario, la il periodo di riiferimento e, peer ciascun dipeendente, l’impo quantità orariaa. Il personale peer il quale gli ufffici possono co omunicare le co ompetenze acce essorie è il segu uente: 1. Dipeendente dell’Am mministrazione gestito in SPT per le compete enze fisse sia in n servizio che ceessato; 2. Dipeendente gestito o in SPT per le competenze c fissse dall’ ammin nistrazione di appartenenza ed d in posizione di d comando o distaacco presso un’’altra amministtrazione; 3. Dipeendente le cui competenze c fissse non sono geestite in SPT. Nel caso di dipendente d di cui al punto 3, 3 il POS può comunicare il compenso acccessorio solo d dopo aver inse erito tutte le informazioni anagrafiche a e co ontabili necessaarie per il pagamento. Per le ammin nistrazioni che, per la gestion ne del personale, sono dotate di sistemi in nformativi, le funzionalità dell sistema SPT consentono laa comunicazione degli elenchi di personale sia con l’inserime ento dei dati daa parte dei singgoli uffici sia atttraverso flussi centralizzati. Sulla base dellle comunicazioni effettuate, ill sistema SPT provvede alla de eterminazione della d spesa com mposta da lordo o dipendente, ritenute previd denziali/assisteenziali a carico del d dipendentee ritenute previd denziali/ assisteenziali a carico del datore di laavoro e IRAP. Gli uffici di seervizio, verificaata la correttezzza dei dati, reendono disponibili al compettente POS gli elenchi da validare. I POS, effettuate le opportune o veriifiche su quantto comunicato,, procedono co on la richiesta di autorizzazione al pagamen nto che viene inviata al SIRG GS - sottosistem ma Spese web. É importante sottolineare s che le competenzze accessorie comunicabili son no esclusivameente quelle la cu ui spesa è impu utabile a piani gestionali dei nuovi capitoli di d Cedolino Unicco. Pertanto non saranno più diisponibili gli atttuali servizi SPTT per la predisp posizione del calcolo e della d documentazion ne a supporto ompetenze accessorie fuori daa SPT su capitolli non di Cedolin no Unico. delle amministrazioni che efffettuano il pagaamento delle co L’attuazione del d progetto Ceedolino Unico comporta c l’esteensione di alcune funzionalitàà del sistema SP PT ad un nume ero elevato di nuovi utenti; pertanto è indispensabile chee ciascuna amm ministrazione siia in grado di garantire g ai pro opri uffici un prrimo livello di 206 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO assistenza, sia relativamente ai processi amministrativi da rispettare, sia a livello di utilizzzo delle nuovee funzioni inform matiche. 7 - Autorizzaazione della spe esa delle comp petenze accesso orie OMISSIS 8 - Attività di d controllo OM MISSIS 9 - Notifiche e OMISSIS 10 - Pagamen nto unificato Sulla base del calendario delle lavorazioni mensili, stabilite in acccordo con laa Banca d’Itaalia e pubbliccato sul sito http://www.sp pt.mef.gov.it/, SPT provvede ad includere nella n prima me ensilità di stipendio utile tuttee le competenze accessorie autorizzate en ntro la data di chiusura della sttessa. Le compeetenze accessorie autorizzate,, relative ai pian ni gestionali de ello stesso capittolo del piano ggestionale delle e competenze fisse, vengono o erogate con il pagamento un nificato al dipen ndente. Ciò determina un unicco importo nettto, un’unica Irpef, fatte salve le ritenute preevidenziali ed assistenziali, calccolate distintam mente per ciasccuna componen nte di liquidazio one. Resta inteso che c le competenze accessorie autorizzate chee non confluisccono nel pagam mento unificato sono erogate al a dipendente con pagamento distinto. Tali situazioni si verificano ad esempio e nel caaso di competeenze accessorrie autorizzate su capitoli di Cedolino Unico diversi da quello delle comp petenze fisse deel dipendente. Il dipendente riceve il pagamento p seco ondo la modaliità di estinzione indicata per l’erogazione d della componen nte fissa dello stipendio. É utile ricordare che l’articolo o 4, comma 4bis, del decreto--legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla d legge 30 luglio 2010, n.. 122, ha elimin nato la possibiliità di utilizzare il delegato alla riscossione peer le competenzze fisse e per le e competenze accessorie. Si evidenzia ch he per tutte le tipologie di paagamenti effetttuati, gli ademp pimenti mensili relativi alle ceertificazioni con ntributive agli Enti previdenziali/assistenziaali nonché queelli annuali, preevisti per i sosstituti d’impostta verso l’Agen nzia delle Entrate, vengono assolti in modo centralizzato dal sistema SPT. 11 - Pagamen nti non andati a buon fine OM MISSIS 12 - Pagamen nti competenze e accessorie nel mese di dicem mbre OMISSIS 13 - - Specificcità del Ministe ero dell’Istruzio one, Università e Ricerca - Istittuzioni scolastiche statali e deelle AFAM OMIISSIS Il Ragionierre Generale dello Stato Il Capo C Dipartimen nto dell’Ammin nistrazione Generale del Personale e dei Serrvizi Mario CANZZIO BAFFI 207 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO FONDO O UNICO DI AMM MINISTRAZION NE articolo 31 CCNLL 1998/01 uito presso ciasscuna Amministtrazione un fon ndo unico alime entato dalle segguenti risorse economiche: 1. É costitu - - gli importi di cui c agli stanziam menti degli arttt. 36 e 37 del primo p CCNL deel Comparto Ministeri, sottosccritto il 16/5/19 995, compresi quelli finalizzati a fiinanziare gli istiituti di cui all’arrticolo 38 dello stesso contrattto; mi 1 e 2, degli importi corrisp pondenti a quan nto stanziato per le prestazion ni di la percentualee prevista all’arrticolo 30, comm lavoro straord dinario risultan nti negli appositi capitoli dei bilanci delle amministrazion a ni, ivi comprese e le Le norme del Contratto Colllettivo quote di tali stanziameenti percepite dal d personale contrattualizzat c to dell’Amministrazione civilee del Ministero dell’’Interno; risparmi di gestione riferiti alle a spese del personale; p fatte e salve le quotee che disposizio oni di legge rise ervano a risparrmio o complessivo; del fabbisogno le risorse provvenienti da speccifiche disposiziioni normative che destinano risparmi all’incentivazione del personale; le somme deriivanti dall’attuaazione dell’articcolo 43 della leggge 449/1997; le economie conseguenti alla a trasformazzione del rapp porto di lavoro o da tempo p pieno a tempo o parziale ai sensi s odificazioni ed integrazioni ; dell’articolo 1,, commi da 57 e segg. della leggge 662/1996 e successive mo i trattamenti economici chee recano increementi al perso onale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti r o atti amministrativi generali; o dal servizio n non riutilizzati in conseguenzza di importi relativvi all’indennità di Amministraazione del personale cessato nuove assunzioni; p tredici mesii con decorrenzza dal mese di maggio m 1999; L. 24.600 pro-ccapite mensili per L. 15.000 pro - capite mensili per tredici mesi disponibili daal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese succcessivo. INTTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINIISTRAZIONE articolo 6 CCNL C biennio economico e 2000 0/01 modificato o dal CCNL 200 06-09 o unico di amm ministrazione isttituito presso ciiascuna ammin nistrazione viene incrementato o da ulteriori risorse economiche. 