4 schema di contratto - Autostrada del Brennero
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4 schema di contratto - Autostrada del Brennero
SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO autostrada del Brennero ACQUISTO N. 11 AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE IN AUTOSTRADA CIG: 6364988A40 4 SCHEMA DI CONTRATTO REVISIONE: DATA: DESCRIZIONE: REDAZIONE: VERIFICA: APPROVAZIONE: 0 GIUGNO 2015 EMISSIONE M. Bertoluzza E. Bevilacqua C. Costa DATA PROGETTO: IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GIUGNO 2015 dott. Mauro Azzolini dott. Peter Frick Sommario PREMESSA ....................................................................................................................... 2 Art. 1 – Oggetto della fornitura ........................................................................................... 2 Art. 2 – Importo contrattuale .............................................................................................. 2 Art. 3 – Modalità e tempi della fornitura ............................................................................. 2 Art. 4 – Garanzia e pacchetto di manutenzione ................................................................. 4 Art. 5 – Rete dei punti di assistenza .................................................................................. 5 Art. 6 – Subappalto ............................................................................................................ 7 Art. 7 – Contestazioni e Penalità e inadempienze contrattuali ........................................... 7 Art. 8 – Verifica di conformità ............................................................................................. 8 Art. 9 – Divieto di cessione del contratto............................................................................ 8 Art. 10 – Risoluzione del contratto ..................................................................................... 8 Art. 11 – Foro competente ................................................................................................. 9 Art. 12 – Cauzione definitiva .............................................................................................. 9 Art. 13 – Pagamenti ........................................................................................................... 9 Art. 14 – Nomina di un referente ...................................................................................... 10 Art. 15 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. .................................. 10 Art. 16 – Trattamento dei dati personali ........................................................................... 10 Art. 17 – Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001 ................. 11 Art. 18 - Referenti per la stazione appaltante .................................................................. 12 1 PREMESSA Il presente schema di contratto fissa le norme regolanti la fornitura, di n. 11 autoveicoli per i servizio di Polizia Stradale in autostrada. Nel presente schema di contratto l’Impresa fornitrice è denominata “Fornitore”, l’Autostrada del Brennero S.p.A. è denominata “Società”, entrambe denominate anche “Parti”. Il dettaglio della fornitura è riportato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Art. 1 – Oggetto della fornitura La fornitura consiste in.11 autoveicoli station wagon aventi le caratteristiche e l’allestimento per il servizio di polizia stradale in autostrada riportati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Art. 2 – Importo contrattuale L’importo contrattuale corrisponde all’importo determinato dall’offerta formulata dal concorrente in sede di gara sulla base del ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo assoggettabile a ribasso di euro 495.000,00 (quattrocentonovantacinquemila/00) al quale verranno sommati gli oneri per la sicurezza pari a euro 33,57 (trentatre/57). L’importo contrattuale s’intende comprensivo delle spese di immatricolazione, trasporto degli autoveicoli presso la sede della Società, allestimento Polizia Stradale, pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 (sessanta) mesi o 250.000 (duecentocinquantamila) chilometri. Art. 3 – Modalità e tempi della fornitura Successivamente alla sottoscrizione del contratto verrà redatto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto secondo le disposizioni di cui all’articolo 304 del D.P.R. n. 207 del 2010. In caso di urgenza l’avvio dell’esecuzione del contratto, inteso come ordine di inizio delle prestazioni, potrà essere disposto una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, in pendenza della stipula del contratto. In tal caso, qualora non sia possibile addivenire alla firma del contratto per cause soggettive dell’aggiudicatario la Società procederà alla revoca dell’aggiudicazione con 2 incameramento della cauzione provvisoria senza possibilità di risarcimento alcuno o rifusione di spese già sostenute da parte dell’aggiudicatario. Con la firma del verbale di avvio dell’esecuzione il legale rappresentante dell’aggiudicatario o persona abilitata, indicherà il nominativo del responsabile dell’aggiudicatario, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio. L’aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto ed entro i termini stabiliti la messa a disposizione (indicando anche il luogo) dell’autoveicolo “prototipo” per concordare con l’Autocentro di Polizia Stradale di competenza la data per l’effettuazione della visione dell’autoveicolo in questione. Il veicolo “prototipo” dovrà essere immatricolato per la data di visione dello stesso. Alla visione del prototipo sarà presente anche personale della Società. Dopo l’accettazione del veicolo “prototipo” da parte l’Autocentro di Polizia Stradale di competenza il fornitore dovrà comunicare per iscritto ed entro i termini stabiliti per la consegna la messa a disposizione (indicando anche il luogo) degli autoveicoli per concordare con il menzionato Autocentro di Polizia Stradale di competenza la data per l’effettuazione del collaudo definitivo da parte di quest’ultimo. Per la data del collaudo tutti i veicoli dovranno essere immatricolati. Al termine del procedimento di collaudo da parte dell’Autocentro della Polizia Stradale di competenza sarà redatto un verbale (“Verbale di Collaudo”), per certificare l’idoneità dei veicoli a espletare il Servizio di Polizia Stradale in autostrada. Al collaudo sarà presente anche personale della Società, per verificare il rispetto di tutti i requisiti di cui al capitolato speciale d’appalto e scheda tecnica. Nel verbale dovranno essere riportati, oltre al chilometraggio del veicolo, la data e l’ora di consegna, eventuali osservazioni sullo stesso e sulle relative dotazioni. La consegna degli autoveicoli nuovi dovrà avvenire entro 200 (duecento) giorni naturali consecutivi dall’avvio dell’esecuzione del contratto (art. 302 DPR n°207 del 2010), al netto dei giorni utilizzati per la visione del veicolo prototipo e per il collaudo definitivo. La consegna degli autoveicoli nuovi, già immatricolati, conformi al prototipo accettato da parte dell’Autocentro della Polizia Stradale e da parte della Società nonché collaudati dal medesimo Autocentro della Polizia Stradale, dovrà avvenire presso la Sede della Società, in via Berlino 10, 38121 Trento o altro sito che verrà indicato dalla Società stessa, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì compresi, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. La data e l’ora di consegna della fornitura dovranno essere preventivamente e dovrà essere concordata con il Direttore d’Esecuzione del 3 Contratto o suo delegato e dovranno essere confermate da parte del Fornitore a mezzo fax, lettera o e-mail. Alla consegna degli autoveicoli alla Società verrà redatto un verbale di consegna che costituirà prova dell’avvenuto ritiro dei mezzi e accettazione degli stessi e dovrà attestare l’efficienza dei veicoli e la rispondenza ai requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché la corrispondenza dei numeri di telaio e targhe. Nel caso in cui l’Autocentro Polizia Stradale competente per il collaudo della fornitura ritenga non idonei gli autoveicoli, la Società non potrà accettare le autovetture anche se immatricolate e intestate alla stessa. Tutte le spese necessarie per la restituzione degli autoveicoli al fornitore (eventuali passaggi proprietà, trasporto ecc.) sono a carico dello stesso fornitore. In tal caso l’impresa dovrà provvedere alla sostituzione dei veicoli a propria cura e spese pena la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione e il rimborso di qualsiasi danno alla Società, e la comunicazione all’ANAC per i provvedimenti necessari. Art. 4 – Garanzia e pacchetto di manutenzione La fornitura dovrà comprendere un pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria con una durata di 60 mesi dalla data di consegna degli autoveicoli o raggiungimento del chilometraggio massimo di km 250.000 per ogni singolo veicolo (il raggiungimento di una delle citate condizioni esclude l’altra). La manutenzione dovrà comprendere a titolo esemplificativo: la sostituzione delle pastiglie dei freni, la sostituzione dei dischi dei freni, la sostituzione del kit frizione, la sostituzione delle spazzole tergi-vetro, la sostituzione della batteria, la pulizia del serbatoio carburante (anche se dovuto a residui causati da carburante impuro), la sostituzione del cambio, l’eventuale rifacimento del motore ad esclusione solamente delle riparazioni conseguenti a incidenti, il cambio pneumatici, i rabbocchi dei liquidi, la sostituzione delle lampade ad esclusione di quelle dei proiettori allo xeno che rimarranno a carico dell’aggiudicatario. La fornitura dovrà inoltre comprendere una garanzia totale e la manutenzione, per un periodo di 60 mesi, (escluse anomalie derivanti da danneggiamenti o incidenti) anche per la barra carenata, con dispositivi luminosi d’emergenza e display per messaggi variabili, nonché per l’allestimento “Polizia Stradale” in generale (compreso il montaggio). 