12 - Telefonia e auto - Confindustria Venezia
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UNICO 2008 SC e variazioni fiscali: telefoni fissi e mobili Le principali “novità” che potrebbero comportare l’effettuazione di variazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi UNICO SC 2008, sono le seguenti: – Legge n.296/2006 (c.d. “Legge Finanziaria per il 2007”), articolo 1, comma 401: tale disposizione, intervenendo direttamente sugli articoli 54 e 102 del TUIR, ha fissato all’80% la soglia di deducibilità delle quote d’ammortamento, dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese di impiego e manutenzione relativi ai cellulari e ai telefoni fissi (a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006). UNICO 2008 SC e variazioni fiscali: telefoni fissi e mobili “Si ritiene che siano compresi nell’ambito applicativo della disposizione in esame, oltre ai costi dei servizi telefonici, anche i costi (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali e immateriali, ivi compreso il software), utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività imprenditoriale ovvero artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche”. (cfr. Risoluzione n.104/E del 17 maggio 2007) Cellulari concessi in uso promiscuo ai dipendenti a titolo di fringe benefit Costo di acquisto e spese di esercizio ? Fringe benefit tassato in capo al dipendente sulla base del valore normale Percentuale di detraibilità dell’IVA assolta all’acquisto Percentuale di oggettiva afferenza all’uso aziendale (dal 1°gennaio 2008) Cellulari concessi in uso promiscuo ai dipendenti con riaddebito di un canone d’uso ≥ benefit Costo di acquisto e spese di esercizio ? NO Fringe benefit (il canone d’uso è maggiore o uguale) IVA assolta all’acquisto detraibile al 100% dal 1°gennaio 2008 Cellulari a utilizzo esclusivamente aziendale Costo di acquisto e spese di esercizio deducibili nella misura dell’80% NO Fringe benefit IVA assolta all’acquisto detraibile al 100% dal 1°gennaio 2008 UNICO 2008 SC e variazioni fiscali: veicoli – norma “a regime” – D.L. n.81/2007, articolo 15-bis, commi 7-10: riformulata la disciplina relativa ai costi delle auto. In base alle nuove norme i costi relativi alle auto, “a regime”, sono deducibili nella misura del: • 40% per le imprese (limitatamente ai veicoli diversi da quelle di cui all’art.164, co.1, lett. a) e b-bis), del TUIR); • 40% per i soggetti esercenti arti e professioni; • 80% per gli agenti e i rappresentanti; • 90% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. UNICO 2008 SC e variazioni fiscali: veicoli – norma “a regime” Per i mezzi di cui ai primi 3 punti della slide precedente non si tiene conto: – della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni (euro 18.075,99) per le autovetture e gli autocaravan (per le autovetture utilizzate da agenti o rappresentanti di commercio il predetto limite è elevato a 50 milioni di lire – euro 25.822,84), lire 8 milioni (euro 4.131,66) per i motocicli, lire 4 milioni (euro 2.065,83) per i ciclomotori; UNICO 2008 SC e variazioni fiscali: veicoli – norma “a regime” [continua] Per i mezzi di cui ai primi 3 punti non si tiene conto: – della dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in leasing; – dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni [euro 3.615,20] per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni [euro 774,69] per i motocicli, lire ottocentomila [euro 413,17] per i ciclomotori. Auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta a titolo di fringe benefit Costo di acquisto e spese di esercizio deducibili nella misura del 90% (no “soglia”) Fringe benefit tassato in capo al dipendente (ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR) IVA assolta all’acquisto detraibile nel limite del 40% In caso di rivendita imponibile ai fini IVA nel limite del 40% dal 28 giugno 2007 (cfr. Risoluzione n.6/DPF/2008, §3) Auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta con addebito di un canone d’uso ≥ benefit convenzionale Costo di acquisto e spese di esercizio deducibili nella misura del 90% (no “soglia”) NO Fringe benefit (il canone d’uso è maggiore o uguale) IVA assolta all’acquisto detraibile al 100% In caso di rivendita imponibile ai fini IVA il 100% dal 28 giugno 2007 (cfr. Risoluzione n.6/DPF/2008, §4) Auto a esclusivo utilizzo aziendale Costo di acquisto e spese di esercizio deducibili nella misura del 40% (80% per agenti di commercio e 100% per taxisti, scuole guida, noleggi, ecc.) IVA assolta all’acquisto detraibile al 100% In caso di rivendita imponibile ai fini IVA il 100% dal 28 giugno 2007 (cfr. Risoluzione n.6/DPF/2008, §4) La presunzione di inerenza attenuata “forfetizzata” nel 40% non ammette la “prova contraria” “Considerata la difficoltà, sul piano operativo, di verificare l'eventuale “uso promiscuo” e di quantificare il reale utilizzo delle autovetture per lo svolgimento della professione, il legislatore ha - ab origine - operato la scelta, più pragmatica, di “forfetizzare” l'inerenza relativamente ai costi connessi all'acquisto e alla gestione di tali beni. [...] In tale ottica non è compatibile, pertanto, la “prova contraria” ossia la possibilità per il contribuente di dimostrare, nel caso specifico, l'esclusiva destinazione del bene allo svolgimento della professione”. (cfr. Risoluzione n.190/E del 27 luglio 2007) … e per le auto aziendali concesse in uso promiscuo agli amministratori? Come per i dipendenti, ma: Costo di acquisto e spese di esercizio ? Base imponibile ai fini IVA dei canoni d’uso (dal 1°marzo 2008) ? Le disposizioni relative agli autocarri “di lusso” (“sportivi” per KW) Articolo 35, comma 11, D.L. n. 223/2006: “Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, [...] sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164” del TUIR, “ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”. Provvedimento del Direttore dell’A.d.E. del 6 dicembre 2006 “[...] i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180 …”. UNICO 2008 SC e variazioni fiscali: veicoli – norma “transitoria” L’articolo 15-bis del D.L. n.81/2007 ha introdotto anche una disciplina transitoria relativa ai costi delle auto “per il periodo d’imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006” (cfr. comma 9). Per effetto dell’applicazione di tale disciplina è possibile dedurre nuove o maggiori spese relativamente al periodo in corso al 3 ottobre 2006: il legislatore ha previsto che tali importi devono essere recuperati in deduzione nel periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 (mediante una variazione di diminuzione nel rigo RF58 del modello UNICO SC 2008).