LAVORO – Tempi di guida e di riposo e tachigrafo – Calcolo
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LAVORO – Tempi di guida e di riposo e tachigrafo – Calcolo
Roma, 2 novembre 2015 CIRCOLARE N. 7.212 Prot. n. 92.503/LAV ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI Loro indirizzi LAVORO – Tempi di guida e di riposo e tachigrafo – Calcolo del periodo di 24 ore ai fini della fruizione del riposo giornaliero, situazioni eccezionali in cui è consentita la guida senza carta del conducente – Chiarimenti – Note di orientamento nn. 7 e 8 Commissione UE Informiamo che sono state di recente pubblicate sul sito della Commissione Europea due nuove note di orientamento relative alle norme europee in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali e segnatamente al Regolamento (CE) n. 561/2006 e al Regolamento (UE) n. 165/2014. Le note di orientamento, il cui numero è ora salito a 8, contengono commenti e considerazioni della Commissione in merito ad alcune disposizioni dei suddetti regolamenti, allo scopo di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la coerenza dell’applicazione di tali norme nei singoli Stati membri dell’Unione. • Nota orientativa n. 7 – Significato di “arco di 24 ore” La nota di orientamento concerne il calcolo del periodo di 24 ore, durante il quale il conducente è tenuto a completare il riposo giornaliero (regolare o ridotto). Il chiarimento si concentra sull’art. 8, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 561/2006, ai sensi del quale “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”. La nota chiarisce che il periodo di 24 ore decorre dall’ultimo periodo di riposo, giornaliero o settimanale, “qualificabile come tale”, in quanto avente la durata minima legale e quindi una durata non inferiore a: - per il riposo giornaliero: 11 ore, con possibilità di riduzione a 9 ore per non più di tre volte tra due periodi di riposo settimanale; in caso di riposo frazionato, il primo periodo deve essere di almeno 3 ore, mentre il secondo almeno di 9 ore; - per il riposo settimanale: 45 ore, con possibilità di riduzione a 24 ore, con obbligo di recupero della differenza entro la fine della terza settimana successiva. La nota analizza l’ipotesi in cui il riposo giornaliero sia preso a cavallo di due periodi di 24 ore quando, benché nel complesso venga raggiunta la durata minima prescritta (9 o 11 ore), l’ammontare preso nel primo periodo dovesse risultare inferiore a tale durata. Lo stesso ragionamento vale anche nella multipresenza ma, in questo caso, l’arco temporale di riferimento non è di 24 bensì di 30 ore, come stabilito dall’art. 8, par. 5 del Reg. (CE) n. 561/2006. La nota di orientamento si completa con una serie di esempi nei quali sono riportate alcune casistiche concrete che chiariscono l’applicazione pratica del chiarimento interpretativo. • Nota orientativa n. 8 – Situazioni eccezionali in cui è consentita la guida senza carta del conducente La nota di orientamento concerne l’art. 29 del Regolamento (UE) n. 165/2014 in materia di tachigrafo (corrispondente all’abrogato art. 16 del Regolamento (CE) n. 3821/1985 ed in vigore a partire dal 2 marzo 2016), ed in particolare di carte tachigrafiche rubate, smarrite o difettose. In particolare, la Commissione fornisce chiarimenti sul paragrafo 5 della disposizione, in cui è stabilito che nei casi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carte del conducente disciplinati al paragrafo 4, questi “può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua sede, a condizione che il conducente possa provare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo”. La nota evidenzia che l’autista può sfruttare questa opportunità a condizione che, nel rispetto della prescrizione contenuta al paragrafo 4 della disposizione, entro 7 giorni di calendario abbia richiesto l’emissione di una nuova carta del conducente all’autorità competente. Ovviamente, conclude la nota, “è necessario che vengano rispettate tutte le altre garanzie (come i documenti stampati e registrazioni manuali) specifiche per la guida senza carta del conducente”. Segnaliamo, infine, che tutte le note di orientamento sono disponibili, anche in lingua italiana, sul sito della Commissione Europea al seguente link: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/guidance_notes_en.htm Rinviando alla lettura delle note di orientamento in commento, che alleghiamo alla presente, inviamo i migliori saluti. IL SEGRETARIO GENERALE - Nota orientativa n. 7 Nota orientativa n. 8