1. Il Fondo A tal fine l'articolo 31, comma 1, del CCN NL viene integrato come segu ue: risorse pari all'importo dei riisparmi sulla reetribuzione indiividuale di anziianità (compresse le eventuali maggiorazioni e la e comunque ceessato dal servizio, a decorrere e dall'1.1.2000.. Per quota di trediccesima mensilittà) in godimentto del personale l'anno in cui avviene a la cesssazione dal serrvizio é accanttonato, per ciascun dipenden nte cessato, un n importo pari alle mensilità resid due della RIA in godimento, computandosi c a tal fine, oltree ai ratei di treedicesima mensilità, le frazion ni di mese superiori a quindici giorni. g L' imporrto accantonatto confluisce, in i via permaneente, nel Fond do con decorreenza dall'anno succcessivo alla cesssazione dal servvizio in misura intera e vi rimane assegnato in n ragione di ann no; risorse del Fon ndo unico di am mministrazione già utilizzate per p finanziare lee progressioni eeconomiche verticali all'intern no di ciascuna area funzionale ai sensi s dell'artico olo 15 del CCNLL , nonché gli sviluppi econom mici e le posizio oni organizzativve di 1 e 18 del CCN NL medesimo, riassegnate daai capitoli deglii stipendi dell' Amministrazion ne al Fondo steesso cui agli artt. 17 dalla data del passaggio di arrea o di cessazio one dal servizio o, a qualsiasi tito olo avvenuta, d del personale ch he ne ha usufru uito; i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in appliccazione dell'articolo 20, comm ma 1, lett. G), punto 20/ter della d legge 488/99; importo pari a 16.000 pro-capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall'1/1/2001; in caso di cessazione dal serrvizio a qualsiaasi titolo, comp preso il passagggio all'area della dirigenza, viiene riassegnatto al Fondo unico di d amministrazione il differen nziale tra la fasscia retributivaa posseduta all'atto della cessazione e la faascia retributiva inizziale del profilo o di appartenenza. ondo il differen nziale tra l’inde ennità di amm ministrazione po osseduta all’attto del passagggio e Analogamente viene riassegnato al Fo a di amministrazione, resta fermo o quanto previssto dall’articolo o 31, quella inizziale del profilo di provenienzaa. In relazione all’indennità comma 1, ottavo alinea del d CCNL del 16 6 febbraio 1999 9. 2. A decorrere dall'anno o 2001 confluissce nel Fondo unico di amministrazione un n importo pari al 5% delle rissorse destinatee, in ciascuna amministrazione a e, ai compensi per il lavoro strraordinario perr l'anno 2000. 208 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO INTEGRAZZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZI A IONE E CONTRA ATTAZIONE DI POSTO DI LAVO ORO articolo 32 CCNLL 2006/09 1. Con deccorrenza 31.12.2007, al fine di d incentivare laa produttività dei d dipendenti, il Fondo unico di cui all’artico olo 3 del CCNL del 21 aprile 2006 2 é incremeentato di un im mporto pari allo o 0,11% del monte salari dell’anno 2005, da integrare nelle misure e co on le modalità indicate nell’artticolo 35, comm ma 2. 2. É riservaata alla contratttazione di postto di lavoro di cui c all’articolo 4, 4 comma 3, lettt. B), del CCNL del 16 febbraio 1999, una qu uota non inferio ore al 20% delle risorse del Fo ondo unico desstinate dalla contrattazione integrativa di liveello nazionale di d amministraziione alla produttività, fatte salve quelle espreessamente finaalizzate a speciffici scopi da disp posizioni di leggge. ULTERIORI MODALITÀ M DI UTILIZZO DEL FO ONDO UNICO DI D AMMINISTRA AZIONE C biennio economico e 2000 0/01 articolo 7 CCNL omma 2 dell'arrticolo 6 posso ono essere utilizzate dalla co ontrattazione in ntegrativa per le finalità prevviste 1. Le risorrse di cui al co dall'articolo 32, comma 2, 2 primo alinea,, del CCNL o peer gli altri istitutti individuati daal medesimo artticolo . 2. La conttrattazione collettiva integrattiva individua nell'ambito de el Fondo unico o di amministraazione le risorsse da destinarre al finanziameento delle proggressioni econo omiche verticali all'interno di ciascuna areaa funzionale ai sensi dell'articcolo 15 del CCNL , nonché deegli sviluppi eco onomici e dellee posizioni orgaanizzative di cu ui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo. Daalla data di utillizzo delle risorse per le finalittà citate, il Fond do viene ridotto delle somme corrispondentti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla d data di cesssazione dal servizio a qualsiassi titolo o di passsaggio di area dei dipendentii che ne hanno usufruito. UTILIZZO DEL D FONDO DI AMMINISTRAZ A IONE articolo 32 CCNLL 1998/01 1. Il fondo o unico di amm ministrazione, é finalizzato a promuovere re eali e significativi miglioramen nti dell’efficacia ed efficienzaa dei servizi istittuzionali, mediaante la realizzazione, in sede di d contrattazion ne integrativa, di d piani e progeetti strumentali e di risultato. 2. Per tali finalità le risorsse che compongono il Fondo sono s prioritariaamente utilizzatte per: - finanziaare turni per frronteggiare parrticolari situazioni di lavoro e compensi peer lavoro straorrdinario qualorra le risorse di cui all’articolo 30 punto della presente parte e siano state essaurite nsare l’esercizio o di compiti ch he comportano o specifiche reesponsabilità risschi, disagi, gravose articolazzioni - compen dell’orario o di lavoro, rep peribilità collegaata a servizi che e richiedono intterventi di urgeenza; - incentivare la mobilità del personale secondo s le esiggenze proprie delle singole Am mministrazioni; - erogare compensi direttti ad incentivare la produttiviità collettiva peer il migliorameento di servizi; a posizioni orrganizzative; - erogare l’indennità preevista per gli inccarichi relativi alle mbito di ciascuna area professsionale, destinaando a tale scopo quote di riso orse - finanziare i passaggi ecconomici nell’am aventi carratteri di certezzza e stabilità; - corrispo ondere compensi correlati al merito m ed impeggno individuale, in modo seletttivo. e integrativa peer la realizzazio one degli obietttivi e programm mi di 3. L’erogazione degli inceentivi da attribuire a livello di contrattazione nto dei risultati secondo le viggenti incrementto della produtttività é attuata dopo la necesssaria verifica, a consuntivo, deel raggiungimen disposizion ni. U UTILIZZO DI ALTTRE RISORSE CO ONFLUITE NEL FONDO UNICO O DI AMMINISTTRAZIONE articolo 17 7, c. 13, integrattivo CCNL 1998 8/01 13. Tutte le l risorse di cui all’articolo 2, comma c 3 del d..lgs. n. 29 del 1993 confluite nel n fondo unico o di amministrazione e destinaate a retribuire particolari condizioni di lavoro, continuano ad a essere erogate secondo le modalità in attto vigenti ed atttribuite attraveerso la contratttazione integrattiva. 209 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO RECUP PERO DI SOMME NEL FONDO UNICO U DI AMM MINISTRAZIONEE a articolo 6 CCNLL 2008/09 1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, in applicazion ne dell’articolo o 35, del CCNL del 14 settembre 2007, il Fo ondo c all’articolo 32 del medesimo CCNL é in ncrementato so olo per l’anno 2007 di € 93,69 annui pro-ccapite, per ciasscun unico di cui dipendentte in servizio al 31 dicembre 20 005. 2. Per le medesime m finaliità di cui al com mma 1, a decorrere dal 31 dice embre 2007, lee risorse di cui aall’articolo 32 comma c 1, del CCNL C del 14 setttembre 2007, sono s ulteriormeente incrementtate di un impo orto pari allo 0,,39% del montee salari 2005 e ripartite sulla base b di quanto indicato nel comma 3. 