REGOLAMENTO GENERALE DELL`UNIVERSITÀ CAMPUS BIO

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REGOLAMENTO GENERALE DELL`UNIVERSITÀ CAMPUS BIO
REGOLAMENTO GENERALE
DELL’UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
Il presente Regolamento Generale d’Ateneo (di seguito Regolamento) disciplina le
modalità di applicazione delle norme legislative e statutarie e le modalità di
funzionamento degli organi e delle strutture dell’Università Campus Bio-Medico di Roma
(di seguito Università CBM).
Art. 2
Attività istituzionali
1. Ai sensi dell’art. 1 dello Statuto, l’Università CBM promuove strutture tra di loro integrate
di insegnamento universitario, di ricerca scientifica e di assistenza medico sanitaria, che
siano rispondenti alla dignità della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute.
2. L’Università CBM non persegue fini di lucro.
TITOLO II
GOVERNO DELL’UNIVERSITÀ
Capo I – Organi istituzionali
Art. 3
Organi istituzionali
1. Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto gli organi dell’Università CBM sono:
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Comitato Esecutivo;
• il Presidente;
• il Rettore;
• il Senato Accademico;
• il Nucleo di Valutazione;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 4
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) il Rettore;
b) un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
c) cinque rappresentanti dell’Associazione Campus Bio-Medico;
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d) cinque rappresentanti della CBM S.p.A.;
e) il Direttore Generale dell’Università CBM;
f) il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.
Tra i membri di cui alle lettere c) e d), il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli
Enti promotori, elegge il Presidente dell’Università CBM, ai sensi dell’art. 8, comma 2,
lettera a) dello Statuto dell’Università CBM.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il
periodo mancante al completamento del mandato precedente.
Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi
membri.
Il Consiglio di Amministrazione s’intende regolarmente costituito quando il numero dei
presenti non sia inferiore alla metà dei membri in carica; per la validità delle deliberazioni
occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Le riunioni si possono svolgere anche in modalità telematica a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di
intervenire oralmente e in tempo reale durante la trattazione degli argomenti, nonché di
ricevere, trasmettere o visionare documenti; il Consiglio di Amministrazione si considera
tenuto nel luogo dove è stato convocato.
La funzione di Segretario con compito di redigere il verbale spetta al Direttore Generale
dell’Università CBM, se presente nel luogo ove si svolge la riunione, altrimenti al
componente designato dal Consiglio.
Al Consiglio di Amministrazione competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione per il governo dell’Università CBM, al fine di assicurare il perseguimento
degli obiettivi istituzionali, in particolare il Consiglio di Amministrazione è competente in
ordine alle questioni di cui all’art. 8 dello Statuto.
Art. 5
Documentazione della seduta e accesso alle informazioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente, attraverso gli Uffici dell’Università, rende disponibile ai componenti del
Consiglio di Amministrazione la documentazione utile ad acquisire gli opportuni elementi
di giudizio sugli argomenti in discussione con un anticipo congruo rispetto alla data e alla
consistenza del materiale predisposto per la seduta.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di accedere alle informazioni in
possesso degli uffici e delle strutture dell’Università, purché attinenti al loro mandato e
con l’esclusivo fine di utilizzarle nell’esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della
normativa vigente.
Art. 6
Comitato Esecutivo
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Comitato Esecutivo formato al
massimo da sette membri, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente se nominato, dal
Rettore, dal Direttore Generale dell’Università CBM, dal Direttore Generale del
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e da altri Consiglieri, scelti tra quelli di cui
alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 7 dello Statuto.
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2. Al Comitato Esecutivo competono l’adozione di tutti i provvedimenti urgenti e le
attribuzioni appositamente demandate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 7
Presidente
1. Il Presidente dell’Università CBM:
a) ha la legale rappresentanza dell’Università CBM verso i terzi ed in giudizio;
b) rappresenta l’Università CBM nei rapporti istituzionali;
c) vigila sul buon andamento e sul clima dell’Università, nonché sul funzionamento dei
suoi Organi;
d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo;
e) verifica l’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, può delegare parte delle funzioni
del Presidente al Vice-Presidente, se nominato.
3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal VicePresidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano per carica e, in caso di
parità, per età, tra i membri di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 7 dello Statuto.
Art. 8
Rettore
1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di prima fascia a
tempo pieno; dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato una sola
volta. Mentre svolge l’incarico di Rettore fa parte del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato Esecutivo.
2. Il Rettore:
a) sovrintende all’attività didattica e scientifica e cura l’osservanza delle relative
disposizioni;
b) provvede all’esecuzione delle deliberazioni di sua competenza del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sul funzionamento
didattico e scientifico dell’Università;
d) rappresenta l’Università nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli
accademici;
e) convoca e presiede il Senato Accademico;
f) ha la rappresentanza scientifica della comunità accademica nei contesti nazionali e
internazionali, con facoltà di stipulare gli accordi relativi, salvaguardando la
competenza del Direttore Generale dell’Università in presenza di impegni economici;
g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;
h) censura il comportamento di professori e ricercatori e, per le infrazioni più gravi della
censura, avvia il procedimento disciplinare a loro carico con motivata proposta al
Collegio di Disciplina;
i) può conferire a professori di ruolo dell’Università la delega per particolari questioni;
j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente Statuto e dalle leggi
sull’istruzione universitaria in quanto applicabili, salva la competenza degli altri
Organi statutari.
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3. Sentito il Rettore, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i professori di prima
fascia a tempo pieno dell’Università CBM, un Prorettore alla Formazione Universitaria e
un Prorettore alla Ricerca, di cui uno può essere nominato Prorettore Vicario, sostituendo
il Rettore in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione della carica di Consigliere. I
Prorettori durano in carica fino alla conclusione del triennio accademico del mandato del
Rettore e possono essere riconfermati, ai sensi della lettera g) del comma 2 dell’art. 8 dello
Statuto.
Art. 9
Senato Accademico
1. Il Senato Accademico è composto:
a) dal Rettore, che lo presiede;
b) dal Prorettore alla Formazione Universitaria, se nominato;
c) dal Prorettore alla Ricerca, se nominato;
d) dai Presidi delle Facoltà dipartimentali attivate e in caso di impedimento dai VicePresidi;
e) dal Direttore Generale dell’Università CBM, con voto consultivo
2. Il Direttore Generale dell’Università CBM o altro Dirigente Amministrativo a ciò
delegato, esercita le funzioni di segretario verbalizzante della seduta.
3. L’ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico è comunicato al Presidente del
Consiglio di Amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo
ritenga opportuno, può intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo
delegato.
4. Nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Università CBM, il Senato Accademico è organo
di impulso e di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche, esercita tutte le
attribuzioni che ad esso sono demandate dalla normativa vigente e dallo Statuto; in
particolare formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alla
questioni di cui all’art. 12 dello Statuto.
5. Il Senato Accademico è allargato al Presidente del Consiglio degli Studenti, che vi
partecipa con diritto di voto, per i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
- i Regolamenti relativi alla didattica;
- la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
- gli interventi di attuazione del diritto allo studio;
- ogni altro argomento ritenuto dal Rettore di interesse primario per gli studenti.
Art. 10
Documentazione della seduta e accesso alle informazioni del Senato Accademico
1. Il Rettore, attraverso gli Uffici dell’Università, rende disponibile ai componenti del Senato
Accademico la documentazione utile ad acquisire gli opportuni elementi di giudizio sugli
argomenti in discussione con un anticipo congruo rispetto alla data e alla consistenza del
materiale predisposto per la seduta.
