GAL Giarolo Leader srl Iniziativa Comunitaria Leader Plus Misura 1
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GAL Giarolo Leader srl Iniziativa Comunitaria Leader Plus Misura 1
G.A.L. Giarolo Leader srl Iniziativa Comunitaria Leader Plus Misura 1 - Innovazione e qualificazione del sistema produttivo locale Azione 1.2 int. 3– Qualità e Certificazione BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO n. 5 Articolo 1 – Finalità 1. Il Gruppo di Azione Locale “Giarolo” s.r.l., ai sensi del Programma d’Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000/2006 – decisione CE C/2001 3558 del 19/11/2001, del Complemento di Programmazione della Regione Piemonte predisposto in data 16/07/2002, del Piano di Sviluppo Locale “Programma di reinterpretazione delle risorse locali per una nuova competitività” approvato con determinazione regionale n. 147 del giugno 03, concede contributi a imprese agricole e PMI, comprese le imprese artigiane, anche in forma associata, per la realizzazione degli interventi descritti al successivo articolo 2. 2. Gli interventi, in attuazione della Misura 1 “Innovazione e qualificazione del sistema produttivo locale”, Azione 1.2 “Qualità e Certificazione” sono finalizzati a favorire l’innalzamento del livello qualitativo del prodotto tipico locale attraverso: l’introduzione di metodi di controllo del sistema qualità per le imprese già aderenti a Consorzi locali; il miglioramento qualitativo della produzione, per le imprese che hanno aderito al Consorzio e che in tal modo possano rientrare nel disciplinare di produzione dagli stessi predisposto. 3. Il presente bando intende, quindi, sostenere interventi che favoriscano il miglioramento della qualità attraverso l’azione dei Consorzi, tra le imprese locali, così individuate: - imprese agricole e P.m.i. che si inseriscono nella stessa fase del ciclo di trasformazione e che propongono il conseguimento della qualità definita attraverso il disciplinare di produzione del Consorzio di Prodotto (conforme a quello previsto dalle linee guida della Regione Piemonte). - imprese agricole e P.m.i. singole e/o associate, che si inseriscono nelle fasi di trasformazione della materia prima, di lavorazione della stessa, di fornitura di servizi complementari e/o di semilavorati, di commercializzazione del prodotto finito per il raggiungimento di un livello qualitativo superiore, esclusivamente all’interno dei settori di prodotto definiti al successivo Art. 5. 4. Secondo gli obiettivi specifici del bando, gli interventi candidati a finanziamento devono essere tali da determinare concreti miglioramenti della qualità del prodotto come specificato nei 1 disciplinari di prodotto dei Consorzi locali e tali da introdurre in modo oggettivamente dimostrabile l’azione di controllo e di verifica delle produzioni attraverso: - adeguamento ai disciplinari di produzione dei Consorzi di Tutela nelle varie fasi trasformazione e di commercializzazione; di - l’accresciuta qualità del prodotto nelle varie fasi di commercializzazione. di trasformazione e Articolo 2 – Tipologie di intervento ammissibili Le tipologie di intervento previste dal presente Bando riguardano i seguenti ambiti specifici: a) Assistenza tecnica atta a perseguire i seguenti obiettivi: 1. Attivazione dei disciplinari e recepimento nei processi produttivi degli stessi per le imprese agricole e le P.m.i.; 2. miglioramento delle caratteristiche qualitative nel processo di trasformazione e vendita, in funzione del disciplinare di produzione del consorzio di prodotto. riservata a Consorzi di produttori locali associati per la tutela del prodotto, con sede legale ed operanti nei comuni dell’area di cui all’Art. 3. b) Interventi per miglioramento qualitativo del processo di trasformazione e commercializzazione a seguito dell’adeguamento al disciplinare del prodotto: riservati a Imprese agricole e PMI di trasformazione e commercializzazione aderenti ai Consorzi di prodotto, sia in forma singola che in forma associata comprese le imprese artigiane, insediate da almeno un anno nei comuni dell’area di cui all’Art. 3; I singoli interventi devono essere tali da prevedere l’inserimento nel ciclo di trasformazione di soluzioni qualitativamente avanzate e, comunque, tali da contribuire all’incremento della capacità dell’impresa di accrescere la qualità almeno in una fase della trasformazione, della conservazione, del trasporto, della vendita; con tale finalità, l’impresa proponente deve attivare progetti in grado di: 1. migliorarne le caratteristiche qualitative in funzione del disciplinare di produzione del consorzio di prodotto; 2. consentire un controllo da parte dal Consorzio di Prodotto ed una verifica più efficace della