Vademecum Comparto Ministeri

Transcript

Vademecum Comparto Ministeri
VADEM
MECUM
M DEL DIPEN
NDENTTE PUB
BBLICO
O
miscellanea di leggi, contrattii, accordi,
i, circolarii ed altri
do
ocumentii utili per orientarssi nel rap
pporto di lavoro
a cura dii Claudiaa Ratti
10
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Prresentazzione
quente esigeenza di consuultare le
Ho penssato e scrittoo questo vaddemecum perr la mia freq
norme che
c regolanoo il rapportoo di lavoro del dipendente pubblicoo, in particoolare del
compartto Ministeri.
Per trovvare la normaativa aggiorrnata occorree solo un po
o’ di buona volontà
v
… è tutto nel
web, bassta cercare.
Occorre,, invece, benn più della buuona volontàà e di una sa
apiente ricercca per districcarsi tra
le normee dei contrattti collettivi che
c si sono succeduti
s
da
al 1995, dataa della sottosscrizione
del primo contratto collettivo,
c
al 2007.
ficoltà nasccono perchéé, com’è noto,
n
l’ultim
mo contrattto non soostituisce
Le diffi
completaamente i preecedenti dei quali restanno vigenti le norme non modificate. Difficoltà accentuate daalla
circostannza che la numerazione degli articolli e, spesso la
l stessa dennominazione degli istitutii, cambia daa un
contrattoo all’altro.
Per averre una visioone completaa della discip
iplina del ra
apporto di laavoro ho tenntato di ricrreare un puzzzle
recuperaando da ognii contratto quuel che ne è in vigore.
Di qui l’’impostazione del testo.
Per ciascun argomennto il punto di
d partenza è la legge, a seguire le norme
n
contraattuali vigentti che ho via via
integratoo con circollari, quesiti e quanto hoo ritenuto uttile per forniire un quadrro di massim
ma su ciascuuna
questionne.
Ho evitaato, o almeno mi sono sfforzata di faarlo, di aggiu
ungere testi inutili anche se la tenta
azione, in noome
della com
mpletezza, è stata molto forte.
f
Ed ancoora, ho evitato di esprim
mere le valutaazioni politicche o di illuustrare le iniiziative dell’Organizzazioone
Sindacalle che rapprresento su allcune questiooni oggetto di
d acceso connfronto con le Amministtrazioni sfociiate
in talunii casi anche in
i iniziative giudiziali,
g
peerché ho volu
uto fornire uno
u strumentoo tecnico, scevro da giuddizi.
Le diverrse titolazionni degli stesssi istituti nonn sono dovutti ad una peersonale esiggenza di sfog
gare l’eccesssiva
fantasia ma solo daalla mia precisa scelta di
d riportare,, fedelmente,, l’esatta deenominazionee attribuita dal
c
legislatoore e dai sotttoscrittori i contratti.
Ne scatuurisce una miscellanea
m
d norme sullo stesso arrgomento chhe lungi dalll’avere la prretesa di esssere
di
esaustivaa, ha il sem
mplice intennto di fornirre una busssola per oriientare colooro che vog
gliono ritrovvare
speditam
mente le norme di rifeerimento deggli aspetti fondamentali
f
i del rappoorto di lavo
oro dalle quuali
scaturisccono non sollo diritti ma, com’è noto, doveri.
Mi auguuro che il tessto sia utile a tutti colorro che, abbandonando laa facile inerzzia intellettuale, avrannoo la
curiositàà, o anche soolo la necessiità, di verificcare il quadrro normativo.
2
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
INDICE ALFABETI
A
CO DEGLII ARGOME
ENTI
A
aspettativa ..............................................................................................................................................................................97; 98; 122
•
•
incompattibilità ..................................................................................................................................................................................... 122
servizio militare
m
..................................................................................................................................................................................... 97
B
banca delle orre ..................................................................................................................................................................................... 66
buoni pasto
•
accordo per
p la concessio
one ................................................................................................................................................................... 67
C
causa di servizzio
•
infermitàà ed equo inden
nnizzo .............................................................................................................................................................. 113
•
infortuni e malattie .............................................................................................................................................................................. 113
classificazione
e del personale
e ............................................................................................................................................................... 174
•
area funzzionale prima .......................................................................................................................................................................... 177
•
area funzzionale secondaa ...................................................................................................................................................................... 177
•
area funzzionale terza ........................................................................................................................................................................... 179
•
criteri per la definizione dei profili proffessionali ................................................................................................................................. 175
•
declarato
orie delle aree funzionali
f
........................................................................................................................................................ 177
•
flessibilitàà tra i profili alll’interno dell’arrea ........................................................................................................................................... 180
•
istituzion
ne di nuovi proffili .................................................................................................................................................................... 176
•
nuovo inq
quadramento ......................................................................................................................................................................... 176
•
obiettivi e finalità ................................................................................................................................................................................. 174
•
profili pro
ofessionali .............................................................................................................................................................................. 175
•
progressiione all’interno
o del sistema di classificazione ........................................................................................................................ 180
•
progressiioni tra le aree................................................................................................................................................................ 182; 183
•
progressiioni tra le aree, accesso dall’essterno ..................................................................................................................................... 184
•
sviluppi economici
e
all’interno delle areee ..................................................................................................................................... 181; 182
codice di cond
dotta relativo alle
a molestie se
essuali nei luogghi di lavoro .................................................................................................. 36
Comitato parii opportunità .............................................................................................................................................................. 33
3; 34
Comitato pariitetico sul fenomeno del mob
bbing ................................................................................................................................... 35
Comitato unicco di garanzia ............................................................................................................................................................. 33
3; 34
contrattazione
e integrativa
•
composizzione delle deleegazioni ............................................................................................................................................................. 13
•
controlli ................................................................................................................................................................................................. 23
•
livelli di contrattazione,
c
materie e limitti .......................................................................................................................................... 15
5; 16
•
soggetti sindacali
s
titolarri........................................................................................................................................................................ 13
•
tempi e procedure
p
................................................................................................................................................................................. 22
contratto colle
ettivo nazionalle
•
•
campo dii applicazione ........................................................................................................................................................................... 12
circolare Funzione Pubb
blica n.7 del 13//05/2010 ................................................................................................................................... 26
3
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DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
•
controlli ................................................................................................................................................................................................. 23
•
durata, decorrenza, tem
mpi e proceduree di applicazione ........................................................................................................................ 22
•
interpretazione autenticca ...................................................................................................................................................................... 24
•
interventto dell’ARAN in caso di controvversie giudizialii ......................................................................................................................... 24
•
obiettivi e strumenti .............................................................................................................................................................................. 12
•
procedim
mento ........................................................................................................................................................................................ 21
contratto di fo
ormazione e lavvoro ........................................................................................................................................................ 144
contratto di laavoro a tempo determinato ........................................................................................................................................... 141
contratto di laavoro temporaneo ......................................................................................................................................................... 142
D
dirigenti
•
controllo sulle assenze dei
d dipendenti ................................................................................................................................................ 164
•
funzioni ................................................................................................................................................................................................ 186
•
misurazio
one e valutazione della qualitàà dei servizi obiettivi di caratte
ere generale ............................................................................ 191
•
politiche di incentivazione della produtttività ...................................................................................................................................... 192
•
procedim
mento disciplinaare ................................................................................................................................................................... 165
•
progetti e programmi peer il migliorameento ......................................................................................................................................... 195
•
valutazione dell’apporto
o individuale ................................................................................................................................................... 192
diritti e preroggative sindacalli
•
•
•
•
•
•
•
contributti sindacali ................................................................................................................................................................................ 38
diritto di affissione ................................................................................................................................................................................. 39
diritto di assemblea ............................................................................................................................................................................... 39
locali ...................................................................................................................................................................................................... 40
luoghi di lavoro ...................................................................................................................................................................................... 37
titolarità dei permessi...................................................................................................................................................................... 38
8; 40
trasferim
mento dirigente sindacale, art.1
18 CCNQ 7/8/98 ........................................................................................................................ 41
F
ferie ...................................................................................................................................................................................................... 70
festività ................................................................................................................................................................................................ 71
Fondo Unico di
d Amministrazzione
•
art.31 CC
CNL 1998/2001
1....................................................................................................................................................................... 208
•
incidenzaa delle assenze,, circolare FP 7//2008....................................................................................................................................... 210
•
integrazio
one ......................................................................................................................................................................................... 208
•
recupero
o di somme.............................................................................................................................................................................. 210
•
utilizzo ................................................................................................................................................................................................. 209
formazione
•
•
•
destinataari ........................................................................................................................................................................................... 190
principi generali
g
................................................................................................................................................................................... 190
programm
mazione, circolare FP n.10/2010 ........................................................................................................................................... 195
H
handicap.............................................................................................................................................................. 100; 102; 103; 104; 106
4
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DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
I
incompatibilittà , cumulo di impieghi e incarichi ........................................................................................................................... 42; 122
•
aspettativva ........................................................................................................................................................................................... 122
•
Circolare FP 3/97 ................................................................................................................................................................................. 124
•
Circolare FP 6/97 ................................................................................................................................................................................. 128
•
professio
one di avvocato, L.25/11/2003 n.339 ..................................................................................................................................... 131
indennità
•
bilinguism
mo .......................................................................................................................................................................................... 213
•
di ammin
nistrazione .............................................................................................................................................................................. 213
•
posizioni organizzative................................................................................................................................................................. 211; 212
•
trasferim
mento....................................................................................................................................................................................... 217
infortuni ............................................................................................................................................................................................. 113
ne autentica ..................................................................................................................................................................... 24
interpretazion
L
lavoro straord
dinario .............................................................................................................................................................................. 66
•
tariffe ..................................................................................................................................................................................................... 67
M
malattia ................................................................................................................................................................................................ 82
•
circolare FP n.2/2010 traasmissione perr via telematica dei certificati di
d malattia ................................................................................. 92
•
circolare FP n.7/2008 ............................................................................................................................................................................. 87
•
circolare FP n.8/2008 ............................................................................................................................................................................. 89
•
controlli sulle
s
assenze .................................................................................................................................................................... 85; 164
•
determin
nazione delle fasce orarie di reeperibilità ................................................................................................................................... 84
•
visita fisccale ..................................................................................................................................................................................... 83
3; 84
mansioni supe
eriori .............................................................................................................................................................................. 185
maternità
•
congedi dei
d genitori ............................................................................................................................................................................. 102
•
LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 smi ............................................................................................................................................................. 74
mobilità .............................................................................................................................................................................................. 151
•
accordi art.28 bis CCNL 1994/1997 smi .............................................................................................................................................. 149
•
assegnazione temporanea presso altra amministrazio
one, comando .................................................................................................. 148
•
passaggio
o diretto ad altrre amministrazioni del personale in eccedenzza ............................................................................................ 150
•
passaggio
o diretto tra am
mministrazioni diverse
d
............................................................................................................................. 153; 154
•
trasferim
mento del coniugge militare ...................................................................................................................................................... 149
•
volontaria all’interno deel comparto ..................................................................................................................................................... 149
molestie sessu
uali nei luoghi di lavoro .................................................................................................................................................... 36
O
orario di lavorro
•
•
accordo sulle
s
tipologie ........................................................................................................................................................................... 63
art.19 CC
CNL 94/97................................................................................................................................................................................. 63
5
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
banca delle ore ...................................................................................................................................................................................... 66
buoni passto ............................................................................................................................................................................................ 67
lavoro strraordinario ................................................................................................................................................................... 65; 66
6; 67
legge finaanziaria 2008 ............................................................................................................................................................................ 65
orario fleessibile ...................................................................................................................................................................................... 64
orario plu
urisettimanale .......................................................................................................................................................................... 64
reperibilità ............................................................................................................................................................................................. 65
riduzionee ................................................................................................................................................................................................ 70
rilevazion
ne ............................................................................................................................................................................................. 64
riposo co
ompensativo ............................................................................................................................................................................. 65
ritardi ..................................................................................................................................................................................................... 64
turnazion
ni .............................................................................................................................................................................................. 63
P
pari opportun
nità ............................................................................................................................................................................. 33
3; 34
part time
•
decreto legislativo 61/2000 smi .......................................................................................................................................................... 118
•
incompattibilità, circolare FP n.3/97 ..................................................................................................................................................... 124
•
incompattibilità, circolare FP n.6/97 ..................................................................................................................................................... 128
•
legge 23//12/1996 n.662
2 ...................................................................................................................................................................... 116
•
orario di lavoro .................................................................................................................................................................................... 115
•
rapporto di lavoro................................................................................................................................................................................ 114
•
recupero
o permessi personali ............................................................................................................................................................... 116
•
trattamento economico
o ...................................................................................................................................................................... 115
partecipazione sindacale
•
concertazzione ........................................................................................................................................................................................ 18
•
consultazzione......................................................................................................................................................................................... 19
•
informazione preventivaa ....................................................................................................................................................................... 17
•
informazione successivaa ........................................................................................................................................................................ 18
•
sistema di
d classificazione ....................................................................................................................................................................... 19
permessi
•
brevi ....................................................................................................................................................................................................... 73
•
donazion
ni di sangue e midollo
m
osseo ..................................................................................................................................................... 73
•
eventi e cause
c
particolari....................................................................................................................................................................... 72
•
motivi di studio .................................................................................................................................................................... 75; 76; 98
8; 99
•
motivi peersonali e familiiari, circolare FP
P 8/2008 ................................................................................................................................... 72
•
portatori di handicap, ciircolare 13/201
10 ............................................................................................................................................. 106
•
portatori di handicap, ciircolare 8/2008
8 ............................................................................................................................................... 104
•
prospetto
o riepilogativo .......................................................................................................................................................................... 80
•
retribuiti................................................................................................................................................................................................. 71
permessi sind
dacali .................................................................................................................................................................... 38; 40
0; 41
permessi stud
dio .............................................................................................................................................................................. 98
8; 99
polizze sanitarie integrative ................................................................................................................................................................ 221
omplementare – costituzione.......................
.
.................................................................................................................. 220
previdenza co
procedimento
o disciplinare
•
•
•
codice dissciplinare ............................................................................................................................................................................... 158
false atteestazioni o certiificazioni ......................................................................................................................................................... 164
forme e termini.............
t
....................................................................................................................................................................... 162
6
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
inosservaanza degli obblighi in caso di malattia
m
.............................................................................................................................. 85; 164
licenziam
mento disciplinaare ................................................................................................................................................................... 163
obblighi del
d dipendente ....................................................................................................................................................................... 157
problemaatiche applicative, Circolare FP
P n.14/2010............................................................................................................................. 165
prospetto
o ............................................................................................................................................................................................. 171
rapporti con
c il procedim
mento penale ................................................................................................................................................... 163
responsabilità per l’eserrcizio dell’ azion
ne disciplinare ......................................................................................................................... 164
responsabilità, infrazion
ni, sanzioni e procedure conciliative ............................................................................................................... 161
sanzioni e procedure ........................................................................................................................................................................... 157
R
rapporto di lavoro
•
contratto
o individuale ............................................................................................................................................................................. 53
•
diritto alla protezione deei dati ............................................................................................................................................................... 61
•
fascicolo personale e claausole speciali................................................................................................................................................... 60
•
fonti ....................................................................................................................................................................................................... 52
•
periodo di
d prova .................................................................................................................................................................................... 53
•
ricostituzzione ....................................................................................................................................................................................... 147
•
tentativi di conciliazionee, Circolare 25/11/2010 prot.3
3428 Ministero del lavoro ................................................................................. 56
retribuzione
•
cedolino unico, Circolaree 39/2010 Miniistero dell’Econ
nomia ............................................................................................................... 202
•
conglobamento IIS ............................................................................................................................................................................... 200
•
definizion
ni ............................................................................................................................................................................................ 200
•
effetti deei nuovi stipend
di ..................................................................................................................................................................... 201
•
stipendio
o tabellare............................................................................................................................................................................... 201
•
struttura .............................................................................................................................................................................................. 200
•
tutela per i dipendenti pubblici
p
............................................................................................................................................................. 21
Risoluzione de
el rapporto di lavoro
•
•
•
cause di cessazione
c
.............................................................................................................................................................................. 146
obblighi delle
d
parti ............................................................................................................................................................................... 146
termini di preavviso ............................................................................................................................................................................. 146
S
scioperi brevi
•
trattenutte ............................................................................................................................................................................................ 214
servizio militaare .................................................................................................................................................................................... 97
T
telelavoro ........................................................................................................................................................................................... 136
•
accordo quadro
q
sottoscritto il 23/3/2000 ........................................................................................................................................... 137
trasferta ............................................................................................................................................................................................. 214
•
abolizione dell’uso del mezzo
m
proprio ................................................................................................................................................. 217
•
coperturaa assicurativa ......................................................................................................................................................................... 217
trattamento di
d fine rapporto
o .............................................................................................................................................................. 220
tutela dei dipe
endenti
7
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
•
•
particolari condizioni pssico-fisiche ...................................................................................................................................... 100; 102; 103
permessi portatori di haandicap ................................................................................................................................................... 104; 106
V
vicedirigenza....................................................................................................................................................................................... 187
8
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Capitolo I
ZIONI GEN
NERALI E RELAZIO
ONI SINDA
ACALI
DISPOSIZ
C ontratti Colllettivi Naziionale di La
avoro
relativo al personale
p
n
non
dirigentte del comp arto ministteri:
04/06/2010
CCNL quaadriennio norm
mativo 2006/200
09 ed il biennio
o economico 20
006/2007 (firmee: Federazione Intesa e
Confintesaa)
23/01/2009
CCNL bien
nnio economico
o 2008/2009
14/09/2007
CCNL quadriennio normaativo 2006/200
09 e biennio eco
onomico 2006/2007
21/04/2006
Contratto integrativo del CCNL comparrto Ministeri bie
ennio economico 2004/2005 d
del 7 dicembre 2005.
07/12/2005
CCNL bien
nnio economico
o 2004/2005
12/06/2003
CCNL quadriennio normaativo 2002/200
05 e biennio eco
onomico 2002/2003
16/05/2001
CCNL inteegrativo del CCN
NL del personale del comparto
o Ministeri sotttoscritto in dataa 16.2.1999
21/02/2001
CCNL bien
nnio economico
o 2000/2001
16/02/1999
CCNL parrte normativa 1998/2001
1
e parte economica 1998/1999
22/10/1997
Contratto integrativo al CCNL
C
del 16 maaggio 1995
26/07/1996
CCNL - parte economica 1996/1997
16/05/1995
CCNL parrte normativa 1994/1997
1
e parte economica 1994/1995
Accorrdi Nazionalli Quadro
24/09/2007
Contratto collettivo quad
dro d’integrazio
one del ccnq sullle modalità di utilizzo
u
dei distacchi, aspettative e permessi
998
nonchè deelle altre preroggative sindacali del 7 agosto 19
23/03/2000
Accordo quadro sul telelaavoro
29/07/1999
Accordo quadro nazionale in materia di trattamento dii fine rapporto e di previdenzaa complementaare per i dipend
denti
pubblici
27/01/1999
CCNQ inteegrativo e correettivo del CCNQ
Q del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogativee sindacali
07/08/1998
CCNQ sullee modalità di uttilizzo dei distacchi, aspettativve e permessi nonchè delle alttre prerogative sindacali
9
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
FONTII
articolo 2 D.Lvo 165/2001
1. Le amm
ministrazioni pu
ubbliche definisscono, secondo
o principi generali fissati da disposizioni
d
di legge e, sulla base
b
dei medessimi,
mediante atti organizzatiivi secondo i risspettivi ordinam
menti, le linee fondamentali
f
di organizzazione degli uffici; in
ndividuano gli uffici
u
di maggiore rilevanza e i modi di conferrimento della titolarità dei me
edesimi; determ
minano le dotazzioni organiche
e complessive. Esse
ispirano laa loro organizzaazione ai seguen
nti criteri:
a) funzionalità rispetto ai co
ompiti e ai proggrammi di attività , nel persegguimento degli obiettivi di efficienza, efficaciaa ed
economiciità A tal fine, periodicamentte e comunquee all'atto della definizione deii programmi op
perativi e dell'aassegnazione delle
d
risorse, si procede a speccifica verifica e ad eventuale reevisione;
b) ampia flesssibilità, garantendo adeguatti margini alle determinazion
ni operative e gestionali da assumersi ai sensi
s
dell'articolo 5, comma 2;
c) collegameento delle atttività degli ufffici, adeguand
dosi al doveree di comunicaazione internaa ed esterna, ed
interconneessione median
nte sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità
d
à e della traspaarenza dell'azio
one amministraativa, anche atttraverso t'istituzione di appo
osite
strutture per l'informazzione ai cittadini e attribuzione ad un un
nico ufficio, peer ciascun pro
ocedimento, della responsab
bilità
complessivva dello stesso;;
e) armonizzaazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici co
on le esigenze dell'utenza e con gli orari delle
d
amministrrazioni pubblich
he dei Paesi dell'Unione europ
pea.
1-bis. I critteri di organizzaazione di cui al presente artico
olo sono attuatti nel rispetto della
d
disciplina iin materia di trrattamento dei dati
personali.
2. I rapporrti di lavoro deii dipendenti deelle amministrazzioni pubbliche
e sono disciplinaati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro
V del codice civile e dalle leggi sui rap
pporti di lavoro
o subordinato nell'impresa, faatte salve le diverse disposizioni contenutee nel
presente decreto
d
che costituiscono disp
posizioni a caraattere imperativo. Eventuali disposizioni
d
di leegge, regolame
ento o statuto, che
introducan
no discipline dei
d rapporti di lavoro la cui applicabilità
a
siaa limitata ai diipendenti dellee amministrazio
oni pubbliche, o a
categorie di essi, posso
ono essere derogate da succcessivi contrattti o accordi collettivi
c
e, peer la parte de
erogata, non sono
s
ulteriormeente applicabili, solo qualora ciò
c sia espressamente previsto
o dalla legge.
3. I rapporti individuali di
d lavoro di cuii al comma 2 sono
s
regolati contrattualmentte. I contratti ccollettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalità previiste nel titolo III del presente decreto;
d
i contratti individuali devvono conformaarsi ai principi di cui all'artico
olo 45, comma 2. L'attribuzione di trattame
enti economici può
avvenire esclusivamente
e
mediante conttratti collettivi e salvo i casi prrevisti dal comm
ma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipoteesi di
tutela dellle retribuzioni di
d cui all'articolo 47-bis, o, allle condizioni prreviste, median
nte contratti individuali. Le dissposizioni di legge,
regolamen
nti o atti amministrativi che attribuiscono
a
in
ncrementi retrib
butivi non prevvisti da contratti cessano di avere efficacia a far
data dall'eentrata in vigoree dal relativo rinnovo contratttuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono
s
riassorbiti con
le modalità e nelle misure previste dai contratti
c
colletttivi e i risparmi di spesa che nee conseguono in
ncrementano le
e risorse dispon
nibili
per la conttrattazione colllettiva.
3-bis. Nel caso di nullitàà delle disposizzioni contrattuaali per violazion
ne di norme im
mperative o deei limiti fissati alla
a contrattaziione
collettiva, si applicano glii articoli 1339 e 1419, secondo
o comma, del codice civile.
CONTRATTI CO
OLLETTIVI NAZZIONALI E INTEG
GRATIVI
articolo 40
0 decreto legislaativo 165/2001
1 smi
1) La conttrattazione colllettiva determiina i diritti e gli obblighi direttamente pertiinenti al rappo
orto di lavoro, nonché le matterie
relative alle relazioni sin
ndacali. Sono, in particolare, escluse
e
dalla contrattazione collettiva
c
le maaterie attinentii all'organizzaziione
degli uffici, quelle oggettto di partecipaazione sindacalee ai sensi dell'aarticolo 9, quellle afferenti alle prerogative dirigenziali
d
ai sensi
s
degli articcoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del co
onferimento e della revoca degli
d
incarichi dirigenziali, no
onché quelle dii cui
all'articolo
o 2, comma 1,, lettera c), deella legge 23 ottobre
o
1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazion
ne delle prestazzioni ai fini dellaa corresponsion
ne del trattame
ento accessorio,, della mobilità e delle progresssioni economiche,
la contratttazione collettivva é consentita negli esclusivi limiti previsti dalle
d
norme di legge.
2) Tramitee appositi accorrdi tra l'ARAN e le Confederazzioni rappresentative, secondo
o le procedure di cui agli articcoli 41, comma 5, e
47, senza nuovi o maggiiori oneri per la finanza pubb
blica, sono definiti fino a un massimo di qu
uattro comparti di contrattaziione
collettiva nazionale, cui corrispondono
o non più di qu
uattro separate
e aree per la dirigenza.
d
Una apposita sezio
one contrattuale di
10
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
un'area diirigenziale riguaarda la dirigenzza del ruolo sanitario del Servvizio sanitario nazionale,
n
per ggli effetti di cui all'articolo 15
5 del
decreto leegislativo 30 diccembre 1992, n.
n 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazio
one possono esssere
costituite apposite sezion
ni contrattuali per
p specifiche professionalità.
p
La contratttazione collettiva disciplina, in coerenza con
n il settore privvato, la strutturra contrattualee, i rapporti tra i diversi livelli e la
durata dei contratti colleettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo
m
che vi siaa coincidenza fra
f la vigenza della
d
disciplina giuridica
g
e di qu
uella economicca.
3-bis) Le pubbliche
p
amm
ministrazioni atttivano autonom
mi livelli di con
ntrattazione co
ollettiva integraativa, nel rispe
etto dell'articolo 7,
comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strum
menti di prograammazione ann
nuale e plurienn
nale di ciascunaa amministrazio
one.
La contrattazione colletttiva integrativva assicura adeeguati livelli di efficienza e produttività d
dei servizi pubblici, incentivaando
l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'aarticolo 45, com
mma 3. A tale fine destina al trrattamento eco
onomico accesssorio
collegato alla
a performancce individuale una
u quota prevalente del tratttamento accesssorio complessivo comunque denominato
d
Essa si
svolge sullle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le proce
edure negoziali che
questi ultimi prevedono
o; essa può avvere ambito teerritoriale e riguardare più amministrazion
ni. I contratti collettivi nazio
onali
definiscon
no il termine delle
d
sessioni negoziali
n
in sed
de decentrata. Alla scadenzaa del termine le parti riassum
mono le rispetttive
prerogativve e libertà di in
niziativa e decissione.
3-ter) Al fiine di assicurarre la continuità e il migliore svvolgimento della funzione pub
bblica, qualora non si raggiun
nga l'accordo peer la
stipulazion
ne di un contraatto collettivo integrativo,
i
l'am
mministrazione
e interessata può provvedere, in via provvissoria, sulle matterie
oggetto del mancato accordo, fino allaa successiva so
ottoscrizione. Agli
A atti adottati unilateralmeente si applican
no le procedurre di
controllo di
d compatibilitàà economico-fin
nanziaria previsste dall'articolo 40-bis.
3-quater) La Commission
ne di cui all'articolo 13 del deecreto legislativvo di attuazionee della legge 4 marzo 2009, n.
n 15, in materiia di
ottimizzazzione della prod
duttività del lavvoro pubblico e di efficienza e trasparenza deelle pubbliche aamministrazion
ni, fornisce, enttro il
31 maggio
o di ogni anno, all'ARAN una graduatoria
g
di performance delle amministraazioni statali e degli enti pubb
blici nazionali. Tale
graduatoria raggruppa lee singole ammin
nistrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in fun
nzione dei risulttati di performaance
ottenuti. La
L contrattazion
ne nazionale deefinisce le mod
dalità di ripartizzione delle risorse per la contrattazione dece
entrata tra i divversi
livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva deei relativi oneri nel comparto o nell'area di co
ontrattazione.
3-quinquiees) La contrattaazione collettivaa nazionale dispone, per le am
mministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo
o 41, le modalittà di
utilizzo deelle risorse indicate all'articolo
o 45, comma 3-bis, individuan
ndo i criteri e i limiti finanziarri entro i quali si deve svolgerre la
contrattazzione integrativva. Le regioni, per
p quanto con
ncerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono
o destinare riso
orse
aggiuntivee alla contrattaazione integratiiva nei limiti sttabiliti dalla co
ontrattazione nazionale e nei limiti dei paraametri di virtuo
osità
fissati per la spesa di perrsonale dalle vigenti
v
disposizioni, in ogni casso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del paatto di stabilità e di
analoghi strumenti
s
del contenimento
c
della spesa. Lo
o stanziamento
o delle risorse aggiuntive peer la contrattazzione integrativva é
correlato all'affettivo risp
petto dei princcipi in materia di misurazione
e, valutazione e trasparenza d
della performan
nce e in materiia di
merito e premi
p
applicab
bili alle regioni e agli enti loccali secondo qu
uanto previsto dagli articoli 1
16 e 31 del decreto legislativvo di
attuazionee della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzaazione della prroduttività del lavoro pubblico e di efficienzza e
trasparenzza delle pubblliche amministtrazioni. Le pu
ubbliche amministrazioni non
n possono in ogni caso sotttoscrivere in sede
s
decentrataa contratti colllettivi integrativi in contrasto
o con i vincoli e con i limiti risultanti
r
dai co
ontratti collettivi nazionali o che
disciplinan
no materie non
n espressamentte delegate a taale livello negozziale ovvero chee comportano oneri non prevvisti negli strum
menti
di program
mmazione annu
uale e pluriennale di ciascuna amministrazio
one. Nei casi di violazione dei vincoli e dei lim
miti di competeenza
imposti daalla contrattazio
one nazionale o dalle norme di
d legge, le clausole sono nullee, non possono essere applicatte e sono sostittuite
ai sensi deegli articoli 1339 e 1419, secondo comma, deel codice civile. In caso di acceertato superam
mento di vincoli finanziari da parte
delle sezio
oni regionali di controllo dellaa Corte dei con
nti, del Dipartim
mento della fun
nzione pubblicaa o del Ministero dell'econom
mia e
delle finan
nze é fatto altreesì obbligo di reecupero nell'am
mbito della sesssione negozialee successiva. Le disposizioni de
el presente com
mma
trovano ap
pplicazione a decorrere
d
dai co
ontratti sottosccritti successivaamente alla data di entrata in
n vigore del de
ecreto legislativvo di
attuazionee della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzaazione della prroduttività del lavoro pubblico e di efficienzza e
trasparenzza delle pubblicche amministrazioni.
3-sexies.) A corredo di ogni
o
contratto integrativo le pubbliche
p
amministrazioni, red
digono una relazione tecnico--finanziaria ed una
relazione illustrativa, utiilizzando gli scchemi appositaamente predisp
posti e resi dissponibili tramitte i rispettivi siti
s istituzionali dal
11
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Ministero dell'economia e delle finanzee di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali rrelazioni vengo
ono certificate dagli
d
organi di controllo
c
di cui all'articolo 40-b
bis, comma 1.
4) . Le pubbliche ammin
nistrazioni adem
mpiono agli obblighi assunti con
c i contratti collettivi nazio
onali o integrativi dalla data della
d
sottoscriziione definitiva e ne assicurano
o l'osservanza nelle
n
forme prevviste dai rispetttivi ordinamentti.
CAMPO DI APPLLICAZIONE
a
articolo
1 CCNL 2006-09
1. Il preseente contratto collettivo nazio
onale si applicaa a tutto il perrsonale - esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tem
mpo
indeterminato o a tempo
o determinato, dipendente daa tutte le Amm
ministrazioni dell comparto indicate all’articolo 7 del CCNQ sulla
s
definizionee dei comparti di contrattazione collettiva deell’ 11 giugno 20
007.
2. Il presen
nte contratto si applica, altressì:
a) al perso
onale dipenden
nte di nazionalittà italiana, assu
unto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi de
ella L. 22 dicem
mbre
1990 n. 40
01 con contrattto a tempo indeeterminato dal Ministero deglli Affari Esteri nelle
n
sedi diplom
matiche e consolari e negli Isttituti
italiani di cultura
c
all’esterro, secondo quanto previsto dai
d CCNL del 22
2 ottobre 1997, del 12 aprile 2
2001 e del 12 giugno 2003;
b) agli uffiiciali giudiziari di
d cui all’articollo 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previstto dal CCNL deel 24
aprile 2002.
3. Al personale del comparto,
c
soggetto a mobiilità in conseguenza di pro
ovvedimenti d
di ristrutturaziione organizzaativa
one oppure di processi di privvatizzazione, sii applica il pressente contratto
o sino al definiitivo
dell’Ammiinistrazione, di esternalizzazio
inquadram
mento contratttuale nella nuova amministrrazione, ente o società, preevio confronto con le organ
nizzazioni sindaacali
firmatarie del presente contratto.
4. Nella prrovincia autono
oma di Bolzano
o la disciplina del
d presente CC
CNL può esseree integrata ai ssensi del d.lgs. 9 settembre 19
997,
n.354 per le materie ivi previste,
p
ad escllusione di quellle trattate nel CCNL
C
medesimo.
mento al decreeto legislativo 30
3 marzo 2001
1, n. 165 e successive modificcazioni ed integgrazioni é riportato nel testo
o del
5. Il riferim
presente contratto
c
comee d.lgs. n. 165 del 2001
OBIETTIVI E STR
O
RUMENTI
a
articolo
3 CCNLL 1998/01
ma delle relaziioni sindacali, nel rispetto deelle distinzioni delle responsabilità delle am
mministrazioni e dei sindacatti, é
1. Il sistem
riordinato in modo coereente con l'obietttivo di contemperare l'interessse dei dipendeenti al miglioram
mento delle condizioni di lavo
oro e
alla crescita professionale con l'esigenza delle ammin
nistrazioni di in
ncrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienzaa dei
ogati alla colletttività.
servizi ero
2. Il predeetto obiettivo comporta la necessità
n
di uno stabile sistem
ma di relazionii sindacali, chee si articola ne
ei seguenti modelli
relazionalii:
a) contratttazione colletttiva la quale, oltre
o
che a liveello nazionale, si svolge a livvello di amministrazione, con
n la contrattaziione
integrativaa, sulle materiee e con le modaalità indicate daal presente conttratto. Essa si svolge in conforrmità alle conve
enienze e ai disstinti
ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall’articolo
d
49 del D. Lgs. 29/1
1993;
b) partecip
pazione, che a sua volta si arrticola negli istiituti dell’inform
mazione, concertazione e conssultazione e ch
he può avere co
ome
strumento
o applicativo la costituzione di apposite comm
missioni;
c) interpreetazione autenttica dei contrattti collettivi.
12
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
SOGGETT
TI TITOLA
ARI DELLA
A CONTRA
ATTAZION
NE
SOGGETTII SINDACALI TITTOLARI DELLA CONTRATTAZIO
ONE INTEGRATTIVA
a
articolo
8 CCNL 1998/01
1. I soggeetti sindacali tittolari della con
ntrattazione inttegrativa di am
mministrazione di cui all’artico
olo 4, comma 3, lett. A) sono le
organizzazzioni sindacali di
d categoria firm
matarie del CCN
NL di comparto.
2. I soggettti sindacali tito
olari della contrattazione integgrativa di cui all’’articolo 4, com
mma 3. lett. B) ssono:
- le R.S.U.
- le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firm
matarie del CCNL .
ONE DELLE DELEGAZIONI DELLLA CONTRATTA
AZIONE INTEGR
RATIVA
COMPOSIZIO
articolo 10 CCNLL 1998/01
1. La deleggazione trattante per la contraattazione integrrativa é costituita:
I) A LIVELLLO DI AMMINISTRAZIONE
a) peer la parte pubb
blica:
- dal titolare del po
otere di rappressentanza o da un
u suo delegato
o;
mente interessaati alla trattativva;
- da una rappresenttanza dei dirigeenti titolari degli uffici direttam
b) peer la parte sindacale:
- dai soggetti sindaccali di cui all’artticolo 8, comma 1;
S
CENTRALI O SEDI DISTACC
CATE DI AMMIN
NISTRAZIONI CEENTRALI E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDU
UATI COME SED
DE DI
II) NELLE SEDI
CONTRATTTAZIONE INTEG
GRATIVA
a) peer la parte pubb
blica:
- dal titolare del po
otere di rappressentanza dell’am
mministrazione
e nell'ambito deell'ufficio o da u
un suo delegato
o;
u
destinatari e tenuti all'ap
pplicazione del contratto.
- da una rappresenttanza dei titolari dei servizi o uffici
b) peer la parte sindacale,
- dai soggetti di cui all’articolo 8, comma
c
2.
L amministrazzioni del com
mparto possono avvalersi, nella
n
contrattaazione collettivva integrativa,, della attivitàà di
2. Le
rapp
presentanza e di
d assistenza dell'Agenzia per laa rappresentan
nza negoziale deelle pubbliche aamministrazion
ni (A.RA.N).
SOGGETTII
CONTRA
ATTAZIONE NAZIONALE
N
PARTE
SINDACALE
PAR
RTE
PUBB
BLICA
AR
RAN
(in caso di CCNL)
Titolare del
d potere di
rappre
esentanza
dell'Amm
ministrazione
OO.SSS. firmatarie del
ccn
nl di comparto
o
(in caso
o di CCNI)
13
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
SOGGETTI
CONTRA
ATTAZIONE DECENTRATA
D
A
SEDE RSSU
PARTTE PUBBLICA
A
TITOLARE DELL' UFFICIO come
individuato
o nell' art. 6 CCNI del
29/7/2010
PARTE SINDACALE
S
RSU
OO
O.SS.
territtoriali
firmatarie del
ccnl di comparto
c
14
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
M
MATERIE
E ALTRI ISTITUTII OGGETT O DELLE RELAZION
ED
NI SINDAC
CALI
LIVEELLI DI CONTRA
ATTAZIONE, MA
ATERIE E LIMIT
TI DELLA CONTR
RATTAZIONE D
DECENTRATA
articcolo 5 CCNL 16 maggio1995
1. Il sistem
ma di contrattazzione collettiva é strutturato su due livelli:
a) contrattto collettivo nazionale di comp
parto;
b) contrattto collettivo deecentrato.
2. La conttrattazione deccentrata riguard
da le materie e gli istituti di cui
c ai commi 4 e 5 secondo le clausole di rinvio
r
del preseente
articolo ed
d in conformità ai criteri e procedure indicatee nell' articolo 4.
4
3. Qualoraa nella contratttazione decen
ntrata sia necessario ripartire
e le materie demandate a taale livello devo
ono essere evitate
sovrappossizioni o framm
mentazioni nellee materie stessse e deve esserre garantito il rispetto
r
delle d
disponibilità eco
onomiche fissate a
livello nazionale.
4. La contrattazione deceentrata si svolgge a livello di siingola Amminisstrazione nell’ambito degli ob
biettivi e dei pro
ogrammi definiiti ai
sensi dell’aarticolo 3, comma 1 del D. Lgss. n. 29 del 1993
3, sulle seguentti materie:
a) i sistemi di incentivvazione della prroduttività, perr quanto concerrne:
ogetti di interesse nazionale e la percentualee di risorse ad essi
e destinata;
-i pro
-l'asssegnazione e la
l distribuzionee delle risorsee destinate allaa realizzazione di progetti lo
ocali, tenuto co
onto delle prio
orità
orgaanizzative e di servizio delle sin
ngole amministtrazioni;
-i criiteri per: la individuazione dei dipendenti daa adibire ai singgoli progetti in modo funzionaale alle prioritàà organizzative e di
servizio degli ufficii per la partecipazione agli stessi; le verificche da espletare per la valuttazione dei risu
ultati, che saraanno
buzione dei fondi di produttiività ai gruppi e ai
attuate nei modi e nei tempi risultanti dall’articolo 4; la conseguente attrib
oli, secondo le regole selettivee previste dall'aarticolo 36 del presente
p
contraatto,
singo
b) i crriteri per l'attribuzione di tratttamenti accesssori legati all'e
effettivo svolgimento di attività particolarm
mente impegnattive,
disaggiate, pericolosse o dannose e la quota di riso
orse ad essi destinata;
c) gli accordi
a
di mobillità di cui all’artticolo 35, 8^com
mma, del D. Lgss. n. 29 del 1993, ed i criteri peer l’applicazione delle disposizzioni
vigenti in materia di prevenzionee e gestione deella mobilità in caso di esuberri; in particolarre, per l'attuaziione della mob
bilità
no della Ammin
nistrazione, ancche nei casi in cui si tratti di mo
obilità all'estero
o;
volontaria all'intern
o generale per l'attività di form
mazione professsionale;
d) le linee di indirizzo
o e i criteri per la garanzia e il miglioramento
m
d lavoro;
dell'ambiente di
e) le linee di indirizzo
o sede centrrale o sede disttaccata di amm
ministrazione centrale e ufficio periferico di livvello dirigenziale, fermo restaando
5. Presso ogni
quanto previsto dal D. Lggs. n. 29 del 199
93 , la trattativaa decentrata si svolge sulle segguenti materie::
ogetti di produtttività di interesse locale;
a) i pro
b) i criteri generali per la individ
duazione dei dipendenti
d
da adibire ai singgoli progetti in modo funzio
onale alle prio
orità
orgaanizzative e di servizio
s
degli ufffici, per la parttecipazione aglli stessi, per la valutazione deei risultati e perr la corrispondeente
attribuzione dei fon
ndi di produttivvità ai gruppi ed
d ai singoli seco
ondo le regole selettive
s
previstte dall'articolo 36;
3
c) i critteri di applicaziione, con riferim
mento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'am
mbiente, sicurezzza e
prevvenzione nei luo
oghi di lavoro, nonché
n
alle missure necessarie
e per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili.
d) mod
dalità attuativee dei criteri in materia
m
di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero;
e) imp
plicazioni, in ordine
o
alla quaalità del lavorro e alla profe
essionalità dei dipendenti, d
delle innovazioni organizzativve e
tecn
nologiche, nonché delle modifiiche delle funzioni e delle strutture amministtrative nell’amb
bito dei livelli dii inquadramentto;
6. L'erogazione dei tratttamenti incentivanti é strettaamente correlaata ai risultati conseguiti nella realizzazione
e dei programm
mi e
di attuata dopo
o la necessaria verifica a conssuntivo dei risu
ultati
progetti aventi come obiettivo incremeenti di produttività ed é quind
raggiunti.
n possono co
omportare né direttamente,
d
né
n indirettamen
nte, oneri aggiu
untivi rispetto a quelli previsti dal
7. I contraatti decentrati non
presente contratto,
c
anche a carico di essercizi successivvi, e conservano
o la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contrattti.
15
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
CONTRATTA
AZIONE COLLET
TTIVA INTEGRA
ATIVA
articolo 4 CCNLL 1998/01 con le modifiche introdotte dai CC
CNL 2002/05 e 2006/09
1. Le partii di cui all’artico
olo 10 sottoscrrivono il contratto collettivo in
ntegrativo con le risorse del ffondo previste dall’ articolo 31, al
fine di incrrementare la produttività e la qualità del serrvizio e di sostenere i processi di riorganizzazzione e di innovvazione tecnolo
ogica
e organizzativa.
2. Il contraatto collettivo integrativo rego
ola i sistemi di incentivazione del
d personale sulla
s
base di obiiettivi e programmi di incremeento
della produttività e di miglioramento deella qualità del servizio, definissce i criteri gen
nerali delle mettodologie di valutazione basatte su
partizione delle
e risorse del fon
ndo unico di am
mministrazione fra le varie finaalità
indici e staandard di valuttazione ed indicca i criteri di rip
di utilizzo indicate nell’arrticolo 32.
3. In sedee di contrattazzione collettivaa integrativa e decentrata possono prioritaariamente esseere, altresì, regolate le segu
uenti
materie:
A) A livello
l
di singolla Amministrazzione:
•
le linee di indirrizzo generale per
p l'attività di formazione
f
pro
ofessionale, riqu
ualificazione e aggiornamento
o del personalee per
a
adeguarlo
ai prrocessi di innovvazione;
•
i riflessi delle innovazioni
i
teccnologiche e orrganizzative de
ei processi di disattivazione
d
o riqualificazion
ne dei servizi, sulla
s
q
qualità
del lavo
oro e sulla profeessionalità del lavoro e dei dip
pendenti in basee alle esigenze dell’utenza;
•
a
accordi
di mobilità;
•
c
criteri
generalii per l'attuazio
one della mobilità volontaria dei dipenden
nti tra sedi cen
ntrali e periferriche o tra le sedi
periferiche di una
u stessa amm
ministrazione neel rispetto di qu
uanto stabilito al
a comma 5;
•
le linee di indirizzo e i criteri per
p la garanzia e il miglioramen
nto dell’ambien
nte di lavoro;
•
le pari opportu
unità per le finaalità indicate neell’articolo 7 de
el presente CCN
NL nonché per quelle della leggge 10 aprile 19
991,
n. 125;
•
le implicazionii sul rapporto
o di lavoro deei piani operaativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi prropri
d
dell’Amministra
azione, nonchéé di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate
a
all’esteerno.
Le materiee di contrattazione collettiva integrativa prevviste dal punto A) sono integraate da quelle previste nell’articolo 20, comm
ma 1,
lett. a) e all’articolo
a
25 del
d presente CCNL . La contraattazione in tema di mobilità e dei riflessi d
delle innovazioni tecnologichee ed
organizzattive avviene al momento
m
del verificarsi
v
delle circostanze che
e la rendono neecessaria.
o collettivo inteegrativo l’artico
olazione delle tipologie
t
dell’orario di lavoro di cui all’artico
olo 19 del CCNLL 16
É demandata al contratto
maggio 19
995.
r
l’accordo le parti riassumono la rispettiva
r
liberttà di
Decorsi trenta giorni dalll’inizio delle trrattative senza che sia stato raggiunto
iniziativa.
dello organizzattivo delle Amm
ministrazioni preeveda articolaziioni di livello reegionale o interrregionale, la co
ontrattazione di cui
Ove il mod
al presentte punto A si svolge anche presso tali stru
utture in un’ap
pposita session
ne negoziale co
on i medesimi soggetti, tempi e
proceduree previsti per il livello nazionale, limitatamente alle materie relative alla geestione delle rissorse dei fondi, alla mobilità e alla
formazione, specificatam
mente demandaate a tale sede;
B) presso
p
ogni sed
de centrale o sede
s
distaccataa di amministra
azione centrale
e e ufficio periiferico individu
uato come sed
de di
conttrattazione a se
eguito della ele
ezione delle RSU
U:
•
a
applicazione
e gestione in sed
de locale della disciplina
d
definita dal comma 2;
2
•
c
criteri
di appliicazione, con riferimento
r
ai tempi ed alle modalità, dellle normative relative all'igie
ene, all' ambieente,
s
sicurezza
e prevvenzione nei lu
uoghi di lavoro, nonché alle miisure necessariee per facilitare il lavoro dei dip
pendenti disabili;
•
modalità attuattive dei criteri in materia di mobilità esterna,, definiti a livello di Ministero;
•
a
articolazione
deelle tipologie dell’orario di lavvoro di cui all’arrticolo 19 del CC
CNL 16 maggio
o 1995
4. Le componenti salariaali da attribuire a livello di con
ntrattazione inttegrativa sono comunque corrrelate ai risultaati conseguiti nella
n
one dei citati prrogrammi.
realizzazio
5. Fermi restando i principi di comportamento delle parti duran
nte le trattativve, indicati nell’articolo 11, sulle materie non
l
di risorse destinaate al trattamen
nto economico accessorio, decorsi trenta gio
orni dall’inizio delle
d
direttamente implicanti l’erogazione
mono le rispettive prerogativee e libertà di inizziativa.
trattative, le parti riassum
16
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
6. I contraatti di cui al prresente articolo
o non possono
o essere in con
ntrasto con vincoli risultanti d
dai contratti co
ollettivi nazionaali o
comportarre oneri non prrevisti rispetto a quanto indicaato nel comma 1.
Le clausolee difformi sono
o nulle e non po
ossono essere applicate.
a
STTRUMENTI
CONTRATTA
AZIONE
nazzionale
PARTECIP
PAZIONE
integrativa
Amministrazzione
centralee
informazione
c
concertazione
INTERPRETAZIIONE
AUTENTICA dell CCNL
A
consultazzione
decentrata di ufficio
di liveello dirigenziale
s
sede
di RSU
PAR
RTECIPAZIONE SINDACALE
articolo 9 decreto legislaativo 165/2001 smi
Fermo restando quanto previsto
p
dall'artticolo 5, commaa 2, i contratti collettivi
c
nazion
nali disciplinano
o le modalità e gli istituti della
partecipazzione
SISTTEMA DI PARTECIPAZIONE
articolo 6 CCNL 1998/01 con lee modifiche app
portate dai CCN
NL 2002/05 e 2
2006/2009
A) INFORM
MAZIONE
1. Ciascuna amministrazione fornisce – anche a richiessta – tutte le infformazioni sugli atti aventi riflessi sul rapportto di lavoro.
Informazio
one preventivaa:
2. L'informazione preveentiva é fornita nelle segu
uenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamentee la
documenttazione necessaaria:
1)
ai so
oggetti sindacali di cui all’articcolo 8, comma 1:
a) deefinizione dei criteri per la detterminazione e la distribuzione
e dei carichi di lavoro;
b) veerifica periodicaa della produttiività degli ufficii;
c) deefinizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
d) lee implicazioni dei processi generali
g
di riorrganizzazione delle
d
Amministtrazioni, nonch
hé quelle relattive ai processsi di
riorgganizzazione intterna dei Dipartimenti e delle innovazioni teccnologiche ed organizzative
o
e) crriteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) im
mplicazioni dei processi
p
generaali di riorganizzaazione dei Minissteri;
g) elevazione del co
ontingente da destinare
d
ai con
ntratti di lavoro
o a tempo parziaale, di cui all’arrticolo 21, comm
ma 10;
i
d nuove tecn
di
nologie e pro
ocessi di riorgganizzazione delle
d
amminisstrazioni aventti effetti geneerali
h) introduzione
sull'o
organizzazione del lavoro;
i) concessione in ap
ppalto di attività proprie dell'A
Amministrazione nell'ambito della
d
disciplina ffissata dalla leggge;
17
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
l) iniziative rivolte al
a miglioramentto dei servizi so
ociali in favore del
d personale.
m)prrogrammi di formazione del personale;
n) misure
m
in materia di igiene e siccurezza nei luogghi di lavoro;
o) prrogramma dell’’organo di vertiice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione;
p) gli
g obiettivi e le
l modalità atttuative del piaano operativo,, anche con riiferimento all’eeconomicità, all’efficacia
a
ed alle
proffessionalità neccessarie, in relazione ai processsi di esternalizzzazione delle attività
a
e dei seervizi propri dell’Amministrazio
one,
noncché ai processi di reinternalizzzazione di quelle istituzionali affidate
a
all’esterno.
2) ai sogge
etti sindacali dii cui all’articolo
o 8, comma 2:
a) deefinizione dei criteri per la detterminazione e la distribuzione
e dei carichi di lavoro;
b) veerifica periodicaa della produttiività dell’ufficio
o/ente;
c) criteri generali peer l’organizzazione e la disciplina dell’ufficio//ente;
d) crriteri di massim
ma riguardanti l'organizzazione del lavoro dell’ufficio/ente;
e) introduzione
i
d nuove tecn
di
nologie e pro
ocessi di riorgganizzazione delle
d
amministrazioni aventti effetti geneerali
sull'o
organizzazione del lavoro dell’’ufficio/ente
f) programmi di forrmazione del peersonale;
g) misure
m
programm
mate in materiaa di igiene e sicurezza nei luogghi di lavoro.
Informazio
one successiva:
3. Le amm
ministrazioni, neelle materie aveenti per oggetto gli atti di gesstione adottati e la verifica dei relativi risultaati, nonché su tutte
quelle dem
mandate alla co
ontrattazione, forniscono
f
un’in
nformazione su
uccessiva:
1) ai sogge
etti sindacali dii cui all’articolo
o 8, comma 1:
a) stato dell'occupaazione e politich
he degli organicci;
b) paarametri e risulltati concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati;
c) distribuzione com
mplessiva dei caarichi di lavoro;;
p
d) atttuazione dei programmi di formazione del personale;
e) misure
m
in materia di igiene e siccurezza nei luogghi di lavoro;
f) an
ndamento geneerale della mobiilità del personaale;
g) qu
ualità del servizzio e rapporti co
on l'utenza;
i) disstribuzione com
mplessiva del fo
ondo unico di am
mministrazione
e, ai sensi dell’aarticolo 31
h) diistribuzione dellle ore di lavoro
o straordinario e relative presttazioni;
2)
ai so
oggetti sindacali di cui all’articcolo 8, comma 2:
a) stato dell'occupaazione e politich
he dell’organico
o dell’ufficio/en
nte;
b) paarametri e risulltati concernenti la qualità e produt-tività del servizio prestaato
nell’ufficio/ente;
mplessiva dei caarichi di lavoro nell’ufficio/entte;
c) distribuzione com
p
dell’ufficio/ente;
d) atttuazione dei programmi di formazione del personale
e) misure
m
in materia di igiene e siccurezza nel luoggo di lavoro/ente;
f) disstribuzione dellle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni nell’ufficcio/ente;
Per l’informazione
l
nte comma sono
o previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale
e l'Amministraziione
di cui al presen
fornisce le adeguatte informazioni sulle predette materie alle orrganizzazioni sin
ndacali interesssate.
Le materiee per le quali é prevista l'inforrmazione preveentiva e successsiva possono essere
e
integratee nell'ambito della contrattaziione
di secondo
o livello in sedee di amministrazzione di cui all'aarticolo 4, comma 3, lett.A) deel CCNL 98/01
RTAZIONE articcolo 6 CCNL 19
998/01 con le modifiche
m
apporrtate dai CCNL 2002/05 e 2006/2009)
B) CONCER
La concerttazione é attivvata, mediante richiesta scrittta, entro tre giorni dal ricevimento dell’info
ormazione di cui
c alla lett. A) del
presente articolo
a
, dai soggetti e nelle materie
m
sottoind
dicate:
1)
dai soggetti
s
sindacali di cui all’artticolo 8, commaa 1 per:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
dica della produ
uttività degli ufffici;
b) la verifica period
18
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
c) lee implicazioni dei processi generali
g
di riorrganizzazione delle
d
Amministtrazioni, nonch
hé quelle relattive ai processsi di
riorgganizzazione intterna dei Dipartimenti e delle innovazioni teccnologiche ed organizzative;
o
d) gli
g obiettivi e le modalità atttuative del piaano operativo, anche con rifferimento all’economicità, all’ efficacia ed alle
proffessionalità neccessarie, in relazione ai processsi di esternalizzzazione delle attività
a
e dei seervizi propri dell’Amministrazio
one,
noncché ai processi di reinternalizzzazione di quelle istituzionali affidate
a
all’esterno.
d cui all’articolo 8, comma 2 per:
2) dai sogggetti sindacali di
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro deell’ufficio;
b) la verifica period
dica della produ
uttività dell’ufficcio.
ono, altresì, ogggetto di concerttazione le mateerie previste ne
ell’articolo 20, comma
c
1, lett. b
b).
2. So
La concertazione
c
s svolge in ap
si
ppositi incontri che iniziano entro
e
quaranto
otto ore dalla data di ricezio
one della richieesta;
duraante la concertaazione le parti si
s adeguano, neei loro comportamenti, ai princcipi di responsaabilità, corrette
ezza e trasparen
nza.
4. Neella concertazio
one le parti verrificano la possiibilità di un accordo mediantee un confronto che deve, comunque, conclud
dersi
entro il termine maassimo di trentaa giorni dalla su
ua attivazione;
d quale risultino le posizioni delle parti nellee materie oggetto della stessaa.
dell'esito della conccertazione é redatto verbale dal
m
apporrtate dai CCNL 2002/05 e 2006
6/2009)
C) CONSULTAZIONE articcolo 6 CCNL 1998/01 con le modifiche
one aventi rifleessi sul rapporrto di lavoro ed
e é
La consulttazione é attivvata prima dell’adozione deggli atti interni di organizzazio
facoltativaa. Essa si svolgee, invece, obbliggatoriamente su
ulle seguenti materie
m
e con i soggetti
s
di seguito indicati:
1)
sogggetti sindacali di
d cui all’articolo 8, comma 1:
a) orrganizzazione e disciplina degli uffici, nonchéé la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità
m
per laa periodica dessignazione dei rappresentantti per la composizione del co
ollegio arbitralle delle proced
dure
disciiplinari sino all’entrata in vigorre della disciplina inerente i co
ollegi di conciliaazione ed arbitrrato.
c) elevazione del co
ontingente masssimo dei posti da trasformare
e da tempo pien
no a tempo parrziale di cui all’aarticolo 21, com
mma
10.
olo 8, comma 2:
2
2)
i sogggetti sindacali di cui all’artico
a) organizzazione
o
e disciplina dell’ufficio, nonch
hé la consistenzza e la variazion
ne delle dotazio
oni organiche.
É, inoltre, prevvista la consulltazione del raappresentante per la sicurezzza nei casi di cui all’articolo
o 19 del D.Lgs. 19
s
settembre
1994
4, n. 626.
REELAZIONI SINDA
ACALI DEL SISTEMA DI CLASSIIFICAZIONE
articolo 20 CCNLL 1998/01 e artticolo 20 CCNL 2006/09)
1. Nell’ambito del sistema di classificazio
one sono previsti i seguenti livvelli di relazionii sindacali nellee materie sotto indicate:
A) CONTRATTAZIONE CO
OLLETTIVA INTEEGRATIVA:
a) determ
minazione dei crriteri generali per
p la definizion
ne delle procedure per le selezzioni di cui all’aarticolo 17 (svilu
uppi
economicci all’interno deelle aree);
b) individuazione dei pro
ofili di cui all’artticolo 8 (criteri per la definizio
one dei profili p
professionali);
B) INFORM
MAZIONE PREV
VENTIVA E CONCERTAZIONE:
a) individuazione dei con
ntingenti destin
nati alle selezioni interne ai sensi dell’articolo
o 13 (progressio
oni tra le aree);
minazione dei criteri generali per la definizzione delle pro
ocedure di seleezione interna di cui agli arttt.13
b) determ
(progresssioni tra le aree) e 14 (procedu
ure per la progrressione tra le aree);
a
c) con rifeerimento agli arrtt. 17 e 18:
- criteri geenerali per il co
onferimento e la revoca degli incarichi
i
di posiizione organizzativa;
- graduazione delle posizzioni organizzattive ai fini dell’aattribuzione deella relativa indeennità;
a
svolte dai
d dipendenti interessati nonché le necesssarie
- criteri e procedure di valutazione peeriodica delle attività
garanzie di
d contraddittorio.
19
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
2. Nella concertazione
c
le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un
n confronto che
e deve, comunq
que,
concludersi entro il term
mine massimo di
d trenta giorni dalla
d
sua attivazione.
SISTEEMA DI PARTECIPAZION
NE
INFORMA
AZIONE
ciascuna Ammiinistrazione
fornisce -anche a richiestar
tutte
le informazioni su
ugli atti aventi
riflessi sul rappo
orto di lavoro
p
preventiva
successiva
CONCEERTAZIONE
verifica della possibilità di un
accordo me
ediate il confronto
si attiva: su richiesta
scritta entro 3 giorni dal
ricevimen
nto
dell'inforrmazione
e si
concludee entro 30 giorni
dall'attivaazione
COMITATTI
CONSULTTAZIONE
OSSERVATO
ORI
COMMISSIO
ONI
viene attivata prima dell'adozione
degli atti interni di
d organizzazione
aventi riflessi sul
s
rapporto di
lavoro.. Può esse
ere facoltativa o
obbligatoria in relazione alle
materie
sono costituiti presso
ogni Amministtrazione,
non hanno funzioni
negoziali
e sono
paritetici
.
20
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
PR
ROCEDIM ENTO DI CONTRAT
TTAZIONE
E COLLETT
TIVA
PROCEDIMENTTO DI CONTRAT
TTAZIONE COLLLETTIVA
articolo 47
7 decreto legislaativo 165/2001
1 smi
1. Gli indirizzi per la conttrattazione collettiva nazionalee sono emanati dai Comitati di
d settore primaa di ogni rinnovo contrattuale..
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'arrticolo 41, comm
ma 2, emanati dai rispettivi co
omitati di settore, sono sottop
posti
al Govern
no che, nei successivi venti giorni, può essprimere le su
ue valutazioni per quanto atttiene agli asp
petti riguardantti la
compatibilità con le linee di politica ecconomica e finanziaria nazion
nale. Trascorso inutilmente taale termine l'attto di indirizzo può
essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresì inviati ap
ppositi atti di indirizzo all'ARAN
N in tutti gli alttri casi in cui é richiesta una aattività negoziale. L'ARAN info
orma
costantem
mente i comitatii di settore e il Governo sullo svolgimento
s
de
elle trattative.
4. L'ipotessi di accordo é trasmessa
t
dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione teecnica, ai comittati di settore ed al Governo entro
10 giorni dalla
d
data di so
ottoscrizione. Peer le amministrrazioni di cui all'articolo 41, co
omma 2, il com
mitato di settore
e esprime il parere
sul testo contrattuale
c
e sugli
s
oneri finan
nziari diretti e indiretti a carico
o dei bilanci deelle amministrazioni interessatte. Fino alla datta di
entrata in vigore dei deccreti di attuazione della leggee 5 maggio 200
09, n. 42, il Co
onsiglio dei Min
nistri può esprimere osservazzioni
entro 20 giorni
g
dall'invio
o del contratto da parte dell'A
ARAN. Per le am
mministrazioni di cui al comm
ma 3 del medesimo articolo 41,
4 il
parere é espresso
e
dal Presidente del Consiglio
C
dei Ministri,
M
tramite
e il Ministro peer la pubblica amministrazion
ne e l'innovazio
one,
previa deliberazione del Consiglio
C
dei Ministri.
M
5. Acquisito il parere favvorevole sull'ipo
otesi di accordo
o, nonché la verrifica da parte delle
d
amministrrazioni interessate sulla copertura
degli onerri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN traasmette la quan
ntificazione dei costi contrattu
uali alla Corte dei conti ai fini della
d
certificazio
one di compatibilità con gli strrumenti di proggrammazione e di bilancio di cui
c all'articolo 1
1-bis della legge
e 5 agosto 1978
8, n.
468, e successive modifficazioni. La Co
orte dei conti certifica l'attendibilità dei co
osti quantificatti e la loro compatibilità con
n gli
strumenti di programmazione e di bilan
ncio. La Corte dei
d conti deliberra entro quindiici giorni dalla ttrasmissione de
ella quantificaziione
dei costi contrattuali, decorsi
d
i qualii la certificazio
one si intende
e effettuata positivamente.
p
L'esitodella ce
ertificazione viene
comunicatto dalla Corte all'ARAN, al comitato
c
di setttore e al Govverno. Se la ceertificazione é positiva, il pre
esidente dell'ARAN
sottoscrivee definitivamen
nte il contratto collettivo.
6. La Cortte dei conti pu
uò acquisire eleementi istrutto
ori e valutazion
ni sul contratto collettivo da p
parte di tre esperti in materiia di
relazioni sindacali
s
e costto del lavoro in
ndividuati dal Ministro
M
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite
t
il Capo
o del
Dipartimento della funzio
one pubblica di intesa con il Capo
C
del Dipartimento della Raagioneria generale dello Stato
o, nell'ambito di
d un
elenco deffinito di concerrto con il Ministtro dell'econom
mia e delle finan
nze. Nel caso deelle amministraazioni di cui all'aarticolo 41, com
mma
2, la designazione di due esperti viene effettuata
e
dall'A
ANCI, dall' UPI e dalla Conferen
nza delle Regioni e delle province autonome.
7. In caso di certificazion
ne non positiva della Corte dei conti le parti contraenti
c
non possono proceedere alla sotto
oscrizione definitiva
dell'ipotessi di accordo. Nella
N
predetta ipotesi, il Pressidente dell'ARAN, d'intesa co
on il competen
nte comitato di
d settore, che può
dettare ind
dirizzi aggiuntivvi, provvede alla riapertura deelle trattative ed
d alla sottoscrizzione di una nuova ipotesi di accordo
a
adeguaando
i costi con
ntrattuali ai finii delle certificazioni. In seguitto alla sottoscrrizione della nu
uova ipotesi di accordo si riap
pre la procedurra di
certificazio
one prevista daai commi precedenti. Nel caso
o in cui la certifiicazione non po
ositiva sia limitaata a singole clausole contratttuali
l'ipotesi può
p
essere sottoscritta defin
nitivamente feerma restando
o l'inefficacia delle
d
clausole contrattuali non
n
positivameente
certificate.
8. I contratti e accordi collettivi
c
nazion
nali, nonché' lee eventuali inte
erpretazioni auttentiche sono p
pubblicati nellaa Gazzetta Ufficciale
della Repu
ubblica italiana oltre che sul sitto dell'ARAN e delle Amministtrazioni interessate.
9. Dal com
mputo dei termini previsti dal presente artico
olo sono esclusii i giorni considerati festivi perr legge, nonché
é il sabato.
TUTELA RETRIBUTIVA PER I DIPENDENTI PU
UBBLICI
articolo 47-b
bis decreto legislativo 165/200
01 smi
1. Decorsii sessanta giorni dalla data di
d entrata in viigore della leggge finanziaria che
c dispone in
n materia di rin
nnovi dei contratti
collettivi per
p il periodo di riferimento, gli
g incrementi previsti per il traattamento stipeendiale possono essere erogatti in via provvissoria
21
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore,, sentite le orgganizzazioni sindacali rappreseentative Salvo conguaglio all'atto
della stipu
ulazione dei con
ntratti collettivi nazionali di lavvoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno
o successivo alla scadenza del contratto colleettivo nazionale
e di lavoro, quaalora
lo stesso non
n sia ancora stato rinnovatto e non sia staata disposta l'e
erogazione di cui al comma 1,, é riconosciutaa ai dipendentii dei
rispettivi comparti
c
di co
ontrattazione, nella
n
misura e con le modalità stabilite daii contratti naziionali, e comun
nque entro i liimiti
previsti dalla
d
legge finanziaria in seede di definiziione delle riso
orse contrattu
uali,una coperttura economicca che costitu
uisce
un'anticipaazione dei beneefici complessivvi che saranno attribuiti
a
all'attto del rinnovo contrattuale.
c
DURATA, DECO
ORRENZA, TEM
MPI E PROCEDUR
RE DI APPLICAZZIONE DEL CON
NTRATTO
arrticolo 2 CCNL 2006-09
2
e articolo 1, c. 2, CCN
NL 2008-09
1. Il preseente contratto concerne
c
il perriodo 1 gennaio
o 2006 - 31 diccembre 2009 per la parte norrmativa ed é vaalido dal 1 gennaio
2006 fino al 31 dicembree 2007 per la paarte economica.
2. Gli effettti decorrono dal
d giorno succeessivo alla data di stipulazione
e, salvo diversa prescrizione del presente con
ntratto. L’avven
nuta
stipulazion
ne viene portatta a conoscenzaa delle Amminisstrazioni interessate con idoneea pubblicità daa parte dell’ARA
AN.
3. Gli istittuti a contenutto economico e normativo con
c carattere vincolato
v
ed au
utomatico sono
o applicati dallle Amministrazzioni
destinatarrie entro 30 giorni dalla data di
d stipulazione di
d cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacittamente di ann
no in anno qualora non ne siaa data disdetta da una delle parti
p
n caso di disdetta, le dispossizioni contratttuali
con letterra raccomandaata, almeno tree mesi prima di ogni singolla scadenza. In
rimangono
o integralmentte in vigore fin
no a quando no
on siano sostittuite dal succeessivo contratto
o collettivo. Re
esta, altresì, fermo
quanto previsto dall’articcolo 48, commaa 3 del d.lgs. n.1
165 del 2001.
5. Per evittare periodi di vacanza
v
contrattuale, le piattaaforme sono prresentate tre mesi
m prima dellaa scadenza del contratto. Duraante
tale period
do e per il mesee successivo alla scadenza del contratto, le parti
p
negoziali non assumono iniziative unilaterali né proced
dono
ad azioni dirette.
d
6. Dopo un periodo di vaacanza contrattuale pari a tre mesi dalla dataa di scadenza della parte econ
nomica del pressente contratto
ooa
d
data di presentazione
p
denti del comp
parto sarà corrrisposta la relaativa
tre mesi dalla
delle piattaforme, se successiva, ai dipend
indennità secondo le scaadenze stabilite dall’Accordo sul costo del lavoro del Disp
posizioni generrali e relazioni sindacali 23 lu
uglio
p
di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, d
del d.lgs. 165 del 2001.
1993. Per l’erogazione di detta indennittà si applica la procedura
d
e della parte ecconomica da co
orrispondere, u
ulteriore punto
o di riferimento
o del
7. In sede di rinnovo bieennale, per la determinazione
o dalla comparaazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva inteervenuta nel prrecedente bien
nnio,
negoziato sarà costituito
q
previsto
o dall’Accordo del
d 23 luglio 199
93, di cui al com
mma precedentte. articolo 1, co
omma 2, CCNL 2008-2009:
secondo quanto
2. Il preseente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2008
8 al 31 dicemb
bre 2009 e con
ncerne gli istitu
uti giuridici ed del
trattamento economico di
d cui ai successsivi articoli.
TEMPI E PR
ROCEDURE PER
R LA STIPULAZIO
ONE DEI CONTRATTI INTEGRA
ATIVI
a
articolo
4 CCNLL 2002/05
1. I contratti collettivi integrativi hann
no durata quaadriennale per la parte norm
mativa e biennale per la partte economica e si
riferiscono
o a tutti gli istiituti contrattuaali rimessi a tale livello, da trrattarsi in un'u
unica sessione negoziale, tran
nne per le matterie
previste dal
d presente CC
CNL che, per loro natura, ricchiedano tempii di negoziazion
ne diversi essendo legate a fattori organizzativi
contingenti.
L'individuaazione e l'utilizzzo delle risorse sono determin
nati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuaale.
22
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
2. L'amministrazione pro
ovvede a costitu
uire la delegazione di parte pubblica
p
abilitatta alle trattativve di cui al com
mma 1 entro treenta
giorni da quello
q
successivvo alla data di stipulazione
s
del presente conttratto ed a convvocare la deleggazione sindacale di cui all'articolo
8, comma 1 del CCNL 16 febbraio, per l'avvio del nego
oziato, entro tre
enta giorni dallaa presentazionee delle piattaforme.
3. Il conttrollo sulla com
mpatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relaativa
certificazio
one degli oneri sono effettuaati secondo Le norme del Contratto Collettivo quanto preevisto dall'articolo 2 del d.lgss. 30
luglio 1999
9 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di
d contratto colllettivo integrativo definita dalla delegazionee trattante é invviata entro 5 giiorni
agli organismi indicati neel citato articolo
o 2, corredata dall'apposita
d
relazione illustrattiva tecnico finanziaria. Trasco
orsi 15 giorni seenza
ontratto colletttivo integrativo
o viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione é demandata al Presidente della
d
rilievi, il co
delegazion
ne trattante. In caso di rilevi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve
d
essere riprresa entro cinque giorni.
4. I contraatti collettivi in
ntegrativi devo
ono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazionee. Essi conservaano la loro efficacia fino alla sttipulazione dei successivi
s
contratti.
5. Le amm
ministrazioni sono tenute a traasmettere all'A
ARAN, entro cin
nque giorni dalla sottoscrizion
ne definitiva, il testo contrattuale
con la specificazione delle modalità di copertura dei reelativi oneri con
n riferimento aggli strumenti an
nnuali e pluriennali di bilancio..
6. Il presen
nte articolo sosstituisce l'artico
olo 5 del CCNL del 16 febbraio
o 1999, che é peertanto disapplicato.
CON
NTROLLI IN MATTERIA DI CONT
TRATTAZIONE IN
NTEGRATIVA
articolo 40 bis
b decreto legisslativo 165/200
01 smi
1. Il contrrollo sulla com
mpatibilità dei costi
c
della con
ntrattazione collettiva integraativa con i vinccoli di bilancio e quelli derivvanti
dall'applicazione delle no
orme di legge, con particolarre riferimento alle
a disposizion
ni inderogabili che incidono sulla
s
misura e sulla
s
corresponsione dei trattaamenti accesso
ori é effettuato dal collegio de
ei revisori dei co
onti, dal collegio sindacale, daagli uffici centraali di
bilancio o dagli analoghi organi previstti dai rispettivi ordinamenti. Qualora
Q
dai con
ntratti integrattivi derivino cossti non compattibili
con i rispeettivi vincoli di bilancio delle amministrazion
ni, si applicano le disposizionii di cui all'articolo 40,comma 3-quinquies, sesto
periodo.
2. Per le amministrazion
ni statali, anchee ad ordinamento autonomo,nonché per gli enti pubblici non economicii e per gli enti e le
istituzioni di ricerca con organico
o
superriore a duecentto unità, i contrratti integrativi sottoscritti, co
orredati da una apposita relaziione
tecnico-fin
nanziaria ed un
na relazione illu
ustrativa certificate dai compe
etenti organi di controllo prevvisti dal comma 1,sono trasm
messi
alla Presid
denza del Conssiglio dei Minisstri - Dipartimeento della funzzione pubblica e al Ministero
o dell'economiaa e delle finan
nze Dipartimento della Raggioneria generrale dello Statto, che, entro
o trenta giorn
ni dalla data di ricevimentto, ne accertaano,
congiuntamente, la com
mpatibilità econ
nomico-finanziaaria, ai sensi del
d presente articolo
a
e dell'aarticolo 40, co
omma 3-quinqu
uies.
Decorso tale termine, che può essere sospeso in caaso di richiestaa di elementi istruttori, la deelegazione di parte
p
pubblica può
procederee alla stipula del contratto inteegrativo. Nel caso in cui il risco
ontro abbia esito negativo, le p
parti riprendono le trattative.
3. Le amm
ministrazioni pu
ubbliche di cui all'articolo 1, comma
c
2,invian
no entro il 31 maggio
m
di ogni anno, specifich
he informazioni sui
costi dellaa contrattazione integrativa, certificate
c
dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che
predispone, allo scopo, uno specifico modello
m
di rilevvazione,d'intesa con la Corte dei conti e co
on la Presidenza del Consiglio
o dei
Ministri - Dipartimento della
d
funzione pubblica. Tali informazioni so
ono volte ad acccertare, oltre il rispetto dei vincoli
v
finanziari in
ordine sia alla consistenzza delle risorsee assegnate ai fondi
f
per la con
ntrattazione inttegrativa sia all'evoluzione de
ella consistenzaa dei
fondi e della spesa derivaante dai contratti integrativi applicati,anche la concreta deffinizione ed app
plicazione di criteri improntati alla
premialitàà, al riconoscim
mento del meriito ed alla valo
orizzazione delll'impegno e deella qualità deella performancce individuale, con
riguardo ai
a diversi istitutti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a paraametri di seletttività, con particolare riferimeento
alle progreessioni econom
miche. Le inform
mazioni sono trrasmesse alla Corte
C
dei conti che, ferme resstando le ipotesi di responsab
bilità
eventualm
mente ravvisabiili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo
T
V, anchee ai fini del refferto sul costo
o del
lavoro.
4. Le amm
ministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in mod
do permanentee sul proprio sitto istituzionale
e, con modalità che
garantiscaano la piena vissibilità e accesssibilità delle informazioni ai cittadini, i contraatti integrativi stipulati con laa relazione tecn
nicofinanziariaa e quella illustrrativa certificate dagli organi di
d controllo di cui
c al comma 1, nonché le info
ormazioni trasm
messe annualmeente
ai sensi del
d comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzzia gli effetti attesi
a
in esito alla sottoscriziione del contratto
23
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
integrativo
o in materia di produttività ed
d efficienza deii servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadiini. Il Dipartimeento
per la funzione pubblica di intesa con il Ministero deell'economia e delle finanze e in sede di Con
nferenza unificcata predisponee un
modello per la valutazion
ne, da parte dell'utenza, dell'im
mpatto della co
ontrattazione in
ntegrativa sul fu
unzionamento dei servizi pubb
blici,
evidenzian
ndo le richiestee e le previsioni di interesse per
p la collettività. Tale modello
o e gli esiti dellla valutazione vengono
v
pubblicati
sul sito istituzionale dellee amministrazio
oni pubbliche in
nteressate dallaa contrattazionee integrativa.
5. Ai fini dell'articolo 46
6, comma 4, lee pubbliche am
mministrazioni sono
s
tenute a trasmettere
t
alll'ARAN, per viaa telematica, entro
cinque gio
orni dalla sottosscrizione, il tessto contrattualee con l'allegata relazione tecn
nico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicaziione
delle mod
dalità di coperttura dei relativvi oneri con riferimento agli strumenti an
nnuali e plurien
nnali di bilancio. I predetti testi
t
contrattuaali sono altresì trasmessi
t
al CN
NEL.
6. Il Diparttimento della funzione pubblica, il Dipartimeento della Ragio
oneria generalee dello Stato prresso il Ministe
ero dell'econom
mia e
delle finan
nze e la Corte dei conti posssono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della leegge 15 maggiio 1997, n. 127
7, di
personale in posizione di fuori ruolo o di
d comando per l'esercizio delle
e funzioni di co
ontrollo sulla co
ontrattazione in
ntegrativa.
7. In caso di mancato adempimento deelle prescrizioni del presente articolo , oltre alle
a sanzioni preeviste dall'artico
olo 60, comma 2, é
fatto divieeto alle Amministrazioni di pro
ocedere a qualsiasi adeguamen
nto delle risorsee destinate allaa contrattazione
e integrativa.
Gli organi di controllo prrevisti dal comm
ma 1 vigilano su
ulla corretta applicazione dellee disposizioni deel presente articolo .
INTTERPRETAZIONEE AUTENTICA DEI
D CONTRATTII COLLETTIVI
articolo 49
9 decreto legislaativo 165/2001
1 smi
1. Quando
o insorgano co
ontroversie sull'interpretazione dei contrattii collettivi, le parti
p
che li han
nno sottoscrittii si incontrano per
definire co
onsensualmente il significato delle
d
clausole controverse.
2. L'eventtuale accordo di interpretaziione autentica,, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47, sostitu
uisce la clausola in
questione sin dall'inizio della
d
vigenza deel contratto. Qu
ualora tale acco
ordo non comporti oneri aggiu
untivi e non vi sia
s divergenza sulla
s
valutazion
ne degli stessi,, il parere del Presidente del
d Consiglio dei
d Ministri é espresso tram
mite il Ministro per la pubb
blica
amministrrazione e l'innovvazione, di concerto con il Min
nistro dell'econ
nomia e delle fin
nanze.
INTERPRETA
AZIONE AUTENT
TICA DEI CONTTRATTI
articolo 12 CCNLL 1998/01
1. Qualoraa insorgano con
ntroversie aventi carattere di generalità
g
sull'interpretazionee dei contratti ccollettivi, nazion
nali o integrativvi, le
parti che li hanno sotto
oscritti si incon
ntrano per definire consensualmente il sign
nificato della cclausola contro
oversa. L’eventuale
s
con lee procedure di cui all’articolo
o 51 del d.lgs. n. 29/1993 e successive
s
inteegrazioni e mod
dificazioni o qu
uelle
accordo, stipulato
previste dall’articolo 5 dee presente CCNL , sostituisce laa clausola in qu
uestione sin dalll’inizio della viggenza del contrratto.
a
anche a richiesta di un
na delle parti.
2. La medeesima procedurra può essere attivata
IN
NTERVENTO DEELL'ARAN NELLLE CONTROVER
RSIE RELATIVE AI
A RAPPORTI DI LAVORO
articolo 63-b
bis decreto legislativo 165/200
01 smi
1. L'ARAN può
p intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione
f
di giud
dice del lavoro
o, aventi ad ogggetto le contro
oversie
relative ai raapporti di lavorro alle dipendeenze delle pubb
bliche amministtrazioni di cui agli
a articoli 1, ccomma 2, e 70,, comma 4, al fine
f
di
garantire la corretta interp
pretazione e l'u
uniforme applicazione dei co
ontratti collettivvi. Per le contrroversie relative al personale di cui
all'articolo 3,
3 derivanti dalle specifiche disscipline ordinam
mentali e retrib
butive, l'interveento in giudizio può essere asssicurato attraveerso la
Presidenza del
d Consiglio deei ministri - Dipaartimento dellaa funzione pubb
blica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
A
ACCERTAMENT
TO PREGIUDIZIA
ALE SULL'EFFIC
CACIA, VALIDITÀ
À ED INTERPREETAZIONE DEI C
CONTRATTO CO
OLLETTIVI
articolo 64
4 decreto legislativo 165/2001
1 smi
24
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1. Quando per la definizio
one di una co
ontroversia individuale di cui all'articolo 63
3, é necessario
o risolvere in via
v pregiudiziale una
questione concernente
c
l'eefficacia, la vaalidità o l'interpretazione de
elle clausole di
d un contratto o accordo collettivo nazionale,
sottoscritto dall'ARAN ai seensi dell'articolo 40 e seguentti, il giudice, co
on ordinanza no
on impugnabilee, nella quale in
ndica la questio
one da
risolvere, fisssa una nuova udienza di disccussione non prrima di centove
enti giorni e dispone la comunicazione, a cu
ura della canceelleria,
dell'ordinanza, del ricorso introduttivo
i
e della
d
memoria difensiva
d
all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dallaa comunicazion
ne di cui al com
mma 1, l'ARAN
N convoca le organizzazioni sindacali firmataarie per verificcare la
possibilità di
d un accordo sull'interpretaazione autenticca del contrattto o accordo collettivo, ovvvero sulla modifica della claausola
controversa. All'accordo su
ull'interpretazio
one autentica o sulla modifica della clausola si
s applicano le d
disposizioni delll'articolo 49. Il testo
dell'accordo
o é trasmesso, a cura dell'ARA
AN, alla cancelleeria del giudice
e procedente, laa quale provved
de a darne avvviso alle parti allmeno
dieci giorni prima
p
dell'udieenza. Decorsi no
ovanta giorni dalla
d
comunicazzione di cui al comma
c
1, in mancanza di acco
ordo, la proced
dura si
intende conclusa.
3. Se non interviene l'acco
ordo sull'interprretazione auten
ntica o sulla mo
odifica della claausola controveersa, il giudice decide con sen
ntenza
sulla sola qu
uestione di cui al comma 1, im
mpartendo disttinti provvedim
menti per l'ulterriore istruzionee o, comunque, per la prosecu
uzione
della causa. La sentenza é impugnabile soltanto
s
con riccorso immediatto per Cassazio
one, proposto n
nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazio
one dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria dell giudice davanti a cui pende la
l causa di una copia
del ricorso per
p cassazione, dopo la notificaazione alle altree parti, determina la sospensio
one del processso.
4. La Corte di
d cassazione, quando
q
accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del cod
dice di procedu
ura civile, rinviaa la causa allo stesso
s
giudice che ha pronunciato
o la sentenza cassata.
c
La riasssunzione della causa può esssere fatta da ciiascuna delle parti
p
entro il teermine
perentorio di
d sessanta giorrni dalla comunicazione della sentenza
s
di cassazione. In caso
o di estinzione del processo, per
p qualsiasi cau
usa, la
sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazio
oni sindacali firmatarie posson
no intervenire nel processo an
nche oltre i] termine previsto
o dall'articolo 419 del
codice di procedura civile e sono legittim
mate, a seguito dell'intervento alla proposizio
one dei mezzi d
dì impugnazione delle sentenzze che
decidono un
na questione dii cui al comma 1. Possono, anche se non inte
ervenute, preseentare memoriee nel giudizio di
d merito ed in quello
q
per cassazio
one. Della preseentazione di meemorie é dato avviso
a
alle parti, a cura della caancelleria.
6. In penden
nza del giudizio davanti alla Co
orte di cassazione, possono essere sospesi i processi
p
la cui d
definizione dipe
ende dalla risolu
uzione
della medessima questione sulla quale la Corte é chiamaata a pronunciaarsi. Intervenutta la decisione della Corte di cassazione,
c
il giudice
g
fissa, anche d'ufficio, l'udieenza per la prossecuzione del processo.
7. Quando per
p la definizion
ne di altri processi é necessarrio risolvere un
na questione di cui al comma 1 sulla quale é già intervenutta una
pronuncia della Corte di cassazione e il giu
udice non ritien
ne di uniformarrsi alla pronuncia della Corte, ssi applica il disp
posto del comm
ma 3.
8. La Corte di
d cassazione, nelle
n
controverrsie di cui é invvestita ai sensii del comma 3,, può condannaare la parte socccombente, a norma
n
dell'articolo 96 del codice di
d procedura civvile, anche in asssenza di istanzza di parte.
25
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
DIPARTIMEN
NTO DELLA FUNZIONE
F
PU
UBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
ollettiva
Servizio Contrattazione Co
1
Registrata allaa Corte dei connti il 7 giugno 2010
Ministeri istituuzionali - Presiddenza Consiglio dei Ministro
Registro n. 6, foglio
f
n. 287
Pubblicata sullla G.U. S.G. n.. 163 del 15/7/22010
PRE
ESIDENZA DEL
D
CONSIG
GLIO DEI MIINISTRI
Dipartimeento della Funzzione pubblica
CIRCOLAR
RE n. 7 del 133 maggio 2010
CONTRATT
TAZIONE IN
NTEGRATIV
VA. INDIRIZ
ZZI APPLICA
ATIVI DEL DECRETO L
LEGISLATIVO 27
OTTOBRE 2009, N. 150.
Allee Amministrazio
oni pubbliche dii cui
a
all’articolo
1, coomma 2, del d.llgs. n. 165 del 2001
2
1. Premesssa: il decreto legislativo
l
27 ottobre
o
2009, n.
n 150 e la contrrattazione inteegrativa.
La legge delega
d
4 marzoo 2009, n. 15, ed
e il decreto leggislativo 27 otttobre 2009, n. 150,
1
che attua la predetta legg
gge, ridefinisconno il
ruolo dellaa contrattazionne collettiva, naazionale ed inteegrativa in rela
azione a moltepplici profili attiinenti alla comp
petenza della fonte
f
negoziale anche nel rappporto con la leggge, ai controllii, intervenendo anche in meritto al procedimeento, ai soggettti di parte pubbblica
d
legiislative che, sebbbene non appo
ortino modifichhe in
ed alle reggole per la provvvista delle risoorse finanziariee. Si tratta di disposizioni
ordine allaa qualificazionee del rapporto di lavoro, che rimane
r
disciplin
nato prevalenteemente dalle noorme civilistiche (salve le derooghe
stabilite dallo
d
stesso deccreto legislativoo 30 marzo 2001, n. 165), tuttavia modificaano incisivamennte le regole della
d
contrattazione
collettiva. In particolare,, la contrattazioone integrativaa viene finalizza
ata dalla legge (a pena di nulllità) al consegu
uimento di risuultati
ed obiettivvi e sarà finannziata in modoo diseguale in relazione al ra
aggiungimento delle perform
mance programm
mate. Sono inooltre
potenziati i controlli e le
l forme di traasparenza noncché le sanzioni in caso di stippulazione di contratti integra
ativi illegittimi per
o
dalla leg
gge.
violazionee dei vincoli derrivanti dai contrratti nazionali ovvero
Il nuovo articolo
a
40, com
mma 3-bis, del d.lgs.
d
n. 165 deel 2001, come modificato
m
dall’articolo 54 del d.lgs. n. 150 del
d 2009, ribaddisce
innanzituttto il carattere di
d “doverosità” della contrattazione integra
ativa, ma anchee la sua “fisioloogica” finalizza
azione all’obietttivo
del consegguimento di “addeguati livelli di
d efficienza e prroduttività dei servizi
s
pubblicii”.
Si tratta, peraltro,
p
di un obbligo già riccavabile dalla normativa
n
pregrressa ed in prim
mo luogo dallo stesso d.lgs. n.. 165 del 2001 che,
all’articollo 7, comma 5, vieta
v
alle ammiinistrazioni pubbbliche di eroga
are trattamenti economici acceessori che non corrispondano alle
prestazionni effettivamentee rese (si veda,, precedentemeente, anche l’arrticolo 67, comm
ma 9, del decreeto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con la legge 6 agosto 20088, n. 133, nonnché l’articolo 2, comma 32, della legge 222 dicembre 20
008, n. 203, leegge
finanziariaa per l’anno 20009). Più in detttaglio, con rifeerimento alla fin
nalizzazione a risultati
r
ed obieettivi, nonché alla
a selettività delle
d
erogazionii stabilite in seede di contrattaazione integrattiva - che costiituiscono altretttanti vincoli innsuperabili, a pena
p
di nullitàà del
contratto integrativo,
i
conn connessa respponsabilità per danno erarialee di coloro che li sottoscrivono o li applicano - le nuove noorme
del d.lgs. n.
n 150 del 20099, chiariscono:
a) che é neecessario rispeettare il principiio di corrispetttività ex articolo
o 7, comma 5, del
d d.lgs. n. 1655 del 2001, ai sensi
s
del quale “Le
amministrrazioni pubblicche non possoono erogare trattamenti
t
eco
onomici accesssori che non corrispondano
o alle prestazzioni
effettivameente rese”;
b) che la contrattazione
c
collettiva integgrativa é tenuta ad assicurare adeguati livellli di efficienza e produttività dei
d servizi pubbblici,
incentivanndo l'impegno e la qualità dellla performancee ai sensi dell’a
articolo 45, com
mma 3, del d.lggs. n.165 del 20
001, come innovvato
dall’articoolo 57, comma 1, lett. b), del d.lgs.n.150 del 2009. Quest’u
ultimo, a sua volta,
v
stabiliscee che ogni tratttamento econom
mico
accessorioo deve derivaree dalla remuneerazione della performance individuale;
i
daalla performancce organizzativva, con riferimento
26
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
all’amminnistrazione nel suo complessoo e alle unità organizzative o aree di respoonsabilità in ccui si articola l’amministrazioone;
dall’effettiivo svolgimentoo di attività parrticolarmente disagiate
d
ovverro pericolose o dannose per lla salute. Sitrattta di vincoli, nella
n
gestione delle
d
risorse perr i trattamenti accessori,
a
che debbono
d
esplicittamente essere rispettati in sedde di contrattazzione integrativa;
c) che la contrattazione collettiva destiina al trattameento economico
o accessorio coollegato alla peerformance indiividuale una quuota
prevalentee del trattamentto accessorio coomplessivo com
munque denomiinato articolo 40,
4 comma 3-biss, del d.lgs. n. 165
1 del 2001, come
c
novellato dall’articolo
d
544 del d.lgs. n. 1550 del 2009 ed articolo 19, comma 6, di quesst’ultimo decretto).
Il successsivo comma 3-quater dell’artticolo 40 del d.lgs.
d
n. 165 del
d 2001, nuovvo testo, chiarrisce, nuovamente nell’ottica “di
ottimizzaziione della prooduttività del lavoro pubbliico e di efficcienza e traspparenza delle ppubbliche amm
ministrazioni”, un
importantiissimo ed ulteriore ruolo deella Commissioone per la vallutazione, la trasparenza
t
e l’integrità dellle amministrazzioni
pubbliche,, prevista dall’aarticolo 13 del d.lgs.
d
n. 150 deel 2009.
La Commiissione, infatti, fornirà
f
all’ARA
AN, entro il 31 maggio di ognii anno,attuato il
i sistema di vallutazione previssto dal titolo IIII del
d.lgs. n. 150
1 del 2009, una graduatorria di performance delle amministrazioni statali
s
e degli enti pubblici nazionali.
n
Queeste/i
verranno raggruppate/i
r
i tre livelli di merito,
in
m
ai fini della
d
ripartizion
ne delle risorse per la contratttazione decentrata. Al riguarddo, si
evidenzia che ai sensi delll’articolo 45, comma
c
3-bis, del
de d.lgs. n. 165 del 2001, comee modificato daall’articolo 57 del
d d.lgs. n. 1500 del
2009, sonno destinate appposite risorse finalizzate a premiare il merito
m
ed il miiglioramento ddella performan
nce dei dipenddenti
nell’ambitto di quelle prevviste per il rinnnovo del contrattto collettivo na
azionale.
Il comma 3-quinques
3
delll’articolo 40 deel d.lgs. n. 165 del
d 2001, nuovo
o testo,disciplinna innanzitutto i criteri e i limiiti finanziari entro i
quali si deve
de svolgere laa contrattazionne integrativa, stabilendo
s
il diretto
d
collegam
mento della conntrattazione na
azionale con quuella
integrativaa e disponendo le modalità di utilizzo delle riisorse ad essa destinate.
d
Detto com
mma é ovviamennte da leggersi in combinato disposto
d
con il comma 3-bis del
d medesimo aarticolo , che asssicura il caratttere
selettivo e premiale alle erogazioni
e
dellaa contrattazione di secondo livvello nell’intereesse dell’efficienza e della produttività dei serrvizi
pubblici.
Per le amm
ministrazioni per le quali operra come comitaato di settore ill Presidente dell Consiglio dei ministri tramite il Ministro peer la
pubblica amministrazione
a
e e l’innovazionne (v. l’articoloo 41, comma 3, del d.lgs. n. 1665 del 2001, com
me modificato dall’articolo
d
566 del
d.lgs. n. 150
1 del 2009) la contrattazioone collettiva é espressamentte abilitata a disporre
d
i criteeri e i limiti fin
nanziari nonchhé le
modalità di
d utilizzo delle risorse destinaate a premiare il
i merito e il miiglioramento deella performancce dei dipenden
nti (v. l’articoloo 45,
del d.lgs.nn.165 del 2001, nuovo testo, ed in particolaare i commi 3 e 3-bis), ricavvando così il qquadro normo-ccomportamentaale e
soprattuttoo finanziario in cui si dovrà essercitare la contrattazione inteegrativa.
Le Regionni, per quanto concerne le propprie amministraazioni, e gli En
nti locali, fermoo restando quannto previsto dalll’articolo 45 soopra
citato nonnché dall’articoolo 40, comma 3-bis,del d.lgss. n. 165 del 20
001, nuovo testo, possono deestinare “risorsse aggiuntive” alla
contrattazzione integrativva nei limiti staabiliti dalla coontrattazione na
azionale e dei parametri di vvirtuosità fissatti per la spesaa del
personale dalle vigenti disposizioni,
d
in ogni
o
caso nel riispetto dei vinccoli di bilancio e del patto di sstabilità e di analoghi strumennti di
contenimeento della spesaa.
I già citatii commi 3-bis e 3-quinquies deell’articolo 40 del
d d.lgs. n. 165
5 del 2001, nuoovo testo,insiem
me ai commi 1 e 2 dell’articoloo 40bis del d.lggs. n. 165 del 2001,
2
nuovo tessto, sono rilevaanti anche per quanto
q
attiene ai
a controlli, i qquali risultano potenziati
p
ed esstesi
alla finalizzzazione della contrattazione
c
i
integrativa,
al raggiungimento
r
o di risultati ed obiettivi ed allaa selettività dellle erogazioni.
Infine, le sanzioni relattive alla contraattazione integgrativa sono deefinite dal preedetto comma 3-quinquies e dai commi 1 e 7
dell’articoolo 40-bis, del d.lgs. n. 165 del
d 2001, nuovvo testo, e sono
o previste quallora dai contraatti integrativi derivino costi non
compatibilli con i vincoli di
d bilancio, in caso
c
di violaziooni dei vincoli e dei limiti di coompetenza impoosti dalla contra
attazione nazionnale
e dalla leggge, nonché perr mancato rispeetto degli obbligghi di comunica
azione e pubbliccazione di cui aal medesimo artticolo 40-bis.
Tutto ciò premesso,
p
in coonsiderazione deell’importanza delle novità inttrodotte in mateeria di contrattaazione integrattiva e preso attoo del
sistema grraduale di attuaazione delineatto dal decreto in esame, la preesente circolaree intende fornirre – con l’ intessa con il Minisstero
dell’econoomia e delle finaanze (resa attraaverso la nota del
d Gabinetto del
d Ministro n. 9082, del 21 apprile 2010) - allle Amministrazzioni
di cui all’aarticolo 1, comm
ma 2, del decreeto legislativo n.
n 165 del 2001, i primi indirizzzi applicativi.
2. Il sistem
ma graduale di
d applicazione delle disposiizioni in materia di contratttazione integraativa: disposizzioni di direttaa ed
immediata applicazionee, obbligo di ad
deguamento e applicazione
a
su
ubordinata e differita.
d
27
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Come già accennato, il decreto
d
legislatiivo n. 150 del 2009
2
prevede un
n sistema graduuale di applicazzione delle disp
posizioni in matteria
di contratttazione integrattiva Come già accennato,
a
il deecreto legislativvo n. 150 del 20009 prevede un sistema gradua
ale di
applicazioone delle dispossizioni in materria di contrattazzione integrativva. In particolarre, dalla letturaa delle norme si evince che alccune
disposizionni sono di direetta ed immediaata applicazionne, per altre é previsto
p
un “aadeguamento” eentro termini prefissati,
p
per altre
a
ancora é necessario
n
attenndere la stipulaazione dei nuovii contratti colleettivi nazionali.
É l’articollo 65 del d.lgs. n. 150 del 20099 che porta a taali conclusioni, in quanto stabiilisce, che i conntratti integrativvi vigenti dovraanno
essere adeeguati ad alcunne delle nuove disposizioni
d
enttro i termini ivii previsti (v. paaragrafo 4). Neello specifico, ill comma 1 prevvede
l’adeguam
mento dei conttratti integrativvi alle disposizzioni relative alla definizionne degli ambitti riservati, risspettivamente, alla
contrattazzione ed alla leggge, nonché a quelle
q
del Titoloo III del nuovo decreto
d
(Meritoo e Premi).
Ragionanddo per conversoo, tutte le altre disposizioni in materia, non menzionate
m
cioéé dal comma 1 ddell’articolo 65
5 del decreto cittato,
devono inttendersi applicaabili dall’entraata in vigore deel medesimo, pu
urché non vincoolate alla stipullazione di claussole di competeenza
della nuovva contrattazionne nazionale.
3. Applicaazione diretta ed
e immediata.
Tutto ciò premesso,
p
con riferimento ai contratti integrrativi, possono quindi individuuarsi, quali disp
sposizioni di dirretta ed immeddiata
applicazioone, alcune norm
me relative allee relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, al sistema dei controlli ed alttre ancora attinnenti
alle sanziooni.
A) Relaziooni tecnico-finannziaria ed illustrativa.
Secondo la
l nuova norm
mativa articolo 40, comma 3--sexies, d.lgs. n. 165 del 20001) é indispennsabile che i contratti
c
integraativi
sottoscrittii dalle amminisstrazioni pubbliiche di cui all’aarticolo 2, comma 1, del d.lgs.. n. 165 del 20001, siano corredati dalle relazzioni
tecnico finnanziaria ed illlustrativa, redaatte sulla base di
d appositi scheemi predispostii dal Ministero dell’economia
a e finanze d’inntesa
con il Dipaartimento dellaa funzione pubblica e certificatte dai competen
nti organi di conntrollo.
Nelle morre della pubbliccazione nei siti istituzionali degli
d
“appositii schemi”, le amministrazioni
a
i saranno tenutte ad utilizzaree gli
schemi giàà in uso, accom
mpagnando, in ogni caso, la relazione
r
tecnica con una rellazione illustrattiva che eviden
nzi il significatoo, la
ratio e glli effetti attesi da ogni norm
ma anche e sooprattutto con riferimento allla natura prem
miale e selettivva cui é connessa
l’erogazioone delle risorsee, la ricaduta sui livelli di prooduttività indiviiduale e collettiiva, la garanziaa del servizio pu
ubblico, l’interresse
specifico della
d
collettivitàà.
La relazioone illustrativa,, infatti, seconddo la legge dovrà fra l’altro evidenziare glli effetti attesi ddalla sottoscrizzione del contrratto
integrativoo in materia di produttività edd efficienza deii servizi erogatii, anche in relaazione alle richhieste dei cittad
dini articolo 40--bis,
comma 4, nuovo testo).
La relazioone illustrativa dovrà distintaamente illustrarre il rispetto deei principi di legge
l
e di conttratto, anche co
on riferimento alle
materie ogggetto di contrrattazione integgrativa. Inoltre, nei casi prevvisti dall’articolo 65, comma 1, del d.lgs. n.
n 150 del 20099, la
relazione illustrativa dovvrà evidenziare il rispetto delll’applicazione dei
d principi e criteri
c
necessarri per l’adeguam
mento dei contrratti
integrativii vigenti (ambitti riservati, risppettivamente, a legge e contra
atto collettivo e verifica dell’aavvenuta osservvanza dell’espressa
devoluzionne di materie allla competenza del contratto inntegrativo da pa
arte del contrattto nazionale).
B) Il sistem
ma dei controllii.
L’articolo 55 del d.lgs. n.
n 150 del 2009 sostituisce il teesto dell’articollo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, modifica
andone innanzittutto
mpatibilità dellla spesa in mateeria di contratttazione integrattiva” ma “Controlli in materiia di contrattazione
la rubrica: non più “Com
integrativaa”.
Nell’articoolo , in effetti, la
l materia dei controlli
c
sulla contrattazione
c
in
ntegrativa vienee disciplinata ccon estrema riccchezza e puntuaalità
sulla basee del preciso innvito contenutoo nella legge deelega articolo 3, comma 2, leett. h), n. 6, deella legge n. 15
5 del 2009), annche
riconducenndo a sistema le
l forme di conttrollo già esisteenti ma contenute in testi norm
mativi “esterni” al corpus norm
mativo coordinaato e
consolidatto nel d.lgs. n. 165
1 del 2001, cosiddetto “testoo unico sul lavo
oro pubblico”.
Vengono quindi
q
previsti e disciplinati siia gli organi tittolari del contrrollo che l’oggeetto dello stessoo, nonché l’iterr di certificazione e
la rilevazione del costo della
d
contrattaziione integrativaa di tutte le pub
bbliche amminisstrazioni.
28
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Tali dispossizioni proseguuono sulla scia di quanto dettaato dall’articolo
o 67, commi 7-112, del decreto-legge n. 112 del
d 2008 converrtito,
con modifficazioni, dalla legge n. 133 del 2008, voltoo in particolarre ad incremenntare il flusso ddocumentale su
ulla contrattazione
collettiva integrativa ai fini di una maggiore
m
conooscibilità e qu
uindi verificabiilità della stesssa e, in questa prospettiva,, ad
implementtare il sistema dei
d controlli, coon il coinvolgim
mento anche deella Corte dei Conti.
C
In meritoo ai soggetti prreposti al controollo,
gli organi a tale fine indiividuati non muutano rispetto all passato ma veengono esplicitaamente elencatii: si tratta del collegio
c
dei reviisori
d collegio sinndacale, degli ufffici centrali di bilancio nonch
hé degli “analogghi organi prevvisti dai rispettiivi ordinamenti”.
dei conti, del
Il commaa 3-bis dell’arrticolo 40, nuoovo testo, riaff
fferma, innanziitutto, la derivvazione della contrattazionee integrativa dalla
d
contrattazzione nazionale,, che stabiliscee a tal fine limiiti, vincoli, matterie, soggetti, procedimento
p
e risorse econo
omico-finanziarrie. I
contratti inntegrativi sono in ogni caso teenuti a rispettare i “vincoli dii bilancio risulttanti dagli strum
menti di progra
ammazione annuale
e pluriennale di ciascunaa amministrazioone”.
Il caratterre inderogabilee – a pena di nullità – del collegamento
c
fra
fr contratto naazionale ed inttegrativo é riba
adito al commaa 3quinquies dell’articolo 400, nuovo testo, che
c stabilisce vincoli
v
e sanzion
ni a garanzia dello
d
stesso.
Tale norm
ma vieta – confeermando quantoo già previsto dal
d testo previgeente - la sottosccrizione di conttratti integrativvi contrastanti con
c i
contratti collettivi
c
nazionnali, di quelli che disciplinanno materie non
n espressamente delegate a ttale livello neg
goziale ovvero che
comportanno oneri non prrevisti negli struumenti di progrrammazione ann
nuale e pluriennnale di ciascuna amministraziione.
Più precissamente, il contrrollo avrà ad ogggetto la verificca del rispetto da
d parte del conntratto integrattivo:
a) dei vinccoli derivanti dal
d contratto naazionale, anchee con riferimen
nto alle materiee contrattabili, che devono esssere espressamente
delegate dal
d contratto naazionale alla conntrattazione deecentrata;
b) dei vinccoli derivanti daa norme di leggge e dello stessoo d.lgs. n. 165 del
d 2001, che per espressa dispposizione legislativa sono defi
finite
“imperativve” e, quindi, innderogabili da tutti i livelli conntrattuali;
c) delle diisposizioni sul trattamento acccessorio, seconndo i già descrritti criteri in relazione
r
alla ffinalizzazione “teleologica”
“
d
della
contrattazzione integrativva a merito e produttività
p
(coon la necessaria selettività deelle integrazionni retributive e delle progresssioni
orizzontalii);
d) della coompatibilità ecoonomico-finanzziaria;
e) dei vinccoli di bilancio risultanti dagli strumenti di prrogrammazionee annuale e plurriennale di ciasscuna amministtrazione.
In sintesi, agli organi preeposti al controollo spetta il compito di effettu
uare la verifica di compatibilittà economica-fi
finanziaria dei costi
c
della conttrattazione colleettiva integrativa con i vincolli di bilancio, nonché
n
la funziione di verificaare la legittimittà relativamentte al
rispetto deelle competenzee del contratto integrativo
i
(maaterie espressam
mente devolute dal
d livello nazioonale, ambiti riiservati alla leggge),
estendendoosi alla finalizzzazione della contrattazionee integrativa con
c
riferimentoo al rispetto ddei criteri di meritocrazia
m
edd al
perseguim
mento dell’obietttivo di una magggiore produttivvità
(OMISSIS)
S)
4. Adeguamento dei contratti integraativi vigenti: lee disposizioni relative
r
alla rip
partizione dellee materie tra contratto
c
e leggge e
quelle dell Titolo III del d.lgs. n. 150 deel 2009.
Ai sensi deell’articolo 65, c. 1, del decretto legislativo n. 150 del 2009, le amministraziioni sono tenutee, in particolaree, all’adeguamento
entro il 311 dicembre 2010 dei contratti integrativi vigeenti ai principi di ripartizione di competenza della legge e della
d
contrattazione
collettiva ed alle dispossizioni del Titoolo III (Merito e premi), a prescindere
p
dalll’anno di riferrimento finanzziario del fondoo di
amministrrazione regolatoo.
É da sottoolineare che il comma 2 del citato
c
articolo 65 prevede una
a sanzione nel caso di mancaato adeguamen
nto entro il term
mine
finale, chee comporta la ceessazione e la conseguente
c
non applicabilità dei contratti inntegrativi a parttire dal 1° genn
naio 2011.
In ogni caso, le norme che dispongono un terminee finale per l’a
adeguamento non
n
valgono ovviamente a sa
anare le eventtuali
illegittimittà contenute neei contratti integgrativi vigenti alla
a data di entrata in vigore del d.lgs. n. 1550 del 2009 e maturate
m
sulla base
b
dei princip
ipi previgenti (ad
( esempio con riferimento all’erogazionee della retribuuzione di prodduttività in mod
do non selettivvo o
indifferenzziato o sulla base
b
di automatismi ovvero in relazione alla
a
regolazionne con il contrratto integrativvo di materie non
29
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
espressam
mente devolute dal
d CCNL o, a maggior ragioone, disciplinanti materie escluuse dalla contraattazione collettiva o, ancora, alla
violazionee del vincolo di bilancio e dellee regole di finannziamento dei fondi
f
di amminiistrazione).
Tali illegiittimità, che coomportano la nullità
n
delle sinngole clausole del contratto integrativo (noonché le formee di responsabbilità
secondo lee norme vigenti anche alla lucee della giurisprrudenza contabiile e di merito),, rimangono pieenamente rileva
abili.
Posto quanto sopra, entrro il 31 dicembrre 2010 quindi, i contratti inteegrativi, per eviitare la sanzionne dell’inappliccabilità articoloo 65,
comma 2, d.lgs. n. 150 del 2009), dovvranno adattaree i contenuti sulla base di quuanto previsto dalle disposiziioni riguardantti la
definizionee degli “ambitii riservati”, risspettivamente, alla
a contrattaziione collettiva ed alla legge, e dalle disposiizioni del Titoloo III
(Merito e premi)
p
del d.lgss. n. 150 del 20009.
Tale inappplicabilità per Regioni,
R
Enti Loocali e Servizio Sanitario Naziionale si verificca, come prima evidenziato, al 31 dicembre 2012,
fermo resttando il terminee di adeguamennto fissato al 31 dicembre 2011
1.
Per quanto attiene l’adegguamento previsto “alle dispoosizioni riguard
danti la definiziione degli ambbiti riservati” occorrerà verificcare
attentamennte se i contrratti integrativi dispongono in materie risservate ovvero non espressaamente rinviatee a questo livvello
contrattuaale. Al riguardoo, rileva sia il comma 3-bis che
c il comma 1 dell’articolo 40
4 del decreto legislativo n.165 del 2001, come
c
novellato dall’articolo
d
544 del d.lgs. n. 1550 del 2009.
In particollare, le citate disposizioni
d
stabbiliscono che:
a) laa contrattazionee collettiva deteermina i diritti e gli obblighi direttamente
d
peertinenti al rappporto di lavoro,, nonché le matterie
relattive alle relaziooni sindacali;
b) sono
s
escluse dalla
d
contrattaazione collettivva le materie attinenti all’oorganizzazione degli uffici, quelle oggettoo di
parteecipazione sinddacale (ai senssi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferen
nti alle prerogaative
diriggenziali (ai senssi degli articolii 5, comma 2, 16
1 e 17 del d.lg
gs. n. 165 del 2001,
2
nuovo testo), la materia del conferimennto e
dellaa revoca degli incarichi
i
dirigeenziali, nonché quelle di cui alll’articolo 2, coomma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 19992 n.
421;;
c) laa contrattazionee collettiva é coonsentita negli esclusivi
e
limiti previsti
p
dalle noorme di legge nnelle materie reelative alle sanzzioni
disciiplinari, alla vaalutazione dellee prestazioni ai
a fini della corrresponsione deel trattamento aaccessorio, dellla mobilità e delle
d
proggressioni economiche;
d) laa contrattazionne collettiva integrativa si svoolge sulle mateerie, con i vincoli e nei limiiti stabiliti dai contratti colleettivi
nazioonali;
e) laa contrattazionee collettiva inteegrativa assicurra adeguati liveelli di efficienzaa e produttività dei servizi pub
bblici, incentivaando
l’imppegno e la quaalità della perfoormance; a tal fine
f
destina al trattamento ecconomico accesssorio collegato
o alla performaance
indivviduale una quoota prevalente del
d trattamento accessorio com
mplessivo comuunque denominaato.
Relativamente al punto b),
b) si ritiene oppportuno sottolinneare che ai sen
nsi del comma 2 dell’articolo 5 del d.lgs. n. 165
1 del 2001, come
c
3 del d.lgs. n. 150 del 2009, “le determina
azioni per l’orgganizzazione deg
egli uffici e le misure
m
inerenti alla
modificatoo dall’articolo 34
gestione dei
d rapporti di laavoro sono assuunti in via escluusiva dagli orga
ani preposti allla gestione con la capacità ed i poteri del privato
datore di lavoro,
l
fatta sallva la sola inforrmazione ai sinndacati ove prevvista” nei contrratti collettivi nazionali.
Atteso quaanto previsto annche dall’articoolo 40, comma 1,
1 del d.lgs. n. 165
1 del 2001, come modificatoo dall’articolo 54
5 del d. lgs. n. 150
del 2009, quindi: a) la contrattazione
c
nazionale ed a maggior ragiione quella inteegrativa non pootranno aver lu
uogo sulle matterie
appartenenti alla sfera della
d
organizzazzione e della microorganizzaz
m
zione, su quellee oggetto di parrtecipazione sin
ndacale e su quuelle
afferenti alle
a prerogativee dirigenziali arrticolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001);; ciò, in particoolare, con riferiimento alle matterie
dell’organnizzazione del lavoro
l
e della gestione dellee risorse umanee, che costituisscono l’ambitoo elettivo tipico
o delle prerogaative
dirigenziali;
b) in talii materie – essclusa la conttrattazione - la
l partecipazio
one sindacale potrà sviluppaarsi esclusivam
mente nelle foorme
dell’inform
mazione, qualorra prevista nei contratti
c
colletttivi nazionali.
Resta ferm
ma in ogni caso la consultazionne nei casi prevvisti dall’articollo 6, comma 1, del d.lgs. n. 1665 del 2001.
30
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Queste dissposizioni, non essendo previsto dalla legge un
u termine di adeguamento, opperano dal 15 nnovembre 2009
9, data di entratta in
vigore dell d.lgs. n. 1500 del 2009. Neei confronti deei contratti colllettivi che disppongano in modo diverso veengono applicaati i
meccanism
mi di etero inttegrazione conntrattuale previsti dagli articcoli 1339 ed 1414,
1
secondo comma, codicce civile, ai sensi
s
dell’articoolo 2, comma 3-bis,
3
del d.lgs.. n. 165 del 20001 (come mod
dificato dall’artticolo 33 del d.. lgs. n. 150 deel 2009). In quueste
ipotesi la norma contratttuale difformee viene automaaticamente sostiituita da quellaa primaria conntenuta nell’articolo 5, comm
ma 2
d lgs. n. 150 deel 2009), che, ai
a sensi dell’artticolo 2, commaa 2, del d.lgs. n.
n 165 del 20011, ha
(come moddificato dall’arrticolo 34 del d.
carattere imperativo
i
ed é quindi inderoggabile, al pari di tutte le norm
me del d.lgs. n. 165 del 2001. P
Per cui, nelle predette
p
materie, le
forme di partecipazione
p
s
sindacale,
se giià previste dai contratti nazionali, “regrediscono” all’inforrmazione. A ma
aggior ragione, per
dettato tesstuale ed esegeesi sistematica,, nelle materiee oggetto di ma
acro-organizzazzione, nei cui margini é con
ntenuta l’attivittà di
micro-orgganizzazione ai sensi dell’articcolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono attivarsi formee di partecipazione
sindacale diverse dall’inf
nformazione. Tuutte le norme dei
d contratti collettivi che disppongono in maaterie precluse alla contrattazione
n espressamentte delegate al contratto nazionale ovvero che
integrativaa (come quellee riguardanti materie organnizzative o non
distribuivaano premi “a piioggia”) erano già antecedenttemente la noveella normativa da
d considerare nulle e da quessto punto di vistta le
nuove dispposizioni non coomportano certtamente una “saanatoria” dei contratti
c
integraativi illegittimi ffino al 31 dicem
mbre 2010.
Relativamente a quanto previsto dal titolo
t
III del d..lgs. n. 150 deel 2009 (Meritoo e Premi), veengono, tra le altre, in rilievvo le
disposizionni che attengonno all’attribuziione delle proggressioni econo
omiche/orizzonttali, che andraanno previste selettivamente sulla
s
base dei risultati
r
consegguiti ed allo sviluppo
s
delle competenze prrofessionali ed esclusivamentte nei confrontti di una quotaa di
personale articolo 23), e quelle relativee alle progressioni verticali, ch
he rimangono equiparate
e
al ppubblico concorrso e sono preccluse
dalla conttrattazione articcolo 24); ovverro quelle che promuovono
p
il merito
m
e la perf
rformance orgaanizzativa e ind
dividuale attraverso
sistemi preemianti selettivi secondo logicche meritocraticche articolo 18)).
Si sottolinea, tuttavia, chhe, per tutte le amministrazion
a
ni, ad esclusione delle Regionii, Enti locali e Servizio sanita
ario nazionale e del
personale di cui ai comm
mi 3 e 4 dell’artiicolo 74 del d.lggs. n. 150 del 2009,
2
l’applicazzione di parte ddelle disposizion
ni dettate dal Tiitolo
al Titolo II del d.lgs. n. 150 deel 2009 (Misura
azione, valutazione
III presupppongono l’operratività del sisteema di valutaziione previsto da
e traspareenza della perfoormance); per taale sistema l’arrticolo 30, comm
mi 2 e 3, prevedde specifici term
mini di entrata a regime:
- entro il 30
3 aprile 2010 sono
s
costituiti gli
g organismi inndipendenti di valutazione
v
- entro il 30 settembre 2010, gli orgganismi indipenndenti di valuttazione provveedono a definirre i sistemi dii valutazione della
d
performannce;
- dal 1° gennaio
g
2011, decorre
d
la piena operatività dei
d sistemi di va
alutazione sullaa base della Reelazione sulla performance
p
dii cui
all’articollo 10, comma 1,, lett. a), del d.llgs. n. 150 del 2009
2
(si veda la
a delibera n. 3 del 2010 della Commissione indipendente
i
peer la
valutazionne, trasparenza ed integrità delle amministrazzioni pubbliche)).
Fino al 300 settembre 2010, quindi, le Am
mministrazioni non
n potranno procedere
p
all’appplicazione punntuale delle disp
posizioni contennute
nel Titolo III.
Si fa riferrimento, in parrticolare, all’arrticolo 19 (criteeri per la diffeerenziazione deelle valutazioni)), all’articolo 25
2 (attribuzionne di
incarichi di
d responsabilittà), nonché all’aarticolo 27 (preemio di efficien
nza).
Tuttavia, non
n é pensabilee che tale temppistica determinni di fatto l’imp
possibilità per lee amministraziooni di predispo
orre nuovi contrratti
integrativii. Conseguentem
mente, dal com
mbinato dispostto dell’articolo 65, del Titolo III, e dell’artiicolo 30 del deecreto legislativvo, i
nuovi contratti integrativvi, anche in atttesa della “defi
finizione” dei sistemi di valutaazione, e quinddi non oltre il 30
3 settembre 2010,
potranno comunque esseere stipulati, riiferendosi in ogni
o
caso ai prrincipi enunciaati dalle singolle disposizioni del Titolo III, che
n 150 del 20099, sinteticamennte, identifica nei
n principi di selettività e cooncorsualità neelle progressionni di
l’articolo 17 del d.lgs. n.
ntivi. In partticolare, nellaa materia delle
d
progresssioni
carriera e differenziaazione nel riconoscimento degli incen
orma di immeddiata
orizzontalii/economiche, atteso anche ill disposto del comma 2 dell’articolo 52, deel d.lgs. n. 1655 del 2001 (no
applicazioone), le stesse potranno
p
esseree previste in modo necessaria
amente selettivoo in funzione deell’attività svollta e sulla basee dei
risultati conseguiti, noncché delle qualiità professionali e culturali possedute
p
ed o esclusivamentte nei confrontii di una quotaa del
personale.. Tutte le amm
ministrazioni doovranno proceddere, entro il 31
3 dicembre 20010 ed in attesaa della definizione dei sistem
mi di
valutazionne, ad “adeguarre” i vigenti coontratti integrattivi ai principi di
d selettività e concorsualità
c
eenunciati dal Tiitolo III del deccreto
legislativoo citato. Ne disscende, peraltroo, che i “nuovii” contratti inteegrativi, cioé quelli
q
stipulati successivamentte alla data deel 15
novembre 2009, data di entrata in vigoore del n. d.lgss. 150 del 2009
9, sono soggettii all’applicazioone delle nuovee regole. I contrratti
integrativii attualmente viigenti, ma stipuulati in data anntecedente, inveece, potranno esssere applicati sino a quando non intervengaa un
31
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
nuovo conntratto integrattivo che procedda all’adeguam
mento di cui alll’articolo 65, comma
c
1, entroo la data del 31
3 dicembre 2010,
termine ulltimo per disporrre l’adattamennto, dopo il quale si determina ex lege la cessazione delle vecchie regole.
I criteri edd i principi soprra ricordati si applicano
a
a tuttti i contratti inttegrativi sottosccritti successivaamente alla datta del 15 novem
mbre
2009, dataa di entrata inn vigore del d.llgs. n. 150 dell 2009, indipen
ndentemente daall’anno di rifeerimento finanzziario del fonddo di
amministrrazione regolatoo.
5. Disposiizioni la cui applicazione deccorre a partire dalla stipulaziione contratti collettivi relatiivi al periodo contrattuale
c
200102012.
Altre norm
me del d.lgs. n.. 150 del 20099 non risultano invece applica
abili se non a partire
p
dalla sttipulazione dei contratti colleettivi
relativi all periodo contrrattuale 2010-2012, in quantoo ne presuppon
ngono l’entrata in vigore. É qquesto il caso: - della norma che
impone dii destinare allla produttività individuale laa quota prevallente della rettribuzione acceessoria, la qua
ale presupponee un
intervento sulla strutturaa della retribuziione che può esssere attuata so
olo con i successsivi contratti ccollettivi (comm
ma 3-bis dell’arrt 40
n 165 del 20011, nuovo testo);
del d.lgs. n.
- delle disp
sposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato
c
ai risuultati di cui alll’articolo 24 deel d.lgs. n. 1655 del
2001, com
me modificato daall’articolo 45 del
d d.lgs. n. 1500 del 2009;
- del bonuus annuale dellle eccellenze e del premio annuale per l’inn
novazione, che richiedono com
munque l’intervvento del contrratto
nazionale per
p la determinnazione dell’am
mmontare (articcoli 21 e 22 del d.lgs. n. 150 deel 2009);
Analogam
mente, l’applicazzione delle dispposizioni che prrevedono la posssibilità di distrribuire le risorsse della contratttazione decenttrata
sulla base della “graduatoria di perform
mance” di cui all’articolo
a
40, comma 3-quatter, é direttamennte collegata alla stipulazionee dei
nuovi conttratti nazionali per il periodo 2010-2012, la quale dovrà def
efinire le modallità di ripartizioone delle stessee tra i diversi livvelli
di merito delle
d
amministrrazioni.
(OMISSIS)
S)
In tutti i casi
c
di mancatto adempimentoo dei predetti obblighi
o
é prevvista la sanzionne generale coonsistente nel divieto
d
di qualssiasi
adeguameento delle risorsse destinate allaa contrattazionne integrativa (vv. paragrafo 3, sub. C) Sul coomplesso di talii adempimenti sono
s
tenuti a viigilare il colleggio dei revisori dei conti, il coollegio sindacalle, gli uffici cenntrali del bilancio o gli analo
oghi organi preevisti
dai rispetttivi ordinamentti articolo 40-bis, comma 7). Anche
A
in questo
o caso, queste disposizioni,
d
suulla base del prrincipio del tem
mpus
regit actum
m, si applicanoo a tutti i contraatti integrativi sottoscritti
s
succcessivamente al 15 novembre 22009, data di en
ntrata in vigoree del
d.lgs. n. 1550 del 2009, inddipendentemente dall’anno di riferimento fina
anziario del fonndo di amministrazione regola
ato.
F.TO IL MINIISTRO DELLA PUBBLICA
A
AMMINISTRAZ
ZIONE ED INN
NOVAZIONE
Reenato Brunetta
32
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Co
omitato unico
o di garanzia per
p le pari opp
portunità,
la valorizzazzione del bene
essere di chi lavora e contrro le discrimin
nazioni
La legge 4 novembre 2010,
2
n. 183 (cosidetto
(
“ coollegato lavorro”) ha previssto la costituziione di un “ Comitato
C
unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazzione del ben
nessere di chi lavora e coontro le discrriminazioni” che
sostituiscce, unificando le competenzze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e mob
bbing costituitti in
applicaziione della contrattazione collettiva, deei quali assum
me tutte le funzioni
fu
previsste dalla legg
gge, dai contrratti
collettivi relativi al personale deelle amministrazioni pubb
bliche o da altre dispossizioni. L’org
ganismo ha una
c
designato
d
daa ciascuna ddelle organizzzazioni sindacali
composizzione paritetica: è compoosto da un componente
maggiorm
mente rapprresentative a livello dii amministra
azione e daa un pari numero dii rappresentaanti
dell’amm
ministrazione.
