OIC 12: Composizione e schemi del bilancio a cura di Claudia

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OIC 12: Composizione e schemi del bilancio a cura di Claudia
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
I nuovi principi contabili. La disciplina generale del bilancio di
esercizio e consolidato.
OIC 12: Composizione e schemi
del bilancio
CLAUDIA
MEZZABOTTA
16 gennaio 2015 – ODCEC Milano – Corso Europa, 11 - Milano
ASPETTI INTRODUTTIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI:
• Il bilancio civilistico è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico
e dalla nota integrativa
• Il rendiconto finanziario non è un prospetto di bilancio obbligatorio (cfr. OIC
10)
• Lo schema di stato patrimoniale deve seguire quanto stabilito dall’art. 2424
Codice civile
• L’art. 2423-bis, Codice civile, indica i criteri per la presentazione, la
suddivisione, il raggruppamento, l’aggiunta, l’adattamento e la
comparazione delle voci di SP e di CE
NOVITA’ PRINCIPALI:
• Riorganizzazione contenuti e incorporazione «Documento interpretativo di
OIC 12»
• Stralcio nozioni su rendiconto finanziario
• Aggiornamento commenti alle singole voci in base a nuovi principi OIC
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STATO PATRIMONIALE
A) CREDITI V/SOCI PER VERSA- A) PATRIMONIO NETTO
MENTI ANCORA DOVUTI
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
B) IMMOBILIZZAZIONI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
C) ATTIVO CIRCOLANTE
D) DEBITI
D) RATEI E RISCONTI
E) RATEI E RISCONTI
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LOGICA DI CLASSIFICAZIONE DELLE
VOCI NON UNIVOCA
•
•
•
•
classificazione per natura per tutte le passività e il
patrimonio netto
classificazione per natura solo per alcune attività:
“Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, “Ratei
e risconti”, “Crediti finanziari” e “Crediti commerciali”
classificazione per destinazione per “Immobilizzazioni” e
“Attivo circolante”
classificazione per liquidità/esigibilità per i crediti e i
debiti («con separata indicazione degli importi scadenti
entro/oltre l’esercizio successivo…)
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OIC 12: LO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE
ART.
2423-ter, Codice civile
• Iscrizione separata delle voci previste dallo schema di SP
• Voci precedute da numeri arabi possono essere
ulteriormente suddivise, senza eliminare la voce
complessiva e indicandone l’importo totale
• Raggruppamento voci precedute da numeri arabi solo se
esso è irrilevante per la rappresentazione veritiera e
corretta
• Aggiunta voci
• Adattamento voci
• Dati comparativi relativi all’esercizio precedente
• No compenso di partite
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CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
_______________________________
DIFFERENZA (A -B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
________________________________
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO
________________________________
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
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LE «GESTIONI AZIENDALI»
• Attività ordinaria vs. attività straordinaria
• Attività caratteristica vs. attività accessoria
• Attività finanziaria (include proventi e oneri finanziari, ma
anche utili/perdite su cambi, svalutazioni e ripristini di
valore di attività finanziarie, plusvalenze e minusvalenze
da cessione…)
• Attività straordinaria (precisata la definizione !)
N.B. – L’art. 2425, Codice civile, non classifica le voci di CE
in base a un criterio gestionale «puro»
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A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio.
Totale
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi.
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A) Valore della produzione.
B) Costi della produzione:
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità
liquide.
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad
imprese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti.
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A) Valore della produzione.
B) Costi della produzione.
C) Proventi e oneri finanziari:
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso
imprese controllate e collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 - 17 +/ - 17 bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18 - 19)
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E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazione i cui ricavi non sono ascrivibili al n. 5);
21) oneri con separata indicazione delle minusvalenze da
alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle
imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;
23) Utile (perdita) dell’esercizio.
LE PRINCIPALI NOVITA’ (1)
■ Eliminata la sezione dedicata al rendiconto finanziario (inserita in OIC 10).
■ Incorporato il "Documento Interpretativo n. 1" dell'OIC 12 "Classificazione dei
costi e ricavi nel conto economico".
■ Sezione specifica su bilancio in forma abbreviata.
■ Eliminate o modificate alcune appendici e introdotte di nuove:
 Appendice A: testo delle norme del Codice Civile.
 Appendice B: semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata.
 Appendice H: motivazioni delle scelte operate nel nuovo principio.
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OIC 12: LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
LE PRINCIPALI NOVITA’ (2)
•
Definizione di attività straordinaria: «L’attività straordinaria include i
proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della
società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano
da: a) eventi accidentali ed infrequenti; e b) operazioni infrequenti che
sono estranee all’attività ordinaria della società»
•
Aggiornamento definizioni e classificazioni di voci in base ai nuovi
contenuti di altri principi contabili
•
Chiarita la logica di classificazione dei crediti nell'attivo (ripetuta
nell'OIC 15): i crediti di origine finanziaria si iscrivono nelle
immobilizzazioni finanziarie a prescindere dalla loro scadenza. Quelli di
natura commerciale si iscrivono nell'attivo circolante (se esigibili oltre si
indicano separatamente).
