regolamento per il funzionamento del centro socio educativo per

Transcript

regolamento per il funzionamento del centro socio educativo per
CITTA’ di LAURIA
Provincia di Potenza
______________________________
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI DI LAURIA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Definizione
Il Centro Socio Educativo per disabili di Lauria (C.S.E.) è una struttura semiresidenziale per
l’accoglienza diurna di soggetti in situazione di handicap grave ultraquattordicenni, con notevole
compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l’obbligo scolastico
e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo.
Il C.S.E. di Lauria è un servizio del Piano sociale di zona dell’ambito lagonegrese.
E’ previsto un modulo da max 20 utenti frequentanti.
Art. 2 Finalità
Il Centro Socio Educativo offre ospitalità e assistenza qualificata, attua interventi educativi generali
e personalizzati con l’obbiettivo primario della socializzazione, ma anche dell’integrazione e
dell’autonomia massima possibile. L’attività del Centro Socio Educativo è mirata inoltre al
mantenimento e al miglioramento delle capacità affettive, relazionali e comportamentali degli
utenti.
Il Centro Socio Educativo vuole essere un sostegno alle famiglie dei soggetti in situazione di
handicap ospitati con il fine di mantenere il soggetto all’interno del proprio nucleo familiare
scongiurando l’istituzionalizzazione.
L’attività del Centro è sempre mirata al raggiungimento dell’autonomia e integrazione sociale del
soggetto in situazione di handicap, favorisce e attua, quando è possibile, la frequentazione di
strutture esterne, sportive e sociali.
Il Centro è una struttura aperta sul territorio, favorisce l’incontro a qualunque livello purché nel
rispetto alle esigenze degli utenti.
Art. 3 Utenza
Il Centro Socio Educativo è strutturato per accogliere soggetti in situazione di handicap psico fisico
non autosufficienti e con un grado di autonomia gravemente ridotto per i quali non è possibile al
momento prevedere percorsi di inserimento lavorativo.
Non possono accedere al servizio i soggetti con patologia psichiatrica.
Sempre nell’ottica di proporre interventi individualizzati si prevedono forme part-time di fruizione
del servizio purché supportate da precisi programmi rilevabili dal PEI.
Art. 4 Capacità ricettiva
Il Centro è strutturato per una capienza massima fino a 20 utenti contemporaneamente, suddivisi
in gruppi omogenei per grado di autonomia e per età.
CITTA’ di LAURIA
Provincia di Potenza
______________________________
Art. 5 Attività
Tutte le attività sono mirate al raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile e per
l’integrazione sociale del portatore di handicap.

Attività educative e di socializzazione volte
comportamentali, affettive , relazionali e cognitive.

Attività mirate alla cura di sé.

Attività ludiche creative e di laboratorio.

Attività diverse di socializzazione.
al
miglioramento
delle
capacità
Art. 6 Caratteristiche
La struttura del C.S.E. deve rispondere ai requisiti abitativi, organizzativi e funzionali prescritti dal
D.M. 308/20101 per tale tipologia di struttura.
Art. 7 Apertura e funzionamento
Il Centro ha carattere continuativo e permanente ed è aperto per tutto l’anno per n. 5 (cinque)
giorni alla settimana, per 7 (sette) ore giornaliere per almeno 10 (dieci) mesi all’anno. Gli orari
possono essere in ogni caso organizzati in maniera flessibile in base alle esigenze degli utenti e
alla loro frequenza.
Durante il periodo estivo l’apertura del Centro è assicurata con modalità di funzionamento
rapportate alla effettiva domanda avanzata dalle famiglie, entro la prima metà del mese di giugno.
A tal fine l’Ente gestore , sentite le famiglie, predisporrà apposito calendario.
Art. 8 Modalità di ammissione
L’ammissione al Centro è subordinata al rispetto delle condizioni previste dagli artt. 1 e 3 del
presente Regolamento.
L’ammissione alla frequenza viene valutata dalla U.O.Z. (unità operativa di zona) dell’ area
handicap del Piano sociale di zona dell’ambito lagonegrese, con la previsione di un progetto
educativo personalizzato, su richiesta del Servizio Sociale del Comune.
Alla richiesta di ammissione deve essere allegato certificato medico attestante che il soggetto è
compatibile con la vita in comunità.
Art. 9 Criteri di priorità
Qualora le richieste di ammissione siano superiori all’offerta viene approntata una lista d’attesa.
Avranno priorità di inserimento i soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti particolari problemi
di ordine sociale.
Art. 10 Frequenza
La frequenza può essere continuativa o meno, in relazione sia alle esigenze della famiglia e
dell’utente, sia all’eventuale progetto educativo elaborato dal Servizio sociale comunale.
CITTA’ di LAURIA
Provincia di Potenza
______________________________
Art. 11 Prestazioni