Il Comitaato ha compitii:
1. propositivi
p
è, quindi, comppetente a propporre agli entii le misure anntidiscriminatoorie e di gara
anzia della paarità
c
considerate
oppportune;
2. consultivi
c
le amministraziooni hanno l’00nere di conssultare il com
mitato per veerificare l’imp
patto che gli atti
o
organizzativi
e datoriali poossono avere sulle
s
pari oppo
ortunità;
3. di
d verifica ed opera in collaaborazione coon la consiglieera o il consiggliere di paritàà. nazionale.
Gesstione delle risorse umane
articolo 7 decreto legislativo 165/2001 smi1
1. Le pub
bbliche ammin
nistrazioni garaantiscono parittà e pari oppo
ortunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni formaa di
discriminaazione, diretta e indiretta, relaativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etn
nica, alla disabillità ,
alla religio
one o alla linguaa, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
n
condizionii di lavoro, nella formazione professionale,
p
n
nelle
promozion
ni e nella sicurrezza sul lavoro
o. Le pubblichee amministrazio
oni garantiscon
no altresì un aambiente di lavvoro improntatto al
benesseree organizzativo e si impegnan
no a rilevare, co
ontrastare ed eliminare ogni forma di violeenza morale o psichica al pro
oprio
interno.
Co
omitato unico di
d garanzia
articolo 57
7 decreto legislaativo 165/2001
1 smi
01. Le pubbliche ammin
nistrazioni costituiscono al prroprio interno, entro centoveenti giorni dallaa data di entraata in vigore della
d
presente disposizione
d
e senza
s
nuovi o maggiori
m
oneri per la finanza pubblica,
p
il "Com
mitato unico dii garanzia per le
e pari opportun
nità,
la valorizzzazione del ben
nessere di chi lavora e contrro le discriminazioni" che sostituisce, unificcando le comp
petenze in un solo
organismo
o, i comitati peer le pari oppo
ortunità e i co
omitati pariteticci sul fenomen
no del mobbingg, costituiti in applicazione della
d
contrattazzione collettiva, dei quali assu
ume tutte le fu
unzioni previste
e dalla legge, dai
d contratti co
ollettivi relativi al personale delle
d
amministrrazioni pubblich
he o da altre dissposizioni.
02. Il Com
mitato unico di garanzia
g
per le pari opportunità, la valorizzazzione del benesssere di chi lavora e contro le
e discriminazion
ni ha
composizione paritetica ed é formato
o da un compo
onente designaato da ciascun
na delle organiizzazioni sindaccali maggiormeente
rappresen
ntative a livello di amministrazzione e da un pari
p numero di rappresentanti dell'amministrrazione in modo da assicuraree nel
complesso
o la presenza paaritaria di entraambi i generi.
Il presiden
nte del Comitato unico di garanzia é designatto dall'amministtrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia,
g
all'inteerno dell'ammin
nistrazione pub
bblica, ha comp
piti propositivi, cconsultivi e di verifica
v
e operaa in
collaborazzione con la co
onsigliera o il consigliere
c
naziionale di paritàà. Contribuisce all'ottimizzazione della prod
duttività del lavvoro
pubblico, migliorando l'eefficienza delle prestazioni co
ollegata alla garranzia di un am
mbiente di lavo
oro caratterizzaato dal rispetto
o dei
principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrassto di qualsiasi forma di discriminazione e dii violenza moraale o
psichica peer i lavoratori.
04. Le mod
dalità di funzion
namento dei Co
omitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida con
ntenute in una direttiva emanata
1
Testo modificcato dall’ articoloo 21 Legge 4 novembre
n
2010, n. 183 “Misure atte a garantire pari opportunitàà, benessere di chi
c lavora e asseenza di
discriminazioni nelle amministraazioni pubbliche”
33
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
di concertto dal Dipartimento della funzzione pubblica e dal Dipartimento per le parri opportunità d
della Presidenzza del Consiglio
o dei
ministri en
ntro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizio
one.
05. La maancata costituzzione del Comiitato unico di garanzia comp
porta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del
personale,, da valutare an
nche al fine del raggiungimentto degli obiettivvi.
1. Le pubb
bliche amministtrazioni, al fine di garantire paari opportunità tra uomini e do
onne per l'accesso al lavoro ed
d il trattamento
o sul
lavoro:
a) riservan
no alle donne, salva motivataa impossibilità,, almeno un te
erzo dei posti di componentee delle commisssioni di conco
orso,
fermo resttando il principio di cui all'articcolo 35, commaa 3, lettera e);
b) adottan
no propri atti reegolamentari per
p assicurare pari
p opportunità fra uomini e donne sul lavo
oro, conformem
mente alle diretttive
impartite dalla
d
Presidenzza del Consiglio dei ministri -Diipartimento della funzione pubblica;
c) garantisscono la partecipazione dellee proprie dipen
ndenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professsionale in rapporto
proporzion
nale alla loro presenza nellee amministrazio
oni interessate ai corsi medeesimi, adottand
do modalità orrganizzative attte a
favorirne la
l partecipazion
ne, consentend
do la conciliazio
one fra vita proffessionale e vitaa familiare;
d) posson
no finanziare programmi
p
di azioni
a
positive e l'attività de
ei Comitati uniici di garanzia per le pari opportunità, peer la
valorizzaziione del benesssere di chi lavorra e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disp
ponibilità di bilaancio.
2. Le pub
bbliche amminiistrazioni, seco
ondo le modalità di cui all'aarticolo 9, adotttano tutte le misure per attuare le diretttive
dell'Union
ne europea in materia
m
di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni
d
ed alla violenzaa morale o psicchica, sulla basse di
quanto dissposto dalla Preesidenza del Co
onsiglio dei ministri - Dipartime
ento della funzione pubblica.
COM
MITATO PARI OP
PPORTUNITÀ2
art.7 ccnl 1998/01 con
c le modifiche
e apportate dall ccnl 2006/09
1. Le Amm
ministrazioni, ai
a sensi dell’artt.57 del d.lgs. n. 165 del 200
01, di concerto
o con le organiizzazioni sindaccali di cui all’art.8,
comma 1, del CCNL del 16
1 febbraio 199
99, promuovono, anche in relaazione alle mod
dalità contenutte nel d.lgs. dell’11 aprile 2006
6, n.
o
traa uomo e donn
na) la predispo
osizione di piani di azioni po
ositive, tendenti ad assicurarre la
198 (codicce delle pari opportunità
rimozione degli ostacoli che impedisco
ono di fatto, la piena realizzazione di pari opportunità
o
di llavoro e nel lavoro tra donnee ed
uomini.
1/bis. In tale
t
contesto, i Comitati per le pari opporttunità, istituiti presso ciascun
na Amministrazzione, nell’amb
bito delle forme di
partecipazzione previste dall’art.6,
d
lett. d),
d svolgono i seeguenti compiti:
a) raccoltaa dei dati relativvi alle materie di
d propria comp
petenza, che l’A
Amministrazion
ne é tenuta a fo
ornire;
b) formulaazione di propo
oste in ordine ai
a medesimi tem
mi anche ai finii della contrattaazione integrattiva di cui all’arrt.4, comma 3, lett.
A;
c) promozzione di iniziativve volte ad atttuare le direttivve comunitarie
e per l’affermazzione sul lavoro
o della pari diggnità delle perssone
nonché azzioni positive ai sensi del d. lgs. dell’11 aprile 2006, n. 198 (ccodice delle parri opportunità tra uomo e donna);
d) promozzione di analisi di bilancio chee mettano in evvidenza le voci finalizzate allee esigenze dellee donne ed a quelle degli uom
mini,
redigendo
o, ad esempio, un bilancio di genere,
g
come previsto
p
dalla “Direttiva sulle misure per attu
uare parità e pari opportunitàà tra
uomini e donne nelle Amministrazio
oni pubbliche” emanata dal Ministro perr le riforme e le innovazio
oni nella Pubb
blica
ortunità in data 24 maggio 200
07;
amministrrazione di conceerto con la Ministra per i dirittti e le pari oppo
e) diffusione delle conosccenze ed esperienze, nonché di
d altri elementti informativi, documentali,
d
tecnici e statistici sui problemi delle
d
pari opporrtunità e sulle possibili
p
soluzio
oni adottate da altre Amministtrazioni o enti.
1/ter . Ai fini
f del comma 1/bis le Ammin
nistrazioni pubb
bliche, secondo
o quanto indicaato dalla Direttiva di cui al com
mma 1/bis , lettt. d),
evidenzian
no nei propri bilanci annuali lee attività e le rissorse destinate all’attuazione della
d
Direttiva sstessa.
2. I Comitaati, presieduti da
d un rappreseentante dell’am
mministrazione, sono costituiti da un compon
nente designato
o da ciascuna delle
d
organizzazzioni sindacali di comparto firmatarie del presente CC
CNL e da un pari numero di funzionari in rappresentaanza
dell’amministrazione. Il presidente deel Comitato designa un vice
epresidente. Per
P ogni comp
ponente effettiivo é previsto
o un
nte supplente.
componen
2
Ai sensi dell’aart. 21 Legge 4 noovembre 2010, n. 183, il comitatoo pari opportunitàà confluisce, insieeme al comitato m
mobbing, nel Com
mitato unico di gaaranzia
che ne acquisiscce le competenze indicate nei Conttratti Collettivi
34
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
3. Nell’ambito dei vari livvelli di relazioni sindacali previisti per ciascunaa delle materiee sottoindicate, sentite le prop
poste formulatee dai
Comitati pari
p opportunittà, sono previsste misure per favorire effetttive pari opportunità nelle condizioni di lavvoro e di svilu
uppo
profession
nale:
- accesso e modalità di svvolgimento dei corsi di formazzione profession
nale;
- flessibilittà degli orari di lavoro in rappo
orto a quello deei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- perseguimento di un efffettivo equilibrio di posizioni funzionali
f
nel siistema classificatorio;
- processi di mobilità.
ministrazioni faavoriscono l’op
peratività dei Comitati
C
e garaantiscono tutti gli strumenti iidonei al loro funzionamento
o. In
4. Le amm
particolaree, valorizzano e pubblicizzano
o con ogni mezzzo, nell’ambito
o lavorativo, i risultati
r
del lavvoro svolto dagli stessi. I Com
mitati
sono tenuti a svolgere un
na relazione annuale sulle condizioni delle lavvoratrici all’inteerno delle amm
ministrazioni.
4/bis. Il Co
omitato pari op
pportunità collaabora con l’Amministrazione alla
a redazione di
d una relazionee di sintesi dellle azioni effettu
uate
nell’anno precedente e di
d quelle previstte per l’anno in corso, così com
me previsto dalla Direttiva di ccui al comma 1//bis, lett. d
5. I Comittati per le pari opportunità riimangono in caarica per la durata di un quadriennio e com
munque fino alla costituzionee dei
nuovi. I co
omponenti dei Comitati
C
posson
no essere rinno
ovati nell’incaricco per un solo mandato.
m
3
CO
OMITATO PARITTETICO SUL FEN
NOMENO DEL MOBBING
M
art.6 ccnl 20
002-05
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche ammin
nistrazioni sta emergendo,
e
sempre con maggiore frequenzza, il fenomeno
o del
orma di violenzaa morale o psichica in occasion
ne di lavoro - atttuato dal datore di lavoro o da
d altri dipendeenti mobbing, inteso come fo
onti di un lavoraatore. Esso é caratterizzato da una serie di atti, atteggiamen
nti o comportam
menti, diversi e ripetuti nel tem
mpo
nei confro
in modo sistematico
s
ed abituale, aven
nti connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie
v
tali da comportare
e un degrado delle
d
condizionii di lavoro e ido
onei a comprom
mettere la salutte o la professio
onalità o la dignità del lavorattore stesso nell'ambito dell'uffficio
di apparteenenza o, addiriittura, tali da esscluderlo dal co
ontesto lavorativo di riferimen
nto.
2. In relazzione al comm
ma 1, le parti, anche con rifeerimento alla risoluzione
r
del Parlamento EEuropeo del 20
0 settembre 20
001,
riconoscon
no la necessitàà di avviare ad
deguate ed opportune iniziattive al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che
assumono
o rilevanza sociaale, nonché di prevenire il veerificarsi di posssibili conseguen
nze pericolose per la salute fiisica e mentalee del
lavoratoree interessato e, più in generalee, migliorare la qualità e la sicu
urezza dell'amb
biente di lavoro
o.
3. Nell'ambito delle form
me di partecipazzione previste dall'art.6,
d
lett. D)
D del CCNL del 16 febbraio 19
999 sono, pertaanto, istituiti, entro
g
dall'entraata in vigore del
d presente co
ontratto, speciffici Comitati Paaritetici presso
o ciascuna amm
ministrazione con i
sessanta giorni
seguenti compiti:
c
a) raccoltaa dei dati relattivi all'aspetto quantitativo e qualitativo de
el fenomeno deel mobbing in relazione alle materie di pro
opria
competenza;
uazione delle possibili cause del
d fenomeno, con
c particolare riferimento alla verifica dell'eesistenza di con
ndizioni di lavoro o
b) individu
fattori orgganizzativi e gesstionali che posssano determinare l'insorgere di situazioni peersecutorie o dii violenza morale;
c) formulaazione di proposte di azioni po
ositive in ordinee alla prevenzione e alla represssione delle situ
uazioni di criticità, anche al fin
ne di
realizzare misure di tutela del dipenden
nte interessato;
d) formulaare proposte peer la definizionee dei codici di condotta.
4. Le proposte formulatee dai Comitati vengono presen
ntate alle amministrazioni per i conseguenti aadempimenti trra i quali rientraano,
in particolare, la costituzione ed il funzio
onamento di sp
portelli di ascoltto, nell'ambito delle strutturee esistenti, l'istittuzione della figgura
nché la definizio
one dei codici, sentite le organ
nizzazioni sindaacali firmatarie..
del consigliere/consiglierra di fiducia non
5. In relazione all'attivittà di prevenzio
one del fenom
meno di cui al comma 3, i Comitati valuteranno l'opportunità di attu
uare,
nerali per la forrmazione, previsti dall'art.26 del
d CCNL del 16
6 febbraio 1999, idonei intervventi formativi e di
nell'ambito dei piani gen
mento del perso
onale, che posso
ono essere finaalizzati, tra l'altrro, ai seguenti obiettivi:
o
aggiornam
a) affermare una culturra organizzativva che comporrti una maggio
ore consapevolezza della graavità del fenomeno e delle sue
nze individuali e sociali;
conseguen
3
Ai sensi dell’aart. 21 Legge 4 noovembre 2010, n.. 183, il comitatoo mobbing conflu
uisce, insieme al comitato
c
pari oppportunità, nel Com
mitato unico di gaaranzia
che ne acquisiscce le competenze indicate nei Conttratti Collettivi
35
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
b) favoriree la coesione e la solidariettà dei dipendeenti, attraverso
o una più speecifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interperso
onali all'interno
o degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della
d
motivazio
one e dell'affezzione all'ambieente
lavorativo da parte del peersonale.
mponente designato da ciasccuna delle orgaanizzazioni sind
dacali di compaarto firmatariee del
6. I Comittati sono costittuiti da un com
presente CCNL e da un pari numero di rappresentaanti dell'ammin
nistrazione. Il Presidente dell Comitato viene designato tra
t i
ntanti dell'amm
ministrazione ed
d il vicepresideente dai comp
ponenti di partte sindacale. P
Per ogni compo
onente effettivvo é
rappresen
previsto un componente supplente.
Ferma rim
manendo la composizione paritetica dei Co
omitati, di essi fa parte anch
he un rappreseentante del Comitato per le pari
opportunità, appositameente designato da
d quest'ultimo
o, allo scopo di garantire il raccordo tra le atttività dei due orrganismi.
7. Le Amm
ministrazioni faavoriscono l'op
peratività dei Comitati
C
e garaantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento
o. In
particolaree valorizzano e pubblicizzano
o con ogni mezzo, nell'ambito
o lavorativo, i risultati
r
del lavo
oro svolto dagli stessi. I Com
mitati
sono tenuti a svolgere un
na relazione annuale sull'attiviità svolta.
8. I Comitaati di cui al pressente art.riman
ngono in carica per la durata di
d un quadrienn
nio e comunquee fino alla costittuzione dei nuo
ovi. I
componen
nti dei Comitati possono esserre rinnovati nell'incarico per un solo mandato
o.
C
CODICE
DI CONDOTTA RELATIV
VO ALLE MOLEESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
arrticolo 17 CCNLL 2002-05)
1. Le amm
ministrazioni, neel rispetto dellee forme di parttecipazione di cui
c al CCNL del 16 febbraio 1
1999, adottano con proprio attto il
codice di condotta
c
relativvo ai provvedim
menti da assum
mere nella lotta contro le moleestie sessuali nei luoghi di lavo
oro, come prevvisto
dalla racco
omandazione della
d
Commissiione del 27.11..1991, n. 92/13
31/CEE. Le parrti, allo scopo d
di fornire linee
e guida uniform
mi in
materia, allegano a titolo
o esemplificativvo il codice–tipo
o.
36
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Capitolo II
GATIVE SINDACALI
DIRITTI E PREROG
DIRITTI E PREROGA
ATIVE SINDACA
ALI NEI LUOGHI DI LAVORO
articolo 42
2 decreto legislaativo 165/2001
1 smi
1. Nelle pubbliche ammiinistrazioni la libertà e l'attività sindacale son
no tutelate nellee forme previstte dalle disposizzioni della leggee 20
maggio 19
970, n. 300, e successive modificazioni ed inttegrazioni. Fino
o a quando non
n vengano emanate norme di carattere geneerale
sulla rappresentatività siindacale che so
ostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazionii, in attuazionee dei
criteri di cui
c all'articolo 2,
2 comma 1, letttera b) della leegge 23 ottobre
e 1992, n. 421, osservano le d
disposizioni segguenti in materia di
rappresen
ntatività delle organizzazioni
o
sindacali ai fini dell'attribuzion
ne dei diritti e delle
d
prerogativve sindacali nei luoghi di lavoro e
dell'esercizio della contraattazione colletttiva.
2. In ciasccuna amministrrazione, ente o struttura amm
ministrativa di cui al comma 8, le organizzazio
oni sindacali ch
he, in base ai crriteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative
t
per la
l sottoscrizion
ne dei contrattti collettivi, po
ossono costituire rappresentaanze
sindacali aziendali
a
ai senssi dell'articolo 19
1 e seguenti della
d
legge 20 maggio
m
1970, n.. 300, e successsive modificazio
oni ed integraziioni.
Ad esse sp
pettano, in prop
porzione alla raappresentativitàà, le garanzie previste dagli artticoli 23, 24 e 3
30 della medesima legge n.300
0 del
1970, e le migliori condizzioni derivanti dal
d contratti colllettivi.
3. In ciascu
una amministraazione, ente o struttura
s
ammiinistrativa di cu
ui al comma 8, ad
a iniziativa anche disgiunta delle
d
organizzazzioni
sindacali di
d cui al comm
ma 2, viene altrresì costituito, con le modalittà di cui ai com
mmi seguenti, un organismo di rappresentaanza
unitaria deel personale meediante elezion
ni alle quali é gaarantita la parte
ecipazione di tu
utti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti colleettivi nazionali,, tra l'ARAN e le confederazio
oni o organizzaazioni sindacali rappresentativve ai
sensi dell'aarticolo 43, son
no definite la co
omposizione deell'organismo dii rappresentanzza unitaria del p
personale e le specifiche
s
modaalità
delle elezioni, preveden
ndo in ogni casso il voto segrreto, il metodo
o proporzionalle e il periodicco rinnovo, con esclusione della
d
prorogabillità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre
o
alle organ
nizzazioni che, in base ai crite
eri dell'articolo
o 43,
siano amm
messe alle tratttative per la sottoscrizione dei
d contratti co
ollettivi, anche ad altre organ
nizzazioni sindaacali, purché siiano
costituite in associazione con un prop
prio statuto e purché abbian
no aderito aglii accordi o contratti collettivvi che disciplin
nano
l'elezione e il funzionameento dell'organismo. Per la presentazione de
elle liste, può esssere richiesto a tutte le organizzazioni sindaacali
promotrici un numero di
d firme di dipendenti con diritto al voto non
n superiore al 3 per cento
o del totale de
ei dipendenti nelle
n
amministrrazioni, enti o sttrutture ammin
nistrative fino a duemila dipen
ndenti, e del 2 per
p cento in queelle di dimensio
oni superiori.
5. I medessimi accordi o contratti collettivi possono preevedere che, allle condizioni di cui al comma 8
8, siano costituite rappresentaanze
unitarie deel personale co
omuni a più am
mministrazioni di enti di modeste dimension
ni ubicati nel m
medesimo territtorio. Essi posssono
altresì preevedere che sian
no costituiti orgganismi di coorrdinamento tra le rappresentaanze unitarie deel personale nelle amministrazzioni
e enti con pluralità di sed
di o strutture dii cui al comma 8.
8
6. I compo
onenti della rap
ppresentanza unitaria
u
del personale sono eq
quiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendaali ai
fini della legge 20 maggiio 1970, n.300,, e successive modificazioni ed
e integrazioni,, e del presente decreto. Gli accordi o contratti
collettivi che
c regolano l'elezione e il fu
unzionamento dell'organismo
o, stabiliscono i criteri e le modalità con cuii sono trasferitte ai
componen
nti eletti della rappresentanzaa unitaria del personale le gaaranzie spettan
nti alle rappressentanze sindacali aziendali delle
d
organizzazzioni sindacali di
d cui al comma 2 che li abbian
no sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medessimi accordi posssono disciplinaare le modalità con le quali la rappresentanzaa unitaria del personale esercita in via esclussiva i
diritti di in
nformazione e di partecipazio
one riconosciuti alle rappresen
ntanze sindacali aziendali dalll'articolo 9 o da altre disposizzioni
della leggee e della contraattazione colletttiva. Essi possono altresì pre
evedere che, ai fini dell'esercizzio della contraattazione colletttiva
integrativaa, la rappresen
ntanza unitaria del personale sia integrata da
d rappresentaanti delle organ
nizzazioni sindaacali firmatariee del
contratto collettivo nazio
onale del compaatto.
37
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
8. Salvo che
c i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristichee del comparto
o, diversi criterri dimensionalii, gli
organismi di cui ai comm
mi 2 e 3 del presente articolo
o possono esse
ere costituiti, allle condizioni p
previste dai com
mmi precedentti, in
ciascuna amministrazione
a
e o ente che occcupi oltre quin
ndici dipendentii.
Nel caso di
d amministrazioni o enti con
n pluralità di seedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anch
he presso le seedi o
struttura periferiche
p
che siano considerate livelli decen
ntrati di contratttazione colletttiva dai contrattti collettivi naziionali.
9. Fermo restando quantto previsto dal comma 2, perr la costituzione
e di rappresenttanze sindacali aziendali ai se
ensi dell'articolo
o 19
della leggee 20 maggio 1970, n. 300, e su
uccessive modifficazioni ed inte
egrazioni, la rap
ppresentanza d
dei dirigenti nelle amministraziioni,
enti o strutture amminiistrative é discciplinata, in coerenza con la natura delle loro
l
funzioni, aagli accordi o contratti colleettivi
riguardantti la relativa areea contrattuale.
10. Alle figgure profession
nali per le quali nel contratto collettivo
c
del co
omparto sia preevista una disciiplina distinta ai
a sensi dell'articolo
40, comm
ma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanzza unitaria del personale, an
nche
mediante l'istituzione, teenuto conto della loro incideenza quantitatiiva e del numeero dei compo
onenti dell'orgaanismo, di speccifici
collegi elettorali.
11. Per qu
uanto riguarda i diritti e le prerogative sind
dacali delle orgganizzazioni sindacali delle minoranze linguiistiche, nell'am
mbito
della provvincia di Bolzano e della regio
one Valle d'Aosta, si applica quanto
q
previsto
o dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
d
Repubblica 6 gennaio 197
78, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicemb
bre 1989 n. 430.
C
CONTRIBUTI
SINDACALI
articolo 12-bis
1
CCNL inttegrativo 1994//97
denti hanno faccoltà di rilasciare delega, a favvore dell’organ
nizzazione sindaacale da loro prescelta, per la riscossione di una
1. I dipend
quota mensile dello stip
pendio per il paagamento dei contributi
c
sindaacali nella misu
ura stabilita daai competenti organi
o
statutari. La
messa all’amministrazione a cu
ura del dipendeente o dell’orgaanizzazione sind
dacale interessaata.
delega é rilasciata per isccritto ed é trasm
2. La delegga ha effetto daal primo giorno del mese succeessivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revo
ocare in qualsiaasi momento laa delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relattiva comunicaziione
ppartenenza e all’organizzazio
one sindacale in
nteressata. L’efffetto della revvoca decorre daal primo giorno
o del
all’amministrazione di ap
o di presentazio
one della stessa.
mese succcessivo a quello
4. Le trattenute devono essere operatee dalle singole amministrazion
a
i sulle retribuzioni dei dipend
denti in base allle deleghe ricevvute
e sono verrsate mensilmeente alle organizzzazioni sindacaali interessate secondo
s
modallità concordate con l’amministtrazione.
5. Le amm
ministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi,
t
alla segre
etezza sui nominativi del perso
onale delegantte e sui versam
menti
effettuati alle organizzazioni sindacali.
OLARITÀ DEI PERMESSI E DELLLE PREROGATIV
VE SINDACALI
TITO
a
articolo
9 CCNL 1998/01
1. La titolarità dei perm
messi sindacali nei luoghi di laavoro, così com
me previsto daall’articolo 10, comma 1 dell’accordo colletttivo
ui distacchi, asp
pettative e perm
messi nonché sulle
s
altre prero
ogative sindacaali, sottoscritto il 7 agosto 199
98, compete co
on le
quadro su
modalità e nelle quantitàà previste dall’aaccordo stesso ai
a seguenti sogggetti:
a) compon
nenti delle rapp
presentanze sin
ndacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’acccordo collettivo
o quadro per laa costituzione delle
d
rappresen
ntanze sindacali unitarie per ili personale deei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la defin
nizione del relaativo
regolamen
nto elettorale, stipulato
s
il 7 aggosto 1998;
38
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
b) dirigentti sindacali:
dei terminali di
d tipo associatiivo delle associiazioni sindacali rappresentatiive che dopo l’eelezione delle R.S.U.
R
siano rim
masti
operativi nei lu
uoghi di lavoro;;
delle organizzaazioni sindacali rappresentativve ammesse alla contrattazion
ne nazionale;
componenti degli organism
mi statutari delle proprie confederazion
ni ed organizzzazioni sindaacali di categgoria
ualora non coin
ncidenti con neessuno dei sogggetti di cui alla lett.
rappresentativve non collocatti in distacco o aspettativa, qu
a) ed ai due prrecedenti alineaa.
D
DIRITTO
DI ASSSEMBLEA
arrticolo .2 CCNQ
Q 7/8/1998
1. Fatta salva la compettenza dei conttratti collettivi di comparto o area a definire condizioni d
di miglior favo
ore nonché quaanto
previsto in
n materia dai CCNL
C
vigenti, i dipendenti pu
ubblici hanno diritto di parteccipare , durantee l’orario di lavvoro, ad assemblee
sindacali in
n idonei locali concordati
c
con l’amministrazio
one, per 10 ore
e annue pro cap
pite senza decurtazione della retribuzione.
r
2. Le asssemblee, che riguardano la generalità deei dipendenti o gruppi di essi,
e
possono eessere indette
e singolarmentte o
congiuntamente, con speecifico ordine del giorno su maaterie di interessse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’articolo 10.
ordine del giorn
no e l’eventuale
e partecipazion
ne di dirigenti ssindacali estern
ni sono comunicate
3. La convvocazione, la seede, l’orario, l’o
all’ufficio gestione del personale
p
con preavviso
p
scrittto almeno tre giorni prima. Eventuali
E
condizioni eccezionali e motivate che
mento della daata dell’assemblea devono essere da questa
comportasssero l’esigenzza per l’amministrazione di uno spostam
comunicatte per iscritto entro
e
48 ore prima alle rappressentanze sindacali promotrici..
4. La rilevaazione dei parttecipanti e delle ore di parteccipazione di ciascuno all’assem
mblea é effettu
uata dai respon
nsabili delle singgole
unità operrative e comuniicata all’ufficio per la gestionee del personale..
5. Nei cassi in cui l’attivittà lavorativa sia articolata in turni, l’assemb
blea é svolta di norma all’inizzio o alla fine di
d ciascun turno di
lavoro. An
naloga disciplinaa si applica per gli uffici con seervizi continuativi aperti al pub
bblico.
DIRITTO DI ASSSEMBLEA
D
articolo 2 CCNL integgrativo 1998/01
1
1. I dipen
ndenti del com
mparto hanno diritto
d
a parteecipare, durantte l’orario di laavoro, ad asseemblee sindacaali, in idonei lo
ocali
concordatti con le Ammin
nistrazioni, per n.
n 12 ore annuee pro capite sen
nza decurtazion
ne della retribuzione.
2. Le assem
mblee che riguardano la geneeralità dei dipen
ndenti o gruppi di essi posson
no essere indettte con specifico
o ordine del gio
orno
su materiee di interesse siindacale e del laavoro:
- singolarm
mente o congiuntamente da una o più orgganizzazioni sin
ndacali rappressentative nel ccomparto ai se
ensi dell’articolo 1,
comma 6 del
d CCNQ del 7 agosto 1998 su
ulle prerogativee sindacali.
- dalla R.SS.U. nel suo com
mplesso e non dai singoli com
mponenti, con le modalità delll’articolo 8, co
omma 1 dell’acccordo quadro sulla
s
elezione delle
d
RSU del 7 agosto
a
1998 4;
- da una o più organizzazioni sindacali raappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiun
ntamente con la RSU;
3. Per quaanto non previssto e modificato
o dal presente articolo resta ferma
f
la discipliina del diritto d
di assemblea prrevista dall’articolo
2 del Ccnq
q 7 agosto 1998
8 sulle modalitàà di utilizzo dei distacchi,
d
aspetttative e permeessi nonché dellle altre prerogaative sindacali.
6. Durantee lo svolgimentto delle assemb
blee deve esserre garantita la continuità
c
dellee prestazioni in
ndispensabili ne
elle unità operaative
interessate secondo quan
nto previsto dai singoli accord
di di comparto.
DIRITTO DI AFFFISSIONE
articolo 3 CCNQ
Q 7/8/1998
39
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1. I soggettti di cui all’artticolo 10. hann
no diritto di afffiggere, in appo
ositi spazi che l’amministrazio
l
one ha l’obbligo
o di predisporrre in
luoghi accessibili a tutto il personale all’’interno dell’un
nità operativa , pubblicazioni, testi
t
e comuniccati inerenti a materie
m
di intereesse
nformatica
sindacale e del lavoro, uttilizzando , ove disponibili, ancche sistemi di in
LOCALI
articolo 4 CCNQ
Q 7/8/1998
1. Ciascun
na amministrazione con almen
no duecento dip
pendenti pone permanentemeente e gratuitamente a dispossizione dei sogggetti
di cui alll’articolo 10, l’u
uso continuativvo di un idoneo
o locale comune
e - organizzato con
c modalità co
oncordate con i medesimi - peer
consenttire l’esercizio delle
d
loro attivittà.
2. Nelle amministrazioni con un numerro inferiore a duecento
d
dipen
ndenti gli organ
nismi rappresentativi hanno diritto
d
di usufru
uire,
l
riunioni, posto
p
a disposizzione da parte dell’amministrrazione nell’ambito
ove ne faccciano richiestaa, di un locale idoneo per le loro
della strutttura.
OLARITÀ E FLESSSIBILITÀ IN TEM
MA DI PERMESSSI SINDACALI
TITO
arrticolo 10 CCNQ
Q 7/8/1998
nno titolo ad u
usufruire nei lu
uoghi di lavoro
o dei
1.
I dirrigenti sindacali che, ai sensi dell’accordo sttipulato il 7 aggosto 1998 han
permessi sindacali
s
retribu
uiti, giornalieri od orari, di cui all’articolo 9 per l’espletamen
nto del loro mandato, sono:
i com
mponenti delle RSU;
i dirigenti sindacali rappresentan
nze aziendali (R
RSA) delle asso
ociazioni rappreesentative ai sensi dell’artico
olo 10 dell’acco
ordo
8;
stipulato il 7 agosto 1998
d tipo associativvo delle associaazioni sindacali rappresentativve che dopo la elezione
e
delle RSU,
R
i diriigenti sindacali dei terminali di
siano rimaasti operativi neei luoghi di lavo
oro nonché queelli delle medessime associazioni, aventi titolo
o a partecipare alla contrattaziione
collettiva integrativa,
i
ai sensi
s
dell’artico
olo 5 dell’accord
do stipulato il 7 agosto 1998;
- dirigentii sindacali che siano compon
nenti degli orgganismi direttivvi delle propriee confederazio
oni ed organizzzazioni sindacali di
categoria rappresentativee non collocati in distacco o asspettativa.
ociazioni sindacali rappresenttative entro dieci giorni dallla proclamazione degli elettii nelle RSU ind
dicano per iscritto
2. Le asso
all’amministrazione i nom
minativi dei dirrigenti sindacali titolari delle prerogative
p
e libertà sindacali di cui al comm
ma 1. Con le steesse
v
comun
nicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del seco
ondo e terzo alinea del comma uno hanno tiitolo
modalità vengono
ai permesssi di cui al contiingente delle asssociazioni sind
dacali rappresentative.
3. I dirigen
nti sindacali ind
dicati nel comm
ma 1 possono fruire
f
dei perm
messi retribuiti loro spettanti, oltre che per la
l partecipazion
ne a
trattative sindacali, anchee per presenziaare a convegni e congressi di natura
n
sindacalee.
s
equiparati a tutti gli effeetti al servizio p
prestato. Tale disciplina
d
si app
plica
4. I permeessi sindacali reetribuiti, giornaalieri ed orari, sono
anche ai permessi usufrruiti dai dirigenti sindacali dei comparti sccuola e ministeeri operanti all’estero per la partecipazione ai
d
organismii direttivi statuttari.
congressi, convegni di naatura sindacale o alle riunioni degli
g
od orari spettanti ai
a dirigenti sindacali di cui al comma
c
1 dal seecondo al quarrto alinea, posssono
5. I permeessi sindacali, giornalieri
essere cum
mulati sino al teetto massimo spettante. Per i componenti de
elle RSU i permeessi possono esssere cumulati per periodi - an
nche
frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.
6. Nell’utillizzo dei permeessi deve comun
nque essere garantita la funzio
onalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa comunquee denominata - di appartenenza del dipend
dente . A tale scopo,
s
della fru
uizione del perrmesso sindacaale va previameente
avvertito il dirigente ressponsabile dellla struttura seccondo le modaalità concordatte in sede deccentrata. La ve
erifica dell’effetttiva
ne dei permesssi sindacali daa parte del dirrigente sindacaale rientra nella responsabiliità dell’associazione sindacale di
utilizzazion
apparteneenza dello stessso.
7. Le riunioni con le qualli le pubbliche amministrazion
ni assicurano i vari
v livelli di relazioni sindacali nelle materie
e previste dai CCNL
C
malmente - al di fuori dell’orarrio di lavoro. Ovve ciò non sia possibile
p
sarà co
omunque garan
ntito - attraversso le
vigenti avvvengono - norm
relazioni sindacali
s
previsste dai rispettivvi contratti collettivi - l’esple
etamento del loro mandato, attivando proccedure e modaalità
idonee a tal fine.
40
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
PERMEESSI PER LE RIU
UNIONI DI ORGA
ANISMI DIRETTTIVI STATUTAR
RI
arrticolo 11 CCNQ
Q 7/8/1998
ociazioni sindaccali rappresentaative sono , altresì, titolari di ulteriori perm
messi retribuiti,, orari o giornaalieri, - conferm
mati
1. Le asso
nell’ambitto dei permessi esistenti al 1 dicembre 1997
7 dall’articolo 44,
4 comma 1, lett. f) primo p
periodo del d.lggs 80/1998 -.peer la
partecipazzione alle riuniioni degli organismi direttivi statutari nazio
onali, regionali,, provinciali e territoriali dei dirigenti sindaacali
indicati neell’articolo 10, comma 1 che siano compon
nenti degli orgaanismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazzioni
sindacali di
d categoria non
n collocati in disstacco o aspetttativa.
2. Il contin
ngente delle oree di permesso di
d cui al commaa 1, in ragione di
d anno, é costittuito da n. 475.512 ore, di cui n. 47.551 riservvate
alle confed
derazioni dei co
omparti e dellee aree dirigenziaali, n. 385.877 alle
a organizzaziioni di categoriaa rappresentative e n. 42.084 alle
aree dirigeenziali. Ciascun
na confederazio
one ed organizzzazione sindacaale non può superare il contin
ngente delle orre assegnate co
on la
ripartizion
ne indicata nellee tabelle allegatto da 11 a 20 del presente con
ntratto.
3. Le confeederazioni posssono far utilizzaare i permessi di
d cui al comma 2 alle proprie organizzazioni
o
d
di categoria.
4. Da parrte delle organ
nizzazioni sindaacali rappresen
ntative apparte
enenti alla stessa sigla sono ammesse utillizzazioni in fo
orma
compensaativa dei permessi sindacali cittati al comma 2 fra comparto e rispettiva areea della dirigenzza ovvero tra diversi comparti e/o
aree.
municano alle amministrazion
a
nza i nominativi dei
i di appartenen
5. In appliccazione del preesente articolo le organizzazioni sindacali com
dirigenti sindacali aventi titolo.
6. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l’aarticolo 10, com
mma 6.
na amministraziione, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, com
munica al Diparttimento della ffunzione pubblica i permessi fruiti
f
7. Ciascun
dai dirigen
nti sindacali in base
b
al presente articolo in sep
parato contegggio.
TITOLARITTÀ IN TEMA DI ASPETTATIVE E PERMESSI SIN
NDACALI NON RETRIBUITI E LLORO FLESSIBILLITÀ
Q 7/8/1998
arrticolo 12 CCNQ
1.
I diriigenti sindacali che ricoprono cariche in seno
o agli organismii direttivi statuttari delle proprie confederazio
oni e organizzazzioni
sindacali rappresentative
r
e possono fruirre di aspettativve sindacali non retribuite peer tutta la duraata del loro maandato. É possibile
l’applicazio
one delle flessiibilità previste dall’articolo 7 in misura non superiore al 50
0% del limite m
massimo previstto dai commi 1 e 2
dello stessso articolo .
2. I dirigenti sindacali indicati nell’articcolo 10, commaa 1 hanno dirittto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazion
ne a
c
e con
nvegni di naturra sindacale, in misura non in
nferiore ad otto
o giorni l’anno
o, cumulabili an
nche
trattative sindacali o a congressi
trimestralmente.
nti di cui al com
mma 2 che inten
ndano esercitarre il diritto ivi previsto
p
devono
o darne comuniicazione scritta al datore di lavvoro
3. I dirigen
di regola tre
t giorni prima per il tramite della
d
propria asssociazione sind
dacale.
4. Ai perm
messi non retribuiti si applica l’articolo 10 com
mma 6.
TUTELLA DEL DIRIGEN
NTE SINDACALEE
arrticolo 18 CCNQ
Q 7/8/1998
1. Il dipen
ndente o dirigeente che riprende servizio all termine del distacco
d
o dell’aspettativa sin
ndacale può, a domanda, esssere
trasferito - con preceden
nza rispetto aglii altri richiedenti - in altra sede
e della propria amministrazion
ne quando dim
mostri di aver svvolto
attività sin
ndacale e di aveer avuto il dom
micilio nell’ultim
mo anno nella sede richiesta ovvero
o
in altra aamministrazion
ne anche di diveerso
comparto della stessa sed
de5.6
2. Il dipendente o dirigen
nte che rientra in servizio ai seensi del comma 1 é ricollocato nel sistema claassificatorio del personale vigeente
mministrazionee ovvero nella qualifica
q
dirigenziale di prove
enienza , fatte salve
s
le anzianiità maturate, e conserva, ovee più
presso l’am
favorevolee, il trattamento
o economico in
n godimento all’atto del trasfe
erimento mediaante attribuzion
ne "ad personam" della differeenza
5
Contratto d’ innterpretazione autentica del 31/05/2001: L’articoloo 18 del CCNQ del
d 7 agosto 19988 é norma di porttata generale e sii applica in tutti i casi
in cui il dirigentte sindacale ripreenda servizio al teermine del distaccco sindacale o an
nticipatamente, per
p qualsiasi motiivo anche personale, purché ricorrrano
le condizioni ogggettive previste dal comma 1 dell’articolo
d
stessso costituite dallla dimostrazionee di aver svolto attività sindacale e di aver avuuto il
domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta”
6
Contratto d’ interpretazione
i
auutentica del 23 Settembre
S
2004: Il
I dirigente sinda
acale che riprendde servizio al terrmine del distaccco o della aspettaativa
sindacale può, a domanda, esseere trasferito, allee condizioni prevviste dall’articolo
o 18, comma 1, anche in una am
mministrazione diversa
d
del medeesimo
comparto di apppartenenza
41
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
con il tratttamento econo
omico previsto per la qualificaa del nuovo ruo
olo di apparten
nenza, fino al riassorbimento a seguito dei fu
uturi
miglioramenti economicii.
ndente o dirigeente di cui al comma
c
1 non può essere discriminato perr l’attività in precedenza svolta quale dirigeente
3. Il dipen
sindacale né può essere assegnato
a
ad atttività che facciiano sorgere co
onflitti di interesse con la stesssa.
4. Il trasferimento in un’u
unità operativaa ubicata in sede diversa da qu
uella di assegnaazione dei dirigenti sindacali in
ndicati nell’articolo
e
predispo
osto solo previo nulla osta delle
d
rispettive organizzazioni sindacali di aappartenenza e della RSU ovve il
10, può essere
dirigente ne
n sia componeente.
5. Le dispo
osizioni del com
mma 4 si applicaano sino alla fin
ne dell’anno succcessivo alla daata di cessazione del mandato sindacale.
6. I dirigeenti sindacali, nell’esercizio
n
d
delle
loro funzioni, non sono
o soggetti alla subordinazione gerarchica prevista
p
da legggi e
regolamen
nti.
IN
NCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI
D IMPIEGHI E INCARICHI
articolo
o 53 d.lgs. n. 16
65 del 2001 smi
Omissis
1-bis. Non
n possono esserre conferiti incaarichi di direzione di strutture deputate alla gestione
g
del personale a sogge
etti che rivestan
no o
abbiano riivestito negli ultimi due anni cariche in parttiti politici o in organizzazionii sindacali o ch
he abbiano avuto negli ultimi due
anni rappo
orti continuativvi di collaborazio
one o di consullenza con le pre
edette organizzzazioni.
Omissis
Il Ministrro Renato Bruunetta nella Circolare
C
n. 111 del 6/8/2010
0, interpretativva relativa alll'articolo 53, comma 1 bis, del
d.lgs. n. 165
1 del 2001, riportata nellle pagine segguenti, ha chia
arito che il diivieto di confeerire incarichii dirigenziali, nei
confrontii di chi rivestee o abbia riveestito cariche politiche
p
o sindacali negli ultimi due annni, vale solo per gli uffici che
esercitano la loro comppetenza unicaamente nella gestione
g
del peersonale. La preclusione
p
noon vale, invecee, per le struttture
dell'amministrazione inn cui la gestioone del personnale sia solo una
u delle comppetenze eserciitate.
A fugare ogni dubbio circa
c
la possibbilità di accessso agli incariichi dirigenziaali per i sindaccalisti e i poliitici intervienee un
passaggioo della circolaare, che testualmente recitaa: «Non é com
mpresa nella previsione
p
la preposizione ad uffici che, tra
le altre coompetenze, svvolgono anchee l'attività di gestione
g
del peersonale e, in generale, la ppreposizione alle
a strutture alle
quali, speecie in ammiinistrazioni dii dimensioni ridotte,
r
fanno
o capo tutte le
l competenzee generali di gestione, tra cui
quella relativa al personale interno (ad esempio, i dirigenti sccolastici e, comunque, tutti i dirigenti cu
ui viene attribuuito
un incariico di funzionee su un ufficioo, i quali, com
me noto, hanno
o competenza sulla gestione del persona
ale assegnato alla
a
propria struttura)».
s
L'iintervento dellla funzione puubblica propo
one una interppretazione chee limita la sferra di applicabiilità
della nuoova disciplinaa al solo casoo espressamennte previsto dalla
d
norma ovvero
o
alla ppreposizione a strutture che si
occupino esclusivamennte di gestionne del personaale, a patto che
c tale comppetenza sia l'uunica esercita
ata dall'ufficioo di
riferimennto.
42
VAD
DEMECUM DEL DIPENDENTE PUB
BBLICO
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DEMECUM DEL DIPENDENTE PUB
BBLICO
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DEMECUM DEL DIPENDENTE PUB
BBLICO
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DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Capito
olo III
IL RAP
PPORTO DI
D LAVOR
RO: costitu
uzione e controverrsie
FONTII
articolo 2 decreto legislaativo 165/2001 smi
1. Le amm
ministrazioni pu
ubbliche definisscono, secondo
o principi generali fissati da disposizioni
d
di legge e, sulla base
b
dei medessimi,
mediante atti organizzatiivi secondo i risspettivi ordinam
menti, le linee fondamentali
f
di organizzazione degli uffici; in
ndividuano gli uffici
u
di maggiore rilevanza e i modi di conferrimento della titolarità dei me
edesimi; determ
minano le dotazzioni organiche
e complessive. Esse
ispirano laa loro organizzaazione ai seguen
nti criteri:
a) funzionalità rispetto aii compiti e ai prrogrammi di atttività, nel perse
eguimento deglli obiettivi di effficienza, efficaccia ed economicità.
A tal fine, periodicamen
nte e comunqu
ue all'atto dellla definizione dei programmi operativi e d
dell'assegnazion
ne delle risorsee, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità,
f
garaantendo adegu
uati margini allee determinazio
oni operative e gestionali da assumersi ai se
ensi dell'articollo 5,
comma 2;
c) collegamento delle attività
a
degli uffici, adeguand
dosi al dovere di comunicazzione interna eed esterna, ed
d interconnessiione
mediante sistemi informaatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trassparenza dell'azzione amministtrativa, anche attraverso
a
t'istiituzione di app
posite strutture per
l'informazione ai cittadin
ni e attribuzion
ne ad un unico
o ufficio, per ciascun
c
proced
dimento, della responsabilità complessiva dello
d
stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio
o e di aperturaa degli uffici co
on le esigenze dell'utenza
d
e co
on gli orari dellle amministrazzioni
pubbliche dei Paesi dell'U
Unione europeaa.
1-bis. I critteri di organizzaazione di cui al presente artico
olo sono attuatti nel rispetto della
d
disciplina iin materia di trrattamento dei dati
personali.
2. I rapporrti di lavoro deii dipendenti deelle amministrazzioni pubbliche
e sono disciplinaati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro
V del codice civile e dalle leggi sui rap
pporti di lavoro
o subordinato nell'impresa, faatte salve le diverse disposizioni contenutee nel
presente decreto
d
, che co
ostituiscono dissposizioni a carattere imperativo . Eventuali disposizioni
d
di llegge, regolame
ento o statuto, che
introducan
no discipline dei
d rapporti di lavoro la cui applicabilità
a
siaa limitata ai diipendenti dellee amministrazio
oni pubbliche, o a
categorie di essi, posso
ono essere derogate da succcessivi contrattti o accordi collettivi
c
e, peer la parte de
erogata, non sono
s
ulteriormeente applicabili, solo qualora ciò
c sia espressamente previsto
o dalla legge .
3. I rapporti individuali di
d lavoro di cuii al comma 2 sono
s
regolati contrattualmentte. I contratti ccollettivi sono stipulati secondo i
criteri e lee modalità prevviste nel titolo III del presente decreto;i contrratti individuali devono conforrmarsi ai principi di cui all'articolo
45, comm
ma 2. L'attribuzzione di trattam
menti economiici può avvenirre esclusivameente mediante contratti colle
ettivi e salvo i casi
previsti daal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le
l ipotesi di tuttela delle retrib
buzioni di cui all'articolo 47-biss, o, alle condizzioni
previste, mediante
m
contratti individuali. Le disposizio
oni di legge, re
egolamenti o atti amministrativi che attribu
uiscono increm
menti
retributivi non previsti da
d contratti cesssano di avere efficacia a far data dall'entraata in vigore daal relativo rinno
ovo contrattuaale. I
trattamenti economici piiù favorevoli in godimento son
no riassorbiti co
on le modalità e nelle misure previste dai co
ontratti collettivvi e i
risparmi di spesa che ne conseguono inccrementano le risorse disponibili per la contrrattazione colleettiva.
3-bis. Nel caso di nullitàà delle disposizzioni contrattuaali per violazion
ne di norme im
mperative o deei limiti fissati alla
a contrattaziione
collettiva, si applicano glii articoli 1339 e 1419 secondo
o comma, del co
odice civile.
52
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
IL CONTR
RATTO INDIVID
DUALE DI LAVORO
a
articolo
14 CCNL 1994-97
1. Il rappo
orto di lavoro a tempo indeeterminato o determinato
d
é costituito e reegolato da con
ntratti individuali e dal preseente
contratto, nel rispetto deelle disposizionii di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro
o individuale, peer il quale é rich
hiesta la forma scitta, sono comunque indicaati:
a) tipologgia del rapporto
o di lavoro;
b) data dii inizio del rapp
porto di lavoro;
c) qualificca di inquadram
mento professio
onale e livello re
etributivo iniziaale;
d) mansio
oni corrispondeenti alla qualificca di assunzione
e;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività
d
lavo
orativa;
t
determinato;
g) termine finale in caso di rapporto a tempo
l
é regolato dalla disciplina del contrattto collettivo viggente anche peer le
3. Il contraatto individualee specifica che il rapporto di lavoro
cause che costituiscono le condizioni riisolutive del co
ontratto di lavo
oro. É, in ogni modo,
m
condizione risolutiva del contratto, seenza
d reclutamento
o che ne costituisce il presuppo
osto.
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di
ontratto individuale
4. L'assunzzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziaale. In quest'ulttimo caso, il co
di cui al co
omma 1 indica anche
a
l'articolaazione dell'orario di lavoro asssegnata, nell'am
mbito delle tipo
ologie di cui all'aarticolo 15, com
mma
6.
5. L'ammiinistrazione prima di proced
dere alla stipullazione del contratto di lavo
oro individualee ai fini dell'asssunzione, invitta il
destinatarrio a presentarre la documenttazione prescriitta dalle dispo
osizioni regolan
nti l'accesso al rapporto di laavoro, indicata nel
bando di concorso, asseegnandogli un termine non inferiore a tren
nta giorni. Nello stesso term
mine il destinatario , sotto la sua
bilità, deve dich
hiarare, salvo quanto
q
previsto
o dal comma 8 dell’articolo 15, di non aveere un altro rapporto di lavoro a
responsab
tempo ind
determinato o determinato
d
co
on altra ammin
nistrazione, pub
bblica o privataa, e di non trovvarsi in nessunaa delle situazion
ni di
incompatibilità richiamate dall’articolo
o 58 del d.lgs. n. 29 del 199
93. In caso con
ntrario, unitam
mente ai docum
menti, deve esssere
mente presentatta la dichiarazio
one di opzione per la nuova am
mministrazionee.
espressam
6. Scaduto
o inutilmente il termine di cui al comma 5, l'aamministrazione
e comunica di non
n dar luogo aalla stipulazione
e del contratto..
7. Il contrratto individuaale di cui al co
omma 1, con decorrenza
d
dalla data di app
plicazione del presente contratto, sostituissce i
provvedim
menti di nominaa dei candidati da assumere. In ogni caso prroduce i medessimi effetti dei provvedimenti di nomina preevisti
dagli artt. 17 e 28 del DPR
R 9 maggio 199
94, n. 487.
PERIODO DI PROVA
P
articolo 14-bis CCNL 199
94-97, modificaato dal CCNL in
ntegrativo 1998
8/01
1. Il dipend
dente assunto in servizio a tem
mpo indetermin
nato é soggetto
o ad un periodo
o di prova la cuii durata é stabilita come seguee;
p le posizioni economiche A1
1;
- 2 mesi per
- 4 mesi per
p le posizioni economiche B2
2, B3, C1, C2.
In base a criteri predeterrminati dall’Am
mministrazione, sentite le OOSSS, possono esssere esonerati dal periodo di prova i dipend
denti
biano già superaato nella medeesima qualifica e profilo professsionale presso
o altra amministtrazione pubbliica. Sono esoneerati
che lo abb
dal period
do di prova i dipendenti
d
app
partenenti ai ru
uoli della mede
esima amminisstrazione che ssiano stati inqu
uadrati in qualifica
superiore a seguito di pro
ocessi di riqualiificazione che ne
n abbiano verifficato l’idoneitàà.
2. Ai fini del compimento
o del suddetto periodo
p
di provva si tiene conto
o del servizio efffettivamente p
prestato.
3. Il period
do di prova é so
ospeso in caso di assenza per malattia e neglli altri casi espreessamente previsti dalla legge
e o dai regolam
menti
vigenti ai sensi
s
dell'artico
olo 72 del d.lgss n. 29 del 1993
3. In caso di maalattia il dipend
dente ha diritto
o alla conservazzione del posto
o per
53
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
un periodo
o massimo di sei mesi, decorsso il quale il rap
pporto può esse
ere risolto. In caso
c
di infortun
nio sul lavoro o malattia derivaante
da causa di
d servizio si app
plica l'articolo 22
2 del presentee CCNL .
4. Le asseenze riconosciute come causaa di sospension
ne ai sensi del comma 3, son
no soggette allo stesso trattaamento econom
mico
previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsaa la metà del periodo di prova ciascuna deelle parti può recedere
r
dal raapporto in quaalsiasi momento senza obbliggo di
preavviso né di indennittà sostitutiva del
d preavviso, fatti salvi i cassi di sospensio
one previsti dal comma 3. Il recesso opera dal
nistrazione devve essere motivato.
momento della comunicaazione alla conttroparte. Il receesso dell'ammin
6. Decorso
o il periodo di prova
p
senza chee il rapporto dii lavoro sia statto risolto, il dipendente si inteende confermato in servizio co
on il
riconoscim
mento dell'anziaanità dal giorno
o dell'assunzion
ne a tutti gli effe
etti.
7. In caso di recesso, la retribuzione vieene corrispostaa fino all'ultimo
o giorno di effeettivo servizio ccompresi i rate
ei della tredicessima
o maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione co
orrispondente alle
a giornate di ferie maturate e non godute.
mensilità ove
8. Il period
do di prova non
n può essere rin
nnovato o proro
ogato alla scade
enza.
9. Il dipen
ndente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparrto, durante il periodo di pro
ova, ha diritto alla
conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o perr recesso dello stesso dipendeente
d
nellaa qualifica e pro
ofilo di provenieenza.
rientra, a domanda,
10. Al dipendente già in
n servizio a tem
mpo indetermin
nato presso un
n’amministrazio
one del comparto, vincitore di
d concorso preesso
d altro comparrto, é concesso
o un periodo di aspettativa sen
nza retribuzione e decorrenzaa dell’anzianità, per
amministrrazione o ente di
la durata del
d periodo di prova.
p
CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI DI LA
AVORO
articolo 63 decreto
d
legislatiivo 165/2001 smi
1. Sono devo
olute al giudicee ordinario, in funzione di giudice
g
del lavoro, tutte le controversie
c
reelative ai rapp
porti di lavoro alle
dipendenze deelle pubbliche amministrazion
a
ni di cui all'articcolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relaative ai rapportti di lavoro di cui al
comma 4, inccluse le contro
oversie concernenti l'assunzio
one al lavoro, il conferimen
nto e la revocaa degli incarich
hi dirigenziali e la
responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti lee indennità di fine
f
rapporto, comunque
c
den
nominate e corrrisposte, ancorrché
vengano in qu
uestione atti am
mministrativi preesupposti.
Quando questti ultimi siano rilevanti ai fin
ni della decisio
one, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice
amministrativo dell'atto amm
ministrativo rileevante nella con
ntroversia non é causa di sosp
pensione del pro
ocesso.
2. Il giudice adotta, nei conffronti delle pubbliche ammin
nistrazioni, tutti i provvedimenti, di accertam
mento, costituttivi o di condan
nna,
richiesti dalla natura dei diriitti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto alll'assunzione, o
ovvero accerta che l'assunzion
ne é
avvenuta in viiolazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintiivo del rapportto di
lavoro.
3. Sono devollute al giudice ordinario, in fu
unzione di giud
dice del lavoro
o, le controverssie relative a co
omportamenti antisindacali delle
d
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della leegge 20 maggio
o 1970, n. 300,, e successive m
modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazion
ni sindacali, dall'ARAN
d
o dalle pubblichee amministrazioni, relative alle proceduree di
contrattazionee collettiva di cui all'articolo 40
0 e seguenti deel presente decrreto.
4. Restano deevolute alla giurrisdizione del giudice
g
amministrativo le conttroversie in maateria di proced
dure concorsuaali per l'assunziione
dei dipendentti delle pubblich
he amministrazzioni, nonché, in sede di giurissdizione esclusiva, le controveersie relative ai rapporti di lavvoro
di cui all'artico
olo 3, ivi comprese quelle attin
nenti ai diritti patrimoniali con
nnessi.
5. Nelle contro
oversie di cui aii commi 1 e 3 e nel caso di cuii all'articolo 64,, comma 3, il riccorso per cassaazione può esse
ere proposto an
nche
per violazione o falsa applicazione dei contrratti e accordi collettivi
c
nazionali di cui all'articolo 40.
INTTERVENTO DELLL'ARAN NELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI DI LLAVORO
articolo 63-bis decreto legislaativo 165/2001 smi)
1. L'ARAN può
ò intervenire nei giudizi innan
nzi al giudice ordinario, in fun
nzione di giudicce del lavoro, aaventi ad oggetto le controveersie
relative ai rap
pporti di lavoro alle dipendenzze delle pubblicche amministraazioni di cui agli articoli 1, com
mma 2, e 70, comma
c
4, al fin
ne di
54
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
garantire la co
orretta interpreetazione e l'unifforme applicazione dei contraatti collettivi. Peer le controverrsie relative al personale
p
di cui all'
articolo 3, derrivanti dalle specifiche disciplline ordinamen
ntali e retributivve, l'intervento
o in giudizio pu
uò essere assicu
urato attraversso la
Presidenza del Consiglio dei ministri
m
- Diparttimento della fu
unzione pubblica, d'intesa con
n il Ministero deell'economia e delle finanze.
articolo 65 “TEENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
C
E NELLE CONTR
ROVERSIE INDIV
VIDUALI” ABROG
GATO DALLA L. 4/11/2010 n.1
183
articolo 66 CO
OLLEGIO DI CON
NCILIAZIONE AB
BROGATO DALLLA L. 4/11/2010
0 n.183
i tentativo dii conciliazione è diventato
o facoltativo e,
e pertanto, nnon deve più necessariameente
Dal 24 noveembre 2010 il
precedere il ricorso al giuudice.
i
nte al tribuna
ale oppure puòò (è mera faccoltà) invitare la controparrte a
Chi rivendicaa un diritto può ricorrere immediatamen
trovare una soluzione
s
concciliativa, il chhe non escludee poi d'intraprrendere l’azione giudiziariaa.
La procedurra è fortemente cadenzata prevedendo maggiore
m
cerrtezza e concllusione in tem
mpi rapidi. Lee novità, prevviste
dalla legge n. 183/2010 (collegato laavoro), sono state illustra
ate dal minisstero del lavvoro nella no
ota protocolloo n.
r
di seeguito.
3428/2010, riportata
Novità delle nuove norme è il fatto che individuano un'unica
u
discip
plina, valida cioè
c sia per ill settore del la
avoro privato che
mo settore, duunque, ne deriiva che dal 244 novembre vviene meno la
a possibilità della
d
pubblico. Coon riferimentoo a quest'ultim
conciliazionee con il «colleegio arbitrale»» (ex articoli 65
6 e 66 del dlg
gs n. 165/20011) e il tentativvo di conciliazzione, facoltattivo,
potrà essere promosso
p
solltanto presso le
l direzioni prrovinciali del lavoro.
l
55
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
MINIST
TERO DEL LAVORO
L
E DELLE
D
POL
LITICHE SO
OCIALI - Circcolare 25 novvembre 2010 prot
p
n. 3428
Oggetto: articcolo 31 della legge 4 novem
O
mbre 2010, n.
n 183. Concilliazioni pressso le Direzion
ni provinciali del lavoro. Prime
P
isstruzioni opeerative nella fase
f
transitorria.
Alle Direzioni Regionali e Prrovinciali del Lavoro
L
e, p.c.
Alla Presidenza
P
del Consiglio dei M
Ministri Dipartiimento della funnzione
pubblica
Alla Direzzione generale ddelle risorse um
mane e affari geenerali
Alla Direzioone generale deella tutela dellee condizioni di lavoro
l
Alla Direzzione generale per
p l'attività isppettiva
OGGETTO: artticolo 31 della legge 4 novem
O
mbre 2010, n. 183.
1
Conciliaziioni presso le Direzioni
D
provvinciali del lavo
oro. Prime istrruzioni
op
operative
nella fase
f
transitoria.
La legge 4 noveembre 2010, n.. 183 (cd. Colllegato Lavoro),, in vigore dal 24 novembre 2010, ha conclluso dopo poco
L
o più di un deccennio
l''esperienza del tentativo obbliigatorio di conciliazione pressso le Direzionii provinciali deel lavoro, avviaato dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
Ill tentativo di conciliazione,
c
q
quindi,
torna ad essere facolttativo. Permane la obbligatorrietà del tentattivo di concilia
azione unicameente in
reelazione ai conntratti certificaati in base al decreto
d
legislaativo 10 settem
mbre 2003, n. 276,
2
come esprressamente preevisto dal combbinato
d
disposto
del secondo comma dell'articolo
d
31 della legge 1833/2010 e del qu
uarto comma deell'articolo 80 ddel decreto legiislativo ora citaato. In
taali casi, peraltrro, il tentativo di conciliazionne dovrà esserre svolto - nellee modalità descritte dall'articcolo 410 c.p.c.,, come novellato dal
C
Collegato
lavorro ed in confoormità ai regollamenti delle commissioni
c
dii certificazionee - presso la ssede medesima
a che ha emannato il
p
provvedimento
d certificazionee.
dì
SSi deve ricordarre, a tale riguarrdo, come, in questi
q
casi, il tenntativo sia obbligatorio non soolo nei confronnti delle parti ch
he hanno sottosscritto
ill contratto certtificato, ma ancche - in ragionne della efficacia giuridica deella certificazione ai sensi delll'articolo 79 d.lgs.
d
n. 276/20003 nei
confronti dei terrzi interessati (ad
(a esempio gli enti amministrrativi) che inten
ndano agire in giudizio controo l'atto di certifficazione. Seconndo la
n
nuova
formulaziione dell'articolo 75 del d.lgs. n. 276/2003 laa certificazione si estende non solo ai contrattti di lavoro e di
d appalto articoolo 84
d
d.lgs.
n. 276/20003), bensì a tutti
t
i contrattti in cui sia deedotta - diretta
amente о indirrettamente - una prestazionee di lavoro. A titolo
essemplificativo, potrà quindi esssere certificatoo il contratto di somministraziione, vale a dirre il contratto, ddi per sé di natu
ura commerciaale, tra
u agenzia perr il lavoro e un utilizzatore, inn quanto oggettoo di questo con
una
ntratto è la fornnitura di forza llavoro, come peeraltro già affeermato
d questo Ministero nella rispoosta ad interpelllo n. 81/2009.
da
Ill testo dell'articcolo 410 c.p.c. in vigore dal 24
2 novembre 20010 introduce per il nuovo tenttativo facoltativvo di conciliaziione, valido sia per il
seettore privato che
c per quello pubblico,
p
numeerose innovaziooni per il ruolo
o delle Direzionne provinciali ddel lavoro, pressso le quali segguita a
trrovare sede la Commissione
C
d provinciale dii conciliazione.
dì
C
COMMISSION
NE E SOTTOCO
OMMISSIONII
Anzitutto muta la composizionne della Comm
A
missione provinnciale di concilliazione plenarria (di norma ccomposta dal Direttore
D
о daa altro
fu
funzionario
dellaa Direzione proovinciale del laavoro che la preesiede, nonché da quattro rapppresentanti dei lavoratori e alltrettanti dei datori di
laavoro) e, conseeguentemente, delle
d
sottocomm
missioni (ridottee a tre membri,, il presidente più
p un rappresentante per i la
avoratori e unoo per i
d
datori
di lavoroo): con riferim
mento alle partti sociali, compponenti di diritto, infatti, la rappresentativvità delle orga
anizzazioni titoolari a
n
nominare
i comm
missari non è più da verificarssi su base nazioonale, ma a livello territoriale.
56
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Ne consegue, in virtù dell'entraata in vigore deella legge n. 1883 del 2010, chee si dovrà proccedere alla costtituzione delle nuove
N
n
Commisssioni e
soottocommissionni e che quelle esistenti
e
seconddo la vecchia coomposizione potranno operaree in regime di prrorogatio.
Ai sensi del secoondo comma deel citato articollo 3 del d.l. n. 293/1994, la Commissione
A
C
prrovinciale di coonciliazione in regime
r
di proroogatio
p "adottare essclusivamente gli
può
g atti di ordinaaria amministrazione, nonchéé gli atti urgentii e indifferibili con indicazionee specifica dei motivi
d urgenza e inddifferibilità". Peeraltro, la tratttazione delle isttante già presen
di
ntate e incardinnate presso la Commissione о le sottocommiissioni
d
deve
ritenersi seenza dubbio attività di ordinarria amministrazzione e, al conteempo, urgente e indifferibile, pposta la riforma del tentativo stesso
d conciliazione..
di
SSotto altro proffilo, poiché ai sensi
s
dell'articoolo 4, comma 1, del d.l. n. 293/1994, "entro il periodo dii proroga gli organi
o
amminisstrativi
sccaduti debbonoo essere ricostiituiti", i Direttoori delle Direzioni provincialii del lavoro dovvranno procedeere nel più breeve tempo possiibile a
riichiedere alle Organizzazioni
O
sindacali e allee Associazioni datoriali
d
maggiormente rapprresentative a livvello territoriale - temporaneaamente
inndividuate secoondo i criteri già
g forniti da quuesto Ministeroo con Circolaree n. 14 dell'11 gennaio 1995 a proposito deella ricostituzionne dei
C
Comitati
provinnciali Inps - la designazione dei
d propri rapppresentanti, un
n componente effettivo
e
e uno supplente, che saranno chiam
mati a
fo
formare
la Com
mmissione e le sottocommissio
s
oni, provvedenddo conseguenteemente, entro e non oltre l'8 ggennaio 2011 (quarantacinqu
(
uesimo
g
giorno
dal 24 noovembre 2010), ad adottare il Decreto Direttooriale di ricostiituzione della Commissione
C
prrovinciale di co
onciliazione.
N
NUOVA
PROCE
CEDURA PER ATTIVARE
A
IL
L TENTATIVO
O
Viene profondam
V
mente modificaata la proceduura per l'attivaazione del tenta
ativo di concilliazione dinanzzi alla Commisssione provinciiale di
conciliazione.
La richiesta di conciliazione
L
c
d
debitamente
com
mpilata deve esssere sottoscrittta da chi la proopone (lavoratoore, datore di la
avoro o committtente)
inn originale, connsegnata a manno o spedita conn raccomandatta A/R o inviata
a a mezzo e-mail certificato allla DPL. Inoltree essa deve esseere, in
copia, consegnaata a mano avveero spedita conn raccomandataa A/R o inviata a mezzo e-maill certificata allla controparte. D'altro canto, specie
s
a
allorquando
le parti
p
hanno giià preventivam
mente raggiuntoo una intesa, la
a richiesta pottrà essere presentata congiun
ntamente nelle stesse
m
modalità
anzidette. Resta escluuso l'invio a mezzzo fax, per esppressa scelta del Legislatore.
Con riferimentoo alla rappresenntanza (del ricoorrente o del coonvenuto) nulla
C
a cambia per laa delega a concciliare e transig
gere che seguiteerà ad
esssere rilasciataa davanti ad unn notaio o ad un
u funzionario della Direzionee provinciale del
d lavoro con ppiena validità, mentre risulterrà non
a
ammissibile
la autentica
a
rilasciiata dall'addettto del Comune o dall' Avvocato
o che rappresennta e assiste il pproprio cliente.
La richiesta di conciliazione
L
c
innterrompe il deecorso della preescrizione e sosspende il decorrso dì ogni term
mine di decaden
nza per la duraata del
teentativo di concciliazione e perr i 20 giorni succcessivi alla suaa conclusione.
La richiesta dì conciliazione deve conteneree articolo 410, comma 6): lee generalità di entrambe le pparti; l'indicaziione del luogoo della
L
conciliazione (qquello dove è soorto il rapportoo, quello dove ha
h sede l'aziend
da o la sua dipendenza cui è aaddetto il lavorratore, quello dove
d
il
laavoratore presttava la sua operra alla fine del rapporto): l'indicazione del lu
uogo dove devoono essere fattee le comunicazioni; l'esposizioone dei
fa e delle ragioni che li sostengono.
fatti
Ill dettato della legge n. 183/22010 impone ai funzionari deella Direzione provinciale
p
dell lavoro di verrificare che la richiesta posseegga i
contenuti essenzziali richiesti, affinché gli sttessi vengano eventualmente
e
integrati, quallora siano parzzialmente omesssi, mentre la totale
m
mancanza
degli elementi indicaali rende la ricchiesta improceedibile, salvo ch
he la controparrte si costituiscca, presentando
o le proprie mem
morie,
inn tal caso l'Uffiicio territoriale informerò il ricorrente affinchhé proceda ad integrare
i
la proopria richiesta.
S
SVOLGIMENT
TO DEL TENTA
TATIVO
A seguito della richiesta di coonciliazione reegolarmente invviata o presenttata a far dataa dal 24 novem
mbre 2010 si attiva
a
una proccedura
fo
fortemente
cadenzata:
- entro 20 giornii dalla richiestaa può aversi l'evventuale deposiito della memorria di controparte contenente le rispettive con
ntrodeduzioni;
- entro 10 giornii dal deposito della
d
memoria di
d controparte i funzionari add
detti della Direzzione provinciaale devono proccedere a convoccare le
p
parti
per la loroo comparizione dinanzi alla Coommissione o soottocommission
ne;
57
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
- entro 30 giornni dalla convoccazione delle paarti deve svolggersi il tentativo
o di conciliazioone dinanzi allaa Commissionee o sottocommisssione
a
articolo
410, com
mma 7).
Anche se la caadenza temporaale è molto neetta non sembbrano esservi ragioni
A
r
perché,, con il conseenso del ricorrrente, il tentativo di
conciliazione poossa avere luoggo anche se l'inntervento del coonvenuto sia giiunto dopo il teermine dei 20 ggiorni. Mentre, all'opposto, è chiaro
c
che la mancata adesione della controparte, allo scadere deii 20 giorni, deteermina la possiibilità di attivarre il ricorso giu
udiziario e, in ipotesi
ip
d impugnativa del
di
d licenziamennto o di tutti gli altri casi nei quali
q
trova appllicazione il noveellato articolo 6 della legge 15
5 luglio 1966, n.
n 604,
(11) 7decorrono i 60 giorni per la presentazionne del ricorso in
i Tribunale (a pena di decaddenza e inefficaccia dell'impugn
nazione). La maancata
a
adesione
della controparte
c
nonn comporterà allcun obbligo peer la Direzione provinciale
p
di qualsivoglia
q
com
municazione all ricorrente.
Espletato il tentaativo, se la connciliazione riescce, anche parziialmente, si red
E
dige processo veerbale sottoscriitto dalle parti e dalla Commisssione
(oo sottocommisssione) nel suo complesso. Il giudice,
g
su istaanza di parte, dichiara
d
esecutivo il verbale. Se non si rag
ggiunge l'accorrdo, la
C
Commissione
(oo sottocommissione) formula unna proposta conciliativa per la
a definizione deella controversiia da inserire obbligatoriamen
o
nte nel
verbale, con esppressa indicazione delle posizzioni manifestate da ambo le parti articolo 411,
4
comma 2)). Il giudice neel successivo giiudizio
teerrà conto del comportamento
c
o tenuto dalle paarti qualora la proposta
p
formu
ulata sia stata rifiutata
r
senza uuna adeguata motivazione.
m
F
FASE
TRANSIITORIA
Inn assenza di essplicite disposizzioni di caratteere transitorio nella legge n. 183/2010 si rittiene di forniree le seguenti indicazioni per quante
q
a
attiene
alle istannze già presentaate presso le Direzioni
D
provinciali del lavoro
o e giacenti allaa data di entratta in vigore dell "Collegato Lavoro",
a quali si appplicano le proceedure previste dalla
alle
d
disciplina vigente prima del
d 24 novembrre.
Per quanto attieene alle istanzze che siano staate proposte prima del 24 no
P
ovembre (che saranno
s
state ppresentate, ovvviamente, seconndo la
p
previgente
formulazione dell'arrticolo 410 c.p..c.) le commissioni, sia nel ca
aso in cui abbiaano già convocaato le parti prim
ma del 24 noveembre,
siia nell'ipotesi io cui non abbiaano ancora fisssato la data di convocazione, dovranno inforrmare le parti ssulla intervenutta non obbligattorietà
d tentativo di conciliazione e sulla possibilità di portaree a termine la conciliazione avanti la sedee adita al fine di pervenire ad
del
a una
trransazione che avrà, in ogni caso, l'efficacia di cui all'ultimoo comma dell'a
articolo 2113 c.cc..
Per quanto attieene ai tentativii di conciliazionne del settore pubblico,
P
p
in co
onsiderazione dell'abrogazione
d
e degli articolii 65 e 66 del decreto
d
leegislativo 30 maarzo 2301, n. 165, si prospettaano, inoltre, le seguenti
s
soluzio
oni in relazionee alle differenti ffattispecie;
a) per quanto riiguarda i colleggi già costituitii operanti alla data del 24 no
ovembre: il pressidente dovrà ccomunicare aglli altri arbitri ed
e alle
p
parti
che abbianno proposto il tentativo
t
di connciliazione in base
b
alla previg
gente normativaa che, per effettto dell'abrogazzione dell'articoolo 66
d d.lgs. n. 1655/2001. il colleegio cessa la propria
del
p
attivitàà "ope legis"., di conseguenzaa, se le parti iintendono conttinuare l'esamee della
controversia (ill tentativo è facoltativo),
f
laa stessa è traasferita avanti alla Commisssione provinciiale di conciliazione (ovveroo alla
soottocommissionne), previa acquuisizione del coonsenso di entraambi i soggetti interessati;
i
b) controversie del pubblico im
mpiego non anccora portate alll'esame del collegio, pur se il tentativo è stato richiesto con
n il vecchio ritoo e gli
a
arbitri
sono statti nominati (o inn corso di nomiina) alla data del
d 24 novembree: va comunicatto che non è posssibile attuare la vecchia proccedura
e che il tentativoo facoltativo saarà svolto avantti alla commissione provincialle di conciliazioone, ove ciascuuna parte maniffesti espressa voolontà
d procedere;
di
7
Ai sensi dell’’articolo 32, com
mmi 2, 3 e 4, deella legge n. 1833/2010 le disposiizioni di cui all’aarticolo 6, comm
ma 1, della legg
ge n. 604/1966, come
c
modificato dal comma
c
1 del meddesimo articolo , si
s applicano anchhe:
a tuttti i casi di invaliddità del licenziam
mento;
ai liccenziamenti che presuppongono
p
laa risoluzione di questioni
q
relative alla qualificazioone del rapporto ddi lavoro o alla leegittimità del term
mine
appoosto al contratto;
al reccesso del committtente nei rapportii di collaborazionne coordinata e co
ontinuativa nella modalità a progeetto;
al traasferimento ai sennsi dell’articolo 2103
2
c.c., con terrmine decorrente dalla data di ricezzione della comuunicazione di trasfferimento;
all’azzione di nullità del
d termine appossto al contratto di
d lavoro, ai sensii degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001,, n. 368, e successsive
modiificazioni, con terrmine decorrente dalla scadenza del
d medesimo;
ai coontratti di lavoro a termine stipulaati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 3668/2001, in corsoo di esecuzione alla
a data di entraata in
vigorre della presente legge, con decorrrenza dalla scadennza del termine;
ai coontratti di lavoro a termine, stipulaati anche in appliicazione di disposizioni di legge previgenti
p
al D.Lgs. n. 368/2001, già conclusi alla data
del 24
2 novembre 20100, con decorrenzaa da tale data;
alla cessione
c
di contraatto di lavoro ex articolo
a
2112 c.cc., con termine deecorrente dalla daata del trasferimennto;
in oggni altro caso inn cui, compresa l’ipotesi previstaa dall’articolo 27
2 del D.Lgs. 100 settembre 20033, n. 276, si chieeda la costituzione o
l’acccertamento di un rapporto
r
di lavoroo in capo a un sogggetto diverso daal titolare dl contrratto.
58
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
c)) controversie del
d pubblico im
mpiego richiestee, ma per le quaali non è termin
nala la fase proodromica alla ccostituzione dell collegio (perché, ad
essempio, mancaa la nomina dell'arbitro di parrte pubblica) allla data del 24 novembre: occorrerà scriveree agli interessatti che la proceddura è
cambiata e chee, qualora le parti
p
manifestinno la volontà di
d procedere, il
i tentativo sarrà svolto avanti alla commisssione provinciiale di
conciliazione;
d) richieste di costituzione
c
dell collegio arbittrale ex artt. 65
6 e 66 del d.lg
gs. n. 165/20011, relative alle controversie del
d pubblico im
mpiego
p
presentale
dopoo il 24 novembrre 2010: esse saranno
s
necesssariamente arch
hiviate, avverteendo l'istante ddella necessità, ove voglia avvvalersi
d
della
procedura facoltativa di conciliazione,
c
d presentare laa domanda segu
di
uendo il nuovo rito.
r
SSi ricorda, infiine che, a norrma dell'ultimoo comma dell'aarticolo 410 c.p.c.
c
novellatoo, chi rappreseenta dinanzi alla
a
Commissioone di
conciliazione la P.A. può incorrrere in responnsabilità amminnistrativa о con
ntabile solo neii casi di dolo о di colpa gravee, e tale dispossizione
d
deve
estendersi al Direttore deella Direzione provinciale
p
del lavoro ovvero al
a funzionario dallo
d
stesso dellegato che pressiede la Commisssione
(oo sottocommisssione).
Un ulteriore proofilo problemattico che potrebbbe insorgere inn relazione al periodo
U
p
transitoorio riguarda lee eventuali controversie propooste in
seede giudiziale prima
p
del 24 novembre
n
e peer le quali il Giudice
G
del lavo
oro, ai sensi deell'articolo 4122 bis c.p.c. vigeente al momennto del
d
deposito
del riccorso, abbia soospeso il giudiizio in ragionee del principio tempus regit actum. In tali casi, il tentatiivo (obbligatorrio) di
conciliazione si dovrà svolgeree - indipendenteemente dalla coomposizione deella commissionne о della sottoocommissione (per
(p cui varrà quanto
q
soopra detto) - neelle modalità prreviste dall'artiicolo 410 c.p.c. come vigente al
a momento dellla proposizionee del ricorso giu
udiziale. Pertannto, se
ill ricorso in giuudizio è stato depositato
d
prima del 24 novem
mbre 2010 ed il
i giudice - in applicazione
a
deell'articolo 412
2 bis c.p.c. vigeente al
m
momento
del deeposito - sospeende il giudizioo e fissa alle parti il termine perentorio perr la promozionne del tentativo
o di conciliazioone, la
C
Commissione
noon dovrà riteneere improcedibile il tentativo di conciliazion
ne promosso neelle modalità di cui al "nuovo
o" articolo 410 с.р.с,
b
bensì
dovrà applicare la discipplina previgentee.
Fino аll' 8 gennnaio 2011, la Coommissione e lee sottocommisssioni dì concilia
F
azione seguiteraanno ad operarre nella trattaziione delle istannze già
p
presentate
alla data
d
del 24 novvembre 2010 seccondo le modallità sopra riportate.
SSi fa presente, infine,
i
che in considerazione
c
della facoltatiività del tentatiivo di conciliazzione e della cconseguente rid
duzione del carrico di
laavoro per il perrsonale adibito a funzioni connnesse allo svolggimento di tale procedura, è opportuno
op
che i direttori delle Direzioni proviinciali
d lavoro al finne di una più eff
del
fficiente organizzzazione dell'atttività lavorativva, provvedano a ridistribuire i compiti ai dip
pendenti assegnnati ai
p
propri
Uffici.
SSi fa riserva di fornire ulterioori chiarimenti in merito alla attivazione e allo
a svolgimentto delle proceddure di arbitratto irrituale preesso le
C
Commissioni
dii conciliazionee delle Direziooni provincialii del lavoro e relativamente alla costituzzione delle nu
uove Commissiioni e
soottocommissionni.
IL SEGRE
ETARIO GENE
ERALE
Conss. Francesco Veerbaro
59
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
CLAUSOLE SP
PECIALI
articolo
o 17 CCNL integgrativo 1998/01
Fascicolo personale:
p
1. Per ciasscun dipendentte l’ufficio del personale
p
dell’amministrazion
ne di apparteneenza conserva in apposito fasscicolo personaale
tutti gli attti e documenti prodotti dall’amministrazionee o dallo stesso
o dipendente ed
d attinenti all’aattività da lui svvolta e ai fatti più
p
significativvi che lo riguard
dano.
2. Relativaamente agli atti e documenti conservati
c
nel fascicolo
f
personale é assicuratta la riservatezza dei dati perssonali secondo le
disposizion
ni vigenti in maateria
Uniforme di servizio:
nate dagli organ
ni competenti, ili personale é tenuto all’uso dell’uniforme di servizio, con oneri
o
3. Nei casii previsti da disposizioni eman
a carico deell’amministrazzione.
Alloggio di
d servizio:
4. Nei cassi in cui l’allogggio di servizio, per speciali esigenze connessse al particolarre tipo di manssioni svolte, co
ostituisca elemeento
necessario
o all’espletameento del serviziio stesso, l’amministrazione ne disciplina l’uso, con oneri a proprio carrico. Le normee del
Contratto Collettivo.
60
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
CODIC
CE IN MATERIA
A DI PROTEZIONE DEI DATTI PERSONALI DECRETO LEG
GISLATIVO 30
0 GIUGNO 200
03, N. 196 sm
mi
DIRITTO ALLA
A PROTEZIONE DEI DATI PERSSONALI
articolo 1
Chiunque ha diritto alla protezione
p
dei dati
d personali che
c lo riguardan
no
PRINC
CIPI APPLICABILI AL TRATTAM
MENTO DI DATI DIVERSI DA QU
UELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI
articolo 19
1.Il trattam
mento da partee di un soggetto
o pubblico riguaardante dati divversi da quelli sensibili e giudizziari è consentito, fermo restaando
quanto previsto dall'artticolo 18, com
mma 2, anche in mancanza di una normaa di legge o di regolamento che lo prevveda
espressam
mente.
2. La comu
unicazione da parte
p
di un sogggetto pubblico ad altri soggettti pubblici é am
mmessa quando
o é prevista da una
u norma di leegge
o di regolaamento. In mancanza di tale norma la comu
unicazione é am
mmessa quando é comunque necessaria per lo svolgimentto di
funzioni isstituzionali e pu
uò essere iniziaata se é decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non é stata adottata la diversa
determinaazione ivi indicaata.
3. La comunicazione da parte di un sogggetto pubblico
o a privati o a enti
e pubblici ecconomici e la diffusione da paarte di un soggetto
pubblico sono
s
ammesse unicamente qu
uando sono previste da una no
orma di legge o di regolamento
o.
3-bis. Le notizie concernenti lo svolgiimento delle prestazioni
p
di chiunque sia addetto
a
a una funzione pub
bblica e la relaativa
valutazion
ne sono rese acccessibili dall'am
mministrazionee di appartenen
nza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla
d
legge, le notizie
n
concerneenti la natura delle
d
infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'aste
ensione dal lavvoro,
nonché lee componenti della valutaazione o le notizie
n
concern
nenti il rappo
orto di lavoro tra il predetto dipendentte e
l'amministtrazione, idonee a rivelare talu
una delle inform
mazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).».
Il Colleegato lavoro (legge
(
183/2010) garantisce la trasparen
nza delle inforrmazioni conccernenti lo svo
olgimento dellle
prestaziioni di chi è addetto
a
a una funzione
f
pubbblica (nome deel dipendente,, orario di svoolgimento, ma
ansioni, assenzza
dal servvizio, straorddinari ecc.). Trasparenza
T
p
piena
anche per
p le valutazzioni dei dipeendenti, anchee i colleghi o i
sindacaati, quindi, pootranno conoscere i dati relativi
r
alle prestazioni
p
laavorative nel pubblico imp
piego, infatti il
Collegaato inserisce un
u comma all’articolo 19 del
d codice dellla privacy (dllgs 196/2003) che riguarda
a le modalità di
trattamento da parte delle pubblicche amministraazione dei datti diversi da quelli sensibili.
olgimento dellle
L’articoolo 14 del Coollegato aggiiunge la regoola, secondo la quale “le notizie conceernenti lo svo
prestaziioni di chiunnque sia adddetto a una funzione
f
pubb
blica e la reelativa valutaazione sono rese
r
accessibili
dall’am
mministrazionee di appartennenza”. Si deduce
d
che lee informazionni che attenggono allo svo
olgimento dellla
prestaziione di un dippendente pubbblico devono essere
e
rese acccessibili.
La norm
ma non afferm
ma la natura pubblica (nell senso di “co
onoscibile da chiunque”) ddelle informazzioni stesse ma
m
affermaa che le inform
mazioni sono rese
r
“accessibili”: l’espresssione fa capiire che le infoormazioni devo
ono essere resse
disponibili a chi chiiede l’accessoo (anche se seembrano supeerati i limiti posti
p
dalla leegge 241/1990
0, articoli 22 e
seguentti riguardanti per esempio l’interesse
l
leggittimo relativo
o al dato richiesto).
Anche la valutazionne della presstazione devee essere resa
a accessibile:: questo signnifica che la valutazione è
trasparrente. Sono prrotette, invece,, le notizie la natura delle infermità e deegli impedimeenti personali o familiari chhe
causinoo l’astensione dal lavoro, e le componenti della valuta
azione o le nootizie concerneenti il rapporrto di lavoro trra
il preddetto dipendennte e l’amminnistrazione, idonee
i
a riveelare un datoo sensibile. Q
Questo signifi
fica che si puuò
conosceere se un colleega è assente per malattia,, ma non si pu
uò sapere la sua
s specifica ppatologia. Deella trasparenzza
introdotta dall’articoolo 14 del Colllegato possonno beneficiaree anche le orgaanizzazioni sinndacali.
61
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
I sindaccati potranno raccogliere, per
p esempio, informazioni
i
sullo
s
straordinnario effettuato o sull’orarrio di lavoro dei
d
singoli dipendenti odd anche avere notizie delle valutazioni
v
deei singoli da cui deriva l’eroogazione di sa
alari o premi di
produtttività.
62
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Capitolo IV
ORTO DI LAVORO:
L
orario ed
d assenze
IL RAPPO
ORARIO DI LA
AVORO
arrticolo 19 CCNLL 1994-97)
1. L’orario
o ordinario di laavoro é di 36 ore
o settimanali. Ai sensi di quanto disposto
o dall’articolo 2
22 della legge 23
2 dicembre 19
994,
n.724, l’orrario di lavoro, previo esame con le organizzzazioni sindacali ai sensi dell’aarticolo 8 del presente contratto, é articolato su
cinque gio
orni, fatte salvve le esigenze dei servizi daa erogarsi con carattere di continuità,
c
chee richiedono orari continuativi o
prestazion
ni per tutti i gio
orni della settimana, o che presentino
p
particolari esigenzee di collegamento con le stru
utture di altri uffici
u
pubblici.
o di lavoro é fu
unzionale all’oraario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articcolazioni, ai sensi dell’articolo
o 22
2. L’orario
della leggee 23 dicembre 1994, n.724, sono determinaate, previo esam
me con le orgaanizzazioni sindacali, dai dirige
enti responsabili in
conformitàà agli artt. 16, comma
c
1, punto d) e 17, comm
ma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993..
A tal fine, l’orario di lavorro viene determ
minato sulla basse dei seguenti criteri:
- ottimizzazione dell’impiego dellee risorse umanee;
- migglioramento deella qualità dellee prestazioni;
- am
mpliamento della fruibilità dei servizi
s
da partee dell’utenza;
- migglioramento deei rapporti funziionali con altri uffici
u
ed altre amministrazionii.
3. Per la reealizzazione dei suddetti criterri possono esseere adottate, an
nche coesistend
do, le seguenti ttipologie di orario:
- oraario articolato su cinque gio
orni: si attua con
c
la prosecuzione della preestazione lavorativa nelle orre pomeridianee; le
presstazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino
o al completam
mento dell’orario
o d’obbligo.
- oraario articolato su
s sei giorni: si svolge
s
di normaa per sei ore co
ontinuative antimeridiane;
- oraario flessibile: si realizza con la previsione di fasce tempo
orali entro le quali
q
sono conssentiti l’inizio ed
e il termine della
d
presstazione lavorattiva giornaliera;;
- turrnazioni: da attivare ai sensi dell’articolo 12
1 del DPR 266
6/87, nel caso di attività i cu
ui risultati non siano consegu
uibili
med
diante l’adozion
ne di altre tipolo
ogie di orario;
- oraario plurisettim
manale: consistee nel ricorso allla programmazzione di calendaari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari
o
supeeriori o inferiorii alle trentasei ore
o settimanalii nel rispetto de
el monte ore.
4. L’orario
o di lavoro masssimo giornaliero é di nove oree, ai sensi della normativa com
munitaria. Dopo
o massimo sei ore
o continuativve di
lavoro devve essere previssta una pausa che
c comunque non può essere
e inferiore ai 30
0 minuti.
5. Omissis.
ACCORD
DO RIGUARDAN
NTE LE TIPOLO
OGIE DEGLI OR
RARI DI LAVOR
RO
exx articolo 19, CO
OMMA 5 CCNL MINISTERI
M
12 geennaio 1996
AGENZIA PER
P LA RAPPRE
ESENTANZA NEG
GOZIALE DELLE
E PUBBLICHE AMMINISTRAZIO
A
ONI
A seguito della
d
registrazionee da parte della Corte
C
dei conti del
d decreto del Prresidente del Connsiglio dei Ministtri del 30 novemb
bre 1995, con il quale
q
l’ARAN é sttata autorizzata a sottoscrivere il testo concordatoo dell’accordo successivo per il coompletamento deggli istituti relativi all’orario di lavvoro,
stipulato il 14 novembre 19995 ai sensi dell’arrticolo 19, comma 5, del contratto
o collettivo nazionnale di lavoro deel comparto Minissteri, quest’ultimoo già
sottoscritto il 16 maggio 19995, il giorno 12 gennaio 1996 alle ore 10,00 preesso la sede dell’ARAN ha avuto luogo l’incontro
o tra l’Agenzia peer la
rappresentaanza negoziale delle
d
pubbliche am
mministrazioni, rappresentata
r
da
ai componenti deel comitato diretttivo, ed i rappressentati delle seguuenti
confederaziioni ed organizzzazioni sindacali di categoria : FILS-CISL, UIL
L-STATALI, UNSSA-CONFSAL, U
USPPI, CGIL-FP
P, CGIL, CISL, UIL,
CONFEDIR
R.
Al termine della
d
riunione le parti hanno sotttoscritto l’Accorddo successivo perr il completamentto degli istituti reelativi all’orario di lavoro stipulaato ai
sensi dell’articolo 19, comm
ma5, del contratto nazionale di lavooro del comparto
o Ministeri, già soottoscritto il 16 m
maggio 1995.
articolo 1( Turn
nazioni )
63
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1. La turnazzione serve a garrantire la copertuura massima delll'orario di serviziio giornaliero e dell'orario
d
di servvizio settimanale su cinque, sei o sette
giorni per ben
b definiti tipi di
d funzioni ed uff
ffici. A tale tipoloogia si fa ricorso
o qualora le altree tipologie di oraario ordinario no
on siano sufficienti a
coprire le esigenze
e
di serviziio.
2. I criteri che
c devono esseree osservati per l'aadozione dell'orario di lavoro
su turni sonno i seguenti :
a) si considera in turnno il personale che
c si avvicenda, con criteri deterrminati a livello decentrato
d
attravverso esame con le OOSS, in moddo da
copriire a rotazione l'iintera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale
p
nei varri turni dovrà avvvenire sulla base delle professionaalità necessarie inn ciascun turno;
c) l'aadozione dei turni può anche prevvedere la parzialee sovrapposizionee tra il personale subentrante e quuello del turno prrecedente, con duurata
limitaata alle esigenze dello scambio deelle consegne;
d) il numero dei turnii notturni effettuaabili nell'arco dell mese da ciascun
n dipendente non può essere superriore a otto. Il nu
umero dei turni feestivi
effetttuabili nell'anno da ciascun dipenndente non può esssere superiore ad
a un terzo dei giorni
g
festivi dell'aanno. Per il perssonale di custodiaa del
Minisstero dei beni cullturali i predetti limiti
l
possono esssere elevati a diecci turni notturni per
p mese ed alla m
metà dei giorni festivi
fe
dell'anno; in
i tal
caso la contrattazione decentrata di amministrazione,
a
di cui al successsivo terzo commaa, dovrà stabiliree apposite maggiiorazioni rispettoo alle
ordinnarie indennità dii turno definite neella stessa sede.
e) alll'interno di ogni periodo
p
di 24 oree deve essere garaantito un periodo
o di riposo di almeeno 12 ore conseecutive;
f) l'oorario notturno va
v dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
g
successivo
o. Per turno nottturno -festivo si intende quello che
c cade nel perriodo
comppreso tra le ore 222 del giorno preffestivo e le ore 6 del
d giorno festivo
o e dalle ore 22 deel giorno festivo aalle ore 6 del gio
orno successivo.
3. Le indennità di turno sonno determinate a livello di contratttazione decentra
ata di amministraazione, nell'ambitto delle disponibiilità finanziarie di
d cui
all'articolo 36 del CCNL , secondo le seguuenti fattispecie: a) indennità di importo eguale per
p ciascun segm
mento delle 24 ore;
o
b) indennitàà che
retribuisconno esclusivamentte il turno reso inn segmenti di oraario pomeridiano
o e/o notturno. Al fine di offrire uun punto di riferiimento comune trra le
indennità di
d turno erogate dalle
d
diverse amm
ministrazioni gli importi
i
minimi so
ono fissati come segue:
s
lire 25.0000 lorde per ciasccun turno festivo;; lire
25.000 lordde per ciascun tuurno notturno, neell'ipotesi di cui alla
a precedente leettera b ); lire 500.000 lorde per cciascun turno notturno -festivo. Per
P il
Dipartimennto delle Dogane il sistema delle tuurnazioni e gli im
mporti sono quellii attualmente in vigore, sulla base delle norme vigeenti.
4. Il personnale di cui al comma 2 del succeessivo articolo 3 può, a richiesta
a, essere escluso dalla effettuazioone di turni nottu
urni. Sono comunnque
escluse le donne
d
dall'inizio dello
d
stato di gravvidanza e nel perriodo di allattameento fino ad un annno di vita del baambino.
articcolo 2 Orario plu
urisettimanale
1. La progrrammazione pluriisettimanale dell''orario di lavoro ordinario previstta dall' articolo 19,
1 comma 3 del CCNL , viene efffettuata in relazioone a
prevedibili esigenze di servizzio di determinati uffici e servizi. Tale
T programmazzione va definita, di norma, una voolta all'anno a seeguito di esame coon le
00. SS., secoondo le forme preeviste dal CCNL .
2. Ai fini deell' adozione delll'orario di lavoro plurisettimanalee devono essere ossservati i seguentti criteri:
-il limite maassimo dell'orarioo di lavoro ordinario settimanale é di 44 ore;
-al fine di garantire
g
il rispettto delle 36 ore medie
m
settimanali,, i periodi di mag
ggiore e di minorre concentrazionee dell'orario devo
ono essere individduati
contestualm
mente di anno in anno e di normaa, rispettivamentee, non possono superare
s
le 13 seettimane 3. Le foorme di recupero nei periodi di minor
m
carico di laavoro possono esssere attuate meddiante riduzione giornaliera dell''orario di lavoro ordinario oppurre attraverso la riduzione
r
del num
mero
delle giornaate lavorative.
avoro flessibile
articoolo 3 Orario di la
1. Una voltta stabilito Ìorariio di servizio e laa tipologia di oraario di lavoro gio
ornaliero e settim
manale, é possibille adottare Ìorarrio flessibile di laavoro
giornaliero,, con l' individuaazione di fasce tem
mporali di flessibbilità in entrata ed
e in uscita. Nellaa definizione di ttale tipologia di orario,
o
da operarrsi in
sede di esam
me congiunto a livello
l
locale, occcorre tener contoo sia delle esigen
nze di servizio siaa delle esigenze ddel personale, an
nche in relazionee alle
dimensioni del centro urbanno ove é ubicata la
l sede di servizioo. Va altresì indivviduato l'arco tem
mporale entro il qquale si deve assiicurare la presenzza di
tutti gli adddetti all'unità orgaanica, esclusi i tuurnisti, in relazionne alle esigenze di
d servizio e di appertura al pubblicco.
2. I dipendeenti che si trovinoo in particolari siituazioni personaali, sociali e familliari ( L. 1204/71, L. 903/77 , L. 104/92, tossicodip
pendenze, inserim
mento
di figli in asili
a
nido, figli inn età scolare, imppegno in attività di volontariato di
d cui alla legge n.266191) e chee ne facciano rich
hiesta, vanno favvoriti
nell'utilizzoo dell'orario flessiibile, compatibilm
mente con le esiggenze di servizio, anche nei casi inn cui 10 stesso orrario non venga adottato
a
dall'ufficcio di
appartenenzza.
artiicolo 4 Rilevazion
ne dell'orario
1. Il rispettoo dell'orario di laavoro é assicurato, di norma, meediante forme di controlli
c
obiettivii e di tipo automaatizzato. Nei luog
ghi di lavoro in cui
c si
verifichino ripetute situazioni di addensameento del personalle durante le opeerazioni di registtrazione dell'entrrata e/o dell'uscita presso impiannti di
rilevazione automatica dellee presenze, si darrà luogo ad un esame
e
finalizzato ad individuare le
l soluzioni più oopportune, ai sen
nsi dell' articolo 8 del
CCNL .
2. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio
s
sia neceessario prestare l'attività
l
lavorativva al di fuori della sede di servizzio il
tempo di anndata e ritorno peer recarsi dalla seede al luogo di prrestazione dell' attività é da considderarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
l
articolo 5 Riitardi
1. Il ritardoo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbliigo del recupero entro
e
l’ ultimo giiorno del mese suuccessivo a quello
o in cui si é verifi
ficato
il ritardo.
2. In caso di
d mancato recupero, si opera la proporzionale
p
deccurtazione della retribuzione
r
e del trattamento ecoonomico accessorrio, come determiinato
dall'articoloo 34 del CCNL .
64
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
articoloo 6 Recupero e rip
posi compensativvi
1. Qualoraa, per verificate esigenze di servvizio, il dipendennte presti attività
à oltre l'orario ordinario
o
giornaaliero può richieedere, in luogo della
d
retribuzionee, il recupero di tali
t ore, anche in forma
f
di corrispondenti giorni di riposo compensaativo.
2. Le giornate di riposo a taale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno esserre concesse entro
o 30 giorni dalla data
della richieesta.
articolo 7 Pausa
P
1. Qualora la prestazione dii lavoro giornalieera ecceda le sei ore
o continuative, il personale, purrché non turnista, imbarcato o disscontinuo, ha diriitto a
beneficiare di un intervallo di
d almeno 30 minnuti per la pausa al fine del recupeero delle energie psicofisiche
p
e dellla eventuale con
nsumazione del paasto.
2. La duratta e la collocazioone vanno definiite in funzione deella tipologia di orario di lavoroo nella quale la ppausa é inserita ed in funzione della
d
disponibilittà di eventuali servizi di ristoro, della
d
dislocazionee delle sedi dellee amministrazionii in relazione allaa città, tenendo conto
c
delle differrenze
tra grandi e piccole città.
3. Una diveersa durata della pausa giornalierra, rispetto a queella stabilita in cia
ascun ufficio, pottrà essere previstta per il personalle di cui all'articoolo 3
comma 2.
articolo 8 Repeeribilità
1. All'istituto della reperibiilità durante le ore
o o le giornatee eccedenti l' orrario ordinario di
d lavoro può farrsi ricorso soltan
nto per essenziali ed
indifferibili necessità di servvizio che non posssono essere coperte attraverso l'adozione di altree forme di articolazione dell'orarrio, riferite alle fiigure
professionaali addette ad imppianti a ciclo conntinuo, a servizi di
d emergenza, a compi
c
ti direttameente attinenti all'esercizio delle fu
unzioni giudiziariie, di
ordine e di sicurezza pubblicca, di difesa esterrna, di relazioni internazionali,
i
dii diretta collaboraazione con l'operra dei Ministri. La
a durata massimaa del
periodo di reperibilità
r
é di 12
1 ore.
2. In caso di
d chiamata in serrvizio, durante il periodo
p
di reperiibilità, la prestaziione di lavoro non può essere supeeriore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma,
n
non può essere
e
collocato in reperibilità peer più di sei voltte in un mese e pper non più di due
d volte di domeenica
nell'arco dii un mese.
4. Nell'ambbito delle disponibbilità finanziarie di cui all'articoloo 36 del CCNL per il turno di 12 ore
o é corrisposta una indennità dii misura non inferriore
a lire 336000. Per turni di duurata inferiore allle 12 ore la preddetta indennità vieene corrisposta proporzionalment
p
te alla durata stesssa maggiorata dellO
d
per cento.
5. In caso di
d chiamata in serrvizio, l'attività prrestata viene retrribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con reccupero orario.
1.
articoloo 9 Personale in servizio all'esteroo
In sede di conttrattazione decenntrata possono definirsi,
d
nel rispetto dei principii generali del prresente Accordo, particolari tipollogie
dell'orario di lavoro per il personale che presta servizio all'estero.
“DISPOSIZZIONI PER LA FORMAZIONEE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNA
ALE DELLO STA
ATO“
(Legge Finan
nziaria 2008 – L. 244 del 24/12
2/2007
81. In coerrenza con i proccessi di razionaalizzazione amm
ministrativa e dii riallocazione delle
d
risorse um
mane avviati ai sensi
s
della leggee 27
dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese
c
quelle ad ordinameento autonomo
o e la Presidenzza del Consiglio
o dei
ministri, provvedono,
p
sullla base delle specifiche esigenze, da valutarre in sede di contrattazione in
ntegrativa e finaanziate nell'ambito
dei fondi unici di ammiinistrazione, all'attuazione deelle tipologie di
d orario di lavvoro previste d
dalle vigenti norme contrattuali,
comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di conteenere il ricorso a prestazioni di lavoro straord
dinario.
82. In oggni caso, a deccorrere dall'anno 2008, per le amministrazzioni di cui al comma 81 la spesa per pre
estazioni di lavvoro
straordinaario va contenuta entro il limitte del 90 per cento delle risorsse finanziarie allo scopo assegn
nate per l'anno
o finanziario 200
07.
(OMISSIS)
84. Le disp
posizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano
o anche, a decorrere dall'anno
o 2009, ai Corpi di polizia ad orrdinamento civile e
militare, alle
a Forze armate e al Corpo
o nazionale deei vigili del fuo
oco. Le eventu
uali ed indilazio
onabili esigenzze di servizio, non
fronteggiaabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straord
dinario o attravverso una diversa articolazion
ne dei servizi e del
regime orario e delle turrnazioni, vanno
o fronteggiate nell'ambito
n
delle risorse asseggnate agli appo
ositi fondi per l'incentivazionee del
personale,, previsti dai provvedimenti
p
di recepimento
o degli accordi sindacali o di concertazionee. Ai predetti fini si provved
de al
maggiore utilizzo e all'ap
pposita finalizzazione degli isttituti retributivvi già stabiliti dalla contrattazione decentratta per frontegggiare
esigenze che
c richiedono il prolungato im
mpegno nelle atttività istituzion
nali. Sono fatte salve le risorsee di cui al comm
ma 134.
LAVORO STRAORDINARI
S
IO–SVOLGIMEN
NTO
65
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
articolo
o 26 CCNL integgrativo 1998/01
1. Le presttazioni di lavoro straordinario
o sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionalii e, pertanto, non possono essere
utilizzate come
c
fattore orrdinario di proggrammazione del tempo di lavvoro e di coperttura dell’orario di lavoro.
2. La presstazione di lavo
oro straordinarrio é espressam
mente autorizzzata dal dirigen
nte sulla base delle esigenze organizzative e di
servizio in
ndividuate dalle amministrazioni, rimanend
do esclusa ogn
ni forma generralizzata di autorizzazione. Ill lavoratore, salvo
giustificatii motivi di impeedimento per esigenze personali e familiari, é tenuto ad effeettuare il lavoro
o straordinario .
3. La misu
ura oraria dei compensi
c
per laavoro straordin
nario é determinata maggioraando la retribuzione oraria di cui all’articolo
o 25,
comma 4, a cui viene agggiunto il rateo della
d
tredicesim
ma mensilità.
4. Le magggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
p
- al 15% per
p il lavoro straaordinario diurno;
- al 30% per
p il lavoro strraordinario preestato nei giorni festivi o in orrario notturno ((dalle ore 22 alle ore 6 del gio
orno
successivo);
p il lavoro straaordinario presstato in orario notturno-festivo
n
o.
- al 50% per
5. La quantificazione deelle ore di straaordinario effeettuate dal dip
pendente può essere operataa in relazione al periodo, an
nche
manale, preso come base di
d riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina
d
adotttata
plurisettim
dall’amministrazione ai sensi
s
dell’artico
olo 19 del CCN
NL del 16.5.19
995, e dall’articcolo 2 dell’acco
ordo sulle tipologie dell’orario di
lavoro.
6. Su richieesta del dipend
dente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamentee autorizzate, possono
p
dare lu
uogo
a riposo co
ompensativo, da
d fruire compaatibilmente con
n le esigenze orrganizzative e di
d servizio entro
o il termine massimo di 4 messi. La
disciplina di
d cui al presen
nte comma si ap
pplica ai lavorattori che non abbiano aderito alla
a banca delle ore di cui all’articolo 27.
LAV
VORO STRAORD
DINARIO – RIPA
ARTIZIONE DELLLE RISORSE
articolo 30 CCNLL 1998/01
1. Prima della
d
loro riparttizione ed asseegnazione nelle singole ammin
nistrazioni, le risorse
r
complesssive destinate ai compensi per
p il
lavoro straaordinario sono
o ridotte, dall’1//1/1999, del 5%
%.
Tale dispo
onibilità andrà ad
a alimentare, proporzionalme
p
ente al numero
o degli addetti, ili fondo unico d
di ciascuna amm
ministrazione.
2. La restaante somma é ripartita per singgola amministrrazione in base alle vigenti disp
posizioni.
All’atto deella costituzione del fondo un
nico di ciascuna amministrazione di cui al punto
p
3, il 30%
% delle risorse confluisce
c
in detto
fondo. Il reestante 65% deelle risorse sarà utilizzato per finanziare
f
il lavo
oro straordinarrio e festivo effeettivamente prestato.
3. Le risorrse relative alle ore di straordinario non utilizzate risultantii a consuntivo, limitatamente all’anno di rife
erimento in cui si é
verificato l’avanzo, conflu
uiscono nel fon
ndo unico di am
mministrazione.
BANCA DELLLE ORE
articolo
o 27 CCNL integgrativo 1998/01
do di fruire dellle prestazioni di lavoro straordinario o supp
plementare, in modo retribuito o
1. Al fine di mettere i lavvoratori in grad
messi compensativi, é istituita la banca delle ore, con un con
nto individuale per ciascun lavvoratore.
come perm
66
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
2. Nel co
onto ore confluiscono, su ricchiesta del lavvoratore, le ore di prestazio
one di lavoro straordinario o supplementtare,
debitamen
nte autorizzate, da utilizzarsi entro
e
l’anno su
uccessivo a que
ello di maturazione. Nel caso d
di richiesta di pagamento,
p
questa
deve avvenire entro il meese di dicembree.
3. Le ore accantonate
a
po
ossono essere richieste da ciaascun lavoratorre o in retribuzzione o come p
permessi compensativi, esclusse le
maggiorazzioni di cui all’’articolo 26, co
omma 4, che in rapporto allle ore accanto
onate vengono
o pagate il me
ese successivo alla
prestazion
ne lavorativa.
4. L’amministrazione, a domanda
d
del diipendente, rende possibile l’u
utilizzo delle oree come riposi ccompensativi te
enendo conto delle
d
c
riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoraatori
esigenze tecniche, orgganizzative e di servizio, con
oraneamente am
mmessi alla fruizione.
contempo
5. A livello
o di amministrazione sono realizzati incontri fra
f le parti finalizzati al monito
oraggio dell’andamento della banca delle oree ed
all’assunzione di iniziativee tese a favorirrne l’utilizzazion
ne.
Nel rispettto dello spirito
o della norma, possono esseree eventualmen
nte individuate finalità e modalità aggiuntive
e, anche colletttive,
per l’utilizzzo dei riposi accantonati. Le ore accantonatee sono evidenziate mensilmente nella busta p
paga.
1.
La dissciplina del pressente articolo decorre
d
dal 1 geennaio 2001.
TARIFFE OR
RARIE DEL LAVO
ORO STRAORDINARIO RIDETEERMINATE SULLA BASE DEL CC
CNL PER IL BIEENNIO ECONOM
MICO 2008-200
09
fonte:http://www.rgs.mef.gov.it//VERSIONE-I/Attivit--i/Ordinamen
nt/Tariffe-or/indeex.asp
CNL del comparto Ministerri relativo al biennio
b
econom
mico
Sulla base deelle nuove retrribuzioni tabelllari annue stabilite con il CC
2008/2009 so
ottoscritto il 23
3 gennaio 2009
9 (Tabella B deel contratto) so
ono state deterrminati gli imp
porti delle tarifffe orarie di lavvoro
straordinario da
d applicare co
on decorrenza 1°
1 gennaio 2008
8 e 1° gennaio 2009
2
al personaale dello stesso comparto.
Si riportano in
noltre le tariffe con decorrenzaa 1° febbraio 20
007 in conformità a quanto previsto dall’articcolo 4 dello stessso contratto.
D
STATO IGOP - UFFICIO
O VII
DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO
ARIFFE LAVORO
O STRAORDINA
ARIO PERSONA
ALE COMPARTO
O MINISTERI CC
CNL BIENNIO ECONOMICO
E
2008/2009
TA
Posizion
ne
Economica
DECORRENZA
1° febbraio 2007
festiva o festtiva e
notturna nottturna
20,11
22,73
2
26,22
18,69
2
24,37
21,12
feriale
Isp. Gen.. r.e
Dir. Div. r.e.
C3-S
C3
C2
C1-S
C1
17,23
16,18
14,73
13,94
13,46
19,47
18,29
16,65
15,76
15,21
22,47
2
2
21,11
19,21
18,18
17,55
B3-S
B3
B2
B1
13,07
12,33
11,59
11,02
14,77
13,94
13,10
12,46
17,05
16,09
15,12
14,38
A1-S
A1
10,81
10,44
12,22
11,80
14,10
13,61
DECORR
RENZA
1° gennaio
o 2008
Posizione
P
E
Economica
feriale
sp. Gen. r.e
Is
D Div. r.e.
Dir.
III - F7
III - F6
III - F5
III - F4
III - F3
III - F2
III - F1
II - F6
II - F5
II - F4
II - F3
II - F2
II - F1
I - F3
I - F2
I - F1
20,22
18,79
19,63
18,50
17,32
16,27
14,81
14,02
13,53
13,98
13,59
13,14
12,40
11,66
11,08
11,27
10,87
10,50
a o festiva e
festiva
notturrna notturna
22,8
86
26,37
24
24,51
21,2
22,1
19
25,61
91
24,13
20,9
58
22,59
19,5
18,3
39
21,22
74
19,32
16,7
84
18,28
15,8
15,3
30
17,65
80
18,23
15,8
36
17,72
15,3
86
17,14
14,8
02
16,18
14,0
13,1
18
15,20
53
14,46
12,5
74
14,70
12,7
29
14,18
12,2
11,8
86
13,69
RRENZA
DECOR
1° genna
aio 2009
feriale
21,01
19,52
20,40
19,22
18,00
16,90
15,38
14,56
14,06
14,52
14,12
13,65
12,89
12,11
11,52
11,71
11,30
10,90
va o festiva e
festiv
nottu
urna notturna
23
3,74
27,40
2,07
25,46
22
23
3,06
26,60
1,73
25,07
21
0,34
23,47
20
19
9,10
22,04
7,39
20,06
17
6,46
18,99
16
15
5,89
18,34
6,42
18,94
16
5,96
18,41
15
5,44
17,81
15
4,57
16,82
14
13
3,69
15,80
3,02
15,02
13
3,24
15,28
13
2,77
14,73
12
12
2,33
14,22
A
ACCORDO
PER LA CONCESSIONE DI BUO
ONI PASTOALL PERSONALE CIVILE DEL CO
OMPARTO MIINISTERI
PREMESSA
67
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Tenuto co
onto del regimee di orario di seervizio e di lavoro derivante, nelle
n
amministrrazioni dello Staato, dall' articollo 22 della leggge n.
724 del 19
994, dall' artico
olo 19 del contrratto collettivo nazionale di laavoro Ministeri e dall' accordo
o successivo in data 14 novem
mbre
1995;
Considerata l'opportunitàà di disciplinaree l'attribuzione dello stanziam
mento previsto dall'
d articolo 2, comma 11, della legge n. 550
0 del
1995, secondo la direttiva della Presidenza del Con
nsiglio in data 7 febbraio 1996, in via prelliminare rispetto alla definiziione
c
per il biennio econo
omico 1996-199
97, al fine di faavorire l'estensiione
del nuovo contratto colleettivo nazionalee di lavoro di comparto
o di lavoro eurropeo nelle am
mministrazioni dello
d
Stato, pe
er incrementaree l'efficienza, lla fruibilità deii servizi, i rapp
porti
dell'orario
interni ed esterni;
Considerata, inoltre, la necessità di procedere
p
a disstinti accordi per
p il personalle inquadrato nelle qualifiche funzionali e per
ma separata areea di contrattazzione per il perrsonale dirigenzziale, fermo resstando che il personale non contrattualizzat
c
to di
l'autonom
cui all' articolo 2, commaa 4, del decreto
o legislativo n. 29 del 1993, saarà oggetto di separati provveedimenti a curaa delle compettenti
amministrrazioni;
Articolo 1
mpo di applicazione e durata
Cam
1. Il presente accordo si applica al perrsonale con rap
pporto di lavorro a tempo ind
determinato ed
d a tempo determinato, esclusi i
d
dalle amministrazioni del comparto di cui all' arrticolo 3 del deccreto del Presid
dente del Consiiglio dei Ministrri 30
dirigenti, dipendente
dicembre 1993, n. 593.
2. Il preseente accordo concerne
c
il perriodo dal 1º geennaio 1996 al
a 31 dicembree 1997, con le articolazioni temporali
t
di cu
ui al
successivo
o articolo 2.
Articolo 2
Fase sperimentale ed acccordo successivo
1. Nel corso del presentte anno, l'applicazione dell' articolo
a
2, com
mma 11, della legge n. 550 d
del 1995, sarà articolata per fasi
trimestralii.
2. La prima fase ha caratttere sperimenttale e corrispon
nde al trimestre
e 1º aprile-30 giugno; in tale faase si applica il presente accordo,
pesa complessivva non superiorre a 49,095 miliardi.
per una sp
3. Le amm
ministrazioni, al termine della fase
f
di sperimen
ntazione, racco
oglieranno i dati relativi all'app
plicazione dell'aaccordo nell'areea di
competenza ed invierann
no entro il 15 lu
uglio all'A.R.A.N
N., alla Presiden
nza del Consigliio dei Ministri - Dipartimento funzione pubb
blica,
al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dopo averr sentito, al rigu
uardo, le organ
nizzazioni sindaacali, una relaziione
one della spesaa per numero dei
d fruitori, gio
ornate, tipologie
e di orario, sed
di di
dettagliataa, concernentee, in particolaree, la distribuzio
lavoro.
4. Sulla baase delle relazio
oni ricevute le parti si impegn
nano a disciplinare con successsivo accordo il regime definittivo di applicaziione
dell' artico
olo 2, comma 11,
1 della legge n. 550 del 199
95. Nelle more
e della procedu
ura di approvazzione dell'accorrdo successivo,, nel
trimestre dal 1º luglio al 30 settembre continuerà ad applicarsi il re
egime sperimen
ntale di cui al ccomma 2, per una
u ulteriore sp
pesa
complessivva non superiore a 49,095 miliardi.
5. Con l'accordo successsivo verranno
o determinate le modalità di impiego dei fondi resid
dui alla data del 30 giugno
o e,
prevedibilmente, alla datta del 30 settem
mbre, tenendo conto dei 49,0
095 miliardi non
n spesi in corrisspondenza del trimestre genn
naios
non impiegate dalle amministrazion
a
i sui due trimesstri successivi. Al riguardo l'acccordo dovrà teener
marzo e delle eventuali somme
nto della spesa sugli anni 1997
7 e 1998.
conto dei possibili effetti di trascinamen
Articolo 3
Distribuzione ed imp
piego dei fondi
68
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1. I 98,191 miliardi relaativi al trimesstre di sperimentazione ed a quello di prosecuzione
p
vverranno suddivisi con appo
osito
provvedim
mento tra le am
mministrazioni che
c hanno distinti capitoli di bilancio
b
per il personale civile,, in ragione delle unità in servvizio,
dedotte lee spese a carico
o delle amminisstrazioni stesse per mense o se
ervizi sostitutivvi, eventualmen
nte previste sui capitoli medessimi.
Nell'ipotessi in cui una amministrazion
a
ne, alla fine deel primo trimestre di sperimentazione, si ttrovi ad aver speso
s
una som
mma
superiore all'assegnazion
ne relativa a detto
d
trimestree, potrà chiede
ere una integrrazione al Teso
oro, destinata alla copertura del
o per il secondo
o trimestre, da dedurre dalla somma
s
non imp
piegata per il trrimestre gennaio-marzo.
fabbisogno
2. Ciascuna amministrazzione provvedeerà all'impiego delle somme ricevute per l'acquisto di b
buoni pasto atttraverso appo
osite
ore, anche in forma
f
decentraata sul territorrio, in relazione
e alle articolazzioni
convenzioni secondo le norme di contabilità in vigo
dell'amministrazione stesssa.
Articolo 4
Condizioni di atttribuzione
C
buzione del bu
uono pasto i dipendenti
d
di cui
c all' articolo 1, primo com
mma, aventi un orario di lavvoro
1. Hanno titolo all'attrib
u cinque giorni o su turnazioni di almeno otto
o ore continuattive, a condizion
ne che non posssano fruire a tiitolo
settimanale articolato su
p
la sede di
d lavoro.
gratuito di servizio mensaa od altro servizio sostitutivo presso
o pasto viene attribuito
a
per laa singola giornaata lavorativa nella
n
quale il diipendente effetttua un orario di lavoro ordin
nario
2. Il buono
superiore alle sei ore, con
c la relativa pausa previstta dall' articolo 19, comma 4,
4 del contratto
o collettivo naazionale di lavo
oro ,
all'interno
o della quale va consumato il pasto.
p
3. Il buono
o pasto viene attribuito anchee per la giornataa lavorativa nella quale il dipeendente effettu
ua, immediatam
mente dopo l'orrario
di lavoro ordinario,
o
almeno tre ore di lavoro straordinaario, nel rispettto della pausa prevista
p
dall' arrticolo 19, comm
ma 4, del contratto
collettivo nazionale di lavvoro , all'interno della quale vaa consumato il pasto.
nità lavorative aventi servizio mensa parzialm
mente o totalm
mente a carico dei
d dipendenti, il buono pasto
o coprirà la quo
ota a
4. Nelle un
loro carico
o fino all'ammo
ontare di cui al successivo
s
articcolo 5, e comun
nque non oltre ili corrispettivo di un pasto tipo
o.
5. Nell'ipotesi di servizi mensa
m
destinatti sia a personaale civile che a personale di altre
a
categorie, i dipendenti civili mantengon
no il
u
il servvizio mensa allee condizioni già in vigore.
diritto ad utilizzare
6. I compeetenti organi di
d ciascuna amministrazione controlleranno con apposite procedure il rrigoroso rispettto delle condizzioni
previste nel presente articolo .
Articolo 5
Buoni pasto
1. Il valoree del buono passto, per il trimestre di sperimeentazione e per quello di proseecuzione, é fissaato in lire novemila.
2. La conssegna dei buon
ni pasto é effeettuata dai competenti uffici di ciascuna amministrazion
a
ne, secondo le modalità stab
bilite
dall'amministrazione stesssa, ai singoli dipendenti che si
s trovano nelle condizioni di cui
c al precedentte articolo 4.
3. I dipend
denti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che
c si trovano nelle condizio
oni di cui al articolo 4, anchee se
apparteneenti ad amminisstrazioni pubblliche esterne al comparto, riccevono i buoni pasto dell'amm
ministrazione, ente
e
od ufficio ove
prestano servizio. I dipeendenti ministteriali che presstano servizio presso ammin
nistrazioni pubbliche esterne al comparto non
possono frruire dei buoni pasto disciplinaati dal presentee accordo.
4. L'attribu
uzione del buono pasto non può
p in alcun mo
odo ed a nessu
un titolo essere sostituita dallaa corresponsion
ne dell'equivaleente
in denaro..
69
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
RIDUZIONE DELLL’ORARIO
R
articolo 25 CCNLL 1998/01
1. Al perso
onale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistem
mi d’orario com
mportanti significative oscillazzioni
degli orarri individuali fiinalizzati all’am
mpliamento deei servizi all’ute
enza e/o comprendenti partticolari gravosiità, é applicata, a
decorrere dalla data di en
ntrata in vigoree del contratto integrativo, una riduzione d’orario sino a ragggiungere le 35 ore settimanalli. La
one che, in arm
monia con le premesse,
p
il reelativo costo sia fronteggiato con proporzio
onali
riduzione potrà realizzarrsi alla condizio
d lavoro straord
dinario oppure con stabili mod
difiche degli asssetti organizzattivi che portano
o all’autofinanzziamento.
riduzioni di
FERIE
arrticolo 16 CCNLL 1994-97 modificato dall’articcolo 43 c.2 CCN
NL INTEGRATIVO 1998/01
1. Il dipendente ha dirittto, in ogni anno
o di servizio, ad
d un periodo di ferie retribuitto. Durante talee periodo al dip
pendente spettta la
r
essclusi i compen
nsi per prestaziioni di lavoro straordinario,
s
lee indennità connesse a particcolari condizion
ni di
normale retribuzione,
lavoro e quelle che non siano
s
corrispostte per dodici mensilità.
olo 1, comma 1,
1 lettera "a", della
d
2. La durata delle ferie é di 32 giorni lavorativi comprrensivi delle due giornate prevviste dall' artico
mbre 1977, n. 937.
