Polizia della navigazione Serie III

Transcript

Polizia della navigazione Serie III
MODULARIO
MAR. MERC. 52
Roma, 29 / 03 / 1993
Ministero
della Marina Mercantile
Al
A
LE CAPITANERIE DI
PORTO LORO SEDI
A
TUTTI GLI UFFICI
CIRCONDARIALI MARITTIMI
LORO SEDI
DIREZIONE GENERALE DELLA NAVIGAZIONE
E DEL TRAFFICO MARITTIMO
Divisione
Prot. N.
X
310920
Sez._____
Allegati___
Risposta al Foglio del…………..
Div.………….Sez. ……N. ……
OGGETTO: Requisiti delle zattere di salvataggio gonfiabili (ammainabili o
lanciabili) ai fini del riconoscimento di “tipo approvato” ai sensi
dell’art. 55, nota 6, del D.P.R. 435/91
CIR CO LA RE – TI TO LO :
PO LI ZIA D E L L A N AV IG AZ IO N E
Se r ie III – N ° 90
e , p . c .:
Al Re gi s tro I ta l ia no N ava le
D ir e z io n e G e n e r a le
Vi a Co r s ic a, 1 2 G ENO VA
Al Co n f e d e r az io n e i t al i an a
Arm a to r i
Vi a D e i S a bi ni , 7 RO M A
Al Fe de r a zio n e I t al ia na
A r m am e n to d i L in e a
Vi a F . d i S avo ia 8 RO M A
Al Fe d e r a zio ne I t al ia na d e lle
Impre se di Pe sc a - Fe derpe s ca
Co r so d ’I t al ia , 9 2 ROM A
L’art. 55 del D.P.R. n. 435/1991 stabilisce le procedure per ottenere la dichiarazione di “tipo
approvato” prevista dall’art. 11 dalla legge 616/1962, nonché la tabella che elenca gli apparecchi,
dispositivi o materiali che per essere installati a bordo di navi nazionali debbono essere riconosciuti di tipo
approvato.
In particolare alla nota n. 6 della tabella il medesimo articolo prevede che, per navi abilitate, a
navigazione nazionale ed inferiore, a navigazione internazionale costiera nonché per navi abilitate alla
pesca entro il mare Mediterraneo il riconoscimento di tipo approvato delle zattere di salvataggio e dei
relativi dispositivi di messa a mare sia effettuato sulla base dei regolamenti dell’Ente Tecnico e non delle
norme della Solas 74/83.
Allo scopo di dare esecuzione a tale disposto con la presente circolare vengono determinati i
requisiti che le zattere debbono avere per ottenere il riconoscimento di tipo approvato.
Si dispone, pertanto, che le zattere di salvataggio, ammainabili o lanciabili, da installare a bordo
delle navi da passeggeri o da carico adibite a navigazione nazionale, a navigazione nazionale costiera o
minore, navigazione internazionale costiera nel mare Mediterraneo e nella fascia costiera tropicale, nonché
a bordo delle navi da pesca abilitate a navigazione mediterranea e navigazione costiera ravvicinata nei
mari della fascia tropicale, devono essere di tipo approvato e corrispondere alle regole 13, 23, 38, 39 e 40
del Capitolo III della Convenzione SOLAS ’74 come emendata, e del Regolamento RINA per la costruzione
ed il collaudo dei mezzi di salvataggio con le seguenti varianti:
a) la controtenda interna non è richiesta;
b) il fondo della zattera può non essere isolato termicamente
c) la temperatura minima di funzionamento prevista in meno 30° centigradi può essere di meno
18° centigradi;l
d) a capacità minima ammissibile di 6 persone può essere ridotta fino a 4;
e) il pacco dotazioni è l’equipaggiamento “SOLAS B PACK” con le varianti previste dagli artt.
108 e 119 del Regolamento di Sicurezza concernenti i segnali di soccorso.
Si allegano a maggior chiarezza la tabella A con la specificazione dei requisiti tecnici delle zattere
di cui trattasi e la tabella B con le indicazioni delle dotazioni delle zattere stesse.
Dalla data della presente circolare potranno essere installate a bordo delle navi abilitate alle
suddette navigazioni solo le zattere dichiarate di tipo approvato riconosciute conformi ai requisiti sopra
stabiliti.
Tuttavia potranno altresì essere installate dopo la predetta data anche le zattere già fabbricate
alla data della presente circolare, di tipo approvato secondo la precedente normativa, qualora costituiscano
scorte di magazzino in attesa di essere sistemate a bordo e siano inventariate ed identificate dal RINA
entro un mese dalla data di emanazione delle presenti disposizioni.
