regolamento interno
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REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA REGIONALE DEL 3 APRILE 2016 REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 1 ART. 1 - ARTICOLAZIONI PERIFERICHE DELL'UNPLI CALABRIA 1. Ai sensi dello Statuto Regionale, sono istituiti in ciascuna provincia, quali articolazioni periferiche dell’Unpli Calabria, i Comitati Provinciali, formati dalle Pro Loco della provincia associate all’Unpli. Possono essere costituiti, altresì, Consorzi, Comprensori, Bacini, o altre forme organizzative purché secondo le norme statuarie. 2. I Comitati Provinciali dipendono gerarchicamente dal Comitato Regionale. Devono dotarsi di proprio Statuto e Regolamento, organicamente coerenti con quelli adottati dal Comitato Regionale e dall’Unpli Nazionale, e godono di autonomia decisionale, operativa ed economica. Sia nel caso di prima adozione sia nel caso di modifiche e variazioni, propedeuticamente all’approvazione da parte dei Comitati Provinciali, i detti Statuti e Regolamenti devono essere sottoposti all’esame del Comitato Regionale, che ne verificherà la rispondenza agli Statuti Regionale e Nazionale, esprimendo vincolante parere con delibera del Consiglio Regionale. Al fine di consentirne la prevista attività di controllo e vigilanza, i Comitati Provinciali assolveranno all’obbligo informativo di : a) portare a conoscenza del Comitato Regionale, in via formale e propedeutica, le iniziative che saranno poste in essere nell’ambito delle competenze istituzionali riconosciute alle articolazioni periferiche; b) trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Bilancio di Previsione e la connessa Programmazione Annuale (Piano d’Azione), accompagnati dalla delibera assembleare di approvazione; c) trasmettere, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Conto Consuntivo (completo di nota integrativa) dell’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e la connessa Relazione sull’Attività Svolta, accompagnati dalla Relazione del Collegio dei Revisori e dalla delibera assembleare di approvazione. 3. Il mancato assolvimento, nei tempi sopra previsti, dell’obbligo informativo relativo al Bilancio di Previsione e al Conto Consuntivo determinerà il commissariamento del Comitato Provinciale. Un commissario ad acta, nominato appositamente dall’Unpli Calabria, provvederà all’approvazione delle citate scritture e al rinnovo degli Organismi Provinciali. 4. Il Comitato Regionale riconosce ai Comitati Provinciali una percentuale delle quote associative e altre eventuali fonti di entrata, che verranno stabilite dal Consiglio Regionale al fine di REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 2 contribuire alla funzionalità degli organismi provinciali. Nello specifico, relativamente alle percentuali riconosciute ai Comitati Provinciali sulla quota adesione, il Comitato Regionale provvede, entro il mese di giugno, a rimettere a ciascun Comitato Provinciale la rispettiva quota di pertinenza in acconto ed entro la fine dell’anno la quota a saldo, sulla base del numero di Pro Loco iscritte all’Unpli in ogni singola provincia. Compatibilmente alle disponibilità di cassa, il Comitato Regionale con la stessa tempistica, provvederà anche alla liquidazione di eventuali percentuali riconosciute provenienti da altre fonti di entrata. 5. I Comitati Provinciali hanno la stessa durata del Comitato Regionale (4 anni), e allo scadere del quadriennio dovranno essere rinnovati, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso. 6. La scadenza delle varie cariche a livello provinciale e regionale va armonizzata con le scadenze delle cariche a livello nazionale. 7. All’interno di tutti gli organismi UNPLI non è ammesso detenere complessivamente più di 2 cariche elettive ai sensi dell’art. 23, comma 23.4 dello Statuto. ART. 2 – ORGANISMI REGIONALI 1. L’Assemblea Regionale, massimo organo del Comitato Regionale, è costituita dal rappresentante di ciascuna delle Pro Loco regolarmente iscritte, uniche aventi diritto di voto, le quali risultino in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all’anno precedente oltre a quello in cui si effettuano le suddette operazioni assembleari. Possono inoltre essere invitate, senza diritto di voto, le altre Pro Loco non associate, ed eventualmente esperti invitati dal Presidente, anche su determinazione del Consiglio Regionale. 