regolamento visite guidate - Istituto Omnicomprensivo Roccasecca

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regolamento visite guidate - Istituto Omnicomprensivo Roccasecca
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ROCCASECCA
REGOLAMENTO
VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.7 del 02/12/2009;
modificato dal C.I. con delibera n.5 del 29/11/2013)
CAPO I - PREMESSA
ART.1 – Con il presente Regolamento il Consiglio di Istituto, ai sensi delle CC.MM. 291/92 e
623/96, intende determinare in via permanente i criteri generali per la programmazione e
l’attuazione delle iniziative relative alle visite e ai viaggi programmati dalla Scuola.
ART.2 – Tutte le iniziative presuppongono una precisa, adeguata programmazione didattica e
culturale; rientrano nel piano delle attività integrative della scuola e si basano su progetti articolati e
coerenti che consentono di qualificare le stesse come vere e proprie attività complementari della
scuola.
CAPO II – FINALITA’
ART.3 – La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argomento è la finalità di
integrazione della normale attività della scuola, nell'ottica della formazione generale della
personalità degli alunni.
ART.4 – E’ necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e
didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.
ART.5 – La predisposizione del materiale didattico dovrà:
1. Fornire le appropriate informazioni prima e durante la visita.
2. Stimolare la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.
CAPO III – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE
ART.6 – Nell’Istituto Omnicomprensivo di Roccasecca si effettueranno:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Brevi uscite
Visite guidate brevi
Visite guidate
Viaggi di integrazione culturale
Viaggi connessi ad attività sportive
Viaggi connessi a gemellaggi
ART.7 – Le brevi uscite si effettuano nell’ambito del territorio comunale e nell’arco dell’orario
scolastico. Esse possono comportare l’uso del mezzo di trasporto (pulmini comunali).Sarà cura del
Capo d’Istituto acquisire, eventualmente, la disponibilità dei pulmini del Comune.
ART.8 - Si intende per visita guidata breve quell’iniziativa effettuata, al di fuori del territorio
comunale, nell’arco dell’orario scolastico, utilizzando, ove possibile, i pulmini del Comune. A cura
del Capo d’Istituto si procederà all’acquisizione della disponibilità dei pulmini del Comune.
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ART.9 – Per visita guidata si intende la visita di un solo giorno presso complessi aziendali, mostre,
monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc.
Per esse è previsto lo spostamento sull’intero territorio nazionale.
ART.10 – Sono viaggi di integrazione culturale le iniziative, di più giorni, comprese in progetti
articolati e specifici per visite a complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di
interesse storico-artistico, località di interesse naturalistico, finalizzate ad integrare la preparazione
degli studenti. Per essi è previsto lo spostamento sull'intero territorio nazionale.
Limitatamente alle classi terze della scuola secondaria di I grado e per gli studenti dell’ITE, è
possibile prevedere viaggi in Europa.
ART.11 - Sono viaggi connessi ad attività sportive quelli, di più giorni, finalizzati a garantire agli
studenti esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia le attività sportive
tipicizzate sia le attività genericamente intese come sport alternativi quali le escursioni, i campeggi,
i campi scuola, le settimane bianche. Rientra in tale categoria la partecipazione alle manifestazioni
sportive, anche di un solo giorno, legate ai Giochi Sportivi Studenteschi, nelle fasi di istituto,
provinciali, regionali e nazionali.
ART.12 – Sono viaggi connessi a gemellaggi quelli, anche di più giorni, finalizzati a facilitare e/o a
consolidare rapporti di conoscenza e di amicizia tra gli studenti dell’Istituto e i coetanei di località o
nazioni diverse. Rientrano in tale categoria viaggi inerenti a progetti internazionali, quali
“e-twinning”, “Comenius” o altri.
ART.13 – Per le iniziative di cui agli artt. 7, 8 e per le fasi di istituto e provinciali dei Giochi
Sportivi Studenteschi, potrà essere acquisita, a inizio anno scolastico, autorizzazione cumulativa dei
genitori.
