DGC097 Allegato - Comune di Vigodarzere

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DGC097 Allegato - Comune di Vigodarzere
SCRITTURA PRIVATA
tra
FRANCESCO GIUSEPPE PIAZZA, C.F. PZZFNC42E05L947I, residente a Vigodarzere
(C.A.P. 35010), via Enrico Fermi n. 25 (di seguito “sig. Piazza”)
e
MARIA BORDIGNON, C.F. BRDMRA46P48I008J, residente a Vigodarzere (PD), CAP
35010, via Enrico Fermi n. 25 (di seguito “sig.ra Bordignon”)
di seguito congiuntamente identificati come i “Piazza”
da una parte
e
REGIONE del VENETO – GIUNTA REGIONALE, con sede in Venezia (VE), CAP 30123,
Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, C.F. 80007580279 e P. IVA 02392630279, in persona del
Presidente della Giunta pro tempore (di seguito “Regione”), previa delibera [-]
e
COMUNE DI VIGODARZERE (PD), con sede in Vigodarzere (PD), CAP 35010, via Cà
Pisani n. 74, C.F. 80010330282 e P.IVA 00743100281, in persona del Sindaco pro tempore,
munito degli occorrenti poteri in forza di [-] (di seguito “Comune”)
e
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE (già CONSORZIO DI BONIFICA
SINISTRA MEDIO BRENTA), con sede in Venezia (VE), C.A.P. 30174, via Rovereto n. 12,
C.F. 94072730271 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [-], munito degli
occorrenti poteri in forza di [-] (di seguito “Consorzio”)
e
PROVINCIA DI PADOVA, con sede in Padova (PD), CAP 35121, Palazzo Santo Stefano,
piazza Antenore n. 3, C.F. 80006510285 e P.IVA 00700440282 in persona del Presidente della
Provincia pro tempore (di seguito “Provincia”), previa delibera [-]
di seguito congiuntamente identificati come le “Autorità”
e
DEMETRIO ZATTARIN, residente a Vigodarzere (PD), CAP 35010, via Spinetti n. 12, C.F.
ZTTDTR60E10L892E (di seguito “sig. Zattarin”)
dall’altra parte
di seguito tutti singolarmente identificati come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”
premesso che
A.
Con D.G.R.V. n. 3726/2008, relativa al programma dell’esercizio 2008 per interventi
strutturali sulla rete idrografica non principale, la Regione del Veneto individuava, tra gli
altri, l’intervento segnalato dall’allora Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta e
relativo alla sistemazione idraulica della rete scolante di Tavo in Comune di Vigodarzere
(PD) dell’importo complessivo di € 1.200.000,00. Tale Delibera impegnava la somma di
€ 860.000,00 quale quota di finanziamento regionale e individuava nel Comune di
Vigodarzere l’Ente cofinanziatore dell’intervento stesso per € 340.000,00.
B.
All’epoca, i Piazza avevano la proprietà piena ed esclusiva, nel Comune di Vigodarzere,
rispettivamente, il sig. Piazza Francesco, dei terreni contraddistinti al foglio 7 mapp. 406 e
501 (poi frazionato nei mapp. 642 e 643), e la sig.ra Bordignon Maria dei terreni
contraddistinti al foglio 7 mapp. 266 (poi frazionato nei mapp. 648 e 649), 40 (poi
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C.
D.
E.
F.
G.
H.
frazionato nei mapp. 653, 654 e 655), 507 (poi frazionato nei mapp. 650, 651 e 652). In
data 20/12/2010 la sig.ra Bordignon acquistava la proprietà piena ed esclusiva, sempre nel
Comune di Vigodarzere, dei terreni contraddistinti al foglio 7 mapp. 330 (poi frazionato
nei mapp. 658 e 659) e 614 (poi frazionato nei mapp. 656 e 657). Tali terreni costituivano
un unico fondo adibito ad uso agricolo, coltivato dalla azienda agricola di cui è titolare la
Signora Bordignon, coltivatrice diretta.