produzione, trasformazione e vendita, per quanto previsto dal disciplinare di produzione del consorzio di prodotto; 3. migliorare l’immagine del prodotto conformemente a quanto previsto dal disciplinare di produzione del consorzio di prodotto; 4. creare e/o ad ampliare la gamma di produzione di qualità dei prodotti previsti dal disciplinare di produzione del consorzio di prodotto. Articolo 3 – Area di applicazione 1. Salve le prescrizioni di cui al successivo articolo 5, gli investimenti ammessi a finanziamento nonché le sedi legali e/o operative dell’impresa che li propone ed il prodotto, devono essere localizzati entro l’area di competenza del GAL e, in particolare, l’intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni : 2 - in Comunità Montana Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera; - in Comunità Montana Valli Curone, Grue e Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino; altri Comuni: - Carezzano; - Francavilla Bisio; - Gavi; - Paderna; - Sant’Agata Fossili; - Sardigliano; - Sarezzano; - Spineto Scrivia; - Tassarolo; - Volpedo. Articolo 4 – Soggetti destinatari ultimi 1. Sono destinatari del presente bando per la Tipologia: - i Consorzi di produttori locali associati per la tutela del prodotto, nei comuni dell’area di cui all’Art. 3: i Consorzi devono avere i seguenti requisiti: a) regolarmente costituiti con atto pubblico, da un insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono e/o trasformano il prodotto; b) costituiti conformemente ai regolamenti (CEE) N. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 - relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari -; (CEE) N. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 - relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari -; alla Legge 21 dicembre 1999 n. 526 “ Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” . c) che i produttori e/o trasformatori siano tutti ed esclusivamente ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare (che deve risultare all’interno dell’area di competenza del GAL come definito all’Art. 3), sia come sedi legali che come impianti di produzione e/o trasformazione; d) che tutta la produzione e/o trasformazione avvenga sul territorio e derivi da prodotto del territorio delimitato dal disciplinare; e) abbiano come scopo del Consorzio, se non ancora conseguita, la registrazione del prodotto, la tutela del prodotto e autorità in merito alla verifica ed al rispetto delle produzioni e/o trasformazioni conformemente al disciplinare approvato; f) abbiano il disciplinare di produzione approvato dall’assemblea dei soci, conformemente ai regolamenti di riferimento Ue. 3 - le Imprese agricole e le PMI di trasformazione e Commercializzazione aderenti ai Consorzi locali, sia in forma singola che in forma associata comprese le imprese artigiane, insediate da almeno un anno nei comuni dell’area di cui all’Art. 3. Ai fini del presente bando sono considerate piccole e medie imprese quelle definite come tali dal Regolamento CE n. 70/01 (riprodotto in estratto in Allegato al bando). Articolo 5 – Settori e prodotti suscettibili di sostegno 1. Visti i contenuti del Progetto di Qualità e Certificazione, il sostegno accordato dal GAL Giarolo agli investimenti promossi dai soggetti di cui al precedente articolo 4, che operino nelle fasi della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione, è accordato a condizione che sia provato l’esistenza del Consorzio di Prodotto e/o dell’Impresa e/o P.m.i. in uno dei seguenti settori produttivi: a) settore lattiero-caseario, limitatamente a produzioni di qualità del settore caseario relativo al Formaggio Montebore e caprino; b) settore vitivinicolo; c) settore carne, limitatamente alla produzione di qualità di Carne Bovina all’Erba del Giarolo- Panà-Ebro; d) settore frutta, limitatamente alle produzioni di Pesca di Volpedo, Ciliegia di Garbagna, Albicocca di Volpedo; e) settore salumi. Articolo 6 – Spese ammissibili 1. Nel rispetto delle limitazioni di cui al precedente articolo 5, sono ammissibili a contributo le spese relative alle seguenti tipologie di investimento: a) Assistenza tecnica riservata prodotto, così specificata: a Consorzi di produttori locali associati per la tutela del - consulenze tecniche di aventi titolo specifico di studio per il settore agricolo/zootecnico e della trasformazione (Dott. Agronomi, Dott. Veterinari, Periti Agrari, Agrotecnici ecc.) per l’azione di illustrazione dei disciplinari e recepimento degli stessi nelle aziende agricole e di lavorazione; - spese per controlli qualità e analisi da parte dei tecnici. b) Interventi per miglioramento qualitativo del processo di trasformazione e commercializzazione a seguito dell’adeguamento al disciplinare del prodotto: riservata alle Imprese agricole ed alle PMI di trasformazione e Commercializzazione aderenti ai Consorzi di prodotto, così dettagliati: - macchinari e attrezzature per la realizzazione delle diverse fasi che compongono il ciclo di trasformazione, nonché per il collocamento sul mercato del prodotto finito; 4 - adeguamento e ristrutturazione di locali destinati alla trasformazione/stagionatura e alla commercializzazione (nel limite massimo del 15% del totale di spesa ammessa). 