3. Il 50 % delle risorse di d cui al commaa 2 é destinato o al fondo unicco di ciascuna amministrazion a ne per il finanziamento della fase sperimenttale prevista daall’articolo 23, comma 8, del CCNL del 14 settembre 200 07 ed il restantte 50% delle medesime m risorsse é destinato all’incremento dei fondi dellee amministrazio oni di cui all’artticolo 31, comm ma 4 del CCNL del 14 settemb bre 2007 sulla base b dell’allegata tabella D. o unico di amm ministrazione dii cui all’articolo o 32, comma 1 del CCNL del 14 settembre 2 2007, sarà inte egrato sulla basse di 4. Il Fondo specifiche disposizioni di legge, come seegue: 09 e con le mod dalità previste dall’articolo 61 1, comma 17 deel D.L. n. 112, del d 25 giugno 2008 2 - il reccupero, entro il 30 giugno 200 convertito nella leggee 133 del 2008,, delle risorse derivanti d dai taggli ai fondi unicii di amministrazione di cui all’articolo 67 com mma 5, dallee citate disposizioni legislativee; - il reccupero, delle rissorse di cui all’aarticolo 67, com mmi 2 e 3 del D.L. D n. 112 del 25 2 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 3 del 6 agossto 2008, relatiivo al finanziam mento dei Fond di unici delle am mministrazioni dalle leggi speciali di cui all’A Allegato B dei citati c testi di d legge, anche utilizzando i rissparmi aggiuntiivi previsti dal comma c 34 dell’’articolo 2, del disegno di leggge finanziaria per p il 2009, realizzati perr effetto di processi p amministrativi di razionalizzazione e riduzion ne dei costi di funzionameento mministrazionee, che possono o essere destin nate al finanziaamento della contrattazione c dell’am integrativa, a seguito di verrifica semesstrale effettuataa dal Ministro della pubblica amministrazion ne e l’innovazio one, di concerto con il Ministro dell’econom mia e delle finanze, f ai senssi dell’articolo 2, 2 comma 33 del d medesimo disegno d di leggge. Le risorse di cui al citato articolo a 67 saraanno erogatte integralmentte secondo le modalità m e le deecorrenze previste dalle richiam mate leggi specciali. L’INCIDE ENZA DELL LE ASSENZE E DAL SERV VIZIO AI FIINI DELLA DISTRIBUZIIONE DEI FONDI F PER LA CONTRA ATTAZIONE COLLETTIVA C A CIRCOLA ARE N. 7/2008 Decreto legge n. 112 del 20088 “Disposiziioni urgenti perr lo sviluppo ecconomico, la seemplificazione,, la competitiviità, la stabilizzaazione della fin nanza pubblica e la perequazioone tributaria” – articolo 71 – assenze dal servvizio dei pubblici dipendenti (omississ) me stabilisce che c “5. Le asseenze dal servizzio dei dipendeenti di cui al comma c 1 non sono s 2. Il comma 5 dell’articcolo 71 in esam a fini della disstribuzione dellle somme dei fondi f per la ccontrattazione integrativa. Faanno equiparatee alla presenzaa in servizio ai eccezione le assenze per congedo di maaternità, compreesa l'interdizion ne anticipata dal d lavoro, e perr congedo di pa aternità, le asseenze dovute allla fruizione di permessi per lutto, l per citazzione a testimon niare e per l'espletamento deelle funzioni dii giudice popollare, nonché le assenze previsste dall'articoloo 4, comma 1, della d legge 8 marzo m 2000, n. 53, 5 e per i solii dipendenti porrtatori di handdicap grave, i peermessi di cui all'articolo a 33, comma c 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 1044.”. La normaa vuole rispondeere ad un criterrio di efficienzaa ed economicità à poiché impeddisce che le amm ministrazioni po ossano considerrare l’assenza dal d servizio com me presenza ai fini f della distriibuzione delle somme dei fondii per la contratttazione integrativa. mo comma 5, lee quali - in ragione Essa riguuarda in generaale tutte le asseenze, con esclusione delle asssenze individuate nel medesim della caussale - non posssono tradursi in i una penalizzzazione per il dipendente (maternità, comppresa l'interdiziione anticipata dal lavoro, e paternità, p perm messi per lutto, per p citazione a testimoniare e per l'espletam mento delle funzzioni di giudicee popolare, asseenze 210 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO previste daall'articolo 4, comma c 1, dellaa legge 8 marzoo 2000, n. 53, e per i dipendennti portatori di handicap gravve i permessi dii cui all'articoloo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 19992, n. 104). Nell’interp rpretazione dellla disposizionne acquista unn particolare significato s la parola “distriibuzione”, dovvendosi quindi far riferimentoo a quelle som mme (il cui finaanziamento avvviene mediante i fondi per la contrattazione collettiva) chee sono destinatee ad essere disttribuite mediante contrattazionne integrativa, vale a dire allee somme destinaate a remunerarre la produttività, l’incentivazione ed i risultaati. In buona soostanza, la norm ma - che ha unaa forte valenza di principio - vincola v le ammiinistrazioni in sede s negoziale e, e in particolarre, in sede di coontrattazione inntegrativa impeedendo di consiiderare allo stessso modo la prresenza e l’asseenza dal serviziio ai fini dell’aassegnazione di d premi di produttività o altri incentivi comunque deenominati, dellle progressioni professionalii ed economichhe, dell’attribuuzione della reetribuzione di risultato r per i dirigenti (la norma n non rigguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carrattere di incentivo ma di corrrispettivo conneesso alle responnsabilità derivannti dalla titolarrità dell’incaricco). c che la a disposizione non n ha inteso ddisciplinare una a nuova tipologiia di Quanto aii permessi “perr citazione a tesstimoniare” si chiarisce permesso, ma solo attribbuire rilievo allla particolare causale c consideerata, nell’ambiito dell’utilizzoo delle ordinariie forme di asseenza giustificataa dal lavoro già esistenti (peermessi retribuiiti per documen ntati motivi perrsonali, ferie o permessi da recuperare r o, se s la testimoniaanza é resa a favvore dell’ammiinistrazione, permessi per motivi di servizio). Restano coomunque fermii gli ordinari prrincipi in mateeria di premialiità, cosicché é chiaro c che la nnorma non inteende in alcun modo m introdurree degli automatismi legati allaa presenza in seervizio. La nuovva previsione leegislativa, infattti, non vuole deerogare alla naatura e ai conteenuti dei progetti e dei prograammi di produuttività e alla conseguente neccessità di valuttare comunque l’effettivo appporto partecipattivo dei lavoratori coinvolti negli n stessi, atttraverso l’intro oduzione di un nuovo criterioo, automatico e generalizzatoo, di erogazionee dei relativi coompensi incentiivanti, incentrato sulla sola prresenza in serviizio. Neppure taale criterio può ò ritenersi validdo ed efficace peer le sole tipoloogie di assenzaa considerate daal legislatore come c assimilatee alla presenza in servizio. Inffatti, nelle sudddette ipotesi di assenza, i lavvoratori e le laavoratrici hannno titolo ad esssere valutati per p l'attività dii servizio svoltta e per i risuultati effettivameente conseguiti ed hanno titoloo a percepire i compensi di prroduttività, secoondo le previsiooni dei contratti integrativi viggenti presso le amministrazion a ni, solo in misuura corrispondeente alle attività à effettivamentee svolte ed ai rrisultati concreetamente consegguiti dagli stesssi, mentre l’asseenza dal serviziio non può riveerberarsi in una a penalizzazione rispetto agli aaltri dipendentii. In altri terminni, e secondo i consolidati orrientamenti deella magistraturra contabile (es.: (e Corte dei conti, Sez II centrale, sent. n. 44 del 20003), nell’erogaazione dei com mpensi incentivvanti deve esseere esclusa og gni forma di automatica a detterminazione del d compenso o di “erogazione a pioggia”. Resta inolltre fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a deeterminate moddalità della presstazione lavora ativa (ad es. tuurno, reperibilittà, rischio, disaggio, trattamentto per lavoro sttraordinario eccc.) possono essere erogate solltanto in quanto o la prestazionee sia stata effetttivamente svoltaa. NORMEE FINALI DI PAR RTE ECONOMIC CA articolo 24 CCNLL 2002/05 2. Qualoraa le risorse stanziate per il finanziamento degli istituti di cui all’artico olo 23 non veengano comple etamente utilizzate nell’anno in corso, sono rassegnate r al Fo ondo unico di amministrazion a e per l’esercizio o successivo. 