2. I membri del Senato Accademico hanno diritto di accedere alle informazioni in possesso
degli uffici e delle strutture dell’Università, purché attinenti al loro mandato e con
l’esclusivo fine di utilizzarle nell’esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa
vigente.
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Art. 11
Nucleo di Valutazione
1. Ferma l’autonomia e la libertà della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che
in tema di valutazione scientifica e didattica spetta alle Facoltà Dipartimentali, è costituito
apposito Nucleo di Valutazione di Ateneo per la valutazione scientifica e didattica,
composto ed operante secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, nel
rispetto della normativa vigente e in raccordo con l’attività dell’Agenzia Nazionale per la
Valutazione dell’Università e la Ricerca (ANVUR).
2. Sentito il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione nomina il Nucleo di
Valutazione, designandone il Presidente.
3. Il Nucleo di Valutazione è composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in
prevalenza esterni all'Università, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet
dell'Università CBM.
4. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni accademici ed è composto da cinque
membri rinominabili.
Art. 12
Convocazione e ordine del giorno del Nucleo di Valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione, di cui all’art. 14 dello Statuto dell’Università Campus BioMedico di Roma, è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno tre giorni. Il
preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
2. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente.
3. La convocazione deve indicare esplicitamente gli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 13
Svolgimento delle riunioni del Nucleo di Valutazione
1. Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti.
2. I membri del Nucleo di Valutazione, se assenti per cinque sedute consecutive, sono
dichiarati decaduti dalla carica.
3. Il Presidente del Nucleo di Valutazione è sostituito dal componente più anziano in caso
di assenza, impedimento o vacanza della carica.
4. Il componente che si trova in situazione di conflitto di interessi rispetto a uno degli
argomenti all’ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l’esistenza e a non partecipare alla
discussione e alla votazione dello stesso.
5. I membri del Nucleo di Valutazione scelgono fra loro un Segretario.
6. Le sedute non sono pubbliche; il Presidente può invitare alla riunione soggetti esterni.
7. Qualora il Nucleo di Valutazione debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia
possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Presidente può convocare una
seduta telematica, nel corso della quale ciascun componente trasmette per posta
elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.
Art. 14
Delibere del Nucleo di Valutazione
1. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza
sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti.
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2. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Nucleo di Valutazione ne
differisca l’esecutività.
3. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o
strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente.
Art. 15
Documentazione della seduta e accesso alle informazioni del Nucleo di Valutazione
1. Il Presidente del Nucleo di Valutazione, a mezzo dell’Ufficio competente, rende
disponibile ai componenti del Nucleo di Valutazione la documentazione utile ad acquisire
gli opportuni elementi di giudizio sugli argomenti in discussione con un anticipo congruo
rispetto alla data e al materiale predisposto per la seduta.
2. I membri del Nucleo di Valutazione hanno diritto di accedere alle informazioni in
possesso degli uffici e delle strutture dell’Università, purché attinenti al loro mandato e
con l’esclusivo fine di utilizzarle nell’esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della
normativa vigente.
3. Il Nucleo di Valutazione, nell’esclusivo esercizio delle proprie funzioni, può richiedere
qualsiasi atto o informazione e può effettuare verifiche e accertamenti diretti.
Art. 16
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti
scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal
Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, e durano in carica tre
anni.
Capo II – Altri Organismi
Art. 17
Comitato Etico
1. Il Comitato Etico dell'Università CBM è un organismo indipendente i cui membri sono
nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne approva altresì il Regolamento.
2. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) promuove e coordina le attività assicurando il rispetto delle disposizioni del presente
Regolamento, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell’attività del
Comitato;
b) sottoscrive i pareri del Comitato;
c) rappresenta il Comitato presso l'Università e presso gli organismi esterni;
d) convoca e presiede le sedute fissandone l'ordine del giorno.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento del
Comitato Etico dell’Università CBM.
Art. 18
Presidio di Qualità
1. Il Presidio di Qualità è composto da:
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- un Professore Ordinario autorevole e competente per interagire con l’ANVUR, il MIUR
e le Commissioni di Esperti della Valutazione, con funzioni di Presidente;
- un Dirigente Amministrativo con specifiche competenze nel campo della valutazione;
- una risorsa tecnico amministrativa, con funzioni di Segretario, che sostenga
l’organizzazione e l’implementazione dei processi.
2. Il Presidio di Qualità:
- promuove strumenti comuni per l’Assicurazione della Qualità dell’Ateneo e attività
formative per la loro applicazione;
- supervisiona lo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità;
- fornisce supporto ai Corsi di Studio, ai loro Referenti per le attività comuni concernenti l’
Assicurazione della Qualità;
- ha la responsabilità di allineare le procedure a tutela della qualità con le deliberazioni degli
organi di governo dell’Ateneo.
Capo III – Amministrazione Generale
Art. 19
Direttore Generale dell’Università CBM
1. Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto il Direttore Generale dell’Università CBM è nominato dal
Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori; dura in carica tre anni e
può essere riconfermato.
2. Il Direttore Generale dell’Università CBM esercita le funzioni previste dall’ordinamento
universitario, dalla legge e dallo Statuto.
3. Ha un ruolo tecnico-giuridico nelle determinazioni degli organi di governo, negli atti e nei
provvedimenti dell'Amministrazione Generale; è responsabile del funzionamento
dell’Amministrazione Generale dell’Università CBM, compresa l’Amministrazione del
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico; sovrintende, verifica e coordina le attività
dell’Amministrazione Generale e ne risponde nei confronti degli organi di governo.
4. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al Consiglio di Amministrazione e
al Comitato Esecutivo la piena conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria e
patrimoniale dell’Università CBM.
5. È responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.
6. Per quanto di sua competenza, coadiuva il Rettore nella gestione e nello sviluppo delle
attività didattiche e scientifiche dell’Ateneo.
Art. 20
Organizzazione dell’Amministrazione Generale
1.
2.
L’Amministrazione Generale dell’Università CBM è organizzata in Aree, Servizi e Uffici,
le cui attribuzioni, funzioni e competenze sono definite dal Direttore Generale
dell’Università CBM.
L’organizzazione dell’Amministrazione Generale viene approvata dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Direttore Generale dell’Università CBM.
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TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI ASSISTENZA SANITARIA
Capo I – Strutture didattiche e di ricerca
Art. 21
Strutture didattiche e di ricerca
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto le strutture per la didattica e la ricerca dell’Università
CBM sono:
a) le Facoltà Dipartimentali;
b) il Centro Integrato di Ricerca;
c) le Scuole;
d) gli Istituti.
Sezione I – Facoltà Dipartimentale
Art. 22
Facoltà Dipartimentale
1. Alla Facoltà Dipartimentale sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della
ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte
all’esterno ad esse correlate o accessorie.
2. La Facoltà Dipartimentale è costituita tenendo conto dell’omogeneità e/o dell’affinità dei
propri Corsi di Studio.
3. Alla singola Facoltà Dipartimentale afferisce il personale docente che opera in aree
scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica
comune o gli stessi interessi di ricerca.
4. Ai fini dell’immissione nei ruoli dell’Università, il personale docente è incardinato nella
Facoltà Dipartimentale per la quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il
passaggio ad altra Facoltà Dipartimentale è autorizzato dal Senato Accademico, su
richiesta del singolo docente.
5. Il governo della Facoltà Dipartimentale è articolato nel Consiglio della Facoltà
Dipartimentale e nella Giunta della Facoltà Dipartimentale.
Art. 23
Preside della Facoltà Dipartimentale
1. Il Preside è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Rettore, scegliendolo tra
i professori di prima fascia a tempo pieno della rispettiva Facoltà Dipartimentale, ai sensi
della lettera n) del comma 2 dell’art. 8 dello Statuto.
2. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato.
3. Il Preside rappresenta la Facoltà Dipartimentale negli atti accademici propri, cura
l’attuazione delle delibere di propria competenza, ha il compito di vigilare sulle attività
didattiche, le attività scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facoltà Dipartimentale.
4. Il Preside esprime il parere al Consiglio di Amministrazione per la nomina del VicePreside, scegliendolo tra i professori a tempo pieno della Facoltà Dipartimentale
medesima.
5. Il Preside della Facoltà Dipartimentale:
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a) rappresenta la Facoltà Dipartimentale, convoca il Consiglio e la Giunta della Facoltà
Dipartimentale e li presiede;
b) cura l’attuazione delle delibere relative al piano dell’offerta formativa e alla
programmazione didattica;
c) vigila sulle attività didattiche, scientifiche e sui servizi che fanno capo alla Facoltà
Dipartimentale;
d) propone al Consiglio della Facoltà Dipartimentale i criteri generali per l’assegnazione
delle risorse destinate all’attività di ricerca e li applica ai fini della loro ripartizione;
e) è responsabile dell’utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre
risorse assegnate alla Facoltà Dipartimentale;
f) svolge ogni altro compito connesso all’esercizio delle sue funzioni.
6. In caso di vacanza della carica di Preside della Facoltà Dipartimentale, il Decano della
Facoltà Dipartimentale ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del nuovo Preside.
Art. 24
Consiglio della Facoltà Dipartimentale
1. Il Consiglio della Facoltà Dipartimentale è composto dal Preside che lo presiede e da:
a) tutti i professori di prima fascia;
b) tutti i professori di seconda fascia;
c) tre Ricercatori - siano essi a tempo indeterminato, ai sensi della Legge 230/2005,
ovvero a tempo determinato, ai sensi della Legge 240/2010 art. 24, comma 3, lettera a)
e lettera b) - , eletti secondo le modalità previste dal Regolamento per l’elezione delle
rappresentanze dei Ricercatori.
2. Il Preside, sentiti i corrispondenti Delegati di Corso di Studio, può invitare alle sedute del
Consiglio della Facoltà Dipartimentali uno o più titolari di insegnamenti dei Corsi di
Studio afferenti alla Facoltà Dipartimentale, con voto consultivo, per le materie riguardanti
tali insegnamenti.
3. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, il Preside invita alle
adunanze del Consiglio della Facoltà Dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i
rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio afferenti alla Facoltà Dipartimentale.
4. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche; il Preside può invitare alle riunioni soggetti
esterni.
5. Il Consiglio della Facoltà Dipartimentale:
a) cura la programmazione delle attività didattiche e scientifiche nonché la verifica del
loro svolgimento e la valutazione dei risultati;
b) organizza la didattica e, d’intesa con il Centro Integrato di Ricerca, le attività di ricerca
della Facoltà Dipartimentale;
c) verifica l’assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente;
d) propone al Senato Accademico l’assegnazione dei posti di ruolo per la Facoltà
Dipartimentale;
e) approva le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei
contratti di insegnamento, predisposti dalla Giunta della Facoltà Dipartimentale.
6. Le disposizioni per il funzionamento del Consiglio della Facoltà Dipartimentale sono:
a) le funzioni di Segretario del Consiglio della Facoltà Dipartimentale sono esercitate dal
professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari
anzianità di servizio, più giovane di età; in caso di sua assenza il Preside nomina, seduta
stante, il Segretario per la riunione;
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b) dal calcolo per la definizione del quorum costitutivo sono esclusi gli assenti giustificati,
che abbiano trasmesso al Preside una motivazione scritta della propria assenza con
congruo anticipo;
c) le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
aventi diritto al voto;
d) qualora l’ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in
condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l’esistenza e a non
partecipare alla discussione e alla votazione dello stesso.
Art. 25
Giunta della Facoltà Dipartimentale
1. La Giunta della Facoltà Dipartimentale è nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai
sensi della lettera n) del comma 2 dell’art. 8 dello Statuto.
2. I componenti sono scelti tra i professori a tempo pieno della Facoltà Dipartimentale,
durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.
3. La Giunta della Facoltà Dipartimentale è composta da:
• il Preside, che presiede e convoca le sedute;
• il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza;
• il Coordinatore degli Studi;
• il Coordinatore della Ricerca.
Alle sedute della Giunta della Facoltà Dipartimentale partecipa il Delegato di Corso di
Studio, con voto consultivo, per le materie di interesse del singolo Corso di Studio.
4. La Giunta della Facoltà Dipartimentale:
a) predispone e aggiorna l’offerta formativa dei diversi Corsi di Studio secondo le norme
vigenti e le indicazioni degli Organi di Governo dell’Università;
b) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propone al Senato Accademico il
conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi;
c) approva i piani di studio;
d) propone al Senato Accademico la nomina dei Delegati di Corso di Studio, che
rispondono alla Giunta della Facoltà Dipartimentale;
e) propone al Senato Accademico la nomina dei Tutor e dei Coordinatori del Tutorato, i
quali rispondono ai Delegati di Corso di Studio
f) dà pareri al Senato Accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per
ciascun anno accademico e sulle relative modalità;
g) approva e propone agli organi superiori la stipula di contratti e convenzioni per il
finanziamento delle attività di ricerca della Facoltà Dipartimentale da parte di soggetti
pubblici e privati;
h) su proposta del Preside o su mandato del Consiglio della Facoltà Dipartimentale cura
ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facoltà Dipartimentale.
5. Le disposizioni per il funzionamento della Giunta della Facoltà Dipartimentale sono:
a) le funzioni di Segretario della Giunta sono esercitate dal professore di ruolo di prima
fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più
giovane di età; in caso di sua assenza il Preside nomina, seduta stante, il Segretario per
la riunione;
b) le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
aventi diritto al voto;
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c) qualora l’ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in
condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l’esistenza e a non
partecipare alla discussione e alla votazione dello stesso.
Art. 26
Coordinatore degli Studi
1.
La responsabilità del coordinamento delle attività di didattica e di tutorato all’interno della
Facoltà Dipartimentale è affidata alla Giunta della Facoltà Dipartimentale, che opera a tal
fine per mezzo della figura del Coordinatore degli Studi della Facoltà Dipartimentale.
2. Il Coordinatore degli Studi della Facoltà Dipartimentale ha la responsabilità di:
a) coordinare le attività dei Delegati di Corso di Studio per quanto concerne la didattica,
il tutorato e la promozione della internazionalizzazione;
b) garantire un adeguato e continuo interfacciamento con il Rettore o con il Prorettore
alla Formazione Universitaria, se nominato, e comunque con gli organi e le altre
strutture dell’Ateneo competenti in materia di didattica;
c) svolgere ogni altra funzione delegata dalla Giunta della Facoltà Dipartimentale.
Art. 27
Delegato di Corso di Studio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, su proposta
delle Giunte delle Facoltà Dipartimentali, nomina i Delegati di Corso di Studio, che
rispondono alle Giunte delle Facoltà Dipartimentali.
Il Delegato di Corso di Studio resta in carica tre anni, corrispondenti a quelli di durata
della Giunta della Facoltà Dipartimentale.
Il Delegato di Corso di Studio ha la responsabilità della gestione ordinaria delle attività
didattiche e tutoriali del Corso di Studio.
Il Delegato di Corso di Studio ha una funzione consultiva e propositiva nei confronti
della Giunta della Facoltà Dipartimentale per tutto quanto concerne l’organizzazione del
Corso di Studio.
