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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice Unico dr.ssa Lucia Dall'Armellina, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2006/14 promossa con atto di citazione in appello
DA
D.A., rappresentato e difeso dall'avv. S.G. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
C.B. di Pordenone per mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- appellante
CONTRO
CONDOMINIO S.Q., in persona dell'amministratore pro tempore sig. S.T. rappresentato e difeso
dall'avv. L. R. per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
- appellata
OGGETTO:
appello sentenza del Giudice di Pace di Pordenone n. 431/2013 dd. 01.10 -04.11 -2013.
Causa iscritta a ruolo il 15.05.2014 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle
conclusioni del 09.06.2015 sulle conclusioni di cui ai fogli allegati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato D.A. si opponeva al
decreto ingiuntivo n. 641/12 emesso dal Giudice di Pace di Pordenone su ricorso del Condominio
S.Q. con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.428,55 oltre interessi e spese a
titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie non pagate.
L'opponente assumeva che il credito vantato dal Condominio si era estinto avendo egli pagato
quanto di sua spettanza direttamente all'impresa appaltatrice e produceva a tal fine una
dichiarazione di quietanza (in copia fotostatica) rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa
predetta.
Si costituiva in giudizio il Condominio il quale resisteva all'opposizione attorea evidenziando che il
pagamento non era stato autorizzato e che pertanto il debito non era stato estinto.
Il Giudice di Pace di Pordenone con la impugnata sentenza (sentenza n. 431/2013 del 01.102013)
rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello D.A. il quale censurava la sentenza appellata
lamentando: I. l'erroneità delle decisioni istruttorie del Giudice di prime cure che non avrebbe
ammesso le prove da egli dedotte dirette a provare l'avvenuta dazione all'appaltatrice (tale TA.)
della somma di Euro 3.000,00; II. erronea valutazione del verbale dell'assemblea condominiale di
data 06.07.2011 da cui si desumeva che tale pagamento era stato autorizzato e della nota dell'I
1.11.2011; III. errori di diritto nell'interpretazione delle norme poste dal Giudice di Pace a
fondamento della decisione, in particolare degli artt. 1180 e 1199 c.c..
Ritualmente costituitosi in giudizio il Condominio S.Q., la causa era rimessa in decisione previa
assegnazione alle parti dei termini massimi per il deposito di scritti conclusivi.
L'appello proposto da D.A. va respinto e per l'effetto la sentenza del Giudice di Pace di Pordenone
n. 431/2013 dd. 01.10 -04.11.2013 va confermata.
I motivi di appello sopra enunciati sono sostanzialmente riassumibili nell'erronea (ovvero
insufficiente) motivazione della sentenza e valutazione del materiale probatorio da cui era dato
desumere (in tesi attorea) che l'opponente, odierno appellante, avrebbe pagato la propria quota di
spese condominiali nelle mani direttamente dell'appaltatrice, con ciò estinguendo il proprio debito
nei confronti del condominio.
Premessa l'inammissibilità delle deduzioni svolte per la prima volta dal D. nell'atto di appello circa
l'esistenza di due ricevute di pagamento essendosi limitato l'appellante a produrre nel giudizio di
primo grado una copia fotostatica della dichiarazione di quietanza rilasciata dal creditore, tale G.T.,
in qualità di titolare dell'omonima impresa edile, appaltatrice dei lavori commissionati dal
Condominio (v. doc. 6 fase, condominio); vi è da evidenziare, nel merito, che il tema centrale
oggetto della presente vertenza è se il singolo condomino sia o meno legittimato ad effettuare il
pagamento delle somme dovute al condominio direttamente al terzo creditore; risultando invece del
tutto irrilevanti le deduzioni circa l'adeguatezza della prova di tale pagamento.
A tale quesito la giurisprudenza dà inequivocabilmente risposta negativa Il condominio si pone,
verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti
comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia
quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei
relativi pagamenti.
Ne consegue che non è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" il pagamento eseguito dal
condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di
titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante, v. Cass. ord. n. 3636 del 17.02.2014).