Attività educative indirizzate verso l'autonomia personale;
Attività educative con significato prevalentemente psico-motorio;
Attività educative di socializzazione;
Attività educative con significato prevalentemente occupazionale;
Attività educativi mirate in maniera specifica al mantenimento del livello culturale raggiunto dal
soggetto;
Prestazioni sanitarie di competenza e a carico dell’ ASP su specifica segnalazione della UOZ.
Art. 12 Personale
Il Centro socio educativo deve avere il seguente standard di personale in organico
(vedi punto 6.15.8 pag. 1064 del Piano Regionale socio-assistenziale 2000-2002)
- 1 responsabile/coordinatore, educatore professionale con almeno 3 anni di esperienza o
comunque uno psicologo, un pedagogista, un laureato in scienze dell’educazione con titoli
specifici;
- 1 educatore professionale o operatore tecnico dell’educazione ogni 4 utenti;
Si deve cioè verificare, se il Centro saturi completamente la propria ricettività massima accogliendo
20 utenti, che il numero degli educatori presenti sia pari a 5 unità.
La Cooperativa dovrà indicare:
a) il numero e le qualifiche degli operatori che intende impiegare, specificando per ciascuno, titoli
ed esperienze maturate nel settore e/o sul territorio;
b) le esperienze di coordinamento e gestione maturate nel settore e sul territorio;
c) le modalità di supervisione degli operatori e della formazione, comprese le ore di riunione che
si ritengono necessarie;
d) le consulenze offerte nell’ambito del servizio, specificandone figure professionali e ore.
Il servizio può avvalersi dell’opera aggiuntiva e complementare di:
1. organizzazioni di volontariato;
2. volontari del servizio civile;
3. cittadini che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
Il personale di cui ai suddetti punti 1) 2) e 3) deve avere una formazione specifica.
Art. 13 Compartecipazione delle famiglie
Nell’ambito della gestione e della programmazione delle attività del Centro socio educativo è da
privilegiare anche il coinvolgimento diretto delle famiglie interessate.
Art. 14 Compartecipazione delle famiglie al costo del servizio
Il vigente Piano regionale Socio Assistenziale, al Cap. 4 lett. a) prevede la partecipazione dei
cittadini utenti al costo dei servizi. Gli utenti concorrono alla copertura dei costi del servizio secondo
quanto definito dagli atti di programmazione locale dei singoli Comuni di residenza.
E’ fatta salva la facoltà dei singoli Comuni di intervenire senza oneri a carico degli utenti.
La quota di compartecipazione mensile a carico delle famiglie per la frequenza a tempo pieno del
C.S.E. (7 ore al giorno per 5 giorni a settimana x 22/23 gg. mensili) è fissata in €. 300,00.
CITTA’ di LAURIA
Provincia di Potenza
______________________________
(La quota così definita potrà subire variazioni conseguenti a specifiche norme in materia di finanza
locale e/o ad eventuali indisponibilità finanziarie dell’Ente).
La quota di compartecipazione mensile deve essere versata dalle famiglie dei disabili mediante
versamento su c.c.p. n. 14354856 intestato a “COMUNE DI LAURIA – Servizio Tesoreria”, entro i
primi 10 giorni di ogni mese.
La Cooperativa affidataria del servizio è tenuta a comunicare la presa in carico del disabile, la data
di effettivo avvio delle prestazioni e comunicare, entro i primi 10 giorni di ogni mese, i giorni di
frequenza effettiva di ciascun utente del Centro.
Art. 16 Norma finale
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel
vigente piano socio-assistenziale regionale, nel piano sociale di zona ambito lagonegrese, alla
legge 8 novembre 2000 n. 328, alle altre leggi nazionali e regionali, vigenti o da emanarsi, nelle
materie in questa sede regolate o ad esse connesse.