2. Il Presidente Regionale, d’intesa con il Consiglio Regionale, stabilisce la data, la sede, l’ora e l’ordine del giorno delle assemblee regionali. Le convocazioni devono essere diramate a tutte le Pro Loco iscritte tramite e-mail e/o sms almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea per permettere alle Pro Loco l’invio di un proprio rappresentante. Possono partecipare a dette Assemblee, con diritto di voto, tutte le Pro Loco in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto dell'Unpli Calabria. In Assemblea ogni socio può essere portatore di un numero massimo di una delega di altri soci aventi diritto, la cui autenticità deve essere garantita con la firma del socio delegante e supportata dalla copia di un documento di identità. REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 3 3. L'avviso di convocazione e tutti i documenti utili ai fini dell’ordine del giorno, dovranno essere inseriti anche nell’apposita sezione del sito web dell’Unpli Calabria contestualmente alla convocazione per consentire ai soci di prepararsi sugli argomenti da trattare. 4. I lavori assembleari con esclusione di quelli elettivi appositamente disciplinati, sono regolamentati dal Presidente Regionale, sia in ordine agli interventi che alla determinazione dei tempi massimi di essi per garantire un ampio dibattito. In caso di sua assenza o impedimento, potranno essere presiedute dal Vice Presidente e nel caso di sua assenza dal Consigliere più anziano di età associativa. 5. In occasione del rinnovo degli organi regionali, si dovranno tenere le assemblee provinciali elettive, entro i tempi indicati dal Consiglio Regionale. L’Assemblea Regionale elegge i Consiglieri dell’Unpli Calabria in ragione di un rappresentante ogni 10 Pro Loco associate regolarmente costituite o frazione superiore a 5, usando come base di calcolo il minore fra il numero delle Pro Loco ufficialmente iscritte al 31 dicembre dell’anno precedente e quello ufficiale rilevato 15 giorni prima delle operazioni di voto. Ogni Comitato Provinciale in misura inferiore a 5 Pro Loco regolarmente iscritte ha diritto comunque ad un rappresentante in Consiglio Regionale. 6. Al fine di garantire in Consiglio Regionale una rappresentanza complessivamente equilibrata della realtà territoriale, giusta quanto previsto dall’art. 9.1 dello Statuto, sono previste cinque circoscrizioni elettorali provinciali, coincidenti con i territori in giurisdizione ai cinque Comitati Provinciali. Sia per la presentazione della propria candidatura sia per esprimere il proprio voto, tramite i legittimi rappresentanti, ciascuna Pro Loco associata farà riferimento alla circoscrizione elettorale coincidente con il Comitato Provinciale di appartenenza. 7. L’Assemblea Regionale nella seduta in cui è prevista l’elezione delle cariche istituzionali è presieduta dal Consigliere più anziano di età associativa fino all’avvenuta elezione del nuovo Presidente Regionale, che lo sostituirà immediatamente nella prosecuzione della sessione, mentre il Segretario generale uscente rimarrà invariato per tutta la riunione. ART. 3 - PROCEDURE ELETTIVE 1. Per il rinnovo delle cariche sociali o per altro tipo di votazione riguardante persone, l'Assemblea come primo atto costituisce la Commissione Elettorale e Verifica Poteri, composta da un Presidente e da due scrutatori (per ogni seggio), di cui uno con funzioni di segretario REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 4 verbalizzante. Essi sono eletti fra gli aventi diritto al voto, ma non debbono figurare tra i candidati. 2. La Commissione Elettorale avrà il compito di: • controllare la validità dell’iscrizione dei Soci; • verificare la validità delle candidature • preparare, controllare e controfirmare le schede elettorali; • presenziare il seggio elettorale durante le votazioni; • eseguire lo spoglio delle schede; • stilare il verbale delle votazioni; 3. Le schede di votazione devono essere timbrate e firmate dalla Commissione Elettorale. Ogni elettore dopo aver votato deve apporre la propria firma sull'apposito elenco dei votanti, anche in corrispondenza di eventuali deleghe di cui sia in possesso. Nelle operazioni di scrutinio intervengono le norme di legge in vigore al momento circa la validità o meno del voto risultante sulle schede votate. Segni diversi, cancellazione o altro, rendono il voto non valido. 4. Lo spoglio delle schede avviene leggendo le stesse ad alta voce. 5. Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale dell’Assemblea in cui si effettua la votazione. Al termine dello spoglio dei voti il Presidente della Commissione Elettorale dà lettura dei nominativi degli eletti agli organismi Regionali. Il Presidente Regionale convocherà gli eletti dei nuovi organismi entro 30 giorni per l’elezione delle cariche interne. Per le elezioni che si svolgono nelle assemblee provinciali dopo aver svolto tutte le operazioni come sopra il Presidente della Commissione invierà il verbale delle elezioni al Comitato Regionale entro 15 giorni dallo spoglio dei voti. 6. Per le elezioni degli organi sociali diversi dal Presidente, i rappresentanti delle Pro Loco che intendano proporre la propria candidatura, che dovrà essere sostenuta da almeno altre due Pro Loco su base provinciale, dovranno compilare l’apposito modulo (redatto dal Comitato Regionale), convalidato dalla firma del Presidente della Pro Loco di appartenenza, e farlo pervenire all’ufficio di segreteria regionale almeno 10 giorni prima della data delle votazioni. Ogni altra forma di presentazione viene automaticamente considerata nulla. Ogni Pro Loco può candidare e sostenere una sola candidatura per l’elezione dello stesso organo sociale. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato più preferenze (maggioranza semplice); in caso di parità, prevale il candidato la cui Pro Loco vanti la maggiore anzianità di affiliazione all'Unpli; REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 5 quindi quello con maggiore anzianità anagrafica e in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio. I non eletti, nell'ordine, potranno sostituire gli eletti in caso di successive surroghe. 7. La candidatura alla carica di Presidente Regionale dovrà avvenire con apposito modulo predisposto dal Comitato Regionale e dovrà essere accompagnata da dichiarazione di sostegno rilasciata dall’assemblea del Comitato Provinciale di appartenenza e dal 25 % delle Pro Loco dei restanti Comitati Provinciali aventi diritto di voto. Detto incartamento dovrà pervenire all’ufficio di segreteria regionale almeno 10 giorni prima della data delle votazioni. Il Comitato Provinciale potrà sostenere solamente un candidato alla carica di Presidente Regionale. Ogni altra forma di presentazione viene automaticamente considerata nulla. Risulta eletto il candidato che abbia riportato più preferenze (maggioranza semplice); in caso di parità, prevale il candidato la cui Pro Loco vanti la maggiore anzianità di affiliazione all'Unpli; quindi quello con maggiore anzianità anagrafica e in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio. La procedura di cui al presente comma 7 si applica anche per l’elezione del Consigliere Nazionale. Ogni elettore, per l’elezione del Presidente Regionale e del Consigliere Nazionale, può esprimere una sola preferenza. 8. Possono essere candidati alle cariche sociali : • i Presidenti di Pro Loco; • i Soci delle Pro Loco a pieno titolo appositamente delegati con delibera del Consiglio Direttivo dell’associazione di appartenenza. I candidati dovranno essere iscritti da almeno due anni alla stessa Pro Loco, compreso l’anno in cui si svolgeranno le elezioni, ed aver maturato esperienza come dirigente Pro Loco e/o Unpli. 9. Avranno diritto a candidarsi e al voto le Pro Loco in regola con il versamento della quota sociale secondo quanto stabilito dallo statuto. Il versamento della quota dell’anno in corso dovrà risultare effettuato almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell’assemblea elettiva, pena l’invalidità della candidatura. 10. Ogni elettore per l’elezione del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, che avverrà in ambito dell’assemblea elettiva regionale su scala provinciale, può esprimere due preferenze con alternanza di genere. In caso di espressione del medesimo sesso la preferenza verrà attribuita solo alla prima indicazione. 11. I Presidenti e i Segretari dei Collegi vengono eletti fra i componenti effettivi dei Collegi stessi nella seduta di insediamento, da effettuarsi immediatamente dopo la proclamazione degli eletti, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni. Il primo degli eletti, ovvero a parità di voti il più REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 6 anziano di età, provvede alla verifica della regolare composizione del singolo Collegio. Sia i componenti effettivi che quelli supplenti hanno pari dignità di voto. ART. 4 – PRESIDENTE, GIUNTA ESECUTIVA E CONSIGLIO REGIONALE 1. I Consiglieri possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi purchè interi salvo deroga deliberata espressamente dall’Assemblea Regionale. Al Consiglio Regionale possono essere invitati ad assistere : • il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Collegio dei Probiviri; • i componenti dei Collegi, delle Commissioni e dei Dipartimenti; • il Presidente e i Consiglieri Onorari del Comitato Regionale; • esperti su invito del Presidente. 