Il Delegato di Corso di Studio partecipa alle riunioni della Giunta della Facoltà
Dipartimentale, con voto consultivo, per le materie di interesse del singolo Corso di
Studio.
Per le materie di carattere generale, il Preside può convocare anche congiuntamente i
Delegati di Corso di Studio alle sedute della Giunta della Facoltà Dipartimentale.
Art. 28
Gruppo di Assicurazione della Qualità della didattica (AQD)
1. Il gruppo di Assicurazione della Qualità della didattica (AQD) è nominato per ogni Corso
di Studio dal Senato Accademico su proposta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale
cui afferisce il Corso.
2. È presieduto dal Delegato di Corso di Studio ed è composto da almeno altri due docenti
con incarico di insegnamento nell’ambito del Corso di Studio e da un assistente
amministrativo afferente alla Segreteria Didattica.
3. Il Delegato di Corso di Studio invita alle riunioni dell’AQD il Rappresentante degli
studenti del Corso di Studio per le materie di preminente interesse degli studenti e per la
redazione del Rapporto di Riesame.
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4. L’AQD resta in carica per tre anni accademici corrispondenti a quelli del Delegato di
Corso di Studio. I suoi membri possono essere rinominati.
5. Il Gruppo AQD ha il compito di:
- coadiuvare il Delegato del Corso di Studio nella formulazione alla Facoltà
Dipartimentale della proposta di definizione degli obiettivi e delle relative azioni correttive
e/o di miglioramento;
- supportare il Delegato del Corso di Studio nelle attività connesse alla gestione del
Sistema di AQ del Corso stesso;
- redigere il Rapporto di Riesame Annuale e Ciclico del Corso di Studio.
Art. 29
Commissione Tecnica di Programmazione didattico-pedagogica (CTP)
1. La Giunta di Facoltà Dipartimentale, su proposta del Delegato di Corso di Studio, può
istituire per ogni Corso di Studio una Commissione Tecnica di Programmazione
didattico-pedagogica (CTP).
2. La CTP è presieduta dal Delegato di Corso di Studio ed è composta da un numero
massimo di altri docenti pari al numero degli anni del Corso di Studio.
3. La CTP resta in carica per tre anni accademici corrispondenti a quelli del Delegato di
Corso di Studio. I suoi membri possono essere rinominati.
4. La CTP svolge una funzione consultiva nei confronti del Delegato di Corso di Studio per
la programmazione didattico-pedagogica.
Art. 30
Coordinatori del Tutorato e Tutor
1. La Giunta della Facoltà Dipartimentale è responsabile delle attività di Tutorato e della
verifica delle stesse per tutti i Corsi di Studio ad essa afferenti, attraverso il Coordinatore
degli Studi.
2. Il Coordinatore degli Studi verifica la programmazione e l’attuazione delle attività di
Tutorato di ciascun Corso di Studio, attraverso i Delegati di Corso di Studio.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, su proposta
della Giunta della Facoltà Dipartimentale, designa i Coordinatori del Tutorato, i quali
rispondono del loro operato al Delegato di Corso di Studio.
4. Per ciascun Corso di Studio vengono designati uno o più Coordinatori del Tutorato, in
dipendenza dalle esigenze specifiche e dal numero degli studenti. I Coordinatori del
Tutorato organizzano, coordinano e verificano l’attività svolta dai singoli Tutor del Corso
di Studio.
5. I Tutor del Corso di Studio sono designati dal Senato Accademico, su proposta della
Giunta della Facoltà Dipartimentale di afferenza.
Sezione II – Coordinamento della Formazione Universitaria
Art. 31
Commissione della Formazione Universitaria
1.
Al fine di promuovere la qualità e l’efficacia dell’Offerta Formativa dell’Ateneo, delle
attività di tutorato e in generale di tutte le attività formative rivolte agli studenti
dell’Università CBM, è istituita la Commissione della Formazione Universitaria.
Pag. 12 di 26
2.
3.
4.
La Commissione della Formazione Universitaria è formata dal Rettore o dal Prorettore
alla Formazione Universitaria, se nominato, e dai Coordinatori degli Studi delle Facoltà
Dipartimentali.
Su proposta del Coordinatore degli Studi, il Rettore o il Prorettore alla Formazione
Universitaria, se nominato, può invitare alle riunioni della Commissione il Delegato di
Corso di Studio, per tutte le materie concernenti la formazione universitaria, la didattica e
il tutorato relative al singolo Corso di Studio.
La Commissione ha compiti propositivi e consultivi nei confronti degli organi di governo
dell’Ateneo.
Art. 32
Direzione Formazione Universitaria (DFU)
1.
2.
3.
Le funzioni deliberative per tutte le questioni relative alla Formazione Universitaria e alla
vita studentesca, che non richiedano l’approvazione del Senato Accademico e/o di altri
organi d’Ateneo, sono affidate alla Direzione della Formazione Universitaria.
La Direzione della Formazione Universitaria è composta da:
• Rettore;
• Direttore Generale dell’Università CBM;
• Prorettore alla Formazione Universitaria, se nominato;
• Responsabile Area Servizi Accademici.
La Direzione della Formazione Universitaria è competente a deliberare, in particolare, sui
seguenti argomenti:
a) programmazione annuale delle borse di studio;
b) contratti e accordi per il finanziamento di borse di studio e/o attività didattiche;
c) richieste di esonero e/o rateizzazione del contributo unico e delle tasse universitarie;
d) convenzioni per tirocini curriculari ed extracurriculari dei corsi di studi;
e) rinnovo accordi nell’ambito del LLP Erasmus;
f) definizione ed approvazione di iniziative extracurriculari rivolte agli studenti;
g) ogni altro argomento proposto dal Rettore, dal Prorettore alla Formazione
Universitaria, se nominato, o dal Direttore Generale dell’Università CBM, nel limite
delle deleghe a loro spettanti.
Sezione III – Centro Integrato di Ricerca
Art. 33
Centro Integrato di Ricerca (CIR)
1.
2.
3.
4.
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto vigente, presso l’Università CBM è istituito il Centro
Integrato di Ricerca (CIR).
Il CIR è la struttura interfacoltà dipartimentale di riferimento per la promozione e il
sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione
amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facoltà
Dipartimentali.
Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per le pubblicazioni e
per le collaborazioni scientifiche.
Le Unità di Ricerca dell’Ateneo appartengono alle Facoltà Dipartimentali, come di seguito
descritto nel presente Regolamento.
Pag. 13 di 26
5.
6.
7.
8.
Nell’ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati ulteriori Unità, Gruppi e
Programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre
istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.
La Direzione del CIR è affidata al Rettore o al Prorettore alla Ricerca, se nominato.
Il raccordo tra le Giunte delle Facoltà Dipartimentali e il CIR avviene attraverso la
Commissione Scientifica della Ricerca Universitaria (CSRU), di cui al presente
Regolamento.
La supervisione della gestione e le funzioni autorizzative del CIR sono collegiali ed
affidate alla Direzione della Ricerca Universitaria (DRU), di cui al presente Regolamento.
Art. 34
Unità di Ricerca (UR)
1.
2.
3.
4.
5.
L’attività di ricerca dell’Ateneo è organizzata all’interno delle Facoltà Dipartimentali e si
svolge in stretto raccordo con le ulteriori strutture dell’Ateneo aventi competenza, ai sensi
dello Statuto e del presente Regolamento, in materia di ricerca.
All’interno delle Facoltà Dipartimentali possono essere attivate Unità di Ricerca (UR)
dedicate al coordinamento e allo svolgimento delle attività di ricerca in specifici ambiti
riconducibili a uno o più settori scientifico-disciplinari.
