DGC097 Allegato - Comune di Vigodarzere
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DGC097 Allegato - Comune di Vigodarzere
SCRITTURA PRIVATA tra FRANCESCO GIUSEPPE PIAZZA, C.F. PZZFNC42E05L947I, residente a Vigodarzere (C.A.P. 35010), via Enrico Fermi n. 25 (di seguito “sig. Piazza”) e MARIA BORDIGNON, C.F. BRDMRA46P48I008J, residente a Vigodarzere (PD), CAP 35010, via Enrico Fermi n. 25 (di seguito “sig.ra Bordignon”) di seguito congiuntamente identificati come i “Piazza” da una parte e REGIONE del VENETO – GIUNTA REGIONALE, con sede in Venezia (VE), CAP 30123, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, C.F. 80007580279 e P. IVA 02392630279, in persona del Presidente della Giunta pro tempore (di seguito “Regione”), previa delibera [-] e COMUNE DI VIGODARZERE (PD), con sede in Vigodarzere (PD), CAP 35010, via Cà Pisani n. 74, C.F. 80010330282 e P.IVA 00743100281, in persona del Sindaco pro tempore, munito degli occorrenti poteri in forza di [-] (di seguito “Comune”) e CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE (già CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA), con sede in Venezia (VE), C.A.P. 30174, via Rovereto n. 12, C.F. 94072730271 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [-], munito degli occorrenti poteri in forza di [-] (di seguito “Consorzio”) e PROVINCIA DI PADOVA, con sede in Padova (PD), CAP 35121, Palazzo Santo Stefano, piazza Antenore n. 3, C.F. 80006510285 e P.IVA 00700440282 in persona del Presidente della Provincia pro tempore (di seguito “Provincia”), previa delibera [-] di seguito congiuntamente identificati come le “Autorità” e DEMETRIO ZATTARIN, residente a Vigodarzere (PD), CAP 35010, via Spinetti n. 12, C.F. ZTTDTR60E10L892E (di seguito “sig. Zattarin”) dall’altra parte di seguito tutti singolarmente identificati come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti” premesso che A. Con D.G.R.V. n. 3726/2008, relativa al programma dell’esercizio 2008 per interventi strutturali sulla rete idrografica non principale, la Regione del Veneto individuava, tra gli altri, l’intervento segnalato dall’allora Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta e relativo alla sistemazione idraulica della rete scolante di Tavo in Comune di Vigodarzere (PD) dell’importo complessivo di € 1.200.000,00. Tale Delibera impegnava la somma di € 860.000,00 quale quota di finanziamento regionale e individuava nel Comune di Vigodarzere l’Ente cofinanziatore dell’intervento stesso per € 340.000,00. B. All’epoca, i Piazza avevano la proprietà piena ed esclusiva, nel Comune di Vigodarzere, rispettivamente, il sig. Piazza Francesco, dei terreni contraddistinti al foglio 7 mapp. 406 e 501 (poi frazionato nei mapp. 642 e 643), e la sig.ra Bordignon Maria dei terreni contraddistinti al foglio 7 mapp. 266 (poi frazionato nei mapp. 648 e 649), 40 (poi 1 C. D. E. F. G. H. frazionato nei mapp. 653, 654 e 655), 507 (poi frazionato nei mapp. 650, 651 e 652). In data 20/12/2010 la sig.ra Bordignon acquistava la proprietà piena ed esclusiva, sempre nel Comune di Vigodarzere, dei terreni contraddistinti al foglio 7 mapp. 330 (poi frazionato nei mapp. 658 e 659) e 614 (poi frazionato nei mapp. 656 e 657). Tali terreni costituivano un unico fondo adibito ad uso agricolo, coltivato dalla azienda agricola di cui è titolare la Signora Bordignon, coltivatrice diretta. Nel luglio del 2008 il Comune di Vigodarzere comunicava alle ditte proprietarie interessate l’avvio del procedimento finalizzato alla approvazione del progetto preliminare dell’opera nonché all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (ai sensi degli artt. 11 e 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.). I Piazza si sono opposti alla soluzione progettuale proposta (in seguito denominata tracciato “A”) ritenuta estremamente lesiva in quanto prevedeva l’attraversamento delle loro proprietà e conseguente divisione del fondo in due parti. Con Delibera consigliare n. 42 del 29.09.2008, il Comune di Vigodarzere approvava le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, tra le quali anche quelle presentate dai Piazza, per le quali l’Amministrazione Comunale controdeduceva in parziale accoglimento dell’osservazione di divisione fondiaria, prevedendo un tombinamento dell’intero tratto in questione, approvava il progetto preliminare delle opere e adottava la variante parziale al P.R.G. per l’apposizione del vincolo espropriativo. Seguiva la Delibera n. 60 del 22.12.2008 con la quale il Consiglio Comunale di Vigodarzere, dopo aver preso atto che a seguito della pubblicazione degli atti relativi alla variante parziale al P.R.G. di cui sopra, non erano pervenute osservazioni, approvava definitivamente la variante parziale al P.R.G. localizzando