PROGRAMMA NEXT DEALER - Italiana Assicurazioni

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PROGRAMMA NEXT DEALER - Italiana Assicurazioni
PROGRAMMA
NEXT DEALER
NOTA INFORMATIVA AL
CONTRAENTE/ASSICURATO
(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo
schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il
Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni generali di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.
Nota informativa aggiornata al 1/12/2010
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno
essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it
Nota Informativa
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Nota Informativa
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A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
INFORMAZIONI GENERALI
a) La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni,
fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede Legale e Direzione Generale in Via M.U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia
c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270
Sito internet: www.italiana.it – E-mail: [email protected]
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’articolo 65 del R.D.L.
29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero
1.00004 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2.
INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA (dati relativi all’ultimo
bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 263 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi
al capitale sociale e 223 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di
solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 138%, tale indice rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO
L'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno e così di seguito, salvo
disdetta comunicata mediante lettera raccomandata, spedita almeno un mese prima della scadenza; punto 2.2
RINNOVO DEL CONTRATTO - DISDETTA delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il prodotto Next contiene garanzie assicurative per tutelare dai danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento dei veicoli venduti dalla Concessionaria Convenzionata, anche nel caso in cui la fattura
al cliente venga emessa da altra concessionaria.
I veicoli possono essere:
ƒ di nuova immatricolazione ed equipaggiati con antifurto immobilizzatore di serie installato dalla Casa costruttrice;
ƒ usati, venduti o assistiti dalla Concessionaria Convenzionata, per i quali non siano trascorsi più di 8 anni
dalla data di 1^ immatricolazione e che abbiano un valore assicurato non inferiore a Euro 4.000,00, che al
momento della richiesta di copertura siano regolarmente circolanti, in normale stato di uso, e privi di danni
indennizzabili secondo le sottodescritte garanzie.
L’Assicurato potrà scegliere le garanzie esclusivamente in base ai seguenti pacchetti:
PACCHETTO PROMO - GARANZIA PRESTATA PER SOLI DANNI TOTALI A SEGUITO DI:
FURTO/RAPINA
INCENDIO
PACCHETTO PROMO PLUS - GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
FURTO/RAPINA
INCENDIO
EVENTI SOCIOPOLITICI
ATTI VANDALICI
CALAMITA’ NATURALI
CRISTALLI
Il prodotto Promo ed il prodotto Promo Plus sono utilizzabili solo per i modelli venduti all’interno di specifiche campagne promosse dalla Concessionaria Convenzionata.
PACCHETTO A - GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
FURTO/RAPINA
INCENDIO
EVENTI SOCIOPOLITICI
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PACCHETTO B - GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
FURTO/RAPINA
INCENDIO
EVENTI SOCIOPOLITICI
ATTI VANDALICI
CALAMITA’ NATURALI
CRISTALLI
PACCHETTO C - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:
FURTO/RAPINA
INCENDIO
EVENTI SOCIOPOLITICI
ATTI VANDALICI
CALAMITA’ NATURALI
CRISTALLI
KASKO
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
PACCHETTO D - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:
FURTO/RAPINA
INCENDIO
EVENTI SOCIOPOLITICI
ATTI VANDALICI
CALAMITA’ NATURALI
CRISTALLI
COLLISION
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Non sono assicurabili i veicoli intestati o locati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza conducente.
Non sono inoltre assicurabili i veicoli ad alto rischio immatricolati nelle province di BA – BR - CE –
FG – NA – SA – TA che non siano equipaggiati con antifurto satellitare autorizzato.
La SEZIONE DANNI contiene le garanzie per i danni che possono subire i veicoli, causati da eventi quali:
A) FURTO TOTALE
Furto o rapina del veicolo.
La garanzia è limitata al solo danno totale ed è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia
regolarmente chiuso a chiave.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE, e punto 3.8 DETERMINAZIONE
DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
B) INCENDIO TOTALE
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del
fulmine.
La garanzia è limitata al solo danno totale.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE, e punto 3.8 DETERMINAZIONE
DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
C) FURTO
Furto o rapina consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o
la rapina.
Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o
altri oggetti trovantisi sul veicolo.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto sia regolarmente chiuso a chiave.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE
DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
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D) INCENDIO
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del
fulmine.
La Società tiene inoltre indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 155.000,00 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall’incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione:
‰ a cose di terzi (RICORSO TERZI);
‰ al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal Proprietario del veicolo assicurato
(RISCHIO LOCATIVO).
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE
DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
E) EVENTI SOCIOPOLITICI
Tumulti popolari, scioperi, sommosse.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE
DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
F) ATTI VANDALICI
Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE
DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
G) CALAMITA’ NATURALI
Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della
grandine o della neve, ed altre calamità naturali.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE
DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
H) CRISTALLI
Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo.
La Società rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per la sostituzione degli stessi fino alla concorrenza del 5% del valore assicurato al momento del sinistro (determinato secondo i criteri di
cui al punto 3.8 sub. 1), per anno.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede una franchigia di € 100,00; tale franchigia non verrà applicata nel caso la riparazione o sostituzione avvenga presso la Concessionaria Convenzionata o un Centro Convenzionato.
I) KASKO
Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
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AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE
DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L) COLLISION
Urto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di
cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE
DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
M) DANNI INDIRETTI
La Società, in caso di danno totale, indennizzabile ai sensi di polizza, si impegna altresì a pagare le spese per
la fornitura all’Assicurato di un’auto sostitutiva per un periodo non superiore a 60 giorni.
Tale impegno:
- è subordinato alla sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, della proposta di riacquisto di un altro veicolo e
non vale per le autovetture intestate alle Concessionarie (Auto Demo);
- cessa in ogni caso con la consegna del nuovo veicolo.
Il costo per l’eventuale utilizzo oltre il periodo di cui sopra resta a carico dell’Assicurato che dovrà versare direttamente al Concessionario l’eccedenza di spesa.
L’auto sostitutiva, verrà reperita a cura del Concessionario convenzionato o, in caso di rimpiazzo effettuato da
altro concessionario convenzionato, da quest’ultimo.
La Società concorderà con il Concessionario e l‘Assicurato le modalità ed i tempi per la consegna ed il ritiro
dell’auto sostitutiva.
Qualora durante la fase istruttoria del sinistro emergessero elementi tali da comportare la reiezione del risarcimento relativo al danno diretto al veicolo, la Società procederà ugualmente alla liquidazione dell’auto sostitutiva alla Concessionaria per il periodo intercorrente tra la data di consegna della stessa all’Assicurato e la data
della reiezione, riservandosi la facoltà di rivalersi su quest’ultimo per l’importo pagato.
La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato.
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O
MASSIMALE
Per calcolare l’indennizzo dovuto da Italiana S.p.A. in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro
è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie, scoperti (punto 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE) e dei
degradi (punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ESEMPI per prodotti Promo Plus, A, B, C e D:
1° FURTO TOTALE con conseguente rimpiazzo di un veicolo nuovo (90 giorni) valore € 10.000,00 (basso
rischio) Provincia di residenza dell’Assicurato MT.