E ancora: "In tema di condominio negli edifici, la deliberazione di approvazione delle spese,
adottata dall'assemblea e divenuta inoppugnabile, fa sorgere l'obbligo dei condomini di pagare al
condominio i contributi dovuti, rimanendo indipendenti l'obbligazione del singolo partecipante
verso il condominio e le vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi creditori.
Ne consegue che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa, in attesa
dell'evolversi delle relazioni contrattuali del condominio, così riversando sugli altri condomini gli
oneri del proprio ritardo nell'adempimento, né può dedurre che il pagamento sia stato effettuato
direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio, ma deve,
adempiere all'obbligazione verso quest'ultimo, salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di
un credito da rimborso nei confronti della gestione i condominiale, ove residuino avanzi di cassa per
mancati esborsi o per la risoluzione dei contratti precedentemente stipulati" (v. Cass. sent.
2049/2013).
Tale principio non è peraltro incompatibile con quello enunciato da Cass. SSUU 08.04.2008 n.
9148 che ha affermato la parziarietà delle obbligazioni dei condomini in relazione alle obbligazioni
assunte dall'amministratore ovvero nell'interesse del condominio vertendosi nella fattispecie in
vicenda affatto diversa attinente la legittimazione del singolo condomino a pagare direttamente il
terzo per la quota di sua spettanza.
Né può essere utilmente evocato nel caso di specie l'istituto dell'adempimento del terzo di cui all'art.
1180 c.c. che, come noto, si configura quando un soggetto esegue l'obbligazione altrui in nome
proprio, al di fuori dell'esercizio di un'autorizzazione negoziale o di un ufficio; vertendosi invece
nel caso che ci occupa di adempimento da parte di un soggetto che è pacificamente debitore (sia
pure nei limiti della propria quota).
Deduce l'appellante che dal verbale dell'assemblea condominiale del 06.07.2011 si desume che
l'amministratrice non avrebbe messo in dubbio la circostanza dell'avvenuto pagamento della somma
di Euro 3.000,00.
Invero il predetto verbale nulla prova, posto che ciò di cui si controverte non è la prova
dell'avvenuto pagamento quanto piuttosto se il singolo condomino possa contravvenire alla regola
secondo cui l'unico soggetto referente per i pagamenti dei debiti del condominio è l'amministratore.
Tale regola non è stata derogata (ammesso che ciò sia consentito) nel caso di specie atteso che il
condominio appellato non ha ratificato il pagamento, (asseritamente) effettuato dal D. in favore
dell'appaltatrice. - Non è, infatti, dato attribuire tale significato al verbale dell'assemblea citato ("Nel
piano di riparto è evidente il grave saldo passivo del sig. D., il quale sostiene di aver preso accordi
con la ditta T. per la rateizzazione della sua quota di spese straordinarie al sig. D. è stato chiesto di
presentare una dichiarazione scritta dell'accordo di cui sopra, a tutt'oggi nulla è pervenuto
all'amministratore.
E' superato dalla dichiarazione del T. dei 3.000 Euro e del versamento effettuato dopo il 31.05.)
atteso che alla dichiarazione di quietanza rilasciata dal T. il condominio non vi ha attribuito
efficacia estintiva del debito del D. nei propri confronti.
Ciò è peraltro confermato dalla missiva di data 11.11.2011 (doc. 5 fase, appellato) nella quale il
condominio informa il D. che il pagamento effettuato al sig. T. non ha alcun valore e "non la solleva
versamento delle rate straordinarie. Tale forma di pagamento è lesiva degli interessi dei condomini
e contraria a quanto pattuito tra committente e appaltatore ". Conclusivamente l'appello va rigettato
e la sentenza del Giudice di Pace di Pordenone n. 431/2013 dd. 01.10 -04.11.2013 va confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui
al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunziando nella causa
di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da D.A. e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di
Pordenone n. 431/2013 dd. 01.10 -04.11.2013;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellata nel presente
giudizio che si liquidano in complessive Euro 1.620,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge;
- si dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1
quater D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Pordenone il 9 ottobre 2015.
Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2015.