Consiglio di Stato, Sez. IV, 25.5.26015 n. 2590
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Consiglio di Stato, Sez. IV, 25.5.26015 n. 2590 Materia: Riammissione servizio iscritti ruolo d’onore R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2014, proposto da: M. C., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Bonaiuti, Domenico Bonaiuti, con domicilio eletto presso Domenico Bonaiuti in Roma, Via R. Grazioli Lante, 16; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze; Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale della Guardia di Finanza, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00869/2013, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di riammissione in servizio. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza, nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2015 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Susanna Chiabotto (su delega di Paolo Bonaiuti) e l'avv. dello Stato Varrone; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il sig. M. C., odierno appellante, è un m.llo della GdF che, a seguito di infarto, è stato dichiarato inidoneo al servizio operativo ed è transitato, nel 2002, nei ruoli civili dell’Agenzia delle Entrate. Nel 2009 è stato posto in congedo assoluto, ed iscritto nel Ruolo d’onore. Cardo ha poi chiesto la riammissione al servizio militare ai sensi dell’art. 806 del codice militare. L’Amministrazione lo ha denegato richiamando il DM 18 aprile 2002, n. 22388, a mente del quale, il militare che transita nei ruoli civili non può essere riammesso nei ruoli di provenienza. In riferimento all’art. 806, che consente la riammissione per gli iscritti nel ruolo d’onore a causa di eventi traumatici dovuti al servizio, l’amministrazione ha comunque osservato che l’infarto non può sussumersi in quegli “eventi traumatici” presi in considerazione dalla norma. Il sig. C. ha proposto ricorso per l’annullamento del diniego dinanzi al TAR Veneto, che ha respinto il ricorso con sentenza. Egli propone ora appello. Il TAR avrebbe fatto erronea applicazione del DM 18 aprile 2002, n. 22388, ormai non più vigente. L’ordinamento militare non vieterebbe più il rientro nel ruolo di provenienza di quei militari transitati nel ruolo civile, ed anzi riconoscerebbe, per il tramite dell’art. 806 del Codice, un vero e proprio diritto soggettivo al rientro ove l’evento posto a base del transito sia di natura traumatica. Nel caso di specie, l’infermità (infarto miocardico acuto) della quale è affetto l’appellante sarebbe stato riconosciuta come dipendente dal servizio, indi sarebbe traumatico. L’amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiesto la reiezione del gravame. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 24 febbraio 2015. L’appello non è fondato. A mente dell’art. 804 del codice militare “sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare, a) gli invalidi di guerra; b) gli invalidi per incidente in volo; c) per mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie”. Il successivo art. 806 dispone che “1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio,anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, e' attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente” Non c’è dunque corrispondenza tra i casi di iscrizione nel ruolo d’onore ed il diritto ad essere richiamato in servizio: fra quelli iscritti, solo i militari decorati o quelli che hanno contratto l’invalidità in seguito ad eventi traumatici hanno diritto alla riammissione. Tra questi ultimi non rientrano i militari affetti da patologie che, sebbene siano da ricollegare genericamente a causa o concausa di servizio, non derivino da singoli e ben individuati eventi traumatici; né può considerarsi la malattia essa stessa un trauma, essendo evidentemente necessario, ai fini dell’applicazione della norma e di rispetto della sua ratio, un accadimento esterno, legato al servizio e connotato da aspetti oggettivamente tali da determinare un trauma nel corpo o nella psiche del militare. Tanto è sufficiente alla reiezione del gravame. Avuto riguardo alla peculiarità e novità della questione le spese di giudizio possono essere compensare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2015