€ 10.000,00 – scop. 10% (€ 1.000,00) = importo indennizzato € 9.000,00
2° FURTO TOTALE con conseguente rimpiazzo di un veicolo nuovo (730 giorni) valore € 10.000,00 (basso
rischio) - Prov. CN
€ 10.000,00 – degrado 20% (€ 2.000,00); importo indennizzato € 8.000,00
3° SINISTRO CRISTALLI di importo pari a € 600,00 su una vettura di valore pari a € 30.000 presso un
Centro Convenzionato; massimo importo indennizzabile € 1.500,00;
importo indennizzato € 600,00
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4° SINISTRO CRISTALLI di valore € 600,00 su una vettura di valore pari a € 30.000 presso un Centro
non Convenzionato; massimo importo indennizzabile € 1.500,00;
€ 600,00 – franchigia € 100,00 = importo indennizzato € 500,00
La SEZIONE INFORTUNI contiene garanzie legate agli infortuni subiti durante e in conseguenza della circolazione; la garanzia vale anche per gli infortuni occorsi durante la riparazione del mezzo (e le relative operazioni di controllo necessarie per riprendere la marcia), quali:
MORTE (ved. Punto 6.3) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 6.3 e 6.5 “Esclusioni – Riduzione di indennizzo” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
INVALIDITA’ PERMANENTE (ved. Punto 6.4) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA:
La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 6.4 e 6.5 “Esclusioni – Riduzione di indennizzo” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIA
A
€ 50.000
4%
2%
Somma assicurata per Invalidità Permanente
Franchigia
Invalidità permanente conseguente al sinistro
B
€ 50.000
4%
12%
C
€ 50.000
4%
20%
Esempio A: NESSUN INDENNIZZO (l’Invalidità permanente conseguente al sinistro è assorbita dalla franchigia)
Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 4.000 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 4% = 8% da applicarsi su € 50.000)
Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 10.000 (ottenuto applicando 20% su € 50.000; la franchigia del 4%
infatti non si applica più se l’invalidità permanente conseguente al sinistro è superiore al 15%).
ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)
Qualora, al momento del sinistro, il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, troverà applicazione
la regola proporzionale di cui al punto 3.10 LIQUIDAZIONE DEL DANNO – REGOLA PROPORZIONALE delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITA’
Si sottolinea l’importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO relative alle circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio di cui al punto 1.4 MODALITA’ PER CALCOLARE LA TARIFFA DI
ASSEGNAZIONE delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di
conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893
e 1894 del Codice Civile.
5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione.
Esempio di aggravamento del rischio:
ƒ Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio.
6. PREMI
Per i contratti di durata annuale il premio è annuo e ricorrente.
Per i contratti con durata poliennale il premio può essere anche unico e anticipato.
E’ possibile pagare il premio nelle modalità previste dall’Intermediario.
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6.1 Costi
Il Premio pagato è comprensivo delle spese relative all’acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. I costi contengono la remunerazione media riconosciuta da Italiana Assicurazioni all’Intermediario più la
media dell’importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto.
COSTI
Percentuale media
del premio imponibile
Importo medio in euro
Percentuale media
dei costi percepita
dall’intermediario
Importo medio del costo percepito
dall’intermediario
61,97%
€ 626,715
89,17%
€ 558,84
AVVERTENZA:
Qualora la polizza sia connessa ad un contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento di quest’ultimo la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Nelle Condizioni Generali di Assicurazione al punto 2.4 ESTINZIONE ANTICIPATA è indicato il
metodo di restituzione del premio per le singole garanzie danni.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato stesso, la Compagnia fornisce la copertura assicurativa
fino alla scadenza contrattuale (qualora richiesto, a favore del nuovo beneficiario designato).
7. RIVALSE
AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.
8. DIRITTO DI RECESSO
AVVERTENZA: l’Assicurato può recedere dal contratto di durata pluriennale entro 60 giorni prima
di ogni scadenza anniversaria alle modalità di cui al punto 2.2 RINNOVO DEL CONTRATTODISDETTA delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra
le Parti, la Società ha la facoltà di far cessare la garanzia alle modalità di cui al punto 2.3
RECESSO IN CASO DI SINISTRO delle Condizioni Generali di Assicurazione.
9. TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri
diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
11. REGIME FISCALE
- per le garanzie relative alla Sezione Danni si applica l’aliquota d’imposta del 13,50%;
- per la sezione Infortuni si applica l’aliquota d’imposta del 2,50%.
C.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12 SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA: le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro
l’Assicurato deve provvedere, in base alla tipologia del danno, a darne avviso al Contact Center e
sporgere denuncia scritta alle Autorità competenti.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti al punto 3.6
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO, al punto 6.7 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI IN
CASO DI SINISTRO ed e al punto 1.2 CONTACT CENTER SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
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13. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M.U. Traiano, 18 – 20149 Milano, Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 20.00), fax 02.3971.7802, e-mail [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet www.isvap.it, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando reclamo all’ISVAP con
la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.
14. ARBITRATO
AVVERTENZA: Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto
l’arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Qualora sia previsto l’arbitrato, il luogo di svolgimento è la città dell’Istituto di medicina legale
più vicina all’Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
GLOSSARIO
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione è il seguente:
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
AUTONOLEGGIO A BREVE TERMINE
Noleggio dell’autovettura per periodi inferiori a 6 mesi.
CENTRI CONVENZIONATI
Le carrozzerie, le officine meccaniche e le Concessionarie che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con la
Società o Top Class, agente di Italiana Assicurazioni S.p.A..
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente/Assicurato nonché quelli necessari alla gestione del
contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente/Assicurato, i dati identificativi del veicolo assicurato.
CONCESSIONARIA CONVENZIONATA
La Concessionaria che ha sottoscritto specifica convenzione con Top Class, agente di Italiana Assicurazioni
S.p.A..
CONDUCENTE
La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del Proprietario/Locatario.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione.
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DANNO PARZIALE
Danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo.
DANNO TOTALE
Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento
rientrante nelle garanzie di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore del veicolo.
FRANCHIGIA
Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LOCATARIO
L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione.
MODULO DI ADESIONE
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente/Assicurato, i dati identificativi del veicolo e il tipo di copertura richiesta. Tale documento, sottoscritto dal cliente, viene utilizzato dalla Società per l'emissione del Certificato di Assicurazione
PARTI
Il Contraente e la Società.
POLIZZA
I documenti che provano il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
RELITTO
Veicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo.
RESIDENZA
Luogo in cui il Proprietario/Locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.
RIMPIAZZO
Veicolo nuovo: sostituzione - a cura della Concessionaria Convenzionata del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo o usato.
Veicolo usato: sostituzione - a cura della Concessionaria Convenzionata del veicolo rubato, rapinato o distrutto
con altro veicolo nuovo od usato.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
Italiana Assicurazioni S.p.A..
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VEICOLO
L’autovettura o l’autocarro di peso a pieno carico fino a 35 quintali oggetto dell’Assicurazione.
Si considerano parte integrante del veicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli
optional/accessori incorporati o fissi (compresi i fonoaudiovisivi e l’impianto antifurto) installati direttamente
dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.
VEICOLI AD ALTO RISCHIO
Veicoli di marca Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Mercedes, Porsche di qualsiasi valore, nonché veicoli di altre marche purché di valore superiore a € 100.000,00.
VEICOLI A MEDIO E BASSO RISCHIO
Veicoli di tutte le marche, con esclusione di quelli ad alto rischio.
VEICOLO NUOVO
Veicolo immatricolato da non più di 180 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà.
La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non vengono considerate passaggio di
proprietà.
Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione e quelli per i quali è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione.
VEICOLO USATO
Veicolo immatricolato da più di 180 giorni o che ha subito più passaggi di proprietà, senza tener conto della
prima immatricolazione alla Concessionaria, o fuori produzione oppure quello per il quale è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione.