l’opera ed apponendo il vincolo espropriativo. Dal punto di vista operativo, Regione, Comune e Consorzio hanno sottoscritto un Accordo di Programma il 19.01.2010, per la realizzazione dell’opera idraulica, in forza del quale venivano affidati al Consorzio la progettazione definitiva, la procedura d’appalto, la direzione lavori, nonché il perfezionamento della procedura espropriativa. Successivamente veniva individuata con i Piazza una soluzione progettuale, indicata come tracciato “B”, meno invasiva della precedente in quanto, correndo sul confine di proprietà, a margine del lotto, ne evitava l’attraversamento. Tale soluzione trovava piena adesione negli allora proprietari, come risulta dalle loro istanze di cessione d’area datate 10.09.2010, assunte ai protocolli del Consorzio n. 6964/SMB e n. 6963/SMB del 10.09.2010. Tuttavia, alla luce delle indicazioni provenienti da professionisti all’uopo incaricati, i Piazza sottoponevano a Consorzio e Comune ulteriori soluzioni tecniche (denominate tracciati “C”, “D” ed “E”) che prevedevano l’utilizzo/potenziamento dei canali già esistenti. A fronte di ciò il Consorzio, con nota del 12.12.2011, chiedeva ai Piazza di confermare entro 10 giorni se tale proposta andasse valutata come “ripensamento” o revoca della soluzione accettata in data 10.09.2010, con la precisazione che in caso di mancato riscontro si sarebbe proceduto “comunque con l’adozione dei successivi adempimenti progettuali, in conformità con gli iniziali accordi e le Vostre manifestate volontà”. Con delibera n. 457 del 25.02.2013 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio approvava il progetto definitivo dell’opera confermando il tracciato previsto nella 2 I. J. K. L. M. N. progettazione preliminare che aveva ottenuto l’apposizione dei vincoli espropriativi. Tale progetto veniva successivamente approvato anche dal Comune con D.C.C. 22.04.2013 n. 15 e dalla Regione con Decreto 23.09.2013 n. 312 con il quale veniva anche dichiarata la pubblica utilità dell’opera. Con ricorso del 05.06.2013 (depositato in data 14.06.2013) i Piazza impugnavano innanzi al TAR Veneto, chiedendone la sospensione, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., la citata delibera n. 457 del 25.02.2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive aveva approvato il progetto definitivo dei lavori di “Sistemazione idraulica del territorio a nord di Terraglione in Comune di Vigodarzere”, la D.C.C. di Vigodarzere n. 15 del 22.04.2013 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di sistemazione idraulica in Comune di Vigodarzere, l’Accordo di Programma sottoscritto in data 19.01.2010 tra la Regione Veneto, il Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta e il Comune di Vigodarzere, nonché tutti gli atti preparatori connessi, presupposti e conseguenti a detto Accordo di Programma. Tale ricorso introduttivo, proposto avanti al T.A.R. Veneto, veniva rubricato al n. 809/2013 R.G. Tutte le Autorità, ad eccezione della Provincia, si costituivano nel predetto giudizio. Nel corso del giudizio veniva proposto dai Piazza anche ricorso per motivi aggiunti avverso i provvedimenti nel frattempo sopravvenuti. All’esito dell’udienza del 23.10.2013, fissata per la discussione della nuova istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso per motivi aggiunti, il T.A.R. Veneto, Sez. II, emetteva la sentenza n. 1212/2013, resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., con la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sia in relazione al ricorso introduttivo sia del ricorso per motivi aggiunti, indicando come Giudice munito di giurisdizione il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il giudizio veniva tempestivamente riassunto al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e veniva rubricato al n. 34/2014 R.G. Nel giudizio riassunto si costituivano il Comune, il Consorzio e la Regione, ma non la Provincia e neppure il sig. Zattarin, pure ritualmente intimati. Successivamente, in data 30.12.2014 i Piazza si vedevano notificare: - il Decreto di determinazione urgente dell’indennità di espropriazione e contestuale pronuncia dell’espropriazione anticipata, rep. n. 204, prot. n. 21556, del 15.12.2014; - il Decreto di determinazione urgente dell’indennità di asservimento e contestuale pronuncia dell’asservimento rep. n. 205, prot. n. 21557, del 15.12.2014, e - il Decreto di occupazione temporanea di aree non soggetto ad esproprio ma necessarie per l’esecuzione dei lavori, rep. n. 206, prot. n. 21569, del 15.12.2014. In data 12.01.2015 venivano occupate le aree necessarie per l’esecuzione delle opere In data 07.10.2015, risultando completati i lavori, le aree in occupazione temporanea venivano riconsegnate ai proprietari. Con nota in data 