apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
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Sentenza n. 3613/2016 pubbl. il 28/06/2016 RG n. 15502/2014 N. R.G. 15502/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15502/2014 promossa da: RENATA TIT. DITTA OMONIMA PISTOLESI (C.F. 10110250015) elettivamente domiciliato in VIA TOLMINO, 7 10141 TORINO presso il difensore avv. DE FRANCESCO STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di citazione ATTORE contro IL GIUSTO GUSTO (C.F. 01587860337) CONCLUSIONI Il Procuratore di PISTOLESI ha concluso: “accertare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla Il Giusto Gusto di Gatti Danilo Arduino, in persona del titolare sig. Gatti Danilo Arduino, per i motivi meglio indicati in narrativa e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di franchising intercorso tra le parti per grave inadempimento contrattuale della ditta convenuta e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la Il Giusto Gusto di Gatti Danilo Arduino, in persona del titolare sig. Gatti Danilo Arduino, alla ripetizione della somma versata dalla sig.ra Pistolesi Renata, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, in relazione al predetto contratto di franchising, pari ad €. 15.000,00, oltre IVA (pari pagina http://bit.ly/2eiYk2l 1 di 6 Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 45432 CONVENUTO NON COSTITUITO Sentenza n. 3613/2016 pubbl. il 28/06/2016 RG n. 15502/2014 a complessivi €. 18.150,00), nonché al pagamento della somma corrispondente ai canoni di locazione pretesi dalla proprietà dei locali quale risarcimento per la risoluzione anticipata del contratto di locazione”. MOTIVI DELLA DECISIONE RENATA PISTOLESI (titolare dell’omonima ditta individuale) allega che: a) in data 26.02.2013 essa attrice, in qualità di franchisee, ha stipulato con la convenuta, in qualità di concedente, contratto di franchising avente ad oggetto l’apertura di un punto vendita di somministrazione alimenti e bevande; b) l’attrice ha corrisposto alla convenuta la somma complessiva di € 15.000 oltre IVA, di cui € 5.000 per entry fee, e € 10.000 per l’allestimento del locale; c) parte del materiale necessario al suddetto allestimento non è mai stato consegnato dalla convenuta o è stato consegnato non funzionante o danneggiato; d) le parti hanno concordato, quale data di apertura del locale, il 27.04.2013, ma a causa dei ritardi della convenuta nell’espletamento degli incombenti amministrativi, l’apertura è stata posticipata al 22.06.2013; di un nuovo locale; e, nella medesima data, il Comune ha emanato una delibera con cui ha vietato l’apertura di nuovi locali commerciali nel quartiere San Salvario; f) a causa del divieto amministrativo, la sig. Pistolesi ha dovuto chiudere l’attività appena avviata e versare alla proprietaria dell’immobile condotto in locazione un importo equivalente a sei canoni a titolo di risarcimento per il rilascio anticipato. L’attrice chiede di: - dichiarare la risoluzione del contratto di franchising per inadempimento del convenuto; - condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 15.000 oltre IVA, nonché al pagamento della somma corrispondente ai canoni di locazione pretesi dal locatore. pagina http://bit.ly/2eiYk2l 2 di 6 Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 45432 e) la convenuta solo in data 31.05.2013 ha presentato in Comune la segnalazione di apertura Sentenza n. 3613/2016 pubbl. il 28/06/2016 RG n. 15502/2014 IL GIUSTO GUSTO non si è costituito in giudizio. La causa è stata istruita mediante prove orali. * 1. La sig.ra Pistolesi chiede che sia accertato il grave inadempimento di Gatti Danilo Arduino (titolare della ditta individuale “Il Giusto Gusto”) alle obbligazioni assunte con il contratto di franchising stipulato il 26 2 2013; e che sia conseguentemente dichiarata la risoluzione di tale contratto e condannato il Gatti alla restituzione delle somme pagate dalla Pistolesi e al risarcimento dei danni. Secondo la prospettazione dell’attrice, gli inadempimenti del Gatti sono consistiti: a) nel non aver fornito tutti i beni strumentali che, in base agli accordi, avrebbe dovuto mettere a disposizione del franchisee per l’allestimento del punto vendita; b) in (non meglio specificate) inadempienze nell’espletamento degli