Regolamento d`esecuzione per la Convenzione relativa
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Regolamento d`esecuzione per la Convenzione relativa
Traduzione1 0.632.011 Regolamento d’esecuzione per la Convenzione relativa alla creazione di un ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali (Art. 13 della Convenzione 2) Conchiuso a Bruxelles il 5 luglio 1890 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1891 Art. 1 Il bollettino internazionale delle dogane sarà pubblicato in cinque lingue, cioè: in tedesco, in inglese, in spagnuolo, in francese e in italiano. Art. 2 Ciascuno Stato che fa parte dell’Unione ha la facoltà di far tradurre e pubblicare a sua spesa tutto o parte del bollettino in quella lingua che stima bene, purchè ciò non sia fatto in una lingua adoperata dall’Ufficio internazionale. Parimenti, ognuno degli Stati dell’Unione avrà il diritto di far riprodurre semplici estratti di tariffe o, eccezionalmente, parti del bollettino, sia in un organo officiale locale, sia ne’ suoi documenti parlamentari. Resta per altro ben inteso che ciascuno Stato conserva come per lo passato la libertà di pubblicare nella lingua originale od in traduzione tutte le tariffe doganali, purchè il testo pubblicato non sia l’opera medesima dell’Ufficio internazionale. Art. 3 L’Ufficio internazionale s’impegna a mettere la massima attenzione nella traduzione delle leggi doganali e nelle pubblicazioni officiali interpretative di queste leggi, ben inteso però che i Governi interessati non si assumono alcuna responsabilità rispetto all’esattezza di dette traduzioni e che in caso di contestazione, lor sarà solo di norma il testo originale. Un’avvertenza in questo senso sarà stampata in nota e in carattere grasso in calce alla prima pagina di ogni fascicolo. CS 12 627 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RS 0.632.01 1 0.632.011 Tariffe doganali Art. 4 Il formato del bollettino sarà determinato dall’Ufficio. Art. 5 Ciascun Governo indicherà in qual lingua, fra quelle adottate dall’Ufficio internazionale, desidera ricevere gli esemplari del bollettino che corrispondono alla parte da lui contribuita alle spese dell’istituzione. Un Governo potrà prendere un certo numero d’esemplari in una lingua e il resto in altre lingue. Art. 6 L’Ufficio internazionale non può fornire abbonamenti fuorchè ai Governi de’ paesi che fanno parte dell’Unione. Art. 7 3 L’importo del contributo proporzionale di ciascun Stato gli è reso sotto forma di abbonamenti al Bollettino dell’Unione calcolati al prezzo di 100 franchi-oro ciascuno. Art. 8 4 Le spese sono approssimativamente calcolate come segue: A. B. Onorari dei funzionari e impiegati dell’Ufficio internazionale, compreso un supplemento d’onorario del 15 per cento 250 000.– Spese di stampa e di spedizione del Bollettino dell’Unione 180 000.– Fr.-oro C. Versamento alla Cassa di previdenza a profitto del personale... 25 000.– D. Affitto e manutenzione del locale destinato all’Ufficio internazionale; riscaldamento, illuminazione, cancelleria, spese d’ufficio, ecc..................................................................... 30 000.– Imprevisti 15 000.– E. Totale 500 000.– Art. 9 Il ministro degli affari esteri del Belgio è incaricato di prendere le misure necessarie per la disposizione e l’esercizio dell’Ufficio internazionale, stando nei limiti segnati dalla Convenzione e dal presente Regolamento. 3 4 2 Nuovo testo giusto il Prot. del 16 dic. 1949, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 1950 (RU 1950 II 671). Nuovo testo giusto il Prot. del 16 dic. 1949, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 1950 (RU 1950 II 671). Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali – RE 0.632.011 Art. 10 5 Il Capo dell’Ufficio internazionale è autorizzato, con l’approvazione del Ministero degli Affari Esteri del Belgio, a riportare sull’esercizio in corso le somme non utilizzate dell’esercizio precedente. Tali somme serviranno, dato il caso, a costituire un fondo di riserva destinato a provvedere alle spese impreviste. Questo fondo non potrà, in alcun caso, sorpassare i 100 000 franchi-oro. Le eccedenze permetteranno eventualmente di ridurre il prezzo dell’abbonamento al bollettino, senza aumentare il numero degli esemplari garantito dai Paesi contraenti; tali eccedenze potranno servire anche a coprire le spese che l’aggiunta di una nuova lingua di traduzione a quelle enumerate all’articolo 1 potrebbe causare. Per l’attuazione di tale provvedimento occorre tuttavia l’assenso unanime degli Stati e colonie partecipanti all’Unione. Fatto a Brusselle il 5 luglio mille ottocento novanta, per venir annesso alla Convenzione in data d’oggi. (Seguono le firme) 5 Nuovo testo giusto il Prot. del 16 dic. 1949, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 1950 (RU 1950 II 671). 