OGGETTO: 131/T = Aggiornamento dei costi di esercizio dell

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OGGETTO: 131/T = Aggiornamento dei costi di esercizio dell
OGGETTO: 88/T = La responsabilita’ solidale per gli appalti estesa anche al
contratto di trasporto
La Legge di stabilità 2015 ha esteso la responsabilità solidale, già prevista nell’ambito
del contratto di appalto dal D. Lgs 276/2003, al CONTRATTO DI TRASPORTO.
 Responsabilità solidale del Committente
Ai sensi della nuova disciplina, il Committente è tenuto a verificare il regolare
adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi da parte del Vettore.
Se il Committente non effettua tali verifiche è "obbligato in solido con il vettore e con
ciascuno degli eventuali sub-vettori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute,
entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto".
Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il
responsabile dell’inadempimento.
In ogni caso, il Committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso
nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Stessi obblighi sono previsto a carico del Vettore nei confronti del sub-vettore.
 Esclusione della responsabilità solidale
La responsabilità solidale è esclusa se il Committente acquisisce il DURC del Vettore
sia preliminarmente che al termine del contratto, ovvero ne accerti la regolarità via internet
(quando tale modalità sarà resa disponibile dal Comitato centrale per l’albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi).
 Responsabilità per obblighi fiscali e violazioni al Codice della Strada
Se oltre a non acquisire il DURC, il contratto di trasporto non è stipulato in forma scritta,
il Committente che non effettua le suddette verifiche si assumerà anche gli oneri relativi
all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della Strada commesse
dal Vettore.
 Sub-vettori
La Legge di stabilità 2015 ha, altresì, previsto che il vettore incaricato della prestazione di
un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino,
alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla subvettura.
Anche in tale caso è prevista la responsabilità solidale se non è acquisito il DURC attestante
la regolarità previdenziale e assicurativa del sub-vettore.
Se, invece, il vettore si affida a un sub-vettore senza il consenso del committente, il
contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso
pattuito per le prestazioni già eseguite.
In ogni caso, il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della
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prestazione di trasporto. Diversamente il relativo contratto è nullo e il sub-vettore successivo
al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore.
La solidarietà in tema di trasporti si differenzia, dunque, dalla responsabilità solidale
“retributiva/contributiva” ex art. 29 del d.lgs. n.276/03 e da quella “fiscale” che hanno
subito, nel tempo, innumerevoli modifiche e che si ritiene utile, pertanto, riassumere
brevemente.
LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE “RETRIBUTIVA/CONTRIBUTIVA” EX ART. 29
DEL D.LGS. N.276/03
Come noto, l’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto e disciplinato la
responsabilità solidale retributiva/contributiva del Committente con l’Appaltatore ed il
Subappaltatore per il regolare versamento di retribuzioni, comprese le quote TFR, contributi
previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto di appalto.
 Fattispecie contrattuali comprese nella solidarietà
La solidarietà sussiste sia nei casi di appalto di opere che di servizi e comprende sia
l’appalto che il subappalto.
 Il soggetto solidalmente responsabile
Esiste responsabilità solidale solo nel caso in cui il Committente eserciti attività
d’impresa o professionale. Pertanto un soggetto privato (senza partita IVA) non è
soggetto alla normativa in esame.
 Limite temporale della responsabilità solidale retributiva/contributiva
La responsabilità solidale in capo al Committente trova applicazione nel limite di 2 anni
dalla cessazione del contratto di appalto.
Tale responsabilità solidale è rafforzata, in quanto prescinde da situazioni debitorie in
essere tra le parti, nel senso che l’obbligato solidale non può eccepire al creditore la
circostanza di non avere debiti nei confronti del debitore principale.
 Somme oggetto della responsabilità solidale
La responsabilità solidale sussiste con riferimento a:
1) trattamenti retributivi da corrispondere ai lavoratori (compresi anche i lavoratori
a progetto)
2) contributi previdenziali
3) premi Inail
4) quota di TFR maturata durante il periodo di vigenza del contratto dai lavoratori
dell’appaltatore o subappaltatore.
Il Committente rimane comunque escluso da ogni responsabilità solidale in ordine alle
sanzioni civili, delle quali risponde esclusivamente il responsabile dell’inadempimento.
Inoltre il debito contributivo derivante dalla responsabilità solidale non pregiudica il rilascio
del DURC “regolare”.
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 Beneficio della preventiva escussione
In caso di irregolare versamento, il Committente, in sede di giudizio, può avvalersi del c.d.
beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore/subappaltatore e quindi
l’azione esecutiva nei confronti dello stesso potrà essere intentata solo in caso di escussione
infruttuosa nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore.
 Obblighi del sostituto d’imposta
L’art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 175/2014 ha modificato il citato art. 29, comma 2, D.Lgs. n.
276/2003 stabilendo che “il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove
previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Pertanto il Committente riconosciuto solidalmente responsabile che provvede al pagamento
dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e/o dei premi assicurativi dovuti
dall’appaltatore assume la qualifica di sostituto d’imposta e come tale è tenuto ad assolvere
i relativi adempimenti di cui al DPR n. 600/73 (versamento delle ritenute alla fonte,
presentazione della CU e del mod. 770, ecc.).
LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE “FISCALE”
Il decreto sulle semplificazioni fiscali (D.lgs. n. 175/2014) ha abrogato la responsabilità
solidale in materia di ritenute fiscali sulle retribuzioni negli appalti, di cui ai commi da 28
a 28-ter del D.L. n. 223.
In ragione delle norme ora abrogate, il Committente non rispondeva in solido con
l’appaltatore per omessi versamenti di ritenute fiscali ma era soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro se gli adempimenti in questione non
sono erano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dai subappaltatori.
Era, pertanto, necessario che il Committente provvedesse al pagamento del prezzo dovuto
all’appaltatore solo previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione
attestante l’avvenuto versamento delle ritenute scadute alla data del pagamento del prezzo.
Il Decreto Semplificazioni ha eliminato definitivamente dal nostro ordinamento l’autonomia
della responsabilità solidale in materia fiscale nell’ambito di appalti e subappalti.
Pertanto i pagamenti effettuati a partire dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del
d.lgs. n. 175/2014) sono liberati dagli oneri burocratici sopra descritti.
Eventuali violazioni commesse dal Committente precedentemente a tale data, ma non
ancora accertate, in base al principio del favor rei, non possono più comportare alcuna
sanzione. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito, se non
ancora regolarizzato, si estingue. Ad avvenuto pagamento, invece, non è possibile ottenere
la ripetizione di quanto versato.
Avv. Gualtiero Roveda
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