NTA - Comune di San Genesio ed Uniti

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NTA - Comune di San Genesio ed Uniti
PRG di San Genesio ed Uniti (PV)
Variante 2005 - Aggiornata al 2009
COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI
Provincia di PAVIA
PIANO REGOLATORE GENERALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DISPOSIZIONI GENERALI
REVISIONE A SEGUITO DEL PIANO DI RIASSETTO DELLE AREE PRODUTTIVE APPROVATO CON DELIBERA
DI C.C. N. 25 DEL 01.08.2008 e DELL’AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE APPROVATO
CON DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 30.03.2009
Norme Tecniche di Attuazione
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Art. 1 - CONTENUTO E FINALITA’ DEL P.R.G.
1. Il P.R.G. interessa tutto il territorio comunale, secondo zone distinte per carattere storico, ambientale, grado di urbanizzazione, destinazione d'uso e modalità di intervento.
2. Ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, la disciplina urbanistica comunale si applica al territorio comunale
secondo le disposizioni delle tavole grafiche e delle presenti norme di attuazione.
Art. 2 - DESCRIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
1. ST: superficie territoriale
Un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di piano urbanistico esecutivo preventivo
(P.P.E., P.Z., P.L., P.R., etc.).
E' comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria. Va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità ed
alle relative fasce di rispetto previste dal P.R.G. ed al lordo delle eventuali strade esistenti o previste dallo strumento urbanistico
esecutivo. All'interno dell'area le aree per l'urbanizzazione secondaria incluse nel perimetro dell'area previste direttamente dal
P.R.G. non concorrono alla determinazione della volumetria e/o della s.l.p. edificabile.
Nel caso in cui all'interno di tale perimetro siano comprese aree con diversa destinazione e/o con diversi indici, ciascuna di esse
concorre alla determinazione della volumetria e/o della s.l.p. edificabile nella misura specifica per esse definita.
2. SF: superficie fondiaria
Un'area a destinazione omogenea di zona nella quale il P.R.G. si attua a mezzo di concessione edilizia singola successiva o
meno al piano urbanistico esecutivo preventivo. Va misurata al netto delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, delle
strade esistenti o che saranno previste internamente all'area, nonché delle fasce di rispetto previste dal P.R.G..
Nelle zone pubbliche e di interesse generale, la superficie fondiaria è la superficie di effettiva pertinenza degli edifici o delle
attrezzature, comprensiva degli spazi di parcheggio di uso pubblico posti all'esterno di eventuali recinzioni.
3. IT: Indice di fabbricabilità territoriale
Questo indice esprime il volume massimo edificabile in mc. per ogni mq. di superficie territoriale (ST).
4. IF: indice di fabbricabilità fondiaria
Questo indice esprime il volume massimo edificabile in mc. per ogni mq. di superficie fondiaria (SF).
5. UT: indice di utilizzazione territoriale
Questo indice esprime la massima superficie lorda complessiva di pavimento (SLP) costruibile in mq., per ogni mq. di superficie
territoriale (ST).
6. UF: Indice di utilizzazione fondiaria
Questo indice esprime la massima superficie lorda complessiva di pavimento (SLP) costruibile in mq., per ogni mq. di superficie
fondiaria.
7. Ppr: superficie per il parcheggio privato degli autoveicoli
E' una parte di superficie fondiaria da destinarsi al parcheggio degli autoveicoli, da ricavarsi all'interno del lotto di pertinenza ed
anche nella costruzione stessa.
Il Ppr si determina in rapporto al volume edificato o alla superficie lorda di pavimento in base alle prescrizioni di zona.
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8. SVpr: superficie per il verde privato
E' una parte di superficie di uso privato da mantenere a tappeto erboso piantumato con alberature di medio ed alto fusto (esclusi
giardini pensili e sistemazioni sulle coperture di box e simili). Il SVpr si determina in rapporto alla superficie fondiaria in base alle
prescrizioni di zona.
9. s.l.p.: Superficie lorda complessiva di pavimento
E' la somma delle superfici lorde di pavimento comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dell'edificio.
Comprende:
a) la superficie di ogni singolo piano abitabile o agibile inclusi i soppalchi ed i piani seminterrati ed interrati se destinati a
residenza, uffici od attività produttive o commerciali e comunque se agibili con permanenza anche temporanea di persone;
b) le superfici degli aggetti chiusi;
c) superfici dei sottotetti qualora abbiano altezza media uguale o superiore a mt. 2,70.
Esclude:
d) porticati pubblici o privati, logge rientranti, balconi, le superfici dei volumi tecnici emergenti dall'intradosso dell'ultimo piano
abitabile o agibile adibiti a vani scala, vani ascensore, etc. ;
e) gli spazi strettamente inerenti all'edificio quali autorimesse, locali-caldaia, cantine, lavanderia, depositi ed altri servizi tecnici
dell'edificio qualora siano interrati o seminterrati, a condizione che l'altezza (soletta compresa) non ecceda di mt. 1,20 dalla
quota determinata come al successivo punto.
Qualora si rendesse necessaria l'edificazione fuori terra, dei locali accessori di cui sopra, allo scopo di consentire lo scarico
naturale degli stessi nella fognatura comunale o a causa della presenza di acqua nell'immediato sottosuolo, detti locali accessori
si intendono esclusi dal computo della s.l.p., purché la loro altezza netta interna, non sia superiore a mt, 2,40 e la quota
dell'estradosso del suo solaio (soletta compresa) non superi i mt. 2,20 rispetto alla quota 0,00 determinata come al successivo
punto (variante approvata con deliberazione n. 23678 del 9/06/1992)
f) gli accessori e i box fuori terra, anche staccati dall'edificio, nella misura massima di 1/3 della superficie lorda di pavimento
edificabile.
10. V: volume degli edifici
Va calcolato sommando le superfici lorde complessive di pavimento di ogni piano moltiplicate per le relative altezze lorde
misurate da pavimento a pavimento e per l'ultimo piano dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano
abitabile.
11. He: altezza degli edifici (ai fini del rispetto dei limiti massimi fissati dalle N.T.A. del P.R.G.)
Va misurata sulla fronte più alta:
dalla quota media di spiccato del marciapiede o della sede stradale per gli edifici a filo stradale o in arretramento da esso di
non oltre 1 mt. Nel caso in cui il lotto edificabile si affacci su due strade o spazi pubblici aventi quote diverse, la quota di
riferimento sarà quella media ottenuta dalle quote medie dei singoli settori di strade o spazi pubblici;
dalla quota media del terreno naturale, misurata in corrispondenza del baricentro dell'area coperta dall'edificio, per gli edifici
arretrati a più di 10 mt. dal filo stradale fino:
alla linea di colmo più alta, per gli edifici con copertura ad inclinazione superiore al 40%
all'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile per gli edifici con copertura piana o con inclinazione inferiore
al 40%.
12. Hf: altezza delle fronti (ai fini del rispetto dei limiti di distanza)
E' l'altezza determinata su ciascuna fronte come al punto precedente aumentata della eventuale maggior altezza del parapetto
pieno di coronamento delle fronti o della media dei timpani.
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13. Hl: altezza lorda (ai fini del computo delle altezze degli edifici di servizio)
E' l'altezza misurata dalla quota zero convenzionale così come definita dal punto 11, sino al punto esterno più alto della
copertura.
14. Sc: superficie coperta
La superficie coperta è la superficie risultante dalla proiezione orizzontale delle parti edificate fuori terra che abbiano copertura
con intradosso ad una quota maggiore di 1,10 mt. da terra. E' inoltre compresa quella parte degli sporti e degli aggetti chiusi ed
aperti che sporge più di m. 1,20 dal filo esterno del muro perimetrale.
15. Rc: rapporto di copertura
E' il rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria.
16. Df: distanza dai fabbricati
E' la distanza che intercorre tra le pareti o parti di pareti fronteggiantesi, disposte tra loro in parallelo o ad angolo inferiore a 90°.
Tale distanza si misura a partire dal limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e di ogni aggetto
superiore a mt. 1,20.
Nel caso in cui le pareti o parti di pareti si fronteggino in parallelo, la distanza è misurata sulla perpendicolare alle proiezioni
orizzontali delle pareti stesse.
Nel caso in cui invece le pareti o parti di pareti si fronteggino tra di loro con un angolo inferiore a quello retto, la distanza è
misurata sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra le pareti.
17. Dc: distanza dal confine
E' la distanza che intercorre tra le pareti dell'edificio e il confine del lotto.
Tale distanza si misura a partire dal limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e di ogni aggetto
superiore a mt. 1,20 sulla retta orizzontale più breve compresa tra la proiezione orizzontale della parete e la linea di confine del
lotto.
I confini che delimitano le zone a destinazione pubblica dalle altre zone sono equiparati, ai fini della distanza degli edifici dai
confini, ai confini di proprietà (con l'esclusione delle zone destinate a fasce di rispetto).
18. Ds: distanza dal ciglio della strada
E' la distanza che intercorre tra le pareti di un fabbricato che fronteggiano strade ed il ciglio delle strade stesse, misurate sulla
perpendicolare alla linea di limite degli spazi pubblici destinati alla viabilità esistente o prevista dal P.R.G..
Art. 3. - DOTAZIONE DEI SERVIZI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
1. Opere di urbanizzazione primaria
L'urbanizzazione primaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere che costituiscono necessario completamento
all'edificazione.
Le urbanizzazioni primarie, ai sensi dell’art. 4 della legge 29/9/1964 n. 84 e successive modificazioni sono:
a) strade;
b) spazi di sosta o di parcheggio pubblico;
c) fognatura ed opere annesse;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) illuminazione pubblica;
g) spazi di verde attrezzato al servizio delle abitazioni.
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Per tutte le aree fabbricabili, e qualunque sia la destinazione d'uso (ad eccezione delle zone agricole), le presenti norme tecniche
di attuazione subordinano ogni edificazione all'esistenza o all'esecuzione dei servizi e delle opere di urbanizzazione primaria.
2. Opere di urbanizzazione secondaria
L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere che risultano indispensabili alla vita di
quartiere e sono poste al suo diretto servizio come:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo (elementari e medie);
c) attrezzature collettive(amministrative, culturali, religiose, sociali, sanitarie, commerciali);
d) attrezzature sportive;
e) verde pubblico attrezzato e naturale.
Art. 4 - DISTANZE MINIME TRA FABBRICATI, DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETÀ E DAL CIGLIO STRADALE
1. Distanze minime tra fabbricati (Df)
Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo di edifici esistenti le distanze tra gli edifici
non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.
Nelle zone B, non soggette a piano urbanistico esecutivo, fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme
particolari di zona, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione è prescritta tra pareti finestrate o
parti di pareti finestrate, direttamente prospicienti, la distanza minima di 10 ml.
In tutte le altre zone, non soggette a piano urbanistico esecutivo, sempre fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle
norme particolari di zona, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione è prescritta tra pareti
finestrate o parti di pareti finestrate, direttamente prospicienti, la distanza minima pari all'altezza (Hf) del fabbricato più alto e
comunque mai inferiore a ml.10.
Questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, mentre non si applica per pareti (o parti di pareti) non
finestrate nel qual caso, fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, la distanza minima viene ridotta a ml.5,00.
La norma inoltre non si applica quando almeno una delle pareti che si fronteggiano abbia altezza (HI) non superiore a mt. 2,80.
2. Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà (Dc)
Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo di edifici esistenti è ammessa una distanza
dai confini di proprietà del lotto non inferiore a quella preesistente.
Nelle zone B, non soggette a piano urbanistico esecutivo, fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme
particolari di zona, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione è prescritta dai confini di proprietà
del lotto la distanza minima di 5 ml..
In tutte le altre zone, non soggette a piano urbanistico esecutivo, sempre fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle
norme particolari di zona, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione è prescritta una distanza dai
confini di proprietà del lotto pari alla metà dell'altezza del fronte (Hf) e comunque mai inferiore a ml.5.
I minimi possono essere ridotti a ml. 0,00 qualora sia intercorso un accordo tra i proprietari per realizzare gli edifici in reciproca
aderenza.
I minimi possono inoltre essere ridotti, rimanendo comunque salvo l'obbligo di rispettare le norme sulle distanze minime tra i
fabbricati, qualora sia intercorso accordo tra i proprietari confinanti. L'accordo dovrà essere trascritto nei registri immobiliari e
riportato negli atti di compravendita.
E' comunque consentito, anche senza accordo con il proprietario confinante, elevare sui confini, ad eccezione di quelli delimitanti
zone a destinazione pubblica, pareti non finestrate di locali accessori (box e simili) a condizione che abbiano un'altezza (Hl) non
superiore a mt. 2,80.
Qualora esista sul confine o ad una distanza da esso minore di mt. 1,50 parete senza finestre è fatto obbligo di costruire in
aderenza alla parete stessa.
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3. Distanze minime dei fabbricati dalle strade (Ds)
Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di sopralzo di edifici esistenti è ammessa una distanza
dalle strade non inferiore a quella esistente.
Fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, nelle zone di completamento che non siano
soggette a piano urbanistico esecutivo, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti o di nuova costruzione è prescritta una
distanza minima pari a ml. 5,00 salvo i casi di costruzione in aderenza con edificio esistente, nei quali è ammessa una distanza
dalle strade non inferiore a quella dell'edificio esistente, ed i casi di allineamento già in atto nei quali la distanza minima dal ciglio
può essere determinata da tale allineamento.
Fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, nelle zone di espansione che non siano
soggette a piano urbanistico esecutivo, per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione sono prescritte
le seguenti distanze minime:
- ml. 5,00 per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00;
- ml. 7,50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00;
- ml. 10,00 per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.