3. Per quanto non previstto dal presentee contratto, resttano confermatte le norme dei precedenti CC CNL . PO OSIZIONI ORGA ANIZZATIVE articolo 18 CCNLL 1998/01 1. Nell’am mbito dell’area C le Amministtrazioni, sulla base b dei loro ordinamenti o ed in relazione aalle esigenze di servizio, posssono conferire ai a dipendenti ivvi inseriti incaricchi che, pur rientrando nell’am mbito delle funzzioni di apparteenenza, richiedaano lo svolgimeento di compiti di elevata resp ponsabilità, chee comportano l’attribuzione di una specifica indennità. 2 . Tali possizioni organizzative possono riguardare r setto ori che richiedo ono l’esercizio di: d ni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un u elevato graado di autonomia gestionalee ed - funzion organizzaativa; - attività con c contenuti di d alta professio onalità e specializzazione correelate al possessso di titoli unive ersitari; - attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e co ontrollo, caratteerizzate da elevvata autonomiaa ed esperienzza. 211 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 3. Il valoree dell’indennità di cui al comm ma 1) é ricompreeso tra un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di 5.000.0 000, annui lordii per tredici mensilità in relazio one alle risorsee disponibili nel fondo di cui all’articolo 31. CONFFERIMENTO E REVOCA R DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE articolo 19 CCNLL 1998/01 1. Possono o procedere all’’individuazionee delle posizionii organizzative le amministrazioni che abbian no realizzato: - l’attuazione dei principi di razionalizzazionee previsti dal d.llgs 29/1993, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14; - la ridefinizionee delle strutturre organizzativee e delle dotazio oni organiche; - l’istituzione e l’attivazione dei servizi di con ntrollo interno o dei nuclei di valutazione, deeterminando i criteri c generali e le p procedure per il conferimento o e la revoca deegli incarichi per le posizioni orrganizzative. 2. Gli incarichi sono confferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, tenendo con nto dei requisitti culturali, delle attitudini e delle d p dei dipendenti in relazione alle caratteristiche c dei d programmi da realizzare. capacità professionali 3. Gli incarrichi possono essere e revocati con c atto scritto o e motivato, prrima della scadeenza, a seguito di: - inosservvanza delle direettive contenutee nell’atto di co onferimento; - interven nuti mutamenti organizzativi; - accertam mento di risultaati negativi. 4. La revocca dell’incarico comporta la peerdita della ind dennità di posizione e la restitu uzione del dipeendente alle fun nzioni del profilo di apparteneenza. 5. La valuttazione dei risu ultati delle attivvità svolte dai dipendenti d cui sono stati confferiti gli incaricchi avviene di norma n con cadeenza annuale in n base a criteri e procedure deefinite preventivvamente dalle singole s amminiistrazioni. PERSONALEE ASSUNTO A TEMPO T INDETEERMINATO PREESSO LE SEDI ESSTERE Art 34 CCNL 2006/09 2 1. Il Fondo o unico del personale assunto o a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere d di cui all’articollo 10 del CCNL del 12 aprile 2001 é ulteriormente increm mentato di un importo complessivo al netto o degli oneri rifflessi di € 550..000,00, annui con d 31.12.2007. Tali importi so ono individuati sulla base deggli incrementi medi m decorrenza 1.1.2007 rideeterminati in € 1.190.000,00 dal complessivvi pro-capite rifferiti al restantee personale del comparto. 2. Per il peersonale di cui al presente artticolo il CCNL integrativo del 22 ottobre 199 97, all’articolo 7 7, lett. a) viene e così sostituito o:- a) intera retrribuzione per i primi p 90 giorni di assenza. INCENTTIVAZIONE DELL PERSONALE IN N DISTACCO E IN ASPETTATIVA A articcolo 18, c. 8, CC CNL 2002/05 8. Al perssonale in distacco ed in aspeettativa ai sensi del CCNQ del d 7 agosto 1998 e successiive modificazio oni ed integrazzioni competon no quote di inceentivo secondo le previsioni co oncordate nellaa contrattazionee integrativa. PEREQUAZION NE INDENNITÀ DI AMMINISTR RAZIONE articolo 31 CCNLL 2006/09 1. Al fine di eliminare differenze tra lee indennità corrrisposte al personale in servvizio presso la medesima Amministrazione, con decorrenza 31.12.2007, al personale del Ministero deei Trasporti, giàà dipendente dell’ex d Ministerro della Marinaa Mercantile ed d ex a restante peersonale. Per tale finalità sono s utilizzatee e, Aviazione Civile, compeete l’indennitàà nella misuraa spettante al ntemente, storrnate in via definitiva dal Fondo unico sino a concorreenza dell’imporrto occorrente, le risorse di cui conseguen all’articolo o 8, comma 3 della legge n. 88 8 del 16 marzo 2001. 2 2. Per le medesime finaalità di cui al comma c 1 e co on la stessa de ecorrenza, al personale p del M Ministero delle e Infrastrutturee già orrisposta l’inde ennità di amministrazione neelle misure spettanti al personale dipendentte dall’ex Minisstero dei Lavorri Pubblici é co della ex-M Motorizzazione Civile. C Per tale fiinalità sono utiilizzate e, consseguentementee, stornate in via v definitiva daal Fondo unico o sino a concorrrenza dell’importo occorrentee, le risorse di cui c all’articolo 1, 1 comma 551, della legge n. 296 2 del 27 dicem mbre 2006. 212 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 3. A decorrrere dal 31.12.2007, e a valere sulle risorse di cui alla leggge n. 239 del 23 3 agosto 2004, articolo 1, com mma 116, a tuttto il personale del Ministero dello d Sviluppo Economico E é co orrisposta l’inde ennità di amministrazione neggli importi previsti per il personale omia e Finanze.. Sono consegu uentemente riaassorbiti, fino a concorrenza d del valore dellaa nuova indenn nità, del Ministtero dell’Econo eventuali trattamenti t eco onomici già rico onosciuti con finalità perequattive al di fuori della d contrattazzione collettiva nazionale. 4. Al fine di d ridurre le diffferenze esistenti tra i valori deell’indennità di amministrazion ne presenti nel comparto, perr i Ministeri indicati nella tabella F il valore deell’indennità di amministrazion ne é ridetermin nato nelle misure e con la deco orrenza ivi indiccata. 5. Al perso onale del Minisstero dell’Economia e delle Finanze apparte enente al Diparrtimento per lee politiche fiscaali, ad eccezion ne di quello in servizio s nelle Co ommissioni trib butarie, a decorrrere dal 31.12.2007 viene ero ogata l’indennittà di amministraazione previstaa per il Ministerro dell’Econom mia e delle Finaanze come rideeterminata nella tabella F. Peer il personale interessato dal presente com mma apparteneente al ruolo ad d esaurimento di cui all’artico olo 69 del d. lggs. n. 165 del 2001, qualifica d di “Ispettore ge enerale”, eventtuali maggiori importi percepiti a titolo di in ndennità di am mministrazione rispetto a quanto indicato neella tabella F vengono manteenuti come asseegno personale non riassorbibile, che conservva le stesse caratteristiche delll’indennità di aamministrazione. 6. Al Minisstero della Difesa le misure diffferenziate delll’indennità di amministrazionee denominate ““Misura base”, “Area operativva” e “Area industriale” vengo ono sostituite, a decorrere dal d 31.12.2007,, da un’unica indennità di amministrazione e, il cui importto é nato nelle misure indicate nellla tabella F. Ressta fermo quanto previsto perr il personale deella giustizia militare che contiinua ridetermin a percepirre l’indennità dii amministrazio one prevista per il Ministero de ella Giustizia. 