regolamento per la stipula dei contratti di prestazione

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regolamento per la stipula dei contratti di prestazione
ISTITUTO COMPRENSIVO VEGLIE POLO 2
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria- Scuola Secondaria di 1° Grado
LEIC8AG00X - C. F. 93058040754
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REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99, “Definizione dei curriculi”, “Ampliamento dell’offerta formativa” ;
VISTO l’art.7, comma 6, D. L.gs 165/2001 e succ. integrazioni, “Gestione delle risorse umane”
VISTO l’art. 31, c.4, D.I. 44/01 “Capacità negoziale”
VISTO l’art. 32, D.I. 44/01 “Funzioni e poteri del dirigente nell’attività negoziale”
VISTO l'art. 33 del D. I. n.44/2001, con il quale viene affidata al consiglio d'istituto la determinazione dei criteri
generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO l’art. 35, D.I. 44/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”
VISTO l’art. 35, CCNL Scuola del 29/11/2007 “Collaborazioni plurime”
VISTO l'art.40 del D. I. n.44/2001, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti
di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento
dell'offerta formativa;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;
DELIBERA
Di approvare il seguente regolamento per la disciplina del conferimento ad esperti esterni e per contratto di prestazione
d’opera, degli incarichi aggiuntivi ed integrativi di insegnamento e per attività finalizzate alla realizzazione di progetti
per l’ampliamento dell’offerta formativa, progetti relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) o Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR), particolari attività necessarie al funzionamento dell’Istituto e per cui non si dispone di
risorse interne.
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione ed espleterà la sua valenza fino ad
eventuali modifiche ed integrazioni.
Art.1 Finalità e ambito di applicazione
L’ istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti e/o Associazioni professionali,
culturali, formative, psico-pedagogiche, animativo-ricreative e sportive per attività ed insegnamenti che richiedano
specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di :
 Garantire l’arricchimento dell’offerta formativa
 La realizzazione di particolari progetti didattici
 La realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione
 Formazione e aggiornamento del personale
 Consulenza e attività particolari
L’Istituzione scolastica può stipulare i seguenti tipi di contratto:
 Contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti che abitualmente esercitano le attività
prefigurate nel contratto e sono titolari di partita iva
 Contratti di prestazione di lavoro occasionale reso, quando rispetto al prestatore l’attività presenta
carattere di saltuarietà. Tali contratti possono essere stipulati a condizione che la scuola non disponga
delle competenze specifiche e tecnico professionali per lo svolgimento degli insegnamenti o attività
oggetto del contratto.
Art.2 – Condizioni preliminari
Le attività per le quali l’Istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
 Coerenti col PTOF;
 Coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
 Coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
Prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare l’impossibilità di realizzare le attività programmate con
personale in servizio interno alla scuola.
Art. 3 – Criteri
 Assicurare trasparenza e parità di trattamento nelle procedure e nella selezione;
 Garantire la qualità della prestazione;
 Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
 Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
Art. 4 - Individuazione dei contraenti
I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei
curricula. Il Dirigente potrà avvalersi della consulenza delle funzioni strumentali, dei docenti coinvolti nei progetti e/o
di apposita commissione.
La comparazione dei curriculum avviene tenendo presente i seguenti criteri:
 Settore dell’attività di appartenenza dell’esperto e/o associazione/azienda(titolo di studio e
accademici, specializzazioni,)
 Valutazione delle esperienze professionali maturate nel mondo produttivo e della formazione; in
particolare valutando le correlazioni tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli
obiettivi specifichi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto
l’intervento
 Esperienze certificate in progetti oggetto dell’incarico
 Formazione nel settore oggetto dell’incarico
 Docenza nel settore oggetto dell’incarico
 Conoscenza piattaforme informatiche relative all’incarico
 Pubblicazioni di pertinenza all’attività didattica di riferimento
 Disponibilità all’adattamento del calendario scolastico inerenti alle attività didattiche
 Continuità di collaborazione con l’Istituto
 Capacità organizzative e relazionali;
 Livello di qualità e pertinenza del curriculum professionale e scientifico dei candidati rispetto agli
obiettivi del servizio richiesto;
 Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi
formativi dell'insegnamento per i quali si effettua la selezione;
In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
 Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
 Godere dei diritti civili e politici
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale
 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
Art. 5- Procedura di selezione
Per i contratti di valore superiore a € 2000,00 o altro limite fissato dal Consiglio d’Istituto si procede, in analogia con
quanto stabilito dall’art. 34 del D.I. 44/01, nel rispetto delle norme dell’Unione Europea in materia di appalti e/o
contratti per la fornitura di beni e servizi e del D.Lgs.50/2016.