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Legale Rappresentante
Sergio Finesso
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PROGRAMMA “NEXT”
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Mod. 1011 NX ed. 12/2010
Condizioni Generali di Assicurazione
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Gentile Cliente,
il programma NEXT è un Servizio di Mobilità Permanente, realizzato da Italiana Assicurazioni S.p.A..
Questo programma assicurativo garantisce una serie di prestazioni esclusive in grado di risolvere in maniera
semplice e veloce tutti i problemi di carattere economico, burocratico e di mobilità normalmente connessi ad
un eventuale danno al Suo veicolo, che sia di grande entità (danno totale) o di minore entità (danno parziale).
Di seguito troverà le “Informazioni relative all’Impresa” assicuratrice e tutte quelle necessarie per valutare il Programma e le condizioni che regolano la garanzia quali:
1)
le Caratteristiche della Convenzione, che riassumono i termini degli accordi intercorsi tra la Società Assicuratrice e la concessionaria convenzionata;
2)
le Condizioni Generali, che regolano la struttura generale del contratto;
3)
le Sezioni: Danni - Infortuni del Conducente, che descrivono le garanzie assicurative e ne indicano la portata.
Per ottenere dal Programma sempre il massimo delle prestazioni, La invitiamo a leggere con molta attenzione i
punti sottoindicati:
• 2.1 - “Estensione territoriale”, che precisa quali siano i Paesi dove è operante la garanzia;
• 3.4 - 6.5 - “Danni esclusi” e "Esclusioni - Riduzione di indennizzo", che riportano i casi in cui il programma non è operante;
• 3.5 - “Scoperti e franchigie”, che dettaglia i casi in cui il danno potrebbe non esserle rimborsato integralmente;
• 3.10 - “Liquidazione del danno – regola proporzionale”, che chiarisce come avviene la liquidazione nel
caso sia stato assicurato un valore inferiore a quello previsto oppure pagato alla Società un
premio inferiore a quello dovuto;
• 4.2 - “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” che, con il rimando ad alcuni specifici articoli
del Codice Civile, vuole sensibilizzare l’Assicurato sulle dichiarazioni dallo stesso rilasciate, dichiarazioni in base alle quali è stato emesso il Certificato di Assicurazione e calcolato il relativo
premio.
• 5.2 - “Vincolo” che, quando presente, specifica che la polizza è vincolata e che non può essere rescissa senza il consenso espresso della Società finanziaria che ha concesso il leasing/finanziamento
del veicolo.
Condizioni Generali di Assicurazione
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In appendice alle presenti Condizioni di Assicurazione è stato riportato:
a) un breve compendio di avvertenze e suggerimenti per evitare il furto del Suo veicolo “Sono sicuro che
le mie chiavi sono al sicuro?”
b) la “Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003”
c) il Modulo di Adesione Mod. 1009 NX
Le precisiamo infine che il Fascicolo informativo mod. 1011 NX ed. 12/2010 è comprensivo
dell’Informativa Privacy ed è parte integrante il modello:
ƒ
Mod. 1010 NX – Certificato di Assicurazione
Condizioni Generali di Assicurazione
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SOMMARIO
CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE
5
1.1
1.2
1.3
1.4
5
6
6
6
OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE PRESTABILI
CONTACT CENTER
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
MODALITA’ PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE
CONDIZIONI GENERALI
7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
7
7
7
7
7
7
7
ESTENSIONE TERRITORIALE
RINNOVO DEL CONTRATTO - DISDETTA
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
ESTINZIONE ANTICIPATA
IMPOSTE E TASSE
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SINISTRO
SEZIONE I - DANNI
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
8
DANNI MATERIALI E DIRETTI
DANNI INDIRETTI
VALORE ASSICURATO
DANNI ESCLUSI
SCOPERTI E FRANCHIGIE
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
DETERMINAZIONE DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO
PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
RELITTI
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
4.1
4.2
4.3
4.4
8
9
9
10
10
11
12
12
13
14
14
14
14
15
VARIAZIONE DELLA SEDE DEL LOCATARIO
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
15
15
15
15
CONDIZIONI PARTICOLARI
15
5.1
5.2
15
16
VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE
VINCOLO A FAVORE DI ISTITUTO FINANZIATORE
SEZIONE II - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
RISCHI ASSICURATI
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
MORTE
INVALIDITÀ PERMANENTE
ESCLUSIONI - RIDUZIONE DI INDENNIZZO
LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI
DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
MODULO DI ADESIONE – mod. 1009 NX
Condizioni Generali di Assicurazione
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17
18
18
20
22
27
DEFINIZIONI (sono riportate a pagg. 9-10-11 della Nota Informativa contenuta nel presente Fascicolo ed
evidenziate in carattere corsivo nelle Condizioni Generali di Assicurazione)
CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
1.1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE PRESTABILI
La Società si impegna ad assicurare:
a)
tutti i veicoli di nuova immatricolazione:
‰ venduti dalla Concessionaria Convenzionata, anche nel caso in cui la fattura al cliente venga emessa da altra concessionaria;
‰ che siano equipaggiati con antifurto immobilizzatore di serie installato dalla Casa costruttrice;
b)
tutti i veicoli, compresi quelli precedentemente intestati alle Concessionarie (auto "DEMO"), per i quali
non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione:
‰ venduti o assistiti dalla Concessionaria Convenzionata, che al momento della richiesta di copertura
siano regolarmente circolanti, in normale stato di uso, e privi di danni indennizzabili secondo le sottodescritte garanzie;
‰ che siano equipaggiati con antifurto immobilizzatore di serie installato dalla Casa costruttrice;
‰ che abbiano un valore assicurato non inferiore a Euro 4.000,00.
Non sono assicurabili i veicoli intestati o locati ad aziende di autonoleggio a breve termine senza
conducente .
Non sono inoltre assicurabili i veicoli ad alto rischio immatricolati nelle province di BA – BR - CE –
FG - NA – SA – TA che non siano equipaggiati con antifurto satellitare autorizzato.
I prodotti assicurativi disponibili sono i seguenti:
PRODOTTO PROMO – GARANZIA PRESTATA PER SOLI DANNI TOTALI A SEGUITO DI:
3.1.A Furto e Rapina
3.1.B Incendio
PRODOTTO PROMO PLUS – GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
3.1.C Furto e Rapina
3.1.D Incendio
3.1.E Eventi Sociopolitici
3.1.F Atti Vandalici
3.1.G Calamita’ Naturali
3.1.H Cristalli
Il prodotto Promo e il prodotto Promo Plus sono utilizzabili solo per i modelli venduti all’interno di specifiche
campagne promosse dalla Concessionaria Convenzionata.
PRODOTTO A – GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
3.1.C Furto e Rapina
3.1.D Incendio
3.1.E Eventi Sociopolitici
PRODOTTO B – GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
3.1.C Furto e Rapina
3.1.D Incendio
3.1.E Eventi Sociopolitici
3.1.F Atti Vandalici
3.1.G Calamita’ Naturali
3.1.H Cristalli
Condizioni Generali di Assicurazione
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PRODOTTO C – GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
3.1.C Furto e Rapina
3.1.D Incendio
3.1.E Eventi Sociopolitici
3.1.F Atti Vandalici
3.1.G Calamita’ Naturali
3.1.H Cristalli
3.1.I Kasko
SEZIONE II Infortuni del Conducente
PRODOTTO D – GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:
3.1.C Furto e Rapina
3.1.D Incendio
3.1.E Eventi Sociopolitici
3.1.F Atti Vandalici
3.1.G Calamita’ Naturali
3.1.H Cristalli
3.1.L Collision
SEZIONE II Infortuni del Conducente
1.2
CONTACT CENTER
La gestione e la consulenza del Programma avviene tramite un Contact Center, per i seguenti servizi:
SERVIZIO DI CONSULENZA «ON LINE»
Numero Verde 800. 901.191
per ogni eventuale informazione sui contenuti del programma, in funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30 ed il sabato dalle 9.00 alle ore 13.00;
SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI
Numero Verde 800.046.300
per la denuncia di sinistri relativi alle garanzie di cui alla SEZIONE I – DANNI, SEZIONE II – INFORTUNI DEL
CONDUCENTE in funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00
alle ore 18.00, il sabato dalle ore 9.00 alle 12.30.
