Regolamento d`esecuzione per la Convenzione relativa

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Regolamento d`esecuzione per la Convenzione relativa
Traduzione1
0.632.011
Regolamento d’esecuzione
per la Convenzione relativa
alla creazione di un ufficio internazionale
per la pubblicazione delle tariffe doganali
(Art. 13 della Convenzione 2)
Conchiuso a Bruxelles il 5 luglio 1890
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1891
Art. 1
Il bollettino internazionale delle dogane sarà pubblicato in cinque lingue, cioè: in
tedesco, in inglese, in spagnuolo, in francese e in italiano.
Art. 2
Ciascuno Stato che fa parte dell’Unione ha la facoltà di far tradurre e pubblicare a
sua spesa tutto o parte del bollettino in quella lingua che stima bene, purchè ciò non
sia fatto in una lingua adoperata dall’Ufficio internazionale.
Parimenti, ognuno degli Stati dell’Unione avrà il diritto di far riprodurre semplici
estratti di tariffe o, eccezionalmente, parti del bollettino, sia in un organo officiale
locale, sia ne’ suoi documenti parlamentari.
Resta per altro ben inteso che ciascuno Stato conserva come per lo passato la libertà
di pubblicare nella lingua originale od in traduzione tutte le tariffe doganali, purchè
il testo pubblicato non sia l’opera medesima dell’Ufficio internazionale.
Art. 3
L’Ufficio internazionale s’impegna a mettere la massima attenzione nella traduzione
delle leggi doganali e nelle pubblicazioni officiali interpretative di queste leggi, ben
inteso però che i Governi interessati non si assumono alcuna responsabilità rispetto
all’esattezza di dette traduzioni e che in caso di contestazione, lor sarà solo di norma
il testo originale.
Un’avvertenza in questo senso sarà stampata in nota e in carattere grasso in calce
alla prima pagina di ogni fascicolo.
CS 12 627
1
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente
Raccolta.
2
RS 0.632.01
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0.632.011
Tariffe doganali
Art. 4
Il formato del bollettino sarà determinato dall’Ufficio.
Art. 5
Ciascun Governo indicherà in qual lingua, fra quelle adottate dall’Ufficio internazionale, desidera ricevere gli esemplari del bollettino che corrispondono alla parte
da lui contribuita alle spese dell’istituzione.
Un Governo potrà prendere un certo numero d’esemplari in una lingua e il resto in
altre lingue.
Art. 6
L’Ufficio internazionale non può fornire abbonamenti fuorchè ai Governi de’ paesi
che fanno parte dell’Unione.
Art. 7 3
L’importo del contributo proporzionale di ciascun Stato gli è reso sotto forma di
abbonamenti al Bollettino dell’Unione calcolati al prezzo di 100 franchi-oro ciascuno.
Art. 8 4
Le spese sono approssimativamente calcolate come segue:
A.
B.
Onorari dei funzionari e impiegati dell’Ufficio internazionale,
compreso un supplemento d’onorario del 15 per cento
250 000.–
Spese di stampa e di spedizione del Bollettino dell’Unione
180 000.–
Fr.-oro
C.
Versamento alla Cassa di previdenza a profitto del personale...
25 000.–
D.
Affitto e manutenzione del locale destinato all’Ufficio
internazionale; riscaldamento, illuminazione, cancelleria,
spese d’ufficio, ecc.....................................................................
30 000.–
Imprevisti
15 000.–
E.
Totale
500 000.–
Art. 9
Il ministro degli affari esteri del Belgio è incaricato di prendere le misure necessarie
per la disposizione e l’esercizio dell’Ufficio internazionale, stando nei limiti segnati
dalla Convenzione e dal presente Regolamento.
3
4
2
Nuovo testo giusto il Prot. del 16 dic. 1949, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 1950
(RU 1950 II 671).
Nuovo testo giusto il Prot. del 16 dic. 1949, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 1950
(RU 1950 II 671).
Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali – RE
0.632.011
Art. 10 5
Il Capo dell’Ufficio internazionale è autorizzato, con l’approvazione del Ministero
degli Affari Esteri del Belgio, a riportare sull’esercizio in corso le somme non utilizzate dell’esercizio precedente. Tali somme serviranno, dato il caso, a costituire un
fondo di riserva destinato a provvedere alle spese impreviste. Questo fondo non
potrà, in alcun caso, sorpassare i 100 000 franchi-oro. Le eccedenze permetteranno
eventualmente di ridurre il prezzo dell’abbonamento al bollettino, senza aumentare il
numero degli esemplari garantito dai Paesi contraenti; tali eccedenze potranno
servire anche a coprire le spese che l’aggiunta di una nuova lingua di traduzione a
quelle enumerate all’articolo 1 potrebbe causare.
Per l’attuazione di tale provvedimento occorre tuttavia l’assenso unanime degli Stati
e colonie partecipanti all’Unione.
Fatto a Brusselle il 5 luglio mille ottocento novanta, per venir annesso alla Convenzione in data d’oggi.
(Seguono le firme)
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Nuovo testo giusto il Prot. del 16 dic. 1949, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 1950
(RU 1950 II 671).