2. Le sedute del Consiglio Regionale sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la presenza di 1/3 dei componenti. 3. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta almeno 10 giorni prima e contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabiliti per la riunione. La convocazione avverrà tramite e-mail e/o sms considerando valida la data di spedizione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione via mail e/o sms, con il maggior preavviso possibile. Nel Consiglio Regionale non sono ammesse deleghe. 4. Il Consiglio Regionale si riunisce di norma almeno 4 volte l’anno. Può inoltre essere convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno. Deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 5. Il Consiglio Regionale a norma dello Statuto delibera l’ammissione di Pro Loco di nuova iscrizione previa verifica dei requisiti. Il Consiglio Regionale può delegare il Presidente e il Segretario Regionale alla valutazione di cui sopra, sentito il Comitato Provinciale di appartenenza, con obbligo di ratifica dell’ammissione nel primo Consiglio Regionale utile. 6. Il Consiglio Regionale in caso di gravi inadempienze e violazioni - compreso le assenze continuative in numero pari a 3, salvo gravi motivi debitamente giustificati ed accettati dallo stesso Consiglio e/o le assenze anche non continuative pari al 50 % delle sedute consiliari REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 7 annuali - dei membri degli organismi regionali, sentita la relazione del Presidente, decide la decadenza con apposita deliberazione. 7. L’Assemblea Regionale, anche su istanza del Consiglio Regionale e/o del Comitato Provinciale di appartenenza, con motivata decisione e apposita deliberazione, può produrre atto di sfiducia verso coloro (consiglieri, revisori, probiviri, ecc.) che si rendono responsabili di quanto previsto nell’art. 3, comma 9, lettera e) e comma 13, lettera e) ed f) dello statuto. Analogo atto di sfiducia può essere prodotto nei confronti di coloro che si rendono responsabili di manifesta inoperatività, scarsa partecipazione alla vita associativa ed alle attività dell’Unpli. 8. In caso di dimissioni o decadenza durante il corso del mandato, i membri degli organismi Unpli sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie. Qualora non siano più disponibili soci aventi diritto per la surroga, si procederà entro 30 giorni ad elezioni suppletive, solo ed esclusivamente per i componenti mancanti. 9. Il Consiglio Regionale determina il numero dei componenti della Giunta Esecutiva che non può superare la metà dei membri del Consiglio Regionale. La Giunta Esecutiva nell’espletamento dei suoi compiti, qualora debba votare, si esprime di norma per alzata di mano. Le sedute della Giunta Esecutiva, sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la presenza di metà dei componenti, purché sia presente il Presidente Regionale. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere Regionale. 10. Durante il corso del mandato, in caso di decadenza o di dimissione di uno o più componenti della Giunta Esecutiva, il Presidente proporrà la sostituzione al Consiglio Regionale nella prima convocazione successiva all'evento. 11. Ogni componente di organismi Unpli deve far pervenire entro il 31 marzo di ogni anno una dichiarazione redatta su apposito modello (redatto dal Comitato Regionale) a firma del Presidente della Pro Loco che ne certifichi l’iscrizione all’Unpli e la sua personale iscrizione alla Pro Loco per l’anno in corso. Il mancato rispetto di tale norma comporta la decadenza del soggetto dalle cariche ricoperte nei vari livelli dell’Unpli, il provvedimento è adottato dal Consiglio Regionale. 12. I dirigenti Unpli a livello Provinciale e Regionale devono regolarizzare l’iscrizione all’Unpli entro il 31 marzo al fine di poter certificare quanto sopra. REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 8 13. Al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario e ai rispetti uffici, ai componenti della Giunta Esecutiva, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente del Collegio dei Probiviri e al Consigliere Nazionale in funzione del mandato e della rappresentanza, viene riconosciuto a carico dell’Unpli Calabria il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di compiti inerenti la carica e per le funzioni collegate all’Unpli Nazionale. 