La denuncia di sinistro deve essere fatta entro tre giorni dalla data d'accadimento dell'evento
dannoso o da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza; il Contact Center si occuperà
poi della gestione e dello smistamento celere delle pratiche, limitando le incombenze burocratiche a carico del
Contraente/Assicurato al minimo indispensabile.
1.3
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
La garanzia prestata per ogni veicolo decorre e scade nelle ore e nei giorni indicati nel Certificato di Assicurazione, quando sia stato regolarmente effettuato il pagamento del premio secondo le modalità indicate nel Fax
di copertura.
1.4
MODALITA’ PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE
Per rilevare la fascia tariffaria alla quale il veicolo è assoggettato, si dovrà fare riferimento alla provincia di residenza o sede legale del Proprietario/Locatario del veicolo ed al valore del veicolo stesso.
Condizioni Generali di Assicurazione
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CONDIZIONI GENERALI
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
2.1
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è valida per sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del
Vaticano, Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché sul territorio
della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti
i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde.
2.2
RINNOVO DEL CONTRATTO - DISDETTA
L'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno e così di seguito, salvo
disdetta comunicata mediante lettera raccomandata, spedita alla Società almeno un mese prima della scadenza.
Il contratto di durata pluriennale potrà essere risolto dall’Assicurato mediante disdetta a mezzo lettera raccomandata inviata almeno 60 giorni prima di ogni scadenza anniversaria.
La Società, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà il premio, al netto delle imposte, relativo
alle restanti annualità; l’entità del rimborso sarà proporzionale al valore assicurato indicato nella tabella di cui
al punto 3.8 sub 1.
2.3
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ha la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, tenendo a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.
Tale facoltà non sarà esercitata nei confronti di Contraenti qualificabili come «consumatori», intendendosi per
tali le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.
2.4
ESTINZIONE ANTICIPATA
Qualora la polizza sia connessa ad un contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento di quest’ultimo, il Contraente/Assicurato richiederà alla Società la cessazione delle garanzie e la stessa
Società rimborserà al Contraente/Assicurato il premio pagato non goduto al netto delle imposte relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
L’importo da rimborsare verrà calcolato per il premio puro (premio al netto di imposte e dei costi a carico
dell’Assicurato) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del
capitale assicurato residuo (tabella di cui al punto 3.8); per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno
mancanti alla scadenza della copertura.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato stesso, la Compagnia fornisce la copertura assicurativa
fino alla scadenza contrattuale (qualora richiesto, a favore del nuovo beneficiario designato).
2.5
IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed
agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
2.6
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.
2.7
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SINISTRO
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, la polizza cessa la sua operatività ed il premio residuo resta acquisito dalle Società, essendosi la copertura assicurativa estinta con la liquidazione del danno.
Qualora il premio pagato al perfezionamento del contratto riguardasse più annualità, si procederà al rimborso
del premio pagato e non goduto, al netto dei tributi erariali, relativo alle annualità successive a quella del sinistro in proporzione al valore assicurato individuato nelle relative tabelle delle quali al punto 3.8 sub 1.
L’emissione di nuova assicurazione su altro veicolo dovrà essere espressamente autorizzata dal Contact
Center.
Condizioni Generali di Assicurazione
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SEZIONE I - DANNI
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
COSA ASSICURA
3.1
DANNI MATERIALI E DIRETTI
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo indicato nel Fax di Copertura e nel Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie previste
dal programma richiamato nel Certificato di Assicurazione.
Le garanzie possono essere:
A) FURTO TOTALE
Furto o rapina del veicolo.
La garanzia è limitata al solo danno totale ed è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.
B) INCENDIO TOTALE
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.
La garanzia è limitata al solo danno totale.
C) FURTO
Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.
Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio
o altri oggetti trovantisi sul veicolo.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente
chiuso a chiave.
D) INCENDIO
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta
del fulmine.
La Società tiene inoltre indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale,
interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di €
155.000,00 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall’incendio, fumo, esplosione o scoppio
del veicolo non in circolazione:
‰ a cose di terzi (RICORSO TERZI);
‰ al locale, utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato
(RISCHIO LOCATIVO).
E) EVENTI SOCIOPOLITICI
Tumulti popolari, scioperi, sommosse.
F) ATTI VANDALICI
Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
G) CALAMITA’ NATURALI
Trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta
della grandine o della neve ed altre calamità naturali.
H) CRISTALLI
Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo.
Condizioni Generali di Assicurazione
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La Società rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per la sostituzione degli stessi fino alla
concorrenza del 5% del valore assicurato al momento del sinistro (determinata secondo i criteri di cui al punto 3.8 sub. 1), per anno.
I)
KASKO
Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
L) COLLISION
Urto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione.
3.2 DANNI INDIRETTI
La Società, in caso di danno totale, indennizzabile ai sensi di polizza, si impegna altresì a pagare
le spese per la fornitura all’Assicurato di un’auto sostitutiva per un periodo non superiore a 60
giorni.
Tale impegno:
- è subordinato alla sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, della proposta di riacquisto di un
altro veicolo e non vale per le autovetture intestate alle Concessionarie (Auto Demo);
- cessa in ogni caso con la consegna del nuovo veicolo.
Il costo per l’eventuale utilizzo oltre il periodo di cui sopra resta a carico dell’Assicurato che dovrà versare direttamente al Concessionario l’eccedenza di spesa.
L’auto sostitutiva, verrà reperita a cura del Concessionario convenzionato o, in caso di rimpiazzo effettuato da
altro concessionario convenzionato, da quest’ultimo.
La Società concorderà con il Concessionario e l‘Assicurato le modalità ed i tempi per la consegna ed il ritiro
dell’auto sostitutiva.
Qualora durante la fase istruttoria del sinistro emergessero elementi tali da comportare la reiezione del risarcimento relativo al danno diretto al veicolo, la Società procederà ugualmente alla
liquidazione dell’auto sostitutiva alla Concessionaria per il periodo intercorrente tra la data di
consegna della stessa all’Assicurato e la data della reiezione, riservandosi la facoltà di rivalersi su
quest’ultimo per l’importo pagato.
La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura, in alternativa o a titolo
di compensazione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o
negligenza dell'Assicurato.
COME ASSICURA
3.3
VALORE ASSICURATO
Il valore assicurato deve corrispondere:
1. per i veicoli nuovi
• al prezzo di listino in vigore all’atto dell’immatricolazione, riferito al veicolo ed agli accessori, indicato nella fattura di vendita emessa al Cliente senza tenere conto di sconti,
incentivazioni o facilitazioni commerciali di alcun genere, oltre al costo della messa su
strada indicato nella medesima fattura
oppure, in alternativa
• al prezzo di fattura pagato dal Cliente
2. per i veicoli usati
• al valore di riferimento indicato da “Quattroruote” – quotazioni usato -, oppure, se non
disponibile, alla quotazione Eurotax Giallo, in entrambi i casi con il massimo aumento
del 10%
oppure, in alternativa
Condizioni Generali di Assicurazione
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•
al prezzo di fattura pagato dal Cliente nel caso il limite di cui sopra non sia sufficiente
(in questo caso però l’assunzione è subordinata al benestare del Contact Center).