Qualora entrambi i lati della strada siano edificati e la distanza tra i fabbricati, come sopra computata, risulti inferiore a quella del
fabbricato più alto, la distanza dovrà essere maggiorata fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.
4. Distanze per fabbricati inclusi in piani esecutivi
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei punti precedenti, nell'ambito di piani urbanistici esecutivi con previsioni
planivolumetriche, purché venga assicurato il soleggiamento agli edifici stessi.
Art. 5 - DESTINAZIONE D'USO
1. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti e nei piani di lottizzazione in base alle presenti
norme tecniche di attuazione ed alle indicazioni delle tavole di azzonamento. I cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti
sono disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le nuove eventuali destinazioni dovranno comunque risultare conformi alle
presenti norme tecniche di attuazione ed alle indicazioni delle tavole di azzonamento.
Art. 6 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI
1. L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità e di utilizzazione e del rapporto di copertura corrispondente ad una determinata superficie esclude ogni successiva richiesta di altre concessioni ad edificare sulle superfici stesse, tese ad utilizzare
nuovamente detti indici, salvo il caso di demolizione e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio
di proprietà.
2. Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui insistono costruzioni che si devono o si intendono conservare, venga
frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e le prescrizioni del P.R.G. vanno comunque rispettati sia per
le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare.
3. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile fra aree non contermini, ad eccezione delle zone agricole.
4. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di sfruttamento volumetrico debitamente trascritto, a cura e
spese del richiedente la concessione, presso i registri immobiliari.
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Art. 7 - TRASCRIZIONE IN MAPPA
1. Presso l'Ufficio Tecnico comunale è conservato un archivio delle mappe catastali vigenti in scala non inferiore a 1:2000, che
viene aggiornato, a cura dello stesso ufficio, per le opere realizzate.
2. Ogni progetto tendente ad ottenere il rilascio di una licenza edilizia deve essere corredato di una tavola che riproduca l'isolato
interessato dalla richiesta, mettendo in risalto a tratto marcato i confini dell'area asservita ed a campitura piena il profilo
planimetrico del nuovo edificio. In caso di varianti in corso d'opera che abbiano modificato il profilo planimetrico dell'edificio, dovrà
essere presentata, prima del rilascio del certificato di abitabilità, la tavola aggiornata riportante l'edificio effettivamente realizzato.
Art. 8 - CAVE E TORBIERE
1. L'apertura di cave e torbiere e comunque la coltivazione delle sostanze minerali di cava è disciplinato dalla vigente legge
regionale del 30/3/1982 n. 18. Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 2 della citata legge è vietata l'apertura di nuove cave.
Art. 9 - NORME PARTICOLARI CONCERNENTI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI
1. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata a concessione edilizia rilasciata ai sensi
dell'art. 9, lettera f) della legge 28 gennaio 1968 n. 10. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione
delle utenze, non vengono computate nel calcolo dell'edificazione consentita. In tutte le zone è consentita la costruzione a confine
delle cabine di trasformazione anche se la loro altezza supera i limiti di cui al punto 2.12. delle presenti N.T.A.; le cabine possono
inoltre essere costruite nelle fasce di rispetto stradale. La costruzione di nuove linee elettriche, relative opere accessorie e la
modifica di quelle esistenti sono disciplinate dalle leggi vigenti ed in particolare dal T.U. 11/12/1933 n.1775 e successive
modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 16/6/1979 n.33 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici
fino a 150.000 volt”. Per quanto attiene agli elettrodotti ad alta tensione 380-220-130 KV, non verranno rilasciate concessioni ad
edificare sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti.
Art. 10 - NORME PARTICOLARI PER LE STAZIONI DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO DI CARBURANTE
1. Le attrezzature di cui al presente articolo sono gli impianti per la distribuzione del carburante con i relativi depositi, le pensiline
e costruzioni di servizio ed integrative così come previste dalla normativa vigente di settore (Regolamento Regionale 13 maggio
2002 n.2 - d.c.r. 29 settembre 1999 n.VI/1309).
2. Le aree e le attrezzature di pertinenza degli impianti avendo natura di opere di interesse pubblico sono omologabili alle Zone
per attrezzature private di interesse generale di cui al successivo art. 18 delle presenti NTA e come tali fanno parte di diritto del
Piano dei servizi di cui alla LR 1/2001. (i retini di individuazione saranno quelli caratteristici delle zone di cui all’art.18
contraddistinte in particolare con una lettera D)
3. Nuovi impianti stradali ad uso pubblico
Tali attrezzature sono consentite all’esterno del perimetro di cui all’art.18 della LN 865/71 nelle zone
D Produttive,
E1 Agricola Generica
Zone per attrezzature private di interesse generale di cui al successivo art. 18
nella fascia di rispetto di cui all'art. 16 N.C.d.S. (D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni) nei tratti di rettilineo
ricordando che la fascia deve essere dimensionata secondo quanto previsto dal N.C.d.S. e quindi calcolata a partire dal confine
della proprietà stradale come indicato all'art. 3 comma 1 voce 10 del regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S.
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E’ comunque consentita la volumetria massima edificabile, con esclusione delle pensiline e dei volumi tecnici, non superiore agli
indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono. Per la zona E si applicano le modalità della zona C.
Nelle fasce di rispetto e nelle zone non normate, il rapporto di copertura, escludendo dal calcolo le pensiline ed i volumi tecnici,
non potrà risultare superiore al 10% dell'area di pertinenza.
Il nuovo insediamento di impianto è assoggettato alla stipula di apposito atto convenzionato.
4. L'installazione di nuovi impianti è vietata ed incompatibile:
1) nelle zone residenziali del PRG;
2) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e monumentale salvo autorizzazione dell'autorità competente alla tutela del
vincolo, confermata dalla sovrintendenza ai sensi della vigente legislazione che definisca specifiche condizioni esecutive
con particolare riferimento alla piantumazione attorno all'impianto per ridurre l'impatto visivo;
3) nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, fatta eccezione per gli interventi conformi alla normativa vigente in possesso
della specifica autorizzazione;
4) nelle aree ricadenti nelle fasce di rispetto, di cui all'art. 16 commi 2) e 3) e art. 18 del N.C.d.S. (D.Lgs. 285/92 e successive
modificazioni ed integrazioni), concernenti rispettivamente le aree di visibilità nelle intersezioni stradali fuori dai centri
abitati (art. 16 comma 2), le aree di rispetto in corrispondenza ed all'interno degli svincoli (art. 16 comma 3) e le aree di
visibilità nei centri abitati (art. 18); nelle curve fuori dai centri abitati (art. 17), salvo nei casi in cui, su strade ANAS o
Provinciali, il raggio di tali curve risulti superiore a mt. 300 tenuto conto delle eventuali limitazioni di cui alla circolare ANAS
56/99 del 10 novembre 1999 relativa alla localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti in presenza di curve
stradali.
Fatti salvi i predetti divieti e comunque in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 l'ampliamento, il potenziamento e la ristrutturazione degli impianti esistenti è consentita in fascia di rispetto di cui all'art. 16 nei tratti di
rettilineo tenuto conto che la fascia deve essere dimensionata secondo quanto previsto dal N.C.d.S. e quindi calcolata a partire
dal confine della proprietà stradale come indicato all’art. 3.10 del Regolamento di esecuzione.
Superficie minima delle aree di impianto: 1.800 mq.
Le superfici devono essere agibili e praticabili dall’utente, ad esclusiva disposizione del punto vendita e misurate al netto di
eventuali aree destinate a parcheggio.
Nella progettazione di nuovi impianti ricadenti in ambiti di interesse ambientale - paesaggistico al fine di mitigarne l’impatto visivo
si dovrà porre particolare attenzione a:
a) l’utilizzo di materiali e colori, nelle finiture, adeguate all’inserimento nell’ambiente circostante, sia costruito che naturale;
b) il contenimento, nel numero e nelle dimensioni, di pali, cartelli, insegne luminose e non, ed altra segnaletica;
c) la dotazione di aiuole e spartitraffico coltivati a verde, nonché di alberature adeguate ad ombreggiare le zone di parcheggio
ed a mascherare l’impianto verso le aree contermini; la Regione promuove allo scopo iniziative di sensibilizzazione e
qualificazione progettuale anche in collaborazione con gli operatori di settore.
Le distanze tra impianti, la presenza di servizi ed attività integrative dovranno rispettare le disposizioni della normativa di settore
(Regolamento Regionale 13 maggio 2002 n. 2 - D.C.R. 29 settembre 1999 n.VI/1309) in relazione anche alla tipologia di
carburante distribuito.
5. Impianti esistenti stradali ad uso pubblico - Interventi di ampliamento, potenziamento, ristrutturazione
Per gli impianti esistenti gli interventi di ampliamento, potenziamento e ristrutturazione sono vietati:
1) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e monumentale salvo autorizzazione dell'autorità competente alla tutela del
vincolo, confermata dalla sovraintendenza ai sensi della vigente legislazione che definisca specifiche condizioni esecutive
con particolare riferimento alla piantumazione attorno all'impianto per ridurre l'impatto visivo;
2) nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, fatta eccezione per gli interventi conformi alla normativa vigente in possesso
della specifica autorizzazione;
3) nelle aree ricadenti nelle fasce di rispetto, di cui all'art. 16 commi 2) e 3) e art. 18 del N.C.d.S. (d.lgs. 285/92 e successive
modificazioni ed integrazioni), concernenti rispettivamente le aree di visibilità nelle intersezioni stradali fuori dai centri
abitati (art. 16 comma 2), le aree di rispetto in corrispondenza ed all'interno degli svincoli (art. 16 comma 3) e le aree di
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visibilità nei centri abitati (art. 18); nelle curve fuori dai centri abitati (art. 17), salvo nei casi in cui, su strade ANAS o
Provinciali, il raggio di tali curve risulti superiore a mt. 300 tenuto conto delle eventuali limitazioni di cui alla circolare ANAS
56/99 del 10 novembre 1999 relativa alla localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti in presenza di curve
stradali.
Fatti salvi i predetti divieti e comunque in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 l'ampliamento, il potenziamento e la ristrutturazione degli impianti esistenti è consentita in fascia di rispetto di cui all'art. 16 nei tratti di
rettilineo tenuto conto che la fascia deve essere dimensionata secondo quanto previsto dal N.C.d.S.
È comunque consentita la volumetria massima edificabile complessiva (esistente più nuova), con esclusione delle pensiline e dei
volumi tecnici, non superiore agli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono. Per la zona E si
applicano le modalità della zona C.
Nelle fasce di rispetto e nelle zone non normate, il rapporto di copertura complessiva (edifici esistenti più nuovi), escludendo dal
calcolo le pensiline ed i volumi tecnici, non potrà risultare superiore al 10% dell'area di pertinenza.
Gli impianti ricadenti all’interno di zone residenziali non potranno distribuire G.P.L. e/o metano.
Art. 11 - BOSCHI
1. L'utilizzazione ed il taglio dei boschi sono disciplinati dalla legge regionale del 5/4/1976 n.8.
2. Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi dovrà farne preventiva denuncia all'ispettorato dipartimentale delle foreste.
Art.12 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
1. Il P.R.G. in conformità della vigente legislazione statale e regionale si attua mediante:
1) Programmi pluriennali d'attuazione - Ai sensi della vigente legislazione statale e regionale.
2) Piani particolareggiati esecutivi - Ai sensi dell'art. 13 seguente della legge 17/8/1942 n.1150 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché dell'art. 27 della legge 22/10/1971 n.865.
3) Piani di recupero - Ai sensi della legge 5/8/1978 n. 457, titolo IV “Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed
urbanistico esistente”.
4) Piani di zona per l'edilizia economica e popolare - Ai sensi della legge 18/4/1962 e della legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i.
5) Piani di lottizzazione convenzionati - Ai sensi dell'art. 28 della legge 17/8/1942 n. 1150 e s.m.i., nonchè dell'art. 12 della
L.R. 5/12/1977 n. 60, modificata ed integrata dalla legge regionale n. 61 del 5/12/1977.
6) Concessioni edilizie
7) Autorizzazioni edilizie.
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COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI
Provincia di PAVIA
PIANO REGOLATORE GENERALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PREVISIONI DEL P.R.G.
REVISIONE A SEGUITO DEL PIANO DI RIASSETTO DELLE AREE PRODUTTIVE APPROVATO CON DELIBERA
DI C.C. N. 25 DEL 01.08.2008 e DELL’AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE APPROVATO
CON DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 30.03.2009
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ZONE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE
Art. 13 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA'
Tali zone sono destinate alla conservazione, all'ampliamento ed alla creazione di nuovi spazi per il traffico e la sosta dei veicoli e
dei pedoni e la realizzazione di attrezzature stradali. La distinzione operata dall'azzonamento tra sedi viarie e aree per
attrezzature stradali è puramente indicativa per quanto riguarda la localizzazione, mentre è vincolante per quanto riguarda la
larghezza minima della sede viaria.
A - Interventi consentiti
In queste zone, oltre alle opere stradali propriamente dette e i relativi servizi funzionali, potranno realizzarsi canalizzazioni di
infrastrutture tecnologiche, parcheggi, piste ciclabili, marciapiedi, viali alberati e in generale arredi stradali.