L.23 dicem
3. I dipend
denti assunti do
opo la stipulazio
one del presen
nte contratto haanno diritto a 30
3 giorni lavorativi di ferie com
mprensivi delle due
giornate previste
p
dal com
mma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio
o, ai dipendenti di cui al comm
ma 3 spettano i giorni
g
di ferie previsti
p
nel comma 2.
o é considerato
o non lavorativo
o ed i giorni di ferie
f
5. In caso di distribuzionee dell'orario setttimanale di lavvoro su cinque giorni, il sabato
spettanti ai
a sensi dei com
mmi 2, 3 e 4 son
no ridotti, rispeettivamente, a 28
2 e 26, comprrensivi delle duee giornate prevviste dall'articolo 1,
comma 1, lettera "a", della L. 23 dicemb
bre 1977, n. 937
7
6. A tutti i dipendenti sono altresì attrib
buite 4 giornatte di riposo da fruire nell'anno
o solare ai senssi ed alle condizioni previste dalla
d
menzionatta legge n. 937//77.
7. Nell'ann
no di assunzion
ne o di cessazio
one dal servizio
o la durata delle
e ferie é determ
minata in proporzione dei dod
dicesimi di servvizio
prestato. La
L frazione di mese
m
superiore a quindici giorn
ni é considerataa a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipend
dente che ha usufruito dei permessi retribuitti di cui all'articcolo 18 conserva il diritto alle fferie.
9. Le feriee sono un dirittto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso d
di ciascun anno
o solare, in perriodi
compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto
o conto delle richieste del dipendente.
10. Compaatibilmente con
n le oggettive esigenze
e
del seervizio, l’Ammin
nistrazione assiicura comunqu
ue al dipendentte il frazionameento
delle feriee in più periodi.. La fruizione delle ferie dovràà avvenire nel rispetto
r
dei turrni di ferie presstabiliti garante
endo al dipendeente
che ne facccia richiesta il godimento
g
di almeno 2 settim
mane continuative di ferie nel periodo
p
1 giugn
no - 30 settemb
bre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano
s
interrottee o sospese pe
er motivi di serrvizio, il dipend
dente ha diritto
o al rimborso delle
d
ntro in sede e per
p quello di rito
orno al luogo di svolgimento d
delle ferie, nonché all'indennittà di
spese documentate per il viaggio di rien
p la durata deel medesimo viaaggio. Il dipend
dente ha inoltre
e diritto al rimborso delle spesse anticipate pe
er il periodo di ferie
f
missione per
non godutto.
12. In caso
o di indifferibili esigenze di seervizio che non
n abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso
o dell'anno, le ferie
f
dovranno essere fruite en
ntro il primo seemestre dell'anno successivo.
13. Compaatibilmente con
n le esigenze di servizio, in casso di motivate esigenze
e
di caraattere personale, il dipendente
e dovrà fruire delle
d
ferie residue al 31 dicembre entro il meese di aprile delll' anno successsivo a quello di spettanza. In ccaso di impedim
mento derivantee da
70
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
malattia del
d lavoratore, alla
a fruizione deelle ferie residu
ue entro il mese
e di aprile dell’anno successivvo di quello di spettanza,
s
le steesse
possono essere
e
fruite anche oltre il predetto termine, in periodi com
mpatibili con le oggettive
o
esigeenze di servizio e comunque entro
l’anno.
14. Le ferie sono sospesee da malattie ad
deguatamente e debitamente documentate che abbiano daato luogo a rico
overo ospedalieero o
si siano prrotratte per più di 3 giorni. L'am
mministrazionee deve essere sttata posta in grrado di accertarrle con tempesttiva informazione.
15. Il perio
odo di ferie non
n é riducibile peer assenze per malattia
m
o inforrtunio, anche see tali assenze si siano protrattte per l'intero anno
a
solare. In tal
t caso, il godim
mento delle ferrie deve essere previamente autorizzato
a
dal dirigente in relaazione alle esiggenze di servizio
o.
16. Fermo
o restando il dissposto del com
mma 9, all'atto della cessazion
ne dal rapporto
o di lavoro, quaalora le ferie sp
pettanti a tale data
d
non siano state fruite perr documentate esigenze di serrvizio, si proced
de al pagamento sostitutivo deelle stesse.
FESTIVIT
TÀ
articolo 17
1 CCNL 1994-97 modificato dal
d CCNL INTEG
GRATIVO 1998//01
1. Sono co
onsiderati giorn
ni festivi le dom
meniche e gli altri
a giorni ricon
nosciuti come tali
t dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonch
hé la
ricorrenza del Santo Patrrono della localiità in cui il dipeendente presta la sua opera.
2. Il riposo
o settimanale caade normalmente di Domenicca e non deve essere
e
inferioree alle ventiquatttro ore. Per i diipendenti turnisti il
riposo può
ò essere fissato
o in altro giorno
o della settiman
na.
3. Ai lavorratori apparteneenti alle chiese cristiane avven
ntiste ed alla re
eligione ebraicaa é riconosciuto
o il diritto di fru
uire, a richiesta,, del
riposo sab
bbatico in luogo
o di quello settimanale domen
nicale, nel quad
dro della flessib
bilità dell’organizzazione del laavoro, ai sensi delle
d
leggi del 22
2 novembre 1988,
1
n. 516 e dell’8 marzo 1989, n. 101. Le ore lavorattive non prestaate il Sabato sono
s
recuperatte la
domenica o in altri giornii lavorativi senzza diritto ad alcun compenso straordinario
s
o maggiorazioni.
PERMESSI RET
TRIBUITI
articolo
o 18 CCNL 1994
4/97 modificato
o dal CCNL inteegrativo 1994/9
97
dal CCNL inttegrativo 1998//01, dal CCNL 2002-05,
2
dal CC
CNL 2006-2009
9 e dalla legge n
n.53/2000. articcolo 4)
1. A domanda del dipend
dente sono conccessi permessi retribuiti per i seguenti
s
casi daa documentaree debitamente:
- partecipaazione a concorrsi od esami, lim
mitatamente ai giorni di svolgimento delle prrove: giorni otto
o all' anno;
I dipenden
nti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e caause particolarri previsti dall’ articolo 4, com
mma 1 della leegge
n.53/2000
0 articolo 4: “Laa lavoratrice e ill lavoratore han
nno diritto ad un
u permesso reetribuito di tre ggiorni lavorativi all'anno in casso di
decesso o di documentata grave inferm
mità del coniugge o di un parente entro il seccondo grado o del convivente
e, purché la staabile
convivenza con il lavoraatore o la lavo
oratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave
infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono conco
ordare con il datore di lavoro
o diverse modaalità di espletam
mento dell' attività
lavorativa””.
2. A domaanda del dipend
dente per particcolari motivi familiari o person
nali debitamente documentatti possono essere inoltre conceessi,
nell’anno, tre giorni di peermesso retribu
uito8. Il dipendeente, in alternaativa, può fruiree di n.18 ore co
omplessive di pe
ermesso utilizzabili
in modo frazionato.
f
Le due modalità di
d fruizione deei permessi non
n sono cumulaabili. Tra le mo
otivazioni per cui
c possono esssere
concessi i permessi di cu
ui al presente comma, rientraa l’effettuazion
ne di testimoniianze per fatti non di ufficio9, nonché l’asseenza
8
Il lavoratore puuò fruire del perm
messo nel numeroo massimo di 18 ore l’anno. Nel caso
c
di fruizione dell’intera giornaata lavorativa, l’in
ncidenza dell’asssenza
sul monte ore a disposizione dell dipendente per ciascuna
c
tipologia, viene computaata con riferimentto all’orario di laavoro che il medeesimo avrebbe doovuto
osservare nella giornata di asseenza articolo 71 D.L. 25/6/2008 N. 112, converrtito con modificcazioni dalla L. 66/8/2008 n. 133, modificato dal D.L.
c
con moodificazioni dallaa L. 3/8/2009 n. 102).
1/7/2009 n.78, convertito
9
L'ARAN ha precisato
p
che soloo la testimonianza svolta nell’inteeresse dell’Ammiinistrazione é equuiparata all’effetttivo servizio, mentre qualora la sttessa
riguardi solo il dipendente,
d
lo steesso deve poter asssolvere all’obbliigo di presentarsi in Tribunale sullla base delle oppoortunità offerte daal CCNL,che prevede
a questo riguarddo le ferie, i perm
messi retribuiti ed i permessi orari a recupero. Risposte ARAN a quessiti G8 del 08/07//2004, G7 e G12 del 01/04/2005.
71
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
motivata da
d gravi calamiità naturali chee rendono oggeettivamente impossibile il ragggiungimento deella sede di serrvizio, fatti salvvi, in
questi eveenti, i provvedim
menti di emergenza diversi e più
p favorevoli disposti dalle co
ompetenti autorità
3. Il dipen
ndente ha, altreesì, diritto ad un
u permesso reetribuito di quindici giorni co
onsecutivi in occcasione del matrimonio che può
essere rich
hiesto anche en
ntro i trenta gio
orni successivi all’
a evento.10
4. I permeessi dei commi 1, 2 e 3 posson
no essere fruiti cumulativamen
nte nell' anno solare;
s
gli stessii permessi non riducono le ferrie e
sono valuttati agli effetti dell'
d anzianità di
d servizio.
5. Durantee i predetti perriodi al dipendente spetta l'in
ntera retribuzio
one esclusi i co
ompensi per il lavoro straordinario, le inden
nnità
connesse a particolari condizioni di lavo
oro e quelle chee non siano corrrisposte per dodici mensilità.
6. I permeessi di cui all'artticolo 33, comm
ma 3, della Leggge 5 febbraio 1992,
1
n. 104 no
on sono computati ai fini del raggiungimento
r
o del
limite fissaato dai precedeenti commi, non
n riducono le feerie e possono essere
e
fruiti anche ad ore nel limite massimo
o di 18 ore mensili.
I commi 7 e 8 sono stati soppressi dal CCNL
C
integrativvo 1994/97
9. Il dipen
ndente ha, altreesì, diritto, ovee ne ricorrano le
l condizioni, ad
a altri permesssi retribuiti preevisti da specifiiche disposizion
ni di
legge. Tra queste ultime assumono parrticolare rilievo l’articolo 1 leggge 13 luglio 19
967, n. 584 com
me sostituito daall’articolo 13 della
d
legge 4 maaggio 1990 n. 107
1 e l’articolo 5, comma 1, deella legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono
o, rispettivamente, i permessii per
i donatori di sangue ed i donatori di mid
dollo osseo11, nonché
n
i permessi e congedi per eventi e cause particolari previsti
p
dall’articolo
5 dell’ 8 marzo
o 2000.
4, comma 1, della legge 53
P EVENTI E CAUSE PARTICO
OLARI
CONGEDI PER
articolo
o 9 CCNL integrativo 1998/01 modificato dall CCNL 2002/05
5
denti hanno diritto ai permesssi e ai congedi per eventi e cause particolaari previsti dall’’ articolo 4, comma 1 della leegge
1. I dipend
n.53/2000
0.
2. Per i casi di decesso deel coniuge, di un
u parente entrro il secondo grrado o del convvivente stabile, pure previsti nel
n citato artico
olo 4
della leggee n. 53/2000 trova, invece ap
pplicazione la generale
g
disciplina dei permeessi per lutto, ccontenuta nel comma
c
1, seco
onda
alinea delll’articolo 18 del CCNL del 16.2
2.1995.
PERM
MESSI PER DOCU
UMENTATI MO
OTIVI PERSONALI E FAMILIARI
M
MINISTERO
DELLA
A FUNZIONE PUBB
BLICA, CIRCOLAREE N. 8/2008
Diversameente, per quantto riguarda i permessi giornaalieri documenttati per partico
olari motivi perrsonali e famiglliari disciplinatii dai
contratti collettivi
c
(ad ess.: CCNL del 16
6 maggio 2001 del comparto ministeri,
m
artico
olo 9;) e dagli aaccordi negoziaali recepiti in d..P.R.
(d.P.R. n. 105
1 del 4 aprilee 2008 per il peersonale della carriera
c
prefetttizia; d.P.R. n. 107
1 del 20 genn
naio 2006), nel caso di previsiione
da parte dei medesimi contratti dellaa possibilità di fruizione frazionata degli sttessi con fissazzione del mon
nte ore (18), trrova
applicazione la nuova dissciplina di cui all’articolo
a
71, comma
c
4, del d.l.
d n. 112 del 2008,
2
come chiiarito nella circcolare n. 7. articolo
ma 4, secondo periodo: “Nel caso di fruizio
one dell'intera giornata lavorrativa, l'inciden
nza dell'assenzaa sul monte ore a
71, comm
disposizion
ne del dipendeente, per ciascu
una tipologia, viene computata con riferimen
nto all'orario dii lavoro che il medesimo
m
avreebbe
dovuto osservare nella giiornata di assen
nza.”).
Per quanto
o riguarda il periodo transitorio, il decreto legge non ha pre
evisto una speciifica disciplina p
per il calcolo de
ei permessi.
Un utile criterio
c
per l’anno 2008 in corso
c
può esseere il seguente
e: al fine di po
oter conteggiarre le ore di permesso fruibili in
applicazione della nuovaa disciplina, le eventuali giorn
nate fruite perr motivi person
nali precedenteemente al 25 giugno
g
2008 (d
dal 2
gennaio al 24 giugno 2008) andranno considerate
c
figurativamente come
c
pari a 6 ore
o a giornata;; le ore eventualmente godutte in
montare di 18 orre annue previsste dalla contraattazione colletttiva non saranno soggette a recupero
r
in quaanto
eccesso risspetto all’amm
fruite prim
ma della vigenzaa dell’articolo 71
7 del d.l. n. 112
2 del 2008.
10
trattasi di quindici giorni conssecutivi, comprenssivi delle giornatte festive e non la
avorative, non frazzionabili.
Il lavoratore che
c intenda donare il midollo osseeo ha il diritto add assentarsi dal posto di lavoro, seenza alcuna decuurtazione sulla rettribuzione, per tutto il
periodo necessaario che va dal pree-trapianto alla poost-donazione.
11
72
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
PER
RMESSI PER DO
ONAZIONI DI SA
ANGUE E MIDO
OLLO OSSEO
M
MINISTERO
DELLA
A FUNZIONE PUBB
BLICA, CIRCOLAREE N. 8/2008
La Legge 13 luglio 1967, n. 584, all’arrticolo 1, stabillisce che i don
natori di sangue e di emocom
mponenti con rapporto di lavvoro
nata in cui effeettuano la don
nazione, conserrvando la norm
male
dipendentte hanno dirittto ad astenersii dal lavoro peer l'intera giorn
retribuzion
ne per l'intera giornata
g
lavorativa. Per quanto riguarda i donatori di midolllo osseo, l’articcolo 5 della leggge 6 marzo 2001, n.
52, ricono
osce al lavoratore dipendente il diritto a conservare
c
la normale
n
retribuzione per le giornate di de
egenza ospedalliera
occorrentii al prelievo del
d sangue mid
dollare nonché per le successsive giornate di convalescen
nza che l’équip
pe medica chee ha
effettuato
o il trapianto ritenga necessarie ai fini del completo
c
riprisstino dello statto fisico del do
onatore stesso.. La legge prevvede
inoltre il diritto
d
a conservare la normaale retribuzionee anche per i permessi
p
orari concessi al lavvoratore per il tempo occorreente
all’espletaamento di vari atti
a preliminari alla donazione,, fissati per leggge.
Tali casistiche non sono state contemp
plate specificam
mente dal decrreto – legge e dalla
d
legge n. 1
133, ma non so
ono state nean
nche
espressam
mente abrogatee o modificate. Considerata laa rilevanza e laa delicatezza della materia in
n questione, il Dipartimento della
d
funzione pubblica
p
intend
de promuoveree delle iniziativve normative per evitare disscriminazioni o compromissio
oni alle importtanti
attività in questione che sono il frutto di ammirevoli attti di solidarietàà
B
PERMESSI BREVI
a
articolo
20 CCNL 1994-97
v
dell dirigente o fu
unzionario resp
ponsabile dell’unità organizzattiva, può esseree concesso al dipendente
d
chee ne
1. Previa valutazione
faccia rich
hiesta il permessso di assentarssi per brevi perriodi durante l’’orario di lavoro
o. I permessi concessi a tale titolo
t
non posssono
essere in nessun
n
caso di durata superio
ore alla metà dell’
d orario di laavoro giornalierro e non posso
ono comunque superare le 36
6 ore
nel corso dell’
d anno.
2. La richiesta del permeesso deve essere formulata in
n tempo utile per
p consentire al dirigente di adottare le misure organizzaative
necessariee.
3. Il dipen
ndente é tenuto a recuperarre le ore non lavorate entro
o il mese successivo, secondo le disposizio
oni del dirigentte o
funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero no
on venga effettu
uato, la retribuzione viene pro
oporzionalmentte decurtata.
73
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
LEGGE 8 marrzo 2000, n. 53
5 12 smi
Disposizioni per il soste
egno della maternità e della paternità, per il diriitto alla curaa e alla form
mazione e pe
er il
coordinamen
nto dei tempii delle città.
articolo 1
(Finalità)
1. La presentee legge promuove un equilibrio
o tra tempi di laavoro, di cura, di
d formazione e di relazione, m
mediante:
a) l'istituzione dei congedi deei genitori e l'esstensione del so
ostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzionee del congedo per
p la formazion
ne continua e l'eestensione dei congedi per la formazione;
c) il coordinam
mento dei temp
pi di funzionameento delle città e la promozion
ne dell'uso del tempo per fini di solidarietà so
ociale.
articolo 2
(Caampagne inform
mative)
1. Al fine di difffondere la con
noscenza delle disposizioni
d
della presente legge, il Ministro per
p la solidariettà sociale é
autorizzato a predisporre,
p
di concerto con ill Ministro del laavoro e della prrevidenza sociale, apposite cam
mpagne inform
mative, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio destin
nati allo scopo.
Capo II
CONGEDI PAR
RENTALI, FAMILIARI E FORMATTIVI
articolo 3
(C
Congedi dei genitori)
1. All'articolo 1 della legge 30
3 dicembre 19
971, n. 1204, dopo il terzo comma é inserito
o il seguente: "Il diritto di aste
enersi dal lavorro di
cui all'articolo 7, ed il relativo
o trattamento economico,
e
son
no riconosciuti anche
a
se l'altro
o genitore non n
ne ha diritto. Le
e disposizioni di cui
al comma 1 deell'articolo 7 e al comma 2 deell'articolo 15 so
ono estese alle lavoratrici di cui
c alla legge 29
9 dicembre 198
87, n. 546, mad
dri di
bambini nati a decorrere daal 1° gennaio 2000.
2
Alle pred
dette lavoratricci i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comm
ma 2
dell'articolo 15
5 spettano limittatamente ad un
u periodo di trre mesi, entro il primo anno dii vita del bambiino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971
1, n. 1204, é sosstituito dal segu
uente:
articolo 7. - 1. Nei primi otto
o anni di vita deel bambino ciasccun genitore haa diritto di astenersi dal lavoro
o secondo le mo
odalità stabilitee dal
presente articcolo . Le astenssioni dal lavoro
o dei genitori non
n possono co
omplessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvvo il
disposto del co
omma 2 del preesente articolo .
Nell'ambito deel predetto limiite, il diritto di astenersi
a
dal lavoro compete:
a) alla madree lavoratrice, trascorso il perio
odo di astensio
one obbligatoria di cui all'articcolo 4, primo ccomma, letteraa c), della preseente
legge, per un periodo
p
continu
uativo o frazion
nato non superiiore a sei mesi;
b) al padre lavvoratore, per un periodo continuativo o fraziionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia
s un solo genitore, per un peeriodo continuaativo o frazionatto non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre
p
lavoratorre eserciti il diritto di astenerssi dal lavoro per un periodo no
on inferiore a ttre mesi, il limitte di cui alla letttera
b) del commaa 1 é elevato a sette mesi e il limite complessivo delle asstensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comm
ma é
conseguentem
mente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diiritto di cui al comma
c
1, il gen
nitore é tenuto,, salvo casi di oggettiva
o
imposssibilità, a preavvisare il datorre di
lavoro second
do le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e co
omunque con un
u periodo di p
preavviso non inferiore
i
a quin
ndici
giorni.
4. Entrambi i genitori, altern
nativamente, haanno diritto, alttresì, di astenerrsi dal lavoro durante le malatttie del bambin
no di età inferio
ore a
otto anni ovvero di età com
mpresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso
c
nel limite di cinque giorrni lavorativi alll'anno per ciasscun
genitore, diettro presentazione di certificcato rilasciato da un medicco specialista del Servizio ssanitario nazio
onale o con esso
e
convenzionato
o. La malattia del
d bambino chee dia luogo a riccovero ospedalliero interromp
pe il decorso del periodo di ferrie in godimento
o da
parte del genittore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai
a commi 1 e 4 sono computaati nell'anzianitàà di servizio, essclusi gli effetti relativi alle ferrie e
alla tredicesim
ma mensilità o alla
a gratifica nattalizia.
Ai fini della fru
uizione del congedo di cui al comma
c
4, la lavvoratrice ed il laavoratore sono
o tenuti a preseentare una dichiarazione rilascciata
ai sensi dell'arrticolo 4 della leegge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'aaltro genitore non
n sia in astensione dal lavoro
o negli stessi giorni
per il medesim
mo motivo".
12
Il testo normaativo é aggiornatoo con le modifichee introdotte dalla L.4 novembre 20
010, n. 183
74
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in
n fine, i seguen
nti commi: "Ai p
periodi di riposo
o di cui al preseente
articolo si app
plicano le dispossizioni in materria di contribuzione figurativa,, nonché di riscatto ovvero di versamento de
ei relativi contriibuti
previsti dal co
omma 2, letterra b), dell'articolo 15. In caso
o di parto plurrimo, i periodi di riposo sono
o raddoppiati e le ore aggiun
ntive
rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono
o essere utilizzaate anche dal paadre".
4. L'articolo 15 della legge 30
0 dicembre 197
71, n. 1204, é so
ostituito dal segguente:
"articolo 15. - 1. Le lavoratrrici hanno dirittto ad un'indenn
nità giornalieraa pari all'80 perr cento della reetribuzione perr tutto il period
do di
astensione ob
bbligatoria dal laavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità é co
omprensiva di ogni
o altra inden
nnità
spettante per malattia.
2. Per i period
di di astensionee facoltativa di cui
c all'articolo 7,
7 comma 1, ai lavoratori e allee lavoratrici é d
dovuta:
a) fino al terzo
o anno di vita del
d bambino, un
n'indennità parri al 30 per centto della retribuzzione, per un p
periodo massimo complessivo tra i
genitori di sei mesi; il relativo
o periodo, entro
o il limite predeetto, é coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei caasi di cui alla leettera a), fino al
a compimento dell'ottavo anno di vita del bambino,
b
e com
munque per il restante
r
period
do di
astensione faccoltativa, un'ind
dennità pari al 30 per cento della retribuzio
one, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato
o sia
inferiore a 2,5
5 volte l'importo
o del trattamen
nto minimo di pensione
p
a caricco dell'assicurazzione generale obbligatoria;
il periodo med
desimo é coperto da contribu
uzione figurativva, attribuendo
o come valore retributivo
r
per tale periodo il 200 per cento
o del
valore massim
mo dell'assegno
o sociale, propo
orzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà
f
di integgrazione da parrte dell'interesssato,
con riscatto aii sensi dell'articcolo 13 della leggge 12 agosto 1962,
1
n. 1338, ovvero
o
con verssamento dei relativi contributi secondo i criteeri e
le modalità deella prosecuzion
ne volontaria.
3. Per i period
di di astensionee per malattia del
d bambino di cui
c all'articolo 7,
7 comma 4, é dovuta:
d
a) fino al com
mpimento del teerzo anno di vitaa del bambino, la contribuzion
ne figurativa;
b) successivam
mente al terzo anno di vita deel bambino e fin
no al compimento dell'ottavo anno, la coperrtura contributiiva calcolata co
on le
modalità previste dal commaa 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), é determinato
o secondo i criteri previsti in
n materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
5. Le indenn
nità di cui al presente articolo sono corrrisposte con gli stessi criteeri previsti peer l'erogazione delle prestazzioni
dell'assicurazio
one obbligatorria contro le malattie
m
dall'entte assicuratore della malattiaa presso il quale la lavoratrice o il lavoratore é
assicurato e non sono subord
dinate a partico
olari requisiti co
ontributivi o di anzianità
a
assicu
urativa".
5. (COMMA ABROGATO
A
DALL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)
articolo 4
(Congedi per
p eventi e cau
use particolari)
1. La lavoratrice e il lavoraatore hanno diritto ad un peermesso retrib
buito di tre gio
orni lavorativi aall'anno in casso di decesso o di
documentata grave infermitàà del coniuge o di un parentee entro il secon
ndo grado o del convivente, purché la stabile
e convivenza co
on il
lavoratore o laa lavoratrice rissulti da certificcazione anagraffica. In alternattiva, nei casi di documentata grave infermitàà, il lavoratore e la
lavoratrice possono concordaare con il datorre di lavoro diveerse modalità di
d espletamento
o dell'attività lavorativa.
2. I dipendentti di datori di laavoro pubblici o privati posson
no richiedere, per
p gravi e documentati motivvi familiari, fra i quali le patologie
individuate ai sensi del comm
ma 4, un period
do di congedo,, continuativo o frazionato, no
on superiore a due anni. Duraante tale period
do il
dipendente co
onserva il posto
o di lavoro, non
n ha diritto allaa retribuzione e non può svolgere alcun tipo
o di attività lavorativa. Il conggedo
non é computtato nell'anzian
nità di servizio né ai fini prevvidenziali; il lavvoratore può procedere
p
al risscatto, ovvero al versamento
o dei
relativi contrib
buti, calcolati seecondo i criteri della prosecuzzione volontariaa.
3. I contratti collettivi
c
disciplinano le modaalità di partecipazione agli eve
entuali corsi di formazione
f
dell personale che
e riprende l' attività
lavorativa dop
po la sospension
ne di cui al com
mma 2.
4. Entro sessaanta giorni dallaa data di entratta in vigore della presente legge, il Ministro per
p la solidariettà sociale, con proprio decreto
o, di
concerto con i Ministri della sanità, del lavo
oro e della prevvidenza sociale
e e per le pari opportunità,
o
provvede alla definizione dei crriteri
per la fruizion
ne dei congedi di cui al presen
nte articolo , all'individuazione delle patologgie specifiche aai sensi del com
mma 2, nonché alla
individuazionee dei criteri per la verifica periodica relativa alla
a sussistenza delle condizion
ni di grave inferrmità dei sogge
etti di cui al com
mma
1.
4-bis (COMMA
A ABROGATO DAL
D D.LGS. 26 MARZO
M
2001, N. 151)
articolo 5
(Con
ngedi per la formazione)
1. Ferme resttando le vigentti disposizioni relative al diriitto allo studio
o di cui all'articcolo 10 della llegge 20 magggio 1970, n. 30
00, i
dipendenti di datori di lavorro pubblici o privati,
p
che abb
biano almeno cinque
c
anni di anzianità di seervizio presso la stessa aziend
da o
75
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
amministrazio
one, possono richiedere
r
una sospensione del
d rapporto di lavoro per co
ongedi per la formazione pe
er un periodo non
superiore ad undici
u
mesi, con
ntinuativo o frazionato, nell'arrco dell'intera vita
v lavorativa.
2. Per "conged
do per la formaazione" si intende quello finalizzato al comple
etamento dellaa scuola dell'obbligo, al consegguimento del tiitolo
di studio di seecondo grado, del diploma un
niversitario o di
d laurea, alla partecipazione
p
ad attività form
mative diverse da quelle postte in
essere o finanziate dal datoree di lavoro.
3. Duran te il periodo di con
ngedo per la fo
ormazione il dipendente consserva il posto di
d lavoro e non
n ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo non é computabile nell'anzianità di
d servizio e no
on é cumulabile
e con le ferie, con
c la malattia e con altri con
ngedi. Una gravve e
documentata infermità, indiividuata sulla base
b
dei criterii stabiliti dal medesimo
m
decrreto di cui all'aarticolo 4, com
mma 4, interven
nuta
durante il periodo di congeedo, di cui sia data comuniccazione scritta al datore di lavoro, dà luo
ogo ad interruzzione del conggedo
medesimo.
4. Il datore dii lavoro può no
on accogliere la richiesta di congedo
c
per laa formazione ovvero
o
può diffferirne l'accogliimento nel casso di
comprovate esigenze
e
organ
nizzative. I con
ntratti collettivvi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano
o le
percentuali massime
m
dei lavvoratori che po
ossono avvalerssene, disciplinaano le ipotesi di
d differimento
o o di diniego all'esercizio
a
di tale
facoltà e fissan
no i termini dell preavviso, chee comunque no
on può essere in
nferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratoree può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo
a
, ovverro al versamentto dei relativi contributi,
c
calco
olati
secondo i criteeri della prosecuzione volontaria.
articolo 6
(Congedii per la formazio
one continua)
1. I lavoratori,, occupati e no
on occupati, hanno diritto di proseguire
p
i pe
ercorsi di formaazione per tutto
o l'arco della vita,
v
per accresccere
conoscenze e competenze professionali.
p
Lo
o Stato, le regio
oni e gli enti lo
ocali assicurano
o un'offerta forrmativa articolaata sul territoriio e,
ove necessariio, integrata, accreditata
a
seccondo le dispo
osizioni dell'artticolo 17 dellaa legge 24 giu
ugno 1997, n. 196, e successsive
modificazioni, e del relativo
o regolamento
o di attuazionee. L'offerta forrmativa deve consentire
c
perrcorsi personalizzati, certificaati e
riconosciuti co
ome crediti form
mativi in ambito
o nazionale ed europeo.
La formazionee può corrispondere ad autono
oma scelta del lavoratore ovve
ero essere pred
disposta dall'azzienda, attraverrso i piani formativi
aziendali o terrritoriali concorrdati tra le partti sociali in coerrenza con quan
nto previsto dall citato articolo
o 17 della legge
e n. 196 del 199
97, e
successive mo
odificazioni.
2. La contrattazione collettivva di categoria, nazionale e decentrata,
d
deffinisce il montee ore da destin
nare ai congedi di cui al preseente
articolo , i critteri per l'individuazione dei laavoratori e le modalità di oraario e retribuziione connesse alla partecipazzione ai percorsi di
formazione.
3. Gli interven
nti formativi che rientrano neii piani aziendali o territoriali di
d cui al commaa 1 possono essere finanziati attraverso il fo
ondo
interprofessionale per la form
mazione continua, di cui al reggolamento di atttuazione del citato articolo 17
7 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla basse di accordi ccontrattuali, prrevedano quote di
riduzione dell''orario di lavoro
o, nonché proggetti di formazio
one presentati direttamente dai
d lavoratori. P
Per le finalità de
el presente com
mma
é riservata un
na quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo
F
per l'occcupazione di cu
ui all'articolo 11, comma 7, de
el decreto-leggee 20
maggio 1993, n. 148, converttito, con modifiicazioni, dalla leegge 19 luglio 1993,
1
n. 236. Il Ministro del lavvoro e della pre
evidenza socialee, di
concerto con il Ministro del tesoro, del billancio e della programmazion
p
ne economica, provvede annu
ualmente, con proprio decretto, a
ripartire fra le regioni la pred
detta quota, sen
ntita la Confereenza permanen
nte per i rapporrti tra lo Stato, lle regioni e le province
p
autono
ome
di Trento e di Bolzano.
articolo 7
(Anticipazionee del trattamentto di fine rappo
orto)
1. Oltre che nelle
n
ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo co
omma, del codice civile, il tratttamento di fin
ne rapporto può
ò essere anticip
pato
ai fini delle spese da sosteneere durante i peeriodi di fruizion
ne dei congedi di cui all'artico
olo 7, comma 1,, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, come so
ostituito dall'arrticolo 3, comm
ma 2, della pressente legge, e di cui agli articcoli 5 e 6 della presente legge
e. L'anticipazion
ne é
corrisposta un
nitamente alla retribuzione relativa
r
al messe che precede
e la data di in
nizio del congeedo. Le medesiime disposizion
ni si
applicano ancche alle doman
nde di anticipaazioni per indennità equipolle
enti al trattamento di fine raapporto, comunque denomin
nate,
spettanti a lavvoratori dipendenti di datori di lavoro pubblicci e privati.
2. Gli statuti delle
d
forme pensionistiche co
omplementari di
d cui al decreto
o legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successsive modificaziioni,
possono prevvedere la possiibilità di conseeguire, ai sensi dell'articolo 7,
7 comma 4, del
d citato decrreto legislativo n. 124 del 19
993,
un'anticipazione delle prestaazioni per le sp
pese da sosten
nere durante i periodi di fruizzione dei congeedi di cui agli articoli 5 e 6 della
d
presente leggee.
76
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
3. Con decreto del Ministro
o per la funzio
one pubblica, di
d concerto con i Ministri deel tesoro, del b
bilancio e dellaa programmaziione
economica, deel lavoro e dellla previdenza sociale
s
e per la solidarietà socciale, sono defiiniti i requisiti, i criteri e le modalità
m
applicaative
delle disposizioni del comma 1 in riferimentto ai dipendentti delle pubblich
he amministrazioni.
articolo 8
(Prolungaamento dell'etàà pensionabile)
1. I soggetti ch
he usufruiscono
o dei congedi previsti
p
dall'artiicolo 5, commaa 1, possono, a richiesta, prolu
ungare il rappo
orto di lavoro di
d un
periodo corrisspondente, ancche in deroga alle
a disposizion
ni concernenti l'età di pensionamento obbliigatoria. La rich
hiesta deve esssere
comunicata al datore di lavorro con un preavvviso non inferiiore a sei mesi rispetto
r
alla data prevista per il pensionamen
nto.
Capo III
FLESSIBILITÀ DI
D ORARIO
articolo 9
(M
Misure per concciliare tempi di vita
v e tempi di lavoro)
1. Al fine di promuovere e in
ncentivare azion
ni volte a conciliare tempi di vita
v e tempi di lavoro, nell'amb
bito del Fondo per le politichee per
la famiglia di cui
c all'articolo 19
1 del decreto-llegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
m
daalla legge 4 ago
osto 2006, n. 24
48, é
destinata annu
ualmente una quota
q
individuaata con decreto
o del Presidente
e del Consiglio dei
d ministri o del Ministro dele
egato alle politiche
per la famigliaa, al fine di ero
ogare contributti in favore di datori
d
di lavoro
o privati, ivi co
omprese le imp
prese collettive,, iscritti in pub
bblici
registri, di azieende sanitarie locali, di aziend
de ospedaliere e di aziende ospedaliere univversitarie i quali attuino accorrdi contrattuali che
prevedano le seguenti
s
tipologie di azione po
ositiva:
a) progetti articolati
a
per consentire
c
alle lavoratrici e ai lavoratori di
d usufruire dii particolari fo
orme di flessib
bilità degli oraari e
dell'organizzazzione del lavoro
o, quali part tim
me reversibile, telelavoro
t
e lavvoro a domicilio
o, banca delle o
ore, orario flessibile in entrata o in
uscita, sui turn
ni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i proggetti che preved
dano di applicare, in aggiunta alle
misure di flesssibilità, sistemi innovativi per la
l valutazione della
d
prestazion
ne e dei risultati;
b) programmi ed azioni voltti a favorire il reinserimento
r
delle lavoratricci e dei lavoratori dopo un peeriodo di conge
edo parentale o er
motivi comunque legati ad essigenze di concciliazione;
c) progetti ch
he, anche attraverso l'attivazzione di reti trra enti territorriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi
innovativi in risposta alle esigenze
e
di conciliazione deii lavoratori. Taali progetti po
ossono essere presentati ancche da consorrzi o
associazioni di
d imprese, ivi comprese quelle temporaneee, costituite o costituende, che
c insistono ssullo stesso terrritorio, e posssono
prevedere la partecipazione
p
degli enti localii anche nell'ambito dei piani per
p l'armonizzazzione dei tempii delle città.
2. Destinatarii dei progetti di
d cui al commaa 1 sono lavoraatrici o lavoratori, inclusi i dirrigenti, con figli minori, con priorità
p
nel casso di
disabilità ovveero di minori fiino a dodici an
nni di età, o fin
no a quindici an
nni in caso di affidamento
a
o di adozione, ovvero con a caarico
persone disab
bili o non autosu
ufficienti, ovverro persone affeette da documentata grave infermità.
3. Una quota delle risorse dii cui al comma 1, da stabilire con
c il provvedim
mento di cui al comma 4, é, in
noltre, impiegata per l'erogaziione
di contributi in favore di pro
ogetti che conssentano ai titollari di impresa,, ai lavoratori autonomi
a
o ai liberi professio
onisti, per esigeenze
legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvaalersi della collaaborazione o so
ostituzione di so
oggetti in posseesso
dei necessari requisiti
r
professionali.
4. Con decretto del Presidentte del Consiglio
o dei ministri o del Ministro de
elegato alle pollitiche per la famiglia, di conce
erto con il Miniistro
del lavoro, della salute e delle politiche socciali e con il Miinistro per le paari opportunitàà, sentita la Con
nferenza unificata, nei limiti delle
d
risorse di cui al
a comma 1, son
no definiti i critteri e le modalittà per la concesssione dei contributi di cui al p
presente articolo e, in particollare,
la percentualee delle risorsee da destinare a ciascuna tipologia progetttuale, l'importto massimo fin
nanziatile per ciascuna tipologia
progettuale e la durata delle azioni progettu
uali.
In ogni caso, lee richieste dei contributi
c
proveenienti dai sogggetti pubblici saaranno soddisfaatte a concorreenza della somm
ma che residua una
volta esaurite le richieste di contributi
c
dei so
oggetti privati.
5. Le risorse di cui al comm
ma I possono essere, in misurra non superiorre al 10 per ceento, destinate alle attività dii promozione delle
d
misure in favo
ore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni daa effettuare anche attraverso reti
territoriali .
Capo IV
ULTERIORI DISSPOSIZIONI A SO
OSTEGNO DELLLA MATERNITÀ E DELLA PATER
RNITÀ
articolo 10. AB
BROGATO DAL D.LGS. 26 MAR
RZO 2001, N. 15
51
articolo 11
1
(Parti prematuri)
77
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1. All'articolo 4 della legge 30
0 dicembre 197
71, n. 1204, son
no aggiunti, in fiine, i seguenti commi:
c
"Qualora il paarto avvenga in data anticipatta rispetto a qu
uella presunta, i giorni non go
oduti di astensiione obbligatorria prima del parto
vengono aggiunti al periodo
o di astensionee obbligatoria dopo il parto. La lavoratricee é tenuta a presentare, entro trenta giorn
ni, il
certificato atteestante la data del parto".
articolo 12
2
Flessibilitàà dell'astension
ne obbligatoria
1. Dopo l'articcolo 4 della leggge 30 dicembree 1971, n. 1204, é inserito il se
eguente:
"articolo 4-bis. - 1. Ferma restando
r
la durrata complessivva dell'astensio
one dal lavoro,, le lavoratrici hanno la facolltà di astenersii dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del
d parto e neii quattro mesi successivi al p
parto, a condiziione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico com
mpetente ai finii della prevenzione e tutela della
d
salute nei luogghi di lavoro atttestino che talee opzione non arrechi
a
pregiudiizio alla salute della
d
gestante e del nascituro"".
2. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAR
RZO 2001, N. 15
51 )
3. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAR
RZO 2001, N. 15
51 )
articolo 13
3
(Astensione dal lavoro del padre
p
lavoratorre)
1. Dopo l'articolo 6 della leggge 9 dicembre 1977,
1
n. 903, so
ono inseriti i segguenti:
"articolo 6-biss. - 1. Il padre lavoratore ha diritto
d
di asteneersi dal lavoro nei
n primi tre mesi
m dalla nascitta del figlio, in caso di morte o di
grave infermittà della madre ovvero
o
di abbandono, nonchéé in caso di affid
damento esclussivo del bambin
no al padre.
2. Il padre lavvoratore che in
ntenda avvalersi del diritto di cui al commaa 1 presenta al
a datore di lavvoro la certificaazione relativa alle
condizioni ivi previste. In casso di abbandon
no, il padre lavvoratore ne ren
nde dichiarazio
one ai sensi delll'articolo 4 della legge 4 genn
naio
1968, n. 15.
3. Si applicano
o al padre lavo
oratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della leggge 30 dicembre
e 1971, n. 120
04, e
successive mo
odificazioni.
4. Al padre laavoratore si ap
pplicano altresìì le disposizion
ni di cui all'articolo 2 della leegge 30 dicem
mbre 1971, n. 1204,
1
e successsive
modificazioni, per il periodo di astensione dal
d lavoro di cui al comma 1 del presente artticolo e fino al ccompimento di un anno di etàà del
bambino.
articolo 6-ter. - 1. I periodi di
d riposo di cui all'articolo 10 della
d
legge 30 dicembre
d
1971
1, n. 1204, e successive modifficazioni, e i relativi
trattamenti ecconomici sono riconosciuti
r
al padre
p
lavoratorre:
a) nel caso in cui
c i figli siano affidati
a
al solo padre;
p
b) in alternativva alla madre laavoratrice dipendente che non
n se ne avvalga;
c) nel caso in cui
c la madre no
on sia lavoratricce dipendente"..
articolo 14 AB
BROGATO DAL D.LGS.
D
26 MARZZO 2001, N. 151
1
ARTT. 15/16 OMISSIS
O
articolo 17 AB
BROGATO DAL D.LGS.
D
26 MARZZO 2001, N. 151
1
articolo 18. AB
BROGATO DAL D.LGS. 26 MAR
RZO 2001, N. 15
51
Capo V
MODIFICHE ALLLA LEGGE 5 FEEBBRAIO 1992, N. 104
articolo 19
9
((Permessi per l'assistenza a po
ortatori di hand
dicap)
1. All'articolo 33
3 della legge 5 febbraio 1992
2, n. 104, sono apportate
a
le se
eguenti modificaazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile"
m
sono in
nserite le segue
enti: "coperti daa contribuzionee figurativa";
b) al comma 5,
5 le parole: ", con lui conviven
nte," sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parolee: "può usufruire" é inserita laa seguente: "altternativamentee".
articolo 20
0
(Estensione delle agevolaazioni per l'assisstenza a portato
ori di handicap)
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della leggee 5 febbraio 19
992, n. 104, com
me modificato dall'articolo
d
19 della presente legge, si appliccano
anche qualoraa l'altro genitoree non ne abbia diritto
ARTT. 21/26 OMISSIS
O
articolo 26
6.
78
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
(Orari della pubblica amministrazione)
1. Le articolazioni e le scansio
oni degli orari di
d apertura al pubblico
p
dei serrvizi della pubb
blica amministraazione devono tenere conto delle
d
esigenze dei cittadini che risiedono, lavoran
no ed utilizzano
o il territorio di riferimento.
r
2. Il piano di cui all'articolo
o 24, ai sensi del
d decreto leggislativo 3 febb
braio 1993, n. 29, e successive modificazio
oni, può preved
dere
modalità ed arrticolazioni diffferenziate degli orari di apertu
ura al pubblico dei
d servizi dellaa pubblica amm
ministrazione.
3. Le pubblich
he amministraziioni, attraverso
o l'informatizzazzione dei relativi servizi, posso
ono garantire p
prestazioni di in
nformazione an
nche
durante gli oraari di chiusura dei servizi med
desimi e, attravverso la semplifficazione delle procedure,
p
posssono consentirre agli utenti teempi
di attesa più brevi
b
e percorsi più semplici peer l'accesso ai servizi.
79
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
PERMESSI PREVISTI PER
P I DIPENDENTI PUBBLICI
Assenze per permessii
•
•
TTermini e modalità di fruizione ( comma
c
4 articolo
o 71 d.l. 112/2008
8)
Esonero dal Servizio nel quinquen
nnio che precede il compimento dei
d 40 anni di servvizio (comma 1 arrticolo 72 d.l. 112
2/2008)
Congedi per Malattia
•
•
•
•
Grave infermità del
G
d coniuge o di un
u parente tre gio
orni articolo 1 d. m. 21 luglio 2000
0 n. 278)
G
Grave
infermità del
d coniuge o di un parente tre giorni
g
possono esssere concordatee modalità diverse (comma 4 articcolo 1 d. m. 21 lu
uglio
2
2000
n. 278).
C
Congedo
fino a due
d anni per gravi motivi familiari (anche patologie
e) (comma 2 articolo 4 legge 8 marzo 2000 n. 53)
La lavoratrice maadre o, in alternaativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparssa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto
o con
handicap in situaazione di gravità articolo 3, comm
ma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 10
04) hanno diritto
o a fruire del congedo fino a due anni
per gravi motivi familiari(comma
f
2 articolo 4 leggee 8 marzo 2000 n. 53) , entro sessaanta giorni dalla richiesta.
Per gli alttri permessi a favore di portatori di han
ndicap e dei lo
oro parenti (le
egge 5 febbraio 1992, n. 10
04):
•
•
•
Congedi per la malattia del figlio fino
C
f
a tre anni e dai
d tre agli otto anni. articolo 47 leegge 26 marzo 20001 n. 151)
T
Trattamento
economico assenza per Malattia articcolo 71 d.l. 112/2
2008)
A
Assenza
per Malaattia: documentaazione richiesta articolo 71 d.l. 112
2/2008)
Congedi per Maternittà e Paternità
•
•
Controlli prenataali (permessi retribuiti per l'effettu
C
uazione di esami prenatali) articolo 14 legge 26 maarzo 2001 n. 151)
C
Congedo
di mateernità: articolo 16
6 legge 26 marzo 2001 n. 151):
1) due mesi
m precedenti laa data presunta del
d parto, salvo qu
uanto previsto all'articolo 20;
2) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo interccorrente tra la daata presunta e la data effettiva del parto;
3) duran
nte i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
q
previsto all'articolo
a
20;
4) duran
nte gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispettto a quella presu
unta.
Tali giiorni sono aggiun
nti al periodo di co
ongedo di maternità dopo il parto
o.
egge 26 marzo
o 2001 n. 151
1)
Congedo di paternità (articolo 28 le
•
•
•
•
•
•
•
•
•
aanticipazione dell congedo di matternità a tre mesi dalla data presu
unta del parto peer lavori gravosi (comma 1 articolo 17 legge 26 marzo
m
2
2001
n. 151)
Interdizione dal lavoro delle lavorratrici in stato di gravidanza:
g
(com
mma 2 articolo 17 legge 26 marzo 22001 n. 151)
L'interruzione deella gravidanza, sp
pontanea o volon
ntaria é consideraata malattia (com
mma 1 articolo 19 legge 26 marzo 2001 n. 151)
Flessibilità della data
d
di inizio del congedo per matternità (comma 1 articolo 20 leggee 26 marzo 2001 n. 151)
Documentazionee richiesta articolo
o 21 legge 26 marzo 2001 n. 151)
T
Trattamento
economico e normattivo articolo 22 leegge 26 marzo 20
001 n. 151)
T
Trattamento
prevvidenziale articollo 25 legge 26 maarzo 2001 n. 151))
C
Congedi
per Maternità e Paternitàà in caso di adoziioni e affidamentti articolo 26 legge 26 marzo 20011 n. 151)
A
Adozioni
e affidaamenti: si applicaano gli articoli 39
9, 40, 41, 42, leggge 26 marzo 200
01 n. 151. (Ripossi giornalieri dellaa madre e del paadre,
riposi per parti plurimi e riposi e permessi
p
per i figli con handicap grave)
g
Riposi Giornalieri
•
•
•
•
•
•
•
•
Riposi giornalieri di un ora o di meezz’ora alla madrre o al padre articcolo 39 e 40 leggee 26 marzo 2001 n. 151)
51)
Riposi giornalieri di un ora o di meezz’ora alla madrre o al padre per parti plurimi articcolo 41 legge 26 marzo 2001 n. 15
Due ore di riposo
o e permessi per i figli con handicap grave entro il terzo anno di vitta (l'articolo 33, ccomma 2, della le
egge 5 febbraio 1992,
1
n. 104)
Permessi, anche continuativi, per i figli con handiccap grave, dopo ill compimento del terzo anno di viita o dopo la magggiore età articolo
o 33,
c
comma
3, della leegge 5 febbraio 1992,
1
n. 104.)
Possibilità cumullo riposi: congedo parentale ordinario, congedo per
p la malattia deel figlio ed congeedo ai sensi dell'aarticolo 33, comm
ma 4
d
della
legge 5 febb
braio 1992, n. 104. (comma 4 articcolo 41 legge 26 marzo 2001 n. 15
51).
Permessi dei gen
nitori, per ogni bambino, nei prim
mi suoi otto anni di vita (non oltrre, complessivam
mente, il limite di 10 mesi) articolo 32
legge 26 marzo 2001
2
n. 151)
Prolungamento del
d congedo nel caso
c
di minore co
on handicap . articcolo 33 legge 26 marzo 2001 n. 1551)
T
Trattamento
eco
onomico e normativo in caso di prrolungamento de
el congedo nel caaso di minore con
n handicap artico
olo 34 legge 26 marzo
m
2
2001
n. 151)
80
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
•
T
Trattamento
prevvidenziale. artico
olo 35 legge 26 marzo 2001 n. 151
1)
Congedi per lo studio e la formazione
•
Congedi per la fo
C
ormazione: sospeensione per un peeriodo fino a 11 mesi articolo 5 leegge 8 marzo 20000 n. 53) (cfr ancche l'articolo 10 legge
2 maggio 1970, n. 300)
20
C
Congedi
per la fo
ormazione continua. articolo 6 legge 8 marzo 2000 n. 53)
C
Congedo
straordinario per motivi di studio (legge 13 Agosto 1984 n.
n 476)
Permessi studio articolo
a
10 legge 20 maggio 1970 n. 300)
•
•
•
Altre Asp
pettative e Co
ongedi
•
•
•
•
•
•
•
Decesso tre giorn
ni (comma 1 articcolo 1 d. m. 21 lugglio 2000 n. 278).
G
Gravi
motivi familiari articolo 2 d. m. 21 luglio 2000 n. 278)
C
Congedo
fino a due
d anni per gravi motivi familiari (anche patologie
e) (comma 2 articolo 4 legge 8 marzo 2000 n. 53)
A
Aspettativa
a dip
pendenti statali peer servizio all’estero del coniuge (anche
(
esso dipen
ndente dello statto) (legge 11 Febb
braio 1980 n. 26)
C
Congedo
per don
natori di sangue (legge 13 Luglio 1967
1
n. 584)
C
Congedo
per don
natori di midollo osseo
o
articolo 5 legge 06 Marzo 2001 n. 52)
Disciplina della partecipazione
p
deelle organizzazion
ni di volontariato alle attività di prrotezione civile aarticolo 9 e 13 leggge 08 Febbraio 2001
2
n. 194)
C
Congedi
elettorali e per incarichi politici
p
e amminisstrativi
A
Aspettativa
per mandato
m
parlameentare. articolo 88 legge 30 Marzo
o 1957 n. 361)
A
Assenze
per adem
mpiere alle funzio
oni elettorali pressso gli uffici eletttorali. articolo 119 legge 30 Marzo
o 1957 n. 361)
Elezioni dei mem
mbri del parlamen
nto europeo artico
olo 52 legge 24 Gennaio
G
1979 n. 18)
1
Permessi, licenzee ed aspettative degli
d
amministrattori locali e dei co
onsigli di amministrazione delle aziende speciali articolo 77, 78, 79
9, 80,
8 87 legge 18 Agosto
81,
A
2000 n. 26
67)
•
•
•
•
•
CONGEDI RETRIBUITI
R
PER GRAVI HANDIC
CAP AI SENSI DELL’ARTICOLO
D
3, COMMA3, LLEGGE 104/199
92
Aventi diritto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La persona hand
dicappata (ai sensi dell’articolo 3 comma
c
3, della le
egge 104/1992)
Genitori (anche adottivi o affidattari) della person
na con handicap,
Lavoratori conviventi con fratello
o o sorella con haandicap grave (a condizione che entrambi
e
i genitorri siano “scomparrsi”)
Fratelli e Sorellee conviventi (sen
ntenza corte costtituzionale 8 giuggno 2005 n. 233) se i genitori siaano impossibilitati perché totalmente
inabili.(Non é su
ufficiente che i geenitori siano solo anziani o invalidi parziali).
Coniugi (sentenza corte costituziionale 18 aprile 2007
2
n. 158)
Figli conviventi (sentenza corte costituzionale
c
26 gennaio 2009 n. 19)
Gli aventi dirittto possono:
1.
2.
Scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio dom
micilio e rifiutaree il trasferimento in altra sede sen
nza consenso articolo
33, comma 5, Leegge 104/92)
Ottenere la ridu
uzione dell'orario
o di lavoro fino a due ore giornalie
ere o, in alternattiva, tre giorni di permesso mensiili fruibili anche in via
continuativa.
Retribuzione:
le oree di permesso gio
ornaliero o i tre giorni
g
di assenza sono
s
considerati giorni di lavoro a condizione che la persona con handicap in situazzione
di graavità non sia ricoverata a tempo pieno
p
articolo 33,, comma 3, legge 104/92).
81
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
ASSENZE PER MALATTIA
A
M
articcolo 21 CCNL 19
994/97 modificcato dal CCNL integrativo 1998/01 e dal CCNL 2006/2009
1. Il dipendente assente per malattiaa ha diritto alla conservazione del posto per un period
do di diciotto mesi. Ai fini della
d
maturazio
one del predetto
o periodo, si so
ommano tutte lee assenze per malattia
m
interveenute nei tre an
nni precedenti l'episodio
l
morb
boso
in corso.
ma 1, al lavorattore che ne facccia richiesta pu
uò essere conceesso di assentarsi per un ulterriore
2. Superatto il periodo preevisto dal comm
periodo dii 18 mesi in casi particolarmen
nte gravi13.
3. Prima di
d concedere l' ulteriore perio
odo di assenzaa di cui al comma 2, su richieesta del dipend
dente l'amministrazione proccede
all'accertaamento delle sue
s
condizioni di salute perr il tramite de
ella unità sanittaria locale co
ompetente ai sensi
s
delle viggenti
disposizion
ni, al fine di sttabilire la sussistenza di even
ntuali cause di assoluta e peermanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi
proficuo laavoro.
4. Superatti i periodi di co
onservazione deel posto previstti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seeguito dell'acce
ertamento dispo
osto
ai sensi del comma 3,
3 il dipenden
nte sia dichiarato permane
entemente inid
doneo a svolgere qualsiasi proficuo lavvoro,
p
salvvo particolari esigenze,
e
a risolvere il rappo
orto corrispond
nnità
l'Amministtrazione può procedere,
dendo al dipendente l'inden
sostitutivaa del preavviso.
5. I period
di di assenza per
p malattia, saalvo quelli prevvisti dal comma 2 del presen
nte articolo , no
on interrompono la maturaziione
dell'anzian
nità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fattte salve le vigeenti disposizion
ni di legge a tuteela degli affetti da TBC.
7. Il trattamento econom
mico spettante al
a dipendente che
c si assenti pe
er malattia é il seguente:
s
r
fisssa mensile, co
on esclusione di
d ogni compen
nso accessorio,, comunque deenominato, perr i primi 9 messi di
a) intera retribuzione
assenza. Nell’ambito
N
di tale
t periodo, peer le malattie pari
p o superiori a quindici giorrni _33 o in casso di ricovero ospedaliero
o
e per
p il
successivo
o periodo di co
onvalescenza post
p
ricovero, ricovero
r
domicciliare, certificaato dalla ASL o struttura sanitaria competeente,
purché siaa sostitutivo deel ricovero ospeedaliero, al dipeendente compe
ete per intero l’indennità di aamministrazione di cui all’articolo
33 del CCNL del 16 febbraio 1999. In tale periodo sono computatii la giornata deel sabato anchee nei casi in cu
ui l’orario di lavvoro
o su cinque gio
orni nonché i giorni festivi che
e ricadono all’in
nterno dello steesso. In caso di malattia di durata
settimanale sia articolato
a quindici giorrni l’indennità di amministrazzione é decurtaata in misura proporzionale ai giorni di asssenza per malaattia
inferiore ai
dividendo l’importo della stessa per 30
0 e moltiplican
ndo il risultato per i giorni prrescritti dal cerrtificato medico
o. Sono abrogaati il
d CCNL del 16
1 maggio 1995
5 _35 ed il pun
nto 5, lett. a), 1° periodo delll’allegato A dell CCNL integraativo
punto 6 dell’allegato B del
sottoscrittto il 22.10.97;
b) 90 % deella retribuzionee di cui alla letttera "a" per i su
uccessivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % deella retribuzionee di cui alla letteera "a" per gli ulteriori
u
6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel commaa 1;
d) i period
di di assenza preevisti dal comm
ma 2 non sono retribuiti.
r
7 bis.In caso di patologie gravi che richieedano terapie salvavita
s
ed altrre ad esse assim
milabili secondo
o le indicazioni dell’Ufficio medico
legale delll’Azienda sanittaria competente per territo
orio, come ad esempio l’em
modialisi, la ch
hemioterapia, il trattamento per
l’infezionee da HIV- AIDS nelle
n
fasi a bassso indice di disaabilità specifica (attualmente indice di Karnosssky), ai fini del presente artico
olo ,
sono esclu
usi dal computo
o dei giorni di assenza
a
per maalattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero
o o di day - hospital ed i giorn
ni di
assenza do
ovuti alle citatee terapie, debittamente certificati dalla comp
petenze Aziend
da sanitaria Locale o Struttura Convenzionataa. In
tali giornate il dipendente ha diritto in ogni
o caso all’intera retribuzion
ne prevista dal comma
c
7, lettera a).
7 ter. La disciplina
d
di cui al comma 7/bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, laa cui menomazzione sia ascrivibile
alle catego
orie dalla I allaa V della Tabellla A, di cui al d.lgs. n. 834/8
81 _37, per i giiorni di eventuali cure termali, la cui necessità,
relativameente alla gravitàà dello stato di invalidità, sia debitamente
d
do
ocumentata.
7 quater. Per agevolare ili soddisfacimen
nto di particolaari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 7/biis, le
amministrrazioni favorisco
ono un’idonea articolazione dell’orario di lavvoro nei confron
nti dei soggetti interessati.
7 quinquiees. Nel caso di malattia insortta nell’arco dellla giornata lavo
orativa durantee l’orario di servvizio, qualora il dipendente abbia
lasciato la sede di lavoro
o, la giornata non sarà considerata assenza per
p malattia see la relativa cerrtificazione med
dica ha decorreenza
dal giorno
o successivo a quello della parziale
p
prestaazione lavorativva. In tale ipotesi, il dipendeente, ai fini del completameento
dell’orario
o, recupererà lee ore non lavorrate concordandone i tempi e le modalità co
on il dirigente, aanche ai sensi dell’articolo 20
0 del
CCNL del 16.5.95. Nel caaso in cui il cerrtificato medico
o coincida con la giornata della parziale presstazione lavoraativa, la stessa sarà
pendente potràà invece utilizzare le ore lavoraate come riposo
o compensativo
o di pari entità.
consideratta assenza per malattia e il dip
13
La grave patologia necessita di terapia salvavitaa ed altre assimilaabili.
82
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
8. L'assenzza per malattiaa deve essere comunicata
c
all'ufficio di apparrtenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orariio di
lavoro del giorno in cui sii verifica, anchee nel caso di eveentuale prosecuzione dell’ asssenza, salvo com
mprovato impe
edimento.
uto a recapitarre o spedire a mezzo racco
omandata con avviso di ricevvimento il cerrtificato medico
o di
9. Il dipendente é tenu
ella stessa. Quaalora
giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio dellla malattia o alla eventuale prosecuzione de
ne scada in giorno festivo esso
o é prorogato al
a primo giorno lavorativo succcessivo.
tale termin
10. L'amm
ministrazione dispone il contro
ollo della malatttia ai sensi delle vigenti dispo
osizioni di leggee fin dal primo giorno di asseenza,
attraverso
o la competentee Unità sanitaria locale.
11. Il dipeendente, che durante l'assenza, per particcolari motivi, dimori
d
in luogo diverso da quello di resid
denza, deve daarne
tempestiva comunicazion
ne, precisando l'indirizzo dovee può essere rep
perito.
nza di espressa autorizzazionee del medico cu
urante ad uscirre, é tenuto a farsi
f
12. Il dipeendente assente per malattia,, pur in presen
trovare neel domicilio com
municato all' am
mministrazionee, in ciascun gio
orno, anche se domenicale o festivo, dalle ore
o 10 alle ore 12
1 e
dalle ore 17
1 alle ore 19.
13. La peermanenza del dipendente nel
n proprio dom
micilio durante
e le fasce orarie come soprra definite può
ò essere verificata
nell'ambito e nei limiti deelle vigenti disp
posizioni di leggge.
ora il dipenden
nte debba allo
ontanarsi, duraante le fasce di
d reperibilità, dall'indirizzo ccomunicato, per visite mediche,
14. Qualo
prestazion
ni o accertamen
nti specialistici o per altri giusstificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, é tenuto a daarne
preventivaa comunicazion
ne all'amministrrazione, eccezio
on fatta per i caasi di obiettivo e giustificato im
mpedimento.
15. Nel caso in cui l'inferrmità derivantee da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipe
endente é tenu
uto a
darne com
municazione all’ amministrazzione, la qualee ha diritto di recuperare dal
d terzo respo
onsabile le retribuzioni da essa
e
corrisposte durante il perriodo di assenza ai sensi del co
omma 7, lettere
e "a", "b" e "c",, compresi gli oneri riflessi inerenti.
s applicano alle assenze perr malattia iniziaate successivam
mente alla datta di
16. Le dissposizioni conteenute nel pressente articolo si
stipulazion
ne del contratto, dalla quale si
s computa il trriennio previsto
o dal comma 1. Alle assenze p
per malattia in corso
c
alla predetta
data si ap
pplica la normaativa vigente al momento dell'insorgenza de
ella malattia peer quanto attieene alle modaliità di retribuzio
one,
fatto salvo
o il diritto alla conservazione del
d posto ove piiù favorevole.
VISITA FIS
SCALE
La visita fiscale è un accertamentto predispostoo dal datore di lavoro sulll'effettivo staato di malattia
a del dipendeente
assente, è obbligatoriaa (anche per 1 solo giorno di malattia) e viene richiessta dall'ente ddi appartenenzza del dipendeente
ai medicii dell'ASL.
Il lavorattore è tenuto alla reperibillità nelle fascee orarie stabiilite dalla leggge nel luogo indicato al da
atore, per tuttto il
periodo di
d malattia asssegnato dal medico
m
di base nel certificato
o.
Con il Coollegato Lavoro alla Finanzziaria per il 2010
2
(legge 11
167 del Marzoo 2010), il cerrtificato di ma
alattia cartaceeo è
sostituito dal certificatto elettronico.. Il medico baase compila ill certificato dii malattia in uuna sezione nel
n sito dell'IN
NPS,
a casella dii posta elettro
onica certificaata (PEC) del datore di lavvoro presso il sito
che inviaa in automaticco una copia alla
Italia.govv (ogni personna giuridica è obbligata add averne una). Quindi, non appena è rilassciato il certifficato di malaattia
(entro al massimo un giorno), l'info
formazione è visibile
v
a tuttti i soggetti chhe possono riichiedere o eff
ffettuare la viisita
fiscale (IN
NPS, INAIL, ASL,
A
datore dii lavoro).
I contrattti nazionali obbbligano il laavoratore in malattia
m
ad avvvisare tempesstivamente il ddatore e a forrnire un indirizzo
dove è reeperibile, che può
p differire da quello di residenza.
r
Il medico
m
deve recarsi
r
al dom
micilio indicatto dal lavoratoore,
negli orari di reperibillità imposti daalla legge.
Il lavoratore può rifiuutare l'ingressso ai medici che si preseentano fuori dell'orario
d
di reperibilità. Tale rifiuto non
costituiscce per il datorre titolo per vaalutare un'asssenza ingiustifficata dal luoggo di lavoro, nné per l'INPS di non pagarre al
lavoratorre l'indennità di
d malattia: è del tutto equiivalente all'asssenza di visitee fiscali.
Una voltaa ricevuto la visita
v
fiscale che
c conferma la prognosi ill lavoratore noon è più soggeetto alle fascee di reperibilittà in
quanto "ggià controllatto". Ulteriori richieste di visite
v
da partee dei datori dii lavoro confi
figurano il rea
ato di vessazioone.
Secondo la Cassazione, è risarcibile il danno caausato al lavoratore dalla richiesta da parte del datore di lavoroo di
continue visite domiciliari, che ignoorano l'esito di precedentii controlli chee confermano la persistenzza della malatttia,
d causare add
dirittura un agggravamento ddella malattia
a del dipendennte.
configuraano un intentoo persecutorioo suscettibile di
Se il meddico non trovaa il lavoratore nel domicilioo indicato durrante l'orario di
d reperibilitàà, resta a carico del lavorattore
un'assenzza ingiustificaata a meno ché
c non abbiia giusto mottivo. Resta all lavoratore l'onere della prova, che può
p
83
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
esentarloo da un'assenzza ingiustificaata, per le motivazioni tipizzate nei conntratti nazionnali: cause di forza maggioore,
acquisto di farmaci, visite
v
specialisstiche o terappie legate allla malattia in corso. Se il lavoratore non si presentta il
giorno suuccessivo, scaatta di nuovo un'assenza
u
inggiustificata. Se,
S a seguito della
d
visita, coonsidera il peeriodo di malaattia
ingiustificcato e il lavooratore idoneoo a riprenderre l'attività lavorativa, puòò ridurre i gioorni di malatttia o ordinaree la
ripresa dell'attività.Tu
d
uttavia, se il certificato
c
è stato
s
rilasciatto al lavoratoore in un osppedale o da uno
u specialistaa, è
corredatoo da relativa documentazio
d
one clinica, quuesto ha un va
alore maggiorre del parere ddi un medico generico
g
duraante
una visitaa fiscale, che può
p essere fattto valere in seede di contenzzioso. L'intereessato può citaare il medico fiscale
f
e l'istituto
di apparttenenza (INAIIL o ASL) perr i danni derivanti dall'ord
dine di riprenndere l'attivitàà durante un periodo di reeale
malattia.
f
non è limitata a un controllo dellla presenza del
d lavoratore in malattia neel domicilio, ma
m a una verif
ifica
La visita fiscale
di merito. All'ordine dii ripresentarsi al lavoro, see lo ritiene ind
debito e di esssere effettivam
mente malato, il lavoratore può
p
u nuovo certiificato medicoo che dà inizioo a un altro peeriodo di malaattia.
opporre un
Per i dippendenti dellaa pubblica am
mministrazionee a decorreree dal 04.02.2010, le nuovee fasce di rep
peribilità sonoo le
seguenti:
dallee ore 09,00 allle ore 13,00
dallee ore 15,00 allle ore 18,00
L’obbligoo di reperibilità sussiste ancche nei giornii non lavorativvi e festivi.
Il provveedimento, inolltre, prevede l’esclusione dall’obbligo
d
del
d rispetto di
d tali fasce oorarie di repeeribilità, quallora
l’assenzaa del dipendennte sia riconduucibile ad unaa delle seguentti circostanze::
• patologie
p
gravi che richieddono terapie saalvavita;
• infortuni
i
sul lavoro;
l
• malattie
m
per lee quali è stataa riconosciutaa la causa di servizio;
• stati
s
patologicci sottesi o connnessi alla sittuazione di invvalidità riconoosciuta.
Sono, altrresì, esclusi i dipendenti neei confronti deei quali è stata
a già effettuatta la visita fisccale per il perriodo di prognnosi
indicato nel
n certificatoo.
DETER
RMINAZIONE DELLE
D
FASCE OR
RARIE DI REPER
RIBILITÀ PER I PUBBLICI
P
DIPEN
NDENTI IN CASO
O DI ASSENZA PER
P MALATTIA
A
DM
M 18 dicembre 2009,
2
n. 206
Con il decreto 18 dicemb
bre 2009, n. 20
06, in vigore dal 4 febbraio 20
010, le fasce di reperibilità perr malattia sono
o state fissate dalle
d
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
0 alle ore 18.00.
L’onere deella reperibilità sussiste fin dal primo giorno di assenza per malattia e per tutto il periodo
o, compresi i giorni non lavorativi
e festivi.
Sono fattee salve eventuaali documentatte necessità di assentarsi dal domicilio per l’effettuazionee di visite mediche, prestazio
oni e
terapie saanitarie, accertamenti speciallistici regolarm
mente prescrittii, o altri giustifficati motivi. In tali circostan
nze di assenza dal
domicilio durante
d
le fascce di reperibilitàà il dipendentee é tenuto a darne preventiva informazione aall’ufficio di appartenenza, salvo i
casi di obiiettivo e giustifficato impedimento, e a produrre idonea do
ocumentazione giustificativa. IInfortunio. Nell’ipotesi di asseenza
per malatttia derivante daa infortunio no
on sul lavoro asscrivibile a responsabilità di teerzi (es. per incidente stradale
e), il dipendentee ha
l’obbligo di
d darne comun
nicazione all’uffficio di appartenenza, al fine di
d consentire alll’Istituto di eseercitare il diritto
o di recuperaree dal
terzo responsabile le retrribuzioni corrisp
poste durante ili periodo di asssenza, compressi gli oneri riflesssi inerenti.
L’articolo 71, comma 3, del decreto leegge n. 112/20
008 convertito,, con modificazzioni, dalla leggge n. 133/2008, ha stabilito che
l’amministtrazione dispon
ne la visita fisccale anche nel caso di assenzza di un solo giorno, tenuto cconto delle esiigenze funzionaali e
organizzattive.
Il decreto legislativo 27 ottobre
o
2009, n. 150, delegato
o dalla legge 4 marzo
m
2009, n. 15, ha ribadito
o che l’ amminisstrazione dispone il
controllo in
i ordine alla sussistenza
s
dellla malattia del dipendente an
nche nel caso di
d assenza di un
n solo giorno, tenuto
t
conto delle
d
esigenze funzionali
f
ed organizzative
o
e inoltre che le fasce orarie
ed
e di reperibilitàà del lavoratorre, entro le qu
uali devono essere
effettuatee le visite medicche di controllo, sono stabilite con decreto de
el Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione..
ESCLUSIO
ONI
DM 18 diccembre 2009, n.
n 206, recante "Determinazion
ne delle fasce orarie
o
di reperib
bilità per i pubb
blici dipendenti in caso di asseenza
per malatttia
84
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Oltre a mo
odificare le fascce di reperibilità il decreto n. 209/2009
2
contiiene alcune imp
portanti novità, formali e sosttanziali, per quaanto
riguarda lee esclusioni dall’obbligo di rep
peribilità a favore dei dipenden
nti per i quali l’aassenza é ricon
nducibile, etiolo
ogicamente, a:
1.
pato
ologie gravi che richiedono terrapie salvavita;
2.
inforrtuni sul lavoro;
3.
malaattie per le quali é stata ricono
osciuta la causaa di servizio;
4.
stati patologici sotttesi o connessi alla situazione di invalidità rico
onosciuta.
Viene inoltre prevista un’ulteriore esclu
usione dall’obbligo di reperibilità per i dipend
denti nei confro
onti dei quali é stata
s
già effettu
uata
la visita fisscale per il perio
odo di prognosi indicato nel ceertificato.
Sono ovviaamente esclusi dall’ obbligo dii reperibilità al domicilio anche
e i lavoratori ch
he si trovino in ricovero osped
daliero.
Nell’ ipoteesi in cui l’assen
nza per malattiaa comporti perr l’interessato l’’effettuazione di
d visite speciallisti- che, cure o esami diagno
ostici
a malattiaa, l’ufficio di appartenenza del
d dipendente, che conosce la circostanza a seguito della comunicazio
one ricevuta, deve
d
valutare di volta in volta, in relazione allla specificità deelle situazioni, se
s richiedere la visita domiciliaare di controllo.
In tali circo
ostanze potreb
bbero ricorrere quelle esigenzee funzionali e organizzative
o
deelle quali si devve tener conto nell’ottica
n
geneerale
di razionallizzazione ed effficacia dell’azio
one amministraativa.
CO
ONTROLLI SULLLE ASSENZE
a
articolo
55-septties decreto leggislativo 165/20
001 smi 14
1. Nell'ipo
otesi di assenzaa per malattia protratta
p
per un periodo supe
eriore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo eventto di
malattia nell'anno
n
solaree l'assenza viene giustificata esclusivamentte mediante ceertificazione medica rilasciataa da una struttura
sanitaria pubblica
p
o da un
n medico conveenzionato con il Servizio sanitaario nazionale.
2. In tutti i casi di assen
nza per malatttia la certificazzione medica é inviata per viia telematica, d
direttamente dal
d medico o dalla
d
struttura sanitaria
s
che laa rilascia, all'Isttituto nazionalee della previde
enza sociale, seecondo le modalità stabilite per
p la trasmissiione
telematicaa dei certificati medici nel setttore privato dallla normativa vigente, e in parrticolare dal decreto del Presid
dente del Consiglio
dei Ministri previsto dall'articolo 50, com
mma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
2
n. 269, co
onvertito, con modificazioni,
m
d
dalla
legge 24 novembre
n
2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 81
10, della legge 27
2 dicembre 20
006, n. 296, e dal predetto Istittuto
é immediaatamente inoltrrata, con le med
desime modalittà, all'amministtrazione interesssata.
3. L'Istitutto nazionale della
d
previdenza sociale, gli enti
e
del servizio sanitario naazionale e le aaltre amministrazioni interessate
svolgono le attività di cui al comma 2 co
on le risorse finaanziarie, strumentali e umanee disponibili a leegislazione vige
ente, senza nuovi o
maggiori oneri
o
a carico della finanza pub
bblica.
4. L'inosseervanza degli ob
bblighi di trasm
missione per via telematica della certificazionee medica conceernente assenze
e di lavoratori per
p
malattia di
d cui al comma 2 costituiscee illecito disciplinare e, in casso di reiterazio
one, comporta l'applicazione della sanzionee del
licenziameento ovvero, peer i medici in raapporto conven
nzionale con le aziende sanitaarie locali, dellaa decadenza dalla convenzionee, in
modo indeerogabile dai co
ontratti o accorrdi collettivi.
5. L'Ammiinistrazione dispone il controlllo in ordine alla sussistenza della
d
malattia del
d dipendentee anche nel casso di assenza di
d un
solo giorn
no, tenuto contto delle esigen
nze funzionali e organizzative
e. Le fasce orarrie di reperibilità del lavorato
ore, entro le quali
q
devono esssere effettuatee le visite mediche di controlllo, sono stabilitte con decreto del Ministro p
per la pubblica amministrazion
ne e
l'innovazio
one.
6. Il respo
onsabile della struttura in cui il dipendente lavora noncché il dirigentee eventualmen
nte preposto all'amministrazi
a
ione
generale del personale,, secondo le rispettive
r
competenze, curan
no l'osservanzaa delle disposizioni del pressente articolo , in
particolaree al fine di prevvenire o contrasstare, nell'interresse della funzionalità dell'uffficio, le condottte assenteistich
he. Si applicano
o,
al riguardo
o, le disposizion
ni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
PERMAN
NENTE INIDONEEITÀ PSICOFISIC
CA
14 Ecco cosa prrevedono, in sinteesi, le nuove norm
me:
Il certificato di malattia
m
è inviatoo per via telematicca direttamente dal medico o dallaa struttura sanitariia pubblica che loo rilascia all'INPS
S
L'INPS invia im
mmediatamente il certificato, semppre per via telemaatica, all'amministtrazione di apparttenenza del lavoratore
L'inosservanza degli obblighi di
d trasmissione teelematica da parrte dei medici costituisce illecitoo disciplinare e, in caso di reiteerazione, comporrta il
licenziamento o, per i medici connvenzionati, la deecadenza dalla convenzione.
mente all'amminiistrazione, per i successivi contro
olli medico fiscali, la
Per il lavoratoree del settore pubbblico, che comuunque deve segnaalare tempestivam
propria assenza e l'indirizzo di reeperibilità (se divverso dalla residennza o domicilio abituale),
a
l'invio telematico
t
soddissfa l'obbligo di recapitare l'attestazzione
o della malattia.
di malattia ovveero di trasmetterlaa tramite raccomaandata A/R alla propria amministrazione entro 2 gioorni lavorativi suuccessivi all'inizio
85
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
articolo 55-occties decreto leggislativo 165/20
001 smi
1. Nel casso di accertataa permanente inidoneità psiicofisica al serrvizio dei dipen
ndenti delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo
o 2, comma 2, l''amministrazion
ne può risolverre il rapporto dii lavoro. Con regolamento da eemanarsi, ai sensi dell'articolo
o 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 ago
osto 1988, n. 400,
4
sono discip
plinati, per il peersonale delle amministrazion
ni statali, anchee ad
ordinamen
nto autonomo, nonché degli enti
e pubblici non economici:
a) la proceedura da adottaare per la verificca dell'idoneitàà al servizio, ancche ad iniziativaa dell'Amministtrazione;
b) la possiibilità per l'amm
ministrazione, nei
n casi di periccolo per l'incolu
umità del dipen
ndente interesssato nonché pe
er la sicurezza degli
d
altri dipen
ndenti e degli utenti,
u
di adotttare provvedim
menti di sospen
nsione cautelarre dal servizio, in attesa dell'e
effettuazione della
d
visita di idoneità, nonchéé nel caso di maancata presentaazione del dipendente alla visita di idoneità, iin assenza di giustificato motiivo;
c) gli effettti sul trattameento giuridico ed
e economico della sospensio
one di cui alla lettera b), non
nché il contenu
uto e gli effettii dei
provvedim
menti definitivi adottati
a
dall'am
mministrazione in seguito all'effettuazione deella visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'am
mministrazione,, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendentee, di
sottoporsii alla visita di idoneità
86
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
UFFICIO PERSONALE
P
PU
UBBLICHE AMM
MINISTRAZION
NI
SERVIZIO TRATTAMENT
TO PERSONALE
E
DFP-00341175-17/07/2008-11.2.3.3
Alle Amministrazio
oni pubbliche dii cui
a
all’articolo
1, coomma 2, del d.llgs. n. 165 del 2001
2
C
CIRCOLARE
N. 7/2008
l
n. 112 del
d 2008 – “D
Disposizioni urrgenti per lo sviluppo
s
econoomico, la sempplificazione, la
a competitivitàà, la
Decreto legge
stabilizzazzione della finaanza pubblica e la perequazion
ne tributaria” – articolo 71 – assenze dal servizio dei pubb
blici dipendentti.
na in materia di
d assenze per m
malattia.
Il provveddimento legislativo innanzi tuttto contiene una nuova disciplin
La normativa stabilisce il trattamento economico speettante al dipen
ndente in caso di
d assenza per malattia (comma 1), definiscce le
modalità per
p la presenttazione della certificazione
c
m
medica
a giusstificazione dell’assenza (com
mma 2) e per i controlli che le
amministrrazioni debbonoo disporre (com
mma 3).
Quanto all trattamento economico,
e
la disposizione
d
staabilisce che “n
nei primi diecii giorni di asseenza é corrispo
osto il trattamento
economicoo fondamentalee con esclusioone di ogni indennità
i
o em
molumento, coomunque denom
minati, aventi carattere fissso e
continuativo, nonché di ogni
o
altro trattaamento econom
mico accessorio”, con le ecceziioni previste neello stesso comm
ma (trattamentii più
favorevoli eventualmentee previsti per le assenze dovutee ad infortuni su
ul lavoro o a caausa di servizioo, oppure a rico
overo ospedalieero o
a day ospiital o a terapie salvavita).
s
In proposito, si considerano rientrantii nel trattamennto fondamenta
ale le voci dell trattamento eeconomico tabeellare iniziale e di
sviluppo economico,
e
dellaa tredicesima mensilità,
m
della retribuzione in
ndividuale di annzianità, ove acqquisita, degli evventuali assegnni ad
personam per il personaale del comparrto ministeri e analoghe voci per il personaale dipendente da altri compa
arti; inoltre, peer il
buzione di posizzione di parte ffissa, la trediceesima mensilitàà, la
personale dell’area I si considerano loo stipendio tabeellare, la retrib
retribuzionne individuale di anzianità ovve acquisita, eventuali
e
assegn
ni ad personam
m e analoghe vvoci per il perssonale dirigenzziale
appartenente ad altre areee.
Per la quaalificazione dellle voci retributtive, le amminisstrazioni dovra
anno comunquee far riferimentoo alle eventualii definizioni forrnite
dai contraatti collettivi peer ciascun compparto o area di riferimento articolo 45 del d..lgs. n. 165 del 2001: “Il tratttamento econom
mico
fondamenttale ed accessorrio é definito daai contratti colllettivi”).
La disciplina in esame, a mente dell’ulttimo comma deell’articolo 71, non può esseree derogata dai contratti colletttivi. Naturalmeente,
per le parrti non incompaatibili con il nuovo regime leegale, continueeranno ad appllicarsi le clausoole dei contrattti collettivi e degli
d
accordi neegoziali di riferrimento.
Si segnalaa che i risparm
mi conseguenti all’attuazione della
d
norma co
ostituiscono ecoonomie di bilanncio per le amministrazioni dello
d
Stato e peer gli enti diverrsi dalle amminnistrazioni stataali concorrono al miglioramento dei saldi ddi bilancio. Seco
ondo la norma tali
risparmi “non
“
possono esssere utilizzati per
p incrementaare i fondi destin
nati alla contraattazione colletttiva”.
Particolarri problemi intterpretativi si sono
s
posti in riferimento al comma 2 delll’articolo in qquestione il qu
uale stabilisce: “2.
Nell'ipotessi di assenza per malattia prootratta per un periodo
p
superiiore a dieci gioorni, e, in ognii caso, dopo il secondo eventto di
malattia nell'anno
n
solaree, l'assenza vienne giustificata esclusivamentee mediante pressentazione di ceertificazione medica rilasciataa da
struttura sanitaria
s
pubbliica.”.
La norma individua le modalità
m
con cui
c i pubblici dipendenti
d
debb
bono giustificare le assenze pper malattia. Essa
E
fa riferimento
alternativaamente alla giuustificazione deelle assenze chhe in generale si protraggonoo per un perioddo superiore a dieci giorni e - a
prescinderre dalla durata - alla giustificaazione delle asssenze che riguardano il terzo episodio
e
di asseenza in ciascun anno solare.
Quanto alll’individuazionne del “periodoo superiore a diieci giorni”, la
a fattispecie si realizza
r
sia nell caso di attesta
azione mediantee un
unico certtificato dell’inttera assenza siia nell’ipotesi in cui in occa
asione dell’evento originario sia stata indiccata una proggnosi
successivaamente protrattaa mediante altrro/i certificato/ii, sempre che l’assenza sia conntinuativa (“maalattia protratta
a”).
Si chiariscce che, in base alla norma, nella nozione di “secondo evento”
e
rientraa anche l’ipoteesi di un solo giorno
g
di malaattia
successivoo ad un precedeente e distinto “evento”
“
di un solo
s
giorno.
Nei casi sopra
s
visti “l’aassenza viene giustificata escclusivamente mediante
m
presenntazione di cerrtificazione meedica rilasciataa da
struttura sanitaria
s
pubbliica.”.
La norma sicuramente essclude che nellle ipotesi descriitte la certificazzione a giustificazione dell’asssenza possa essse rilasciata daa un
nitario nazionaale. Le amminiistrazioni perta
anto non potraanno
medico libbero professionnista non convvenzionato con il Servizio san
87
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
considerarre come assenzze giustificate quelle
q
avvenutee per malattia per
p le quali il dipendente prooduca un certifficato di un medico
libero proffessionista non convenzionato.
Ciò detto,, la lettura deella disposizioone va operataa nel più amp
pio quadro deelle norme cosstituzionali e dell’organizzaz
d
ione
dell’assisttenza sanitaria delineata
d
dal d.lgs.
d
n. 502 del 1992.
Tale otticca conduce add un’interpretazzione che supeera il dato meeramente testuuale della dispposizione, per cui deve ritennersi
ugualmentte ammissibile la certificazionne rilasciata dallle persone fisicche che comunqque fanno partee del Servizio in
n questione e, cioé,
c
dai medici convenzionatti con il Serviziio sanitario naazionale articollo 8 d.lgs. n. 502
5 del 1992), i quali in basee alla convenzione
stipulata con
c le A.S.L. e all’Accordo coollettivo nazionale vigente son
no tenuti al rilaascio della certtificazione (Acccordo del 23 maarzo
2005, articcolo 45). Anche in questo casso la qualità deel medico - ossia l’evidenza del
d rapporto conn il Servizio sa
anitario nazionaale dovrà risuultare dalla certtificazione.
Si coglie l’occasione peer ricordare inn questa sede che, in osservvanza dei princcipi della neceessità e dell’in
ndispensabilità che
ali, in linea gennerale (salvo sppecifiche previssioni) le pubblliche
improntanno la disciplinaa in materia di trattamento deei dati persona
amministrrazioni non posssono chiedere che
c sui certificaati prodotti a giiustificazione dell’assenza
de
perr malattia sia in
ndicata la diagnnosi,
essendo suufficiente l’enuunciazione dellaa prognosi (si veda in propossito anche la Delibera
D
del G
Garante per la protezione
p
dei dati
personali del 14 giugno 2007, relativaa a “Linee guiida in materia di trattamentoo di dati persoonali di lavorattori per finalittà di
gestione del
d rapporto di lavoro
l
in ambitto pubblico.”, pubblicata
p
nel Supplemento
S
orddinario della G
G.u. del 13 luglio 2007, n. 161.)).
Si segnalaa all’attenzione la previsione del
d comma 3 deell’articolo 71. La norma impoone la richiestaa della visita fisscale da parte delle
d
amministrrazioni anche neel caso in cui l’assenza sia lim
mitata ad un sollo giorno e, innnovando rispettto alle attuali previsioni negozziali,
stabilisce un regime orario più ampio per
p la reperibiilità al fine di agevolare i coontrolli. La norrma specifica che la richiesta per
f
dovrà essere
e
presentatta “tenuto contto delle esigenze funzionali edd organizzative”
”. Ciò significa che
l’attivazione della visita fiscale
d un solo giorrno, salvo partiicolari impedim
menti
la richiestta di visita fiscaale é sempre obbbligatoria, anche nelle ipotessi di prognosi di
del serviziio del personalee derivanti da un
u eccezionale carico
c
di lavoro
o o urgenze dellla giornata.
ASSENZ
ZA INGIUSTIIFICATA AL DOMICILIO
D
DURANTE
D
LE
E FASCE DI R
REPERIBILIT
TÀ
r
sul piano disciplinaree.
Comporta sanzioni econoomiche ed integgra fattispecie rilevanti
A titolo meeramente esempplificativo sonoo considerati daalla giurisprudeenza casi di asseenza ingiustificcata alla visita di
d controllo:
a) noon aver udito ill campanello duurante il riposo o per altri mottivi;
b) mancanza
m
del noominativo del laavoratore sul ciitofono;
c) noon funzionamennto del citofono o del campaneello;
d) mancata
m
o incom
mpleta comunicaazione della vaariazione di dom
micilio o del luoogo di reperibilità;
e) esspletamento di incombenze
i
faccilmente effettuaabili in orari diiversi.
Al contrarrio l’ assenza durante
d
le fasce di reperibilità potrebbe esserre considerata giustificata
g
in ppresenza di situ
uazioni, ovviamente
opportunaamente documenntate, che abbiiano reso impreescindibile e indifferibile la prresenza del lavvoratore altrovee, per evitare gravi
g
conseguennze per sé o perr i membri dellaa famiglia.
La nozione di giustificatoo motivo costituuisce una claussola elastica ch
he dottrina e giiurisprudenza cconcorrono a definire
d
e ricorrre in
d un ragionevoole impedimentoo, cioé un motivvo serio ed apprrezzabile che deetermina l’impoossibilità di ossservare l’obbliggo di
presenza di
reperibilittà.
L’ assenzaa dal domicilioo giustificata con
c la contempporanea presenza del lavoraatore presso loo studio del medico curante non
costituiscee, di per sé, valiida giustificazioone. Sarà necesssario provare la
l necessità dellla visita e la suua indifferibilità
à.
Anche l’asssenza al domiccilio durante laa visita di contrrollo, in manca
anza di validi motivi
m
di giustifficazione, é con
ntestata nel casso in
cui il dipenndente, su invitto rilasciato dal medico fiscalee, si sia successsivamente sottopposto a visita aambulatoriale che
c non ha lo sccopo
di sanare l’assenza
l
al dom
micilio, ma soloo quello di conffermare la prog
gnosi stabilita dal
d medico curaante.
O
ONERE
DELLA
A PROVA
Ricade sull lavoratore l’oonere della provva dell’esistenzaa del giustificato motivo, che rappresenta
r
l’uunico modo perr evitare le sanzzioni
previste inn caso di assenzza alla visita di controllo.
88
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
UFFICIO PERSONALE
P
PU
UBBLICHE AMM
MINISTRAZION
NI
SERVIZIO TRATTAMENT
TO PERSONALE
E
Prot: DFP--0040319-05/09/22008-1.2.3.3
Alle Amministrazio
oni pubbliche dii cui
a
all’articolo
1, coomma 2, del d.llgs. n. 165 del 2001
2
CIRCOLA
ARE N. 8/20088
Decreto leegge n. 112 del
d 2008 conveertito in leggee n. 133 del 2008
2
– “Dispoosizioni urgentii per lo svilup
ppo economicoo, la
semplificaazione, la comppetitività, la staabilizzazione deella finanza pub
bblica e la pereequazione tribuutaria” – artico
olo 71–assenzee dal
servizio deei pubblici dipeendenti - ulterioori chiarimenti
gosto 2008, é stato
s
Con leggee n. 133 del 20008, pubblicata sul Supplementto ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale nn. 195 del 21 ag
convertito in legge con modifiche
m
il d.l. n. 112 del 20088, recante “Disp
posizioni urgennti per lo svilupp
ppo economico, la semplificazione,
la competiitività, la stabilizzazione della finanza
f
pubblicca e la perequa
azione tributariaa”.
A seguito delle modifiche apportate all’originario
a
p
provvedimento
normativo e considerati i nnumerosi quesiti pervenuti dalle
d
amministrrazioni circa l’’applicazione della
d
nuova dissciplina si ritieene opportuno fornire
f
ulteriori indicazioni ad integrazione di
quelle già date con la preecedente circolaare n. 7 del 20008.
La materiaa é di estrema delicatezza e di
d assoluta rileevanza, in quan
nto riguarda siaa la sfera privaata dei dipendeenti pubblici, siia la
correttezzaa dei loro rappporti con l’amm
ministrazione, coon i colleghi e con i cittadini. Peraltro, data la sua complesssità, si preganno le
amministrrazioni di far coonoscere le eveentuali criticità riscontrate nelll’applicazione delle norme annche per conseentire un interveento
finalizzatoo al loro riordinno attraverso innterventi legislaativi.
1. Assenzee per malattia
Si segnalaa innanzi tutto che la legge di conversionee ha operato una
u modifica integrativa
i
intrroducendo dopo il primo com
mma
dell’articoolo 71 in esam
me un comma 1 bis. Tale dispposizione stabilisce che: “Le disposizioni ddi cui al presen
nte articolo noon si
applicano al comparto sicurezza e difesaa per le malattiie conseguenti a lesioni riportaate in attività opperative ed add
destrative.”. Coon la
p
é statta introdotta un’esclusione esspressa dall’am
mbito di appliccazione della nnuova disciplin
na. Tale esclusione
modifica pertanto
riguarda dal
d punto di vista soggettivo il personale del comparto
c
sicurrezza e difesa e dal punto di vissta oggettivo glli eventi di malaattia
conseguennti a lesioni ripportate in attività operative edd addestrative. É rimasta per il momento escclusa la componente dei vigilii del
fuoco, in altri
a
casi doveroosamente equipparata al compaarto sicurezza e difesa. In prop
oposito, si segnaala sin da ora che
c il Dipartimento
della funzione pubblica si
s adopererà inn sede parlameentare per prevvedere un’integgrazione alla noormativa per quanto
q
riguardaa gli
eventi di malattia
m
consegguenti a lesioni riportate
r
in attiività operative ed
e addestrativee.
Consideraate le richieste di chiarimento giunte all’atteenzione del Dip
partimento, si rende
r
necessariio dare indicaziioni circa le nuuove
modalità di decurtazionne della retribuzione in casoo di assenza per
p malattia in applicazionee dell’articolo 71 comma 1. La
d
giorni di assenza é corrrisposto il tratttamento econom
mico
disposizionne stabilisce chhe, salvo le eccezioni previstee, “nei primi dieci
fondamenttale con esclusiione di ogni inddennità o emoluumento, comunq
que denominatii, aventi caratteere fisso e contiinuativo, nonchhé di
ogni altroo trattamento economico
e
acceessorio”. La noorma prescrivee una decurtazione “permaneente” nel senso
o che la trattennuta
opera per ogni episodio di assenza (ancche di un solo giorno)
g
e per tutti i dieci giorrni anche se l’aassenza si protrrae per più di dieci
d
giorni. Pertanto, nel casoo di assenza prrotratta per un periodo superiiore a dieci gioorni (ad esempiio per undici giiorni o più) i primi
dieci giorrni debbono esssere assoggettaati alle ritenutte prescritte mentre per i succcessivi occorrre applicare ill regime giuriddicoeconomicoo previsto dai CCNL ed acccordi di compparto per le asssenze per mallattia. In sostaanza, i dieci giiorni non sonoo un
contingentte predefinito massimo
m
esaurito il quale si appplicano le reg
gole contrattualli e l’assenza pper malattia chee si protrae olttre il
decimo gioorno non conseente la correspoonsione della reetribuzione conttrattuale (indiviiduata dai CCN
NL e dagli acco
ordi di compartto) a
partire dal primo giorno, ma il trattameento deve esseree comunque “sccontato” relativvamente ai prim
mi dieci giorni.
Si ribadiscce inoltre che, per
p le parti nonn incompatibili con il nuovo reegime legale, continuano
c
ad aapplicarsi le cla
ausole dei contrratti
collettivi e degli accordi negoziali
n
di rife
ferimento.
La decurtaazione retributtiva di cui al comma
c
1 dell’aarticolo 71 opeera in tutte le fasce
f
retributivve previste dai CCNL in casso di
assenza peer malattia. In proposito,
p
comee noto, i vigentii CCNL già dissciplinano una decurtazione reetributiva che é di diversa entiità a
seconda dei
d periodi di asssenza. Queste decurtazioni noon sono state so
oppresse dalla nuova disciplinna legale e perm
mangono, cosiccché
la trattenuuta di cui al com
mma 1 dell’artticolo 71 operaa per i primi dieeci giorni sovraapponendosi all regime contra
attuale relativo alla
retribuzionne in caso di maalattia.
1.2. Le asssenze per visitee specialistiche, terapie e accerrtamenti diagno
ostici Numerosii quesiti sono ppervenuti circa le
l modalità conn cui
considerarre, alla luce deella nuova norm
mativa, le assennze dovute a vissite specialisticche, ad esami ddiagnostici o teerapie effettuatii dai
89
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
dipendentii, se, cioé, essee vadano consiiderate come assenza
a
per malattia con assooggettamento al relativo tratta
amento e al nuuovo
regime.
1 del 2008 non
n ha modificaato le modalitàà di imputazion
ne delle assenzze in
In proposiito, é opportunno evidenziare che il d.l. n. 112
questione. Quindi, anchhe dopo l’entrata in vigore del provvedim
mento, tali asssenze continuanno ad essere imputate comee in
precedenzza. Gli istituti cuui il dipendentee può ricorrere per la giustificazione dell’assenza sono: i peermessi brevi, soggetti a recuppero,
secondo lee previsioni deii CCNL di com
mparto o degli accordi
a
recepitti in d.P.R. ovvero secondo le specifiche norm
mative di settorre; i
permessi per
p documentatti motivi personnali, secondo i CCNL
C
di comp
parto, gli accorddi recepiti in d..P.R. ovvero secondo le speciffiche
normative di settore (3 giorni all’annoo); l’assenza per
p malattia, giustificata
g
meddiante certificazzione medica, nei casi in cuui ne
(
l’orienntamento dellaa giurisprudenza
a: Cass. civ., n.
n 5027 del 5 seettembre 1988; Cass. civ. n. 3578
3
ricorrono i presupposti (secondo
s
situazzione previsti da
d leggi o contrratti; le ferie. Il
I ricorso all’unno o
del 14 giuugno 1985); glii altri permessii per ciascuna specifica
all’altro isstituto dipendee dalle circostaanze concrete, tra cui anche la durata dell’’assenza, dalle valutazioni deel dipendente e del
medico competente (che redige
r
il certificcato o la prescrrizione).
Si precisa che, dopo l’enntrata in vigoree del d.l. n. 1122 del 2008, in linea generale, se l’assenza pper effettuare visite specialistiiche,
q
concernne le
cure o esaami diagnostici - ricorrendonee i presupposti - é imputata a malattia, si appplica il nuovo rregime sia per quanto
modalità di
d certificazionne,sia per quannto riguarda laa retribuzione. Pertanto, salvvo quanto di sseguito specificcato, le assenzze in
questione saranno trattate dall’amminisstrazione comee assenze per malattia
m
ai fini dell’applicazioone della relativa disciplina. Esse
E
c
perr la decurtazioone retributiva ai fini dell’artticolo 71, comm
ma 1, del d.l. n. 112 del 20008 e
quindi debbbono essere considerate
debbono essere
e
calcolatee quali giornatee di malattia ai fini dell’appliicazione dell’arrticolo 71, com
mma 2. In propo
osito, si fa rinvvio a
quanto giàà detto nella cirrcolare n. 7 del 2008.
Quanto alle modalità di certificazione
c
d queste assenzze, nel caso in cui
di
c l’assenza venga a coinciderre con il terzo o successivo evento
nell’arco dell’anno
d
solarre ovvero l’asseenza per malatttia si protragg
ga oltre il decim
mo giorno, quallora il dipendeente debba o vooglia
sottoporsi ad una prestazzione specialistiica presso una struttura
s
privatta dovrà produrrre, unitamentee all’attestazion
ne da
ma rilasciata, laa relativa presccrizione effettuaata da una strutttura pubblica o del medico coonvenzionato co
on il S.S.N.
quest’ultim
É opportuuno evidenziaree che, nel caso di imputazionee dell’assenza per
p effettuare visite specialisstiche, cure o esami
e
diagnostiici a
malattia, l’amministrazio
l
one che ha conooscenza della ciircostanza a seg
guito della com
municazione dell dipendente devve valutare di volta
v
in volta, inn relazione allaa specificità dellle situazioni, see richiedere la visita domiciliaare di controlloo per i giorni dii riferimento. Inn tal
caso possono ricorrere quelle “esigennze funzionali ed
e organizzativve” di cui si deve
d
tener contto nel richiederre la visita fisscale
secondo l’’articolo 71, com
mma 3, del d.l. n. 112 del 20088.
Infatti, il tentativo di eff
ffettuare l’acceesso al domicillio del lavorato
ore da parte del
d medico dellla struttura co
ompetente potreebbe
configurarrsi come ingiustificato aggraviio di spesa per l’amministrazio
one in quanto, in assenza del ddipendente, pottrebbe non averre lo
scopo di convalidare la prognosi.
p
Si rammennta che la nuovva normativa ha tenuto in parrticolare consid
derazione le asssenze per malaattia dovute a patologie
p
gravi che
richiedonoo terapie salvavita. Infatti, il secondo periodo del comma 1 dell’articoloo 71 stabilisce:: “Resta fermo il trattamento più
favorevolee eventualmentee previsto dai coontratti collettiivi o dalle specif
ifiche normativee di settore perr le assenze per malattia dovutte ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizzio, oppure a riccovero ospedaliiero o a day hospital, nonché pper le assenze relative
r
a patologie
gravi che richiedano
r
teraapie salvavita.”
”.
Al riguarddo, si coglie peeraltro l’occasiione per segnallare la previsio
one dell’articollo 12 bis del dd.lgs. n. 61 del 2000, innovatoo da
ultimo dallla legge finanzziaria per il 20008 (Ipotesi di trasformazione
t
del rapporto di
d lavoro a tem
mpo pieno in ra
apporto di lavorro a
tempo parrziale.) a propoosito del lavoro part-time dei dipendenti aff
ffetti da patologgie oncologichhe per i quali residui
r
una riddotta
capacità lavorativa, anchhe a causa deggli effetti invaliddanti di terapiee salvavita. Talee disposizione accorda al dipendente del setttore
pubblico o privato intereessato un dirittto alla trasform
mazione del rap
pporto da tempo pieno a temppo parziale in caso
c
di richiestta e,
successivaamente alla trassformazione, unn diritto alla ricconversione a teempo pieno. Quuesta norma, inn quanto lex speecialis approvatta in
favore di una
u specifica caategoria di sogggetti, deve ritennersi ancora vig
gente nonostantte la successivaa entrata in vigo
ore dell’articoloo 73
del d.l. n. 112 del 2008 (che
(c ha innovatoo il regime dellla trasformazione da tempo pieno a tempo paarziale) dei rapp
pporti di lavoro con
a rispetto agli altri
le amminiistrazioni. Il meedesimo articolo 12 bis – allle condizioni prreviste - accordda poi anche uuna precedenza
lavoratori ad ottenere laa trasformazione per i dipendeenti che assisto
ono i malati onccologici o sogggetti riconosciu
uti inabili al lavvoro
(comma 2)) e per i genitoori di figli conviventi di età minore
m
di trediici anni o portaatori di handiccap (comma 3). Per queste ultime
ipotesi la precedenza
p
opeera in base al nuovo regime deel part-time risu
ultante dalle innnovazioni apporrtate dal citato articolo 73.
Si raccom
manda ai diriggenti competentti di dare le opportune
o
indiicazioni al perrsonale circa lla necessità per i dipendentti di
comunicarre l’assenza peer malattia conn tempestività, comunicando
c
il
i domicilio di reperibilità e iinviando il rela
ativo certificatoo. Si
chiede quiindi l’osservanzza di quanto preescritto in mateeria dagli accorrdi collettivi (ess.: articolo 21 ccommi 8 ss. CC
CN L del 16 magggio
1995 per il personale del
d comparto ministeri:
m
“8. L’assenza
L
per malattia deve essere comunnicata all’ufficio di apparteneenza
l
del giorrno in cui si verrifica, anche neel caso di even
ntuale prosecuzione
tempestivaamente e comunnque all’inizio dell’orario di lavoro
dell’assenzza, salvo comprrovato impedim
mento.
Il dipendente é tenuto a recapitare
r
o speedire a mezzo raccomandata
r
con
c avviso di riicevimento il ceertificato medicco di giustificazione
p
ddella stessa. Qu
ualora tale term
mine
dell’assenzza entro i due giorni successiivi all’inizio deella malattia o alla eventuale prosecuzione
90
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
scada in giorno
g
festivo esso é prorogaato al primo giorno
g
lavorativvo successivo. …10. Il dipenndente che, durrante l’assenzaa,per
particolarri motivi, dimori in luogo diverrso da quello dii residenza, devve darne tempesstiva comunicaz
azione, precisan
ndo l’indirizzo dove
d
può esseree reperito.”). Ciò
C sia per perm
mettere all’amm
ministrazione di organizzare l’aattività in maniera da non reca
are detrimento alla
funzionalittà e all’offerta di servizi sia peer consentire l’eeffettuazione deei prescritti conntrolli.
91
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
PRESIDEN
NZA DEL CON
NSIGLIO DEI MINISTRI
M
DIPA
PARTIMENTO DELLA
D
FUNZIIONE PUBBLIC
CA - circolare 28 settembre 2010
2
n. 2 - Ogggetto: articolo 55-septies
5
del deecreto legislativvo 30 marzo 20
001, n. 165, intrrodotto dall'artiicolo 69 del deccreto legislativoo 27
ottobre 20009, n. 150 - Traasmissione per via telematica dei certificati di
d malattia. Ulteeriori indicaziooni.
P
PRESIDENZA
D
DEL CONSIGL
LIO DEI MINISSTRI
DIIPARTIMENTO
O DELLA FUNZ
ZIONE PUBBL
LICA
Dip
ipartimento perr la digitalizzaziione della pubbblica
amministraazione e l'innovvazione tecnologgica
Preesidenza del Consiglio dei Minnistri
DFP 0043096 P-l.2..3.3 del 28/09/22010
Allee Amministrazio
oni pubbliche dii cui
all'articolo 1, comma 2, del ddecreto legislativo n. 165 del 2001
2
CIRCOLA
ARE N. 2/2010/D
DFP/DDI
Oggetto: articolo
a
55-seppties del decretto legislativo 30
3 marzo 2001,, n. 165, introddotto dall'articolo 69 del deccreto legislativoo 27
ottobre 20009, n. 150 - Traasmissione per via telematica dei certificati di
d malattia. Ulteeriori indicaziooni.
Premessa.
Con circollare n. 1/2010/D
/DFP/DDI dell''11 marzo 20100 sono state forn
nite indicazionii operative relaativamente all'a
avvio del sistem
ma di
trasmissioone telematica dei
d certificati e degli attestatii medici per la giustificazionee delle assenze per malattia dei
d dipendenti delle
d
pubbliche amministraziooni previsto daall'articolo 55 septies del d.llgs. n. 165 dell 2001, introdootto dall'artico
olo 69 del deccreto
legislativoo 27 ottobre 20009, n. 150.
Nella preddetta circolaree venivano datii chiarimenti relativamente
r
al
a funzionamento generale deel sistema, ai soggetti
s
tenuti alla
trasmissioone telematica, agli oneri e vanntaggi per i lavvoratori e ai tem
mpi di attuazionne e sanzioni peer l'inosservanzza degli obblighhi di
trasmissioone secondo le nuove
n
modalità.
In particollare, nel paraggrafo 6 ("Tempii di attuazione e sanzioni per l'inosservanza
l
d
degli
obblighi ddi trasmissionee per via telemaatica
della certif
ificazione medicca") é stato preevisto quanto seegue.
"Per assiccurare un'appliicazione omogeenea della norm
mativa, si ritien
ne opportuno precisare
p
i temppi e le modalità
à di attuazionee del
nuovo sistema, tenuto connto dell'esigenzza di una sua introduzione grad
duale ed uniforrme sul territoriio nazionale.
A decorreere dal quindiceesimo giorno dalla
d
pubblicazzione del decreto del Ministerro della salute, di concerto co
on il Ministeroo del
lavoro e delle
d
politiche sociali e con il
i Ministero deell'economia e delle finanze 26
2 febbraio 20010 nella Gazzeetta Ufficiale della
d
Repubblica italiana, il medico curante procede,
p
in via telematica, allee operazioni di predisposizionne e di invio deii dati dei certifi
ficati
grafo n. 2.
di malattiaa, alle operaziooni di rettifica e annullamento di certificati giià inviati, seconndo le modalità di cui al parag
Per i tre 3 mesi successivvi alla pubblicaazione del decreeto interministeeriale di cui al periodo
p
preceddente, é riconossciuta comunquue la
possibilitàà per il medico di
d procedere all rilascio cartacceo dei certifica
ati, secondo le modalità
m
attualm
mente vigenti.
Al terminee del suddetto periodo
p
transitoorio, ovvero deei 3 mesi dalla predetta pubbllicazione in Gaazzetta ufficialee, la trasmissionne é
effettuata esclusivamentee per via telemaatica.
Per verificcare la correttta funzionalità del sistema edd eventualmentte operare inteerventi di messaa a punto delllo stesso, nel mese
m
successivoo allo scadere del
d periodo traansitorio, per laa durata di un mese, sarà atttuato un collaudo generale deel sistema, secoondo
modalità definite
d
d'intesaa con il Ministero della salute e con il Ministeero dell'econom
mia e delle finannze, nonché con
n la partecipazione
di tutti i sooggetti coinvoltti.
92
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
La responnsabilità per mancata
m
trasmiissione telematica del certifi
ficato con l'eveentuale irrogazzione delle san
nzioni connessse si
configura solo all'esito dei
d periodi trannsitorio e di coollaudo (compleessivamente perr un periodo ppari a 4 mesi). Sono fatte salvve le
f
deroogatorie, limitaate nel tempo e riferite a speccifiche aree terrritoriali, a caraattere ecceziona
ale, da individuuare
eventuali fattispecie
con decreeto del Ministroo della pubblicca amministrazzione e l'innova
azione, d'intesaa con il Ministtro della salutee e con il Miniistro
dell'econoomia e delle finaanze, per le quaali continua a non
n essere operrativo il regimee sanzionatorioo per il periodo indicato nel ciitato
decreto.".
Nel medessimo paragrafoo sono state forrnite delucidaziioni sul regimee sanzionatorioo con riferimento alle previsio
oni dell'articoloo 55
septies citaato.
Al fine di procedere
p
al collaudo
c
generaale, in linea conn quanto comu
unicato nella circolare, con deecreto del Capo
o del Dipartimento
per la diggitalizzazione della
d
pubblica amministrazionne e l'innovazio
one tecnologicca del 1 luglio 2010 é stata costituita appoosita
commissioone i cui compoonenti rappreseentano le ammiinistrazioni e i soggetti coinvoolti dall'applicaazione del nuovvo sistema. I laavori
della comm
missione si sonoo svolti nel periiodo luglio - settembre 2010.
Allo scadeere del primo mese successiivo al periodoo transitorio, come
c
definito nella
n
circolare,, la commissio
one ha risconttrato
l'esistenzaa di "a) ritardi registrati nellaa procedura di messa
m
a dispossizione dei meddici delle credennziali di accessso al sistema; b)
b la
non disponnibilità del cannale telefonico per
p l'invio da parte
p
del medico
o dei certificatii; c) necessità ddi messa a puntto delle prestazzioni
del sistem
ma in relazionee al progressivoo aumento deggli utenti". Perrtanto, la comm
missione ha rittenuto di non poter
p
"considerare
positivameente l'esito del collaudo"
c
e di dover
d
proseguirre l'esame dell'o
operatività del sistema generaale.
La secondda fase del collaaudo si é concllusa il 15 settem
mbre scorso. Du
urante la sedutta, "la commisssione, preso atto
o dei risultati delle
d
verifiche del
d sistema, rellativamente ai servizi
s
resi dispponibili ai med
dici, ai lavoratoori e alle amm
ministrazioni, no
onché alla messsa a
disposizionne dei medici e datori di lavooro delle credennziali di accessso necessarie per
p il suo utilizzzo, ritiene conccluso il collauddo in
quanto é verificata
v
la funnzionalità delle piattaforme e dei
d sistemi. Si evidenziano
e
seggnalazioni di diffficoltà applica
ativa sotto il proofilo
organizzattivo, sia in ambbito ospedalieroo che territoriaale, per le quali vanno previstte soluzioni da pporre in atto in
n tempi brevi nella
n
fase di compiuta ottimizzzazione, al finee di realizzare la finalità di un
u sistema che richiede il com
mplessivo allineeamento di tuttte le
responsabbilità. In funzioone di ciò, la commissione stabilisce
s
di avvviare un monnitoraggio conttinuo con il co
oncerto di tuttte le
amministrrazioni interesssate, della reggolarità del serrvizio, al fine di certificare eventuali situuazioni di oggettiva difficoltàà di
adempieree alla trasmissioone di quanto previsto
p
dalla noorma".
Come si evince
e
dal verbbale della com
mmissione, il coollaudo delle funzionalità
fu
é stato
s
ormai conncluso e, in co
onsiderazione delle
d
criticità orrganizzative em
merse e che emeergeranno, si aprirà
ap
una fase di monitoraggiio del sistema, che sarà svolto
o in collaborazione
tra i vari soggetti
s
istituzioonali interessatti. La durata deel monitoraggio
o viene stimata in
i circa quattroo mesi.
Consideraato lo sviluppo del sistema, si ritiene necessaario far conoscere ulteriori ellementi proceduurali per la mig
gliore fruizionee del
servizio da
d parte degli utenti e, al coontempo, fornirre indicazioni alle amministrrazioni e agli operatori sull'applicazione della
d
normativaa anche alla luce delle richieeste di chiarimeento pervenute.. Resta fermo l'integrale rinvvio ai contenuti della menzionnata
circolare n.
n 1.
1. L'utilizzzo delle funzion
nalità da parte dei diversi sogg
ggetti interessatti (medici, lavorratori, pubblich
he amministrazzioni).
Come notoo, il sistema offr
fre una serie di servizi ai medicci, ai lavoratorii e ai datori di lavoro
l
già illusstrati nella circo
olare n. 1.
Si segnalaa che per l'utilizzzo del canale teelefonico da paarte del medico é attivo il numeero verde 800 0013 577, raggiu
ungibile da teleffono
fisso o moobile. Tale canaale consente di superare eventtuali difficoltà temporanee doovute, ad esemppio, alla manca
anza di un persoonal
computer o di una connesssione a interneet.
Per quantto riguarda l'utilizzo del sisteema da parte del
d lavoratore, si segnala inooltre che questti, dopo essersi registrato al sito
dell'INPS (www.INPS.it - home page), può
p prendere vissione di tutti i certificati
c
a lui intestati.
Si rammennta ch le amminnistrazioni posssono ricevere gli
g attestati di malattia
m
relativi ai propri dipenndenti sia acced
dendo direttamente
via web all sistema INPS,, sia richiedenddo all'Istituto l''invio ad una prropria casella di posta elettroonica certificata
a (PEC). L'accesso
diretto al sistema
s
INPS avviene
a
tramite apposite credennziali, che devo
ono essere richiieste secondo lee modalità indiccate nella circoolare
INPS n. 60 del 16 aprilee 2010. Le istruuzioni per attivaare l'invio alla casella PEC soono contenute nella circolare INPS n. 119 del
d 7
settembre 2010. Considderate le richieste di chiarrimento perven
nute, é opporttuno evidenziaare che l'Entee con il qualee le
93
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
amministrrazioni pubblichhe debbono dialogare per la ricezione degli attestati
a
di malaattia relativi aii propri dipendeenti é l'INPS annche
se gli stesssi sono iscritti al
a regime contributivo INPDAP
P.
Ulteriori indicazioni
i
sui servizi sono diisponibili sul sito www.innova
azionepa.gov.itt nella sezione dedicata ai cerrtificati di malaattia
online.
2. Chiarim
menti sull'ambiito di applicazioone.
2.1.1 Dipeendenti della pu
ubblica amministrazione interressati.
Un primo chiarimento rigguarda l'ambitoo di applicazionne della discipllina. In proposito, si segnala cche la disposizio
one di riferimennto che, comee detto, é l'articcolo 55 septiess del d.lgs. n. 165
1 del 2001 - riguarda il personale ad orrdinamento privvatistico, ovverro il
personale soggetto alla disciplina
d
del deecreto legislativvo citato.
Pertanto, la norma non riguarda
r
diretttamente il persoonale in regimee di diritto pubbblico di cui alll'articolo 3 dell medesimo deccreto
(magistratti e avvocati deello Stato, proffessori universiitari, personalee appartenente alle forze arm
mate e alle forzze di polizia, coorpo
nazionale dei vigili del fuoco,
f
personalle delle carrierre diplomatica e prefettizia e le altre categoorie che, ai sen
nsi del menzionnato
articolo 3,, sono disciplinnate dai propri ordinamenti), per
p il quale rim
mane vigente laa tradizionale m
modalità cartaccea, fermo restaando
che il nuoovo sistema potrrà trovare applicazione anchee nei confronti di queste categgorie di personnale a seguito di
d approfondim
menti
istruttori e dell'adozione delle misure deel caso.
In conclussione, per le caategorie di perrsonale ad ordiinamento pubb
blicistico, non soggette
s
al reggime del d.lgs. n. 165 del 20001, i
medici com
mpilano i certifficati e gli attesstati di malattia in forma cartacea e le amm
ministrazioni acccettano i relatiivi documenti nella
n
stessa form
ma, con le consuete modalità di
d produzione o trasmissione da
d parte del dipendente interesssato.
2.2.1 mediici obbligati alll'utilizzo del sisstema di trasmiissione telematiica.
Si precisaa poi che il nuovo regime di trasmissione telematica
t
dei certificati riguuarda i medici dipendenti dell servizio sanittario
nazionale, i medici conveenzionati con ill servizio (di meedicina generale, specialisti e pediatri di libeera scelta), non
nché i medici liiberi
professionnisti.
Riprendenndo quanto detto nella circolarre n. 1, la violaazione dell'obblligo di trasmisssione in via teleematica é sanzio
onata dalla leggge e
dagli accoordi collettivi per
p i medici dippendenti del serrvizio sanitario nazionale e i medici
m
che lavoorano in conveenzione. Il mancato
utilizzo deella modalità telematica non é invece specificcamente sanzion
nato per i mediici liberi professsionisti. A fini di
d economicità e di
efficienza, é comunque auuspicabile che l'intero
l
sistemaa delle certificazzioni funzioni inn maniera unifoorme.
mento della diggitalizzazione della
d
pubblica amministrazion
a
ne e le altre Am
mministrazioni ccompetenti si stanno
s
impegnaando
Il Dipartim
per la sua estensione genneralizzata e il processo
p
di disttribuzione dellee credenziali di accesso al sistema telematico
o ai medici privaati é
in corso. Nelle
N
more, i diipendenti pubbllici che, in lineaa e nei limiti dii quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 55
5 septies del d.lgs.
d
n. 165 dell 2001, si rivolg
lgono ad un meedico privato per
p la certificazzione dell'assennza dovranno cchiedere al med
dico il certificaato o
l'attestato in forma cartaccea e lo recapitteranno all'amm
ministrazione seecondo le tradizzionali modalittà.
Quindi, sinno alla compiuta messa a regiime del sistemaa, le amministra
azioni sono tenuute ad accettarre i certificati e gli attestati meedici
in forma cartacea
c
provennienti da medici liberi professiionisti, sempre che siano rispeettate le condiziioni previste neel citato articoloo 55
septies com
mma 1.
Rimane feermo, naturalmeente, che la giuustificazione deell'assenza avveerrà invece meddiante certificazzione telematicca ogni qual voolta i
medici priivati siano già in
i possesso dellle credenziali di
d accesso e deg
gli altri strumenti necessari perr l'invio telemattico.
2.3. I certiificati rilasciatii dalle strutturee di pronto socccorso e dagli osspedali in caso di ricovero e ddimissione.
Nel corso dei lavori dellla commissionne di collaudo sono emerse alcune
a
specificche criticità leggate ai certificcati e agli attesstati
rilasciati dalle
d
strutture ospedaliere
o
o inn sede di prontoo soccorso o peer attestare il ricovero
r
del pazziente o prodottti al momento delle
d
dimissionii. I documenti rilasciati in taali occasioni prresentano dellee particolarità che creano deelle criticità neell'applicazionee del
nuovo moddello di trasmisssione.
94
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Le particoolarità sono rinnvenibili per i certificati rilassciati dal pronto soccorso neel carattere delll'urgenza prop
prio della speciifica
attività, peer i certificati di
d ricovero nelll'esigenza di attestare - oltre alla diagnosi - il ricovero deel paziente nellla struttura e per
p i
certificati di dimissione nella
n
necessità di
d produrre unaa relazione al paziente
p
al mom
mento del rilasciio dalla strutturra.
La commiissione ha preeso atto dell'essistenza di queeste criticità per
p l'applicazioone del sistemaa di trasmissio
one telematica dei
certificati, contestualmennte ad altre problematiche orgganizzative, ed ha
h segnalato laa necessità di inndividuare adeg
guate soluzioni e di
nvolte per verif
ificare la funziionalità del serrvizio. Si chiarrisce
attuare unn monitoraggioo con il concerrto delle amministrazioni coin
pertanto che,
c
durante quuesto periodo di
d monitoraggioo e sino a quan
ndo non sarannno decise le miisure ad hoc da
a seguire in quueste
situazioni, per i certificati di ricovero, di
d dimissione e di pronto socccorso, i medici continuerannoo ad elaborare certificati in foorma
c
tem
mpestivamente i certificati e ggli attestati all'a
amministrazionne di
cartacea, i dipendenti coontinueranno a recapitare o consegnare
onali modalità.
appartenenza e le amminnistrazioni li acccetteranno secoondo le tradizio
osi.
3. Situaziooni nelle quali l'amministrazioone deve conosscere la diagno
Secondo il
i processo di trasmissione telematica
t
dei certificati attu
ualmente svilupppato, una volta formato e spedito
s
in form
mato
telematicoo il certificato da
d parte del medico,
m
il datoree di lavoro ricceve l'attestato di malattia. Coome chiarito neella circolare n.
n 1,
l'attestato di malattia connsiste nel certifi
ficato privo dell'esplicitazione della
d
diagnosi.
L'attestatoo é il documennto che di reggola viene utillizzato dai lavoratori dei setttori pubblico e privato perr la giustificazione
dell'assenzza e l'omissionne della diagnoosi é finalizzataa a tutelare la riservatezza deel lavoratore. Come noto, esiistono però alccune
situazioni particolari
p
in cui
c il datore ha necessità di coonoscere la diag
gnosi.
Per i dipeendenti contratttualizzati dellee pubbliche am
mministrazioni ciò
c accade nellle ipotesi di essenzione dalla decurtazione della
d
retribuzionne e dal regimee della reperibiilità ai fini dellaa visita fiscale. In queste situaazioni, l'amminiistrazione é ten
nuta ad applicaare il
regime gennerale a meno che non abbia la documentazzione che consente di derogarvvi ed é innanzi tutto interesse del dipendentee che
si assenta che l'amministrrazione abbia tutti
t
gli atti neceessari per appliicare in manierra corretta la noormativa di rifeerimento.
Senza diluungarsi sul puntto, si rinvia allee indicazioni geenerali già forn
nite dal Dipartim
mento della funnzione pubblica
a nelle circolarii nn.
7 e 8 del 2008 e 8 del 2010,
2
nonché nel parere n. 2 del 2010 (tuttee reperibili sul sito www.funzionepubblica.it)
t). In tali ipotessi, il
medico cerrtificante dovràà procedere ad elaborare il ceertificato in form
ma telematica, inserendo
i
sul m
modello informa
atico tutti i datii e le
informaziooni necessari seecondo le indiccazioni del d.m
m. 18 dicembre 2009, n. 206, e delle circolaari menzionate, utilizzando, see del
caso, la finnestra delle notte, che é un cam
mpo libero.
Il certificaato sarà trasmesso dal medicco utilizzando i canali telema
atici consueti e l'amministrazzione riceverà per via telemaatica
l'attestato.. In queste paarticolari ipotessi il medico dovrà
d
anche prrovvedere a sttampare e conssegnare al lavvoratore copia del
certificatoo cartaceo che il lavoratore avrà
a
l'onere di
d far perveniree tempestivameente all'amminisstrazione secon
ndo le tradizioonali
modalità (PEC,
(
fax, raccomandata, conssegna a mano)..
Pertanto, secondo questoo processo, l'asssenza dal servvizio del dipend
dente verrà giusstificata comunnque mediante la
l trasmissionee del
documentoo informatico, mentre
m
il regime giuridico delll'assenza sarà condizionato
c
daalla ricezione deella copia del documento
d
da parte
p
dell'amminnistrazione. La
L
corrisponddenza tra doocumento carrtaceo e cerrtificato telem
matico potrà essere verificcata
dall'amminnistrazione inteeressata mediannte consultazionne del sito INPS
S.
