APPALTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E
Transcript
APPALTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E
. Comune di S E R I N O - Provincia di Avellino APPALTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA E TRATTAMENTO SANITARIO DEI CANI RANDAGI L’anno 2016, il giorno ____________ del mese , nella Sede Municipale di Serino, si sono costituiti i Sigg.: Da una parte il Dr. Petti Antonio, nato a Nocera Superiore (SA) il 7/4/1957 – nella sua qualità di Responsabile del I Settore(Segreteria ,ambiente e ecologia ,commercio, contenzioso etc) del Comune di Serino, il quale interviene in questo atto in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, giusto Decreto Sindacale di nomina, a firma del Sindaco pro-tempore del Comune di Serino nr. 325 del 04/01/2016, avente il seguente codice fiscale 00118430644 di seguito denominato “Comune”; dall’altra ………………….. nat….. a ……………………… il ………………………., residente a ………………………… in via ………………………… …. quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore della società “……………………………….. corrente in ………………………….. alla via …………………………… codice fiscale e partita IVA …………………………., di seguito denominata “Società Affidataria”; Tutto ciò premesso e considerato, tra i comparenti si stipula e si conviene quanto segue: Art.1 – Oggetto dell’appalto Oggetto del presente atto è l’appalto del servizio finalizzato al controllo ed alla prevenzione del randagismo nell'ambito del territorio del Comune di Serino Il Comune di Serino affida alla …………………….. che accetta, il servizio di mantenimento, custodia e trattamento sanitario, in regime di vitto e alloggio, dei cani randagi accalappiati sul territorio del Comune di Serino, alle condizioni di seguito riportate. L’appalto ha ad oggetto i servizi di: - Prelevamento e trasporto, per il mantenimento e la custodia, dei cani intestati al Comune di Serino e, al momento del presente accordo, ricoverati presso altri canili; - Mantenimento e custodia dei cani randagi che si accalappieranno con decorrenza odierna; - trattamento sanitario dei cani randagi accalappiati. Interventi e cure sanitarie “ordinarie” atte a garantire la regolarità dello stato sanitario e igienico degli animali ivi custoditi. A tal proposito, l'appaltatore dovrà provvedere, con l'apporto professionale di proprio Medico Veterinario libero professionista, responsabile sanitario del rifugio, ad effettuare le vaccinazioni periodiche, le sverminazioni, le sterilizzazioni delle femmine. Il nominativo del Medico Veterinario dovrà essere comunicato, all’atto dell’avvio del servizio al responsabile del settore I. - promozione dell’affido ed affido a nuovi proprietari dei cani catturati, dei quali non si è potuto in alcun modo risalire ai legittimi proprietari; - eliminazione delle carcasse degli animali morti. Art. 2 – Condizioni per lo svolgimento del servizio L’azienda Affidataria, con la sottoscrizione del presente atto, riconosce di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e provvedimenti all’uopo necessari e previsti dalla vigente legislazione di settore nazionale e della Regione Campania, per la gestione del servizio oggetto del presente appalto e che, pertanto, nulla-osta, sotto il profilo igienico - sanitario, edilizio e urbanistico, all’utilizzo della relativa struttura, con riferimento anche all’area su cui essa insiste. Capitolato 1 I cani devono essere custoditi in apposita struttura per cani in regola con le norme nazionali e regionali della Campania e con le disposizioni dell’ASL Avellino Il rifugio deve essere in possesso: - dei requisiti di cui all’art. 7 della L.R. Campania 16/2001; - del nulla osta di ricettività (capienza) del servizio veterinario competente per il rispetto del benessere animale; - della prescritta autorizzazione sanitaria di cui all’art. 24 del D.P.R. 230/1954 “ Regolamento di Polizia Veterinaria” e di tutte le autorizzazioni previste dai vigenti regolamenti in materia; - dell’iscrizione all’albo regionale dei canili; - disporre di idonei procedimenti per l’incenerimento o smaltimento delle carcasse canine nel rispetto delle vigenti normative in materia; - avere alle dipendenze un operatore cinofilo al fine di facilitare le eventuali adozioni; - essere in possesso dei seguenti requisiti/certificazioni di qualità: UNI ISO 9001; Il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori da sottoporre ad osservazione veterinaria ed ai cani sterilizzati chirurgicamente, per il periodo di degenza postoperatoria, nonché, ai cani ammalati e deve assicurare, in ogni caso, la reperibilità degli addetti titolari delle strutture, al fine di consentire la consegna degli animali catturati negli orari di chiusura del canile; La direzione del canile deve essere disponibile a consentire l'accesso ai locali adibiti al servizio in oggetto, al pubblico, almeno due giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno due ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato al Comune e all’ASL e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura. Oltre a ciò deve essere pubblicizzato anche un recapito telefonico che deve servire all'utenza al fine di poter accedere alla struttura e per avere informazioni per il collocamento e/o riconsegna degli animali ospitati. La Società Affidataria assume l’impegno, a proprie cure e spese, di trasferire i cani di proprietà del Comune di Serino ed attualmente custoditi in altro canile, presso la struttura rifugio per cani della società medesima Art.3 – Durata dell’appalto La durata dell’appalto del servizio oggetto della presente convenzione è stabilita in anni due (2), decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto. L’appalto si intende risolto automaticamente e senza alcuna comunicazione formale alla sua scadenza naturale. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso, l’appaltatore è tenuto ad applicare le medesime condizioni economiche con cui si è aggiudicato l’affidamento dell’appalto. Art.4 – Organizzazione del Servizio Tutti i servizi devono essere svolti dalla Società Affidataria con propria organizzazione ed a suo esclusivo rischio sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell’ASL Avellino. I cani accalappiati verranno trasferiti, custoditi e trattati presso la struttura della Società Affidataria, garantendo per essi buone condizioni di trasporto e di vita nel rispetto delle relative prescrizioni igienicosanitarie e secondo la legge della Regione Campania n. 16/2001 e la legge quadro n. 281/91 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare la società affidataria effettuerà i seguenti trattamenti profilattici: trattamento vermifugo contro parassiti intestinali; trattamento esterno contro pulci, zecche, pidocchi; vaccinazione e richiamo annuale contro le seguenti malattie infettive: cimurro, epatite, gastroenterite virale, tosse dei canili e leptospirosi; sterilizzazione mediante ovaroisterectomia per le femmine e orchiectomia per i soggetti maschi. La società affidataria dovrà comunicare mensilmente, anche al Servizio Veterinario, i casi di decesso di cani di proprietà del Comune di Serino ed il numero degli eventuali affidi; nel caso in cui gli affidatari dovessero risiedere in Capitolato 2 comuni di competenza dell’ ASL Avellino, la comunicazione dovrà essere integrata con le generalità ed il domicilio dell’affidatario. L’affidataria del servizio: - garantisce l’osservanza delle leggi vigenti in materia di prevenzione sugli infortuni sul lavoro nonché ogni altra disposizione mirante alla tutela dei lavoratori, e dei contratti collettivi di lavoro vigenti. - Assume a proprio carico gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali relativi al personale addetto allo svolgimento del servizio; vigilare che il personale addetto tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, delle associazioni zoofile, nonché nei confronti della Committenza. - Risponde direttamente dei danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del servizio, assumendo a proprio carico idonea polizza assicurativa per il risarcimento dei relativi danni arrecati. A tal fine il Comune non si assumerà nessuna responsabilità per i danni che venissero arrecati a persone e cose dall’appaltatore nello svolgimento del servizio. - Accetta eventuali modifiche del contratto di appalto che vengano richieste dall’Amministrazione, dal Servizio Veterinario dell’ASL Avellino. Le modifiche da apportarsi saranno relative esclusivamente ad ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo stesso. Le modifiche comportanti aggravi organizzativi e gestionali daranno luogo ad un equo adeguamento del corrispettivo, da concordare fra le parti. - Segnala prontamente al Servizio Veterinario dell’ASL casi di sofferenza, malattia o morte; i cani ricoverati potranno essere soppressi esclusivamente da un Veterinario dell’ASL, solo se gravemente malati, incurabili o di accertata pericolosità, previo accertamento del Servizio Veterinario dell’ASL, che provvederà alla soppressione, esclusivamente mediante ricorso ad eutanasia, provvedendo a redigere apposita certificazione. In caso di morte di un cane non dovuta a soppressione, la ditta appaltatrice dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL e tenere la carcassa a disposizione del Servizio medesimo al fine di poterne verificare le cause del decesso. - Consentire l’ingresso nel canile sanitario e nel canile rifugio dei cani di pertinenza del Comune di Serino e lo svolgimento di attività a favore degli animali da parte degli appartenenti ad Associazioni zoofile, secondo modalità concordate con il Comune e con il Servizio Veterinario dell’ASL, tramite apposita convenzione che detti condizioni che non comportino aggravi per l’appaltatore. Art. 5 – sospensione o revoca dei provvedimenti amministrativi In considerazione delle concessioni amministrative rilasciate dagli Enti competenti per la gestione del servizio di mantenimento gestione dei cani randagi, le parti di comune accordo pattuiscono che, in caso di revoca di detti provvedimenti amministrativi e per cause dipendenti dalla Società Affidataria, e di interruzione o cessione dell’attività, la Società medesima è obbligata, a proprie cure e spese, a trovare soluzioni per il mantenimento e la custodia dei cani randagi del comune. Art.6 – Attività di controllo E’ in facoltà del comune effettuare, con proprio personale e avvalendosi di propri esperti di fiducia, visite presso le strutture per verificare il servizio reso e le condizioni di mantenimento