Nel luglio del 2008 il Comune di Vigodarzere comunicava alle ditte proprietarie
interessate l’avvio del procedimento finalizzato alla approvazione del progetto
preliminare dell’opera nonché all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (ai
sensi degli artt. 11 e 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.).
I Piazza si sono opposti alla soluzione progettuale proposta (in seguito denominata
tracciato “A”) ritenuta estremamente lesiva in quanto prevedeva l’attraversamento delle
loro proprietà e conseguente divisione del fondo in due parti.
Con Delibera consigliare n. 42 del 29.09.2008, il Comune di Vigodarzere approvava le
controdeduzioni alle osservazioni pervenute, tra le quali anche quelle presentate dai
Piazza, per le quali l’Amministrazione Comunale controdeduceva in parziale
accoglimento dell’osservazione di divisione fondiaria, prevedendo un tombinamento
dell’intero tratto in questione, approvava il progetto preliminare delle opere e adottava la
variante parziale al P.R.G. per l’apposizione del vincolo espropriativo. Seguiva la
Delibera n. 60 del 22.12.2008 con la quale il Consiglio Comunale di Vigodarzere, dopo
aver preso atto che a seguito della pubblicazione degli atti relativi alla variante parziale al
P.R.G. di cui sopra, non erano pervenute osservazioni, approvava definitivamente la
variante parziale al P.R.G. localizzando l’opera ed apponendo il vincolo espropriativo.
Dal punto di vista operativo, Regione, Comune e Consorzio hanno sottoscritto un
Accordo di Programma il 19.01.2010, per la realizzazione dell’opera idraulica, in forza
del quale venivano affidati al Consorzio la progettazione definitiva, la procedura
d’appalto, la direzione lavori, nonché il perfezionamento della procedura espropriativa.
Successivamente veniva individuata con i Piazza una soluzione progettuale, indicata come
tracciato “B”, meno invasiva della precedente in quanto, correndo sul confine di proprietà,
a margine del lotto, ne evitava l’attraversamento. Tale soluzione trovava piena adesione
negli allora proprietari, come risulta dalle loro istanze di cessione d’area datate
10.09.2010, assunte ai protocolli del Consorzio n. 6964/SMB e n. 6963/SMB del
10.09.2010.
Tuttavia, alla luce delle indicazioni provenienti da professionisti all’uopo incaricati, i
Piazza sottoponevano a Consorzio e Comune ulteriori soluzioni tecniche (denominate
tracciati “C”, “D” ed “E”) che prevedevano l’utilizzo/potenziamento dei canali già
esistenti.
A fronte di ciò il Consorzio, con nota del 12.12.2011, chiedeva ai Piazza di confermare
entro 10 giorni se tale proposta andasse valutata come “ripensamento” o revoca della
soluzione accettata in data 10.09.2010, con la precisazione che in caso di mancato
riscontro si sarebbe proceduto “comunque con l’adozione dei successivi adempimenti
progettuali, in conformità con gli iniziali accordi e le Vostre manifestate volontà”.
Con delibera n. 457 del 25.02.2013 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
approvava il progetto definitivo dell’opera confermando il tracciato previsto nella
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I.
J.
K.
L.
M.
N.
progettazione preliminare che aveva ottenuto l’apposizione dei vincoli espropriativi. Tale
progetto veniva successivamente approvato anche dal Comune con D.C.C. 22.04.2013 n.
15 e dalla Regione con Decreto 23.09.2013 n. 312 con il quale veniva anche dichiarata la
pubblica utilità dell’opera.
Con ricorso del 05.06.2013 (depositato in data 14.06.2013) i Piazza impugnavano innanzi
al TAR Veneto, chiedendone la sospensione, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., la citata delibera
n. 457 del 25.02.2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive aveva approvato il progetto definitivo dei lavori di
“Sistemazione idraulica del territorio a nord di Terraglione in Comune di Vigodarzere”,
la D.C.C. di Vigodarzere n. 15 del 22.04.2013 di approvazione del progetto definitivo dei
lavori di sistemazione idraulica in Comune di Vigodarzere, l’Accordo di Programma
sottoscritto in data 19.01.2010 tra la Regione Veneto, il Consorzio di Bonifica Sinistra
Medio Brenta e il Comune di Vigodarzere, nonché tutti gli atti preparatori connessi,
presupposti e conseguenti a detto Accordo di Programma.