Il valore da considerare come assicurato, sia per i veicoli nuovi che per gli usati, deve essere
comprensivo di IVA, tranne nel caso in cui detta imposta possa essere recuperata da parte del
proprietario (o, in caso di leasing, da parte del locatario).
COSA NON ASSICURA
3.4
DANNI ESCLUSI
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi,
salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI e /o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
6. dolo dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
7. colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko o Collision), se
prevista.
Relativamente alle garanzie Kasko e Collision, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:
8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in
violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato
l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre
mesi dalla data del sinistro;
10. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione «fuori
strada»;
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro
danno indennizzabile.
Sono inoltre esclusi, relativamente alla garanzia RICORSO TERZI, i danni:
14. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal conducente o dal proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge;
15. da inquinamento o da contaminazione.
3.5
SCOPERTI E FRANCHIGIE
3.5.1 DANNO TOTALE
L’entità degli scoperti, meglio dettagliati nelle tabelle sottostanti, è correlata alla modalità di liquidazione (con rimpiazzo o senza rimpiazzo) scelta dall’Assicurato, alla provincia di residenza
dell’Assicurato e alla Categoria di Rischio del veicolo (MEDIO E BASSO RISCHIO oppure ALTO
RISCHIO).
1. Prodotto PROMO, di cui al punto 1.1:
- la liquidazione verrà effettuata previa deduzione dello scoperto riportato nella tabella seguente
Condizioni Generali di Assicurazione
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Province di:
BA – BR – CE – FG –
NA – SA - TA
25%
30%
Modalità di liquidazione del danno
CON rimpiazzo
SENZA rimpiazzo
Province di:
AV – BN – KR – LE – MT
– RC - VV
10%
15%
Restanti province
Nessuno scoperto
10%
2. Prodotti PROMO PLUS – A – B - C e D, di cui al punto 1.1:
- la liquidazione verrà effettuata previa deduzione dello scoperto riportato nella tabella seguente
Modalità di liquidazione del danno
Categoria di rischio del veicolo
CON rimpiazzo
ALTO
MEDIO e BASSO
ALTO rischio
MEDIO e BASSO
SENZA rimpiazzo
Province di:
BA – BR – CE –
FG – NA – SA TA
25%
15%
30%
20%
Province di:
AV – BN – KR –
LE – MT – RC VV
20%
10%
25%
15%
Restanti province
10%
Nessuno scoperto
20%
10%
3.5.2 DANNO PARZIALE
la liquidazione verrà effettuata all’Assicurato previa applicazione:
1. per riparazioni effettuate presso la Concessionaria Convenzionata o un Centro Convenzio-
nato
di una franchigia fissa ed assoluta di € 300,00, elevata ad € 500,00 per le garanzie Kasko e Collision
‰
2. per riparazioni effettuate presso altre Carrozzerie/Officine meccaniche,
‰ di uno scoperto del 10% minimo € 500,00 ad eccezione dei veicoli il cui proprietario
abbia la residenza nelle province di AV - BA - BR - BN - CE - FG - LE - KR - MT – NA - RC SA - TA - VV per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto
del 15% minimo € 500,00.
I danni che interessano la garanzia Cristalli sono soggetti ad una franchigia di € 100,00; tale
franchigia non verrà applicata nel caso la riparazione o sostituzione avvenga presso la Concessionaria Convenzionata o un Centro Convenzionato.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
3.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà:
a) darne avviso al Contact Center - Numero Verde 800.046.300 - entro 3 giorni da quando ne ha
avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni
nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa
l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria;
oppure:
b) relativamente ai danni furto, rapina, incendio, atti vandalici, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il numero di Certificato di Assicurazione ed il nome della Società (Italiana Assicurazioni S.p.A.); qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano
dettagliatamente elencati nella denuncia;
c) presentare, su richiesta della Società, i seguenti documenti:
Condizioni Generali di Assicurazione
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al momento della denuncia:
1
tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione;
2
copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
successivamente alla denuncia o, comunque, appena possibile:
3
Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o,
provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico
Registro Automobilistico;
4
Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo
o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico
Registro Automobilistico;
5
procura a vendere a favore di Italiana Assicurazioni S.p.A.;
6
dichiarazione sottoscritta in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l’IVA sul
veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72;
7
eventuale copia del contratto di finanziamento;
nonché, in caso di rimpiazzo:
8
copia dell’ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo, sottoscritto dall’Assicurato;
9
dichiarazione firmata dall’Assicurato di cessione del diritto all’indennizzo a favore del
Concessionario, previa eventuale autorizzazione dell’istituto vincolatario;
10 copia della fattura del nuovo veicolo;
entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile:
11 Estratto Generale Cronologico di cui al punto 3, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria;
12 Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 4, con annotazione della perdita di
possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria;
nonché, in caso di rimpiazzo:
13 copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l’immatricolazione del
nuovo veicolo.
In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti (v.
lett. b).
3.7
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata.
3.8
DETERMINAZIONE DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO
Fermo il disposto di cui al punto 3.3 – VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene
eseguita secondo i seguenti criteri:
1 ) in caso di danno totale
(a) in caso di veicolo nuovo, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di
un deprezzamento, dovuto all’età del veicolo, sulla base della seguente tabella:
Giorni trascorsi dalla prima immatricolazione alla data del sinistro
% di deprezzamento
Valore indennizzato (% del valore assicurato)
Condizioni Generali di Assicurazione
Da 1 a
365
Da 366
a 730
Da 731
a 1095
0
20%
30%
40%
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100%
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70%
60%
50%
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Da 1096 Da 1461
a 1460
a 1825
In caso di veicoli di età superiore a cinque anni, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno
successivo (365 giorni).
(b) in caso di veicolo usato, l’ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un
deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:
Giorni trascorsi dalla data di effetto della
polizza alla data del sinistro
% di deprezzamento
Valore indennizzato (% del valore assicurato)
Da 1 a
365
Da 366 Da 731 Da 1096 Da 1461
a 730 a 1095 a 1460
a 1825
0
10%
20%
30%
40%
100%
90%
80%
70%
60%
Trascorsi cinque anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato
applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni
anno successivo (365 giorni).
Per i veicoli rientranti nel programma 3 Years New il valore assicurato non subirà alcun deprezzamento per i primi 1095 giorni a partire dalla data di prima immatricolazione se trattasi di veicolo nuovo o dalla data di decorrenza della polizza se trattasi di veicolo usato.
2) in caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore
commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Il costo delle
riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto
all’età ed allo stato del veicolo, sulla base della tabella sopra riportata (punto 1 sub (a)).
Qualora la riparazione venga effettuata presso la Concessionaria Convenzionata o un Centro
Convenzionato il valore delle parti sostituite sarà calcolato senza tener conto di alcun deprezzamento, limitatamente ai veicoli immatricolati da meno di 3 anni.
La Società non risponde:
1. delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo;
2. delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso;
3. delle spese di ricovero;
4. dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.
3.9
PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
A) DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO
Qualora, a seguito di danno totale, l'Assicurato optasse per il rimpiazzo la liquidazione verrà effettuata direttamente al concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo.