7. Le risorrse occorrenti per p la coperturaa degli oneri co ollegati agli incrementi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono prelevvate dalle quotte di risorse sto oriche del Fon ndo unico di amministrazion a ne che, consegguentemente, si riduce in vvia definitiva del d corrispondeente ammontarre. INDEN NNITÀ DI AMM MINISTRAZIONE articolo 22 CCNLL 2002/05 2. Nei casii di assegnazion ne temporaneaa presso altra Amministrazione e del medesimo o comparto, ai sensi dell’articolo 4 del CCNL del 16 maggio o 2001, al perrsonale viene corrisposta c l’indennità del co omma 1, nella misura spettaante presso l’A Amministrazione di destinazio one. NATURA DELL’INDENNITÀ DI D AMMINISTRA AZIONE articolo 33 CCNL 1998/01 1 come modificato dal CCNL in ntegrativo 1998 8/01) 1. e 2. Om missis 3. L’indenn nità di cui al preesente articolo é corrisposta per p dodici menssilità, ha caratteere di generalittà ed ha natura fissa e ricorren nte. EFFETTTI DELL’INDENNITÀ DI AMMIINISTRAZIONE SULL’INDENNIT S TÀ DI BUONUSCITA, INDENNITÀ DI LICENZIA AMENTO E TFR C secondo biennio b econom mico 2000/2001 1, come modificcato dal CCNL integrativo 199 98/01) articolo 3, CCNL 1. Omississ. Agli effetti deelle indennità di d licenziamento o, di buonuscitaa o del trattamento di fine rap pporto si considerano soltanto gli scaglionam menti maturati alla data di cessazione c dal servizio. Gli in ncrementi stipeendiali hanno eeffetto, inoltre e, sugli altri isttituti indicati alll’ articolo 29 deel CCNL . 2. A decorrrere dall’1.1.2000 l’indennitàà di amministraazione prevista dall’articolo 33 3 del CCNL deel 16 febbraio 1999 1 é consideerata utile agli effetti e del comm ma 1 secondo periodo. TREDICESIMA MENSILITÀ E INDENN NITÀ DI SERVIZIO ALL’ESTERO O articolo 33 3, c. 3, CCNL in ntegrativo 1998 8/01 3. Per quaanto riguarda laa disciplina dellla 13.ma menssilità si continu ua a fare riferim mento al d.lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 26 63 e successivee modificazioni ed integrazioni. Parimenti l’in ndennità di servvizio all’estero continuerà ad essere corrispo osta nelle misu ure e con le mod dalità previste dal D.P.R. 18 deel 1967 e succeessive modificazzioni ed integraazioni. IND DENNITÀ DI BILLINGUISMO articolo 28 CCNLL 1998/01 213 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 1. Al perso onale in serviziio negli uffici sttatali della provincia autonom ma di Bolzano e a quello operrante presso gli uffici statali della d provincia di Trento aventi competenza regionale é atttribuita una ap pposita indennittà, collegata alla professionalità, la cui misura é uccessivo sotto oscritto in dataa 25.11.99 per il personale deella Provincia di d Bolzano ai sensi definita daall’articolo 13 dell’Accordo su dell’articolo 27 del d.lgs.n n. 354/97. 2. Per il peersonale statalee della Regionee Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo b é fisssata nella misu ura prevista per il personale di cui al comma 1. Per quanto attiene alle mo odalità di accerrtamento della conoscenza deella lingua franccese continua ad a essere appliccato M del 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni. quanto previsto dal DPCM RIDETERMINAZIONE DELL’INDEENNITÀ DI BILINGUISMO articolo 33 CCNLL 2006/09 1. Ai sensi dell’articolo 70 0, comma 1 dell d.lgs. n. 165 del 2001, per i dipendenti del Comparto C dei m ministeri della provincia autono oma di Bolzano o e quelli operranti presso gli uffici statali della provinciaa di Trento aveenti competenzza regionale, continua c ad esssere erogata l’indennità di biliinguismo secon ndo i criteri e le modalità vigen nti. 2. A decorrrere dal 31.12 2.2007 la misurra economica dell’indennità d di d bilinguismo é rideterminataa come da allegata tabella G che riporta gli incrementi deegli importi meensili, per dodiici mensilità, riiferiti ai singolii attestati di co onoscenza delle lingue italian na e tedesca. 3. Per i dip pendenti del co omparto dei ministeri operantti nella Regione e Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo é fissata f nella missura prevista peer il personale di cui al commaa 1. DIRITTI DERIV VANTI DA INVEENZIONE INDUSSTRIALE articolo o 18 CCNL integgrativo 1998/01 1. In mateeria di invenzio one industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di laavoro si applicano le disposizzioni dell’articolo 2590 Cod. Ciiv., e quelle speeciali che regolaano i diritti di in nvenzione nell’aambito dell’ impresa. nzione rispetto all’attività istittuzionale dell’aamministrazion ne, la contrattazione integrativva a 2. In relazzione all’importtanza dell’inven livello amm ministrazione può p individuaree i criteri ai fini della d correspon nsione di speciaali compensi peer la produttivittà nell’ambito delle d risorse desstinate alla retrribuzione accesssoria. CIOPERI BREVI TRATTTENUTE PER SC articolo o 29 CCNL integgrativo 1998/01 1. Per gli scioperi di durrata inferiore alla a giornata laavorativa, le relative trattenute sulle retribu uzioni sono lim mitate alla effetttiva durata della astensione dal d lavoro e, co omunque, in misura non inferriore a un’ora. In tal caso, la ttrattenuta per ogni o ora é pari alla buzione di cui alll’articolo 25, co omma 4. misura oraaria della retrib TRA ATTAMENTO DII TRASFERTA articcolo 30 CCNL in ntegrativo 1998 8/01, come mod dificato dall’articolo 28, c.1, CC CNL 2006/09 1. Al perso onale inviato in missione oltre alla normale reetribuzione, compete: a) un na indennità di trasferta 22 parri a: ni periodo di 24 4 ore di trasfertaa; - L. 40.000 per ogn n importo deteerminato propo orzionalmente per p ogni ora di trasferta, in caaso di trasferte di durata inferriore - Un alle 24 ore o per lee ore eccedenti le 24 ore, in caaso di trasferte di durata superiore alle 24 ore e; 22 L’indennità di d trasferta è stataa abolita dalla Leggge 23 dicembre 2005, 2 n.266, articcolo 1 comma 2113 ss., vedi riquaddro nelle pagine seguenti s 214 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO b) il rimborso delle spese effettivaamente sostenu ute per i viaggi in ferrovia, aerreo, nave ed alttri mezzi di trassporto extraurb bani, nel limite del costo del biglietto; per p i viaggi in aeereo la classe di rimborso é ind dividuata in relaazione alla duraata del viaggio; c) un n’indennità sup pplementare paari al 5% del cossto del biglietto o aereo e del 10 0% del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasp porto urbano o dei taxi nei casi c preventivaamente individuati ed autorizzzati dall’amministrazion ne; e) il compenso perr lavoro straord dinario, in pressenza delle relaative autorizzazzioni nel caso cche l’attività lavvorativa nella sede s dellaa trasferta si protragga per un tempo superio ore al normale orario di lavoro o previsto per laa giornata; si co onsidera, a tal fine, f solo il tempo effetttivamente lavorrato; f) neel caso degli autisti si considera attività lavvorativa anche il tempo occo orrente per il vviaggio e quello o impiegato peer la sorveglianza e custtodia del mezzzo. Tale clausola é applicabile e anche ai dipendenti incariccati dell’attivitàà di sorveglianzza e ento anche tem mporaneo ad alttra sede; custodia dei beni dell’amministrazzione in caso di loro trasferime g) il tempo di viagggio può essere considerato atttività lavorativaa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in relaziione pletamento delle loro prestazzioni lavorative é necessario il ricorso all’istittuto della trasfferta di durata non alle modalità di esp s le ammin nistrazioni - pre evia consultazio one con i soggeetti sindacali di cui all’articolo o8, supeeriore alle dodiici ore. A tale scopo comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999 - sulla base b della prop pria organizzazione e nel rispeetto degli stanziiamenti già preevisti nei relativi r capitoli di bilancio desttinati a tale finaalità, definiscon no, in un quadro o di razionalizzaazione delle risorse, le prestazzioni lavorative di riferim mento. 