incombenti amministrativi; c) nell’aver inviato soltanto in data 31.5.2013 (e dunque in ritardo rispetto ai tempi contrattualmente concordati) al Comune di Torino la comunicazione di apertura di nuovo esercizio. L’inadempimento di cui al punto c) avrebbe avuto conseguenze deleterie per l’attrice poiché proprio il 31.5.2013 il Comune di Torino ha adottato una delibera con cui vietava l’apertura di nuovi esercizi nel quartiere di San Salvario; in applicazione della quale è stato vietato alla sig.ra Pistolesi di proseguire la 2. L’attrice è onerata di provare i fatti costitutivi della sua domanda e dunque, essenzialmente, il titolo delle sue pretese, che qui consiste nel contratto di franchising del 26.2.2013. L’attore deve poi allegare, con un sufficiente grado di specificità, gli inadempimenti imputati a controparte. Incombe al convenuto l’onere di provare l’adempimento; ma tale onere è – ovviamente – circoscritto a quelle obbligazioni che effettivamente risultino dovute in base al titolo azionato dall’attore. Va poi ricordato che la risoluzione del contratto non può essere pronunciata a fronte di inadempimenti “di scarsa importanza” (art. 1455 c.c.). Nel caso di specie va anzitutto rilevato che l’inadempimento di cui alla lettera b) è stato dedotto dall’attrice in termini assolutamente generici. La Pistolesi infatti non ha minimamente spiegato quali siano state le “inadempienze” del franchisor che hanno comportato uno slittamento dal 27 aprile al 22 giugno della data di apertura dell’esercizio. Né è stato prodotto o altrimenti provato un sollecito rivolto dalla Pistolesi al Gatti ad attivarsi per consentire la tempestiva pagina http://bit.ly/2eiYk2l 3 di 6 Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 45432 propria attività commerciale, che è cessata nel luglio 2013. Sentenza n. 3613/2016 pubbl. il 28/06/2016 RG n. 15502/2014 apertura del punto vendita. L’attrice richiama l’art. 2 del contratto, che impegnava il franchisor a “consulenza per adempimenti burocratici”. Non dice però di quale consulenza aveva necessità e neppure allega di averne fatto richiesta. Per quanto riguarda i limiti di intervento del franchisor nelle pratiche amministrative relative all’apertura dell’esercizio, si rinvia a quanto si dirà al punto 4. 3. Il primo inadempimento da prendere in considerazione è dunque la parziale fornitura di allestimenti per il punto vendita. La sig.ra Pistolesi produce un elenco di beni (doc. 2) che avrebbero dovuto essere forniti dal Gatti; e sostiene che alcuni di essi non vennero forniti (macchina per hotdog); mentre altri vennero forniti in stato inidoneo all’uso (piastra a induzione, macchina lavabicchieri, frigorifero, mensole). Ora, pur se il preventivo prodotto come doc. 2 non risulta firmato né accettato da alcuno, tuttavia l’obbligazione assunta dal Gatti di fornire i beni di cui all’elenco può ritenersi provata alla luce della deposizione del teste Vincent Fontò; e della mancata comparizione del Gatti a rendere l’interrogatorio formale deferitogli dalla Pistolesi. I testi Fontò e Ferdinando Giachello hanno poi dato conto del fatto che i beni sopra indicati (piastra a induzione, macchina lavabicchieri, frigorifero, mensole) non c’erano o non funzionavano. E ciò costituisce senz’altro un inadempimento del franchisor. 4. L’altro inadempimento imputato consiste nell’aver tardivamente trasmesso al Comune di Torino la dichiarazione di inizio attività; ritardo che avrebbe comportato la concreta impossibilità di obbligazioni gravanti su Il Giusto Gusto sono radicalmente smentite dalla documentazione versata in atti. In primo luogo infatti il contratto di franchising non prevedeva affatto un obbligo in capo al franchisor di inoltrare al Comune la dichiarazione di inizio attività. Un tale obbligo non si può certo desumere dall’obbligo di “assistenza a distanza per adempimenti burocratici” previsto dall’art. 5, poiché quest’obbligo si traduce in una consulenza (che non risulta sia mai stata chiesta dalla Pistolesi) e non certo in un dovere del franchisor di sostituirsi al franchisee nei procedimenti amministrativi che lo riguardano. Ciò trova una prima conferma nell’art. 2 del contratto, secondo cui la “cliente” (Pistolesi) “è impresa autonoma, sopporta in proprio gli oneri di qualsiasi genere derivanti dalla gestione del punto