Nelle zone in cui il P.R.G. si attua mediante intervento diretto il progetto degli interventi da realizzarsi nelle zone destinate alla
viabilità è riservato all’Amministrazione Comunale e la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale è condizione
inderogabile per il rilascio di qualsiasi concessione relativa ai mappali che confinano con dette zone. I suddetti interventi, qualora
non siano già stati compiuti, dovranno essere realizzati nel periodo di validità della concessione stessa e comunque dovranno
essere completati prima dell'ultimazione dei lavori.
Nelle zone in cui il P.R.G. si attua mediante piano urbanistico esecutivo il piano stesso dovrà essere corredato dal progetto
esecutivo delle sistemazioni stradali e la convenzione dovrà prevedere i tempi e i modi della loro realizzazione che comunque
dovrà essere contestuale a quella degli interventi edilizi.
B - Ampiezza delle sezioni stradali
L'ampiezza minima della sezione stradale è per tutte le strade quella risultante dalle tavole grafiche di P.R.G. Le strade non
previste dalle tavole grafiche del P.R.G. in quanto da realizzare nell'ambito di un piano urbanistico esecutivo, dovranno avere
dimensione minima di 8 mt. da recinzione a recinzione. E' ammessa la riduzione a mt. 6,00 qualora nei tratti più idonei vengano
realizzate piazzole di sosta eventi superficie non inferiore a quella della minore larghezza della sede stradale.
C - Norme sugli accessi a strade statali e provinciali
Fuori del perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n.865 gli accessi e comunque le immissioni,
nelle strade statali o provinciali dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'Ente di competenza.
D - Norme particolari per le piazze
In queste aree potranno essere realizzati parcheggi nel sottosuolo alle condizioni e con gli effetti previsti dall'art. 2 della L.R.
15/5/1975 n. 51, come modificato dalla L.R. 23/4/1985 n. 33.
Art. 14 - FASCE DI RISPETTO A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE
1. Le fasce di rispetto, cioè le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nell'edificazione stabilite dal D.M. n.
1404 del 1968, sono suddivise in due categorie:
- fasce di rispetto generico
- fasce di rispetto particolare.
2. In entrambe le categorie sono vietati la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di edifici.
3. Nella fascia di rispetto generico sono consentite, se realizzate direttamente dall'ente che ha competenza sulla strada o
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comunque con il suo parere favorevole:
- la realizzazione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti;
- la realizzazione di canalizzazioni, sostegni ed attrezzature dei vari servizi (rete elettrica, idrica, fognaria, telefonica, etc.);
- la realizzazione di parcheggi, piste ciclabili, di percorsi pedonali, di sistemazioni a verde
- la realizzazione di stazioni di servizio e di rifornimento carburanti;
- opere per il contenimento idrico e acustico, dell'inquinamento atmosferico;
- recinzioni.
4. Nelle fasce di rispetto particolare sono consentiti, se realizzati direttamente dall'ente che ha competenza sulla strada o
comunque con il suo parere favorevole:
- opere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, idrico e acustico;
- recinzioni;
- tutto ciò che è consentito dalle norme di zona che si sovrappongono alla fascia di rispetto a condizione che sia compatibile
con il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici.
5. Le fasce di rispetto generico e particolare non sono computabili ai fini degli standards urbanistici sia del P.R.G. che degli
strumenti esecutivi. Le fasce di rispetto generico e particolare non hanno capacità volumetrica o di s.l.p. e quindi non concorrono
alla determinazione della edificabilità delle zone contermini.
Art. 15 - ZONE CIMITERIALI
1. Sono destinate alle attrezzature cimiteriali e relative fasce di rispetto.
2. All'interno del perimetro delimitante la fascia di rispetto le norme delle zone urbanistiche si applicano in quanto compatibili con
le prescrizioni del T.U. delle Leggi Sanitarie.
3. Nelle aree comprese nel rispetto cimiteriale è pertanto vietato costuire nuovi edifici ed ampliare quelli esistenti.
Art. 16 - ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO
1. Queste zone sono riservate a spazi pubblici ed attività collettive di cui all'art. 22 della L.R. 15 aprile 1975 n. 51.
2. Non sono consentite altre destinazioni se non l'eventuale residenza del personale di custodia e le attrezzature necessarie al
funzionamento dei servizi previsti. I servizi e le relative attrezzature possono essere realizzati dall'Amministrazione pubblica e
dagli enti istituzionalmente competenti, oppure da altri soggetti (associazioni, cooperative, enti privati) mediante concessione
temporanea, subordinata alla stipula di una convenzione con la quale venga determinata la durata della concessione e siano
disciplinate le modalità di gestione delle attrezzature da realizzare su aree acquisite dall'Amministrazione Comunale o
assoggettate a servitù di uso pubblico regolarmente trascritta.
3. Le destinazioni specifiche individuate dalle tavole di azzonamento hanno un valore di massima. Le zone per attrezzature
pubbliche e di uso pubblico si dividono, in relazione alle destinazioni specifiche, nelle sottozone seguenti:
A - Zone per attrezzature civili
Esse sono riservate all'istruzione ed alle attrezzature civili di interesse comune (culturali, sociali, assistenziali. sanitarie.
amministrative).
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In queste zone il piano si attua mediante concessione semplice, salvo quando le tavole di azzonamento prescrivano
l'obbligo di un piano esecutivo.
Indici urbanistici: Uf : 2 mq/mq. - RC : 0,50 mq/mq.
B - Zone per attrezzature religiose
Esse sono destinate ad ospitare le attività religiose e di culto, la residenza del personale addetto e delle collettività religiose
e le attrezzature connesse con l'attività religiosa e di culto (catechistiche, culturali, ricreative, sociali. etc.).
La servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l'attività di servizio di interesse comune che gli enti
religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto.
In queste zone il piano si attua mediante concessione semplice salvo quando le tavole di azzonamento prescrivano l'obbligo
di un piano esecutivo.
Indici urbanistici: Uf : 1,00 mq/mq. - RC : 0,50 mq/mq.
C - Zone a parco, per il gioco e lo sport
Esse sono riservate per la formazione di parchi urbani e di quartiere , giardini, zone e verde attrezzato e relative attrezzature
per il gioco, lo sport ed il tempo libero.
E' consentita inoltre la realizzazione
di attrezzature per il ristoro connesse alle attività ammesse, in queste zone il piano
si attua mediante concessione semplice, salvo quando le tavole di azzonamento prescrivano l'obbligo di un piano esecutivo.
Indici urbanistici: Uf : 0,15 mq/mq. - RC : 0,15 mq/mq.
In queste zone è ammessa la copertura stagionale degli impianti sportivi all'aperto. Questa copertura non costituisce
superficie coperta.
D - Zone a parcheggio pubblico
Esse sono espressamente riservate alla sosta degli autoveicoli in aggiunta e ad integrazione a quelli realizzabili nelle zone
della viabilità ed a quelli da realizzare in conseguenza degli interventi edilizi pubblici e privati nei modi e nelle misure fissate
dalle norme di zona.
I parcheggi pubblici di cui al presente articolo saranno realizzati a livello stradale o, quando occorra a più piani sopra e sotto
il livello stradale.
L'eventuale necessità di parcheggi multi piano, sia fuori terra che in sottosuolo, e le loro caratteristiche saranno determinate
dal Comune in relazione ai fabbisogni ed alla situazione del traffico.
Nel caso di parcheggi a livello stradale saranno messe a dimora piante di alto fusto nella misura minima di una ogni 40 mq.
di superficie destinata a parcheggio ed è fatto obbligo di mantenere le eventuali alberature esistenti.
Ai fini del computo dello standard per parcheggi, si tiene conto della sommatoria delle superfici lorde di pavimento,
realizzate con tipologia multi piano sia fuori terra che in sottosuolo. Al medesimo fine possono altresì essere computati i
parcheggi realizzati su aree pubbliche, costruiti anche in diritto di superficie costituito a favore di terzi, previa stipulazione di
apposita convenzione nella quale devono essere stabilite: la durata, le modalità della gestione, anche ai fini di sicurezza,
nonché le opere di arredo urbano da eseguire in superficie, sulla base di criteri di qualità che tengano conto dell'ambiente
nel quale si inserisce il singolo intervento.
E - Zone per attrezzature tecnologiche
Tali zone sono destinate ad attrezzature ed impianti pubblici di carattere tecnologico, quali rimesse di autoveicoli pubblici,
centrali telefoniche, impianto dell'acquedotto, impianti per la trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, depuratori,
etc., nonché centri di lavoro per la manutenzione di tali attrezzature ed impianti.
In tali zone inoltre sono le attrezzature al servizio del personale addetto, la residenza per il personale di custodia e gli uffici
strettamente inerenti alle funzioni svolte.
In queste zone il piano si attua mediante concessione semplice, salvo quando le tavole di azzonamento prescrivano
l'obbligo di un piano urbanistico esecutivo nel rispetto dei seguenti indici: Rc : 0,50 mq/mq.
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Art . 17 - ZONE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
1. Sono destinate ad attività collettive (quali mense, centri sanitari ed assistenziali, sindacali, ricreativi, sportivi, etc.) a verde
attrezzato ed a parcheggi al servizio degli impianti produttivi. In queste zone il piano si attua mediante concessione semplice,
salvo quando le tavole di azzonamento, prescrivano l'obbligo di un piano urbanistico esecutivo nel rispetto dei seguenti indici:
Uf : 0,40 mq/mq. - Rc : 0,40 mq/mq.
Art. 18 - ZONE PER ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE GENERALE
1. Tali zone sono destinate alle attrezzature private di interesse generale e cioè: attrezzature assistenziali, scolastiche, culturali,
sociali, politiche, teatrali, cinematografiche, congressuali, sportive, ricreative, ricettive, etc...
2. In queste zone sono ammessi inoltre pubblici esercizi che dovranno attenersi alle previsioni del piano di cui alla legge
14/10/1974 n. 524.
3. In queste zone il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici urbanistici:
Uf : 0,30 mq/mq.
Rc : 0,30 mq/mq. Non costituisce superficie coperta la superficie risultante dalla protezione di eventuali coperture
mobili di carattere stagionale.
Hmax :8,00 mt
Ppr : commisurate al tipo ed all'entità delle attrezzature e comunque non inferiore al 5% di SF di cui almeno il 50% in
parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria.
SVpr : tutta la superficie non destinata agli impianti e ai percorsi interni con un minimo pari a 1/3 della superficie
fondiaria ed un albero ogni 40 mq. di superficie scoperta (o non effettivamente utilizzata per le attività sportive o
ricreative).
Nell'ambito di questa zona alcune aree, contrassegnate da asterisco, sono riservate alle attrezzature sportive e
ricreative con la possibilità di insediarvi pubblici esercizi nel rispetto del piano di cui alla legge 14/10/1974 n. 524.
Per queste zone valgono i seguenti indici urbanistici:
Uf : 0,15 mq/mq. Nel caso di impianti sportivi scoperti, la superficie effettivamente utilizzata per le attività sportive o
ricreative non può superare il 40% dell'intera area.
Rc : 0,15 mq/mq. Non costituisce superficie coperta la superficie risultante dalla proiezione di eventuali coperture
mobili di carattere stagionale.
Ppr : commisurata al tipo ed all'entità delle attrezzature e comunque non inferiore al 5% di SF di cui almeno il 50% in
parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria.
SVpr : tutta la superficie non destinata agli impianti ed ai percorsi interni con un minimo pari della superficie
fondiaria ed un albero ogni 40 mq. di superficie scoperta (o non effettivamente utilizzata per le attività sportive o
ricreative).
Art. 18 bis - ZONE A VERDE PER IL TEMPO LIBERO
1. Sono zone destinate alla realizzazione di attrezzature a verde, sportive e ricreative per lo svago, il riposo ed il tempo libero.
Parametri urbanistici ed edilizi:
Uf : 0,20 mq/mq per gli impianti coperti - 0,30 mq/mq per gli impianti scoperti - Rc : 0,20 mq/mq
2. Non costituisce superficie coperta la superficie risultante da eventuali coperture mobili stagionali. In ogni caso la superficie
effettivamente utilizzata per impianti coperti e scoperti non potrà superare il 50% dell’intera area.
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3. Le caratteristiche tipologiche degli edifici inseriti in questo ambito dovranno adeguarsi agli elementi tipologici presenti sul
territorio agricolo.
4. Gli edifici non potranno superare l'altezza massima di 10 metri.
5. I materiali da utilizzare saranno quelli della tradizione agricola lombarda, privilegiando il mattone a vista, il legno, i coppi.
Particolare attenzione dovrà essere posta per le aree libere a verde, per le quali andrà predisposto un apposito progetto,
inserito nell'ambito del Piano Particolareggiato.
6. Modalità d'intervento:
Piano Particolareggiato attuativo ai sensi degli art. da 13 a 17 della legge n.1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 18 ter - ZONE PER ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE GENERALE
(individuato negli elaborati grafici con lo stesso retino dell'art. 18 più bandatura trasversale)
1. Tali zone, individuate negli elaborati grafici con il medesimo retino dell'art. 18 più bandatura trasversale, sono destinate
alle attrezzature private di interesse generale e cioè: attrezzature assistenziali, scolastiche, culturali, sociali, politiche, teatrali,
cinematografiche, congressuali, sportive, ricreative, ricettive, etc...
2. In queste zone sono ammessi inoltre pubblici esercizi che dovranno attenersi alle previsioni del piano di cui alla legge
14/10/1974 n. 524.
3. In queste zone il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici urbanistici:
Slp: 3.000 mq di cui al massimo 15 % può essere trasferita nell'edificio esistente per eventuali adeguamenti.
Rc : 0,35 mq/mq. Non costituisce superficie coperta la superficie risultante dalla protezione di eventuali coperture
mobili di carattere stagionale.