CAPO IV – DESTINATARI
ART. 14 – Gli alunni della scuola dell’infanzia potranno partecipare solo alle iniziative di cui agli
artt.7 e 8. Gli alunni della scuola primaria potranno partecipare alle iniziative di cui agli artt.7, 8, 9,
10 e 11, con le limitazioni di questi due ultimi articoli per gli alunni delle classi dalla prima alla
quarta. Gli alunni della scuola secondaria di I grado e gli studenti dell’ITE potranno partecipare alle
iniziative di cui agli artt.7, 8, 9,10,11 e 12.
ART.15 – La partecipazione di personale estraneo alla scuola è consentita solo ai genitori degli
alunni in situazione di handicap, a condizione che essa non comporti oneri a carico del Bilancio
della Scuola.
ART.16 – Eventuali deroghe alla disposizione di cui al precedente articolo, a fronte di particolari
esigenze, saranno possibili solo con relativa delibera del Consiglio di Istituto.
ART. 17 – Per tutte le iniziative previste è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto
di chi esercita la patria potestà; ogni alunno partecipante alle iniziative di cui agli artt. 9, 10,11 e 12
del presente Regolamento deve inoltre essere fornito di un documento di riconoscimento rilasciato
dal Comune o dal Capo d’Istituto.
ART. 18 – Le iniziative di cui al presente Regolamento non potranno essere effettuate se non è
assicurata la partecipazione di almeno la metà più uno degli alunni componenti le singole classi
coinvolte. Alla disposizione fanno eccezione i viaggi connessi alle attività sportive ed ai
gemellaggi.
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ART. 19 – Gli alunni in obbligo scolastico non partecipanti avranno l'obbligo della frequenza,
previa organizzazione di adeguato servizio scolastico. L'assenza dalle lezioni andrà debitamente
giustificata al Capo d'Istituto.
CAPO V – PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI
ART. 20 – Le iniziative previste dal presente Regolamento potranno essere effettuate in qualunque
periodo dell’anno scolastico, tranne che nei periodi coincidenti con particolari attività istituzionali
della Scuola.
ART. 21 – Si prevede un limite di 6 giorni, per classe, utili alla effettuazione delle iniziative di cui
sopra; alla disposizione fanno eccezione i viaggi connessi alle attività sportive ed ai gemellaggi.
CAPO VI – DOCENTI ACCOMPAGNATORI
ART. 22 – E' necessaria la presenza di almeno un docente ogni 15 alunni. L'accompagnatore sarà
preferibilmente docente della classe; si deroga a tale principio nelle ipotesi di indisponibilità di
docenti della classe e nei casi di necessità di ripartire, tra più accompagnatori, gruppi-classe
superiori a 15 unità.
ART. 23 – Nel caso di partecipazione di alunni in situazione di handicap è necessaria la presenza
del docente di sostegno. Ogni insegnante di sostegno non può accompagnare più di due alunni in
situazione di handicap. Tale disposizione può essere derogata tenuto conto delle effettive condizioni
dell’alunno diversamente abile.
ART. 24 – La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici.
Possono prendere parte alle iniziative oggetto del presente Regolamento il Dirigente Scolastico e il
DSGA.
ART. 25 – Ogni accompagnatore è tenuto a rilasciare, sotto la propria responsabilità, una
dichiarazione con la quale si assume l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli alunni,
consapevole delle responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui
all’art. 61 della Legge 11/7/80 n. 312.
ART. 26 – I docenti accompagnatori, a viaggio concluso, sono tenuti ad informare, con relazione
scritta, il Capo d’Istituto degli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso della visita o del
viaggio, con riferimento anche al servizio fornito dall’agenzia di trasporto, che, in tali casi, potrà, su
delibera del Consiglio di Istituto, essere esclusa dall'Albo fornitori della Scuola.
