730, Unico 2014 e Studi di settore
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730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Scadenze La messa in liquidazione è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo periodo di crisi. Con la messa in liquidazione si apre un periodo finalizzato alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo. In questo caso, ai sensi dell'articolo 5 comma 1, del D.P.R. 322/98 il liquidatore ha i seguenti obblighi: 9 presentazione della dichiarazione relativa alla frazione d'anno compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si hanno gli effetti civilistici dello scioglimento, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data; 9 presentazione della dichiarazione relativa al risultato finale complessivo del periodo di liquidazione, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura della procedura o, se prescritto, al deposito del bilancio finale; 9 ove, tra le due precedenti, sia intervenuta la chiusura di uno o più periodi d'imposta, presentazione dei relativi modelli, nel termine ordinario di nove mesi dalla chiusura. Premessa Per la liquidazione di società, indicazioni sui tempi di presentazione delle dichiarazioni vengono date dall’art. 5 comma 1, D.P.R. n. 322/1998. L’articolo in questione, come da ultimo modificato dal D.L. n. 16/2012 (c.d. “Semplificazioni fiscali”), entrato in vigore a decorrere dal 2 marzo 2012, prevede che: → “il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale presenta [...] la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 1972, n. 633, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto in via telematica”. Di conseguenza, per le società in liquidazione, la dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione va presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento ex artt. 2484 e 2485, C.c. PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI Il liquidatore o in sua mancanza il rappresentante legale deve presentare due dichiarazioni: 9 la prima, attiene al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di iscrizione al Registro delle Imprese della liquidazione; 9 la seconda riguarda il periodo compreso tra quest’ultima data e la chiusura della liquidazione. TERMINE DI PRESENTAZIONE: ultimo giorno del nono mese In seguito alle modifiche apportate dal D.L. n. 16/2012 al citato disposto normativo, in generale il termine di decorrenza dei nove mesi non è più rappresentato dalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione, bensì: - dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa; - in caso di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci, dalla data di iscrizione della relativa delibera. Si determina pertanto un allineamento tra il momento di decorrenza degli effetti fiscali e civili della messa in liquidazione. Revoca della liquidazione L’articolo 2 comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il nuovo comma 3bis all’articolo 5, D.P.R. n. 322/1998: → “3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell’articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione”. In sostanza, la nuova disposizione prevede che in caso di revoca della liquidazione, se i relativi effetti si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo “ante e post liquidazione”. Restano comunque fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate prima della revoca, salvo il caso in cui la stessa abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione. Liquidazione che si prolunga oltre il periodo di imposta Nel caso in cui la liquidazione si prolunghi oltre il periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la liquidazione, il liquidatore deve procedere con delle ulteriori dichiarazioni, così come previsto dal terzo comma dell’articolo 5, D.P.R. n. 322/1998: → “Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo di imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate nei termini stabiliti dall’articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d’imposta”. Con riferimento alla liquidazione che si protrae oltre il periodo d’imposta in cui la stessa ha avuto inizio ma per meno di 5 esercizi (3 per le società di persone/ditte individuali) l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 6.7.2010, n. 66/E ha chiarito l’esatta interpretazione del citato art. 5, precisando che in tali casi è necessario presentare: 9 una dichiarazione relativa alla frazione compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa in liquidazione (data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento); 9 le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta “intermedi” durante i quali perdura la liquidazione; 9 una dichiarazione relativa all’intero periodo di liquidazione in base al bilancio finale, nel periodo d’imposta in cui la liquidazione si conclude. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In merito al periodo d’imposta in cui la liquidazione viene chiusa, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di chiusura della liquidazione “non costituisca un autonomo “periodo d’imposta successivo”, rispetto al quale il liquidatore deve presentare la dichiarazione dei redditi, liquidando provvisoriamente l’imposta sul risultato del periodo”. L’autonoma determinazione del reddito “provvisoria” prevista dal citato art. 5 per i periodi in cui la liquidazione è in atto, va riferita “ai soli esercizi provvisori conclusi, antecedenti quello nel corso del quale la liquidazione ha termine”, con la conseguenza che: Ö “il reddito prodotto nella frazione di periodo antecedente la chiusura della liquidazione è ... assorbito dal risultato che emerge dal bilancio finale di liquidazione e conseguentemente anche l’imposta ad esso relativa va liquidata sulla base del risultato finale, tenendo conto anche delle eventuali poste di conguaglio.” Quanto sopra trova applicazione ai fini delle imposte dirette nel caso in cui la liquidazione abbia una durata non superiore a 5 esercizi. Infatti, con riferimento alle imposte dirette in caso di liquidazione di durata superiore a 5 esercizi, all’IRAP e all’IVA ciascun periodo d’imposta successivo a quello di messa in liquidazione è considerato un autonomo periodo da liquidare e dichiarare in via definitiva. ESEMPIO Liquidazione con durata non superiore a 5 esercizi - Dichiarazione dei redditi per società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Dichiarazione finale definitiva intero periodo liquidazione Data iscrizione della liquidazione al Registro Imprese 01/01/…. 05/10/…. Dichiarazione definitiva frazione esercizio ante liquidazione Liquidazione iniziata nel 2013 e che prosegue nel 2014 Chiusura liquidazione 31/12/…. Dichiarazione intermedia provvisoria frazione esercizio post liquidazione 31/12/…. Dichiarazione intermedia provvisoria 20/03/…. Nessuna dichiarazione intermedia Un caso che si può presentare frequentemente in questo periodo è la liquidazione di Srl iniziata nel 2013 e che proseguirà nel 2014 per terminare nel 2015. Alla luce di quanto sopraesposto sarà necessario presentare: 9 una dichiarazione relativa alla frazione compresa tra l’1.1.2013 e la data di messa in liquidazione (data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento); 9 le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta “intermedi” quindi: • data di messa in liquidazione – 31.12.2013; • 1.1.2014 – 31.12.2014. 9 una dichiarazione relativa all’intero periodo di liquidazione in base al bilancio finale, nel periodo d’imposta in cui la liquidazione si conclude. Una società è stata messa in liquidazione a partire dal 5.10.2013. Terminerà la liquidazione in data 20.03.2015. La dichiarazione deve essere presentata per i seguenti periodi. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info DICHIARAZIONE PERIODO Dichiarazione definitiva frazione 1.1.2013 – 4.10.2013 esercizio ante liquidazione Dichiarazione intermedia provvisoria 5.10.2013 – 31.12.2013 frazione esercizio post liquidazione Dichiarazione intermedia provvisoria 1.1.2014 – 31.12.2014 DICHIARAZIONE PERIODO Dichiarazione finale definitiva intero periodo liquidazione Termini di versamento 5.10.2013 – 20.03.2015 Per quanto riguarda i termini di versamento connessi alle operazioni straordinarie non vi sono regole specifiche, pertanto è applicabile la disciplina prevista dall’art. 17, D.P.R. n. 435/2001. I termini di versamento sono così individuati per i soggetti IRES: Ö il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, differito al 16 del mese successivo in caso di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. È inoltre possibile posticipare il versamento entro i 30 giorni successivi applicando agli importi dovuti la maggiorazione dello 0,40%. Modelli da utilizzare