OGGETTO: 131/T = Aggiornamento dei costi di esercizio dell
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OGGETTO: 131/T = Aggiornamento dei costi di esercizio dell
OGGETTO: 88/T = La responsabilita’ solidale per gli appalti estesa anche al contratto di trasporto La Legge di stabilità 2015 ha esteso la responsabilità solidale, già prevista nell’ambito del contratto di appalto dal D. Lgs 276/2003, al CONTRATTO DI TRASPORTO. Responsabilità solidale del Committente Ai sensi della nuova disciplina, il Committente è tenuto a verificare il regolare adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi da parte del Vettore. Se il Committente non effettua tali verifiche è "obbligato in solido con il vettore e con ciascuno degli eventuali sub-vettori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto". Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. In ogni caso, il Committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Stessi obblighi sono previsto a carico del Vettore nei confronti del sub-vettore. Esclusione della responsabilità solidale La responsabilità solidale è esclusa se il Committente acquisisce il DURC del Vettore sia preliminarmente che al termine del contratto, ovvero ne accerti la regolarità via internet (quando tale modalità sarà resa disponibile dal Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi). Responsabilità per obblighi fiscali e violazioni al Codice della Strada Se oltre a non acquisire il DURC, il contratto di trasporto non è stipulato in forma scritta, il Committente che non effettua le suddette verifiche si assumerà anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della Strada commesse dal Vettore. Sub-vettori La Legge di stabilità 2015 ha, altresì, previsto che il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla subvettura. Anche in tale caso è prevista la responsabilità solidale se non è acquisito il DURC attestante la regolarità previdenziale e assicurativa del sub-vettore. Se, invece, il vettore si affida a un sub-vettore senza il consenso del committente, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In ogni caso, il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della 1 prestazione di trasporto. Diversamente il relativo contratto è nullo e il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore. La solidarietà in tema di trasporti si differenzia, dunque, dalla responsabilità solidale “retributiva/contributiva” ex art. 29 del d.lgs. n.276/03 e da quella “fiscale” che hanno subito, nel tempo, innumerevoli modifiche e che si ritiene utile, pertanto, riassumere brevemente. LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE “RETRIBUTIVA/CONTRIBUTIVA” EX ART. 29 DEL D.LGS. N.276/03 Come noto, l’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto e disciplinato la responsabilità solidale retributiva/contributiva del Committente con l’Appaltatore ed il Subappaltatore per il regolare versamento di retribuzioni, comprese le quote TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto di appalto. Fattispecie contrattuali comprese nella solidarietà La solidarietà sussiste sia nei casi di appalto di opere che di servizi e comprende sia l’appalto che il subappalto. Il soggetto solidalmente responsabile Esiste responsabilità solidale solo nel caso in cui il Committente eserciti attività d’impresa o professionale. Pertanto un soggetto privato (senza partita IVA) non è soggetto alla normativa in esame. Limite temporale della responsabilità solidale retributiva/contributiva La responsabilità solidale in capo al Committente trova applicazione nel limite di 2 anni dalla cessazione del contratto di appalto. Tale responsabilità solidale è rafforzata, in quanto prescinde da situazioni debitorie in essere tra le parti, nel senso che l’obbligato solidale non può eccepire al creditore la circostanza di non avere debiti nei confronti del debitore principale. Somme oggetto della responsabilità solidale La responsabilità solidale sussiste con riferimento a: 1) trattamenti retributivi da corrispondere ai lavoratori (compresi anche i lavoratori a progetto) 2) contributi previdenziali 3) premi Inail 4) quota di TFR maturata durante il periodo di vigenza del contratto dai lavoratori dell’appaltatore o subappaltatore. Il Committente rimane comunque escluso da ogni responsabilità solidale in ordine alle sanzioni civili, delle quali risponde esclusivamente il responsabile dell’inadempimento. Inoltre il debito contributivo derivante dalla responsabilità solidale non pregiudica il rilascio del DURC “regolare”. 2 Beneficio della preventiva escussione In caso di irregolare versamento, il Committente, in sede di giudizio, può avvalersi del c.d. beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore/subappaltatore e quindi l’azione esecutiva nei confronti dello stesso potrà essere intentata solo in caso di escussione infruttuosa nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore. Obblighi del sostituto d’imposta L’art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato il citato art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che “il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Pertanto il Committente riconosciuto solidalmente responsabile che provvede al pagamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e/o dei premi assicurativi dovuti dall’appaltatore assume la qualifica di sostituto d’imposta e come tale è tenuto ad assolvere i relativi adempimenti di cui al DPR n. 600/73 (versamento delle ritenute alla fonte, presentazione della CU e del mod. 770, ecc.). LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE “FISCALE” Il decreto sulle semplificazioni fiscali (D.lgs. n. 175/2014) ha abrogato la responsabilità solidale in materia di ritenute fiscali sulle retribuzioni negli appalti, di cui ai commi da 28 a 28-ter del D.L. n. 223. In ragione delle norme ora abrogate, il Committente non rispondeva in solido con l’appaltatore per omessi versamenti di ritenute fiscali ma era soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro se gli adempimenti in questione non sono erano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dai subappaltatori. Era, pertanto, necessario che il Committente provvedesse al pagamento del prezzo dovuto all’appaltatore solo previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute scadute alla data del pagamento del prezzo. Il Decreto Semplificazioni ha eliminato definitivamente dal nostro ordinamento l’autonomia della responsabilità solidale in materia fiscale nell’ambito di appalti e subappalti. Pertanto i pagamenti effettuati a partire dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014) sono liberati dagli oneri burocratici sopra descritti. Eventuali violazioni commesse dal Committente precedentemente a tale data, ma non ancora accertate, in base al principio del favor rei, non possono più comportare alcuna sanzione. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito, se non ancora regolarizzato, si estingue. Ad avvenuto pagamento, invece, non è possibile ottenere la ripetizione di quanto versato. Avv. Gualtiero Roveda 3