2. Per le trrasferte di duraata inferiore alle otto ore il dip pendente che effettui e un orarrio di lavoro ord dinario superio ore alle 6 ore co on la relativa paausa, prevista dall’articolo d 19, comma 4, del CCNL del 16 maggio m 199, ha diritto all’attrib buzione del buo ono pasto seco ondo la disciplin na contrattuale vigente. Per le trassferte di durata non inferiore a 8 ore compette solo il rimbo orso per un pastto nel limite atttuale di L. 43.100. Per le trasfferte di durata superiore a 12 2 ore, al dipendente spetta il rimborso dellla spesa sosten nuta per il pernottamento in un albergo fin no a quattro sttelle e della sp pesa, nel limite attuale di com mplessive L.85.700, per i duee pasti giornalieeri. Le spese vanno debitameente documenttate. 3. Nei casi di missione continuativa c neella medesima località l di duraata non inferiorre a trenta giorni é consentito il rimborso della d nto in residenzza turistico albeerghiera di cate egoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purrché spesa per il pernottamen nomicamente più p convenientee rispetto al cossto medio dellaa categoria conssentita nella meedesima localittà. risulti econ 4. Al personale delle divverse categoriee inviato in trasferta al seguito e per collab borare con com mponenti di de elegazione ufficciale er i componentii della predettaa delegazione. dell’amministrazione speettano i rimborssi e le agevolaziioni previste pe uazioni operativve - non consen ntono di fruire,, durante le traasferte, del pasto o 5. Le attivvità che - svolgeendosi in particcolarissime situ del pernotttamento per mancanza m di strutture e servizi di ristorazione e, sono così indiividuate, a titolo esemplificativvo: a attività di pro a) otezione civile nelle situazioni di prima urgen nza; b interventi svolti dalle squad b) dre per lo spegn nimento di ince endi boschivi; c attività su fari ed impianti di c) d segnalazione marittima, installazioni radarr e telecomuniccazioni ed altri enti, stabilimen nti e p postazioni milittari; d attività di esccavazione portii su imbarcazioni con strumen d) nti effossori; e attività che comportino e) c imb barchi brevi su unità; f attività di controllo, di rillevazione, di collaudo, f) c di viggilanza, di verifica ed ispettiva in materia fiscale, valutaaria, f finanziaria, giud diziaria, sanitarria, di tutela deel lavoro, di tuttela dell’ambiente, del territo orio e del patrim monio culturalee, di t tutela della salu ute, di motorizzzazione civile, di d repressione frodi e similari; g attività di asssistenza socialee, di assistenza giudiziaria g) g e di assistenza e viggilanza nelle traaduzioni delle detenute. d 6. I dipend denti che svolggono le attività indicate dal co omma 5 hanno titolo alla corrresponsione deella somma forffetaria di L. 50..000 lorde giorn naliere in luogo o dei rimborsi di cui al comma 2. 215 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 7. Nel caso o in cui il dipen ndente fruisca del d rimborso di cui al comma 2, spetta l’indeennità di cui al ccomma 1, lette era a) primo alinea, ridotta del 70%. Non é am mmessa in nesssun caso l’opzio one per l’indenn nità di trasfertaa in misura intera. 8. Il dipen ndente inviato o in trasferta ai a sensi del prresente articolo ha diritto ad una anticipaazione non infferiore al 75% del trattamento complessivo o presumibilmente spettante per p la trasferta.. 9. Ai soli fiini del comma 1, 1 lettera a) nel computo dellee ore di trasfertta si considera anche a il tempo occorrente perr il viaggio. 10. Le am mministrazioni stabiliscono s le condizioni c per il rimborso de elle spese relatiive al trasporto o del materiale e e degli strum menti occorrentii al personale per p l’espletamen nto dell’incarico o affidato. 11. Il trattamento di trasferta non vienee corrisposto in n caso di trasferrte di durata infferiore alle 4 orre o svolte com me normale servvizio d’istituto del d personale di d vigilanza o di custodia, nell’aambito territoriiale di competeenza dell’ amministrazione. 12. Il trattamento di trasfferta cessa di essere corrispossto dopo i primii 240 giorni di trasferta continuativa nella me edesima localitàà. 13. Per qu uanto non prevvisto dai preced denti articoli, il trattamento di trasferta, ivi compreso c quelllo relativo alle missioni all’esttero, rimane dissciplinato dalle leggi n. 836 deel 18/12/73, n. 417 4 del 26/7/7 78 e D.P.R. 513//1978 e successsive modificazio oni ed integraziioni, nonché daalle norme rego olamentari vigenti, anche in reelazione a quanto previsto dalll’articolo 34, co omma 3, ultimo o periodo. 14. Agli on neri derivanti dal d presente artticolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste p nei bilaanci delle singo ole amministrazzioni per tale sp pecifica finalità.. “DISP POSIZIONI PER LA FORMAZION NE DEL BILANC CIO ANNUALE E PLURIENNALEE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)” LEGG GE 23 DICEMBRE 2005, N.266 213. L'indeennità di trasferta di cui all'artticolo 1, primo comma, della le egge 26 luglio 1978, 1 n. 417, e all'articolo 1, primo p comma, del decreeto del Presidente della Repu ubblica 16 genn naio 1978, n. 513, 5 l'indennitàà supplementaare prevista dal primo e seco ondo comma dell'articolo 14 della legge 18 8 dicembre 19 973, n. 836, no onché l'indenn nità di cui all'aarticolo 8 del decreto legislaativo luogoteneenziale 7 giugno o 1945, n. 320,, sono soppressse. Sono sopprresse le analogh he disposizioni contenute nei contratti colleettivi nazionali e nei provved dimenti di recepimento degli accordi sind dacali, ivi compresi quelli reelativi alle carriere prefettizia e diplomaticca. 213-bis. Lee disposizioni di cui al comma 213 non si app plicano al personale delle Forzee amate di polizzia e del Corpo nazionale dei vigili del fu uoco , fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette dissposizioni non si applicano, in noltre, al personale ispettivo del d lavoro del Ministero del lavoro e dellaa previdenza sociale, dell'Istittuto nazionale della previdenza sociale (IN NPS), dell'Ente nazionale n di preevidenza e assisstenza per i lavo oratori dello sp pettacolo (ENPA ALS), dell'Istituto di previdenzaa per il settore marittimo m (IPSEEMA) e dell'Istittuto nazionale per l'assicuraziione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), no onché al personale delle agen nzie fiscali e al personale p ispetttivo dell'Ente nazionale dell'avviazione civile. 214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto leegislativo 30 m marzo 2001, n. 165, e successsive modificaziioni, e gli enti di cui all'artico olo 70, comma 4, del medesimo decreto leggislativo n. 165 5 del 2001, per i quali non trrova diretta ap pplicazione il co omma 213, ado ottano, anche in deroga alle specifiche disp posizioni di leggge e contrattu uali, le consegu uenti determinaazioni sulla basee dei rispettivi ordinamenti o neel rispetto della propria autono omia organizzattiva. 215. Tuttee le indennità collegate a sp pecifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque c rapp portate all'inde ennità di trasfeerta, comprese quelle di cui alla legge 29 maarzo 2001, n. 86 6, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.. 97, e successive modificazion ni, e all'articolo o 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restan no stabilite nelle misure spettaanti anteriormeente alla data di d entrata in viggore della preseente legge. 216. Ai fin ni del contenim mento della speesa pubblica, al personale app partenente allee amministrazio oni di cui all'artticolo 1, comm ma 2, del decretto legislativo 30 0 marzo 2001, n. 165, e succeessive modificaazioni, che si reeca in missionee o viaggio di se ervizio all'esterro, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nell limite delle spese s per la cllasse economicca. É abrogato o il quinto com mma dell'articolo 12 della leggge 18 dicembre 1973, n. 836. 