Il CONTRATTO di LOCAZIONE ad uso abitativo
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Il CONTRATTO di LOCAZIONE ad uso abitativo
PUNTO DI VISTA dell’avvocato Il CONTRATTO di LOCAZIONE ad uso abitativo Il contratto di locazione è disciplinato nell’attuale Codice Civile dagli articoli 1571 - 1606. A cura dall’Avvocato Angelo Guarnieri L’ art. 1571 definisce la “locazione” come il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere ad un altro soggetto una cosa mobile o immobile per un dato tempo, dietro il riconoscimento di un determinato corrispettivo. Dato che la definizione del contratto di locazione data dall’art. 1571 CC è abbastanza generica, si possono oggi distinguere diversi tipi di locazione a seconda della natura del “bene” oggetto del contratto. Nell’ambito di una figura così ampia possiamo dunque distinguere, con profonde differenze tra loro, la locazione di “beni mobili”, la locazione di “beni immobili urbani” (disciplinata dalle leggi 392/78 e 431/98), la locazione di “immobili non urbani” e la locazione di “beni produttivi”. Il legislatore per le cosiddette locazioni di beni “immobili urbani”, al fine di contemperare gli interessi opposti di conduttori e locatori, ha introdotto numerosi provvedimenti legislativi che hanno in parte derogato a quanto previsto dal Codice Civile. In particolare vanno ricordate la Legge n. 392/78, meglio conosciuta come la legge sull’equo canone e la Legge 431/98 che ha in parte abrogato la L. 392/78 con l’intento di liberalizzare il mercato delle locazioni. ! !"#$%&'( (& Il legislatore ha poi fatto una sostanziale differenziazione tra le locazioni di immobili urbani adibiti ad “uso di abitazione”, ora disciplinate in buona parte dalla L. 431/98, e le locazioni di immobili urbani adibiti ad “uso diverso di abitazione” che sono disciplinati dall’art. 27 della L. 392/78. Per quanto riguarda la locazione ad uso abitativo l’articolo 2 della L 431/98 prevede in sostanza due tipi di “contratti”: un contratto cosiddetto “libero” e un contratto “regolato o protetto”. Il contratto “libero”, disciplinato all’art. 2 co. 1 della L. 431/98 affida alle parti interessate la determinazione libera del canone e degli altri aspetti contrattuali; a fronte di tale “libertà di contrattazione” il legislatore ha però imposto una durata minima del contratto, stabilita in quattro anni con rinnovo automatico di altri quattro. Alla scadenza del secondo quadriennio ciascuna delle parti avrà il diritto di attivare la procedure per il rinnovo del contratto a nuove condizioni o per rinunciare alla stipula del contratto. In tale ultimo caso è previsto che una delle parti (di solito il locatore) comunichi all’altra le proprie intenzioni; tale comunicazione, da farsi a mezzo raccomandata, deve però essere inviata almeno sei mesi prima della scadenza del con"#$%&'()'*)+%,'(-../,**&0,%& tratto. La parte interpellata deve a sua volta rispondere, a mezzo raccomandata, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sopra; in caso di mancata risposta o di accordo il contratto è da intendersi scaduto alla data di cessazione del contratto di locazione. Nel caso in cui non venga inviata alcuna comunicazione entro i sei mesi dalla scadenza del contratto di locazione, il contratto si intenderà rinnovato tacitamente alle stesse condizioni precedenti per altri quattro anni. Il contratto “regolato o protetto” è disciplinato dall’art. 2 co. 3 della L. 431/98 e, al contrario di quello “libero” non consente di poter determinare in piena libertà il canone di locazione; il canone viene infatti stabilito all’interno di fasce predeterminate sulla base di accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà e quelle dei conduttori. Tale tipo di contratto trova comunque applicazione esclusivamente nei comuni ad alta tensione abitativa. A fronte di questa “imposizione” nella quantificazione del canone, il legislatore ha però previsto una durata inferiore del contratto di locazione stabilita in tre anni e la possibilità di accedere a diverse agevolazioni fiscali. Trascorsi i tre anni si potrà procedere alla stipulazione di un nuovo contratto e, qualora le parti non si accordino in tal senso il contratto dovrà considerarsi prorogato ex lege di altri due anni. Alla scadenza della proroga biennale ciascuna delle parti avrà il diritto di attivare la procedura per il rinnovo del contratto a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto; anche in tal caso le decisioni assunte dovranno essere inviate all’altra parte a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di comunicazioni, il contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni. Sia nel caso di stipula del contratto “libero”, sia in quello “regolato-protetto” il legislatore con la L. 431/98 ha previsto l’obbligatorietà della forma scritta del contratto a pena di invalidità degli stessi; solo per completezza si fa presente che i contratti di locazione, di durata superiore a 30 giorni, sono soggetti a registrazione. Per entrambi i tipi di contratto è stato altresì previsto che alla fine del primo periodo di locazione, ossia dopo i primi quattro anni nel contratto “libero” e dopo i primi tre anni nel contratto “regolato”, il locatore possa dare disdetta del contratto con preavviso di almeno sei mesi quando ricorrano i seguenti motivi: 1) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli, o dei parenti entro il secondo grado; 2) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio di delle attività dirette a per"#$%&'()'*)+%,'(-../,**&0,%&& PUNTO DI VISTA dell’avvocato seguire le finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; 3) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; 4) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; 5) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso; 6) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo. Il conduttore da parte sua, ai sensi dell’art. 4 della L. 392/78 può sempre recedere dal contratto quando ricorrono gravi motivi; in ogni caso per esercitare tale sua facoltà il conduttore dovrà dare un preavviso di sei mesi da comunicare a mezzo lettera raccomandata. Resta comunque la possibilità che le parti, nella stipulazione del contratto, concordino che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione. Ai sensi dell’art. 6 della L. 392/78, nel caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi; a tal riguardo la Corte Costituzionale ha altresì stabilito che tra coloro che succedono nel contratto di locazione debba essere annoverato anche il coniuge more uxorio - convivente -. Nel caso poi di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione subentra il coniuge a cui il Giudice avrà attribuito il diritto di abitare nella casa famigliare, sempre che lo stesso non sia già il titolare del contratto di locazione. Nel caso di separazione consensuale o di separazione di fatto il legislatore ha previsto che i coniugi possano accordarsi in merito alla successione nel contratto di locazione. In fine si fa presente che ai sensi dell’art. 9 della L. 392/78 sono a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, il funzionamento e l’ordinaria manutenzione dell’ascensore, la fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, lo spurgo dei pozzi neri, nonché alla fornitura degli altri servizi comuni. !"#$%&'( ( 1