09.02.2015, prot. consorziale n. 2597 del 10.02.2015, la sig.ra Bordignon comunicava di non condividere le indennità di cui ai succitati decreti e di volersi avvalere, ai fini della stima dell’indennità definitiva, del collegio tecnico di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Con Ordinanza rep. n. 218 del 24.03.2015, il Consorzio disponeva il deposito delle 3 indennità provvisorie non condivise dai Piazza presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Padova, ex artt. 20.14 e 26.1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. O. Con nota prot. n. 13879 del 27.07.2015 il Consorzio chiedeva alla Commissione provinciale per la determinazione dell’indennità di espropriazione di Padova la stima delle indennità afferenti il sig. Piazza, ex art. 22.5 e 50.2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. P. Con provvedimento prot. n. 15173 del 18.08.2015, il Consorzio nominava due tecnici per la costituzione del collegio ex art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; Q. Medio tempore i provvedimenti di cui al punto L venivano impugnati dai Piazza avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con ricorso rubricato al n. 61/2015 R.G., tuttora pendente e chiamato all’udienza collegiale del 12.10.2016. R. In data 17.12.2015 il Consorzio riceveva dalla Commissione provinciale per la determinazione dell’indennità di espropriazione di Padova la stima prot. n. 48/15 del 18.11.2015, assunta al prot. consorziale n. 22559 del 17.12.2015, relativa ai beni del sig, Piazza la quale confermava le indennità di cui ai Decreti rep. n.n. 204-205-206. S. In data 18.03.2016 veniva depositata presso la Cancelleria del T.S.A.P. la sentenza n. 73/2016 con la quale veniva respinto, in quanto ritenuto infondato nel merito, il ricorso R.G. n. 34/2014. T. In data 06.05.2016 i tecnici incaricati depositavano la perizia di stima, con la quale veniva determinata in complessivi Euro 41.000,00 l’indennità afferente i beni espropriati della sig.ra Bordignon. U. In data 08.04.2016 la sig.ra Bordignon, a mezzo del proprio legale, trasmetteva al Consorzio certificazione INPS datata 07.04.2016 inerente lo stato di coltivatrice diretta. V. In data 09.05.2016 i Piazza trasmettevano all’Autorità espropriante i Certificati ipotecari speciali prot. n. 53771, 53738 e 53778 del 08.04.2016. W. Con nota prot. n. 9367 del 15.06.2016 il Consorzio avvisava formalmente, ex artt. 21, co. 10, e 27, co. 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la sig.ra Bordignon dell’avvenuto deposito della perizia di stima. * Le Parti, senza nulla riconoscere e a meri fini transattivi, intendono disciplinare i propri rapporti mediante la sottoscrizione della presente scrittura privata (la “Scrittura”). * Tutto ciò premesso, da intendersi come parte integrante e sostanziale della Scrittura, le Parti stabiliscono e pattuiscono quanto segue * 1. A tacitazione di ogni pretesa da parte dei Piazza, il Consorzio, nella sua qualità di Autorità Espropriante ed alle condizioni di cui all’articolo seguente, riconosce ai Piazza un importo onnicomprensivo pari a Euro 67.000,00 (sessantasettemila/00), di cui Euro 62.644,60 (sessantaduemilaseicentoquarantaquattro/60) verranno direttamente corrisposti ai sig.ri Piazza e Bordignon, ed Euro 4.355,40 (quattromilatrecentocinquantacinque/40) da corrispondersi al Dott. Luciano Fantinato, tecnico designato dalla sig.ra Bordignon, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001. Detta ultima somma verrà corrisposta al citato tecnico, ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., poiché la stima risultante dalla perizia depositata in data 06.05.2016 risulta superare in aumento il decimo della somma 4 determinata in via provvisoria. 2. Le modalità di pagamento sono così determinate: - il pagamento di euro 4.355,40 al dott. Fantinato avverrà mediante bonifico bancario da eseguirsi sull’IBAN IT36 G062 2512 0061 0000 0001 921 da versarsi entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della scrittura; - il pagamento ai Piazza della somma di euro 62.644,60 avverrà come di seguito precisato: • Euro 18.185,81 da corrispondere al sig. Piazza, mediante bonifico bancario da eseguirsi sull’IBAN IT54 Y 01030 12121 000000229284, da versarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Scrittura; • Euro 44.458,79 da corrispondere alla sig.ra Bordignon, mediante bonifico bancario da eseguirsi sull’IBAN IT54 Y 01030 12121 000000229284, da versarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Scrittura. La somma omnicomprensiva di € 62.644,60 che verrà direttamente corrisposta ai Piazza deve intendersi così composta: • Euro 31.397,62 quale indennità provvisoria di espropriazione e asservimento, giusta Decreto di espropriazione