Hmax : per i corpi di collegamento 12,00 mt, per gli edifici in progetto 9,00 mt
Ppr : commisurate al tipo ed all'entità delle attrezzature e comunque non inferiore al 5% di SF di cui almeno il 50% in
parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria.
SVpr : tutta la superficie non destinata agli impianti e ai percorsi interni con un minimo pari a 1/3 della superficie
fondiaria ed un albero ogni 40 mq. di superficie scoperta (o non effettivamente utilizzata per le attività sportive o
ricreative).
Nell'ambito di questa zona alcune aree, contrassegnate da asterisco, sono riservate alle attrezzature sportive e ricreative con la
possibilità di insediarvi pubblici esercizi nel rispetto del piano di cui alla legge 14/10/1974 n. 524.
Per queste zone valgono i seguenti indici urbanistici:
Uf : 0,15 mq/mq. Nel caso di impianti sportivi scoperti, la superficie effettivamente utilizzata per le attività sportive o
ricreative non può superare il 40% dell'intera area.
Rc : 0,15 mq/mq. Non costituisce superficie coperta la superficie risultante dalla proiezione di eventuali coperture mobili
di carattere stagionale.
Hmax : 8,00 mt .
Ppr : commisurata al tipo ed all'entità delle attrezzature e comunque non inferiore al 5% di SF di cui almeno il 50% in
parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria.
SVpr : tutta la superficie non destinata agli impianti ed ai percorsi interni con un minimo pari della superficie fondiaria
ed un albero ogni 40 mq. di superficie scoperta (o non effettivamente utilizzata per le attività sportive o ricreative).
[Articolo inserito a seguito di approvazione di pratica sportello unico attività produttive riguardante l’ampliamento dell’Hotel Riz]
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ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
Art. 19 - ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
1. Sono destinate alla residenza ed a tutte quelle attività che vi siano connesse. In queste zone sono consentite le seguenti
destinazioni:
- residenza ed accessori della residenza;
- sedi per istituzioni ed enti pubblici e privati;
- sedi per attività politiche, sindacali, culturali, religiose ed assistenziali;
- bar, ristoranti, attrezzature alberghiere, locali ricreativi e di spettacolo;
- attività commerciali, e pubblici esercizi;
- uffici pubblici e privati; studi professionali;
- laboratori artigiani con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose, moleste e comunque incompatibili con la
residenza;
- autorimesse e parcheggi pubblici e privati.
2. Gli esercizi commerciali al dettaglio ed i pubblici esercizi dovranno attenersi alle previsioni rispettivamente del piano di cui alla
legge 11/6/1971 n. 426 e del piano di cui alla legge 14/10/1974 n. 524.
Art. 20 - ZONA NA - DEI NUCLEI ANTICHI
1. In questa zona è perseguita la valorizzazione dell'ambiente esistente, è classificata quale "zona di recupero del patrimonio
edilizio esistente” ai sensi e con gli effetti dell'art. 27 titolo IV della Legge n. 457 del 5 agosto 1978.
2. Modalità di attuazione:
sono indicate nella tavola in scala 1:1000 “Modalità d'intervento nucleo antico”. Si attuano per intervento edilizio diretto e con
piano attuativo preventivo per le zone indicate con piano di recupero. Per la definizione degli interventi si farà riferimento alle
disposizioni dell'art. 31 della Legge n. 457 del 5 agosto 1978.
3. Unità minima di Intervento:
l'unità minima di Intervento (ad eccezione degli Interventi di rinnovo urbano) è rappresentata dall'insieme dei mappali e
subalterni adiacenti, inclusi in un isolato, appartenenti alla medesima ditta intestataria alla data di adozione del P.R.G. e dalle
eventuali costruzioni soggette a demolizione senza ricostruzione esistenti nello stesso isolato che siano di proprietà della
medesima ditta alla data di adozione del P.R.G..
4. Materiali:
negli interventi si farà uso di materiali tradizionali, recuperando, ove possibile, gli elementi originari. E' vietato l'uso
dell'intonaco plastico, dei canali e pluviali in plastica, dei serramenti anodizzati nei colori oro o argento, compresi quelli
rimovibili e le zanzariere.
5. Passaggi:
E' vietato chiudere passaggi esistenti che mettono in comunicazione edifici, o cortili comuni, o altri spazi di pertinenza.
6. Aree inedificate:
Per le aree inedificate individuate nella tavola “Pavimentazione nucleo antico”, valgono le specifiche prescrizioni in essa
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contenute; ulteriori indicazioni potranno emergere dalle valutazioni in sede di Commissione Edilizia.
Nelle aree inedificate sono ammesse le costruzioni di autorimesse e locali accessori per un'altezza massima di ml. 2,80 ed
ampliamenti alla residenza fino ad un massimo di 30 mq. per unità immobiliare per effettiva e comprovata necessità.
Questi interventi saranno possibili solo nel caso in cui il rapporto di copertura sia inferiore allo 0,50 mq/mq.; dovranno
uniformarsi ai materiali prescritti per la zona e rispettare le distanze dai confini.
Sono vietati i box in lamiera prefabbricati, mentre sono permesse le casette in legno per attrezzi nei giardini che abbiano una
dimensione non superiore a ml. 2,50 x 2,00 ed un'altezza massima di 2,00 ml.
E' sempre permessa la trasformazione delle aree inedificate in giardini od orti, è vietata la sola asfaltatura.
7. Aree soggette a riprogettazione unitaria:
Queste aree, inedificate ed inedificabili, di proprietà comunale e di uso pubblico, individuate nella tavola “Pavimentazioni Nucleo Antico“, richiedono una nuova sistemazione, sia in considerazione delle insufficienze attuali sia delle modificazioni
che interverranno e seguito degli interventi consentiti dal P.R.G..
L'Amministrazione Comunale dovrà pertanto predisporre un progetto di sistemazione esteso all'intero ambito perimetrato.
8. Autorimesse:
la realizzazione di nuove autorimesse private è consentita in sotterraneo e/o nel corpo dell’edificio. Le rampe di accesso ad
autorimesse interrate dovranno essere realizzate sotto il sedime dell'edificio, ad esclusione degli interventi previsti nei Piani di
Recupero.
In ogni caso le autorimesse non potranno avere accesso diretto dalla strada, ma solo dal cortile interno all'edificio.
9. Sottotetti:
I sottotetti che abbiano un'altezza media di almeno mt. 2,40 ed altezza minima almeno di mt. 1.80 potranno essere adeguati
ed utilizzati ad uso accessorio e/o di servizio, in conformità a quanto disposta dal titolo III del Regolamento Locale di Igiene
anche modificando l'altezza al colmo della copertura, previo parere della Commissione Edilizia su presentazione di idonea
documentazione grafica e fotografica.
Potranno essere destinati ad uso abitativo i sottotetti esistenti, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n° 15 del 15/7/1996,
dalla circolare dell'Assessorato all'Urbanistica ed al Territorio e dell'Assessorato ai Lavori Pubblici n° 1/97 (approvata con
D.G.R. 6/23987 del 13/1/.1997), nonché dalla Circolare Assessorato Sanità del 3/2/1997.
Art . 21 - RESTAURO - RE
1. Riguarda: edifici monumentali a destinazione speciale.
2. Principio generale: edifici da salvaguardare e conservare integralmente.
3. Interventi ammessi: restauro scientifico. Tale intervento dovrà essere finalizzato alla conservazione integrale delle
caratteristiche morfologiche, tipologiche e strutturali e dovrà essere rigorosamente conseguente ad una indagine storica che,
sulla base di elementi di prova scientificamente fondati, dovrà stabilire la datazione delle diverse parti dell'edificio e
ricostruire, per quanto possibile, la tipologia e i caratteri originali e le successive trasformazioni e alterazioni subite
dall'edificio.
Art. 22 - RISANAMENTO CONSERVATIVO – RC
1. Riguarda: edifici di valore storico - ambientale e/o architettonico.
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2. Principio generale: conservazione degli elementi essenziali della morfologia, della tipologia, della tecnologia edilizia.
(art.31 lettera c Legge 457/78)
Per adeguamento alle disposizioni del Regolamento Locale d'igiene le altezze dei piani abitabili o agibili non potranno essere
inferiori a mt. 2,70; pertanto è ammessa la traslazione dei solai, qualora si renda necessario e per locali abitabili o agibili che
abbiano già un'altezza di almeno mt. 2,40. Nel caso la traslazione dei solai modifichi l'altezza del colmo della copertura, dovrà
essere valutata la congruità dell'intervento rispetto agli andamenti delle coperture adiacenti. A tal fine dovrà essere prodotta
idonea documentazione grafica e fotografica da sottoporre alle valutazioni della commissione edilizia. E’ vietato:
- Realizzare volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti
- Rimuovere elementi decorativi di pregio delle facciate
- realizzare scale esterne in aggiunta alle facciate degli edifici
- mantenere elementi di superfetazione.
3. Interventi ammessi:
1) devono essere mantenuti: il perimetro, il volume, il numero dei piani e l'andamento dei tetti;
2) devono essere conservate le strutture statiche verticali esistenti delle quali è annesso il solo consolidamento;
3) devono essere conservate le strutture orizzontali a volta e quelle in legno, se pregevoli. con l'obbligo di rimetterle in vista
eliminando le eventuali controsoffittature. Per queste strutture sono ammessi soltanto gli interventi di manutenzione e
consolidamento. Qualora esistano locali già abitati con altezza interna non inferiore a ml. 2,40, tali piani possono essere
abitabili o agibili. Anche i sottotetti già abitati che abbiano altezza interna media di ml. 2,40 possono essere abitabili o agibili;
in entrambi i casi la superficie dei locali non può essere inferiore a mq. 9 e la cubatura a mc. 25;
4) può essere modificato il sistema dei collegamenti verticali ed orizzontali esistente con possibilità di inserire ascensori
all'interno dei vani esistenti, a condizione che ciò non comporti la realizzazione di volumi tecnici eccedenti le coperture
esistenti;
5) qualora esistano, devono essere conservati tutti gli elementi decorativi esterni ed interni esistenti (portali, cornici, cornicioni,
marcapiani, fregi, lesene, affreschi. etc.) e tutti gli elementi architettonici ed artistici isolati che abbiano valore storico o artistico
(quali fontane, pozzi, logge, muri, edicole, lapidi, etc.) incorporati nell'edificio o situati nell'area di pertinenza;
6) è vietato alterare l'aspetto esterno degli edifici con l'aggiunta di elementi quali scale esterne, volumi tecnici eccedenti la
copertura, volumi a sbalzo, elementi sporgenti, etc... o con la chiusura di portici, logge, balconi, ballatoi, terrazze, etc..
Possono essere modificate le aperture delle facciate, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche complessive dell'edificio;
7) è fatto obbligo di eliminare tutte le parti aggettanti chiuse, tettoie, tamponamenti e chiusure di elementi architettonici aperti,
quando questi elementi contrastino, a giudizio della Commissione Edilizia, con la morfologia dell'edificio;
8) devono essere mantenuti tutti gli spazi scoperti esistenti nei quali è vietata ogni nuova costruzione;
9) è consentito, nel rispetto di tutte le altre norme aggregare o disaggregare più uniti immobiliari e modificare la distribuzione
interna delle stesse.
Qualora l'edificio (o parte di esso) sia in cattivo stato di conservazione la Commissione Edilizia, sulla scorta di un'adeguata
documentazione da presentarsi a cura del concessionario, controllata e controfirmata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico
comunale, potrà consentire la sostituzione di tutti quegli elementi, anche strutturali, che siano in cattivo stato di
conservazione. In questo caso vi è l'obbligo del ripristino (nei modi che verranno indicati dalla Commissione Edilizia) di tutti gli
elementi per i quali le norme del RC prescrivono la conservazione.
Art. 23 - RISTRUTTURAZIONE
1. Riguarda: edifici di valore ambientale e urbano e edifici recentemente ristrutturati nel sostanziale rispetto delle caratteristiche
morfologiche, tipologiche originarie.
2. Principio generale: conservazione degli elementi essenziali della morfologia e della tipologia edilizia.
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3. E’ vietato:
-realizzare volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti
-rimuovere elementi decorativi di pregio delle facciate
-realizzare scale esterne in aggiunta alle facciate degli edifici
-mantenere elementi di superfetazione.
4. Interventi ammessi:
1) devono essere mantenuti, salvo le maggiori possibilità consentite dai successivi punti 3) e 4) il perimetro, le altezze,
l'andamento dei tetti ed il volume vuoto per pieno comprensivo anche dei volumi aperti quali portici, logge, fienili, etc...;
2) devono essere conservate le strutture statiche verticali perimetrali esistenti delle quali è ammesso il solo consolidamento;
3) devono essere conservate le strutture orizzontali a volta e quelle in legno, se pregevoli, con l'obbligo di rimetterle in vista
eliminando le eventuali controsoffittature. Per queste strutture sono ammessi soltanto interventi di manutenzione e
consolidamento. Tutte le altre strutture possono essere sostituite con la facoltà (nel rispetto di tutte le altre norme) di
traslazione verticale dei solai, con esclusione di quello di copertura. la traslazione del solaio di copertura è ammessa nella
misura strettamente necessaria fissata dal regolamento edilizio, per i locali abitabili o agibili.
Questa norma si applica soltanto quando l' altezza media interna dei piani che si vogliono adeguare sia non inferiore 2,40;
4) qualora esistano locali già abitati con altezza interna non inferiore a ml. 2,40, tali piani possono essere abitabili o agibili.