4 L’offerente dovrà inoltre garantire assistenza, manutenzione e riparazione della barra lampeggiante e dell’allestimento in generale in tutti i punti della rete di assistenza di cui all’articolo 5. Pacchetto di manutenzione e garanzia decorrono dalla data di consegna degli autoveicoli presso la sede della Società. Art. 5 – Rete dei punti di assistenza Il Fornitore dovrà assicurare, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, la presenza di una rete di Punti di Assistenza con essa convenzionati su tutto il territorio nazionale ed, in particolare, nelle località di seguito indicate (ubicate lungo l’asse dell’autostrada Brennero – Modena): - Vipiteno (BZ), Bressanone (BZ) o Brunico (BZ); - Bolzano; - Trento; - Verona; - Modena; o, in ogni caso, in comuni limitrofi in un raggio non superiore a km 25 rispetto alle sopra indicate località. Il Fornitore dovrà fornire, contestualmente alla consegna degli autoveicoli, gli estremi identificativi completi di tutti i punti di assistenza citati nonché un prontuario da utilizzare per attivare la richiesta di soccorso. Il Fornitore dovrà provvedere alla manutenzione programmata alle varie percorrenze chilometriche (con tolleranza di più o meno 1000 km), nonché a tutti gli interventi correttivi che non derivino da incidente. Il tempo massimo di riconsegna delle vetture ricoverate presso la rete assistenziale per manutenzione programmata (tagliando manutenzione oppure piccole riparazioni) è di 72 ore dal momento del ricovero dell’autovettura. 5 Il tempo massimo di riconsegna delle vetture ricoverate presso la rete assistenziale per riparazioni di manutenzione straordinaria (es: sostituzione cambio, sostituzione motore) è di 168 ore dal momento del ricovero dell’autovettura. Ad ogni ricovero sarà redatto il foglio di lavoro che dovrà essere sottoscritto dal personale della Polizia Stradale che consegna il veicolo e dal personale accettatore del veicolo presso la concessionaria/officina autorizzata. Sul menzionato foglio di lavoro dovrà essere indicato: - marca/modello/targa del veicolo; - la Sottosezione Polizia Stradale che consegna il veicolo; - la data e l’ora ricovero veicolo; - una breve descrizione dell’intervento da eseguire (es: tagliando manutenzione, sostituzione pastiglie e dischi freni, ecc.); - la data e l’ora restituzione del veicolo, - la firma di un responsabile per la Polizia Stradale e una firma di un responsabile per la concessionaria/officina autorizzata. Inoltre dovrà essere consegnato un documento in doppia copia su carta intestata con indicato l’elenco degli interventi eseguiti. Il servizio di soccorso stradale, operante ininterrottamente nell’arco delle ventiquattro ore e sull’intero tratto autostradale, dovrà essere garantito per tutto il periodo di tempo durante il quale il Fornitore è tenuto a provvedere alla manutenzione programmata e alle riparazioni richieste nel presente schema di contratto, e dovrà intervenire entro due ore dal momento della segnalazione dell’inconveniente (il Fornitore dovrà fornire una guida pratica per come eseguire la richiesta di intervento). I veicoli dovranno essere condotti (a spese del Fornitore) presso un punto di assistenza sopra indicato, nello specifico: - recupero autoveicolo tra il km 0 e il km 121 di A22; lo stesso deve esse condotto presso il punto di assistenza di Vipiteno (BZ), Bressanone (BZ) o Brunico (BZ) o di Bolzano; - recupero autoveicolo tra il km 121 e il km 180 di A22; lo stesso deve esse condotto presso il punto di assistenza di Trento; 6 - recupero autoveicolo tra il km 180 e il km 277 di A22; lo stesso deve esse condotto presso il punto di assistenza di Verona; - recupero autoveicolo tra il km 277 e il km 313,50 di A22; lo stesso deve esse condotto presso il punto di assistenza di Modena. Trascorso tale periodo il recupero sarà effettuato, in danno della ditta, con altro vettore. Nel caso in cui, durante la vigenza contrattuale, dovesse diminuire il numero dei Punti di Assistenza il Fornitore dovrà, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, impegnarsi a ripristinarne il numero. Resta inteso che i Punti di Assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nella medesima località (come sopra citato) di quelli sostituiti. Art. 6 – Subappalto Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le condizioni di cui all’articolo 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006. Art. 7 – Contestazioni e Penalità e inadempienze contrattuali Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna rispetto ai termini di cui all’articolo 3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Società, per ciascun autoveicolo ordinato e non ancora consegnato, una penale pari all’1 per mille del valore offerto per il medesimo autoveicolo. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna rispetto ai termini previsti per la manutenzione programmata il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Società, per ciascun autoveicolo ordinato e non ancora consegnato, una penale pari allo 0,5 per mille del valore offerto per il medesimo autoveicolo. L’applicazione delle penali non preclude comunque il diritto della Società a richiedere il risarcimento per eventuali maggiori danni. 7 Art. 8 – Verifica di conformità Entro 45 giorni dalla consegna degli autoveicoli secondo le modalità di cui all’articolo 3 si procederà alla verifica di conformità con l’emissione del relativo certificato da parte del direttore dell’esecuzione del contratto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 322 del D.P.R. n. 207 del 2010. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità si procederà al saldo del corrispettivo di fornitura nonché allo svincolo della cauzione definitiva per il 80% dell’importo complessivo. Il restante 20% sarà svincolato alla scadenza del periodo di copertura della garanzia e pacchetto di manutenzione (minor termine tra 60 mesi dalla data di consegna degli autoveicoli o raggiungimento del chilometraggio massimo di km 250.000 riferito all’ultimo autoveicolo ancora soggetto alla manutenzione), previa verifica di conformità del servizio medesimo. Art. 9 – Divieto di cessione del contratto E’ vietata la cessione del Contratto. Art. 10 – Risoluzione del contratto Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 136-137 del codice dei contratti, la Società può, secondo le modalità di cui all’art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore, risolvere di diritto il contratto, nei seguenti casi: - perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dal presente schema di contratto, nonché dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività oggetto della fornitura; - subappalto non autorizzato dalla Società. 8 Art. 11 – Foro competente Per ogni controversia relativa alla gara e al conseguente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Trento. Art. 12 – Cauzione definitiva Il Fornitore, ai fini della stipula del contratto, presta cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs n. 163 del 2006, e secondo le prescrizioni di cui al D.M. n. 123 del 2004, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Società, la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 cod. civ.; l’efficacia della medesima dovrà essere prevista fino ad espressa liberazione da parte di Autostrada del Brennero S.p.A. In caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 9001, edizione corrente, il Fornitore, previa produzione di originale o copia conforme all’originale della certificazione stessa, ha la facoltà di ridurre del 50% la cauzione definitiva. Art. 13 – Pagamenti I pagamenti verranno effettuati, previa presentazione di fattura a norma di legge entro quarantacinque giorni dall’emissione del Certificato di Verifica di Conformità, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva e previdenziale dell’aggiudicatario tramite DURC, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Le fatture dovranno riportare il CIG assegnato alla presente procedura, dovranno indicare la tipologia del veicolo acquistato e il numero di targa o di telaio e dovranno riportare le coordinate bancarie per l’effettuazione del pagamento, che avverrà tramite bonifico bancario utilizzando il numero di conto corrente dedicato comunicato alla Società. 9 Art. 14 – Nomina di un referente Il Fornitore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e numero telefonico del referente unico a cui affidare la gestione dell’appalto. Art. 15 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Fornitore sarà tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In ordine al coordinamento ed all’informazione reciproca di cui all’art. 26, comma 2, lettera b) del citato decreto, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze. In capo alla Società rimarrà l’obbligo di fornire al soggetto affidatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. Art. 16 – Trattamento dei dati personali Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Società e Fornitore si daranno reciproco atto che i rispettivi dati personali verranno trattati esclusivamente per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o da Regolamenti interni. I dati forniti potranno essere trattati da responsabili o incaricati del trattamento nominati dai 10 rispettivi titolari del trattamento; alcune informazioni potranno essere comunicate per le finalità elencate a istituti bancari per la gestione dei pagamenti; a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali; a soggetti, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia; ad Enti ed Autorità di controllo quando previsto dalla normativa vigente. Gli interessati potranno esercitare, in ogni momento e senza formalità, i diritti di cui all'art. 7 del Codice (D.Lgs. 196/2003), rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento e richiedendo l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che li riguardano ai fini del compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciale. Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Art. 17 – Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001 Il Fornitore, nell’ambito del rapporto contrattuale con la Società, si obbligherà a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori: - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero SpA, consultabili sul sito INTERNET all’indirizzo www.autobrennero.it; - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità. Il Fornitore si impegnerà ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero SpA e del Responsabile interno 11 dell’area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, la Società avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l’obbligo per il Fornitore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento. Art. 18 - Referenti per la stazione appaltante Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Peter Frick, Capo Servizio Affari Generali Tecnici della Società. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è individuato nel geom. Marco Bertoluzza, dipendente della Società. EB/MB 12