Ogni UR è posta sotto la responsabilità di un docente della Facoltà Dipartimentale e deve
essere composta da almeno una ulteriore unità di personale di ricerca della stessa Facoltà
Dipartimentale appartenente alle categorie dei docenti, degli assegnisti o dei dottorandi di
ricerca.
Alla singola UR può afferire anche personale a contratto o assegnatario di borse di studio,
personale di ricerca di un’altra Facoltà Dipartimentale dell’Ateneo o di altre Università o
centri di ricerca, in visita per periodi limitati o con frequenza regolare presso le strutture
dell’Ateneo nell’ambito di specifici accordi o convenzioni.
Alla singola UR può afferire anche personale non universitario della Università CBM in
possesso di adeguato curriculum scientifico.
Art. 35
Coordinatore della Ricerca della Facoltà Dipartimentale
1.
2.
La responsabilità del coordinamento delle attività di ricerca all’interno della Facoltà
Dipartimentale è affidata alla Giunta della Facoltà Dipartimentale, che opera a tal fine per
mezzo della figura del Coordinatore della Ricerca della Facoltà Dipartimentale.
Il Coordinatore della Ricerca della Facoltà Dipartimentale ha la responsabilità di:
a) contribuire alla identificazione delle strategie di sviluppo della ricerca della Facoltà
Dipartimentale e alla definizione degli obiettivi di ricerca triennali e annuali della
Facoltà Dipartimentale, anche ai fini dell’aggiornamento delle banche dati ministeriali;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi di ricerca triennali e annuali della Facoltà
Dipartimentale, come definiti dal MIUR per il periodo di riferimento, monitorando
l’andamento delle attività delle UR e proponendo azioni correttive, ove opportuno;
c) supportare il processo periodico di raccolta delle informazioni necessarie per la
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR);
d) garantire il corretto funzionamento del sistema di Assicurazione della Qualità della
ricerca (AQR) all’interno della Facoltà Dipartimentale, in stretto raccordo con le altre
articolazioni del sistema AQ di Ateneo;
Pag. 14 di 26
e) raccogliere e coordinare le istanze delle UR afferenti alla Facoltà Dipartimentale,
segnalare situazioni di difficoltà e rappresentarle alla Giunta della Facoltà
Dipartimentale;
f) garantire un adeguato e continuo interfacciamento con il Rettore o con il Prorettore
alla Ricerca, se nominato, e comunque con gli organi e le altre strutture dell’Ateneo
competenti in materia di ricerca.
Art. 36
Commissione Scientifica della Ricerca Universitaria (CSRU)
1.
2.
3.
Il raccordo tra le Giunte delle Facoltà Dipartimentali e il CIR avviene attraverso i
Coordinatori della Ricerca delle Facoltà Dipartimentali.
La Commissione Scientifica della Ricerca Universitaria (CSRU) è composta dal Rettore o
dal Prorettore alla Ricerca, se nominato, e dai Coordinatori della Ricerca delle Giunte
delle Facoltà Dipartimentali.
La CSRU ha compiti propositivi e consultivi. In particolare la CSRU opera al fine di:
a) identificare linee di indirizzo per lo sviluppo della ricerca di Ateneo, contribuendo
periodicamente all'elaborazione dei documenti richiesti in merito ai sensi della
normativa vigente in materia;
b) monitorare l’attività di ricerca delle Facoltà Dipartimentali con riferimento alle linee di
indirizzo strategico, alla Carta delle Finalità e alle politiche di qualità dell’Ateneo;
c) identificare azioni atte a favorire le collaborazioni interfacoltà dipartimentali e con le
Scuole e gli Istituti dell’Ateneo;
d) esprimere pareri consultivi su accordi di collaborazione con altre università ed enti di
ricerca, regolamenti in materia di ricerca, domande per l’ottenimento, il rinnovo e
l’estensione dei brevetti, domande di accreditamento di società spin-off della ricerca,
relazioni scientifiche per il rinnovo di assegni di ricerca e ogni altra questione
sottoposta alla CSRU.
Art. 37
Gruppo di Assicurazione della Qualità della ricerca (AQR)
1. Il gruppo di Assicurazione della Qualità della ricerca (AQR) è costituito dalla
Commissione Scientifica della Ricerca Universitaria (CSRU).
2. Il Gruppo AQR ha il compito di:
- garantire il funzionamento del sistema interno di Assicurazione della Qualità della
ricerca (AQR), anche mediante audizioni dirette delle UR e il suggerimento di azioni di
miglioramento continuo alle Facoltà Dipartimentali;
- redigere il Rapporto di Riesame Annuale e Ciclico delle attività di ricerca.
3. Le Giunte di Facoltà Dipartimentali, su proposta del Coordinatore della Ricerca, possono
nominare ulteriori Commissioni consultive volte al raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento delle attività di ricerca.
Art. 38
Direzione della Ricerca Universitaria (DRU)
1.
La supervisione della gestione e le funzioni autorizzative del CIR sono collegiali e affidate
alla Direzione per la Ricerca Universitaria (DRU) composta da:
• Rettore;
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2.
3.
• Direttore Generale dell’Università CBM;
• Prorettore alla Ricerca, se nominato;
• Responsabile Area Ricerca.
La DRU sovraintende dal punto di vista strategico, gestionale e organizzativo alle attività
del CIR. La DRU, in particolare:
a) autorizza, per quanto di propria competenza, la stipula di accordi, contratti e
convenzioni con soggetti esterni in materia di ricerca;
b) autorizza impegni di spesa inerenti l’attività di ricerca. A tale scopo, la DRU può
delegare il Prorettore alla Ricerca, se nominato, e\o il Responsabile Area Ricerca ad
autorizzare direttamente impegni di spesa e svolgere, secondo criteri e soglie
predeterminati, altre attività di carattere gestionale della ricerca che non richiedano
ulteriori autorizzazioni di altri organi di Ateneo;
c) supervisiona il funzionamento del sistema AQ della ricerca;
d) fornisce indirizzi e orientamenti alle Facoltà Dipartimentali e agli organi di Ateneo per
favorire il miglioramento continuo delle attività di ricerca;
e) propone e coordina l’attuazione, su mandato degli organi di governo di Ateneo, di
iniziative per la promozione, la valorizzazione e il finanziamento della ricerca e per la
sua internazionalizzazione;
f) promuove e coordina azioni di miglioramento continuo dell'organizzazione e delle
modalità di erogazione dei servizi di supporto alla ricerca forniti dal CIR alle Facoltà
Dipartimentali;
g) propone al Senato Accademico, su proposta della Commissione Dottorati di Ricerca o,
se istituito, del Consiglio della Scuola di Dottorato, previa informativa al Nucleo di
Valutazione, l’attivazione di Corsi di Dottorato di Ricerca;
h) monitora l’andamento dei corsi di Dottorato di Ricerca;
i) promuove attività formative per il personale di ricerca di carattere interdisciplinare e
sulle tematiche della valorizzazione dei risultati di ricerca, in stretto raccordo con la
Direzione Formazione Universitaria;
j) monitora l’andamento delle sperimentazioni cliniche che coinvolgono le UR delle
Facoltà Dipartimentali dell’Ateneo;
k) garantisce il necessario raccordo con la Direzione del Policlinico Universitario Campus
Bio-Medico per ogni questione pertinente la ricerca che preveda il coinvolgimento di
personale con incarichi assistenziali e/o lo svolgimento di attività all’interno delle
strutture del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.
La DRU invia regolarmente alle Giunte di Facoltà Dipartimentali l’elenco delle proprie
deliberazioni al fine di assicurare un costante flusso informativo alle Facoltà
Dipartimentali in ordine alle attività delle UR afferenti alle stesse.