Anche i sottotetti già abitati che abbiano un'altezza media di ml. 2,40 possono essere abitabili o agibili.
In tutti i casi per essere considerati abitabili o agibili, i locali devono avere superficie non inferiore a 9 mq. e cubatura non
inferiore a 25 mc.;
5) può essere modificato il sistema dei collegamenti verticali ed orizzontali esistente ivi compresa l'introduzione di ascensori e
condizione che ciò non comporti la realizzazione di volumi tecnici eccedenti le coperture;
6) qualora esistano devono essere conservati tutti gli elementi decorativi esterni ed interni esistenti (portali, cornici, cornicioni,
marcapiani, fregi, lesene, affreschi, etc.) e tutti gli elementi architettonici e artistici isolati che abbiano valore storico o artistico,
quali fontane, pozzi, logge, muri, edicole, lapidi, etc.) incorporati nell'edificio o situati nell'area di pertinenza;
7) è vietata l'aggiunta di elementi esterni alla sagoma dell'edificio, quali scale, volumi tecnici eccedenti la copertura, volumi a
sbalzo, elementi sporgenti, etc.;
8) è fatto obbligo di eliminare tutte le parti aggettanti chiuse e le tettoie;
9) devono essere mantenuti tutti gli spazi scoperti esistenti nei quali è vietata ogni nuova costruzione;
10) è consentito, nel rispetto di tutte le altre norme, aggregare o disaggregare più unità immobiliari e modificare la
distribuzione interna delle stesse.
Art. 24 - EDIFICI DI SERVIZIO
1. Riguarda: edifici a destinazione accessoria esistenti o previsti per i quali è prescritto il mantenimento di questa destinazione.
2. Interventi ammessi: in assenza di progetto unitario redatto dalla amministrazione comunale, sarà possibile la demolizione e
ricostruzione di un volume pari a quello demolito anche aggregandolo agli edifici esistenti, con destinazione di accessorio
residenziale, compreso quello di autorimessa. E' obbligatorio il rispetto dell'uso dei materiali di cui alle norme generali.
Nei casi di effettiva e comprovata necessità sarà possibile, per quegli accessori che costituiscono un organismo edilizio
autonomo di almeno 200 mc., il cambio di destinazione d'uso residenziale.
Qualora l'edificio (o parte di esso) sia in cattivo stato di conservazione la Commissione Edilizia, sulla scorta di una adeguata
documentazione da presentarsi a cura del concessionario, controllata e controfirmata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comunale, potrà consentire la sostituzione di tutti gli elementi, anche strutturali, che siano in cattivo stato di conservazione. In
questo caso vi è l'obbligo del ripristino (nei modi che verranno indicati dalla Commissione Edilizia) di tutti gli elementi per i
quali le norme della RI prescrivono la conservazione.
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Per gli edifici di servizio, individuati dalla tavola “Nuclei Antichi - Modalità di intervento” ed assoggettati all'obbligo di progetto
unitario, é ammessa la demolizione e ricostruzione nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto unitario che verrà
redatto dal l'Amministrazione Comunale.
Per gli edifici di servizio non assoggettati all'obbligo di progetto unitario è ammessa la demolizione e la ricostruzione nello
stesso sito di un volume pari a quello demolito.
Art. 25 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE – D
1. Riguarda: costruzioni ed edifici, o parti di essi, dei quali si rende indispensabile la demolizione senza ricostruzione poiché la
loro eliminazione è necessaria dal punto di vista ambientale o igienico-sanitario.
2. Interventi ammessi: demolizione. Le aree a cielo aperto che si rendono così disponibili verranno utilizzate a giardino o e
cortile e dovranno essere adeguatamente sistemate.
Art. 26 - AREE DI RINNOVO URBANO – RU
1. Riguarda: aree totalmente o parzialmente edificate che necessitano di interventi di rinnovo o sostituzione edilizia.
2. Interventi ammessi: è fatto obbligo di dare esecuzione, anche mediante demolizione e ricostruzione, alle prescrizioni
riportate nella tavola “Modalità di intervento”.
La s.l.p. consentita è quella ricavabile geometricamente dalla tavola “Modalità di intervento” moltiplicando le misure
planimetriche (riguardanti gli edifici nuovi previsti) per il numero dei piani prescritti dalle norme particolari.
Le dimensioni di lunghezza sul fronte stradale e il numero dei piani delle costruzioni non potranno essere inferiori a quelle
previste.
L'altezza in gronda e al colmo delle nuove costruzioni dovrà invece adeguarsi a quella degli edifici adiacenti.
Art. 27 - AREE E INTERVENTI SOGGETTI A PIANI DI RECUPERO
1. Riguarda aree già totalmente o parzialmente edificate che necessitano di interventi di riordino e/o ristrutturazione edilizia e
urbanistica. Tali aree per diverse ragioni presentano una notevole complessità di problemi che richiedono, da un lato,
ulteriori approfondimenti e, dall'altro, soluzioni unitarie.
2. Per questi motivi gli interventi sono subordinati, ai sensi dell' art. 28 della legge n° 457 del 5 agosto 1978, alla redazione di
preventivi Piani di Recupero.
3. I Piani di Recupero dovranno definire gli interventi edilizi e le unità minime di intervento, nel rispetto dei seguenti indici:
It : 2 mc/mq.
4. L'indice di fabbricabilità fondiaria (If), il rapporto di copertura (Rc), l'altezza massima (Hmax) e le distanze (Df, Ds, Dc) sono
definite dal piano di recupero stesso.
5. In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7 punto 1) del D.M. 2/4/1968. In particolare per le nuove
costruzioni la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso 1,5
mc/mq.
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6. A questo fine si precisa che la densità fondiaria media della zona A è di 2,08 mc/mq.
7. Per gli edifici esistenti, ferme restando le norme su quelli in contrasto con le destinazioni di zona, sono consentiti, in
mancanza del P.R., interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento conservativo e restauro.
Art. 28 - NORME PARTICOLARI
1. Obbligo di chiusura:
è prevista lungo le cortine stradali per mantenere la continuità delle quinte edificate ai lati della sede viaria; tale chiusura
potrà essere realizzata sia piena che con accesso carraio chiuso da portone, per un'altezza minima pari a mt. 4,50, nel
rispetto delle caratteristiche architettoniche delle facciate adiacenti.
La realizzazione di questo intervento è condizione inderogabile per il rilascio di qualsiasi concessione o autorizzazione degli
edifici adiacenti.
2. Allineamento obbligatorio:
prescrive la posizione obbligatoria dei fronti degli edifici nuovi previsti prospettanti lo spazio pubblico.
3. Nuovi edifici previsti e relativo numero di piani fuori terra:
prescrive la localizzazione in pianta che dovranno osservare i nuovi edifici; il numero obbligatorio dei piani fuori terra che
dovranno essere realizzati è di 2, con l'esclusione degli edifici indicati di servizio per i quali sarà ammesso un solo piano
fuori terra.
4. Obbligo di demolizione delle recinzioni:
prevede la demolizione obbligatoria dei tratti di recinzione individuati.
5. Obbligo di edificazione nelle aree di reinserimento ambientale:
è fatto obbligo di dare esecuzione alla previsione di edificazione anche mediante la demolizione delle parti eventualmente
esistenti evidenziate graficamente all'interno dell'area di Reinserimento Ambientale campita nella tavola "Modalità di
Intervento - Nucleo-Antico".
La s.l.p. consentita è quella ricavabile geometricamente moltiplicando tutta la superficie campita sulla tavola suddetta per il
numero dei piani prescritti dalle norme particolari.
Le dimensioni di lunghezza e profondità degli edifici non potranno essere inferiori alla superficie campita sulla tavola
suddetta; il rispetto di questa norma potrà essere conseguito anche con edificazione realizzata in tempi successivi.
L'altezza in gronda delle nuove costruzioni dovrà, per le costruzioni previste in aderenza ad edifici esistenti, adeguarsi a
quella degli edifici adiacenti.
Art. 29 - ZONA B1 - ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO
1. In questa zona il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti indici e
parametri:
lf : 1,5 mc/mq. di SF;
Rc : 0,40 mq/mq.;
Hmax :11mt.;
Ppr : 5mq. per ogni 100 mc di costruzione, secondo l'art. 18 della legge 6/8/1967 n.765;
SVpr : aree a verde privato pari a 1/4 della superficie fondiaria del lotto edificato ed un albero ogni 40 mq. di arca
non coperta.
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2. Norme transitorie:
Ferme restando le norme sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona previste dalle presenti N.T.A., per gli
edifici esistenti, conformi a tali destinazioni ma difformi rispetto agli indici e parametri di zona, oltre agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di consolidamento statico, di adeguamento igienico-sanitario, di restauro e di
ristrutturazione, sono consentiti “una tantum“, per una durata di cinque anni dall'approvazione del P.R.G., interventi di
ampliamento volumetrico conseguenti ad un aumento massimo di 50 mq. di s.l.p..
Tali ampliamenti verranno concessi, a giudizio della Commissione Edilizia, solo per soddisfare esigenze di carattere
igienico-sanitario e funzionale nel rispetto delle norme sulle distanze prescritte per la zona.
Art. 30 - ZONA B2 - ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO
1. In questa zona il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto.
2. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:
If : 1,0 mc/mq. di S.F.;
Rc : 0,40 mq/mq
Hmax : 8,00 mt.;
Ppr : 5mq. per ogni 100 mc. di costruzione, secondo l'art. 18 della legge 6/8/1967 n. 765;
SVpr : aree a verde privato pari a 1/4 della superficie fondiaria del lotto edificato ed un albero ogni 40 mq. di area
non coperte.
3. Norme transitorie:
Ferme restando le norme sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zone previste dalle presenti N.T.A., per gli
edifici esistenti, conformi a tali destinazioni ma difformi rispetto agli indici e parametri di zona, oltre agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di consolidamento statico, di adeguamento igienico-sanitario, di restauro e di
ristrutturazione, sono consentiti “una tantum", per una durata di cinque anni dall'approvazione del P.R.G., interventi di
ampliamento volumetrico conseguente ad un aumento massimo di 50 mq. di s.l.p..
Tali ampliamenti verranno concessi, a giudizio della Commissione Edilizia, solo per soddisfare esigenze di carattere
igienico-sanitario e funzionale nel rispetto delle norme sulle distanze prescritte per la zona.
Art. 31 - ZONA B3 - MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE
1. In questa zona sono comprese aree edificate ed aree inedificate. In essa è perseguito il mantenimento della situazione
esistente sia sotto il profilo delle caratteristiche insediative e della densità edilizia, sia sotto quello delle caratteristiche
ambientali. In tale zona è fatto obbligo del mantenimento di tutte le alberature di alto fusto esistenti.
2. Per le aree non edificate e non piantumate è consentita. oltre alla piantumazione, l'esercizio delle attività agricole o
comunque di coltivazione.
3. Gli edifici di pertinenza dell'edificio principale, potranno essere realizzati anche se staccati dall'edificio principale, a
condizione che l'altezza (H1) non sia superiore a mt. 2,80. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di
manutenzione, di ristrutturazione, di restauro, e, se compatibili con l'obbligo di cui al terzo comma, interventi di ampliamento,
di ricostruzione totale o parziale previa demolizione degli edifici esistenti o di parte di essi, mediante intervento edilizio diretto
nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
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V : esistente + 15%
Rc : quello esistente o, se inferiore, 30% di SF;
Hmax : quella esistente. Nei casi di ampliamento, sopralzo o demolizione e ricostruzione l'altezza non potrà
superare 8,50 mt.;
Ppr : 5,00 mq. per ogni 100 mc. di costruzione.
Art. 31 bis - ZONE B4 DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
1. Sono zone nelle quali si ravvisa la necessità di recuperare e valorizzare il patrimonio storico degli edifici agricoli dismessi
anche convertendone l'uso a funzioni diverse, ma comunque compatibili con la residenza. In queste zone è ammessa una
quota di nuova edificazione nelle aree inedificate interne al comparto.
2. Qualora nel comparto siano presenti elementi del paesaggio significativi, sia edilizi che naturali, essi andranno
opportunamente recuperati.
3. Parametri urbanistici ed edilizi: l'indice di fabbricabilità territoriale (IT) non potrà essere superiore a 1mc/mq. Dal volume
massimo ammissibile andranno dedotti i volumi recuperati.
4. Modalità d'intervento:
Piano Particolareggiato ai sensi dell'art.13-17 della n.1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 32 - ZONA C1 – DI ESPANSIONE
1. In queste zone il P.R.G. si attua mediante piano urbanistico esecutivo, esteso all'unità urbanistica definita nelle tavole di
azzonamento e del tipo (P.P. o P.L.) specificato nelle tavole stesse. nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
It : 1 mc/mq. di ST;
Hmax : 11,00 mt.;
Ppr : 5mq per ogni 100 mc. di costruzione, secondo l'art.18 della legge 6/8/1967 n. 765;
SVpr : 1/4 della superficie fondiaria del lotto edificato ed un albero ogni 40 mq. di superficie scoperta.
2. L'indice di fabbricabilità fondiaria (If), il rapporto di copertura (Rc) e le distanze (Ds, Dc, Df) verranno fissati dallo strumento
urbanistico esecutivo.
3. Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà confermare le aree per spazi pubblici o attività collettive che siano già individuate
dal P.R.G.. In tal caso saranno previste direttamente dallo strumento urbanistico stesso le ulteriori aree eventualmente
necessarie per il raggiungimento delle misure minime seguenti:
-13 mq. ogni 100 mc. di volume aventi destinazione residenziale;
-50 mq. ogni 100 mq. di s.l.p. aventi destinazione commerciale, terziaria, amministrativa e direzionale;
-10 mq. ogni 100 mq. di SF di pertinenza di costruzioni aventi destinazione artigianale.
4. Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà confermare le quantità di aree per spazi pubblici o attività collettive che siano già
individuate dalle tavole grafiche del P.R.G.; tali aree, ad eccezione di quelle per attrezzature stradali, potranno essere
rilocalizzate in sede di progetto di piano esecutivo.
5. In ogni caso saranno previste dallo strumento urbanistico esecutivo stesso le ulteriori aree eventualmente necessarie per il
raggiungimento delle misure minime seguenti:
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-13 mq. ogni 100 mc. di volume aventi destinazione residenziale;
-50 mq. ogni 100 mq. di s.l.p. aventi destinazione commerciale, terziaria, amministrativa e direzionale;
-10 mq. ogni 100 mq. di SF di pertinenza di costruzioni aventi destinazione artigianale.
6. Potranno invece essere monetizzate le eventuali ulteriori aree necessarie per raggiungere i seguenti standards minimi
regionali:
- 26,5 mq. ogni 150 mc. (per applicazione piano dei servizi) di volume aventi destinazione residenziale;
- 100 mq. di s.l.p. aventi destinazione commerciale, terziaria, amministrativa e direzionale
- 20 mq. ogni 100 mq. di SF di pertinenza di costruzioni aventi destinazione artigianale.
7. Norme transitorie:
Per gli edifici esistenti non in contrasto con le destinazioni ammesse nella zona, in assenza del piano urbanistico esecutivo
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento
igienico-sanitario, di restauro e di ristrutturazione. Sono altresì consentiti interventi di ampliamento volumetrico conseguenti
ad un aumento massimo di 50 mq. di s.l.p. nel rispetto delle norme sulle distanze prescritte per le zone B.
Art. 33 - ZONA C2 - PIANI ESECUTIVI VIGENTI
1. Si tratta di zone già assoggettate a piano urbanistico esecutivo dal precedente P.R.G. per le quali il piano urbanistico
esecutivo è già stato adottato e/o approvato.
2. In queste zone quindi l'edificazione è regolata dal piani urbanistici esecutivi adottati e/o approvati.
Art. 34 - ZONA C3 - PROMUOVIBILE A RESIDENZIALE
1. Tale zona, nel caso in cui le unità produttive ora presenti trovino una nuova localizzazione, diviene integralmente ed
unitariamente soggetta a intervento urbanistico preventivo esteso alle intere aree perimetrate dalle tavole di azzonamento
con conseguente promozione delle aree a zone C1 di cui dovranno rispettare la normativa.
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ZONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE
Art. 35 - ZONE D : PREVALENTEMENTE PRODUTTIVE
1. Esse, salvo diversa prescrizione imposta dalle norme di sottozone, sono destinate ad edifici ed attrezzature per attività
produttive, per il deposito e la conservazione dei prodotti e per attività di commercio.
2. In queste zone sono ammessi:
a)impianti industriali, artigianali e commerciali;
b) depositi e magazzini;
c) servizi tecnici ed amministrativi;
d) per le zone Artigianali esistenti D1 è ammessa una quota residenziale massima nella misura del 50% delle quantità
massime edificabili secondo i parametri fissati dalle presenti norme;
e) solo per le zone D2 è ammessa una quota residenziale massima pari al 20% delle quantità massime edificabili fissate
dalle presenti norme; tale quota residenziale potrà essere edificata solo contestualmente o successivamente alla quota
produttiva. Le abitazioni potranno essere adibite esclusivamente all'uso del titolare dell'azienda o di personale dipendente
addetto alla custodia degli impianti.
3. In queste zone non sono consentiti insediamenti di attività produttive che utilizzino sostanze inquinanti definite di 1 classe
dal T.U. delle Leggi Sanitarie, gli impianti dovranno essere altresì attrezzati contro la produzione di inquinamenti atmosferici,
acustici e dai materiali solidi e liquidi di rifiuto.
Art. 37 - ZONA D2 : PRODUTTIVA ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO
In questa zona il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. Gli interventi dovranno rispettare i seguenti indici e
parametri:
Uf : 0,60 mq/mq. di SF; - Hmax :12mt. esclusi i volumi tecnologici;
Df: pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque mai inferiore a 10,00 mt., salvo i casi diversi previsti dalle presenti N.T.A.;
Dc: pari alla metà dell'altezza e comunque mai inferiore a 5,00 ml.; salvo i casi diversi previsti dalle presenti N.T.A.;
Ds: mt. 10 salvo i casi di costruzioni in aderenza e di allineamento già in atto, per i quali valgono le norme generali previste dalle
presenti N.T.A.;
SVpr: 1/4 della superficie fondiaria del lotto edificato ed un albero ad alto fusto ogni 40 mq. di superficie scoperta individuato tra
le essenze autoctone quali: tiglio, gelso, pioppo cipressino, bagolaro, olmo, quercia, acero o carpino;
Per quanto concerni gli elementi vegetativi devono essere allocati secondo filari a protezione dell’insediamento dalla sede stradal
e dalla campagna, costituendo elemento di mitigazione;
Ppr : 1.00 mq. ogni 5 mq. di s.l.p. di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria.
La superficie filtrante non deve risultare inferiore al 30% e può essere realizzata anche con pavimentazioni di tipo filtrante.
Ferme restando le norme sugli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona previste dalle presenti N.T.A., per gli edifici
esistenti, conformi a tali destinazioni ma difformi rispetto agli indici e parametri di zona, oltre agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienico-sanitario, di restauro e di ristrutturazione sono
consentiti "una tantum”, per una durata di cinque anni dall'approvazione del P.R.G., interventi di ampliamento volumetrico
conseguenti ad un aumento massimo di 100 mq. di s.l.p. nel rispetto delle norme sulle distanze prescritte per la zona.
Qualora vengano utilizzati sistemi costruttivi, tecnologie ecocompatibili, bioarchitettura o fonti energeti-che rinnovabili è previsto
un incremento di superficie pari al 15 % di quello normato, previa valutazione positiva da parte della commissione paesaggistica.
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Per le aree non ancora urbanizzate si dovranno obbligatoriamente prevedere aree per spazi pubblici o attività collettive nelle
seguenti misure minime:
20 mq. ogni 100 mq. di SF di pertinenza di costruzioni aventi destinazione artigianale;
100 mq. ogni 100 mq. di s.l.p. aventi destinazione commerciale, terziaria, e direzionale;
26,5 mq. ogni 150 mc. (per applicazione piano dei servizi) aventi destinazione residenziale
Viene ammessa, in riferimento ai predetti valori, la possibilità monetizzare tali superfici a
standard con il versamento di una “somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e
comunque non inferiore al costo di acquisizione di altre aree” e quantificata per le aree in oggetto in 38,10 €/mq
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ZONE PREVALENTEMENTE AGRICOLE
Art. 39 - ZONE E : PREVALENTEMENTE AGRICOLE
1. Tali zone sono riservate all'attività agricola, intesa non soltanto come funzione produttiva, ma anche come funzione di
salvaguardia del sistema geomorfologico e naturalistico, idrogeologico, storico insediativo, del paesaggio agrario e
dell'equilibrio ecologico e naturale. Tali zone sono identificabili comunque per attività prevalente quali corrispondenti alla
zona omogenea E così come definita dal DM 1444/1968.
2. Per tali zone si è provveduto a recepire le indicazioni e le prescrizioni del Piano Paesistico di Dettaglio (P.P.D. adottato con
delibera di Consiglio Provinciale n° 12 del 29/04/2005, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 41 del 29/09/2005)
dell’Ambito Barco Certosa (art.35 delle N.T.A. del P.T.C.P. di Pavia).
3. Le aree che compongono le zone prevalentemente agricole sono riconoscibili in uno o più dei seguenti contesti (così come
definiti dal PPD):
Aree protette esistenti
Sistemi di interesse prevalentemente naturalistico:
o Aree di elevato contenuto naturalistico esterne alle aree protette
o Corsi d’acqua naturali e/o naturalizzati
o Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici
o Aree di riqualificazione e ricomposizione della trama naturalistica
o Corridoi ecologici secondari
Paesaggio Agrario:
o Aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi
Sistema storico insediativo:
o Viabilità di interesse storico
o Insediamenti
o Edifici e manufatti di particolare interesse storico architettonico e/o tipologico
Percorsi di fruizione paesistica:
o Viabilità primaria o di struttura
o Percorsi di interesse specifico (naturalistico, paesistico)
o Tratti di particolare valenza percettiva
4. Nelle aree destinate all’agricoltura sono ammessi esclusivamente gli interventi nelle modalità prescritte dalla LR 12/05 al
Titolo III “Norme in materia di edificazione nelle aree desinate all’agricoltura” (art. 59, 60, 61, 62 della LR 12/05). Gli interventi
saranno assentiti unicamente mediante permesso di costruire. Eventuali esclusioni e limitazioni dell’attività edilizia sono
precisate ai successivi articoli 40-41-42-43-43.bis per i contesti derivanti dall’applicazione del P.P.D.
5. Nelle aree destinate all’agricoltura sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici su
edifici esistenti anche da soggetti privi dei requisiti di cui all’art 60 della LR 12/05.
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6. Per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento la norma - di cui al precedente comma 5 - non trova applicazione nel
caso di vigenza di contratto o rapporto di affitto rustico sulle strutture rurali oggetto di intervento, fatto salvo il caso di
dimostrata dismissione delle medesime da almeno cinque anni. In questi casi la ristrutturazione dell’immobile dovrà essere
attuata senza pregiudizio per il mantenimento o l’eventuale ripristino dell’attività agricola sulle aree non direttamente
interessate dall’intervento;
7. La ristrutturazione e l’ampliamento – di cui al precedente comma 5 - potranno ammettere un aumento del volume esistente
fino ad un massimo di 200 mc per proprietà. Tale ampliamento massimo concesso va inteso come una tantum e di
conseguenza l’applicazione deve essere registrata ai pubblici registri immobiliari.
8. In queste zone, per tutti i tipi di costruzione ammessi, si applicano le seguenti norme:
Hmax : mt. 8,50, salvo silos, serbatoi ed altri impianti tecnici;
Df : pari al doppio del fabbricato più alto e comunque non inferiore a mt. 10,00;
Dc : pari all'altezza del fabbricato e comunque non inferiore a mt. 10,00 salvo i casi previsti dal punto 4.2. delle
presenti NTA.;
Ds: mt. 10,00, salvo i casi previsti dal punto 4.3. delle presenti NTA..
9. La richiesta di costruzione di nuovi edifici ed attrezzature, o di ampliamento di quelli esistenti, dovrà essere corredata da una
relazione che dimostri la congruità delle destinazioni dei fabbricati e delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni delle
superfici colturali (in affitto e/o proprietà) dell'azienda e dei suoi programmi. Tale relazione dovrà inoltre anche indicare gli
edifici esistenti appartenenti all'azienda e il modo con il quale sono utilizzati, sempre al fine di dimostrare la necessità di
realizzare le nuove attrezzature o gli ampliamenti richiesti.
10. Per i nuovi impianti zootecnici e per l'ampliamento di quelli esistenti la superficie colturale dell'azienda deve assicurare
almeno un terzo della base alimentare necessaria all'allevamento.
11. Sono comunque escluse tutte quelle attività che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, per destinazione o altri motivi,
possono creare molestia e siano in contrasto con i requisiti igienici generali.
12. Sono inoltre escluse le immissioni delle acque di scarico degli allevamenti nella rete fognaria o nei canali superficiali, se non
previa depurazione, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
13. In queste zone è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli
esistenti su terreni di comuni contermini.
14. Per tutti i progetti di intervento, per la determinazione della sensibilità dei luoghi ai fini dell’esame paesistico (con riferimento
all’art. 52 delle presenti NTA e alla parte IV delle NTA del PTPR della Lombardia), si farà riferimento agli elaborati sia di tipo
analitico che progettuale del PPD quale strumento di maggior definizione paesistica del PTCP di Pavia (art. 37 comma 2 NTA
PTCP). All’interno delle aree protette e delle zone soggette a vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, si applicano le
disposizioni di cui all’art.37 comma 1-4 del PTCP di Pavia. I riferimenti conoscitivi a qualsiasi scala, possono essere integrati,
precisati ed eventualmente rettificati mediante analisi specifiche allegate alle iniziative progettuali di intervento, certificate dal
progettista o, preferibilmente, da esperti settoriali quando le integrazioni riguardano aspetti specifici di carattere naturalistico,
geomorfologico e storico.
15. Le zone agricole E definite di “carattere urbano” rappresentano porzioni, spesso intercluse o prospicienti zone urbane in
sviluppo e/o consolidate. In questa tipologia di area è inibito qualsiasi tipo di intervento di trasformazione. È comunque
consentita l’attività rurale.
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Art. 40 - ZONE E PREVALENTEMENTE AGRICOLE: CONTESTI DEL PPD - AREE PROTETTE ESISTENTI
1. Per le aree regionali protette interne ai confini amministrativi (Garzaia di Porta Chiossa atto istitutivo D.C.R. 11/10/1984 n°
1733, D.C.R. 14/12/1993 n° 962, piano di gestione approvato con D.g.r. 02/12/1991 n° 15945, Garzaia della Carola atto
istitutivo D.C.R. 31/05/1989 n° 1320, D.C.R. 14/12/1993 n° 961, piano di gestione approvato con D.g.r. 14/11/1991 n° 14720)
comunali il PRG assume i contenuti della Normativa regionale istitutiva, del PTCP e del PPD e dei Piani di coordinamento
compresi gli eventuali dispositivi gestionali ove esistenti.