dei propri cani. Art.7 – Affidamento dei cani Il Comune di Serino favorisce i programmi di affido dei cani di sua proprietà e ricoverati presso la struttura della società affidataria. Capitolato 3 La direzione del canile è tenuta ad attuare una politica diretta ad evitare che i cani permangano a lungo nel canile e a favorire il più rapidamente possibile l’affido dei cani. La società Affidataria si impegna a collaborare con il comune e con le associazioni a protezione degli animali per organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla pratica degli affidamenti. L’incentivazione all'adozione dei cani deve avvenire anche strumenti di comunicazione di massa, attraverso l'affissione di avvisi presso specifici spazi pubblici e la creazione di apposite pagine su sito internet. Art.8 – Disposizioni finanziarie per la gestione del servizio L’azienda affidataria percepirà, per ogni cane custodito e in relazione al periodo di custodia, il compenso giornaliero risultante dalla procedura di gara. Il compenso è soggetto all’imposta sul valore aggiunto. Detto compenso è omnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizi descritti nel presente documento d’oneri, alimentazione dei cani e compreso medicinali per assistenza sanitaria e profilassi vaccinale, sterilizzazione, smaltimento carcasse, eventuali costi di trasferimento. Detto compenso è, altresì, soggetto, dopo il primo anno di validità della presente convenzione, a rivalutazione automatica sulla base dell’indice ISTAT relativo alla variazione dei prezzi al consumo. Il corrispettivo, come sopra determinato, sarà liquidato sulla base di fattura trasmessa digitalmente dalla Società Affidataria contenente i riscontri mensili delle presenze giornaliere di cani e le indicazioni per l’accredito alla Società Affidataria della somma maturata. Il pagamento, mediante accredito bancario, sarà disposto entro giorni 60 dalla ricezione della fattura al protocollo dell’Ente. La Società Affidataria è obbligata a comunicare, per ogni mese di riferimento, un rapporto contenente le seguenti notizia minime: - Il numero di cani custoditi nel canile all’inizio del mese - Il numero dei cani immessi nel canile nel corso del mese - Il numero dei cani deceduti o affidati nel corso del mese - Il numero di cani custoditi nel canile alla fine del mese Art. 9 – obbligo di ricettività e divieto di subappalto La ditta affidataria del servizio garantisce in ogni momento la ricettività del canile ad accogliere i cani accalappiati sul territorio del Comune di Serino fino al doppio del numero di unità stimato nella procedura di gara. In caso di mancanza di disponibilità ad accogliere i cani nel limite di cui al precedente comma, dovuta a fatti non dipendenti dalla volontà dell’affidataria, i cani da custodire a cura e spese dell’affidataria potranno essere temporaneamente custoditi presso altro canile, purché trattasi di struttura in regola con le norme e prescrizioni del presente capitolato. L’aggiudicatario del servizio non potrà, anche temporaneamente e/o parzialmente, cedere e/o affidare e/o subappaltare in alcun modo il servizio oggetto del presente capitolato ad altro soggetto e/o impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui sopra, il Comune incamererà interamente la cauzione versata alla stipula del contratto e procederà all'immediata risoluzione del medesimo, fatta salva ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune. Art. 10 - Penalità Per eventuali inadempienze relativa al mantenimento e alla custodia dei cani verrà applicata una penale del 10% sull’importo giornaliero da corrispondere da parte del Comune, mediante trattenuta sulle competenze mensili. Capitolato 4 Analoga penale sarà applicata nel caso di inadempimento relativo ai servizi offerti con il progetto tecnico di gara (busta 2) I contraenti convengono, altresì, che, per ogni ed eventuale controversia riguardante l’applicazione, l’interpretazione e la corretta esecuzione del presente contratto, il Foro competente, ai sensi e per gli effetti anche dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile, è quello di Avellino. Ferma restando l’applicazione della penale già prevista, si conviene, inoltre, che, in caso di inadempienza di particolare gravità da parte della Società Affidataria, il Comune di Serino si riserva la facoltà, previa comunicazione di avvio del procedimento nelle forme di legge, di risolvere la presente convenzione. Art.11 – Trattamento dei dati Il Comune di Serino, ai sensi dell’art. 13 del D. Leg.vo 30/06/2003 n. 196, informa la Società Affidataria, che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali vigenti in materia. Art.12 – Clausola di chiusura Le parti concordemente dichiarano che la presente scrittura privata ha valore a tutti gli effetti di legge e sarà registrata in caso di controversia con spese a carico della parte inadempiente. Per il canile Il Responsabile Settore I …………………… Dr. Antonio Petti Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e seguenti del Codice Civile, si approvano espressamente e specificatamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 e 12 della presente scrittura/capitolato Per il canile …………………… Il Responsabile Settore I Dr. Antonio Petti Capitolato 5