1. Le spese di cui al punto b) sono ammissibili anche in locali non di proprietà, se il proponente ha la disponibilità dell’immobile, risultante da un contratto regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell’iniziativa proposta da parte del proprietario . 2. I beneficiari sono obbligati a non distogliere dalla loro destinazione d’uso: - per un periodo di 10 anni: le strutture fisse nel caso di opere infrastrutturali; - per un periodo di 5 anni: i macchinari e le attrezzature mobili. Articolo 7 – Spese non ammissibili 1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non pertinenti all’Iniziativa Comunitaria Leader Plus, in generale, e al PSL “Programma di reinterpretazione delle risorse locali per una nuova competitività”, in particolare, e comunque tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti all’articolo 2. 2. Nel dettaglio, è esclusa l’ammissibilità delle spese per l’acquisto di: a) immobili e/o terreni; b) spese di ordinaria manutenzione che non rientrino in un progetto più vasto; c) macchinari e attrezzature omologhe, per funzioni ed uso, a quelle già in dotazione dell’azienda, che non contengano cioè elementi di aumento della qualità nell’azione di processo e/o di prodotto, ma rappresentino il semplice rinnovo dell’ordinaria dotazione aziendale; d) minuterie ed utensili di uso comune; e) arredi per ufficio; f) macchinari e attrezzature usate; g) scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo; h) imballaggi, cassoni, contenitori, ecc.; i) apporti in natura; j) noleggio di attrezzature, gli investimenti finanziari con leasing e la manutenzione di macchinari e attrezzature 3. Non è ammessa a finanziamento l’I.V.A. Articolo 8 - Entità dei contributi a ) Assistenza tecnica Ai Consorzi di tutela ammessi al finanziamento è concesso un contributo in conto capitale nella misura seguente: • 40% delle spese ammissibili. Con riferimento ai settori di cui all’articolo 5, la spesa minima ammissibile per ogni domanda di contributo è di: € 10.000,00. 5 Con riferimento ai settori di cui all’articolo 5, la spesa massima ammissibile per ogni domanda di contributo è di: € 20.000,00. Il limite massimo di contributo è, in ogni caso, stabilito in €. 8.000,00 salva l’applicazione del regime de minimis e le percentuali massime di contributo di cui al precedente capo 1. b) Interventi per miglioramento qualitativo del processo di trasformazione e commercializzazione a seguito dell’adeguamento al disciplinare del prodotto, Ai soggetti ammessi al finanziamento è concesso un contributo in conto capitale nella misura seguente: • 50% delle spese ammissibili se trattasi di imprese agricole singole e associate localizzate in zone svantaggiate di cui al Titolo II, Capo V del Regolamento CE n. 1257/99 e s.m.i. (vedi Allegato B al bando); • 50% delle spese ammissibili, con assoggettamento al regime de minimis, di cui al Regolamento CE n. 69 del 12/01/2001, se trattasi di PMI localizzate in zone svantaggiate di cui al Titolo II, Capo V del Regolamento CE n. 1257/99 e s.m.i. (vedi Allegato B al bando); • 40% delle spese ammissibili se trattasi di imprese agricole singole e associate localizzate in tutte le altre zone; • 40% delle spese ammissibili, con assoggettamento al regime de minimis, di cui al Regolamento CE n. 69 del 12/01/2001, se trattasi di PMI localizzate in tutte le altre zone. 1. Con riferimento ai settori di cui all’articolo 5, la contributo è di: a) per interventi nel settore lattiero-caseario: b) per interventi nel settore vitivinicolo: c) per interventi nel settore carne: d) per interventi nel settore frutta: e) per interventi nel settore salumi: spesa minima ammissibile per ogni domanda di € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00. 2. Con riferimento ai settori di cui all’articolo 5, la spesa massima ammissibile per ogni domanda di contributo è di: f) per interventi nel settore lattiero-caseario: € 15.000,00 g) per interventi nel settore vitivinicolo: € 15.000,00 h) per interventi nel settore carne: € 15.000,00 i) per interventi nel settore frutta: € 15.000,00 j) per interventi nel settore salumi: € 15.000,00. 3. Il limite massimo di contributo è, in ogni caso, stabilito in €. 