L’Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare al concessionario l’importo relativo ad eventuali
scoperti (punto 3.5) o degradi (punto 3.8 sub 1).
La liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione prevista
all’Ufficio Liquidazione Danni della Società e comunque entro il giorno di immatricolazione del nuovo veicolo,
purché la predetta documentazione sia completa.
B) DANNO TOTALE SENZA RIMPIAZZO
In caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo, l’importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente
all’Assicurato.
C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO LA CONCESSIONARIA CONVENZIONATA O UN CENTRO
CONVENZIONATO
L'importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente a chi ha effettuato le riparazioni.
L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare al Centro Convenzionato o alla Concessionaria
Convenzionata l’importo relativo alla franchigia di cui al punto 3.5 – Scoperti e franchigie, se previsto, l’importo
Condizioni Generali di Assicurazione
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corrispondente alla percentuale di deprezzamento applicabile alle parti sostituite, se dovuto, nonché l’importo
relativo all’IVA qualora l’Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia
in possesso dell'intera documentazione tecnica idonea alla quantificazione del danno (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con chi ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle spese stesse;
D) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE CARROZZERIE/OFFICINE MECCANICHE
L'importo dovuto dalla Società, al netto di eventuali Scoperti e Franchigie di cui al punto 3.5, verrà pagato direttamente all'Assicurato.
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia
in possesso dell'intera documentazione tecnica idonea alla quantificazione del danno (perizia, preventivo, etc.)
e sia stato definito oppure concordato l'ammontare delle spese stesse.
3.10
LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE
La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti.
Se, al momento del sinistro:
a) il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.3, è maggiore del valore
assicurato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo
di detti valori;
b) la residenza del Proprietario/Locatario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa
applicata perciò inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Società risponde dei danni
in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuta applicare.
Nei casi sopraindicati, qualora si verifichi un danno totale, non sarà applicabile la procedura di
rimpiazzo del veicolo.
3.11
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
L’Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza,
prima che il danno sia stato accertato dalla Società.
3.12
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del veicolo sottratto, l'Assicurato e/o Contraente, se ne è a conoscenza, deve
darne immediato avviso al Contact Center, oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e
provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti. L’Assicurato è
tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione
della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo:
ƒ e non sia pervenuta, alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, (quando indennizzabili) eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
ƒ e sia già pervenuta alla Società, in data antecedente il ritrovamento, la proposta di riacquisto di altro veicolo presso la Concessionaria che sta operando il rimpiazzo del veicolo oggetto del sinistro, il veicolo ritrovato
rimarrà alla Società e sarà regolarmente effettuato il rimpiazzo. Se richiesto, la Società riconoscerà
all’Assicurato la possibilità che il veicolo ritrovato rimanga di sua proprietà, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali, solo previa espressa autorizzazione della Concessionaria.
3.13
RELITTI
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l’Assicurato dovrà produrre il certificato di
radiazione del veicolo rilasciato dal PRA, attestante la cessazione della circolazione del veicolo
assicurato per rottamazione.
Condizioni Generali di Assicurazione
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NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
4.1
VARIAZIONE DELLA SEDE DEL LOCATARIO
Il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del
veicolo. Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del
cambiamento di residenza del Proprietario/Locatario del veicolo intervenuto in corso di contratto.
Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza del Proprietario/Locatario del veicolo risultasse essere superiore a quello pagato dal
Contraente, varrà il disposto del precedente punto 3.10 - Liquidazione del danno - Regola proporzionale.
4.2
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e
1894 del Codice Civile.
4.3
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento
del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.
4.4
MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
5.1
VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE
(OPERANTE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SUL MODULO DI ADESIONE - MOD. 1009 NX)
A parziale deroga ed integrazione delle Condizioni di Assicurazione, si prende atto che sul veicolo assicurato è
stato installato un sistema antifurto satellitare.
L’Assicurato, ai fini della garanzia furto, dichiara che:
1.
è in possesso di certificato di installazione e collaudo;
2.
l’impianto è regolarmente collegato, perfettamente operante e costantemente gestito da una Centrale
Operativa;
ed inoltre:
3.
si obbliga ad inserire l’impianto ogni qualvolta il veicolo resta abbandonato od incustodito.
La mancata rispondenza dell’antifurto satellitare a quanto dichiarato dall’Assicurato o
l’inosservanza, da parte del Contraente o dell’Assicurato o di chi per esso, dell’obbligo di cui al
punto 3, od il mancato funzionamento per qualsiasi causa comporterà, in caso di sinistro,
l’applicazione di uno scoperto del 25%; tale scoperto verrà calcolato successivamente ad altri
eventuali scoperti previsti.
Condizioni Generali di Assicurazione
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5.2
VINCOLO A FAVORE DI ISTITUTO FINANZIATORE
La polizza è vincolata all’Istituto indicato sul Modulo di Adesione e riportato sul Fax di Copertura e sul Certificato di Assicurazione; la data di scadenza del Vincolo è quella indicata nei documenti succitati.
Pertanto l'Impresa si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA a:
•
non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il contratto;
•
comunicare alla Spett. Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro
15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
•
non pagare, in caso di sinistro occorso al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza
senza il consenso scritto della Spett. Vincolataria.
SEZIONE II - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a
carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
Le garanzie previste dalla presente Sezione sono sempre abbinate ai Prodotti C e D descritti al punto 1.1 della
Sez. I - Danni.
COSA ASSICURIAMO
6.1 RISCHI ASSICURATI
Italiana Assicurazioni S.p.A., assicura il conducente, non a titolo professionale, del veicolo descritto nel Fax di
Copertura e nel Certificato di Assicurazione contro gli infortuni subiti durante e in conseguenza della circolazione; la garanzia vale anche per gli infortuni occorsi durante la riparazione del mezzo e le relative operazioni di
controllo necessarie per riprendere la marcia. La garanzia vale a condizione che l’autovettura circoli con il consenso del Contraente e che il conducente sia in possesso della prescritta abilitazione e degli altri requisiti stabiliti dalle legge.
6.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento
dell'infortunio l'Assicurato non è esente da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine, sono
indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio
avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione
del grado di invalidità permanente, le percentuali di cui al punto 6.4 sono diminuite tenendo conto del grado di
invalidità preesistente.
CASI ASSICURATI
6.3 MORTE
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel
quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma di euro 50.000,00 agli eredi legittimi o testamentari.
L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo L’Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia maggiore.
6.4 INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente constatabile entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquida l'indennizzo secondo il grado di invalidità valutata con le per-
Condizioni Generali di Assicurazione
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centuali contenute nelle Tabelle INAIL (allegato n.1 al DPR 30.6.1965 n.1124) su una somma assicurata di Euro 50.000,00.
Se l’invalidità permanente accertata è di grado non superiore al 4% della totale, non viene liquidato alcun indennizzo; se è superiore al 4% della totale, l’indennizzo viene corrisposto solo per la
parte eccedente la franchigia di cui sopra; se è superiore al 15% della totale, l’indennizzo viene liquidato senza franchigia, applicando quindi la percentuale di invalidità permanente alla somma
assicurata.
La somma assicurata di euro 50.000,00 viene corrisposta per intero nel caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, il grado di invalidità è stabilito con
addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite del 100%.
Nei casi di invalidità non previsti nella tabella, si procederà alla stima del grado d'invalidità valutando la diminuzione della capacità dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo. Il diritto
all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli
eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite, dopo che
l’indennizzo per invalidità permanente sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga alle persone indicate al punto 6.3 l’importo liquidato o offerto.