Tale ricorso introduttivo, proposto avanti al T.A.R. Veneto, veniva rubricato al n.
809/2013 R.G. Tutte le Autorità, ad eccezione della Provincia, si costituivano nel predetto
giudizio.
Nel corso del giudizio veniva proposto dai Piazza anche ricorso per motivi aggiunti
avverso i provvedimenti nel frattempo sopravvenuti. All’esito dell’udienza del
23.10.2013, fissata per la discussione della nuova istanza cautelare proposta
contestualmente al ricorso per motivi aggiunti, il T.A.R. Veneto, Sez. II, emetteva la
sentenza n. 1212/2013, resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., con la quale
dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sia in relazione al ricorso introduttivo sia del
ricorso per motivi aggiunti, indicando come Giudice munito di giurisdizione il Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche.
Il giudizio veniva tempestivamente riassunto al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche e veniva rubricato al n. 34/2014 R.G. Nel giudizio riassunto si costituivano il
Comune, il Consorzio e la Regione, ma non la Provincia e neppure il sig. Zattarin, pure
ritualmente intimati.
Successivamente, in data 30.12.2014 i Piazza si vedevano notificare:
- il Decreto di determinazione urgente dell’indennità di espropriazione e contestuale
pronuncia dell’espropriazione anticipata, rep. n. 204, prot. n. 21556, del 15.12.2014;
- il Decreto di determinazione urgente dell’indennità di asservimento e contestuale
pronuncia dell’asservimento rep. n. 205, prot. n. 21557, del 15.12.2014, e
- il Decreto di occupazione temporanea di aree non soggetto ad esproprio ma necessarie
per l’esecuzione dei lavori, rep. n. 206, prot. n. 21569, del 15.12.2014.
In data 12.01.2015 venivano occupate le aree necessarie per l’esecuzione delle opere In
data 07.10.2015, risultando completati i lavori, le aree in occupazione temporanea
venivano riconsegnate ai proprietari.
Con nota in data 09.02.2015, prot. consorziale n. 2597 del 10.02.2015, la sig.ra
Bordignon comunicava di non condividere le indennità di cui ai succitati decreti e di
volersi avvalere, ai fini della stima dell’indennità definitiva, del collegio tecnico di cui
all’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Con Ordinanza rep. n. 218 del 24.03.2015, il Consorzio disponeva il deposito delle
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indennità provvisorie non condivise dai Piazza presso la Ragioneria territoriale dello
Stato di Padova, ex artt. 20.14 e 26.1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
O.
Con nota prot. n. 13879 del 27.07.2015 il Consorzio chiedeva alla Commissione
provinciale per la determinazione dell’indennità di espropriazione di Padova la stima
delle indennità afferenti il sig. Piazza, ex art. 22.5 e 50.2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
P.
Con provvedimento prot. n. 15173 del 18.08.2015, il Consorzio nominava due tecnici per
la costituzione del collegio ex art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
Q.
Medio tempore i provvedimenti di cui al punto L venivano impugnati dai Piazza avanti al
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con ricorso rubricato al n. 61/2015 R.G.,
tuttora pendente e chiamato all’udienza collegiale del 12.10.2016.
R.
In data 17.12.2015 il Consorzio riceveva dalla Commissione provinciale per la
determinazione dell’indennità di espropriazione di Padova la stima prot. n. 48/15 del
18.11.2015, assunta al prot. consorziale n. 22559 del 17.12.2015, relativa ai beni del sig,
Piazza la quale confermava le indennità di cui ai Decreti rep. n.n. 204-205-206.
S.
In data 18.03.2016 veniva depositata presso la Cancelleria del T.S.A.P. la sentenza n.
73/2016 con la quale veniva respinto, in quanto ritenuto infondato nel merito, il ricorso
R.G. n. 34/2014.
T.