Art. 41 - ZONE E PREVALENTEMENTE AGRICOLE: CONTESTI DEL PPD - SISTEMI DI INTERESSE PREVALENTEMENTE
NATURALISTICO
1. Aree di elevato contenuto naturalistico esterne alle aree protette: trattasi di alcune aree rilevanti dal punto di vista dei
contenuti e della contestualizzazione. Gli obiettivi e le disposizioni prescrittive da applicare a queste aree sono quelle di cui
all’art. 34 comma 11 a) – 12 – 13 a), c), d) – 14 – 17 – 18 – 19 del PTCP. In relazione alla specificità delle aree interessate è
inibita ogni nuova edificazione.
2. Corsi d’acqua naturali e/o naturalizzati: iI PPD (art. 10 delle NTA) individua una serie di corsi d'acqua (rogge, cavi) che per
caratteristiche idro-geomorfologiche e vegetazionali presentano caratteri di marcata naturalità. Questi elementi, oltre ad una
elevata valenza paesistica, assumono nel contesto interessato un importante ruolo ecologico potendo assolvere alla funzione
di "connessione" e raccordandosi in tal senso alla "Rete verde territoriale" già definita dal PTCP. L'obiettivo da perseguire è la
salvaguardia dei caratteri morfologici e delle modalità di evoluzione dei sistemi naturali (vegetazione arborea ed arbustiva), la
cura dei fondali e delle sponde per favorire l'avifauna acquatica e, infine, la possibilità di fruizione compatibile del corso
d'acqua a fini ricreativi. Il PRG riconosce per i corsi d’acqua naturali e/o naturalizzati identificati dal PPD fasce di rispetto
spondali di m 10 dalla sommità della sponda. In queste fasce è ammessa l’attività agricola, ma sono inibite:
L’edificazione in genere, compresa quella puntuale di tipo agricolo fatti salvi gli interventi necessari per la gestione idraulica
dei corsi d’acqua stessi (vedi norme PTCP sullo stile).
La realizzazione di discariche di ogni tipo o deposito anche temporaneo di materiali.
Le attività estrattive non giustificate da necessità di regimazione idraulica.
3. Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici: Rientrano in questa definizione le aree appartenenti al sistema idrogeomorfologico del Fiume Olona e del suo adduttore Nord-Occidentale (Roggia Barona), definite dagli orli di scarpata e/o da
elementi del paesaggio agrario (canali derivati, vegetazione ecc.). Pur nella sua connotazione a tratti fortemente antropizzata,
questo sistema riveste un ruolo importante nella struttura ambientale della Provincia. Il P.P.D. "Barco - Certosa" ne delimita
l'area di appartenenza. In questo ambito trovano applicazione gli indirizzi di cui all'Art. 33 commi da 7 a 14. In particolare il
PRG riconosce a queste aree vocazione agricola e agrituristica con le seguenti prescrizioni:
a) Non sono ammesse discariche o luoghi di deposito per materiali dismessi.
b) L’escavazione di materiali di cava dovrà essere limitata alle esigenze di regimazione idraulica dei corsi d’acqua presenti
nell’area.
c) Modeste escavazioni potranno essere autorizzate in relazione a specifiche esigenze di bonifica agricola nel rispetto della
normativa vigente, garantendo la continuità paesistica con le aree circostanti con interventi che collegano l’attività
estrattiva con progetti di recupero paesistico con l’utilizzo delle tecniche dell’ingegneria naturalistica .
d) Gli insediamenti produttivi (ivi compresi gli allevamenti a carattere industriale) dovranno essere subordinati a verifica di
impatto ambientale.
e) Gli insediamenti agricoli esistenti potranno subire aumenti volumetrici o di s.l.p. derivanti da ristrutturazione o da
ampliamenti con le seguenti limitazioni:
• edifici residenziali dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, 20% del volume esistente alla data di
adozione del P.R.G. fino ad un massimo di 200 mc;
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• edifici a destinazione produttiva agricola: 10% della s.l.p. esistente alla data di adozione del P.R.G. fino ad un
massimo di 300 mq.
f) Gli interventi di ampliamento di cui al precedente punto e) dovranno rispettare i soli indici Ds, Dc, Df previsti per la zona
agricola generica. Ai soli fini del trasferimento delle superfici copribili e dei volumi a questa zona sono attribuiti gli stessi
indici e rapporti di cui al precedente art. 39 commi 4 e 8. Questi interventi sono da considerarsi “una tantum” pertanto è
fatto obbligo di registrare nei registri immobiliari nelle debite forme di legge gli avvenuti aumenti di volume. Gli
ampliamenti dovranno rapportarsi in modo particolarmente attento al contesto paesistico di riferimento e di sfondo, sia per
quanto riguarda "la scala" che per l'articolazione dei volumi.
g) Per gli insediamenti rurali di nuova costituzione le costruzioni dovranno avvenire nel rispetto degli indici e rapporti di cui al
precedente art. 39 commi 4 e 8.
h) Tutte le nuove costruzioni compresi gli ampliamenti e le ristrutturazioni dovranno rifarsi alle tipologie e alle tecnologie
della tradizione lombarda ed in particolare con l’impiego di cromie nella gamma dei colori delle terre.
i) Gli interventi edilizi su tutti gli elementi di interesse storico testimoniale quali: vecchi mulini, presidi agricoli isolati di
pertinenza dei fondi, canali di derivazione, muri di difesa, ed altri manufatti legati allo sfruttamento e governo del corpo
idrico dovranno limitarsi alla salvaguardia e al recupero.
4. Aree di riqualificazione e ricomposizione della trama naturalistica: All’interno di questa categoria, il PPD individua una serie di
aree, a vocazione agricola, con funzione di connettivo e/o di rispetto agli elementi di interesse naturalistico presenti
nell'ambito. Queste aree, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dal progetto Regionale SaI.Va.Te.R e dalle Linee di
indirizzo per una pianificazione sostenibile del territorio Rurale, saranno soggette alle disposizioni di cui all'art. 33 comma 1920-21 del PTCP. In particolare il PRG riconosce a queste aree vocazione agricola e agrituristica con le seguenti prescrizioni:
a) Non sono ammesse discariche o luoghi di deposito per materiali dismessi.
b) L’escavazione di materiali di cava dovrà essere limitata alle esigenze di regimazione idraulica dei corsi d’acqua presenti
nell’area.
c) Modeste escavazioni potranno essere autorizzate in relazione a specifiche esigenze di bonifica agricola nel rispetto della
normativa vigente, garantendo la continuità paesistica con le aree circostanti con interventi che collegano l’attività
estrattiva con progetti di recupero paesistico con l’utilizzo delle tecniche dell’ingegneria naturalistica.
d) Gli insediamenti produttivi (ivi compresi gli allevamenti a carattere industriale) dovranno essere subordinati a verifica di
impatto ambientale.
e) Gli insediamenti agricoli esistenti potranno subire aumenti volumetrici o di s.l.p. derivanti da ristrutturazione o da
ampliamenti con le seguenti limitazioni:
• edifici residenziali dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, 20% del volume esistente alla data di
adozione del P.R.G. fino ad un massimo di 200 mc;
• edifici a destinazione produttiva agricola: 10% della s.l.p. esistente alla data di adozione del P.R.G. fino ad un
massimo di 300 mq.
f) Gli interventi di ampliamento di cui al precedente punto e) dovranno rispettare i soli indici Ds, Dc, Df previsti per la zona
agricola generica. Ai soli fini del trasferimento delle superfici copribili e dei volumi a questa zona sono attribuiti gli stessi
indici e rapporti di cui al precedente art. 39 commi 4 e 8, questi interventi sono da considerarsi “una tantum” pertanto è
fatto obbligo di registrare nei registri immobiliari nelle debite forme di legge gli avvenuti aumenti di volume.
g) Per gli insediamenti rurali di nuova costituzione le costruzioni dovranno avvenire nel rispetto degli indici e rapporti di cui al
precedente art. 39 commi 4 e 8.
h) Tutte le nuove costruzioni compresi gli ampliamenti e le ristrutturazioni dovranno rifarsi alle tipologie e alle tecnologie
della tradizione lombarda ed in particolare con l’impiego di cromie nella gamma dei colori delle terre.
5. Corridoi ecologici secondari: Trattasi di elementi lineari (canali, cavi) secondari rispetto al sistema dei corsi d'acqua di cui al
precedente comma 3, che presentano tuttavia caratteristiche e potenzialità per la creazione di corridoi ecologici di interesse
locale per la messa in rete del sistema naturalistico delle due Garzaie e la sua connessione con la più articolata "Rete Verde"
territoriale stabilita dagli strumenti sovracomunali PTCP e PPD.
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Al fine di garantire la preservazione fisica di questi elementi il PRG riconosce in prossimità dei corsi d’acqua interessati dai
corridoi ecologici una fascia di rispetto spondale di almeno m 7,50 dalla sommità della sponda. In questa fascia è ammessa
l’attività agricola, ma sono inibite:
a) L’edificazione in genere, compresa quella puntuale di tipo agricolo fatti salvi gli interventi necessari per la gestione
idraulica dei corsi d’acqua stessi (vedi norme PTCP sullo stile).
b) La realizzazione di discariche di ogni tipo o deposito anche temporaneo di materiali.
c) Le attività estrattive non giustificate da necessità di regimazione idraulica.
Art. 42 - ZONE E PREVALENTEMENTE AGRICOLE: CONTESTI DEL PPD - PAESAGGIO AGRARIO
1. Aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi: l’intero territorio agricolo comunale interessato dal
PPD ricalca, salvo modeste eccezioni, l'impianto di origine ottocentesca, conservandone sia la struttura primaria (sistema
irriguo principale, percorsi interpoderali ecc.) che la tessitura. Per ampie zone si e' conservata inoltre una sufficiente
complessità ecosistemica frutto dell'insistente reticolo di corridoi minori e della conservazione di numerose cenosi, a filare o
sparse. Tali caratteri fanno di questo ambito una risorsa paesistico-ambientale da salvaguardare nella sua destinazione
prevalente e nei suoi connotati, valorizzandone le potenzialità sia produttive che complementari. (turistiche e ricreative). Il
PRG riconosce a queste aree vocazione agricola e agrituristica. In relazione a quanto sopra e coerentemente con le linee di
indirizzo Regionali per i territori rurali (Progetto SaI.Va.Te.R; D.g.R. 5.8.2003 n. 13130), ai fini della tutela e della
valorizzazione del paesaggio trovano applicazione i seguenti indirizzi del PTCP:
Indirizzi generali per il Piano Provinciale di Sviluppo Agricolo (Art. 22 comma 29 e)-f)-g)-h)-i);
Indirizzi generali per il Piano del Turismo (Art. 22 comma 22 d)-e)-f);
Indirizzi per ambiti tematici (Art. 26.11 b); 26.14 a); 26.18 d)-f);
Indirizzi specifici relativi ai sistemi di rilevanza sovracomunale (Art. 33 commi 33-34);
Indirizzi specifici per la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio Art. 32:
a) Vegetazione diffusa (commi 44-45-46-47-48);
b) Tracciati interpoderali e sistema irriguo (commi 49-50-51-52);
2. In particolare il PRG riconosce a queste aree vocazione agricola e agrituristica con le seguenti prescrizioni:
a) Non sono ammesse discariche o luoghi di deposito per materiali dismessi.
b) L’escavazione di materiali di cava dovrà essere limitata alle esigenze di regimazione idraulica dei corsi d’acqua presenti
nell’area.
c) Modeste escavazioni potranno essere autorizzate in relazione a specifiche esigenze di bonifica agricola nel rispetto
della normativa vigente, garantendo la continuità paesistica con le aree circostanti con interventi che collegano l’attività
estrattiva con progetti di recupero paesistico con l’utilizzo delle tecniche dell’ingegneria naturalistica.
d) Gli insediamenti produttivi (ivi compresi gli allevamenti a carattere industriale) dovranno essere subordinati a verifica di
impatto ambientale.
e) Gli insediamenti agricoli esistenti potranno subire aumenti volumetrici o di s.l.p. derivanti da ristrutturazione o da
ampliamenti con le seguenti limitazioni:
edifici residenziali dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, 20% del volume esistente alla data di
adozione del P.R.G. fino ad un massimo di 200 mc;
edifici a destinazione produttiva agricola: 10% della s.l.p. esistente alla data di adozione del P.R.G. fino ad un
massimo di 300 mq.
f) Gli interventi di ampliamento di cui al precedente punto e) dovranno rispettare i soli indici Ds, Dc, Df previsti per la zona
agricola generica. Ai soli fini del trasferimento delle superfici copribili e dei volumi a questa zona sono attribuiti gli stessi
indici e rapporti di cui al precedente art. 39 commi 4 e 8. questi interventi sono da considerarsi “una tantum” pertanto è
fatto obbligo di registrare nei registri immobiliari nelle debite forme di legge gli avvenuti aumenti di volume.
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g) Per gli insediamenti rurali di nuova costituzione le costruzioni dovranno avvenire nel rispetto degli indici e rapporti di cui
al precedente art. 39 commi 4 e 8.
h) Tutte le nuove costruzioni compresi gli ampliamenti e le ristrutturazioni dovranno rifarsi alle tipologie e alle tecnologie
della tradizione lombarda ed in particolare con l’impiego di cromie nella gamma dei colori delle terre.