216 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO ABOLIZION NE DELL’USO DEEL MEZZO PROPRIO decreto leggge 31 maggio 20 010, n.78 conve ertito in Legge 30 3 luglio 2010, n. 122 A decorrere dalla data di entrata in vigo ore del presentee decreto gli arrticoli 15 della legge 18 dicemb bre 1973, n.836 6 e 8 della leggee 26 luglio 1978 8, n. 417 e relative disposizion ni di attuazionee, non si applicaano al personale contrattualizzzato di cui al d.lgs. 165 del 200 01 e cessano dii avere effetto eventuali e analo oghe disposizion ni contenute ne ei contratti collettive COPERTURA ASSICURATIVA A E PATROCINIO LEGALE articolo o 16 CCNL integgrativo 1998/01 1. Le amm ministrazioni sttipulano una ap pposita polizzaa assicurativa in n favore dei dipendenti auto orizzati a servirrsi, in occasione di trasferte o per adempim menti di servizzio fuori dalla sede di servizzio, del proprio o mezzo di traasporto, limitattamente al tem mpo strettamente necessario per l’esecuzion ne delle prestazzioni di servizio. mma 1 é rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’aassicurazione obbligatoria, di danneggiament d to al 2. La polizza di cui al com mezzo di trasporto t di pro oprietà del dipeendente e ai beeni trasportati, nonché di lesioni o decesso d del dipendente e medesimo e delle d persone di cui sia stato autorizzato il traasporto. 3. Le polizzze di assicurazzione relative ai a mezzi di trasporto di prop prietà dell’amm ministrazione so ono in ogni casso integrate co on la copertura,, nei limiti e con le modalità di d cui ai commi 1 e 2 dei rischi di lesioni o deecesso del dipeendente addetto alla guida e delle d persone di cui sia stato autorizzato il traasporto. 4. I masssimali delle po olizze non posssono eccederee quelli previssti per i corrisspondenti dan nni dalla legge e sull’assicuraziione obbligatorria. 5. Dagli im mporti liquidati dalle società assicuratrici a in base b alle polizzze stipulate da terzi responsab bili e quelle pre eviste dal preseente articolo so ono detratte le somme eventu ualmente spettaanti a titolo di equo e indennizzo o per lo stesso evento. 6. Compatibilmente con n il reperimentto delle risorsee, le amministrrazioni nel risp petto delle vocci stanziate ne ei capitoli di sp pese b e destin nate a tali finaliità, assumono le necessarie in niziative per la eventuale cop pertura assicuraativa obbligatorrie dei relativi bilanci della resp ponsabilità civille dei dipendeenti dell’area C, C previamente e individuati, i quali, anche aai sensi dell’arrticolo 18 del CNL 16/02/199 99, operino in condizioni di piena p autonom mia, con assunzzione diretta dii responsabilitàà verso l’estern no, ivi compresso il patrocinio o legale, ove non sussistano co onflitti di interesse, salvo le ipo otesi di dolo e colpa c grave. In p particolare per il patrocinio legale si applica l’articolo l 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, daalla legge 23 maaggio 1997, n. 135. 1 TRATTA AMENTO DI TR RASFERIMENTO O articolo o 31 CCNL integgrativo 1998/01 1. Al dipen ndente trasferitto ad altra sedee della stessa amministrazione a e per motivi orrganizzativi o dii servizio, quando il trasferimeento comporti un u cambio dellaa sua residenzaa, deve essere corrisposto c il se eguente trattam mento economicco: - Indennittà di trasferta per p sé ed i familliari; - Rimborsso spese di viagggio per sé ed i familiari f nonché di trasporto di d mobili e masserizie; - Rimborsso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio o etc.; - Indennittà chilometrica nel caso di trassferimento con autovettura dii proprietà per sé ed i familiari; - Indennittà di prima sisteemazione. 2. Il dipen ndente che verrsa nelle condizzioni di cui al comma 1 ha, altresì, a titolo al rimborso delle eventuali sp pese per anticip pata risoluzionee del contratto di locazione deella propria abittazione, regolarmente registraato. 3. Agli oneeri derivanti daal presente articolo si fa frontte nei limiti delle risorse già previste p nei bilaanci delle singo ole amministrazzioni per tale sp pecifica finalità,, incrementati dalle d risorse preeviste anche a tale t scopo dall’articolo 1 comm ma 59 della legge 662/1996. 217 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO 4. Per le modalità m di eroggazione e le missura economich he del trattame ento di cui al co omma 1, si rinvvia a quanto pre evisto dalle legggi n. 836 del 18/12/73, 1 n. 417 4 del 26/7/7 78 e D.P.R. 513/1978 e succcessive modifficazioni ed in ntegrazioni, nonché dalle no orme regolamen ntari vigenti. NNITÀ DI TRASFFERIMENTO E PRIMA P SISTEMA AZIONE - TRATTTAMENTO AI FFINI DELL'IRPEFF INDEN (Risoluzione 23 ap prile 2003, n. 95 5/E dei Min. Ecconomia e Finan nze, Agenzia deelle Entrate) omma, del testta unico delle imposte sui redditi disciplina il trattamento da riservare e alle indennità di L'articolo 48, settimo co d equipollenti. trasferimeento, di prima sistemazione ed La previsio one di un regim me apposito peer le indennità di trasferimento e di prima sistemazione s si é resa necessaaria, come chiaarito dalla relazzione di accomp pagnamento al D.Lgs. n. 314/1 1997, al fine di tenere t conto deelle reali esigen nze dei lavorato ori trasferiti. Infatti, il lavoratore dipeendente é tenu uto, tra l'altro, a svolgere la propria p prestazzione di lavoro nel luogo stab bilito dal datorre di nte indicato nellla lettera o con ntratto di assun nzione. lavoro, chee é generalmen Nel momeento in cui tale luogo viene ad essere modificcato, si crea, pe er il lavoratore, una situazione di disagio che l'indennità di cui al settimo co omma dell'articcolo 48 del testo o unico delle im mposte sui redd diti mira a remu unerare. In particollare, il settimo comma in esam me prevede ch he: «Le indennittà di trasferimeento, di prima sistemazione ed e equipollenti non concorron no a formare il reddito, limitaatamente ai primi 365 giorni di d corresponsio one in relazione allo stesso trrasferimento, nella n misura del 50% del loro ammontare a perr un importo co omplessivo annuo non superio ore a euro 1.549 9,37 per i trasfe erimenti all'inteerno n o a destinazione in q quest'ultimo». del territorio nazionale e euro 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale Inoltre, la norma stabiliscce che non concorrono a form mare il reddito «le « spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a caricco ai d imposte sui s redditi, le spese dì traspo orto delle cosee, le spese e oneri o sostenuti dal sensi dell''articolo 12 del testo unico delle dipendentte in qualità di conduttore, peer recesso del contratto di locaazione in dipen ndenza dell'avveenuto trasferim mento della sed de di lavoro, see rimborsate dal d datore-di lavoro ed analiticamente do ocumentate». La L circolare 23 3 dicembre 19 997, n. 3261E,, ha sottolineato che la disposizione in esam me non subordina il trattamento di favore preevisto per tali indennità a circcostanze partico olari mento della sede di lavoro, né al trasferimentto della residen nza anagrafica. Pertanto, la dissposizione si reende che originano il trasferim ente oppure in seguito ad unaa assegnazione del dipendentee ad applicabilee anche se il trasferimento avvviene a richiessta del dipende una sede diversa da queella originaria in n relazione al trrasferimento in n altro Comunee del datore di lavoro stesso ovvero o di partee dei propri uffici. « di trrasferimento» vengono v corrisposte ai soli lavoratori che ve engano trasferiiti, a Ciò premeesso, risulta eviidente che le «indennità prescinderre dalle modalità, in una sede di lavoro diverrsa da quella ind dividuata contrrattualmente, e che devono, pertanto, p sosten nere delle spesee o, comunquee, affrontare dei disagi in conseeguenza del mu utamento di destinazione dellaa sede di lavoro o stessa. Il legislato ore, tra