3 0.632.011 Tariffe doganali Processo verbale di firma6 I sottoscritti delegati, riuniti oggi allo scopo di introdurre le necessarie modificazioni nella Convenzione e nel Regolamento concernente l’istituzione di una Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali, si sono scambiate le seguenti dichiarazioni: 1. Per quanto concerne la classificazione dei Paesi dell’Unione rispetto alla loro contribuzione alle spese dell’Ufficio internazionale (articoli 9, 10 e 11 della Convenzione7): I delegati dichiarano che i Paesi aderenti sono assegnati alle classi qui sotto indicate e dovranno contribuire rispettivamente in proporzione del numero di unità indicate qui appresso. 6 7 4 Prima classe Unità Francia Germania 53 53 Gran Bretagna Stati Uniti d’America 53 53 Seconda classe Australia Belgio Canadà Cina Giappone Italia 36,5 36,5 36,5 21,9 21,9 36,5 Unione Indiana Paesi Bassi Pakistan Svezia URSS 36,5 21,9 21,9 21,9 21,9 Terza classe Argentina Brasile Cecoslovacchia Danimarca 25 15 15 15 Spagna Unione Sudafricana Svizzera 25 25 25 Quarta classe Austria Cile Colombia Cuba Egitto Filippine (Isole) Finlandia Grecia Iran 20 20 20 20 12 20 12 12 12 Jugoslavia Messico Norvegia Polonia Portogallo Romania Turchia Venezuela 12 20 12 12 12 12 12 20 Unità Nuovo testo giusta il Prot. del 16 dic. 1949, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 1950 (RU 1950 II 671). RS 0.632.01 0.632.011 Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali – RE Quinta classe Bolivia Bulgaria Perù 13 8 13 Sesta classe Congo belga 5 Iraq 5 Settima classe Albania Costa Rica Dominicana (Repubblica) Equatore Haiti Honduras 1 3 3 3 3 3 Libano Lussemburgo Panama Paraguay Siria 1 3 3 3 1 Siam Ungheria Uruguay 8 8 13 L’importo delle quote è provvisoriamente fissato in conformità della seguente tabella. Tali quote saranno riesaminate quando le circostanze appariranno sensibilmente modificate e in ogni caso prima del 31 marzo 1954. Somme Numero degli da pagare esemplari del in franchi-oro Bollettino al quale i Paesi aderenti hanno diritto Prima classe Francia Germania Gran Bretagna Stati Uniti d’America 26 500 26 500 26 500 26 500 265 265 265 265 Seconda classe Australia Belgio Canadà Cina Giappone Italia Unione Indiana Paesi Bassi Pakistan Svezia URSS 18 250 18 250 18 250 10 950 10 950 18 250 18 250 10 950 10 950 10 950 10 950 182 182 182 110 110 182 182 110 110 110 110 Terza classe Argentina Brasile 12 500 7 500 125 75 5 0.632.011 Tariffe doganali Somme Numero degli da pagare esemplari del in franchi-oro Bollettino al quale i Paesi aderenti hanno diritto 6 Cecoslovacchia Danimarca Spagna Unione Sudafricana Svizzera 7 500 7 500 12 500 12 500 12 500 75 75 125 125 125 Quarta classe Austria Cile Colombia Cuba Egitto Filippine (Isole) Finlandia Grecia Iran Jugoslavia Messico Norvegia Polonia Portogallo Romania Turchia Venezuela 10 000 10 000 10 000 10 000 6 000 10 000 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 10 000 100 100 100 100 60 100 60 60 60 60 100 60 60 60 60 60 100 Quinta classe Bolivia Bulgaria Perù Siam Ungheria Uruguay 6 500 4 500 6 500 4 000 4 000 6 500 65 40 65 40 40 65 Sesta classe Congo belga Iraq 2 500 2 500 25 25 Settima classe Albania Costa Rica Dominicana (Repubblica) Equatore Haïti 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 15 15 15 15 0.632.011 Unione internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali – RE Somme Numero degli da pagare esemplari del in franchi-oro Bollettino al quale i Paesi aderenti hanno diritto Honduras Libano Lussemburgo Panama Paraguay Siria 2. 1 500 500 1 500 1 500 1 500 500 15 5 15 15 15 5 Per quanto concerne il pagamento delle quote toccanti ad ogni parte contraente: I Delegati dichiarano che esso si effettuerà a Bruxelles nel corso del primo trimestre di ogni esercizio e nella moneta avente corso legale nel Belgio. Qualora, nonostante le sollecitazioni del Governo belga a una delle Parti Contraenti, questa sia in ritardo nei pagamenti di oltre due quote, l’Ufficio internazionale delle tariffe doganali avrà diritto di sospendere temporaneamente l’invio delle sue pubblicazioni alla Parte Contraente stessa. 7 0.632.011 8 Tariffe doganali