Le zattere di tipo approvato già installate a bordo delle navi mercantili nazionali anteriormente
alla data della presente circolare possono rimanere a bordo finché non se ne renda necessaria la loro
sostituzione.
Le presenti disposizioni abrogano i seguenti paragrafi della circolare n. 56 del 31/5/65:
Parte I
1.3 - 2.1 c), h), i), k), n), o) - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 4.1 - 4.2 - 5.1 a), c), e) - 5.5 - 5.6 - 6.1 - 8.1 – 8.4 – 9.2 – 9.4 – 10.4
Parte II
1.1.1 - 1.1.4 - 1.1.5 a), b), c) - 1.2.2 - 1.2.5 - 1.3.1 a), e), f), g), n) - 1.3.2 i), n) - 3.4 - 3.5 - 3.8
Sono altresì abrogati i paragrafi B e C(I e II) della circolare n. 72 del 15/4/66 nonché la circolare n. 68 del 12/1/1984.
f.to IL DIRIGENTE SUPERIORE
DIRETTORE DELLA DIVISIONE
TABELLA A
Zattere per navi di cui alla nota n.6 art. 55 D.P.R. n. 435/91
Altezza minima di caduta
18 m
Tenda esterna
Si
Controtenda interna (a)*
no
Fondo isolato (b)*
no
Tem eratura mm. di funzionamento (c)*
18°C
Capacità minima (persone) (d)*
4
Equipaggiamento (e)*
TABELLA B
Tempo di onfiamento a 20°C
1’
Tempo di gonfiamento a –18°C.
3’
Prova di sovrapressione rispetto alla pressione
3 volte la pressione di esercizio
di esercizio
Rampa di accesso dall’acqua
Si
Carico di rottura barbetta di gonfiamento
10 kN per zattere con 9 o più persone
7,5 kN per zattere con meno di 9 persone
Collegamento debole
Si
Lunghezza barbetta
2 volte l’altezza di caduta ma in ogni caso
maggiore di 15m
Numero massimo persone trasportate
Non specificato
Materiale retroriflettente
Si
Massa totale per zattere “trasportabile”
185 kg
Luci interne/esterne
Si
Raccoglitore acqua piovana
Si
*Vedi pag. 2
TABELLA B
Dotazioni zattere di cui art. 55 D.P.R. n. 435/1991
(Equipaggiamento B Pack)
Anello galleggiante di salvataggio con sagola
1
galleggiante lunga almeno m.30
Coltello
1 (1) - 2 (2)
Sassola
1 (1) - 2 (2)
Spugne
2
Ancore galleggianti
2
Pagaie
2
Corredo per riparazione lacerazioni e forature
1
dei compartimenti che assicurano la
galleggiabilità
Pompa a soffietto
1
Apriscatole
Dotazione di pronto soccorso in recipiente
1
stagno
Bicchiere inossidabile graduato
Torcia elettrica stagna adatta per segnalazioni
1
(5)
Morse: pile e lampadine di rispetto in recipiente
stagno
specchio per segnalazioni diurne
1
(3)
Fischio per segnalazioni
1
(4)
Segnali a paracadute rossi di tipo approvato
2
(3)
Fuochi a mano rossi di tipo approvato
3
(5)
Corredo per la pesca
Razioni di viveri, di composizione approvata dal
Ministero
Razione acqua potabile in appositi recipienti
Pastiglie contro il mal di mare
6n
Istruzioni relative alla sopravvivenza a bordo
1
della zattera
Illustrazione delle segnalazioni di salvataggio
1
Segnali fumogeni
1
(3)
Riflettore radar
1
Istruzioni per provvedimenti immediati
1
Indumenti di protezione termica
10%
(4)
(4)
(6)
(4)
(1)
per zattere da 12 persone o meno;
(2)
per zattere da 13 persone o più;
(3)
non richiesti per zattere destinate a navi da passeggeri in navigazione locale Reg. Sic. Art. 108;
(4)
non richiesti per zattere destinate a navi da carico in navigazione costiera (nazionale ed
internazionale), litoranea e locale (art. 119);
(5)
non richiesti per zattere destinate a navi da carico in navigazione locale (art. 119);
(6)
richiesti in numero di sei per zattere destinate a navi da carico i navigazione costiera (nazionale ed
internazionale) e litoranea.