Per le iniziative di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 (con esclusione delle manifestazioni legate alle fasi di
istituto e provinciali dei GSS), il Capo d'Istituto provvederà a designare un docente referente.
CAPO VII – ASPETTI ORGANIZZATIVI-AMMINISTRATIVI-CONTABILI
ART. 27 – La scuola organizza le iniziative di cui agli artt.9, 10, 11 e 12 del presente Regolamento
tramite agenzie autorizzate.
Le iniziative di cui agli artt. 7 e 8 e quelle legate alle fasi di istituto e provinciali dei GSS saranno
effettuate, ove possibile, fruendo del servizio di trasporto comunale.
ART. 28 - I docenti, nell’ambito del piano annuale delle attività integrative, presentano ai rispettivi
Consigli di classe le proposte relative alle iniziative, di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12, che intendono
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attuare nel corso dell’anno scolastico. Tali proposte saranno poi sottoposte al Collegio dei Docenti
ed al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.
Per i Giochi Sportivi Studenteschi, il relativo progetto è inserito nel POF ed il calendario delle
attività è trasmesso dall’USP.
ART. 29 –La Funzione Strumentale interessata o i docenti, per ogni singola iniziativa di cui agli
artt.7 e 8, presenteranno al Capo di Istituto i seguenti documenti :
a) elenco nominativo alunni partecipanti;
b) dichiarazione di consenso delle famiglie;
c) dichiarazione responsabilità degli accompagnatori.
ART. 30 – La F. S. interessata o i docenti, per ogni singola iniziativa di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12
(escluse le fasi di istituto e provinciali dei GSS), presenteranno al Capo di Istituto formale richiesta
documentata da:
a) elenco nominativo degli alunni partecipanti, completo di generalità e distinto per classe di
appartenenza;
b) dichiarazione di consenso delle famiglie;
c) dichiarazione di responsabilità degli accompagnatori;
d) il programma analitico del viaggio;
e) dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici delle iniziative, con
indicazione degli estremi della relativa delibera del Consiglio di classe.
ART. 31 – Il Capo d’Istituto invita le agenzie di viaggio/trasporto autorizzate, scelte dall’elenco dei
fornitori, a presentare i preventivi di spesa relativi alle iniziative programmate per l'anno scolastico.
Per i pacchetti turistici “esclusivi”, si potrà ricorrere, altresì, a cataloghi specializzati.
ART. 32– Il Capo d’Istituto, sulla base degli eventuali preventivi pervenuti, affiderà la gara
all’agenzia di viaggi/trasporti che avrà presentato l’offerta complessiva più vantaggiosa, nel rispetto
del rapporto costo/ qualità.
In caso di parità di offerta, sarà preferita l’agenzia che ha effettuato, senza inconvenienti, il
servizio di trasporto negli anni precedenti ed in numero maggiore.
ART. 33 – A fronte dell’indisponibilità di fondi dell’Istituzione Scolastica, le iniziative di cui al
presente Regolamento saranno finanziate dalle famiglie degli alunni. L'atto di adesione delle
famiglie all'iniziativa programmata comporterà il versamento contestuale di una quota, quale
acconto sulla somma complessiva.
ART. 34 – I genitori degli alunni verseranno sul conto corrente postale dell’Istituto le somme
necessarie per l’effettuazione della iniziativa.
Nel caso in cui gli alunni, dopo l'adesione, non potessero, per qualunque motivo, partecipare
all'iniziativa, la quota già versata sarà restituita, se possibile, nella misura del 50%.
ART.35 – La responsabilità per eventuali danni a cose e strutture durante i viaggi e le visite di cui
sopra sarà a carico della famiglia dell’alunno che ha provocato quel danno.
ART. 36 – Tutti i partecipanti alle iniziative di cui al presente Regolamento dovranno essere
assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile.
ART. 37 – Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di
Istituto.
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