4. La respponsabilità speccifica per violazzione della norm
mativa in mateeria di trasmissiione telematicaa dei certificati..
Con la cirrcolare n. 1 sono state fornite informazioni
i
reelativamente allle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissionee per
via telemaatica dei certificcati (par. 6). Riimandando al contenuto
c
della
a predetta circoolare, giova solttanto rammenta
are che la legge ha
introdotto specifiche sanzzioni per la vioolazione delle norme sulla trassmissione telem
matica. Infatti, l’articolo 55 sep
pties, comma 4,, del
hi di trasmissionne per via telem
matica della cerrtificazione meddica
d.lgs. n. 165 del 2001 staabilisce che "4. L'inosservanzaa degli obbligh
m
di cui al
a comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiteerazione, comporta
concernennte assenze di laavoratori per malattia
l'applicaziione della sanziione del licenziiamento ovveroo, per i medici in
i rapporto connvenzionale conn le aziende san
nitarie locali, della
d
decadenzaa dalla convennzione, in modoo inderogabilee dai contratti o accordi colllettivi. ". Inolttre, il comma 6 della medessima
disposizionne configura deelle ipotesi di illlecito per il ressponsabile dellla struttura in cui
c il dipendentte lavora e il dirrigente del servvizio
affari geneerali e personalle che, in relaziione alle propriie competenze, omettono l'osseervanza della nnormativa relatiiva alle assenzee dal
servizio peer malattia. Le sanzioni applicabili per quessta ipotesi sono
o individuate peer relationem con rinvio agli artt.
a 21 e 55 seexies
comma 3 del
d medesimo decreto.
d
95
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Anche i coontratti e gli accordi
a
collettivvi recentementee stipulati sono
o intervenuti suulla specifica m
materia. Infatti, il CCNL relaativo
all'area IV
V, dirigenza medica
m
e veterinnaria, stipulatoo il 6 maggio 2010 prevede la sanzione deella sospension
ne dal servizio con
privazionee della retribuziione da un miniimo di tre giornni fino ad un ma
assimo di sei mesi
m per il caso di "inosservanzza degli obblighhi, a
lui ascrivibili, in merito alla
a certificazioone medica conccernente assenzze di lavoratorii per malattia" aarticolo 8, comma 8) e richiam
ma il
contenuto dell'articolo 555 septies commaa 4 citato tra lee fattispecie di illecito
i
che com
mportano il licennziamento con preavviso.
p
Inoltre, glli accordi colleettivi stipulati ai
a sensi dell'articolo 8 del d.lg
gs. n. 502 del 1992
1
per la dissciplina dei rap
pporti con i meedici
convenzionnati di medicinna generale, i pediatri di liberaa scelta ed i meedici specialistti hanno previstto apposite sanzioni per il casso di
mancata osservanza
o
deglli adempimenti connessi alla trasmissione
t
tellematica dei cerrtificati articoloo 59 ter dell'AC
CN 23 marzo 20005,
introdotto dall'ACN 27 maggio
m
2009 peer i medici di medicina
m
generrale; articolo 588 ter dell'ACN del 15 dicembrre 2005, introddotto
dall'ACN 27 maggio 20009 per i pediatrri di libera sceelta; articolo 28
8 ter dell'ACN 23 marzo 20055, introdotto da
all'ACN 27 magggio
2009 per i medici speciallisti, veterinari ed altre professsionalità sanita
arie).
Ciò premeesso, come dettoo in precedenzaa (cfr: Premesssa), all'esito dell collaudo relattivo alla funzionalità del sistem
ma la commissione
ha segnalaato l'esigenza di
d monitorare il
i processo di trasmissione
t
tellematica, visto che durante i lavori sono em
merse delle critiicità
organizzattive soprattutto per alcuni setttori ed aree terrritoriali.
L'esistenzaa di tali criticittà, per il superaamento delle quuali le Amminisstrazioni interesssate lavorerannno durante i prrossimi mesi annche
utilizzandoo le evidenze del
d monitoraggiio, rendono alllo stato problem
matici l'emersioone e l'accertam
mento di eventtuali responsabbilità
per la viollazione della sppecifica normatiiva e, quindi, loo svolgimento dei
d procedimentti per l'irrogazioone delle conseeguenti sanzionii.
Infatti, la piena applicazzione dell'apparrato sanzionatoorio richiede la
a definizione dii presupposti ddi azione chiarii e di un quadrro di
operativitàà certo in manccanza dei quali potrebbe
p
non essere
e
riscontra
abile l'elemento della colpevoleezza dell'illecito
o.
Pertanto, fermo
f
restandoo l'obbligo dei medici
m
di continnuare a trasmetttere i certificatti per via telem
matica in presen
nza delle condizzioni
organizzattive e tecniche che
c lo rendono possibile, per il
i periodo transsitorio, sino al 31
3 gennaio 20111, durante il qu
uale le più rilevvanti
criticità doovranno esseree affrontate, é opportuno
o
che le
l Amministrazioni competenti si astengano ddalla contestazzione degli addeebiti
specificam
mente riferiti alll'adempimento.
Sarà cura dei Dipartimennti della funzione pubblica, peer la digitalizza
azione e l'innovvazione tecnologgica e delle altrre Amministrazzioni
competentti comunicare nel
n prosieguo ullteriori informaazioni in vista della
d
piena messsa a regime del sistema.
Raccoman
ndazioni finali.
A fini di monitoraggio,
m
sii raccomanda alle
a Amministraazioni che, in qu
ualità di datori di lavoro, ricevvono attestati di
d malattia in foorma
cartacea al
a di fuori dellle situazioni inddicate nella prresente circolarre di segnalaree l'anomalia enntro 48 ore dall ricevimento degli
d
stessi, inviiando apposita comunicazionee alla casella dii posta elettroniica certificata dell'Azienda
d
di rriferimento del medico.
Si invitanoo le Amministraazioni destinataarie della preseente circolare a voler portare a conoscenza iil contenuto della stessa ai prropri
dipendentii.
Si chiede inoltre al Miniistero della saluute, alle Regionni e Province autonome,
a
alle Aziende sanitaarie e agli Ordiini professionali di
one medica.
riferimentoo di volerne dare diffusione prresso gli eserceenti la professio
Roma,
Il Ministroo per la pubblicaa amministrazio
one e l'innovazione
Renato Brunnetta
96
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
SERVIZIO MILITARE
articolo 22-quater CCNL integrativo
i
199
94-97
1. La chiamata alle armi per adempierre gli obblighi di
d leva, l’arruollamento volonttario allo scopo
o di anticipare il servizio militare
obbligatorrio, il servizio ciivile sostitutivo
o sospendono ill rapporto di lavoro, anche in periodo di pro
ova, ed il dipend
dente ha titolo alla
conservazione del posto senza diritto alla retribuzione fino ad un messe dopo la cessaazione del servvizio.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimittata in attesa di congedo, il dipendente deve presenttarsi
r
il lavvoro. Superato
o tale termine il rapporto di laavoro é risolto, senza diritto ad alcuna inden
nnità
all’amministrazione per riprendere
d comprovato impedimento.
i
di preavvisso nei confrontti del dipendentte, salvo i casi di
3. Il period
do di servizio militare
m
producee sul rapporto di
d lavoro tutti gli
g effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compressa la
determinaazione dell’anzianità lavorativaa ai fini del tratttamento di fine
e rapporto.
4. I dipend
denti richiamati alle armi hann
no diritto alla conservazione
c
del
d posto per tu
utto il periodo d
di richiamo, che viene computato
ai fini dell’anzianità di servizio. Al pred
detto personale l’amministrazione corrisponderà l’eventuale differenza fra lo stipendio in
godimento
o e quello erogato dall’amm
ministrazione militare. Alla fine del richiaamo il dipendente deve po
orsi a disposiziione
dell’amministrazione per riprendere laa sua occupaziione entro il termine di cinq
que giorni se il richiamo ha avuto durata non
h avuto duratta superiore a un
u mese ma infferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avvuto
superiore a un mese, di otto giorni se ha
periore a sei meesi. In tale ipoteesi, il periodo trra la fine del ricchiamo e l’effetttiva ripresa del servizio non é retribuito.
durata sup
ASPETTAT
TIVE
articolo 7 CCNL integgrativo 1998/01
1
1. Al dipeendente con raapporto di lavo
oro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e mo
otivata richiestta, possono essere
concessi, compatibilmen
c
nte con le esigeenze organizzattive o di servizio, periodi di aspettativa
a
per esigenze perso
onali o di famiglia,
senza retribuzione e senzza decorrenza dell’anzianità,
d
p una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
per
2. Il dipen
ndente rientrato in servizio no
on può usufruire di un altro periodo
p
di aspeettativa per mo
otivi di famigliaa anche per mo
otivi
diversi ovvvero delle aspettative di cui al comma 8 letteere a) e b) se no
on siano interco
orsi almeno quaattro mesi di se
ervizio attivo.
3. Al fine del
d calcolo del triennio,
t
di cui al
a comma 1, si applicano
a
le me
edesime regolee previste per lee assenze per malattia.
m
4. L’ aspetttativa di cui al comma 1, fruib
bile anche frazionatamente, non si cumula co
on le assenze p
per malattia pre
eviste dagli arttt. 21
e 22 del CC
CNL 16 maggio
o 1995.
5. Qualoraa l’aspettativa per
p motivi di faamiglia venga richiesta
r
per l’e
educazione e l’assistenza dei ffigli fino al sestto anno di età,, tali
periodi pu
ur non essendo
o utili ai fini della retribuzionee e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrrediti figurativi per il trattameento
pensionisttico, ai sensi deell’articolo 1, co
omma 40, letterre a) e b) della legge
l
335/1995
5 e successive m
modificazioni ed
d integrazioni e nei
limiti ivi prrevisti.
6. L’amministrazione, qu
ualora durante il periodo di aspettativa venggano meno i motivi
m
che ne h
hanno giustificaato la concessio
one,
invita il diipendente a rip
prendere servizio con un preeavviso di diecii giorni. Il dipeendente per le stesse motivazioni e negli sttessi
termini pu
uò riprendere seervizio di proprria iniziativa.
7. Nei con
nfronti del dipeendente che, saalvo casi di com
mprovato impedimento, non si
s presenti per riprendere serrvizio alla scadeenza
del period
do di aspettativa o del termine di cui al comma
c
6, il rapporto di lavo
oro é risolto, senza diritto ad
d alcuna inden
nnità
sostitutivaa di preavviso, con
c le procedurre dell’articolo 24 del CCNL de
el 16 maggio 19
995
8. L’aspetttativa, senza reetribuzione e senza decorrenza dell’anzianittà, é, altresì, co
oncessa al dipeendente con raapporto di lavoro a
tempo ind
determinato:
97
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
a) per un periodo massim
mo di sei mesi se assunto preesso la stessa amministrazionee o ente del meedesimo compaarto ovvero ente o
amministrrazione di comp
parto diverso co
on rapporto di lavoro a tempo
o indeterminato
o a seguito di vvincita di pubblico concorso peer la
durata dell periodo di pro
ova.
b) per tuttta la durata del contratto di laavoro a terminee se assunto prresso la stessa o altra amministrazione del comparto ovverro in
altre pubb
bliche amministtrazioni di diveerso comparto o in organismi della comunittà europea con rapporto di laavoro ed incaricco a
tempo detterminato.
c) per la durata di due an
nni e per una so
ola volta nell’arco della vita lavvorativa per i gravi e documen
ntati motivi di famiglia, individ
duati
d
4, commi 2 e 4 deella legge 53/2000 -dal Regolaamento interm
ministeriale del 2
21 luglio 2000, n. 278, pubbliccato
- ai sensi dell’articolo
sulla GU dell’11 ottobree 2000, serie generale
g
n. 23
38. Tale aspetttativa può esseere fruita anch
he frazionatam
mene e può esssere
t
cumulata con l’aspettativva di cui al comma 1 se utilizzaata allo stesso titolo.
ALTTRE ASPETTATIIVE PREVISTE DA
D DISPOSIZION
NI DI LEGGE
articolo
o 8 CCNL integrativo 1998/01
1 modificato dal CCNL 2002-05
5
e con i paesi in via di sviluppo
o restano discip
plinate dalle viggenti
1. Le aspeettative per cariche pubbliche elettive, per laa cooperazione
disposizion
ni di legge e lo
oro successive modificazioni
m
e integrazioni. Le aspettativee e i distacchi p
ed
per motivi sindaacali sono rego
olate
dai contratti collettivi quaadro sottoscrittti in data 7 agosto 1998 e 9 aggosto 2000.
2. I dipend
denti con rappo
orto a tempo in
ndeterminato ammessi
a
ai corssi di dottorato di
d ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984
4, n.
476 oppure che usufruiscano delle bo
orse di studio di cui alla leggge 30 novembre 1989, n. 39
98 sono collocaati, a domandaa, in
d studio senza assegni per tutto il periodo
o di durata dell corso o della borsa, fatta salva
s
l’applicaziione
aspettativa per motivi di
5 della legge 448
4 del 2001.155
dell’articolo 52, comma 57,
porto a tempo indeterminato,
i
il cui coniuge o convivente sttabile presti serrvizio all’estero, può chiedere una
3. Il dipendente con rapp
ni, qualora l’am
mministrazione non ritenga di poterlo destinaare a prestare sservizio nella sttessa località in
n cui
aspettativa, senza assegn
c
o il con
nvivente stabilee, o qualora non sussistano i presupposti
p
perr un suo trasferrimento nella lo
ocalità in questiione
si trova il coniuge
anche in amministrazione
a
e di altro comp
parto.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può
ò avere una du
urata corrispon
ndente al perio
odo di tempo in cui permane la
e
che
l’ha
origin
nata.
Essa
può
essere
revocat
a
in
qualunque
e
momento
per
r
imprevedibili
situazione
ed eccezionali ragioni di servvizio,
con preavvviso di almeno quindici giorni,, o in difetto di effettiva permaanenza all’estero del dipenden
nte in aspettatiiva.
5. Il dipend
dente non può usufruire continuativamente di periodi di asspettativa per motivi
m
di famigliia ovvero per laa cooperazione con
i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per pote
er usufruire dellle quali occorrre un periodo di
d servizio attivvo di
posizione non si
s applica alle altre aspettative
e previste dal presente
p
artico
olo nonché alle assenze di cui alla
almeno seei mesi. La disp
legge 1204
4/1971.
DIRITTO ALLO STUDIO
articolo
o 13 CCNL integgrativo 1998/01
1. Ai dipeendenti con raapporto di lavvoro a tempo indeterminato
o sono concesssi – anche in aggiunta alle attività formaative
programm
mate dall’ammin
nistrazione – sp
peciali permesssi retribuiti, nella misura masssima di 150 oree individuali per ciascun anno 16e
nel limite massimo del 3%
% del personale in servizio a tempo
t
indeterm
minato presso ciascuna
c
amministrazione all’iinizio di ogni an
nno,
ondamento all’unità superioree. Le amministrrazioni articolatte territorialmeente provvedon
no, con atti organizzativi interni, a
con arroto
15
Articolo 52, comma 57, della legge 448 del 20001: “ All’articoloo 2, primo comm
ma, della legge 133 agosto 1984, n.. 476, sono aggiu
unti, in fine, i seguuenti
periodi: «In casso di ammissione a corsi di dotttorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuuncia a questa, l’’interessato in asspettativa conservva il
trattamento econnomico, previdennziale e di quiesscenza in godimeento da parte delll’amministrazionne pubblica pressso la quale é insttaurato il rapportto di
lavoro. Qualora, dopo il conseguuimento del dottoorato di ricerca, ill rapporto di lavo
oro con l’amminisstrazione pubblicca cessi per volon
ntà del dipendentee nei
r
degli importi
i
corrispostti ai sensi del secondo periodo».
due anni successsivi, é dovuta la ripetizione
16
Le ore di peermesso di studioo sono usufruibilii in corrispondennza dell’anno sollare per le quali vengono concessse, quelle non uttilizzate nell’ annno di
appartenenza noon sono cumulabiili a quelle conceddibili per l’ anno successivo.
98
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
ripartire tra le varie sedii il contingentee di personale di
d cui al presen
nte comma, deefinendo i relativi criteri e mo
odalità operativve in
sede di contrattazione integrativa nazio
onale di amminiistrazione.
2. I permeessi di cui al com
mma 1 sono concessi per la paartecipazione a corsi destinatii al conseguimeento di titoli di studio universitari,
post-univeersitari, di scuo
ola di istruzion
ne primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paregggiate o legalmeente
riconosciu
ute, o comunqu
ue abilitate al rilascio di titoli di
d studio legali o attestati proffessionali ricono
osciuti dall’ordinamento pubb
blico
e per sosttenere i relativi esami. Nell’ am
mbito della con
ntrattazione inttegrativa potraanno essere preevisti ulteriori tipologie
t
di corrsi di
durata alm
meno annuale per il consegu
uimento di parrticolari attestaati o corsi di perfezionament
p
to anche organizzati dall’Uniione
europea, anche
a
finalizzatti all’acquisizione di specifica professionalitàà ovvero, infinee, corsi di formazione in mate
eria di integraziione
dei soggettti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispettto delle priorittà di cui al comma 4.
3. Il perso
onale interessaato ai corsi ha diritto all’asseegnazione a tu
urni di lavoro che
c agevolino la frequenza ai
a corsi stessi e la
preparazio
one agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straord
dinario né al laavoro nei giorni festivi o di rip
poso
settimanale.
4. Qualoraa il numero deelle richieste su
uperi le disponibilità individuaate ai sensi deel comma 1, peer la concessione dei permesssi si
rispetta il seguente ordin
ne di priorità:
c
di studi e,
e se studenti un
niversitari o posstuniversitari,
a) dipendenti che frequentino l’ulttimo anno del corso
g esami previstti dai programm
mi relativi agli anni
a
precedentii;
abbiano superato gli
d
che frequentino per la prima volta
v
gli anni di corso preccedenti l’ultimo
o e successivamente quelli che,
b) dipendenti
nell’ordine, frequeentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora preced
denti escluso il primo, fermaa restando, per gli
studenti universitarri e post-univerrsitari, la condizzione di cui alla lettera b);
d
che non si trovino nelle
n
condizionii di cui alle lette
ere a), e b).
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche,
mbito di ciascun
na delle fattispeecie di cui al com
mma 4, la precedenza é accorrdata, nell’ ordine, ai dipenden
nti che frequen
ntino
5. Nell’ am
corsi di stu
udio della scuolla media inferio
ore, della scuolaa media superio
ore, universitarri o post-univerrsitari.
6. Qualoraa a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora paritàà di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti ch
he non abbiano
o mai usufruito
o dei permessi relativi al dirittto allo studio per lo stesso corso e, in casso di
p
secondo
o l’ordine decreescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite
d
nell’am
mbito
ulteriore parità,
delle procedure di cui all’’articolo 4, com
mma 3, lett. A), del CCNL del 16/2/1999.
1
7. L’appliccazione dei pred
detti criteri e laa relativa gradu
uatoria formano
o oggetto di infformazione succcessiva ai sogggetti sindacali di cui
all’articolo
o 8 del CCNL 16
6/2/1999.
8. Per la concessione
c
deei permessi di cui
c ai commi precedenti
p
i dip
pendenti intereessati debbono
o presentare, prima dell’inizio
o dei
corsi, il ceertificato di iscrizione e, al teermine degli steessi, l’attestato
o di partecipazione agli stessi o altra idonea documentaziione
preventivaamente concorrdata con l’amm
ministrazione, l’attestato deggli esami sosten
nuti, anche se con esito negaativo. In mancaanza
delle predette certificazio
oni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspetttativa per mottivi personali.
9. Nel caso
o in cui il conseeguimento del titolo
t
preveda l’esercizio di un
n tirocinio, l’am
mministrazione potrà valutare con il dipendeente,
nel rispettto delle incomp
patibilità e delle esigenze di servizio,
s
modalità di articolaziione della prestazione lavorattiva che facilitin
no il
conseguim
mento del titolo
o stesso.
10. Per so
ostenere gli esaami relativi ai corsi indicati nel
n comma 2 il dipendente, in
i alternativa aai permessi pre
evisti nel preseente
articolo , può
p utilizzare, per
p il solo giorn
no della prova, anche i permesssi per esami previsti dall’articcolo 18, commaa 1, prima lineaa del
CCNL del 16/5/1995.
11. Il preseente articolo so
ostituisce l’articcolo 17 del DPR
R 44/1990.
CON
NGEDI PER LA FORMAZIONE
articolo
o 14 CCNL integgrativo 1998/01
99
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1. I congeedi per la formazione dei dipeendenti, disciplinati dall’articolo 5 della legge n.53/2000 per quanto atttiene alle finalità e
durata, sono concessi salvo comprovatee esigenze di seervizio.
2. Ai lavorratori, con anziaanità di servizio
o di almeno cin
nque anni pressso le amministrrazioni del com
mparto, possono
o essere concesssi a
richiesta congedi
c
per la formazione
f
nellla misura percentuale comple
essiva del 10% del personale delle diverse aree
a
in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numeero complessivo
o dei congedi viene verificatto annualmentte sulla base della
d
bre di ciascun anno. La contrrattazione integgrativa nazionaale di amministtrazione definissce i
consistenzza del personalle al 31 dicemb
criteri per la distribuzionee e utilizzazionee della percentuale tra la sede
e nazionale e le sedi decentratte.
3. Per la concessione deei congedi di cui
c al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso d
della prescritta anzianità, devvono
presentaree all’amministrrazione di app
partenenza una specifica do
omanda, contenente l’indicazzione dell’attivvità formativa che
intendono
o svolgere, dellaa data di inizio e della durata prevista della stessa.
s
Tale dom
manda deve esssere presentata almeno 30 giiorni
prima dell’inizio delle attività formative.
4. La conttrattazione inteegrativa a livello nazionale di amministrazio
one di cui all’arrticolo 4, comm
ma 3 lett. A) individua i criterri da
adottare nel
n caso in cui lee domande preesentate siano eccedenti
e
rispettto alla percenttuale di cui al co
omma 2.
5. Al fine di
d contemperarre le esigenze organizzative
o
degli uffici con l’interesse form
mativo del lavorratore, qualora la concessionee del
congedo possa
p
determin
nare un grave pregiudizio
p
alla funzionalità de
el servizio, non
n risolvibile durrante la fase di preavviso di cui al
comma 3,, l’amministrazzione può diffeerire la fruizio
one del conged
do stesso fino ad un massim
mo di sei messi. Su richiesta del
dipendentte tale periodo può essere più ampio per con
nsentire la utile partecipazionee al corso.
6. Al lavoratore durante ili periodo di congedo si applica l’articolo 5, co
omma 3, della legge n. 53/200
00.
Nel caso di
d infermità prrevisto dallo steesso articolo 5,
5 comma 3, re
elativamente all periodo di co
omporto, alla determinazione
d
e del
trattamento economico, alle modalità di comunicazio
one all’amminisstrazione ed ai controlli si ap
pplicano le disp
posizioni conten
nute
NL del 16/5/19
995.
negli artt. 21 e 22 del CCN
7. Il lavoraatore che abbia dovuto interrompere il con
ngedo formativo ai sensi dei commi
c
5 e 6 può rinnovare laa domanda per un
successivo
o ciclo formativo con diritto di priorità.
R
RIPOSI
E PERMEESSI PER I FIGLII CON HANDICA
AP GRAVE
a
articolo
33 L. 10
04/199217
1. 2. I sogggetti di cui al comma 1 posso
ono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire,
u
in altternativa al pro
olungamento fin
no a
tre anni del periodo di astensione
a
faco
oltativa, di due ore di permessso giornaliero retribuito
r
fino al compimento
o del terzo ann
no di
vita del baambino.
3. A condiizione che la persona handicaappata non sia ricoverata a te
empo pieno, il lavoratore dip
pendente, pubb
blico o privato, che
assiste persona con hand
dicap in situazio
one di gravità , coniuge, paren
nte o affine enttro il secondo ggrado, ovvero entro
e
il terzo grrado
qualora i genitori
g
o il coniuge della persona con hand
dicap in situaziione di gravità abbiano comp
piuto i sessantaacinque anni di età
oppure siaano anche essi affetti da pato
ologie invalidan
nti o siano decceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni
g
di permeesso
mensile retribuito copeerto da contrib
buzione figurativa, anche in
n maniera continuativa. Il p
predetto diritto
o non può essere
riconosciu
uto a più di un
n lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa perso
ona con handiccap in situazion
ne di gravità . Per
l'assistenza allo stesso figglio con handicap in situazionee di gravità , il diritto
d
é ricono
osciuto ad entraambi i genitori, anche adottivi,che
possono frruirne alternatiivamente.
4. Ai perm
messi di cui ai co
ommi 2 e 3, chee si cumulano con quelli previssti all'articolo 7 della citata leggge n. 1204 del 1971 , si appliccano
le disposizzioni di cui all'ultimo comma del
d medesimo articolo
a
7 della legge n. 1204 del
d 1971 , noncché quelle contenute negli artticoli
7 e 8 dellaa legge 9 dicembre 1977, n. 90
03.
17
Comma modiificato dall’ articoolo 24 Legge 4 noovembre 2010, n. 183
100
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
5. Il lavoraatore di cui al comma 3 ha diritto
d
a sceglieere, ove possib
bile, la sede di lavoro più vicina al domicilio
o della personaa da
assistere e non può esserre trasferito sen
nza il suo conseenso ad altra se
ede.
6. La perso
ona handicappaata maggiorenn
ne in situazionee di gravità può
ò usufruire alterrnativamente d
dei permessi di cui ai commi 2 e 3,
ha diritto a scegliere, ovee possibile, la seede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può esseere trasferita in altra sede, sen
nza il
suo consenso.
7. Le dispo
osizioni di cui aii commi 1, 2, 3,, 4 e 5 si applicaano anche agli affidatari
a
di perrsone handicap
ppate in situazio
one di gravità .
7-bis. Ferm
ma restando la verifica dei preesupposti per l'accertamento della
d
responsab
bilità disciplinare, il lavoratore
e di cui al comm
ma 3
decade daai diritti di cui al presente articolo
a
, qualo
ora il datore dii lavoro o l'INP
PS accerti l'insussistenza o il venir meno delle
d
condizionii richieste per laa legittima fruizzione dei medeesimi diritti.
Dall'attuazzione delle disposizioni di cu
ui al presente comma
c
non de
evono derivaree nuovi o magggiori oneri a carico della finaanza
pubblica.»
».
18
articolo 42 decreto
d
legislattivo n. 151 del 2001
2
1. Fino al compimento
c
deel terzo anno di vita del bambino con handicaap in situazionee di gravità e in alternativa al prolungamento
p
o del
periodo dii congedo pareentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 10
04, relativo alle
e due ore di rip
poso
giornaliero
o retribuito.
2. Successsivamente al co
ompimento del terzo anno di età del bambino con handicaap in situazionee di gravità , il diritto a fruiree dei
permessi di
d cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
f
1992, n. 104, e succeessive modificazzioni, é riconosciuto ad entram
mbi i
genitori, anche adottivi, che
c possono fru
uirne alternativvamente, anche
e in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. (Abrogaato).
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'arrticolo 33, com
mma 4 della legge 5 febbraio
o 1992, n. 104,, possono esse
ere cumulati co
on il
congedo parentale
p
ordinario e con il con
ngedo per la malattia del figlio
o.
5. La lavorratrice madre o,
o in alternativa, lavoratore padre o, dopo la loro scomparsaa, uno dei fratelli o sorelle con
nviventi di soggetto
con handicap in situazio
one di gravità di cui all'articcolo 3, commaa 3, della leggge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi
s
dell'articolo 4, comma 1, della legge meedesima e che abbiano
a
titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del preseente
testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 199
92, n. 104, per l' assistenza deel figlio, hanno diritto a fruiree del
congedo di
d cui al commaa 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.
n 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Du
urante il period
do di
congedo, il richiedente ha
h diritto a perccepire un' indennità corrispon
ndente all'ultim
ma retribuzione e il periodo medesimo é coperto
da contrib
buzione figurativva;
L' indennittà e la contribu
uzione figurativaa spettano fino
o a un importo complessivo massimo di lire 7
70 milioni annu
ue per il conged
do di
durata ann
nuale. Detto im
mporto é rivaluttato annualmen
nte, a decorrere
e dall'anno 200
02, sulla base deella variazione dell'indice Istatt dei
prezzi al consumo per le famiglie di opeerai e impiegatti. L'indennità é corrisposta daal datore di lavvoro secondo le
e modalità prevviste
per la corrresponsione dei trattamenti ecconomici di maaternità .
I datori di
d lavoro privati, nella den
nuncia contribu
utiva, detraggo
ono l'importo dell'indennità dall'ammontaare dei contriibuti
previdenziali dovuti all'en
nte previdenziaale competentee. Per i dipendenti dei predettii datori di lavorro
privati, co
ompresi quelli per i quali non
n é prevista l'aassicurazione per
p le prestazio
oni di maternità , l'indennità di cui al preseente
comma é corrisposta con
n le modalità dii cui all'articolo
o 1 del decreto--legge 30 dicem
mbre 1979, n. 663, convertito, con modificaziioni,
dalla leggee 29 febbraio 1980,
1
n. 33. Il co
ongedo fruito ai
a sensi del pressente comma alternativament
a
te da entrambii i genitori non può
superare la durata complessiva di due anni;
a
durante il periodo di con
ngedo entrambi i genitori non possono fruire
e dei benefici di cui
all'articolo
o 33, comma 1,, del presente testo
t
unico e all'articolo 33, commi
c
2 e 3, deella legge 5 feb
bbraio 1992, n. 104, fatte salvve le
18
Comma modiificato dall’ articoolo 24 Legge 4 noovembre 2010, n. 183
101
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
disposizion
ni di cui ai com
mmi 5 e 6 del medesimo artico
olo . I soggetti che
c usufruiscon
no dei permessii di cui al prese
ente comma peer un
periodo co
ontinuativo non superiore a sei
s mesi hanno
o diritto ad usu
ufruire di permessi non retrib
buiti in misura pari al numero
o dei
giorni di congedo
c
ordinaario che avreb
bbero maturato
o nello stesso arco di tempo
o lavorativo, seenza riconoscim
mento del dirittto a
contribuzione figurativa.
6. I riposi, i permessi e i congedi
c
di cui al presente articcolo spettano anche qualora l'altro genitore n
non ne abbia diiritto.
C
CONGEDI
DEI GENITORI
G
Articolo 17 CCNL del 14
4 settembre 20
000
1. Al perssonale dipendente si applicano le vigentii disposizioni in
i materia di tutela della m
maternità conttenute nella leegge
n.1204/19
971, come modificata ed integgrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2. Nel preesente articolo tutte i richiami alle disposizio
oni della legge n. 1204/1971 e della legge n
n.903/1977 si in
ntendono riferiiti al
testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazio
oni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53//2000.
o comunque i mesi
m di astensione obbligatoriaa. Qualora il figlio nato prematturo
3. In caso di parto premaaturo alla lavoraatrice spettano
nza presso una struttura ospedaliera pubblicca o privata, la madre ha la faacoltà di richied
dere
abbia neceessità di un periodo di degen
che il resttante periodo di congedo ob
bbligatorio posst-parto ed il periodo
p
ante-paarto, qualora n
non fruito, deccorra dalla datta di
effettivo rientro a casa deel figlio.
4. Nel perriodo di astenssione obbligato
oria, ai sensi deell'articolo 4 de
ella legge n.120
04/1971, alla laavoratrice o al lavoratore, an
nche
nell'ipotessi di cui all'articcolo 6 bis della legge n.903/19
977, spettano l''intera retribuzione fissa menssile, le quote di salario accesssorio
fisse e rico
orrenti, compreesa la retribuzio
one di posizionee, nonché il salaario di produttivvità.
5. Nell' am
mbito del perio
odo di astensio
one dal lavoro previsto dall' articolo
a
7, com
mma 1, lett. a),, della legge n..1204/1971, peer le
lavoratrici madri o in alteernativa per i laavoratori padri, i primi trenta giorni, computtati complessivvamente per en
ntrambi i genito
ori e
mente, non ridu
ucono le ferie, sono valutati ai
a fini dell'anziaanità di servizio
o e sono retribu
uiti per intero, con
fruibili ancche frazionatam
esclusionee dei compensi per lavoro straordinario e le in
ndennità per prestazioni disaggiate, pericolose o dannose pe
er la salute.
6. Successsivamente al peeriodo di astenssione di cui al comma
c
4 e fino
o al terzo anno
o, nei casi previsti dall'articolo
o 7, comma 4, della
d
legge n.12
204/1971, alle lavoratrici maadri ed ai lavo
oratori padri sono
s
riconosciu
uti trenta giorrni per ciascun
n anno, compu
utati
complessivvamente per en
ntrambi i genito
ori, di assenza retribuita
r
secon
ndo le modalitàà di cui al preceedente comma 5.
5
7. I period
di di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione
f
contin
nuativa, compreendono anche gli eventuali giorni
festivi chee ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizion
ne frazionata, ove
o i
diversi perriodi di assenzaa non siano inteervallati dal rito
orno al lavoro del lavoratore o della lavoratricce.
8. Ai fini della fruizionee, anche frazio
onata, dei periiodi di astensio
one dal lavoro
o, di cui all' articolo 7, com
mma 1, della leegge
971, la lavoratrice madre o il laavoratore padree presentano laa relativa domaanda, con la indicazione della durata,
d
all'ufficio di
n.1204/19
apparteneenza almeno qu
uindici giorni prima
p
della datta di decorrenzza del periodo di astensione.. La domanda può essere invviata
anche a mezzo
m
di racco
omandata con avviso di ricevvimento purché
é sia assicurato
o comunque il rispetto del termine
t
minimo di
quindici giiorni. Tale disciplina trova app
plicazione anchee nel caso di pro
oroga dell'originario periodo d
di astensione.
9. In preseenza di particolari e comprovaate situazioni peersonali che rendono oggettivvamente imposssibile il rispetto
o della disciplin
na di
cui al preecedente comm
ma 8, la domaanda può esseere presentata entro le quarrantotto ore p
precedenti l'inizzio del periodo
o di
astensionee dal lavoro.
10. In caso di parto plurrimo i periodi di riposo di cui all'articolo 10
0 della legge 1204/1971 sono
o raddoppiati e le ore aggiun
ntive
d
stesso articolo 10 posson
no essere utilizzzate anche dal padre.
rispetto a quelle previstee dal comma 1 dello
9, commi 7 e 8, del CCNL del 6
6.7.1995.
11. La pressente disciplinaa sostituisce quella contenuta nell'articolo 19
TUTELA DEI
D DIPENDENTTI IN PARTICOLLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE
articolo
o 11 CCNL integgrativo 1998/01
opo di favoriree la riabilitazio
one e il recupeero dei dipende
enti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
s
1. Allo sco
accertato, da una struttu
ura sanitaria pubblica o da stru
utture associative convenzionate previste daalle leggi region
nali vigenti, lo stato
102
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
di tossicod
dipendenza o di alcolismo cron
nico e che si im
mpegnino a sotttoporsi a un pro
ogetto terapeuttico di recupero
o predisposto dalle
d
predette strutture,
s
sono stabilite le segu
uenti misure di sostegno secondo le modalitàà di sviluppo deel progetto:
a) il diritto alla con
nservazione deel posto per l’in
ntera durata del progetto di recupero, con corresponsion
ne del trattameento
nomico previsto
o dall’articolo 21,
2 comma 7 deel CCNL del 16//5/1995; i perio
odi eccedenti i 1
18 mesi non son
no retribuiti;
econ
b) co
oncessione di permessi
p
giornalieri orari retrib
buiti nel limite massimo
m
di duee ore, per la durata del progettto;
c) riduzione dell’orrario di lavoro,, con l’applicazzione degli istittuti normativi e retributivi prrevisti per il rapporto di lavoro a
mitatamente allaa durata del pro
ogetto di recup
pero;
tempo parziale, lim
bituali, quando tale misura sia individuata dalla
d
struttura che
d) assegnazione deel lavoratore a compiti diverrsi da quelli ab
ome supporto della
d
terapia in atto.
a
gestisce il progetto di recupero co
denti, i cui pareenti entro il seccondo grado o,, in mancanza, entro il terzo grado,
g
ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
n
2. I dipend
condizionii previste dal co
omma 1 ed abb
biano iniziato a dare attuazione al progetto di
d recupero, posssono fruire dell’aspettativa di cui
all’articolo
o 7, comma 8 leett. c) nei limiti massimi ivi preevisti.
3. Qualoraa risulti - su seggnalazione della struttura chee segue il proge
etto – che i dip
pendenti di cui al comma 1 no
on si sottoponggono
per loro vo
olontà alle prevviste terapie, l’amministrazion
ne dispone, con
n le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertameento
dell’idoneità allo svolgimento della presstazione lavorattiva.
ministrazione ne
ei 15 giorni succcessivi alla datta di completam
mento del progetto
4. Il dipendente deve riprendere serviziio presso l’amm
di recuperro.
TUTELA DEI DIIPENDENTI POR
RTATORI DI HA
ANDICAP
articolo
o 12 CCNL integgrativo 1998/01
1. Allo sco
opo di favoriree la riabilitazio
one e il recupeero dei dipende
enti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
s
accertata, da una strutttura sanitaria pubblica
p
o da strutture
s
assocciative convenzzionate previstte dalle leggi regionali vigentti, la
o sottoporsi ad
d un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle
d
condizionee di portatore di handicap e che debbano
predette strutture,
s
sono stabilite le segu
uenti misure di sostegno secondo le modalitàà di sviluppo deel progetto:
a) il diritto alla con
nservazione deel posto per l’in
ntera durata del progetto di recupero, con corresponsion
ne del trattameento
econ
nomico previsto
o dall’articolo 21,
2 comma 7, deel CCNL del 16//5/1995 i perio
odi eccedenti i 1
18 mesi non son
no retribuiti;
b) co
oncessione di permessi
p
giornalieri orari retrib
buiti nel limite massimo
m
di duee ore, per la durata del progettto;
c) riduzione dell’orrario di lavoro,, con l’applicazzione degli istittuti normativi e retributivi prrevisti per il rapporto di lavoro a
mitatamente allaa durata del pro
ogetto di recup
pero;
tempo parziale, lim
bituali, quando tale misura sia individuata dalla
d
struttura che
d) assegnazione deel lavoratore a compiti diverrsi da quelli ab
ome supporto della
d
terapia in atto.
a
gestisce il progetto di recupero co
denti, i cui pareenti entro il seccondo grado o,, in mancanza, entro il terzo grado,
g
ovvero i conviventi stabili si trovino nelle
n
2. I dipend
condizionii previste dal co
omma 1 ed abb
biano iniziato a dare attuazione al progetto di
d recupero, posssono fruire dell’aspettativa di cui
all’articolo
o 7, comma 8, leett. c) nei limitii massimi ivi preevisti.
3. Qualoraa risulti -su segn
nalazione della struttura che segue
s
il progettto- che i dipend
denti di cui al comma 1 non si sottopongono
o per
loro volon
ntà alle previstte terapie, l’am
mministrazione dispone, con le
l modalità preeviste dalle dissposizioni vigen
nti, l’accertameento
dell’idoneità allo svolgimento della presstazione lavorattiva.
4. Il dipendente deve riprendere serviziio presso l’amm
ministrazione ne
ei 15 giorni succcessivi alla datta di completam
mento del progetto
di recuperro.
5. Durantee la realizzazion
ne dei progetti di recupero i beenefici previsti dalla legge 104
4/1992 in tema di permessi no
on si cumulano con
quelli prevvisti dal presentte articolo .
103
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
PERM
MESSI PREVISTI IN FAVORE DELLE PERSONE CON
C
HANDICAP
P IN SITUAZION
NE DI GRAVITÀ
UFFICIO PERSONALE
P
PU
UBBLICHE AMM
MINISTRAZION
NI
SERVIZIO TRATTAMENT
TO PERSONALE
E
Prot: DFP--0040319-05/09/22008-1.2.3.3
LARE N. 8/20008
“CIRCOL
Decreto leegge n. 112 del
d 2008 conveertito in leggee n. 133 del 2008
2
– “Dispoosizioni urgentii per lo svilup
ppo economicoo, la
semplificaazione, la comppetitività, la staabilizzazione deella finanza pub
bblica e la pereequazione tribuutaria” – articollo 71 – assenzee dal
servizio deei pubblici dipeendenti - ulteriori chiarimenti.”2.2. Permessii previsti in favvore delle persoone con handiccap in situazionne di
gravità.
Con leggee n. 133 del 20008, pubblicata sul Supplementto ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale nn. 195 del 21 ag
gosto 2008, é stato
s
convertito in legge con modifiche
m
il d.l. n. 112 del 20088, recante “Disp
posizioni urgennti per lo svilupp
ppo economico, la semplificazione,
f
pubblicca e la perequa
azione tributariaa”.
la competiitività, la stabilizzazione della finanza
A seguito delle modifiche apportate all’originario
a
p
provvedimento
normativo e considerati i nnumerosi quesiti pervenuti dalle
d
d
nuova dissciplina si ritieene opportuno fornire
f
ulteriori indicazioni ad integrazione di
amministrrazioni circa l’’applicazione della
quelle già date con la preecedente circolaare n. 7 del 20008.
La materiaa é di estrema delicatezza e di
d assoluta rileevanza, in quan
nto riguarda siaa la sfera privaata dei dipendeenti pubblici, siia la
correttezzaa dei loro rappporti con l’amm
ministrazione, coon i colleghi e con i cittadini. Peraltro, data la sua complesssità, si preganno le
amministrrazioni di far coonoscere le eveentuali criticità riscontrate nelll’applicazione delle norme annche per conseentire un interveento
finalizzatoo al loro riordinno attraverso innterventi legislaativi.
(omissis)
2.2. Perm
messi previsti in
n favore delle persone
p
con handicap in situa
azione di graviità.
Per quantoo riguarda le tip
ipologie e la fruuizione dei perm
messi in questio
one, si ritiene oppportuno precissare quanto seg
gue.
L’articolo 33, comma 6, della l. n. 1044 del 1992 preevede che i porrtatori di handdicap grave posssono fruire allternativamentee dei
d cui al commaa 2 o di quelli di
d cui al commaa 3 del medesim
mo articolo . Il comma
c
2 dell’arrticolo prevede per questi sogggetti
permessi di
la possibillità di fruire di permessi orarii giornalieri peer due ore al giorno senza inddicazione di un contingente ma
assimo. Il comm
ma 3
stabilisce invece la possiibilità di fruire di permessi gioornalieri per trre giorni al messe. Le due moddalità di fruizion
ne sono alternaative
(comma 6 dell’articolo 33)
3 e pertanto, in base alla norma,
n
non posssono essere fruiti
fr
cumulativaamente i permeessi giornalierii e i
permessi orari
o
di cui ai commi
c
2 e 3 nel corso dello steesso mese.
É importaante chiarire chhe i permessi accordati
a
alle persone
p
con ha
andicap in situazione di gravvità sono istituiiti dalla legge, con
previsionee generale per il settore pubbliico e per quelloo privato.
Quindi, seecondo quanto previsto
p
dall’arrticolo 71, comm
ma 4, primo periodo, eventualli limitazioni coon fissazione di un monte ore sono
s
rimesse allla disciplina leggislativa (“4. La
L contrattazionne collettiva ovvvero le specifiche normative ddi settore … defi
finiscono i termiini e
le modalittà di fruizione delle
d
stesse, conn l'obbligo di sttabilire una qua
antificazione essclusivamente aad ore delle tip
pologie di permesso
retribuito, per le quali laa legge, i regolaamenti, i contraatti collettivi o gli
g accordi sinddacali prevedanno una fruizionee alternativa inn ore
o in giornii.”).
Il trattameento giuridico di
d queste agevollazioni non é sttato innovato da
al d.l. n. 112 deel 2008.
104
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Si chiariscce quindi che, in
i base alla leggge vigente, i poortatori di hand
dicap grave posssono fruire altternativamente nel corso del mese
m
di:
messo (a prescinndere dall’orariio della giornatta)
- tre giornni interi di perm
- o di due ore di permessoo al giorno (perr ciascun giornno lavorativo deel mese).
c
minissteri, CCNL deel 16 maggio 2001, articolo 9; comparto reggioni
Si aggiungge poi che alcuuni contratti colllettivi (ad es. comparto
ee.ll., CCN
NL 6 luglio 1995,
1
articolo 19; comparto agenzie fiscali,, CCNL 28 maggio
m
2004, aarticolo 46; com
mparto Presideenza
Consiglio ministri, CCNL
L 17 maggio 20004, articolo 444) le clausole prevedono la poossibilità di fruire in maniera frazionata
f
ad orre le
messo (di cui al comma 3 delll’articolo 33), fissando
fi
allo scoopo un contingeente massimo (18
( ore). In tali casi
tre giornate intere di perm
p
oppuure di frazionarrle a seconda delle
d
é data faccoltà al dipendeente di sceglierre se fruire di una o più giorrnate intere di permesso
esigenze.
m
ore masssimo
Consideraato che i tre giiorni di permeesso sono accoordati direttameente dalla leggge senza indicaazione di un monte
fruibile, laa limitazione a 18 ore contenuta nei CCNL
L vale solo nel caso di fruiizione frazionaata. Naturalmen
nte, la modalittà di
fruizione dei
d permessi meensili deve esserre programmatta in anticipo all fine di consentire al servizio del personale il
i calcolo dei giiorni
o delle oree spettanti e acccordabili.
É importaante chiarire chhe queste previisioni non inciddono sulla posssibilità alternattiva per il dipeendente di fruirre delle due orre di
permesso al
a giorno, che, come detto, sonno accordate diirettamente dalla legge e quinddi restano salvee.
In buona sostanza,
s
se i CCNL
C
di compparto prevedonno la possibilittà di frazionam
mento ad ore deei permessi di cui
c all’articoloo 33,
comma 3, fissando
f
il tettoo delle 18 ore, i portatori di haandicap grave nel
n corso del mese possono fruuire alternativa
amente di: - duee ore
di permessso al giorno per
p ciascun giiorno lavorativvo del mese (ccomma 2 dell’aarticolo 33); - tre giorni intteri di permessso a
prescinderre dall’orario della giornata (comma 3 delll’articolo 33) ovvero 18 oree mensili, da riipartire nelle giornate
g
lavoraative
secondo lee esigenze, cioéé con articolazioone anche diverrsa rispetto a quella delle due ore giornalieree (secondo le prrevisioni dei CC
CNL
che stabiliiscono la frazioonabilità ad oree dei permessi di
d tre giorni).
2.3. Perm
messi per coloroo che assistono le persone con
n handicap in situazione
s
di gravità
In base all combinato dispposto dell’articcolo 33, commaa 3, della l. n. 104
1 del 1992 e dell’articolo 220 della l. n. 53
3 del 2000, sogggetti
ni entro il terzoo grado che asssistono una perrsona con handdicap
legittimatii alla fruizione di permessi sonno i genitori e i parenti o affin
in situazioone di gravità, conviventi
c
o, anncorché non connviventi, se l’asssistenza é caratterizzata da coontinuità ed escclusività.
Secondo l’articolo 33, coomma 3, della l.. n. 104 in esam
me, i genitori dii figli con handdicap grave e glli altri soggetti legittimati posssono
fruire di trre giorni di perrmesso mensile. In questa ipottesi la legge no
on prevede alterrnativa rispettoo alla tipologia di permesso, che
c é
giornalierro. Tuttavia in alcuni
a
contrattti collettivi, perr venire incontrro alle esigenzee dei lavoratorri che prestano assistenza, é stato
s
stabilito chhe tali permesssi giornalieri poossono essere fruiti
fr
anche in maniera
m
frazionnata, cioé ad orre, ed é stato fisssato il continggente
massimo di
d ore (18). Ancche in questo caso vale il ragiionamento soprra esposto: poiiché questi perm
messi giornalieri sono discipliinati
direttamennte dalla legge, é la legge stesssa che dovrà sttabilire un even
ntuale monte orre, mentre il conntingente delle 18 ore previstoo dal
CCNL valle solo nel casoo in cui il dipenddente opti per una
u fruizione frrazionata del peermesso giornalliero.
105
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
UFFICIO PERSONALE
P
PU
UBBLICHE AMM
MINISTRAZION
NI
SERVIZIO TRATTAMENT
TO PERSONALE
E
ARE N.13/2010
CIRCOLA
OGGETTO
O: modifiche alla
a disciplina in
i materia di permessi
p
per l'a
assistenza alle persone
p
con diisabilità - bancca dati informaatica
presso il Dipartimento
D
deella funzione puubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, articcolo 24.
PREMESS
SSA.
Sulla Gazzzetta ufficiale del
d 9 novembree 2010, n. 2622, è stata pubbllicata la legge 4 novembre 2010, n. 183, reecante "Deleghhe al
Governo in
i materia di laavori usuranti, di riorganizzazzione di enti, di
d congedi, aspeettative e permessi, di ammorrtizzatori socialli, di
servizi perr l'impiego, dii incentivi all'ooccupazione, di apprendistato
o, di occupazioone femminile, nonché misurre contro il lavvoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
d controversie di
d lavoro.". La legge entra in vvigore il 24 novvembre 2010.
L'articolo 24 della nuovaa legge riguardaa le "Modifichee alla disciplina
a in materia di permessi
p
per l'aassistenza a portatori di handdicap
in situazioone di gravità ".
" La disposizioone innova parzzialmente il reg
gime dei permesssi per l'assisteenza ai soggettii disabili contennuto
nella leggge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto leggislativo 26 ma
arzo 2001, n. 151.
1
La normaa inoltre preved
de l'istituzione e la
gestione di
d una banca daati informatica per
p la raccolta e la gestione deei dati relativi alla
a fruizione ddei permessi a fini
fi di monitoragggio
e controlloo presso la Preesidenza del Coonsiglio dei minnistri - Dipartiimento della fuunzione pubblicca. Rimane inva
ariato il regimee dei
permessi, del trasferimennto e della tutella della sede per i lavoratori con disabilità che fruiscono ddelle agevolazioni per le esigeenze
della proppria persona.
La presente circolare è stata
s
elaborataa a seguito di un
u lavoro istrutttorio di confroonto con il Ministero del lavorro e delle polittiche
sociali e le altre amminnistrazioni istittuzionalmente interessate
i
dallla materia, conn l'obiettivo dii fornire indica
azioni di caratttere
generale omogenee
o
per il settore del lavoro pubblicco e privato. La
L finalità dellla presente cirrcolare è quella di rendere degli
d
orientamenti per l'interpretazione e l'appplicazione dellla nuova norm
mativa, ferme reestando le autoonome determin
nazioni di ciasccuna
amministrrazione nell'eserrcizio del propprio potere orgaanizzativo e geestionale. Rimanne fermo quantto già illustrato
o dal Dipartimento
della funziione pubblica nella
n
Circolare n. 8 del 2008, par.
p 2.2 e 2.3, a proposito delll'utilizzo frazionnato dei permesssi.
Prima di affrontare
a
nel merito
m
le questiooni, si ritiene neecessario comp
piere una precissazione di tipo tterminologico.
Come notoo, il dibattito ciirca la terminollogia da utilizzaare per indicaree le persone con disabilità è sttato ampio ed è ancora vivacee. Lo
spirito chee anima il dibbattito è quello di evitare esppressioni o deffinizioni che poossano recare insitamente un
n'idea di disvallore,
promuovenndo invece l'usso di termini e concetti che consentano
c
di mettere
m
in risalto il valore deerivante dalla diversità. A livvello
internazionale, è ormai diffuso
d
il concettto di "persona con disabilità"", che viene utillizzato nella Coonvenzione dellle Nazioni unitee del
gi, dovendo tratttare
13 dicembbre 2006 sui dirritti delle personne con disabilittà, ratificata in Italia con leggge 3 marzo 20099, n. 18. Ad ogg
la materiaa, la soluzione migliore sarebbbe quella di atttenersi alle sccelte compiute in
i sede internaazionale, con la
a conseguenza che,
anche nelll'esame della disciplina
d
contennuta nella l. n. 104 del 1992, che è la legge italiana fondam
mentale in mateeria (Legge-quaadro
per l'assistenza, l'integraazione sociale e i diritti delle persone
p
handiccappate), dovreebbe farsi riferiimento esclusivamente al conccetto
di personaa con disabilitàà. Tuttavia, raggioni di chiarezzza inducono a seguire nello specifico
sp
una sttrada diversa che,
c
nel rispettoo del
testo legisslativo, utilizza la diversa esppressione di "ppersona in situazione di handdicap". Benchéé questa espresssione possa orrmai
risultare innadeguata allaa luce di quantoo sopra detto, essa
e
è ancora presente
p
nel testto della menzioonata l. n. 104 e serve ad indiccare
con chiareezza la situazionne dei disabili nei
n confronti deei quali sono sttati effettuati glii accertamenti ai sensi dell'artticolo 4 della leegge
stessa (Acccertamento delll'handicap). Tali
Ta accertamennti, dai quali pu
uò emergere annche una connotazione di gra
avità dell'handdicap
quando ricorrono le conndizioni di cui all'articolo 3, comma
c
3 (ovveero "qualora laa minorazione, singola o plurrima, abbia riddotto
l'autonomiia personale, correlata
c
all'ettà, in modo daa rendere necesssario un interrvento assistenzziale permanen
nte, continuativvo e
globale neella sfera indivviduale o in quuella di relazioone" della perssona), rappreseentano il presuupposto per la fruizione di varie
v
agevolaziooni previste nellla legge stessaa; la situazione certificata di handicap
h
gravee costituisce in particolare il presupposto
p
peer la
fruizione dei
d permessi preevisti nell'articoolo 33.
Si segnalaa pertanto che, per
p maggior prrecisione e sempplicità di esposiizione, nella prresente circolarre e nelle eventu
uali successive note
n
interpretattive verrà manntenuto il riferrimento all'esppressione "perssona in situazione di handicap" e "persona in situazionee di
handicap grave" pur nellla consapevoleezza del caratttere inadeguato
o di queste esppressioni rispettto all'evoluzion
ne della normaativa
internazionale e del costuume sociale.
106
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Di seguitoo si procede quuindi ad illustraare le novità appportate dall'arrticolo 24 dellaa l. n. 183, che sostanzialmente consistono nella
n
restrizionee dei soggetti leegittimati a fruire dei permesssi per assisteree persone in situuazione di handdicap grave, neell'eliminazionee dei
requisiti della
d
convivenzza e della contiinuità ed esclusività dell'assisstenza prestataa dal lavoratoree, nella ridiscip
plina del dirittto al
trasferimeento, nella preevisione della decadenza nell caso di insusssistenza dei requisiti
r
per laa fruizione deelle agevolazionni e
nell'istituzzione della bancca dati presso ill Dipartimento della funzione pubblica.
p
Ridefinizioone dei lavorattori legittimati a fruire dei peermessi di cui all'articolo
a
33, comma 3, dellaa l. n. 104 del 1992 per assisstere
persone inn situazione di handicap
h
gravee.
La princippale novità dellla legge riguaarda la materiaa dei soggetti legittimati
l
a frruire dei permeessi per assisteere una persona in
situazione di handicap grrave. In propossito, il comma 1,
1 let. a), dell'a
articolo 24 sostiituisce il testo ddell'articolo 33
3, comma 3, dellla l.
n. 104 e il comma 2 del medesimo
m
articoolo sostituisce il comma 2 dell'articolo 42 dell d.lgs. n. 151 ddel 2001 e ne ab
broga il comma 3.
Il nuovo teesto del commaa 3 dell'articoloo 33 citato prevvede: "A condizzione che la peersona handicapppata non sia ricoverata
r
a tem
mpo
pieno, il laavoratore dipendente, pubblicco o privato, chhe assiste persona con handicap in situazioone di gravità, coniuge, parennte o
affine entrro il secondo grrado, ovvero enntro il terzo graado qualora i geenitori o il coniuge della persona con handiccap in situazionne di
gravità abbbiano compiutto i sessantacinnque anni di età oppure siano
o anche essi aff
ffetti da patologgie invalidanti o siano deceduuti o
mancanti, ha diritto a fruire
fr
di tre gioorni di permessso mensile retrribuito coperto da contribuzioone figurativa, anche in manniera
continuativa. Il predetto diritto non puòò essere riconoosciuto a più dii un lavoratoree dipendente peer l'assistenza alla
a stessa perssona
P l'assistenza allo stesso figliio con handicapp in situazione ddi gravità, il diritto è riconoscciuto
con handiccap in situazionne di gravità. Per
ad entrambi i genitori, annche adottivi, chhe possono fruiirne alternativa
amente."
Secondo laa norma, in lineea generale, la legittimazione alla fruizione dei
d permessi perr assistere una ppersona in situ
uazione di handdicap
grave spettta al coniuge e ai parenti ed affini
a
entro il seecondo grado. Rispetto
R
alla noormativa previggente, la nuova disposizione daa un
lato ha meenzionato espressamente il cooniuge tra i lavooratori titolari della prerogativa, dall'altro hha posto la limiitazione dei parrenti
ed affini enntro il secondo grado.
Data la reegola generale, la legge ha peerò previsto unn'eccezione per i casi in cui i genitori o il cooniuge della peersona da assisstere
abbiano compiuto
c
i sessaantacinque annni di età oppurre siano anch'esssi affetti da patologie invaliddanti. In questee ipotesi, stimaando
eccessivam
mente onerosa o impossibile l'o
'opera di assisteenza a causa deell'età non più giovane
g
o della patologia del famigliare,
f
la leegge
prevede laa possibilità di estendere
e
la leggittimazione allla titolarità dei permessi
p
anchee ai parenti e aggli affini entro il terzo grado.
Pertanto, la novità più rilevante
r
rispettto al regime previgente
p
è rap
ppresentata dalla restrizione della categoria
a di famigliari che
ma si passa dall terzo al seconndo grado di paarentela, salvo la ricorrenza delle
d
possono frruire dei permeessi, poiché conn la nuova norm
situazioni eccezionali delll'assenza, dell'eetà anagrafica o delle patolog
gie.
Per comoddità, si rammeenta che il rappporto di parentela e quello di
d affinità sonoo definiti dal coodice civile articolo 74 c.c.: "La
parentela è il vincolo tra le persone chee discendono daa uno stesso stip
pite"; articolo 78
7 c.c.: "L'affinnità è il vincolo
o tra un coniugge e i
parenti deell'altro coniugee"). In base allla legge, sono parenti
p
di primo grado: genitoori, figli; sono parenti di seco
ondo grado: noonni,
fratelli, soorelle, nipoti (figgli dei figli); soono parenti di terzo
t
grado: bissnonni, zii, nipooti (figli di frateelli e/o sorelle)), pronipoti in linea
retta. Sonoo affini di prim
mo grado: suoccero/a, nuora, genero;
g
sono afffini di secondoo grado: cognaati; sono affini di terzo gradoo: zii
acquisiti, nipoti
n
acquisiti..
La legge non
n ha definito la nozione di "patologie
"p
invallidanti". In man
ncanza di un'esppressa scelta suul punto, sentito
o il Ministero della
d
salute, un utile punto di riferimento peer l'individuazioone di queste patologie
p
è rapppresentato dalll'articolo 2, comma 1, let. d), del
decreto interministeriale - Ministero perr la solidarietà sociale, Ministtero del lavoro e della prevideenza sociale, Ministero
M
per le pari
p
oni di attuazionne dell'articoloo 4 della L. 8 marzo
m
2000, n. 53,
opportunittà 21 luglio 20000, n. 278 (Reegolamento reccante disposizio
concernennte congedi per eventi e cause particolari), chhe disciplina le ipotesi in cui è possibile accoordare il conged
do per gravi mootivi
di cui all'aarticolo 4, comm
ma 2, della l. n.
n 53 del 2000. In particolare, si tratta delle: "1) patologie aacute o cronich
he che determinnano
temporaneea o permanennte riduzione o perdita dell'aautonomia perssonale, ivi inclluse le affezionni croniche di natura congennita,
reumatica,, neoplastica, infettiva, dissmetabolica, post-traumatica
p
a, neurologica,, neuromuscollare, psichiatrrica, derivanti da
dipendenzze, a carattere evolutivo
e
o sogggette a riacutiizzazioni period
diche; 2) patoloogie acute o crroniche che ricchiedono assisteenza
continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematoochimici e stru
umentali; 3) patologie
p
acutee o croniche che richiedonoo la
partecipazzione attiva del familiare
f
nel trrattamento saniitario;".
In presenzza di queste situuazioni, che naaturalmente debbbono essere tu
utte documentate, la legge connsente di allarg
gare la cerchiaa dei
famigliari legittimati a frruire dei permeessi ex articolo 33, comma 3, della
d
l. n. 104 del
d 1992, stimaando a priori ch
he i soggetti aff
ffetti
dalle patoologie in esamee non siano inn grado di presstare un'assisteenza adeguata alla persona in situazione di
d handicap grrave.
Pertanto, nel caso in cui il coniuge o i genitori
g
della persona
p
in situa
azione di handiicap grave siano affetti dalle patologie
p
rientrranti
e
l'assisteenza potrà esserre prestata anchhe da parenti o affini entro il terzo
t
grado.
in questo elenco,
Come dettto, si può passaare dal secondoo al terzo gradoo di parentela anche
a
nel caso di decesso o aassenza del coniuge o del geniitore
della persoona in situazionne di handicap grave. Ai fini della
d
disciplina
a in esame, si riitiene corretto rricondurre al concetto
c
di asseenza,
oltre alle situazioni
s
di asssenza naturale e giuridica in senso
s
stretto (celibato o stato di figlio naturaale non riconoscciuto), le situazzioni
giuridichee ad esse assimiilabili, che abbiiano carattere stabile
s
e certo, quali il divorzioo, la separazionne legale e l'abbandono, risulttanti
da documeentazione dell'aautorità giudiziaaria o di altra pubblica
p
autoriità.
107
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
É opportuno evidenziare che la possibillità di passare dal secondo all terzo grado dii assistenza si vverifica anche nel
n caso in cui uno
solo dei sooggetti menzionnati (coniuge, genitore)
g
si troovi nelle descriitte situazioni (assenza,
(
decessso, patologie invalidanti),
i
poiché
nella diposizione normattiva è utilizzata la congiunzionne disgiuntiva ("qualora
(
i gennitori o il coniugge della person
na con handicaap in
situazione di gravità abbbiano compiuto i sessantacinquue anni di età oppure
o
siano anche essi affettti da patologie invalidanti o siiano
deceduti o mancanti").
ENTE UNICO
O PER L'ASSIS
ISTENZA ALL
LA STESSA PE
PERSONA IN SITUAZIONE
E DI
INDIVIDUAZIONE DII UN REFERE
AP GRAVE.
HANDICA
Come antiicipato, l'articoolo 24 della leggge, nell'innovaare la disciplina
a sulla legittim
mazione a fruiree i permessi, no
on ha menzionaato i
requisiti della
d
continuitàà e dell'esclusiività dell'assisttenza che quin
ndi non sono più
p esplicitamennte previsti da
alle disposizionni in
materia. La
L legge ha perrò espressamente stabilito che il diritto alla fruizione
f
dei peermessi "non puuò essere riconosciuto a più di
d un
lavoratoree dipendente peer l'assistenza alla stessa perrsona con hand
dicap in situazzione di gravitàà.". Con tale prescrizione
p
è stato
s
perciò ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclussività dell'assisstenza, limitanddolo alla regolaa secondo cui i permessi posssono
essere acccordati ad un unico
u
lavoratoree per l'assistennza alla stessa persona.
p
In basse alla legge, qquindi, viene individuato un unnico
referente per
p ciascun dissabile, trattanddosi del soggettto che assume "il ruolo e la connessa
c
respoonsabilità di po
orsi quale puntto di
riferimentoo della gestionee generale dell'intervento, asssicurandone il coordinamento
c
e curando la costante verifica
a della rispondeenza
ai bisogni dell'assistito."((così il Consigllio di Stato, nel parere
p
n. 5078
8 del 2008).
Consideraato che sulla quuestione sono stati
s
ricevuti nuumerosi quesiti, è opportuno segnalare chee le nuove norm
me non precluddono
espressam
mente la possibiilità per lo stessso dipendente di assistere più
ù persone in sittuazione di hanndicap grave, con
c la consegueenza
che, ove ne
n ricorrano tuttte le condizioni, il medesimo lavoratore potrrà fruire di perrmessi anche in maniera cumu
ulativa per presstare
assistenza a più persone disabili. Con l'entrata
l
in vigoore della nuova
a disciplina, si deve ormai riteenere superato il parere n. 133 del
o sul sito del Diipartimento dellla funzione pub
bblica.
2008 di quuesto Ufficio (noota n. 8474 dell 18 febbraio 20008), pubblicato
Analogam
mente, le nuove norme non preecludono espreessamente ad un
n lavoratore inn situazione di handicap grave di assistere altro
a
soggetto che
c si trovi nella stessa conddizione e, pertaanto, in presen
nza dei presuppposti di legge, tale lavoratorre potrà fruiree dei
permessi per
p se stesso e per
p il famigliaree disabile che assiste.
a
É chiaro che una tutelaa più adeguataa nei confronti del disabile è realizzabile, almeno
a
in astrratto, quando questi
q
può conntare
sull'opera di assistenza di
d una persona che si dedichi alle sue cure in
n maniera escluusiva; infatti, unn'attività presta
ata nei confronnti di
più famiglliari può risultaare non soddisffacente. É eviddente inoltre ch
he la fruizione di permessi in maniera cumu
ulativa in capo allo
stesso lavooratore crea nootevole disagioo all'attività am
mministrativa peer la possibilitàà di assenze freequenti e protrratte del lavoraatore
stesso. Quuesti aspetti dovvrebbero esseree ben valutati dal
da dipendente che
c intende chieedere la fruizione dei permesssi cumulativameente,
limitando la domanda allle situazioni inn cui da un latoo non vi sono altri
a
famigliari in grado di preestare assistenzza, dall'altro noon è
s
le essigenze di assisttenza nel limitee dei tre giorni mensili. La susssistenza di tali presupposti, ch
he il dipendente ha
possibile soddisfare
l'onere di dichiarare all'aatto della preseentazione della domanda,
d
non
n può che esseree rimessa alla vvalutazione escclusiva e al sensso di
responsabbilità del lavorratore interessaato, consideratto il loro cara
attere assolutamente relativoo e la difficolttà di un eventuale
accertameento.
ZIONE DEI GE
ENITORI CHE
E ASSISTONO
O UN FIGLIO IN
I SITUAZION
NE DI HANDIICAP GRAVE..
LA POSIZ
La nuova legge ha dato rilevanza alla specialità del rapporto
r
genito
oriale. Particollari norme sonoo infatti dettatee per i genitori che
assistono un
u figlio in situuazione di handdicap grave. Taali norme sono contenute nel testo
t
novellato dell'articolo 33
3 della l. n. 1044 del
1992 e nelll'articolo 42 deel d.lgs. n. 151 del
d 2001.
L'assistenzza nei confronti del figlio disaabile gode di unn regime più fleessibile e le norrme specifiche dderogano al "reegime del referrente
unico" che è stato illusstrato nel paraagrafo precedente. Infatti, secondo quanto previsto dal nnuovo comma 3 dell'articolo 33,
l'assistenza può essere prrestata alternattivamente da enntrambi i genito
ori (Per l'assisteenza allo stessoo figlio con han
ndicap in situazione
e
i geniitori, anche ad
dottivi, che posssono fruirne allternativamentee.). Pertanto, feermo
di gravità,, il diritto è ricconosciuto ad entrambi
restando il
i limite compleessivo dei tre giorni
g
mensili, i permessi giorrnalieri possonno essere utilizzzati dal lavora
atore padre o dalla
d
lavoratricee madre per l'aassistenza al medesimo figlio. Si segnala perraltro che, in base alla nuova disciplina, i permessi giornaalieri
possono esssere fruiti ancche dai genitori di un minore di tre anni in situazione
s
di handicap grave.. Infatti, da un lato, la novellaa ha
soppresso dal testo dellaa previgente dissposizione (com
mma 3 dell'articcolo 33 della l. n. 104 del 19992) le parole "ssuccessivamentte al
compimennto del terzo annno di vita del bambino", dall'aaltro i genitori sono
s
comunquee compresi nellla categoria deii parenti legittim
mati
in base all primo periodoo del comma inn esame, cosiccché non sarebb
be giustificato un trattamentoo deteriore o meno
m
favorevolee dei
genitori del
d minore di tre anni risppetto al resto dei parenti o affini. Ciò significa che, in un'ottica di ragionevolezza
costituzionnalmente orientata, la portataa dell'articolo 33, comma 3, della legge prevale rispettoo alla prevision
ne dell'articolo 42,
comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 com
me novellato.
108
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
La possibiilità per i geniitori di minore di tre anni dissabile di prend
dere i permessii ai sensi dell'aarticolo 33 si aggiunge
a
alle altre
a
prerogativve previste nel d.lgs. n. 151 del
d 2001. Quinndi, resta fermo
o il diritto dei genitori del miinore di tre an
nni in situazionne di
handicap grave
g
di fruire,, in alternativa ai permessi giornalieri mensiili, del prolunggamento del conngedo parentalee o dei riposi orari
o
retribuiti di
d cui all'articolo 42 del menziionato decreto..
È opportuno segnalare che,
c trattandosi di istituti speciali rispondentii alle medesimee finalità di asssistenza del figllio disabile, la loro
fruizione deve
d
intendersi alternativa e non
n cumulativa nell'arco del mese,
m
cosicché nel
n mese in cuii uno dei due geenitori abbia frruito
di uno o più
p giorni di permesso ai sensii dell'articolo 33,
3 comma 3, entrambi i genittori non potranno beneficiare per lo stesso figlio
fi
neppure delle
d
due ore di riposo giornaliiero, del prolunngamento del co
ongedo parentaale e del congeddo di cui all'artticolo 42, comm
ma 5,
del d.lgs. n.
n 151 del 20011 e viceversa. Innfatti, l'articoloo 42, comma 4, del d.lgs. n. 1551 del 2001, ricchiamando l'articolo 33, comm
ma 4,
della l. n. 104 del 1992 esprime
e
la regoola della cumullabilità dei ripo
osi e permessi con
c il congedo parentale ordiinario e il conggedo
per la maalattia del figliio, escludendo a contrario laa cumulabilità tra di loro deegli istituti "speeciali", che sono disegnati come
c
alternativii (ai sensi dell''articolo 42, coomma 1, del d.lgs. n. 151 cita
ato, le due ore di permesso aal giorno posso
ono essere fruitte in
alternativaa al prolungam
mento del congeedo parentale di
d cui al comma
a 1 dell'articoloo 33 del medessimo decreto). Inoltre,
I
il comm
ma 5
dell'articoolo 42 sul congeedo indennizzatto prevede esprressamente che durante il periiodo di congedoo entrambi i geenitori non posssono
fruire dei benefici di cui all'articolo 333, comma 1, del d.lgs. n. 151 (prolungamento del congedoo parentale), néé di quelli di cuui ai
commi 2 (due
(d ore di perm
messo al giorno)) e 3 dell'articoolo 33 della l. n. 104 (permessii giornalieri).
Alle agevoolazioni previstte per i genitorri dal nuovo coomma 3 dell'articolo 33 si agg
ggiunge poi la possibilità di fruire
f
dei perm
messi
anche perr i parenti e glii affini di cui alla
a medesima disposizione,
d
na
aturalmente sem
mpre nel limitee dei tre giorni e in alternativva ai
genitori.
PPOSTI OGGE
ETTIVI PER IL RICONOSCIIMENTO DEII PERMESSI:
I PRESUP
ne di handicap grave non devve essere ricoveerata a tempo piieno.
a) la persoona in situazion
Anche a seguito
s
della novella,
n
la leggge ha mantenuuto il presuppossto oggettivo consistente
c
nellla circostanza che il disabilee da
assistere non
n sia ricoveraato a tempo pieno. Si confermaa quindi l'interp
pretazione già fornita
f
sotto il vvigore della preecedente normaativa
ribadendoo che per ricoveero a tempo pieeno si intende il ricovero per le
l intere 24 oree. Si chiarisce iinoltre che il riicovero rilevantte ai
fini della norma è quelloo che avviene presso
p
le struttture ospedalierre o comunque le strutture puubbliche o priva
ate che assicurrano
assistenza sanitaria. In linea
l
con orienntamenti applicativi già emerssi anche per il lavoro nel setttore privato, si precisa che faanno
eccezione a tale presuppoosto le seguentii circostanze:
• interruuzione del ricovero per necessiità del disabile di recarsi fuorii della strutturaa che lo ospita pper effettuare viisite o terapie;
• ricoverro a tempo pienno di un disabilee in coma vigilee e/o in situazio
one terminale;
• ricoverro a tempo pienno di un minoree in situazione di
d handicap gra
ave per il quale risulti documenntato dai sanita
ari della struttura il
bisogno dii assistenza da parte
p
di un gennitore o di un faamigliare.
La ricorreenza delle situuazioni eccezioonali di cui soopra dovrà na
aturalmente rissultare da idonnea documenta
azione medica che
l'amministtrazione è tenutta a valutare.
nazione dei requ
uisiti della convivenza, della continuità
c
ed essclusività dell'aassistenza.
b) l'elimin
o 20, comma 1, della l. n. 53 ddel 2000, elimin
nando le parolee da
L'articolo 24, comma 2, let. b), della l. n. 183 intervieene sull'articolo
f
a "non connvivente". A seeguito di tale inntervento, i requ
uisiti della "conntinuità" e delll' "esclusività" dell'assistenza non
"nonché" fino
sono più menzionati esppressamente quuali presuppostti necessari ai fini della fruiizione dei perm
messi in argom
mento da partee dei
d
beneficiarri. Inoltre, nellaa riformulazionne dell'articoloo 33, comma 3,, della l. n. 1044 del 1992 nonn è più presentte il requisito della
"convivenzza", che era neecessario per laa fruizione dei permessi
p
prima
a dell'entrata inn vigore dell'arrticolo 20 della
a l. n. 53 del 2000.
Analogam
mente, la legge ha
h abrogato l'arrticolo 42, com
mma 3, del d.lgs. n. 151 del 20001, il quale prevvedeva che i peermessi dei genitori
di figlio inn situazione dii handicap graave maggiore di
d età potessero
o essere fruiti a condizione cche sussistessee convivenza o che
l'assistenza fosse continuativa ed esclusiiva.
ROGATIVE RE
ELATIVE ALLA
A SEDE DI SE
ERVIZIO.
LE PRER
L'articolo 24, comma 1, let. b), della l. n. 183 ha novellato
n
il com
mma 5 dell'artticolo 33. La nnuova disposiziione stabilisce:: "Il
ma 3 ha diritto a scegliere, ovee possibile, la sede
s
di lavoro più
p vicina al doomicilio della peersona da assisstere
lavoratoree di cui al comm
109
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
e non puuò essere trasfferito senza il suo consensoo ad altra sed
de.". Con la modifica
m
è stato previsto op
pportunamente che
l'avvicinam
mento che si puuò ottenere meediante il trasfeerimento non è verso il domiccilio del lavorattore che presta
a assistenza quaanto
piuttosto verso
v
il domiciliio della personaa da assistere. La
L novella ha eliminato
e
un'inccongruenza chee era presente nel
n testo della leegge
previgentee. Il trasferimennto e la tutela della
d
sede di lavvoro, pertanto, rappresentanoo uno strumentoo per la più ageevole assistenzaa del
disabile. É opportuno seegnalare che laa norma, risponndendo all'esigeenza di tutela del
d disabile, acccorda al lavora
atore un diritto, che
può esseree mitigato solo in presenza di circostanze
c
ogggettive impeditivve, come ad eseempio la mancaanza di posto co
orrispondente nella
n
dotazione organica di sedde, mentre non può
p essere subordinato a valu
utazioni discrezzionali o di oppoortunità dell'am
mministrazione.
ONERI DEL
D
DIPENDE
ENTE INTERE
ESSATO ALLA
A FRUIZIONE
E DELLE AGE
EVOLAZIONI.
Il dipendeente interessatoo ha l'onere dii presentare appposita istanza per la fruizione delle agevoolazioni previstte dalla legge e di
dimostraree la sussistenzaa dei presuppostti di legittimaziione attraverso la produzione di
d idonea docum
mentazione.
In particoolare, il dipenddente è tenuto a presentare il verbale della commissionee medica dal qquale risulti l'a
accertamento della
d
situazione di handicap grave,
g
nonché, se
s del caso, il certificato
c
med
dico dal quale risulti
r
la patoloogia invalidantee di cui all'articolo
33, commaa 3, della l. n. 104
1 e la documeentazione medica menzionata al precedente paragrafo
p
5, lett. a). Inoltre, l'iinteressato è tennuto
a certificaare, attraverso idonea
i
documentazione ovveroo attraverso ap
pposite dichiaraazioni sostitutivve, rese ai sensii degli artt. 46 e 47
del d.P.R
R. n. 445 del 2000 ("Testoo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
r
in materia di
d documentazione
amministrrativa"), la susssistenza delle condizioni
c
che legittimano la
a fruizione dellle agevolazionii. In proposito, si rammenta che,
secondo quanto
q
previsto nell'articolo 76
7 del predetto d.P.R. "Chiunq
que rilascia dicchiarazioni menndaci, forma attti falsi o ne fa uso
(…) nei caasi previsti dal presente
p
testo unico
u
è punito ai
a sensi del codiice penale e dellle leggi speciali in materia.".
Inoltre, a corredo
c
dell'isttanza, l'interesssato deve presenntare dichiarazzione sottoscrittta di responsabbilità e consapevvolezza dalla quale
risulti che:
il dipendennte presta assisstenza nei confrronti del disabille per il quale sono
s
chieste le agevolazioni
a
ovvvero il dipendeente necessita delle
d
agevolaziooni per le necesssità legate allaa propria situazione di disabiliità;
il dipendeente è consapevvole che le agevolazioni sono uno strumento
o di assistenza del disabile e, pertanto, il ricconoscimento delle
d
agevolaziooni stesse compporta la conferm
ma dell'impegnno - morale oltrre che giuridicoo - a prestare eeffettivamente la
l propria operra di
assistenza;
il dipendennte è consapevoole che la possibilità di fruiree delle agevolazzioni comporta un onere per l'amministrazion
ne e un impegnno di
spesa pubbblica che lo Staato e la collettivvità sopportano solo per l'effetttiva tutela dei disabile;
d
il dipendeente si impegnaa a comunicaree tempestivameente ogni variazzione della situuazione di fattoo e di diritto da
d cui conseguua la
perdita deella legittimazioone alle agevolaazioni.
A seguito dell'accoglimeento della dom
manda da partee dell'amministrazione, il dippendente dovràà comunicare tempestivamentte il
mutamentoo o la cessazioone della situazzione di fatto e di diritto chee comporta il venir
v
meno dellla titolarità deei benefici e doovrà
aggiornarre la documenttazione prodottta a supporto dell'istanza qu
uando ciò si renda
r
necessarrio, anche a seeguito di richiiesta
dell'amminnistrazione.
Ancora unna volta, è utile richiamare le previsioni
p
del citato
c
Testo uniico secondo cuii "L'esibizione ddi un atto conteenente dati nonn più
rispondentti a verità equivvale ad uso di atto
a falso. " artiicolo 76, comma
a 2, d.P.R. n. 4445 del 2000).
Si rammenntano anche in questa sede, lee norme contenuute nell'articolo
o 55 quater, com
mma 1, lett. a),, che nell'ipotessi di giustificazione
dell'assenzza dal servizio mediante una certificazione medica falsa prevede
p
la com
mminazione del licenziamento,, e nell'articoloo 55
quinquies, commi 1 e 2, del
d d.lgs. n. 1655 del 2001, chee, per la stessa ipotesi,
i
prevedoono la reclusionne e la multa, oltre
o
all'obbligoo del
risarcimennto del danno patrimoniale
p
e del
d danno all'im
mmagine subiti dall'amministra
d
azione.
Salvo dim
mostrate situaziooni di urgenzaa, per la fruizioone dei permesssi, l'interessatoo dovrà comunnicare al dirigeente competentte le
assenze daal servizio con congruo anticiipo, se possibille con riferimen
nto all'intero arco
a
temporale del mese, al fine di consentirre la
migliore organizzazione
o
d
dell'attività
amm
ministrativa.
DOVERI DELL'AMMIN
D
NISTRAZIONE
E.
L'amminisstrazione che riceve l'istanzaa di fruizionee delle agevola
azioni da parrte del dipenddente interessatto deve verificcare
l'adeguateezza e correttezzza della documentazione preseentata, chiedend
done, se del casso, l'integrazionne.
I provveddimenti di acccoglimento dovvranno essere periodicamen
nte monitorati al fine di ottenere l'agg
giornamento della
d
documentaazione e verificcare l'attualità delle dichiaraazioni sostitutivve prodotte a supporto dell'isttanza. Si richia
ama in particoolare
l'attenzionne sulla necessittà di chiedere ill nuovo verbalee medico nel caso di accertameento di handicaap grave rivedib
bile.
110
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
L'amminisstrazione procedderà alla verifica delle dichiarrazioni sostitutiive secondo le consuete
c
modallità (artt. 71 e 72
7 del d.P.R. n. 445
del 2000) attraverso i proopri servizi ispeettivi, costituiti in osservanza dell'articolo 1, comma 62, dellla l. n. 662 dell 1996, o comunnque
su disposizzioni impartite dall'ufficio preeposto alla gesstione del perso
onale. La verifiica dovrà esserre svolta period
dicamente, anchhe a
campione. Nel caso in cui dall'accerttamento risultaasse l'insussisteenza dei presuppposti per la legittima fruizione dei permeessi,
d
l'amministtrazione provveederà a revocarre i benefici perr effetto della decadenza.
Naturalmeente, ove nell'aambito o a seeguito degli acccertamenti em
mergessero gli estremi di unaa responsabilittà disciplinare del
dipendentee, l'amministrazzione procederàà alla tempestivva contestazion
ne degli addebitti per lo svolgim
mento del relatiivo procedimento e,
se del casoo, alla comuniccazione alle auttorità competennti delle ipotesi di reato. Oltre a richiamare ddi nuovo le prevvisioni dell'articolo
76 del d.P
P.R. n. 445 del 2000
2
sulle dichiiarazioni mendaaci, la formazio
one e l'uso di attti falsi, si ricorrdano ancora in
n questa sede lee già
citate norm
me contenute neell'articolo 55 quater,
q
comma 1, let. a), e nelll'articolo 55 quinquies, commii 1 e 2, del d.lgss. n. 165 del 2001.
municati all'Isppettorato per la
a funzione pubbblica
Si rammennta che l'avvio e l'esito dei prrocedimenti dissciplinari debbono essere com
come richiiesto dalla Direettiva del Ministro per le riform
me e le innovazzioni nella pubbblica amministraazione del 6 diccembre 2007, n.
n 8.
L'amminisstrazione, sotto altro aspetto, dovrà
d
effettuarre le comunicazzioni dei permeessi fruiti dai prropri dipendentti per l'inserimento
nella bancca dati istituita presso il Diparrtimento della funzione
f
pubblica ai sensi delll'articolo 24, ccommi da 4 a 6,, della l. n. 1833 del
2010.
p
applicazzione, ogni amm
ministrazione doovrà procedere a riesaminare i provvedimentti di assenso già
à adottati al finne di
In fase di prima
verificare la sussistenzaa delle condiziioni previste dalla
d
nuova leg
gge. In caso di
d insussistenzaa dei requisiti,, salvo tempesstiva
mentazione proodotta in passato da parte dell'interessato,
d
, l'atto di asseenso dovrà esssere revocato e le
integrazione della docum
a decadenza. Naturalmente,
N
il dipendente che si trovi nella
n
agevolaziooni non potrannno essere piùù accordate peer effetto della
condizionee di poter fruiire dei permesssi a diverso titolo in base alla
a
nuova leggge avrà l'oneree di produrre una nuova istaanza
accompaggnata dalla docuumentazione di supporto.
La decadeenza conseguennte all'accertam
mento dell'insusssistenza o del venir
v
meno dellle condizioni rrichieste per la legittima fruizione
dei diritti.
L'articolo 24, comma 1,, let. c), introdduce un nuovoo comma, il 7 bis, nel corpoo dell'articolo 33 della l. n. 104 del 1992.. La
c "Ferma resstando la veriffica dei presup
pposti per l'acccertamento dellla responsabillità disciplinarre, il
disposizionne stabilisce che
lavoratoree di cui al comm
ma 3 decade dai diritti di cui al
a presente articcolo , qualora ill datore di lavooro o l'INPS acccerti l'insussisteenza
o il venir meno delle conndizioni richiesste per la legitttima fruizione dei
d medesimi diritti.".
d
Con la novella è stato
o reso esplicito che
p
speettano solo a cooloro che sono legittimati in base
b
alla legge, in assenza dei presupposti leg
gali, viene menno la
poiché le prerogative
possibilitàà di fruizione delle
d
agevolaziooni. L'accertam
mento circa l'in
nsussistenza dei requisiti spettta al datore dii lavoro, privato o
pubblica amministrazione
a
e, e all'INPS peer il settore del lavoro privato.
Al di là deel dato letteralee, che fa riferim
mento solo al lavoratore
l
di cu
ui al comma 3 (cioè al lavoraatore che fruiscce dei permessii per
assistere una
u persona inn situazione di handicap gravve) e ai diritti del presente articolo
a
, è chiaaro che la reg
gola espressa dalla
d
disposizionne ha una portaata più ampia, non potendo noon riguardare tutte
t
le ipotesi in
i cui il soggettto apparentemeente legittimato alle
agevolaziooni in realtà noon è in possesso dei requisiti legali per la lo
oro legittima frruizione. Infattii, la decadenza, ovvero la perrdita
della posssibilità di contiinuare ad usufr
fruire dei perm
messi, rappresen
nta l'effetto naaturale dell'insussistenza dei presupposti
p
peer la
legittimaziione all'istituto e, come tale, essa è previstaa nel menziona
ato Testo unico in materia di ddocumentazione amministrativva a
proposito delle dichiarazzioni sostitutive non veritiere (l'articolo
(l
75 deel d.P.R. n. 445 del 2000 stabillisce che "qualo
ora dal controlllo di
cui all'artticolo 71 emergga la non veriddicità del conttenuto della dicchiarazione, il dichiarante deecade dai beneefici eventualmente
conseguennti al provvedim
mento emanato sulla base dellla dichiarazionee non veritiera.."). Quindi, a tiitolo di esempio
o, si può verificcare
la decadennza anche in caapo al lavoratorre in situazionee di handicap grave
g
che prendde i permessi peer le proprie esigenze o in cappo al
genitore chhe fruisce dellee due ore di perrmesso al giornoo ai sensi dell'a
articolo 42 del d.lgs.
d
n. 151 del 2001.
A titolo di esempio, tra lee situazioni che possono dar luuogo alla decad
denza si menzioonano: il venir m
meno della situ
uazione di handdicap
grave a seeguito della visiita di revisionee, il decesso dellla persona in situazione
s
di haandicap grave, il sopravvenuto
o ricovero a tempo
pieno del disabile,
d
la circcostanza che duue lavoratori prrendono permesssi per assisteree la medesima ppersona in situazione di handdicap
grave.
Banca datti presso la Pressidenza del Connsiglio dei miniistri - Dipartimeento della funziione pubblica.
111
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
L'articolo 24, commi 4-66, della l. n. 1883 del 2010 haa previsto l'istituzione presso il Dipartimentto della funzion
ne pubblica di una
banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla
s
legittima fruizione dei permessi
p
accorddati ai pubblicii dipendenti che ne
fruiscono in quanto perssone disabili o per assistere altra
a
persona in
i situazione di
d handicap graave. Le informa
azioni che saraanno
raccolte nella banca dati saranno utilizzzate in forma annonima anche per
p elaborazionni e pubblicaziooni statistiche.
nno effettuare adeguata
a
comunnicazione dei da
ati rilevanti perr via
Una volta attivata la bannca dati, le pubbbliche amministrazioni dovran
a
telematicaa entro il 31 marzo di ciascun anno.
L'attivazioone della bancaa dati e le modalità operativve da seguire per
p effettuare le
l comunicazionni saranno ogg
getto di successsiva
circolare del
d Dipartimento.
I MINISTRO PER
IL
P LA PUBB
BLICA AMMINIISTRAZIONE E L'INNOVAZIO
ONE
Renato Brunnetta
112
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
INFORTU
UNI SUL LAVOR
RO E MALATTIEE DOVUTE A CA
AUSA DI SERVIZZIO
articolo 22 CCNLL 1994/97
In caso di assenza dovutaa ad infortunio
o sul lavoro, il dipendente
d
ha diritto
d
alla consservazione del posto fino a co
ompleta guarigiione
ma 7, lett. a)199, comprensiva del
clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'interaa retribuzione di cui all'articcolo 21, comm
c
determinaato ai sensi dell’ articolo 34.
trattamento accessorio come
ovuta a malatttia riconosciutaa dipendente d
da causa di servvizio, al lavorattore
Fuori dei casi previsti neel comma 1, see l'assenza é do
ma 7, lett. a), comprensiva
c
del trattamento
o accessorio com
me determinatto ai
spetta l'intera retribuzione di cui all'artticolo 21, comm
do di conservazzione del posto di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.
sensi dell’ articolo 34, per tutto il period
novato per quaanto riguarda il procedimento
o previsto dalle vigenti disposiizioni per il rico
onoscimento de
ella dipendenzaa da
Nulla é inn
causa di servizio delle in
nfermità, per laa corresponsion
ne dell'equo ind
dennizzo e perr la risoluzione del rapporto di
d lavoro in casso di
inabilità peermanente.
INFERMITÀ PER CA
AUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO
articolo 33, comma
c
2, CCNLL integrativo 19
998/01
2. Nulla é innovato per quanto
q
riguarda tutta la mateeria relativa all’’accertamento dell’infermità per causa di se
ervizio, al rimbo
orso
p causa di serrvizio ed all’equ
uo indennizzo, che rimangono
o regolate dallee seguenti legggi e loro successsive
delle spese di degenza per
ono automaticaamente recepitte nella disciplin
na pattizia: D.P
P.R. 3 maggio 1
1957, n. 686; le
egge 27/7/1962
2, n.
modificaziioni, che vengo
1116 e successivo DPCM
M del 5/7/1965;; D.P.R. 20/4/94, n. 349, D.P.R
R. 834/81 (Tab
belle); articolo 2
22, commi da 27
2 a 31 della leegge
94, n. 724; articcolo 1,commi daa 119 a 122 dellla legge 23/12//96, n. 662.
23/12/199
19
articolo 21 coomma 7 ccnl 19994/97. Il trattamennto economico sppettante al dipend
dente che si assennti per malattia è il seguente:
a) inntera retribuzione fissa mensile, con esclusione di
d ogni compensso accessorio, coomunque denomiinato, per i prim
mi 9 mesi di asseenza.
Nell''ambito di tale peeriodo per le malaattie superiori a quindici
q
giorni la
avorativi o in casoo di ricovero ospedaliero e per il successivo
s
perioddo di
convvalescenza post riicovero, al dipenddente compete annche il trattamento
o economico acceessorio come deteerminato ai sensii dell'art. 34;
113
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Capitolo V
ORTO DI LAVORO:
L
forme fle
essibili
IL RAPPO
RAPPORTO
O DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
articolo 21 CCNLL 1998/01
1. Il rappo
orto di lavoro a tempo parziale può essere costituito
c
relativvamente a tuttti i profili profeessionali ricomp
presi nelle areee del
sistema di classificazione del personale mediante:
a) asssunzione nell’aambito della programmazionee triennale del fabbisogno
f
di personale, ai sen
nsi delle vigentii disposizioni.
b) trrasformazione di
d rapporti di lavoro da tempo
o pieno a tempo
o parziale su richiesta dei dipendenti interesssati.
2. Nel caaso del comm
ma 1 lett.b) laa trasformazio
one del rapporto di lavoro da tempo piieno a tempo
o parziale avviene
automaticcamente entro sessanta giorn
ni dalla ricezion
ne della doman
nda. In essa deeve essere indiccata l’eventuale attività di lavvoro
subordinato o autonomo
o che il dipendeente intende svo
olgere ai fini de
ei commi da 4 a 7.
3. L’ammin
nistrazione, enttro il predetto termine,
t
può, con
c provvedime
ento motivato, rinviare la trasfformazione del rapporto di lavvoro
per un periodo non supeeriore a sei mesi nei casi in cu
ui essa comporrti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativaa del
udizio alla funzionalità del servvizio.
dipendentte, grave pregiu
4. I dipend
denti con rappo
orto di lavoro a tempo parzialee, qualora la prestazione lavorrativa non sia su
uperiore al 50%
% di quella a tem
mpo
pieno, neel rispetto dellle vigenti norm
me sulle incom
mpatibilità, po
ossono svolgerre un’altra attività lavorativaa e profession
nale,
subordinata o autonoma, anche median
nte l’iscrizione ad
a albi professionali.
5. Le amm
ministrazioni, feerma restando
o la valutazionee in concreto dei
d singoli casi,, sono tenute ad individuare
e le attività chee, in
ragione deella interferenzza con i compitii istituzionali no
on sono comun
nque consentite ai dipendentii di cui al comm
ma precedente con
le procedu
ure previste dalll’articolo 1, com
mma 58 bis della legge 23 dice
embre 1996, n. 662 e successive modificazion
ni ed integrazio
oni.
6. Nel caso
o di verificata sussistenza
s
di un
u conflitto di in
nteressi tra l’attività esterna del
d dipendente - sia subordinaata che autonom
ma con quella della specifica attività di servizio ovvero qualoraa la predetta attività lavo
orativa debba intercorrere con
un’amministrazione pubb
blica, l’amminisstrazione nega la trasformazio
one del rapporto
o a tempo parzziale.
7. Il dipendente é tenuto
o a comunicare, entro quindici giorni, all’amm
ministrazione nella
n
quale pressta servizio l’evventuale successsivo
inizio o la variazione dell’’attività lavorattiva esterna.
d consentire laa trasformazion
ne del rapporto
o di lavoro da te
empo pieno a tempo
t
parziale di cui al comm
ma 1 lett. b) il lim
mite
8. Al fine di
percentuaale del 25% della dotazione organica
o
complessiva di personale a tempo
o pieno di ciascuna delle possizioni economiche
inserite nelle aree del sistema
s
di classsificazione del personale pu
uò essere arrottondato per eccesso onde arrivare
a
comun
nque
nda dei dipend
denti interessaati al part - tim
me all’unità. IlI contingente predetto é utilizzato - sino alla sua capienza - a doman
indipendentemente dallaa motivazione della
d
richiesta con le procedure indicate nei commi
c
precedenti.
9. Per le nuove assunzio
oni con rapporto di lavoro part-time
p
vanno rispettate lee indicazioni m
minime contenu
ute nell’articolo
o 39
comma 18
8 della legge 44
49/1997 e succcessive modificcazioni ed integgrazioni che no
on incidono sul contingente di cui al precedeente
comma 8.
10. Le am
mministrazioni, in presenza di particolari situazioni organizzzative o gravi documentate situazioni fam
miliari, previameente
individuate nel contratto
o collettivo inteegrativo, possono elevare il co
ontingente di cui
c al comma 8 di un ulteriore
e 10% massimo
o. In
p
da detto comma, le domande per la trasformazio
one del rapporrto di lavoro - in tali casi – sono
s
deroga allle procedure previste
presentatee con cadenza trimestrale
t
ed accolte
a
a valeree dal 1 giorno del trimestre successivo, ai sen
nsi del comma 2.
2
11. Qualorra il numero deelle richieste rellative ai casi del comma 10 eccceda i contingeenti fissati in agggiunta, viene data la preceden
nza:
- ai familiari
f
che assistono persone portatrici di handicap
h
non inferiore al 70%
%, ovvero perso
one in particolari condizioni pssicofisich
he o affette da gravi patologiee, anziani non autosufficienti;
- ai genitori
g
con figlli minori, in relaazione al loro numero.
114
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
12. L’ avveenuta trasformazione del rapp
porto di lavoro a tempo parziaale, ai sensi dell d.lgs. 152/199
97_62 é comunicata per iscrittto al
dipendentte nei termini previsti
p
dai com
mmi 2 e 3 con l’iindicazione della durata e dell’articolazione della prestazione lavorativa di cui
all’articolo
o 22 secondo qu
uanto concordaato con l’ammin
nistrazione.
OR
RARIO DI LAVO
ORO DEL PERSO
ONALE CON RAP
PPORTO DI LAV
VORO A TEMPO
O PARZIALE
articolo
o 22 CCNL 1998
8/01 modificato
o dal CCNL inteegrativo 1998/0
01
1. Il dipen
ndente con rapporto di lavoro
o a tempo parziale copre una frazione di possto di organico
o corrispondentte alla durata della
d
prestazion
ne lavorativa ch
he non può esseere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno
o. In ogni caso, lla somma delle
e frazioni di possto a
tempo parrziale non può superare
s
il num
mero complessivvo dei posti di organico
o
a tempo pieno trasfo
ormati.
2. Il tempo
o parziale può essere
e
realizzatto:
a) con artticolazione dellaa prestazione di
d servizio ridottta in tutti i giorni lavorativi (teempo parziale orizzontale);
o
b) con artticolazione della prestazione su alcuni giorni della settiman
na, del mese, o di determinatti periodi dell'aanno
(tempo parziale
p
verticalle), in misura tale da rispettare la media deella durata del llavoro settiman
nale prevista per
p il
tempo paarziale nell'arco
o temporale preeso in consideraazione (settimana, mese o ann
no)
c) con com
mbinazione dellle due modalità indicate nelle
e lettere a) e b)
3. In pressenza di particcolari e motivate esigenze il dipendente può concordarre con l’amministrazione ultteriori modalitàà di
articolazio
one della prestaazione lavorativva che contemp
perino le reciprroche esigenze nell’ambito deelle fasce orarie
e individuate co
on le
proceduree di cui all’artico
olo 4, in base alle
a tipologie deel regime orario
o giornaliero, settimanale, meensile o annuale
e praticabili preesso
ciascuna amministrazion
a
ne tenuto conto
o della natura dell’attività isttituzionale, deggli orari di servvizio e di lavorro praticati e della
d
situazionee degli organici nei diversi proffili professionali.
4. I dipend
denti che hanno
o trasformato il rapporto di lavvoro da tempo pieno a tempo
o parziale hanno
o diritto di torn
nare a tempo piieno
alla scadenza di un bienn
nio dalla trasforrmazione anchee in soprannum
mero oppure prrima della scadeenza del bienniio a condizione che
mpletamento del
d tempo pien
no ai
vi sia la disponibilità del posto in organico, ovvero deella frazione dii orario corrispondente al com
6
sensi dell’aarticolo 6, comma 1 del d.lgs 61/2000.
5. I dipend
denti assunti co
on rapporto di lavoro a temp
po parziale hanno diritto di otttenere la trasfformazione del rapporto a tem
mpo
pieno deccorso un trienn
nio dalla data di assunzione purché vi sia disponibilità
d
deel posto di orgganico, o della frazione di orrario
corrispond
dente al compleetamento del teempo pieno ai sensi dell’artico
olo 6, comma 1 del d.lgs 61/20
000.
TRATTAMENTTO ECONOMICO
O-NORMATIVO
O DEL PERSONA
ALE CON RAPPO
ORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
P
articolo
o 23 CCNL 1998
8/01 modificato
o dal CCNL inteegrativo1998/01
1. Nell’app
plicazione degli istituti normaativi previsti daal presente contratto, tenendo
o conto della rridotta durata della
d
prestazion
ne e
della pecu
uliarità del suo
o svolgimento, si applicano, in quanto com
mpatibili, le dissposizioni di legge e contratttuali dettate per il
rapporto di
d lavoro a temp
po pieno.
2. Il dipendente con rapp
porto di lavoro
o a tempo parziiale di tipo orizzzontale, previo
o suo consenso
o, può essere ch
hiamato a svolggere
ni di lavoro sup
pplementare dii cui all’articolo
o 1, co. 2, lett. e) del D.Lgs. n.
n 61/2000 nella misura masssima del 10% della
d
prestazion
durata di lavoro a tempo parziale riferrita a periodi non
n superiori ad un mese e da
d utilizzare nell’arco di più di
d una settiman
na. Il
mmesso per ecccezionali, specifiche e comprrovate esigenzee organizzative
e o in presenzza di
ricorso al lavoro supplementare é am
i
particolarii situazioni di difficoltà organizzzative derivantti da concomitaanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
3. Le ore di
d lavoro suppleementare sono
o retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria d
di cui all'articolo
o 25 maggioratta di
una percentuale pari al 15%.
1
I relativi on
neri sono a cariico delle risorse
e destinate ai co
ompensi per lavvoro straordinaario.
4. Il personale con rappo
orto di lavoro a tempo parzialee di tipo verticaale può effettuare prestazionii di lavoro strao
ordinario nelle sole
d effettiva attivvità lavorativa entro
e
il limite massimo
m
individu
uale annuo di 20
2 ore.
giornate di
115
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
5. Le ore di lavoro supp
plementare o straordinario
s
faatte svolgere in eccedenza riispetto ai commi 3 e 4 sono
o retribuite con
n un
compenso
o pari alla retrib
buzione oraria maggiorata
m
di una
u percentuale
e del 50%.
6. Nel casso in cui il lavoro supplemen
ntare o straord
dinario sia svolto in via non meramente o
occasionale perr più di sei meesi il
dipendentte può richiederne il consolidaamento nell’oraario di lavoro.
7. Il trattaamento econo
omico, anche accessorio,
a
del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale é proporzionale alla
prestazion
ne lavorativa, con
c riferimento
o a tutte le com
mpetenze fisse
e e periodiche, ivi compresa l’indennità inte
egrativa speciaale e
l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spetttanti al person
nale con rappo
orto di lavoro a tempo pieno appartenente alla
ofessionale.
stessa possizione economica e profilo pro
8. I trattam
menti accessorii collegati al ragggiungimento di
d obiettivi o alla realizzazione di progetti non
nché altri istitutti non collegati alla
durata della prestazionee lavorativa, seccondo i criteri adottati in con
ntrattazione inttegrativa, sono
o applicati ai diipendenti a tem
mpo
nche in misura non frazionata e non direttam
mente proporzio
onale al regimee orario adottatto.
parziale an
9. Al ricorrrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale
e sono corrisposte per intero le aggiunte di faamiglia.
10. Il tratttamento previd
denziale e di fin
ne rapporto é disciplinato
d
dall’articolo 8 dellla legge 554/19
988 e successivve modificazion
ni ed
integrazioni e dalle vigenti disposizioni
11. I dipendenti a tempo
o parziale orizzzontale hanno diritto ad un numero
n
di giorrni di ferie parii a quello dei lavoratori
l
a tem
mpo
pieno. I lavvoratori a temp
po parziale vertticale hanno dirritto ad un num
mero di giorni di ferie e di festiività soppresse proporzionato alle
giornate di
d lavoro prestaate nell'anno ed
d il relativo tratttamento econo
omico é commisurato alla durrata della presttazione giornaliiera.
Per tempo
o parziale verticcale analogo criterio di proporrzionalità si app
plica anche perr le altre assenzze dal servizio previste
p
dalla leegge
e dal CCNLL , ivi compresee le assenze peer malattia. In presenza
p
di partt-time verticalee, é comunque riconosciuto pe
er intero il periiodo
di astensio
one obbligatoria dal lavoro preevisto dalla L. 1204/1971,
1
ancche per la partee non cadente iin periodo lavorativo ed il relaativo
trattamento economico,, spettante per l’intero perio
odo di astensio
one obbligatorria, é commisu
urato alla duraata prevista peer la
ne giornaliera; il permesso per matrimonio
o, l’astensione facoltativa, i permessi
p
per m
maternità e i permessi
p
per lu
utto,
prestazion
spettano per intero solo
o per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il reelativo trattamento economicco é
g
In presenza
p
di partttime verticale non si riducon
no i termini preevisti
commisurato alla durata prevista per laa prestazione giornaliera.
odo di prova e per il preavviso
o che vanno calccolati con riferimento ai perio
odi effettivamen
nte lavorati.
per il perio
12. Per tutto quanto non
n disciplinato dalle clausole deel presente con
ntratto e del CC
CNL 1998-01 sottoscritto il 16
6 febbraio 1999
9, in
i
rapporto
di
lav
voro
a
tempo
p
parziale
si
applic
cano
le
disposiz
zioni
contenute
e
nel
D.lgs.
n.
61
1/2000.
materia di
RECUPERO PERMEESSI PERSONALE IN PART-TIME VERTICALE
articolo 18, c. 7, CCNL
C
2002-05
7. Il perso
onale con rappo
orto di lavoro a tempo parziaale al 50% con orario su due giorni settiman
nali, può recup
perare i ritardi ed i
permessi orari con co
orrispondente prestazione lavorativa
l
in una ulterioree giornata concordata prevventivamente con
namento degli istituti contratttuali applicabili.
l’amministtrazione, senza effetti di ricaduta sulla regolaa del proporzion
LEGGE 23
3 dicembre 19
996, n. 662
(Testo modificato dalla l. 27 dicembre 1997, n. 449 e dal d.l. 25
2 giugno 2008, n.
n 112 convertito con modificazion
ni l. 6 agosto 2008, n. 133)
MISSURE DI RAZION
NALIZZAZIONE DELLA FINANZZA PUBBLICA
articolo 1
(COMMA 1-55 OMISSIS)
56. Le disposizioni di cui all'articolo 58
8, comma 1, del decreto legiislativo 3 febbraio 1993, n. 2
29, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di reggolamento che
e vietano l'iscrizione in albi p
professionali non
n si applicano ai
dipendentti delle pubblich
he amministrazzioni con rappo
orto di lavoro a tempo parzialee, con prestazio
one lavorativa non
n superiore al
a 50
per cento di quella a tem
mpo pieno.
116
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
56-bis. Sono abrogate lee disposizioni che
c vietano l'isscrizione ad alb
bi e l'esercizio di attività pro
ofessionali per i soggetti di cu
ui al
comma 56
6. Restano ferm
me le altre disposizioni in maateria di requissiti per l'iscrizio
one ad albi professionali e per
p l'esercizio delle
d
relative atttività. Ai dipendenti pubblicci iscritti ad alb
bi professionali e che esercittino attività prrofessionale no
on possono essere
conferiti incarichi
i
professionali dalle amministrazion
ni pubbliche; gli
g stessi dipen
ndenti non possono assumere il patrocinio
o in
controverssie nelle quali sia
s parte una pu
ubblica amministrazione.
57. Il rapp
porto di lavoro a tempo parziale può esseree costituito relaativamente a tu
utti i profili pro
ofessionali appaartenenti alle varie
v
qualifiche o livelli dei dipendenti dellee pubbliche am
mministrazioni, ad esclusione del personale militare, di qu
uello delle Forzze di
polizia e del Corpo nazion
nale dei vigili deel fuoco.
58. La trasformazione deel rapporto di lavoro da tempo pieno a tem
mpo parziale può
p essere concessa dall'amm
ministrazione entro
sessanta giorni
g
dalla domanda, nella quale
q
é indicatta l'eventuale attività
a
di lavo
oro subordinato
o o autonomo che il dipendeente
intende svvolgere. L'amm
ministrazione, entro
e
il predettto termine, nega la trasform
mazione del raapporto nel caaso in cui l'attività
lavorativa di lavoro autonomo o subo
ordinato comporti un conflitto di interessi con la specifiica attività di servizio svolta dal
dipendentte ovvero, nel caso
c
in cui la traasformazione comporti, in relaazione alle man
nsioni e alla possizione organizzzativa ricopertaa dal
dipendentte, pregiudizio alla funzionalità dell'ammin
nistrazione stesssa. La trasformazione non può essere co
omunque conceessa
qualora l'aattività lavorativa di lavoro subordinato
s
deebba intercorre
ere con un'amm
ministrazione p
pubblica. Il dipendente é tenuto,
inoltre, a comunicare, entro
e
quindici giorni, all'amm
ministrazione nella
n
quale preesta servizio, l''eventuale successivo inizio o la
variazionee dell'attività lavorativa. Fattee salve le esclussioni di cui al comma
c
57, perr il restante personale che esercita competeenze
istituzionaali in materia di giustizia, di diffesa e di sicurezzza dello Stato,, di ordine e di sicurezza pubb
blica, con esclussione del personale
di polizia municipale
m
e provinciale, le modalità
m
di costtituzione dei raapporti di lavoro a tempo parzziale ed i contingenti massimii del
personale che può acceedervi sono staabiliti con decrreto del Ministtro competentte, di concerto
o con il Ministro per la pubb
blica
amministrrazione e l'innovvazione e con il Ministro dell'eeconomia e delle finanze.
58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le aamministrazioni provvedono, con
decreto deel Ministro com
mpetente, di co
oncerto con il Ministro
M
per la funzione pubb
blica, ad indicare le attività ch
he in ragione della
d
interferenza con i compiti istituzionali, sono comunqu
ue non consenttite ai dipenden
nti con rapportto di lavoro a tempo
t
parziale con
prestazion
ne lavorativa non superiore al
a 50 per cento di quella a tempo
t
pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolggere
prestazion
ni per conto di altri
a enti previa autorizzazionee rilasciata dall'aamministrazion
ne di apparteneenza.
58-ter. Al fine di consen
ntire la trasform
mazione del rap
pporto di lavoro
o da tempo pieeno a tempo paarziale, il limite
e percentuale della
d
dotazione organica comp
plessiva di perssonale a tempo
o pieno di ciascuna qualifica funzionale preevista dall'artico
olo 22, commaa 20,
della leggee 23 dicembre 1994,
1
n. 724, pu
uò essere arrottondato per ecccesso onde arrivvare comunquee all'unità
59. I risparrmi di spesa deerivanti dalla traasformazione dei rapporti di laavoro dei dipen
ndenti delle pub
bbliche amministrazioni da tem
mpo
pieno a teempo parziale costituiscono
c
peer il 30 per cento economie di bilancio. Un quota
q
pari al 700 per cento dei predetti risparm
mi é
destinata, secondo le modalità
m
ed i criteri
c
stabiliti dalla contratttazione integraativa, ad incentivare la mobilità del personale
esclusivam
mente per le am
mministrazioni che dimostrino
o di aver provveduto ad attivaare piani di mo
obilità e di riallo
ocazione mediaante
trasferimeento di personaale da una sedee all'altra dell'am
mministrazione
e stessa. I risparrmi eventualmeente non utilizzzati per le predette
finalità cosstituiscono ulteeriori economiee di bilancio.
60. Al di fuori
f
dei casi previsti al comm
ma 56, al personale é fatto divvieto di svolgerre qualsiasi altrra attività di lavvoro subordinato o
autonomo
o tranne che la legge o altra
a
fonte normativa ne prevedano l'auttorizzazione riilasciata dall'amministrazionee di
apparteneenza e l'autorizzzazione sia staata concessa. La richiesta di autorizzazione
a
inoltrata dal dipendente si in
ntende accolta ove
entro tren
nta giorni dalla presentazione
p
n venga adotttato un motivaato provvedimeento di diniego..
non
61. La vio
olazione del divvieto di cui al co
omma 60, la mancata comuniicazione di cui al comma 58, n
nonché le comunicazioni risultate
non veritieere anche a seguito di accertamenti ispettivvi dell'amministtrazione costitu
uiscono giusta causa di recessso per i rapporrti di
lavoro dissciplinati dai contratti colletttivi nazionali di
d lavoro e co
ostituiscono causa di decadeenza dall'impieggo per il restaante
personale,, sempreché le prestazioni peer le attività di lavoro
l
subordin
nato o autonom
mo svolte al di fuori del rappo
orto di impiego con
l'amministtrazione di app
partenenza non
n siano rese a titolo
t
gratuito, presso associaazioni di volonttariato o coope
erative a carattere
socio-assisstenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle causse di recesso o di decadenza devono
d
svolgerrsi in
contraddittorio fra le partti.
62. Per efffettuare verificche a campionee sui dipendenti delle pubblich
he amministrazioni, finalizzatee all'accertamen
nto dell'osservaanza
delle dispo
osizioni di cui ai
a commi da 56
6 a 65, le amministrazioni si avvvalgono dei risspettivi servizi ispettivi, che, comunque,
c
devvono
essere cosstituiti entro il termine
t
perenttorio di trenta giorni dalla datta di entrata in vigore della presente legge. Analoghe veriffiche
sono svoltte dal Dipartim
mento della fun
nzione pubblicaa che può avvalersi, d'intesa con
c le amminisstrazioni intere
essate, dei pred
detti
servizi ispeettivi, nonché, d'intesa con il Ministero dellle finanze ed anche
a
ai fini deell'accertamento
o delle violazio
oni tributarie, della
d
Guardia dii finanza
117
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
64. Per qu
uanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenzza ai familiari che
c assistono persone portatrici di handicap non
inferiore al
a 70 per cento, malati di mentte, anziani non autosufficienti, nonché ai gen
nitori con figli m
minori in relazio
one al loro numero.
ATTUAZIO
ONE DELLA DIRETTIVA 97/81/CE RELLATIVA ALL'A
ACCORDO-QUA
ADRO SUL LA
AVORO A TEEMPO PARZIALE
CONCLUSSO DALL'UNIC
CE, DAL CEEP E DALLA CES.
DECRETO LEG
GISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61
(Testo mod
dificato da: D.Lgs.. 26 febbraio 200
01, n. 100, D.L. 28
8 settembre 2001, n. 355; D.L. 25
5 settembre 20022, n.210, D.Lgs. 10 settembre 200
03, n.
276, L. 24 dicembre
d
2007, n. 247)
DEFINIZIO
ONI
articolo
o1
1. Nel rapp
porto di lavoro subordinato l'aassunzione può
ò avvenire a tem
mpo pieno o a tempo
t
parziale..
2. Ai fini del
d presente deecreto legislativo si intende:
a) per "teempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo
o 3, comma 1, del decreto leegislativo 8 aprrile 2003, n. 66, o
l'eventualee minor orario normale fissato
o dai contratti collettivi
c
applicaati;
b) per "teempo parziale" l'orario di lavvoro, fissato daal contratto ind
dividuale, cui sia
s tenuto un llavoratore, che
e risulti comun
nque
inferiore a quello indicato
o nella lettera a);
a
c) per "rap
pporto di lavoro
o a tempo parzziale di tipo orizzzontale" quello
o in cui la riduzione di orario rrispetto al temp
po pieno é prevvista
in relazion
ne all'orario norrmale giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di lavorro a tempo parrziale di tipo veerticale" quello in relazione al quale risulti prrevisto che l'atttività lavorativaa sia
svolta a teempo pieno, maa limitatamentee a periodi pred
determinati nel corso della setttimana, del meese o dell'anno;;
d-bis) per "rapporto di laavoro a tempo
o parziale di tip
po misto quello
o che si svolge secondo una ccombinazione delle
d
due modaalità
indicate neelle lettere c) e d);
e) per "lavvoro supplemen
ntare" quello co
orrispondente alle
a prestazionii lavorative svolte oltre l'orario
o di lavoro concordato fra le parti
p
ai sensi deell'articolo 2, co
omma 2, ed enttro il limite del tempo
t
pieno.
3. I contratti collettivi nazionali
n
o terrritoriali stipulaati da associazioni dei datorii e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresen
ntative sul pian
no nazionale e i contratti collettivi
c
aziend
dali stipulati dalle
d
rappresen
ntanze sindacaali aziendali di cui
all'articolo
o 19 della leggge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
m
ovvero dalle rrappresentanze
e sindacali unittarie
possono determinare
d
co
ondizioni e mo
odalità della prrestazione lavo
orativa del rapporto di lavoro
o di cui al com
mma 2. I contratti
collettivi nazionali
n
posso
ono, altresì, preevedere per sp
pecifiche figure
e o livelli professionali modalità particolari di
d attuazione delle
d
discipline rimesse alla contrattazione co
ollettiva ai sensi del presente decreto.
d
4. Le assu
unzioni a termin
ne, di cui al decreto legislativo
o 9 ottobre 200
01, n. 368, e su
uccessive modificazioni, di cuii all'articolo 8 della
d
legge 23 luglio 1991, n. 223,
2
e di cui alll'articolo 4 del decreto legislaativo 26 marzo
o 2001, n. 151, possono essere effettuate an
nche
con rappo
orto a tempo paarziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
FORMA E CONTENUTI DEL CONTRATTO
O DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
articolo 2
(Omissis)
2. Nel contratto di lavo
oro a tempo paarziale é conteenuta puntuale
e indicazione della durata della prestazione lavorativa e della
d
collocazione temporale dell'orario
d
con riferimento al giorno, alla setttimana, al messe e all'anno. C
Clausole difform
mi sono ammisssibili
solo nei teermini di cui all''articolo 3, com
mma 7.
MODALITÀ
À DEL RAPPOR
RTO DI LAVORO
O A TEMPO PA
ARZIALE. LAVO
ORO SUPPLEMEENTARE, LAVO
ORO STRAORDINARIO, CLAUSSOLE
ELASTICHEE
articolo 3
1. Nelle ipotesi di lavorro a tempo parziale di tipo orizzontale,
o
ancche a tempo determinato
d
ai sensi dell'articcolo 1 del decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il dattore di lavoro ha
h facoltà di richiedere lo svollgimento di preestazioni supple
ementari rispettto a
quelle con
ncordate con il lavoratore
l
ai seensi dell'articolo
o 2, comma 2, nel
n rispetto di quanto
q
previsto
o dai commi 2, 3 e 4.
2. I contraatti collettivi sttipulati dai sogggetti indicati nell'articolo
n
1, comma
c
3, stab
biliscono il num
mero massimo delle ore di lavvoro
supplementare effettuab
bili e le relative causali in relazzione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo
118
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
svolgimento di lavoro su
upplementare, nonché le consseguenze del superamento deelle ore di lavo
oro supplementtare consentitee dai
contratti collettivi
c
stessi.
3. L'effetttuazione di preestazioni di lavvoro supplemeentare richiede
e il consenso del
d lavoratore interessato ovve non previstta e
regolamen
ntata dal contraatto collettivo. Il rifiuto da parrte del lavorato
ore non può inttegrare in nessu
un caso gli estre
emi del giustificcato
motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono preveedere una perccentuale di magggiorazione sull'importo della retribuzione orraria
globale di fatto, dovuta in relazione al laavoro supplementare. In alterrnativa a quantto previsto in proposito dall'arrticolo 4, comm
ma 2,
lettera a), i contratti collettivi di cui al comma
c
2 posso
ono anche stab
bilire che l'incid
denza della retrribuzione delle ore supplemen
ntari
sugli istitu
uti retributivi indiretti e diffferiti sia deterrminata conven
nzionalmente mediante l'app
plicazione di una
u
maggioraziione
forfettariaa sulla retribuziione dovuta peer la singola oraa di lavoro sup
pplementare. PERIODO SOPPR
RESSO DAL D.LG
GS. 10 SETTEM
MBRE
2003, N. 276.
2
5. Nel rap
pporto di lavoro
o a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determ
minato, é consen
ntito lo svolgim
mento di prestazzioni
lavorative straordinarie. A tali prestazio
oni si applica la disciplina legale e contrattuaale vigente ed eeventuali succe
essive modifichee ed
integrazioni in materia dii lavoro straord
dinario nei rapp
porti a tempo
pieno.
6. COMM
MA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 20
003, N. 276
7. Fermo
o restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, i contratti co
ollettivi stipulaati dalle organ
nizzazioni sindaacali
comparatiivamente più rappresentative
r
e sul piano nazionale posson
no, nel rispetto
o di quanto prrevisto dai com
mmi 8 e 9,stab
bilire
clausole flessibili relativee alla variazion
ne della collocazione temporrale della presttazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tem
mpo
parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clau
usole elastiche relative alla vaariazione in aum
mento della durata
della presttazione lavorativa. I predetti contratti
c
collettivi stabiliscono:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il daatore di lavoro
o può modificaare la collocazio
one temporale
e della prestaziione
lavorativa;;
2) condizioni e modalità in relazioni allee quali il datoree di lavoro può variare
v
in aumeento la durata d
della prestazion
ne lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della duratta della prestazione lavorativa.
8. L'eserccizio, ove previssto dai contratti collettivi di cui
c al comma 7 e nei termini,, condizioni e m
modalità ivi staabiliti, da partee del
datore di lavoro del pottere di variare in aumento laa durata della prestazione laavorativa, noncché di modificaare la collocaziione
temporalee della stessa, comporta
c
in favvore del prestattore di lavoro un
u preavviso, faatte salve le inttese fra le partii, di almeno cin
nque
giorni lavo
orativi, nonché il diritto a speecifiche compen
nsazioni, nella misura ovvero nelle forme fisssate dai contraatti collettivi di cui
all'articolo
o 1, comma 3.
9. La dispo
onibilità allo svo
olgimento del rapporto
r
di lavo
oro a tempo paarziale ai sensi del comma 7 richiede il conse
enso del lavorattore
formalizzaato attraverso uno
u specifico patto
p
scritto, an
nche contestuaale al contratto di lavoro, reso
o, su richiesta del
d lavoratore, con
l'assistenza di un compo
onente della rap
ppresentanza sindacale
s
aziendale indicato dal
d lavoratore m
medesimo. L'evventuale rifiuto
o del
lavoratoree non integra gli estremi del giustificato motivvo di licenziame
ento.
10. L'inserrzione nel contrratto di lavoro a tempo parziale di clausole fllessibili o elastiche ai sensi del comma 7 é po
ossibile anche nelle
n
ipotesi di contratto
c
di lavvoro a termine.
11. COMM
MA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 20
003, N. 276
12. COMM
MA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 20
003, N. 276
13. COMM
MA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 20
003, N. 276
14. I centrri per l'impiego
o e i soggetti au
utorizzati all'atttività di mediazzione fra domaanda ed offertaa di lavoro, di cui
c rispettivameente
agli articolli 4 e 10 del deccreto legislativo
o 23 dicembre 1997, n. 469, so
ono tenuti a daare, ai lavoratorri interessati ad
d offerte di lavo
oro a
tempo paarziale, puntualle informazione della disciplina prevista daai commi 3, 7,
7 8, 9, 10, 11,, 12 e 13, pre
eventivamente alla
stipulazion
ne del contratto
o di lavoro. Perr i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata
fornitura di detta inform
mazione costitu
uisce comportaamento valutab
bile ai fini dell'applicazione d
della norma di cui al comma 12,
lettera b), del medesimo articolo 10.
15. COMM
MA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 20
003, N. 276
PRINCIP
PIO DI NON DISSCRIMINAZION
NE
articolo 4.
1. Fermi restando
r
i divieeti di discriminaazione diretta ed
e indiretta previsti dalla legiislazione vigentte, il lavoratore
e a tempo parzziale
non deve ricevere un trattamento meno favorevole risspetto al lavoraatore a tempo pieno comparaabile, intendend
dosi per tale qu
uello
inquadrato
o nello stesso livello in forza dei
d criteri di claassificazione staabiliti dai contraatti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per
p il
solo motivvo di lavorare a tempo parzialee.