3. Architettura rurale di particolare interesse storico tipologico:
a) Negli insediamenti rurali minori ove il PPD segnala la presenza di architettura rurale di interesse storico sono
ammessi oltre l’uso agricolo gli usi complementari ai sensi dell’art. 62 della LR 12/2005 purché compatibili con il
mantenimento dell'attività agricola nei compendi ancora in uso, e con le tipologie interessate.
b) Le modalità di intervento, pur rispondendo alle esigenze funzionali delle attività ammesse, dovranno garantire la
salvaguardia dei caratteri storici e tipologici dell'insediamento, da approfondire e documentare accuratamente nella
fase progettuale.
c) Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche della sagoma e dei caratteri tipologici dei
fabbricati, nonché quelli di nuova edificazione, se ammissibili, dovranno rispettare il rapporto relazionale degli
insediamenti agricoli con l'intorno paesistico, evitando aggregazioni edilizie accerchianti e/o contrastanti con la
morfologia originaria degli insediamenti stessi. Questi interventi saranno assoggettati a strumento attuativo che
individui i nuovi assetti planivolumetrici, le tipologie, le caratteristiche architettoniche dei singoli edifici, le
destinazioni d'uso, l'inserimento paesistico, documentando le scelte progettuali con tecniche fotocompositive.
Art. 43 - ZONE E PREVALENTEMENTE AGRICOLE: CONTESTI DEL PPD - SISTEMA STORICO INSEDIATIVO
1. II sistema storico-insediativo individuato dal PPD conferma e integra quello definito dal PTCP. Tale sistema e' rappresentato
nella TAV. 10 del PPD e' costituito dai seguenti elementi e/o sottosistemi:
a) Viabilità di interesse storico.
b) Insediamenti (nuclei).
c) Edifici e manufatti, anche isolati, di particolare interesse storico e tipologico.
2. Viabilità di interesse storico: in questo caso si intende la viabilità di interesse storico individuata dal PPD con particolare
riferimento all’impianto viario che interessa soprattutto le aree agricole in condizioni extraurbane con funzione di
connessione del sistema insediativo. Coerentemente con quanto disposto all'art. 20 delle NTA del PTPR, i tracciati o parte di
tracciato riportati, sono quelli già presenti nella cartografia I.G.M. di 1° impianto. I tracciati come sopra individuati
costituiscono la matrice sulla quale si e' storicamente costruito il sistema territoriale ed insediativi dell'ambito interessato. Per
la viabilità in zona agricola identificata di interesse storico si prescrive:
a) Il divieto di interventi che possano compromettere la permanenza e leggibilità dei tracciati nel loro sviluppo extraurbano;
b) Il mantenimento dei "calchi" e degli allineamenti all'interno degli abitati;
c) la salvaguardia degli elementi funzionali storicamente connessi al "sistema strada" quali, cippi, edicole sacre, muri di
cinta e/o di fabbrica, porte;
d) la salvaguardia della toponomastica storicamente riconosciuta;
e) che gli interventi migliorativi sui tracciati storici, quando non rinunciabili per ragioni strategiche, funzionali e di sicurezza,
dovranno essere altresì compatibili con le opere d'arte di particolare interesse storico e gli edifici vincolati (ponti ecc.);
f) che in caso di varianti e/o dismissioni, i tratti residuali non potranno essere acquisiti alla proprietà privata e dovranno
essere mantenuti liberi da sovrastrutture, eventualmente sistemati a testimonianza del tracciato storico;
3. Insediamenti (nuclei): per i nuclei storici riconosciuti in zone E dal PPD si prescrive:
a) l’obbligo di garantire i toponimi di cui si ha riscontro nella cartografia IGM di prima levatura;
b) che sono ammessi interventi edilizi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione con aumenti volumetrici o di s.l.p ammessi con le seguenti limitazioni:
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edifici residenziali dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, 20% del volume esistente alla data di
adozione del P.R.G. fino ad un massimo di 200 mc;
edifici a destinazione produttiva agricola: 10% della s.l.p. esistente alla data di adozione del P.R.G. fino ad un
massimo di 200 mq.
c) Gli interventi di ampliamento di cui al precedente punto b) dovranno rispettare i soli indici Ds, Dc, Df previsti al
precedente art. 39 comma 8. Ai soli fini del trasferimento delle superfici copribili e dei volumi a questa zona sono attribuiti
gli stessi indici e rapporti di cui al precedente art. 39 commi 4 e 8. questi interventi sono da considerarsi “una tantum”
pertanto è fatto obbligo di registrare nei registri immobiliari nelle debite forme di legge gli avvenuti aumenti di volume.
d) Per gli insediamenti rurali di nuova costituzione le costruzioni dovranno avvenire nel rispetto degli indici e rapporti di cui
al precedente art. 39 commi 4 e 8.
e) Tutti gli interventi compresi gli interventi volti alla ristrutturazioni e le nuove costruzioni dovranno rifarsi alle tipologie e
alle tecnologie della tradizione lombarda ed in particolare con l’impiego di cromie nella gamma dei colori delle terre.
4. Edifici e manufatti di particolare interesse storico architettonico e/o tipologico:
a) Negli insediamenti e nuclei minori ove il PPD segnala la presenza di architettura rurale di interesse storico,
architettonico e/o tipologico sono ammessi oltre l’uso agricolo gli usi complementari ai sensi dell’Art. 62 della LR
12/2005 purché compatibili con il mantenimento dell'attività agricola nei compendi ancora in uso, e con le tipologie
interessate.
b) Le modalità di intervento, pur rispondendo alle esigenze funzionali delle attività ammesse, dovranno garantire la
salvaguardia dei caratteri storici e tipologici dell'insediamento, da approfondire e documentare accuratamente nella
fase progettuale.
c) Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche della sagoma e dei caratteri tipologici dei
fabbricati, nonché quelli di nuova edificazione, se ammissibili, saranno assoggettati a strumento attuativo che
individui i nuovi assetti planivolumetrici, le tipologie, le caratteristiche architettoniche dei singoli edifici, le
destinazioni d'uso, l'inserimento paesistico, documentando le scelte progettuali anche con tecniche
fotocompositive.
Art. 43.bis - ZONE E PREVALENTEMENTE AGRICOLE: CONTESTI DEL PPD – PERCORSI DI FRUIZIONE PAESISTICA
1. Il PPD individua un sistema di percorsi paesistici articolato secondo quanto disposto all'art. 33 comma 38 del PTCP al fine di
valorizzarne l'area e di promuoverne la fruizione relazionandola con gli ambiti e con la rete escursionistica Provinciale e
Regionale.
2. Tale sistema interessa, soprattutto nei tratti extraurbani, le zone agricole E del territorio comunale individuando percorsi di
interesse specifico dai quali è possibile fruire paesaggi di particolare connotazione con tracciati che attraversano per tratti
significativi zone dotate di particolari caratteri paesistico – ambientali.
3. Ai percorsi cosi individuati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 commi 41-42-46-47-48-49-50-51 del PTCP. I percorsi
sono stati recepiti sulle tavole di PRG.
4. Il sistema comprende:
• La viabilità primaria o di struttura (riguarda la Strada Prov.le n. 2 e la SP 205 Vigentina);
• Percorsi di interesse specifico (naturalistico, paesistico)
5. Tratti di particolare valenza percettiva: Relativamente ai tratti di particolare interesse percettivo individuati dal PPD ai sensi
dell'art. 33 comma 44 del PTCP, il PRG individua opportune aree di rispetto volte a:
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• salvaguardare l'ampiezza e la profondità di visuale rispetto al contesto paesistico prospiciente;
• perseguire il mantenimento del decoro ambientale;
a) nelle aree di rispetto di cui al presente comma 5 è inibita ogni forma di edificazione, compresa la realizzazione di
nuove reti tecnologiche fuori terra, fatto salvo l'aumento di volumetria per gli edifici esistenti alla data di approvazione
del PPD con aumenti volumetrici o di s.l.p ammessi con le seguenti limitazioni:
• edifici residenziali dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, 10% del volume esistente alla data di adozione
del P.R.G. fino ad un massimo di 100 mc;
• edifici a destinazione produttiva agricola: 5% della s.l.p. esistente alla data di adozione del P.R.G. fino ad un massimo di
100 mq. e gli interventi necessari per la gestione idraulica dei corsi d’acqua presenti nelle aree stesse;
b) le superfici comprese nelle aree di rispetto possono in ogni caso essere computate ai fini della determinazione dei
volumi e s.l.p. realizzabili in altre zone;
c) nelle aree di rispetto di cui al presente comma 5 è fatto divieto di posa di cartellonistica di ogni tipo, che non sia
funzionale alla sola sicurezza stradale ed alla valorizzazione dell'ambito interessato;
d) nelle aree di rispetto di cui al presente comma 5 al fine di evitare forme di disordine non sono ammessi:
• Le attività estrattive non giustificate da esclusiva necessità di regimazione idraulica.
• La realizzazione di discariche di ogni tipo o deposito anche temporaneo di materiali
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ZONE SPECIALI
Art. 44. ZONA A VERDE PRIVATO
1. La zona investe quei terreni prossimi all'edificazione. E' ammessa soltanto la costruzione di pertinenze nel rispetto di un
rapporto di copertura pari ad 1/20 della superficie fondiaria ed una H max di mt. 2,80. Le zone destinate a verde privato
contrassegnate con asterisco(*) dovranno essere piantumate con alberi di essenze locali in ragione di uno ogni 10 mq. a formare
piccole fasce boscate.
Art. 45. AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO
1. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della L.N. 1497/1939 e della L.N. 431/1985, le norme delle zone
urbanistiche si applicano in quanto compatibili con le procedure e i limiti imposti dal vincolo stesso.
Art. 46. BIOTOPI E GEOTOPI
1. Le utilizzazioni possibili delle aree di Biotopi e Geotopi e delle eventuali aree di rispetto, individuate dalla L.R. 30/11/1983 n.
86, sono soggette al rispetto delle procedure e delle norme specifiche previste dalla sopra citata legge e/o dalle specifiche
deliberazioni del Consiglio Regionale emanate a riguardo.
Art. 47. CORSI D’ACQUA NELLE ZONE AGRICOLE
1. Sono le aree attualmente occupate dai corsi d'acqua e dalle golene marginali che vengono a formarsi lungi i medesimi. Di tali
aree è vietata qualunque manomissione che non si renda necessaria per la regolazione del regime idrico; gli eventuali interventi
saranno autorizzati dalla pubblica Amministrazione sulla base di una specifica concessione, ove occorra.
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COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI
Provincia di PAVIA
PIANO REGOLATORE GENERALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ASPETTI GENERALI
REVISIONE A SEGUITO DEL PIANO DI RIASSETTO DELLE AREE PRODUTTIVE APPROVATO CON DELIBERA
DI C.C. N. 25 DEL 01.08.2008 e DELL’AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE APPROVATO
CON DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 30.03.2009
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Art. 48. COSTRUZIONI PRESISTENTI
1. Fatte salve diverse specifiche disposizioni contenute nelle norme di zona, per i fabbricati esistenti in contrasto con le
destinazioni del P.R.G. sono consentiti, oltre ad interventi di adeguamento alle destinazioni previste dal P.R.G. stesso,
soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di consolidamento statico e di adeguamento igienico sanitario.
Art. 49. DECADENZA DI NORME IN CONTRASTO
1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati
grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G.
2. A datare dall'adozione del P.R.G. da parte del Consiglio Comunale sino a quando non sia stato approvato dalla Regione
Lombardia, per qualsiasi intervento od attività in contrasto con il P.R.G. adottato, si applicano le misure di salvaguardia
previste dalle vigenti leggi.
Art. 50. POTERI DI DEROGA
1. Sono ammesse deroghe al Piano Regolatore Generale nei casi in cui all'art. 41 quater della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e
successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle procedure ivi previste.
Art. 51. PIANO DEI SERVIZI
1. Per assicurare una dotazione comunale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e o generale si è
provveduto a verificare lo stato attuale degli standard pubblici e a garantirne la programmazione. Il Piano dei Servizi è
l’elaborato che documenta lo stato dei servizi publici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di quantità,
qualità, fruibilità e di accessibilità nel rispetto della previsioni del territorio. Tale strumento fa parte integrante delle presenti
NTA. Resta ferma l’osservanza dei disposti di legge – in particolare dell’art. 22 della LR 51/75 così come modificato dall’art. 7
della LR 1/2001 per quanto riguarda le dotazioni a standard con riferimento alle zone omogenee di cui all’art. 2 del D.I.
1444/68. Per il resto rimangono invariati i disposti e le prescrizioni delle presenti NTA per quanto si riferisce ai servizi pubblici
e/o generali alla residenza e per le attività economiche. Il Piano dei servizi potrà essere aggiornato ogni qualvolta occorra
verificare ed aggiornare lo stato dei servizi publici e/o di interesse pubblico o generale in allegato a varianti di PRG.
Art. 52. ASPETTI PAESISTICO – AMBIENTALI
1. Aspetti paesistico - ambientali: al fine di una maggior salvaguardia della percezione del paesaggio e delle visuali esistenti, si
impone l'esame paesistico dei progetti, secondo quanto previsto all'art. 25 delle N.d.A. del Piano Territoriale Paesistico
Regionale, e alle linee guida approvate con D.G.R. n. 11045/2002 e all'art. 37 delle N.T.A. del P.T.C.P.
Norme Tecniche di Attuazione
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PRG di San Genesio ed Uniti (PV)
Variante 2005 - Aggiornata al 2009
DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Approvati con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 30.03.2009
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