Sezione IV – Scuole
Art. 39
Scuole
1.
2.
Le Scuole sono strutture per la formazione post lauream, l’alta formazione e la
specializzazione.
L’attivazione o la disattivazione delle Scuole sono deliberate dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
Pag. 16 di 26
Art. 40
Master e Corsi di Perfezionamento
1.
2.
3.
4.
Presso l’Università CBM possono essere istituiti:
- Master Universitari di I e di II Livello, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 270/04 e successive
modifiche e integrazioni;
- Corsi di Perfezionamento, ai sensi dell’art. 6 della L. 341/1990 e successive modifiche e
integrazioni.
Per Master Universitario si intende un corso di alta formazione permanente e ricorrente
che rilascia 60 CFU e ha durata di almeno un anno accademico. Il Master può prevedere
un’organizzazione part-time della didattica ed avere conseguentemente una durata
superiore ad un anno accademico.
Per Corso di Perfezionamento si intende un corso post-lauream che si prefigge un
perfezionamento o un approfondimento specialistico.
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento per la
disciplina dei Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento dell’Università CBM.
Art. 41
Corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM)
1.
2.
3.
4.
5.
L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si aggiorna per
rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e al
proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende
l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed
esperta.
L’Università CBM è provider per i Corsi ECM ai sensi del D.Lgs. 502/1992, integrato dal
D.Lgs. 229/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del
sistema di Formazione continua in medicina", art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Il Direttore Generale dell’Università è il legale rappresentante e il Rettore è il
Coordinatore Scientifico del Provider ECM.
Su proposta del Direttore Generale dell’Università e del Rettore, il Consiglio di
Amministrazione nomina i responsabili delle altre funzioni previste dalla normativa in
materia.
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in
materia.
Art. 42
Scuole di Specializzazione di area sanitaria
1.
2.
3.
Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria di cui al presente Regolamento afferiscono
alla Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia.
Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria sono istituite con Decreto del Rettore su
proposta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale, approvata dal Senato Accademico e
dal Consiglio di Amministrazione, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione
dell'Università.
L’istituzione delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria segue la normativa vigente in
materia.
Pag. 17 di 26
4.
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Generale
delle Scuole di Specializzazione dell’Università CBM.
Art. 43
Scuola e Corsi di Dottorato
1.
2.
3.
4.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università CBM, su proposta del Senato
Accademico, può istituire una Scuola di Dottorato allo scopo di organizzare e coordinare
le attività dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
In mancanza dell’attivazione della suindicata Scuola di Dottorato, tutte le funzioni del
Direttore della Scuola di Dottorato sono svolte dal Rettore o, se nominato, dal Prorettore
alla Ricerca; le funzione del Consiglio della Scuola di Dottorato sono svolte dalla
Commissione Dottorati composta dal Rettore o, se nominato, dal Prorettore alla Ricerca,
dai Coordinatori della Ricerca delle Facoltà Dipartimentali e dai Coordinatori dei Corsi di
Dottorato di Ricerca attivati.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università CBM, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera
t) dello Statuto e della normativa vigente in materia, sentito il Senato Accademico,
delibera l’attivazione e l’istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca al fine di fornire le
competenze utili all’esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti
pubblici e privati e qualificanti per l’esercizio delle libere professioni, contribuendo alla
realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e della Ricerca.
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento del
Dottorato di Ricerca dell’Università CBM.
Sezione V – Istituti
Art. 44
Istituti
1.
2.
3.
Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato
Accademico, delibera l’attivazione degli Istituti.
Gli Istituti, fatte salve le competenze delle Facoltà Dipartimentali, sono strutture
interfacoltà dipartimentali delegati a orientare, coordinare e promuovere le attività
didattiche e di ricerca svolte dal personale docente afferente alle Facoltà Dipartimentali
nei settori scientifico-disciplinari identificati come strategici per il perseguimento dei fini
istituzionali dell’Università.
Il Direttore d’Istituto riferisce al Rettore. L’organizzazione e il funzionamento degli
Istituti sono disciplinati dai relativi Regolamenti degli Istituti, approvati dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
Capo II – Strutture di assistenza sanitaria
Art. 45
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
1.
Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto,
costituisce parte integrante dell’Università CBM e le sue attività sono strettamente
collegate a quelle della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia.
Pag. 18 di 26
2.
3.
Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è una gestione speciale dell’Università
CBM soggetto al governo del Consiglio di Amministrazione tramite le direttive indicate al
Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.
La composizione e il funzionamento della Direzione del Policlinico e la gestione dello
stesso sono disciplinati dal Regolamento del Policlinico.
Art. 46
Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto il Direttore Generale del Policlinico Universitario
Campus Bio-Medico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli
Enti Promotori; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
È responsabile della gestione e dell’organizzazione del Policlinico Universitario Campus
Bio-Medico e del personale ad esso afferente, incluso il personale universitario, per tutto
quanto riguarda l’attività clinico-assistenziale.
L’affidamento e la revoca degli incarichi assistenziali al personale docente e non docente
richiede il parere vincolante del Direttore Generale del Policlinico, che sintetizza la
valutazione di tutta la Direzione del Policlinico. Per assicurare l’armonica integrazione tra
attività didattiche, di ricerca e di assistenza sanitaria, nonché la loro sostenibilità
economica, vengono disciplinate, con appositi atti regolamentari, le modalità di
interazione tra la Direzione del Policlinico e gli organi accademici.
Esercita le relative funzioni manageriali nel rispetto delle direttive di programmazione e
indirizzo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e dei principi
organizzativi e funzionali da essi dettati.
È coadiuvato, nelle sue funzioni, dalla Direzione del Policlinico, nominata dal Consiglio di
Amministrazione, ai sensi della dell’art. 8, comma 2, lettera p) dello Statuto.
Si avvale dell’Amministrazione Generale dell’Università CBM, coordinandosi con il
Direttore Generale dell’Università CBM.
Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al Consiglio di Amministrazione
e al Comitato Esecutivo la piena conoscenza delle attività del Policlinico Universitario
Campus Bio-Medico.
TITOLO IV
PROFESSORI E RICERCATORI, PERSONALE NON DOCENTE, STUDENTI
Art. 47
Commissione Paritetica docenti-studenti
1. L’Università CBM costituisce una Commissione Paritetica docenti-studenti per ciascuna
Facoltà Dipartimentale.
2. Ciascuna Commissione Paritetica docenti-studenti è costituita con Decreto del Rettore, su
delibera del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, su
proposta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale.
3. Ciascuna Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da:
- un Docente per ciascun Corso di Studio afferente alla Facoltà Dipartimentale, fatta
eccezione per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per il quale è previsto
un docente per il primo triennio e un docente per il secondo triennio;
- il Rappresentante degli studenti di ciascun Corso di Studio afferente alla Facoltà
Dipartimentale, fatta eccezione per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
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per il quale è previsto il rappresentante per il primo triennio e il rappresentante per il
secondo triennio. Tutti i rappresentanti sono eletti secondo le modalità previste dal
Regolamento per l’elezione delle rappresentanze degli studenti dell’Università Campus
Bio-Medico di Roma.
4. La Commissione Paritetica docenti-studenti, nell’ambito delle attività di monitoraggio
dell’offerta formativa e della qualità della didattica e dell’attività di servizio agli studenti - L.