7.500,00 salva l’applicazione del regime de minimis e le percentuali massime di contributo di cui al precedente capo 1. 4. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per il sostegno delle iniziative di cui al presente bando risultano pari a € 38.160,00 attivate per il 54,37% dal Fondo Europeo per l’Orientamento e la Garanzia in Agricoltura (F.E.O.G.A) e per la parte restante da 6 Contropartite Pubbliche Nazionali (il 70% delle quali a carico dello Stato ed il 30% a carico della Regione). Articolo 9 – Tempi e modalità di presentazione delle domande 1. Le domande, corredate di tutta la documentazione prevista al successivo articolo 10, devono essere presentate al G.A.L. Giarolo, presso la sua sede operativa di Stazzano, Piazza Risorgimento 3, entro il 28/02/07. 2. Le domande potranno essere consegnate a mano, all’indirizzo succitato nei normali orari di apertura degli uffici del GAL (lun-ven dalle ore 9 alle ore 14), oppure trasmesse con lettera raccomandata A.R.; in quest’ultimo caso, farà fede la data del timbro postale, dell’ufficio postale accettante. Articolo 10 – Documentazione da allegare alla domanda 1. La domanda di finanziamento del progetto di qualità, va presentata in carta libera, sul modello predisposto dal Gal (all. 1) corredato della sottoindicata documentazione: a. tabella di autoattribuzione del punteggio di merito (all. 2 a oppure 2 b del modulo di domanda); b. fotocopia del documento di identità (in corso di validità) di tutti i soggetti sottoscrittori; c. scheda di dettaglio composta da: - dichiarazione di adesione al Consorzio di Tutela per i progetti b) riservata alle imprese agricole e alle PMI, comprese le imprese artigiane; - fotocopia della visura camerale; - descrizione sintetica dell’impresa proponente; - descrizione sintetica dell’intervento proposto, comprensiva di un’adeguata documentazione fotografica; in caso di acquisto di macchinari/attrezzature, preventivo di fornitura per ciascuno; - - in caso di realizzazione di interventi di ristrutturazione, computo metrico estimativo, sottoscritto da un tecnico qualificato, dal quale si evincano i contenuti dell’intervento; dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. 3. al modulo di domanda); consenso al trattamento dei dati personali (all. 4 al modulo di domanda); dichiarazione in materia di qualità del processo produttivo dell’investimento (all. 5 del modulo di domanda); dichiarazione in materia di de minimis (all. 6 al modulo di domanda); ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell’intervento proposto (facoltativa). 2. La documentazione di cui al comma precedente deve essere interamente compilata in ogni sua parte. 3. Il GAL si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica. 4. Il GAL si riserva, altresì, di non procedere alla valutazione di quelle istanze che risultino incomprensibili e/o incomplete. 7 Articolo 11 – Tempi di realizzazione 1. Sono ammessi a contributo gli investimenti coerenti con il presente bando, purché effettuati dopo la data di presentazione della domanda di contributo. 2. Gli investimenti devono, in ogni caso, essere conclusi entro 60 gg dalla lettera di approvazione della domanda di contributo. Entro la stessa data deve procedersi alla rendicontazione al GAL della spesa sostenuta, tramite invio delle fatture quietanzate e copia del relativo pagamento che può avvenire esclusivamente con bonifico bancario, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 16. Articolo 12 – Modalità di valutazione 1. Le domande di contributo saranno esaminate da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL. 2. La Commissione procederà all’istruttoria delle domande pervenute secondo: ● un’analisi formale (rispetto dei termini di presentazione, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata, sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni); ● un’analisi di merito (secondo i criteri di cui ai successivi articoli 13 e 14). 3. L’analisi di merito sarà effettuata per le sole domande risultate ammissibili a seguito dell’analisi formale. 4. La Commissione di Valutazione sarà formata dal Direttore del GAL (che, in quanto Responsabile del Procedimento, avrà il compito di presiederla) e da numero 2 tecnici selezionati secondo i profili professionali più idonei in relazione al contenuto delle domande pervenute. 5. Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, il Consiglio di Amministrazione del GAL provvederà ad approvare la graduatoria definitiva e la proposta di ripartizione delle risorse disponibili; a parità di punteggio vale l’ordine di presentazione delle domande. 