14. Al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente del Collegio dei Probiviri dei Comitati Provinciali e ai Consiglieri Regionali in funzione del mandato e della rappresentanza, viene riconosciuto a carico dell’Unpli Provinciale il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di compiti inerenti la carica e per le funzioni collegate. Le spese sostenute per l’adempimento del mandato di Consigliere, Revisore o Probiviro Provinciale sono a carico delle Pro Loco di appartenenza. 15. Tutti i rimborsi spese indicati vengono effettuati compatibilmente alle rispettive disponibilità di cassa del Comitato Regionale e di ciascun Comitato Provinciale. 16. Tutti i rimborsi delle spese devono essere richiesti mediante apposito modulo (con allegata la documentazione di spesa fatture, ricevute, ecc.) debitamente compilato e secondo le seguenti modalità : • utilizzo dei mezzi pubblici (treno, nave, aereo, ecc. esclusivamente in classe economica) sarà riconosciuto il rimborso del biglietto; • utilizzo dei mezzi propri sarà riconosciuto il rimborso secondo le tariffe ACI; • pedaggio e trasporto urbano di ogni genere sarà riconosciuto il rimborso del biglietto se regolarmente obliterato; • costo attinenti al vitto (per un massimo di € 20,00 giornaliere) e all’alloggio (per un massimo di € 50,00) sarà rimborsato dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale riportante chiaramente il nominativo del fruitore o dei fruitori. • spese forfettarie saranno rimborsate purché non superiori al limite indicato dalla normativa vigente. 17. In riferimento alla vigente legislazione di cui alla Legge n. 383/2000 relativa alle Associazioni di Promozione Sociale è possibile in caso di particolari necessità, occasionalmente avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e o dipendente anche ricorrendo ai propri associati. Non potranno comunque assumere incarichi professionali di alcun genere : il Presidente, il Vice REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 9 Presidente, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente dei Probiviri a livello Regionale e/o Provinciale. 18. Per l’espletamento delle funzioni istituzionali, il Presidente Regionale, sentito il Consiglio, potrà istituire l’Ufficio di Presidenza, composto, oltre che dal medesimo, dal Vice Presidente, da un addetto di presidenza e da un addetto stampa. A tale Ufficio potranno essere assegnate specifiche funzioni operative e organizzative a supporto degli organismi Unpli. Le mansioni dell’Ufficio di Presidenza saranno svolte a titolo gratuito. ART. 5 - CODICE ETICO E SANZIONI 1. Qualsiasi richiesta, informativa, ecc. deve essere inviata all’organismo immediatamente superiore. La comunicazione deve specificare esattamente i fatti, le motivazioni, ecc. evitando assolutamente divagazioni individuali, provocazioni e toni offensivi. 2. Un atto ritenuto illegittimo o viziato nel merito, può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto all’organismo immediatamente superiore. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato. Si devono evitare assolutamente digressioni personali, argomenti eccessivamente polemici, toni offensivi. 3. Ai soci per violazione degli obblighi statutari e regolamentari e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, possono essere comminate sanzioni che consistono in : • diffida per infrazioni lievi; • sospensione per azioni che possono recare un danno consistente all’Unpli. La sospensione può essere inflitta a titolo cautelativo nel periodo in cui è in corso l’accertamento dei fatti contestati; i destinatari della sanzione sono inibiti dall’esercizio dei diritti che loro competono fino ad un massimo di 90 giorni; • espulsione in conseguenza di atti di straordinaria gravità; 4. Il Consiglio Regionale è tenuto ad assumere nei suddetti casi, i relativi provvedimenti con apposita delibera. 5. Gli addebiti devono essere contestati in forma scritta all’interessato, il quale ha diritto di chiedere un’audizione e di presentare documenti e testimonianze a difesa. 6. Avverso tali decisioni l’interessato, al quale va comunicato il provvedimento con avviso scritto consegnato a mezzo posta raccomandata e/o e-mail, può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 10 entro 30 giorni dal ricevimento della disposizione presentando controdeduzioni. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio. 7. I soci espulsi, in conseguenza di atti di straordinaria gravità, potranno essere riammessi all’Unpli alla scadenza del quarto anno dall’allontanamento, se il soggetto interessato non ha reiterato nel predetto periodo i comportamenti che gli sono stati addebitati. 8. I dirigenti Unpli a livello Provinciale e Regionale che si rendono responsabili di omissioni statutarie, regolamentari e contabili, di grave entità, (mancata approvazione bilanci, mancata convocazione assemblee, ecc.) acclarate dall’Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Regionale sono inibiti a ricoprire cariche dirigenziali nell’Unpli per anni quattro. ART. 6 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI 1. Il Collegio Regionale dei Probiviri, i cui membri possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi purchè interi, salvo deroga deliberata espressamente dall’Assemblea Regionale, ha i seguenti compiti : • regola conflitti di competenza, di rappresentanza e ogni altra controversia tra gli organi regionali, tra questi e i Comitati Provinciali, tra questi e le Pro Loco affiliate; • decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto e la legittimità statutaria delle deliberazioni assunte dagli organi regionali e provinciali; • decide su ogni altro ricorso riguardante materia non contemplata nel presente Statuto e nelle eventuali normative periferiche, attinenti, in ogni caso, l’attività degli associati o degli organi dell’Unpli; • decide, in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Regionale nei confronti degli organismi Unpli e delle Pro Loco, nonché su ogni altro ricorso. 2. Il Collegio dei Probiviri al fine di assumere decisioni : • può convocare ed ascoltare le parti e/o dei testimoni; • può avvalersi di esperti, anche esterni all'Unpli, appositamente interpellati, chiedendo loro pareri orali o scritti non retribuiti. 3. I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio Regionale dei Probiviri devono pervenire al Collegio stesso non oltre 30 giorni dalla notifica di quanto contestato, pena la decadenza del ricorso stesso. REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 11 4. Il Collegio dei Probiviri deve decidere entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, comunicando la sua decisione al Consiglio Regionale entro i successivi 10 giorni. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva. 5. Contro le risultanze proclamate nell’Assemblea elettiva, si può presentare ricorso entro il termine massimo di 30 giorni dalla proclamazione al Collegio dei Probiviri uscente, che comunque è titolato ad esprimersi per tutte le contestazioni relative alle competizioni elettorali. Il Collegio dei Probiviri uscente è tenuto a deliberare sui ricorsi presentati entro il termine massimo di 20 giorni comunicando la sua decisione al Consiglio Regionale entro i successivi 10 giorni. 6. Il Collegio dei Revisori dei Conti, i cui membri possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi purchè interi, salvo deroga deliberata espressamente dall’Assemblea Regionale, ha i seguenti compiti : • vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Unpli Calabria; • espleta verifiche di cassa e contabili, individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa evidenziando, qualora ce ne fossero, gli scostamenti da quanto preventivato con l’approvazione dei documenti di bilancio o delibere esecutive; • esprime preventivamente il proprio parere in sede di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. 7. I Collegi sono convocati, (prevedendo una seconda convocazione in caso il Collegio non si costituisca validamente in prima convocazione) con invito scritto consegnato a mezzo e-mail e/o sms, almeno 7 giorni prima della data fissata - in caso di urgenza, può essere altresì convocato purché con preavviso di almeno 3 giorni - e contenente le indicazioni della sede, data, ora e ordine del giorno. 8. Per la validità delle deliberazioni occorre che risulti presente, in prima convocazione, i 2/3 dei membri del Collegio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un ora il Collegio si riunisce in seconda convocazione e delibera con la presenza della metà più uno dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente del Collegio. Nel Collegio ogni membro esprime un voto soltanto, non sono consentite deleghe. 9. I Probiviri e/o i Revisori che risultano assenti a tre sedute consecutive, salvo gravi motivi debitamente giustificati, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Collegio il quale provvede alla surrogazione dei medesimi. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Probiviri e/o i Revisori REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 12 mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione, dovrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del Collegio. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Collegio sia contemporanea e riguardi la metà dei membri, il Collegio sarà considerato decaduto ed il Presidente Regionale dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’assemblea elettiva per le elezioni di un nuovo Collegio. 10. Delle riunioni collegiali dovrà essere redatta apposita delibera, firmata dal Presidente e dal Segretario del Collegio. 11. I Presidenti dei Collegi possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Esecutiva, se istituita, senza diritto di voto. ART. 7 - BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO 1. Il Bilancio di Previsione e la relativa Relazione Programmatica (Piano d’Azione), accompagnati dalla eventuale Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere formulati dal Consiglio e approvati dall’assemblea regionale entro il mese di febbraio di ogni anno. 2. Il Conto Consuntivo (integrato con specifica nota) e la Relazione Illustrativa sull’attività svolta, accompagnati dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere formulati dal Consiglio e approvati dall'assemblea regionale entro il mese di maggio dell'anno successivo. 3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Collegio dei Revisori produrrà al Presidente Regionale formale diffida ad adempiere entro il perentorio termine di 30 giorni dalla notifica della stessa diffida. 4. La mancata approvazione del Conto Consuntivo entro il termine di cui al punto 7.2, per come ulteriormente diffidato dal punto 7.3, comporta la decadenza di tutti gli organismi dell’Unpli Regionale. Le eventuali responsabilità costituiranno elemento di ineleggibilità alle cariche degli organismi dell’Unpli Calabria per la durata di un mandato. ART. 8 - ONORIFICENZE 1. Per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte in favore delle Pro Loco e/o dell’Unpli, il Consiglio Regionale può conferire l'alto riconoscimento di Presidente, Consigliere e di Socio Onorario. REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 13 2. Il Presidente Onorario ed il Consigliere Onorario hanno facoltà di assistere ai lavori del Consiglio. Essi, previo incarico particolare, possono rappresentare il Comitato Regionale su incarico del Presidente in fiere, manifestazioni, simposi e svolgere altri compiti che il Consiglio Regionale vorrà loro conferire. 3. Il Socio Onorario ha facoltà di assistere ai lavori dell’Assemblea Regionale. ART. 9 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE APS 1. Le Pro Loco associate possono essere iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale attraverso l'UNPLI, come previsto dall'art. 5 del “Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, a norma dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000”. Tale prerogativa si attua attraverso la presentazione dell’apposita documentazione e la certificazione del Presidente dell’UNPLI Nazionale attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge. ART. 10 - NORME FINALI 1. Con l’approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i regolamenti precedenti. 2. Il presente Regolamento dell'Unpli Calabria viene emanato in attuazione di quanto previsto dallo Statuto ed entra in vigore al momento della sua approvazione. 3. Il Consiglio Regionale è espressamente autorizzato ad apportare autonome piccole modificazioni e/o integrazioni ai contenuti del presente Regolamento. Le modifiche apportate dal Consiglio dovranno essere portate alla ratifica della prima Assemblea utile. 4. I Comitati Provinciali devono provvedere ad uniformare la propria normativa interna al presente regolamento previa approvazione da parte del Comitato Regionale. 5. Le Pro Loco associate e le strutture periferiche sono tenute alla puntuale osservanza di tutti gli atti deliberativi dell’Unpli Calabria. 6. Il presente Regolamento può essere modificato tutto o in parte con delibera dell’Assemblea Regionale, purché non in contrasto con le norme dell’Unpli Nazionale o della legislazione vigente. REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 14 7. Per tutto quanto non disciplinato in materia diversa, si fa espresso riferimento allo Statuto e al Regolamento Nazionale Unpli vigente. REGOLAMENTO INTERNO PAGINA 15