L’obbligo di presentare la dichiarazione con riferimento a un periodo infrannuale si verifica solo ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Per quanto riguarda i modelli da utilizzare, in presenza di un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ossia di un periodo che si chiude prima del 31.12, è previsto che le società di capitali sono tenute a utilizzare il modello approvato per l’anno precedente. Quindi per le società di capitali che nel corso del 2013 sono state interessate: ¾ dalla chiusura della liquidazione, iniziata nello stesso periodo d’imposta, va utilizzato per il periodo di liquidazione: 9 per la dichiarazione dei redditi sulla base del bilancio finale di liquidazione, il mod. UNICO 2013 SC se la liquidazione è stata chiusa prima del 31.12.2013 ovvero il mod. UNICO 2014 SC se la stessa è stata chiusa il 31.12.2013; Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 9 per la dichiarazione IRAP, il mod. IRAP 2013 se la stessa è stata chiusa prima del 31.12.2013 ovvero il mod. IRAP 2014 se la stessa è stata chiusa il 31.12.2013; ¾ dalla chiusura della liquidazione, iniziata in periodi d’imposta precedenti, va utilizzato il mod. UNICO 2013 SC per la dichiarazione dei redditi relativa all’intero periodo di liquidazione (dalla messa in liquidazione alla chiusura della stessa) sulla base del bilancio finale di liquidazione e il mod. IRAP 2013 per l’ultimo periodo d’imposta. Anche in tal caso si ritiene che se la liquidazione è chiusa il 31.12.2013 vanno utilizzati i modelli “nuovi” (modd. UNICO 2014 e IRAP 2014). Dichiarazione Iva Ai fini Iva, la messa in liquidazione volontaria non costituisce cessazione dell’attività, né causa di frazionamento del periodo d’imposta (si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 14 giugno 2001). La dichiarazione Iva deve quindi essere presentata entro il termine ordinario del 30 settembre 2014 ed esclusivamente in via telematica: per l’intero anno solare, con riferimento all’anno in cui ha effetto la liquidazione; per ciascuno degli anni solari successivi, qualora la liquidazione si protragga per più anni; per l’ultimo periodo di attività, in relazione all’anno in cui termina la liquidazione. In caso di liquidazione, ai fini della presentazione delle dichiarazioni annuali Iva valgono le regole ordinarie relative alla presentazione in forma “unificata” o in forma “autonoma”. Pertanto: @ se il primo periodo di liquidazione è considerato ai fini delle imposte dirette, coincidente con l’anno solare, vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma unificata, salvo rientrare in altri casi particolari che impongono la dichiarazione Iva “separata” (ad esempio Iva di gruppo). In relazione all’ultimo periodo di liquidazione, se lo stesso si chiude prima del 31 dicembre, la presentazione della dichiarazione annuale Iva deve avvenire: @ in forma “autonoma”; @ utilizzando il Modello Iva relativo all’anno in cui si chiude la liquidazione; @ esclusivamente in via telematica; @ entro il termine ordinario del 30 settembre dell’anno successivo. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info ESEMPIO 1 Esempi La Beta Srl ha deliberato la messa in liquidazione nel corso del 2013. La liquidazione ha effetto in data 15.11.2013. I termini per gli adempimenti dichiarativi e di versamento sono i seguenti: Periodo 1.1 – 14.11.2013 (periodo ante trasformazione) 16.6° mese dalla chiusura del periodo Versamento 16.5.2014(*) Presentazione 02.09.2014 Modelli da d’imposta fine del 9° mese dalla chiusura del periodo d’imposta mod. UNICO 2013 SC e mod. IRAP 2013 utilizzare Periodo 15.11 – 31.12.2013 (periodo post liquidazione) 16 del 6° mese dalla chiusura del periodo Versamento 16.6.2014 (*) Presentazione 30.9.2014 Modelli da utilizzare d’imposta fine del 9° mese dalla chiusura del periodo d’imposta mod. UNICO 2014 SC e mod. IRAP 2014 Ai fini IVA - periodo 1.1 – 31.12.2013 Dichiarazione IVA 30.9.2014 mod. IVA 2014 (*) I termini di versamento sono differibili al 30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%. ESEMPIO 2 La Gamma Srl ha deliberato la messa in liquidazione in data 12.11.2011. La liquidazione si è chiusa in data 30.11.2013. I termini per gli adempimenti dichiarativi e di versamento sono i seguenti: Dichiarazione a seguito delle operazioni di chiusura della liquidazione Ai fini IRES - 12.11.2011 – 30.11.2013 (intero periodo di liquidazione) 16.6° mese dalla chiusura del Versamento 16.5.2014(*) Presentazione 2.9.2014 Modelli da utilizzare Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 periodo d’imposta fine del 9° mese dalla chiusura del periodo d’imposta mod. UNICO 2013 SC 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Ai fini IRAP - periodo 1.1 – 30.11.2013 (ultimo periodo di liquidazione) 16 del 6° mese dalla chiusura del Versamento 16.5.2014 (*) Presentazione 2.9.2014 Modelli da periodo d’imposta fine del 9° mese dalla chiusura del periodo d’imposta mod. IRAP 2013 utilizzare Ai fini IVA - periodo 1.1 – 31.11.2013 (ultimo periodo di liquidazione) Dichiarazione IVA 30.9.2014 mod. IVA 2014 (*) I termini di versamento sono differibili al 30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%. ESEMPIO 3 La Delta Srl ha deliberato la messa in liquidazione in data 10.6.2012. La società ha chiuso la liquidazione in data 28.2.2014. I termini per gli adempimenti dichiarativi e di versamento sono i seguenti Periodo 1.1 – 31.12.2013 (periodo provvisorio di liquidazione) 16.6° mese dalla chiusura del Versamento 16.6.2014(*) Presentazione 30.9.2014 Modelli da utilizzare periodo d’imposta fine del 9 mese dalla chiusura del periodo d’imposta mod. UNICO 2014 SC e mod. IRAP 2014 Dichiarazione a seguito delle operazioni di chiusura della liquidazione Ai fini IRES - periodo 10.6.2012 – 28.2.2014 (intero periodo di liquidazione) 16 del 6° mese dalla chiusura del Versamento 20.08.2014 (*) Presentazione 1.12.2014 Modelli da periodo d’imposta fine del 9° mese dalla chiusura del periodo d’imposta mod. UNICO 2014 SC utilizzare Ai fini IRAP - periodo 1.1 – 28.2.2014 (ultimo periodo di liquidazione) 16 del 6° mese dalla chiusura del Versamento 20.08.2014 (*) Presentazione 1.12.2014 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 periodo d’imposta fine 9° mese dalla chiusura del periodo d’imposta 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Modelli da mod. IRAP 2014 utilizzare Ai fini IVA - periodo 1.1 – 28.2.2014 (ultimo periodo di liquidazione) Dichiarazione IVA 30.9.2015 mod. IVA 2014 (in forma autonoma) (*) I termini di versamento sono differibili al 30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%. Riepilogo Le diverse fattispecie e le relative conseguenze I CASI COMPORTAMENTO Liquidazione che si conclude nel Il reddito d’impresa è determinato in periodo d'imposta nel quale è base al bilancio finale di liquidazione cominciata La determinazione del reddito e la Liquidazioni che hanno durata corrispondente tassazione sono superiore al periodo di imposta in effettuate sulla base dell'intero cui inizia la procedura ma che periodo di liquidazione tenendo conto terminano entro 5 anni delle liquidazioni fiscali provvisorie intermedie La procedura di liquidazione si I redditi determinati inizialmente in protrae oltre i cinque periodi di via provvisoria, si considerano imposta definitivi LIQUIDAZIONE - ADEMPIMENTI DICHIARATIVI E DI VERSAMENTO Termine di presentazione della Periodo d'imposta dichiarazione (art. 5, D.P.R. 322/1998 e succ. modif.) Termine di effettuazione dei versamenti delle imposte a saldo (art. 17, D.P.R. 435/2001 e succ. modif.) Periodo antecedente la Entro il giorno sedici messa in liquidazione del sesto mese (1/1 - giorno di iscrizione al registro Entro l'ultimo giorno successivo alla imprese della del nono mese chiusura del periodo liquidazione) Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 d'imposta 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Primo periodo di liquidazione (data iscrizione al registro imprese - 31/12) Esercizi intermedi di liquidazione Ultimo periodo di liquidazione Entro l'ultimo giorno Entro il giorno sedici del nono mese del sesto mese successivo alla data di successivo alla chiusura del periodo chiusura del periodo d'imposta d'imposta Entro l'ultimo giorno Entro il giorno sedici del nono mese del sesto mese successivo alla data di successivo alla chiusura del periodo chiusura del periodo d'imposta d'imposta Entro la fine del nono Entro il giorno sedici mese successivo alla del sesto mese data di deposito del successivo alla bilancio finale di chiusura del periodo liquidazione d'imposta - Riproduzione riservata – Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 11 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info