119
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
2. L'applicazione del principio di non disscriminazione comporta che:
a) il lavoraatore a tempo parziale
p
beneficci dei medesimi diritti di un lavoratore a tem
mpo pieno comp
parabile in partticolare per quaanto
riguarda l'importo della retribuzione
r
oraria; la durata del periodo di prova e delle feerie annuali; la durata del perriodo di astensiione
obbligatorria e facoltativaa per maternità; la durata del periodo di consservazione del posto di lavoro
o a fronte di maalattia; infortun
ni sul
lavoro, malattie professionali; l'applicaazione delle no
orme di tutelaa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavvoro;
l'accesso ad
a iniziative di formazione prrofessionale orgganizzate dal datore di lavoro
o; l'accesso ai sservizi sociali azziendali; i criteri di
calcolo deelle competenzee indirette e diifferite previsti dai contratti collettivi di lavo
oro; i diritti sind
dacali, ivi comp
presi quelli di cui al
titolo III della legge 20 maggio
m
1970, n. 300, e successsive modificazio
oni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma
c
3, posssono
provvederre a modulare la
l durata del peeriodo di provaa e quella del periodo
p
di conseervazione del p
posto di lavoro in caso di malaattia
qualora l'aassunzione avveenga con contraatto di lavoro a tempo parziale
e di tipo verticaale;
b) il trattaamento del lavo
oratore a temp
po parziale sia riproporzionato
o in ragione deella ridotta entiità della prestaazione lavorativva in
particolaree per quanto riguarda l'importo della retribu
uzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo
o della retribuziione
feriale; l'im
mporto dei trattamenti economici per malatttia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternitàà.
Resta ferm
ma la facoltà peer il contratto in
ndividuale di lavvoro e per i con
ntratti collettivii, di cui all'articolo 1, comma 3,
3 di prevedere che
la corresp
ponsione ai lavoratori a temp
po parziale di emolumenti
e
retributivi, in particolare a carattere variabile
e, sia effettuatta in
misura più
ù che proporzio
onale.
TUTELA ED INCENTIVAZIONE DEL LAVORO
L
A TEM
MPO PARZIALE
articolo 5
1. Il rifiuto
o di un lavorato
ore di trasform
mare il proprio rapporto di lavvoro a tempo pieno
p
in rapporrto a tempo paarziale, o il pro
oprio
rapporto di
d lavoro a tem
mpo parziale in rapporto a tempo pieno, no
on costituisce giustificato
g
mottivo di licenziam
mento. Su acco
ordo
delle parti risultante da atto scritto, co
onvalidato dalla direzione pro
ovinciale del laavoro competeente per territo
orio, é ammesssa la
trasformazzione del rappo
orto di lavoro a tempo pieno in rapporto a te
empo parziale. Al
A rapporto di llavoro a tempo
o parziale risultaante
dalla trasformazione si ap
pplica la disciplina di cui al preesente decreto legislativo.
(Omissis)
3. In caso di assunzione di personale a tempo
t
parzialee il datore di lavvoro é tenuto a darne tempesttiva informazione al personalee già
dipendentte con rapportto a tempo piieno occupato in unità prod
duttive site neello stesso ambito comunale
e, anche mediaante
comunicazzione scritta in luogo accessib
bile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prend
dere in consideerazione le eve
entuali domand
de di
trasformazzione a tempo parziale del raapporto dei dip
pendenti a tem
mpo pieno. I co
ontratti collettiivi di cui all'artticolo 1, comm
ma 3,
possono provvedere
p
ad individuare criteeri applicativi con riguardo a tale disposizione.
(Omissis)
CRITTERI DI COMPU
UTO DEI LAVOR
RATORI A TEMP
PO PARZIALE
articolo 6
1. In tuttee le ipotesi in cu
ui, per disposizzione di legge o di contratto collettivo,
c
si ren
nda necessario l'accertamento
o della consisteenza
dell'organico, i lavoratorri a tempo parrziale sono com
mputati nel com
mplesso del nu
umero dei lavo
oratori dipende
enti in proporziione
all'orario svolto,
s
rapportaato al tempo pieno così come definito ai senssi dell'articolo 1;
1 ai fini di cui ssopra l'arrotond
damento operaa per
le frazioni di orario ecceedenti la somm
ma degli orari in
ndividuati a tem
mpo parziale corrispondente
c
a unità intere di orario a tem
mpo
pieno.
articolo 7 articolo SOPPR
RESSO DAL D.LG
GS. 10 SETTEMB
BRE 2003, N. 27
76
articolo 8 (Omissis)
DISCIPLINA PREV
VIDENZIALE
articolo 9.
1. La retribuzione minima oraria, da asssumere quale base
b
per il calcolo dei contributi previdenziaali dovuti per i lavoratori a tem
mpo
parziale, si determina rap
pportando alle giornate di lavvoro settimanalle ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'artico
olo 7
del decretto-legge 12 setttembre 1983, n. 463, converrtito, con modificazioni, dalla legge 11 noveembre 1983, n. 638, e divideendo
l'importo così
c ottenuto per
p il numero deelle ore di orariio normale setttimanale previssto dal contratto
o collettivo nazzionale di categgoria
per i lavorratori a tempo pieno.
p
2. Gli assegni per il nuccleo familiare spettano
s
ai lavo
oratori a temp
po parziale per l'intera misuraa settimanale in
i presenza di una
prestazion
ne lavorativa seettimanale di du
urata non inferiore al minimo di ventiquattro
o ore. A tal finee sono cumulate
e le ore prestatte in
diversi rap
pporti di lavoro
o. In caso conttrario spettano
o tanti assegni giornalieri quaante sono le ggiornate di lavo
oro effettivameente
prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornataa. Qualora non si possa individuare l'attivitàà principale peer gli
120
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
effetti dell'articolo 20 deel testo unico deelle norme suggli assegni familiari, approvato
o con decreto del Presidente della
d
Repubblicaa 30
maggio 19
955, n. 797, e su
uccessive modificazioni, gli asssegni per il nuccleo familiare so
ono corrisposti direttamente dall'INPS.
d
Il com
mma
2 dell'articcolo 26 del citaato testo unico
o é sostituito daal seguente: "Ill contributo no
on é dovuto per i lavoratori cu
ui non spettano
o gli
assegni a norma
n
dell'articcolo 2.".
3. La retrib
buzione da valeere ai fini dell'aassicurazione co
ontro gli infortu
uni sul lavoro e le malattie pro
ofessionali dei lavoratori a tem
mpo
parziale é uguale alla retribuzione tabellare prevista daalla contrattazione collettiva per
p il corrispondente rapporto
o di lavoro a tem
mpo
pieno. La retribuzione taabellare é deteerminata su basse oraria in rellazione alla durata normale aannua della pre
estazione di lavvoro
espressa in ore. La retrib
buzione minima oraria da asssumere quale base
b
di calcolo dei premi per l'assicurazione
e di cui al preseente
comma é stabilita
s
con le modalità di cuii al comma 1.
4. Nel caso
o di trasformazzione del rappo
orto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
o parziale e vice
eversa, ai fini della
d
determinaazione dell'amm
montare del traattamento di peensione si computa per intero
o l'anzianità relativa ai periodii di lavoro a tem
mpo
pieno e prroporzionalmen
nte all'orario efffettivamente svvolto l'anzianitàà inerente ai peeriodi di lavoro a tempo parziaale.
D
DISCIPLINA
DELL PART-TIME NEI RAPPORTI DI
D LAVORO ALLEE DIPENDENZE DELLE AMMIN
NISTRAZIONI PU
UBBLICHE
articolo 10.
1
1. Ai sensii dell'articolo 2,, comma 2, del decreto legislaativo 3 febbraio
o 1993, n. 29, lee disposizioni d
del presente de
ecreto si applicaano,
ove non diversamente
d
d
disposto,
anchee ai rapporti di lavoro alle diipendenze delle amministraziioni pubbliche, con esclusione di
quelle con
ntenute negli arrticoli 2, commaa 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e com
munque fermo restando
r
quantto previsto da disposizioni
d
speeciali
in materiaa ed, in particollare, dall'artico
olo 1 della leggee 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo
d
39 della legge 27 dicembre 1997
7, n.
449, dall'aarticolo 22 dellaa legge 23 dicem
mbre 1998, n. 448,
4 e dall'artico
olo 20 della leggge 23 dicembree 1999, n. 488.
(omissis)
articolo 12
2-bis
1. I lavoraatori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie
p
onco
ologiche, per i q
quali residui un
na ridotta capaacità
lavorativa,, anche a causaa degli effetti in
nvalidanti di terapie salvavita, accertata da un
na commissionee medica istituiita presso l'azieenda
unità sanittaria locale terrritorialmente co
ompetente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tem
mpo pieno in lavvoro
a tempo parziale
p
verticale od orizzontale. Il rapporto di
d lavoro a temp
po parziale devee essere trasformato nuovamente in rapportto di
lavoro a teempo pieno a richiesta
r
del lavvoratore. Restaano in ogni caso
o salve disposizzioni più favoreevoli per il prestatore di lavoro
o. 2.
In caso di patologie onco
ologiche riguard
danti il coniugee, i figli o i genitori del lavorattore o della lavvoratrice, nonch
hé nel caso in cui
c il
lavoratoree o la lavoratrice assista una persona conviveente con totale e permanente inabilità lavoraativa, che assum
ma connotazion
ne di
gravità ai sensi dell'articcolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 199
92, n. 104, allaa quale é stataa riconosciuta una
u percentualle di
invalidità pari
p al 100 per cento, con neccessità di assisteenza continua in quanto non in grado di com
mpiere gli atti qu
uotidiani della vita,
v
ai sensi dii quanto previssto dalla tabella di cui al deccreto del Ministro della sanitàà 5 febbraio 19
992, pubblicato
o nel supplemeento
ordinario alla
a Gazzetta Ufficiale n. 47 deel 26 febbraio 1992,
1
é riconossciuta la prioritàà della trasform
mazione del con
ntratto di lavoro
o da
tempo pieeno a tempo paarziale. 3. In caaso di richiesta del lavoratore o della lavorattrice, con figlio
o convivente di età non superriore
agli anni tredici o con figlio conviven
nte portatore di
d handicap ai sensi dell'articcolo 3 della leegge 5 febbraio 1992, n. 104, é
riconosciu
uta la priorità alla trasformazio
one del contrattto di lavoro da tempo pieno a tempo parzialee
DIRITTO DI PRECEDENZA
D
articolo 12
2-ter
1. Il lavoratore che abbiia trasformato il rapporto di lavoro a temp
po pieno in rap
pporto di lavorro a tempo parziale ha diritto di
precedenzza nelle assunziioni con contraatto a tempo piieno per l'esple
etamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti
e
a qu
uelle
oggetto deel rapporto di laavoro a tempo parziale.
DISPOSIZIO
ONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZZIALE
articolo 16
1 Legge 4 nove
embre 2010 n. 183
1
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni
d
intrrodotte dall’artticolo 73 del deecreto-legge 25
5 giugno 2008, n. 112, converrtito,
con modifficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
3, le amministrazioni pubblicche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001
1, n. 165, e succcessive modificcazioni, entro centottanta
c
gio
orni dalla data d
di entrata in viggore della preseente
legge, nel rispetto dei princìpi di corretttezza e buona fede,
f
possono sottoporre
s
a nu
uova valutazion
ne i provvedime
enti di concessiione
della trasfformazione del rapporto di lavvoro da tempo
o pieno a tempo
o parziale già adottati
a
prima d
della data di en
ntrata in vigoree del
citato decreto-legge n. 11
12 del 2008, co
onvertito, con modificazioni,
m
dalla legge n. 133 del 2008.
121
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
ASPETTAT
TIVA
articolo 18
8 LEGGE 4 nove
embre 2010, n. 183
1. I dipend
denti pubblici possono
p
esseree collocati in asspettativa, senzza assegni e senza decorrenzaa dell’anzianità di servizio, per un
periodo massimo
m
di dodici mesi, anche per avviare attiività profession
nali e imprendittoriali.
L’aspettativa é concessaa all’amministrrazione, tenuto
o conto delle esigenze organ
nizzative, previo esame dellaa documentaziione
prodotta dall’interessato
d
o.
2. Nel periiodo di cui al co
omma 1 del preesente articolo non si applican
no le disposizioni in tema di in
ncompatibilità di
d cui all’articolo
o 53
del decretto legislativo 30
0 marzo 2001, n.
n 165, e successsive modificazioni.
3. Resta feermo quanto prrevisto dall’articcolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
2
n. 165, e successive mod
dificazioni.20
IN
NCOMPATIBILITTÀ, CUMULO DII IMPIEGHI E IN
NCARICHI
artiicolo 53 D. Lgs. 165/2001
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la discipllina delle incom
mpatibilità detttata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con
c decreto deel Presidente della
d
Repubblicca 10 gennaio 1957, n. 3 , salva
s
la derogaa prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto, nonché, per i rapporti di
d lavoro a tem
mpo parziale, daall'articolo 6, co
omma 2, del decreto del Presid
dente del Consiglio
dei ministri 17 marzo 1989
9, n. 117 e dall'aarticolo 1, com
mmi 57 e seguen
nti della legge 23
2 dicembre 19
996, n. 662. Resstano ferme alttresì
le disposizio
oni di cui agli arrticoli 267, com
mma 1, 273, 274
4, 508 nonché 676
6 del decreto
o legislativo 16 aprile 1994, n.. 297, all'articollo 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992,
1
n. 498, all'articolo 4, co
omma 7, della legge 30 dicem
mbre 1991, n. 412, ed ogni altra
a
successiva modificazione
m
ed integrazione della relativa disciplina.
d
20
Articolo 23-bbis -Disposizioni in materia di mobbilità tra pubblicoo e privato
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni
d
conccernenti lo statuto
o degli impiegati civili dello Statoo, di cui al decreto
o del Presidente della
d
g
1957, n. 3,
3 i dirigenti dellee pubbliche amm
ministrazioni, noncché gli appartenenti alla carriera ddiplomatica e preffettizia e, limitam
mente
Repubblica 10 gennaio
agli incarichi puubblici, i magistrrati ordinari, amm
ministrativi e conntabili e gli avvocati e procuratorri dello Stato (( ssono collocati, saalvo motivato dinniego
dell'amministrazzione di appartennenza in ordine alle proprie preminnenti esigenze org
ganizzative, in asspettativa )) senzaa assegni per lo svolgimento di atttività
presso soggetti e organismi, pubbblici o privati, annche operanti in sede internazionalle, i quali provveddono al relativo ttrattamento previdenziale. Resta ferma
fe
la disciplina vigente in materiaa di collocamentto fuori ruolo neei casi consentitii. Il periodo di aspettativa compporta il mantenim
mento della quallifica
mpre ammessa laa ricongiunzione dei
d periodi contriibutivi a domandaa dell'interessato,, ai sensi della leggge 7 febbraio 19
979, n. 29, pressoo una
posseduta. É sem
qualsiasi delle forme
f
assicurativve nelle quali abbbia maturato gli anni di contribuzzione. Quando l'iincarico é espletaato presso organismi operanti in sede
internazionale, la
l ricongiunzionee dei periodi conntributivi é a carrico dell'interessaato, salvo che l'oordinamento dell'amministrazionee di destinazione non
disponga altrimeenti.
2. I dirigenti di cui all'articolo 19,
1 comma 10, soono collocati a doomanda in aspetttativa senza asseggni per lo svolgim
mento dei medesiimi incarichi di cui
c al
s
motivato dinniego dell'amminnistrazione di app
partenenza (( in orrdine alle proprie preminenti esigeenze organizzativve )).
comma 1 del preesente articolo , salvo
3. Per i magistrrati ordinari, amm
ministrativi e conntabili, e per gli avvocati e procu
uratori dello Statoo, gli organi com
mpetenti deliberan
no il collocamento in
aspettativa, fattaa salva per i medeesimi la facoltà dii valutare ragionii ostative all'accog
glimento della doomanda.
4. Nel caso di svvolgimento di atttività presso sogggetti diversi dallee amministrazionii pubbliche, il perriodo di collocam
mento in aspettatiiva di cui al comm
ma 1
non può superarre i cinque anni e non é computabiile ai fini del tratttamento di quiesccenza e previdenzza.
5. L'aspettativa per lo svolgimennto di attività o inncarichi presso soggetti
s
privati o pubblici da partee del personale ddi cui al comma 1 non può comunnque
essere disposta se:
s
a) il personale, nei
n due anni precedenti, é stato adddetto a funzioni di
d vigilanza, di co
ontrollo ovvero, nel
n medesimo perriodo di tempo, ha
h stipulato contraatti o
formulato parerii o avvisi su conntratti o concesso autorizzazioni a favore di soggettti presso i quali intende svolgeree l'attività. Ove l'aattività che si inttende
svolgere sia preesso una impresa, il divieto si estende
e
anche all caso in cui le predette attività istituzionali abbbiano interessato
o imprese che, anche
a
indirettamente, la
l controllano o ne
n sono controllatte, ai sensi dell'arrticolo 2359 del codice
c
civile;
b) il personale intende
i
svolgere attività
a
in organissmi e imprese priivate che, per la loro
l
natura o la loro attività, in reelazione alle funzioni precedentem
mente
esercitate, possaa cagionare nocum
mento all'immagine dell'amministrrazione o compro
ometterne il norm
male funzionamennto o l'imparzialitàà.
6. Il dirigente noon può, nei succeessivi due anni, riccoprire incarichi che comportino l'esercizio
l
delle fuunzioni individuaate alla lettera a) del
d comma 5.
7. Sulla base di appositi protocollli di intesa tra le parti, le amminisstrazioni di cui alll'articolo 1, comm
ma 2, possono disporre, per singolli progetti di interresse
mministrazione e con il consenso dell'interessato,
d
l''assegnazione tem
mporanea di persoonale presso altree pubbliche ammiinistrazioni o impprese
specifico dell'am
private. I protoccolli disciplinanoo le funzioni, le modalità
m
di inseriimento, l'onere peer la corresponsione del trattamennto economico daa porre a carico delle
d
imprese destinatarie. Nel caso di
d assegnazione teemporanea pressoo imprese privatee i predetti protoocolli possono prrevedere l'eventuaale attribuzione di
d un
compenso aggiuuntivo, con oneri a carico delle impprese medesime.
8. Il servizio preestato dai dipendeenti durante il perriodo di assegnazzione temporaneaa di cui al commaa 7 costituisce titoolo valutabile ai fini
f della progresssione
di carriera.
C
9. Le disposizioni del presente arrticolo non trovaano comunque appplicazione nei confronti del personnale militare e deelle Forze di polizzia, nonché del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
mento da emanaree ai sensi dell'artiicolo 17, commaa 1, della legge 23
3 agosto 1988, n.. 400, sono indiviiduati i soggetti privati
p
e gli organnismi
10. Con regolam
internazionali dii cui al comma 1 e sono definite lee modalità e le prrocedure attuativee del presente artiicolo .
122
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1-bis. Non possono
p
essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate
d
alla geestione del perrsonale a sogge
etti che rivestan
no o
abbiano riveestito negli ultim
mi due anni carriche in partiti politici o in orgganizzazioni sindacali o che ab
bbiano avuto ne
egli ultimi due anni
a
rapporti con
ntinuativi di colllaborazione o di
d consulenza co
on le predette organizzazioni.
o
2. Le pubbliiche amministrrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi
c
nei co
ompiti e doveri di ufficio, che non
siano espresssamente previsti o disciplinatti da legge o altre fonti normattive, o che non siano espressaamente autorizzzati.
3. Ai fini preevisti dal comm
ma 2, con appositi regolamentti, da emanarsi ai sensi dell'arrticolo 17, comm
ma 2, della leggge 23 agosto 19
988,
n. 400, sono
o individuati gli incarichi conssentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
m
nonché agli
avvocati e procuratori dello
o Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso
o in cui i rego
olamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli inccarichi é conse
entita nei soli casi
espressamente previsti dalla legge o da alltre fonti normaative.
5. In ogni caso,
c
il conferiimento operato
o direttamentee dall'amministtrazione, nonch
hé l'autorizzaziione all'esercizzio di incarichi che
provengano da amministraazione pubblica diversa da queella di apparten
nenza, ovvero da società o perrsone fisiche, ch
he svolgano attività
d'impresa o commerciale, sono
s
disposti dai rispettivi orggani competentti secondo criteri oggettivi e prredeterminati, che tengano co
onto
della specifica professionalità, tali da esccludere casi di incompatibilità
i
, sia di diritto che
c di fatto, neell'interesse del buon andameento
della pubblicca amministrazzione.
6. I commi da
d 7 a 13 del presente
p
artico
olo si applicano ai dipendenti delle amministtrazioni pubblicche di cui all'arrticolo 1, comm
ma2,
compresi qu
uelli di cui all'arrticolo 3, con essclusione dei dipendenti con rapporto di lavvoro a tempo paarziale con prestazione lavoraativa
non superio
ore al cinquanta per cento di quella a temp
po pieno, dei docenti universitari a tempo d
definito e delle
e altre categoriie di
dipendenti pubblici
p
ai quali é consentito da
d disposizioni speciali
s
lo svolggimento di attivvità libero-profeessionali. Gli inccarichi retribuitti, di
cui ai comm
mi seguenti, son
no tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doverri di ufficio, perr i quali é previsto,
sotto qualsiaasi forma, un co
ompenso. Sono
o esclusi i comp
pensi derivanti:
a) dalla collaaborazione a giiornali, riviste, enciclopedie
e
e simili;
b) dalla utiliizzazione econo
omica da parte dell'autore o in
nventore di ope
ere dell'ingegno
o e di invenzion
ni industriali;
c) dalla parttecipazione a co
onvegni e seminari;
d) da incaricchi per i quali é corrisposto so
olo il rimborso delle
d
spese docu
umentate;
e) da incaricchi per lo svolgimento dei quaali il dipendentee é posto in possizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
r
f) da incaricchi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti pressso le stesse disttaccati o in aspeettativa non rettribuita.
f-bis) da atttività di formaziione diretta ai dipendenti
d
dellaa pubblica amm
ministrazione.
7. I dipend
denti pubblici non possono svolgere incaarichi retribuitti che non siaano stati confferiti o previaamente autorizzzati
dall'amminisstrazione di app
partenenza. Co
on riferimento ai
a professori un
niversitari a tem
mpo pieno, gli sttatuti o i regolaamenti degli ateenei
disciplinano i criteri e le prrocedure per il rilascio dell'auttorizzazione ne
ei casi previsti dal
d presente deecreto. In caso di
d inosservanzaa del
divieto, salvve le più gravvi sanzioni e ferma restand
do la responsabilità disciplin
nare, il compeenso dovuto per
p le prestazzioni
eventualmente svolte devve essere versaato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, neel conto dell'en
ntrata del bilancio
dell'amminisstrazione di ap
ppartenenza del dipendente per essere de
estinato ad inccremento del ffondo di produttività o di fo
ondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrrazioni non posssono conferiree incarichi retriibuiti a dipendeenti di altre am
mministrazioni pubbliche senzza la
previa autorizzazione dell''amministrazion
ne di apparten
nenza dei dipendenti stessi. Salve
S
le più grravi sanzioni, il conferimento dei
predetti incarichi, senza laa previa autorizzzazione, costittuisce in ogni caso
c
infrazione disciplinare peer il funzionario responsabilee del
procedimento; il relativo provvedimento
p
é nullo di dirittto. In tal caso l'importo previssto come corrisspettivo dell'inccarico, ove gravvi su
fondi in disp
ponibilità dell'am
mministrazionee conferente, é trasferito all'am
mministrazionee di appartenen
nza del dipende
ente ad incremeento
del fondo di produttività o di fondi equivaalenti.
9. Gli enti pubblici econo
omici e i soggeetti privati non possono confe
erire incarichi retribuiti a dip
pendenti pubbllici senza la prrevia
autorizzazione dell'ammin
nistrazione di appartenenza dei dipendentti stessi. In caaso di inosservvanza si applica la disposiziione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto leggge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con mod
dificazioni, dallaa legge 28 magggio 1997, n. 14
40, e
successive modificazioni
m
ed
d integrazioni. All'accertamen
nto delle violazioni e all'irrogaazione delle san
nzioni provvede
e il Ministero delle
d
finanze, avvalendosi della Guardia
G
di finan
nza, secondo lee disposizioni de
ella legge 24 no
ovembre 1981, n. 689, e successive modificazzioni
ed integrazio
oni. Le somme riscosse sono acquisite
a
alle en
ntrate del Minisstero delle finanze.
10. L'autoriizzazione, di cu
ui ai commi precedenti, devve essere richie
esta all'amministrazione di appartenenza del
d dipendente dai
soggetti pub
bblici o privati, che
c intendono conferire l'incaarico; può, altre
esi, essere richieesta dal dipend
dente interessatto.
L'amministraazione di apparrtenenza deve pronunciarsi
p
su
ulla richiesta di autorizzazione entro trenta giiorni dalla ricezione della richiesta
stessa. Per il personale che
c
presta comunque servizzio presso amministrazioni pubbliche
p
diveerse da quelle di appartenenza,
l'autorizzazio
one é subordin
nata all'intesa tra
t le due amm
ministrazioni. In tal caso il term
mine per provvvedere é per l'aamministrazion
ne di
123
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
appartenenzza di 45 giorni e sì prescinde dall'intesa
d
se l'aamministrazione presso la quaale il dipendente presta serviziio non si pronunzia
entro 10 gio
orni dalla ricezio
one della richiessta di intesa daa parte dell'amm
ministrazione di appartenenzaa.
Decorso il teermine per pro
ovvedere, l'auto
orizzazione, se richiesta per in
ncarichi da con
nferirsi da amm
ministrazioni pu
ubbliche, si inteende
accordata; in
n ogni altro casso, si intende deefinitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i so
oggetti pubblici o privati che erogano compen
nsi a dipendentti pubblici per gli
g incarichi di cui al
comma 6 so
ono tenuti a darre comunicazione all'amministtrazione di app
partenenza dei dipendenti
d
stesssi dei compenssi erogati nell'aanno
precedente..
12. Entro ill 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
e che conferisccono o autorizzzano incarichi retribuiti ai prropri
dipendenti sono
s
tenute a comunicare, in
n via telematicaa o su apposito
o supporto maggnetico, al Dipaartimento della funzione pubb
blica
l'elenco deggli incarichi con
nferiti o autorizzzati ai dipendeenti stessi nell'aanno preceden
nte, con l'indicaazione dell'ogge
etto dell'incaricco e
del compen
nso lordo prevvisto o presunto. L'elenco é accompagnatto da una relaazione nella quale sono indicate le normee in
applicazionee delle quali gli incarichi sono stati
s
conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o deell'autorizzazion
ne, i criteri di sccelta
dei dipendeenti cui gli incaarichi sono staati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimii ai principi di buon andameento
dell'amminisstrazione, noncché le misure che
c si intendono adottare pe
er il contenimeento della spessa. Nello stesso
o termine e co
on le
stesse modaalità le amminisstrazioni che, nell'anno preced
dente, non hanno conferito o autorizzato inccarichi ai propri dipendenti, an
nche
se comandati o fuori ruolo,, dichiarano di non
n aver conferito o autorizzaato incarichi.
13. Entro lo
o stesso termine di cui al com
mma 12 le amm
ministrazioni di appartenenza
a
s
sono
tenute a ccomunicare al Dipartimento della
d
funzione pubblica, in via teelematica o su apposito supporto magnetico
o, per ciascuno
o dei propri dipendenti e distintamente per ogni
o
incarico con
nferito o autorrizzato, i comp
pensi, relativi all'anno
a
preced
dente, da esse erogati o dellla cui erogazio
one abbiano avvuto
comunicazio
one dai soggetti di cui al comm
ma 11.
14. Al fine della
d
verifica deell'applicazionee delle norme di
d cui all'articolo
o 1, commi 123
3 e 127, della leegge 23 dicemb
bre 1996, n. 66
62, e
successive modificazioni
m
e integrazioni, le amministrazioni pubbliche
e sono tenute a comunicaree al Dipartimen
nto della funziione
pubblica, in via telematica o su supporto
o magnetico, en
ntro il 30 giugn
no di ciascun anno, i compensi percepiti daii propri dipend
denti
anche per in
ncarichi relativii a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì te
enute a comun
nicare semestraalmente l'elencco dei collaboraatori
esterni e deei soggetti cui sono stati affidaati incarichi di consulenza,
c
con
n l'indicazione della ragione d
dell'incarico e dell'ammontare
d
e dei
compensi co
orrisposti. Le am
mministrazioni rendono noti, mediante inserrimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli
g elenchi dei propri
p
consulen
nti indicando l'o
oggetto, la durata e il compen
nso dell'incarico
o. Entro il 31 dicembre di ciasscun
anno il Dipaartimento dellaa funzione pub
bblica trasmettte alla Corte dei conti l'elencco delle ammin
nistrazioni che hanno omesso di
effettuare laa comunicazion
ne, avente ad oggetto l'elencco dei collaborratori esterni e dei soggetti ccui sono stati affidati
a
incarich
hi di
consulenza.
15. Le amm
ministrazioni chee omettono gli adempimenti
a
d cui ai commi da 11 a 14 non possono confeerire nuovi incarichi fino a quaando
di
non adempiiono. I soggetti di cui al comm
ma 9 che ometttono le comuniicazioni di cui al
a comma 11 incorrono nella sanzione
s
di cui allo
stesso comm
ma 9.
16. Il Diparttimento della funzione
f
pubblica, entro il 31 dicembre di ciiascun anno, riferisce al Parlaamento sui datii raccolti, adottta le
relative missure di pubbliicità e trasparrenza e formu
ula proposte per
p il contenim
mento della spesa per gli incarichi e peer la
razionalizzazzione dei criteri di attribuzionee degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza
P
del Consiglio dei Ministri - Dipaartimento dellaa funzione pub
bblica può disp
porre verifiche del rispetto delle
d
disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, co
ommi 56 e segguenti, della leegge 23 dicembre 1996, n. 662,
6
per il tram
mite
dell'Ispettorrato per la fun
nzione pubblicaa. A tale fine quest'ultimo opera
o
d'intesa con i Servizi ispettivi di fin
nanza pubblica del
Dipartimentto della Ragioneeria generale deello Stato.
PRESIDENZ
ZA DEL CONS
SIGLIO DEI MINISTRI
M
DIP
PARTIMENTO DELLA FU
UNZIONE PUB
BBLICA
Circolare Funz.
F
Pubblica 19 febbraio 19997, n. 3/97 in G.U.
G n. 44 del 22.2.1997
2
Legge 23 dicembre
d
1996 n. 662, articoloo 1, commi 56/665, tempo parziiale e disciplinaa delle incompaatibilità.
La legge 662
6 del 23 diceembre u.s., sullee misure di razionalizzazione della finanza pubblica,
p
contieene alcune disp
posizioni articollo 1,
commi da 56 a 65) relatiive al rapporto di lavoro di teempo parziale e a regime dellee incompatibiliità. La presentee circolare fornnisce
izioni modifica
ano la preesisttente
alcune inddicazioni per l’applicazione tempestiva edd uniforme dellle norme. Le nuove disposiz
disciplina dell’istituto del part time.
124
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Le novità vogliono favoorire una più ampia diffusioone del part tiime, attenuanddo i vincoli chhe limitavano e rendevano poco
p
conveniente la trasformaazione del rappporto da tempo pieno a tempo
o parziale. Restta invariata la preesistente diisciplina di origgine
mente abrogatee, quali il trattaamento giuridicco ed economicoo, le
legislativaa o contrattualee per le parti noon espressamennte o implicitam
modalità di
d ritorno al tem
mpo pieno, i conntingenti massim
mi per qualifica
a.
Allargameento dell’ambitoo dei destinatarri (comma 57)
La prima,, significativa innovazione é quella dell’aallargamento dei
d potenziali fruitori
f
del paarticolo time. Tutto il personnale
dipendentee, appartenentee alle varie quaalifiche o livellii, escluso il perrsonale con quaalifica dirigenzziale, può chied
dere il passaggiio la
tempo parz
rziale. Possono quindi chiederee il part time annche le qualificche più elevate (che
(
svolgono ffunzioni ispettivve, di direzione o di
coordinam
mento di unità organiche
o
centtrali o perifericche o che hanno l’obbligo dellla resa del connto giudiziale), che erano esccluse
dalla disciiplina precedennte.
Non possoono, chiedere il part time il perrsonale militaree, le Forze di po
olizia e il Corpoo nazionale deii vigili del fuoco
o.
Presentaziione ed accogliimento della domanda (commaa 58)
Altra disposizione coerennte con l’obietttivo di estenderre il ricorso all part time é quuella che preveede un termine ridotto (60 gioorni)
manda da parte dell’interessatto trascorso il quale
q
si determ
mina comunquee la trasformazione del rappo
orto. É stata peerciò
dalla dom
superata la
l preesistente disciplina
d
geneerale che regolaava la presenta
azione e l’accogglimento delle domande, cara
atterizzata da teempi
molto più dilatati e cadeenzati annualmente alla data del 30 aprile, e soprattutto dal
d potere discrrezionale di concedere o menno la
trasformazzione.
Gli interesssati possono prresentare domaanda in qualsiassi periodo dell’anno. É appena il caso, quinddi, di richiamarre l’attenzione sulla
s
necessità di
d provvedere immediatament
i
te alle operaziooni organizzativve eventualmente necessarie pper far fronte dii volta in volta alle
richieste (es.:
(
spostamennti di altro perssonale, affidam
mento di compitti non incompaatibili con la prrestazione temp
poralmente ridootta,
ecc..) ricorrrendo al poterre di differimento solo se stretttamente necessa
ario.
Forma scrritta
Le modaliità di svolgimeento della presttazione (part tiime orizzontalee o verticale, modulazione
m
specifica dell’ora
ario in relazionne a
quello orddinario) dovrannno essere conncordate per iscritto
i
nell’am
mbito dei criterri e delle moddalità che sara
anno stabiliti dalla
d
contrattazzione collettiva. Nell’attesa dellla suddetta fasse contrattuale, qualora il dipeendente non inteenda adattare la
l propria richiiesta
alle esigennze dichiarate dall’amministra
d
azione, la trasfformazione avveerrà secondo lee modalità indiicate dal dipend
dente stesso, feermo
restando il potere di diffeerimento dell’am
mministrazionee.
c
veerranno quantoo prima imparrtite all’Aran apposite diretttive.
Per accellerare i tempi di svolgimentto della fase contrattuale
Nell’eventtualità che il terrmine dei sessaanta giorni dallaa domanda dovvesse decorreree in assenza di eespliciti atti delll’amministrazione,
la trasform
mazione si proddurrebbe seconndo le modalità che lo stesso dipendente
d
avràà avuto cura dii indicare. Anch
he in questo caaso é
comunquee necessario l’atto scritto per formalizzare
f
le nuove modalità
à di svolgimentoo della prestaziione.
Differimennto della trasforrmazione (comm
ma 58, secondoo periodo)
L’amminisstrazione può rinviare
r
la trasfformazione del rapporto per un
u periodo non superiore a seei mesi dalla sca
adenza del term
mine
per la costituzione autom
matica dello stessso quando da essa derivi gra
ave pregiudizio alla funzionaliità del servizio.. Questa situazione
può configgurarsi, per essempio, in quessti casi in cui la trasformazio
one sia chiestaa dal personalee di più elevatta ovvero speciifica
professionnalità e in quellii in cui le modaalità di svolgimeento non siano concordate.
Numero deelle posizioni a tempo parzialee consentite.
Uno dei punti
p
della precedente discipllina su cui il legislatore
l
ora non é intervennuto riguarda il limite massiimo ammissibille di
posizioni di
d lavoro a temppo parziale. Peertanto, i continngenti massimi, nella misura a suo tempo stabilita legislativvamente articoloo 22
L.724/94) e poi ribadita dai
d CCNL di coomparto, non sono stati modifficati.
Nella prim
ma applicazionne delle nuovee disposizioni l’osservanza
l
siistematica delll’entità delle trrasformazioni potrà
p
fornire utili
informaziooni per modificaare eventualmeente, mediante la
l contrattazion
ne collettiva, i contingenti
c
masssimi di rapportti a tempo parziiale.
125
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
La mancaanza di discrezzionalità dell’aamministrazionee ai fini dell’a
accoglimento della
d
domanda di trasformazzione del rappporto
determina che non possoono più essere definiti continggenti inferiori ai tetti massim
mi stabiliti dai contratti. Solo in alcuni settoori é
u procedura apposita per stabilire i contin
ngenti (si vedaa la previsione, al comma 58, ultimo periodoo, di
prevista esspressamente una
appositi decreti
d
interminnisteriali per i settori giustiizia, difesa e sicurezza delloo Stato, ordinee e sicurezza pubblica). Conn le
amministrrazioni centrali interessate soono in corso coontatti per indiividuare il perssonale che eserrcita competen
nze istituzionalii nei
settori connsiderati, definiire i relativi conntingenti massim
mi e le modalità
à di costituzione del rapporto.
L’amminisstrazione é quiindi tenuta ad accogliere le domande
d
fino a raggiungere il limite dei ccontingenti masssimi per ciasccuna
qualifica.
Le nuove norme
n
prevedonno che le ammiinistrazioni posssono assumeree personale ancche in deroga al divieto di assu
umere dispostoo per
l’anno 19997 dalla stessa legge n.662/19996, alle condizzioni stabilite dal
d comma 59 dell’articolo
d
1. A tal propositto é bene ricorddare
che prima di procedere alle
a assunzioni occorre
o
esperirre le procedure di mobilità, chee consistono innnanzitutto nella
a riallocazione
uazioni di esubeero da riassorbbire mediante mobilità
m
internaa, le
del propriio personale diislocato in sedii diverse. In maancanza di situ
amministrrazioni avrannoo cura di comunnicare le disponnibilità di posti che si intendonno coprire con assunzioni in modo
m
da consenntire
l’eventualee reperimento di personale attraverso i cauusali della mob
bilità intercomppartimentale. Tr
Trascorsi inutilm
mente trenta giiorni
dalla richiiesta sarà possiibile avviare le procedure
p
di reeclutamento;
la contratttazione collettiiva nazionale stabilirà
s
le forrme e le modallità di utilizzo della quota paarte (50 per cento) delle risoorse
disponibilii a seguito dellee trasformazionni da tempo pienno a tempo parrziale, ai fini dell’incentivazionne dei processi di mobilità;
le assunziooni se effettuatee con un contraatto part time, non possono sup
perare il tetto dei
d contingenti m
massimi;
le amminiistrazioni dovraanno tenere coonto delle risors
rse finanziarie risparmiate annnualmente dallle trasformazio
oni dei rapportti da
tempo pienno a tempo parzziale, così comee ripartite in baase alla previsio
one del citato comma
c
59.
La derogaa al blocco dellle assunzioni, consentita nei limiti della rip
partizione dei risparmi ora ddescritti, é eserrcitabile anche per
assumere personale
p
a tem
mpo pieno. Resttano naturalmente ferme le alttre situazioni giià consentite di deroga al bloccco delle assunzzioni
( si veda comma
c
46 dello stesso articoloo 1) per la coperrtura di altri po
osti eventualmeente vacanti.
In merito alla questione dei contingentti, calcolati su ciascuna qualiffica, la legge prevede
p
il dirittto di precedenzza (comma 60) per
coloro chee assistono handicappati graavi, malati di mente,
m
anziani non autosufficcienti nonché pper i genitori con
c figli minorri in
relazione al loro numero. Poiché le domande
d
potrannno essere preesentate in quaalsiasi periodo dell’anno occo
orrerà innanzittutto
tenere connto, nei sessantta giorni di tem
mpo previsti perr la trasformazzione, della conntestuale presennza di domandee presentate daa chi
può far vaalere la precedeenza ; queste doomande hanno la
l precedenza nell’ambito
n
dei posti
p
trasformaabili.
Si chiariscce infine che il personale
p
già in
i part time ai sensi della discciplina previgennte va conteggiiato ai fini del calcolo
c
del num
mero
di trasform
mazioni ammessse.
Limiti alloo svolgimento di
d altre attività lavorative
l
(com
mmi 56,60 e 61)
Le innovazzioni più consisstenti si rinvenggono proprio neel regime delle incompatibilitàà, che viene oraa reso, qualora l’orario non sup
uperi
il 50 per cento di quelloo pieno, ancor più flessibile rispetto
r
alla dissciplina preceddente sul part ttime. In questo
o caso é consenntito
svolgere anche
a
un’altra attività lavoraativa, subordinaata (purché qu
uesta non interrcorra con altrra amministrazzione) o autonooma,
anche meddiante iscrizionni ad albi, a coondizione che l’ulteriore
l
attivvità non sia in conflitto con ggli interessi delll’amministrazione.
Secondo laa precedente disciplina
d
invecee le altre prestaazioni erano co
onsentite solo se
s non interferivvano con le esiigenze di servizzio e
non eranoo incompatibili con le attività svolte. L’impeggno a non svolg
gere attività che possano conccretamente conf
nfliggere con quuelle
istituzionaali della propriaa amministrazioone dovrà esserre formalizzato nel contratto inndividuale.
Questa siggnificativa attennzione del doveere di esclusivittà, per il quale la regola é chee la doppia attivvità é consentitta mentre il diniego
ha caratteere chiaramentee residuale, é peerciò ammessa soltanto quand
do l’orario di laavoro non superri la metà di queello ordinario.
In tutti gli altri casi, cioéé nelle situazionni di part time ad
a orario magg
giore del 50 perr cento (anche se già esistenti prima dell’enttrata
d
legge 662)) ed in quelle di
d prestazioni add orario pieno
in vigore della
126
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
dal restante personale, seenza eccezioni, il tradizionale dovere di esclu
usività resta confermato nella suo portata geenerale, salvo i casi
di derogaa consentiti da specifiche dissposizioni riferrentisi a settorri ben individuuati.Risultano iinvece chiaram
mente rafforzatte le
sanzioni, poiché
p
é diventtata giusta caussa di licenziamento (per il perrsonale contratttualizzato, ovveero la decadenza per il personale
tuttora nonn contrattualizzzato) la violazione del divieto di svolgere atttività ulteriore non autorizzataa (comma 61). Quando risulti che
un dipenddente svolge alttra attività lavorativa senza richiesta
r
autorrizzazione, le amministrazionii possono ricorrrere alla sanzione
disciplinarre del licenziam
mento, secondo le procedure di
d garanzia prevviste dai contraatti collettivi. Coostituisce violazzione del doverre di
esclusivitàà anche la manccata comunicazzione di immineente inizio di nu
uova attività daa parte di chi giià stia in regim
me di orario ridootto,
poiché la disposizione
d
cittata prevede di comunicare "enntro 15 giorni"" l’eventuale succcessivo inizio ddi attività.
Data la seeverità degli eff
ffetti che possonno derivare da comportamentti omissivi o noon veritieri, é oopportuno richiiamare l’attenzione
dei dipenddenti sulla neecessità di richhiedere la preescritta autorizzzazione anchee quando essi intendano svo
olgere altri laavori
occasionali. L’autorizzazzione continueerà ad essere rilasciata nei limiti e alle condizioni ricaavabili, dalla consolidata prrassi
articolo 58 dell D.
applicativaa della discipllina generale (risalente all’aarticolo 60 deel DPR 3/19577 e confermataa anche nell’a
Lgs.29/19993) ovvero da quella
q
speciale esistente per particolari categ
gorie ( per esem
mpio, il personaale docente e il personale meddico)
per le quaali il regime speciale delle atttività consentitee opera invece al di fuori dellla descritta dissciplina del parrt time. Il richiaamo
all’osservaanza della nuovva disposizionee é tanto più oppportuno se si considera che l’’entrata in vigoore delle nuove sanzioni, fissatta al
1 marzo prossimo,
p
é possteriore a quelloo dell’intera leegge. Entro talee data dovrannno cessare le sittuazioni vietatee, per non ricaddere
nella sanzione sopra indiicata.
Data la noovità del regim
me sanzionatorioo sarà opportunno richiamare l’attenzione deei dipendenti suulla normativa in argomento e far
loro prenddere visione dellla presente circcolare, possibillmente prima deella scadenza del
d suddetto term
mine.
Viste le numerose richhieste di chiaarimenti, si riibadisce che le attività coonsentite sono comunque ta
ali se autorizzzate
dall’ammiinistrazione, la quale continueerà ad attenersii ai propri consolidati indirizzii. Si rammenta soltanto, in queesta sede, che, fatti
f
salvi i reggimi speciali preevisti da fonti normative
n
settooriali, le attività
à extra istituzioonale sono da cconsiderarsi inccompatibili quaando
oltrepassaano i limiti dellaa saltuarietà e occasionalità;
o
s riferiscono alllo svolgimentoo di libere profeessioni.
si
Restano ferme
fe
le deroghhe già previstee da particolarri disposizioni che in taluni casi
c
(ad esemppio per gli psiccologi) ammetttono
l’iscrizione in elenchi speeciali ovvero annche in quelli orrdinari.
Le attivitàà consentite sonno, comunque, un’eccezione rispetto al prevvalente e generale principio di incompatibiilità. Per questto, il
potere di autorizzazione
a
delle amministtrazioni deve esssere esercitato
o secondo criterri oggettivi e iddonei a verifica
are la compatibbilità
dell’attivittà extra istituzioonale in base alla natura dellaa stessa, alle mo
odalità di svolggimento e all’im
mpegno richiesto
o. Si rammentaa che
l’autorizzaazione si intendde accolta se il provvedimento
p
o motivato di din
niego non sia emanato
e
entro ttrenta giorni da
alla richiesta. Sono
S
escluse daalle sanzioni, e quindi
q
anche dalla
da necessità della
d
preventiva
a autorizzazionee, le attività resse a titolo gratu
uito esclusivamente
presso asssociazioni di voolontariato o coooperative a caarattere socio-a
assistenziale sennza scopo di lucro. Le attività
à gratuite che siiano
espressionne di diritti dellla personalità costituzionale
c
g
garantiti,
quali lalibertà di asssociazione e laa manifestazionee del pensiero (per
esempio, partecipazione
p
ad associazionni, comitati sciientifici, pubbliicistica, relaziooni per conveggni, collaboraziioni giornalistiiche,
ecc.) sonoo da ritenersi senz’altro eserccitabili. Si trattta di attività ch
he sono comunqque consentite purché non intterferiscano coon le
esigenze del
d servizio e che,
c
se a titoloo oneroso, sonno assoggettatee ad autorizzazzione. Per altree attività svoltte a titolo grattuito
occorrerà valutare caso per
p caso la lorro compatibilitàà con il rapporrto di lavoro in essere per cui resta fermo l’o
obbligo di chieddere
ugualmentte la prescritta autorizzazione..
Non si haa inoltre motivvo di ritenere modificata laa disciplina deelle autorizzaziioni quando sii tratti di inca
arichi conferitii da
amministrrazioni pubblichhe (ad esempio: commissioni tributarie,
t
conssulenze tecnichee, consigli di amministrazionee, collegi sindaccali,
comitati di
d vigilanza, eccc.) Questa continnuerà ad esseree applicata seco
ondo gli indirizzzi consolidati.
La discipllina delle incom
mpatibilità non riguarda il peersonale in disttacco o aspettaativa sindacale o per cariche elettive quanddo le
attività sonno connesse alll’esercizio del proprio
p
mandatto, presumendossi in questi casii la non interferrenza con le esiigenze di servizzio.
Trasformaazione a tempo pieno
p
Le Legge 662 non modiffica i precedennti criteri che regolano
r
la cesssazione del paart time e il paassaggio a temp
po pieno. Restaano,
dunque vaalide le previsiooni dell’articoloo 7 del decreto del Presidentee del Consiglio dei Ministri 177 marzo 1989, n.117, che fissaa, in
linea geneerale, il decorsoo di un triennioo per poter chieedere il ritorno al tempo pienoo, che avverrà ccon precedenza su qualsiasi foorma
di acquisizzione di personnale. Nell’attesaa dell’eventualee diversa definiz
izione contrattuuale della materria, per non van
nificare il dirittto al
127
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
ritorno al tempo pieno sarà
s
comunque cura del dipenndente presenta
are la relativa domanda con congruo anticiipo, per consenntire
all’amminnistrazione la teempestività dei successivi
s
adem
mpimenti.
Servizi isppettivi.
Occorre seegnalare, infinee, la necessità che le innovaziioni ora introdo
otte, sia sotto il profilo dei lim
miti di orario ch
he condizionanno lo
svolgimento di attività laavorative estrannee al contrattoo di lavoro con
n l’amministrazzione sia con rriguardo al reg
gime generale delle
d
incompatibbilità valido annche per il perrsonale a temppo pieno, siano sottoposte ad attenta osservvazione, tramitee gli uffici ispeettivi
richiamatii dal comma 622. Detta funzioone ispettiva pootrà essere svo
olta anche da un
u ufficio della propria struttura già abilitaato a
compiti di controllo, al quuale sarà formaalmente conferiita anche tale sp
pecifica funzionne.
La necessiità di attivare controlli
c
é assoolutamente priooritaria, come emerge
e
chiaram
mente dal tenorre del comma 62,
6 il quale prevvede
non solo l’obbligo
l
per ciiascuna amminiistrazione di eff
ffettuare verificche a campione sul rispetto deelle disposizionii in argomento,, ma
anche il cooinvolgimento attivo
a
di questo dipartimento e del ministero delle
d
finanze.
Enti localii esclusi
Il comma 65 prevede unna particolare deroga per i piccoli
p
comunii con meno di cinque dipenddenti, purché non si tratti di enti
strutturalm
mente deficitarri dal tenere leetterale della disposizione
d
sembra doversi totalmente escludere il perso
onale degli entti in
questione da qualsiasi reegime di part tiime, fermi restaando eventuali rapporti in esssere, che saranno ricondotti alle
a regole geneerali
finora descritte.
Data la noovità delle disposizioni in argoomento ed i rifl
flessi di ordine finanziario
f
atteesi, si reputa neecessario il costtante monitoragggio
della diffuusione del ricorrso al particoloo time, al quale provvederà il Ministero
M
del tesoro
t
- ragioneeria generale dello
d
Stato, ai sensi
s
del titolo V del D. Lgs. n.29/1993.
Si coglie infine
i
l’occasioone per comuniicare che é in corso di predissposizione il deecreto interminnisteriale previssto dal comma 187
dell’articoolo in argomentto, sul cumulo del
d part time coon la pensione di
d anzianità.
Il Ministroo: BASSANINI
DIPARTIIMENTO FUN
NZIONE PUBB
BLICA
CIRC
COLARE PART
T TIME N.6/977
Oggetto: lavoro
l
a tempo parziale
p
e disciiplina delle incoompatibilità. arrticolo 1, comm
mi 56-65, L. 6622/1996
Con la ciircolare n.3/1997, questo Dippartimento ha dato alcune in
ndicazioni in teema di rapporrto di lavoro a tempo parziaale e
d'incompaatibilità. La conntrattazione colllettiva regoleràà i vari aspetti della disciplinna del lavoro a tempo parzialee. L’ARAN attivverà
prossimam
mente una speciifica fase negozziale. Nell'attessa della nuova disciplina conttrattuale, le inteegrazioni segueenti consideranno le
numerose richieste di chhiarimenti pervenute a questoo Dipartimento e hanno lo scoopo di assicuraare l’applicazio
one uniforme della
d
apporto di lavooro a tempo parziale,
p
introddotte
disciplina legislativa. Essse tengono coonto anche deelle modifiche in tema di rap
d 28 marzo sccorso, convertito dalla legge n.
n 140 del 28.5.11997. É il caso
o di evidenziaree che
dall’articoolo 6 del decretto legge n. 79 del
le indicaziioni seguenti riguardano aspeetti di caratteree generale. Ressta ferma l’auttonomia decisioonale delle amministrazioni nella
n
gestione dei
d casi singoli.
1. Ambitoo dei destinatarri
Alcune ricchieste di chiarimenti riguarddano l’esclusioone dei dirigen
nti dalla disciplina del tempoo parziale. La ragione princippale
dell'esclussione risiede nella particolaare configurazzione giuridica della qualif
ifica dirigenziaale, caratterizzzata da poterri e
responsabbilità di gestionne. Ciò escludee la possibilitàà di una riduziione o frazionaamento della pprestazione lavvorativa. Le noorme
relative all tempo parziaale non riguarddano i professoori universitarii; per questa categoria,
c
infattti, esiste una disciplina
d
del tutto
t
particolarre non solo sullle attività extrraistituzionali consentite, ma anche sull’arrticolazione tem
mporale della prestazione.
p
Peer il
128
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
personale contrattualizzaato, appartenennte a specifichee tipologie proffessionali, com
mpresa la dirigeenza dell’area sanitaria, saraanno
fornite inddicazioni dopo la
l specifica fasee di contrattaziione collettiva .Per il personalle della scuola restano ferme, dato il caratterre di
specialità del comparto, le
l specifiche dissposizioni sul teempo parziale contenute
c
nel coontratto collettiivo nazionale di
d lavoro.
2. Decorreenza della trassformazione deel rapporto da tempo pieno a tempo parziaale
La trasforrmazione del rap
apporto di lavorro da tempo pieeno a tempo pa
arziale avviene automaticamennte, una volta trrascorso il term
mine
che la leggge riserva all’amministrazionne per esprimerre le proprie valutazioni
v
(sesssanta giorni daalla ricezione della
d
domanda)), ai
sensi dell’articolo 1, coomma 58, L.6662). Restano salve,
s
naturalm
mente, le valutaazioni sull’esisstenza del posto nell’ambito dei
contingentti relativi a ciaascuna qualificaa funzionale. L’articolo 6 del decreto legge 79, convertito ddalla legge 140
0, inserisce doppo il
comma 588 una nuova dissposizione (com
mma 58 ter) chhe prevede la possibilità
p
per l’amministrazio
l
one di arrotond
dare per eccessso il
limite perccentuale della dotazione
d
organnica complessivva di ciascuna qualifica
q
funzioonale, per arrivvare all’unità. Questa
Q
facoltà sarà
s
esercitata compatibilmennte con le esigeenze complessiive di servizio (particolarmennte rilevanti, peer esempio, neii comuni di miinori
dimensionni, dove i responnsabili dei servvizi non hanno qualifica dirigeenziale). La cirrcolare n. 3 richhiama la necesssità di procedeere a
formalizzaare la trasformaazione del rappporto con atto scritto.
s
La form
malizzazione haa lo scopo di gaarantire certezzza dei contenutii del
contratto individuale dii lavoro. La forma
f
scritta costituisce
c
un adempimento che non può ritardare l’avvvio effettivo della
d
trasformazzione. L’atto scritto,
s
con le nuove modalittà orarie di svvolgimento dellla prestazione, sarà quindi adottato
a
prima del
sessantuneesimo giorno, oppure
o
successiivamente, semprre con effetto da
d tale data. L’eeventuale rinvioo della trasform
mazione automaatica
é giustificaato nei casi di grave
g
pregiudizzio alla funzionalità del servizio (per esempioo, quando l’inteeressato ha la responsabilità
r
d un
di
ufficio o servizio non di rilievo
r
dirigenzziale) e deve esssere comunicatto all'interessatto prima della sscadenza del teermine dei sessaanta
giorni dallla domanda. Laa sospensione del
d termine é poossibile solo se la richiesta delll’interessato é carente di elem
menti essenzialii per
la valutaziione. Il terminee riprende a deccorrere dalla daata di deposito degli elementi richiesti.
r
Non é perciò sufficieente a sospendeere il
termine unna semplice com
municazione intterlocutoria delll’amministrazio
one.
3. Esercizzio di attività professionali
p
La preceddente circolare ha chiarito chhe i dipendentii a tempo parziale, con orariio non superiorre alla metà di
d quello ordinaario,
possono isscriversi agli albi professionaali. La relativa norma articolo
o 1, comma 56 della legge 6622/1996) aveva, infatti, dispostto la
non appliccabilità ai dipenndenti a tempo parziale di tuttte le precedentii disposizioni che vietavano l’’iscrizione in allbi. Sono state però
p
sollevate alcune
a
obiezionni circa la perm
manenza delle norme di legg
ge che stabiliscono l’incompatibilità dello sttatus di dipenddente
pubblico con
c l’esercizio di attività proffessionali. La questione
q
é stata
a chiarita dal citato
c
decreto llegge n. 79 con
nvertito dalla leegge
n.140/97. La legge aggiuunge, all’articoolo 1 della leggge 662, un com
mma 56 bis, arrticolo 6, comm
ma 2 del testo modificato in sede
s
parlamenttare), il quale chiarisce inequivocabilmente che
c l’iscrizione del personale a tempo parzialle negli albi pro
ofessionali dà tiitolo
all’esercizzio della corriispondente attiività professionnale. Qualsiasi disposizione normativa chhe esclude i dipendenti
d
pubbblici
dall’iscrizzione ad albi e dall’esercizio della
d
relativa professione,
p
é perciò
p
abrogataa con riferimennto al personalee a tempo parziiale.
Sono stati,, però, posti lim
miti precisi all’eesercizio delle professioni.
p
Le amministrazioni pubbliche noon possono conf
nferire direttamente
incarichi esterni
e
di natura professionalle a chi é dipeendente anche di
d un’altra amministrazione e che eserciti, in quanto a tem
mpo
parziale, una
u libera proffessione. Inoltree, l’esercizio della
de professione legale non puuò riguardare controversie neelle quali sia parte
p
una pubbllica amministrrazione. Tutto ciò non precluude completam
mente il conferrimento di incaarichi di naturra professionale a
dipendentii pubblici. Queesta possibilità,, per esempio, é esercitabile quando l’appaartenenza ad uuna pubblica am
mministrazionee sia
elemento necessario e peculiare
p
per lo svolgimentoo dell’incarico
o stesso, oppurre quando l’am
mministrazionee adotti proceddure
e
a prio
ori una categorria di partecipaanti. La possibilità di eserciziio di
concorsuaali di scelta, daalle quali sarebbe improprio escludere
una liberaa professione noon preclude, ovvviamente, il pootere degli ordiini professionali di valutare ill possesso deglli ulteriori requuisiti
per l’iscrizzione, quali il superamento
s
deegli esami di abbilitazione o il godimento
g
dei diritti civili. Chhiariti i limiti per
p l’esercizio delle
d
libere proffessioni da parrte del personale a tempo parrziale, si precissa che restano fermi
f
gli ordinaamenti di setto
ore per determinnate
categorie professionali
p
a
aventi
un regimee particolare peer le attività exxtraistituzionalii consentite. Ressta ferma, natu
uralmente, anchhe la
possibilitàà, per il personaale a tempo pienno, di iscriversii in albi o elencchi quando quessta é consentitaa dagli ordini riispettivi, pur se con
il divieto - sancito dall’aarticolo 1, comm
ma 60, della leggge 662/96 - dii esercitare quaalsiasi attività ddi lavoro suborrdinato o autonomo
tranne chee la legge o alltra fonte norm
mativa ne preveedano l’autorizzzazione da parrte dell’amminnistrazione di appartenenza
ap
e che
l’autorizzaazione stessa siaa stata concesssa.
4. Conflittto d'interessi
Il passagggio al tempo paarziale può esseere richiesto peer svolgere una
a seconda attivvità, subordinatta o autonoma. In questo casoo, la
prestazionne oraria non deve
d
essere supeeriore alla mettà di quella a teempo pieno. Occcorre inoltre aaccertare se le attività esercitaabili
interferisccono con quellaa ordinaria, e se
s concretizzano occasioni di conflitto d'inteeressi. Queste uultime devono essere
e
valutate non
129
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
solo all’attto della richiessta della trasforrmazione del raapporto ma ancche in seguito. Il
I conflitto é, inffatti, riscontrab
bile sia al momento
della richhiesta, secondoo la comparazzione tra l’atttività istituzion
nale e quella che si vuolee svolgere fuori dell'orario, sia
successivaamente. Per unniformare i prropri indirizzi, le amministra
azioni possono, peraltro, indiividuare a priori alcune attiività
potenzialm
mente in grado di realizzare situazioni
s
di coonflitto. Questa
a facoltà é ora disciplinata daal già citato deecreto legge n. 79,
convertito dalla legge n. 140/1997, che prevede
p
la pubbblicazione di deecreti interminiisteriali per inddividuare le attiività comunque non
3 che aggiungee il comma 58 bis
b all’articolo 1 della legge 6662). Le proposte di decretazione
consentite (si veda articoolo 6, comma 3,
r
ancche gli enti vigiilati dalle ammiinistrazioni risp
pettive. L’individuazione dellee attività non co
onsentite é lascciata
potranno riguardare
all’esame dei singoli casii concreti di connflitto d'interesssi, finché i decrreti di cui si parrla non sarannoo perfezionati.
5. Attivitàà compatibili
Numerose richieste di chiiarimento riguaardano le attività che possono essere svolte dal
d personale a tempo pieno, con l’autorizzazione
dell’amministrazione. I criteri richiam
mati nella preccedente circolare n. 3 restanno confermati quali linee guida per proceddere
r
di autorizzazione. Data
D
la moltepllicità e la variietà della casisstica, é consiglliabile informarre il
all’esame delle singole richieste
ò consente di unniformare il piùù possibile le decisioni
d
assuntte in
personale sui criteri e suulle procedure che si intendonno seguire. Ciò
menti della proocedura di auto
orizzazione, chee possono conddizionare quellle situazioni inn cui
casi similaari. Vanno evittati appesantim
l’attività da
d svolgere noon é programm
mabile dall’inteeressato con un
u congruo annticipo. Situaziooni del generee (riguardanti, per
esempio, articoli
a
su quottidiani o rivistee) sono senz’alttro superabili rilasciando
r
la relativa
r
autorizzzazione non neecessariamentee per
singoli attti ma sulla basee di una richiesta di breve-meddio periodo, sia
a pure previsionnale. Il dipendeente é, comunqu
ue, sempre tenuuto a
fornire inddicazioni non generiche
g
sulle condizioni di svolgimento
s
delle attività ulteeriori. In questoo modo l’amministrazione sarrà in
grado di valutare
v
l'esistennza di elementii idonei a motivvare il rilascio dell’autorizzazio
d
one, o il rifiuto della stessa.
a) Specifi
fiche situazioni di coinvolgimento attivo del dipendente
d
in attività societariie richiedono alcune
a
precisaziioni,
fermo resstando che la paartecipazione a titolo di sempllice socio, esim
me il dipendentee dalla richiesta
a di autorizzazione.
É stato prrospettato il casso della parteciipazione in sociietà agricole a conduzione fam
miliare, situazio
one diffusa in molte
m
realtà terrritoriali. A giudizio di questo Dipartimentto, l’attività rientra tra quellle compatibili solo se l’impeegno
richiesto é modesto e noon abituale o coontinuato duran
nte l’anno. Speetta all’amminisstrazione valuta
are che le modaalità
di svolgim
mento sono tali da non interferrire sull’attività
à ordinaria. L’aaltra situazionee che merita qu
ualche precisazione
riguarda le cariche sociaali. Nell’ambitoo delle società cooperative
c
queesto caso é prevvisto dal Testo unico
u
n. 3 del 1957
1
con riguaardo, originariaamente, alle soole cooperativee tra impiegati pubblici. L’articolo 18 della
a legge 59/19922 ha
esteso questa ipotesi a tutte le cooperaative. Questo sig
gnifica che la partecipazione
p
a cariche socia
ali é ora consenntita
qualunquue sia la naturra e l'attività della coopera
ativa. La questtione é stata ssollevata, in particolare,
p
perr la
partecipaazione a cooperrative del settoore bancario (ccasse rurali), in
i cui é diffusaa la partecipazzione di dipenddenti
pubblici non
n solo come semplici
s
soci. Ciò
C non esime il
i dipendente daal richiedere laa relativa autorrizzazione, che sarà
s
rilasciataa secondo gli usuali
u
criteri della
d
quantità dell’impegno e delle modaliità di svolgimeento. Non va però
p
trascuratoo l’esame dellee specifiche funnzioni svolte da
al dipendente e delle competennze dell’ammin
nistrazione. Glii atti
gestionalii posti in esseree come amminiistratore di cassse rurali potrebbbero avere, inf
nfatti, un notevo
ole impatto esteerno
ed entraree in rapporto d'interferenza
d
coon i compiti istiituzionali.
b) Altra questione
q
che riichiede un chiaarimento ulterio
ore riguarda l’aattività di amministratore di condomini.
c
Si trratta
di attivitàà che può esseree svolta solo quuando l’impegno
o riguarda la cura dei propri iinteressi.
c) Le colllaborazioni o incarichi
i
di connsulenza presso
o altre amminiistrazioni pubbliche richiedon
no necessariamente
l’autorizzzazione della propria amminisstrazione, che valuterà la nonn interferenza con l’attività ordinaria
o
di quuella
ulteriore. Questi criteri valgono anchee per i cosiddeetti scavalchi, cioé
c
le attività,, simili a quellle ordinarie, svvolte
presso unn’altra amminiistrazione delloo stesso compa
arto (per esemppio, incarichi ddi collaborazio
one presso un ente
locale divverso dal proprrio). Presso glii enti locali qu
uesta attività dii collaborazione assume rilievvo particolare, con
carattere,, spesso, di coontinuità. La leegge ha previssto un'apposita disciplina connsentendo ai dipendenti
d
a tem
mpo
parziale degli
d
enti localii di prestare atttività lavorativa
a (anche suborrdinata) con alttro ente locale, con autorizzazione
della proppria amministraazione (si veda l'articolo 17, comma
c
18, L. 1227/1997).
d) La parrtecipazione a convegni
c
e la pubblicazione
p
di
d propri scrittii non necessitanno di autorizzazzione quando sono
s
gratuite.
6. Personaale comandatoo
130
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
La trasforrmazione del rappporto di lavorro richiesta da un dipendente comandato
c
coinnvolge sia l’am
mministrazione in
i cui il dipenddente
presta tem
mporaneamente servizio, sia quuella di apparteenenza. Spetta alla
a prima la valutazione dellee situazioni chee possono motivvare
il differimeento, mentre é la
l seconda che deve formalizzzare la trasform
mazione stessa, poiché
p
il dipenddente fa parte dei
d propri organnici.
D'altra paarte, le condiziooni che hanno determinato
d
l’innteresse ad attiivare il comanddo potrebbero ssubire variazion
ni se la prestazione
lavorativaa diventa ad oraario ridotto.
7. Rientroo al tempo pien
no
La circolaare n. 3 ha foornito indicaziooni anche sullee modalità del rientro dal teempo parziale al tempo pieno
o. Sulla materria é
intervenutto il decreto leggge n. 79 articoolo 6, comma 4),
4) convertito neella legge n. 1440/97, il quale rriduce da tre a due anni l’arcco di
tempo doppo il quale é possibile
p
chiedeere il rientro. Il
I rientro é un vero e proprio diritto, eserccitabile anche quando
q
il postto in
organico non
n é immediattamente disponiibile.
8. Servizi ispettivi
La circolaare n. 3 ha richiiamato la necesssità di renderee immediatamen
nte operante il servizio
s
ispettivvo previsto dalll’articolo 1, com
mma
62, della legge
l
662. L’opperatività dei seervizi ispettivi é condizione ind
dispensabile perr dare la massim
ma effettività al dettato normaativo
e far emerrgere le situaziooni non conforrmi. Tali servizii dovranno cura
are la determinnazione del cam
mpione da sotto
oporre a verificca, e
darne com
municazione alll’Ispettorato per
p la funzionee pubblica, speecificando nelllo stesso tempoo le attività fiinora prodotte.. La
determinazzione del camppione potrà, ad esempio, tenerr conto principa
almente dei segguenti elementi e/o circostanzee (oppure di quuelle
altre che siano
s
ritenute più
p rispondentii alle singole specificità):
sp
la prestazione
p
di lavoro basata su turni, che possono
p
favorirre lo
svolgimento di altre attivvità; mansioni connotate
c
da sppiccata professio
onalità o da eleevato grado di specializzazion
ne o dal possessso di
particolarri attitudini e coonoscenze; titollarità di specifi
fiche abilitazion
ni professionalii; Una volta deciso il campion
ne saranno estrratti,
secondo metodi
m
casuali, un
u certo numerro di nomi tra lee categorie indiividuate nello sttesso campionee. Se i servizi isp
pettivi individuaano,
dopo le prrime indagini, situazioni
s
di duubbio per le quaali si renda neccessario un appprofondimento ddi natura diverssa, ne informanno il
Dipartimeento della funzioone pubblica peerché attivi la Guardia
G
di fina
anza, ai sensi deel citato commaa 62. L’Ispettorrato per la funzione
pubblica sta
s procedendoo alla ricognizioone dei diversi servizi e dei relativi
r
referentti. L’obiettivo é quello di assiicurare il raccoordo
sistematicoo con i vari serrvizi, in vista deello sviluppo deegli accertamen
nti sull’osservannza delle dispossizioni di legge sul tempo parzziale
e sulle inccompatibilità. Quindi,
Q
ciascunaa amministrazioone deve comunicare al Diparrtimento della ffunzione pubbliica l’istituzionee del
servizio isp
spettivo, la suaa composizione o di aver affiddato tale funzio
one ad altro seervizio ispettivoo esistente indiicandone i recaapiti
(indirizzi, telefono, fax).
IL MINISTRO
O PER LA FUNZ
ZIONE PUBBL
LICA
NORME IN MATERIA DI INCOMPATIIBILITÀ DELL'ESSERCIZIO DELLA
A PROFESSIONEE DI AVVOCATO
O
LEGG
GE 25 novembre
e 2003, n. 339
articolo 1
1. Le dispo
osizioni di cui all'articolo 1, co
ommi 56, 56-biss e 57,della leggge 23 dicembree 1996, n. 662, non si applican
no all'iscrizione agli
albi degli avvocati,
a
per i quali restano fermi
f
i limiti e i divieti di cui al
a regio decreto
o-legge 27 novembre 1933, n.
n 1578, converrtito,
con modifficazioni, dalla legge 22 gennaiio 1934, n. 36, e successive mo
odificazioni.
articolo 2.
1. I pubbllici dipendenti che hanno otteenuto l'iscrizion
ne all'albo degli avvocati succcessivamente aalla data di entrrata in vigore della
d
legge 23 dicembre
d
1996,, n. 662, e risulltano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento
m
del rapporto d'impiego, dand
done
comunicazzione al consigglio dell'ordine presso il qualee risultano iscrritti, entro tren
ntasei mesi dalla data di entrrata in vigore della
d
presente legge. In manccanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordin
ni degli avvocatti provvedono alla
cancellazio
one di ufficio deell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendentee, nell'ipotesi di cui al comma 1,
1 ha diritto ad essere reintegrrato nel rapporto di lavoro a te
empo pieno.
3. Entro lo
o stesso termine di trentasei mesi
m di cui al co
omma 1, il pub
bblico dipenden
nte può optare per la cessazio
one del rapportto di
impiego e conseguentem
mente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvvocati.
4. Il dipen
ndente pubblico
o part-time chee ha esercitato l'opzione
l
per laa professione fo
orense ai sensi della presente legge conservaa per
cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno enttro tre mesi dallla richiesta, pu
urché non in so
oprannumero, nella
n
qualifica ricoperta al mom
mento dell'opziione presso l'Am
mministrazione
e di appartenen
nza. In tal caso ll'anzianità restaa sospesa per tutto
il periodo di cessazione dal
d servizio e riccomincia a deco
orrere dalla datta di riammissio
one.
ORDINANZA N. 91
9 ANNO 2009 CORTE COSTITTUZIONALE
131
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
ne
el giudizio di leggittimità costitu
uzionale degli artt.
a
1 e 2 della
a legge 25 nove
embre 2003, n. 339 (Norme in
n materia di
inco
ompatibilità de
ell'esercizio della professione di avvocato)
(omissis)
Ritenuto che
c il Tribunalee ordinario di Napoli,
N
con ordiinanza del 24 giugno
g
2008, haa sollevato, in rriferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41
della Costiituzione, questione di legittim
mità costituzionaale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2
2003, n. 339 (N
Norme in materia di
incompatibilità dell'eserccizio della profeessione di avvocato), nella parrte in cui prevedono, rispettivvamente, che il divieto di eserccizio
della profeessione di avvo
ocato per i dipeendenti pubblicci a tempo parziale ridotto (no
on superiore al 50 per cento del
d tempo pieno) si
applichi an
nche ai dipendeenti già iscritti negli
n
albi degli avvocati
a
alla daata di entrata in
n vigore della m
medesima legge
e n. 339 del 200
03, e
che solo per un breve periodo di tempo
o é possibile eseercitare l'opzion
ne imposta fra pubblico
p
impieggo ed esercizio della professio
one;
che il rimeettente riferisce che un dipen
ndente dell'Avvvocatura dello Stato,
S
con qualifica di operatore amministraativo e in posseesso
dell'abilitaazione all'esercizio della profeessione forensee, aveva chiesto
o all'amministrazione, ai senssi dell'articolo 1,
1 comma 58, della
d
legge 23 dicembre
d
1996, n. 662 (Misuree di razionalizzazione della finaanza pubblica), la trasformazio
one del proprio rapporto di lavvoro
a tempo pieno
p
in rapportto di lavoro a teempo parziale (part-time),
(
al fine di esercitare la professione di avvocato;
che l'amm
ministrazione, co
on decreto del 16 dicembre 20
002, gli aveva negato
n
tale trassformazione, motivando il diniiego con il confflitto
d'interessii che sarebbe scaturito dallaa prosecuzionee del rapporto di lavoro con l'Avvocatura e dal contestu
uale esercizio della
d
profession
ne forense;
che il dipeendente, lamen
ntando l'illegittiimità del dinieggo opposto dall'amministrazio
one, poiché queesta, ai sensi de
el citato articollo 1,
comma 58
8, avrebbe solo dovuto prendeere atto dell'opzione formulata dal ricorrentee, chiedeva dich
hiararsi l'avvenu
uta trasformaziione
del rapporto di lavoro a tempo pieno con l'Avvocatura, in rapportto di lavoro paart-time, con ccondanna dell'aamministrazion
ne al
risarcimen
nto del danno per
p perdita di ch
hance; (omississ)
che la queestione era staata decisa dallaa Corte costituzzionale con pro
onuncia di inam
mmissibilità em
messa in data 22
2 novembre 2006
2
(sentenza n. 390 del 2006
6);
che il rimettente, dopo aver riassunto
o il procedimen
nto e riesaminaato gli atti, ha nuovamente rritenuto necesssario sottoporrre al
vaglio della Corte la qu
uestione di cosstituzionalità deelle disposizion
ni richiamate, ancorché sotto
o il diverso prrofilo del legitttimo
affidamen
nto ingenerato in
i coloro che avvevano già usuffruito della preccedente possib
bilità di esercitare la profession
ne;
che il Trib
bunale di Napo
oli, nel motivarre la non maniffesta infondate
ezza della quesstione, ricostru
uisce l'evoluzione legislativa della
d
disciplina della compatibilità dell'imp
piego pubblico con l'esercizio delle professsioni evidenziiando come il legislatore abbia
progressivvamente abbandonato l'originario criterio deella esclusività della
d
prestazion
ne a favore dellaa pubblica amm
ministrazione fino a
consentiree, con la legge n.
n 662 del 1996
6, la possibilità di
d una prestazio
one lavorativa part-time e dell contestuale essercizio delle lib
bere
profession
ni;
che le dissposizioni censurate, introdottte dalla legge n. 339 del 20
003, hanno esccluso la professsione di avvoccato dall'ambito di
applicazione dall'articolo
o 1, commi 56, 56-bis e 57, deella legge 23 diccembre 1996, n.
n 662 (Misure di razionalizzazione della finaanza
pubblica), ripristinando solo
s
per essa il preesistente reegime di generaale ed assoluta incompatibilitàà con la titolarittà di uffici pubb
blici,
sia pure ricoperti con rap
pporto a tempo
o parziale non su
uperiore al 50 per
p cento del teempo pieno;
che la ratio di quest'ultim
mo intervento legislativo, per quel che é possibile ricavare dai
d lavori parlamentari, risiede, da un lato, nella
n
tutela delll'indipendenza della figura deel difensore strettamente collegata al diritto
o di difesa e, daall'altro, nella tutela
t
del presttigio
del difenso
ore, che nel casso del pubblico
o dipendente paart-time sarebb
be basato non più
p «sulla sua p
professionalità, ma sul suo potere
nell'ambito dell'amminisstrazione, con creazione di una
u clientela al di fuori di una corretta co
oncorrenza pro
ofessionale ed una
commistio
one di interessi privati in attività pubbliche»;
che tanto la disciplina introdotta dalla legge n. 662 del 1996 quanto
o la successiva modifica introd
dotta dalla leggge n. 339 del 2003
2
sono statee sottoposte al giudizio di costituzionalità sottto diversi profili e con differen
nti prospettazioni;
che la Cortte costituzionale, con la senteenza n. 171 del 1999, ha dichiaarato infondate le questioni so
ollevate in via principale da alccune
Regioni reelativamente ai commi 56 e 58
5 dell'articolo 1 della legge n.
n 662 del 1996
6 qualificando le suddette norrme quali «prin
ncipi
fondamen
ntali della legislazione statale»
», idonei come tali a vincolare
e anche la poteestà legislativa delle Regioni e,
e con la successsiva
sentenza n. 189 del 200
01, ha dichiaratto infondate lee questioni solle
evate in via inccidentale nei cconfronti delle stesse disposizzioni
della leggee n. 662 del 199
96;
che la Corrte, con la senttenza n. 390 deel 2006, ha dich
hiarato infondaata anche la qu
uestione di costtituzionalità degli artt. 1 e 2 della
d
legge n. 339
3 del 2003, ritenendo non manifestamen
nte irragionevo
ole la scelta deel legislatore «
«di escludere la sola professiione
132
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
forense daal novero di queelle – e cioé di tutte le altre peer l'esercizio de
elle quali é presscritta l'iscrizion
ne in un albo – alle quali i pub
bblici
dipendentti a part-time cosiddetto rid
dotto possono accedere», in
n quanto non può ritenersi priva di qualssiasi razionalità la
valutazion
ne – operata daal legislatore – di maggiore peericolosità e fre
equenza dei posssibili inconven
nienti derivanti dalla commistiione
tra pubblicco impiego e prrofessione forense, rispetto a quella che é relativa all'esercizio delle altre libere professio
oni;
che, a paarere del rimettente, con la citata senten
nza, la Corte non
n
si é pronu
unciata sul divverso problema della legittim
mità
costituzion
nale di tale discciplina nella parrte in cui estend
de i suoi effetti anche a coloro
o che erano già iscritti negli alb
bi degli avvocatti ed
esercitavano la professio
one sulla base della
d
disciplina preesistente
p
e, quindi, sulla leegittimità del diivieto sopravve
enuto di continu
uare
l'esercizio dell'attività pro
ofessionale già legittimamentee intrapresa;
che, quantto alla non manifesta infondaatezza, il rimetttente, dopo ave
er affermato di essere consap
pevole che il leggislatore é liberro di
introdurree nuove dispossizioni anche opposte
o
a queelle in vigore, purché non co
ontrastanti con
n le norme co
ostituzionali e non
irragionevvoli, tuttavia prrecisa che, a su
uo parere, dataa la continuità dell'esperienzaa giuridica, il cambiamento e l'innovazione non
possono essere
e
espressio
one semplicemente di «una caapricciosa volubilità del legislaatore», «tanto più quando, co
ome nella specie, é
in gioco un bene della viita, come il lavo
oro, costituzion
nalmente prote
etto e anzi card
dine dell'intero sistema costitu
uzionale (artt. 1,
1 4,
35 e 41 Co
ost.), strettamente connesso col
c fondamentaale principio di autodetermina
a
zione del singolo»;
che tale principio acqu
uisterebbe un rilievo costitu
uzionale, limitaando la portata della discreezionalità legisslativa, allorch
hé il
cambiameento incida su situazioni
s
e rap
pporti giuridici già
g in atto e no
on solo nel caso
o di norme pro
opriamente retrroattive, ma an
nche
nei casi, più numerosi, in cui la nuova disciplina, pur operando tecniccamente solo peer il futuro, pro
oduce i suoi effe
etti su rapporti che
si prolungaano nel tempo (rapporti di durata), alterando
o gli equilibri preesistenti, faceendo venir men
no o modificando profondameente
situazioni giuridiche già acquisite e tu
uttora suscettib
bili di operare e di essere faatte valere, vu
ulnerando, in sostanza,
s
la steessa
«certezza del diritto»;
che, in talee ipotesi, la libeertà o discrezio
onalità del legisslatore incontraa il limite derivaante dall'esigen
nza di tener con
nto delle situazzioni
giuridiche soggettive «di coloro che han
nno agito facendo affidamento
o sul quadro no
ormativo in vigo
ore, su di esso misurando
m
porttata,
effetti e prospettive
p
del loro agire e del loro sceglierre» in quanto «la
« "certezza del
d diritto" – vaalore unanimem
mente considerato
primario e di rilievo costtituzionale – non consiste so
olo nel potere in
i ogni momen
nto stabilire co
on sicurezza quale é la normaativa
vigente e quali
q
ne sono gli
g effetti, ma an
nche nel confidare ragionevolm
mente nella staabilità dell'ordin
namento, e cioé
é nel fatto che ogni
o
cambiameento di regole abbia una sua oggettiva ragione giustificatrrice e rispetti le
l legittime asp
pettative conso
olidatesi sulla base
b
delle regole preesistenti»
»;
che questto principio, secondo il Tribun
nale di Napoli, sarebbe stato
o affermato dalla giurisprudenza costituzion
nale a partire dalla
d
sentenza n.
n 349 del 1985
5, riguardante la materia penssionistica, e succcessivamente sarebbe stato ribadito dalle sentenze
s
n. 822
2 del
1988, n. 573 del 1990, n. 390 del 1995, sempre
s
in mateeria pensionistiica;
che, dunq
que, interventii legislativi mo
odificativi in pejus
p
di situaziioni soggettivee attinenti a rrapporti di durata non posssono
arbitrariam
mente frustraree l'affidamento
o dei cittadini fondato
f
sulla situazione
s
norm
mativa preesisttente senza vio
olare il principio di
ragionevolezza di cui all'aarticolo 3 della Costituzione, nonché,
n
in ragio
one degli intereessi nella speciee coinvolti, gli artt. 4, 35 e 41 della
d
stessa Cosstituzione, relattivi alle garanziee del lavoro e della
d
libertà di in
niziativa economica, anche sotto il profilo de
ella concorrenzaa;
che, nel caaso di specie, ill legislatore aveeva espressamente consentito
o e anzi incoragggiato con le norme del 1996
6 la possibilità che
c i
pubblici diipendenti a tem
mpo parziale no
on superiore al 50 per cento accedessero
a
aglli albi professio
onali, fra cui gli albi degli avvocati,
salvo poi, con la legge del
d 2003, rovessciare tale impo
ostazione, vietaando l'accesso agli albi degli avvocati senzaa tener conto della
d
posizione di coloro che avevano già effettuato
e
la lo
oro scelta sullaa base della no
ormativa preessistente, facend
do affidamento
o su
disposizion
ni (quelle conteenute nella leggge n. 662 del 19
996) ritenute pienamente
p
legittime dalle sen
ntenze n. 89 de
el 2001 e n. 171
1 del
1999 dellaa Corte costituzzionale e, addirrittura, da quesst'ultima, ricono
osciute come «principi
«
fondam
mentali», espre
essivi di un diseegno
legislativo organico e di lungo periodo, volto
v
a favoriree l'efficienza am
mministrativa e la concorrenza nei servizi proffessionali;
che, pertaanto, secondo ili rimettente, tale
t
affidamentto non potrebb
be essere frustrrato da un «esstemporaneo» ripensamento, pur
legittimo, del legislatoree mentre, nel necessario
n
bilaanciamento fra la discrezionaalità del legislatore e le aspe
ettative legittim
me e
consolidatte dei professio
onisti già iscrittti negli albi, non si possono che ritenere preevalenti questee ultime, impon
nendo di esclud
dere
l'applicazio
one (sostanziallmente retroatttiva) del nuovo
o regime restriittivo a coloro che già da tem
mpo erano iscrritti negli albi degli
d
avvocati alla data di entraata in vigore deella legge n. 339
9 del 2003;
che é inteervenuto in giudizio il Presideente del Consiglio dei ministri, rappresentato
o e difeso dall''Avvocatura generale dello Sttato,
chiedendo
o che la questio
one venga dichiarata inammisssibile o infondata;
133
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
che la difeesa statale rich
hiama la senten
nza n. 390 del 2006
2
con la qu
uale la Corte Co
ostituzionale haa definito il giu
udizio di legittim
mità
costituzion
nale delle stessse disposizioni della legge n. 339 del 25 novvembre 2003, promosso
p
dallo
o stesso Tribunale nell'ambito
o del
medesimo
o giudizio, dichiarando l'inamm
missibilità della questione per la sua irrilevanzza nel giudizio a quo;
che, a parrere dell'Avvocaatura dello Statto, le ragioni di inammissibilittà poste a basee della citata pronuncia non sono
s
state presse in
considerazzione dal Tribu
unale di Napo
oli, che nella motivazione
m
de
ella nuova ordinanza di rimeessione non ha apportato alcun
argomento
o idoneo a supeerare l'effetto preclusivo
p
dellaa segnalata insu
ussistenza del reequisito della rilevanza;
che, comu
unque, quanto rilevato nella seentenza n. 390 del 2006 sareb
bbe senz'altro riproponibile
r
an
nche in riferime
ento alla ordinaanza
in esame la quale, quindii, dovrebbe essere dichiarata inammissibile;
i
che, nel merito,
m
la difesaa statale richiam
ma la sentenza n. 390 del 200
06 con la qualee la Corte ha giàà dichiarato no
on manifestameente
irragionevvole la scelta operata
o
dal leggislatore, non potendo
p
ritene
ersi priva di qu
ualsiasi razionalità una valutaazione di magggiore
pericolosittà e frequenza di inconvenien
nti derivanti dalla specifica “co
ommistione” traa pubblico impiego e libera prrofessione forense,
a differenzza di tutte le alttre attività proffessionali per l'eesercizio delle quali
q
é prescritta l'iscrizione in
n un albo;
che, quan
nto alla disciplina transitoria,, l'articolo 2 della
d
legge n. 339 del 2003 avrebbe comunque riconossciuto la posiziione
differenziaata di coloro ch
he già avevano esercitato l'opzzione attribuendo loro la facoltà di scegliere tra il mantenim
mento del rapporto
di impiego
o e l'esercizio deella professionee forense entro
o il termine di 36 mesi dall'entrata in vigore d
della legge stesssa;
che si son
no costituiti il ricorrente
r
nel giudizio princip
pale e l'interve
eniente ADIP (A
Avvocati dipend
denti pubblici a tempo parziaale),
entrambi ribadendo
r
le raagioni a sostegn
no dell'illegittim
mità costituzionale delle normee impugnate;
che le parrti ritengono su
uperabile il profilo di inammisssibilità rilevato
o dalla Corte neella precedentee sentenza perrché il ricorrentte, a
seguito deel procedimento
o cautelare con
nclusosi favorevvolmente, era già
g iscritto all'Ordine degli Avvocati di Isernia;;
che, inoltrre, quanto alla non
n manifesta infondatezza, lee parti sviluppaano le stesse arggomentazioni d
dell'ordinanza di
d rimessione;
che, in prossimità
p
dell''udienza, il riccorrente nel giudizio
g
a quo
o ha presentatto una memo
oria con la qu
uale aggiunge alle
argomentaazioni già espo
oste circa la rileevanza e la fond
datezza della questione,
q
quella della possibiile disparità di trattamento ch
he si
sarebbe veenuta a determ
minare nell'amb
bito dei dipendeenti pubblici a seguito
s
dell'app
provazione del decreto legge 25 giugno 2008
8, n.
112 (Dispo
osizioni urgenti per lo sviluppo
o economico, laa semplificazion
ne, la competitiività, la stabilizzzazione della fin
nanza pubblica e la
perequazione tributaria)), convertito, con
c modificazio
oni, dalla legge
e 6 agosto 2008, n. 133, ch
he, all'articolo 72, ha previsto la
possibilità di richiedere l'esonero dal servizio nel corso
o del quinquenn
nio antecedentee la data di matturazione della anzianità masssima
contributivva di 40 anni co
on un trattamento temporaneeo pari al cinquaanta per cento di quello comp
plessivamente goduto;
g
che, in taal modo, si sarebbe determiinata una disp
parità di trattamento tra i dipendenti
d
pub
bblici che godo
ono del 50% della
d
retribuzion
ne complessivaa ai quali, comee incentivo al prepensioname
p
ento, viene datta la possibilità di svolgere un
n lavoro autono
omo
(come la professione
p
di avvocato)
a
senza alcuna limitazione, e coloro
o che, come il ricorrente, hann
no chiesto il co
ollocamento in part
time prop
prio al fine di poter svolgeree la profession
ne e, successivvamente, si son
no visti negaree questo loro diritto dalla leegge
censurata;;
che, infinee, la difesa della parte privataa richiama la sentenza della V sezione dellaa Corte europea dei diritti dell'uomo in dataa 19
luglio 2007 con la quale si é riaffermatto il principio della certezza del diritto comee patrimonio co
omune della traadizione degli Stati
S
contraentii, principio che sopporta eccezzioni solo se giu
ustificate dal so
opraggiungere di
d rilevanti circo
ostanze di ordin
ne sostanziale;
che, in pro
ossimità dell'ud
dienza, anche l'aassociazione deegli avvocati dip
pendenti pubbllici a tempo parrziale ha presen
ntato una mem
moria
con la quaale ha ribadito le proprie argom
mentazioni a so
ostegno della rilevanza e della non manifesta infondatezza della
d
questione;
che, secon
ndo l'associazio
one, la fattispeccie in esame sarebbe analoga a quella decisaa con la sentenzza n. 399 del 20
008 con la quale la
Corte, nell dichiarare l'illegittimità costtituzionale dell'articolo 86, comma
c
1, del decreto legislaativo 10 settem
mbre 2003, n. 276
(Attuazion
ne delle delegh
he in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 feebbraio 2003, n. 30), ha riten
nuto
irragionevvole la norma in
n relazione al saacrificio degli interessi che le parti
p
avevano reegolato nel risp
petto della disciplina preceden
nte;
Considerato che il Tribun
nale ordinario di
d Napoli ha so
ollevato questio
one di legittimità costituzionaale degli artt. 1 e 2 della leggee 25
novembree 2003, n. 339
9 (Norme in materia
m
di incompatibilità delll'esercizio della professione di avvocato), nella parte in cui
prevedono
o, rispettivameente, che il divvieto di eserciziio della professione di avvoccato per i dipendenti pubblici a tempo parzziale
ridotto (no
on superiore al 50 per cento del
d tempo pieno
o) si applichi an
nche ai dipendeenti già iscritti n
negli albi degli avvocati
a
alla datta di
entrata in vigore della medesima
m
legge n. 339 del 2003 e che é possibile esercittare l'opzione iimposta fra pu
ubblico impiego
o ed
esercizio della
d
profession
ne solo entro un
n breve periodo
o di tempo;
134
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
che, a pareere del rimettente, le norme censurate
c
violerebbero gli articoli 3, 4, 35 e 41
4 della Costituzione, in particolare perché «d
data
la continu
uità dell'esperieenza giuridica, il cambiamentto e l'innovazio
one devono tro
ovare fondameento in nuove ragioni o in nuovi
apprezzam
menti lato sensu politici, e non
n possono esseere espressione
e semplicementte di una capricciosa volubilittà del legislatorre: e
ciò tanto più
p quando, co
ome nella speciie, é in gioco un bene della vita, come il lavvoro, costituzionalmente prote
etto e anzi card
dine
dell'intero
o sistema costituzionale, stretttamente connesso col fondam
mentale principio
o di autodeterm
minazione del singolo»;
s
che, secon
ndo il Tribunalee di Napoli, sareebbe violato il legittimo affidaamento di colorro che avevano
o già effettuato
o la loro scelta sulla
s
base dellaa normativa preesistente, esp
pressiva di un disegno legislaativo organico e di lungo periodo, volto a favorire
f
l'efficieenza
amministrrativa e la concorrenza nei serrvizi profession
nali e ritenuta costituzionalme
c
ente legittima d
dalle sentenze n. 89 del 2001 e n.
171 del 19
999 di questa Co
orte;
che la queestione é manifeestamente inam
mmissibile;
che il meedesimo rimetttente ha già sollevato sotto
o diverso proffilo, nel corso dello stesso grado di giud
dizio, questionee di
costituzion
nalità degli arttt. 1 e 2 della leggge n. 339 del 2003;
2
che, con laa sentenza n. 390 del 2006, la predetta questtione é stata diichiarata manifestamente inam
mmissibile per difetto di rilevaanza
in quanto il giudizio a qu
uo aveva origin
ne dal rifiuto dell'Amministrazzione di consen
ntire la trasform
mazione del raapporto di lavoro a
tempo pieeno in rapporto
o di lavoro a teempo parziale, rifiuto fondato
o sul disposto dell'articolo
d
58 della legge 23 dicembre 1996
6, n.
662 (Misure di razionalizzazione della fiinanza pubblicaa), a norma del quale l'Ammin
nistrazione ha ill potere di negaare il suo conseenso
alla domanda del dipend
dente ove ciò «comporti
«
un co
onflitto di interressi con la speecifica attività d
di servizio svoltta dal dipenden
nte»
senza chee, pertanto, ven
nga in rilievo il divieto di iscrizione all'albo degli avvocatii introdotto daalla legge n. 33
39 del 2003, ovve il
diniego deell'Amministrazione sia ritenutto legittimo;
che, anchee a prescinderee dalla circostan
nza che il rimetttente non attrib
buisce l'adeguaato rilievo alla d
doppia tutela prevista dall'articolo
2 della leggge in questione a favore dei soggetti che so
olo dopo un am
mpio termine daall'entrata in viigore della nuova normativa sono
s
tenuti ad effettuare
e
la scelta tra le due attività ritenutee incompatibili (cioé fino a tree anni per l'eserrcizio dell'opzio
one e fino ai cin
nque
anni succeessivi per l'eveentuale riammissione in servvizio), in ogni caso, secondo la costante ggiurisprudenza costituzionale, «in
presenza di
d una pronunccia avente conttenuto decisorio
o, come é quellla che abbia acccertato un difeetto di rilevanzza non modificaabile
dal giudicee a quo, non é consentito al medesimo rim
mettente riprop
porre nel medeesimo giudizio lla stessa questtione, poiché ciò si
concretereebbe nella im
mpugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile aalla stregua dell'ultimo
d
com
mma
dell'articolo 137 della Costituzione» (ord
dinanze nn. 417
7 e 333 del 200
08; n. 63 del 200
04, n. 87 del 20
000)»;
Visti gli arttt. 26, secondo
o comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costtituzionale.
Per Questi Motivi
LA
A CORTE COSTIT
TUZIONALE
DICHIARA
A LA MANIFESTA
A INAMMISSIB
BILITÀ DELLA QU
UESTIONE DI LEGITTIMITÀ CO
OSTITUZIONALEE DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEG
GGE
25 NOVEM
MBRE 2003, N.
N 339 (Normee in materia di incompatibilittà dell'esercizio della professione di avvoccato), sollevataa, in
riferimentto agli artt. 3, 4,, 35 e 41 della Costituzione,
C
daal Tribunale ord
dinario di Napo
oli con l'ordinan
nza in epigrafe
135
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
DISCIPLINA
A SPERIMENTALLE DEL TELELAV
VORO
articolo
o 24 CCNL integgrativo 1998/01
1. Il telelaavoro determin
na una modificazione del luoggo di adempim
mento della preestazione lavorrativa, realizzab
bile con l’ausilio di
specifici sttrumenti telematici, nelle form
me seguenti:
e dell’attività lavorativa dal do
omicilio del dipe
endente,
a) telelavoro domiciliaree, che comportaa la prestazione
f
del lavoro a distanza come
c
il lavoro decentrato daa centri satellitte, i servizi di rete e altre fo
orme
b) altre forme
flessibili anche
a
miste, ivi comprese queelle in alternanza, che comporrtano la effettu
uazione della prrestazione in lu
uogo
idoneo e diverso dalla seede dell’ufficio al quale il dipendente é asseggnato.
2. Le amm
ministrazioni, co
onsultano preveentivamente i soggetti
s
sindacaali di cui all’artiicolo 8, c. 1 del CCNL 16/02/1
1999, sui conteenuti
dei progettti per la sperim
mentazione deel telelavoro prrevisti dall’articcolo 3 del DPR 8/3/1999 n. 70
0. A livello di amministrazion
a
ne le
modalità di realizzazion
ne dei progettti e l’ambito delle professiionalità impieggate mediantee il telelavoro sono oggetto
o di
dro sottoscritto
o il 23 marzo 20
000.
concertaziione con le procedure stabilitee dall’articolo 3 del CCNL quad
3. La postaazione di lavoro
o deve essere messa
m
a disposizione, installatta e collaudata a cura e a spesse dell’amminisstrazione, sul quale
gravano i costi di manuteenzione e di geestione dei sisteemi di supporto
o per i lavoratori. Nel caso di ttelelavoro a domicilio, può esssere
installata una linea teleefonica dedicatta presso l’abittazione del lavvoratore con oneri
o
di impian
nto e di eserccizio a carico degli
d
ntivati nel proggetto di telelavo
oro. Lo stesso progetto preveede l’entità dei rimborsi, anch
he in
amministrrazioni, espresssamente preven
forma forffetaria, delle sp
pese sostenute dal lavoratore per consumi en
nergetici e teleffonici.
4. I parteccipanti ai progettti sperimentali di telelavoro sono
s
individuatti secondo le prrevisioni di cui aall’articolo 4 de
el CCNL quadro
o del
23 marzo 2000.
5. Le amm
ministrazioni deffiniscono, in relazione alle carratteristiche dei progetti da reealizzare, di inteesa con i dipend
denti interessatti, la
frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, ch
he non può esse
ere inferiore ad
d un giorno perr settimana, nelll’ambito dei crriteri
definiti ai sensi del comm
ma 2.
6. L’orario
o di lavoro, a tempo pieno o neelle diverse forme del tempo parziale, viene Il rapporto di laavoro: costituziione e svolgimeento
distribuito
o nell’arco dellaa giornata a diiscrezione del dipendente in relazione all’atttività da svolggere, fermo resstando che in ogni
giornata di
d lavoro il dipen
ndete deve esssere a disposizio
one per comunicazioni di servvizio in due periiodi di un’ora ciascuno concorrdati
con l’amm
ministrazione neell’ambito dell’’orario di servizio; per il perssonale con rapporto di lavoro
o a tempo parzziale orizzontalle, il
periodo é unico con du
urata di un’oraa. Per effetto della autonom
ma distribuzionee del tempo d
di lavoro, non sono configurabili
prestazion
ni supplementari, straordinariee notturne o festive né perme
essi brevi ed altrri istituti che co
omportano ridu
uzioni di orario.
7. Ai fini della
d
richiesta di
d temporaneo rientro del lavo
oratore presso la sede di lavoro, di cui all’artticolo 6 commaa 1, ultimo periiodo
dell’accord
do quadro del 23/3/2000,
2
perr “fermo prolun
ngato per cause
e strutturali”, si intende una in
nterruzione del circuito telemaatico
che non sia prevedibilmeente ripristinabiile entro la stesssa giornata lavvorativa.
8. L’amministrazione deffinisce in sede di contrattazio
one integrativa nazionale di amministrazion
a
e, le iniziative di formazione che
o carattere di specificità e di
d attualità neell’ambito di quelle
q
espressaamente indicatte dall’articolo 5, commi 5 e 6
assumono
dell’accord
do quadro del 23/03/2000;
2
utilizza, a tal fine, le risorse desttinate al progettto di telelavoro
o.
9. Nel caaso di rientro definitivo neella sede ordin
naria di lavoro
o e qualora siano
s
interven
nuti mutamentti organizzativii, le
amministrrazioni attivano opportune iniziative di aggiornamento
a
o professionalee dei lavorato
ori interessati per facilitarne il
reinserimeento.
10. Il lavo
oratore ha il do
overe di riservaatezza su tutte le informazion
ni delle quali veenga in possessso per il lavoro
o assegnatogli e di
quelle derrivanti dall’utiliizzo delle appaarecchiature, dei programmi e dei dati in essi
e contenuti. In nessun caso
o il lavoratore può
eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzaturre assegnategli senza prevvia autorizzaziione
dell’amministrazione.
n
delle risorse destinate al finanziaamento della sp
perimentazionee del telelavoro
o, stipulano polizze
11. Le amministrazioni, nell’ambito
assicurativve per la coperttura dei seguen
nti rischi:
136
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
- danni allle attrezzaturee telematiche in
n dotazione de
el lavoratore, co
on esclusione d
di quelli derivan
nti da dolo o co
olpa
grave;
miliari del lavorratore, derivantti dall’uso dellee stesse attrezzaature;
- danni a cose o personee, compresi i fam
- copertura assicurativa INAIL.
12. La verifica delle cond
dizioni di lavoro
o e dell'idoneitàà dell'ambiente
e di lavoro avviiene all'inizio dell'attività e pe
eriodicamente ogni
o
c
preventivamentee con l'interesssato i tempi e le
e modalità di accesso presso iil domicilio. Copia del documeento
sei mesi, concordando
di valutazione del rischio
o, ai sensi delll’articolo 4, comma 2, d. lgs.. 626/1994, é inviata
i
ad ogni dipendente per
p la parte che lo
n
al rapprresentante dellla sicurezza.
riguarda, nonché
13. La contrattazione inteegrativa nazion
nale di amministrazione definissce il trattamen
nto accessorio ccompatibile con la specialità della
d
ne nell’ambito delle
d
finalità ind
dicate nell’articcolo 32 del CCN
NL del 16 febbrraio 1999 Le rellative risorse so
ono ricompresee nel
prestazion
finanziameento complessivo del progetto
o.
14. É istituito, presso l’A
ARAN, un osseervatorio nazionale a compossizione paritetica con la parttecipazione di rappresentanti del
d settore e delle organizzazio
oni sindacali firm
matarie del pre
esente CCNL ch
he, con riunionii almeno annuaali, verifica l'utillizzo
Comitato di
dell'istituto nel comparto
o e gli eventualii problemi.
utto quanto non previsto dal presente artico
olo si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in
n data 23 marzzo 2000 e al D..P.R.
15. Per tu
70/1999.
Accordo quadro su
ul telelavoro sottoscritto ill 23/03/2000
o quadro naazionale sul telelavoro nelle
n
pubblich
he amministrazioni, in aattuazione de
elle disposizioni
“Accordo
contenutte nell'articolo
o 4, comma 3,
3 della L. 16 giugno
g
1998, n. 191.” G.U.. 21 aprile 200
00, n. 94
A PER LA RAPPR
RESENTANZA NEEGOZIALE DELLLE PUBBLICHE AMMINISTRAZI
A
IONI
L'AGENZIA
A seguito del parere favo
orevole espressso sull'ipotesi di
d accordo quad
dro sul telelavo
oro dal coordin
namento dei comitati di settorre in
e
dalla Corte
C
dei conti in data 15 otttobre 1999, vissto il
data 22 seettembre 1999, vista la certifficazione negativa dei costi espressa
parere favorevole espreesso in data 9 dicembre 1999 dal coorrdinamento deei comitati di settore sull'adeguamento delle
d
nti deliberato dalle
d
quantificazioni dei costi contrattuali alle osservazionii della Corte dei conti, visto il referto dellaa Corte dei con
unite in data 19
9 gennaio 2000, visto l'invito formulato
f
all'A
ARAN nella sedu
uta del 25 febb
braio 2000 dal coordinamento
c
o dei
sezioni riu
comitati di
d settore perch
hé si proceda ad
a una rapida definizione
d
dell'accordo colletttivo sul telelavvoro, il giorno 23
2 marzo 2000 alle
ore 16 le parti
p
sottoscrivo
ono l'allegato accordo
a
sul teleelavoro nelle pu
ubbliche ammin
nistrazioni,
in attuazio
one delle dispossizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, della
d
legge 16 giugno 1998, n. 191.
Per l'ARAN
N: il Presidente;;
I rappresentanti delle segguenti Confedeerazioni sindacaali: CGIL, CISL, UIL,
U CONFSAL, CISAL,
C
COSMED,, CIDA.
Articolo 1
Amb
bito di applicaziione e durata
nte accordo quaadro si applica al personale dipendente delle
e pubbliche am
mministrazioni d
di cui all’articolo 1, comma 2,, del
1.Il presen
decreto legislativo 3 febb
braio 1993, n. 29.
2
Considerato il carattere sperimentale
s
dell’istituto, all’inizio del secondo biennio di applicazione
a
le parti valuteranno l’opportunittà di
m
o inteegrazioni anchee sulla scorta de
elle valutazioni dell’Osservatorio di cui all’articolo 7.
procederee ad eventuali modifiche
Articolo 2
Finalità e obiettivi del
d telelavoro
1. Le partti convengono preliminarmeente sul fatto che
c le potenziaalità positive del
d telelavoro, sul piano sociaale ed econom
mico,
necessitan
no di appropriatte regole e stru
umenti idonei ad assicurare:
a) alla pub
bblica amministtrazione la conccreta possibilitàà di avvalersi funzionalmente di
d tale forma dii flessibilità lavo
orativa;
137
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
b) al lavoratore di sceglieere una diversa modalità di prestazione del laavoro, che com
munque salvaguardi in modo effficace il sistem
ma di
relazioni personali
p
e colleettive espressivve delle sue leggittime aspettative in termini di formazione e crescita proffessionale, sensso di
apparteneenza e socializzaazione, informaazione e partecipazione al contesto lavorativo
o e alla dinamicca dei processi innovatori.
Articolo 3
ndacali
Relazioni sin
s
criterii di responsab
bilità, correttezzza, trasparenzza e tempestivvità; gli istitutti di
1.Le relazzioni sindacali si svolgono secondo
partecipazzione sindacalee debbono esseere attivati e conclusi
c
in tempi strettamentte congrui rispeetto all’avvio e all’attuazionee dei
progetti.
ministrazioni con
nsultano preventivamente le OO.SS.
O
sui conttenuti dei progeetti di cui all'artticolo 3 del DP
PR 8 marzo 1999
9, n.
2. Le Amm
70.
3. A livello di Amminisstrazione, la co
oncertazione ha
h per oggetto
o le modalità di realizzazion
ne dei progettti e l’ambito delle
d
nalità impiegatee mediante il teelelavoro.
profession
La concerttazione si svolge in appositi inccontri che iniziaano entro quarantotto ore dallla data di ricezione della richiesta.
Nella conccertazione le paarti verificano la possibilità di un accordo me
ediante un conffronto che devee, comunque, concludersi
c
enttro il
termine massimo
m
di ventti giorni dalla su
ua attivazione; dell’esito
d
della concertazione è redatto verbaale dal quale rissultino le posiziione
delle parti nelle materie oggetto
o
della sttessa.
o di Amministrrazione, la conttrattazione inteegrativa determ
mina gli eventu
uali adattamentti della disciplina del rapportto di
4. A livello
lavoro resi necessari dallee particolari condizioni della prestazione.
p
Decorsi trrenta giorni dall’inizio delle trattative senzaa che sia stato raggiunto l’acccordo, le partii riassumono laa rispettiva libertà
d’iniziativaa.
5. Nell’am
mbito di ciascun comparto, la contrattazione
c
s
leegati alle specifficità del comparto
potrà disciplinaare gli aspetti strettamente
e, in particcolare:
a)
criteeri generali per l’esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzaazione;
b)
criteeri generali per l’articolazione del tempo di laavoro e per la determinazione delle fasce di rreperibilità telematica;
c)
form
me di copertura assicurativa deelle attrezzature in dotazione e del loro uso;
d)
iniziaative di formazione legate allaa specificità del comparto.
etti di telelavoro
o
Assegnazione ai proge
Articolo 4
l. Nell'amb
bito dei progettti di telelavoro di cui all'articolo 3 del DP
PR 8 marzo 19
999, n. 70, l’Am
mministrazione
e procederà co
on le
modalità previste
p
dall’artticolo 4 dello sttesso DPR n. 70
0 all’assegnazio
one a posizioni di
d telelavoro deei lavoratori che
e si siano dichiaarati
disponibilii a ricoprire deette posizioni, alle condizionii previste dal progetto,
p
con priorità
p
per coloro che già svvolgano le relaative
mansioni o abbiano espeerienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale
t da consenttire di operare in autonomia nelle
n
attività di competenza.
2. In caso di richieste sup
periori al numerro delle posizioni l’Amministraazione utilizzerrà i seguenti critteri di scelta:
o del luogo di laavoro;
a)
situaazioni di disabilità psico-fisichee tali da renderre disagevole il raggiungimento
b)
esigeenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenzee di cura nei con
nfronti di familiiari o conviventti, debitamente
e certificate;
c)
magggiore tempo di percorrenza daall’abitazione del
d dipendente alla sede.
3. L'asseggnazione a progetti di telelavvoro deve con
nsentire al lavo
oratore pari op
pportunità, quanto a possibiilità di carrieraa, di
partecipazzione a iniziative formative e di
d socializzazion
ne rispetto ai lavvoratori che op
perano in sede.
4. L'assegnazione a proggetti di telelavo
oro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; ttale assegnazione è revocabiile a
richiesta del
d lavoratore, quando sia trascorso il perriodo di tempo
o indicato nel progetto e neel rispetto di ulteriori
u
condizzioni
eventualm
mente previste nello stesso progetto (ad ess.: che vi sia un
n sostituto), o d'ufficio da paarte dell'ammin
nistrazione. In tale
ultimo casso, la riassegnaazione alla sedee di lavoro origginaria deve avvvenire con mod
dalità e in temp
pi compatibili con
c le esigenzee del
lavoratoree, e comunque entro 10 giornii dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel caso di
d cui al commaa 2, lettera b), oppure
o
nel term
mine
previsto dal progetto.
ormità all’artico
olo 3, comma 6,
6 del citato DPR n. 70, il dirige
ente, sulla basee di quanto preevisto dal proge
etto, può esercitare
5. In confo
le sue funzzioni svolgendo
o parte della pro
opria attività in
n telelavoro.
Po
ostazione di lavo
oro e adempim
menti dell’Ammiinistrazione
Articolo 5
138
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1.Il telelavvoro si realizza secondo le mo
odalità previstee dal progetto, quali lavoro a domicilio, lavo
oro mobile, deccentrato in centtri –
satellite, servizi
s
in rete o altre forme fleessibili anche miste,
m
ivi comprese quelle in alternanza,
a
com
munque in luoggo idoneo, dovee sia
tecnicameente possibile laa prestazione “aa distanza”, divverso dalla sede
e dell’ufficio al quale
q
il dipendeente è assegnatto.
2.Le spesee per l'installazzione e la manutenzione dellaa postazione di
d telelavoro, che
c può esseree utilizzata escllusivamente peer le
attività atttinenti al rapporto di lavoro, sono a carico dell'amministrrazione; sono, del pari, a cariico dell’amministrazione le sp
pese
relative al mantenimentto dei livelli di sicurezza. Lee attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie peer lo
oro, vengono co
oncesse in com
modato gratuito
o al lavoratore per la durata d
del progetto. Laa contrattazion
ne di
svolgimento del telelavo
me di coperturaa assicurativa delle attrezzaturre in dotazione e del loro uso.
comparto prevederà form
r
che nessun dispositivo di controllo può essere atttivato all’insapu
uta dei lavorato
ori, l'amministrazione è tenutaa ad
3. Fermo restando
informare il lavoratore circa le modalità attraverso le quali avvie
ene la valutazione del lavoro
o prestato. I dati
d raccolti peer la
valutazion
ne della prestazzione del lavorratore nel rispeetto di tali modalità possono
o essere utilizzaati ai fini dell’e
esercizio dei po
oteri
datoriali.
d
con fre
equenza media da definirsi evventualmente nella contrattaziione
4. Ciascun progetto preveederà la possibilità che siano disposti,
odici del lavorattore presso la sede
s
di lavoro.
di comparrto, rientri perio
5. L'amministrazione deve garantire ch
he la prestazio
one di telelavo
oro si svolga in
n piena conform
mità con le no
ormative vigentti in
mazione necesssaria
materia dii ambiente, sicurezza e salutee dei lavoratori. L’amministrazzione è tenuta a fornire al lavvoratore la form
perché la prestazione di lavoro sia effeettuata in cond
dizioni di sicure
ezza per sé e per
p le persone che eventualm
mente vivono negli
n
ambienti prossimi
p
al suo spazio lavorativvo.
6. Le amministrazioni, nell'ambito deelle attività fo
ormative dedicate ai lavoratori, prevedono
o l'effettuazion
ne di iniziativee di
s
tendeente a garantirre un adeguato
o livello di pro
ofessionalità e socializzazione
e per gli addetti al
formazione generale e specifica
o. Specifiche iniziative formative saranno rivvolte, altresì, ai
a dirigenti degli uffici e dei sservizi nel cui ambito
a
si svolggano
telelavoro
attività di telelavoro.
no essere assiccurate forme di comunicazion
ne tempestiva – ivi compreso
o l’utilizzo dell’ee-mail – per re
endere partecip
pe il
7. Debbon
lavoratoree delle informazzioni di caratterre amministrativo più direttam
mente connessee con le sue leggittime aspettattive, come indiccato
nell’articolo 2, lettera b)
d lavoratore
Dirittti ed obblighi del
Articolo 6
o riguardo agli obiettivi
o
ed allee modalità attuative del proge
etto, allo scopo
o anche di valorrizzare l’autono
omia nella gestiione
1. Avendo
del tempo
o e dell’attivitàà lavorativa, la prestazione deel telelavoro è orientata a modelli
m
innovatiivi di distribuzione dell’orario di
lavoro, ferrma restando la stessa quantità oraria globaale prevista per il personale che
c presta la su
ua attività nellaa sede e secon
ndo i
criteri generali definiti ai sensi dell'artico
olo 3, comma 5, lettera b).
Eventuali brevi periodi dii interruzione del
d circuito telematico o fermii macchina dovuti a guasti non
n imputabili al lavoratore saraanno
d completam
mento dell'orarrio di lavoro. In caso di ferrmi prolungati per cause strrutturali, è faccoltà
consideratti utili ai fini del
dell'amministrazione, sen
ntite le OO.SS., richiedere il teemporaneo rien
ntro del lavorato
ore presso la seede di lavoro.
ua abitazione, è tenuto a conssentire, con mo
odalità concord
date,
2. Il lavoraatore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la su
l’accesso alle attrezzature di cui ha l’u
uso da parte degli
d
addetti alla manutenzio
one, nonché deel responsabile
e di prevenzion
ne e
protezionee e da parte deel delegato allaa sicurezza, perr verificare la corretta
c
applicaazione delle dissposizioni in materia di sicureezza,
relativameente alla postazzione di telelavvoro e alle attreezzature tecniche ad essa collegate. Il lavoraatore deve stretttamente atten
nersi
alle normee di sicurezza viigenti e alle istrruzioni impartitte.
3. Al lavorratore, la cui po
ostazione di lavvoro è ubicata presso la sua abitazione,
a
dovrrà essere corrissposta una som
mma, che potrà per
alcune speese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai
a consumi eneergetici e telefo
onici, nonché delle
d
eventuali altre
a
spese con
nnesse all'effetttuazione della prestazione.
p
L'importo di tale sommaa, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza predeterminata, è fissato dal
d progetto co
on le
modalità previste
p
dall’artticolo 3, comm
ma 4, e sarà rideeterminato con
n riferimento all'andamento d
dei prezzi e delle tariffe dei servizi
indispensaabili per l'effetttuazione del telelavoro.
4. Il trattaamento retribu
utivo, tabellaree e accessorio,, è quello previsto dalla con
ntrattazione co
ollettiva, nazion
nale, integrativva e
decentrataa, che si applicaa ai lavoratori del
d comparto.
Del pari, per
p la parte norrmativa (ad es.:: fruizione di feerie, festività e permessi, aspeettative, ecc.) si applica al lavo
oratore la discip
plina
contrattuaale prevista perr la generalità dei
d lavoratori deel comparto.
5. È garanttito l’esercizio dei
d diritti sindacali.
139
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Il lavorato
ore deve poter essere
e
informaato e deve poteer partecipare all'attività
a
sindaacale che si svo
olge in azienda, a cominciare dalla
d
istituzionee, nelle amminiistrazioni e neggli enti che imp
piegano telelavvoro, di una baccheca sindacalee elettronica, nonché
n
dall’utillizzo
dell’e-mail con le rappressentanze sindaccali sul luogo dii lavoro.
Osservatorio sul telelavoro
Articolo 7
nsiderazione deella sperimentaalità del telelavvoro, sarà istittuito presso l’A
A.Ra.N., per il primo biennio di attuazione, un
1. In con
Osservatorio formato daa un componeente per ciascu
una delle organ
nizzazioni sindaacali firmatariee del presente accordo e daa tre
nti nominati dall'Aran. Tale Osservatorio, avvalendosi
a
eve
entualmente dell'apporto di eesperti, nonché
é dei Comitati pari
componen
opportunità, ove costituiiti, dovrà, durante il biennio, raccogliere datti e informazion
ni circa l'andam
mento delle esp
perienze in corsso, il
loro impaatto sul funzio
onamento dell'amministrazione e sull'orgaanizzazione di vita dei lavorratori. Al terrmine del bien
nnio
l'Osservato
orio redigerà un
u rapporto, che
c sarà reso pubblico, ed orienterà
o
le paarti per introdurre eventuali modificazioni e/o
adattamen
nti nella contrattazione colletttiva
2. La con
ntrattazione di comparto istituirà, altresì, Osservatori di comparto, anche quali sensori settoriali dell’Osservattorio
intercomp
partimentale.
140
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
RAPPORTO DI
D LAVORO A TEMPO
T
DETERM
MINATO
articolo
o 19 CCNL integgrativo 1998/01
1. In appliicazione e ad integrazione di quanto previstto dalla legge n. 230/1962 _6
65 e successivee modificazionii e dall’articolo
o 23,
comma 1,, della legge n.. 56/1987 _66 le amministrazioni possono stipulare contrratti individuali per l’assunzio
one di personaale a
tempo detterminato nei seguenti
s
casi:
a) per la sostituzione
s
di personale asseente con diritto alla conservaziione del posto, ivi compresi i casi
c di personale in
distacco sindacale
s
e quelli relativi ai congedi
c
revisti dagli articoli 4,
4 comma 2 e 5 della legge n. 53/2000, quaando
l’assenza prevista superii i 60 giorni con
nsecutivi;
b) per la sostituzione di personale asssente per gravvidanza e puerp
perio, nelle ipo
otesi di astensione obbligatorria e
d
articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977 co
ome
facoltativva previste daglli articoli 4, 5, 7 della legge n. 1204/1971 e dagli
modificatte dall’articolo 3 della legge n. 53/2000;
c) per soddisfare
s
particolari esigenze straordinaarie, anche derivanti
d
dall’aassunzione di nuovi servizzi o
dall’introd
duzione di nuo
ove tecnologie,, non fronteggiabili con il personale in servvizio, nel limite
e massimo di nove
n
mesi;
osti dalle ammin
nistrazioni, quaando
d) per atttività connesse allo svolgimentto di specifici progetti o programmi predispo
alle stessee non sia possibile far fronte con
c il personale
e in servizio, neel limite massim
mo di dodici me
esi ovvero nei liimiti
previsti dai progetti med
desimi;
c
di po
osti vacanti nellle diverse cateegorie, per un periodo massimo di otto meesi e
e) per la temporanea copertura
p
per la
l copertura de
ei posti stessi.
purché siaano avviate la procedure
2. L’ammin
nistrazione fa ricorso ai casi prrevisti dal comm
ma 1, lettere c) e d) quando neell’ambito dellaa programmazio
one del fabbiso
ogno
non si sia deciso
d
di fare ricorso alle altree forme di flessibilità previste dagli artt. 22 e 23.
3. Anche al fine di favorrire standard di
d qualità nell’eerogazione dei servizi, le amm
ministrazioni, n
nei casi in cui le assunzioni siiano
programm
mabili, individuaano, previa concertazione ai sensi dell’articolo 8, commaa 1 del CCNL dell’16/ 2/199
99, i fabbisogn
ni di
personale da assumere ai
a sensi del pressente articolo .
ministrazioni disciplinano, con gli
g atti previsti dai
d rispettivi orrdinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 36 e 36
6 bis
4. Le amm
del D.Lgs. n. 29/1993 _6
69 , le procedu
ure selettive – anche
a
semplificcate - per l’asssunzione di perrsonale con contratto di lavoro a
termine dii cui al comma 1 e la durata deelle relative graaduatorie.
5. Nei cassi di cui alle letttere a) e b), l’amministrazio
l
one può proced
dere ad assunzzioni a terminee anche per lo svolgimento delle
d
mansioni di altro lavoratore, diverso da
d quello sostittuito, assegnatto a sua volta, anche attraveerso il ricorso al
a conferimento di
olo 56 del D.LLgs. n. 29/199
93, a quelle proprie del lavo
oratore assentte con diritto alla
mansioni superiori ai sensi dell’artico
conservazione del posto.
c
individuale é specificato per iscritto la causa dellaa sostituzione ed
e il nominativo
o del
6. Nei casi di cui alle letteere a) e b), nel contratto
dipendentte sostituito, inttendendosi perr tale non solo ili dipendente assente con dirittto alla conservvazione del posto ma anche l’aaltro
dipendentte di fatto sostittuito nella particolare ipotesi di cui al preced
dente comma 5.
7. Il rappo
orto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al
a preavviso, alla scadenza deel termine indicato nel contrratto
individualee o, prima di tale data, comun
nque con il rienttro in servizio del
d lavoratore sostituito.
8. In tutti i casi in cui il CCNL integrrativo del 22 ottobre
o
1997 _71
_ prevede la risoluzione deel rapporto con preavviso o con
d quelli previstti dai commi 7 e 10 del presente articolo , per
p il
corresponsione dell’indennità sostitutivva dello stesso, ad eccezione di
d lavoro a tem
mpo determinaato il termine di preavviso é fissato in un giorno per ogn
rapporto di
ni periodo di lavoro di 15 giorni
contrattuaalmente stabilitto e comunque non può superrare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello sttesso superiore all’anno.
9. L'assunzzione a tempo determinato
d
pu
uò avvenire a teempo pieno ovvvero anche a teempo parziale.
10. Il lavorratore assunto a tempo determinato, in relazzione alla duratta prevista del rapporto di lavvoro, può essere sottoposto ad
d un
periodo dii prova, second
do la disciplina dell’articolo
d
2 del
d CCNL del 22
2 ottobre 1997,, non superioree comunque a due
d settimane per
p i
rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro
q
settimaane per quelli di
d durata superiore. In deroga a quanto prevvisto dalla predetta
m
del peeriodo di prova,, ciascuna delle
e parti può receedere dal rappo
orto senza obbligo di preavviso
o né
clausola, in qualunque momento
141
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
di indenniità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensio
one di cui al co
omma 11. Il reecesso opera dal
d momento della
d
comunicazzione ala contro
oparte e ove po
osto in essere dall’
d amministraazione deve esssere motivato.