In data 06.05.2016 i tecnici incaricati depositavano la perizia di stima, con la quale veniva
determinata in complessivi Euro 41.000,00 l’indennità afferente i beni espropriati della
sig.ra Bordignon.
U.
In data 08.04.2016 la sig.ra Bordignon, a mezzo del proprio legale, trasmetteva al
Consorzio certificazione INPS datata 07.04.2016 inerente lo stato di coltivatrice diretta.
V.
In data 09.05.2016 i Piazza trasmettevano all’Autorità espropriante i Certificati ipotecari
speciali prot. n. 53771, 53738 e 53778 del 08.04.2016.
W. Con nota prot. n. 9367 del 15.06.2016 il Consorzio avvisava formalmente, ex artt. 21, co.
10, e 27, co. 1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la sig.ra Bordignon dell’avvenuto deposito
della perizia di stima.
*
Le Parti, senza nulla riconoscere e a meri fini transattivi, intendono disciplinare i propri rapporti
mediante la sottoscrizione della presente scrittura privata (la “Scrittura”).
*
Tutto ciò premesso, da intendersi come parte integrante e sostanziale della Scrittura,
le Parti stabiliscono e pattuiscono quanto segue
*
1. A tacitazione di ogni pretesa da parte dei Piazza, il Consorzio, nella sua qualità di
Autorità Espropriante ed alle condizioni di cui all’articolo seguente, riconosce ai
Piazza un importo onnicomprensivo pari a Euro 67.000,00 (sessantasettemila/00), di
cui Euro 62.644,60 (sessantaduemilaseicentoquarantaquattro/60) verranno
direttamente corrisposti ai sig.ri Piazza e Bordignon, ed Euro 4.355,40
(quattromilatrecentocinquantacinque/40) da corrispondersi al Dott. Luciano Fantinato,
tecnico designato dalla sig.ra Bordignon, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001.
Detta ultima somma verrà corrisposta al citato tecnico, ai sensi dell’art. 21, comma 6,
lett. b) del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., poiché la stima risultante dalla perizia
depositata in data 06.05.2016 risulta superare in aumento il decimo della somma
4
determinata in via provvisoria.
2.
Le modalità di pagamento sono così determinate:
- il pagamento di euro 4.355,40 al dott. Fantinato avverrà mediante bonifico bancario da
eseguirsi sull’IBAN IT36 G062 2512 0061 0000 0001 921 da versarsi entro 45 giorni
dalla data di sottoscrizione della scrittura;
- il pagamento ai Piazza della somma di euro 62.644,60 avverrà come di seguito
precisato:
• Euro 18.185,81 da corrispondere al sig. Piazza, mediante bonifico bancario da
eseguirsi sull’IBAN IT54 Y 01030 12121 000000229284, da versarsi entro 30
giorni dalla data di sottoscrizione della Scrittura;
• Euro 44.458,79 da corrispondere alla sig.ra Bordignon, mediante bonifico
bancario da eseguirsi sull’IBAN IT54 Y 01030 12121 000000229284, da
versarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Scrittura.
La somma omnicomprensiva di € 62.644,60 che verrà direttamente corrisposta ai
Piazza deve intendersi così composta:
• Euro 31.397,62 quale indennità provvisoria di espropriazione e asservimento,
giusta Decreto di espropriazione rep. n. 204 e Decreto di asservimento rep. n.
205, compresivi dell’indennità aggiuntiva di cui all’art. 40.4 del D.P.R. n.
327/2001 e s.m.i., afferenti la sig.ra Bordignon;
• Euro 12.051,99 quale indennità provvisoria di espropriazione e asservimento,
giusta Decreto di espropriazione rep. n. 204 e Decreto di asservimento rep. n.
205, afferenti il sig. Piazza;
• Euro 9.602,38 quale maggiore indennità definitiva di espropriazione,
asservimento, occupazione e danni colturali afferenti la sig.ra Bordignon
determinata dal collegio tecnico costituito ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n.