Per contratti di valore inferiore a € 2000,00 o altro limite fissato dal Consiglio d’istituto il Dirigente Scolastico
procederà alla scelta dell’esperto e/o Associazione in base a personale valutazione ela selezione dell’esperto e/o
Associazione potrà avveniremediante ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato.
Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il dirigente Scolastico può avvalersi di
un’apposita commissione.
Quando un’ indagine di mercato non è comparabile per la natura della prestazione in questione o
qualora all’esperto /professionista esterno sia richiesta una specifica specializzazione, lo stesso potrà essere individuato
intuitupersonae senza procedura di evidenza pubblica, ricorrendo i presupposti quali il rapporto fiduciario o
l’infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica. Tuttavia è necessario acquisire agli atti il
curriculum vitae, tranne che lo stesso non rivesta un incarico istituzionale.
Negli altri casi la selezione dell’esperto avverrà attraverso apposito avviso da pubblicarsi all’albo e al sito dell’Istituto.
Qualora i docenti o gli alunni ritengano utile invitare a titolo gratuito altre persone in funzione di “esperti” a supporto
dell’attività didattica, anche in aggiunta alle attività previste nel PTOF, chiederanno di volta in volta l’autorizzazione al
Dirigente Scolastico. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza delle classi rimane in capo al
docente.
Art. 6 –Misura dei compensi
La misura del compenso orario lordo ovvero di quello forfettario per le prestazioni, effettuate dal personale esterno alla
scuola, è fissata dall’Autorità di Gestione dei Piani Operativi Nazionali per il fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Prestazioni di particolare rilievo e necessità (consulenti esterni per sicurezza, privacy, medico competente, consulenza
informatica) e/o prestigio facenti capo ad esperti di fama provinciale, regionale, nazionale ed internazionale saranno
valutate di volta in volta in volta dal Dirigente Scolastico con facoltà di definire il compenso orario o forfettario
secondo le disponibilità di bilancio.
Il compenso attribuibile deve tener conto:
 Del tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno;
 Delle disponibilità finanziarie programmate.
Il compenso per attività d’insegnamento svolte dall’esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica
professionalità richiesta.
Art.7 Stipula del contratto
Il Dirigente provvede, nei confronti dei candidati selezionati, con determinazione motivata in relazione ai criteri
definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.
Nel contratto devono essere specificati:
• l'oggetto della prestazione;
• la durata dei contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
• il corrispettivo proposto per la prestazione.
La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico
qualificato come prestazione d'opera intellettuale.
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.
I contratti di cui al presente regolamento rientrano nella fattispecie dei contratti a progetto o di prestazione d’opera
occasionale e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione
dei contraenti e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono rinnovabili.
Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica
è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 dei
D.L.vo 30/3/2001, n.165.
L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento
della funzione pubblica entro termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.
Art. 9 - Rescissione del contratto
L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato dal soggetto
aggiudicatario.
Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, l’Amministrazione intimerà al soggetto affidatario di
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali dapprima a voce e quindi a mezzo di
raccomandata A.R.
Nell’ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere tempestivamente o comunque nei tempi indicati,
l’Amministrazione si riserva di richiedere la risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni
fino a quel momento erogate e liquidate.
Art.10 - Proprietà delle risultanze
Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione, sono di proprietà esclusiva
dell’Amministrazione scolastiche, restando pertanto assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso o
divulgazione anche parziale dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva.
Art. 11 – Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell’attività contrattuale
Ai sensi dell’art.35 del D.I. 44/01, il Dirigente scolastico mette a disposizione del Consiglio d’Istituto, nella prima
riunione utile, la copia dei contratti stipulati e relaziona sull’attività negoziale svolta e sull’attuazione dei contratti.
Copia dei contratti conclusi viene affissa all’albo della scuola.
I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/90.
Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio d’Istituto e degli altri Organi dell’Istituto è gratuito ed è
subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.
Art. 12- Durata del regolamento
Il presente regolamento ha durata permanente, a partire dalla data della sua approvazione, fatta salva la possibilità di
apportare modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie.
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 27/10/2016