6. Il GAL comunicherà, con lettera raccomandata A.R., ai soggetti che hanno presentato domanda l’esito dell’istruttoria, dando adeguata motivazione dell’eventuale giudizio di inammissibilità. 7. Ai soggetti ammessi a contributo sarà data comunicazione dell’importo del contributo stesso e del termine perentorio entro il quale comunicarne l’accettazione; trascorso il termine senza che al GAL sia pervenuta accettazione formale, il contributo si considera revocato. 8. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l’ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni. Articolo 13 – Requisiti di ammissibilità 1. In ciascuna delle domande dei progetti di qualità sarà accertata la sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità: a. rispetto dei requisiti formali di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a). 8 b. corrispondenza alle finalità del PSL e del bando, per valutare che i contenuti propri dell’intervento rispettino e siano funzionali agli obiettivi, nonché alla strategia di intervento del GAL; qualora ciò non fosse, la domanda sarà giudicata non ammissibile. per tutte le domande relative alla tipologia d’investimento c. sostenibilità ambientale, saranno giudicati inammissibili tutti gli interventi che dimostrino potenziali impatti negativi sulla qualità delle componenti ambientali. La verifica dei potenziali impatti avviene rispetto ad ognuna delle componenti ambientali sotto elencate, secondo la seguente traccia di valutazione: Effetto: Positivo Nullo Negativo Acqua Aria Suolo Rifiuti Ecosistemi Paesaggio La valutazione di ammissibilità viene fatta sulla base delle informazioni fornite dai proponenti nel modulo di domanda e dell’eventuale documentazione integrativa prodotta; delle informazioni fornite il soggetto sottoscrittore della domanda si assume la totale responsabilità, ferme restando le conseguenze previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni mendaci. Articolo 14 – Criteri per l’assegnazione del punteggio 1. Accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 13, alle domande, sarà assegnato un punteggio di merito secondo i parametri ed i limiti di seguito definiti: 9 1 a PARAMETRO Tip. a ) riservata a Consorzi di produttori locali associati per la tutela del prodotto DESCRIZIONE punteggio Numero di Consorziati presenti al momento della Domanda: fino a 10 1 A1 - Natura dell’ adesione (punteggio massimo 3 punti) 2 Numero di Consorziati presenti al momento della Domanda: fino da 11 a 50 ---------------------------------Numero di Consorziati presenti al momento della Domanda : oltre 50 --3 Il progetto comporta Assistenza tecnica per la trasformazione A2 - Tipologia del progetto (punteggio massimo 2 punti) Il progetto comporta commercializzazione Assistenza tecnica per la 1 trasformazione + Il progetto comporta solo Assistenza tecnica A3 - Ricadute in ambito di Consorzio 2 1 Il progetto comporta Assistenza tecnica + attivazione della certificazione di qualità 2 (punteggio massimo 6 punti) Il progetto comporta Assistenza tecnica + attivazione della certificazione di qualità + attivazione della Rintracciabilità 3 10 Tip. b ) riservata a Imprese agricole e PMI per trasformazione e commercializzazione All. 1 b DESCRIZIONE PARAMETRO B1 Natura del progetto (punteggio massimo 2 punti) Il progetto riguarda solo una delle due fasi (trasformazione o vendita) --------------------------------------------Il progetto riguarda tutte e due le fasi (trasformazione + vendita) 1 Tipologia della Azienda punteggio massimo 3 La Impresa è una azienda agricola che trasforma almeno il 40% del proprio prodotto 3 2 punti) Valore dello Investimento (punteggio massimo 2 punti) Pari opportunità La Impresa è una azienda agricola che possiede la maggior parte dei terreni in conduzione nell’area della Comunità Montana 1 La Impresa è una azienda agricola che possiede tutti i terreni in conduzione nell’area della Comunità Montana 2 Partecipazione al progetto nelle quali oltre il 30% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne 1 (punteggio massimo 2 punti) Imprenditoria giovanile Partecipazione al progetto nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne Partecipazione al progetto in cui oltre il 30% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di soc. di capitali) sia costituito da giovani (meno di 45 anni) 2 Partecipazione al progetto in cui oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di soc. di capitali) sia costituito da giovani (meno di 45 anni) 2 1 (punteggio massimo 2 punti) 11 2. Il punteggio complessivo assegnato a ciascun progetto di qualità risulta dalla somma dei punteggi conseguiti in risposta a ciascuno dei parametri precedenti. Articolo 15 - Obblighi dei destinatari ultimi 1. I soggetti destinatari ultimi del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli d’uso e di destinazione degli interventi finanziati per un periodo di anni dieci, per i beni immobili, e di anni cinque, per i beni mobili, dalla data del collaudo dell’intervento. 