l'altro, non n lascia adito o a dubbi interp pretativi dato che c nella seconda parte del seettimo comma dell'articolo 48 8 del testo unicco delle imposste sui redditi, utilizza l'espreessione «trasfe erimento della sede di lavoro o» e non quellla più generica di «trasferim mento. La terminologia utilizzata dalla norma porta a ritenerre che condizione essenziale p perché possa to ornare applicabile il trattamento fiscale agevvolato é che lo o spostamento non transitorio della sede di d lavoro intervvenga in un mo omento successsivo pporto di lavorro. Non é posssibile ritenere, d'altro canto,, che il rimborrso delle spese e sostenute daa un all'instauraazione del rap lavoratoree neoassunto ch he debba trasfeerirsi a causa della fissazione della sede di laavoro in una citttà diversa da quella q in cui risiede costituiscaa un'ipotesi di ,indennità di priima sistemazione» suscettibile e di trattamentto fiscale agevo olato. , Le indennità di prima sisttemazione agevolabili, infatti,, costituiscono una forma di rimborso delle sspese che il dip pendente trasfeerito deve sosteenere per la sisstemazione in località diversaa da quella ove e precedentemente prestava servizio (cfr. rissoluzione 28 lu uglio 1978, n. 527). L'esistenzaa di un rapporto o di lavoro già instaurato, nel momento in cu ui interviene il trasferimento, rimane condiziione nto agevolato. Non é, inoltre, condivisibile la tesi dell'istaante secondo ccui, considerato o che l'articolo o 48, essenzialee del trattamen settimo co omma, si appliica nel caso di trasferimento di residenza intervenuto dopo la collocazione a riposo lo stesso dovreebbe tornare ap pplicabile anchee nel caso dei neoassunti chee si trasferiscon no dal luogo di residenza a qu uello in cui é localizzata la sed de di lavoro. 218 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Infatti, nell'ipotesi di trassferimento connesso al collocamento a riposso, lo spostameento avviene a partire dal luoggo in cui si trovva la sede di lavvoro. Tutto ciò ò premesso queesta Agenzia no on ritiene sia possibile p applicaare la disposizione di cui all'articolo 48, setttimo comma, del d testo unico delle imposte sui redditi ai lavoratori neoaassunti. Relativvamente alla seeconda questio one prospettata, si esprime l'avviso che essa risulti sostanzialmente superata in virtù della solu uzione data al primo quesito. Infatti, il non assoggettaamento dei rimborsi delle spese s di viagggio e di trasporto delle cosse sostenute d dal lavoratore in occasione del trasferimeento é possibilee solo laddove il trasferimento stesso presenti i caratteri che c consentono o l'applicazione e della prima parte dell'articolo 48, settimo o comma, del testo unico delle imposte sui redditi, concernente c il trattamento delle d indennitàà di ui alla presentee risoluzione vviene resa dallaa scrivente ai sensi s trasferimeento, prima sisttemazione ed equipollenti. Laa risposta di cu dell'articolo 2, secondo comma, c del D.M M. 26 aprile 200 01, n. 209. 219 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO Capitolo XII TFR, PRE EVIDENZA A COMPLE EMENTAR RE E ALTR RE FORME E DI TUTELA ASSIST TENZIALE E TRATTTAMENTO DI FIINE RAPPORTO O articolo o 32 CCNL integgrativo 1998/01 1. La retrib buzione annua da prendersi a base per la liq quidazione del trattamento t di fine rapporto d di lavoro ricomprende le segu uenti voci: a) Trattam mento economico tabellare, co omprensivo della posizione su uper ove acquissita; b) Retribu uzione individu uale di anzianitàà comprensiva della maggioraazione per espeerienza professionale - ex articolo 9 D.P.R. 44/1990 4 ed ex articolo a 47 D.P.R. 266/1987; c) Indennità integrativa speciale; s nità di amministtrazione di cui all’articolo a 33 del d CCNL sottosscritto il 16.2.99 9; d) Indenn e) Indenn nità di posizionee, di cui all’articcolo 18 del CCN NL sottoscritto ili 16.2.99; f) Trediceesima mensilità;; g) Assegn ni ad personam m – ove spettan nti - sia non riaassorbibili che riassorbibili r lim mitatamente allaa misura ancorra in godimentto all’atto della cessazione dal servizio. TARE – COSTITU UZIONE PREVIDENZA COMPLEMENT articolo 36 CCNLL 1998/01 d un Fondo nazionale pension ne complementtare per i lavorratori del comparto 1. Le parti convengono di procedere allaa costituzione di 1993, della leggge n. 335/1995,, della Legge n. 449/1997 e successive modifficazioni e integgrazioni. ai sensi deel d.lgs. n. 124/1 2. Al fine di garantire un numero di isscritti più amp pio che consentta di minimizzaare l’incidenza delle spese di gestione, le parti p competenti potranno deefinire l’istituzio one di un Fond do pensione unico anche per i lavoratori app partenenti al comparto degli Enti on economici, a condizione di reciprocità. pubblici no 3. La misu ura percentualee della quota di d contribuzionee a carico delle e amministrazio oni e di quella dovuta dal lavoratore, nonch hé la retribuzion ne utile alla deeterminazione delle quote sttesse, saranno definite dalle parti successivvamente alla sttipula dell’Acco ordo quadro Go overno-Confedeerazioni e dell’eemanazione dell’apposito DPC CM. 4. Nello sttesso ambito co ontrattuale saraanno definite anche le modalità di trasformaazione della buo onuscita in TFR, le voci retribu utive utili per gli accantonamenti del TFR, non nché la quota di d TFR da destinare a previdenzza complementtare. 5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberaamente aderito al Fondo stesso o secondo quan nto prescritto dalla d legge, dallo statuto e dai regolamenti. 6. Ai fini del presente articolo a le partti concordano di realizzare i seguenti impeegni: perveniree alla sottoscriizione dell’acco ordo istitutivo del Fondo pen nsione complem mentare, defin nire lo statuto, il regolamentto e la scheda di adesione; costituire c il Fo ondo pensione ; procedere alle elezioni dei rappresentanti r ondo al raggiun ngimento delle adesioni che saranno s previstte in dei soci del Fo o. sede di accordo istitutivo 7. Omissis. C ARE – CONTRIB BUZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTA articolo 8 CCNL C biennio economico e 2000 0/01 d una completa attuazione dell'articolo 36 del d CCNL (vedi sopra), le parrti concordano che la quota di d contribuzionee da 1. Ai fini di porre a carico del datoree di lavoro e da destinare al Fo ondo di previde enza complementare sia deterrminata nella misura m non inferriore do la disciplina dell'Accordo isttitutivo del Fon ndo stesso. all'1% della retribuzione presa a base di calcolo second ne, fermo restando quanto preevisto dall'articcolo 36, citato nel n comma 1, sarà costituito, ccon apposito Accordo, A il Fond do di 2. A tal fin previdenzaa complementaare, definendon ne tutti gli elem menti compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavorattore, all'avvio ed e al 220 VAD DEMECUM DEL D DIPENDENTE PUB BBLICO funzionam mento, nonché all'utilizzo dellee risorse ad essso destinate ed d alle misure sttraordinarie peer incentivare l''adesione al Fo ondo stesso dei dipendenti dellle amministrazzioni interessatee. POLIZZZE SANITARIE INTEGRATIVE articcolo 28, c. 3, CC CNL 2006/09 3. Nel quaadro delle politiiche di sviluppo o ed intervento sul benessere e la salute dei lavoratori, la co ontrattazione integrativa valuterà l’opportun nità di individuare possibili so oluzioni tecnich he e modalità di finanziamen nto che possano consentire laa stipula di polizze sanitarie in ntegrative dellee prestazioni errogate dal Serviizio sanitario naazionale, anchee per la copertu ura del rischio di d premorienza. L’Amminisstrazione verifica la possibilittà di utilizzare per tali finalittà le specifichee risorse già essistenti nei cap pitoli di bilancio e destinate alle provvidenzze e al benesserre del personale. 221