Centri di addestramento certificati CONMAR
Transcript
Centri di addestramento certificati CONMAR
REGOLAMENTO CENTRI ADDESTRATIVI CERTIFICATI CONMAR Art. 1 I CENTRI ADDESTRATIVI CERTIFICATI CONMAR Si istituisce la figura di “centro addestrativo certificato CONMAR” Per diventare centro addestrativo certificato CONMAR bisognerà soddisfare alcuni requisiti di natura Strutturale, Competenziale, Giuridica ed essere iscritti al CONMAR almeno dall’ anno precedente a quello in corso. Art. 2 SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE CERTIFICATI CONMAR Tutte le persone fisiche o giuridiche, comunque soci CONMAR al momento della domanda ed almeno nell’anno precedente a quello della richiesta, che svolgano attività addestrativa ed abbiano accesso ad una struttura idonea a svolgere tale attività, dunque: a. centri ippici soci CONMAR, registrati come tali presso il CONI, la FISE, l’ANTE o Aziende aventi P. IVA riconducibile ad attività equestre e che rispettino i requisiti di cui ai seguenti Art. 3 e 5, ed annoverino un quadro tecnico fra i propri soci o un dipendente che soddisfi integralmente almeno uno dei requisiti di cui al seguente Art. 4. b. persone fisiche comunque soci CONMAR, che abbiano accesso a strutture idonee (dunque che rispettino i requisiti richiesti dal venturo Art. 3 o in quanto dipendenti di esse, o in quanto quadri tecnici, o in qualità di proprietari, affittuari o conduttori di esse ed in possesso dei requisiti di cui al venturo Art. 4 e 5) Art.3 REQUISITI DI NATURA STRUTTURALE La Struttura che ospita i puledri – giovani cavalli in addestramento dovrà avere i seguenti requisiti: a. n1 tondino di diametro di almeno 15m b. n1 campo in sabbia, in erba o materiale sintetico idoneo di almeno 20m x 40m c. materiale di protezione per l’ addestratore che sia preposto ad effettuare l’ attività addestrativa (copricapo regolamentare da equitazione nonché protezione per il torace) d. Un box o recinto con tettoia a disposizione per ogni capo per il quale si voglia svolgere tale attività addestrativa, il centro riceverà certificazione per un numero di capi proporzionato, da tenere contemporaneamente, ovviamente sarà calcolato il numero massimo di capi annuo in base a mesi di addestramento e numerico. Art. 4 REQUISITI DI NATURA COMPETENZIALE Le competenze relative all’ attività addestrativa saranno valutate sufficienti se certificate secondo almeno uno dei seguenti parametri rispettati integralmente: a. 1 grado FISE e corso effettuato come “preparatore di giovani cavalli FISE”o “addestratore ANTE”, b. 1 grado FISE ed istruttore FISE, c. 1 grado FISE con certificata frequenza in almeno 2 stage Parelli o M. Roberts, d. 2 grado FISE, e. A3 ANTE con corso effettuato da “addestratore ANTE” o “preparatore di giovani cavalli FISE”, f. A3 ANTE “istruttore di base”, g. A3 ANTE con certificata frequenza in almeno 2 stage Parelli o M. Roberts, h. istruttore di I livello ANTE con corso effettuato da “addestratore ANTE” o “preparatore di giovani cavalli FISE”, i. istruttore di I livello ANTE con certificata frequenza in almeno 2 stageParelli o M. Roberts, j. istruttore di II livello ANTE, k. Istruttore Parelli, l. Istruttore M. Roberts. Art. 5 REQUISITI DI NATURA GIURIDICA Potranno essere certificati come addestratori CONMAR o come centri di addestramento CONMAR i soci: a. esenti da condanne o procedimenti penali in corso, relativi a motivi di negligenza o imperizia in materia relativa alla cura del cavallo o lavoro istruttivo – addestrativo; b. in regola con le quote associative CONMAR; c. con il DURC in regola; d. esenti da procedimenti o richiami disciplinari da parte del CONMAR per motivi di negligenza o imperizia in materia relativa alla cura del cavallo o lavoro istruttivo – addestrativo, e. esenti da condanne e procedimenti penali in corso relativi alla criminalità organizzata, la tratta di animali, corruzione, concussione o terrorismo. Art. 6 PERDITA DEI REQUISITI La perdita di qualunque dei requisiti di idoneità ad essere centri addestrativi o addestratori certificati CONMAR è motivo di perdita della certificazione, così come è motivo di perdita della certificazione una qualunque dichiarazione falsa in fase di richiesta di certificazione. Art. 7 REQUISITI SPECIALI O TEMPORANEI, REGOLE SPECIALI O TRANSITORIE a. A causa del carattere di sperimentazione della modalità di assegnazione del finanziamento, riteniamo dover integrare fra i soggetti da certificare soggetti che possano annoverare una comprovata esperienza nel campo addestrativo da verificare a discrezione del consiglio. Tali approvazioni dovranno avvenire all’ unanimità vista la deroga ad un regolamento ordinario. b. Come primo anno di sperimentazione si deroga all’ Art.2 nel punto in cui si richiede l’ iscrizione al CONMAR dall’ anno precedente a quello in corso. Sarà infatti possibile chiedere la certificazione per tutti i soggetti iscritti al momento della pubblicazione di questo bando e che si iscriveranno per i seguenti 30 giorni. c. Qualora il consiglio ritenga non essere opportuno il certificare un socio come “addestratore CONMAR” per comprovabili o evidenti motivi di manifesta incompetenza, negligenza, imperizia, nello svolgere il proprio compito di addestratore o gestore dei cavalli in addestramento, al fine di tutelare i soci che vorranno portare i propri cavalli da un addestratore certificato CONMAR, il consiglio stesso si riserva la facoltà di non accettare domande o di espellere un socio già accettato