2. Essi dovranno, altresì: - produrre al GAL copia dell’autorizzazione comunale allo svolgimento dei lavori strutturali, qualora questi siano previsti; - conservare, per lo stesso periodo di validità degli accordi di collaborazione, tutta la documentazione (fatture, lettere d’ordine, ...) che provi l’effettiva operatività dell’accordo stesso, secondo le quantità minime dichiarate nell’Allegato 2.a al modulo di domanda; tale documentazione potrà essere oggetto di verifiche periodiche da parte del GAL. 3. Ai soggetti destinatari, inoltre, è fatto obbligo di contrassegnare i beni (mobili e immobili) oggetto di finanziamento con targhe commemorative ed esplicative permanenti contenenti i loghi ufficiali dell’Unione Europea e della Regione Piemonte (reperibili presso il GAL) e la dicitura “Intervento cofinanziato dall’Unione Europea – PIC Leader Plus – FEOGA”. 4. Eventuali altri obblighi e/o prescrizioni potranno essere indicati con il provvedimento di concessione del contributo. 5. Il mancato rispetto degli obblighi assunti o prescritti, accertato a seguito delle verifiche di cui al precedente comma 3, secondo trattino, nonché nel corso dei controlli ed ispezioni di cui al successivo articolo 20, determinerà la revoca immediata del contributo ed il recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi legali. Articolo 16 – Liquidazione del contributo 1. Ai fini della liquidazione del contributo (e dell’assunzione di oneri che questo comporta), si considera destinatario ultimo dello stesso il soggetto proponente di ciascuna domanda . 2. Il contributo concesso sarà liquidato dal GAL in un’unica soluzione, a seguito: - della presentazione, da parte del destinatario, della documentazione comprovante la spesa sostenuta; - del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato a seguito del collaudo effettuato da un tecnico abilitato incaricato dal GAL. 3. Saranno considerati giustificativi di spesa validi per la liquidazione del contributo esclusivamente fattura quietanzata e copia del bonifico bancario. 4. Il versamento del contributo avverrà mediante bonifico bancario. 12 Articolo 17 - Varianti 1. L’intervento deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche documentazione prodotta all’atto della presentazione della domanda. evidenziate nella 2. Eventuali varianti dovranno essere obbligatoriamente sottoposte al GAL e da questo esplicitamente autorizzate; in ogni caso, rimangono fermi i tempi di realizzazione di cui all’articolo 11. Allo stesso modo, devono essere sottoposti al GAL e da questo autorizzati i cambiamenti di contenuto in seno agli accordi di collaborazione posti a fondamento dei progetti integrati, in particolare per quel che riguarda le quantità minime di prodotto scambiate tra i soggetti partecipanti all’accordo stesso, come dichiarate nell’Allegato 2.a al modulo di domanda 3. La variante eventualmente autorizzata dal GAL non può, comunque, comportare un aumento del contributo concesso. Articolo 18 – Responsabile del procedimento 1. Il Direttore del GAL è responsabile di ogni adempimento procedimentale connesso con il presente bando. 2. Per eventuali contatti con il Responsabile del procedimento, come per la richiesta di informazioni inerenti il bando è possibile rivolgersi al numero telefonico 0143/633876 e/o consultare il sito internet www.giarololeader.it. Articolo 19 – Disposizioni finali 1. Sia in fase di istruttoria, sia dopo l’approvazione della graduatoria finale, sia successivamente all’erogazione del contributo, gli organismi preposti all’attività di controllo si riservano di effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni per verificare il rispetto degli impegni assunti dai destinatari. 2. Gli organismi di cui al comma precedente si riservano, altresì, di disporre controlli a campione sull’esistenza e la regolarità della documentazione di cui all’articolo 16, comma 3, secondo trattino, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni dei destinatari poste a base dell’emissione dei provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo. Qualora da tale controllo emergano eventuali falsità, si provvederà alla revoca immediata del finanziamento e alla contestuale trasmissione degli atti ai competenti organi giudiziari. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente, nonché al PSL “Programma di reinterpretazione delle risorse locali per una nuova competitività” il cui testo, comprensivo della documentazione allegata, è in libera visione presso la sede del GAL. 13