vendita, assume ogni responsabilità e rischio imprenditoriale per l’attività di commercializzazione di servizi e prodotti …”. E una seconda, decisiva conferma nelle informazioni trasmesse a questo Tribunale dal Comune di Torino, su richiesta del giudice ex art. 213 c.p.c. Il pagina http://bit.ly/2eiYk2l 4 di 6 Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 45432 ottenere l’autorizzazione amministrativa. Tuttavia le affermazioni dell’attrice in merito alle Sentenza n. 3613/2016 pubbl. il 28/06/2016 RG n. 15502/2014 Comune ha sì confermato che la segnalazione di nuova apertura al pubblico è stata spedita il 31.5.13 ed è pervenuta l’11.6.13; ed ha anche confermato che a quella data, stante la deliberazione della Giunta comunale del 31.5.13, l’attività comunicata dalla Pistolesi non poteva essere autorizzata. Ma ha anche precisato (e documentato, allegando la relativa domanda) che fu la Pistolesi e non il Gatti a compilare e trasmettere la segnalazione di inizio attività. Dunque la pretesa dell’attrice di voler riversare sul Gatti le conseguenze del ritardo nell’invio di questa domanda è radicalmente infondata. Non esiste, in altri termini, l’obbligazione del Gatti che si assume qui essere stata inadempiuta. 5. Occorre allora verificare se l’inadempimento di cui si è detto al punto 3 (parziale fornitura di allestimenti) sia di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto di franchising. Ritiene questo giudice che la risposta debba essere negativa, poiché tale obbligazione assume un carattere marginale nella complessiva economia del contratto. L’obbligazione fondamentale del franchisor è quella di consentire l’uso e lo sfruttamento commerciale del marchio “Qualunquemente” da parte del franchisee, che beneficia così dell’attività promozionale e pubblicitaria del titolare. Lo sfruttamento del marchio avviene anche attraverso l’allestimento del punto vendita secondo modalità conformi alle indicazioni del franchisor. Coerentemente con questa funzione, l’art. 5 del contratto prevede che “il concedente fornirà alla cliente prestazione ed articoli necessari per una ottimale realizzazione dell’esercizio nella fattispecie: sfruttamento commerciale del brand, assistenza selezione location, assistenza a distanza per adempimenti burocratici, consulenza marketing.” Ora, la mancanza o il funzione del contratto, non impediscono al franchisee di trarre vantaggio dallo sfruttamento del marchio, né impediscono l’allestimento del punto vendita in modo conforme ai caratteri distintivi del concedente. Le cattive condizioni di alcuni fra i beni forniti avrebbero potuto esser fatte valere dal franchisee chiedendo a controparte l’esatto adempimento o, eventualmente, una compensazione parziale con i contributi periodicamente dovuti. Ma le mancanze e i malfunzionamenti non risulta siano stati mai neppure comunicati al Gusto Giusto. La realtà è che il contratto di franchising si è risolto in ragione del fatto che, a causa della mancanza di autorizzazione del Comune di Torino, l’attività della sig.ra Pistolesi non poteva essere iniziata e ha dovuto cessare. Si tratta dell’ipotesi contemplata dall’art. 11 del contratto (“L’impossibilità per l’affiliata comunque determinatasi di continuare l’attività in detto locale costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto …”). Ma si tratta, evidentemente, di una causa non imputabile al franchisor. pagina http://bit.ly/2eiYk2l 5 di 6 Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 45432 malfunzionamento di una macchina lavabicchieri o di una macchina per hot-dog non incidono sulla Sentenza n. 3613/2016 pubbl. il 28/06/2016 RG n. 15502/2014 6. Per queste ragioni la domanda di risoluzione e quelle, conseguenti, di restituzione e risarcimento danni devono essere respinte. Si evidenzia da ultimo che la Pistolesi non ha neppure provato il danno di cui chiede il ristoro (aver dovuto corrispondere alla proprietaria dei locali 6 mensilità di canone). La mancata costituzione del convenuto esime dalla necessità di pronunciare sulle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: rigetta la domanda come sopra proposta. Nulla sulle spese. Torino, 26 giugno 2016 Il Giudice pagina http://bit.ly/2eiYk2l 6 di 6 Firmato Da: CICCARELLI MARCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 45432 Marco Ciccarelli