11. Al perssonale assunto a tempo deterrminato si appliica il trattamen
nto economico e normativo prrevisto dal pressente contratto
o per
il personalle assunto a tem
mpo indeterminato, compatib
bilmente con la natura del contratto a termin
ne, con le segue
enti precisazioni:
a) le feriee maturano in proporzione
p
della durata del se
ervizio prestato
o;
b) in caso
o di assenza peer malattia, ferrmi restando - in quanto com
mpatibili - i criteeri stabiliti daggli artt. 21 e 22
2 del
CCNL 16 maggio 1995 (trattamento di
d malattia e inffortuni sul lavo
oro), si applica l’articolo 5 del D.L. 12 settem
mbre
4
convertito
o con modificaazioni nella leggge 11 novemb
bre 1983 n. 63
38. I periodi pe
er i quali spetta il
1983 n. 463,
trattamen
nto economico intero e quellii per i quali spe
etta il trattameento ridotto son
no stabiliti seco
ondo i criteri di cui
all’articolo 21, comma 7,
7 del citato CCN
NL , in misura proporzionalme
p
ente rapportataa alla durata prrevista del servvizio,
salvo chee non si tratti dii periodo di asssenza inferiore a due mesi (cfr. Tabella B). Il trattamento economico non può
comunqu
ue essere erogato oltre la cessazione del rapp
porto di lavoro.. Il periodo di conservazione del
d posto é pari alla
durata deel contratto e non può in ogni caso superare il termine masssimo fissato dalll’articolo 21 de
el predetto CCN
NL
c) posson
no essere conceessi permessi no
on retribuiti pe
er motivate esiggenze fino a un massimo di 15
5 giorni complessivi
e permesssi retribuiti so
olo in caso di matrimonio ai sensi dell’artticolo 18, comma 3, del CCN
NL del 16/5/1
1995
(permessi retribuiti);
nzioni a tempo determinato per esigenze strraordinarie e, in
n generale, quaando per la breevità
d) in tuttii i casi di assun
del rappo
orto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’articolo 2 del CC
CNL stipulato in data 22 otto
obre
1997, il contratto é stipulato con riserrva di acquisizio
one dei documenti prescritti d
dalla normativaa vigente. Nel caso
c
pendente non li presenti nell termine prescritto o che non risulti in po
ossesso dei requisiti previsti per
che il dip
l’assunzio
one il rapporto é risolto con efffetto immediatto, salva l’applicazione dell’artticolo 2126 c.c.
e) sono comunque fattee salve tutte le altre ipotesi dii assenza dal laavoro stabilite d
da specifiche disposizioni di leegge
per i lavo
oratori dipendeenti, compresa la legge n. 53//2000. Per i casi di permesso per lutto si ap
pplica l’articolo
o 12,
comma 2.
12. Il contratto a terminee é nullo e produce unicamentte gli effetti di cui
c all’articolo 2126
2
c.c. quand
do:
a) l’appliccazione del term
mine non risultaa da atto scritto
o;
b) sia stip
pulato al di fuorri delle ipotesi previste
p
nei com
mmi precedenti.
2 comma 2, deella legge n. 230/62 come mo
odificato ed inteegrato dall’articcolo 12 della legge n. 196/199
97, il
13. Ai senssi dell’articolo 2,
contratto a tempo determinato può esssere eccezionallmente prorogaato, con il conssenso del dipen
ndente, non più
ù di una volta e per
hiesta da esigen
nze contingentii ed imprevedib
bili e
un tempo non superiore alla durata del contratto iniziaale, quando la proroga sia rich
c
é statto stipulato. Il dipendente
d
può
ò essere riassun
nto a termine dopo
d
si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto
o superiore a quindici
q
giorni dalla
d
data di scadenza di un co
ontratto di durrata da tre a seei mesi. Al di fuori di tali ipoteesi, e
un periodo
quando si tratti di assunzioni successivee a termine inttese ad eludere
e disposizioni di
d legge o del p
presente contraatto, la prorogaa o il
rinnovo deel contratto a teermine sono nu
ulli.
14. In nesssun caso il rapp
porto di lavoro a tempo determ
minato può trassformarsi in rap
pporto di lavoro
o a tempo indeterminato.
15. Nel caso in cui la duraata complessiva del contratto
o a termine superi i quattro meesi, fermi restando i limiti e le
e modalità di legge,
q
previsto
o dall’articolo 23,
2 comma 4, deella legge n. 56//1987.
il lavoratore dovrà esseree informato di quanto
CO
ONTRATTO DI FORNITURA DII LAVORO TEMPORANEO
o 20 CCNL integrativo 1998/0
01
articolo
p
stipulaare contratti di
d lavoro temp
poraneo, secondo la discipliina della legge
e n. 196/1997
7,per
1. Le amministrazioni possono
ntinuativo e/o a cadenza perio
odica, o collegaate a situazioni di urgenza non
n fronteggiabili con
soddisfaree esigenze a carrattere non con
il personalle in servizio o attraverso
a
le modalità
m
del reclutamento ordinario previste dal
d d. lgs. 29/19
993.
2. I contraatti di lavoro temporaneo sono stipulati neelle ipotesi di seguito
s
illustratte e nel rispettto dei criteri ge
enerali indicatii nel
comma 1:
a) nei casi di temporanea utilizzazione in profili non previsti dagli asssetti organici;
142
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
b) nei cassi di sostituzionee dei lavoratorii assenti;
c) per far fronte a pun
nte di attività e,
e per un perio
odo massimo di
d 60 giorni, per attività connesse ad esigeenze
a
da innovaazioni legislative o da afflussi straordinari
s
di u
utenza;
straordinarie derivanti anche
d) in pressenza di eventti eccezionali e motivati non considerati in sede di prograammazione dei fabbisogni, peer la
temporan
nea copertura di
d posti vacanti,, per un periodo
o massimo di 60
6 giorni e a con
ndizione che siaano state avviatte le
procedure per la loro copertura;
c
il lim
mite temporale é elevato a 18
80 giorni per la temporanea copertura di posti
p
relativi a profili professionali non faccilmente reperribili o comunque necessari a garantire sttandard definitti di
prestazione, in particolare nell’ambito dei servizi assisstenziali;
ddisfare specifiiche esigenze di
d supporto tecn
nico nel campo
o della prevenzione e sicurezza degli ambien
nti di
e) per sod
lavoro, pu
urché l’autonom
mia professionale e le relative
e competenze siano acquisitee dal personale in servizio enttro e
non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura dii lavoro temporraneo non può superare il tettto massimo dell 7% calcolato su
s base mensilee dei
ndato in caso di
d frazioni all’un
nità.
lavoratori in servizio pressso l’amministrazione , arroton
s
in data 9/8/2000
0 é escluso il ricorso al lavo
oro temporaneo per il personale
4. Ai senssi dell’articolo 2 del CCNQ sottoscritto
apparteneente ai profili professionali
p
delle posizioni economiche
e
A1
1 e B1 al livello del sistema di classificazio
one di cui al CCNL
C
stipulato il 16/2/1999, ovvvero a profili professionali
p
ad
ddetti alla vigilanza ed a compiiti ispettivi.
d cui al commaa 2, lett. b), la durata
d
dei contratti
5. Nei casii di contratti di lavoro temporraneo per sostittuzione di lavoratori assenti di
può comprendere period
di di affiancameento per il passaaggio delle consegne, per un massimo
m
di quin
ndici giorni.
6. Le amm
ministrazioni so
ono tenute, neei riguardi dei lavoratori tem
mporanei, ad asssicurare tuttee le misure, le informazioni e gli
interventi di formazione relativi alla sicu
urezza e preven
nzione previsti dal d. lgs. 626//1994, in partico
olare per quantto concerne i riischi
onnessi all'attivvità lavorativa cui
c sono impegn
nati.
specifici co
7. La contrattazione inteegrativa nazionaale di amministtrazione definissce le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi
sociali eveentualmente previsti per il perrsonale dell’amministrazione. É possibile la co
orresponsione di eventuali traattamenti accesssori
nell’ambitto delle finalità previste dall’articolo 32 del CCNL
C
1998-01 sottoscritto il 16
1 febbraio 199
99 purché le relative risorse siiano
previste nel finanziamentto complessivo
o del progetto di
d utilizzo del lavvoro temporaneo.
8. L’amministrazione com
munica tempesstivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere discipllinare nei confrronti dei lavoraatori
temporanei, le circostanze di fatto discciplinarmente rilevanti
r
da con
ntestare al lavo
oratore temporraneo ai sensi dell’articolo
d
7 della
d
legge n. 30
00/1970.
9. I lavoraatori temporaneei hanno diritto
o di esercitare presso le amm
ministrazioni utiilizzatrici i dirittti di libertà e di
d attività sindacale
previsti daalla legge n. 300
0/1970 e posso
ono partecipare alle assemblee
e del personale dipendente.
10. Le amm
ministrazioni provvedono alla tempestiva e preventiva
p
informazione e con
nsultazione ai ssoggetti sindacaali di cui all’articolo
8, comma 1, del CCNL 16/02/1999,
1
sul numero, sui motivi,
m
sul conttenuto, anche economico,
e
sulla durata prevista dei contrattti di
lavoro tem
mporaneo e sui relativi costi. Nei casi di mo
otivate ragioni d’urgenza le amministrazioni
a
i forniscono l’in
nformazione in
n via
successivaa, comunque no
on oltre i cinqu
ue giorni successsivi alla stipulaazione dei contratti di forniturra, ai sensi dell’articolo 7, com
mma
4, punto a) della legge 24
4 giugno 1997, n. 196.
11. Alla fin
ne di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai sogge
etti sindacali firmatari del pressente CCNL tutte le informazzioni
necessariee alla verifica deel rispetto dellaa percentuale fiissata dal comm
ma 3. Entro lo stesso
s
termine lle amministraziioni forniscono alle
organizzazzioni sindacali di
d categoria firm
matarie del pressente CCNL tuttte le informazioni di cui al preecedente comm
ma 9.
12. In con
nformità alle vigenti
v
disposizioni di legge, é fatto divieto alle amministtrazioni di attivvare rapporti per
p l’assunzione di
personale di cui al presen
nte articolo con
n soggetti diverrsi dalle agenzie
e abilitate alla fornitura
f
di lavo
oro temporaneo dal Ministero
o del
d
Previdenzaa sociale.
Lavoro e della
13. Per qu
uanto non previsto dal presente articolo , si rinvia
r
alle dispo
osizioni della leegge 196/97 e aall’Accordo quaadro la cui ipoteesi é
stata siglata il 23 maggio 2000
143
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
CONTRATTTO DI FORMA
AZIONE E LAVORO
articolo
o 21 CCNL integgrativo 1998/01
1)
1. Nell’am
mbito della proggrammazione del
d fabbisogno
o di personale, previa informaazione ai soggeetti sindacali di
d cui all’articolo 8,
comma 1 del CCNL 1998
8-01 sottoscrittto il 16 febbraio
o 1999, le amm
ministrazioni po
ossono stipularee contratti di fo
ormazione e lavvoro
984, n. 726, convertito, con modificazioni,
m
d
dalla
nel rispettto delle disposizioni di cui alll’articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 19
legge 19 dicembre
d
1984, n. 863 e all’artticolo 16 del deecreto legge 16 maggio 1994, n.
n 299, converttito, con modificazioni, dalla leegge
19 luglio 1994,
1
n. 451.
2. Non possono stipularee contratti di fo
ormazione e lavvoro le amminisstrazioni che si trovino nelle ccondizioni previiste dall'articolo
o 34
denza o a colloccamento in disp
ponibilità di pro
oprio personalee nei
del D. Lgs.. 29/1993 o chee abbiano proceeduto a dichiarrazioni di ecced
dodici meesi precedenti la richiesta, saalvo che l’assu
unzione avvengga per l’acquissizione di profili professionalli diversi da quelli
dichiarati in eccedenza, fatti
f
salvi i postii necessari per la ricollocazione del personalee ai sensi dell’articolo 5.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazion
ne e lavoro avvvengono nel riispetto della normativa geneerale
n tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazion
a
ni, ivi compresse le disposizio
oni di legge riiferite a categgorie
vigente in
riservatariie, precedenze e preferenze, utilizzando
u
proccedure semplificate.
4. Il contraatto di formazio
one e lavoro pu
uò essere stipulato:
a) per l’accquisizione di professionalità
p
e
elevate;
b) per ageevolare l’inserim
mento professionale mediante
e un’esperienzaa lavorativa chee consenta un adeguamento
a
d
delle
capacità professionali
p
al contesto organ
nizzativo e di se
ervizio.
Le esigenzze organizzativve che giustificcano l'utilizzo dei
d contratti di formazione e lavoro non p
possono contestualmente essere
utilizzate per
p altre assunzzioni a tempo determinato.
d
5. Ai fini del
d comma 4, in relazione al vigente
v
sistemaa di classificazio
one del person
nale, sono conssiderate elevate
e le professionalità
inserite neell’Area C. Il co
ontratto di form
mazione e lavo
oro non può esssere stipulato per l’acquisizio
one di professio
onalità ricomprese
nell’Area A e B, posizionee economica B1
1.
6. Per i lavvoratori assuntti con contratto
o di formazione e lavoro ai se
ensi del comma 4, lett. a), neell’ambito del periodo
p
stabilitto di
durata del rapporto, é prrevisto un perio
odo obbligatorio di formazion
ne che esclude ogni prestazion
ne lavorativa, non
n inferiore a 130
c
4, lett. b), il suddetto periodo non può essere inferriore a 20 ore ed
e é
ore compllessive; per i lavoratori assuntti ai sensi del comma
destinato alla formazion
ne di base rellativa alla discciplina del rapporto di lavorro, l'organizzazzione del lavorro, la prevenziione
ambientale ed anti-inforttunistica.
ntuali ore aggiuntive destinate alla formazion
ne rispetto a quelle previste daall’articolo 16, ccomma 5 del d.l. 16 maggio 19
994,
7. Le even
n. 299, con
nvertito con mo
odificazioni, dalla legge 19 lugglio 1994, n. 451
1 , non sono rettribuite.
8. Il contraatto di formazione e lavoro é stipulato in forma scritta, seccondo i principi di cui all’articolo 14 del CCN
NL del 16.5.199
95, e
deve conttenere l’indicazzione delle caraatteristiche, deella durata e de
ella tipologia dello
d
stesso. In particolare la durata é fissatta in
misura no
on superiore a 24
2 mesi, nel caso previsto dall comma 4, lettt. a) e in misuraa non superioree a dodici mesi, nel caso prevvisto
dal commaa 4, lett. b). Cop
pia del contrattto di formazione e lavoro deve
e essere conseggnata al lavorattore.
9. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazionee e lavoro prevvisti dal comm
ma 4 é attribuitto il trattamen
nto della posiziione
economicaa corrisponden
nte al profilo di
d assunzione (B2 o B3 o C1 o C2). Spettan
no, inoltre, l'indennità integrrativa speciale e la
tredicesim
ma mensilità. Laa contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può
p disciplinaree la attribuzion
ne di compensi per
particolarii condizioni di lavoro,
l
nell'ambito delle risorse previste nel finanziamento
o del progetto d
di formazione e lavoro, nonch
hé la
fruizione dei
d servizi sociaali previsti per ili personale dell’amministrazio
one, nell’ambitto del finanziam
mento del proggetto di formaziione
e lavoro.
10. La discciplina normativva é quella prevvista per i lavorratori a tempo determinato
d
di cui all’articolo 19 con le segue
enti eccezioni:
•
Il periodo di prova
p
é stabilitto in un mese nei contratti di
d prestazione effettiva per i contratti di cu
ui al
comma 4, lett.. b); di due messi per i contratti stipulati ai sen
nsi dello stesso comma lett. a));
144
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
•
nelle ipotesi di malattia o di infortunio,
i
il lavvoratore non in
n prova ha diritto alla conservazione del postto di
lavoro per un periodo pari allla metà del con
ntratto di formaazione di cui é ttitolare.
11. Nella predisposizionee dei progetti di
d formazione e lavoro devon
no essere rispetttati i principi d
di non discriminazione direttaa ed
d cui alla legge 10 aprile 1991,, n. 125.
indiretta di
12. Il contratto di formazzione lavoro si risolve
r
automatticamente alla scadenza
s
prefisssata e non può
ò essere proroggato o rinnovato
o. Ai
nto della formazione prevista, in presenza de
ei seguenti even
nti oggettivameente impeditivi della formazione il
soli fini deel completamen
contratto può essere pro
orogato per un periodo
p
corrisp
pondente a que
ello di durata deella sospensionee stessa:
- malattiaa
- gravidan
nza e puerperio
o
- astensio
one facoltativa post partum
- servizio militare di levaa e richiamo allee armi
- infortun
nio sul lavoro
mma 9 il contraatto di formaziione e lavoro p
può essere risolto esclusivameente
13. Prima della scadenzaa del termine stabilito nel com
per giusta causa.
mine del rapporto l’amministrrazione é tenutaa ad attestare l’attività
l
svolta ed i risultati fo
ormativi consegguiti dal lavorattore.
14. Al term
Copia dell’’attestato é rilaasciata al lavoraatore.
15. Il rapp
porto di formazione e lavoro può
p essere trasformato in con
ntratto di lavoro
o a tempo indeeterminato ai se
ensi dell’articollo 3,
comma 11
1, del decreto leegge 30 ottobree 1984, n. 726, convertito, con
n modificazioni,, dalla legge 19 dicembre 1984
4, n. 863 .
Le amminiistrazioni discip
plinano, previa concertazione ai
a sensi dell’artticolo 6, lett. B) del CCNL del 1
16 febbraio 199
99, il procedimeento
ed i criterri per l’accertamento selettivvo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti
r
in relaazione alle posizioni di lavoro
o da
ricoprire, assicurando
a
la partecipazione alle selezioni anche
a
ai lavorattori di cui al com
mma 12.
16. Nel caaso in cui il rap
pporto di formaazione e lavoro
o si trasformi in
n rapporto a teempo indeterm
minato, il period
do di formazion
ne e
lavoro vien
ne computato a tutti gli effettti nell’anzianità di servizio.
17. Non é consentita la stipula
s
di contraatti di formazio
one lavoro da parte
p
delle amm
ministrazioni che non conferm
mano almeno il 60%
uto nei 24 mesi precedenti, faatti salvi i casi di comprovataa impossibilità correlati ad evventi
dei lavoratori il cui contratto sia scadu
eccezionali e non prevedibili.
on contratto di formazione e lavoro esercitan
no i diritti di lib
bertà e di attivittà sindacale pre
evisti dalla leggge n.
18. I lavoratori assunti co
970.
300 del 19
145
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Capitolo VI
ORTO DI LAVORO:
L
risoluzione
IL RAPPO
T
TERMINI
DI PREAVVISO
articolo 28
2 ter CCNL inttegrativo 1994//97
1. In tutti i casi in cui il presente
p
contraatto prevede laa risoluzione de
el rapporto con
n preavviso o ccon corresponsione dell'inden
nnità
ome segue:
sostitutivaa dello stesso, i relativi terminii sono fissati co
- 2 mesi per
p dipendenti con
c anzianità di
d servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per
p dipendenti con
c anzianità di
d servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per
p dipendenti con
c anzianità di
d servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni deel dipendente i termini di cui al
a comma 1 son
no ridotti alla metà.
m
3. I termin
ni di preavviso decorrono
d
dal primo
p
o dal sedicesimo giorno di ciascun messe.
4. La partee che risolve il rapporto di lavvoro senza l’ossservanza dei te
ermini di cui aii commi 1 e 2 é tenuta a corrrispondere all’aaltra
parte un’in
ndennità pari all’importo dellaa retribuzione spettante
s
per il periodo di man
ncato preavviso
o. L’Amministraa-zione ha dirittto di
tratteneree su quanto eveentualmente do
ovuto al dipend
dente un imporrto corrispondeente alla retribu
uzione per il pe
eriodo di preavvviso
da questi non
n dato, senzaa pregiudizio peer l’esercizio di altre azioni dirrette al recuperro del credito.
5. É in faccoltà della parrte che riceve la comunicazio
one di risoluzio
one del rapporrto di lavoro di risolvere il raapporto stesso,, sia
all’inizio, sia
s durante il peeriodo di preavvviso, con il conssenso dell’altraa parte. In tal caaso non si applica il comma 4.
6. L’assegn
nazione delle feerie non può avvvenire durantee il periodo di preavviso.
p
Pertanto, in caso di preavviso lavo
orato si dà luoggo al
pagamentto sostitutivo deelle stesse
7. Il period
do di preavviso é computato nell’anzianità
n
a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente, l'aamministrazion
ne corrisponde agli aventi dirittto l'indennità sostitutiva del preavviso seco
ondo
duti.
quanto staabilito dall'articcolo 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorrni di ferie matu
urati e non god
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzionee fissa e le stessse voci di trattamento accesssorio
ute in caso di malattia superiorre a 15 giorni seecondo l’allegato B ,Tabella n. I, di cui al pressente contratto
o.
riconosciu
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
R
DI LAVORO
L
articolo 28 quater integrrativo CCNL 94/97
1. La cessaazione del rapp
porto di lavoro a tempo indeteerminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati neggli artt. 21, 22 e 24
del presen
nte CCNL , ha lu
uogo:
a) al compimento del lim
mite di età, ai seensi delle norme di legge in viggore;
missioni del dipendente;
b) per dim
c) per deccesso del dipen
ndente.
d) per perdita della cittaadinanza, nel risspetto della norrmativa comun
nitaria in materiia.
OBBLIGHI DELLLE PARTI
articolo 28 quinquies
q
CCNL integrativo 19
994/97
c alla letteraa a) dell'articolo 28 quater (vedi sopra), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
1. Nel primo caso di cui
ondizione prevista ed opera dal
d primo giorn
no del mese successivo a que
ello di compimeento
automaticcamente al veriificarsi della co
dell'età prrevista.
L’amminisstrazione comunica comunquee per iscritto l’in
ntervenuta risoluzione del rap
pporto.
2. Nel casso di dimission
ni del dipenden
nte, questi devve darne comu
unicazione scrittta all’amministrazione rispetttando i termin
ni di
preavviso..
3. Nell’ipo
otesi di cui all’arrticolo 28 quateer, lett. d), la rissoluzione del raapporto di lavoro avviene senzza preavviso.
146
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
RICOSTITUZZIONE DEL RAP
PPORTO DI LAV
VORO
articolo
o 15 CCNL integgrativo 1998/01
ndente il cui rapporto di lavvoro si sia interrotto per effe
etto di dimissio
oni o per risolluzione per mo
otivi di salute può
1. Il dipen
richiederee, entro 5 anni dalla data dellee dimissioni steesse, la ricostittuzione del rapporto di lavoro
o. L’amministraazione si pronuncia
motivatam
mente, entro 60
6 giorni dalla richiesta; in caso
c
di accogliimento il dipendente é ricolllocato nell’are
ea, nella posiziione
economicaa e nel profiilo rivestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti seccondo il sisteema di classificazione appliccato
all’amministrazione medesima al momeento del rientro
o.
2. La stesssa facoltà di cui al comma 1 é data al dipendeente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizio
oni di legge relaative
all’accesso
o al lavoro pressso le pubblichee amministrazio
oni in correlazio
one con la perd
dita o il riacquissto della cittadinanza italiana o di
uno dei paaesi dell’Unionee Europea.
3. Nei cassi previsti dai precedenti com
mmi, la ricostittuzione del rapporto di lavo
oro avviene nel rispetto delle
e procedure dii cui
all’articolo
o 39 della leggee 449/97 e succcessive modifiicazioni e integgrazioni ed é su
ubordinata allaa disponibilità del
d corrispondeente
posto nellla dotazione orrganica dell’am
mministrazione ed al mantenimento del posssesso dei requ
uisiti generali per
p l’assunzionee da
parte del richiedente
r
non
nché del positivvo accertamentto dell’idoneità fisica qualora la cessazione d
del rapporto fossse dovuta a mo
otivi
di salute.
o si applicano lee vigenti dispossizioni in materia di
4. Qualoraa per effetto di dimissioni, il dipendente godaa di trattamentto pensionistico
cumulo.
147
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Capitolo VII
M
MOBILITÀ
À
ASSEGN
NAZIONE TEMP
PORANEA PRESSSO ALTRA AMM
MINISTRAZION
NE
articolo 4 CCNL integgrativo 1998/01
1
1. Il dipendente, a domanda, può esserre assegnato temporaneamente ad altra amm
ministrazione aanche di diverso
o comparto chee ne
faccia richiesta per utilizzzarne le prestazzioni (posizionee di “comando”)
2. Le assegnazioni tempo
oranee di cui al
a comma 1 ven
ngono disposte
e, con il consen
nso dell’interesssato e con le procedure
p
prevviste
nte dai rispettivvi ordinamenti,, previa inform
mazione alle orgganizzazioni sin
ndacali di cui aall’articolo 8, comma
c
1 del CCNL
C
attualmen
sottoscrittto in data 16/2//99.
3. Il perso
onale assegnato
o temporaneam
mente in posiziione di comand
do presso altraa amministrazio
one, continua a coprire un po
osto
nelle dotaazioni organiche dell’amminisstrazione di appartenenza, ch
he non può esssere coperto per concorso o per qualsiasi altra
a
forma di mobilità.
m
4. La posizzione di comand
do cessa al term
mine previsto e non può superrare la durata di
d 12 mesi rinno
ovabili una sola volta.
5. Alla scaadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chieedere, in relazione alla dispo
onibilità di posti in
organico, il passaggio dirretto all’ammin
nistrazione di deestinazione, secondo le proceedure di cui all’articolo 27 del CCNL sottoscrritto
petto di quanto
o previsto dall’aarticolo 20, com
mma 1, lett.c), penultimo
p
perio
odo della legge 488/99, che reende
in data 16/2/99 e nel risp
d mobilità. In caso contrario il dipendente rie
entra all’ammin
nistrazione di ap
ppartenenza.
prioritarie le procedure di
6. Il comaando può cesssare, prima deel termine preevisto dal comma 4, qualoraa non prorogato ovvero perr effetto del ritiro
dell’assensso da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interessse dell’amminisstrazione che lo
o ha richiesto.
7. La posizzione di comand
do può essere disposta,
d
senza i limiti temporrali del comma 4,
4 nei seguenti casi:
1) qualorra norme di legge e di reggolamento pre
evedano appositi contingentti di personale
e in assegnaziione
temporan
nea, comunquee denominata, presso
p
altra amministrazione;
2) per gli uffici di diretta collaborazionee del Ministro e dei Sottosegreetari;
3) per gli enti di nuovaa istituzione sino all’istituzione delle relativve dotazioni organiche ed aii provvedimentti di
mento.
inquadram
8. Il dipendente in asssegnazione tem
mporanea può partecipare alle
a procedure selettive pred
disposte dall’amministrazionee di
ualora consegu
ua la
apparteneenza ai fini delle progressioni interne di cui all’articolo 15 del CCNL sottoscritto in dataa 16/2/99 e, qu
posizione economica sup
periore cessa co
ontestualmentee dall’assegnaziione temporanea. Le iniziativee di formazione
e, aggiornamen
nto e
c
CCNL .
qualificazione restano dissciplinate dall’aarticolo 26 del citato
9. L’assegn
nazione tempo
oranea di cui al presente articolo non pregiudica la posizion
ne del dipendeente agli effetti della maturaziione
dell’anzian
nità lavorativa, dei trattamentti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo
o professionale..
10. La discciplina del preseente istituto, anche con riferim
mento alla duraata di cui al com
mma 4, decorree per le assegnazioni temporaanee
disposte dal
d 1 gennaio 2001.
2
11. I lim
miti temporali del
d comma 4 non
n si applican
no nei confrontti di coloro che
e già si trovano in
assegnazio
one temporaneea alla data del 31 dicembre 2000. Per tale personale le amministrazioni
a
i assumono tuttte le iniziative per
favorire, entro
e
il 31 dicem
mbre 2001 il paassaggio diretto
o di cui al comma 5. Nel caso
o di impossibilittà sarà conferm
mata la posizion
ne di
comando sino alla revocaa dello stesso.
12. La spesa per il person
nale di cui ai com
mmi precedentti é a carico dell’amministrazio
one di destinaziione.
13. Nullaa é innovato per la disciplina delle assegnazioni
a
temporanee
t
d
disposte
in reelazione a sp
pecifiche esigeenze
dell’amministrazione di appartenenza
a
n casi previstti da disposizion
nei
ni di legge o dii regolamento qualora sia necessario assicurare
a
agli intteressi dell’amm
ministrazione che
c dispone la ttemporanea divversa assegnaziione
particolarii e non fungibili competenze attinenti
e che non rientrano nei compiti
c
istituzio
onali della medeesima (posizion
ne di “fuori ruolo”).
148
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Dell’assegnazione tempo
oranea di cui al presente comm
ma viene data informazione
i
ai soggetti sindaacali di cui all’articolo 8, comm
ma 1
del CCNL del 16 febbraio
o 1999.
M
MOBILITÀ
VOLO
ONTARIA ALL’IN
NTERNO DEL CO
OMPARTO
artiicolo 27 CCNL 1998/01,
1
modifficato dal CCNLL 2006/2009
1. Le amministrazioni nell’ambito
n
deello stesso com
mparto, posson
no coprire i p
posti vacanti in organico de
estinati all’acceesso
no, mediante passaggio
p
direttto, a domandaa, di dipendenti in servizio presso
p
altra am
mministrazione del comparto che
dall’estern
rivestano la posizione corrispondente nel sistema classsificatorio.
2. Il dipen
ndente é trasfeerito, previo consenso dell’am
mministrazione di appartenenzza, entro quind
dici giorni dall’aaccoglimento della
d
domanda.
3. Il dipendente che si trrasferisce per mobilità
m
volontaaria da un’altraa Amministrazio
one del medessimo comparto mantiene la faascia
retributivaa acquisita a seeguito di progreessione econom
mica orizzontale
e di cui all’articcolo 17, nell’am
mbito delle disponibilità del Fo
ondo
unico dell’’Amministrazione di destinazio
one.
Qualora il dipendente ceessi dal servizio
o o, nella nuovaa amministrazione, consegua una progressio
one tra le aree
e, si applica quaanto
previsto dall’articolo 32, comma 3 (fond
do unico di amm
ministrazione).
TRASSFERIMENTO DEL
D CONIUGE
articolo 17
7, c. 10, CCNL in
ntegrativo 1998
8/01
10. Il dipeendente a temp
po indeterminaato, il cui coniu
uge convivente sia destinatario della legge 1
10 marzo 1987,, n. 100, in casso di
trasferimeento di sede del
d coniuge steesso, ha diritto
o al trasferime
ento, anche in soprannumero, presso gli uffici
u
della pro
opria
amministrrazione situati nella
n
medesimaa sede di serviziio del coniuge o,
o in mancanza,, nella sede più vicina.
ACCORDI DI MOBILITÀ
M
articolo 28
2 bis CCNL inttegrativo 1994//97
1. In applicazione dell'artticolo 35, comm
ma 8 del d.lgs. n. 29/1993 _8
85 , dei principi previsti dalla llegge n. 59/199
97 e del Protoccollo
ul lavoro pubblico in data 12
2/3/1997 tra le amministrazio
oni del compartto e le organizzzazioni sindacaali, possono esssere
d’intesa su
stipulati acccordi per disciplinare la mobiilità dei dipendenti tra le stessse amministraziioni.
2. Gli acco
ordi di mobilità di cui al commaa 1, sono stipulati:
- in occasione di processsi di ristrutturazzione e di riordiino delle Amministrazioni;
v
- per prevvenire la dichiarrazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo la dichiarazione di
d eccedenza, per evitare i trassferimenti d’uffficio o la dichiarrazione di messsa in disponibilità.
3. A decorrrere dalla dataa della richiestaa scritta di unaa delle parti di cui al comma 1,
1 intesa ad avvviare la stipulazione degli acccordi
citati, i pro
ocedimenti di mobilità
m
di ufficcio o di messa in disponibilità sono sospesi per
p 60 giorni. LLa mobilità a se
eguito degli acccordi
stipulati reesta comunquee possibile anch
he dopo tale termine, sino all'aadozione definitiva dei provveedimenti di mo
obilità di ufficio o di
messa in disponibilità
d
da parte dell' amm
ministrazione, ai
a sensi delle viggenti disposizio
oni.
4. Per la sttipulazione deggli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte
p
pubblica é composta dai titolari del potere
di rappressentanza di ciascuna delle am
mministrazioni che
c vi aderisco
ono, o loro delegati, nonché da rappresentaanti dei titolarii dei
rispettivi uffici
u
interessatti. La delegazione di parte sind
dacale di ciascu
una amministraazione é compo
osta dalle organizzazioni sindaacali
individuate dall'articolo 6 del CCNL Min
nisteri, 1994/97
7.
ordi di mobilità stipulati ai senssi dei commi prrecedenti, devo
ono contenere le
l seguenti indicazioni minime
e:
5. Gli acco
a) le amm
ministrazioni riceventi ed i postti messi a dispo
osizione dalle medesime;
m
b) le amministrazioni cedenti
c
e le po
osizioni e proffili professionali di personalee eventualmentte interessato alla
ne di eccedenzaa o già dichiarato in esubero;
mobilità in previsione deella dichiarazion
149
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
c) i requ
uisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le even
ntuali disciplinee di
appartenenza, richiesti al
a personale per l'assegnazione dei posti nellee amministrazio
oni riceventi;
m
d) il termine di scadenzaa del bando di mobilità;
d riqualificazione ed addestraamento professsionale occorren
nti;
e) le neceessarie attività di
f) le form
me di pubblicitàà da dare all'accordo medesimo. In ogni caaso, copia dell'accordo di mo
obilità deve essere
affissa in luogo accessibiile a tutti.
6. Gli acco
ordi di mobilità sono sottoscriitti dai titolari del
d potere di raappresentanza di ciascuna am
mministrazione interessata, o loro
delegati, e dalle organizzzazioni sindacali di cui al comm
ma 4 e sono sottoposti al conttrollo preventivvo dei compete
enti organi, ai sensi
dell'articolo 51, comma 3,
3 del D.Lgs. 29 del 1993.
7. La mobilità é disposta nei confronti dei
d dipendenti a seguito di adesione scritta degli
d
stessi, da inviare entro quindici
q
giorni dalla
d
ubblicazione del bando di mob
bilità all'amministrazione di ap
ppartenenza ed
d a quella di destinazione, unittamente al pro
oprio
data di pu
curriculum
m.
8. Il dipen
ndente é trasferito entro il quindicesimo
q
g
giorno
successivo, purché in possesso dei requisiti richie
esti. In caso di più
domande,, per i dipendeenti inquadratii nelle posizion
ni funzionali dal I al VI livello la scelta avvviene mediantte compilazione di
graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio comp
plessiva nella po
osizione di app
partenenza non
nché della situaazione personaale e
familiare e della residenzza anagrafica.
Per i dipen
ndenti di livello
o superiore, l'am
mministrazione di destinazione
e opera le prop
prie scelte motivate sulla base di una valutaziione
comparataa del curriculum
m professionalee e di anzianità di servizio pressentato da ciasccun candidato in relazione al posto
p
da ricopriire.
9. Il rappo
orto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione
d
e al dipendente sono garantitte la
continuità della posizionee pensionistica e previdenzialee nonché la possizione retributiva maturata in
n base alle vigen
nti disposizioni.
10. Ove sii tratti di profili dichiarati in esubero
e
ai senssi delle vigenti disposizioni, laa mobilità del d
dipendente può
ò riguardare an
nche
posti di prrofilo professio
onale diverso daa quello di app
partenenza -maa dello stesso livello retributivvo - di cui il dip
pendenti possieeda i
requisiti previsti
p
per l’aaccesso mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale
f
infeeriore. Dal mo
omento del nu
uovo
inquadram
mento il dipend
dente segue la dinamica
d
retributiva della nuo
ova posizione seenza riassorbim
mento del trattaamento econom
mico
in godimento, ove superiiore.
11. Le amministrazioni che
c intendono stipulare
s
accorrdi di mobilità possono
p
avvaleersi dell'attivitàà di rappresentanza ed assisteenza
N., ai sensi dell''articolo 50, comma 7 del d.lgss. n. 29/1993.
dell'A.RA.N
12. Nel casso che gli accorrdi di mobilità ex
e articolo 35 c. 8 riguardino Amministrazion
A
ni di comparti diversi, per il com
mparto Ministeeri si
applicano le norme di cui al presente arrticolo .
P
PASSAGGIO
DIR
RETTO AD ALTR
RE AMMINISTRA
AZIONI DEL PER
RSONALE IN EC
CCEDENZA
articolo 5 CCNL integgrativo 1998/01
1
1. Fermi reestando gli acccordi di mobilitàà di cui all’articcolo 28/bis del CCNL integrattivo dei Ministeeri sottoscritto in data 22 otto
obre
1997, che possono riguardare anche am
mministrazioni di comparti divversi, in relazio
one a quanto prrevisto dall’articolo 35, comm
ma 6,
del d.lgs. n. 29/1993 _89
9, conclusa la procedura
p
di cu
ui ai commi 3, 4 e 5 dello stessso articolo , allo scopo di faccilitare il passaggio
diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre Amministrazioni del comparto e di evitare ill collocamento in disponibilitàà del
p
impieggare diversameente nel proprrio ambito, l’am
mministrazione interessata co
omunica a tuttte le
personale che non sia possibile
edenza distinto
o per
amministrrazioni del comparto, compresse quelle che hanno articolazioni territoriali, l’elenco del peersonale in ecce
area e pro
ofilo professionaale, richiedendo
o la loro dispon
nibilità al passagggio diretto, in tutto o in partee, di tale personale.
Analoga richiesta viene rivolta anche aggli altri enti o am
mministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 d
del d.lgs 29/199
93 presenti sem
mpre
onale e nazionaale, al fine di accertare ulteriorri disponibilità di
d posti per i paassaggi diretti.
a livello prrovinciale, regio
150
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
2. Le amm
ministrazioni deel comparto comunicano, entro il termine di
d 30 giorni dalla richiesta di ccui al comma 1,
1 l’entità dei posti
p
vacanti neella dotazione organica
o
di ciascun profilo e posizione econ
nomica nell’am
mbito delle areee, per i quali, tenuto
t
conto della
d
programm
mazione dei fab
bbisogni, sussisste l’assenso al passaggio dirretto del perso
onale in eccedenza. Le amministrazioni di altri
comparti, qualora interesssate, seguono le medesime procedure.
p
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le
conseguen
nti assegnazion
ni; con la specifficazione di eveentuali prioritàà; l’amministrazzione dispone i trasferimenti nei quindici giorni
successivi alla richiesta.
4. Qualoraa si renda neccessaria una seelezione tra più aspiranti allo
o stesso posto
o, l’amministrazione di prove
enienza forma una
graduatoria sulla base deei seguenti criteeri:
- dipendeenti portatori dii handicap;
- situazione di famiglia, privilegiando ill maggior nume
ero di familiari a carico e/o see il lavoratore sia
s unico titolarre di
reddito;
orativa presso la pubblica amm
ministrazione;
- maggiorre anzianità lavo
- particolaari condizioni di salute del lavo
oratore, dei fam
miliari e dei con
nviventi stabili;
la stabile convivenza, neel caso qui discciplinato e in tu
utti gli altri cassi richiamati neel presente con
ntratto, é accerrtata
sulla basee della certificazzione anagraficca presentata dal dipendente;
- presenza in famiglia di soggetti portattori di handicap
p.
e.
de di contrattazione integrativaa nazionale di amministrazion
a
La ponderrazione dei criteeri e la loro inteegrazione vienee definita in sed
5. Nei casi in cui non sia possibile mom
mentaneamentee procedere al passaggio direetto tra amminiistrazioni, può farsi ricorso, co
on il
o 4, con partico
olare riguardo all’applicazione
e del comma 4 del
consenso del dipendentee, all’istituto del comando di cui all’articolo
o articolo .
medesimo
6. Per la mobilità
m
del perrsonale in eccedenza, la contrrattazione integgrativa nazionaale di amministrazione può prrevedere speciffiche
iniziative di
d formazione e riqualificazio
one, al fine di favorire la rico
ollocazione e l’’integrazione d
dei lavoratori trasferiti nel nu
uovo
contesto organizzativo,
o
a
anche
in relazione al modello di
d classificazione vigente.
TÀ
MOBILIT
artticolo 26 CCNL 2006/2007
nto gestionale di
d particolare rilevanza non sollo per la coperttura di posti vaccanti da parte delle
d
1. La mobiilità rappresentta uno strumen
pubbliche Amministrazio
oni, ma anche per
p riequilibraree la distribuzione e l’utilizzo delle
d
risorse um
mane tra le varie Amministraziioni,
ne alla loro riallo
ocazione sul territorio.
in relazion
2. Al fine di
d favorire l’attu
uazione della mobilità
m
median
nte la costituzio
one di un sistem
ma di incontro fra la domanda di Amministrazzioni
con carenzza di personalee e l’offerta di dipendenti
d
che intendono cam
mbiare collocazione, ciascuna Amministrazione si doterà di una
banca dati nella quale saranno individuaate le vacanze organiche dell’A
Amministrazion
ne stessa, distin
nte per sede di destinazione, area
a
n
con l’indicazione, se necessario, dellee relative funzio
oni e delle speccifiche idoneità richieste.
e profilo, nonché
3. L’Amministrazione reggola criteri e mo
odalità per l’acccoglimento delle domande, asssicura la pubblicità dei dati e delle informazzioni
o di rendere traasparenti i pro
ocessi di mobiliità e garantisce
e altresì l’aggio
ornamento con
ntinuo dei postti vacanti al fine di
allo scopo
consentiree agli interessaati, in possessso dei requisiti richiesti, la possibilità di produrre
p
eventuali domande
e in relazione alle
disponibiliità esistenti.
4. Nell’ottica di dare la massima
m
diffusio
one delle informazioni circa i posti disponibiili, i dati agli steessi riferiti venggono comunicaati al
Dipartimento della funzio
one pubblica, al
a fine di crearee uno sportello unico della mo
obilità consultaabile da tutti i dipendenti
d
pub
bblici
interessati.
oriscono la mob
bilità fra sedi ed Amministraziioni diverse, peeriodicamente le Amministrazzioni
5. Nel quaadro dei meccaanismi che favo
pubblicano
o bandi di mob
bilità, anche al fine di consen
ntire prioritariaamente l’assorb
bimento del peersonale coinvo
olto nei processi di
trasformazzione, soppresssione o riordino
o di altre pubbliche Amministrrazioni.
151
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
6. Al fine di
d agevolare la ricollocazione
r
d dipendenti presso
dei
p
altre Am
mministrazioni, possono esseree previste form
me di incentivaziione
economicaa, anche una taantum, alle quaali, oltre a quan
nto stabilito dall’articolo 32 deel CCNL del 16 febbraio 1999, si provvede co
on le
disponibiliità indicate dall’articolo 1, comma 59 della legge 662 del 1996 destinatee a tale scopo, nonché con le eventuali ulteriori
risorse preeviste al riguard
do da specifichee disposizioni di legge.
7. La mobilità volontaria di cui ai commi precedenti si attua con le prrocedure previsste dal d.lgs. n.1
165 del 2001 e dall’articolo 27
7 del
99
CCNL del 16 febbraio 199
8. In mateeria di ecceden
nza di personalle resta salvo quanto
q
previsto
o dall’articolo 5 del CCNL deel 16 maggio 2001,
2
nonché dalle
d
disposizion
ni di legge vigenti.
152
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
PASSAGG
GIO DIRETTO DI PERSONALE TRA
T AMMINISTTRAZIONI DIVER
RSE
articolo
o 30 d.lgs. n. 16
65 del 2001 smi
1. Le amministrazioni possono
p
ricoprrire posti vacanti in organico mediante ceessione del co
ontratto di lavvoro di dipend
denti
apparteneenti alla stesssa qualifica in
n servizio pressso altre amm
ministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.. Le
amministrrazioni devono in ogni caso rendere pubbliiche le disponiibilità dei posti in organico d
da ricoprire atttraverso passaggio
diretto di personale da altre
a
amministraazioni, fissando
o preventivame
ente i criteri di scelta. Il trasfeerimento é disp
posto previo parere
favorevolee dei dirigenti responsabili
r
deei servizi e degli uffici cui il pe
ersonale é o saarà assegnato ssulla base dellaa professionalittà in
possesso del
d dipendente in relazione al posto ricoperto
o o da ricoprire
e.
1-bis. Ferm
mo restando quanto previsto al comma 2, con
c decreto de
el Ministro per la pubblica am
mministrazione e l'innovazionee, di
concerto con
c il Ministro dell'economia
d
e delle finanze e previa intesaa con la confereenza unificata, ssentite le confe
ederazioni sindaacali
rappresen
ntative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche
a
volontariia, per garantire l'esercizio delle
d
funzioni isstituzionali da parte
p
delle amm
ministrazioni chee presentano carenze di organ
nico.
2. I contratti collettivi nazionali possono
o definire le pro
ocedure e i crite
eri generali perr l'attuazione di quanto previssto dal comma 1. In
ogni caso sono nulli gli accordi,
a
gli atti o le clausole dei
d contratti co
ollettivi volti ad
d eludere l'app
plicazione del principio
p
del previo
esperimen
nto di mobilità rispetto
r
al reclu
utamento di nu
uovo personale..
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'esplettamento di procedure concorssuali, finalizzatee alla coperturaa di posti vacanti in
organico, devono attivarre le proceduree di mobilità dii cui al comma 1, provvedend
do, in via priorritaria, all'immisssione in ruolo
o dei
dipendentti, provenienti da
d altre amministrazioni, in po
osizione di com
mando o di fuori ruolo, apparteenenti alla stessa area funzion
nale,
che facciano domanda dii trasferimento nei ruoli delle amministrazion
ni in cui prestano servizio. Il trrasferimento é disposto, nei liimiti
dei posti vacanti, con in
nquadramento nell'area funziionale e posizione economicaa corrisponden
nte a quella po
osseduta pressso le
amministrrazioni di provenienza.
2-ter. L'im
mmissione in ruo
olo di cui al com
mma 2-bis, limiitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari
esteri, in ragione
r
della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valu
utazione comparativa dei tito
oli di
servizio e di studio, po
osseduti dai diipendenti com
mandati o fuori ruolo al momento della p
presentazione della domandaa di
trasferimeento, nei limiti dei
d posti effettiivamente dispo
onibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei
d Ministri, peer fronteggiare le situazioni di
d emergenza in atto, in ragio
one della speccifica
profession
nalità richiesta ai
a propri dipend
denti può proceedere alla riserva di posti da destinare
d
al perrsonale assunto
o con ordinanzaa per
le esigenzee della Protezio
one civile e del servizio civile, nell'ambito de
elle procedure concorsuali
c
di ccui all'articolo 3,
3 comma 59, della
d
legge 24 dicembre
d
2003, n. 350, e all'artticolo 1, comma 95, della leggge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquiees. Salvo diverrsa previsione,, a seguito deell'iscrizione ne
el ruolo dell'am
mministrazionee di destinazione, al dipendeente
trasferito per mobilità sii applica esclussivamente il traattamento giuridico ed econo
omico, compresso quello accesssorio, previsto
o nei
contratti collettivi
c
vigenti nel comparto della stessa am
mministrazione..
2-sexies. Le
L pubbliche am
mministrazioni,, per motivate esigenze organ
nizzative, risulttanti dai docum
menti di prograammazione preevisti
all'articolo
o 6, possono uttilizzare in asseggnazione temporanea, con le modalità previiste dai rispettivvi ordinamenti,, personale di altre
a
amministrrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo re
estando quanto già previsto da norme speciali sulla mateeria,
nonché il regime
r
di spesaa eventualmentte previsto da tali
t norme e dall presente decreto.21
21
Comma aggiuunto dall’ articoloo 13 LEGGE 4 noovembre 2010, n. 183
153
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Servizio pro
ogrammazione asssunzioni e recluttamento
3 4 del 19/03/2010
DFP 0013731 P-1. 2. 3.
O: Passaggio diretto
d
di personnale mediante procedure
p
di mobilità tra amm
ministrazioni divverse, ai sensi dell’articolo
d
300 del
OGGETTO
decreto leggislativo 30 maarzo 2001, n. 1665 e successivee modifiche ed integrazioni. Applicazione
A
deei limiti in mateeria di assunziooni e
vincoli sullla spesa di perssonale
Si fa riferiimento alla notta n. CRI/CC/0005684 del 26 gennaio u.s. co
on cui codesto Ente
E
comunicaa di aver indetto
o una procedurra di
mobilità volontaria
v
esterrna, ai sensi delll’articolo 30 del
d decreto legisslativo 30 marzzo 2001, n. 1655, per l’assunziione di complesssive
39 unità di
d personale da destinare prevvalentemente allle sedi del Norrd Italia che preesentano magggiori carenze di personale, aveendo
adempiutoo alle disposiziooni in materia di
d riduzione deegli assetti orga
anizzativi e di dotazioni
d
organniche previste dall’articolo
d
744 del
decreto leggge 25 giugno 2008,
2
n. 112, coonvertito in leggge 6 agosto 2008, n. 133 ed inn attuazione dell Piano triennale dei fabbisognni di
personale approvato conn ordinanza com
mmissariale n. 27/08 del 27 novembre 2008 e della Direttivva del Commisssario straordinario
nazionale del 5 giugno 20009.
Al riguarddo, codesto Entte chiede di connoscere l’orienttamento di quessto Dipartimento in relazione a quanto previisto dall’articollo 1,
comma 477, della legge 30 dicembre 2004,
2
n. 311, che,
c
allo stato,, regola, sotto l’aspetto dei riflessi finanziiari, la mobilitàà di
personale,, anche tra amm
ministrazioni apppartenenti a comparti
c
diversi. Il quesito é posto
p
in consideerazione del fattto che il personnale
partecipannte alla proceddura di mobilittà di cui trattaasi risulta esseere dipendente prevalentemennte da Regioni,, Enti del Servvizio
sanitario nazionale
n
ed Ennti locali.
Occorre preliminarmente
p
e evidenziare, su
s questo temaa, l’attualità deella circolare n.
n 4/2008 del 18 aprile 2008 nella quale quuesto
Dipartimeento fornisce linnee guida ed inddirizzi in materiia di mobilità ed
e a cui si rinviaa per una disam
mina più ampia dell’istituto.
Ciò premeesso, si reputa utile
u
richiamaree l’attenzione suu alcuni punti essenziali.
e
Il legislatoore, privilegia l’istituto
l
della mobilità
m
tanto sotto l’aspetto ordinamentale,
o
q
quanto
sotto l’aaspetto finanzia
ario.
L’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 30
3 marzo 2001, n. 165 non lasscia dubbi circca il fatto che lee procedure co
oncorsuali debbbano
essere preecedute dall’espperimento delle procedure di mobilità.
m
L’obbligo prescritto attieene tanto agli adempimenti
a
di cui all’articolo
o 34-bis del citaato d.lgs 165/2001, quanto allle procedure dii cui
all’articollo 30, comma 1,
1 dello stesso decreto
d
legislattivo che, alla lu
uce delle modiffiche intervenutte con il d.lgs 27
2 ottobre 20099, n.
150, impoone alle amminnistrazioni l’addozione di appositi bandi di mobilità con l’indicazione
l
ddei posti dispon
nibili in dotazione
organica che
c si intendonno coprire attraaverso il ricorsso al predetto istituto,
i
previa definizione deii requisiti richiesti e dei criterri di
scelta su cui
c si fonderà laa valutazione deelle candidaturee pervenute.
La mobilittà é uno strumeento che non risp
sponde solo all’’interesse dell'a
amministrazionee che vi ricorree, ma garantiscee una più razionnale
distribuzioone delle risorsse tra le amminnistrazioni pubbbliche di cui alll’articolo 1, coomma 2, del d.lggs 165/2001, nonché economiie di
spesa di personale
p
compplessivamente inntesa, dal mom
mento che conseente una stabiliità dei livelli occcupazionali neel settore pubbllico.
L’articolo 39, comma 3, della
d
legge 27 dicembre
d
1997, n. 449 sanciscce, poi, il princip
ipio generale seecondo cui “Le assunzioni resttano
comunquee subordinate alll’indisponibilittà di personale da trasferire seecondo le vigennti procedure dii mobilità”.
154
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Il citato arrticolo 1, comm
ma 47, della leggge 311/2004, nel
n momento in
n cui recita chee “In vigenza ddi disposizioni che
c stabilisconoo un
regime di limitazione delle
d
assunzionii di personale a tempo indeeterminato, sonno consentiti trrasferimenti peer mobilità, annche
d limitazione, nel rispetto ddelle disposizio
oni sulle dotazzioni
intercompartimentale, trra amministrazzioni sottopostee al regime di
mpleta la coereenza
organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispetttato il patto di stabilità internno per l'anno pprecedente” com
c la mobilitàà, pur rappresen
ntando sempre uno strumento finanziariamen
nte da privilegiiare,
del sistemaa descritto ladddove specifica che
si configuura in termini di
d neutralità di
d spesa solo see si svolge tra amministraziooni entrambe soottoposte a vin
ncoli in materia di
assunzionii a tempo indeteerminato. In tall caso non si quualifica come asssunzione da paarte dell’amminnistrazione riceevente. Ne disceende
che non é computabile coome cessazione,, sotto l’aspettoo finanziario, da
a parte dell’amm
ministrazione ccedente.
La mobilità non é neutrrale e va consiiderata come un’assunzione
u
quando
q
l’amministrazione ceedente non é so
ottoposta a vinncoli
assunzionaali ed invece loo é l’amministrrazione ricevente. In tal caso, infatti, considderare la mobiliità come assun
nzione garantiscce il
governo dei
d livelli occupaazionali, e quinndi della spesa pubblica,
p
evitan
ndo che le amm
ministrazioni sennza limiti sulle assunzioni opeerino
da serbatooio da cui attinggere nuovo perssonale da partee delle altre amm
ministrazioni coon limitazione.
Ne inferiscce, per le amministrazioni chee hanno limitazzioni e che sono
o anche sottopooste ad un regim
me autorizzatorrio, che la mobbilità
di personaale proveniente da amministraazioni che non sono
s
soggette a vincoli assunzzionali rimane ppossibile solo se
s preventivamente
autorizzataa come una norrmale assunzionne.
Codesto Ente,
E
poi, ha evvidenziato come, a causa delle particolari professionalità
p
richieste dallaa natura dell’atttività espletataa, la
proceduraa di mobilità voolontaria esternna che ha indeetto si rivolga essenzialmente
e
al personale ddegli enti apparrtenenti al Servvizio
sanitario nazionale.
n
Ai sensi dell’articolo
d
1, comma 565, deella predetta leegge 27 dicemb
bre 2006, n. 2996, gli enti del Servizio sanita
ario nazionale sono
s
tenuti al soolo obiettivo deella riduzione della
d
spesa del personale,
p
aven
ndo sostituito deetta norma i prreesistenti vinco
oli assunzionalii che
derivavanoo dall’attuazionne dell’articoloo 1, comma 98, della
d
legge 30 dicembre
d
2004,, n. 311.
Tale princcipio é stato ribbadito, per il triiennio 2010-20012, dalla discip
plina indicata dai
d commi da 771 a 73 dell’artticolo 2 della leegge
23 dicembbre 2009, n. 191 che stabiliscoono le misure con
c cui gli entii del Servizio saanitario nazionnale sono tenutii a concorrere alla
realizzazioone degli obiettivi di finanza pubblica
p
in relazione alla prropria spesa coomplessiva del ppersonale, prevedendo come essi
“anche” nel
n triennio 2010-2012 non dovranno
d
superrare per ciascu
uno degli anni indicati il corrrispondente am
mmontare dell’aanno
2004 dimiinuito dell’1,4 per
p cento. Venngono poi fissate le modalità di realizzazionne di tali obietttivi, da attuarsi nell’ambito degli
d
indirizzi fiissati dalle rispeettive Regioni, attraverso l’enuunciazione di alcuni
a
principi generali.
g
Rimane, dunque,
d
conferm
mata da questo punto
p
di vista la
l preesistente normativa,
n
rilevvando ai fini deel quesito in pa
arola il solo casso di
enti del Seervizio sanitariio nazionale chhe, afferendo a Regioni soggeette all’attuazioone di piani dii rientro dal diisavanzo sanitaario,
siano sottooposti, nell’ambbito di tali pianni, a specifiche misure
m
limitativve delle assunziioni.
In questo caso il trasferrimento per moobilità di persoonale provenien
nte da Enti dell Servizio sanittario delle sudd
ddette Regioni é da
considerarre neutro sul piiano assunzionaale, ai sensi dell’articolo 1, co
omma 47, dellaa legge 30 dicem
mbre 2004, n. 311,
3
in quanto solo
in questo caso
c
risulta verrificata la conddizione prevista che entrambe le
l amministraziioni interessatee siano soggettee a limitazioni delle
d
assunzionii di personale, garantendosi inn siffatto caso la necessaria neutralità
n
della mobilità sugli equilibri econo
omico-finanziarri ed
impedendoo che essa sia esperita
e
come leeva per nuove assunzioni
a
di peersonale.
Per quantto attiene, infine, all’indicazioone di cui all’articolo 2, comm
ma 74, della leggge 23 dicembbre 2009, n. 191
1, in relazione alle
misure di contenimento della spesa di cui ai precedeenti commi da 71 a 73 ai finii dell’applicaziione nel trienniio 2010-2012 delle
d
disposizionni previste dalll’articolo 17, coommi da 10 a 13,
1 del decreto legge 1° luglioo 2009, n. 78 (cconvertito in leg
gge 102/2009), non
si ritiene che
c essa modificchi il quadro finn qui delineato..
Ivi si prevvede che le am
mministrazioni pubbliche
p
di cuui all’articolo 1,
1 comma 2 del decreto legisllativo 30 marzo 2001, n. 1655 nel
bandire cooncorsi pubblicci per assunziooni a tempo inddeterminato di personale non dirigenziale possano consideerare di introddurre
specifiche riserve di postti o modalità di
d valutazione di
d una pregresssa esperienza professionale
p
peer quel persona
ale in possessoo dei
requisiti esspressamente inndicati dalla noorma stessa (peersonale di cui all’articolo 1, commi
c
519 e 5558, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e alll’articolo 3, coommi 90 e 94, della
d
legge 24 dicembre
d
2007, n. 2004).
Dette proccedure devono essere
e
attivate:
155
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
• nel rispeetto della progrrammazione trieennale del fabb
bisogno;
• nel rispetto dei vincolii finanziari prevvisti dalla norm
mativa vigente in
i materia di aassunzioni e di contenimento
c
d
della
spesa di personale
p
seconndo i rispettivi regimi
r
limitativvi della spesa sttessa fissati dai documenti di finanza
fi
pubblicaa;
• per le am
mministrazioni interessate, prrevio espletamento della proceedura di cui all’articolo 35, co
omma 4 del deccreto
legislativoo n. 165/2001.
La portataa delle suddettee prescrizioni non
n interferisce con i regimi asssunzionali in relazione
r
alla ttipologia di entti analizzata, annche
in consideerazione del mero rinvio ai rispettivi
r
regim
mi limitativi dellla spesa di personale che rissultano dai documenti di finaanza
pubblica.
Alla luce delle
d
consideraazioni fin qui riiportate, si ribaadisce che gli Enti
E del Serviziio sanitario nazzionale rientrin
no nel novero delle
d
amministrrazioni sottoposste a regime di limitazione, aii sensi dell’artiicolo unico com
mma 47 della leegge 311/2004,, solo allorquanndo,
afferendo a Regioni sogggette all’attuazione di piani di
d rientro dal diisavanzo sanitaario siano sottooposti, nell’amb
bito di tali pianni, a
specifiche misure limitatiive delle assunzzioni.
Questa conndizione dovrà essere verificaata da codesto ente
e di volta in volta.
v
Ad ogni buon
b
fine si seggnala che in baase all’articoloo 66, comma 13,
1 del decreto legge 112/20008 (convertito in
i legge 133/20008)
codesto Ennte potrà valuttare la possibiliità di acquisiree in mobilità, ai sensi dell’artiicolo 1, commaa 47, della legg
ge 311/2004, annche
unità di peersonale dipenddente dalle Univversità statali (nel
( triennio 200
09-2011).
156
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Capitolo VIII
D DIPE
ENDENTE E NORME
E DISCIPLIINARI
DOVERI DEL
OB
BBLIGHI DEL DIPENDENTE
articolo 23
2 CCNL 1994-9
97 modificato dall’articolo
d
11 del
d CCNL 20022-05
1. Il dipen
ndente conform
ma la sua cond
dotta al doveree costituzionale
e di servire la Repubblica co
on impegno e responsabilità e di
rispettare i principi di bu
uon andamento
o e imparzialitàà dell'attività am
mministrativa, anteponendo
a
il rispetto della legge e l'intereesse
pubblico agli
a interessi privati
p
propri ed
e altrui. Il dipendente adegu
ua altresì il proprio comporttamento ai principi riguardan
nti il
rapporto di
d lavoro, conteenuto nel codicee di condotta allegato.
2. Il dipendente si compo
orta in modo taale da favorire l'instaurazione
l
di rapporti di fiducia
f
e collabo
orazione tra l'A
Amministrazione e i
cittadini.
3. In tale specifico
s
contessto, tenuto conto dell'esigenzaa di garantire laa migliore qualità del servizio, il dipendente deve
d
in particolare:
a) collabo
orare con diliggenza, osservan
ndo le norme del presente contratto,
c
le d
disposizioni perr l'esecuzione e la
disciplina del lavoro im
mpartite dall'Am
mministrazione, anche in relaazione alle norrme in materiaa di sicurezza e di
ambientee di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio
d
nei cassi e nei modi prrevisti dalle norrme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'articolo
24 L. 7 aggosto 1990 n. 24
41;
c) non utiilizzare a fini prrivati le informaazioni di cui disp
ponga per ragio
oni d'ufficio;
d) nei rap
pporti con il citttadino, fornire tutte le informazioni cui abbiaa titolo, nel risp
petto delle disp
posizioni in matteria
di trasparrenza e di acceesso all'attività amministrativa previste dallaa legge 7 agossto 1990, n. 24
41, dai regolam
menti
attuativi della stessa vigenti nell'amm
ministrazione nonché
n
attuaree le disposizion
ni del decreto legislativo del 28
dicembree 2000, n. 443 e del D.P.R. n. 445 del 28 dicem
mbre 2000, in teema di autocerrtificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiiere alle formalità previste peer la rilevazionee delle presenzze e non assenttarsi
dal luogo di lavoro senzaa l'autorizzazion
ne del dirigente
e del servizio;
ormata a princip
pi di
f) durantee l'orario di lavoro, manteneree nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta unifo
correttezzza ed astenersi da comportam
menti lesivi dellaa dignità della persona;
p
g) non atttendere ad occcupazioni estran
nee al servizio e ad attività, ch
he ritardino il rrecupero psicoffisico, in period
do di
malattia od
o infortunio;
h) eseguire gli ordini ineerenti all'espletamento delle proprie
p
funzioni o mansioni ch
he gli siano imp
partiti dai superriori.
nte illegittimo, il dipendentee deve farne rrimostranza a chi l'ha impartito,
Se ritienee che l'ordine sia palesemen
dichiarandone le ragionii; se l'ordine é rinnovato
r
per isscritto ha il dovvere di darvi eseecuzione. Il dipendente non deve,
ue, eseguire l'orrdine quando l'aatto sia vietato dalla legge pen
nale o costituisca illecito amm
ministrativo;
comunqu
i) avere cura dei locali, mobili,
m
oggetti, macchinari, atttrezzi, strumentti ed automezzii a lui affidati;
d
zione per ragio
oni che non sian
no di servizio;
l) non valersi di quanto é di proprietà dell'Amministra
mpensi, regali o altre utilità in
n connessione con la prestaziione
m) non chiedere né acccettare, a qualssiasi titolo, com
lavorativaa;
n) osservvare scrupolosaamente le disp
posizioni che re
egolano l'accessso ai locali deell'Amministrazzione da parte del
personalee e non introdurre, salvo chee non siano de
ebitamente auttorizzate, perso
one estranee all'amministrazi
a
ione
stessa in locali non apertti al pubblico;
o) comun
nicare all'Amministrazione la propria
p
residenza e, ove non coincidente,
c
la d
dimora temporranea, nonché ogni
o
successivo mutamento delle
d
stesse;
o di malattia, daare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) in caso
q) asteneersi dal parteccipare all'adozzione di decisioni o ad attivvità che possaano coinvolgerre direttamentte o
indirettam
mente interessii finanziari o no
on finanziari pro
opri, o di suoi parenti entro il q
quarto grado o conviventi.
SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
articolo 24
2 CCNL 1994-9
97 modificato dall’articolo
d
12 del
d CCNL 20022-05
157
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1. Le violaazioni, da partee dei lavoratorri, degli obbligh
hi disciplinati all’articolo 23 del
d presente co
ontratto danno luogo, second
do la
gravità dell’infrazione, all’applicazione delle
d
seguenti sanzioni
s
disciplinari previo pro
ocedimento discciplinare:
a) rimprovero verbale;
overo scritto (ceensura);
b) rimpro
c) multa di
d importo variaabile fino ad un
n massimo di qu
uattro ore di rettribuzione;
d) sospen
nsione dal servizio con privazio
one della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospen
nsione dal servizzio con privazio
one della retribuzione da 11 giiorni fino ad un
n massimo di sei mesi;
f) licenziaamento con preeavviso;
g) licenziaamento senza preavviso.
p
2. L'Amministrazione, fattta eccezione per
p il rimproverro verbale, non
n può adottare alcun provved
dimento disciplinare nei confrronti
del dipend
dente, se non previa
p
contestazzione scritta deell'addebito, da effettuarsi tem
mpestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni
da quando
o l'ufficio istrutttore secondo l’ordinamento dell’amministraazione, é venutto a conoscenzza del fatto e se
enza aver sentiito il
dipendentte a sua difesa con l’eventuale assistenza dii un procuratorre ovvero di un
n rappresentan
nte dell’associazzione sindacalee cui
egli aderissce o conferiscee mandato.
3. La convvocazione scrittta per la difesa non può avven
nire prima che siano trascorsii cinque giorni lavorativi dallaa contestazionee del
fatto che vi ha dato cau
usa. Trascorsi inutilmente 15
5 giorni dalla convocazione
c
p la difesa deel dipendente, la sanzione viene
per
n successivi 15
1 giorni.
applicata nei
4. Nel caso
o in cui la sanzione da commin
nare non sia di sua competenzza, ai sensi dell’’articolo 55, comma 4, del d.lggs. n. 165 del 20
001,
il responsaabile della strutttura in cui il dipendente lavorra, ai sensi di quanto previsto al comma 2, seegnala entro dieci giorni all'uffficio
competente, a norma del
d citato artico
olo 55, commaa 4, i fatti da contestare al dipendente peer l'istruzione del procedimeento,
omunicazione all'interessato. In caso di mancata
m
comun
nicazione nel termine prede
etto si darà co
orso
dandone contestuale co
uto alla comuniicazione.
all’accertaamento della reesponsabilità deel soggetto tenu
4/bis. Quaalora anche nell corso del proccedimento emeerga che la san
nzione da applicare non sia dii spettanza del responsabile della
d
struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente, dando
one contestualee comunicazion
ne all’interessatto. Il
procedimeento prosegue senza soluzionee di continuità presso quest’ultimo ufficio
5. Al dipeendente o, su sua espressa delega, al suo
o difensore, é consentito l'aaccesso a tuttti gli atti istrutttori riguardan
nti il
procedimeento a suo caricco.
6. Il procedimento disciplinare deve con
ncludersi entro 120 giorni dallaa data della con
ntestazione delll’ addebito. Qu
ualora non sia stato
t
entro tale
t data, il pro
ocedimento si estingue.
portato a termine
7. L'ufficio
o competente per i procedim
menti disciplinarri, sulla base degli accertameenti effettuati e delle giustificcazioni addottee dal
dipendentte, irroga la san
nzione applicab
bile tra quelle in
ndicate nell’artiicolo 25, nel risspetto dei princcipi e dei criteri di cui al comm
ma 1
dello stessso articolo 25. Quando il med
desimo ufficio ritenga
r
che non
n vi sia luogo a procedere discciplinarmente dispone
d
la chiussura
del proced
dimento, dando
one comunicaziione all'interesssato.
8. Non può
ò tenersi conto
o ad alcun effettto delle sanzion
ni disciplinari de
ecorsi due annii dalla loro appllicazione.
9. I provveedimenti di cuii al comma 1 non
n sollevano ili lavoratore daalle eventuali responsabilità d
di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
10. Con riferimento
r
al presente articolo , sono da intendersi pe
erentori il term
mine iniziale e quello finale del procedimeento
disciplinarre. Nelle fasi in
ntermedie i termini ivi previssti saranno com
munque appliccati nel rispetto
o dei principi di tempestivitàà ed
immediateezza, che conseentano la certezzza delle situaziioni giuridiche
11. Per quanto non previsto dalla presente disposizion
ne si rinvia all’arrticolo 55 del d. lgs. n. 165 del 2001.
PLINARE
CODICE DISCIP
2002-05, modifficato dal CCNL 2006/2009
artiicolo 13 CCNL 2
158
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1. Nel risp
petto del princip
pio di gradualittà e proporzion
nalità delle sanzzioni in relazion
ne alla gravità d
della mancanzaa e in conformittà di
quanto prrevisto dall’artiicolo 55 del d.lgs. n.165/200
01 e successive
e modificazionii ed integrazio
oni, sono fissatti i seguenti crriteri
generali:
a) il tipo e l’entità di
d ciascuna dellee sanzioni sono
o determinati an
nche in relazion
ne:
- allaa intenzionalità del comportam
mento, alla rilevvanza della viollazione di norm
me o disposizion
ni;
- al grado
g
di disservvizio o di perico
olo provocato dalla
d
negligenzaa, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto
o conto anche della
d
prevvedibilità dell’evvento;
- all’eventuale sussistenza di circo
ostanze aggravaanti o attenuantti;
- allee responsabilitàà derivanti dallaa posizione di laavoro occupataa dal dipendente;
- al concorso
c
nella mancanza
m
di più lavoratori in accordo
a
tra loro
o;
- al comportamentto complessivo del lavoratoree, con particolaare riguardo ai precedenti dissciplinari, nell’aambito del bien
nnio
prevvisto dalla leggee;
- al comportamento
c
o verso gli uten
nti;
b) Al
A lavoratore ch
he abbia comm
messo mancanzee della stessa natura
n
già sanzzionate nel bieennio di riferimento, é irrogatta, a
seco
onda della graviità del caso e deelle circostanzee, una sanzione di maggiore en
ntità prevista nell’ambito del medesimo
m
comma.
c) All dipendente reesponsabile di più
p mancanze compiute
c
in un’unica azione od
d omissione o ccon più azioni o omissioni tra loro
colleegate ed accertate con un unicco procedimento, é applicabile la sanzione prevista per la m
mancanza più grave se le suddette
infraazioni sono pun
nite con sanzion
ni di diversa graavità.
2. La sanzzione disciplinaare dal minimo del rimprovvero verbale o scritto al masssimo della multa di importto pari a 4 ore di
retribuzion
ne si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché d
dell’orario di lavvoro;
ondotta non conforme ai princcipi di correttezzza verso altri dipendenti
d
o neei confronti del pubblico;
b) co
c) neegligenza nella cura dei localii e dei beni mo
obili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debb
ba espletare azione di vigilanza;
d) in
nosservanza deelle norme in materia
m
di prevvenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso
o in cui non nee sia
derivvato un pregiud
dizio al servizio o agli interessii dell’amministrrazione o di terzi;
e) riifiuto di assogggettarsi a visitee personali dissposte a tutelaa del patrimonio dell’amminisstrazione, nel rispetto di quaanto
prevvisto dall’articollo 6 della L. 300
0 del 1970;
f) inssufficiente rend
dimento;
p multa sarà introitato dal bilancio
b
dell’amministrazione e destinato ad aattività sociali.
L’importo delle ritenute per
one della retribu
uzione fino ad u
un massimo di 10 giorni si app
plica
3. La sanziione disciplinarre della sospenssione dal servizzio con privazio
per:
m
che abbiano
a
compo
ortato l’applicaazione del masssimo della mu
ulta oppure quando le mancaanze
a) reecidiva nelle mancanze
prevviste nel commaa 2 presentino caratteri
c
di particolare gravitàà;
b) asssenza ingiustifficata dal servizio fino a 10 gio
orni o arbitrario
o abbandono deello stesso; in taali ipotesi l’entiità della sanzione é
deteerminata in relaazione alla duraata dell’assenzaa o dell’abband
dono dal serviziio, al disservizio
o determinatossi, alla gravità della
d
violaazione degli obb
blighi del dipen
ndente, agli eveentuali danni causati all’ammin
nistrazione, aglii utenti o ai terzzi;
c) ingiustificato ritaardo, non superriore a 10 giorni, a trasferirsi nella
n
sede asseggnata dall’amministrazione;
d) svvolgimento di altre attività lavorative durantee lo stato di maalattia o di inforrtunio;
e) riffiuto di testimo
onianza oppure testimonianza falsa o reticentte in procedimeenti disciplinarii;
f) miinacce, ingiuriee gravi, calunniee o diffamazioni verso il pubblico o altri dipen
ndenti;
g) manifestazioni
m
ingiuriose nei confronti dell’’amministrazione, tenuto con
nto del rispettto della libertàà di pensiero e di
esprressione ai senssi dell’articolo 1 L.300 del 1970
0;
h) so
oppressa;
i) attti, comportameenti o molestie, anche di carattere sessuale, che
c siano lesivi della dignità deella persona.
j) sisstematici e reitterati atti o co
omportamenti aggressivi,
a
ostili e denigratorri che assuman
no forme di vio
olenza morale o di
perssecuzione psicologica nei confrronti di un altro
o dipendente.
159
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
4. La sanziione disciplinarre della sospenssione dal servizzio con privazione della retribu
uzione da 11 gio
orni fino ad un massimo di 6 mesi
m
si applica per:
p
dente quando sia stata comm
minata la sanziione
a) recidivva nel biennio delle mancanzze previste nel comma preced
massima oppure quando
o le mancanze previste
p
al com
mma 3 presentin
no caratteri di p
particolare gravvità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
i
uso, manomissione, d
distrazione di somme o ben
ni di
c) occultaamento di fattti e circostanzze relativi ad illecito
spettanzaa o di pertinen
nza dell’amministrazione o ad
d essa affidati, quando, in relazione alla po
osizione rivestitta, il
lavoratore abbia un obb
bligo di vigilanzaa o di controllo;;
d) insufficciente persisten
nte scarso rend
dimento dovuto
o a comportameento negligentee;
e) esercizzio, attraverso sistematici
s
e reiiterati atti e com
mportamenti aggressivi ostili e denigratori, di
d forme di violeenza
morale o di persecuzion
ne psicologica nei
n confronti di un altro dipen
ndente al fine d
di procurargli un danno in ambito
lavorativo
o o addirittura di
d escluderlo daal contesto lavo
orativo;
f) atti, co
omportamenti o molestie, ancche di caratterre sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della diggnità
della perssona.
Nella sosp
pensione dal seervizio prevista dal presente co
omma, il dipendente é privato
o della retribuziione fino al deccimo
giorno mentre,
m
a deco
orrere dall’und
dicesimo, viene
e corrisposta allo stesso un
na indennità pari al 50% della
d
retribuzio
one indicata all’articolo 25, co
omma 2, primo
o alinea, del CC
CNL del 16 maaggio 2001 non
nché gli assegnii del
nucleo faamiliare ove spettanti. Il perio
odo di sospenssione non é, in
n ogni caso, computabile ai fini dell’anzianittà di
servizio.
g) fatti e comportamen
nti tesi all’elussione dei siste
emi di rilevameento elettronicci della presen
nza e dell’orario o
manomissione dei fogli di presenza o delle
d
risultanze anche cartacee degli stessi. TTale sanzione si applica anchee nei
uti o permetta tali atti o comp
portamenti;
confronti di chi avalli, aiu
h) alterch
hi con vie di fattto negli ambien
nti di lavoro, anche con utenti;;
i) qualsiassi comportamento da cui sia derivato
d
danno grave all’Ammiinistrazione o a terzi
5. La sanziione disciplinare del licenziamento con preavvviso si applica per:
n
in una delle mancan
nze previste ai commi 3 e 4, anche
a
se di diversa
a) recidivva plurima, almeno tre volte nell’anno,
natura, o recidiva, nel biennio,
b
in una mancanza che
e abbia comporrtato l’applicazione della sanzzione massima di 6
mesi di so
ospensione dal servizio e dallaa retribuzione, salvo
s
quanto prrevisto al comm
ma 6, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comm
ma 4, lettera d));
d
azione per rico
onosciute e mo
otivate esigenze di
c) ingiusttificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amministra
servizio nel rispetto dellee vigenti procedure in relazion
ne alla tipologiaa di mobilità atttivata;
mministrazione quando l’asse
enza arbitraria ed
d) mancaata ripresa deel servizio nel termine preffissato dall’am
ingiustificcata si sia protrratta per un peeriodo superiorre a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio, si
applica la sanzione di cui al comma 4;
e) contin
nuità, nel bienn
nio, dei compo
ortamenti atte
estanti il perdu
urare di una ssituazione di in
nsufficiente scaarso
rendimen
nto dovuta a co
omportamento negligente, ovvvero per qualssiasi fatto gravee che dimostri la piena incapaacità
ad ademp
piere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di perssona diversa, di
d sistematici e reiterati atti e comportam
menti
m
o di perssecuzione psico
ologica nei conffronti di un collega
aggressivi ostili e denigrratori e di forme di violenza morale
d
in ambitto lavorativo o addirittura
a
di escluderlo dal co
ontesto lavorattivo;
al fine di procurargli un danno
d atti, comporttamenti o mole
estie, anche di carattere sessu
uale, che siano lesivi della diggnità
g) recidivva nel biennio di
della perssona;
h) condan
nna passata in giudicato per un
u delitto che, commesso in servizio
s
o fuori dal servizio, ma
m non attinentte in
via direttaa al rapporto di lavoro, non nee consenta la prosecuzione peer la sua specificca gravità.
6. La sanziione disciplinare del licenziamento senza preeavviso si applicca per:
r
nel bieennio di minaccce, ingiurie gravvi, calunnie o diffamazioni
d
verso il pubblico o altri dipendeenti,
a) terza recidiva
alterchi con vie di fatto negli
n
ambienti di
d lavoro, anche
e con utenti;
160
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
b) condan
nna passata in giudicato per un
u delitto comm
messo in servizio o fuori servizio che, pur no
on attenendo in
n via
diretta all rapporto di lavoro,
l
non nee consenta neaanche provviso
oriamente la prosecuzione pe
er la sua specifica
gravità;
mpiego fu consseguito median
nte la produzio
one di documenti falsi e, com
munque, con mezzi
m
c) accertaamento che l’im
fraudolen
nti ovvero che la sottoscrizionee del contratto individuale di lavoro
l
sia avven
nuta a seguito di
d presentazion
ne di
documen
nti falsi;
d) commissione in geneere - anche neii confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, ch
he, pur non cosstituendo illeciti di
d gravità tale daa non consentirre la prosecuzio
one neppure prrovvisoria del raapporto di lavoro.
rilevanza penale, sono di
nna passata in giudicato:
g
e) condan
1. peer i delitti indiccati nell’ articolo 1, commi 1 , lettere a), b) llimitatamente all’articolo 316
6 del
codicce penale, c), ed e), e 4 septiess della legge n. 16 del 1992;
2. qu
uando alla cond
danna conseguaa comunque l’in
nterdizione perrpetua dai pubb
blici uffici;
3. peer i delitti previssti dall’articolo 3, comma 1 deella legge n. 97 del 2001.
7. Le mancanze non espressamente previste nei com
mmi da 2 a 6 so
ono comunque sanzionate seccondo i criteri di cui al comm
ma 1,
uanto all'individ
duazione dei faatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori d
di cui all’articolo 23 del CCNL del
facendosi riferimento, qu
o 1995, come modificato
m
dal presente
p
CCNL quanto al tipo
o e alla misura delle sanzioni,, ai principi dessumibili dai com
mmi
16 maggio
precedentti.
8. Al codicce disciplinare di cui al preseente articolo deve essere datta la massima pubblicità med
diante affission
ne in ogni postto di
lavoro in luogo accessibile a tutti i dipen
ndenti. Tale forma di pubblicità é tassativa e non può esseree sostituita con altre.
9. L’artico
olo 25 del CCNL del 16 magggio 1995 é disaapplicato. Di co
onseguenza tuttti i riferimenti al medesimo articolo 5 devvono
intendersi all’articolo 25 come rinovellato dal presentee contratto.
DECRETTO LEGISLATIVO
O 165/2001 SM
MI
RESPONSSABILITÀ, INFRA
AZIONI E SANZIONI, PROCEDU
URE CONCILIATTIVE
articolo 55
1. Le dispo
osizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octiess, costituiscono
o norme imperaative, ai sensi e per
gli effetti degli
d
articoli 13
339 e 1419, seco
ondo comma, del
d codice civile
e, e si applicano
o ai rapporti di lavoro di cui alll'articolo 2, com
mma
2, alle dipeendenze delle amministrazion
a
ni pubbliche di cui
c all'articolo 1,
1 comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia
m
di respo
onsabilità civilee, amministrativva, penale e contabile, ai rapp
porti di lavoro di
d cui al commaa 1 si
applica l'aarticolo 2106 del codice civilee. Salvo quanto
o previsto dalle
e disposizioni del presente Caapo, la tipologiaa delle infrazio
oni e
delle relattive sanzioni é definita dai contratti
c
colletttivi. La pubbliccazione sul sitto istituzionale dell'amministrrazione del codice
disciplinarre, recante l'in
ndicazione delle predette inffrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla
a sua affissiione
all'ingresso
o della sede di lavoro.
3. La contrattazione colleettiva non può istituire procedure di impugn
nazione dei pro
ovvedimenti dissciplinari. Restaa salva la facolttà di
disciplinarre mediante i co
ontratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei cassi per i quali é prevista
p
la sanziione
disciplinarre del licenziam
mento, da instaaurarsi e conclludersi entro un
u termine non
n superiore a ttrenta giorni dalla
d
contestaziione
dell'addeb
bito e comunqu
ue prima dell'irrrogazione dellaa sanzione. La sanzione concorrdemente deteerminata all'esitto di tali proced
dure
non può essere
e
di speciee diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto colllettivo, per l'inffrazione per la quale si proced
de e
non é sogggetta ad impugnazione. I terrmini del proceedimento discip
plinare restano sospesi dalla data di apertura della proced
dura
conciliativva e riprendono
o a decorrere nel caso di co
onclusione con esito negativo
o. Il contratto collettivo defiinisce gli atti della
d
proceduraa conciliativa ch
he ne determinaano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto
q
previsto
o nell'articolo 21,
2 per le infrazzioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai senssi degli articoli 55-bis,
5
comma 7, e
55-sexies, comma 3, si applicano,
a
ove non diversamente stabilito dal
d contratto collettivo,
c
le disposizioni di cui al comma 4 del
predetto articolo
a
55-bis,, ma le determ
minazioni conclusive del proccedimento sono adottate dall dirigente gen
nerale o titolarre di
incarico co
onferito ai senssi dell'articolo 19,
1 comma 3.
161
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
FORME E TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISC
CIPLINARE
articolo 55
5-bis
1. Per le in
nfrazioni di min
nore gravità, peer le quali é preevista l'irrogazio
one di sanzionii superiori al rim
mprovero verbale ed inferiori alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzio
one per più di dieci
d
giorni, il prrocedimento diisciplinare, se ill responsabile della
d
struttura ha
h qualifica dirrigenziale, si svvolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il ressponsabile dellaa struttura non
n ha
qualifica dirigenziale
d
o comunque peer le infrazioni punibili con sanzioni più gravi
g
di quellee indicate nel primo periodo
o, il
procedimeento disciplinarre si svolge seco
ondo le disposiizioni del comm
ma 4. Alle infrazzioni per le quali é previsto il rimprovero
r
verbale
si applica la
l disciplina staabilita dal contratto collettivo.
2. Il respo
onsabile, con qualifica dirigen
nziale, della stru
uttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando
c
o di fuori
f
ruolo, quaando ha notiziaa di comportam
menti punibili con taluna delle
e sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, seenza
indugio e comunque non oltre venti giorni contessta per iscritto
o l'addebito al
a dipendente medesimo e lo convoca peer il
contradditttorio a sua diffesa, con l'even
ntuale assistenzza di un procurratore ovvero di
d un rappresen
ntante dell'asso
ociazione sindacale
cui il lavoratore aderiscee o conferisce mandato, con un preavviso di almeno diecci giorni. Entro
o il termine fisssato, il dipendeente
convocato
o, se non intend
de presentarsi,, può inviare una memoria sccritta o, in caso
o di grave ed ogggettivo imped
dimento, formu
ulare
motivata istanza di rinvvio del termin
ne per l'esercizzio della sua difesa.
d
Dopo l'espletamento dell'eventuale
e ulteriore attività
istruttoria, il responsabilee della strutturra conclude il procedimento, con
c l'atto di arcchiviazione o di irrogazione de
ella sanzione, entro
sessanta giorni
g
dalla co
ontestazione deell'addebito. In
n caso di diffe
erimento superiore a dieci ggiorni del term
mine a difesa, per
impedimento del dipendente, il terminee per la conclussione del proce
edimento é prorogato in misura corrispondente. Il differimeento
può esseree disposto per una
u sola volta nel
n corso del prrocedimento. Laa violazione dei termini stabiliti nel presente comma compo
orta,
per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per
p il dipendentte, dall'esercizio
o del diritto di difesa.
d
3. Il respo
onsabile della sttruttura, se non ha qualifica dirigenziale
d
ovvvero se la sanzzione da applicaare é più grave
e di quelle di cu
ui al
comma 1, primo periodo
o, trasmette gli atti, entro cinque giorni dallaa notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi
s
del comm
ma 4,
dandone contestuale
c
com
municazione alll'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individ
dua l'ufficio com
mpetente per i procedimenti disciplinari ai sensi
s
del comma 1, secondo periodo. Il predeetto ufficio con
ntesta l'addebito al dipendente, lo convoca p
per il contraddittorio a sua diffesa,
istruisce e conclude il pro
ocedimento seccondo quanto previsto
p
nel comma 2, ma, se la sanzione daa applicare é più
ù grave di quelle di
cui al com
mma 1, primo periodo,
p
con ap
pplicazione di termini
t
pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospension
ne ai
sensi dell'aarticolo 55-ter. Il termine per la contestazion
ne dell'addebito
o decorre dalla data di ricezione degli atti traasmessi ai sensi del
comma 3 ovvero dalla daata nella quale l'ufficio ha altrrimenti acquisitto notizia dell'in
nfrazione, mentre la decorren
nza del terminee per
la conclussione del proceedimento restaa comunque fissata alla dataa di prima acquisizione della notizia dell'inffrazione, anchee se
avvenuta da parte del reesponsabile della struttura in cui il dipenden
nte lavora. La violazione
v
dei ttermini di cui al
a presente com
mma
comporta,, per l'amministrazione, la deccadenza dall'azzione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del
d diritto di diffesa.
5. Ogni co
omunicazione al dipendente, nell'ambito
n
del procedimento
o disciplinare, é effettuata tram
mite posta eletttronica certificcata,
nel caso in
n cui il dipendeente dispone dii idonea casellaa di posta, ovve
ero tramite con
nsegna a mano
o. Per le comun
nicazioni successsive
alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresìì, un numero di
d fax, di cui eegli o il suo pro
ocuratore abbiia la
disponibiliità. In alternatiiva all'uso dellaa posta elettronica certificata o del fax ed altresì
a
della con
nsegna a mano
o, le comunicazzioni
sono effetttuate tramite raccomandata postale con ricevuta
r
di ritorno. Il dipendeente ha diritto di accesso aglli atti istruttori del
procedimeento. É esclusa l'applicazione di
d termini diverrsi o ulteriori risspetto a quelli stabiliti
s
nel pressente articolo .
6. Nel co
orso dell'istruttoria, il capo della strutturra o l'ufficio per i procedim
menti disciplin
nari possono acquisire
a
da altre
a
amministrrazioni pubblich
he informazioni o documenti rilevanti per laa definizione deel procedimentto. La predetta attività istrutttoria
non determina la sospensione del proceedimento, né il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoraatore dipenden
nte o il dirigentte, appartenente alla stessa amministrazion
a
e pubblica delll'incolpato o ad
d una diversa, che,
essendo a conoscenza peer ragioni di uffficio o di servizzio di informazioni rilevanti peer un procedim
mento disciplinare in corso, rifiiuta,
senza giusstificato motivvo, la collaboraazione richiestta dall'autorità disciplinare procedente
p
ovvvero rende dicchiarazioni falsse o
reticenti, é soggetto all'aapplicazione, daa parte dell'am
mministrazione di appartenenzza, della sanzio
one disciplinare
e della sospensiione
dal servizio con privazion
ne della retribuzione, commisu
urata alla gravità dell'illecito contestato
c
al diipendente, fino
o ad un massim
mo di
quindici giiorni.
8. In caso di trasferimentto del dipendente, a qualunqu
ue titolo, in un'altra amministtrazione pubblica, il procedim
mento disciplinare é
avviato o concluso o la sanzione
s
é app
plicata presso quest'ultima.
q
In
n tali casi i term
mini per la con
ntestazione dell'addebito o peer la
conclusion
ne del procedim
mento, se ancorra pendenti, sono interrotti e riprendono
r
a decorrere alla daata del trasferim
mento.
9. In caso di dimissioni deel dipendente, se per l'infrazio
one commessa é prevista la sanzione del licen
nziamento o se
e comunque é stata
s
disposta la sospensione cautelare dal servizio, il prrocedimento disciplinare ha egualmente co
orso secondo le disposizioni del
162
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
presente articolo
a
e le detterminazioni co
onclusive sono assunte ai fini degli effetti giu
uridici non precclusi dalla cessaazione del rapporto
di lavoro.
RAPPORTI FRA PROCEDIM
MENTO DISCIPLLINARE E PROCEDIMENTO PEN
NALE
articolo 55
5-ter
1. Il proceedimento discip
plinare, che abb
bia ad oggetto,, in tutto o in parte,
p
fatti in reelazione ai quali procede l'auttorità giudiziaria, é
proseguito
o e concluso anche in pendenza del proced
dimento penale
e. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis,
comma 1, primo periodo
o, non é ammessa la sospensione del proced
dimento. Per lee infrazioni di m
maggiore gravitàà, di cui all'articolo
55-bis, com
mma 1, second
do periodo, l'uffficio competen
nte, nei casi di particolare
p
com
mplessità dell'acccertamento del fatto addebitato
al dipendeente e quando
o all'esito dell'isstruttoria non dispone di ele
ementi sufficien
nti a motivare l'irrogazione della
d
sanzione, può
sospenderre il procedimeento disciplinarre fino al term
mine di quello penale, salva la
l possibilità di adottare la sospensione
s
o altri
strumenti cautelari nei co
onfronti del dip
pendente.
2. Se il pro
ocedimento dissciplinare, non sospeso, si con
nclude con l'irrogazione di una sanzione e, ssuccessivamentte, il procedimeento
penale vieene definito con
n una sentenzaa irrevocabile di assoluzione ch
he riconosce ch
he il fatto addeebitato al dipendente non susssiste
o non cosstituisce illecito
o penale o che il dipendente medesimo
m
non lo ha commessso, l'autorità co
ompetente, ad istanza di partee da
proporsi entro
e
il terminee di decadenza di sei mesi dalll'irrevocabilità della pronunciaa penale, riapree il procedimen
nto disciplinaree per
modificarn
ne o confermarrne l'atto conclu
usivo in relazion
ne all'esito del giudizio penalee.
3. Se il pro
ocedimento dissciplinare si con
nclude con l'arcchiviazione ed il processo pen
nale con una seentenza irrevoccabile di condan
nna,
l'autorità competente
c
riaapre il procedim
mento disciplinaare per adeguare le determinaazioni conclusivve all'esito del giudizio
g
penale..
Il procedimento disciplin
nare é riaperto
o, altresì, se dalla
d
sentenza irrevocabile di condanna rissulta che il fattto addebitabile al
dipendentte in sede discip
plinare comporrta la sanzione del
d licenziamen
nto, mentre ne é stata applicatta una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento
p
d
disciplinare
é, rispettivamente
r
e, ripreso o riaaperto entro se
essanta giorni dalla
d
comunicazzione della sentenza all'amm
ministrazione di
d appartenenzza del lavorato
ore ovvero daalla presentazio
one dell'istanzaa di
riapertura ed é concluso entro centottaanta giorni dallla ripresa o dalla riapertura. La
L ripresa o la rriapertura avve
engono median
nte il
rinnovo della contestazione dell'addeb
bito da parte dell'autorità
d
dissciplinare competente ed il p
procedimento prosegue seco
ondo
quanto prrevisto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle deteerminazioni con
nclusive, l'auto
orità procedentte, nel procedimento disciplin
nare
ripreso o riaperto,
r
applica le disposizion
ni dell'articolo 653,
6 commi 1 ed
d 1-bis, del cod
dice di procedurra penale.
LICEENZIAMENTO DISCIPLINARE
D
articolo 55-q
quater
1. Ferma la disciplina in
n tema di licen
nziamento per giusta causa o per giustificato motivo e saalve ulteriori ip
potesi previstee dal
contratto collettivo, si ap
pplica comunqu
ue la sanzione disciplinare
d
del licenziamento nei
n seguenti casi:
a) falsa atttestazione dellaa presenza in seervizio, median
nte l'alterazione
e dei sistemi di rilevamento deella presenza o con altre modaalità
fraudolentte, ovvero giusttificazione dell'assenza dal servizio mediante
e una certificazzione medica faalsa o che attessta falsamente uno
stato di malattia;
b) assenzaa priva di validaa giustificazionee per un numeero di giorni, an
nche non contin
nuativi, superio
ore a tre nell'arrco di un bienn
nio o
comunquee per più di sette
s
giorni neel corso degli ultimi dieci an
nni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di asseenza
ingiustificaata, entro il termine fissato daall'amministraziione;
c) ingiustifficato rifiuto deel trasferimento
o disposto dall'aamministrazion
ne per motivatee esigenze di servizio;
d) falsità documentali
d
o dichiarative
d
com
mmesse ai fini o in occasione dell'instaurazio
one del rapporto di lavoro ovvvero di progresssioni
di carriera;
e) reiterazzione nell'amb
biente di lavoro
o di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque leesive
dell'onoree e della dignità personale altru
ui;
f) condanna penale deffinitiva, in relazzione alla quale é prevista l'interdizione perpetua
p
dai pubblici uffici ovvero
o
l'estinzio
one,
comunquee denominata, del
d rapporto di lavoro.
2. Il licenzziamento in sed
de disciplinare é disposto, alttresì, nel caso di prestazione lavorativa, rifeeribile ad un arrco temporale non
inferiore al
a biennio, per la quale l'amm
ministrazione di
d appartenenza formula, ai sensi
s
delle disp
posizioni legislaative e contratttuali
concernen
nti la valutazion
ne del personale delle ammin
nistrazioni pubb
bliche, una valu
utazione di insu
ufficiente rendimento e questo é
dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concern
nenti la prestazzione stessa, sttabiliti da norm
me legislative o regolamentari,, dal
contratto collettivo o individuale, da attti e provvedimeenti dell'amministrazione di ap
ppartenenza o d
dai codici di com
mportamento di
d
cui all'articcolo 54.
163
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
3. Nei casi di cui al comm
ma 1, lettere a), d), e) ed f), il liccenziamento é senza preavvisso.
FALSE ATTTESTAZIONI O CERTIFICAZIO
ONI
articolo 55-qu
uinquies
1. Fermo quanto
q
previsto
o dal codice pen
nale, il lavorato
ore dipendente di una pubblicaa amministrazio
one che attestaa falsamente la
propria prresenza in servvizio, mediantee l'alterazione dei
d sistemi di rilevamento
r
deella presenza o con altre modalità fraudoleente,
ovvero giu
ustifica l'assenzza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente atttestante uno stato
s
di malatttia é
punito con
n la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro
o 400 ad euro 1.600. La medessima pena si ap
pplica al medico
oea
chiunque altro
a
concorre nella commissione del delitto..
2. Nei casii di cui al comm
ma 1, il lavorato
ore, ferme la reesponsabilità pe
enale e disciplin
nare e le relativve sanzioni, é obbligato
o
a risarrcire
il danno patrimoniale,
p
p
pari
al compen
nso corrisposto
o a titolo di retribuzione neei periodi per i quali sia acccertata la mancata
prestazion
ne, nonché il daanno all'immagiine subiti dall'amministrazione
e.
3. La senttenza definitivaa di condanna o di applicazio
one della pena per il delitto di cui al comm
ma 1 comportaa, per il medico
o, la
sanzione disciplinare
d
dellla radiazione daall'albo ed altreesì, se dipenden
nte di una strutttura sanitaria p
pubblica o se co
onvenzionato con il
servizio saanitario nazionaale, il licenziamento per giustaa causa o la deccadenza dalla convenzione. Lee medesime san
nzioni disciplinaari si
applicano se il medico, in relazione all'assenza
a
dal servizio, rilasccia certificazion
ni che attestan
no dati clinici non direttameente
constatati né oggettivam
mente documentati.
RESPO
ONSABILITÀ DISSCIPLINARE PER CONDOTTE PREGIUDIZIEVO
P
OLI PER L'AMMINISTRAZIONE
E LIMITAZIONE DELLA
D
RESPONSABILITÀ PER L'ESERCIZIO
L
DELL'AZIONE DISC
CIPLINARE
articolo 55-ssexies
1. La condanna della pu
ubblica ammin
nistrazione al risarcimento
r
de
el danno derivvante dalla vio
olazione, da paarte del lavorattore
dipendentte, degli obbligghi concernentti la prestazion
ne lavorativa, stabiliti da norme legislativee o regolamentari, dal contrratto
collettivo o individuale, da atti e pro
ovvedimenti deell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comp
portamento di cui
all'articolo
o 54, comporta l'applicazione nei suoi confro
onti, ove già non
n ricorrano i prresupposti per ll'applicazione di
d un'altra sanziione
disciplinarre, della sospen
nsione dal servvizio con privazione della retriibuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre
mesi, in prroporzione all'eentità del risarccimento.
2. Fuori dei
d casi previstti nel comma 1, il lavoratorre, quando caggiona grave daanno al normaale funzioname
ento dell'ufficio
o di
apparteneenza, per inefficcienza o incomp
petenza professsionale accertate dall'amminisstrazione ai sen
nsi delle disposiizioni legislativee e
contrattuaali concernenti la valutazionee del personalee delle ammin
nistrazioni pubb
bliche, é colloccato in disponiibilità, all'esito del
procedimeento disciplinarre che accerta tale responsabilità, e si app
plicano nei suoi confronti le d
disposizioni di cui all'articolo 33,
comma 8,, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il pro
ovvedimento che definisce il giudizio discip
plinare stabilisce le mansioni e la
qualifica per
p le quali può avvenire l'even
ntuale ricollocamento.
Durante il periodo nel qu
uale é collocato in disponibilitàà, il lavoratore non
n ha diritto di
d percepire aum
menti retributivvi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione
d
discciplinare, dovutti all'omissione o al ritardo, seenza giustificato
o motivo, degli atti
del proced
dimento disciplinare o a valutaazioni sull'insusssistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondatee,
in relazion
ne a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporrta, per i sogggetti responsab
bili aventi qualifica
dirigenzialle, l'applicazion
ne della sanzion
ne disciplinare della
d
sospensione dal servizio con privazione della retribuzio
one in proporziione
alla gravittà dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in
i relazione alle infrazioni sanzionabili
s
co
on il
licenziameento, ed altresì la mancata atttribuzione dellaa retribuzione di
d risultato per un importo parri a quello spetttante per il dop
ppio
del period
do della durataa della sospen
nsione. Ai sogggetti non aventi qualifica dirrigenziale si ap
pplica la prede
etta sanzione della
d
sospensione dal servizio con privazione della retribuzio
one, ove non diiversamente staabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità civilee eventualmen
nte configurabille a carico del dirigente in reelazione a profiili di illiceità ne
elle determinazzioni
concernen
nti lo svolgimen
nto del procedim
mento disciplinare é limitata, in conformità ai
a principi generrali, ai casi di do
olo o colpa gravve.
CO
ONTROLLI SULLLE ASSENZE
articolo 55-ssepties
164
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1. Nell'ipo
otesi di assenzaa per malattia protratta
p
per un periodo supe
eriore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo eventto di
malattia nell'anno
n
solaree l'assenza viene giustificata esclusivamentte mediante ceertificazione medica rilasciataa da una struttura
sanitaria pubblica
p
o da un
n medico conveenzionato con il Servizio sanitaario nazionale.
2. In tutti i casi di assen
nza per malatttia la certificazzione medica é inviata per viia telematica, d
direttamente dal
d medico o dalla
d
struttura sanitaria
s
che laa rilascia, all'Isttituto nazionalee della previde
enza sociale, seecondo le modalità stabilite per
p la trasmissiione
telematicaa dei certificati medici nel setttore privato dallla normativa vigente, e in parrticolare dal decreto del Presid
dente del Consiglio
dei Ministri previsto dall'articolo 50, com
mma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
2
n. 269, co
onvertito, con modificazioni,
m
d
dalla
legge 24 novembre
n
2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 81
10, della legge 27
2 dicembre 20
006, n. 296, e dal predetto Istittuto
é immediaatamente inoltrrata, con le med
desime modalittà, all'amministtrazione interesssata.
3. L'Istitutto nazionale della
d
previdenza sociale, gli enti
e
del servizio sanitario naazionale e le aaltre amministrazioni interessate
svolgono le attività di cui al comma 2 co
on le risorse finaanziarie, strumentali e umanee disponibili a leegislazione vige
ente, senza nuovi o
maggiori oneri
o
a carico della finanza pub
bblica.
4. L'inosseervanza degli ob
bblighi di trasm
missione per via telematica della certificazionee medica conceernente assenze
e di lavoratori per
p
malattia di
d cui al comma 2 costituiscee illecito disciplinare e, in casso di reiterazio
one, comporta l'applicazione della sanzionee del
licenziameento ovvero, peer i medici in raapporto conven
nzionale con le aziende sanitaarie locali, dellaa decadenza dalla convenzionee, in
modo indeerogabile dai co
ontratti o accorrdi collettivi.
5. L'Ammiinistrazione dispone il controlllo in ordine alla sussistenza della
d
malattia del
d dipendentee anche nel casso di assenza di
d un
solo giorn
no, tenuto contto delle esigen
nze funzionali e organizzative
e. Le fasce orarrie di reperibilità del lavorato
ore, entro le quali
q
devono esssere effettuatee le visite mediche di controlllo, sono stabilitte con decreto del Ministro p
per la pubblica amministrazion
ne e
l'innovazio
one.
6. Il respo
onsabile della struttura in cui il dipendente lavora noncché il dirigentee eventualmen
nte preposto all'amministrazi
a
ione
generale del personale,, secondo le rispettive
r
competenze, curan
no l'osservanzaa delle disposizioni del pressente articolo , in
particolaree al fine di prevvenire o contrasstare, nell'interresse della funzionalità dell'uffficio, le condottte assenteistich
he. Si applicano
o,
al riguardo
o, le disposizion
ni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE
P
A
AMMINISTRAZ
ZIONI
SERVIZIO
O TRATTAMEN
NTO PERSONAL
LE
Alle Ammiinistrazioni pub
bbliche di cui all'articolo
a
1, coomma 2, del d.llgs. n. 165 del 2001
2
CIRCOL
LARE N. 14/22010
OGGETTO: d.lgs. n.
n 150 del 20009 disciplin
na in tema di
d infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimeento
disciplinare - problem
matiche appliicative.
PREMES
SSA.
Come notto, con il decreeto legislativo 27
2 ottobre 20009, n. 150, sono
o state apportaate importanti iinnovazioni in tema di infraziioni,
sanzioni disciplinari,
d
proocedimento discciplinare e rappporti con il proccedimento penaale. In particolaare, l'articolo 69
9 del citato deccreto
ha sostituiito l'articolo 555 del d.lgs. n. 165
1 del 2001 ed
e ha introdotto
o gli artt. da 55
5 bis a 55 novvies nel corpo del
d medesimo testo
t
normativoo, mentre l'articolo 72 ne ha abbrogato l'articoolo 56.
Le nuove norme hanno carattere gennerale; la loroo applicazione, infatti, riguarda tutte le ppubbliche amministrazioni di cui
all'articoloo 1, comma 2, del
d d.lgs. n. 165 del 2001, com
me chiarito dall'articolo 74, coomma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, secondo cui:
"Gli articooli (…) 69 (…)) rientrano neella potestà leggislativa esclusiiva esercitata dallo Stato, aii sensi dell'artiicolo 117, secoondo
comma, leettere l) ed m)), della Costituuzione." e dalll'articolo 55, comma
c
1, del citato d.lgs. n. 165, il qualee prevede che "Le
disposizionni del presentee articolo e dii quelli seguenti fino all'articcolo 55 octies (…) si applicaano ai rapportti di lavoro dii cui
all'articoloo 2, comma 2, alle dipendennze delle pubblliche amministrrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.". La
a nuova discipplina
riguarda solo
s
il personaale rientrante nel
n campo di applicazione del
d d.lgs. n. 1665 del 2001, osssia il persona
ale dipendente c.d.
"privatizzaato" e soggetto alla disciplina dei contratti coollettivi di comp
parto; rimane pertanto
p
invariaato il regime deella responsabiilità,
del proceddimento e dellee sanzioni discciplinari per il personale ad ordinamento pubblicistico,
p
dii cui all'articollo 3 del medessimo
decreto.
165
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Sempre il citato articolo 55, comma 1, del
d d.lgs. n. 1665 del 2001 stab
bilisce poi che le disposizioni di cui agli arttt. da 55 a 55 occties
costituiscoono norme impeerative ai sensii e per gli effettti degli artt. 1339 e 1419, secoondo comma, cc.c.. Ciò significca, in primo luoogo,
che tali diisposizioni non possono esserre derogate dallla contrattazione collettiva, laa quale può dissciplinare la materia
m
nei limiiti di
quanto coonsentito dalla legge e negli ambiti
a
non riseervati alla legg
ge stessa (infraazioni e sanzionni, per quanto non previsto nelle
n
disposizionni in esame, prrocedure di conciliazione nonn obbligatoria, procedimento per l'irrogazioone delle sanzio
oni ai dirigentii nei
casi di cui agli artt. 55 bis, comma 7, e 55 sexies, coomma 3, sospen
nsione o altri strumenti
s
cauteelari nei confro
onti del dipenddente
incolpato, altri aspetti relativi
r
al rappporto di lavoroo inerenti la materia).
m
Inoltrre, la disciplinaa legale preva
ale sulla discipplina
sostanzialee contenuta nei contratti collettivi, compresa quella dei co
ontratti stipulatti prima dell'enntrata in vigoree della riforma (15
novembre 2009) e, in preesenza di claussole contrattualli difformi, si veerifica la sostittuzione della cllausola nulla co
on integrazionee del
suo contennuto ad opera della
d
fonte di leegge. Questo meccanismo
m
di sostituzione
s
ha carattere autom
matico e, pertanto, produce i suoi
effetti già a livello di appplicazione della norma da partte dell'operatoree, senza la neceessità di un acccertamento prevventivo della nuullità
della claussola da parte del
de giudice.
Con la prresente circolarre si intende foornire dei chiarrimenti su alcuni aspetti probblematici di inteerpretazione o applicazione della
d
disciplina,, in consideraziione dei quesiti sottoposti al Dipartimento
D
della funzione pubbblica.
LA PUBB
BLICITÀ DEL
L CODICE DIS
SCIPLINARE.
L'articolo 7, comma 1, della
d
legge n. 300
3 del 1970 im
mpone ai datorri di lavoro di portare "a connoscenza dei la
avoratori mediaante
affissione in luogo accesssibile a tutti" il
i codice discipplinare, cioè l'in
nsieme delle noorme, in particoolare di deriva
azione contrattuuale,
"relative alle
a sanzioni, allle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può esssere applicata eed alle procedu
ure di contestazione
delle stessse". L'articolo non
n è stato direettamente richiaamato nel corpo
o delle norme che
c dopo la rifoorma disciplinano la materia delle
d
infrazioni e sanzioni discciplinari, ma la sua portata deeve intendersi comunque
c
estesaa anche ai datoori pubbliche am
mministrazioni,, sia
perché la regola
r
della prrevia pubblicaziione è contenutta nei contratti collettivi
c
di com
mparto sia percché il comma 2 dell'articolo 555 del
d.lgs. n. 165
1 del 2001, come di seguiito si vedrà, prrevede una norrma sulle moddalità di pubbliicazione che sottende la vigeenza
dell'obbliggo di pubblicitàà.
L'adempim
mento - la ratio della cui obblig
igatorietà è da ricercare
r
nella necessità che sia
s assicurata a tutti lavoratorri la conoscenzaa del
sistema deelle regole delll'organizzazionne di appartenenza affinché abbiano
a
consap
apevolezza dellaa responsabilittà perseguibilee sul
piano discciplinare per lee eventuali viollazioni - per coostante e consolidata giurispruudenza, è imprrescindibile e propedeutico
p
aii fini
della correetta attivazionee dei procedimeenti disciplinari e dell'irrogazio
one delle sanziooni.
Come acceennato, l'obbliggo di pubblicazzione del codicee disciplinare è stato sancito - sulla base del richiamo all'arrticolo 7, comm
ma 1,
della leggee n. 300 del 19770 contenuto neel precedente arrticolo 55 del d.lgs.
d
n. 165 dell 2001 - dalla coontrattazione co
ollettiva del setttore
pubblico: tra gli altri, loo prevede l'articcolo 13, commaa 8, del CCNL 12 giugno 2003 del compartto ministeri; l'a
articolo 16, com
mma
10, del CC
CNL 9 ottobree 2003 del compparto enti pubbblici non econo
omici; l'articoloo 64, comma 88, del CCNL 17 maggio 20044 del
comparto Presidenza dell Consiglio dei ministri; l'articcolo 3, comma 10, del CCNL 11 aprile 20088 del comparto regioni-autonoomie
locali.
Le richiam
mate clausole coontrattuali hanno disposto la tassatività e no
on fungibilità coon altre forme ddella pubblicità
à realizzata tram
mite
affissione. Pertanto, le amministrazionni - datori di lavoro hanno, sino ad ora, assolto l'obbliigo tramite aff
ffissione del coodice
disciplinarre in luogo acceessibile a tutti i dipendenti.
Il d.lgs. n. 150 del 20099 è, tuttavia, inntervenuto in materia,
m
modificcando l'articoloo 55 del decretto legislativo n.
n 165 del 20011. In
particolarre, il comma 2 del nuovo arrticolo 55, com
me sostituito dall'articolo
d
68 del d.lgs. n. 150 del 2009,, prevede che "La
pubblicaziione sul sito isstituzionale delll'amministrazioone del codice disciplinare, recante
r
l'indicaazione delle prredette infraziooni e
relative saanzioni, equivalle a tutti gli effeetti alla sua affiissione all'ingreesso della sede di lavoro".
Le nuove disposizioni
d
"coostituiscono norrme imperative ai sensi e per gli
g effetti degli articoli
a
1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile…". Come detto nell paragrafo precedente, ciò comporta l'autom
matico inserimennto nei contrattti collettivi di ta
ali disposizioni e la
conseguennte sostituzione delle clausole difformi. Peralltro, i CCNL stipulati dopo l'e
'entrata in vigorre della riforma
a hanno recepiito il
nuovo principio, modificcando la pregrressa disciplinaa e prevedendo
o che la pubbllicazione avvennga mediante il
i sito istituzionale
dell'amminnistrazione (es., articolo 8 dell CCNL 4 agossto 2010 per l'U
Unioncamere; articolo 9 del CC
CNL 12 febbra
aio 2010 dell'arrea I
della diriggenza; articolo 7 del CCNL 222 febbraio 20100 per l'area II della
d
dirigenza)..
Ai sensi deella nuova norm
ma, pertanto, lee amministraziooni possono asso
olvere all'obblig
igo di pubblicitàà del codice dissciplinare mediante
la pubblicazione sul sito internet istituziionale. Nella vaalutazione operrata dal legislattore, che tiene cconto della più recente evoluzione
tecnologicca delle modallità di lavoro nelle
n
pubblichee amministrazioni, tale pubblicazione è equivalente all'"a
affissione in luuogo
166
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
accessibilee a tutti" di cuii al citato articolo 7, luogo chhe viene identifi
ficato dal menziionato articolo 55 comma 2 nell' "ingresso della
d
sede di lavvoro".
Le amminnistrazioni potraanno completamente sostituirre la pubblicità
à tramite affissione con la puubblicazione on
n line solo quaalora
l'accesso alla
a rete internnet sia consentito a tutti i lavooratori, tramitee la propria posstazione inform
matica; infatti, deve
d
essere tennuto
presente che
c la pubblicazzione risponde all'esigenza dii porre il dipendente al riparoo dal rischio di incorrere in sa
anzioni per fattti da
lui non preeventivamente conosciuti
c
comee mancanze.
Al riguarddo, si raccomannda che il codicce disciplinare venga
v
pubblica
ato con adeguatto risalto e indiicazione puntua
ale della data, oltre
o
che sull'hoome page interrnet anche di quella
q
intranet dell'amministra
azione, solitam
mente utilizzata per le comunicazioni internee del
datore di lavoro, al finne di assicurarrne la massimaa visibilità e conoscibilità.
c
S raccomandaa inoltre alle amministrazion
Si
a
ni di
precostituiire una prova dell'avvenuta pubblicazione,
p
a fine di poterr sviluppare la difesa nell'am
al
mbito di un even
ntuale contenziioso,
chiedendoo alla struttura interna compeetente alla pubbblicazione di comunicare formalmente l'avvvenuto adempiimento. Si segnnala
infine che,, a seguito dellla riforma, la modalità
m
alternaativa alla pubb
blicazione sul siito è solo quellla dell'affissionee all'ingresso della
d
sede di lavvoro poiché soloo questo luogo particolare è espressamente
e
considerato
c
dalla norma vigennte.
Quanto ai contenuti dellaa pubblicazionee, si evidenzia che
c il codice dissciplinare oggeetto di pubblicittà deve conteneere sia le proceddure
previste peer l'applicazionne delle sanzionni sia le tipologgie di infrazionee e le relative saanzioni. La pubbblicità deve po
oi riguardare annche
il codice di
d comportamennto dei dipendeenti delle pubblliche amministrrazioni, attesa l'idoneità
l
delle sue regole ad integrare le noorme
contenentii le fattispecie di
d illecito discipplinare previstee dai contratti co
ollettivi e dallaa legge.
LA TITO
OLARITÀ DEL
LL'AZIONE DISCIPLINAR
D
RE:
a) il rafforrzamento della competenza del dirigente;
La riformaa ha voluto, in generale, valorizzare il ruoloo del dirigente sottolineando
s
i suoi poteri, trra cui anche qu
uelli di valutazione,
riconoscim
mento dei meritti e comminazioone di sanzioni nei confronti del
d personale. In
I questo conteesto, l'articolo 55 bis ha amplliato
la compeetenza del dirrigente della struttura in cui
c
il dipendeente lavora nella
n
gestione del procedim
mento disciplinnare,
attribuenddogliene la titollarità in riferim
mento ad ipoteesi ulteriori risp
petto a quella del rimproveroo verbale e dellla censura, uniche
situazioni in cui l'azione poteva
p
essere esercitata
e
da quuesto soggetto in base all'abroogato articolo 555, comma 4, del
d d.lgs. n. 1655 del
2001. In particolare,
p
dal comma 1 dell''articolo 55 bis,, risulta che qu
uando il responsabile della strruttura è un dirrigente questi potrà
procedere alla contestaziione dell'addebbito e all'irrogaazione della san
nzione, previo espletamento
e
deel relativo proccedimento, per tutte
t
le infraziooni "di minor gravità
g
". Secoondo la normaa, rientrano nelle infrazioni di
d minor gravità quelle per le
l quali è prevvista
l'irrogazioone di sanzioni inferiori alla soospensione dal servizio con prrivazione della retribuzione sinno a dieci giorn
ni. Per le infrazzioni
di maggioor gravità o neel caso in cui il responsabilee della strutturra non sia un dirigente,
d
l'inteera procedura deve essere svvolta
dall'ufficioo procedimenti disciplinari. Rimane salva la competenza deel responsabilee della strutturaa, a prescinderee dalla circostaanza
che si trattti di dirigente o non dirigentee, di irrogare ill rimprovero veerbale, sanzionee che, secondo il comma 1 delll'articolo 55 bis in
esame è soggetta
s
alla dissciplina della contrattazione
c
c
collettiva,
che prevede l'irrigazzione senza parrticolari formaliità.
É opportuno chiarire chee con l'espressiione in "possessso della qualifiica di dirigente" la norma fa rriferimento non
n solo ai dipenddenti
reclutati ed
e inquadrati come
c
dirigenti a tempo indeteerminato, ma an
nche ai titolarii di incarico diirigenziale con contratto a tem
mpo
determinato, con inclusioone quindi dei soggetti prepoosti ai sensi deell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del
d 2001 e ai sensi
s
dell'articoolo 110 del d.llgs. n. 267 deel 2000 per glli enti locali o di analoghe norme previsste negli ordin
namenti delle altre
a
amministrrazioni.
Per gli ennti locali privi di qualifica dirrigenziale, in linea
l
con l'orieentamento espresso dall'ANCII nelle prime liinee guida relaative
all'applicaazione del d.lggs. n. 150 dell 2009, la com
mpetenza non sussiste invecee in capo al dipendente tito
olare di posizione
organizzattiva cui siano state
s
attribuite le
l funzioni diriggenziali ai senssi dell'articolo 109,
1
comma 2, del d.lgs. n. 26
67 del 2000, pooiché
trattasi di soggetti non muniti di qualificca dirigenziale.
Si evidenzzia l'importanzaa dell'osservanzza della previsiione normativa per le conseguuenze che derivvano dalla viola
azione della reggola
rispetto allla sanzione com
mminata. Infattti, la violazione di una norma di
d legge imperaativa comporta la nullità della
a sanzione irroggata,
come riconnosciuto anchee recentemente dalla
d
giurisprudenza della Co
orte di cassazionne, Sezione lavooro ("É nulla, perché
p
in contrrasto
con normee di legge inderrogabili sulla competenza,
c
la sanzione
s
discip
plinare irrogataa in esito a proocedimento discciplinare instauurato
da soggettto od organo diverso
d
dall'uffi
ficio competentee per i procediimenti disciplinnari" Cass., Sezz. lav., 5 febbra
aio 2004, n. 21168;
Cassazionne civile, Sez. laav., 30 settembree 2009, n. 209881).
b) l'ufficioo procedimenti disciplinari.
d
167
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
L'articolo 55, al comma 4,
4 stabilisce chee "Ciascuna am
mministrazione, secondo il prooprio ordinamennto, individua l'ufficio
l
compettente
per i procedimenti discipplinari". La dispposizione non ha
h portata inno
ovativa rispettoo al testo previggente; infatti, già
g l'articolo 599 del
d.lgs. n. 29
2 del 1993 avveva previsto l'individuazione
l
e di una comp
petenza ad hoc per la gestionne del procedimento disciplinnare
(U.P.D.). L'individuazion
L
ne è rimessa allla discrezionallità organizzativva di ogni amm
ministrazione e non è richiesta
a la costituzionne di
un appositto ufficio; infattti, la competenzza si può svolgeere anche nell'a
ambito di una struttura
s
deputaata a più ampiee attribuzioni, ma
m si
tratta com
munque di una competenza
c
da esercitare
e
in viaa esclusiva.
La compettenza del procedimento discipllinare spetta alll'U.P.D. per le ipotesi in cui ill responsabile ddella struttura non
n abbia qualiifica
dirigenziale e, comunquee, per le infraziooni di maggior gravità. Non è specificato in questo caso se il responsabilee dell'U.P.D. deebba
essere diriigente. É chiarro che per le Am
mministrazioni dello Stato qu
uesta rappresennta la regola geenerale, mentree per gli enti loocali
privi dellaa qualifica diriggenziale, frequeentemente si preesenta il caso di
d investitura dii funzionari. In proposito, poiché il comma 4 del
menzionatto articolo 55 bis
b per la costiituzione degli U.P.D.
U
fa rinvio
o al "proprio ordinamento",
o
nnegli enti localli privi di qualiifica
dirigenziale la responsabbilità dell'ufficiio può essere attribuita
a
anchee ai funzionari a cui sono asssegnate le funzzioni dirigenziali ai
sensi del citato
c
articolo 109,
1
comma 2, del d.lgs. n. 2667 del 2000. Nell'ottica
Ne
della riforma, la parrticolare professsionalità radicca la
competenzza funzionale deel servizio, suppplendo anche alla
a mancanza della
d
qualifica (in riferimento al regime prevvigente la riform
ma e
alle comppetenze dell'U.P
P.D. la Corte di cassazione ha avuto mod
do di affermarre che "alcuna norma preved
de che dell'Uff
fficio
procedimeenti disciplinari debbano far parte
p
dipendennti con qualificca almeno pari a quella deglii incolpati, né esiste un princcipio
secondo ill quale soltantoo siffatta compoosizione sarebbbe idonea ad atttuare il princippio di imparziaalità dell'ammin
nistrazione", Caass.,
Sez. lav., n.
n 10600 del 3 giugno 2004). Alternativamennte, la scelta deell'ente locale potrebbe
p
ricadeere sull'attribuzzione delle funzzioni
in questione al segretariio comunale, opportunamente
op
e investito ai seensi dell'articolo 97, comma 4, lett. d), del medesimo deccreto
ovvero sullla costituzione di un U.P.D. inn convenzione con
c altri enti, aii sensi dell'articcolo 30, commaa 4, del testo un
nico.
Si rileva che
c la disposizioone in esame, a differenza dellla norma conten
nuta nel commaa 4 dell'abrogato articolo 55 del
d d.lgs. n. 1655 del
2001, non prevede più esp
spressamente chhe l'ufficio comppetente dia avvvio al procedimeento a seguito ddella "segnalazzione del capo della
d
struttura in
i cui il dipende
dente lavora", esssendo stato elliminato questo inciso. Con laa riforma risultaa chiaro che l'u
ufficio si attiva non
solo nei casi
c
in cui peervenga tale seegnalazione, ma
m anche nellee ipotesi in cuui lo stesso abbbia altrimentii acquisito notizia
dell'infrazione. Ciò si evince
e
dalla seeconda parte del
d medesimo comma, in cui si ancora laa decorrenza del
d termine per la
contestazioone dell'addebiito dalla ricezioone degli atti o dall'acquisizion
ne aliunde dellaa notizia dell'inffrazione.
Una volta investito correettamente della procedura da parte
p
del dirigeente, l'U.P.D. sarà tenuto a svvolgere il proceedimento sulla base
b
dell'istrutttoria; l'esito dello
d
stesso pootrà portare o all'archiviazio
one o all'irroggazione della ssanzione appro
opriata, che potrà
p
consistere anche in una sanzione di minnore gravità (oossia inferiore alla
a sospensionne dal servizio con privazionee della retribuzione
sino a diecci giorni), benché in astratto questa
q
rientri neella competenza
a del dirigente rimettente.
r
L'irrogazioone delle sanzzioni disciplinaari nei confroonti dei dirigeenti, con particolare riferimeento agli illecciti della mancata
collaborazzione con l'autoorità disciplinarre procedente e del mancato essercizio o dellaa decadenza dalll'azione discipllinare.
L'articolo 55 comma 4 deel d.lgs. n. 165 del 2001 preveede che: "Ferm
mo quanto previisto nell'articoloo 21, per le infr
frazioni discipliinari
ascrivibili al dirigente ai sensi degli artiicoli 55-bis, com
mma 7, e 55-seexies, comma 3, si applicano, oove non diversa
amente stabilitoo dal
contratto collettivo,
c
le dissposizioni di cuui al comma 4 del
d predetto artticolo 55-bis, ma
m le determinazzioni conclusivee del procedimento
sono adotttate dal dirigennte generale o tiitolare di incariico conferito aii sensi dell'articcolo 19, commaa 3.".