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OIC 12: LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
LE PRINCIPALI NOVITA’ (3)
■ Aggiunta una precisazione per i criteri di classificazione: se un
elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema,
l'iscrizione dell'elemento è effettuato nella voce che il redattore del
bilancio ritiene essere più rilevante rispetto alle esigenze
conoscitive degli utilizzatori.
■ Gli sconti cassa sono di natura finanziaria e si rilevano nella voce C
del conto economico.
■ In caso di capitalizzazione di oneri finanziari, essi si iscrivono in A4
e in C17. Non possono essere compensati né è possibile la
capitalizzazione diretta.
■ Una contraddizione:
 al par. 57: si afferma che gli omaggi si classificano nella voce B6
 al par. 84: si afferma che gli omaggi si classificano nella voce B14.
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OIC 12: LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
La svalutazione dei ratei e risconti attivi
■ Nella precedente versione del principio, il tema non era contemplato
■ Ora è prevista una specifica classificazione per natura:
75. La voce B10d) comprende anche le svalutazioni dei ratei e
risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura non
finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto). Le
svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali
di natura finanziaria (ad esempio, interessi) sono incluse nelle voci
delle classi C o D.
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OIC 12: LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
L’accantonamento a fondi rischi
■ Nella precedente versione del principio, i fondi rischi, con
l'eccezione dei fondi rettificativi dell'attivo ed in alcuni casi dei fondi
per imposte, erano accantonati nella voce B12 del conto economico
(in contraddizione con la nota 6 del documento interpretativo 1).
■ Ora la classificazione dell'accantonamento dipende dalla natura:
77. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci
dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica,
accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio
della classificazione "per natura" dei costi. Gli accantonamenti per
rischi ed oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono
iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto
economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13.
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OIC 12: LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO
L’ordine delle informazioni in nota integrativa
■ Nella precedente versione del principio, il tema non era contemplato
■ Ora è stato specificato che le informazioni nella nota integrativa
sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate
nello SP e nel CE:
136. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato
patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo
l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e
nel conto economico.
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I nuovi principi contabili. La disciplina generale del bilancio di
esercizio e consolidato.
OIC 26: Attività e passività in
valuta estera
CLAUDIA
MEZZABOTTA
16 gennaio 2015 – ODCEC Milano – Corso Europa, 11 - Milano
OIC 26: OPERAZIONI, ATTIVITA E PASSIVITA IN VALUTA
ESTERA
LE VECCHIE REGOLE DI OIC 26 (2005)
•
Il documento OIC 26 (versione 2005) stabiliva che le attività e passività in valuta fossero
convertite al tasso a pronti alla fine dell’esercizio, con le seguenti eccezioni:
a) immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie convertite al cambio
storico o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio (se perdita
ritenuta durevole)
b) titoli e partecipazioni in valuta diversi da immobilizzazioni da valutare al
costo storico (ex art. 2426, punto 9) ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato, se minore (effetto mkt + effetto cambio); lo stesso
valeva per le rimanenze di magazzino
•
Per i crediti in valuta si applica l’art. 2426, punto 8: criterio del presumibile valore di realizzo,
da calcolare dapprima nella valuta originaria e poi da convertire al tasso di cambio corrente
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IL NUOVO APPROCCIO DI OIC 26
•
Il nuovo OIC 26 cambia approccio rispetto al vecchio principio e adotta una regola più
semplice:
a) poste monetarie: conversione al tasso di cambio a pronti alla data di
chiusura dell’esercizio (indipendentemente dal fatto che siano immobilizzate o
meno). Esempi: crediti e debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di
debito.
b) poste non monetarie: conversione al tasso di cambio storico, vigente al
momento del loro acquisto/della loro prima contabilizzazione. Esempi:
immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni e altri titoli che conferiscono il
diritto a partecipare al capitale di rischio dell’emittente, rimanenze, anticipi per
l’acquisto o la vendita di beni e servizi, risconti attivi e passivi.
