12 - Telefonia e auto - Confindustria Venezia

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12 - Telefonia e auto - Confindustria Venezia
UNICO 2008 SC e variazioni fiscali:
telefoni fissi e mobili
Le principali “novità” che potrebbero comportare
l’effettuazione di variazioni fiscali in sede di dichiarazione
dei redditi UNICO SC 2008, sono le seguenti:
– Legge n.296/2006 (c.d. “Legge Finanziaria per il 2007”),
articolo 1, comma 401: tale disposizione, intervenendo
direttamente sugli articoli 54 e 102 del TUIR, ha fissato
all’80% la soglia di deducibilità delle quote
d’ammortamento, dei canoni di locazione, anche
finanziaria, e delle spese di impiego e manutenzione
relativi ai cellulari e ai telefoni fissi (a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006).
UNICO 2008 SC e variazioni fiscali:
telefoni fissi e mobili
“Si ritiene che siano compresi nell’ambito applicativo
della disposizione in esame, oltre ai costi dei servizi
telefonici, anche i costi (tra cui ammortamenti, canoni di
locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di
impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali e
immateriali, ivi compreso il software), utilizzati per la
connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività
imprenditoriale
ovvero
artistica
o
professionale,
limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento
alle suddette linee telefoniche”.
(cfr. Risoluzione n.104/E del 17 maggio 2007)
Cellulari concessi in uso promiscuo ai
dipendenti a titolo di fringe benefit
Costo di acquisto e
spese di esercizio
?
Fringe benefit tassato in capo al
dipendente sulla base del valore normale
Percentuale di
detraibilità dell’IVA
assolta all’acquisto
Percentuale
di oggettiva
afferenza all’uso
aziendale
(dal 1°gennaio 2008)
Cellulari concessi in uso promiscuo ai
dipendenti con riaddebito di un
canone d’uso ≥ benefit
Costo di acquisto e
spese di esercizio
?
NO Fringe benefit (il canone d’uso è maggiore o uguale)
IVA assolta all’acquisto
detraibile al 100%
dal 1°gennaio 2008
Cellulari a utilizzo esclusivamente
aziendale
Costo di acquisto e
spese di esercizio
deducibili nella
misura dell’80%
NO Fringe benefit
IVA assolta all’acquisto
detraibile al 100%
dal 1°gennaio 2008
UNICO 2008 SC e variazioni fiscali:
veicoli – norma “a regime”
– D.L. n.81/2007, articolo 15-bis, commi 7-10: riformulata la
disciplina relativa ai costi delle auto. In base alle nuove
norme i costi relativi alle auto, “a regime”, sono deducibili
nella misura del:
• 40% per le imprese (limitatamente ai veicoli diversi da
quelle di cui all’art.164, co.1, lett. a) e b-bis), del TUIR);
• 40% per i soggetti esercenti arti e professioni;
• 80% per gli agenti e i rappresentanti;
• 90% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
UNICO 2008 SC e variazioni fiscali:
veicoli – norma “a regime”
Per i mezzi di cui ai primi 3 punti della slide precedente non
si tiene conto:
– della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35
milioni (euro 18.075,99) per le autovetture e gli
autocaravan (per le autovetture utilizzate da agenti o
rappresentanti di commercio il predetto limite è elevato
a 50 milioni di lire – euro 25.822,84), lire 8 milioni (euro
4.131,66) per i motocicli, lire 4 milioni (euro 2.065,83)
per i ciclomotori;
UNICO 2008 SC e variazioni fiscali:
veicoli – norma “a regime”
[continua] Per i mezzi di cui ai primi 3 punti non si tiene
conto:
– della dell’ammontare dei canoni proporzionalmente
corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti
indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in leasing;
– dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni [euro 3.615,20] per le autovetture e
gli autocaravan, lire 1,5 milioni [euro 774,69] per i
motocicli, lire ottocentomila [euro 413,17] per i
ciclomotori.
Auto aziendali concesse in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta a titolo di fringe benefit
Costo di acquisto e
spese di esercizio
deducibili nella misura
del 90% (no “soglia”)
Fringe benefit tassato in capo al dipendente
(ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR)
IVA assolta all’acquisto
detraibile nel limite del 40%
In caso di rivendita imponibile
ai fini IVA nel limite del 40%
dal 28 giugno 2007
(cfr. Risoluzione
n.6/DPF/2008, §3)
Auto aziendali concesse in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta con addebito di un
canone d’uso ≥ benefit convenzionale
Costo di acquisto e
spese di esercizio
deducibili nella misura
del 90% (no “soglia”)
NO Fringe benefit (il canone d’uso è maggiore o uguale)
IVA assolta all’acquisto
detraibile al 100%
In caso di rivendita
imponibile ai fini IVA il 100%
dal 28 giugno 2007
(cfr. Risoluzione
n.6/DPF/2008, §4)
Auto a esclusivo utilizzo aziendale
Costo di acquisto e
spese di esercizio
deducibili nella
misura del 40%
(80% per agenti di commercio e 100% per taxisti,
scuole guida, noleggi, ecc.)
IVA assolta all’acquisto
detraibile al 100%
In caso di rivendita
imponibile ai fini IVA il 100%
dal 28 giugno 2007
(cfr. Risoluzione
n.6/DPF/2008, §4)
La presunzione di inerenza attenuata
“forfetizzata” nel 40% non ammette la
“prova contraria”
“Considerata la difficoltà, sul piano operativo, di verificare
l'eventuale “uso promiscuo” e di quantificare il reale
utilizzo delle autovetture per lo svolgimento della
professione, il legislatore ha - ab origine - operato la
scelta, più pragmatica, di “forfetizzare” l'inerenza
relativamente ai costi connessi all'acquisto e alla gestione
di tali beni. [...] In tale ottica non è compatibile, pertanto, la
“prova contraria” ossia la possibilità per il contribuente di
dimostrare, nel caso specifico, l'esclusiva destinazione
del bene allo svolgimento della professione”.
(cfr. Risoluzione n.190/E del 27 luglio 2007)
… e per le auto aziendali concesse in
uso promiscuo agli amministratori?
Come per i dipendenti, ma:
Costo di acquisto e
spese di esercizio
?
Base imponibile ai fini
IVA dei canoni d’uso
(dal 1°marzo 2008)
?
Le disposizioni relative agli
autocarri “di lusso” (“sportivi” per KW)
Articolo 35, comma 11, D.L. n. 223/2006: “Al fine di
contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il
settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, [...] sono individuati i veicoli
che, a prescindere dalla categoria di omologazione,
risultano da adattamenti che non ne impediscono
l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti
veicoli devono essere assoggettati al regime proprio
degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 164” del TUIR, “ai fini delle imposte dirette, e
al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto”.
Provvedimento del Direttore dell’A.d.E.
del 6 dicembre 2006
“[...] i veicoli che, a prescindere dalla categoria di
omologazione, risultano da adattamenti che non ne
impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone
sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come
N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro
o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt),
espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale
differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T),
espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180 …”.
UNICO 2008 SC e variazioni fiscali:
veicoli – norma “transitoria”
L’articolo 15-bis del D.L. n.81/2007 ha introdotto anche
una disciplina transitoria relativa ai costi delle auto “per il
periodo d’imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006”
(cfr. comma 9).
Per effetto dell’applicazione di tale disciplina è possibile
dedurre nuove o maggiori spese relativamente al periodo
in corso al 3 ottobre 2006: il legislatore ha previsto che tali
importi devono essere recuperati in deduzione nel periodo
d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 (mediante
una variazione di diminuzione nel rigo RF58 del modello
UNICO SC 2008).