La disposiizione contiene una norma speciale relativa a specifiche inf
nfrazioni ascrivibili ai dirigentti, ponendo una
a deroga al reggime
ordinario sulla competennza per l'irrogaazione delle relaative sanzioni. Gli illeciti sonoo quelli previstti dall'articolo 55
5 bis, comma 7, e
dall'articoolo 55 sexies, comma
c
3, e, ciooè, l'ipotesi di mancata collab
borazione con l'autorità discip
iplinare proced
dente e l'ipotesii del
mancato esercizio
e
o della decadenza dall'azione diisciplinare. Si tratta di illeciti riferiti speccificamente alllo svolgimento del
procedimeento disciplinarre, che sono stati introdotti dalla riforma con l'obiettivo di assicurare l'effettivo eserrcizio dell'azionne e
contrastarre situazioni di collusione. La prima
p
fattispecie, quella della mancata collaborazione con ll'autorità discip
plinare procedeente,
è riferita sia
s ai dirigentii sia ai dipenddenti non dirigeenti; la seconda
a, quella del mancato
m
esercizzio o della deccadenza dall'azione
disciplinarre, è un illecitoo proprio del reesponsabile dellla struttura di appartenenza del dipendentee incolpato o deell'U.P.D., sia esso
dirigente o non dirigente..
Per questee infrazioni, la norma in esam
me stabilisce che,
c
se l'incolpa
ato è un dirigeente, si applica la procedura di cui al comm
ma 4
dell'articoolo 55 bis, il quale
q
prevede la contestazionne dell'addebito e lo svolgim
mento della proocedura da pa
arte dell'U.P.D.., la
decorrenzaa del termine per
p la conclusioone del procediimento dalla da
ata di prima accquisizione dellaa notizia dell'in
nfrazione, anchhe se
avvenuta da parte del responsabile
r
deella struttura inn cui il dipend
dente lavora, e la possibilità di raddoppio dei termini peer le
infrazioni di maggior graavità (tra le quaali rientrano annche quelle in essame in quantoo per entrambe le fattispecie è prevista
p
in astrratto
la possibillità di comminaare la sospensioone dal servizio con privazionee della retribuziione per un perriodo superiore a dieci giorni)..
168
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Secondo quanto
q
previstoo dalla medesim
ma disposizionee, i contratti co
ollettivi di riferrimento possonoo disciplinare in
i maniera diversa
rispetto allla fonte legalee le norme procedimentali contenute nel cita
ato comma 4 dell'articolo
d
555 bis. Si precisa
a che la derogga in
favore dellla contrattazioone collettiva noon può però rig
iguardare la materia dell'orgaano competentee all'avvio del procedimento,
p
allo
svolgimento della proceddura e all'irroggazione della sanzione,
s
poich
hé trattasi di aspetti
a
legati all'investitura di un organo, ossia
o
all'attribuzzione di una coompetenza, i quuali, in base aii principi costittuzionali, debboono essere necessariamente disciplinati
d
da fonti
f
normative. Al riguardo, l'articolo
l
55, coomma 4, individdua una specifi
fica competenzaa per l'irrogazioone della sanzione nel caso inn cui
l'incolpatoo sia un dirigennte: questa spettta al dirigente di ufficio dirig
genziale generalle o al titolare dell'incarico aii sensi dell'articolo
19, commaa 3, del d.lgs. n.
n 165 del 2001. Pertanto, per queste
q
specifich
he infrazioni la competenza deell'U.P.D. è divversa a secondaa che
il dipendeente soggetto passivo della prrocedura sia un impiegato o un dirigente. Infatti,
I
nel prim
mo caso all'uff
fficio spetta l'inntera
gestione del
d procedimennto, dalla fasee della contesstazione a queella dell'irrogazzione della saanzione, mentre nel secondoo, la
competenzza si arresta alll'istruttoria e lee determinazionni conclusive deel procedimentoo sono rimesse al dirigente di ufficio dirigenzziale
generale (se
( il procedimeento riguarda un dirigente di ufficio
u
non geneerale) e al diriggente sovraordinnato, come il ca
apo Dipartimennto o
il Segretarrio generale (see il procedimennto riguarda un dirigente di uff
fficio dirigenziaale generale). L
L'espressione uttilizzata dalla leegge
"dirigente generale" va intesa come rifeerimento alla tip
ipologia di ufficcio cui il dirigeente è preposto e prescinde da
alla circostanza che
il dirigentte incaricato apppartenga allaa prima o alla seconda fascia
a; infatti, in quuesto contesto, non pare avere alcun rilievvo la
circostanzza soggettiva di essere iscritto alla prima o allla seconda fasccia del ruolo dirrigenziale.
La norma non chiarisce se il dirigente sovraordinato debba essere il responsabile dell'ufficio diriigenziale generrale nell'ambitoo del
quale è coollocato l'ufficiio dell'incolpatto o il dirigente dell'ufficio dirigenziale
d
geenerale nel cui ambito è com
mpreso l'U.P.D.. La
soluzione interpretativa più
p corretta sem
mbra la secondda. Infatti, tale soluzione consente meglio di soddisfare l'esiigenza di terzieetà e
di uniform
mità dell'organno in fattispeciie di illecito particolarmente
p
delicate, come quelle in esaame, che attengono alla corrretta
incardinazzione e svolgim
mento del procedimento discciplinare. Inolttre, la determiinazione di conclusione del procedimento può
comportarre l'esercizio di
d una discrezzionalità più o meno ampia
a, ma tale discrezionalità puuò basarsi sollo sulle risultaanze
dell'istrutttoria compiuta dall'U.P.D. a seguito
s
della coontestazione, co
on la conseguennza che il ritenere al contrario la competenzza in
capo al dirigente
d
dell'uf
ufficio nel cui ambito svolge la propria atttività l'incolpaato sarebbe coomunque irrilevvante rispetto alla
determinazzione conclusivva del procedim
mento.
Stante il silenzio
s
della leegge sul punto,, è rimesso alll'autonomia org
ganizzativa di ciascuna
c
ammiinistrazione l'in
ndividuazione della
d
struttura e dell'organo coompetente a svoolgere il proceddimento ed eventualmente ad irrogare le sannzioni nel caso in cui l'illecitoo sia
commessoo proprio dal reesponsabile dell'U.P.D., dal diirigente dell'uff
fficio dirigenziale generale sovvraordinato e dai
d dirigenti titoolari
di incaricoo di struttura coomplessa, fermaa restando la neecessità che l'in
ndividuazione sia
s effettuata a ppriori in astrattto.
La formulaazione della dissposizione è chhiaramente riferrita alle Ammin
nistrazioni delllo Stato, che sono tipicamentee articolate in uffici
uf
dirigenziali semplici e geenerali sovraorrdinati e nelle quali è presente la figura dell Capo Dipartiimento o del Seegretario generrale.
L'applicazzione della norm
ma nelle altre amministrazioni
a
i necessita inveece di un adattaamento attraverrso l'esercizio dei
d poteri normaativi
ed organizzzativi tipici dii ciascun ordinnamento e le soluzioni
s
sostan
nziali dovrannoo essere rinvennute nell'ambito
o della particoolare
organizzazzione di ciascuun ente. Negli enti
e locali l'attrribuzione dellee funzioni in quuestione potrebbbe essere comp
piuta in favoree del
segretarioo comunale o prrovinciale, oppoortunamente invvestito ai sensi dell'articolo 977, comma 4, lettt. d), del medesimo decreto.
Come dettto, la competennza di cui al coomma 4 dell'arrticolo 55 ha ca
arattere speciaale. Pertanto, pper tutte le altree ipotesi di illeecito
rimane feerma la discipllina generale sulla competennza alla conteestazione dell'aaddebito, allo svolgimento deel procedimentto e
all'irrogazzione della sanzzione di cui al menzionato artticolo 55 bis an
nche nel caso in
i cui l'incolpatto sia un dirigeente. Da ciò deeriva
che, nel caaso di infrazionni di minor gravvità, la proceduura sarà svolta
a dal responsabbile dell'ufficio ssovraordinato. Nelle altre ipootesi,
la compettenza alla proccedura spetta all'U.P.D.,
a
struuttura che è tittolare di una "competenza
"
fuunzionale" ed il
i cui responsaabile
pertanto si
s deve ritenere legittimato ad adottare la deeterminazione conclusiva
c
del procedimento
p
ddisciplinare ancche nei confronnti di
un dirigennte con incaricoo di livello superiore (sul puntoo è opportuno richiamare
r
l'oriientamento mannifestato dalla Corte
C
di cassazione
nella già citata sentenzaa n. 10600 deel 3 giugno 20004). Stante il silenzio della legge in merito, è rimesso ancora una volta
v
all'autonomia organizzattiva di ciascunna amministrazzione l'individu
uazione dell'orggano responsabbile dell'istrutttoria e dell'orggano
competentte all'irrogazionne della sanzionne nel caso in cui
c l'illecito sia commesso propprio dal responssabile dell'U.P..D.
In sintesi, tenuto conto deell'articolo 55, comma 4, del d.lgs.
d
n. 165 dell 2001, il quadrro generale risuultante é il seguente:
fatti per i quali è previstaa la sanzione pecuniaria
p
(la sanzione sospen
nsiva, per i diriggenti, è sempree potenzialmentte superiore a dieci
d
giorni): coontesta e applicca la sanzione ill dirigente capoo della struttura
a;
fatti colpitti con sanzioni più gravi di quuelle pecuniariie, eccezion fattta per quelli inndicati nel puntto seguente: co
ontesta e applicca la
sanzione l'U.P.D.;
169
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
per le solee infrazioni discciplinari ascrivvibili al dirigennte ai sensi deg
gli articoli 55 bis, comma 7, e 55 sexies, com
mma 3, si applicca il
comma 4 del
d predetto artticolo 55 bis, coon contestazionne dell'addebito
o ed istruttoria dell'U.P.D., maa le determinazzioni conclusivee del
procedimeento sono adottaate dal dirigentte con incarico dirigenziale geenerale della strruttura sovraorrdinata all'U.P.D
D..
La ripresaa e la riaperturaa del procedimeento disciplinarre a seguito dellla comunicazioone della sentennza di condanna
a del dipendentee.
Come notoo, con il d.lgs. n.
n 150 del 20099 è stato modifi
ficato il rapportto tra procedim
mento disciplinaare e procedimeento penale. Inffatti,
l'articolo 55
5 ter del d.lgss. n. 165 del 20001 ha introdottto la regola geenerale seconddo cui il proceddimento discipliinare che abbiaa ad
oggetto, inn tutto o in parrte, fatti in relaazione ai quali procede l'autorità giudiziariaa, è proseguito e concluso ancche in pendenzza di
procedimeento penale. Quuesta regola è inderogabile neel caso di eserccizio dell'azionne disciplinare pper infrazioni di
d minor gravittà e,
pertanto, in tali ipotesi non è ammessaa la sospensionne del procedimento. La sosppensione è inveece ammessa per
p le infrazionni di
maggior gravità,
g
nei caasi di particolaare complessitàà dell'accertam
mento del fattoo addebitato aal dipendente e quando, all'eesito
dell'istrutttoria, non si dissponga di elementi sufficienti a motivare l'irrrogazione dellaa sanzione. Secondo quanto prrevisto al comm
ma 4
del medessimo articolo , il procedimennto è ripreso entro
e
60 giorn
ni dalla comunnicazione dellaa sentenza all'a
amministrazione di
appartenenza del lavorattore ed è concluuso entro 180 giorni dalla riprresa.
Al fine di rendere nota all'amministraz
a
zione procedente la pronuncia
a della decisionne giudiziale, ll'articolo 70 deel d.lgs. n. 1500 del
2009 ha innserito un nuovvo articolo nel d.lgs. n. 271 del
d 1989 ("Norrme di attuazionne, di coordinaamento e transiitorie del codicce di
proceduraa penale."). Infa
fatti, il nuovo arrticolo 154 ter dispone che "L
La cancelleria del giudice chee ha pronuncia
ato sentenza pennale
nei confroonti di un lavvoratore dipenddente di un'am
mministrazione pubblica ne comunica
c
il ddispositivo all'a
amministrazionee di
appartenenza e, su richiiesta di questaa, trasmette coppia integrale del
d provvedimeento. La comunnicazione e la trasmissione sono
s
effettuate con
c modalità teelematiche, ai sensi
s
del decretoo legislativo 7 marzo
m
2005, n. 82, entro trentta giorni dalla data
d
del deposito.".
É chiaro che la ripresa del procedimeento disciplinaare sospeso può
ò aver luogo solo
s
a seguito della conoscen
nza della senteenza
integrale, comprensiva della
de motivazionne, poiché l'istruuttoria deve ten
ner conto di quaanto risultante in sede penale articolo 653 c.pp.p.,
richiamatoo dal comma 4 dell'articolo 55
5 ter). Pertantoo, il termine peer la ripresa deel procedimentoo decorre dalla
a ricevimento della
d
comunicazzione della senttenza integrale, non essendo suufficiente la con
noscenza del diispositivo.
Ad analogga conclusione si
s vede prevenire per l'ipotesi della riaperturra del procedim
mento prevista ddal comma 3 deel citato articoloo 55
ter nel casso in cui sia neecessario adeguuare le determinazioni conclu
usive del procedimento disciplinare alle risu
ultanze del giuddizio
penale.
Al fine di agevolare l'essito celere dellee procedure, sii raccomanda pertanto
p
all'Am
mministrazione giudiziaria di provvedere con la
massima tempestività allaa comunicazionne del dispositivvo a seguito dellla richiesta dell'amministrazione interessata
a e, ove disponibbile,
a trasmettere direttamentte copia integraale della sentenzza anziché il so
olo dispositivo anche
a
a prescinndere dalla rich
hiesta.
I MINISTRO PER
IL
P LA PUBB
BLICA AMMINIISTRAZIONE E L'INNOVAZIO
ONE
Renato Brunnetta
170
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
IL PROCEDIM
MENTO DISCIP
PLINARE
dopo la riforrma Brunetta d.lgs 27 ottob
bre 2009 n.15
50 di attuazione della leggee delega 15/2
2009
L’OBBLIGO DI AFFISSIONE DEEL CODICE DISC
CIPLINARE
one sul sito isttituzionale dell’amministrazio
one del codice
e disciplinare, recante
r
l’indicaazione delle in
nfrazioni e relaative
La pubblicazio
sanzioni, equivvale a tutti gli effetti
e
alla sua affissione
a
all’inggresso della sed
de di lavoro.
NZA AD IRROGA
ARE LE SANZIO
ONI
LA COMPETEN
Del responsab
bile, con qualificca dirigenziale, della struttura in cui il dipend
dente lavora
dell’ ufficio peer i procedimenti disciplinari, costituito
c
presso ciascuna amm
ministrazione
•
•
•
•
rimprrovero verbale
rimprrovero scritto
multaa fino a 4 ore
sospeensione fino a 10
1 giorni
•
•
•
sospeensione superio
ore a 10 giorni
licenzziamento con preavviso
p
licenzziamento senzaa preavviso
RA
LA PROCEDUR
rimprovero veerbale
Non vi sono particcolari adempimenti e non é neecessaria la con
ntestazione scrittta.
La sanzione deve essere applicaata entro venti giorni da quaando il responssabile é venuto
oa
con
noscenza del fatto
rimprovero scritto
multa fino a 4 ore
sospensione fiino a 10 giorni
sospensione superiore a 10 giorni
g
Con
ntestazione scritta entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto
o.
Con
nvocazione scritta con preavviiso di 10 giorni per la difesa.
In questa
q
fase il dipendente
d
può
ò farsi assisteree da un proprio procuratore o rappresentan
nte
sind
dacale cui conferisca mandato
o.
Il dipendente può inviare una me
emoria scritta in
n luogo della prresentazione.
In caso di grave ed oggettivo impedimento,
i
può formularee motivata istaanza di rinvio del
termine per l’eserrcizio della sua difesa.
d
Il procedimento
p
s conclude con
si
n l’archiviazion
ne o con l’irroggazione della sanzione entro 60
giorni dalla contesstazione.
In caso
c
di differim
mento dei term
mini a difesa su
uperiore a dieci giorni il termine di 60 giorn
ni é
pro
orogato di un peeriodo corrispo
ondente.
Perr queste sanzio
oni il procedime
ento é analogo
o a quello prevvisto per le san
nzioni meno graavi,
con
n le seguenti paarticolarità:
licenziamento
o con preavviso
licenziamento
o senza preavvisso
•
•
•
•
tutti i teermini sono raddoppiati;
il termin
ne per la contesstazione dell’ad
ddebito decorree dalla data di ricezione
r
degli atti
a
ovvero dalla
d
data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notiziaa dell’infrazionee;
il respon
nsabile della struttura deve trrasmettere gli aatti all’ufficio per
p i procedimeenti
disciplin
nari entro 5 giorrni dalla notizia del fatto;
la decorrrenza del term
mine per la co
onclusione del procedimento resta comunq
que
fissata alla
a data di prim
ma acquisizione della notizia deell’infrazione, anche
a
se avvenuta
da partee del responsab
bile della struttu
ura in cui il dipeendente lavora.
OLAZIONE DEI TERMINI
T
DA PA
ARTE DELL’AMM
MINISTRAZIONEE SCATTA LA DEECADENZA DALLL’AZIONE DISCIPLINARE.
IN CASO DI VIO
SE LA VIOLAZIONE DEI TERMINI É COMMESSSA DAL DIPEND
DENTE QUESTI DECADE
D
DALL’EESERCIZIO DEL D
DIRITTO ALLA DIFESA.
D
171
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
LE IMPUGNAZZIONI
La contrattazio
one collettiva non
n può istituire procedure di impugnazione dei provvedim
menti disciplinarri, questo comp
porta l’impossib
bilità
per i collegi arbitrali o arbitrri unici costituiiti contrattualm
mente di giudiccare in materia disciplinare, tutti i collegi arrbitrali di discip
plina
istituiti in ogn
ni amministrazio
one o ente, giàà previsti dall’aarticolo 55 del d.lgs. 165/2001
1 sono stati so
oppressi e dalla data di entratta in
vigore del d.lggs. non é ammeessa l’impugnazione delle san
nzioni disciplinaari dinanzi ai co
ollegi arbitrali d
di disciplina articolo 73 decretto di
attuazione).
Sulle controveersie in materia di sanzioni e procedimento disciplinare é co
ompetente il giu
udice ordinario..
Il dipendente ha la possibiliità, inoltre, di impugnare la sanzione discip
plinare, entro 20 giorni, dinaanzi al collegio di conciliazion
ne e
arbitrato costiituito tramite l’ufficio provinciiale del lavoro, ai sensi dell’artticolo 7 della legge 300/70 (staatuto dei lavoraatori).
LA CONCILIAZZIONE PREVENTTIVA
I contratti collettivi possono
o disciplinare procedure di co
onciliazione non
n obbligatoria, fuori dei casi per i quali é prevista la sanziione
disciplinare del licenziamen
nto, da instaurrarsi e conclud
dersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestaziione
dell’addebito e comunque prrima dell’irrogazione della sanzione.
La sanzione co
oncordemente determinata all’esito di tali prrocedure non può
p essere di sp
pecie diversa daa quella previstta, dalla legge o dal
contratto colleettivo, per l’infrrazione per la quale
q
si procedee e non é sogge
etta ad impugnaazione.
I termini del procedimento
p
d
disciplinare
resttano sospesi daalla data di apertura della proccedura conciliativa e riprendo
ono a decorreree nel
caso di conclu
usione con esito
o negativo. Il co
ontratto collettivo definisce glli atti della proccedura conciliativa che ne detterminano l’inizzio e
la conclusionee.
RAPPORTO TR
RA PROCEDIMEENTO PENALE E PROCEDIMEN
NTO DISCIPLINA
ARE
Qualora sia insstaurato procedimento penalee per gli stessi fatti
f
o per alcun
ni dei fatti per cui
c si procede, non é più prevvista la sospensiione
di quello discip
plinare.
Per le infrazio
oni di maggiorre gravità (per le quali é preevisto il licenziamento o la sospensione
s
su
uperiore a 10 giorni), nei cassi di
particolare complessità dell’aaccertamento del
d fatto addeb
bitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone
d
di elem
menti
sufficienti a motivare
m
l’irrogaazione della san
nzione, l’ufficio
o competente può
p sospenderee il procedimen
nto disciplinare
e fino al termin
ne di
quello penale,, salva la possib
bilità di adottaree la sospension
ne o altri strume
enti cautelari nei confronti del dipendente.
In caso di senttenza irrevocab
bile di assoluzio
one (il fatto non
n sussiste, non costituisce
c
illeccito penale o ch
he il dipendente
e medesimo no
on lo
ha commesso
o), previa istan
nza del dipend
dente, da presentarsi entro sei mesi dalla pronuncia peenale, l’amminiistrazione riaprre il
procedimento
o disciplinare per
p modificare o confermare la sanzione. “LLa sentenza peenale irrevocab
bile di assoluzio
one ha efficaciia di
giudicato nel giudizio
g
per ressponsabilità dissciplinare davan
nti alle pubbliche autorità quaanto all'accertaamento che il faatto non sussisste o
non costituiscce illecito penalle ovvero che l'imputato non lo ha commessso”articolo 653
3 c. 1 cpp. Se il processo penaale si conclude con
una sentenza irrevocabile di
d condanna, ili procedimentto disciplinare eventualmentte concluso co
on l’archiviazione é riaperto per
d
conclusive all’eesito del giudizzio penale. Il procedimento disciplinare
d
é riiaperto, altresì,, se dalla senteenza
adeguare le determinazioni
irrevocabile di condanna risulta che il fatto
o addebitabile al dipendente
e in sede discip
plinare comportta la sanzione del licenziameento,
mentre ne é stata applicataa una diversa. “La sentenza penale irrevoccabile di condaanna ha efficaacia di giudicatto nel giudizio per
bliche autorità quanto
q
all'acce
ertamento dellaa sussistenza deel fatto, della su
ua illiceità penaale e
responsabilità disciplinare daavanti alle pubb
ne che l'imputaato lo ha comm
messo" articolo
o 653, c.1bis cp
pp. Il procedim
mento disciplinaare é ripreso o riaperto entro
o 60
all'affermazion
giorni dalla co
omunicazione della
d
sentenza dell’amministra
d
azione di apparrtenenza del lavvoratore ovvero dalla presenttazione dell’istaanza
di riapertura ed
e é concluso entro
e
centottanta giorni dallaa ripresa o dalla riapertura. Laa ripresa o la rriapertura avve
engono median
nte il
rinnovo della contestazione dell’addebito da
d parte dell’au
utorità disciplinare competentte ed il procedimento prosegu
ue secondo quaanto
d
165/2001.
previsto nell’aarticolo 55-bis d.lgs.
172
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
IL SISTEMA SA
ANZIONATORIO
O
Oltre alle fattispecie previstee nei CCNL veengono introdo
otte per legge nuove
n
figure ch
he danno luogo
o a procedimento disciplinaree ed
all’applicazion
ne di sanzioni diisciplinari.
SI APPLICA IL LICENZIAMENT
L
O DISCIPLINARE CON PREAVVISO NEI SEGUENTI CASI:
a) assenza priiva di valida giustificazione per un numero di giorni, anch
he non continu
uativi, superiorre a tre nell’arcco di un biennio o
comunque per più di sette giorni
g
nel corso degli ultimi dieeci anni ovvero
o mancata ripreesa del servizio
o, in caso di asssenza ingiustificcata,
ne fissato dall’amministrazionee;
entro il termin
b) ingiustificatto rifiuto del traasferimento dissposto dall’amm
ministrazione per motivate esigenze di servizio;
c) valutazione di insufficientee rendimento riferibile
r
ad un arco temporale
e non inferiore al biennio, dovvuta alla reiteraata violazione degli
d
obblighi conceernenti la prestazione
L
VVISO PER:
SI APPLICA IL LICENZIAMENT
O SENZA PREAV
a) falsa attesttazione della prresenza in servvizio, mediante l’alterazione dei
d sistemi di rilevamento dellla presenza o con altre modaalità
fraudolente, ovvero
o
giustificcazione dell’asssenza dal servizio mediante una
u certificazio
one medica falssa o che attesta falsamente uno
stato di malatttia;
b) falsità docu
umentali o dichiarative commeesse ai fini o in
n occasione dell’instaurazione del rapporto d
di lavoro ovvero
o di progression
ni di
carriera;
c) reiterazionee nell’ambientee di lavoro di grravi condotte agggressive o moleste o minacciiose o ingiuriosse o comunque lesive dell’ono
ore e
della dignità personale
p
altrui;
d) condanna penale
p
definitiva, in relazione alla
a quale é preevista l’interdiziione perpetua dai
d pubblici ufffici ovvero l’estiinzione, comun
nque
denominata, del
d rapporto di lavoro.
A SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZZIONE DELLA RETRIBUZIONE
R
DA UN MINIM
MO DI TRE GIO
ORNI FINO AD UN
SI APPLICA LA
MASSIMO DI TRE
T MESI PER:
a) condotte pregiudizievoli per
p aver provoccato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del dan
nno derivante dalla
d
violazione deggli obblighi conccernenti la presstazione lavorattiva.
C
TO IN DISPONIB
BILITÀ:
SI APPLICA IL COLLOCAMENT
a) in tutti i caasi in cui il lavvoratore cagion
na grave danno
o al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienzza o
incompetenzaa professionalee accertate daall’amministrazione ai sensi delle disposizzioni legislativee e contrattuaali concernentti la
valutazione deel personale deelle amministrazzioni pubblichee. Il provvedime
ento che definissce il giudizio diisciplinare stabilisce le mansio
oni e
la qualifica peer le quali può avvenire l’even
ntuale ricollocamento. Durantte il periodo neel quale é collocato in disponiibilità, il lavoratore
non ha diritto di percepire au
umenti retributtivi sopravvenutti.
FINO AD UN MASSIMO DI TRE
A SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZZIONE DELLA RETRIBUZIONE
R
T MESI E DEELLA
SI APPLICA LA
RETRIBUZIONEE DI RISULTATO PER UN IMP
PORTO PARI A QUELLO SPETTTANTE PER ILL DOPPIO DEL PERIODO DELLLA DURATA DEELLA
SOSPENSIONEE PER:
a) mancato essercizio o la decadenza dell’azzione disciplinaare, dovuti all’o
omissione o al ritardo da partte del dirigente
e, senza giustificcato
motivo, degli atti
a del procediimento disciplin
nare o a valutazzioni sull’insusssistenza dell’illeecito disciplinarre irragionevoli o manifestameente
infondate in reelazione alle inffrazioni sanzion
nabili con il licenziamento.
b) ai soggetti non
n aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta
p
sanzio
one
della sospensione dal servizio
o con privazione della retribuzzione, ove non diversamente stabilito
s
dal con
ntratto collettivvo.
ABILITÀ CIVILE EVENTUALMEN
E
NTE CONFIGURA
ABILE A CARICO
O DEL DIRIGEN
NTE IN RELAZIO
ONE A PROFILI DI ILLICEITÀ NEELLE
LA RESPONSA
DETERMINAZIONI CONCERN
NENTI LO SVOLLGIMENTO DELL PROCEDIMEN
NTO DISCIPLINA
ARE É LIMITATTA, IN CONFOR
RMITÀ AI PRIN
NCIPI
C
DI DOLO O COLPA GRAVEE.
GENERALI, AI CASI
173
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Capitolo IX
ORDINAM
MENTO PROFESSIO
ONALE
OBIETTIVI E FIINALITÀ
aarticolo 5 CCNL 2006/09
1. Nel quadro degli obiettivi di ammo
odernamento delle
d
pubbliche
e Amministrazioni, le parti p
prendono atto della necessità di
di grande rilevaanza strategica per
proseguiree il processo di riforma del sisstema di classifficazione professionale, comee presupposto d
attuare e sostenere il miglioramento
m
della funzionaalità degli ufficci, nonché pro
omuovere la vaalorizzazione e lo sviluppo delle
d
nalità esistenti.
profession
2. Nell’am
mbito di tale pro
ocesso, l’istituzzione della Com
mmissione per l’ordinamento prevista dal CC
CNL del 12 giu
ugno 2003 _100
0 ha
consentito
o di realizzare una
u fase istrutto
oria per l’analissi e la verifica, in sede tecnica,, di tutti gli aspetti di tale tematica, anche al fine
di misurarre il cambiamen
nto finora operaato dai contrattti e di proporre
e l’adozione di soluzioni
s
più avanzate.
3. Nella prospettiva
p
di realizzare un nuovo
n
modello
o classificatorio
o, le parti ribadiscono il loro
o impegno ad individuare ido
onei
strumenti gestionali che possano assicurare, attraverso
o la crescita pro
ofessionale ed economica dei dipendenti, un
na maggiore quaalità
ed efficaciia dell’azione deelle pubbliche Amministrazion
A
ni.
4. La nuovva classificazione, pertanto, si basa sui seguen
nti principi:
- valorizzaazione delle prrofessionalità in
nterne per garaantire alla colleettività prestazioni di elevata qualificazione ed
e il
conseguim
mento di obietttivi di efficacia;
- flessibilità nella gestion
ne delle risorse umane in corre
elazione all’effeettivo sviluppo professionale.
5. Coerenttemente con taali finalità, un ruolo primario é attribuito allla formazione continua, che attraverso unaa serie organicaa ed
articolata di interventi, costituisce
c
un fondamentale
f
f
fattore
di accre
escimento proffessionale, di aggiornamento delle competenze,
d una nuova cu
ultura gestionalle.
nonché di affermazione di
CLASSIFICAZZIONE
aarticolo 6 CCNL 2006/09
1. Il sistem
ma di classificaazione del perssonale, impronttato a criteri di
d flessibilità co
orrelati alle esigenze connessse ai nuovi modelli
organizzattivi delle Ammin
nistrazioni, é arrticolato in tre aree:
a
Prima Area: co
omprendente laa ex posizione A1,
A A1S;
Seconda Area: comprendentee le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S;
B
Terza Area: comprendente lee ex posizioni C1
1, C1S, C2, C3 e C3S.
2. Le areee sono individu
uate mediante le declaratorie che descrivo
ono l’insieme dei
d requisiti ind
dispensabili pe
er l’inquadrameento
nell’area medesima. Lee stesse corrisspondono a livelli omogenei di competeenze, conosceenze e capacittà necessarie per
mento di una vasta e diversificaata gamma di attività lavorativve, secondo quaanto previsto d
dall’allegato A del
d presente CCNL
l’espletam
3. All’interrno di ogni singgola area, sono collocati i profiili professionali che, in quanto
o riconducibili aad un medesimo
o settore di attività
o ad una medesima
m
tipologia lavorativa o professionalee, possono esse
ere tra loro omogenei o affini..
4. I profili professionali, secondo i setttori di attività, definiscono i contenuti
c
tecnici della prestaazione lavorativva e le attribuzzioni
na descrizione sintetica ed esaustiva
e
delle mansioni svo
olte, dei requissiti e del livello
o di
proprie deel dipendente,, attraverso un
profession
nalità richiesto.
174
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
5. Ai sen
nsi dell’articolo
o 52 del d.lgs. n. 165 dell 2001, ogni dipendente é tenuto a svo
olgere le man
nsioni considerate
profession
nalmente equivvalenti all’intern
no dell’area, faatte salve quelle per il cui esp
pletamento sian
no richieste spe
ecifiche abilitazzioni
profession
nali. Ogni dipen
ndente é tenuto, altresì, a svvolgere tutte le attività strum
mentali e complementari a quelle
q
inerenti allo
specifico profilo
p
attribuito.
6. L’accesso dall’esterno
o nelle aree é previsto nella posizione retributiva iniziale di ciascun pro
ofilo profession
nale in relazion
ne a
A
i del
quanto staabilito nell’allegato A, anche al fine di garantire un assettto classificatorio omogeneo tra le diverse Amministrazioni
comparto..
7. Al fine di favorire laa valorizzazionee della professsionalità dei dipendenti é prrevista la posssibilità di effettuare progresssioni
all’interno
o del sistema claassificatorio.
8. Per ciasscun profilo, in relazione all’arricchimento pro
ofessionale con
nseguito dai dip
pendenti nello ssvolgimento de
ella propria attivvità,
viene indivviduato un sisttema di progressioni economiche, che si atttua mediante l’’attribuzione dii successive fassce retributive. Per
l’Area Prim
ma sono previstte tre fasce eco
onomiche, per l’’Area Seconda sei e per la Terzza sette.
P
PROFILI
PROFESSSIONALI
aarticolo 7 CCNL 2006/09
1. Nel sisttema di classificazione la definizione dei pro
ofili si configura come risorsaa organizzativa preordinata ad
d una gestionee più
flessibile e razionale del personale, non
nché a garantiree una migliore corrispondenzaa delle prestaziioni lavorative dei dipendenti agli
obiettivi di ciascuna Amm
ministrazione.
2. Ai sensii dell’articolo 6 (classificazionee), i profili proffessionali sono collocati all’intterno di ciascuna area, secondo i settori attività
ed individuano, in relaziione agli obiettivi istituzionalli delle Amministrazioni, le diverse tipologie professionalii esistenti. Ciasscun
profilo é unico
u
e si caraatterizza per il titolo di studio
o necessario per l’accesso daall’esterno, non
nché per il live
ello di complessità,
responsab
bilità ed autono
omia richiesto per
p lo svolgimen
nto delle mansioni in esso rico
omprese.
3. I profili professionali,, nell’ambito di
d ogni settoree di attività alll’interno di ciaascuna area, so
ono definiti daalla contrattaziione
CNL del 16 febb
braio 1999, con l’assistenza ob
bbligatoria dell’ARAN. Tale attività
integrativaa di cui all’articolo 4, comma 3 lett. A) del CC
di assisten
nza é preordinata a garantire un
u assetto omo
ogeneo all’interno del compartto sulla base deei criteri definiti a livello nazionale
e può realizzarsi anche atttraverso uno specifico
s
pareree tecnico.
CR
RITERI PER LA DEFINIZIONE
D
DEEI PROFILI PROFFESSIONALI
a
articolo
8 CCNL 2006/09
1. I profilli, distinti per settori di attivvità, possono accorpare le mansioni
m
preceedentemente aarticolate sulle
e diverse posizzioni
economich
he di ciascuna area, secondo
o le caratteristtiche professio
onali di base in
ndicate nell’allegato A, che definisce,
d
altreesì, i
requisiti necessari per lo svolgimento deei compiti che il lavoratore é tenuto ad effetttuare, nonché le modalità di accesso.
2. Ai fini della definizionee dei profili proffessionali la con
ntrattazione inttegrativa di Am
mministrazione tterrà conto dei seguenti criterri:
a) superaamento dell’ecccessiva parcelllizzazione del precedente sisstema, attraverrso la costituzione di profili che
comprend
dano al proprio
o interno attiviità tra loro sim
mili e riconducib
bili ad una tipo
ologia lavorativa comune, purr nel
rispetto della
d
differenziaazione dei conteenuti tecnici;
b) individuazione all’inteerno delle aree di profili unici con
c riferimento
o ai contenuti d
delle mansioni, senza possibilittà di
one di uno stessso profilo profeessionale articolato su due areee diverse;
costituzio
c) semplifficazione dei co
ontenuti delle mansioni
m
attravverso l’utilizzazione di formulaazioni più ampiie ed esaustive che
evitino deescrizioni dei co
ompiti analitich
he o dettagliate;
d) attualizzazione delle mansioni in relazione ai processi di ammodernamento dellle Amministrazzioni ed alle nu
uove
tecnologie adottate;
175
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
e) indicazzione della confluenza tra veccchio e nuovo sistema, al finee di garantire il rispetto dell’inquadramento
o già
acquisito nel sistema di classificazione,, nonché di evitare che il perssonale appartenente ad una posizione
p
giurid
diconga inquadrato in una posizion
ne retributiva più elevata, con conseguente aggravio
a
di spessa;
economicca inferiore ven
f) garanzia che, nell’utilizzazione della clausola
c
di cui all’articolo
a
6, co
omma 6 (classificazione), saràà rispettato nei casi
di accesso
o, a parità di professionalità
p
richiesta nel prrofilo, il mantenimento del m
medesimo trattaamento econom
mico
stipendiale previsto per il personale in servizio.
2.
o delle aree, con
n la conseguente riorganizzaziione
Nei casi in cui sia neecessaria la ricomposizione dei processi lavorrativi all’interno
pendenti, artico
olata su più profili professionali nell’ambito d
di una stessa are
ea, viene costittuito
della prestazione lavvorativa dei dip
s il profilo di base
b
che quello
o o quelli più evvoluti comunqu
ue appartenenti ad una medessima
un prrofilo unico chee ricomprende sia
famigglia professionaale o riconducibili ad una steessa tipologia laavorativa. In taale profilo unicco ogni dipendente mantienee, ad
invarianza di spesa, il trattamento
o economico co
omplessivo in godimento
g
e laa professionalità acquisita, con la conservaziione
mica corrispondente alla trasp
posizione autom
matica di cui all’articolo 10 (nuovo inquadramento e norm
me di
della fascia econom
d accesso dall’esterno al proffilo stesso coinccide con quella del profilo di base
b
primaa applicazione),, mentre la possizione iniziale di
preso
o in considerazione nel processo di ricomposizione.
UOVI PROFILI
ISTITTUZIONE DI NU
a
articolo
9 CCNL 2006/09
1. Le Amm
ministrazioni, in
n relazione alle proprie necesssità organizzative, possono prrevedere l’istitu
uzione di nuovii profili nell’am
mbito
delle dotaazioni organiche individuando
one la posizion
ne di accesso, secondo
s
i criteeri di cui all’artticolo 8, comm
ma 2 (criteri peer la
definizionee dei profili pro
ofessionali).
2. Nel caso
o in cui il nuovo
o profilo definitto in contrattazzione integrativva tragga origine dallo sdoppiaamento di un profilo di pari livvello
retributivo
o precedentemente previsto, in esso possono essere inquadrati, in prima applicazione, ccon il consenso
o degli interessaati e
senza incrremento di sp
pesa, i dipendeenti che, in po
ossesso dei re
equisiti culturalli e profession
nali previsti pe
er il nuovo pro
ofilo
profession
nale nell’area di appartenenza, svolgano già le relative manssioni e siano co
ollocati nella meedesima area.
Il passagggio avviene con mantenimen
nto della fasciaa retributiva maturata.
m
In caaso di mancatto consenso il dipendente resta
assegnato al profilo di ap
ppartenenza, ovve questo sia co
onfermato, e to
orna a svolgernee le relative maansioni.
one ai profili di
d nuova istituzzione, prima di
d procedere alla selezione d
dall’esterno, tro
ova applicazion
ne il
3. Ai fini dell’assegnazio
d
flessibilitàà disciplinato seecondo le proccedure e percen
ntuali indicate nell’articolo 16
6 (flessibilità tra profili all’inteerno
principio della
dell’area).
NUOV
VO INQUADRAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
A
articolo 10 CCNLL 2006/09
1. Il perso
onale in servizio
o alla data di entrata
e
in vigorre del presente
e CCNL é inquadrato nel nuo
ovo sistema di classificazione con
effetto au
utomatico dallaa stessa data mediante
m
il ricconoscimento -all'interno
di ciascuna area - della posizio
one economicaa già
conseguitaa nell'ordinameento di proven
nienza e con laa collocazione nella fascia reetributiva corrispondente seccondo la tabella di
trasposizio
one B (tabella di
d trasposizionee automatica neel sistema di claassificazione).
2. Nel casso in cui siano tuttora in corsso le selezioni previste dal prrecedente CCNL , il primo inq
quadramento avviene
a
second
do la
posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrataa in vigore del presente
p
contraatto e successivvamente, superrata la selezion
ne, si
provvede ad un nuovo inquadramento del
d dipendentee stesso che avvviene con le meedesime modaliità enunciate all comma 1.
una Amministrrazione, i contingenti delle originarie
o
posizzioni
3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche compleessive di ciascu
economich
he di cui al precedente sisteema di classifiicazione, sono portati alla posizione di acccesso prevista in ogni profilo
o in
applicazione dell'articolo
o 6, comma 6 (classificazione).
176
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
4. Tutte lee procedure per i passaggi all’interno del sisttema di classificazione già pro
ogrammate, concordate o attiivate sulla basee del
precedentte CCNL del 16
6 febbraio 1999
9, sono portatee a compimento
o, con le modaalità di finanziam
mento previste
e da tale contraatto,
secondo i criteri già stabiiliti in contrattaazione integrativa.
5. Il nuovo
o inquadramentto di cui ai com
mmi l e 2 viene comunicato
c
ai dipendenti
d
a cu
ura di ciascuna Amministrazione al termine delle
d
relative prrocedure.
6. Nel quaadro dei processi di razionalizzazione organ
nizzativa e di miglioramento
m
d
della
funzionalità degli uffici e della qualitàà dei
servizi all’utenza, le Amm
ministrazioni, in
n prima applicaazione, possono effettuare, in
n via prioritariaa e con le proccedure previstee dal
C
per i paassaggi di area,, la ricomposizione dei proce
essi lavorativi per
p i profili della medesima tipologia
t
lavoraativa
presente CCNL
articolati su
s aree diverse.
DECLARA
ATORIE DELLE AREE
A
FUNZIONA
ALI
(Allegato A al CCN
NL 2006/09)
AREA FUN
NZIONALE PRIM
MA ( ex A1 e A1
1S )
Appartenggono a questa Area funzionale i lavoratorri che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono com
mpiti
qualificati richiedenti cap
pacità specifichee semplici, anch
he di supporto alle lavorazioni.
Specifichee professionali:
- conosceenze generali di base;
- capacitàà manuali generriche per lo svo
olgimento di atttività semplici;
- limitata complessità deei problemi da affrontare;
a
mia e responsab
bilità riferite al corretto svolgimento dei com
mpiti assegnati.
- autonom
Contenuti professionali di
d base:
Lavoratorre che svolge tu
utti i compiti dii supporto alle varie attività co
on l’ausilio di m
mezzi in dotazio
one sulla base delle
d
specifichee professionali di area e del profilo
p
di apparttenenza, le cui caratteristichee analitiche sono individuate nella
n
contrattazione integrativva attraverso laa descrizione dei contenuti tecnici della presstazione lavorattiva. In particollare,
e
provvede al ricevimento
r
dei visitatori, é addetto alla guiida di veicoli e al trasporto delle
d
a titolo esemplificativo,
persone o cose, alla consegna di docum
mentazione o merci.
m
omico iniziale atttraverso le pro
ocedure di cui aalla legge del 28
8 febbraio 1987
7, n.
Accesso allla Prima Area: Dall’esterno neel livello econo
56 e succeessive.
Requisiti: Assolvimento
A
d
dell’obbligo
scolastico o diplom
ma di istruzione
e secondaria di primo grado.
AREA FUN
NZIONALE SECO
ONDA (ex B1, B2, B3 e B3S)
Appartenggono a questa Area funzionaale i lavoratori che, nel quad
dro di indirizzi definiti, in possesso di cono
oscenze teorich
he e
pratiche, svolgono
s
anchee funzioni speccialistiche nei vari
v campi di ap
pplicazione ovvvero svolgono aattività che richiedono speciffiche
conoscenzze dei processi operativi e gesttionali.
Specifichee professionali:
- conoscen
nze tecniche di base utili allo svolgimento
s
dei compiti assegnati, acquisibilii con la scuola d
dell’obbligo;
- capacità manuali e/o teecnico-operativee riferite alla prropria qualificazione e/o speciializzazione;
- relazioni organizzative di
d tipo semplicee.
d base:
Contenuti professionali di
c
al pro
oprio settore dii competenza, sulla
s
Lavoratoree che, nel proprio ambito proffessionale eseggue tutte le attivvità lavorative connesse
base dellee specifiche pro
ofessionali e deel livello di conoscenze richiessti dal profilo di
d appartenenzaa, le cui caratte
eristiche analitiche
sono indivviduate nella co
ontrattazione in
ntegrativa attraverso la descrizzione dei conteenuti tecnici dellla relativa presstazione lavorattiva.
In particolare, a titolo eseemplificativo:
- Lavorattore che costru
uisce manufattti, esegue lavo
orazioni, provveede alla manutenzione e rip
parazione di gu
uasti
utilizzand
do apparecchiatture di tipo sem
mplice.
177
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
- Lavoratore che svolgee compiti di in
nserimento datti, digitazione, composizione e duplicazione
e di testi, semplici
attività dii segreteria, quali compilazion
ne di modulisticca, schedari e bollettari, protocolla e gestisce
e le attività inerrenti
la ricezione e l’invio della corrispondeenza; partecipaa alla raccolta ed
e al riordino d
dei dati; collab
bora alle attivittà di
sportello..
- Lavorato
ore che sorvegllia gli accessi, reegolando il flussso del pubblico
o e fornendo lee opportune infformazioni, attiva e
controlla gli impianti deii servizi generali e di sicurezza.
nza dei beni e degli impiantti dell’Amministrazione assicu
urandosi della loro
- Lavoratore che provvede alla vigilan
i
di sicurezza; guida veeicoli per il trasp
porto di person
ne e/o cose.
integrità, aziona, gestiscce e verifica gli impianti
Specifichee professionali:
uola media supeeriore e discretta complessità dei
d processi e delle
d
- livello di conoscenze accquisibili con il diploma di scu
problemaatiche da gestiree;
- autonom
mia e responsab
bilità nell’ambitto delle prescrizioni di massim
ma e/o secondo metodologie definite;
d
- svolgimeento di attività esecutiva ed isstruttoria in cam
mpo amministraativo, tecnico, ccontabile o nei settori specialiistici
connessi alle attività istittuzionali delle Amministrazion
A
ni;
perative interne
e con assunzion
ne di responsab
bilità dei risultatti;
- capacitàà di coordinameento di unità op
- relazioni organizzative di media comp
plessità;
- gestionee delle relazioni dirette con gli utenti.
Contenuti professionali di
d base:
prio ambito professionale eseegue tutte le attività
a
lavorative connesse al proprio setto
ore di competenza,
Lavoratoree che, nel prop
intervenen
ndo nelle diverrse fasi dei proccessi lavorativi,, sulla base dellle specifiche professionali e d
del livello di co
onoscenze richieesto
da ciascun
n profilo, le cui caratteristiche analitiche so
ono individuate
e nella contratttazione integrativa attraverso
o la descrizionee dei
contenuti tecnici della relativa prestazio
one lavorativa. In particolare, a titolo esemplificativo:
ore che intervieene nelle diverse fasi dei proccessi di lavoraziione, provvedendo alle esecuzzione di operazzioni
- Lavorato
tecnico manuali
m
di tipo specialistico quali,
q
ad esemp
pio, l’installazio
one, la conduziione, la riparazzione di prodottti e
impianti, esegue prove di
d valutazione sugli
s
interventi effettuati, utilizzando apparecchiature di tip
po complesso di cui
verifica l’eefficienza.
- Lavorato
ore che svolge attività preparatorie di atti an
nche da notificaare, predisponee computi, rendiconti e situazzioni
contabili semplici, svolgge attività di stenodattilograafia ed inserim
mento dati, an
nche utilizzando apparecchiatture
nuta di strumen
nti di registrazio
one e di archiviazione.
informatiche, cura la ten
ore che svolge attività di vigilanza e custodiia nei locali asssegnati, coordin
nando le profe
essionalità di livvello
- Lavorato
inferiore.
t
possed
duta, esegue la progettazio
one,
- Lavorattore che, nelll’ambito dellaa specifica professionalità tecnica
realizzazio
one e collaudo
o di apparecchiaature semplici, impianti e maacchinari, cura l’esecuzione ed
d il coordinameento
degli interventi assegnatti nel rispetto delle
d
procedure
e in atto, effettu
ua ispezioni, acccertamenti, co
ontrolli, misurazzioni
e rilievi, svolge
s
le attivittà connesse aggli specifici setttori di competeenza, assicura l’attuazione ed
d il coordinameento
operativo
o dei piani di produzione,
p
maanutenzione, analisi,
a
rilevazio
one e studio, interpretando progetti tecnicci da
realizzaree.
- Lavorattore che, nei diversi settori di competen
nza, elabora dati
d
e situazioni complesse anche utilizzaando
strumentazioni informattiche, rilascia co
opie, estratti e certificati, esplica attività di ssegreteria in co
ommissioni, attività
di istrutto
oria sulla base di
d procedure prredefinite.
- Lavorato
ore che, nell’am
mbito della specifica professio
onalità acquisitaa e per quanto di competenzaa, cura l’esecuziione
di proced
dure e di elabo
orazioni del cicclo informatico
o, predispone il manuale operativo, assicuraa i flussi operaativi,
realizza i programmi currandone la funzzionalità e l’eseccuzione.
Accesso allla Seconda Areea
Dall’estern
no: - mediante le procedure previste dalla leggge del 28 febb
braio 1987, n. 56 e successive m
modificazioni
- mediantee pubblico conccorso.
Dall’intern
no: dalla Primaa Area funzionaale all’Area superiore con le modalità prevviste dall’artico
olo 14 (passagggi tra le aree), del
presente CCNL
C
.
Requisiti :
178
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Per l’accessso dall’esterno
o: - diploma di scuola secondaaria di primo grrado ed eventu
uali titoli professsionali o abilitaazioni previsti dalla
d
legge per lo svolgimento
o dei compiti asssegnati. - diplo
oma di scuola secondaria
s
di secondo
s
grado ed eventuali titoli professionaali o
ni previsti dalla legge per lo svo
olgimento dei compiti
c
assegnaati.
abilitazion
Per l’accessso dall’interno
o: - per il perso
onale provenien
nte dalla Primaa Area in posseesso dei requisiiti previsti per l’accesso al pro
ofilo
dall’estern
no, non é richieesta esperienza professionale maturata
m
nella suddetta posizione;
- in mancaanza del titolo di
d studio previssto per l’accessso al profilo dalll’esterno, nel caso
c
in cui lo sttesso non sia re
equisito necesssario
per lo svo
olgimento dell’’attività professsionale, fatti salvi
s
i titoli pro
ofessionali o abilitativi
a
per leegge, é richiessta una esperieenza
profession
nale complessivva di almeno cin
nque anni nell’area di provenienza oppure, nel
n caso di flesssibilità tra profili di cui all’articolo
16, di quatttro nel profilo di provenienzaa.
AREA TERZZA (ex C1, C1S,, C2, C3 e C3S
Declaratorria
Appartenggono a questa area funzionaale i lavoratori che, nel quad
dro di indirizzi generali, per la conoscenzaa dei vari proccessi
gestionali,, svolgono, nellle unità di livello non dirigenzziale a cui sono
o preposti, funzzioni di direzione, coordiname
ento e controlllo di
attività di importanza rilevante,
r
ovvero lavoratori che
c
svolgono funzioni
f
che si caratterizzano per il loro elevato
e
conten
nuto
specialisticco.
Specifichee professionali:
oscenze ed esp
perienze teorico
o pratiche dei processi gestio
onali acquisibili con il diplom
ma di
- elevato grado di cono
laurea o laurea specialistica;
pi di
- coordinamento, direziione e controlllo, ove previsto, di unità orgganiche anche a rilevanza estterna, di grupp
d studio;
lavoro e di
- svolgim
mento di attivvità di elevato
o contenuto tecnico,
t
gestio
onale, specialisstico con assu
unzione direttaa di
responsabilità di risultatti;
- organizzzazione di attiviità;
- relazioni esterne e relaazioni organizzaative di tipo com
mplesso;
mia
e
responsab
bilità
nell’ambit
to
di
direttive
generali.
g
- autonom
d base:
Contenuti professionali di
bito della speccifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività dii elevato conte
enuto specialisttico,
Lavoratoree che, nell’amb
attinenti al
a proprio setto
ore di competenza in relazione alle specifich
he professionalii ed al livello di conoscenza riichiesto da ciasscun
profilo, le cui caratteristtiche analitichee sono individu
uate nella contrattazione inteegrativa, attraveerso la descrizione dei conteenuti
tecnici dellla prestazione lavorativa. In particolare,
p
a tittolo esemplificaativo:
ore che, nel seettore assegnatto e nell’ambito
o della specificca professionalità posseduta, imposta e realizza
- Lavorato
progetti di
d fattibilità, valuta, modifica e sceglie le pro
ocedure e le teecniche più idon
nee per la prop
pria attività; svolge
studi, riceerche e consuleenza;
svolge atttività ad alto co
ontenuto speciialistico che ricchiedono particcolari conoscen
nze conseguite anche a seguitto di
laurea sp
pecialistica; anaalizza anche nu
uove metodich
he per la realizzzazione dei prrogrammi asse
egnati all’unità che
eventualm
mente dirige o coordina;
- Lavorattore che, nell’ambito dell’arrea professionaale assegnata, effettua acceertamenti veriffiche e controlli e
sorveglia l’esecuzione dei
d lavori, interrvenendo ove necessario,
n
cura la predisposiizione degli attti amministrativvi di
competen
nza ovvero svo
olge attività isp
pettive, di valuttazione, di conttrollo, di progrrammazione, di revisione nei vari
settori di attività;
- Lavorattore che può dirigere o co
oordinare unitàà organiche o strutture ancche di rilevanzza esterna, la cui
responsabilità non é riseervata a dirigenti, garantendo
o lo svolgimentto dell’attività d
di competenza, provvedendo agli
menti previsti nell’ambito
n
di normative gen
nerali ed emanando direttive ed istruzioni specifiche peer il
adempim
raggiungimento degli ob
biettivi assegnatti;
uta, anche a seguito di lau
urea
- Lavorattore che, nell’ambito della specifica professionalità teecnica possedu
specialistica, abilitazionii e/o iscrizioni all’albo,
a
esegue
e la progettazio
one, realizzazione e collaudo di
d apparecchiatture,
s
altrresì i materiali idonei per la propria attivitàà; dirige e coorrdina gli intervventi
impianti e macchinari, scegliendo
179
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
assegnati nel rispetto delle
d
procedurre in atto; effe
ettua ispezionii, accertamenti, controlli, miisurazioni e rilievi;
assicura la direzione ed il coordinamen
nto anche dei progetti
p
tecnici da realizzare e dei piani operaativi oppure svolge
attività dii analisi, rilevazione e studio;
- Lavorato
ore che, second
do la specifica professionalitàà acquisita, anche a seguito dii laurea specialistica, svolge, per
p i
settori di competenza, lee attività relativve alla realizzazzione dei prograammi, e della reelativa revisione, ottimizzazione e
e
modiffiche
manutenzzione; prefiguraa la struttura hardware necessaria e gestiscee il software, prroponendo le eventuali
e valutan
ndo i relativi prrodotti; effettua l’analisi tecnica delle proceedure, prepara e trasmette aii programmato
ori la
necessaria documentaziione per la stesura dei prograammi; gestisce il centro elabo
orazione e com
municazione dati, o
uno o più
ù settori nei qu
uali lo stesso é ripartito; coo
ordina e pianifica le attività d
di sviluppo e ge
estione dei sisttemi
informatici, controllando
o gli standard di
d funzionamentto degli stessi, nonché le relattive specifiche funzionali.
f
Accesso allla Terza Area:
Dall’estern
no: mediante pubblico concorrso.
Dall’intern
no: dalla Second
da Area alla posizione retributtiva iniziale della Terza Area co
on le modalità previste dall’arrticolo 14 (passaggi
tra le areee) del presente CCNL
Requisiti:
o: - diploma di laurea o diplo
oma di laurea specialistica co
oerenti con le professionalità da selezionaree ed
Per l’accessso dall’esterno
eventuali titoli
t
profession
nali o abilitazioni previsti dallaa legge per lo svvolgimento dei compiti assegn
nati.
Per l’accessso dall’interno
o: - per il perso
onale in possessso dei requisitii previsti per l’aaccesso dall’esterno, non é riichiesta esperieenza
profession
nale maturata nella
n
Seconda Area;
A
- in mancaanza del titolo di
d studio previssto per l’accessso al profilo dalll’esterno, nel caso
c
in cui lo sttesso non sia re
equisito necesssario
per lo svolgimento dell’attività professio
onale, fatti salvvi i titoli professsionali o abilitativi per legge, p
purché in posse
esso del diplom
ma di
scuola seccondaria superiore, é richiesta una esperien
nza professionaale complessivaa di almeno seette anni nell’arrea di provenieenza
oppure, neel caso di flessibilità tra profili di cui all’artico
olo 16 di quattro
o nel profilo di provenienza.
S
DI CLA
ASSIFICAZIONEE
PROGRESSIONE ALL’INTERNO DEL SISTEMA
articolo 12 CCNLL 2006/09
1. In relazzione al sistema di classificazzione previsto dal
d presente co
ontratto, le progressioni dei dipendenti all’’interno del nu
uovo
ordinamen
nto professionaale si configuran
no come:
a) Progressioni tra le aree: le prrogressioni tra le aree avvenggono dall’area sottostante allla posizione di accesso dell’aarea
o 11, comma 2 (accesso dall’e
esterno). Alla seelezione sono aammessi i dipe
endenti in posseesso
supeeriore nel rispetto dall’articolo
dei requisiti
r
definitti dall’allegato A,
A nei limiti della percentuale dei posti vacan
nti nella dotazio
one organica destinati all’acceesso
dall’interno, ai senssi dell’articolo 10,
1 comma 3 (n
nuovo inquadramento), in relazione al profilo
o per il quale si concorre.
b) Svviluppi economici all’interno delle
d
aree: si configurano come
e progressione economica, di ogni profilo, all’interno delle aree
a
che si realizza mediante la previsione, dopo laa posizione di accesso al pro
ofilo medesimo
o, di successive
e fasce retribu
utive
ondo la disciplin
na di cui agli arrtt. 17 (sviluppi economici all’iinterno delle arree) e 18 (proccedure e criteri di selezione peer lo
seco
svilu
uppo economico
o all’interno deell’area).
2. Le proggressioni di cui al
a precedente comma
c
1 lett. a)
a e b) devono tendere alla vaalorizzazione deel lavoro dei dipendenti, teneendo
conto in modo
m
significatiivo dei risultati conseguiti daggli stessi, opporrtunamente vallutati, attraversso metodologie
e che apprezzin
no la
qualità dell’esperienza prrofessionale maaturata, eventu
ualmente suppo
ortata da titoli coerenti
c
con la posizione da ricoprire.
FLESSIBILITÀ TRA I PROFILI ALLL’INTERNO DEELL’AREA
a
articolo
16 CCNL 2006/09
180
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1. All'interrno dell'area é consentito
c
il paassaggio tra pro
ofili diversi, a paarità di livello di
d accesso ed a condizione che
e i richiedenti siiano
in possesso dei requisiti culturali
c
e profeessionali previsti per l'accesso al profilo in baase all'Allegato A.
2. Il passaaggio del dipendente avviene nei limiti deella percentuale
e di dotazionee organica del profilo di desttinazione riservvata
all'accesso
o dall'interno e l'interessato co
onserva la fascia retributiva accquisita, che rim
mane a carico d
del fondo.
3. Il passaaggio é effettu
uato dalle Amm
ministrazioni, teenuto conto delle esigenze di
d servizio, a d
domanda degli interessati, prrevia
verifica vo
olta ad accertarre il possesso delle capacità professionali rich
hieste ed, a parità in caso di p
più domande, con
c valutazionee dei
titoli posseeduti in base ai criteri previsti dall'articolo 13
3 (progressioni tra le aree).
4. Qualoraa nell’area si deeterminino postti disponibili neella dotazione organica
o
di un profilo
p
é consen
ntito, tenuto co
onto delle esigeenze
di servizio
o, anche lo svilu
uppo professionale dei dipend
denti inquadratti in altro profilo, di diverso livello di accessso, della medessima
area purch
hé in possesso dei
d requisiti culturali e professsionali richiesti per l'accesso all’area,
a
di cui all’Allegato A e con
c risorse a caarico
del fondo. Tale sviluppo
o avviene con le
l modalità preeviste dall'articcolo 18, commi 6 e 7 (proced
dure e criteri di
d selezione peer lo
sviluppo economico
e
all'in
nterno dell'areaa).
ONOMICI ALL’IINTERNO DELLEE AREE
SVILUPPI ECO
articolo 17 CCNLL 2006/09
1. Le partti si danno attto che alla maaggiore flessibilità del sistema di classificazzione del perso
onale, disciplin
nata dall’articolo 6
(classificazzione), deve co
orrispondere, nelle singole areee, all’interno di
d ciascun profiilo, un articolatto sistema di svviluppo econom
mico
correlato al diverso grado di abilità professionale
p
p
progressivamen
nte acquisito dei dipendenti nello svolgime
ento delle funzzioni
proprie deell’area e del prrofilo di apparteenenza.
2. Ai senssi del comma 1, fermo restaando l’inquadramento del dipendente nellaa posizione di accesso del profilo,
p
lo svilu
uppo
economico
o si realizza meediante la prevvisione, dopo il trattamento economico iniziaale, di successivve fasce retribu
utive il cui num
mero
ed i valori economici ann
nui sono stabilitti nella allegata Tabella E (svilu
uppi economici all’interno delle aree).
3. Lo sviluppo economico
o si attua con laa stipulazione del contratto inttegrativo di Am
mministrazione, nel limite delle
e risorse finanziiarie
esistenti e disponibili nell fondo di cui all’articolo 32 deel CCNL del 16
6 febbraio 1999
9, nel rispetto d
di quanto ivi staabilito al comm
ma 2,
sesto alineea, nonché dei criteri generali previsti dal presente CCNL all’articolo 18 (procedure e ccriteri di selezio
one per lo svilu
uppo
economico
o all’interno deell’area).
L SVILUPPO EC
CONOMICO ALLL’INTERNO DELLL’AREA
PROCEDURE E CRITERI PER LO
articolo 18 CCNLL 2006/09
1. Lo sviluppo economico
o di cui all’artico
olo 17 (sviluppii economici all’interno delle aree) é effettuatto secondo i criiteri e le proced
dure
p
articolo , integrabili nella contrattaazione integrattiva, sulla basee di appositi ind
dicatori ponderati in relazion
ne al
di cui al presente
diverso livvello di professionalità richiesto per i singoli profili
p
in ciascun
n settore di attività all’interno area.
2. I passagggi da una fasciaa retributiva a quella
q
immediaatamente succe
essiva avvengon
no con decorren
nza fissa dal 1° gennaio, per tu
utti i
lavoratori,, ivi compresi quelli che rico
oprono incarich
hi di natura orrganizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del
presente articolo
a
.
3. A tal fin
ne le Amministtrazioni programmano i citati passaggi tenendo conto delle risorse preseenti nel Fondo,, a consuntivo, alla
data del 31 dicembre di ciascun
c
anno prrecedente.
4. Il numero dei dipenden
nti che acquisissce la fascia retributiva é stabilito in funzionee delle risorse finanziarie dispo
onibili.
5. La perm
manenza nella faascia attribuita é definita in co
ontrattazione in
ntegrativa e non
n può essere inferiore a due anni.
6. I passagggi alle fasce rettributive successsive a quella in
niziale avvengono sulla base dei seguenti critteri e principi dii meritocrazia:
a) esperieenza profession
nale maturata;
b) titoli di studio, culturrali e pubblicazioni, tutti coere
enti con la attivvità del profilo,, nonché ulteriori titoli culturali e
professionali non altrimeenti valutabili;
181
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
c) percorsi formativi co
on esame finalee qualificati qu
uanto alla durata ed ai contenuti che devon
no essere correelati
all'attivitàà lavorativa affidata. Ove lee Amministrazzioni non garaantiscano la fo
ormazione a tutto
t
il personale
interessatto alla selezione, il presente criterio non può
ò essere utilizzato.
7. I criteri selettivi di cuii al comma 6 - integrabili nella contrattazione integrativa – sono equam
mente valutati, sulla
s
base di vaalori
percentuaali, da definirsi a tale livello, e sono
s
tra loro co
ombinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell’u
uno sull’altro.
Con particcolare riferimen
nto all’esperien
nza professionaale occorre, altrresì, evitare di considerare
c
la mera anzianitàà di servizio ed altri
riconoscim
menti puramente formali, nell’ottica di valorrizzare le capaccità reali dei dipendenti, seleezionati in base
e alle loro effetttive
conoscenzze e a quello che gli stessi sono
o in grado di fare.
8. Non possono partecipare alle progreessioni i dipendenti che abbian
no avuto, negli ultimi due ann
ni, provvedimenti disciplinari, con
C
del 12 ggiugno 2003, ovvvero i dipend
denti
esclusionee di quelli prevvisti dall’articollo 13, comma 2, (codice discciplinare) del CCNL
interessati da misure cau
utelari di sospeensione dal serrvizio, a meno che il procedim
mento penale p
pendente non si
s sia concluso con
l’assoluzio
one almeno in primo
p
grado.
MENTO ECONO
OMICO NEI PASSSAGGI DI FASC
CIA RETRIBUTIV
VA
TRATTAM
articolo 19 CCNLL 2006/09
1. In caso di progression
ne economica di
d cui all’articolo 18 (procedu
ure e criteri di selezione per lo sviluppo eco
onomico all’inteerno
ompete l'indennità di amministrazione ad essa
e
delle areee), oltre al tratttamento tabeellare della fasccia retributiva successiva, co
correlata, secondo le modalità di cui all’’articolo 17, com
mma 3 (svilupp
pi economici all’interno delle aaree).
2. Nel casso in cui dall'isttituzione di nu
uove fasce retributive non de
erivi un diverso
o parametro di indennità di amministrazion
a
ne, il
dipendentte in caso di prrogressione ad una delle nuo
ove fasce retrib
butive continuaa a percepire l'indennità di am
mministrazionee nel
frattempo
o maturata.
3. In caso
o di cessazionee dal servizio del dipendentte, si applica quanto previstto dall’articolo
o 32, comma 3 (fondo unico
o di
amministrrazione).
DISSPOSIZIONE TR
RANSITORIA
articolo 36 CCNLL 2006/09
d in prima app
plicazione del presente contratto, al fine di favorire i p
processi di riorrganizzazione delle
d
1. In via eccezionale ed
razioni,
la
cont
trattazione
inte
egrativa
potrà
niziative
di
riqu
ualificazione
pro
ofessionale
int
ese
ad
agevola
are i
Amministr
promuovere in
passaggi del
d personale in
i servizio all’eentrata in vigore del presentte contratto daalla Prima alla Seconda Area nel rispetto delle
d
percentuaali previste per l’accesso dall’eesterno. All’onere derivante da
d detti passagggi si farà frontte con risorse aventi caratterre di
certezza, stabilità
s
e continuità del Fondo
o di cui all’art 31
3 del CCNL del 16 febbraio 19
999 come integgrato dai successsivi CCNL .
PR
ROGRESSIONI TRA LE AREE
articolo 13 CCNLL 2006/09
1. Le progressioni da un’aarea all’altra im
mmediatamentee superiore avvengono nel risp
petto dei segueenti principi:
a) garanzia dell’accesso dall’esterno neei posti disponibili in ciascun profilo
p
nella misura di cui all’aarticolo 11, com
mma
2 (accesso
o dall’esterno)..
b) valutazione ponderaata di tutti i titoli presentati dai candidati,, in relazione aalle peculiaritàà professionali che
d i profili cui si riferiscono le selezioni.
s
Ai fin
ni della determiinazione del pu
unteggio finale si fa
caratterizzzano le aree ed
riferimento al titolo di studio, all’esp
perienza profe
essionale, agli altri titoli cultturali e professionali, ai corssi di
mento e di qualificazione professionale ed alle prove selettive finali.
aggiornam
a comma 1 son
no realizzate neei limiti dei possti a tal fine ind
dividuati e si atttuano previo su
uperamento di una
2. Le progressioni di cui al
denti in possessso dei requisitii culturali e pro
ofessionali previsti per l’accessso al
selezione interna aperta alla partecipazzione dei dipend
profilo cui si riferisce la selezione, in basse a quanto preevisto dall’allegato A.
nsiderazione:
3. La selezzione interna di cui al comma 2 prende in con
182
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
a) i seguenti
s
titoli valutati
v
in relazione a criteri ogggettivi formulaati con le proceedure di cui all’articolo 20 (relazioni sindacali nel
sisteema di classificaazione) ed, in taale sede, ulterio
ormente integrabili:
- titoli di studio
s
e culturaali, diplomi di sp
pecializzazione o perfezionam
mento;
- corsi di formazione,
f
an
nche esterni all'Amministrazione, per i quali sia
s previsto l’essame finale, quaalificati quanto alla
durata ed
d ai contenuti che devono esseere correlati all’’attività lavorattiva affidata;
- qualità della
d
prestazion
ne lavorativa in relazione ai rissultati conseguiiti, valutata ai ssensi dell’articolo 22;
- arricchim
mento professiionale desumib
bile dalla docum
mentazione preesentata dall'interessato e valutata in relazio
one:
all’esercizzio di mansion
ni superiori svo
olte secondo le
l vigenti disposizioni; allo ssvolgimento di specifici incarichi
professionali nel corso dell'esperienza
d
lavorativa o dii ricerche o di studio
s
affidati d
dall'Amministraazione e da questa
s
pubblicaazioni e titoli vaari non altrimen
nti valutati;
attestati; a ulteriori titoli culturali e di studio,
b) veerifica della pro
ofessionalità ricchiesta dal proffilo superiore atttraverso un’ap
pposita prova vo
olta ad accertare il possesso delle
d
capaacità acquisite anche attraverrso percorsi forrmativi. Gli elem
menti della selezione sono trra loro diversam
mente combinaati e
pond
derati in relazio
one alle peculiaarità profession
nali che caratte
erizzano le areee ed i profili cui si riferiscono le selezioni. In ogni
o
caso
o i titoli e l’anziaanità di servizio
o non assumono
o rilevanza prevvalente.
4. Non po
ossono partecipare alle selezzioni i dipendeenti che, negli ultimi due an
nni, siano statii interessati o da provvedim
menti
disciplinarri, con esclusion
ne di quelli prevvisti dall’articolo 13, comma 2 (codice disciplinare), del CCNL del 12 giugno
o 2003 o da missure
cautelari di
d sospensione dal servizio, saalvo che il proccedimento pen
nale pendente non si sia conccluso con l’asso
oluzione almen
no in
primo grad
do.
5. Le progressioni di cui al
a presente articolo sono finanziate dalle Am
mministrazioni sulla
s
base dellaa programmazio
one del fabbiso
ogno
osizioni.
in tema di gestione delle risorse umane e di reclutameento del personale, ai sensi delle vigenti dispo
PROCEDURE PER LA PROGR
RESSIONE TRA LE
L AREE
articolo 14 CCNLL 2006/09
1. Le proceedure relative alle
a modalità dii svolgimento delle
d
selezioni per
p i passaggi trra le aree e l’inttegrazione dei relativi
r
criteri di cui
all’articolo
o 13 (progresssioni tra le areee) sono prevventivamente individuate dalle Amministrazioni con atti di organizzaziione
improntatti a principi di imparzialità, trasparenza, tem
mpestività, economicità e celeerità di espletaamento delle se
elezioni internee, ai
sensi di qu
uanto previsto dall'articolo 35
5, comma 3 del d. lgs. n. 165 del
d 2001 (vedi scheda
s
n. 1), prrevia concertazzione con le OO
O.SS.
2. Nel caso in cui le seleezioni interne del
d presente articolo abbiano avuto esito neegativo i posti ggià disponibili per dette selezzioni
e
coperti mediante
m
l’accesso dall’esterno
o.
possono essere
3. Nel caso
o di progression
ne interna nel sistema
s
di classsificazione di cui all’art 13 (pro
ogressioni tra lee aree) e per il passaggio
p
tra prrofili
ai sensi dell’articolo
d
16 (flessibilità traa profili all’interno dell’area)), le Amministrazioni comunicano per iscriitto al dipendeente
interessato il nuovo inqu
uadramento con
nseguito, nonch
hé le eventuali modifiche del rapporto di lavvoro ad esso correlate, ai sensi del
d.lgs. n. 15
52 del 26 maggio 1997.
4. In occassione delle proccedure di progrressione all’inteerno del sistema di classificazio
one, qualora le Amministrazio
oni non abbiano
o già
provvedutto a sottoscriveere i contratti in
ndividuali di lavoro, si procede
e alla formalizzaazione degli stessi.
5. Al fine di
d sostenere i processi
p
di crescita professionale dei dipende
enti e di garanttire una migliorre funzionalità degli uffici, in sede
s
di prima applicazione dell presente CCNL e nel rispetto
o delle disposizioni di legge in vigore, le Amm
ministrazioni, ve
erificate le effetttive
m
di relaazioni sindacalii previste dall’aarticolo 20 (relaazioni sindacalii del
disponibiliità di bilancio e previo espletamento delle modalità
sistema di classificazionee), assumono oggni utile iniziativa volta ad avvviare, entro un anno,
a
le proced
dure di progresssione tra le areee di
cui al presente articolo .
TRATTAM
MENTO ECONOMICO IN CASO
O DI PROGRESSIIONE TRA LE AR
REE
articolo 15 CCNLL 2006/09
183
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1. Nel casso di progressiione tra le areee, al dipenden
nte viene attribuito il trattam
mento econom
mico iniziale de
el nuovo profilo di
inquadram
mento, consegu
uito attraverso la
l selezione, ivi compresa l’ind
dennità di amm
ministrazione co
orrispondente.
2. Qualoraa il trattamento
o stipendiale in
n godimento, corrispondente
c
alla fascia di provenienza,
p
rissulti superiore a quello inizialle di
nuovo inquadramento, ill relativo differenziale é manttenuto come asssegno ad perso
onam, che conttinua a gravare
e sul Fondo unico e
che viene successivamen
nte riassorbito con l’acquisizione delle ulterriori fasce retributive. Tale asssegno ad perssonam conservva la
uridica ed econo
omica di trattam
mento stipendiale fondamentale.
natura giu
3. Salvo quanto
q
previsto
o al comma 2, vengono riasssegnate al Fon
ndo unico di amministrazion
a
ne, secondo le modalità prevviste
dall’articolo 6, comma 1,, seconda alineea del CCNL deel 21 febbraio 2001,
2
le risorse del Fondo stessso utilizzate pe
er il finanziameento
della fascia economica di
d provenienza, che sono pari al differenziale
e tra la fascia retributiva
r
posseduta all'atto del passaggio e la
e viene riassegnato al Fondo il differenziale
e tra l’indennittà di
fascia retrributiva inizialee del profilo dii provenienza. Analogamente
amministrrazione possedu
uta all’atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza.
A
ACCESSO
DALL’ESTERNO
articolo 11 CCNLL 2006/09
1. Il reclutamento del personale
p
avvieene attraverso procedure con
ncorsuali pubbliche ovvero m
mediante quelle
e di avviamentto al
lavoro di cui
c alla legge del 28 febbraio 1987, n. 56 e successive
s
mod
dificazioni ed in
ntegrazioni, ai ssensi dell’artico
olo 35 del d. lgs. n.
165 del 20
001.
2. Le Amm
ministrazioni so
ono tenute a risservare all’acceesso dall’estern
no una quota delle vacanze orrganiche, pari al
a 50 per cento
o dei
posti disp
ponibili di ciasscun profilo, nel
n rispetto deella programm
mazione del fabbisogno del personale e dei
d suoi eventtuali
aggiornam
menti, tenuto co
onto di quanto previsto dall’arrticolo 10, comm
ma 3 (nuovo inquadramento)
3. Le assu
unzioni dall’esteerno alle aree del presente sistema di classsificazione avveengono alle possizioni di accessso individuate per
ciascun prrofilo e con i req
quisiti indicati nell’allegato
n
A.
MU
UTAMENTO DI PROFILO PER INIDONEITÀ
I
PSSICO-FISICA
1
articolo 3 CCNL integgrativo 1998/01
1. Fatte salve
s
le eventuali normativee più favorevo
oli esistenti ne
ei confronti deel dipendente riconosciuto non
n
idoneo in via
permanen
nte allo svolgim
mento delle mansioni
m
del proprio
p
profilo professionale,, l’Amministrazzione non pottrà procedere alla
risoluzionee del rapporto di lavoro per inidoneità fisicca o psichica prima
p
di aver esperito
e
ogni u
utile tentativo per recuperarlo al
servizio atttivo nelle stru
utture organizzaative del settore in mansioni anche diversee o di altro pro
ofilo riferito allla stessa posiziione
economicaa dell’area di inquadramento
i
o ove vi sia la disponibilità organica,
o
purch
hé compatibili con lo stato di
d salute ed i titoli
t
posseduti,, assicurando un adeguato perrcorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, ovverro nell’impossib
bilità di rinvenire mansioni co
ompatibili con i motivi che hanno
h
determin
nato
o di comunicazione dei posti disponibili,
d
il dip
pendente può essere
e
impiegatto in
l’inidoneittà, previo conseenso dell’intereessato a seguito
un profilo
o collocato in una
u posizione economica
e
infeeriore della me
edesima area, oppure
o
in un p
profilo immediaatamente inferriore
dell’area sottostante.
s
In caso di mancanza di posti in organico in de
etto profilo, la ricollocazione può avvenire in
n uno qualsiasii dei
profili dell’area sottostan
nte.
3. L’inquad
dramento nellaa posizione eco
onomica inferiore può essere anche
a
temporaaneo ove sia leggato alla mancaanza di posti e non
alla inidon
neità fisica allo
o svolgimento delle
d
relative mansioni.
m
In talle caso il dipen
ndente al verificarsi della vaccanza ha titolo alla
ricollocazione nel profilo per il quale eraa stato giudicatto idoneo.
4. La domaanda di reinquaadramento di cui ai commi preecedenti é pressentata dal dipeendente, entro trenta giorni daalla data di notifica
del giudizio di inidoneità..
5. L’eventuale ricollocaziione del dipend
dente in altro profilo professsionale ai sensi dei commi 1 e 2, é regolata da appositi crriteri
stabiliti daall’Amministrazione d’intesa co
on le organizzazioni sindacali.
184
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
6. Nel casso in cui il dipeendente venga collocato nellaa posizione eco
onomica inferio
ore si applica ll’articolo 4, com
mma 4 della leegge
68/1999.
7. Al dipendente che non possa esseree ricollocato neell’ambito dell’aamministrazion
ne di apparteneenza con le mo
odalità previstee dai
plica, in quanto compatibile, laa disciplina di cu
ui all’articolo 5..
commi preecedenti, si app
MANSIONI SUPERIORI
articolo 24 CCNLL 1998/01
1. Il preseente articolo co
ompleta la disciplina delle maansioni previstaa dall’articolo 56,
5 commi 2, 3 e 4 del D. Lgss. n.29/1993 peer la
parte dem
mandata alla con
ntrattazione.
2. Nell’am
mbito del nuovvo sistema di classificazione del personale
e previsto dal presente conttratto, si considerano "manssioni
immediataamente superio
ori" le mansioni svolte dal dipendente all’interno della stessa Area in proffilo appartenente alla posizion
ne di
livello eco
onomico immed
diatamente sup
periore a quellaa in cui egli é in
nquadrato, seco
ondo la declaraatoria riportata nell’allegato A del
presente contratto.
c
Le po
osizioni econom
miche "super" non
n sono prese in considerazio
one a tal fine.
Sono, altrresì, consideraate "mansioni superiori", peer i dipendentti che riveston
no l’ultima po
osizione econo
omica dell’Areaa di
apparteneenza, le mansioni corrisponden
nti alla posizion
ne economica in
niziale dell’Areaa immediatameente superiore.
3. Il conferrimento delle mansioni
m
superiiori di cui al com
mma 2 avviene nei seguenti caasi:
a) neel caso di vacaanza di posto in
n organico, perr non più di sei mesi, prorogaabili fino a dod
dici qualora siano state avviatte le
proccedure per la co
opertura del po
osto vacante, an
nche mediante le selezioni inteerne di cui all’articolo 15;
b) neel caso di sostittuzione di altro dipendente assente con dirittto alla conservaazione del posto, con esclusione dell’assenzaa per
feriee, per la durata dell’assenza.
4. Il conferimento delle mansioni
m
superriori di cui ai commi precedentti é comunicato
o per iscritto al dipendente incaricato, mediaante
ure stabilite daa ciascuna amm
ministrazione seecondo i proprri ordinamenti, sulla base di ccriteri, da defin
nire entro tre mesi
m
le procedu
dall’entratta in vigore del presente contratto, che tenggano conto del contenuto
c
proffessionale dellee mansioni da conferire,
c
sentitte le
Organizzazzioni sindacali di cui all’artico
olo 8 comma 1. La disciplina delle mansionii superiori com
me integrata dal presente articolo
entra perttanto in vigore dalla
d
data di deefinizione dei prredetti criteri.
5. Il dipendente assegnatto alle mansion
ni superiori di cui
c al comma 2 ha diritto al trrattamento eco
onomico previsto per la posiziione
dente
alle
relat
ive
mansioni,
fe
ermo
rimanend
do
quanto
perc
epito
a
titolo
d
i
retribuzione
in
ndividuale di an
nzianità.
corrispond
6. Per quanto non previstto dal presentee articolo resta ferma la disciplina dell’articolo
o 56 del d.lgs 29/1993
ONE DELLE MA
ANSIONI SUPER
RIORI
VALUTAZIO
articolo
o 35, comma 3,, CCNL 1998/01
1
3. Le manssioni superiori formalmente
f
conferite prima dell’entrata in vigore del pressente CCNL o ssuccessivamentte per i casi previsti
dall’articolo 24, commi 2 e 3 sono valuttate - nell’ambiito della determ
minazione dei criteri
c
generali p
per la definizione delle proced
dure
ne interna - tra tutti gli altri eleementi e titoli presi
p
in conside
erazione purchéé non in modo eesclusivo.
di selezion
185
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
F
FUNZIONI
DEI DIRIGENTI
D
articolo 17
7 decreto legislaativo 165/2001
1 smi
1. I dirigen
nti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano
o, fra gli altri, i seguenti compitti e poteri:
a) formulaano proposte ed
d esprimono paareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generaali;
b) curano l'attuazione deei progetti e deelle gestioni ad essi assegnati dai
d dirigenti deegli uffici dirigenziali generali,aadottando i relativi
atti e provvvedimenti amm
ministrativi ed esercitando
e
i po
oteri di spesa e di acquisizionee delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti
c
ad essi delegati dai dirrigenti degli ufffici dirigenziali generali;
g
d) dirigon
no, coordinano
o e controllan
no l'attività degli uffici che
e da essi dipeendono e deii responsabili dei procedim
menti
amministrrativi,anche con
n poteri sostituttivi in caso di in
nerzia;
d-bis) concorrono all'ind
dividuazione deelle risorse e dei profili profe
essionali necesssari allo svolgim
mento dei com
mpiti dell'ufficio
o cui
sono prep
posti anche al fine dell'elabo
orazione del do
ocumento di programmazion
p
e triennale deel fabbisogno di
d personale dii cui
all'articolo
o 6, comma 4;
e) provved
dono alla gestio
one del personaale e delle risorrse finanziarie e strumentali asssegnate ai propri uffici, anche
e ai sensi di quaanto
previsto all'articolo 16, co
omma 1, lettera l-bis.
e-bis) effeettuano la valutazione del personale
p
asseegnato ai prop
pri uffici, nel rispetto
r
del prrincipio del merito, ai fini della
d
progressio
one economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e prremi incentivan
nti.
1-bis. I dirrigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, posssono delegare per un periodo
o di tempo determinato, con atto
scritto e motivato,
m
alcune delle compettenze compresse nelle funzion
ni di cui alle letttere b), d) ed ee) del comma 1 a dipendenti che
ricoprano le posizioni funzionali più eleevate nell'ambito degli uffici ad essi affidatii. Non si applicca in ogni caso l'articolo 2103
3 del
codice civiile.
186
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
VICEDIRIGEENZA
articolo 17-b
bis decreto legislativo 165/200
01 smi
1. La conttrattazione colleettiva del comparto Ministerii disciplina l'istituzione di un'apposita separrata area della vicedirigenza nella
n
quale é riccompreso il perrsonale laureato appartenentee alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivame
ente cinque anni di
anzianità in
i dette posizio
oni o nelle corrispondenti quaalifiche VIII e IX del precedente ordinamento
o. In sede di priima applicazion
ne la
disposizion
ne di cui al pressente comma si
s estende al personale non lau
ureato che, in possesso
p
degli aaltri requisiti ricchiesti, sia risultato
vincitore di
d procedure co
oncorsuali per l''accesso alla exx carriera diretttiva anche speciale. I dirigenti possono delegaare ai vice diriggenti
parte dellee competenze di
d cui all'articolo 17.
2. La disp
posizione di cu
ui al comma 1 si applica, ovve compatibile,, al personale dipendente dalle altre amm
ministrazioni di cui
all'articolo
o 1, comma 2, appartenente a posizioni eq
quivalenti alle posizioni C2 e C3 del compaarto Ministeri; l'equivalenza delle
d
posizioni é definita con decreto del Ministro per la funzione
f
pubblica, di concerto
o con il Ministro dell'econom
mia e delle finanze.
Restano saalve le competeenze delle regio
oni e degli enti locali secondo quanto stabilito
o dall'articolo 2
27.
L. 4 marzo 200
09, n. 15
"il presentte articolo 17-b
bis si interpretaa nel senso che la vicedirigen
nza é disciplinaata esclusivameente ad opera e nell'ambito della
d
contrattazzione collettiva nazionale del comparto di rifferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previssione costitutivva al
riguardo. Il personale in possesso deei requisiti preevisti dal pred
detto articolo può essere deestinatario dellla disciplina della
d
vicedirigen
nza soltanto a seguito dell'avvvenuta costitu
uzione di questt'ultima da parrte della contraattazione colletttiva nazionalee del
comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati
g
formatisi alla data di entrata in vigore della presen
nte legge"
TRIBUNALE
E DI BOLOGN
NA Sent. 295/20010
n
appare chiarissimo
c
ed inequivocabile nell’ìindividua
are nella contraattazione colletttiva la fonte isttitutiva della nuuova
Il testo della norma
area; ed in eff
ffetti, prima delll’intervento delll’autonomia coollettiva, non é neppure ipotizzzabile il riconooscimento dell’’inquadramentoo del
personale in tale area ancorra inesistente. (…)
(
Deve invece essere accoltta la domanda risarcitoria,
r
in quanto l’artico
olo 17 bis, pur non
a pubblica amm
ministrazione uun obbligo a co
ontrattare. Orbbene,
configurando direttamente l’area della vicedirigenza, ponne in capo alla
r
inerte, non attivandossi per l’attuazio
one della previssione legislativva, l’obbligo preevisto dall’articolo
poiché l’Amministrazione é rimasta
17 bis é rimassto inadempiutoo; ne é rimasta così lesa la leggittima aspiraziione degli attorri alla progresssione nella carrriera professionnale.
Appare equo parametrare il danno sulle somme che i ricorrenti
r
avreebbero potuto percepire
p
con il mancato ricconoscimento della
d
vicedirigenza. (…) il giudice,, dichiara tenutto e condanna il Ministero deella Giustizia a corrispondere a ciascuno deii ricorrenti, a tiitolo
risarcitorio, una somma parii ad euro 427,13 mensili per ill 2006; euro 41
13,31 mensili peer il 2007; euroo 302,64 mensilli per il 2008; euro
e
s
273,93 mensili per il 2009; oltre interessi leegali dalle singoole scadenze a saldo.
TRIBUN
NALE DI L'AQUILA Sent. 229
9/10 r.g. 566/088 Cron. 1455/110
mma 3 dell'articolo
L'articolo 100 comma 3 dellla legge 145 deel 2002 stabiliscce che: "la discciplina relativa alle disposiziooni di cui al com
17, sopra cittato, che si appplicano a decorrrere dal perioddo contrattuale successivo a quuello in corso aalla data di entrrata in vigore della
d
presente leggge, resta affiddata alla contrrattazione colleettiva, sulla ba
ase di atti d'inndirizzo del M
Ministro per la funzione pubbblica
all'Agenzia per
p la rappreseentanza negoziaale delle pubblliche amministrrazioni (Aran) anche
a
per la parte relativa alll'importo masssimo
delle risorsee finanziarie da destinarvi. Perrtanto l'articoloo 10 differiva la
a regolamentaziione dell'istituziione di una nuo
ova area al periiodo
contrattualee successivo a quello
q
in corso, quale il 2002, essendo
e
la data
a di entrata in vigore
v
della legg
gge quella di lug
glio 2002. Quinndi il
periodo conntrattuale succeessivo sarebbe andato a coincidere con il quadriennio
q
succcessivo, 2006--2009. In ottem
mperanza a quaanto
disposto da tale ultimo arrticolo il Dipaartimento della funzione pubb
blica ha emessso l'atto di inddirizzo per il contratto
c
colletttivo
nazionale quuadro sulla defi
finizione dei com
mparti di contraattazione colletttiva delle ammiinistrazioni delllo Stato per il periodo
p
2006-20009,
stabilendo che
c l'ARAN nelll'occasione dellla stipula del presente contrratto quadro daava attuazione a quanto prevvisto dall'articolo 7
comma 3 deella legge 145 del
d 2002 in orddine alla costituuzione di un'ap
pposita area peer il personale ddella vicedirigeenza e che circca la
decorrenza dell'inquadram
mento va consiiderato quanto disposto dall'articolo 10 deella legge 1455 del 2002 chee stabilisce che le
disposizioni in oggetto si appplicano a decoorrere dal perioodo contrattualle successivo a quello in corsoo che dovrà esseere fatto coinciddere
con la stipulla dei contratti collettivi relativi al quadriennnio 2006-2009 e primo biennioo 2006-2007.
Solo con la legge
l
266 del 2005
2
é stata poi disposta la coppertura di spesa
a per l'attuazionne dell'articolo 17 bis citato.
187
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Sulla base di
d tali disposiziioni appare evidente che all'aarticolo 17 bis non può esserrgli riconosciutta una portata precettiva propprio
perché il leggislatore ha volluto prevedere una fattispeciee graduale a forrmazione progrressiva demanddata all'autonom
mia negoziale sulla
s
base dell'attto di indirizzo posto
p
in essere dal
d Ministero.
Il diritto dellla parte ricorreente nasce soloo nel momento in
i cui si perfeziiona l'iter con l'emanazione
l
deel sopra indicato atto di indiriizzo,
intervenuto nel marzo 20066, senza il qualle la contrattaziione collettiva non
n avrebbe pootuto intervenirre a disciplinaree la materia a essa
e
demandata.
Si può dunqque ritenere chhe solo a seguiito dell'emanazzione del predeetto atto si posssa parlare di diritto dei rico
orrenti ad ottennere
l'inquadramento nella quallifica della viceedirigenza essenndo a quella da
ata intervenuta la copertura finnanziaria e non
n avendo, invecee, la
contrattazione disciplinato l'area nella torrnata contrattuaale 2006-2009.
Pertanto, prroprio dalla mancata
m
regolam
mentazione delll'area della vicedirigenza coon il CCNL 22006-2009 la P.A.
P
si é mosttrata
inadempientte a quanto demandato
d
e dal
d termine inniziale di valid
dità del CCNL
L invocato nnasce la respo
onsabilità in capo
c
all'amministtrazione relativa al mancato riiconoscimento ai ricorrenti deel diritto all'inqquadramento, peertanto non può
ò non affermarssi la
nullità del coontratto collettiivo nella parte in cui non prevvede alcunché.
TRIIBUNALE DI ROMA
R
SEZION
NE LAVORO 2^2 V.le G. Cessare n. 54 N. 46663/2010
DISPOSITIVO
O: “il ricorso deve
d
essere acccolto nei terminni che seguono. Secondo le paarti ricorrenti ill diritto alla qu
ualifica nascereebbe
direttamente dalla
d
legge sulla base dell’artiicolo 17 bis Dlggs 165/01, esseendo i ricorrentti, alla data di eentrata in vigorre della legge, tutti
inquadrati com
me direttori triibutari C3 da più
p di cinque anni
a
apparteneenti al Comparrto Ministeri e distaccati pressso l’Agenzia delle
d
Dogane. In paarticolare l’articcolo 17 bis del Dlgs 165/01, inntrodotto dall’a
articolo 7 co. 3 della legge 1455/02 prevede:
1-“la contratttazione collettivva del Comparrto Ministeri disciplina
d
l’istittuzione di un’aapposita area ddella vicedirigeenza nella quaale é
ricompresso ill personale laurreato apparteneente alle posizioni C2 e C3 ch
he abbia maturaato complessivaamente cinque anni
a
di anzianittà in
dette posizionii o nelle corrisppondenti qualiffiche VIII e IX del precedentee ordinamento. In sede di prim
ma applicazionee la disposizionne di
cui al presentte comma si esstende al persoonale non laureeato che, in po
ossesso degli altri
a
requisiti richiesti, sia rissultato vincitorre di
procedure conncorsuali per l’’accesso alla exx carriera diretttiva anche speeciale. I dirigennti possono deleegare ai vice dirigenti
d
parte delle
d
competenze dii cui all’articoloo 17;
2-la disposizioone di cui al comma 1 si applica, ove compattibile, al person
nale dipendentee dalle altre amministrazioni di
d cui all’articollo 1,
comma 2, apppartenente a poosizioni equivallenti alle posiziioni C2 e C3 del
d Comparto Ministeri;
M
l’equiivalenza delle posizioni
p
é defi
finita
con decreto deel Ministro per la funzione pubbblica, di conceerto con il Miniistro dell’econoomia e delle finaanze. Restano salve
s
le competeenze
delle regioni e degli enti locaali secondo quanto stabilito daall’articolo 17”
L’articolo 10 comma 3 dellaa legge 145 del 2002 stabiliscee che: “la disciiplina relativa alle disposizionni di cui al com
mma 3 dell’articcolo
s
a qu
uello in corso allla data di entraata in vigore deella presente leggge,
17, che si appllicano a decorrrere dal periodoo contrattuale successivo
resta affidata alla contrattaazione collettivaa, sulla base di
d atti d’indirizzzo del Ministrro per la funziione pubblica all’Agenzia peer la
nche per la paarte relativa alll’importo masssimo delle risoorse
rappresentanzza negoziale deelle pubbliche amministraziooni (ARAN) an
finanziarie da destinarvi”.
Pertanto l’artticolo 10 differiiva la regolamentazione dell’’istituzione di una
u nuova areaa al periodo coontrattuale succcessivo a quelllo in
corso, quale il
i 2002, essendoo la data di enntrata in vigoree della legge qu
uella di luglio 2002.
2
Quindi, iil periodo contrrattuale successsivo
sarebbe andatto a coincideree con il quadriiennio successivvo, 2006-2009. In ottemperannza a quanto ddisposto da talee ultimo articolo il
Dipartimento della funzionee pubblica ha emesso
e
l’atto d’indirizzo
d
per il contratto coollettivo nazionnale quadro su
ulla definizionee dei
comparti di coontrattazione coollettiva delle amministrazion
a
ni dello Stato peer il periodo 20006-2009, stabiilendo che l’AR
RAN nell’occasione
della stipula del
d presente conntratto quadro dava
d
attuazionee a quanto prevvisto dall’articoolo 7 comma 3 ddella legge 145
5 del 2002 in orddine
alla costituzioone di un’appossita area per il personale
p
dellaa vicedirigenza e che “circa laa decorrenza de
dell’inquadrameento va consideerato
quanto dispossto dall’articoloo 10 della leggge 145 del 20002 che stabiliscce che le dispoosizioni in oggeetto si applican
no a decorreree dal
periodo contrrattuale successsivo a quello in corso che doovrà essere fattto coincidere con
c la stipula dei contratti collettivi
c
relativvi al
quadriennio 2006/2009
2
e prrimo biennio 20006.2007”. Sollo con la Leggee 266 del 20055 é stata poi diisposta la copeertura di spesa per
l’attuazione deell’articolo 17 bis
b citato.
Sulla base di tali disposiziooni appare eviddente che all’articolo 17 bis non può esserg
rgli riconosciutta una portata precettiva propprio
u fattispecie graduale
g
a form
mazione progreessiva demandaata all’autonom
mia negoziale sulla
s
perché il legisslatore ha voluuto prevedere una
base dell’atto d’indirizzo possto in essere dal
d Ministero. Il
I diritto dei riccorrenti nasce solo
s
nel momennto in cui si peerfeziona l’iter con
188
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
l’emanazione del sopra indiccato atto d’inddirizzo, intervennuto nel marzo 2006, senza ill quale la conttrattazione colllettiva non avreebbe
potuto intervennire a disciplinare la materia ad essa demanddata.
Si può dunquue ritenere chee solo a seguitto dell’emissione del predettto atto si possa parlare di ddiritto dei rico
orrenti ad ottennere
l’inquadramennto nella qualiffica della viceddirigenza essenddo a quella datta intervenuta la
l copertura finnanziaria e non avendo, invecee, la
contrattazionee disciplinato l’area nella torrnata contrattuaale 2006-2009.. Pertanto, prop
oprio dalla manncata regolameentazione dell’aarea
della vicediriggenza con il CC
CNL 2006-20099 la P.A. si é moostrata inademp
piente a quantoo demandato e dal termine inizziale di validitàà del
CCNL invocaato nasce la reesponsabilità inn capo all’amm
ministrazione relativa
r
al manncato riconoscimento ai ricorrrenti del dirittto al
predetto inquaadramento. Ciòò detto non può non affermarrsi la nullità di
d un contratto nella parte in cui non prevede alcunché e tale
principio vale anche per il CCNL
C
Agenzie Fiscali. Circa i lamentati dan
nni la domandaa non può esserre accolta. In particolare il daanno
on deducono quuale possa esseere in concreto il danno derivaante
alla professionnalità non può essere riconosciuto posto chee i ricorrenti no
dal mancato esercizio
e
dell’atttività relativa alla
a vicedirigennza con particollari indicazioni del settore in ccui essi operano
o.
Lo stesso discoorso deve effetttuarsi con riferiimento al dannoo di perdita di chance,
c
laddovee i ricorrenti paarlano di generrici incarichi, seenza
specificazionee alcuna al parrticolare incaricco che gli stesssi avrebbero po
otuto svolgere se debitamentee inquadrati. In
nfine, il danno non
patrimoniale all’immagine,
a
a vita lavoraativa, all’esplicaazione della peersonalità sul luuogo di lavoro non può esseree configurato posto
alla
che i ricorrentti lamentano unn mancato riconnoscimento di una
u qualifica seenza dedurre unn peggioramennto delle propriee condizioni di vita
lavorativa né allegare
a
alcunaa circostanza efffettiva che abbbia inciso sull’eesplicazione dellla propria perssonalità. Pertan
nto l’unico effetttivo
danno subito é quello derivaante dal mancaato inquadramento nell’area della
d
vicedirigenza dal momennto in cui tale inquadramento
i
era
suscettibile di
d intervenire, ma tale dannno appare coongruamente ristorato con il riconoscim
mento del diriitto dei ricorrrenti
all’inquadram
mento rivendicaato e con la condanna
c
dell’’amministrazion
ne resistente ad
a inquadrare ai fini giuridiici ed economiici i
ricorrenti com
me tali a decorreere dalla data di
d entrata in viggore del CCNL 2006-2009.
Il parziale acccoglimento del ricorso e la coomplessità dellla normativa riichiamata susceettibile di diverrse interpretaziioni giustificanno la
compensazione delle spese dii lite
PQM
d
dichiiara il diritto dei ricorrenti all’inquadrameento
Definitivamennte pronuncianndo ogni contrraria eccezionee e/o istanza disattese:
nell’Area dellla Vicedirigenzza dalla data di
d entrata in vigore
v
del CCN
CNL personalee comparto Miinisteri quadrieennio 2006/20009 e
conseguentemente condanna la resistente add effettuare il prredetto inquadrramento ai fini giuridici ed ecoonomici.
189
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Capitolo X
ZIONE E SIISTEMA DI
D VALUTA
AZIONE
FORMAZ
PRINCIPI GENEERALI E FINALIT
TÀ DELLA FORM
MAZIONE
articolo 24 CCNLL 2006/09
1. Nel quaadro evolutivo dei processi di
d riforma e mo
odernizzazione della pubblica Amministrazio
one, la formaziione del personale
svolge un ruolo primariio nelle strateggie di cambiam
mento dirette a conseguire una maggiore qualità ed effficacia dell’attività
amministrrativa.
2. Per sosstenere una effficace politica di
d sviluppo delle risorse umane si evidenziaa la necessità d
della rivalutazio
one del ruolo della
d
formazione, come leva strategica
s
per l’evoluzione pro
ofessionale e per
p l’acquisizion
ne e la condivisione degli obiiettivi prioritarii del
rinnovameento e della trasformazione deegli apparati pu
ubblici.
3. L’accresscimento e l’agggiornamento professionale vanno,
v
perciò, assunti come metodo permaanente per asssicurare il costaante
adeguameento delle comp
petenze, per faavorire il consolidarsi di una nuova
n
cultura gestionale impro
ontata al risultato, per svilupp
pare
l’autonom
mia e la capacitàà innovativa delle posizioni di più elevata responsabilità ed infine per orien
ntare i percorsi di carriera di tutto
il personalle.
4. La form
mazione si configura, dunque, come un valore consolidato ed un metodo
o diffuso e cond
diviso atto a su
upportare le sccelte
strategiche adottate dalle Amministrazzioni, assumend
do, altresì, rilevanza fondameentale nel quad
dro di una politica del personale
mento degli app
porti individuali.
improntatta a dare motivaazione, soddisfazione nel lavoro e riconoscim
5. La form
mazione rappreesenta, altresì, la condizione ed il presuppo
osto per le scelte innovative e le azioni di razionalizzazion
r
ne e
riprogettazione dei servizi, nell’ottica del miglioramen
nto delle Amministrazioni. Le attività
a
di form
mazione sono in particolare rivvolte
a:
e Amministrazioni;
- valorizzaare il patrimoniio professionalee presente nelle
- fornire il supporto conoscitivo
c
neccessario ad assicurare l’operratività dei servizi migliorandone la qualittà e
l’efficienzza;
- garantirre l’aggiornameento profession
nale in relazione all’utilizzo di nuove metodo
ologie lavorativve ovvero di nu
uove
tecnologie, nonché il cosstante adeguam
mento delle praassi lavorative alle
a eventuali in
nnovazioni intervenute, anchee per
effetto di specifici intervventi legislativi;
p
d lavoratore e lo sviluppo delle potenziaalità dei dipen
del
ndenti in funziione
- favoriree la crescita professionale
dell’affidaamento di incarrichi diversi e della costituzion
ne di figure proffessionali polivaalenti;
- incentivvare comportam
menti innovativvi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di qualità ed effficienza dei servizi
pubblici, nell’ottica di so
ostenere i proceessi di cambiam
mento organizzaativo.
DESTINATARII E PROCEDUREE DELLA FORMA
AZIONE
articolo 25 CCNLL 2006/09
s realizza attraaverso program
mmi di addesttramento, aggiornamento e qualificazione, secondo perccorsi
1. L’attivittà formativa si
formativi definiti in confformità delle lin
nee di indirizzo
o concordate nell’ambito dellaa contrattazion
ne integrativa di
d cui all’articollo 4,
ottoscritto il 16
6 febbraio 1999
9, anche al finee della riqualificcazione del perrsonale nell’ambito
comma 3, lett. A, del CCNL 1998-01 so
dei processsi di mobilità.
2. La form
mazione del perrsonale di nuovva assunzione viene
v
effettuataa mediante corrsi teorico-prattici di intensità e durata coereente
con le attivvità da svolgeree, in base a pro
ogrammi definitti dall’Amministtrazione ai senssi del comma prrecedente.
3. Le iniziaative di formazzione del presente articolo rigguardano tutto il personale a tempo indeterrminato, comprreso il personale in
distacco siindacale. Il perssonale comand
dato o fuori ruolo effettua la propria formazio
one nelle Amministrazioni di appartenenza
a
salvo
per i corssi della lettera b). I dipenden
nti comandati o fuori ruolo in servizio preesso gli enti dii nuova istituzione ovvero quelli
190
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
provenienti dagli enti disciolti, in attesa del relativo inq
quadramento presso
p
le Amministrazioni di nuova destinazio
one, partecipan
no ai
programm
mi di formazionee di queste ultim
me.
4. I prograammi definiscon
no quali iniziative abbiano carattere obbligattorio e quali faccoltativo ed, in p
particolare, stabiliscono:
a. le attività di formaazione, che po
ossono conclud
dersi con l’acccertamento deell’avvenuto acccrescimento della
d
professionalità del singo
olo dipendente,, attestato attraaverso l’attribuzione di un app
posito titolo, daa parte dei sogggetti
che l’hanno attuata;
b. i corsi di aggiornamento finalizzati all’obiettivo
a
di far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operativitàà ed
d assegnazione, i quali devo
ono tener contto in particolarre della normaativa
autonomia in relazione alle funzioni di
vigente, delle caratteristiche tecnologiche ed orgaanizzative dell’aambiente di laavoro; nonché delle innovazzioni
introdottee nell’utilizzo delle risorse umane, organizzattive e tecnologiiche;
c. i perco
orsi di qualificaazione e di agggiornamento professionale
p
con esame finaale collegati alle progressioni dei
dipenden
nti all’interno deel sistema di claassificazione, di cui al presentee CCNL .
5. Nell’attu
uazione dei pro
ogrammi delle suddette
s
attivittà formative, le Amministrazio
oni si avvalgono
o della collaboraazione dell’Ageenzia
per la Form
mazione, degli Istituti e delle Scuole di formazione esistentti presso le stessse, delle Univeersità e di altri soggetti pubblici e
società private specializzzate nel settoree. La predisposizione dei proggrammi in mateeria di sistemi informativi desstinati al personale
informaticco sarà realizzatta ai sensi dell’aarticolo 7, lett. e) del d.lgs. del 12 febbraio 19
993, n. 39.
6. Per garantire le attivittà formative di cui al presentee articolo , le Amministrazion
A
ni utilizzano le rrisorse disponib
bili sulla base della
d
d Dipartimentto della Funzion
ne Pubblica n. 14/95 relativa alla formazionee, nonché tuttee le risorse allo
o scopo previstee da
direttiva del
specifiche norme di leggee, quali, ad esem
mpio, il d.lgs. del 12 febbraio 1993,
1
n. 39, ovvvero da partico
olari disposizion
ni comunitarie.
7. Il personale che parteccipa alle attivitàà di formazionee organizzate dall’Amministrazzione é consideerato in servizio
o a tutti gli effetti. I
relativi oneri sono a caricco dell’Amminisstrazione organ
nizzativa dello stesso.
8. I corsi so
ono tenuti, di norma,
n
durantee l’orario di lavo
oro. Qualora i corsi si svolgano
o fuori dalla sed
de di servizio al personale spettta il
trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio,
v
ove ne
e sussistano i prresupposti. I co
orsi si svolgono,, di regola, a livvello
e
organiizzative, anche allo scopo di favorire la parrtecipazione de
ei dipendenti e nel
regionale e/o territorialee secondo le esigenze
rispetto deei principi di cui al comma 7.
9. Le Amm
ministrazioni individuano i dip
pendenti che partecipano alle
e attività di forrmazione sulla base di criteri generali definiiti ai
sensi dell’’articolo 4, com
mma 3. lett. A (contrattazione collettiva inttegrativa) del CCNL
C
del 16 feebbraio 1999 e verificati ai sensi
s
dell’articolo 6, lett. A) (sistema di paartecipazione - Informazione)) del medesim
mo CCNL , in rrelazione alle esigenze tecniche,
d personale in mobilità, ten
nendo conto an
nche
organizzattive e produttivve dei vari ufficci, nonché di riiqualificazione professionale del
delle attitu
udini personali e culturali deggli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di parteecipazione, nel rispetto di quaanto
previsto dall’articolo 57, 1° comma, lett. c) del d.lgs. 16
65 del 2001.
ure professionaali elevate e/o particolari
p
ed in
n caso di materiie attinenti la specifica mansio
one svolta, é prrevista la possib
bilità
10.Per figu
di frequentare corsi sp
pecifici, anche non previsti dai programm
mi delle Ammin
nistrazioni, su richiesta mottivata dello steesso
dipendentte, con permesssi non retribuitii.
11.Le Amm
ministrazioni di concerto con le Organizzazioni sindacali di
d cui all’articolo 8, comma 1,, del CCNL del 16 febbraio 1999
1
possono costituire enti bilaterali per la formazione.
f
MISURA
AZIONE E VALU
UTAZIONE DELLLA QUALITÀ DEI SERVIZI OBIETTTIVI DI CARATTTERE GENERALLE
articolo 21 CCNLL 2006/09
1. Al fine di potenziaree ed incrementtare la capacittà di risponderre in modo seempre più mirato alle esigen
nze dei cittadini e
dell'utenzaa, nonché di perseguire magggiori livelli di efficacia
e
ed efficienza nell'eroggazione dei servizi pubblici, le Amministraziioni,
191
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
nell’ambitto delle linee geenerali di indirizzo e del sisteema delle relaziioni sindacali, individuano ido
onei strumenti che consenton
no di
valutare laa qualità dell'attività svolta e dei
d servizi presttati per il persegguimento dei fiini istituzionali delle stesse.
A tal fine vengono istitu
uiti sistemi di misurazione,
m
veerifica ed incen
ntivazione dellaa qualità dei servizi e delle funzioni
f
pubbliche,
v
d
della
profession
nalità dei dipend
denti.
realizzando in particolaree la più ampia valorizzazione
2. L'adozione e la diffu
usione di mettodi fondati su
ulla fissazione degli obiettivvi e sulla misu
urazione dei risultati dell'aziione
nnovamento e riorganizzazione
r
e delle pubblich
he Amministrazzioni.
amministrrativa costituisccono la base dei processi di rin
3. La misu
urazione dei seervizi erogati deve
d
divenire lo strumento con
c cui valutarre il conseguim
mento degli ob
biettivi delle azzioni
amministrrative, stabiliti sia in termini di realizzazionii sia con riguarrdo agli effetti sul benessere dei cittadini, anche
a
mediantte la
pubblicizzaazione di inform
mazioni di qualità sui risultati effettivamente
e
e conseguiti, ten
nuto conto delle percezioni de
egli utenti.
4. Consideerata la strettaa correlazione tra attività di misurazione e valutazione dei
d risultati orgganizzativi e l'aapporto lavoraativo
collettivo ed individuale al raggiungimento degli stessii, le parti conve
engono sull'opp
portunità di deffinire adeguati meccanismi diretti
a regolare ed indirizzare i comportamen
nti e le azioni deelle Amministraazioni al fine di verificare:
ministrativa e laa corrispondenzza dei servizi pubblici erogati alla
- all'esterrno, l'efficienzaa e l'efficacia deell'azione amm
domandaa e al grado di soddisfazione deell'utenza;
- all'intern
no, la qualità e i livelli delle prrestazioni dei dipendenti,
d
med
diante idonei sttrumenti che vaalorizzino il merito,
l'impegno
o e la produttività.
c
la formazione costituisce il presupp
posto strategico
o e funzionale per la diffusion
ne della cultura della misurazio
one,
5. In tale contesto,
della sodd
disfazione dell'utenza e per l'introduzione
l
d prassi gestio
di
onali innovative. Periodicameente saranno effettuate
e
analisi e
valutazion
ni delle prestazioni del personaale, ai fini dell'individuazione dei
d fabbisogni formativi,
f
orien
ntata ai cambiamenti organizzativi
e relazionaali necessari peer il miglioramento della qualittà dei servizi.
VALUTAZIO
ONE DELL’APPO
ORTO INDIVIDU
UALE
articolo 22 CCNLL 2006/09
1. La valuttazione é una componente
c
essenziale del rap
pporto di lavorro dei dipenden
nti ed é finalizzaata a valorizzarre le competenze e
le capacitàà di sviluppo professionale
p
deegli stessi, nonché a verificare il raggiungim
mento degli obiettivi prefissatii, nell’ambito delle
d
relazioni sindacali.
2. I criteri per la valutazione di cui al co
omma 1, definiti secondo quaanto previsto alll’articolo 4, comma 2 del CCN
NL del 16 febb
braio
1999 devo
ono, comunquee, rispettare i seeguenti principi:
- individuazione preventtiva degli obietttivi da conseguiire, delle prestaazioni attese e d
dei relativi crite
eri di valutazion
ne;
u iniziativa del dirigente, volte
e a valutare il conseguimento degli obiettivi, l’andamento delle
d
- verifichee periodiche, su
prestazioni e gli eventuaali scostamenti rispetto alle prrevisioni. Di talii verifiche potràà essere redatto, congiuntameente
s
al dipendente interessatto, un verbale sintetico;
f
con la mo
otivazione dellaa valutazione dei risultati consseguiti;
- verifica finale
- oggettivvità delle metod
dologie, trasparrenza e pubblicità dei criteri ussati e dei risultaati;
- partecip
pazione dei valu
utati al procedim
mento;
- contraddittorio in caso
o di valutazionee non positiva, da
d realizzarsi in
n tempi certi e congrui, anche
e con l’assistenzza di
un rappreesentante sindaacale.
4. I criteri di valutazione sono
s
comunicaati ai dipendentti prima dell'inizzio dei relativi periodi
p
di riferim
mento.
P
POLITICHE
DI IN
NCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ
articolo 23 CCNLL 2006/09
d miglioramento dei servizi, i dirigenti resp
ponsabili degli uffici,
u
entro il 30 novembre, fo
ormulano, in re
elazione alle riso
orse
1. Al fine del
finanziariee e strumentalli assegnate, proposte
p
di pro
ogetti -obiettivvo, di piani di lavoro e di altre iniziative, anche pluriennali,
finalizzate al migliorameento organizzattivo e gestionale con particollare riferimento
o a quelli rivollti all'utenza, tenendo presen
nte i
onseguiti nell’anno precedente, nell’ottica dii un progressivo
o miglioramentto dell’attività d
delle Amministtrazioni. Le matterie
risultati co
di cui al presente
p
comm
ma sono oggetto
o di contrattazzione integrativva che viene avvviata entro il 31 dicembre e si svolge seco
ondo
quanto previsto dall’articcolo 4 del CCNLL del 16 febbraiio 1999 e dall’aarticolo 4 del CC
CNL del 12 giuggno 2003.
192
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
2. Gli obieettivi ed i proggrammi di incremento della produttività di cui al comma precedente so
ono prioritariamente orientati al
conseguim
mento dei segueenti risultati:
a) il migliioramento delle prestazioni collettive
c
e indiividuali legate ai servizi istituzionali che assumono partico
olare
valore per la collettività e per l’utenza;
b) l’ottimizzazione delle condizioni di frruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei seervizi da attuarssi anche attraveerso
mento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei teempi di attesa, nonché, in gen
nerale, dei tempi di
l’ampliam
svolgimen
nto delle attivittà;
c) l’acceleerazione e semp
plificazione delle procedure an
nche nelle attivvità interne, am
mministrative e di supporto;
d) la magggiore attenzion
ne all’utenza daa conseguire mediante
m
il migllioramento quaalitativo delle modalità
m
relazio
onali
con il pub
bblico, nonché l’adozione e laa necessaria pu
ubblicizzazione della carta dei servizi, renden
ndone obbligattoria
l’affission
ne in tutti i luogghi di accesso all pubblico;
e) il conseeguimento di una maggiore ecconomicità della gestione.
3. Il dirigeente individua, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione integrattiva, i dipendeenti da adibire alle iniziative e ai
progetti di
d cui ai comm
mi precedenti in
i relazione alla loro collocaazione organizzzativa e professsionale e alla funzionalità della
d
partecipazzione degli stessi ai singoli progetti
p
ed obiettivi, indirizzaando, attraversso il coinvolgim
mento e la ressponsabilizzazio
one,
l’attività dei dipendenti medesimi
m
al ragggiungimento dei
d risultati atte
esi. In relazione ai progetti il diirigente attribuisce formalmen
nte i
g obiettivi ai singoli
s
o ai grup
ppi.
compiti e gli
4. La conttrattazione integrativa definiisce la graduazzione dei compensi incentivaanti la produtttività collettivaa ed individuale in
relazione alla percentuale di raggiungim
mento degli ob
biettivi assegnaati, nonché alla comparazionee tra i risultati dell'ufficio e quelli
individualii.
5. Al fine di
d valorizzare laa capacità dei dipendenti
d
ed ill loro contributto all’efficienza dell’amministrrazione, il livello
o di professionaalità
conseguito
o e il grado di responsabilità esercitato,
e
occorre tener prese
ente:
- l’acquissizione di profeessionalità conseguente a pe
ercorsi formativvi anche obbligatori, specificcatamente attivvati,
oppure alll’introduzione di tecniche innovative nei vari settori di attivvità o all’uso di nuove tecnologgie;
- l’acquisizione di speciifiche esperien
nze lavorative in
i relazione all’organizzazione dell’Amminisstrazione, quali ad
m
in altri settori di attività o l’impiego in strutture chee hanno un rap
pporto diretto con
c i
esempio, l’esperienza maturata
Tali
criteri
son
elli
organizzativ
i
e
gestionali
a
dottati
in
ciasc
cuna
cittadini.
o integrabili in relazione agli specifici mode
amministtrazione.
6. I criteri per l’erogazion
ne delle compo
onenti accessorrie da attribuire
e ai dipendenti di ciascun ufficcio, dopo avere
e verificato il grrado
o
attribu
uiti, saranno deefiniti dalla con
ntrattazione integrativa second
do le modalità di cui all’artico
olo 4
di raggiungimento degli obiettivi
o 1999, garanteendo adeguatee risorse per il conseguimento
c
o di obiettivi di efficienza ed il rafforzamento
o del
del CCNL del 16 febbraio
nenti premiali e prestazioni reese.
collegameento tra compon
7. I compeensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramentto dei servizi deevono essere ccorrisposti ai lavvoratori interesssati
in un’unicaa soluzione a co
onclusione del periodico proceesso di valutazione e di certificcazione delle prestazioni e dei risultati oppurre in
base a succcessivi stati di avanzamento,
a
a seguito della verifica dei risu
ultati conseguiti rispetto agli o
obiettivi predefiiniti.
8. In via sp
perimentale, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 21 e nell' ambito deell'erogazione dei compensi diretti
ad incentivare la produtttività collettivaa e individuale per il miglioraamento dei serrvizi, indicati daall'articolo 32 del
d CCNL 1998
8-01
o 1999, la contrrattazione integgrativa prevede
e i seguenti criteeri:
sottoscrittto il 16 febbraio
- grado di soddisfacimento dei cittadin
ni e dell'utenzaa, registrato meediante rilevaziioni ed indagini dirette: a tal fine
sarà destiinato il 30% delle somme variaabili del FUA;
- merito ed
e impegno ind
dividuale: a tal fine sarà destin
nato il 20% delle somme variaabili del Fondo stesso e quotee dei
risparmi di
d gestione sulle spese per il personale
p
escluse, per queste ultime, quelle che norme con
ntrattuali o di leegge
destinano
o ai fondi unicci di amministrrazione. Tali risorse verranno
o integrate da quelle previstte dall’articolo 35,
comma 3.
9. L’incen
ntivazione alla produttività deve
d
tener conto del raggiu
ungimento deggli obiettivi e dei risultati, complessivameente
concordatti, di regola ann
nualmente ed in
n via preventiva, dall’Amminisstrazione con i dirigenti respo
onsabili delle un
nità operative delle
d
Amministrrazioni.
193
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
10. I comp
pensi relativi alla produttività collettiva
c
e indiividuale, di cui al
a presente artiicolo , non posssono essere atttribuiti sulla basse di
automatismi e devono essere correlati ad apprezzabili e significativi miglioramenti dei risultati deell'organizzazion
ne e degli uffici, da
me risultato agggiuntivo rispetto
o a quello attesso dalla normale prestazione laavorativa.
intendersi, per entrambi gli aspetti, com
mministrazione, in termini di maggiore
m
produtttività e di miglioramento del livello qualitativvo e
11. I risultati raggiunti, peer ciascuna Am
m
l'utilizzzazione del fon
ndo di cui al pre
esente articolo , sono oggetto
o di monitoragggio e valutazione da
quantitativvo dei servizi, mediante
parte del competente
c
Servizio per il con
ntrollo interno.
12. Nell’am
mbito dell’attivvità dell’Osservaatorio sulla con
ntrattazione inttegrativa istituiito presso l’ARA
AN in relazione
e a quanto prevvisto
dall’articolo 46 del d.lgs. n. 165 del 2001
1, dopo un anno di sperimentaazione del sisteema incentivantte di cui al pressente articolo , sarà
verificata la funzionalità e la corrispondenza dello stesso con gli obietttivi prefissati.
VALUTAZIONE E MISURAZIONE
M
D
DELL’ATTIVITÀ
AMMINISTRAT
A
TIVA E DEI SERV
VIZI PUBBLICI
a
articolo
2 CCNL 2008/09
1. Nell’otttica di proseguire il processo di
d innovazione e di miglioram
mento dell’organ
nizzazione e deell’attività, le am
mministrazioni,, nel
perseguim
mento dei propri fini istituzion
nali, ispirano la propria azione
e a logiche di im
mplementazion
ne dello svilupp
po delle capacità e
delle comp
petenze organizzative in funzione dei risultatti che intendono conseguire.
2. A tal fin
ne, le amministrrazioni si dotan
no di strumenti idonei a consentire una “gesttione orientata al risultato”, ch
he comporta, in
n via
prioritaria, una puntuale fissazione deggli obiettivi e la predisposizion
ne di appositi programmi
p
di azzione, risponde
enti alle indicazzioni
politiche e normative riceevute, che ne consentano la reealizzazione.
3. Tali proggrammi di azione, inoltre, avraanno come prin
ncipali destinatari:
- gli utenti esterni ai quali sono rivvolte le attivittà delle singolle Amministrazzioni, in relaziione alle ispetttive
nze istituzionali;
competen
- gli utenti interni, che per
p lo più svolggono un’attività di supporto a quella rivoltaa all’esterno de
ell’Amministraziione
oppure a vantaggio deglli stessi dipendeenti della mede
esima.
4. Nella prrogrammazionee delle attività da
d porre in esseere, si dovranno prendere in considerazione
c
anche specifiche aree di risultato
concernen
nti:
c
e indiividuali legate ai servizi istituzionali che assumono partico
olare
a) il migliioramento delle prestazioni collettive
valore per la collettività e per l’utenza;
b) l’ottimizzazione delle condizioni di frruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei seervizi da attuarssi anche attraveerso
mento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei teempi di attesa, nonché, in gen
nerale, dei tempi di
l’ampliam
svolgimen
nto delle attivittà;
c) accelerrazione e semplificazione dellee procedure ancche nelle attivittà interne, amm
ministrative e di supporto;
d) la magggiore attenzion
ne all’utenza daa conseguire mediante
m
il migllioramento quaalitativo delle modalità
m
relazio
onali
con il pub
bblico, nonché l’adozione e laa necessaria pu
ubblicizzazione della carta dei servizi, renden
ndone obbligattoria
l’affission
ne in tutti i luogghi di accesso all pubblico;
e) il conseeguimento di una maggiore ecconomicità della gestione
5. In quessto quadro di riferimento,
r
le amministrazioni assicurano l’istituzione di un sistema di valutazione de
elle proprie attività
ispirato a principi e criteeri altamente idonei ad evitaare che il mede
esimo abbia un
na valenza merramente formaale ed a favorirre la
v
della geestione delle risorse utilizzate e della corrispo
ondenza dei serrvizi erogati ad oggettivi stand
dard di qualità.
concreta verifica
6. In sedee di attuazionee del sistema di valutazionee, le amministrazioni dovran
nno, in ogni caaso, tenere prresenti le segu
uenti
metodologgie:
onseguire;
- individuazione e quanttificazione deglii obiettivi da co
s articola l’azione;
- identificcazione dei proccessi nei quali si
- individuazione delle rissorse necessariee, con particolaare riguardo allee competenze eed alle professionalità coinvolte;
- indicazio
one dei dirigentti responsabili delle
d
strutture interessate.