327/2001 e s.m.i.;
• Euro 2.675,02 quale indennità di occupazione, giusto Decreto di occupazione
rep. n. 206, ed anticipazioni e danni colturali e abbattimento piante, afferenti il
sig. Piazza;
• Euro 6.917,59 a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa vantata dai Piazza
anche patrimoniale ed extrapatrimoniale, divisi in parti uguali fra il sig. Piazza
Francesco e la sig.ra Bordignon Maria.
3. Il Consorzio provvederà al re-introito delle somme depositate presso la Ragioneria dello
Stato di Padova di cui all’Ordinanza rep. n. 218 del 24.03.2015. I Piazza nulla hanno
da eccepire al proposito ed acconsentono fin d’ora all’emanazione di tutti gli atti
necessari.
La Signora Bordignon dichiara sin d’ora di accettare l’indennità definitiva stimata dal
Collegio formato ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., così come risultante
dalla perizia di stima condivisa depositata il 06.05.2016, rinunciando a qualsiasi azione
di opposizione alla stima presente e futura.
Il Sig. Piazza, dichiara di accettare come accetta l’indennità definitiva di espropriazione,
asservimento e dipendente occupazione temporanea come determinate dalla
5
Commissione provinciale per la determinazione dell’indennità di espropriazione di
Padova, giusta stima prot. n. 48/15 in data 18.11.2015.
*
4. I Piazza accettano la proposta del Consorzio. Con la perfetta esecuzione
dell’obbligazione di pagamento di cui ai punti 1 e 2, i Piazza rinunciano a ogni e
qualsivoglia pretesa nei confronti del Consorzio, oltre che delle altre Parti con
riferimento ai fatti di cui in premessa e del Beneficiario dell’espropriazione Demanio
Pubblico dello Stato.
In particolare, i Piazza:
a. rinunciano a spese compensate, agli atti e all’azione con riferimento al ricorso pendente
avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 61/2015 R.G.;
b. si obbligano a non promuovere alcuna azione nei confronti delle altre Parti, con
riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio, asservimento e
occupazione, relative all’opera in esame.
Inoltre le Parti reciprocamente:
a. si obbligano a non dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche n. 73/16 in esito al ricorso n. 34/2014 R.G.,
b. sottoscrivono, contestualmente alla presente Scrittura, la rinuncia a spese compensate al
ricorso pendente avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 61/2015 R.G.
*
5. Le Parti espressamente stabiliscono che il mancato pagamento di cui ai punti 1 e 2 nei
termini ivi previsti comporterà risoluzione immediata del presente accordo, sicché i
Piazza saranno legittimati a vantare ogni e qualsivoglia diritto presso le competenti
sedi nei confronti delle altre parti dell’accordo.
*
6. Le Autorità e il sig. Zattarin con la sottoscrizione della Scrittura, dichiarano di non
avere più nulla a che pretendere nei confronti dei Piazza per qualsivoglia ragione e/o
causa e/o titolo per le questioni di cui alle premesse, ad eccezione dei vincoli idraulici
imposti dalla norma per effetto della costruzione delle opere.
*
7. Tutti gli impegni assunti dalle Parti nella presente Scrittura ed i relativi corrispettivi e
rinunce sono stati valutati attentamente e rappresentano un equo bilanciamento dei
reciproci interessi espressi dalle Parti nella presente Scrittura.
*
8. I procuratori delle Parti sottoscrivono la presente per rinuncia alla solidarietà
professionale ex art. 13 LP.
*
9. La presente Scrittura è sottoposta alla legge italiana. Ogni eventuale controversia che
dovesse sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e
risoluzione della presente Scrittura dovrà essere devoluta al Tribunale di Padova.
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Padova, [-]
Francesco Giuseppe Piazza
Maria Bordignon
___________________
___________________
Regione del Veneto – Giunta Regionale
Comune di Vigodarzere
___________________
___________________
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
Provincia di Padova
___________________
___________________
Assessore Demetrio Zattarin
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Per rinuncia alla solidarietà professionale
Avv. Anna Maria Desiderà
Avv. Alessandra Mari
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Avv. Pierfrancesco Zen
Avv. Alessandro Veronese
___________________
___________________
Avv. Ezio Zanon
___________________
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