ATTENZIONE: se le poste non monetarie subiscono una rimisurazione, p.e. nel necessario
confronto con il valore recuperabile alla fine dell’esercizio, detto valore recuperabile si deve
convertire al tasso a pronti alla data della rimisurazione e l’effetto cambi rientra nel calcolo
dell’eventuale svalutazione
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OIC 26: OPERAZIONI, ATTIVITA E PASSIVITA IN VALUTA
ESTERA
VOCI MONETARIE VALUTATE AL PRESUMIBILE
VALORE DI REALIZZAZIONE
•
•
•
•
Talune voci monetarie, come ad esempio i crediti, devono essere valutate
al presumibile valore di realizzazione (ex art. 2426, punto 8)
Per la valutazione di fine esercizio si procede dapprima al calcolo del
presumibile valore di realizzazione nella valuta originaria e poi si procede
alla conversione al tasso a pronti vigente alla data di rimisurazione (alla
fine dell’esercizio)
La componente strettamente valutativa (differenza tra valore originario e
valore di realizzazione) si registra nella relativa voce di conto economico
La componente derivante dal tasso di cambio si registra alla voce C.17-bis
del conto economico
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ESEMPIO SVALUTAZIONE CREDITO CORRENTE
•
•
•
La società Alfa ha iscritto per la prima volta un credito verso il cliente USA Ltd. di
$1.000 in bilancio in data 1 giugno 2014, tasso di cambio euro/dollaro=1.25
Alla prima iscrizione, il credito verso USA Ltd è contabilizzato a euro 800
Il 31 dicembre 2014, il credito ha un valore realizzabile di $ 950; tasso di cambio
euro/dollaro=1.27
A)
Calcolo valore di realizzazione al 31 dicembre 2014: $950/1.27= euro 748,83 da registrare alla
voce C.II.1 dell’attivo di SP
B)
Calcolo componente di cambio:
b.1) $1.000/1.27 = euro 787,40
b.2) euro 800-787,40 = euro 12,26 -- da registrare in voce C.17-bis di CE
C)
Calcolo componente valutativa pura:
c.1) euro 787,40-748,83 = euro 39,37 - da registrare in voce B.10.d di CE
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VOCI NON MONETARIE VALUTATE A VALORE
RECUPERABILE
•
•
•
Talune voci non monetarie, come ad esempio le immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie, si valutano, alla fine di ogni esercizio, al valore
recuperabile, che è definito come il maggiore tra il valore netto di realizzo e
il loro valore d’uso (OIC 9) (ex art. 2426, punto 3)
Gli effetti legati alla variazione del cambio si considerano nella valutazione
di fine esercizio, ma solo se dette voci generano flussi finanziari denominati
in valuta estera (in caso di alienazione o in caso d’uso: p.e. un immobile sito
in paese estero avente valuta diversa dall’euro)
Le svalutazioni, in questi casi, si contabilizzano solo se ritenute durevoli
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VOCI NON MONETARIE VALUTATE AL VALORE DI
REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO DEL
MERCATO
•
•
•
•
Altre voci non monetarie, come ad esempio le rimanenze di magazzino
iscritte nell’attivo circolante, si devono valutare al minore tra il costo e il
valore di realizzazione desumibile dal mercato (OIC 13) (ex art. 2426, punto
9)
Gli effetti legati alla variazione del cambio si considerano nella valutazione
di fine esercizio, ma solo se dette voci generano flussi finanziari denominati
in valuta estera
Le svalutazioni, in questi casi, si contabilizzano ogni volta che il valore di
realizzazione desumibile dal mercato è inferiore al costo storico
L’effetto cambi non si tiene distinto dall’effetto meramente valutativo, nel
CE (tali voci, infatti, per definizione, non daranno luogo a flussi finanziari in
uscita e non è necessario distinguere l’effetto cambi, di natura finanziaria,
dall’effetto meramente valutativo)
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ALTRE PARTICOLARITA’
•
•
•
•
•
I fondi per rischi e oneri si assimilano alle poste monetarie perché comportano o
potranno comportare flussi finanziari in uscita in esercizi futuri (cfr. OIC 31 per la
valutazione dei fondi rischi e oneri)
La conversione dei fondi per rischi e oneri originariamente denominati in valuta si
effettua utilizzando il tasso di cambio a pronti alla fine dell’esercizio
I conti d’ordine appartengono al sistema improprio della contabilità generale
dell’impresa e sono rappresentativi di garanzie prestate, impegni e rischi (cfr. OIC
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I valori iscritti nei conti d’ordine rappresentano movimenti di natura finanziaria che
si verificheranno o si potranno verificare in futuro: per questo, si assimilano alle
voci monetarie, ai sensi di OIC 26
La conversione dei conti d’ordine iscritti in calce allo stato patrimoniale e
originariamente denominati in valuta si effettua utilizzando il tasso di cambio a
pronti alla fine dell’esercizio
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OIC 26 e strumenti derivati
■ Il precedente principio trattava di operazioni di copertura dei rischi di cambio con
contratti a termine o mediante l'assunzione di una finanziamento in moneta estera.
■ Ora è stato escluso dalle operazioni in valuta il tema dei derivati, in quanto sarà
trattato nell'ambito di uno specifico principio contabile.
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