COSA NON ASSICURIAMO
6.5 ESCLUSIONI - RIDUZIONE DI INDENNIZZO
Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni:
- sofferti in conseguenza di azioni delittuose dell’Assicurato, anche solo tentate, nonché di partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana né per legittima difesa;
- sofferti in occasioni di guerre, insurrezioni;
- che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure
di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati da stato di ubriachezza;
- verificatisi durante la partecipazione a corse, gare (salvo quelle di pura regolarità) e relative
prove o allenamenti;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe, uragani.
La garanzia non è valida quando il conducente si trovi alla guida del veicolo descritto in polizza in
qualità di autista di professione.
Nei confronti delle persone che risultino colpite da apoplessia o infarto o affette da epilessia, diabete, emofilia, leucemia o altre infermità permanenti giudicabili gravi dal buon padre di famiglia,
la garanzia è operante per i soli casi di morte e invalidità permanente, con riduzione
dell’indennizzo al 50%, restando confermati i criteri di indennizzabilità stabiliti al punto 6.2.
6.6 LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI
La garanzia vale per le persone che non abbiano superato i 75 anni. La garanzia non vale per le
persone affette da infermità mentali, tossicodipendenze, alcoolismo, paralisi, delirium tremens,
sindrome di immunodeficienza acquista (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
6.7 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato, in caso di sinistro, dovrà:
darne avviso al Contact Center – numero verde 800.046.300 – entro 3 giorni dalla data del sinistro precisando data, luogo, cause e modalità dell’evento. L’operatore fornirà tutte le informazioni del caso e richiederà la documentazione necessaria;
Le spese dei certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
Condizioni Generali di Assicurazione
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6.8 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sulla pertinenza o durata delle cure mediche, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 6.2, possono - su accordo delle
Parti - essere demandate per iscritto, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Consiglio
dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico
risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino alla residenza dell'infortunato. Ciascuna delle
Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e
competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità,
l’accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il
Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni dei Collegio medico sono prese a
maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano
fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati
delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
6.9 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 Cod. Civ. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Condizioni Generali di Assicurazione
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APPENDICE
“SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?”
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
MODULO DI ADESIONE mod. 1009 NX
Condizioni Generali di Assicurazione
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SONO SICURO CHE LE MIE CHIAVI SONO AL SICURO?
Ovvero, Lei sa che buona parte dei furti d’auto sono commessi utilizzando le chiavi originali? Detto questo, sa dove sono esattamente, in questo momento, tutte le chiavi della Sua automobile?
In Italia ogni due minuti viene rubata un'auto, infatti ogni anno avvengono circa 300 mila furti (822 al giorno,
34 all’ora), e nonostante ciò a volte noi automobilisti siamo veramente strani: usiamo la massima cura o cautela per la carta di credito e per il bancomat, per non parlare dell’autoradio, e siamo poi estremamente negligenti nei confronti delle chiavi della nostra autovettura, che probabilmente valgono assai più del limite di spesa previsto dalle nostre carte di credito, essendo oltretutto utilizzabili in modo assai più semplice ed immediato.
Quante volte infatti le lasciamo incustodite, o a portata di mano di altre persone?
Qualche esempio? Chi di noi non lascia le chiavi dell’automobile:
‰ nella giacca o nel cappotto appesi incustoditi al ristorante;
‰ nella borsa della palestra o del tennis, lasciata negli spogliatoi;
‰ appoggiate al banco del bar, o sul tavolinetto della stanza d’albergo;
‰ in giro per la casa, specie in nostra assenza, o magari sul mobiletto vicino alla porta d’ingresso;
‰ in un cassetto dell’ufficio (specie quelle di scorta);
‰ addirittura in macchina, tra i documenti, come succede spesso per la famigerata “chiave di riserva”,
e comunque, in questo momento, quanti di noi sanno esattamente dove sono tutte le chiavi originali consegnateci con l’autovettura?
Parliamoci chiaro, le chiavi smarrite o incustodite sono assegni al portatore, di valore uguale a quello della nostra auto; e se per carta di credito con una semplice denuncia si risolvono le cose e nessuno può più approfittarsene, chi lo spiega poi “all’assicurazione” che abbiamo realmente perso quelle chiavi che non potremo consegnare per la liquidazione?
E’ proprio per questo, per tutelare Lei e la Sua auto, che le richiediamo solo poche e semplici accortezze:
1. al momento della consegna della vettura controllare il funzionamento delle chiavi assieme al venditore;
2. nel caso di furto o smarrimento di una chiave:
‰ recarsi al più presto presso un ufficio di Autorità Giudiziaria per fare la denuncia del furto/smarrimento, e contestualmente dare comunicazione al numero verde 800 046300 della
Contact Center;
‰ recarsi immediatamente presso una Concessionaria della Casa Automobilistica dove verranno
presi i provvedimenti del caso, sostituendo le serrature, oppure il blocchetto di avviamento, oppure semplicemente variando i codici dell’immobilizer.
In ogni caso il Contact Center (numero verde 800.901.191) è a disposizione per informazioni e chiarimenti.
Non è poi molto ciò che Le chiediamo, semplicemente di non aspettare per “bloccare” la chiave perduta, esattamente ciò che farebbe con la Sua carta di credito.
Adesso provi a pensare a quante volte può aver lasciato incustodite le chiavi della Sua auto e si compiaccia
della fortuna avuta.
Ma non è tutto; già che siamo in argomento Le raccontiamo quali sono le tecniche e gli espedienti maggiormente in voga tra i ladri d’auto; alcuni consigli le sembreranno banali o scontati, ma ogni giorno decine d’auto
vengono rubate nei modi sotto descritti.
Tamponamento: è una tecnica molto usata in autostrada, messa in atto da almeno due ladri che tamponano
la macchina del malcapitato, che si accosta appena possibile e scende per constatare i danni e per il rituale
scambio dei dati. A questo punto possono avvenire due cose: o la rapina, con espressa minaccia quindi sul
malcapitato, o il furto con destrezza, che avviene generalmente mentre si redigono le denuncie magari appog-
Condizioni Generali di Assicurazione
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giati al cofano della macchina investitrice, che generalmente rimane sul “luogo del delitto”
anch’essa rubata, ma di valore assai modesto.
in quanto
Chiave nel cruscotto: anche se sembra impossibile, è una tipologia di furto frequentissima. Il ladro segue la
sua preda ed attende che, anche solo per un momento, lei abbandoni l’auto con la chiave inserita (per prendere il giornale “al volo”, per scaricare qualcosa dal portellone, dal benzinaio, all’autolavaggio, nel cortile di casa
o dell’azienda, in garage).
C’è un semplice rimedio: non abbandonare mai l’auto con le chiavi inserite nel cruscotto, neanche se sotto
controllo “a vista” o in garage.
Attenzione in particolar modo ai distributori di benzina self service: spesso sono “presidiati” da personaggi che
non attendono altro che andiate a pagare alla cassa lasciando le chiavi nell’auto.
Rapina: reato di ben maggiore gravità (c’è violenza sulla persona, e spesso purtroppo a mano armata), nel
qual caso, purtroppo, c’è ben poco da fare, se non consegnare tranquillamente quanto richiesto. Spesso avviene durante le soste dell’auto. E’ buona abitudine, inoltre, specie in città, girare con i vetri ben chiusi ed eventualmente chiudere le sicure.