240/2010, art. 2, c. 2 lett. g) - ha il compito di:
- formulare una proposta per il miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture
didattiche e inviarla al Nucleo di Valutazione, al Presidio di Qualità e alle Giunte di Facoltà
Dipartimentali;
- svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell’Ateneo nei confronti degli
studenti;
- monitorare gli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della
didattica a livello delle singole strutture;
- redigere la Relazione Annuale contenente il resoconto delle attività sopra descritte e in
cui formula la sua valutazione e proposte per il miglioramento della qualità delle attività di
formazione da accludere alle SUA-CdS (Scheda Unica Annuale di Corso di Studio).
Art. 48
Collegio di Disciplina
1. Il Collegio di Disciplina, di cui all’art. 27 dello Statuto, è composto da:
- tre Professori Ordinari, di cui uno designato Presidente dal Consiglio di
Amministrazione;
- due Professori Associati;
- due Ricercatori Universitari a tempo indeterminato.
2. I componenti, nominati con Decreto Rettorale, restano in carica tre anni accademici e
sono rieleggibili.
3. Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti
disciplinari a carico del personale docente dell’Università e ad esprimere in merito parere
vincolante con riguardo ai fatti che possono dar luogo all’irrogazione delle sanzioni più
gravi della censura.
4. Secondo quanto previsto dall’art. 27 dello Statuto e dall’art. 10 della Legge 240 del 30
gennaio 2010, la partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo alla corresponsione
di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
Art. 49
Funzionamento del Collegio di Disciplina
1. Il Collegio di Disciplina opera nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto
di difesa.
2. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza dei componenti.
3. Ciascun componente del Collegio ha l’obbligo di astenersi nel caso in cui abbia legami di
parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio con il docente sottoposto a
procedimento disciplinare.
4. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore
ordinario con la maggiore anzianità di ruolo.
5. Il Presidente del Collegio rappresenta l’organo. Spetta al Presidente convocare il Collegio e
organizzarne i lavori.
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6. Tutti i membri del Collegio sono tenuti al segreto d’ufficio.
Art. 50
Consiglio degli Studenti
1. Ai sensi dell’art. 30 dello Statuto il Consiglio degli Studenti è costituito dai Rappresentanti
di ciascun Corso di Studio eletti secondo le modalità previste dal Regolamento per
l’elezione delle rappresentanze degli studenti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.
2. Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente il quale resta in carica due
anni accademici e può essere rinnovato una sola volta.
3. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei
confronti degli Organi e delle strutture dell’Università CBM, nonché funzioni di
coordinamento rispetto all’attività dei Rappresentanti degli studenti di ciascun Corso di
Studio.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento del
Consiglio degli Studenti dell’Università CBM.
TITOLO V
COMITATO UNIVERSITÀ IMPRESA
Art. 51
Comitato Università-Impresa
1. Il Comitato Università-Impresa è uno strumento efficace per il perseguimento della terza
missione universitaria e nasce dall’esigenza di collaborazione tra l’Università CBM e il
mondo del lavoro.
2. Il Comitato Università-Impresa è costituito da personalità del mondo industriale in
rappresentanza delle rispettive aziende e da docenti dell’Ateneo.
3. I membri del Comitato Università-Impresa sono nominati dal Senato Accademico, su
proposta delle Giunte delle Facoltà Dipartimentali.
Art. 52
Finalità del Comitato Università-Impresa
1. Le finalità del Comitato sono:
a) identificare e promuovere attività finalizzate a permettere ai Corsi di Studio di innovare
i percorsi e la propria offerta formativa in linea con lo sviluppo dei settori delle aziende
di riferimento e per trasmettere agli studenti competenze e professionalità adeguate alle
esigenze del mondo del lavoro come richiesto dalla vigente normativa;
b) facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati e consentire agli studenti di
effettuare tirocini presso le aziende;
c) identificare canali e modalità di finanziamento dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale;
d) sviluppare linee di ricerca in collaborazione con le imprese e finanziamenti per
contratti di docenti e ricercatori, borse di dottorato, assegni di ricerca;
e) supportare la valorizzazione dei brevetti e favorire i processi di spin-off industriale in
collaborazione con l'Ateneo;
f) proporre e promuovere iniziative volte a contribuire allo sviluppo economico e sociale
del Paese, del territorio e della formazione dei giovani.
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Art. 53
Organizzazione del Comitato Università-Impresa
Il Comitato Università-Impresa è suddiviso in sezioni corrispondenti ai Corsi di Laurea e
di Laurea Magistrale al fine di assicurare il coinvolgimento delle aree dell’Ateneo.
TITOLO VI
Disposizioni comuni applicabili a procedimenti elettorali
dell'Università CBM
Art. 54
Ambito di applicazione dei procedimenti elettorali
Le presenti disposizioni generali sono applicabili ai procedimenti elettorali relativi alle
Rappresentanze Studentesche e ai Rappresentanti dei Ricercatori Universitari, fatte salve le
disposizioni di carattere particolare contenute, per ciascun procedimento elettorale, nei
rispettivi Regolamenti.
Art. 55
Indizione delle elezioni
1. Le elezioni sono indette dal Rettore con Decreto pubblicato almeno quaranta giorni prima
della data fissata per l’inizio delle votazioni.
2. Il Decreto di indizione indica le rappresentanze da eleggere, le formalità per il deposito
delle liste dei candidati, ove esistenti, l'elettorato attivo e passivo, il luogo, il giorno e l'ora
di svolgimento delle votazioni, le modalità e il numero di preferenze che possono essere
espresse.
3. Il Decreto di indizione costituisce la Commissione elettorale e l’Ufficio elettorale.
Art. 56
Commissione elettorale
Con il Decreto di indizione delle elezioni il Rettore costituisce la Commissione elettorale,
composta da:
a) un Docente, con funzioni di Presidente;
b) due membri effettivi appartenenti al personale amministrativo dell’Università, di cui
uno con funzioni di Vice Presidente e uno di Segretario, proposti dal Direttore
Generale dell’Università CBM;
c) due membri supplenti appartenenti al personale amministrativo dell’Università
proposti dal Direttore Generale dell’Università CBM.
2. La Commissione elettorale sovrintende allo svolgimento delle elezioni nel rispetto delle
norme contenute nel presente Regolamento e provvede a:
- predisporre e affiggere gli elenchi elettorali;
- decidere sui ricorsi avverso gli elenchi elettorali;
- decidere sui ricorsi avverso le candidature e le liste elettorali;
- verificare il regolare insediamento del Seggio elettorale;
- predisporre gli elenchi degli eletti.
1.
Pag. 22 di 26
Art. 57
Ufficio elettorale
1.
2.
L’Ufficio elettorale è costituito con il Decreto del Rettore di indizione delle elezioni,
previo parere del Direttore Generale dell’Università CBM.
L’Ufficio elettorale è competente a:
- ricevere le candidature e le liste elettorali;
- ricevere le lettere di nomina dei rappresentanti di lista presso il Seggio;
- verificare la regolarità delle denominazioni e/o sigle delle liste elettorali.
Art. 58
Elenchi elettorali e ricorsi
1. Gli elenchi elettorali, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle
votazioni, sono predisposti dalla Commissione elettorale e depositati presso l’Ufficio
elettorale e affissi sull’Albo dello stesso.
2. Avverso i suindicati elenchi gli interessati possono presentare ricorso al Rettore entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione.
3. La decisione sul ricorso è assunta dalla Commissione elettorale entro tre giorni dalla
presentazione del ricorso al Rettore e pubblicata sull’Albo dell’Ufficio elettorale.
4. Se i termini sopra indicati scadono in giorni di chiusura degli uffici universitari, sono
prorogati di diritto al giorno lavorativo seguente.
Art. 59
Seggio elettorale
1.
2.
3.
4.
Il Seggio elettorale è costituito con Decreto del Rettore almeno venti giorni prima della
data fissata per l’inizio delle votazioni.