7. Con caadenza annualle, le amminisstrazioni devon
no procedere alla valutazion
ne dei risultatti ottenuti, an
nche attraverso
o la
misurazion
ne della maggio
ore produttivitàà conseguita, dei gradi e dei livvelli di soddisfaacimento espreessi dall’utenza,, nonché dei servizi
e prodottii resi, verificand
done la implem
mentazione del livello qualitattivo e quantitattivo. La valutazzione finale può
ò essere preced
duta
194
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
da fasi inttermedie di verrifica del processo di conseguimento degli obiettivi
o
prefissaati, che posson
no consentire eventuali
e
intervventi
correttivi, in presenza di scostamenti o criticità,
c
e limitare i casi di mancato raggiunggimento degli sttessi.
8. La amm
ministrazioni devono renderee conto degli esiti
e
della proccedura di valutazione in term
mini di risultatti conseguiti, costi
c
sostenuti, risorse uman
ne impiegate, assicurandonee la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono utilizzzati
dall’Amministrazione an
nche per definire successive misure di miglioramento dell’attività e ssono oggetto di
d monitoraggiio e
ne da parte delle competenti strutture
s
di controllo interno.
valutazion
9. Le partti concordano sull’esigenza di
d individuare, anche attraverso l’istituzionee di apposite C
Commissioni, sedi
s
e momentti di
incontro tra
t Amministrazione, organizzzazioni sindacali ed utenti in merito alla misurazione dell’attività e delle
e prestazioni ed
e al
conseguim
mento degli obieettivi stabiliti in
n sede di predissposizione dei programmi
p
di azzione.
10. La verrifica dell’attiviità amministrativa nel suo co
omplesso, com
me delineata nei precedenti commi, costitu
uisce un momeento
essenzialee e preventivo che
c potrà consentire la valutaazione, secondo
o canoni di ogggettività e trasp
parenza, delle strutture/uffici
s
e di
tutto il personale, second
do quanto prevvisto dall’articollo 23 del CCNL del 14 settemb
bre 2007.
PROGEETTI E PROGRAM
MMI PER IL MIGLIORAMENTO
O DELLE SINGO
OLE STRUTTUREE ORGANIZZATIIVE
a
articolo
3 CCNL 2008-09
1. Nell’am
mbito degli obiettivi assegnatti, ogni singolaa struttura può
ò adottare pro
ocedure per la definizione di specifici proggetti,
programm
mi e/o piani di lavoro di migllioramento dell’attività delle medesime, fin
nalizzati al proggressivo sviluppo organizzativvo e
gestionalee, con particolarre riferimento a quelli rivolti all’utenza
a
estern
na (cittadini e imprese).
2. I progetti e programm
mi di cui al com
mma 1, devono
o corrispondere ad esigenze effettive dell’aamministrazione ed apportaree un
ntivo alla attivittà ordinaria dellla struttura intteressata priorittariamente nell’ambito delle aree
a
concreto e misurabile contributo aggiun
di risultato
o di cui all’articolo 2, comma 4 ed, in tale ottica, possono esssere collegati a meccanismi di incentivazione
e della produttività
collettiva ed
e individuale.
3. In relaziione ai commi precedenti
p
sono
o individuati i seguenti
s
criteri generali, integrrabili dalle Amm
ministrazioni:
in presenza di progetti e/o
e programmi pluriennali il diirigente dovrà in ogni caso preevedere che la verifica
v
dei risultati
c cadenza an
nnuale in relazio
one ad obiettivi intermedi preventivamente ffissati;
avvenga con
con riferim
mento ai risultaati ottenuti nella realizzazione
e dei progetti i dirigenti
d
attribu
uiscono i trattam
menti accessori.
4. Le disp
posizioni contenute nel preseente articolo sono attuate se
econdo le proccedure di cui all’articolo 23 del CCNL del 14
settembree 2007. É disapp
plicato il comma 2 dell’articolo
o 23 del CCNL del
d 14 settembre 2007.
DIRETTIVA n.
n 10/2010
Oggetto: Proggrammazione deella formazionee delle amministrazioni pubblicche.
PREMESSA
Il Programmaa di riforma dellla Pubblica Am
mministrazione, delineato dal documento
d
"Linnee programmaatiche sulla riforrma della Pubbblica
Amministrazioone - Piano inndustriale" (288 maggio 20088) e trasferito in larga parrte nei provveddimenti norma
ativi in materiaa di
ottimizzazionee della produttiività del lavoroo pubblico e di efficienza e trrasparenza dellle Pubbliche Am
mministrazioni adottati da quuesto
Governo, ha posto
p
l'accento sulla rilevanzaa che la modernnizzazione del sistema
s
amministrativo assum
me ai fini della crescita dell'inntero
sistema econoomico nazionalee. Tale constataazione diventa ancor più strattegica in un moomento di rilevvante rallentamento dell'econoomia
mondiale.
195
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
L'introduzionee di sistemi di valutazione deella performancce delle strutture amministrattive e del persoonale, così com
me la previsionne di
strumenti di valorizzazione
v
d merito e dii incentivazionee dell'impegno dei dipendenti pubblici, sonoo strumenti fina
del
alizzati a ridurrre il
divario di efficcienza che ancoora separa il siistema pubblicoo dal settore prrivato e a migliorare la qualitàà dei servizi errogati. Il rilievoo dei
servizi pubblicci infatti (si pennsi all'Istruzionne, alla Sanità, alla Difesa, allla Giustizia, alll'Assistenza eccc.) è tale che dalla
d
loro qualiità e
disponibilità dipende
d
il recuppero complessivvo di qualità e produttività
p
dell sistema econom
mico e sociale ddel Paese.
Nell'ambito deella strategia dii riforma del sisstema amministrativo assumon
no centralità lee politiche di vaalorizzazione deel capitale umano e
di gestione deella conoscenzaa, la cui efficacia all'interno di
d ogni sistema organizzativo dipende
d
in misuura determinan
nte dalla quantiità e
soprattutto dalla qualità dellee risorse allocaate per la formaazione.
Peraltro il tem
ma dell'investim
mento nelle risorrse umane giocca un ruolo-chia
ave nelle strateegie dell'Unionee Europea. La rinnovata
r
strategia
di Lisbona attrribuisce al capitale umano il ruolo
r
di fattoree essenziale di crescita
c
e di levva centrale per la politica di co
oesione socialee. La
dotazione di capitale umano è considerata come
c
un elemennto cruciale nelllo sviluppo dellle nuove tecnollogie e come un
n fattore necessario
per il loro uttilizzo efficace, nonché comee una condizionne imprescindiibile della capacità di inseriimento professiionale nei contesti
organizzativi innovativi.
i
La dotazione di capitale um
mano di ogni sistema
s
dipendde dalla consisttenza delle risoorse umane e dalla loro qua
alità, in terminni di
conoscenza e capacità di sosstenere il funziionamento del sistema
s
econom
mico e sociale. Dipende altressì, oltre che da
alla quantità, dalla
d
qualità delle risorse
r
allocatee per la formazzione, iniziale e continua, da
a parte della Puubblica Amminnistrazione e da
alle decisioni delle
d
imprese di invvestire nello svilluppo delle propprie risorse um
mane.
La formazionee è, peraltro, una
u dimensione costante e fonndamentale del lavoro e uno strumento
s
essennziale nella gesstione delle risoorse
umane. Tutte le
l organizzazionni, per gestire il
i cambiamentoo e garantire un
n'elevata qualitàà di prodotti e sservizi, devono oggi fondarsi sulla
s
conoscenza e sullo
s
sviluppo delle
d
competenzze.
La formazione del personale della Pubbllica Amministrrazione costituisce una leva strategica perr la modernizzzazione dell'azione
amministrativaa e per la reaalizzazione di effettivi migliooramenti qualitativi dei servvizi ai cittadinii e alle impresse. La formazione
rappresenta, inoltre,
i
uno strrumento indisppensabile per trarre
t
significa
ativi vantaggi dai
d cambiamennti nell'organizzzazione dell'azione
amministrativaa e nei processsi di lavoro add essa sottesi, effetto
ef
del generrale processo di
d riforma dellaa pubblica amm
ministrazione e del
processo di coontinua evoluziione tecnologicca che caratterrizza lo scenariio all'interno del
d quale si è svviluppata l'azio
one amministraativa
degli ultimi annni.
La crisi econoomico-finanziarria che ha recenntemente colpitto l'economia mondiale
m
ha inddotto tutti i Governi europei ad
d adottare polittiche
di bilancio riggorose, per garrantire la stabilità dei conti pubblici.
p
Anche il Governo itaaliano ha seguiito la medesima
a strada attraverso
l'adozione dell decreto-legge n.78/2010 recaante "Misure urrgenti in materria di stabilizzaazione finanziarria e di compettitività economiica",
convertito, conn modificazionii, dalla legge n. 122 del 30 lugglio 2010.
Il provvedimennto contiene miisure di riduzione della spesa e di aumento delle
d
entrate perr il periodo 20110-2013, direttee a riportare i saldi
s
di finanza pubbblica ai livelli concordati conn le istituzioni europee
e
nell'am
mbito del Patto di Stabilità e C
Crescita. A tal fine
f
prevede annche,
all'art.6, comm
ma 13, che "a decorrere dalll'anno 2011 laa spesa annua sostenuta dallle amministrazioni pubbliche inserite nel coonto
economico connsolidato della pubblica ammiinistrazione, coome individuatee dall'Istituto naazionale di stattistica (ISTAT) ai
a sensi del com
mma
3 dell'articoloo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorittà indipendentii, per attività essclusivamente di
d formazione deve
d
essere non suuperiore al 50 per cento dellla spesa sostennuta nell'anno 2009. Le preddette amministrrazioni svolgon
no prioritariamente
l'attività di forrmazione tramiite la Scuola supperiore della pubblica
p
ammin
nistrazione ovveero tramite i prropri organismi di formazione.. Gli
atti e i contraatti posti in esseere in violazionne della disposiizione contenutta nel primo peeriodo del pressente comma co
ostituiscono illeecito
disciplinare e determinano responsabilità
r
e
erariale.
La dissposizione di cui al presente comma non si applica all'attiività di formazione
uoco e dalle Forze
F
di Poliziia tramite i prropri organism
mi di
effettuata dallle Forze armaate, dal Corpo Nazionale deii Vigili del Fu
formazione".
Stante il ruoloo di "indirizzo, coordinamentoo e programmaazione in materria di formazioone, aggiornam
mento profession
nale e sviluppoo del
personale dellle pubbliche am
mministrazioni",, attribuito al Ministro
M
per la pubblica
p
amminnistrazione e l'iinnovazione dal Decreto di delega
delle funzioni del presidente del Consiglio dei
d Ministri del 13 giugno 200
08, e in considerrazione del fortte impatto che la
l citata normaa del
decreto-legge n.78/2010 prodduce sulla dispponibilità finanzziaria complesssiva che le amm
ministrazioni pubbliche posso
ono utilizzare per il
finanziamento di attività di sviluppo
s
e poteenziamento dellle competenze dei dipendentii, si ritiene oppportuno forniree indicazioni attte a
favorire un eff
fficiente ed efficcace utilizzo delle risorse dispponibili, in mod
do da garantire la necessaria qqualità delle azzioni di formazione
che saranno poste
p
in essere.
196
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Il Ministro svoolge le funzionni suddette con il supporto dell Dipartimento della funzionee pubblica, che si avvale della
a Scuola Superriore
della Pubblicaa Amministrazioone (d'ora innanzi SSPA) e di Formez
F
PA.
Si ritiene, altreesì, opportuno fornire
f
specificche linee di indiirizzo ai dirigen
nti che rivestonoo responsabilitàà in materia di programmazioone e
gestione degli interventi form
mativi, con l'obiiettivo di inform
mare l'attività amministrativa ai
a principi di saana gestione, da perseguire annche
attraverso il corretto ed efficaace utilizzo delle risorse dediccate allo svilupp
po delle compettenze del personnale pubblico.
1. Destinatari della direttiva
Le disposizionni contenute all'art.
a
6, comm
ma 13, del ricchiamato Decrreto-legge n.788/2010 sono deettate con riferimento a tuttte le
amministraziooni pubbliche inserite
i
nel connto economico consolidato della
d
pubblica amministrazionne, come indivviduate dall'Istiituto
nazionale di statistica (ISTA
TAT) ai sensi del
d comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
3 dicembre 2009, n. 196, incluse
i
le autoorità
indipendenti.
Deve, al riguaardo, notarsi chhe le citate disposizioni hanno l'evidente obiettivo di contribuire al contenim
mento e alla rid
duzione della sppesa
pubblica e sonno, pertanto, deettate in relazioone a tutte le puubbliche ammin
nistrazioni inseerite nel conto eeconomico con
nsolidato, comprese
le autorità inddipendenti.
Tuttavia, in virtù della riparttizione delle com
mpetenze tra loo Stato e le Reg
gioni operata daall'art. 117 dellla Costituzione e confermata dalla
d
recente giurissprudenza costtituzionale, le indicazioni coontenute nel presente
p
atto si
s rivolgono essclusivamente alle attività delle
d
amministraziooni centrali delllo Stato, degli enti pubblici non economici nazionali
n
e dellle autorità indiipendenti inseriite nel citato coonto
economico coonsolidato. Per tutte le altre amministrazionni, invece, essee costituisconoo linee-guida fi
finalizzate a ga
arantire un migglior
utilizzo delle risorse
r
finanziaarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti. Infa
fatti, benché si tratti di formazzione pubblica,, sia
essa impartitaa presso struttuure pubbliche territoriali sia presso organiismi privati coon i quali gli eenti territoriali possono stipuulare
apposite convvenzioni, la preesente direttivaa reca disposizzioni fondamen
ntali in ossequiio al principioo di coordinam
mento della finaanza
pubblica, chee rientra nellaa competenza concorrente ai sensi dell'arrticolo 117, teerzo comma, C
Cost., nonché a quello di leale
l
collaborazionee di cui al succeessivo articolo 118.
Quantificazion
ne delle risorsee finanziarie
La norma in oggetto
o
richiam
ma le amministrrazioni al conteenimento della spesa,
s
ponendoo un limite precciso al finanziam
mento delle attiività
esclusivamente formative dei pubblici dipendenti. In particcolare, prevede che, a partire dal
d 2011, le am
mministrazioni debbano
d
ridurree del
a 2009 le risorsse finanziarie destinate
d
agli innterventi formattivi.
50% rispetto al
Si precisa chee per attività esclusivamente foormative devonno intendersi tuttti gli interventti di formazionee, aggiornamen
nto ed informazione
svolti in presennza o con metodologie e-learnning.
Sono pertantoo escluse dal caampo di applicaazione della noorma le altre modalità
m
primarrie, informali e non strutturatte nei termini della
d
formazione, dii apprendimentto e sviluppo deelle competenzee, costituite dallla reingegnerizzzazione di proocessi e luoghi di lavoro, in modo
m
da assicuraree lo sviluppo delle
d
opportuniità di informazzione, valutazio
one e accumullazione delle ccompetenze nell corso del lavvoro
quotidiano (tuutoring, mentorring, peer revieew, circoli di quualità e focus group,
g
affiancamento, rotazionne delle mansio
oni ecc.: Europpean
Commission 1997, Partnershhip for a new orrganization of work.
w
Green Pap
per, "Bulletin of the Europeann Union - Suppllement", no. 4.)..
Dovrà, pertannto, essere curra di ciascunaa Amministrazione la quantiificazione dell'ammontare deelle risorse utiilizzate per azzioni
esclusivamente formative nell corso dell'eseercizio finanziario 2009, attra
averso una punttuale individuaazione degli interventi finanziaati e
delle fonti di finanziamento.
fi
A riguardo si precisa
Al
p
altresì che
c dovranno esssere prese in considerazione
c
solo le azioni formative
f
realizzzate
con risorse staanziate nell'ambbito del bilancioo dello Stato, seenza considerarre gli interventii finanziati con i fondi strutturrali dell'UE.
L'individuazioone della quotaa di finanziameento delle attivvità formative è necessaria, oltre
o
che per laa determinazione dell'ammonntare
massimo dellee risorse che nel corso del 20011 potranno essere
e
destinatee ai citati interrventi, anche peer la determina
azione di eventtuali
responsabilitàà dirigenziali. La
L norma in ogggetto, infatti, staabilisce che "glli atti e i contratti posti in esserre in violazionee della disposizione
contenuta nel primo
p
periodo del presente coomma costituisccono illecito dissciplinare e deteerminano respoonsabilità erariale".
Ruolo nel siste
tema formativo della Scuola su
uperiore della Pubblica
P
amministrazione e degli
d
altri organ
nismi di formazione.
L'art.6, comma 13, del decreeto-legge n.78//2010, oltre a stabilire
s
il limitte di spesa chee ogni amminisstrazione è tenu
uta a rispettaree nel
2011, prevedee altresì che le attività di form
mazione debbaano essere priorritariamente svvolte tramite laa Scuola superiiore della pubbblica
amministrazioone ovvero tram
mite i propri orgganismi di formazione.
197
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
L'imposizione di un limite alla
a
spesa destinata alle attiività formativee risponde, com
me detto in prremessa, all'obiiettivo generalle di
garantire l'atttuazione di pollitiche di bilanncio rigorose ed
e il rispetto dei
d requisiti staabiliti nel Pattoo di Stabilità. La
L riduzione degli
d
stanziamenti porta
p
inevitabillmente ad una contrazione delle
d
attività forrmative di sviluppo delle com
mpetenze del personale pubbllico;
tuttavia un utilizzo
u
delle risorse finanziaarie improntatoo a criteri di efficacia ed economicità potrà indubbiam
mente garantirre il
mantenimento, se non il miglioramento, deggli standard quaalitativi delle azzioni che sarannno realizzate.
Va in tale dirrezione la prevvisione, contennuta nella norm
ma, che le amm
ministrazioni debbano
d
priorittariamente rivo
olgersi alla Scuuola
Superiore dellla Pubblica Amministrazion
A
ne ovvero ai propri organismi di formaazione. In altrri termini è necessario
n
chee le
amministraziooni, prima di aff
ffidare all'esternno la realizzaziione delle attiviità formative, si
s rivolgano allaa Scuola superiore della pubbblica
amministrazioone o ai propri organismi
o
di formazione.
Resta in ogni caso
c
ferma la possibilità
p
per le
l pubbliche am
mministrazioni centrali
c
di affiddare attività di fformazione a Formez
Fo
PA, secoondo
quanto previssto dall'articoloo 2, comma 3,, del decreto legislativo
l
25 gennaio 2010, n. 6, a norm
ma del quale "le
" attività affiddate
direttamente dalle
d
amministrrazioni centrali e associate a Formez
F
PA sono
o considerate atttività istituzionnali.".
Le scuole e gli istituti pubblicci che a vario titolo
t
sono impeegnati nella pro
ogettazione, nell coordinamentto, nell'erogazio
one e monitoragggio
d formazione costituiscono
c
u universo diff
un
fferenziato per dimensioni, moodelli istituzionnali, caratteristtiche organizzative,
delle attività di
fonti e forme di
d finanziamentoo e incardinamento nelle istituuzioni di riferim
mento.
In assenza di un preciso elem
mento di indirizzzo, il ricorso a tali strutture da parte delle amministrazioni centrali, se da un lato riduuce i
tempi di affidaamento, dall'alttra potrebbe prresentare alcunne criticità, qua
ali il mancato coordinamento
c
nella programm
mazione, con tuutti i
rischi che ne derivano in teermini di sprecco di risorse, ridondanza
r
deg
gli interventi e autoreferenziaalità dei sistemi di valutazionne di
efficacia e di impatto.
i
Al fine di assiicurare la neceessaria capacitàà di affrontare le richieste forrmative delle pubbliche
p
ammiinistrazioni, unendo alla quallità i
necessari elem
menti di econom
micità, il Diparttimento della fuunzione pubblicca, con il suppoorto della SSPA
A, attiverà le neecessarie intese con
tutte le scuolee pubbliche di formazione.
f
Faavorirà, altresì, una programm
mazione degli innterventi formaativi condivisa e concertata trra le
amministraziooni, per massim
mizzare l'efficaccia e la pertineenza delle azioni formative e al tempo stessso valutare la congruità
c
dei costi
c
rispetto agli obiettivi delle azzioni.
Alcune indicaazioni sulla predisposizione deei piani formatiivi
La qualità dell processo di prrogrammazionee e gestione dellle attività form
mative è un elem
mento fondameentale per garan
ntire trasparennza e
qualità alle atttività di formazzione. Il processso dovrà esserre condotto seccondo i principii tipici di ogni ciclo di progra
ammazione e doovrà
tenere conto di
d quanto previssto dalla Decisione di Finanzaa Pubblica, di cui
c all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla
d
Direttiva geneerale per l'attiviità amministrattiva e per la gesstione, di cui alll'articolo 8 dell decreto legislaativo 30 luglio 1999,
1
n. 286.
Il processo doovrà concluderssi con la messa a punto di un piano
p
di formazzione del personnale, che, in linnea con quanto previsto dall'arrt.7bis del d. lgss.165/2001, tenga "conto dei fabbisogni rileevati, delle com
mpetenze necesssarie in relazzione agli obieettivi, nonché della
d
programmazioone delle assunnzioni e delle innnovazioni norm
mative e tecnologiche. Il pianno di formazionne indica gli ob
biettivi e le risoorse
finanziarie necessarie nei lim
miti di quelle, a tale scopo, diisponibili (…), nonché le metoodologie formaative da adottarre in riferimentto ai
diversi destinaatari".
Il predetto piaano va trasmessso, sempre secoondo le previsiooni della norma
a citata, entro il
i 30 gennaio ddi ogni anno al Dipartimento
D
d
della
funzione pubblica della Presiidenza del Conssiglio dei Minisstri ed al Ministtero dell'econom
mia e delle finaanze.
In relazione ai
a nuovi compitti attribuiti dall decreto-leggee n. 78 del 201
10, è necessarrio che il Pianoo sia predispossto a seguito di
d un
adeguato iter di rilevazione dei
d fabbisogni formativi
f
e di confronto
c
con l''offerta formativva della SSPA e degli altri org
ganismi pubblicci di
formazione, inn modo da garaantire che l'offerrta formativa deelle scuole pubbliche sia coereente con le realli esigenze di ag
ggiornamento delle
d
competenze esspresse dalle sinngole amministtrazioni.
A tal fine si forniscono
f
di seeguito alcune indicazioni
i
utilli a definire l'itter per una corretta predispoosizione dei pia
ani ed un'adeguuata
offerta formatiiva:
In attuazione di
d quanto previisto dal decretoo-legge n. 78 deel 2010, e con la
l finalità di asssicurare la perttinenza, l'effica
acia e l'economiicità
dei piani form
mativi della pubbblica amministtrazione, entro il 15 settembree di ciascun annno, a partire daall'anno in corsso, il Dipartimento
della funzionee pubblica, conggiuntamente allla SSPA, avvia, con la collabo
orazione delle altre
a
scuole pubbbliche di forma
azione, un processo
198
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
di consultazione con le ammiinistrazioni inteeressate, finalizzzato alla prediisposizione, da parte delle stessse, dei piani formativi
fo
per l'aanno
successivo.
Entro il 15 ottobre
o
di ciascun anno, a partire
p
dall'annno in corso, lee amministraziioni interessatee sottopongono
o alla SSPA edd al
Dipartimento della funzione pubblica
p
della Presidenza
P
del Consiglio dei Ministri-Ufficio
M
o per la formaziione del person
nale delle pubblliche
amministraziooni, il piano gennerale di formaazione per l'annno successivo. Nel
N piano form
mativo devono esssere definiti glli obiettivi geneerali
della formazioone nell'anno di
d riferimento, le linee ed i teemi strategici per
p la definizioone dei prograammi specifici in
i attuazione degli
d
obiettivi stessii, l'ammontare complessivo delle
d
risorse chhe verranno deedicate ai proggrammi, il num
mero dei beneficciari e le struttture
pubbliche a cuui le attività sarranno affidate.
Entro il 15 noovembre di ciaascun anno, a partire
p
dall'annno in corso, le amministraziooni interessate, sulla base dell quadro strateggico
definito nei piiani formativi di
d cui al puntoo 2 e consideraate anche le evventuali osservaazioni espressee dal Dipartimeento della funzione
pubblica e dallla SSPA, identtificano e comuunicano al Dipaartimento della funzione pubblica e alla SSPA
PA i programmii formativi speccifici
richiesti, in cuui vengono definniti: a) i fabbissogni formativi a cui essi rispo
ondono, b) gli obiettivi
o
che inttendono conseg
guire, anche al fine
di una successsiva valutazionne, c) il numerro dei partecipanti ai diversi percorsi formaativi e le loro qualifiche, d) le risorse messse a
disposizione, anche
a
al fine della
d
valutazionne della loro congruità. Le Amministrazionii possono deleggare alla SSPA
A la definizionee dei
programmi specifici in attuazzione dei piani formativi
f
generrali predisposti dalle stesse.
La SSPA, in base
b
ai program
mmi richiesti daalle singole Am
mministrazioni, predispone
p
e prropone entro ill 30 dicembre lee attività formaative
specifiche di attuazione deggli stessi, defineendo gli speciffici obiettivi qu
uantitativi e quualitativi di ciaascuna attività,, la pertinenzaa dei
contenuti, la metodologia didattica,
d
la coongruità dei costi,
c
i requisitti e le modaliità di ammissione ai corsi. La SSPA proccede
all'organizzazione delle attivvità formative sulla
s
base di coonvenzioni stipu
ulate con le puubbliche amminnistrazioni interressate, in cui sono
s
definiti i termiini e le modalitàà dell'offerta foormativa.
Il Dipartimennto della funzioone pubblica acquisisce
a
inforrmazioni dalla SSPA e daglii altri organism
mi di formazio
one sui program
mmi
richiesti a ciaascun Istituto di
d formazione, con
c la finalità di
d coordinarne le attività e l'oofferta formativva e di evitare la duplicazionne di
corsi ed il connseguente dispenndio di risorse finanziarie.
f
Il ciclo si chiuude con la pressentazione al Dipartimento
D
della funzione pu
ubblica e al Minnistero dell'ecoonomia e delle finanze,
f
entro il
i 30
gennaio di oggni anno, del Piano
P
nella veersione definitiva, come risulltante dall'iter di verifica, cooordinamento e adeguamentoo tra
domanda e off
fferta delineato ai
a punti preceddenti.
La SSPA preddisporrà, in colllaborazione coon le altre struutture di forma
azione pubblicaa e in base aglii indirizzi del Dipartimento
D
d
della
funzione pubblica, un sistemaa di valutazionee ex ante ed ex post
p di tutte le attività
a
formativve più rilevantii.
Roma, 30 lugllio 2010
il ministroo per la pubblicaa amministrazio
one e l'innovazione
199
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Capitolo XI
E
CO
TRATTAMENTO ECONOMIC
RETRIIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI
articolo
o 25 CCNL integgrativo 1998/01
1. La retrib
buzione é corrisposta mensilm
mente, salvo qu
uelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattaziione
integrativaa nazionale di amministrazion
a
e prevede diverse modalità te
emporali di eroggazione.
2. Sono deefinite le seguenti nozioni di reetribuzione:
- Retribuzione base meensile: é costituita dal valore
e economico mensile
m
di ciasccuna delle possizioni economiche
previste all’interno
a
di ciascuna area - ivi
i comprese le
e posizioni supeer di cui all’artiicolo 17 del CCNL del 16.2.99
9-e
dall'inden
nnità integrativa speciale;
- Retribuzione individuaale mensile: é costituita dallaa retribuzione base mensile, dalla retribuziione individuale di
o
di cui all’articolo
o 18 del citato C
CCNL , ove spetttanti, nonché dagli
d
anzianità,, dalla indennità di posizione organizzativa
altri eventuali assegni peersonali a caratttere fisso e con
ntinuativo comunque denomin
nati in godimen
nto;
- Retribuzione globale di fatto, annuaale: é costituitta dall’importo
o della retribuzzione individuaale mensile perr 12
mensilità,, cui si aggiungge il rateo della tredicesima mensilità per le voci che son
no corrisposte anche
a
a tale tiitolo
nonché l’importo
l
annu
uo della retrib
buzione variab
bile e delle in
ndennità contrrattuali, comun
nque denomin
nate,
percepitee nell’anno di riferimento non ricomprese ne
el secondo alineea; sono esclusee le somme corrrisposte a titollo di
rimborso spese per il traattamento di traasferta fuori se
ede o come equ
uo indennizzo.
3. La retrib
buzione giornalliera si ottiene dividendo
d
le co
orrispondenti re
etribuzioni men
nsili di cui al com
mma 2, primo alinea,
a
per 30.
4. La retriibuzione orariaa si ottiene divvidendo per 15
56 le voci ricom
mprese nella retribuzione
r
baase mensile, co
ostituite dal vaalore
economico
o mensile di ciaascuna delle po
osizioni econom
miche previste all’interno di ciiascuna area - ivi comprese le
e posizioni supeer di
cui all’articcolo 17 del CCN
NL del 16/2/99
9 - e dall'indenn
nità integrativa speciale, secon
ndo quanto staabilito dal comm
ma 2, primo alinea.
Per il perssonale che fruisce della riduzzione di orario di cui all’artico
olo 25 del CCNL del 16 febbraio 1999 il vaalore del divisore é
fissato in 151.
1
R
STRUTTTURA DELLA RETRIBUZIONE
articolo 28 CCNLL 1998/01
1. La struttura della retrib
buzione del personale delle am
mministrazioni dello Stato app
partenenti al co
omparto dei Ministeri si comp
pone
delle seguenti voci:
a) stipend
dio tabellare;
b) retribu
uzione individuaale di anzianità,, comprensiva della
d
maggiorazzione per esperrienza professio
onale;
c) indennità integrativa speciale;
s
po economico di
d cui all’articolo
o 17;
d) svilupp
e) indenn
nità di amministtrazione di cui all’articolo
a
33;
f) compen
nsi di cui all’articolo 32, ove sp
pettanti;
g) compensi per lavoro straordinario,
s
o spettanti;
ove
h) altre in
ndennità previste da specifichee disposizioni di legge.
2. Al perso
onale, ove spetttante, é corrisp
posto l'assegno per il nucleo faamiliare ai senssi della legge 13
3 maggio 1988 n. 153 e successsive
modificaziioni.
CON
NGLOBAMENTO
O DELL’INDENN
NITÀ INTEGRATTIVA SPECIALE NELLO STIPEND
DIO TABELLAREEarticolo 20 CCNL 2002/03
3. A deco
orrere dal 1 gen
nnaio 2003, l’in
ndennità integraativa speciale (IIS),
(
di cui alla tabella A allegata al CCNL de
el 16 maggio 20
001,
cessa di essere corrisp
posta come singola voce deella retribuzion
ne ed é congglobata nella vvoce stipendio
o tabellare. Detto
200
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
conglobam
mento non ha effetti
e
diretti o indiretti sul traattamento econ
nomico complessivo fruito dal personale in servizio all’esterro in
base alle vigenti
v
disposiziioni.
EFFETTI AI FINI PREVID
DENZIALI DEL CONGLOBAMEN
C
NTO DELL’I.I.S. NELLO STIPENDIO TABELLAR
RE
articolo 21 CCNLL 2002/03
3. Il conglo
obamento sullo
o stipendio tabellare dell’indeennità integrativva speciale, di cui
c all’articolo 20, comma 3 del
d presente CC
CNL ,
non modifica le modalittà di determinazione della baase di calcolo in atto del traattamento pensionistico anch
he con riferimeento
o 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
3
all’articolo
STIPENDIO TABELLARE
aarticolo 4 CCNL 2008/09
1. Gli stipeendi tabellari, come
c
stabiliti dal
d CCNL del 14
4 settembre 20
007 [tabella qui omessa – ndr]], sono increme
entati degli imp
porti
mensili lorrdi, per tredici mensilità,
m
indicati nella Tabellaa A ed alle scad
denze ivi previstte.
2. Gli impo
orti annui deglii stipendi tabellari risultanti dall’applicazione
e del comma 1 sono rideterminati nelle misu
ure e alle scadeenze
stabilite daalla allegata Tabella B.
3. Gli incrementi di cui al
a comma 2 deevono intenderssi comprensivi dell’indennità di vacanza con
ntrattuale prevista dall’articolo 2,
mbre 2007.
comma 6, del citato CCNL del 14 settem
VI STIPENDI
EFFFETTI DEI NUOV
a
articolo
5 CCNL 2008/09
1. Le missure degli stipeendi risultanti dall’applicazio
one del presen
nte contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
compenso
o per lavoro straaordinario, sul trattamento orrdinario di quie
escenza, normale e privilegiato
o, sull’indennitàà di buonuscita, sul
TFR, sull’in
ndennità di cui all’articolo 13,, comma 4 ed all’articolo
a
15, comma 7 del CCNL
C
del 12 giiugno 2003, sull’equo indenniizzo,
sulle ritenute assistenziali e previdenziaali e relativi contributi, comprrese la ritenutaa in conto entraata Tesoro od altre
a
analoghe ed i
contributi di riscatto.
d
2 sono corrispossti integralmen
nte alle scaden
nze e negli imp
porti
2. I beneffici economici risultanti dalla applicazione dell’articolo
previsti al personale com
munque cessato
o dal servizio, con diritto a pensione,
p
nel periodo di vigen
nza del biennio
o economico 20
008effetti
dell’ind
ennità
di
buon
ziamento,
nonc
ché
quella
prev
ista
dall’articol
o
2122
c.c.
si
c
onsiderano
sol
2009. Agli
uscita, di licenz
o gli
menti maturati alla data di cesssazione del rap
pporto di lavoro
o.
scaglionam
(omissis)
INCREM
MENTI TABELLA
ARI PER INVALIDI O MUTILATTI PER SERVIZIO
O
articolo 33
3, c. 1, CCNL in
ntegrativo 1998
8/01
1. In favore del personale riconosciuto
o, con provvediimento formale
e , invalido o mutilato
m
per caausa di servizio
o é riconosciuto
o un
incrementto percentuale,, nella misura rispettivamentte del 2.50 e dell’1.25
d
del trrattamento tab
bellare in godim
mento alla datta di
presentazione della relattiva domanda a seconda che l’invalidità sia stata ascritta alle
a prime sei categorie di me
enomazione ovvvero
alle ultimee due. Il predetto incremento non riassorrbibile, viene corrisposto
c
a titolo di salario
o individuale di
d anzianità [ai fini
dell’appliccazione di quessto articolo , si
s deve tenere conto degli efffetti delle disp
posizioni contenute nell’artico
olo 71 della Leegge
133/2008 – ndr].
201
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
CIRCOLARE N.. 39
MINISSTERO
DELL’EECONOMIA
A E DELLE FIN
NANZE
Roma, 22 DICEM
MBRE 2010
DIPARTIMENTTO DELLA RAGION
NERIA GENERALEE DELLO STATO
ISPETTORATO GEN
NERALE DI FINANZA
DIPARRIMENTO DELL’AMM
MINISTRAZIONE GEN
NERALE,
DEL PERSONALLE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CEN
NTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLL'INNOVAZIONE
Prot. N. 10904
49
OGGETTO : Circolare essplicativa con
ncernente “laa disciplina dello
d
speciale
e sistema di erogazione unificata di
essorie al perrsonale centrrale e periferrico delle am
mministrazion
ni dello Stato
o” (Cedolino
competenze fisse e acce
Unico).
1 - Premessaa
Con la presente circolare si forniscono
f
istru
uzioni operativee per l’introduzzione del nuovo sistema di paagamento delle
e competenze
fisse e accessorie (denominato Cedolino Unico)
U
di cui alll’articolo 2, co
omma 197, della legge 23 diccembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 201
10) che entreràà in vigore dal primo
p
gennaio 2011,
2
e del consseguente decreeto ministerialee 1° dicembre 2010.
Lo strumento del Cedolino Unico consente di:
d
o semplificare le attività a carico
c
dei diversi uffici e dei singoli utenti, rendendo più efficiente la gestione
g
degli
nti connessi allaa liquidazione delle
d
competen
nze accessorie;
adempimen
o migliorare e uniformare per gli utenti la leggibilità dei
d documenti stipendiali atttraverso un un
nico cedolino
rinnovato e migliorato nelllo stile grafico;;
o consentire agli enti previd
denziali di fornirre la completa certificazione
c
c
contributiva
deii dipendenti;
o garantire laa corretta distribuzione mensile delle ritenute
e fiscali evitand
do onerosi congguagli di fine an
nno.
2 - Quadro normativo
n
É preliminarm
mente necessarrio puntualizzare i riferimenti alla normativva previgente relativa
r
ai pagamenti delle retribuzioni al
personale dipeendente dalle amministrazion
a
i centrali e periiferiche dello Sttato.
I titoli di pagamento previstii dalle norme di
d cui trattasi so
ono i mandati informatici,
i
seccondo la proced
dura di cui agli articoli 5 e 6
del D.P.R. 20 aprile
a
1994, n. 367, ovvero i ruoli
r
di spesa fissa, regolamen
ntati dall’artico
olo 62 del R.D. 18 novembre 1923,
1
n. 2440
(Legge di conttabilità generale dello Stato, LCGS)
L
e dagli articoli 286, 406
6 e seguenti deel relativo regollamento approvvato con R.D.
23 maggio 192
24, n. 827 (Regolamento di co
ontabilità generrale dello Stato,, RCGS), oppuree i pagamenti d
diretti effettuatti da parte dei
funzionari delegati ai sensi degli articoli 58 e seguenti dellla LGCS, degli articoli
a
338 e seeguenti del RCG
GS e dell’articolo 9 del D.P.R.
20 aprile 1994
4, n. 367 sulle aperture di cred
dito che le amm
ministrazioni em
mettono a loro favore.
f
Quanto alle modalità
m
di estin
nzione dei titoli di spesa di cui trattasi occorre considerare che,
c
in attuazio
one dell’articolo
o 14 del citato
D.P.R. n. 367//1994, il pagam
mento degli stiipendi, delle peensioni e deglii altri assegni fissi
f
e continuaativi, disposti con
c ordinativi
diretti, avvien
ne mediante acccreditamento in c/c bancariio o postale in
ndicato dal creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di
pagamento disponibili nei cirrcuiti bancari o postali, second
do la scelta ope
erata dal credito
ore stesso.
Dal medesimo
o punto di vista, inoltre, secondo la previsione di cui al comma 2 del sopracitato articolo 14, con decreto
o del Ministro
del Tesoro in data 4 aprile 1995,
1
tenuto co
onto di partico
olari categorie di
d creditori, son
no state stabiliite altre speciali modalità di
pagamento: vaglia
v
cambiario non trasferibile, accredito
o su libretto po
ostale di risparmio o pagam
mento in contaanti presso la
Tesoreria o l’u
ufficio postale anche
a
mediantee delegato, seco
ondo le ordinarrie regole civilisstiche della rapp
presentanza.
In tale contessto generale, deve
d
essere meenzionato anch
he l’articolo 383 del RCGS ai sensi del quale, come specciale modalità
agevolativa deell’estinzione deei pagamenti in
n trattazione, è previsto che gli impiegati di un
u medesimo u
ufficio possono delegare uno
di essi, ovvero
o il cassiere ovee esistente, a risscuotere presso
o la Tesoreria e dare quietanzaa dei loro stipen
ndi o delle altre
e provvidenze
economiche a carattere colleettivo.
202
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Premesso il suddetto
s
quadrro normativo, si ritiene utilee accennare brrevemente alla procedura di pagamento in
ntrodotta con
decreto del Ministro
M
dell’Eco
onomia e delle Finanze del 31
1 ottobre 2002. Con tale decreeto è stato prevvisto che il paggamento degli
stipendi e altrri assegni fissi e continuativi amministrati con
n ruolo di spesa fissa sia gestiito mediante ordini collettivi di
d pagamento
emessi in form
ma dematerializzata, in linea, quindi, con il disposto dell’articolo 14, co
omma 5, del D
D.P.R. n. 367/94 che, per la
corresponsion
ne di tali compeetenze, prevedee l’utilizzo di pro
ocedure telemaatiche.
Tale sistema di
d pagamento degli
d
stipendi all personale delle Amministrazzioni centrali deello Stato è parrte di un più am
mpio processo
di reingegnerizzazione dei procedimentti di spesa, avviato
a
inizialmente su baase volontaria attraverso procedure
p
di
oli stipendiali il cui pagamento è curato
o dalla Direzio
one centrale d
dei sistemi informativi
i
e
dematerializzaazione dei tito
dell’innovazione del Dipartim
mento dell’Amministrazione Generale,
G
del Personale e dei Servizi del Min
nistero dell’Economia e delle
Finanze attravverso il Service Personale Teso
oro (SPT).
Con l’articolo 1, comma 446
6 della legge 27
7 dicembre 200
06, n. 296 (Leggge finanziaria 2007) è stato p
poi introdotto l’obbligo, per
tutte le amm
ministrazioni deello Stato, ad eccezione delle Forze Armatte compresa l’’arma dei Caraabinieri, di avvvalersi, per il
pagamento deegli stipendi, delle
d
proceduree informatiche e dei servizi del Dipartimentto dell’Amminisstrazione Gene
erale del MEF
attraverso il siistema SPT.
Successivamente, l’articolo 2,
2 comma 197, della legge 23
2 dicembre 20
009, n. 191 (Leegge finanziariaa 2010), ha dissposto che le
oni dello Stato che si avvalgo
ono, per il paggamento degli stipendi, delle procedure infformatiche e dei
d servizi del
amministrazio
Ministero dell’Economia e delle
d
Finanze, devono operrare il pagame
ento delle com
mpetenze accesssorie al proprio personale,
congiuntamen
nte alle compettenze fisse, med
diante ordini co
ollettivi di pagamento di cui al D.M. 31 ottobrre 2002.
Nel nuovo contesto di pagamento unificatto delle compeetenze fisse ed accessorie tramite SPT occorrre tener conto
o anche delle
modifiche ord
dinamentali app
positamente inttrodotte dall’arrticolo 4, comm
mi da 4-bis a 4-novies, del deccreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, converttito con modifiicazioni dalla leegge 30 luglio 2010, n. 122, recante specifiiche disposizion
ni in materia, e del decreto
attuativo 1° diicembre 2010.
Nel rimandare ai dettagli operativvi dei paragrafi seguenti, giovaa rimarcare chee per effetto deelle sopraddettte norme, per
n saranno più applicabili
a
le dissposizioni di cui all’articolo 383 del RCGS in
tutti i dipendeenti delle ammiinistrazioni gestite da SPT non
materia di delega alla riscossione.
Di co
onseguenza, il cassiere
c
sarà deelegabile esclussivamente nell’aambito delle amministrazionii che non si avvvalgono di SPT
per il pagamen
nto degli stipen
ndi.
3 - Ambito di
d applicazione
3.1.
Amm
ministrazioni in
nteressate OM
MISSIS
3.2.
Tip
pologie di comp
petenze al personale gestite da
d SPT in pagam
mento unificato
o
Si elencano le tipologie di com
mpetenze interressate dal pagaamento unificato gestito tram
mite SPT:
•
mpetenze fisse,, quali le vocci retributive relative
r
a Stip
pendio tabellarre, Indennità integrativa speciale (I.I.S.),
Com
Retrribuzione individuale di anzian
nità (R.I.A), Retrribuzione di possizione – parte fissa e Tredicessima mensilità;
•
Com
mponenti accesssorie aventi carattere fisso e continuativo, quali
q
le Indennità di amministtrazione e le Retribuzioni
R
di
posizione – parte variabile;
v
•
mponenti accessorie connessee al risultato, leegate al raggiungimento di obiettivi di prod
duttività e di miglioramento
m
Com
dellaa qualità della prestazione in
ndividuale o co
ollettiva e connesse all’apporto partecipatiivo del singolo
o dipendente.
Rien
ntrano in questaa voce la Retrib
buzione di risulttato e le compo
onenti del Fond
do Unico di Amm
ministrazione (FFUA);
•
Lavo
oro straordinarrio, cioè il trattamento econo
omico che viene riconosciuto
o al dipendentte per lo svolggimento delle
prop
prie mansioni oltre
o
l’orario di lavoro
l
previsto contrattualme
ente;
•
Tuttte le altre tipo
ologie di comp
petenze previstte da speciali disposizioni normative, connesse alle attiività svolte e
com
munque aventi carattere
c
accesssorio.
203
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Il Ministero deell’Istruzione, Università
U
e Riccerca (MIUR) co
on apposita cirrcolare individu
uerà le tipologie di competenze accessorie
interessate daal pagamento unificato dovute al personalee delle Istituzio
oni scolastichee statali e Istitu
uzioni per l’alta formazione
artistica, musicale e coreuticaa (AFAM).
3.3.
Partticolarità
Le competenzze accessorie no
on individuate dal Decreto di Riparto, di cui al successivo paragrafo
p
5, sono al di fuori dello
d
specifico
sistema di ero
ogazione in quaanto le stesse competenze
c
son
no a carico di altri
a capitoli di bilancio
b
non co
oinvolti dal nuo
ovo sistema di
pagamento dii Cedolino Unicco. Sono pertaanto chiaramen
nte esclusi i rim
mborsi di spesee di missione o similari, e l’e
erogazione di
somme a titolo risarcitorio e,, in genere, le somme non aveenti carattere re
etributivo né prrincipale, né acccessorio.
Occorre preciisare che nellaa fase di prim
ma applicazionee del nuovo sistema di pagamento tramitte SPT, sarann
no escluse le
competenze di
d talune categgorie di personaale, quali gli ad
ddetti agli Uffici di diretta co
ollaborazione d
dei Ministri e il personale di
Magistratura ordinaria
o
nonch
hé il personale del Ministero della
d
Difesa.
4 - Capitoli di
d bilancio e piani gestionali
Al fine della realizzazione del Cedolino Unico, il pagamento delle
e competenze fisse ed acceessorie ai dipe
endenti delle
oni statali di cuii al paragrafo 3.1
3 della presen
nte circolare, è imputato a nuo
ovi capitoli unicci nell’ambito di
d ogni Centro
amministrazio
di responsabilità/Programmaa, così come rip
portato nell’articolo 3 del Decrreto 1° dicembrre 2010.
I capitoli interressati dal Cedo
olino Unico sono stati istituiti per ciascuna Amministrazionee, in sede di preedisposizione del
d Disegno di
Legge di Bilanccio (DLB) 2011 e sono stati artticolati in piani gestionali in baase alla natura del
d corrispettivvo.
In particolare i piani gestionaali nn. 01 e 02 sono di natura obbligatoria
o
in quanto
q
si riferisscono alle comp
petenze fisse mentre
m
gli altri
piani gestionali, di natura non obbligatoria, sono riferiti a competenze
c
accessorie.
Non sarà possibile effettuaare variazioni compensative tra i piani ge
estionali di natura obbligato
oria e quelli di natura non
obbligatoria.
In ordine a questi
q
ultimi, si rappresenta che, qualora il piano concern
nente i “Contriibuti previdenzziali ed assisten
nziali a carico
dell’amministrrazione relativi alle competenze accessorie” presenti una diisponibilità insu
ufficiente ai finii della liquidazio
one, lo stesso
stanziamento dovrà essere integrato
i
dall'aamministrazione mediante vaariazione compensativa, riducendo proporzionalmente il
piano gestion
nale del comp
penso accessorio correlato (compenso pe
er lavoro strao
ordinario, FU
UA o altro). Pertanto, le
Amministrazio
oni dovranno po
orre particolaree attenzione siaa nelle fasi di im
mpostazione deelle previsioni d
di bilancio, sia nel
n corso della
gestione tenendo sotto stretto monitoragggio l’adeguatezzza e le proporrzioni dei singo
oli piani gestion
nali, al fine di non
n incorrere
nelle conseguenti riduzioni che
c ricadrebbero in danno deei dipendenti, così
c come segnalato nel parerre della Corte dei
d Conti reso
nell’adunanza del 29 ottobree 2010.
Il piano gestio
onale relativo al
a FUA, qualoraa alla fine dell’eesercizio presen
nti somme imp
pegnate e rimaste da pagare, dovrà essere
gestito, analoggamente agli altri piani gestio
onali, di cui al successivo
s
paraagrafo 12. Invecce le risorse deel FUA non impegnate e non
utilizzate entro
o fine anno, traattandosi di fon
ndi destinati all’incentivazione
e del personale,, vengono consservate nel con
nto dei residui
come disposto
o per l’anno 2011 dall’articolo 17, comma 8, del DLB 20
011. Tali somme potranno esssere utilizzate nell’esercizio
successivo e, con
c decreto miinisteriale, saraanno apportatee le variazioni di bilancio in conto residui a faavore dei singo
oli capitoli che
consentono l’u
utilizzo dei fondi medesimi. Dal
D 2011 le som
mme imputate in conto residui sui capitoli di pertinenza sarranno versate
in entrata per essere riassegn
nate in conto co
ompetenza suggli specifici piani gestionali dei capitoli di Cedo
olino Unico.
Le singole amm
ministrazioni po
ossono chiederre, in corso d’an
nno, all’Ispettorato Generale di
d Bilancio, per il tramite dei riispettivi Uffici
Centrali del Bilancio (UCB), l’istituzione
l
di specifici piani gestionali
g
in re
elazione a peculiari competenze accessorie non
n trasferite
per la gestionee 2011 in appossito piano gestiionale del capittolo di Cedolino
o Unico.
4.1.
Adempimenti correlaati
SPT, sulla basee delle informazioni ricevute dal
d sistema info
ormativo del Bilancio dello Staato, richiede a cciascuna Amministrazione la
verifica e la validazione
v
dei capitoli da utiilizzare per l’im
mputazione dei pagamenti; a tale scopo son
no state realizzzate apposite
funzioni a disp
posizione delle amministrazion
ni centrali.
Nel caso di capitolo soppressso nell’anno finanziario di riferimento e, in mancanza
m
di unaa puntuale asso
ociazione del no
ominativo del
204
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
dipendente ad
d un nuovo caapitolo, SPT ecccezionalmentee per le compe
etenze fisse, al fine di garan
ntire il pagame
ento ai diretti
beneficiari, prrovvede all’imp
putazione della spesa su un caapitolo iscritto nello
n
stato di previsione
p
dell’aamministrazion
ne interessata
riguardante gli stipendi al personale.
L’errata impu
utazione dei paagamenti è reesponsabilità dell’amministrazzione così com
me i necessari adempimenti ai fini della
regolarizzazion
ne di quanto evventualmente erogato
e
con imputazione a cap
pitoli di bilancio
o diversi da queelli pertinenti.
5 - Decreto di
d Riparto
Una delle prrincipali novitàà normative introdotte dall Cedolino Un
nico è rappreesentata dall’isstituzione dello strumento
amministrativo contabile del Decreto di Riparto.
Sui capitoli di Cedolino Unico
o non è più posssibile emetterre ordini di accrreditamento né
é gestire decreti di assegnazio
one fondi.
Il Decreto di Riparto, infattti, sostituisce per i capitoli di Cedolino Unico la proced
dura effettuataa con mandato
o informatico
dall’ordinatoree primario di sp
pesa, sia centraale che decentrrato, ai sensi de
ella legge 17 aggosto 1960, n. 9
908, e la procedura di spesa
secondaria utiilizzata dal funzzionario delegatto.
Il nuovo strum
mento di pianificcazione della sp
pesa delle competenze accesssorie, permettee alle amministrrazioni di definiire la quota di
stanziamento del capitolo/piano di gestionee riservata ad ogni
o singolo uffficio, centrale o periferico, com
mpetente per laa liquidazione
delle competeenze accessoriee e definito Punto ordinante deella spesa - POSS.
5.1 Punti ordin
nanti di spesa - POS
I POS, in quaalità di destinaatari della dotaazione finanziaria stabilita con il Decreto di Riparto, sono
o gli unici sogggetti titolati a
determinare il pagamento dei
d compensi accessori attraaverso la richie
esta di autorizzazione alla speesa ai compete
enti Uffici del
Dipartimento della Ragioneriia Generale dello Stato.
I POS sono in
ndividuati nell’aambito degli ufffici di servizio del sistema SPT.
S
É responsaabilità dell’amm
ministrazione comunicare
c
al
sistema SPT laa lista dei POS e di garantirne il tempestivo agggiornamento utilizzando
u
le fu
unzionalità del ssistema stesso.
L’anagrafica co
osì costituita viiene condivisa tra i sistemi SP
PT, SICOGE e SIRGS –sottosisteema Spese Web per consentirre il colloquio
tra i sistemi ai fini della corretta gestion
ne del Decreto
o di Riparto, dell’autorizzazi
d
one e del paggamento delle competenze
accessorie.
Per ciascun POS le amminisstrazioni devon
no identificare gli utenti da abilitare
a
all’utillizzo delle funzzioni SPT per la richiesta di
autorizzazionee alla spesa.
5.2 Ripartizione degli stanziamenti
La ripartizionee delle competenze accessorrie viene effettuata, per oggni anno finanzziario, esclusivaamente sui piaani gestionali
dedicati alla liquidazione
l
deella spesa cosiddetta ‘lordo dipendenté, mentre
m
non è oggetto
o
di ripaartizione il pian
no gestionale
riguardante lee corrispondentti ritenute a carrico dell’ammin
nistrazione.
Laddove, nel corso dell’eseercizio finanziaario si renda necessario efffettuare modifiche alla ripaartizione, incre
ementando o
decrementand
do la dotazionee finanziaria a faavore dei singoli POS, l’ammin
nistrazione può emanare succeessivi Decreti dii Riparto sullo
stesso capitolo
o/piano di gesttione, entro il limite di quanto non utilizzato e nel rispetto del
d totale degli stanziamenti di competenza
e cassa dei piaani gestionali.
Le amministraazioni centrali gestiscono
g
tuttee le attività inerrenti alla ripartizione degli stan
nziamenti med
diante il SICOGEE.
Il responsabilee del capitolo reegistra il Decretto di Riparto su
ul sistema SICOG
GE comunicand
do la ripartizion
ne per singoli PO
OS, così come
definiti sul sisstema SPT da parte dell’amm
ministrazione. Il SICOGE, oltrre alle funzionaalità on-line dii comunicazion
ne dei dati, è
predisposto per acquisire i Decreti
D
di Riparrto mediante un
n foglio struttu
urato, le cui mo
odalità di comp
pilazione sono pubblicate
p
sul
ww.spt.mef.govv.it/aree_temattiche/Cedolino__Unico/ .
sito http://ww
Il responsabile del capitolo invia il Decreeto di Riparto al competente
e Ufficio Centrale di Bilancio
o (UCB) per le
e verifiche di
competenza e la registrazione. Nel caso di
d esito positivo dei controlli la registrazion
ne dell’UCB, su
ul sistema informativo della
Ragioneria, rende definitiva la
l dotazione fin
nanziaria al singgolo POS e dete
ermina, sulla co
ompetenza e sulla cassa del risspettivo piano
205
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
di gestione, un
n accantonameento pari al totaale delle sommee assegnate con
n il piano di ripaarto.
L’UCB, ove ne ravvisi la necesssità, può restittuire il Decreto di Riparto all’A
Amministrazione specificandon
ne le motivazioni.
Il Decreto di Riparto
R
una voltta registrato daal competente UCB viene messso a disposizio
one nel sistemaa informativo della Corte dei
Conti per il risscontro dei paggamenti.
Sarà cura dellee singole amministrazioni com
municare ai POSS l’avvenuta reggistrazione del Decreto
D
di Riparto.
I POS, dal mom
mento della reggistrazione del Decreto da parrte dell’UCB, po
ossono inserire nel sistema SP
PT la richiesta di
d liquidazione
delle competeenze accessoriee nel rispetto deella dotazione finanziaria asseggnata.
6 - Comunicazione delle co
ompetenze acce
essorie
Le amministraazioni gestiscono tutte le attiviità inerenti alla comunicazione
e delle competeenze accessoriee mediante il sistema SPT.
In relazione alla propria stru
uttura organizzaativa, ciascuna amministrazio
one definisce gli
g uffici incaricaati alla comuniicazione delle
competenze accessorie
a
(ufficci di servizio) e,
e nel caso in cu
ui detto ufficio non abbia anch
he il ruolo di PO
OS, associa ciascun ufficio al
POS di riferimento.
Le amministraazioni devono altresì
a
identificaare gli utenti di ciascun ufficio
o di servizio e/o
o i POS da abilittare all’utilizzo delle funzioni
per la comuniccazione e autorrizzazione dellee competenze accessorie.
a
Gli uffici di servizio di ciascuna Amministrazione comunicano gli elenchi del personale interessato alla liquidazione dei compensi
ndicare per ogn
ni elenco il compenso da liquid
dare, il capitolo/piano gestionale su cui impu
utare la spesa,
accessori. Spetta all’ufficio in
orto lordo spetttante o, per il co
ompenso a tito
olo di lavoro strraordinario, la
il periodo di riiferimento e, peer ciascun dipeendente, l’impo
quantità orariaa.
Il personale peer il quale gli ufffici possono co
omunicare le co
ompetenze acce
essorie è il segu
uente:
1.
Dipeendente dell’Am
mministrazione gestito in SPT per le compete
enze fisse sia in
n servizio che ceessato;
2.
Dipeendente gestito
o in SPT per le competenze
c
fissse dall’ ammin
nistrazione di appartenenza ed
d in posizione di
d comando o
distaacco presso un’’altra amministtrazione;
3.
Dipeendente le cui competenze
c
fissse non sono geestite in SPT.
Nel caso di dipendente
d
di cui al punto 3,
3 il POS può comunicare il compenso acccessorio solo d
dopo aver inse
erito tutte le
informazioni anagrafiche
a
e co
ontabili necessaarie per il pagamento.
Per le ammin
nistrazioni che, per la gestion
ne del personale, sono dotate di sistemi in
nformativi, le funzionalità dell sistema SPT
consentono laa comunicazione degli elenchi di personale sia con l’inserime
ento dei dati daa parte dei singgoli uffici sia atttraverso flussi
centralizzati.
Sulla base dellle comunicazioni effettuate, ill sistema SPT provvede alla de
eterminazione della
d
spesa com
mposta da lordo
o dipendente,
ritenute previd
denziali/assisteenziali a carico del
d dipendentee ritenute previd
denziali/ assisteenziali a carico del datore di laavoro e IRAP.
Gli uffici di seervizio, verificaata la correttezzza dei dati, reendono disponibili al compettente POS gli elenchi da validare. I POS,
effettuate le opportune
o
veriifiche su quantto comunicato,, procedono co
on la richiesta di autorizzazione al pagamen
nto che viene
inviata al SIRG
GS - sottosistem
ma Spese web.
É importante sottolineare
s
che le competenzze accessorie comunicabili son
no esclusivameente quelle la cu
ui spesa è impu
utabile a piani
gestionali dei nuovi capitoli di
d Cedolino Unicco.
Pertanto non saranno più diisponibili gli atttuali servizi SPTT per la predisp
posizione del calcolo e della d
documentazion
ne a supporto
ompetenze accessorie fuori daa SPT su capitolli non di Cedolin
no Unico.
delle amministrazioni che efffettuano il pagaamento delle co
L’attuazione del
d progetto Ceedolino Unico comporta
c
l’esteensione di alcune funzionalitàà del sistema SP
PT ad un nume
ero elevato di
nuovi utenti; pertanto è indispensabile chee ciascuna amm
ministrazione siia in grado di garantire
g
ai pro
opri uffici un prrimo livello di
206
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
assistenza, sia relativamente ai processi amministrativi da rispettare, sia a livello di utilizzzo delle nuovee funzioni inform
matiche.
7 - Autorizzaazione della spe
esa delle comp
petenze accesso
orie OMISSIS
8 - Attività di
d controllo OM
MISSIS
9 - Notifiche
e OMISSIS
10 - Pagamen
nto unificato
Sulla base del calendario delle lavorazioni mensili, stabilite in acccordo con laa Banca d’Itaalia e pubbliccato sul sito
http://www.sp
pt.mef.gov.it/, SPT provvede ad includere nella
n
prima me
ensilità di stipendio utile tuttee le competenze accessorie
autorizzate en
ntro la data di chiusura della sttessa.
Le compeetenze accessorie autorizzate,, relative ai pian
ni gestionali de
ello stesso capittolo del piano ggestionale delle
e competenze
fisse, vengono
o erogate con il pagamento un
nificato al dipen
ndente. Ciò determina un unicco importo nettto, un’unica Irpef, fatte salve
le ritenute preevidenziali ed assistenziali, calccolate distintam
mente per ciasccuna componen
nte di liquidazio
one.
Resta inteso che
c le competenze accessorie autorizzate chee non confluisccono nel pagam
mento unificato sono erogate al
a dipendente
con pagamento distinto. Tali situazioni si verificano ad esempio
e
nel caaso di competeenze accessorrie autorizzate su capitoli di
Cedolino Unico diversi da quello delle comp
petenze fisse deel dipendente.
Il dipendente riceve il pagamento
p
seco
ondo la modaliità di estinzione indicata per l’erogazione d
della componen
nte fissa dello
stipendio.
É utile ricordare che l’articolo
o 4, comma 4bis, del decreto--legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
d
legge 30
luglio 2010, n.. 122, ha elimin
nato la possibiliità di utilizzare il delegato alla riscossione peer le competenzze fisse e per le
e competenze
accessorie.
Si evidenzia ch
he per tutte le tipologie di paagamenti effetttuati, gli ademp
pimenti mensili relativi alle ceertificazioni con
ntributive agli
Enti previdenziali/assistenziaali nonché queelli annuali, preevisti per i sosstituti d’impostta verso l’Agen
nzia delle Entrate, vengono
assolti in modo centralizzato dal sistema SPT.
11 - Pagamen
nti non andati a buon fine OM
MISSIS
12 - Pagamen
nti competenze
e accessorie nel mese di dicem
mbre OMISSIS
13 - - Specificcità del Ministe
ero dell’Istruzio
one, Università e Ricerca - Istittuzioni scolastiche statali e deelle AFAM OMIISSIS
Il Ragionierre Generale dello Stato
Il Capo
C
Dipartimen
nto dell’Ammin
nistrazione
Generale del Personale e dei Serrvizi
Mario CANZZIO
BAFFI
207
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
FONDO
O UNICO DI AMM
MINISTRAZION
NE
articolo 31 CCNLL 1998/01
uito presso ciasscuna Amministtrazione un fon
ndo unico alime
entato dalle segguenti risorse economiche:
1. É costitu
-
-
gli importi di cui
c agli stanziam
menti degli arttt. 36 e 37 del primo
p
CCNL deel Comparto Ministeri, sottosccritto il 16/5/19
995,
compresi quelli finalizzati a fiinanziare gli istiituti di cui all’arrticolo 38 dello stesso contrattto;
mi 1 e 2, degli importi corrisp
pondenti a quan
nto stanziato per le prestazion
ni di
la percentualee prevista all’arrticolo 30, comm
lavoro straord
dinario risultan
nti negli appositi capitoli dei bilanci delle amministrazion
a
ni, ivi comprese
e le Le norme del
Contratto Colllettivo quote di tali stanziameenti percepite dal
d personale contrattualizzat
c
to dell’Amministrazione civilee del
Ministero dell’’Interno;
risparmi di gestione riferiti alle
a spese del personale;
p
fatte
e salve le quotee che disposizio
oni di legge rise
ervano a risparrmio
o complessivo;
del fabbisogno
le risorse provvenienti da speccifiche disposiziioni normative che destinano risparmi all’incentivazione del personale;
le somme deriivanti dall’attuaazione dell’articcolo 43 della leggge 449/1997;
le economie conseguenti alla
a trasformazzione del rapp
porto di lavoro
o da tempo p
pieno a tempo
o parziale ai sensi
s
odificazioni ed integrazioni ;
dell’articolo 1,, commi da 57 e segg. della leggge 662/1996 e successive mo
i trattamenti economici chee recano increementi al perso
onale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti
r
o atti
amministrativi generali;
o dal servizio n
non riutilizzati in conseguenzza di
importi relativvi all’indennità di Amministraazione del personale cessato
nuove assunzioni;
p tredici mesii con decorrenzza dal mese di maggio
m
1999;
L. 24.600 pro-ccapite mensili per
L. 15.000 pro - capite mensili per tredici mesi disponibili daal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese succcessivo.
INTTEGRAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINIISTRAZIONE
articolo 6 CCNL
C
biennio economico
e
2000
0/01 modificato
o dal CCNL 200
06-09
o unico di amm
ministrazione isttituito presso ciiascuna ammin
nistrazione viene incrementato
o da ulteriori risorse economiche.
1. Il Fondo
A tal fine l'articolo 31, comma 1, del CCN
NL viene integrato come segu
ue:
risorse pari all'importo dei riisparmi sulla reetribuzione indiividuale di anziianità (compresse le eventuali maggiorazioni e la
e comunque ceessato dal servizio, a decorrere
e dall'1.1.2000.. Per
quota di trediccesima mensilittà) in godimentto del personale
l'anno in cui avviene
a
la cesssazione dal serrvizio é accanttonato, per ciascun dipenden
nte cessato, un
n importo pari alle
mensilità resid
due della RIA in godimento, computandosi
c
a tal fine, oltree ai ratei di treedicesima mensilità, le frazion
ni di
mese superiori a quindici giorni.
g
L' imporrto accantonatto confluisce, in
i via permaneente, nel Fond
do con decorreenza
dall'anno succcessivo alla cesssazione dal servvizio in misura intera e vi rimane assegnato in
n ragione di ann
no;
risorse del Fon
ndo unico di am
mministrazione già utilizzate per
p finanziare lee progressioni eeconomiche verticali all'intern
no di
ciascuna area funzionale ai sensi
s
dell'artico
olo 15 del CCNLL , nonché gli sviluppi econom
mici e le posizio
oni organizzativve di
1 e 18 del CCN
NL medesimo, riassegnate daai capitoli deglii stipendi dell' Amministrazion
ne al Fondo steesso
cui agli artt. 17
dalla data del passaggio di arrea o di cessazio
one dal servizio
o, a qualsiasi tito
olo avvenuta, d
del personale ch
he ne ha usufru
uito;
i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in appliccazione dell'articolo 20, comm
ma 1, lett. G), punto 20/ter della
d
legge 488/99;
importo pari a 16.000 pro-capite mensili per dodici mensilità a decorrere dall'1/1/2001;
in caso di cessazione dal serrvizio a qualsiaasi titolo, comp
preso il passagggio all'area della dirigenza, viiene riassegnatto al
Fondo unico di
d amministrazione il differen
nziale tra la fasscia retributivaa posseduta all'atto della cessazione e la faascia
retributiva inizziale del profilo
o di appartenenza.
ondo il differen
nziale tra l’inde
ennità di amm
ministrazione po
osseduta all’attto del passagggio e
Analogamente viene riassegnato al Fo
a
di amministrazione, resta fermo
o quanto previssto dall’articolo
o 31,
quella inizziale del profilo di provenienzaa. In relazione all’indennità
comma 1, ottavo alinea del
d CCNL del 16
6 febbraio 1999
9.
2. A decorrere dall'anno
o 2001 confluissce nel Fondo unico di amministrazione un
n importo pari al 5% delle rissorse destinatee, in
ciascuna amministrazione
a
e, ai compensi per il lavoro strraordinario perr l'anno 2000.
208
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
INTEGRAZZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZI
A
IONE E CONTRA
ATTAZIONE DI POSTO DI LAVO
ORO
articolo 32 CCNLL 2006/09
1. Con deccorrenza 31.12.2007, al fine di
d incentivare laa produttività dei
d dipendenti, il Fondo unico di cui all’artico
olo 3 del CCNL del
21 aprile 2006
2
é incremeentato di un im
mporto pari allo
o 0,11% del monte salari dell’anno 2005, da integrare nelle misure e co
on le
modalità indicate nell’artticolo 35, comm
ma 2.
2. É riservaata alla contratttazione di postto di lavoro di cui
c all’articolo 4,
4 comma 3, lettt. B), del CCNL del 16 febbraio 1999, una qu
uota
non inferio
ore al 20% delle risorse del Fo
ondo unico desstinate dalla contrattazione integrativa di liveello nazionale di
d amministraziione
alla produttività, fatte salve quelle espreessamente finaalizzate a speciffici scopi da disp
posizioni di leggge.
ULTERIORI MODALITÀ
M
DI UTILIZZO DEL FO
ONDO UNICO DI
D AMMINISTRA
AZIONE
C
biennio economico
e
2000
0/01
articolo 7 CCNL
omma 2 dell'arrticolo 6 posso
ono essere utilizzate dalla co
ontrattazione in
ntegrativa per le finalità prevviste
1. Le risorrse di cui al co
dall'articolo 32, comma 2,
2 primo alinea,, del CCNL o peer gli altri istitutti individuati daal medesimo artticolo .
2. La conttrattazione collettiva integrattiva individua nell'ambito de
el Fondo unico
o di amministraazione le risorsse da destinarre al
finanziameento delle proggressioni econo
omiche verticali all'interno di ciascuna areaa funzionale ai sensi dell'articcolo 15 del CCNL ,
nonché deegli sviluppi eco
onomici e dellee posizioni orgaanizzative di cu
ui agli artt. 17 e 18 del CCNL medesimo. Daalla data di utillizzo
delle risorse per le finalittà citate, il Fond
do viene ridotto delle somme corrispondentti, le quali sono riassegnate al Fondo stesso dalla
d
data di cesssazione dal servizio a qualsiassi titolo o di passsaggio di area dei dipendentii che ne hanno usufruito.
UTILIZZO DEL
D FONDO DI AMMINISTRAZ
A
IONE
articolo 32 CCNLL 1998/01
1. Il fondo
o unico di amm
ministrazione, é finalizzato a promuovere re
eali e significativi miglioramen
nti dell’efficacia ed efficienzaa dei
servizi istittuzionali, mediaante la realizzazione, in sede di
d contrattazion
ne integrativa, di
d piani e progeetti strumentali e di risultato.
2. Per tali finalità le risorsse che compongono il Fondo sono
s
prioritariaamente utilizzatte per:
- finanziaare turni per frronteggiare parrticolari situazioni di lavoro e compensi peer lavoro straorrdinario qualorra le
risorse di cui all’articolo 30 punto della presente parte
e siano state essaurite
nsare l’esercizio
o di compiti ch
he comportano
o specifiche reesponsabilità risschi, disagi, gravose articolazzioni
- compen
dell’orario
o di lavoro, rep
peribilità collegaata a servizi che
e richiedono intterventi di urgeenza;
- incentivare la mobilità del personale secondo
s
le esiggenze proprie delle singole Am
mministrazioni;
- erogare compensi direttti ad incentivare la produttiviità collettiva peer il migliorameento di servizi;
a posizioni orrganizzative;
- erogare l’indennità preevista per gli inccarichi relativi alle
mbito di ciascuna area professsionale, destinaando a tale scopo quote di riso
orse
- finanziare i passaggi ecconomici nell’am
aventi carratteri di certezzza e stabilità;
- corrispo
ondere compensi correlati al merito
m
ed impeggno individuale, in modo seletttivo.
e integrativa peer la realizzazio
one degli obietttivi e programm
mi di
3. L’erogazione degli inceentivi da attribuire a livello di contrattazione
nto dei risultati secondo le viggenti
incrementto della produtttività é attuata dopo la necesssaria verifica, a consuntivo, deel raggiungimen
disposizion
ni.
U
UTILIZZO
DI ALTTRE RISORSE CO
ONFLUITE NEL FONDO UNICO
O DI AMMINISTTRAZIONE
articolo 17
7, c. 13, integrattivo CCNL 1998
8/01
13. Tutte le
l risorse di cui all’articolo 2, comma
c
3 del d..lgs. n. 29 del 1993 confluite nel
n fondo unico
o di amministrazione e destinaate a
retribuire particolari condizioni di lavoro, continuano ad
a essere erogate secondo le modalità in attto vigenti ed atttribuite attraveerso
la contratttazione integrattiva.
209
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
RECUP
PERO DI SOMME NEL FONDO UNICO
U
DI AMM
MINISTRAZIONEE
a
articolo
6 CCNLL 2008/09
1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, in applicazion
ne dell’articolo
o 35, del CCNL del 14 settembre 2007, il Fo
ondo
c all’articolo 32 del medesimo CCNL é in
ncrementato so
olo per l’anno 2007 di € 93,69 annui pro-ccapite, per ciasscun
unico di cui
dipendentte in servizio al 31 dicembre 20
005.
2. Per le medesime
m
finaliità di cui al com
mma 1, a decorrere dal 31 dice
embre 2007, lee risorse di cui aall’articolo 32 comma
c
1, del CCNL
C
del 14 setttembre 2007, sono
s
ulteriormeente incrementtate di un impo
orto pari allo 0,,39% del montee salari 2005 e ripartite sulla base
b
di quanto indicato nel comma 3.
3. Il 50 % delle risorse di
d cui al commaa 2 é destinato
o al fondo unicco di ciascuna amministrazion
a
ne per il finanziamento della fase
sperimenttale prevista daall’articolo 23, comma 8, del CCNL del 14 settembre 200
07 ed il restantte 50% delle medesime
m
risorsse é
destinato all’incremento dei fondi dellee amministrazio
oni di cui all’artticolo 31, comm
ma 4 del CCNL del 14 settemb
bre 2007 sulla base
b
dell’allegata tabella D.
o unico di amm
ministrazione dii cui all’articolo
o 32, comma 1 del CCNL del 14 settembre 2
2007, sarà inte
egrato sulla basse di
4. Il Fondo
specifiche disposizioni di legge, come seegue:
09 e con le mod
dalità previste dall’articolo 61
1, comma 17 deel D.L. n. 112, del
d 25 giugno 2008
2
- il reccupero, entro il 30 giugno 200
convertito nella leggee 133 del 2008,, delle risorse derivanti
d
dai taggli ai fondi unicii di amministrazione di cui all’articolo 67 com
mma
5, dallee citate disposizioni legislativee;
- il reccupero, delle rissorse di cui all’aarticolo 67, com
mmi 2 e 3 del D.L.
D n. 112 del 25
2 giugno 2008, convertito nella legge n. 133
3 del
6 agossto 2008, relatiivo al finanziam
mento dei Fond
di unici delle am
mministrazioni dalle leggi speciali di cui all’A
Allegato B dei citati
c
testi di
d legge, anche utilizzando i rissparmi aggiuntiivi previsti dal comma
c
34 dell’’articolo 2, del disegno di leggge finanziaria per
p il
2009, realizzati perr effetto di processi
p
amministrativi di razionalizzazione e riduzion
ne dei costi di funzionameento
mministrazionee, che possono
o essere destin
nate al finanziaamento della contrattazione
c
dell’am
integrativa, a seguito di verrifica
semesstrale effettuataa dal Ministro della pubblica amministrazion
ne e l’innovazio
one, di concerto con il Ministro dell’econom
mia e
delle finanze,
f
ai senssi dell’articolo 2,
2 comma 33 del
d medesimo disegno
d
di leggge. Le risorse di cui al citato articolo
a
67 saraanno
erogatte integralmentte secondo le modalità
m
e le deecorrenze previste dalle richiam
mate leggi specciali.
L’INCIDE
ENZA DELL
LE ASSENZE
E DAL SERV
VIZIO AI FIINI DELLA DISTRIBUZIIONE DEI FONDI
F
PER LA
CONTRA
ATTAZIONE COLLETTIVA
C
A
CIRCOLA
ARE N. 7/2008 Decreto legge n. 112 del 20088
“Disposiziioni urgenti perr lo sviluppo ecconomico, la seemplificazione,, la competitiviità, la stabilizzaazione della fin
nanza pubblica e la
perequazioone tributaria” – articolo 71 – assenze dal servvizio dei pubblici dipendenti
(omississ)
me stabilisce che
c “5. Le asseenze dal servizzio dei dipendeenti di cui al comma
c
1 non sono
s
2. Il comma 5 dell’articcolo 71 in esam
a fini della disstribuzione dellle somme dei fondi
f
per la ccontrattazione integrativa. Faanno
equiparatee alla presenzaa in servizio ai
eccezione le assenze per congedo di maaternità, compreesa l'interdizion
ne anticipata dal
d lavoro, e perr congedo di pa
aternità, le asseenze
dovute allla fruizione di permessi per lutto,
l
per citazzione a testimon
niare e per l'espletamento deelle funzioni dii giudice popollare,
nonché le assenze previsste dall'articoloo 4, comma 1, della
d
legge 8 marzo
m
2000, n. 53,
5 e per i solii dipendenti porrtatori di handdicap
grave, i peermessi di cui all'articolo
a
33, comma
c
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 1044.”.
La normaa vuole rispondeere ad un criterrio di efficienzaa ed economicità
à poiché impeddisce che le amm
ministrazioni po
ossano considerrare
l’assenza dal
d servizio com
me presenza ai fini
f della distriibuzione delle somme dei fondii per la contratttazione integrativa.
mo comma 5, lee quali - in ragione
Essa riguuarda in generaale tutte le asseenze, con esclusione delle asssenze individuate nel medesim
della caussale - non posssono tradursi in
i una penalizzzazione per il dipendente (maternità, comppresa l'interdiziione anticipata dal
lavoro, e paternità,
p
perm
messi per lutto, per
p citazione a testimoniare e per l'espletam
mento delle funzzioni di giudicee popolare, asseenze
210
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
previste daall'articolo 4, comma
c
1, dellaa legge 8 marzoo 2000, n. 53, e per i dipendennti portatori di handicap gravve i permessi dii cui
all'articoloo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 19992, n. 104).
Nell’interp
rpretazione dellla disposizionne acquista unn particolare significato
s
la parola “distriibuzione”, dovvendosi quindi far
riferimentoo a quelle som
mme (il cui finaanziamento avvviene mediante i fondi per la contrattazione collettiva) chee sono destinatee ad
essere disttribuite mediante contrattazionne integrativa, vale a dire allee somme destinaate a remunerarre la produttività, l’incentivazione
ed i risultaati. In buona soostanza, la norm
ma - che ha unaa forte valenza di principio - vincola
v
le ammiinistrazioni in sede
s
negoziale e,
e in
particolarre, in sede di coontrattazione inntegrativa impeedendo di consiiderare allo stessso modo la prresenza e l’asseenza dal serviziio ai
fini dell’aassegnazione di
d premi di produttività o altri incentivi comunque deenominati, dellle progressioni professionalii ed
economichhe, dell’attribuuzione della reetribuzione di risultato
r
per i dirigenti (la norma
n
non rigguarda invece la retribuzione di
posizione, che non ha carrattere di incentivo ma di corrrispettivo conneesso alle responnsabilità derivannti dalla titolarrità dell’incaricco).
c
che la
a disposizione non
n ha inteso ddisciplinare una
a nuova tipologiia di
Quanto aii permessi “perr citazione a tesstimoniare” si chiarisce
permesso, ma solo attribbuire rilievo allla particolare causale
c
consideerata, nell’ambiito dell’utilizzoo delle ordinariie forme di asseenza
giustificataa dal lavoro già esistenti (peermessi retribuiiti per documen
ntati motivi perrsonali, ferie o permessi da recuperare
r
o, se
s la
testimoniaanza é resa a favvore dell’ammiinistrazione, permessi per motivi di servizio).
Restano coomunque fermii gli ordinari prrincipi in mateeria di premialiità, cosicché é chiaro
c
che la nnorma non inteende in alcun modo
m
introdurree degli automatismi legati allaa presenza in seervizio. La nuovva previsione leegislativa, infattti, non vuole deerogare alla naatura
e ai conteenuti dei progetti e dei prograammi di produuttività e alla conseguente neccessità di valuttare comunque l’effettivo appporto
partecipattivo dei lavoratori coinvolti negli
n
stessi, atttraverso l’intro
oduzione di un nuovo criterioo, automatico e generalizzatoo, di
erogazionee dei relativi coompensi incentiivanti, incentrato sulla sola prresenza in serviizio. Neppure taale criterio può
ò ritenersi validdo ed
efficace peer le sole tipoloogie di assenzaa considerate daal legislatore come
c
assimilatee alla presenza in servizio. Inffatti, nelle sudddette
ipotesi di assenza, i lavvoratori e le laavoratrici hannno titolo ad esssere valutati per
p l'attività dii servizio svoltta e per i risuultati
effettivameente conseguiti ed hanno titoloo a percepire i compensi di prroduttività, secoondo le previsiooni dei contratti integrativi viggenti
presso le amministrazion
a
ni, solo in misuura corrispondeente alle attività
à effettivamentee svolte ed ai rrisultati concreetamente consegguiti
dagli stesssi, mentre l’asseenza dal serviziio non può riveerberarsi in una
a penalizzazione rispetto agli aaltri dipendentii. In altri terminni, e
secondo i consolidati orrientamenti deella magistraturra contabile (es.:
(e Corte dei conti, Sez II centrale, sent. n. 44 del 20003),
nell’erogaazione dei com
mpensi incentivvanti deve esseere esclusa og
gni forma di automatica
a
detterminazione del
d compenso o di
“erogazione a pioggia”.
Resta inolltre fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a deeterminate moddalità della presstazione lavora
ativa (ad es. tuurno,
reperibilittà, rischio, disaggio, trattamentto per lavoro sttraordinario eccc.) possono essere erogate solltanto in quanto
o la prestazionee sia
stata effetttivamente svoltaa.
NORMEE FINALI DI PAR
RTE ECONOMIC
CA
articolo 24 CCNLL 2002/05
2. Qualoraa le risorse stanziate per il finanziamento degli istituti di cui all’artico
olo 23 non veengano comple
etamente utilizzate
nell’anno in corso, sono rassegnate
r
al Fo
ondo unico di amministrazion
a
e per l’esercizio
o successivo.
3. Per quanto non previstto dal presentee contratto, resttano confermatte le norme dei precedenti CC
CNL .
PO
OSIZIONI ORGA
ANIZZATIVE
articolo 18 CCNLL 1998/01
1. Nell’am
mbito dell’area C le Amministtrazioni, sulla base
b
dei loro ordinamenti
o
ed in relazione aalle esigenze di servizio, posssono
conferire ai
a dipendenti ivvi inseriti incaricchi che, pur rientrando nell’am
mbito delle funzzioni di apparteenenza, richiedaano lo svolgimeento
di compiti di elevata resp
ponsabilità, chee comportano l’attribuzione di una specifica indennità.
2 . Tali possizioni organizzative possono riguardare
r
setto
ori che richiedo
ono l’esercizio di:
d
ni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un
u elevato graado di autonomia gestionalee ed
- funzion
organizzaativa;
- attività con
c contenuti di
d alta professio
onalità e specializzazione correelate al possessso di titoli unive
ersitari;
- attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e co
ontrollo, caratteerizzate da elevvata autonomiaa ed
esperienzza.
211
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
3. Il valoree dell’indennità di cui al comm
ma 1) é ricompreeso tra un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di 5.000.0
000, annui lordii per
tredici mensilità in relazio
one alle risorsee disponibili nel fondo di cui all’articolo 31.
CONFFERIMENTO E REVOCA
R
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
articolo 19 CCNLL 1998/01
1. Possono
o procedere all’’individuazionee delle posizionii organizzative le amministrazioni che abbian
no realizzato:
- l’attuazione dei principi di razionalizzazionee previsti dal d.llgs 29/1993, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14;
- la ridefinizionee delle strutturre organizzativee e delle dotazio
oni organiche;
- l’istituzione e l’attivazione dei servizi di con
ntrollo interno o dei nuclei di valutazione, deeterminando i criteri
c
generali e le
p
procedure
per il conferimento
o e la revoca deegli incarichi per le posizioni orrganizzative.
2. Gli incarichi sono confferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, tenendo con
nto dei requisitti culturali, delle attitudini e delle
d
p
dei dipendenti in relazione alle caratteristiche
c
dei
d programmi da realizzare.
capacità professionali
3. Gli incarrichi possono essere
e
revocati con
c atto scritto
o e motivato, prrima della scadeenza, a seguito di:
- inosservvanza delle direettive contenutee nell’atto di co
onferimento;
- interven
nuti mutamenti organizzativi;
- accertam
mento di risultaati negativi.
4. La revocca dell’incarico comporta la peerdita della ind
dennità di posizione e la restitu
uzione del dipeendente alle fun
nzioni del profilo di
apparteneenza.
5. La valuttazione dei risu
ultati delle attivvità svolte dai dipendenti
d
cui sono stati confferiti gli incaricchi avviene di norma
n
con cadeenza
annuale in
n base a criteri e procedure deefinite preventivvamente dalle singole
s
amminiistrazioni.
PERSONALEE ASSUNTO A TEMPO
T
INDETEERMINATO PREESSO LE SEDI ESSTERE
Art 34 CCNL 2006/09
2
1. Il Fondo
o unico del personale assunto
o a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere d
di cui all’articollo 10 del CCNL del
12 aprile 2001 é ulteriormente increm
mentato di un importo complessivo al netto
o degli oneri rifflessi di € 550..000,00, annui con
d 31.12.2007. Tali importi so
ono individuati sulla base deggli incrementi medi
m
decorrenza 1.1.2007 rideeterminati in € 1.190.000,00 dal
complessivvi pro-capite rifferiti al restantee personale del comparto.
2. Per il peersonale di cui al presente artticolo il CCNL integrativo del 22 ottobre 199
97, all’articolo 7
7, lett. a) viene
e così sostituito
o:- a)
intera retrribuzione per i primi
p
90 giorni di assenza.
INCENTTIVAZIONE DELL PERSONALE IN
N DISTACCO E IN ASPETTATIVA
A
articcolo 18, c. 8, CC
CNL 2002/05
8. Al perssonale in distacco ed in aspeettativa ai sensi del CCNQ del
d 7 agosto 1998 e successiive modificazio
oni ed integrazzioni
competon
no quote di inceentivo secondo le previsioni co
oncordate nellaa contrattazionee integrativa.
PEREQUAZION
NE INDENNITÀ DI AMMINISTR
RAZIONE
articolo 31 CCNLL 2006/09
1. Al fine di eliminare differenze tra lee indennità corrrisposte al personale in servvizio presso la medesima Amministrazione, con
decorrenza 31.12.2007, al personale del Ministero deei Trasporti, giàà dipendente dell’ex
d
Ministerro della Marinaa Mercantile ed
d ex
a restante peersonale. Per tale finalità sono
s
utilizzatee e,
Aviazione Civile, compeete l’indennitàà nella misuraa spettante al
ntemente, storrnate in via definitiva dal Fondo unico sino a concorreenza dell’imporrto occorrente, le risorse di cui
conseguen
all’articolo
o 8, comma 3 della legge n. 88
8 del 16 marzo 2001.
2
2. Per le medesime finaalità di cui al comma
c
1 e co
on la stessa de
ecorrenza, al personale
p
del M
Ministero delle
e Infrastrutturee già
orrisposta l’inde
ennità di amministrazione neelle misure spettanti al personale
dipendentte dall’ex Minisstero dei Lavorri Pubblici é co
della ex-M
Motorizzazione Civile.
C
Per tale fiinalità sono utiilizzate e, consseguentementee, stornate in via
v definitiva daal Fondo unico
o sino a concorrrenza dell’importo
occorrentee, le risorse di cui
c all’articolo 1,
1 comma 551, della legge n. 296
2 del 27 dicem
mbre 2006.
212
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
3. A decorrrere dal 31.12.2007, e a valere sulle risorse di cui alla leggge n. 239 del 23
3 agosto 2004, articolo 1, com
mma 116, a tuttto il
personale del Ministero dello
d
Sviluppo Economico
E
é co
orrisposta l’inde
ennità di amministrazione neggli importi previsti per il personale
omia e Finanze.. Sono consegu
uentemente riaassorbiti, fino a concorrenza d
del valore dellaa nuova indenn
nità,
del Ministtero dell’Econo
eventuali trattamenti
t
eco
onomici già rico
onosciuti con finalità perequattive al di fuori della
d
contrattazzione collettiva nazionale.
4. Al fine di
d ridurre le diffferenze esistenti tra i valori deell’indennità di amministrazion
ne presenti nel comparto, perr i Ministeri indicati
nella tabella F il valore deell’indennità di amministrazion
ne é ridetermin
nato nelle misure e con la deco
orrenza ivi indiccata.
5. Al perso
onale del Minisstero dell’Economia e delle Finanze apparte
enente al Diparrtimento per lee politiche fiscaali, ad eccezion
ne di
quello in servizio
s
nelle Co
ommissioni trib
butarie, a decorrrere dal 31.12.2007 viene ero
ogata l’indennittà di amministraazione previstaa per
il Ministerro dell’Econom
mia e delle Finaanze come rideeterminata nella tabella F. Peer il personale interessato dal presente com
mma
apparteneente al ruolo ad
d esaurimento di cui all’artico
olo 69 del d. lggs. n. 165 del 2001, qualifica d
di “Ispettore ge
enerale”, eventtuali
maggiori importi percepiti a titolo di in
ndennità di am
mministrazione rispetto a quanto indicato neella tabella F vengono manteenuti
come asseegno personale non riassorbibile, che conservva le stesse caratteristiche delll’indennità di aamministrazione.
6. Al Minisstero della Difesa le misure diffferenziate delll’indennità di amministrazionee denominate ““Misura base”, “Area operativva” e
“Area industriale” vengo
ono sostituite, a decorrere dal
d 31.12.2007,, da un’unica indennità di amministrazione
e, il cui importto é
nato nelle misure indicate nellla tabella F. Ressta fermo quanto previsto perr il personale deella giustizia militare che contiinua
ridetermin
a percepirre l’indennità dii amministrazio
one prevista per il Ministero de
ella Giustizia.
7. Le risorrse occorrenti per
p la coperturaa degli oneri co
ollegati agli incrementi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono prelevvate dalle quotte di
risorse sto
oriche del Fon
ndo unico di amministrazion
a
ne che, consegguentemente, si riduce in vvia definitiva del
d corrispondeente
ammontarre.
INDEN
NNITÀ DI AMM
MINISTRAZIONE
articolo 22 CCNLL 2002/05
2. Nei casii di assegnazion
ne temporaneaa presso altra Amministrazione
e del medesimo
o comparto, ai sensi dell’articolo 4 del CCNL del
16 maggio
o 2001, al perrsonale viene corrisposta
c
l’indennità del co
omma 1, nella misura spettaante presso l’A
Amministrazione di
destinazio
one.
NATURA DELL’INDENNITÀ DI
D AMMINISTRA
AZIONE
articolo 33 CCNL 1998/01
1 come modificato dal CCNL in
ntegrativo 1998
8/01)
1. e 2. Om
missis
3. L’indenn
nità di cui al preesente articolo é corrisposta per
p dodici menssilità, ha caratteere di generalittà ed ha natura fissa e ricorren
nte.
EFFETTTI DELL’INDENNITÀ DI AMMIINISTRAZIONE SULL’INDENNIT
S
TÀ DI BUONUSCITA, INDENNITÀ DI LICENZIA
AMENTO E TFR
C
secondo biennio
b
econom
mico 2000/2001
1, come modificcato dal CCNL integrativo 199
98/01)
articolo 3, CCNL
1. Omississ. Agli effetti deelle indennità di
d licenziamento
o, di buonuscitaa o del trattamento di fine rap
pporto si considerano soltanto gli
scaglionam
menti maturati alla data di cessazione
c
dal servizio. Gli in
ncrementi stipeendiali hanno eeffetto, inoltre
e, sugli altri isttituti
indicati alll’ articolo 29 deel CCNL .
2. A decorrrere dall’1.1.2000 l’indennitàà di amministraazione prevista dall’articolo 33
3 del CCNL deel 16 febbraio 1999
1
é consideerata
utile agli effetti
e
del comm
ma 1 secondo periodo.
TREDICESIMA MENSILITÀ E INDENN
NITÀ DI SERVIZIO ALL’ESTERO
O
articolo 33
3, c. 3, CCNL in
ntegrativo 1998
8/01
3. Per quaanto riguarda laa disciplina dellla 13.ma menssilità si continu
ua a fare riferim
mento al d.lgs. C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 26
63 e
successivee modificazioni ed integrazioni. Parimenti l’in
ndennità di servvizio all’estero continuerà ad essere corrispo
osta nelle misu
ure e
con le mod
dalità previste dal D.P.R. 18 deel 1967 e succeessive modificazzioni ed integraazioni.
IND
DENNITÀ DI BILLINGUISMO
articolo 28 CCNLL 1998/01
213
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
1. Al perso
onale in serviziio negli uffici sttatali della provincia autonom
ma di Bolzano e a quello operrante presso gli uffici statali della
d
provincia di Trento aventi competenza regionale é atttribuita una ap
pposita indennittà, collegata alla professionalità, la cui misura é
uccessivo sotto
oscritto in dataa 25.11.99 per il personale deella Provincia di
d Bolzano ai sensi
definita daall’articolo 13 dell’Accordo su
dell’articolo 27 del d.lgs.n
n. 354/97.
2. Per il peersonale statalee della Regionee Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo
b
é fisssata nella misu
ura prevista per il personale di cui
al comma 1. Per quanto attiene alle mo
odalità di accerrtamento della conoscenza deella lingua franccese continua ad
a essere appliccato
M del 30 maggio 1988, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni.
quanto previsto dal DPCM
RIDETERMINAZIONE DELL’INDEENNITÀ DI BILINGUISMO
articolo 33 CCNLL 2006/09
1. Ai sensi dell’articolo 70
0, comma 1 dell d.lgs. n. 165 del 2001, per i dipendenti del Comparto
C
dei m
ministeri della provincia autono
oma
di Bolzano
o e quelli operranti presso gli uffici statali della provinciaa di Trento aveenti competenzza regionale, continua
c
ad esssere
erogata l’indennità di biliinguismo secon
ndo i criteri e le modalità vigen
nti.
2. A decorrrere dal 31.12
2.2007 la misurra economica dell’indennità
d
di
d bilinguismo é rideterminataa come da allegata tabella G che
riporta gli incrementi deegli importi meensili, per dodiici mensilità, riiferiti ai singolii attestati di co
onoscenza delle lingue italian
na e
tedesca.
3. Per i dip
pendenti del co
omparto dei ministeri operantti nella Regione
e Valle d’Aosta l’indennità di bilinguismo é fissata
f
nella missura
prevista peer il personale di cui al commaa 1.
DIRITTI DERIV
VANTI DA INVEENZIONE INDUSSTRIALE
articolo
o 18 CCNL integgrativo 1998/01
1. In mateeria di invenzio
one industriale fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di laavoro si applicano le disposizzioni
dell’articolo 2590 Cod. Ciiv., e quelle speeciali che regolaano i diritti di in
nvenzione nell’aambito dell’ impresa.
nzione rispetto all’attività istittuzionale dell’aamministrazion
ne, la contrattazione integrativva a
2. In relazzione all’importtanza dell’inven
livello amm
ministrazione può
p individuaree i criteri ai fini della
d
correspon
nsione di speciaali compensi peer la produttivittà nell’ambito delle
d
risorse desstinate alla retrribuzione accesssoria.
CIOPERI BREVI
TRATTTENUTE PER SC
articolo
o 29 CCNL integgrativo 1998/01
1. Per gli scioperi di durrata inferiore alla
a giornata laavorativa, le relative trattenute sulle retribu
uzioni sono lim
mitate alla effetttiva
durata della astensione dal
d lavoro e, co
omunque, in misura non inferriore a un’ora. In tal caso, la ttrattenuta per ogni
o
ora é pari alla
buzione di cui alll’articolo 25, co
omma 4.
misura oraaria della retrib
TRA
ATTAMENTO DII TRASFERTA
articcolo 30 CCNL in
ntegrativo 1998
8/01, come mod
dificato dall’articolo 28, c.1, CC
CNL 2006/09
1. Al perso
onale inviato in missione oltre alla normale reetribuzione, compete:
a) un
na indennità di trasferta 22 parri a:
ni periodo di 24
4 ore di trasfertaa;
- L. 40.000 per ogn
n importo deteerminato propo
orzionalmente per
p ogni ora di trasferta, in caaso di trasferte di durata inferriore
- Un
alle 24 ore o per lee ore eccedenti le 24 ore, in caaso di trasferte di durata superiore alle 24 ore
e;
22
L’indennità di
d trasferta è stataa abolita dalla Leggge 23 dicembre 2005,
2
n.266, articcolo 1 comma 2113 ss., vedi riquaddro nelle pagine seguenti
s
214
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
b) il rimborso delle spese effettivaamente sostenu
ute per i viaggi in ferrovia, aerreo, nave ed alttri mezzi di trassporto extraurb
bani,
nel limite del costo del biglietto; per
p i viaggi in aeereo la classe di rimborso é ind
dividuata in relaazione alla duraata del viaggio;
c) un
n’indennità sup
pplementare paari al 5% del cossto del biglietto
o aereo e del 10
0% del costo per treno e nave;
d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasp
porto urbano o dei taxi nei casi
c
preventivaamente individuati ed autorizzzati
dall’amministrazion
ne;
e) il compenso perr lavoro straord
dinario, in pressenza delle relaative autorizzazzioni nel caso cche l’attività lavvorativa nella sede
s
dellaa trasferta si protragga per un tempo superio
ore al normale orario di lavoro
o previsto per laa giornata; si co
onsidera, a tal fine,
f
solo il tempo effetttivamente lavorrato;
f) neel caso degli autisti si considera attività lavvorativa anche il tempo occo
orrente per il vviaggio e quello
o impiegato peer la
sorveglianza e custtodia del mezzzo. Tale clausola é applicabile
e anche ai dipendenti incariccati dell’attivitàà di sorveglianzza e
ento anche tem
mporaneo ad alttra sede;
custodia dei beni dell’amministrazzione in caso di loro trasferime
g) il tempo di viagggio può essere considerato atttività lavorativaa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in relaziione
pletamento delle loro prestazzioni lavorative é necessario il ricorso all’istittuto della trasfferta di durata non
alle modalità di esp
s
le ammin
nistrazioni - pre
evia consultazio
one con i soggeetti sindacali di cui all’articolo
o8,
supeeriore alle dodiici ore. A tale scopo
comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999 - sulla base
b
della prop
pria organizzazione e nel rispeetto degli stanziiamenti già preevisti
nei relativi
r
capitoli di bilancio desttinati a tale finaalità, definiscon
no, in un quadro
o di razionalizzaazione delle risorse, le prestazzioni
lavorative di riferim
mento.
2. Per le trrasferte di duraata inferiore alle otto ore il dip
pendente che effettui
e
un orarrio di lavoro ord
dinario superio
ore alle 6 ore co
on la
relativa paausa, prevista dall’articolo
d
19, comma 4, del CCNL del 16 maggio
m
199, ha diritto all’attrib
buzione del buo
ono pasto seco
ondo
la disciplin
na contrattuale vigente.
Per le trassferte di durata non inferiore a 8 ore compette solo il rimbo
orso per un pastto nel limite atttuale di L. 43.100. Per le trasfferte
di durata superiore a 12
2 ore, al dipendente spetta il rimborso dellla spesa sosten
nuta per il pernottamento in un albergo fin
no a
quattro sttelle e della sp
pesa, nel limite attuale di com
mplessive L.85.700, per i duee pasti giornalieeri. Le spese vanno debitameente
documenttate.
3. Nei casi di missione continuativa
c
neella medesima località
l
di duraata non inferiorre a trenta giorni é consentito il rimborso della
d
nto in residenzza turistico albeerghiera di cate
egoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purrché
spesa per il pernottamen
nomicamente più
p convenientee rispetto al cossto medio dellaa categoria conssentita nella meedesima localittà.
risulti econ
4. Al personale delle divverse categoriee inviato in trasferta al seguito e per collab
borare con com
mponenti di de
elegazione ufficciale
er i componentii della predettaa delegazione.
dell’amministrazione speettano i rimborssi e le agevolaziioni previste pe
uazioni operativve - non consen
ntono di fruire,, durante le traasferte, del pasto o
5. Le attivvità che - svolgeendosi in particcolarissime situ
del pernotttamento per mancanza
m
di strutture e servizi di ristorazione
e, sono così indiividuate, a titolo esemplificativvo:
a attività di pro
a)
otezione civile nelle situazioni di prima urgen
nza;
b interventi svolti dalle squad
b)
dre per lo spegn
nimento di ince
endi boschivi;
c attività su fari ed impianti di
c)
d segnalazione marittima, installazioni radarr e telecomuniccazioni ed altri enti, stabilimen
nti e
p
postazioni
milittari;
d attività di esccavazione portii su imbarcazioni con strumen
d)
nti effossori;
e attività che comportino
e)
c
imb
barchi brevi su unità;
f attività di controllo, di rillevazione, di collaudo,
f)
c
di viggilanza, di verifica ed ispettiva in materia fiscale, valutaaria,
f
finanziaria,
giud
diziaria, sanitarria, di tutela deel lavoro, di tuttela dell’ambiente, del territo
orio e del patrim
monio culturalee, di
t
tutela
della salu
ute, di motorizzzazione civile, di
d repressione frodi e similari;
g attività di asssistenza socialee, di assistenza giudiziaria
g)
g
e di assistenza e viggilanza nelle traaduzioni delle detenute.
d
6. I dipend
denti che svolggono le attività indicate dal co
omma 5 hanno titolo alla corrresponsione deella somma forffetaria di L. 50..000
lorde giorn
naliere in luogo
o dei rimborsi di cui al comma 2.
215
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
7. Nel caso
o in cui il dipen
ndente fruisca del
d rimborso di cui al comma 2, spetta l’indeennità di cui al ccomma 1, lette
era a) primo alinea,
ridotta del 70%. Non é am
mmessa in nesssun caso l’opzio
one per l’indenn
nità di trasfertaa in misura intera.
8. Il dipen
ndente inviato
o in trasferta ai
a sensi del prresente articolo ha diritto ad una anticipaazione non infferiore al 75% del
trattamento complessivo
o presumibilmente spettante per
p la trasferta..
9. Ai soli fiini del comma 1,
1 lettera a) nel computo dellee ore di trasfertta si considera anche
a
il tempo occorrente perr il viaggio.
10. Le am
mministrazioni stabiliscono
s
le condizioni
c
per il rimborso de
elle spese relatiive al trasporto
o del materiale
e e degli strum
menti
occorrentii al personale per
p l’espletamen
nto dell’incarico
o affidato.
11. Il trattamento di trasferta non vienee corrisposto in
n caso di trasferrte di durata infferiore alle 4 orre o svolte com
me normale servvizio
d’istituto del
d personale di
d vigilanza o di custodia, nell’aambito territoriiale di competeenza dell’ amministrazione.
12. Il trattamento di trasfferta cessa di essere corrispossto dopo i primii 240 giorni di trasferta continuativa nella me
edesima localitàà.
13. Per qu
uanto non prevvisto dai preced
denti articoli, il trattamento di trasferta, ivi compreso
c
quelllo relativo alle missioni all’esttero,
rimane dissciplinato dalle leggi n. 836 deel 18/12/73, n. 417
4 del 26/7/7
78 e D.P.R. 513//1978 e successsive modificazio
oni ed integraziioni,
nonché daalle norme rego
olamentari vigenti, anche in reelazione a quanto previsto dalll’articolo 34, co
omma 3, ultimo
o periodo.
14. Agli on
neri derivanti dal
d presente artticolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste
p
nei bilaanci delle singo
ole amministrazzioni
per tale sp
pecifica finalità..
“DISP
POSIZIONI PER LA FORMAZION
NE DEL BILANC
CIO ANNUALE E PLURIENNALEE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)”
LEGG
GE 23 DICEMBRE 2005, N.266
213. L'indeennità di trasferta di cui all'artticolo 1, primo comma, della le
egge 26 luglio 1978,
1
n. 417, e all'articolo 1, primo
p
comma,
del decreeto del Presidente della Repu
ubblica 16 genn
naio 1978, n. 513,
5
l'indennitàà supplementaare prevista dal primo e seco
ondo
comma dell'articolo 14 della legge 18
8 dicembre 19
973, n. 836, no
onché l'indenn
nità di cui all'aarticolo 8 del decreto legislaativo
luogoteneenziale 7 giugno
o 1945, n. 320,, sono soppressse. Sono sopprresse le analogh
he disposizioni contenute nei contratti colleettivi
nazionali e nei provved
dimenti di recepimento degli accordi sind
dacali, ivi compresi quelli reelativi alle carriere prefettizia e
diplomaticca.
213-bis. Lee disposizioni di cui al comma 213 non si app
plicano al personale delle Forzee amate di polizzia e del Corpo nazionale dei
vigili del fu
uoco , fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette dissposizioni non si applicano, in
noltre, al personale
ispettivo del
d lavoro del Ministero del lavoro e dellaa previdenza sociale, dell'Istittuto nazionale della previdenza sociale (IN
NPS),
dell'Ente nazionale
n
di preevidenza e assisstenza per i lavo
oratori dello sp
pettacolo (ENPA
ALS), dell'Istituto di previdenzaa per
il settore marittimo
m
(IPSEEMA) e dell'Istittuto nazionale per l'assicuraziione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), no
onché al personale
delle agen
nzie fiscali e al personale
p
ispetttivo dell'Ente nazionale dell'avviazione civile.
214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto leegislativo 30 m
marzo 2001, n. 165, e successsive
modificaziioni, e gli enti di cui all'artico
olo 70, comma 4, del medesimo decreto leggislativo n. 165
5 del 2001, per i quali non trrova
diretta ap
pplicazione il co
omma 213, ado
ottano, anche in deroga alle specifiche disp
posizioni di leggge e contrattu
uali, le consegu
uenti
determinaazioni sulla basee dei rispettivi ordinamenti
o
neel rispetto della propria autono
omia organizzattiva.
215. Tuttee le indennità collegate a sp
pecifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque
c
rapp
portate all'inde
ennità di trasfeerta,
comprese quelle di cui alla legge 29 maarzo 2001, n. 86
6, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.. 97, e successive modificazion
ni, e
all'articolo
o 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restan
no stabilite nelle misure spettaanti anteriormeente alla data di
d entrata in viggore
della preseente legge.
216. Ai fin
ni del contenim
mento della speesa pubblica, al personale app
partenente allee amministrazio
oni di cui all'artticolo 1, comm
ma 2,
del decretto legislativo 30
0 marzo 2001, n. 165, e succeessive modificaazioni, che si reeca in missionee o viaggio di se
ervizio all'esterro, il
rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nell limite delle spese
s
per la cllasse economicca. É abrogato
o il quinto com
mma
dell'articolo 12 della leggge 18 dicembre 1973, n. 836.
216
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
ABOLIZION
NE DELL’USO DEEL MEZZO PROPRIO
decreto leggge 31 maggio 20
010, n.78 conve
ertito in Legge 30
3 luglio 2010, n. 122
A decorrere dalla data di entrata in vigo
ore del presentee decreto gli arrticoli 15 della legge 18 dicemb
bre 1973, n.836
6 e 8 della leggee 26
luglio 1978
8, n. 417 e relative disposizion
ni di attuazionee, non si applicaano al personale contrattualizzzato di cui al d.lgs. 165 del 200
01 e
cessano dii avere effetto eventuali
e
analo
oghe disposizion
ni contenute ne
ei contratti collettive
COPERTURA ASSICURATIVA
A
E PATROCINIO LEGALE
articolo
o 16 CCNL integgrativo 1998/01
1. Le amm
ministrazioni sttipulano una ap
pposita polizzaa assicurativa in
n favore dei dipendenti auto
orizzati a servirrsi, in occasione di
trasferte o per adempim
menti di servizzio fuori dalla sede di servizzio, del proprio
o mezzo di traasporto, limitattamente al tem
mpo
strettamente necessario per l’esecuzion
ne delle prestazzioni di servizio.
mma 1 é rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’aassicurazione obbligatoria, di danneggiament
d
to al
2. La polizza di cui al com
mezzo di trasporto
t
di pro
oprietà del dipeendente e ai beeni trasportati, nonché di lesioni o decesso d
del dipendente
e medesimo e delle
d
persone di cui sia stato autorizzato il traasporto.
3. Le polizzze di assicurazzione relative ai
a mezzi di trasporto di prop
prietà dell’amm
ministrazione so
ono in ogni casso integrate co
on la
copertura,, nei limiti e con le modalità di
d cui ai commi 1 e 2 dei rischi di lesioni o deecesso del dipeendente addetto alla guida e delle
d
persone di cui sia stato autorizzato il traasporto.
4. I masssimali delle po
olizze non posssono eccederee quelli previssti per i corrisspondenti dan
nni dalla legge
e sull’assicuraziione
obbligatorria.
5. Dagli im
mporti liquidati dalle società assicuratrici
a
in base
b
alle polizzze stipulate da terzi responsab
bili e quelle pre
eviste dal preseente
articolo so
ono detratte le somme eventu
ualmente spettaanti a titolo di equo
e
indennizzo
o per lo stesso evento.
6. Compatibilmente con
n il reperimentto delle risorsee, le amministrrazioni nel risp
petto delle vocci stanziate ne
ei capitoli di sp
pese
b
e destin
nate a tali finaliità, assumono le necessarie in
niziative per la eventuale cop
pertura assicuraativa
obbligatorrie dei relativi bilanci
della resp
ponsabilità civille dei dipendeenti dell’area C,
C previamente
e individuati, i quali, anche aai sensi dell’arrticolo 18 del CNL
16/02/199
99, operino in condizioni di piena
p
autonom
mia, con assunzzione diretta dii responsabilitàà verso l’estern
no, ivi compresso il
patrocinio
o legale, ove non sussistano co
onflitti di interesse, salvo le ipo
otesi di dolo e colpa
c
grave. In p
particolare per il patrocinio legale
si applica l’articolo
l
18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, daalla legge 23 maaggio 1997, n. 135.
1
TRATTA
AMENTO DI TR
RASFERIMENTO
O
articolo
o 31 CCNL integgrativo 1998/01
1. Al dipen
ndente trasferitto ad altra sedee della stessa amministrazione
a
e per motivi orrganizzativi o dii servizio, quando il trasferimeento
comporti un
u cambio dellaa sua residenzaa, deve essere corrisposto
c
il se
eguente trattam
mento economicco:
- Indennittà di trasferta per
p sé ed i familliari;
- Rimborsso spese di viagggio per sé ed i familiari
f
nonché di trasporto di
d mobili e masserizie;
- Rimborsso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio
o etc.;
- Indennittà chilometrica nel caso di trassferimento con autovettura dii proprietà per sé ed i familiari;
- Indennittà di prima sisteemazione.
2. Il dipen
ndente che verrsa nelle condizzioni di cui al comma 1 ha, altresì,
a
titolo al rimborso delle eventuali sp
pese per anticip
pata
risoluzionee del contratto di locazione deella propria abittazione, regolarmente registraato.
3. Agli oneeri derivanti daal presente articolo si fa frontte nei limiti delle risorse già previste
p
nei bilaanci delle singo
ole amministrazzioni
per tale sp
pecifica finalità,, incrementati dalle
d
risorse preeviste anche a tale
t scopo dall’articolo 1 comm
ma 59 della legge 662/1996.
217
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
4. Per le modalità
m
di eroggazione e le missura economich
he del trattame
ento di cui al co
omma 1, si rinvvia a quanto pre
evisto dalle legggi n.
836 del 18/12/73,
1
n. 417
4
del 26/7/7
78 e D.P.R. 513/1978 e succcessive modifficazioni ed in
ntegrazioni, nonché dalle no
orme
regolamen
ntari vigenti.
NNITÀ DI TRASFFERIMENTO E PRIMA
P
SISTEMA
AZIONE - TRATTTAMENTO AI FFINI DELL'IRPEFF
INDEN
(Risoluzione 23 ap
prile 2003, n. 95
5/E dei Min. Ecconomia e Finan
nze, Agenzia deelle Entrate)
omma, del testta unico delle imposte sui redditi disciplina il trattamento da riservare
e alle indennità di
L'articolo 48, settimo co
d equipollenti.
trasferimeento, di prima sistemazione ed
La previsio
one di un regim
me apposito peer le indennità di trasferimento e di prima sistemazione
s
si é resa necessaaria, come chiaarito
dalla relazzione di accomp
pagnamento al D.Lgs. n. 314/1
1997, al fine di tenere
t
conto deelle reali esigen
nze dei lavorato
ori trasferiti.
Infatti, il lavoratore dipeendente é tenu
uto, tra l'altro, a svolgere la propria
p
prestazzione di lavoro nel luogo stab
bilito dal datorre di
nte indicato nellla lettera o con
ntratto di assun
nzione.
lavoro, chee é generalmen
Nel momeento in cui tale luogo viene ad essere modificcato, si crea, pe
er il lavoratore, una situazione di disagio che l'indennità di cui al
settimo co
omma dell'articcolo 48 del testo
o unico delle im
mposte sui redd
diti mira a remu
unerare.
In particollare, il settimo comma in esam
me prevede ch
he: «Le indennittà di trasferimeento, di prima sistemazione ed
e equipollenti non
concorron
no a formare il reddito, limitaatamente ai primi 365 giorni di
d corresponsio
one in relazione allo stesso trrasferimento, nella
n
misura del 50% del loro ammontare
a
perr un importo co
omplessivo annuo non superio
ore a euro 1.549
9,37 per i trasfe
erimenti all'inteerno
n
o a destinazione in q
quest'ultimo».
del territorio nazionale e euro 4.648,11 per quelli fuori dal territorio nazionale
Inoltre, la norma stabiliscce che non concorrono a form
mare il reddito «le
« spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a caricco ai
d
imposte sui
s redditi, le spese dì traspo
orto delle cosee, le spese e oneri
o
sostenuti dal
sensi dell''articolo 12 del testo unico delle
dipendentte in qualità di conduttore, peer recesso del contratto di locaazione in dipen
ndenza dell'avveenuto trasferim
mento della sed
de di
lavoro, see rimborsate dal
d datore-di lavoro ed analiticamente do
ocumentate». La
L circolare 23
3 dicembre 19
997, n. 3261E,, ha
sottolineato che la disposizione in esam
me non subordina il trattamento di favore preevisto per tali indennità a circcostanze partico
olari
mento della sede di lavoro, né al trasferimentto della residen
nza anagrafica. Pertanto, la dissposizione si reende
che originano il trasferim
ente oppure in seguito ad unaa assegnazione del dipendentee ad
applicabilee anche se il trasferimento avvviene a richiessta del dipende
una sede diversa da queella originaria in
n relazione al trrasferimento in
n altro Comunee del datore di lavoro stesso ovvero
o
di partee dei
propri uffici.
«
di trrasferimento» vengono
v
corrisposte ai soli lavoratori che ve
engano trasferiiti, a
Ciò premeesso, risulta eviidente che le «indennità
prescinderre dalle modalità, in una sede di lavoro diverrsa da quella ind
dividuata contrrattualmente, e che devono, pertanto,
p
sosten
nere
delle spesee o, comunquee, affrontare dei disagi in conseeguenza del mu
utamento di destinazione dellaa sede di lavoro
o stessa.
Il legislato
ore, tra l'altro, non
n lascia adito
o a dubbi interp
pretativi dato che
c nella seconda parte del seettimo comma dell'articolo 48
8 del
testo unicco delle imposste sui redditi, utilizza l'espreessione «trasfe
erimento della sede di lavoro
o» e non quellla più generica di
«trasferim
mento. La terminologia utilizzata dalla norma porta a ritenerre che condizione essenziale p
perché possa to
ornare applicabile il
trattamento fiscale agevvolato é che lo
o spostamento non transitorio della sede di
d lavoro intervvenga in un mo
omento successsivo
pporto di lavorro. Non é posssibile ritenere, d'altro canto,, che il rimborrso delle spese
e sostenute daa un
all'instauraazione del rap
lavoratoree neoassunto ch
he debba trasfeerirsi a causa della fissazione della sede di laavoro in una citttà diversa da quella
q
in cui risiede
costituiscaa un'ipotesi di ,indennità di priima sistemazione» suscettibile
e di trattamentto fiscale agevo
olato. ,
Le indennità di prima sisttemazione agevolabili, infatti,, costituiscono una forma di rimborso delle sspese che il dip
pendente trasfeerito
deve sosteenere per la sisstemazione in località diversaa da quella ove
e precedentemente prestava servizio (cfr. rissoluzione 28 lu
uglio
1978, n. 527). L'esistenzaa di un rapporto
o di lavoro già instaurato, nel momento in cu
ui interviene il trasferimento, rimane condiziione
nto agevolato. Non é, inoltre, condivisibile la tesi dell'istaante secondo ccui, considerato
o che l'articolo
o 48,
essenzialee del trattamen
settimo co
omma, si appliica nel caso di trasferimento di residenza intervenuto dopo la collocazione a riposo lo stesso dovreebbe
tornare ap
pplicabile anchee nel caso dei neoassunti chee si trasferiscon
no dal luogo di residenza a qu
uello in cui é localizzata la sed
de di
lavoro.
218
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Infatti, nell'ipotesi di trassferimento connesso al collocamento a riposso, lo spostameento avviene a partire dal luoggo in cui si trovva la
sede di lavvoro. Tutto ciò
ò premesso queesta Agenzia no
on ritiene sia possibile
p
applicaare la disposizione di cui all'articolo 48, setttimo
comma, del
d testo unico delle imposte sui redditi ai lavoratori neoaassunti. Relativvamente alla seeconda questio
one prospettata, si
esprime l'avviso che essa risulti sostanzialmente superata in virtù della solu
uzione data al primo quesito. Infatti, il non
assoggettaamento dei rimborsi delle spese
s
di viagggio e di trasporto delle cosse sostenute d
dal lavoratore in occasione del
trasferimeento é possibilee solo laddove il trasferimento stesso presenti i caratteri che
c consentono
o l'applicazione
e della prima parte
dell'articolo 48, settimo
o comma, del testo unico delle imposte sui redditi, concernente
c
il trattamento delle
d
indennitàà di
ui alla presentee risoluzione vviene resa dallaa scrivente ai sensi
s
trasferimeento, prima sisttemazione ed equipollenti. Laa risposta di cu
dell'articolo 2, secondo comma,
c
del D.M
M. 26 aprile 200
01, n. 209.
219
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
Capitolo XII
TFR, PRE
EVIDENZA
A COMPLE
EMENTAR
RE E ALTR
RE FORME
E DI TUTELA ASSIST
TENZIALE
E
TRATTTAMENTO DI FIINE RAPPORTO
O
articolo
o 32 CCNL integgrativo 1998/01
1. La retrib
buzione annua da prendersi a base per la liq
quidazione del trattamento
t
di fine rapporto d
di lavoro ricomprende le segu
uenti
voci:
a) Trattam
mento economico tabellare, co
omprensivo della posizione su
uper ove acquissita;
b) Retribu
uzione individu
uale di anzianitàà comprensiva della maggioraazione per espeerienza professionale - ex articolo
9 D.P.R. 44/1990
4
ed ex articolo
a
47 D.P.R. 266/1987;
c) Indennità integrativa speciale;
s
nità di amministtrazione di cui all’articolo
a
33 del
d CCNL sottosscritto il 16.2.99
9;
d) Indenn
e) Indenn
nità di posizionee, di cui all’articcolo 18 del CCN
NL sottoscritto ili 16.2.99;
f) Trediceesima mensilità;;
g) Assegn
ni ad personam
m – ove spettan
nti - sia non riaassorbibili che riassorbibili
r
lim
mitatamente allaa misura ancorra in
godimentto all’atto della cessazione dal servizio.
TARE – COSTITU
UZIONE
PREVIDENZA COMPLEMENT
articolo 36 CCNLL 1998/01
d un Fondo nazionale pension
ne complementtare per i lavorratori del comparto
1. Le parti convengono di procedere allaa costituzione di
1993, della leggge n. 335/1995,, della Legge n. 449/1997 e successive modifficazioni e integgrazioni.
ai sensi deel d.lgs. n. 124/1
2. Al fine di garantire un numero di isscritti più amp
pio che consentta di minimizzaare l’incidenza delle spese di gestione, le parti
p
competenti potranno deefinire l’istituzio
one di un Fond
do pensione unico anche per i lavoratori app
partenenti al comparto degli Enti
on economici, a condizione di reciprocità.
pubblici no
3. La misu
ura percentualee della quota di
d contribuzionee a carico delle
e amministrazio
oni e di quella dovuta dal lavoratore, nonch
hé la
retribuzion
ne utile alla deeterminazione delle quote sttesse, saranno definite dalle parti successivvamente alla sttipula dell’Acco
ordo
quadro Go
overno-Confedeerazioni e dell’eemanazione dell’apposito DPC
CM.
4. Nello sttesso ambito co
ontrattuale saraanno definite anche le modalità di trasformaazione della buo
onuscita in TFR, le voci retribu
utive
utili per gli accantonamenti del TFR, non
nché la quota di
d TFR da destinare a previdenzza complementtare.
5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberaamente aderito al Fondo stesso
o secondo quan
nto prescritto dalla
d
legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo
a
le partti concordano di realizzare i seguenti impeegni: perveniree alla sottoscriizione dell’acco
ordo
istitutivo del Fondo pen
nsione complem
mentare, defin
nire lo statuto, il regolamentto e la scheda di adesione; costituire
c
il Fo
ondo
pensione ; procedere alle elezioni dei rappresentanti
r
ondo al raggiun
ngimento delle adesioni che saranno
s
previstte in
dei soci del Fo
o.
sede di accordo istitutivo
7. Omissis.
C
ARE – CONTRIB
BUZIONE
PREVIDENZA COMPLEMENTA
articolo 8 CCNL
C
biennio economico
e
2000
0/01
d una completa attuazione dell'articolo 36 del
d CCNL (vedi sopra), le parrti concordano che la quota di
d contribuzionee da
1. Ai fini di
porre a carico del datoree di lavoro e da destinare al Fo
ondo di previde
enza complementare sia deterrminata nella misura
m
non inferriore
do la disciplina dell'Accordo isttitutivo del Fon
ndo stesso.
all'1% della retribuzione presa a base di calcolo second
ne, fermo restando quanto preevisto dall'articcolo 36, citato nel
n comma 1, sarà costituito, ccon apposito Accordo,
A
il Fond
do di
2. A tal fin
previdenzaa complementaare, definendon
ne tutti gli elem
menti compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavorattore, all'avvio ed
e al
220
VAD
DEMECUM DEL
D DIPENDENTE PUB
BBLICO
funzionam
mento, nonché all'utilizzo dellee risorse ad essso destinate ed
d alle misure sttraordinarie peer incentivare l''adesione al Fo
ondo
stesso dei dipendenti dellle amministrazzioni interessatee.
POLIZZZE SANITARIE INTEGRATIVE
articcolo 28, c. 3, CC
CNL 2006/09
3. Nel quaadro delle politiiche di sviluppo
o ed intervento sul benessere e la salute dei lavoratori, la co
ontrattazione integrativa valuterà
l’opportun
nità di individuare possibili so
oluzioni tecnich
he e modalità di finanziamen
nto che possano consentire laa stipula di polizze
sanitarie in
ntegrative dellee prestazioni errogate dal Serviizio sanitario naazionale, anchee per la copertu
ura del rischio di
d premorienza.
L’Amminisstrazione verifica la possibilittà di utilizzare per tali finalittà le specifichee risorse già essistenti nei cap
pitoli di bilancio e
destinate alle provvidenzze e al benesserre del personale.
221