Scippo/Furto con destrezza delle chiavi: è sicuramente la tecnica più in voga, perché non obbliga a scassi o a reati sulla persona di particolare gravità. I ladri adocchiano l’autovettura, seguono il proprietario della
macchina da quando la parcheggia, osservano dove e come custodisce le chiavi, e cercano di impadronirsene
con le classiche tecniche di borseggio (se custodite in tasca), con lo scippo (se riposte in una borsetta o nella
“ventiquattrore”), o semplicemente aspettando che vengano lasciate incustodite ed a portata di mano (in ufficio, in casa, etc.); provate a pensare quante volte è successo, al di fuori della vostra abitazione, di non ricordarvi dove avevate messo le chiavi della macchina…
Quindi attenzione: quando in seguito al furto non riconsegniamo tutte le chiavi relative alla vettura rubata e si
ravvisa una nostra negligenza nella custodia delle stesse, potremmo avere grossi problemi in sede di risarcimento da parte della compagnia di assicurazioni.
Condizioni Generali di Assicurazione
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) - Al fine di valutare l’adeguatezza, in
conformità a quanto previsto dall’art. 52 Regolamento Isvap 5/2006, dei servizi e/o dei prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti di assicurazione, ovvero al fine
di poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o
presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative
dell’assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi
derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato. Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili (4) ed alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell’ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati dalla Direzione Sinistri di Gruppo di Reale Mutua Assicurazioni per le Società del Gruppo Reale Mutua quali autonome titolari per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i
dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo
o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti,
le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi
della nostra Società. Riguardo alla valutazione delle Sue esigenze assicurative (art. 52 Reg. Isvap 5/2006), il
conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di rispondere e il mancato consenso al trattamento comprometterà l’attività di valutazione delle Sue esigenze assicurative.
B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati (7) da Italiana Assicurazioni S.p.A. unitamente a
Top Class Srl, agente di Italiana Assicurazioni S.p.A. - contitolari del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi
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indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i
dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Sia in Italiana Assicurazioni S.p.A che in Top
Class Srl, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class Srl utilizzano soggetti di fiducia operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per loro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8);
lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
C) Diritti dell’interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i
singoli titolari di trattamento, cioè presso Italiana Assicurazioni S.p.A. e Top Class Srl o presso i soggetti sopra
indicati a cui esse li comunicano, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l’esercizio dei Suoi diritti,
nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati
o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi, per i dati trattati da
Italiana Assicurazioni S.p.A. al Servizio Clienti di Italiana Assicurazioni S.p.A. – Via Traiano n. 18 – 20149 Milano Numero Verde 800 101313 – E mail: [email protected]; per i dati trattati da Top Class Srl
Lei può rivolgersi al Responsabile della privacy – Tel. 051/4231100 Fax n. 051/4231101 E-mail:
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[email protected] oppure scrivere a Top Class Insurance Srl – Responsabile Privacy, Via Collamarini
14, 40138 Bologna.(10).
NOTE
1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio
d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione;
prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di
diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati
assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la
liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri
del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione
del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed
il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi
postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue
rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del
settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto
(CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in
Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di
Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi),; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali:UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e
dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del
lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI,
INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa
dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.;
VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet
www.italiana.it
7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni . La
cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un
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interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario,
della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
10) L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile agevolmente sul sito internet
www.italiana.it..
D) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali - Le chiediamo di esprimere
il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi
o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività
promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati
possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (*): il
consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali
soggetti.
(*) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società ( controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione
commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti in
ambito assicurativo (si può trattare anche di soggetti appositamente selezionati da parte della ns. Società che
non svolgono attività assicurativa); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e
di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente
chiedendolo al Servizio indicato in informativa o consultando il sito internet www.italiana.it.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà
alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.
Chiediamo altresì il Suo consenso al fine di permettere alla nostra Società ed ai soggetti sopra indicati di effettuare il trattamento di cui alla presente lettera D) anche per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica quali e-mail, telefax, messaggi tipo Mms (Multimedia Messaging Service), o Sms (Short Message Service) o
di altro tipo.
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MODULO DI ADESIONE – mod. 1009 NX
DA:
A:
Concessionaria_______________________________________ Cod. __________FAX n°________________
CONTACT CENTER
FAX n° 051/4231255
ASSICURANDO
Cognome, Nome / Rag. Sociale __________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________________________
CAP _____________ Comune ___________________________________________________ Provincia_______________
C.F. / P. IVA ________________________________________________ Telefono _________________________________
VETTURA
AUTO DEMO
Marca/Modello(1) ______________________________________
Data Immatricol.____________________
esclusa 
Targa __________ Valore veicolo (2) € _____________________
IVA (3) compresa
Provincia di residenza del proprietario o del locatario ___________
Veicolo nuovo
Usato
(1) Indicare Marca/modello ed il tipo di allestimento (es. Suzuki SX 1600 VVT 4WD Outdoor Line).
(2) Indicare il prezzo di listino “su strada” in vigore al momento dell’immatricolazione compresi optional originali, esclusa IPT o, in caso di usato, la quotazione “Quattroruote” riportata nel mese corrente.
(3) Barrare la dicitura che interessa; l’IVA è da escludere solo nel caso che il Cliente recuperi l’imposta.
N.B. E’ indispensabile, ai fini dell’esatta emissione della polizza, allegare al presente fax una copia della carta di circolazione.
Venditore Auto____________________________________________________________
PREMI
Il pagamento del premio è convenuto con rateazione unica. E’ possibile pagare il premio nelle modalità previste dall’Intermediario.
COPERTURA PRESCELTA
Prodotto PROMO (Campagna promossa dalla Concessionaria Convenzionata)
Prodotto PROMO PLUS (Campagna promossa dalla Concessionaria Convenzionata)
Prodotto
A
B
C
D
Opzione 3 Years New
PREMIO (determinato dal prodotto e dalla durata prescelta):
Premio unico per la durata di mesi
12
24
36
48
60
Premio per il periodo € ___________
Costi totali a carico dell’Assicurato € …..,… di cui intermediazione € ….,….
Data inizio copertura ______________________________ ore ______________
CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti se barrate)
5.1
ANTIFURTO SATELLITARE si
no
5.2
VINCOLO
si
no
se si: Leasing
Finanziamento
Società ______________________ sede legale _________________ Data scadenza vincolo _____________
Il Contraente/Assicurato è a conoscenza che la polizza verrà emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione Mod. 1011
NX ed. 12/2010 che gli sono state consegnate e che dichiara di approvare.
L’Assicurando
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare le seguenti Condizioni della Polizza Mod. 1011
NX ed. 12/2010: 3.4 e 6.5 Danni esclusi/Esclusioni - 3.6, 6.7 Obblighi in caso di sinistro/Denuncia dell’infortunio e obblighi in
caso di sinistro - 3.9 Procedure per la liquidazione del danno - 4.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - 5.1 Antifurto satellitare e 5.2 Vincolo.
L’Assicurando
Timbro/firma del Concessionario
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo mod. 1011 NX ed. 12/2010.
Nome e cognome dell'interessato (firma leggibile)
CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI
Preso atto dell'Informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 (e successive modificazioni ed integrazioni) allegata alle Condizioni
di Assicurazione Mod. 1011 NX ed. 12/2010, acconsento al trattamento da parte di Italiana Assicurazioni S.p.A e di Top Class Insurance S.r.l.,
dei dati personali che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere ed alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate alla lettera A) nota (6) della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui alla
lettera A) della medesima informativa o obbligatori per legge.
Nome e cognome dell'interessato (firma leggibile)
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Luogo e data
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