rep. n. 204 e Decreto di asservimento rep. n. 205, compresivi dell’indennità aggiuntiva di cui all’art. 40.4 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., afferenti la sig.ra Bordignon; • Euro 12.051,99 quale indennità provvisoria di espropriazione e asservimento, giusta Decreto di espropriazione rep. n. 204 e Decreto di asservimento rep. n. 205, afferenti il sig. Piazza; • Euro 9.602,38 quale maggiore indennità definitiva di espropriazione, asservimento, occupazione e danni colturali afferenti la sig.ra Bordignon determinata dal collegio tecnico costituito ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; • Euro 2.675,02 quale indennità di occupazione, giusto Decreto di occupazione rep. n. 206, ed anticipazioni e danni colturali e abbattimento piante, afferenti il sig. Piazza; • Euro 6.917,59 a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa vantata dai Piazza anche patrimoniale ed extrapatrimoniale, divisi in parti uguali fra il sig. Piazza Francesco e la sig.ra Bordignon Maria. 3. Il Consorzio provvederà al re-introito delle somme depositate presso la Ragioneria dello Stato di Padova di cui all’Ordinanza rep. n. 218 del 24.03.2015. I Piazza nulla hanno da eccepire al proposito ed acconsentono fin d’ora all’emanazione di tutti gli atti necessari. La Signora Bordignon dichiara sin d’ora di accettare l’indennità definitiva stimata dal Collegio formato ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., così come risultante dalla perizia di stima condivisa depositata il 06.05.2016, rinunciando a qualsiasi azione di opposizione alla stima presente e futura. Il Sig. Piazza, dichiara di accettare come accetta l’indennità definitiva di espropriazione, asservimento e dipendente occupazione temporanea come determinate dalla 5 Commissione provinciale per la determinazione dell’indennità di espropriazione di Padova, giusta stima prot. n. 48/15 in data 18.11.2015. * 4. I Piazza accettano la proposta del Consorzio. Con la perfetta esecuzione dell’obbligazione di pagamento di cui ai punti 1 e 2, i Piazza rinunciano a ogni e qualsivoglia pretesa nei confronti del Consorzio, oltre che delle altre Parti con riferimento ai fatti di cui in premessa e del Beneficiario dell’espropriazione Demanio Pubblico dello Stato. In particolare, i Piazza: a. rinunciano a spese compensate, agli atti e all’azione con riferimento al ricorso pendente avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 61/2015 R.G.; b. si obbligano a non promuovere alcuna azione nei confronti delle altre Parti, con riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio, asservimento e occupazione, relative all’opera in esame. Inoltre le Parti reciprocamente: a. si obbligano a non dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 73/16 in esito al ricorso n. 34/2014 R.G., b. sottoscrivono, contestualmente alla presente Scrittura, la rinuncia a spese compensate al ricorso pendente avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 61/2015 R.G. * 5. Le Parti espressamente stabiliscono che il mancato pagamento di cui ai punti 1 e 2 nei termini ivi previsti comporterà risoluzione immediata del presente accordo, sicché i Piazza saranno legittimati a vantare ogni e qualsivoglia diritto presso le competenti sedi nei confronti delle altre parti dell’accordo. * 6. Le Autorità e il sig. Zattarin con la sottoscrizione della Scrittura, dichiarano di non avere più nulla a che pretendere nei confronti dei Piazza per qualsivoglia ragione e/o causa e/o titolo per le questioni di cui alle premesse, ad eccezione dei vincoli idraulici imposti dalla norma per effetto della costruzione delle opere. * 7. Tutti gli impegni assunti dalle Parti nella presente Scrittura ed i relativi corrispettivi e rinunce sono stati valutati attentamente e rappresentano un equo bilanciamento dei reciproci interessi espressi dalle Parti nella presente Scrittura. * 8. I procuratori delle Parti sottoscrivono la presente per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 LP. * 9. La presente Scrittura è sottoposta alla legge italiana. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Scrittura dovrà essere devoluta al Tribunale di Padova. 6 Padova, [-] Francesco Giuseppe Piazza Maria Bordignon ___________________ ___________________ Regione del Veneto – Giunta Regionale Comune di Vigodarzere ___________________ ___________________ Consorzio di Bonifica Acque Risorgive Provincia di Padova ___________________ ___________________ Assessore Demetrio Zattarin ___________________ Per rinuncia alla solidarietà professionale Avv. Anna Maria Desiderà Avv. Alessandra Mari ___________________ ___________________ Avv. Pierfrancesco Zen Avv. Alessandro Veronese ___________________ ___________________ Avv. Ezio Zanon ___________________ 7