Il Seggio è composto da:
a) un Docente, con funzioni di Presidente;
b) due scrutatori effettivi appartenenti al personale amministrativo dell’Università, di cui
uno con funzioni di Vice Presidente e uno di Segretario, proposti dal Direttore
Generale dell’Università CBM;
c) due scrutatori supplenti effettivi appartenenti al personale amministrativo
dell’Università, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e uno di Segretario,
proposti dal Direttore Generale dell’Università CBM.
Il Seggio è validamente costituito alla presenza di almeno due membri.
Il Seggio elettorale provvede a:
- verificare il materiale e i documenti occorrenti per la votazione;
- allestire la sede dove hanno luogo le votazioni;
- effettuare lo spoglio delle schede elettorali;
- effettuare lo scrutinio dei voti;
- trasmettere alla Commissione elettorale il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.
Art. 60
Propaganda elettorale
1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono stabilite dalle disposizioni
particolari dei singoli procedimenti elettorali.
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2. Nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni è vietata ogni forma di
propaganda elettorale, ivi compresa la nuova affissione di stampati, giornali murali e
manifesti.
Art. 61
Operazioni di voto
1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di
presentazione.
2. Sono ammessi a votare gli elettori iscritti negli elenchi elettorali muniti di valido
documento di riconoscimento o badge/libretto universitario.
3. Gli elettori che non risultano negli elenchi elettorali sono ammessi al voto solo se in
possesso di idonea dichiarazione rilasciata dagli uffici competenti dell’Università.
4. Le operazioni di voto si svolgono come segue:
a) identificazione dell'elettore da parte del Presidente o di uno dei componenti il Seggio
elettorale tramite l’esibizione di valido documento di riconoscimento o badge/libretto
universitario e verifica della relativa iscrizione nell’elenco elettorale;
b) consegna all'elettore della scheda di votazione;
c) espressione del voto da parte dell'elettore nello spazio appositamente predisposto;
d) introduzione della scheda, debitamente chiusa, nell'apposita urna sigillata;
e) apposizione della firma sull'elenco elettorale in corrispondenza del nome dell'elettore.
5. Gli elettori portatori di handicap possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di una
persona volontariamente scelta come accompagnatore. Qualora l'invalidità non sia palese,
il Presidente del Seggio richiede l'esibizione di certificazione medica.
6. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore portatore di
handicap.
7. Il voto è personale, libero e segreto.
8. Il voto deve essere espresso, con la matita copiativa ricevuta dal componente del Seggio
elettorale, in modo non equivoco secondo le modalità indicate nei Regolamenti per
l’elezione delle rispettive rappresentanze.
Art. 62
Annullamento e sostituzione delle schede
1. L'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella
consegnatagli, nei seguenti casi:
a) quando accerti che la prima scheda è deteriorata;
b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto;
2. L'elettore non ha diritto alla consegna di ulteriori schede qualora commetta errori una
seconda volta nell'attribuzione del voto;
3. La scheda errata o deteriorata deve essere firmata sul retro da uno scrutatore e dal
Presidente, che vi annota "scheda annullata e sostituita" con l’indicazione del motivo e
provvede a chiuderla in apposita busta sigillata;
4. Della sostituzione della scheda elettorale deve essere fatta esplicita menzione nel verbale
della votazione;
5. Gli scrutatori e i rappresentanti di lista possono chiedere che le loro osservazioni siano
trascritte nel processo verbale della votazione.
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Art. 63
Annullamento della scheda votata senza sostituzione
1. Una scheda votata deve essere annullata e non sostituita quando:
a) l'elettore venga meno all'obbligo della segretezza del voto espresso mostrando la
scheda aperta;
b) all'atto di inserire la scheda nell'urna si accerti che la stessa sia strappata, segnata od
altrimenti riconoscibile dall'esterno;
2. Nei suindicati casi l'elettore non è più ammesso al voto;
3. La scheda deve essere firmata sul retro da uno scrutatore e dal Presidente, che vi annota
"scheda annullata" con l’indicazione del motivo e provvede a chiuderla in apposita busta
sigillata;
4. Dell’annullamento della scheda elettorale deve essere fatta esplicita menzione nel verbale
della votazione;
5. L'annullamento delle schede è rimesso all'insindacabile giudizio del Presidente del Seggio;
6. Gli scrutatori e i rappresentanti di lista possono richiedere che le loro osservazioni siano
trascritte nel processo verbale della votazione.
Art. 64
Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio
1. All’ora indicata nel Decreto del Rettore di indizione delle elezioni il Presidente del Seggio
elettorale dichiara chiusa la votazione.
2. Dopo la chiusura delle votazioni il Presidente accerta il numero dei votanti risultanti dalla
lista elettorale e conta le schede autenticate e non utilizzate, riscontrando se corrispondono
al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Le schede non utilizzate vengono
quindi chiuse in apposito plico sigillato.
3. Alle operazioni partecipano i membri del Seggio elettorale al completo e, se presenti, i
rappresentanti di lista.
4. Qualora non si dia corso immediatamente allo scrutinio, il Presidente, dopo aver compiuto
gli adempimenti di cui al seguente articolo, provvede a sigillare le urne e a chiudere in
apposite buste sigillate tutti gli atti relativi alla votazione.
5. Allo scrutinio dei voti, di cui viene redatto apposito verbale, partecipano i membri del
Seggio elettorale al completo e, se presenti, i rappresentanti di lista.
6. In caso di disaccordo tra i componenti del Seggio elettorale nelle operazioni di scrutinio o
di contestazione da parte del/dei rappresentante/i di lista, il Presidente può decidere
provvisoriamente l’attribuzione del voto; i rilievi e/o le contestazioni sono posti a verbale
affinché gli stessi possano essere esaminati dalla Commissione elettorale che decide al
riguardo.
7. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di preferenze così come disposto dai
Regolamenti per l’elezione delle rispettive rappresentanze.
8. Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio invia alla Commissione
elettorale il verbale e le schede delle votazioni, distinte in bianche, nulle, assegnate,
contestate e provvisoriamente assegnate, contestate e provvisoriamente non assegnate.
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Art. 65
Proclamazione degli eletti
1. La Commissione elettorale, verificata la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio,
predispone gli elenchi degli eletti e le relative liste che trasmette al Rettore.
2. Il Rettore, entro sette giorni dalla trasmissione degli atti e degli elenchi a cura della
Commissione elettorale, proclama l’esito delle elezioni con Decreto, assicurando allo
stesso pubblicità mediante affissione all’albo dell’Ufficio elettorale e pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo.
TITOLO VII
Patrocinio
Art. 66
Patrocinio di Ateneo
1. Al fine di sostenere iniziative di rilevanza scientifica o culturale in linea con le finalità
istituzionali dell'Università CBM, il Presidente di concerto con il Rettore possono
concedere il patrocinio dell'Ateneo, anche su richiesta di docenti interessati, con successiva
lettera di concessione a firma del Direttore Generale dell’Università CBM.
2. Il patrocinio non può essere concesso a iniziative di carattere o con scopo politico o
sindacale e a iniziative che comunque possano compromettere il prestigio e l’immagine
dell’Università.
3. Il patrocinio comporta l'autorizzazione a fare uso del nome e del sigillo dell'Università
CBM, con l'indicazione “con il patrocinio dell’Università CBM” o corrispondente
espressione in lingua straniera.
TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 67
Norma di integrazione
Il presente Regolamento è immediatamente modificato ed integrato a seguito di eventuali
modifiche dello Statuto che dovessero variare norme in esso contenute.
Art. 68
Entrata in vigore
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Università CBM ed entra in vigore con
decorrenza immediata.
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