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0.632.011
Tariffe doganali
Processo verbale di firma6
I sottoscritti delegati, riuniti oggi allo scopo di introdurre le necessarie modificazioni
nella Convenzione e nel Regolamento concernente l’istituzione di una Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali, si sono scambiate le seguenti
dichiarazioni:
1.
Per quanto concerne la classificazione dei Paesi dell’Unione rispetto alla
loro contribuzione alle spese dell’Ufficio internazionale (articoli 9, 10 e 11
della Convenzione7):
I delegati dichiarano che i Paesi aderenti sono assegnati alle classi qui sotto
indicate e dovranno contribuire rispettivamente in proporzione del numero di
unità indicate qui appresso.
6
7
4
Prima classe
Unità
Francia
Germania
53
53
Gran Bretagna
Stati Uniti d’America
53
53
Seconda classe
Australia
Belgio
Canadà
Cina
Giappone
Italia
36,5
36,5
36,5
21,9
21,9
36,5
Unione Indiana
Paesi Bassi
Pakistan
Svezia
URSS
36,5
21,9
21,9
21,9
21,9
Terza classe
Argentina
Brasile
Cecoslovacchia
Danimarca
25
15
15
15
Spagna
Unione Sudafricana
Svizzera
25
25
25
Quarta classe
Austria
Cile
Colombia
Cuba
Egitto
Filippine (Isole)
Finlandia
Grecia
Iran
20
20
20
20
12
20
12
12
12
Jugoslavia
Messico
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Turchia
Venezuela
12
20
12
12
12
12
12
20
Unità
Nuovo testo giusta il Prot. del 16 dic. 1949, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 1950
(RU 1950 II 671).
RS 0.632.01
0.632.011
Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali – RE
Quinta classe
Bolivia
Bulgaria
Perù
13
8
13
Sesta classe
Congo belga
5
Iraq
5
Settima classe
Albania
Costa Rica
Dominicana (Repubblica)
Equatore
Haiti
Honduras
1
3
3
3
3
3
Libano
Lussemburgo
Panama
Paraguay
Siria
1
3
3
3
1
Siam
Ungheria
Uruguay
8
8
13
L’importo delle quote è provvisoriamente fissato in conformità della
seguente tabella. Tali quote saranno riesaminate quando le circostanze appariranno sensibilmente modificate e in ogni caso prima del 31 marzo 1954.
Somme
Numero degli
da pagare
esemplari del
in franchi-oro Bollettino al quale
i Paesi aderenti hanno
diritto
Prima classe
Francia
Germania
Gran Bretagna
Stati Uniti d’America
26 500
26 500
26 500
26 500
265
265
265
265
Seconda classe
Australia
Belgio
Canadà
Cina
Giappone
Italia
Unione Indiana
Paesi Bassi
Pakistan
Svezia
URSS
18 250
18 250
18 250
10 950
10 950
18 250
18 250
10 950
10 950
10 950
10 950
182
182
182
110
110
182
182
110
110
110
110
Terza classe
Argentina
Brasile
12 500
7 500
125
75
5
0.632.011
Tariffe doganali
Somme
Numero degli
da pagare
esemplari del
in franchi-oro Bollettino al quale
i Paesi aderenti hanno
diritto
6
Cecoslovacchia
Danimarca
Spagna
Unione Sudafricana
Svizzera
7 500
7 500
12 500
12 500
12 500
75
75
125
125
125
Quarta classe
Austria
Cile
Colombia
Cuba
Egitto
Filippine (Isole)
Finlandia
Grecia
Iran
Jugoslavia
Messico
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Turchia
Venezuela
10 000
10 000
10 000
10 000
6 000
10 000
6 000
6 000
6 000
6 000
10 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
10 000
100
100
100
100
60
100
60
60
60
60
100
60
60
60
60
60
100
Quinta classe
Bolivia
Bulgaria
Perù
Siam
Ungheria
Uruguay
6 500
4 500
6 500
4 000
4 000
6 500
65
40
65
40
40
65
Sesta classe
Congo belga
Iraq
2 500
2 500
25
25
Settima classe
Albania
Costa Rica
Dominicana (Repubblica)
Equatore
Haïti
500
1 500
1 500
1 500
1 500
5
15
15
15
15
0.632.011
Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali – RE
Somme
Numero degli
da pagare
esemplari del
in franchi-oro Bollettino al quale
i Paesi aderenti hanno
diritto
Honduras
Libano
Lussemburgo
Panama
Paraguay
Siria
2.
1 500
500
1 500
1 500
1 500
500
15
5
15
15
15
5
Per quanto concerne il pagamento delle quote toccanti ad ogni parte contraente:
I Delegati dichiarano che esso si effettuerà a Bruxelles nel corso del primo
trimestre di ogni esercizio e nella moneta avente corso legale nel Belgio.
Qualora, nonostante le sollecitazioni del Governo belga a una delle Parti
Contraenti, questa sia in ritardo nei pagamenti di oltre due quote, l’Ufficio
internazionale delle tariffe doganali avrà diritto di sospendere temporaneamente l’invio delle sue pubblicazioni alla Parte Contraente stessa.
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Tariffe doganali